opencaselaw.ch

D-6097/2019

D-6097/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-28 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Sachverhalt

A. L'interessato, di nazionalità srilankese e di etnia tamil, con ultimo domicilio nel suo Paese d'origine a B._______, ha presentato una prima domanda in Svizzera il (...) aprile 2014 (cfr. atto A1/2 e atto A4/11, p.to 1.10 seg., pag. 3 seg.). In data (...) aprile 2014 egli è stato interrogato segnatamente in merito ai suoi dati personali, al viaggio intrapreso e brevemente in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A4/11). B. Con decisione del 21 luglio 2014 l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM), non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ordinando il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso C._______ così come l'esecuzione del suo allontanamento. Non essendo stata impugnata, tale decisione è cresciuta in giudicato (cfr. anche atto A18/3) e l'interessato è stato trasferito in C._______ il (...) (cfr. risultanze processuali). C. Per il tramite del suo rappresentante legale, A._______ ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2014 (cfr. atto B1/3). Anche circa la stessa, con decisione del 29 gennaio 2015, la SEM non è entrata nel merito in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nuovamente il trasferimento del summenzionato verso C._______ come pure l'esecuzione del precitato provvedimento. La procedura è terminata con la sentenza D-939/2015 del 25 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso presentato il 13 febbraio 2015 dall'interessato. D. D.a Il 30 marzo 2015 l'interessato ha presentato un'istanza di revisione della sentenza del Tribunale D-939/2015 per violazione delle norme sulla ricusazione del giudice istruttore competente. Nel corso di procedura, il rappresentante legale dell'istante ha esteso il motivo di violazione delle norme sulla ricusazione ad altre persone del Tribunale delle Corti IV e V. D.b Con decisione parziale B-3927/2015 del 6 giugno 2016, il Tribunale, nella misura in cui non era diventata senza oggetto, ha respinto la domanda di ricusazione del 30 marzo 2015 dell'istante. D.c Il 26 ottobre 2016, per il tramite del suo rappresentante legale, l'istante ha presentato una domanda di ricusazione del giudice istruttore competente per l'esame dell'istanza di revisione del 30 marzo 2015. Il Tribunale, con sentenza D-6625/2016 del 3 febbraio 2017 ha respinto la predetta domanda di ricusazione. D.d Con sentenza D-2048/2015 del 23 febbraio 2017, il Tribunale non è entrato nel merito dell'istanza di revisione del 30 marzo 2015. E. E.a Il 28 febbraio 2017, per il tramite del suo rappresentante legale, l'interessato ha introdotto una terza domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto B35/3). A causa della scadenza del termine per il trasferimento del richiedente verso C._______, con decisione del 9 marzo 2017 la SEM ha annullato la sua decisione resa il 29 gennaio 2015 ed ha ordinato la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente in procedura nazionale (cfr. atto B39/3). E.b Il 17 maggio 2017 il richiedente l'asilo è stato sentito dalla SEM in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto B46/21). E.c Con decisione dell'11 settembre 2018, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale con sentenza D-5987/2018 del 24 aprile 2019, che respingeva il ricorso interposto avverso la stessa il 19 ottobre 2018. F. Per il tramite della decisione del 16 luglio 2019, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della nuova domanda d'asilo - qualificata quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi (RS 142.31) - dell'interessato, presentata il 3 luglio 2019. Il ricorso interposto il 31 luglio 2019 contro la predetta decisione, è stato respinto dal Tribunale con sentenza D-3888/2019 del 2 settembre 2019. G. G.a Il 30 ottobre 2019, l'interessato ha presentato una quinta domanda d'asilo invocando l'art. 111c LAsi. Egli ha motivato la precitata, prevalendosi di diversi elementi che non sarebbero stati addotti nella prima procedura d'asilo. Invero, lo stesso non avrebbe raccontato, per timore per lui e per la sua famiglia - in quanto tutt'ora dei militari starebbero importunando quest'ultima alla sua ricerca - che una sera del 2006 egli si sarebbe trovato con un amico, D._______, il quale avrebbe fatto esplodere una bomba contro un edificio delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). L'interessato non avrebbe saputo delle intenzioni del conoscente, il quale nell'(...) del 2007 non avrebbe più fatto ritorno al proprio domicilio, essendo stato rapito da qualcuno. A seguito di tali eventi, presso l'abitazione del richiedente si sarebbero presentate più volte delle persone sconosciute ed armate, domandando di lui in modo minaccioso alla madre ed alle sorelle. Durante una di queste incursioni, tali persone avrebbero giurato che se avessero visto l'interessato, gli avrebbero sparato a vista uccidendolo. Viste tali continue ricerche da parte di queste ultime, la famiglia del richiedente lo avrebbe obbligato a fuggire immediatamente per salvarsi la vita. Tali fatti, non raccontati anche poiché sarebbe stato consigliato da altre persone richiedenti di non narrare l'intera sua vicenda personale, rimetterebbero chiaramente in discussione tutta la sua situazione. Inoltre, se egli facesse ritorno in Sri Lanka, verrebbe immediatamente perseguitato e la sua vita sarebbe messa in serio pericolo. Questo in quanto i militari sarebbero convinti che anche egli sia coinvolto nel lancio della bomba compiuto dall'amico, nonché poiché egli avrebbe aiutato le LTTE. Per questi motivi, la qualità di rifugiato andrebbe riconosciuta all'interessato ed egli ha chiesto di sospendere ogni procedura di rimpatrio nei suoi confronti. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato, in copia, la seguente documentazione:

- uno scritto della "(...)", in lingua straniera e non datata, con traduzione in inglese (sub doc. A; di seguito: doc. 1);

- una dichiarazione della (...), datata (...), in lingua inglese (sub doc. B; di seguito: doc. 2);

- una dichiarazione di scomparsa da parte della presunta moglie di D._______ alla (...), datata (...), in lingua inglese (sub doc. C; di seguito: doc. 3);

- una dichiarazione non datata attribuita alla madre del richiedente, in lingua inglese, con la rispettiva copia della licenza di condurre (sub doc. D; di seguito: doc. 4);

- uno scritto datato 29 agosto 2019 ed attribuito ad una vicina di casa, sottoscritto in medesima data anche dal "(...)", in inglese (sub doc. E; di seguito: doc. 5);

- l'ordine di detenzione del (...) del (...) emesso nei confronti di E._______ alias F._______ (sub doc. F; di seguito: doc. 6). G.b Con decisione dell'11 novembre 2019, notificata il 13 novembre 2019 (cfr. avviso di ricevimento e atto n. 1055567-1/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente, ritenendo non sussistesse la sua competenza funzionale, nonché statuendo che la decisione dell'11 settembre 2018 è passata in giudicato ed è esecutiva e fissando un emolumento di CHF 600.- a carico del ricorrente. G.c L'insorgente ha inoltrato ricorso il 18 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali) avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, che la decisione della SEM venga annullata e che gli atti siano retrocessi alla stessa autorità affinché entri nel merito della domanda del 30 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 111c LAsi, nonché, in via subordinata, che sia accertata l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e di conseguenza che gli atti siano retrocessi alla SEM perché conceda l'ammissione provvisoria all'insorgente; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al gravame, quali ulteriori nuovi documenti, l'insorgente ha allegato copia di due articoli inerenti l'elezione del nuovo Presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, entrambi datati 17 novembre 2019 (sub doc. G e doc. H; di seguito: doc. 7). G.d Con decisione incidentale del 28 novembre 2019, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 13 dicembre 2019, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali. Il pagamento dell'importo dell'anticipo richiesto è avvenuto tempestivamente l'11 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi in relazione con l'art. 37 LTAF). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 L'autorità inferiore nella sua decisione, non è entrata nel merito della domanda del 30 ottobre 2019 dell'interessato a causa della sua incompetenza, in quanto la domanda d'asilo precitata viene qualificata dalla stessa quale domanda di revisione. Invero, l'istanza del richiedente verterebbe su dei motivi - ovvero l'evento che lo avrebbe coinvolto nel 2006 con una persona che avrebbe lanciato una bomba contro un edificio delle LTTE e che quest'ultima sarebbe in seguito stata rapita e probabilmente uccisa, oltreché che anche lui sarebbe ricercato dai militari in quanto le autorità sarebbero convinte che egli sia coinvolto nel lancio dell'esplosivo - intervenuti al più tardi nel 2014, allorquando egli sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine. La sua nuova domanda d'asilo si prefiggerebbe quindi di ottenere un esame di fatti anteriori alla sentenza materiale del Tribunale resa il 24 aprile 2019, sentenza che avrebbe messo un termine alla procedura d'asilo ordinaria. Pertanto la SEM ha concluso che i motivi invocati dall'interessato sarebbero già potuti essere presentati nel corso della precitata procedura ordinaria, e che tale domanda debba essere esaminata dal Tribunale nel quadro di un'eventuale domanda di revisione. Inoltre,

Erwägungen (12 Absätze)

E. 5.1 Il Tribunale, purché ritenga scorretta la non entrata in materia, effettua un esame materiale, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. La questione circa l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento sono pure vagliati materialmente, in quanto il Tribunale al riguardo ha piena cognizione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1 con riferimento citato). Tuttavia, nel caso di ricorsi avverso decisioni di non entrata nel merito, in cui la SEM considera che non sussista la sua competenza funzionale, la competenza decisionale dell'istanza di ricorso si riduce essenzialmente alla questione se l'istanza inferiore ha negato a torto o a ragione la sua competenza. La competenza funzionale comprende il quesito a sapere quale istanza, localmente ed in fatto è competente per la trattazione di un'impugnativa (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg. ad art. 7 PA e n. 14, pag. 174 ad art. 9 PA).

E. 5.2 Alla luce di quanto sopra, le conclusioni ricorsuali in via subordinata, tendenti ad accertare l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, risultano essere irricevibili.

E. 6.1 Una domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). In altre parole, a seguito di una richiesta di adattamento, per poter dunque delimitare se la richiesta va trattata come domanda di riesame (art. 111b LAsi) oppure come domanda multipla (art. 111c LAsi) occorre esaminare se, sulla base del contenuto dell'istanza, viene richiesto un nuovo apprezzamento della qualità di rifugiato (domanda multipla) oppure se vengono fatti valere dei nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (domanda di riesame). La procedura d'asilo in materia d'asilo, prevede infatti un caso specifico di rivalutazione da parte dell'autorità di prima istanza, allorquando si tratti di valutare nuovi motivi d'asilo (domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi). In tale contesto vanno esaminati i motivi che non si riferiscono alla procedura d'asilo anteriore (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5). Si tratta infatti, contrariamente ai casi di riesame, di una nuova domanda riguardante motivi d'asilo intervenuti dopo il passaggio in giudicato della decisione precedente (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1). Nel caso di una domanda di riesame/domanda multipla, la competenza funzionale per l'esame dei nuovi fatti o mezzi di prova, è dell'autorità di prima istanza, che dovrà emanare una nuova decisione al riguardo. Al contrario, in presenza di una sentenza del Tribunale, i fatti rilevanti attinenti i motivi già invocati e venuti a conoscenza dell'interessato susseguentemente alla pronuncia della sentenza ed i mezzi di prova decisivi ritrovati posteriormente alla stessa ma già esistenti (pseudo nova), rientrano nell'ambito dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile su rinvio dell'art. 45 LTAF, ed esulano dunque dalla competenza della SEM.

E. 6.2 Ora, nella presente disamina, per i motivi che verranno esposti dappresso, l'autorità inferiore ha rettamente omesso di entrare nel merito della domanda del ricorrente per incompetenza funzionale.

E. 6.2.1 Per quanto attiene i fatti inerenti gli eventi che avrebbero interessato il ricorrente ed il conoscente D._______ a causa del presunto lancio di una bomba a mano contro un edificio delle LTTE da parte di quest'ultimo, nonché le ricerche da parte dei militari dell'insorgente a seguito dello stesso avvenimento, si osserva quanto segue. Come già supra menzionato (cfr. consid. 6.1 in fine), in materia di revisione risulta necessario ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che l'interessato non fosse a conoscenza dei fatti allegati nella procedura precedente, ovvero sino alla data della sentenza, e che pertanto non potesse prevalersene durante la medesima. Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale evenienza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati e GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.4-4.1.6 con ulteriori riferimenti citati). In specie, risulta in modo chiaro, come le allegazioni ed i mezzi di prova presentati dal ricorrente, rientrino in quest'ultima evenienza, e non debbano quindi essere esaminati in questa sede alla luce della giurisprudenza succitata, bensì questi ultimi erano conosciuti dal medesimo almeno nel corso della procedura ordinaria d'asilo, terminata con la sentenza del Tribunale D-5987/2018 del 24 aprile 2019. A differenza di quanto sostenuto dal medesimo insorgente, il suo timore generico per la sua incolumità fisica che sarebbe derivata dalla rivelazione di tali circostanze precedentemente, non risulta modificare tale conclusione ed il fatto che il ricorrente ha la possibilità di presentare gli stessi, se date le condizioni, nell'ambito di un rimedio straordinario (cfr. anche supra consid. 6.1).

E. 6.2.2 Ciò vale anche per i mezzi di prova presentati sia con la domanda d'asilo del 30 ottobre 2019 che con il gravame (cfr. documenti da 1 a 6 supra alla litt. Ga). Il doc. 1 dell'"(...)", oltreché non datato, non menziona in alcun modo gli eventi relativi al lancio della bomba, ma soltanto in ordine agli arresti e detenzioni nonché alle ricerche da parte delle autorità srilankesi, evenienze queste ultime che sono già state vagliate dal Tribunale nella sentenza D-5987/2018 del 24 aprile 2019 (cfr. in particolare consid. 6.4). Per quanto attiene il doc. 2, datato (...), oltreché essere antecedente alla precitata sentenza del Tribunale, non contiene neppure alcun riferimento al ricorrente, ma ad una denuncia depositata e riguardante G._______. Per quanto riguarda la dichiarazione della presunta moglie di D._______ del (...) (cfr. doc. 3), anche la stessa risulta precedente alla sentenza del Tribunale D-5987/2018 del 24 aprile 2019. La dichiarazione della vicina di casa - che a differenza di quanto sostiene il ricorrente, parrebbe essere il doc. 4 e non il doc. 5, relativo invece alla supposta madre dell'interessato - non essendo datato, non può condurre ad una conclusione diversa. Ad uguale risoluzione si giunge pure per quanto attiene lo scritto attribuito alla vicina di casa, ma in realtà dal contenuto se ne desume essere invece della presunta madre dell'interessato (cfr. doc. 5), datato (...), in quanto riportanti degli eventi già allegati e ritenuti non rilevanti nella procedura d'asilo terminata con la sentenza del Tribunale del 24 aprile 2019, o comunque precedenti l'ultima sentenza del Tribunale D-3888/2019 del 2 settembre 2019 in merito alla quarta domanda d'asilo del ricorrente. Infine, lo scritto del (...) (cfr. doc. 6), oltreché essere datato (...), quindi ben precedente alla procedura ordinaria terminata con la sentenza del Tribunale del 24 aprile 2019 succitata, è in relazione con le allegazioni circa i motivi d'asilo, già ritenuti irrilevanti al consid. 6.4 della precitata sentenza.

E. 6.2.3 A fronte di tali considerazioni, l'autorità di prima istanza ha quindi a giusto titolo ritenuto di essere incompetente funzionalmente per la trattazione di tali allegazioni, né in merito di una domanda di riesame né di domanda multipla.

E. 6.3.1 Da ultimo, soltanto con il suo ricorso, l'interessato si è prevalso di una modificata della situazione in patria a causa dell'elezione del nuovo Presidente dello Sri Lanka, che avrebbe ulteriormente peggiorato il rischio che correrebbe il ricorrente, principalmente in quanto di etnia tamil e già conosciuto dalle autorità, per la sua incolumità fisica e di subire dei trattamenti proscritti dagli art. 3 CEDU e art. 1 Conv. tortura. A differenza di quanto sembra implicitamente sostenere il ricorrente nel gravame, in assenza di qualsivoglia elemento concreto nella sua domanda d'asilo come pure rispetto alla situazione generale vigente in Sri Lanka al momento della decisione della SEM, l'autorità inferiore non era tenuta a trattare tale questione. Sia tali circostanze che i nuovi mezzi di prova presentati solamente con il gravame (cfr. sub doc. 7), sono invero relativi ad un periodo posteriore alla sentenza D-3888/2019 del 2 settembre 2019 resa dal Tribunale - ove da ultimo la stessa autorità si è espressa sulla situazione generale in Sri Lanka anche a seguito degli eventi successi nella Pasqua del 2019 in relazione anche con le allegazioni del ricorrente presentate in tale sede (cfr. consid. 5.2 e consid. 5.3) -. Gli argomenti inerenti la situazione politica mutata nel Paese d'origine dell'interessato, come pure gli effetti che la stessa avrebbe sul ricorrente dal profilo dell'asilo e dell'esecuzione del suo allontanamento, non possono essere presentati nella presente procedura inerente l'esame della competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente, ma sono eventualmente da sottoporre alla SEM nell'ambito di un riesame rispettivamente di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13; cfr. anche supra consid. 6.1).

E. 6.3.2 Riguardo tali evenienze, il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda del ricorrente, per la trattazione quale riesame di tale motivo (cfr. in analogia alla DTAF 2013/22 consid. 3 - 13).

E. 7 Riassumendo, alla luce di tutto quanto precede, la SEM non è a ragione entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente a causa dell'assenza di competenza funzionale ed ha constatato che la sua decisione dell'11 settembre 2018 è passata in giudicato ed è esecutiva. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso deve essere respinto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente l'11 dicembre 2019. Non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 7 segg. TS-TAF).

E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato l'11 dicembre 2019.
  3. Non si assegnano indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6097/2019 Sentenza del 28 gennaio 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Constance Leisinger, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, Avvocato, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (non entrata nel merito / domanda multipla); decisione della SEM dell'11 novembre 2019 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di nazionalità srilankese e di etnia tamil, con ultimo domicilio nel suo Paese d'origine a B._______, ha presentato una prima domanda in Svizzera il (...) aprile 2014 (cfr. atto A1/2 e atto A4/11, p.to 1.10 seg., pag. 3 seg.). In data (...) aprile 2014 egli è stato interrogato segnatamente in merito ai suoi dati personali, al viaggio intrapreso e brevemente in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto A4/11). B. Con decisione del 21 luglio 2014 l'allora Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito: SEM), non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ordinando il suo allontanamento (recte: trasferimento) verso C._______ così come l'esecuzione del suo allontanamento. Non essendo stata impugnata, tale decisione è cresciuta in giudicato (cfr. anche atto A18/3) e l'interessato è stato trasferito in C._______ il (...) (cfr. risultanze processuali). C. Per il tramite del suo rappresentante legale, A._______ ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2014 (cfr. atto B1/3). Anche circa la stessa, con decisione del 29 gennaio 2015, la SEM non è entrata nel merito in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nuovamente il trasferimento del summenzionato verso C._______ come pure l'esecuzione del precitato provvedimento. La procedura è terminata con la sentenza D-939/2015 del 25 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che ha respinto il ricorso presentato il 13 febbraio 2015 dall'interessato. D. D.a Il 30 marzo 2015 l'interessato ha presentato un'istanza di revisione della sentenza del Tribunale D-939/2015 per violazione delle norme sulla ricusazione del giudice istruttore competente. Nel corso di procedura, il rappresentante legale dell'istante ha esteso il motivo di violazione delle norme sulla ricusazione ad altre persone del Tribunale delle Corti IV e V. D.b Con decisione parziale B-3927/2015 del 6 giugno 2016, il Tribunale, nella misura in cui non era diventata senza oggetto, ha respinto la domanda di ricusazione del 30 marzo 2015 dell'istante. D.c Il 26 ottobre 2016, per il tramite del suo rappresentante legale, l'istante ha presentato una domanda di ricusazione del giudice istruttore competente per l'esame dell'istanza di revisione del 30 marzo 2015. Il Tribunale, con sentenza D-6625/2016 del 3 febbraio 2017 ha respinto la predetta domanda di ricusazione. D.d Con sentenza D-2048/2015 del 23 febbraio 2017, il Tribunale non è entrato nel merito dell'istanza di revisione del 30 marzo 2015. E. E.a Il 28 febbraio 2017, per il tramite del suo rappresentante legale, l'interessato ha introdotto una terza domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto B35/3). A causa della scadenza del termine per il trasferimento del richiedente verso C._______, con decisione del 9 marzo 2017 la SEM ha annullato la sua decisione resa il 29 gennaio 2015 ed ha ordinato la trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente in procedura nazionale (cfr. atto B39/3). E.b Il 17 maggio 2017 il richiedente l'asilo è stato sentito dalla SEM in merito ai suoi motivi d'asilo (cfr. atto B46/21). E.c Con decisione dell'11 settembre 2018, la SEM ha respinto la domanda d'asilo del richiedente ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale con sentenza D-5987/2018 del 24 aprile 2019, che respingeva il ricorso interposto avverso la stessa il 19 ottobre 2018. F. Per il tramite della decisione del 16 luglio 2019, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della nuova domanda d'asilo - qualificata quale domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi (RS 142.31) - dell'interessato, presentata il 3 luglio 2019. Il ricorso interposto il 31 luglio 2019 contro la predetta decisione, è stato respinto dal Tribunale con sentenza D-3888/2019 del 2 settembre 2019. G. G.a Il 30 ottobre 2019, l'interessato ha presentato una quinta domanda d'asilo invocando l'art. 111c LAsi. Egli ha motivato la precitata, prevalendosi di diversi elementi che non sarebbero stati addotti nella prima procedura d'asilo. Invero, lo stesso non avrebbe raccontato, per timore per lui e per la sua famiglia - in quanto tutt'ora dei militari starebbero importunando quest'ultima alla sua ricerca - che una sera del 2006 egli si sarebbe trovato con un amico, D._______, il quale avrebbe fatto esplodere una bomba contro un edificio delle LTTE (acronimo in inglese per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"). L'interessato non avrebbe saputo delle intenzioni del conoscente, il quale nell'(...) del 2007 non avrebbe più fatto ritorno al proprio domicilio, essendo stato rapito da qualcuno. A seguito di tali eventi, presso l'abitazione del richiedente si sarebbero presentate più volte delle persone sconosciute ed armate, domandando di lui in modo minaccioso alla madre ed alle sorelle. Durante una di queste incursioni, tali persone avrebbero giurato che se avessero visto l'interessato, gli avrebbero sparato a vista uccidendolo. Viste tali continue ricerche da parte di queste ultime, la famiglia del richiedente lo avrebbe obbligato a fuggire immediatamente per salvarsi la vita. Tali fatti, non raccontati anche poiché sarebbe stato consigliato da altre persone richiedenti di non narrare l'intera sua vicenda personale, rimetterebbero chiaramente in discussione tutta la sua situazione. Inoltre, se egli facesse ritorno in Sri Lanka, verrebbe immediatamente perseguitato e la sua vita sarebbe messa in serio pericolo. Questo in quanto i militari sarebbero convinti che anche egli sia coinvolto nel lancio della bomba compiuto dall'amico, nonché poiché egli avrebbe aiutato le LTTE. Per questi motivi, la qualità di rifugiato andrebbe riconosciuta all'interessato ed egli ha chiesto di sospendere ogni procedura di rimpatrio nei suoi confronti. A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato, in copia, la seguente documentazione:

- uno scritto della "(...)", in lingua straniera e non datata, con traduzione in inglese (sub doc. A; di seguito: doc. 1);

- una dichiarazione della (...), datata (...), in lingua inglese (sub doc. B; di seguito: doc. 2);

- una dichiarazione di scomparsa da parte della presunta moglie di D._______ alla (...), datata (...), in lingua inglese (sub doc. C; di seguito: doc. 3);

- una dichiarazione non datata attribuita alla madre del richiedente, in lingua inglese, con la rispettiva copia della licenza di condurre (sub doc. D; di seguito: doc. 4);

- uno scritto datato 29 agosto 2019 ed attribuito ad una vicina di casa, sottoscritto in medesima data anche dal "(...)", in inglese (sub doc. E; di seguito: doc. 5);

- l'ordine di detenzione del (...) del (...) emesso nei confronti di E._______ alias F._______ (sub doc. F; di seguito: doc. 6). G.b Con decisione dell'11 novembre 2019, notificata il 13 novembre 2019 (cfr. avviso di ricevimento e atto n. 1055567-1/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente, ritenendo non sussistesse la sua competenza funzionale, nonché statuendo che la decisione dell'11 settembre 2018 è passata in giudicato ed è esecutiva e fissando un emolumento di CHF 600.- a carico del ricorrente. G.c L'insorgente ha inoltrato ricorso il 18 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali) avverso la suddetta decisione dinanzi al Tribunale chiedendo, in via principale, che la decisione della SEM venga annullata e che gli atti siano retrocessi alla stessa autorità affinché entri nel merito della domanda del 30 ottobre 2019 ai sensi dell'art. 111c LAsi, nonché, in via subordinata, che sia accertata l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento e di conseguenza che gli atti siano retrocessi alla SEM perché conceda l'ammissione provvisoria all'insorgente; il tutto con protesta di spese e ripetibili. Al gravame, quali ulteriori nuovi documenti, l'insorgente ha allegato copia di due articoli inerenti l'elezione del nuovo Presidente dello Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, entrambi datati 17 novembre 2019 (sub doc. G e doc. H; di seguito: doc. 7). G.d Con decisione incidentale del 28 novembre 2019, il Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 13 dicembre 2019, un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali. Il pagamento dell'importo dell'anticipo richiesto è avvenuto tempestivamente l'11 dicembre 2019 (cfr. risultanze processuali). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi in relazione con l'art. 37 LTAF). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 L'autorità inferiore nella sua decisione, non è entrata nel merito della domanda del 30 ottobre 2019 dell'interessato a causa della sua incompetenza, in quanto la domanda d'asilo precitata viene qualificata dalla stessa quale domanda di revisione. Invero, l'istanza del richiedente verterebbe su dei motivi - ovvero l'evento che lo avrebbe coinvolto nel 2006 con una persona che avrebbe lanciato una bomba contro un edificio delle LTTE e che quest'ultima sarebbe in seguito stata rapita e probabilmente uccisa, oltreché che anche lui sarebbe ricercato dai militari in quanto le autorità sarebbero convinte che egli sia coinvolto nel lancio dell'esplosivo - intervenuti al più tardi nel 2014, allorquando egli sarebbe espatriato dal suo Paese d'origine. La sua nuova domanda d'asilo si prefiggerebbe quindi di ottenere un esame di fatti anteriori alla sentenza materiale del Tribunale resa il 24 aprile 2019, sentenza che avrebbe messo un termine alla procedura d'asilo ordinaria. Pertanto la SEM ha concluso che i motivi invocati dall'interessato sarebbero già potuti essere presentati nel corso della precitata procedura ordinaria, e che tale domanda debba essere esaminata dal Tribunale nel quadro di un'eventuale domanda di revisione. Inoltre, considerando che l'istanza rileverebbe da un mandatario professionale, che da numerosi anni assiste e rappresenta richiedenti l'asilo, e che il medesimo ha intitolato la stessa quale "domanda di riesame", il mandatario riterrebbe che la SEM sia competente per trattarla. A mente dell'autorità di prime cure tuttavia, per i motivi citati, non sussisterebbe alcuna competenza funzionale, ed in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 PA non sarebbe pertanto entrata nel merito della domanda d'asilo. 4.2 L'insorgente, nel suo memoriale ricorsuale, dopo aver esposto ed ampliato la fattispecie, avversa la valutazione dell'autorità resistente in merito alla sua incompetenza. L'evento legato all'amico D._______ dell'esplosione che sarebbe avvenuta vicino al deposito delle Tigri Tamil, la successiva scomparsa di D._______ e le ricerche sempre più insistenti dell'interessato da parte dei militari srilankesi, sarebbero invero degli elementi fondamentali per provare la sua qualità di rifugiato, che sarebbero da qualificare quali fatti nuovi ed andrebbero quindi analizzati nell'ambito di una nuova domanda d'asilo ai sensi dell'art. 111c LAsi. Il ricorrente avrebbe invero avuto timore per la sua incolumità fisica, di narrare anticipatamente tali fatti nel corso della procedura d'asilo ordinaria. Inoltre gli elementi descritti dall'insorgente, non sarebbero mai stati analizzati nella procedura d'asilo precedente, e non sarebbero pertanto rilevanti dal profilo della revisione. Ai motivi succitati, andrebbe inoltre aggiunta l'evenienza determinante dell'elezione dal nuovo Presidente dello Sri Lanka - elezioni che sarebbero già state in corso al momento in cui è stata depositata la domanda d'asilo in oggetto - che peggiorerebbe il rischio già elevato per l'incolumità fisica dell'insorgente, già conosciuto politicamente e collegato dalle autorità alle LTTE, nonché l'altissimo rischio di essere esposto a delle nuove torture e maltrattamenti in violazione dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). Questo in quanto, il neo presidente, avrebbe già esposto la sua volontà di eliminare le minoranze Tamil ancora esistenti. A mente del ricorrente, la SEM avrebbe pertanto dovuto confermare la propria competenza e dirimere la vertenza entrando nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 111c LAsi. 5. 5.1 Il Tribunale, purché ritenga scorretta la non entrata in materia, effettua un esame materiale, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione. La questione circa l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento sono pure vagliati materialmente, in quanto il Tribunale al riguardo ha piena cognizione (cfr. DTAF 2007/8 consid. 2.1 con riferimento citato). Tuttavia, nel caso di ricorsi avverso decisioni di non entrata nel merito, in cui la SEM considera che non sussista la sua competenza funzionale, la competenza decisionale dell'istanza di ricorso si riduce essenzialmente alla questione se l'istanza inferiore ha negato a torto o a ragione la sua competenza. La competenza funzionale comprende il quesito a sapere quale istanza, localmente ed in fatto è competente per la trattazione di un'impugnativa (cfr. Thomas Flückiger, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 14 segg. ad art. 7 PA e n. 14, pag. 174 ad art. 9 PA). 5.2 Alla luce di quanto sopra, le conclusioni ricorsuali in via subordinata, tendenti ad accertare l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, risultano essere irricevibili. 6. 6.1 Una domanda di riesame, è una richiesta indirizzata ad un'autorità amministrativa in vista della riconsiderazione di una decisione entrata in forza di cosa giudicata. Tale rimedio, pur non essendo previsto espressamente dalla PA, è noto da tempo a giurisprudenza e dottrina, che l'hanno dedotto dall'art. 66 PA - il quale prevede il diritto di domandare la revisione delle decisioni - e dagli art. 8 e 29 cpv. 2 della Cost. (cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, pag. 173). La domanda di riesame è espressamente prevista dalla legislazione in materia d'asilo a partire dalla modifica della LAsi del 14 dicembre 2012, in vigore dal 1° febbraio 2014 (cfr. art. 111b LAsi). Secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito di una tale richiesta se non nelle due situazioni seguenti: quando la stessa costituisce una "domanda di riconsiderazione qualificata", ossia una domanda per il cui tramite l'interessato si avvale di motivi di revisione previsti all'art. 66 PA senza che sia precedentemente stata emanata una decisione di merito di seconda istanza oppure quando costituisce una "domanda di adattamento", vale a dire nel caso in cui l'interessato si prevale di un cambiamento notevole delle circostanze (di fatto o di diritto) dal momento della pronuncia della decisione materiale finale (inizialmente corretta) di prima o seconda istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5 con ulteriori riferimenti; DTAF 2010/27 consid. 2.1 e 2.1.1). Occorre a tal proposito rammentare che differentemente dalla "domanda di riconsiderazione qualificata" in materia d'asilo la "domanda di adattamento" può vertere unicamente su aspetti relativi all'esecuzione dell'allontanamento dal momento che eventuali fatti nuovi e determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato giustificherebbero il deposito di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 1). In altre parole, a seguito di una richiesta di adattamento, per poter dunque delimitare se la richiesta va trattata come domanda di riesame (art. 111b LAsi) oppure come domanda multipla (art. 111c LAsi) occorre esaminare se, sulla base del contenuto dell'istanza, viene richiesto un nuovo apprezzamento della qualità di rifugiato (domanda multipla) oppure se vengono fatti valere dei nuovi ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento (domanda di riesame). La procedura d'asilo in materia d'asilo, prevede infatti un caso specifico di rivalutazione da parte dell'autorità di prima istanza, allorquando si tratti di valutare nuovi motivi d'asilo (domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi). In tale contesto vanno esaminati i motivi che non si riferiscono alla procedura d'asilo anteriore (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5). Si tratta infatti, contrariamente ai casi di riesame, di una nuova domanda riguardante motivi d'asilo intervenuti dopo il passaggio in giudicato della decisione precedente (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1). Nel caso di una domanda di riesame/domanda multipla, la competenza funzionale per l'esame dei nuovi fatti o mezzi di prova, è dell'autorità di prima istanza, che dovrà emanare una nuova decisione al riguardo. Al contrario, in presenza di una sentenza del Tribunale, i fatti rilevanti attinenti i motivi già invocati e venuti a conoscenza dell'interessato susseguentemente alla pronuncia della sentenza ed i mezzi di prova decisivi ritrovati posteriormente alla stessa ma già esistenti (pseudo nova), rientrano nell'ambito dei motivi di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile su rinvio dell'art. 45 LTAF, ed esulano dunque dalla competenza della SEM. 6.2 Ora, nella presente disamina, per i motivi che verranno esposti dappresso, l'autorità inferiore ha rettamente omesso di entrare nel merito della domanda del ricorrente per incompetenza funzionale. 6.2.1 Per quanto attiene i fatti inerenti gli eventi che avrebbero interessato il ricorrente ed il conoscente D._______ a causa del presunto lancio di una bomba a mano contro un edificio delle LTTE da parte di quest'ultimo, nonché le ricerche da parte dei militari dell'insorgente a seguito dello stesso avvenimento, si osserva quanto segue. Come già supra menzionato (cfr. consid. 6.1 in fine), in materia di revisione risulta necessario ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, che l'interessato non fosse a conoscenza dei fatti allegati nella procedura precedente, ovvero sino alla data della sentenza, e che pertanto non potesse prevalersene durante la medesima. Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale evenienza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati e GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 4.1.4-4.1.6 con ulteriori riferimenti citati). In specie, risulta in modo chiaro, come le allegazioni ed i mezzi di prova presentati dal ricorrente, rientrino in quest'ultima evenienza, e non debbano quindi essere esaminati in questa sede alla luce della giurisprudenza succitata, bensì questi ultimi erano conosciuti dal medesimo almeno nel corso della procedura ordinaria d'asilo, terminata con la sentenza del Tribunale D-5987/2018 del 24 aprile 2019. A differenza di quanto sostenuto dal medesimo insorgente, il suo timore generico per la sua incolumità fisica che sarebbe derivata dalla rivelazione di tali circostanze precedentemente, non risulta modificare tale conclusione ed il fatto che il ricorrente ha la possibilità di presentare gli stessi, se date le condizioni, nell'ambito di un rimedio straordinario (cfr. anche supra consid. 6.1). 6.2.2 Ciò vale anche per i mezzi di prova presentati sia con la domanda d'asilo del 30 ottobre 2019 che con il gravame (cfr. documenti da 1 a 6 supra alla litt. Ga). Il doc. 1 dell'"(...)", oltreché non datato, non menziona in alcun modo gli eventi relativi al lancio della bomba, ma soltanto in ordine agli arresti e detenzioni nonché alle ricerche da parte delle autorità srilankesi, evenienze queste ultime che sono già state vagliate dal Tribunale nella sentenza D-5987/2018 del 24 aprile 2019 (cfr. in particolare consid. 6.4). Per quanto attiene il doc. 2, datato (...), oltreché essere antecedente alla precitata sentenza del Tribunale, non contiene neppure alcun riferimento al ricorrente, ma ad una denuncia depositata e riguardante G._______. Per quanto riguarda la dichiarazione della presunta moglie di D._______ del (...) (cfr. doc. 3), anche la stessa risulta precedente alla sentenza del Tribunale D-5987/2018 del 24 aprile 2019. La dichiarazione della vicina di casa - che a differenza di quanto sostiene il ricorrente, parrebbe essere il doc. 4 e non il doc. 5, relativo invece alla supposta madre dell'interessato - non essendo datato, non può condurre ad una conclusione diversa. Ad uguale risoluzione si giunge pure per quanto attiene lo scritto attribuito alla vicina di casa, ma in realtà dal contenuto se ne desume essere invece della presunta madre dell'interessato (cfr. doc. 5), datato (...), in quanto riportanti degli eventi già allegati e ritenuti non rilevanti nella procedura d'asilo terminata con la sentenza del Tribunale del 24 aprile 2019, o comunque precedenti l'ultima sentenza del Tribunale D-3888/2019 del 2 settembre 2019 in merito alla quarta domanda d'asilo del ricorrente. Infine, lo scritto del (...) (cfr. doc. 6), oltreché essere datato (...), quindi ben precedente alla procedura ordinaria terminata con la sentenza del Tribunale del 24 aprile 2019 succitata, è in relazione con le allegazioni circa i motivi d'asilo, già ritenuti irrilevanti al consid. 6.4 della precitata sentenza. 6.2.3 A fronte di tali considerazioni, l'autorità di prima istanza ha quindi a giusto titolo ritenuto di essere incompetente funzionalmente per la trattazione di tali allegazioni, né in merito di una domanda di riesame né di domanda multipla. 6.3 6.3.1 Da ultimo, soltanto con il suo ricorso, l'interessato si è prevalso di una modificata della situazione in patria a causa dell'elezione del nuovo Presidente dello Sri Lanka, che avrebbe ulteriormente peggiorato il rischio che correrebbe il ricorrente, principalmente in quanto di etnia tamil e già conosciuto dalle autorità, per la sua incolumità fisica e di subire dei trattamenti proscritti dagli art. 3 CEDU e art. 1 Conv. tortura. A differenza di quanto sembra implicitamente sostenere il ricorrente nel gravame, in assenza di qualsivoglia elemento concreto nella sua domanda d'asilo come pure rispetto alla situazione generale vigente in Sri Lanka al momento della decisione della SEM, l'autorità inferiore non era tenuta a trattare tale questione. Sia tali circostanze che i nuovi mezzi di prova presentati solamente con il gravame (cfr. sub doc. 7), sono invero relativi ad un periodo posteriore alla sentenza D-3888/2019 del 2 settembre 2019 resa dal Tribunale - ove da ultimo la stessa autorità si è espressa sulla situazione generale in Sri Lanka anche a seguito degli eventi successi nella Pasqua del 2019 in relazione anche con le allegazioni del ricorrente presentate in tale sede (cfr. consid. 5.2 e consid. 5.3) -. Gli argomenti inerenti la situazione politica mutata nel Paese d'origine dell'interessato, come pure gli effetti che la stessa avrebbe sul ricorrente dal profilo dell'asilo e dell'esecuzione del suo allontanamento, non possono essere presentati nella presente procedura inerente l'esame della competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente, ma sono eventualmente da sottoporre alla SEM nell'ambito di un riesame rispettivamente di una domanda multipla (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.1-13; cfr. anche supra consid. 6.1). 6.3.2 Riguardo tali evenienze, il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda del ricorrente, per la trattazione quale riesame di tale motivo (cfr. in analogia alla DTAF 2013/22 consid. 3 - 13).

7. Riassumendo, alla luce di tutto quanto precede, la SEM non è a ragione entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente a causa dell'assenza di competenza funzionale ed ha constatato che la sua decisione dell'11 settembre 2018 è passata in giudicato ed è esecutiva. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso deve essere respinto.

8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato dall'insorgente l'11 dicembre 2019. Non vengono assegnate indennità ripetibili (art. 7 segg. TS-TAF).

9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 1'500.- versato l'11 dicembre 2019.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: