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D-5803/2022

D-5803/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-03 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 12 maggio 2022. B. Con decisione del 15 settembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ed ha considerato l'esecuzione della misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. La sopracitata decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), nel frattempo adito su ricorso il 14 ottobre 2022, con sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022. D. D.a Il 14 dicembre 2022 (cfr. timbro postale; data d'entrata 16 dicembre 2022) il signor A._______ (di seguito: istante o interessato) ha indirizzato al Tribunale una domanda di revisione della precitata sentenza chiedendo anzitutto la sospensione in via supercautelare e cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento; e nel merito, l'accoglimento dell'istanza, l'annullamento della sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 con la ripresa dell'istruzione da parte del Tribunale, l'annullamento della decisione della SEM e il suo riconoscimento come rifugiato con la concessione dell'asilo. In subordine, l'istante domanda la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, mentre in ulteriore subordine egli ha postulato che gli atti vengano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni. In detto contesto, l'istante ha anche presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, così come ha domandato che tasse, spese e ripetibili venissero protestate. D.b Con la summenzionata domanda, l'interessato si avvale - ex. art. 123 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) - di nuovi fatti e mezzi di prova determinati, antecedenti alla pronuncia della sentenza impugnata, ma della cui esistenza si è potuto aver prova solo dopo l'emissione di quest'ultima. Infatti, a dire dell'interessato, sia in occasione del parere sulla bozza di decisione dinanzi all'autorità inferiore, che successivamente in sede di ricorso dinanzi a questo Tribunale, egli aveva indicato alle rispettive autorità la presenza di un ingiusto procedimento giudiziario a suo carico posto in essere dalle autorità turche. Purtroppo, il procedimento turco era secretato ed egli non aveva quindi modo di reperire la relativa documentazione. Per questo motivo, l'istante aveva quindi allegato al proprio ricorso una dichiarazione resa dal proprio avvocato di fiducia (cfr. Doc. 8) nella quale quest'ultimo informava il Tribunale della presenza di tale indagine segreta e nella quale comunicava che non appena sarebbe stato in possesso della relativa documentazione l'avrebbe trasmessa senza indugio. Ora, a dire dell'istante è esattamente tale documentazione che egli adduce con la sua istanza di revisione, ovvero i documenti che certificano - a suo dire - l'esistente di tale persecuzione nei suoi confronti. Più precisamente, si tratterebbe di una serie di documenti ottenuti dal suo avvocato concernenti « un'inchiesta segreta » - successivamente divenuta pubblica - e relativa all'attività di propaganda anti governative del ricorrente, con contestuale ordine di cattura e di arresto, ovvero:

- Il formulario della Procura di (...) del 1° giugno 2022 (cfr. Doc. 4), con il quale la Procura avrebbe ordinato alla Direzione per la Sicurezza di fare accertamenti dettagliati nei confronti dell'istante in relazione alla sua partecipazione a una manifestazione in Svizzera. Le indagini sarebbero di natura antiterroristica.

- Il documento sotto segreto del 1° giugno 2022 (cfr. Doc. 5), nel quale viene spiegato - a dire dell'istante - come egli avrebbe partecipato a una manifestazione di sostegno al partito PKK (i.e. Partito dei Lavoratori del Kurdistan). In tale documento verrebbe menzionato anche il numero di carta d'identità dell'istante.

- L'atto d'indagine antiterrorista del 29 settembre 2022 della Direzione di Sicurezza di (...) (cfr. Doc. 6) nel quale essa informa il Procuratore di (...) della commissione, da parte dell'interessato, del « reato » di aver partecipato in data 30 maggio 2022 a una manifestazione in Svizzera mostrando un'immagine di Abdullah Ocalan.

- La richiesta di mandato di cattura del 3 ottobre 2022 (cfr. Doc. 11) mediante la quale il Procuratore di (...) ha domandato al Giudice delle pene coercitive di emettere, nei confronti dell'istante, un mandato di cattura menzionante che « dal momento dell'arresto il sospettato deve essere condotto presso la procura di (...) entro 24 ore ».

- Il mandato di cattura del 4 ottobre 2022 emesso a carico dell'istante da parte del Giudice delle pene coercitive di (...) (cfr. Doc. 7) con esplicito riferimento alla manifestazione del 30 maggio 2022, il quale si fonda sull'accusa di « Propaganda per organizzazione terroristica » ai sensi della legge antiterrorismo turca e che indica che l'interessato deve essere catturato per essere interrogato.

- La lettera dell'avv. B._______ (i.e. l'avvocato di fiducia dell'istante in Turchia), ricevuta in data 12 dicembre 2022 (cfr. Doc. 12) nella quale l'avvocato indica che non può avere accesso ai documenti giudiziari che riguardano l'istante in quando « secretati » e che quindi si limita a tramettergli la « Richiesta di mandato di cattura » per conoscenza dopo averla visionata sul portale ufficiale giudiziario turco (UYAP). Tale documentazione sarebbe ora disponibile in consultazione sul portale UYAP da cui è stata estratta (cfr. Doc. 9), tuttavia unicamente nella versione accessibile agli avvocati difensori e non al pubblico in generale. L'avvocato in Turchia, dopo la sua istanza di accesso atti, ha quindi ottenuto modo di visionare tale documentazione attraverso il canale riservato agli avvocati (cfr. Doc. 12). I fatti a cui tale inchiesta in Turchia fanno riferimento risalirebbero - a dire dell'istante - al 30 maggio 2022 e riguarderebbero una manifestazione pubblica in Svizzera a cui egli avrebbe preso parte: tuttavia, sempre a suo dire, in realtà l'inchiesta avrebbe radici in momenti antecedenti al suo espatrio, aspetto che confermerebbe la datata persecuzione da parte delle autorità turche. A dire dell'interessato, sino ad oggi, egli era oggettivamente impossibilitato nel reperire tale documentazione a dimostrazione di quanto da lui asserito e questo in quanto tali atti non erano accessibili al pubblico: i documenti sarebbero infatti stati ottenuti dall'istante unicamente in data 10 novembre 2022 (i.e. Docc. 4-7) e in data 12 dicembre 2022 (i.e. Docc. 11-12). Ora, da tale documentazione emergerebbero due elementi: (1) il fatto che l'istante sia attualmente in pericolo di ingiusta detenzione in Turchia e questo per aver esercitato il proprio diritto di manifestazione pacifica di opinione e (2) che egli era già attentamente seguito dalle autorità di sicurezze turche ancora prima di giungere in Svizzera. A suo dire infatti, egli sarebbe partito dalla Turchia in data 5 maggio 2022 e sarebbe giunto in Svizzera in data 12 maggio 2022: il fatto che unicamente 18 giorni dopo il suo arrivo egli sia stato riconosciuto con tanta facilità dalle autorità turche non sarebbe da ricondurre a una semplice coincidenza. Nel filmato della manifestazione (cfr. Doc. 10), l'istante apparirebbe infatti solo marginalmente e in alcuni rapidi fotogrammi, aspetto che sarebbe tuttavia bastato al Procuratore di (...) a identificarlo e persino indicare il suo numero di carta d'identità. In tal senso, tale documentazione confermerebbe le sue dichiarazioni rese dinanzi all'autorità inferiore e poi ribadite dinanzi a questo Tribunale in merito al fatto che egli sarebbe stato oggetto di indagini segrete da parte delle autorità turche ancora prima di partire in direzione della Svizzera. Sarebbe inoltre anche dimostrato come egli avrebbe subito ricatti, pressioni e persecuzioni da parte dei servizi segreti turchi e che aveva dunque ragione di temere una ingiusta detenzione per il suo rifiuto di « collaborare con essi per far arrestare esponenti e simpatizzanti del partito di opposizione politica HDP ». In definitiva, risulterebbe - a dire dell'istante - finalmente « provato che nel caso di specie il ricorrente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 54 LAsi quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga bensì in quelle stabilite dall' art. 3 LAsi e che dunque debbano applicarsi in suo favore tutte le relative tutele di legge poiché vi sono motivi oggettivi ». E. Il 16 dicembre 2022, il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento. F. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2023, il Tribunale ha accolto la richiesta dell'istante tendente alla concessione dell'effetto sospensivo e ha revocato la misura supercautelare del 16 dicembre 2022. Altresì, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato l'istante a produrre, entro il 6 marzo 2023, una conferma da parte delle competenti autorità turche che attesti la data in cui i documenti contenuti nel portale giudiziario turco UYAP sono stati desegretati o, in alternativa, a motivare in maniera esaustiva un'eventuale impossibilità di ottemperare a tale richiesta. G. Con scritto 6 marzo 2023, l'istante ha dato seguito alla richiesta del Tribunale e ha preso posizione per iscritto. Più precisamente, egli ha prodotto l'istanza di accesso agli atti processuali formulata dal suo avvocato in Turchia, con la quale quest'ultimo ha, in data 3 ottobre 2022, richiesto all'autorità giudiziaria di (...) di poter consultare il fascicolo di indagine a carico del suo cliente (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023). A dire dell'interessato, l'istanza del suo legale non avrebbe tuttavia avuto esito alcuno e questo in quanto gli atti processuali non erano ancora disponibili alla pubblica consultazione poiché considerati come « confidenziali » (cfr. Doc. 8). Al fine di chiarire tale classificazione, l'avvocato di fiducia ha quindi reso una seconda dichiarazione datata 15 febbraio 2023 (cfr. Doc. 2 allegato allo scritto 6 marzo 2023), nella quale ha spiegato che gli atti indicati come « confidenziale » sono quelli relativi alla fase di indagine a carico dell'istante e che tale circostanza sia conforme alla prassi in uso nel sistema giudiziario turco. Solo dal momento dell'eventuale provvedimento di accoglimento dal Giudice delle pene coercitive, gli atti diventano disponibili alla consultazione degli avvocati sul portale UYAP. Conseguentemente, la dicitura « segreto/confidenziale », apposta sui documenti allegati, si riferisce unicamente - e conformemente alla prassi - alla precedente fase processuale, ma nessun ulteriore provvedimento di classificazione degli stessi è mai stato emesso dalle autorità giudiziarie turche. Come anche evidenziato nella precedente fase di ricorso, così come in sede di istanza di revisione, le indagini a carico dell'istante sarebbero infatti iniziate in data 1° giugno 2022 e si sarebbero protratte sino al 4 ottobre 2022, data dell'emissione del mandato di cattura a suo carico da parte del Giudice delle pene coercitive di (...). Non a caso l'avvocato in Turchia aveva indicato, nella lettera allegata al ricorso (cfr. Doc. 8), come fino a quel momento gli atti processuali relativi al suo cliente erano ancora segretati e che sarebbero stati disponibili a breve alla consultazione. Tale dichiarazione sarebbe poi giunta in possesso dell'istante in data 12 ottobre 2022, ma la stessa sarebbe stata redatta dall'avvocato in data 3 ottobre 2022, così come dimostrato dal documento allegato allo scritto del 6 marzo 2023 (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023), ovvero poco prima che il fascicolo divenisse consultabile all'avvocato: il primo provvedimento sarebbe infatti stato caricato sul portale UYAP unicamente in data 5 ottobre 2022, ovvero il giorno dopo alla sua emissione (cfr. Doc. 9). H. In data 1° settembre 2023, l'istante ha poi inviato un ulteriore scritto integrativo all'istanza di revisione. In tal occasione, egli ha trasmesso alcuni fermi immagine di una conversazione avvenuta su Facebook con un soggetto - a suo dire - a lui non noto (cfr. Docc. 1-4 e 6 allegati allo scritto del 1° settembre 2023; Doc. 5 chiavetta USB contenente il filmato della videochiamata). Più precisamente, l'interessato sarebbe stato contattato sul suo profilo, a metà agosto del 2023, da un signore di nome C._______ il quale avrebbe inizialmente provato ad avviare una conversazione telefonica con lui, per poi inviargli dei messaggi dal chiaro contenuto minatorio. Con particolare riferimento al contenuto di tali messaggi, il mittente l'avrebbe minacciato espressamente di morte nel caso in cui egli fosse ritornato « in quel villaggio », chiamandolo inoltre « terrorista ». Il signore C._______ avrebbe anche inviato all'istante il filmato della manifestazione del 30 maggio 2022 in Svizzera (cfr. Doc. 10), così come avrebbe avviato una videochiamata nella quale esibiva minacciosamente un AK47 e si ritraeva vestito da militare. A dire dell'interessato, tale signore farebbe parte di un « team speciale della polizia della città di (...) », così come riportato sul suo profilo Facebook, aggiungendo inoltre come - sempre a suo dire - l'accento del signore C._______ sarebbe tipico della zona dalle quali l'istante proviene. Anche tale documentazione (cfr. Docc. 1-4 e 6 allegati allo scritto del 1° settembre 2023; Doc. 5 chiavetta USB contenente il filmato della videochiamata) confermerebbe nuovamente il rischio al quale l'istante sarebbe esposto in caso di suo ritorno in Turchia, nonché confermerebbe il perdurare « dell'ingiusta persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità turche ». I. In data 12 gennaio 2024, l'istante ha poi trasmesso un ulteriore scritto integrativo all'istanza di revisione. Più precisamente, egli ha fatto pervenire al Tribunale il provvedimento di unificazione dei due procedimenti penali turchi a suo carico, emesso in data 30 giugno 2023 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (...). A dire dell'istante, con tale provvedimento, atteso che molti dei motivi di imputazione dei due procedimenti penali sarebbero identici, è stata dunque decisa la chiusura del fascicolo (...) (ovvero quello aperto dalla Procura di [...]) e la sua unificazione con il procedimento penale (...) (ovvero quello aperto dal Procuratore di [...]). Con tale pubblicazione l'interessato vorrebbe quindi dimostrare come « l'ingiusto procedimento giudiziario » a suo carico sarebbe tutt'ora pendente: dimostrerebbe anche il perdurante e grave stato di persecuzione delle autorità turche ai suoi danni sulla base di « una dichiarata discriminazione etnica e politica ».

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Per il contenuto e la forma è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

E. 1.3 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

E. 1.4 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF.

E. 2.1 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). In virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

E. 2.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3).

E. 2.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22consid. 13). I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 373 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). In ambito di revisione, sono escluse le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 3.1, D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2022, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale circostanza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato).

E. 3.1 Nella presente disamina, l'istante fonda la sua richiesta, prevalendosi - a suo dire - di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso e che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore, nel senso che proverebbero l'esistenza di elementi suscettibili a condurre al riconoscimento della qualità rifugiato, sussistendo per lui dei timori di subire persecuzioni rilevanti in caso di un suo rinvio Turchia. Più precisamente, i documenti allegati all'istanza di ricorso (cfr. Docc. 4-12) dimostrerebbero come egli sarebbe oggetto di un procedimento penale pendente a suo carico in Turchia, il quale sarebbe stato avviato dal Procuratore di (...) in seguito alla sua partecipazione a una manifestazione in Svizzera. L'istante avrebbe fatto menzione di tale aspetto già in sede di ricorso 14 ottobre 2022, tuttavia - a suo dire - egli non aveva modo di addurre la relativa documentazione a comprova di quanto da lui asserito e questo in quanto la stessa era stata segretata. Una volta ottenuta, egli ha quindi tempestivamente presentato istanza di revisione avverso la sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 dinanzi a questo Tribunale (cfr. parte in fatto del presente giudizio).

E. 3.2 Ora, in merito a tali mezzi di prova, questo Tribunale rileva innanzitutto come, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2 del presente giudizio) la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento. Devono inoltre servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte.

E. 3.3 Nel caso di specie, la SEM ha reso la propria decisione in data 15 settembre 2022, poi impugnata con ricorso 14 ottobre 2022 dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è poi conclusa con la sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022 da questo Tribunale. In sede di ricorso, l'istante aveva già menzionato dell'esistenza di un procedimento penale in Turchia a suo carico, fatto che dimostra come egli era già a conoscenza di tale aspetto durante la procedura ricorsuale. Dalla documentazione addotta oggi in sede di revisione, emerge tuttavia come, l'istante, era effettivamente nell'impossibilità oggettiva di reperire tali documenti e questo in quanto gli stessi non erano accessibili al suo patrocinatore. L'avvocato di fiducia ha infatti ampiamente spiegato la questione (cfr. Docc. 8 e 12) e ha dimostrato di aver presentato istanza di accesso atti in data 3 ottobre 2022 (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023): tuttavia, la documentazione è stata resa accessibile sul portale UYAP unicamente in data 5 ottobre 2022, ovvero due giorni dopo la richiesta, e questo senza che uno specifico provvedimento di classificazione degli atti venisse emesso (cfr. Doc. 9). La dichiarazione dell'avvocato del 3 ottobre 2022, nella quale spiega la secretazione dei documenti (cfr. Doc. 8), è poi giunta in possesso dell'istante unicamente in data 12 ottobre 2022, ovvero due giorni prima dell'inoltro del ricorso 14 ottobre 2022. In tal senso, è dunque verosimile che l'istante - sebbene tale documentazione esistesse già al momento della procedura ricorsuale - sia potuto entrare in possesso della stessa unicamente dopo l'emissione della sentenza di questo Tribunale: caso contrario, a rigor di logica, egli avrebbe avuto interesse di addurla già con ricorso 14 ottobre 2022. In tal senso, questo Tribunale considera che i documenti relativi al procedimento penale in Turchia sono mezzi di prova volti a dimostrare fatti già allegati nel procedimento precedente, che tuttavia l'istante non aveva avuto modo di dimostrare e questo a suo discapito. L'interessato ha anche dimostrato di non essere stato oggettivamente in grado di invocarli in tale procedimento, sicché non è possibile ravvisargli una negligenza processuale. Infine, in merito alla rilevanza di tali documenti, si constata come gli stessi siano atti a giustificare una revisione della sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022 da questo Tribunale: non si può infatti escludere che, gli stessi, siano decisivi per la fattispecie in esame e che possano quindi condurre al riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Prevalendosi di nuovi mezzi di prova a supporto delle sue dichiarazioni esposte nella procedura ordinaria, l'istante adempie dunque al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. L'istanza di revisione, risulta quindi essere sufficientemente motivata.

E. 3.4 L'istante risulta poi essere particolarmente toccato dalla sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 del Tribunale e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ne discende che egli risulta legittimato a presentare un'istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia).

E. 3.5 Il termine di 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, appare essere in specie adempiuto. Occorre pertanto entrare nel merito della domanda di revisione.

E. 4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di revisione, se quest'ultimo ritiene la domanda di revisione ricevibile, entrerà in materia della stessa ed esaminerà se il motivo di revisione allegato è realizzato. Se tale è il caso, il Tribunale federale, rende successivamente due decisioni distinte, anche se di regola procede con le stesse in una sola sentenza: nella prima, denominata « il rescindente », annulla la sentenza oggetto dell'istanza di revisione; nella seconda, denominata invece « il rescissorio », statuirà nuovamente sul ricorso del quale era stato precedentemente investito (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La decisione d'annullamento porrà fine alla procedura di revisione propriamente detta e condurrà alla riapertura della procedura anteriore. Tale decisione ha un effetto ex tunc, nel senso che le parti sono rimesse nella situazione in cui si trovavano nel momento in cui la sentenza annullata è stata resa, la causa dovendo essere giudicata come se tale sentenza non fosse mai esistita (cfr. DTF 144 I 214 consid. 1.2 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del TF 2F_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 1.2; sentenza del Tribunale E-1212/2019 del 21 marzo 2019 consid. 2).

E. 4.2 Come già sopra considerato (cfr. consid. 3 del presente giudizio), le condizioni per entrare nel merito dell'istanza di revisione sono adempiute. In fase rescindente, s'impone pertanto d'annullare la sentenza del Tribunale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 ex art. 122 LTF. Ne discende quindi che la procedura anteriore ricorsuale è riaperta. L'istante è rimesso nella situazione giuridica in cui si trovava al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale che con la presente è annullata (effetto ex tunc). La decisione sul rescissorio interverrà invece eccezionalmente in un'altra sentenza rispetto alla presente, che è limitata al solo rescindente. Giusta l'art. 42 LAsi, chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti il suo statuto. Tale sarà il caso d'ora in avanti dell'istante: egli è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Per tale motivo, così come al riguardo della particolarità della causa che necessita di un serio esame, con eventuali ulteriori misure istruttorie, risulta opportuno rendere nel termine più breve la presente sentenza.

E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, per quanto riguarda la presente procedura, è divenuta senza oggetto.

E. 6 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 37 LTAF in relazione con l'art. 63 cpv. 1 seg. e l'art. 68 cpv. 2 PA).

E. 7 Infine, alla luce di quanto sopra considerato e per la presente procedura, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 68 cpv. 2 PA, v'è da riconoscere all'istante un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In tal senso, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella presente disamina, l'istante, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. La domanda di revisione è accolta.
  2. La sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 è annullata. Di conseguenza, la procedura di ricorso anteriore è riaperta al numero di ruolo (...).
  3. L'istante (d'ora innanzi ricorrente) è autorizzato a proseguire il suo soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura di ricorso.
  4. Non si prelevano spese processuali.
  5. La Cassa del Tribunale verserà all'istante CHF 600.- a titolo di indennità ripetibili per la presente procedura di revisione.
  6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM, all'Ufficio federale della giustizia e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Simone Aldi Data di spedizione: Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (raccomandata) con allegato il formulario per il pagamento - SEM, per l'incarto N (...) (in copia) - Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in copia)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5803/2022 Sentenza del 3 marzo 2025 Composizione Giudici Emilia Antonioni Luftensteiner (presidente del collegio), Walter Lang, Gérald Bovier, cancelliere Simone Aldi. Parti A._______, Turchia, patrocinato dall'avv. Paolo Guidone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera,..., istante, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino turco, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera in data 12 maggio 2022. B. Con decisione del 15 settembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera ed ha considerato l'esecuzione della misura come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. La sopracitata decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), nel frattempo adito su ricorso il 14 ottobre 2022, con sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022. D. D.a Il 14 dicembre 2022 (cfr. timbro postale; data d'entrata 16 dicembre 2022) il signor A._______ (di seguito: istante o interessato) ha indirizzato al Tribunale una domanda di revisione della precitata sentenza chiedendo anzitutto la sospensione in via supercautelare e cautelare dell'esecuzione dell'allontanamento; e nel merito, l'accoglimento dell'istanza, l'annullamento della sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 con la ripresa dell'istruzione da parte del Tribunale, l'annullamento della decisione della SEM e il suo riconoscimento come rifugiato con la concessione dell'asilo. In subordine, l'istante domanda la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, mentre in ulteriore subordine egli ha postulato che gli atti vengano restituiti alla SEM per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni. In detto contesto, l'istante ha anche presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, così come ha domandato che tasse, spese e ripetibili venissero protestate. D.b Con la summenzionata domanda, l'interessato si avvale - ex. art. 123 cpv. 2 lett. a della legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) - di nuovi fatti e mezzi di prova determinati, antecedenti alla pronuncia della sentenza impugnata, ma della cui esistenza si è potuto aver prova solo dopo l'emissione di quest'ultima. Infatti, a dire dell'interessato, sia in occasione del parere sulla bozza di decisione dinanzi all'autorità inferiore, che successivamente in sede di ricorso dinanzi a questo Tribunale, egli aveva indicato alle rispettive autorità la presenza di un ingiusto procedimento giudiziario a suo carico posto in essere dalle autorità turche. Purtroppo, il procedimento turco era secretato ed egli non aveva quindi modo di reperire la relativa documentazione. Per questo motivo, l'istante aveva quindi allegato al proprio ricorso una dichiarazione resa dal proprio avvocato di fiducia (cfr. Doc. 8) nella quale quest'ultimo informava il Tribunale della presenza di tale indagine segreta e nella quale comunicava che non appena sarebbe stato in possesso della relativa documentazione l'avrebbe trasmessa senza indugio. Ora, a dire dell'istante è esattamente tale documentazione che egli adduce con la sua istanza di revisione, ovvero i documenti che certificano - a suo dire - l'esistente di tale persecuzione nei suoi confronti. Più precisamente, si tratterebbe di una serie di documenti ottenuti dal suo avvocato concernenti « un'inchiesta segreta » - successivamente divenuta pubblica - e relativa all'attività di propaganda anti governative del ricorrente, con contestuale ordine di cattura e di arresto, ovvero:

- Il formulario della Procura di (...) del 1° giugno 2022 (cfr. Doc. 4), con il quale la Procura avrebbe ordinato alla Direzione per la Sicurezza di fare accertamenti dettagliati nei confronti dell'istante in relazione alla sua partecipazione a una manifestazione in Svizzera. Le indagini sarebbero di natura antiterroristica.

- Il documento sotto segreto del 1° giugno 2022 (cfr. Doc. 5), nel quale viene spiegato - a dire dell'istante - come egli avrebbe partecipato a una manifestazione di sostegno al partito PKK (i.e. Partito dei Lavoratori del Kurdistan). In tale documento verrebbe menzionato anche il numero di carta d'identità dell'istante.

- L'atto d'indagine antiterrorista del 29 settembre 2022 della Direzione di Sicurezza di (...) (cfr. Doc. 6) nel quale essa informa il Procuratore di (...) della commissione, da parte dell'interessato, del « reato » di aver partecipato in data 30 maggio 2022 a una manifestazione in Svizzera mostrando un'immagine di Abdullah Ocalan.

- La richiesta di mandato di cattura del 3 ottobre 2022 (cfr. Doc. 11) mediante la quale il Procuratore di (...) ha domandato al Giudice delle pene coercitive di emettere, nei confronti dell'istante, un mandato di cattura menzionante che « dal momento dell'arresto il sospettato deve essere condotto presso la procura di (...) entro 24 ore ».

- Il mandato di cattura del 4 ottobre 2022 emesso a carico dell'istante da parte del Giudice delle pene coercitive di (...) (cfr. Doc. 7) con esplicito riferimento alla manifestazione del 30 maggio 2022, il quale si fonda sull'accusa di « Propaganda per organizzazione terroristica » ai sensi della legge antiterrorismo turca e che indica che l'interessato deve essere catturato per essere interrogato.

- La lettera dell'avv. B._______ (i.e. l'avvocato di fiducia dell'istante in Turchia), ricevuta in data 12 dicembre 2022 (cfr. Doc. 12) nella quale l'avvocato indica che non può avere accesso ai documenti giudiziari che riguardano l'istante in quando « secretati » e che quindi si limita a tramettergli la « Richiesta di mandato di cattura » per conoscenza dopo averla visionata sul portale ufficiale giudiziario turco (UYAP). Tale documentazione sarebbe ora disponibile in consultazione sul portale UYAP da cui è stata estratta (cfr. Doc. 9), tuttavia unicamente nella versione accessibile agli avvocati difensori e non al pubblico in generale. L'avvocato in Turchia, dopo la sua istanza di accesso atti, ha quindi ottenuto modo di visionare tale documentazione attraverso il canale riservato agli avvocati (cfr. Doc. 12). I fatti a cui tale inchiesta in Turchia fanno riferimento risalirebbero - a dire dell'istante - al 30 maggio 2022 e riguarderebbero una manifestazione pubblica in Svizzera a cui egli avrebbe preso parte: tuttavia, sempre a suo dire, in realtà l'inchiesta avrebbe radici in momenti antecedenti al suo espatrio, aspetto che confermerebbe la datata persecuzione da parte delle autorità turche. A dire dell'interessato, sino ad oggi, egli era oggettivamente impossibilitato nel reperire tale documentazione a dimostrazione di quanto da lui asserito e questo in quanto tali atti non erano accessibili al pubblico: i documenti sarebbero infatti stati ottenuti dall'istante unicamente in data 10 novembre 2022 (i.e. Docc. 4-7) e in data 12 dicembre 2022 (i.e. Docc. 11-12). Ora, da tale documentazione emergerebbero due elementi: (1) il fatto che l'istante sia attualmente in pericolo di ingiusta detenzione in Turchia e questo per aver esercitato il proprio diritto di manifestazione pacifica di opinione e (2) che egli era già attentamente seguito dalle autorità di sicurezze turche ancora prima di giungere in Svizzera. A suo dire infatti, egli sarebbe partito dalla Turchia in data 5 maggio 2022 e sarebbe giunto in Svizzera in data 12 maggio 2022: il fatto che unicamente 18 giorni dopo il suo arrivo egli sia stato riconosciuto con tanta facilità dalle autorità turche non sarebbe da ricondurre a una semplice coincidenza. Nel filmato della manifestazione (cfr. Doc. 10), l'istante apparirebbe infatti solo marginalmente e in alcuni rapidi fotogrammi, aspetto che sarebbe tuttavia bastato al Procuratore di (...) a identificarlo e persino indicare il suo numero di carta d'identità. In tal senso, tale documentazione confermerebbe le sue dichiarazioni rese dinanzi all'autorità inferiore e poi ribadite dinanzi a questo Tribunale in merito al fatto che egli sarebbe stato oggetto di indagini segrete da parte delle autorità turche ancora prima di partire in direzione della Svizzera. Sarebbe inoltre anche dimostrato come egli avrebbe subito ricatti, pressioni e persecuzioni da parte dei servizi segreti turchi e che aveva dunque ragione di temere una ingiusta detenzione per il suo rifiuto di « collaborare con essi per far arrestare esponenti e simpatizzanti del partito di opposizione politica HDP ». In definitiva, risulterebbe - a dire dell'istante - finalmente « provato che nel caso di specie il ricorrente non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 54 LAsi quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga bensì in quelle stabilite dall' art. 3 LAsi e che dunque debbano applicarsi in suo favore tutte le relative tutele di legge poiché vi sono motivi oggettivi ». E. Il 16 dicembre 2022, il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento. F. Con decisione incidentale del 2 febbraio 2023, il Tribunale ha accolto la richiesta dell'istante tendente alla concessione dell'effetto sospensivo e ha revocato la misura supercautelare del 16 dicembre 2022. Altresì, il Tribunale ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e ha invitato l'istante a produrre, entro il 6 marzo 2023, una conferma da parte delle competenti autorità turche che attesti la data in cui i documenti contenuti nel portale giudiziario turco UYAP sono stati desegretati o, in alternativa, a motivare in maniera esaustiva un'eventuale impossibilità di ottemperare a tale richiesta. G. Con scritto 6 marzo 2023, l'istante ha dato seguito alla richiesta del Tribunale e ha preso posizione per iscritto. Più precisamente, egli ha prodotto l'istanza di accesso agli atti processuali formulata dal suo avvocato in Turchia, con la quale quest'ultimo ha, in data 3 ottobre 2022, richiesto all'autorità giudiziaria di (...) di poter consultare il fascicolo di indagine a carico del suo cliente (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023). A dire dell'interessato, l'istanza del suo legale non avrebbe tuttavia avuto esito alcuno e questo in quanto gli atti processuali non erano ancora disponibili alla pubblica consultazione poiché considerati come « confidenziali » (cfr. Doc. 8). Al fine di chiarire tale classificazione, l'avvocato di fiducia ha quindi reso una seconda dichiarazione datata 15 febbraio 2023 (cfr. Doc. 2 allegato allo scritto 6 marzo 2023), nella quale ha spiegato che gli atti indicati come « confidenziale » sono quelli relativi alla fase di indagine a carico dell'istante e che tale circostanza sia conforme alla prassi in uso nel sistema giudiziario turco. Solo dal momento dell'eventuale provvedimento di accoglimento dal Giudice delle pene coercitive, gli atti diventano disponibili alla consultazione degli avvocati sul portale UYAP. Conseguentemente, la dicitura « segreto/confidenziale », apposta sui documenti allegati, si riferisce unicamente - e conformemente alla prassi - alla precedente fase processuale, ma nessun ulteriore provvedimento di classificazione degli stessi è mai stato emesso dalle autorità giudiziarie turche. Come anche evidenziato nella precedente fase di ricorso, così come in sede di istanza di revisione, le indagini a carico dell'istante sarebbero infatti iniziate in data 1° giugno 2022 e si sarebbero protratte sino al 4 ottobre 2022, data dell'emissione del mandato di cattura a suo carico da parte del Giudice delle pene coercitive di (...). Non a caso l'avvocato in Turchia aveva indicato, nella lettera allegata al ricorso (cfr. Doc. 8), come fino a quel momento gli atti processuali relativi al suo cliente erano ancora segretati e che sarebbero stati disponibili a breve alla consultazione. Tale dichiarazione sarebbe poi giunta in possesso dell'istante in data 12 ottobre 2022, ma la stessa sarebbe stata redatta dall'avvocato in data 3 ottobre 2022, così come dimostrato dal documento allegato allo scritto del 6 marzo 2023 (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023), ovvero poco prima che il fascicolo divenisse consultabile all'avvocato: il primo provvedimento sarebbe infatti stato caricato sul portale UYAP unicamente in data 5 ottobre 2022, ovvero il giorno dopo alla sua emissione (cfr. Doc. 9). H. In data 1° settembre 2023, l'istante ha poi inviato un ulteriore scritto integrativo all'istanza di revisione. In tal occasione, egli ha trasmesso alcuni fermi immagine di una conversazione avvenuta su Facebook con un soggetto - a suo dire - a lui non noto (cfr. Docc. 1-4 e 6 allegati allo scritto del 1° settembre 2023; Doc. 5 chiavetta USB contenente il filmato della videochiamata). Più precisamente, l'interessato sarebbe stato contattato sul suo profilo, a metà agosto del 2023, da un signore di nome C._______ il quale avrebbe inizialmente provato ad avviare una conversazione telefonica con lui, per poi inviargli dei messaggi dal chiaro contenuto minatorio. Con particolare riferimento al contenuto di tali messaggi, il mittente l'avrebbe minacciato espressamente di morte nel caso in cui egli fosse ritornato « in quel villaggio », chiamandolo inoltre « terrorista ». Il signore C._______ avrebbe anche inviato all'istante il filmato della manifestazione del 30 maggio 2022 in Svizzera (cfr. Doc. 10), così come avrebbe avviato una videochiamata nella quale esibiva minacciosamente un AK47 e si ritraeva vestito da militare. A dire dell'interessato, tale signore farebbe parte di un « team speciale della polizia della città di (...) », così come riportato sul suo profilo Facebook, aggiungendo inoltre come - sempre a suo dire - l'accento del signore C._______ sarebbe tipico della zona dalle quali l'istante proviene. Anche tale documentazione (cfr. Docc. 1-4 e 6 allegati allo scritto del 1° settembre 2023; Doc. 5 chiavetta USB contenente il filmato della videochiamata) confermerebbe nuovamente il rischio al quale l'istante sarebbe esposto in caso di suo ritorno in Turchia, nonché confermerebbe il perdurare « dell'ingiusta persecuzione nei suoi confronti da parte delle autorità turche ». I. In data 12 gennaio 2024, l'istante ha poi trasmesso un ulteriore scritto integrativo all'istanza di revisione. Più precisamente, egli ha fatto pervenire al Tribunale il provvedimento di unificazione dei due procedimenti penali turchi a suo carico, emesso in data 30 giugno 2023 da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale (...). A dire dell'istante, con tale provvedimento, atteso che molti dei motivi di imputazione dei due procedimenti penali sarebbero identici, è stata dunque decisa la chiusura del fascicolo (...) (ovvero quello aperto dalla Procura di [...]) e la sua unificazione con il procedimento penale (...) (ovvero quello aperto dal Procuratore di [...]). Con tale pubblicazione l'interessato vorrebbe quindi dimostrare come « l'ingiusto procedimento giudiziario » a suo carico sarebbe tutt'ora pendente: dimostrerebbe anche il perdurante e grave stato di persecuzione delle autorità turche ai suoi danni sulla base di « una dichiarata discriminazione etnica e politica ». Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). 1.2 Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Per il contenuto e la forma è invece applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso. 1.3 Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 LTF), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2013/22 consid. 3.2; 2007/21 consid. 2.1 e 5.1). 1.4 Per i motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF. 2. 2.1 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 e riferimenti citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2, 5.2.3; 2013/22 consid. 3 13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). In virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF una domanda di revisione fondata sull'art. 123 cpv. 2 LTF dev'essere depositata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. 2.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità si riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-872/2020 del 23 settembre 2020 consid. 4.3.2). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3). 2.3 Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22consid. 13). I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 127 V 373 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 8C.43/2012 del 7 settembre 2012 consid. 11.1). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 9F.14/2010 del 16 marzo 2011 consid. 2). In ambito di revisione, sono escluse le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte (cfr. sentenze del Tribunale D-5036/2018 del 22 febbraio 2021 consid. 3.1, D-4981/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 3.2 e D-5387/2019 del 14 novembre 2019 consid. 3.2; Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2022, cifra 5.47, pag. 306; cfr. anche per quanto attiene la giurisprudenza inerente i motivi scusabili per le allegazioni tardive: DTAF 2009/51 consid. 4.3 e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 17 consid. 4b). Tuttavia, occorrerà entrare nel merito di allegazioni tardive, allorquando da queste ultime risulta evidente che il richiedente asilo è minacciato da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (in violazione degli art. 3 CEDU, art. 3 Conv. tortura, art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30] in relazione con l'art. 5 LAsi). In tale circostanza, il principio della sicurezza giuridica dovrà cedere il passo al diritto internazionale preminente, ed occorrerà pronunciarsi in merito alle nuove allegazioni, se da queste ultime risultano degli ostacoli all'allontanamento del richiedente. Al contrario, non v'è invece luogo di una nuova analisi della rilevanza dei fatti allegati dal profilo dell'asilo, salvo se vi siano dei motivi scusabili per l'occultamento delle reali circostanze fattuali (cfr. per maggiori sviluppi DTAF 2013/22 consid. 5.4 e consid. 9.3.1 con riferimenti ivi citati; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-6097/2019 del 28 gennaio 2019 consid. 6.2.1 con ulteriore riferimento citato). 3. 3.1 Nella presente disamina, l'istante fonda la sua richiesta, prevalendosi - a suo dire - di mezzi di prova nuovi o comunque non noti al momento della decisione su ricorso e che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore, nel senso che proverebbero l'esistenza di elementi suscettibili a condurre al riconoscimento della qualità rifugiato, sussistendo per lui dei timori di subire persecuzioni rilevanti in caso di un suo rinvio Turchia. Più precisamente, i documenti allegati all'istanza di ricorso (cfr. Docc. 4-12) dimostrerebbero come egli sarebbe oggetto di un procedimento penale pendente a suo carico in Turchia, il quale sarebbe stato avviato dal Procuratore di (...) in seguito alla sua partecipazione a una manifestazione in Svizzera. L'istante avrebbe fatto menzione di tale aspetto già in sede di ricorso 14 ottobre 2022, tuttavia - a suo dire - egli non aveva modo di addurre la relativa documentazione a comprova di quanto da lui asserito e questo in quanto la stessa era stata segretata. Una volta ottenuta, egli ha quindi tempestivamente presentato istanza di revisione avverso la sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 dinanzi a questo Tribunale (cfr. parte in fatto del presente giudizio). 3.2 Ora, in merito a tali mezzi di prova, questo Tribunale rileva innanzitutto come, conformemente alla giurisprudenza (cfr. consid. 2 del presente giudizio) la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento. Devono inoltre servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Sono quindi escluse anche le circostanze delle quali l'istante avrebbe potuto venire a conoscenza, con la dovuta diligenza, nella procedura precedente, e questo vale pure se i nuovi fatti o mezzi di prova, vengono scoperti a seguito di indagini supplementari, in quanto in tal caso si ravvisa una negligenza processuale della parte. 3.3 Nel caso di specie, la SEM ha reso la propria decisione in data 15 settembre 2022, poi impugnata con ricorso 14 ottobre 2022 dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è poi conclusa con la sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022 da questo Tribunale. In sede di ricorso, l'istante aveva già menzionato dell'esistenza di un procedimento penale in Turchia a suo carico, fatto che dimostra come egli era già a conoscenza di tale aspetto durante la procedura ricorsuale. Dalla documentazione addotta oggi in sede di revisione, emerge tuttavia come, l'istante, era effettivamente nell'impossibilità oggettiva di reperire tali documenti e questo in quanto gli stessi non erano accessibili al suo patrocinatore. L'avvocato di fiducia ha infatti ampiamente spiegato la questione (cfr. Docc. 8 e 12) e ha dimostrato di aver presentato istanza di accesso atti in data 3 ottobre 2022 (cfr. Doc. 1 allegato allo scritto 6 marzo 2023): tuttavia, la documentazione è stata resa accessibile sul portale UYAP unicamente in data 5 ottobre 2022, ovvero due giorni dopo la richiesta, e questo senza che uno specifico provvedimento di classificazione degli atti venisse emesso (cfr. Doc. 9). La dichiarazione dell'avvocato del 3 ottobre 2022, nella quale spiega la secretazione dei documenti (cfr. Doc. 8), è poi giunta in possesso dell'istante unicamente in data 12 ottobre 2022, ovvero due giorni prima dell'inoltro del ricorso 14 ottobre 2022. In tal senso, è dunque verosimile che l'istante - sebbene tale documentazione esistesse già al momento della procedura ricorsuale - sia potuto entrare in possesso della stessa unicamente dopo l'emissione della sentenza di questo Tribunale: caso contrario, a rigor di logica, egli avrebbe avuto interesse di addurla già con ricorso 14 ottobre 2022. In tal senso, questo Tribunale considera che i documenti relativi al procedimento penale in Turchia sono mezzi di prova volti a dimostrare fatti già allegati nel procedimento precedente, che tuttavia l'istante non aveva avuto modo di dimostrare e questo a suo discapito. L'interessato ha anche dimostrato di non essere stato oggettivamente in grado di invocarli in tale procedimento, sicché non è possibile ravvisargli una negligenza processuale. Infine, in merito alla rilevanza di tali documenti, si constata come gli stessi siano atti a giustificare una revisione della sentenza D-4671/2022 emessa il 10 novembre 2022 da questo Tribunale: non si può infatti escludere che, gli stessi, siano decisivi per la fattispecie in esame e che possano quindi condurre al riconoscimento della sua qualità di rifugiato. Prevalendosi di nuovi mezzi di prova a supporto delle sue dichiarazioni esposte nella procedura ordinaria, l'istante adempie dunque al motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. L'istanza di revisione, risulta quindi essere sufficientemente motivata. 3.4 L'istante risulta poi essere particolarmente toccato dalla sentenza D-4671/2022 del 10 novembre 2022 del Tribunale e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ne discende che egli risulta legittimato a presentare un'istanza di revisione (art. 48 cpv. 1 lett. c PA in analogia). 3.5 Il termine di 90 giorni dalla scoperta dei motivi di revisione giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF, appare essere in specie adempiuto. Occorre pertanto entrare nel merito della domanda di revisione. 4. 4.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di revisione, se quest'ultimo ritiene la domanda di revisione ricevibile, entrerà in materia della stessa ed esaminerà se il motivo di revisione allegato è realizzato. Se tale è il caso, il Tribunale federale, rende successivamente due decisioni distinte, anche se di regola procede con le stesse in una sola sentenza: nella prima, denominata « il rescindente », annulla la sentenza oggetto dell'istanza di revisione; nella seconda, denominata invece « il rescissorio », statuirà nuovamente sul ricorso del quale era stato precedentemente investito (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF). La decisione d'annullamento porrà fine alla procedura di revisione propriamente detta e condurrà alla riapertura della procedura anteriore. Tale decisione ha un effetto ex tunc, nel senso che le parti sono rimesse nella situazione in cui si trovavano nel momento in cui la sentenza annullata è stata resa, la causa dovendo essere giudicata come se tale sentenza non fosse mai esistita (cfr. DTF 144 I 214 consid. 1.2 con ulteriori riferimenti citati; sentenza del TF 2F_21/2016 del 6 luglio 2018 consid. 1.2; sentenza del Tribunale E-1212/2019 del 21 marzo 2019 consid. 2). 4.2 Come già sopra considerato (cfr. consid. 3 del presente giudizio), le condizioni per entrare nel merito dell'istanza di revisione sono adempiute. In fase rescindente, s'impone pertanto d'annullare la sentenza del Tribunale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 ex art. 122 LTF. Ne discende quindi che la procedura anteriore ricorsuale è riaperta. L'istante è rimesso nella situazione giuridica in cui si trovava al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale che con la presente è annullata (effetto ex tunc). La decisione sul rescissorio interverrà invece eccezionalmente in un'altra sentenza rispetto alla presente, che è limitata al solo rescindente. Giusta l'art. 42 LAsi, chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti il suo statuto. Tale sarà il caso d'ora in avanti dell'istante: egli è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Per tale motivo, così come al riguardo della particolarità della causa che necessita di un serio esame, con eventuali ulteriori misure istruttorie, risulta opportuno rendere nel termine più breve la presente sentenza.

5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, per quanto riguarda la presente procedura, è divenuta senza oggetto.

6. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 37 LTAF in relazione con l'art. 63 cpv. 1 seg. e l'art. 68 cpv. 2 PA).

7. Infine, alla luce di quanto sopra considerato e per la presente procedura, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 68 cpv. 2 PA, v'è da riconoscere all'istante un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. In tal senso, la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella presente disamina, l'istante, rappresentato in questa sede, ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Tuttavia, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 600.- complessivi (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7, art. 9 cpv. 1 lett. c e art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La domanda di revisione è accolta.

2. La sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4671/2022 del 10 novembre 2022 è annullata. Di conseguenza, la procedura di ricorso anteriore è riaperta al numero di ruolo (...).

3. L'istante (d'ora innanzi ricorrente) è autorizzato a proseguire il suo soggiorno in Svizzera fino a conclusione della procedura di ricorso.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. La Cassa del Tribunale verserà all'istante CHF 600.- a titolo di indennità ripetibili per la presente procedura di revisione.

6. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM, all'Ufficio federale della giustizia e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Emilia Antonioni Luftensteiner Simone Aldi Data di spedizione: Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (raccomandata) con allegato il formulario per il pagamento

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- Sezione della popolazione del Cantone Ticino (in copia)