Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
D-4671/2022 Pagina 4 sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'e- sposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che per essere considerate rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate devono raggiungere una certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di princi- pio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenza del Tribunale D-3786/2020 del 27 giu- gno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti); che alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, devono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sop- portabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che (…), (…) turco di etnia curda, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto innanzitutto valere di essere stato costretto a dimettersi dalla (…) a causa dei risultati di un'inchiesta di sicurezza nei suoi confronti; che rele- gato (…), il (…) 2021 egli sarebbe stato picchiato e ferito da due superiori i quali sarebbero venuti a conoscenza dell'inchiesta; che rivoltosi al (…) R.D. con una lettera di denuncia, questi avrebbe promesso di punire gli aggressori e gli avrebbe altresì proposto di far cancellare l'inchiesta nei suoi confronti e di aiutarlo ad ottenere un posto di lavoro in polizia; che grazie alle referenze di R.D. il (…) M.A. l'avrebbe contattato una volta ter- minato il (…); che l'interessato avrebbe accettato l'incarico proposto, il quale consisteva nel raccogliere informazioni, scoprire chi forniva aiuti lo- gistici al PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) a B._______; che per quattro mesi egli si sarebbe recato alla sede del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi, HDP) ed avrebbe fornito le informazioni alla polizia; che in seguito tuttavia, colto da rimorsi di coscienza non avrebbe più voluto svolgere tale attività, avrebbe dato le proprie dimissioni e si sarebbe tra-
D-4671/2022 Pagina 5 sferito a C._______; che in tale città avrebbe iniziato a lavorare in una fab- brica metallurgica; che dopo quale mese, M.A. l'avrebbe contattato chie- dendogli di nuovo di partecipare alla sorveglianza della sede del partito locale; che egli avrebbe accettato di collaborare nuovamente con la polizia; che dopo qualche tempo, a (…) 2022, l'interessato avrebbe comunicato al suo nuovo superiore, R.C., di non voler più continuare l'incarico; che costui non avrebbe tuttavia accettato le sue dimissioni e l'avrebbe minacciato; che non sopportando più le minacce il richiedente il (…) 2022 avrebbe venduto illegalmente la sua pistola di servizio ed il (…) 2022 sarebbe espatriato (cfr. atto SEM […]-15/11, D31 segg.), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di indizi di una pregressa e rilevante persecuzione e di un timore fondato per il futuro; che anzitutto, la sua relegazione a (…), così come il timore di non trovare un impiego pubblico, per difetto d'intensità non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che egli avrebbe altresì trovato un lavoro, a tempo inde- terminato, nel settore privato; che il timore delle conseguenze della vendita della pistola deriverebbero da un'azione illegittima da parte dell'interessato e deliberatamente compiuta per il solo vantaggio personale; che tale timore non potrebbe essere ritenuto un motivo d'asilo rilevante; che non vi sareb- bero ragioni di credere che egli andrebbe incontro ad un trattamento discri- minatorio (polit malus), non avendo un profilo politico di rilievo, che in seguito, la SEM ha considerato che l'aggressione avvenuta il (…) 2021, dopo essere stato relegato a (…), potrebbe essere considerata un avvenimento occasionale, frutto dell'iniziativa personale di due soggetti che sarebbero poi stati puniti; che la sua denuncia dimostrerebbe altresì la fi- ducia dell'interessato nelle autorità, con le quali egli avrebbe poi accettato di collaborare; che per quanto riguarda le minacce proferite da R.C., sa- rebbero da considerarsi delle esternazioni individuali; che R.C. avrebbe proferito per sua iniziativa personale e non ascrivibili alla polizia in gene- rale; che queste esternazioni minacciose sarebbero poi rimaste a livello verbale e senza alcun seguito, difettando pertanto anche d'intensità per poter essere considerate rilevanti, che infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che né i mezzi di prova presentati, né il parere sulla bozza di decisione permetterebbero una diversa valuta- zione; che segnatamente, non sarebbe riconoscibile un intento sistemico di discriminazione dal momento che gli eventi pregiudizievoli sarebbero di- stanziati nel tempo, messi in opera da persone che non avrebbero contatti tra di loro e che l’interessato avrebbe pure potuto porvi rimedi chiamando in causa un'autorità superiore,
D-4671/2022 Pagina 6 che in sede ricorsuale l'insorgente contesta l'irrilevanza dei suoi motivi d'a- silo; che innanzitutto egli precisa che non avrebbe mai scelto di collaborare con le autorità turche di polizia, ma che tale collaborazione sarebbe frutto di un ricatto (quello della cancellazione dell'inchiesta di sicurezza nei suoi confronti); che egli inoltre non avrebbe mai avuto alcuna fiducia nelle auto- rità turche; che in seguito, il ricorrente ritiene che le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero state sistematiche; che almeno sei diversi (…), appar- tenenti ad amministrazioni diverse, di vario grado e istanza e di diverse città avrebbero contribuito in momenti ed ambiti differenti a contrastare ar- bitrariamente il suo normale e legittimo percorso formativo; che la perse- cuzione a suo danno si sarebbe evidentemente protratta nel tempo e nei contesti più vari, in quanto iniziata con la sua ingiusta degradazione a (…) basata su ragioni di discriminazione etnica, che il ricorrente osserva poi che le minacce ricevute da parte del funziona- rio di polizia R.C. sarebbero giunte da un alto funzionario dell'amministra- zione; che egli avrebbe visto altresì i trattamenti riservati ad alcuni soggetti appartenenti all'HDP che avrebbe aiutato a far arrestare; che pertanto non sarebbe stata assolutamente peregrina l'idea che tali minacce potessero realmente concretizzarsi a suo danno, che infine, per quanto riguarda l'attualità della persecuzione, l'insorgente rileva che il suo avvocato di fiducia turco l'avrebbe informato dell'attuale esistenza di una nuova inchiesta a suo carico; che in caso di ritorno in Pa- tria, i rischi di una ingiusta detenzione e persecuzione ai suoi danni sareb- bero dunque indubitabili, che nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che l'argomentazione ricor- suale non possa essere seguita, che innanzitutto, la sua relegazione a (…) non può essere considerata una misura che renda impossibile – o difficile oltre i limiti del sopportabile – la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che in secondo luogo, il Tribunale rileva che contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale, non risulta che la relegazione sia stata dettata da intenti discriminatori ed in particolare alla sua fede alevita; che da una parte, non è infatti inusuale che le autorità effettuino un'inchiesta di sicurezza, rispettivamente d'ido- neità e che definiscano delle condizioni prima di ammettere un candidato ad una (…); che d'altra parte non risulta neppure che il ricorrente sia di fede alevita; che invero, le autorità militari gli avrebbero chiesto se lo fosse ed egli avrebbe dichiarato di non essere né credente né praticante; che dipoi,
D-4671/2022 Pagina 7 il ricorrente non ha contestato di aver effettivamente partecipato agli avve- nimenti che gli sono stati rimproverati (cfr. atto SEM 15/11 D31 seg.), che per quanto riguarda l'aggressione subita il (…) 2021 da parte di due (…)nella (…)in cui il ricorrente svolgeva il (…) in qualità di (…), il Tribunale rimanda alle dettagliate considerazioni dell'autorità inferiore; che invero, l'episodio è frutto di un evento occasionale da parte di terzi e per il quale egli si è potuto rivolgere al suo superiore, R.D., il quale si è scusato per l'agire degli aggressori e gli ha altresì offerto il suo aiuto per l'eliminazione dell'inchiesta a suo carico e per l'ottenimento di un posto di lavoro in polizia (cfr. atto SEM 15/11 D31 seg.), che per ciò che concerne il cosiddetto "ricatto" al fine di ottenere la sua collaborazione con la polizia, va rilevato quanto segue: che innanzitutto, quand'anche si dovesse ritenere la sua scelta di collaborare con la polizia di B._______ non propriamente libera, bensì con un secondo fine – ovvero quello dalla cancellazione dell'inchiesta – al momento in cui egli ha comu- nicato al suo superiore M.A. la sua volontà di porre fine al suo incarico e di trasferirsi ad C._______, il suo superiore non soltanto ha accettato le sue dimissioni senza alcun problema, bensì l'ha perfino aiutato ad ottenere un posto di lavoro in una fabbrica (cfr. atto SEM 15/11 D31 e D46), che lo stesso non può essere tuttavia detto per la successiva collabora- zione con la polizia di C._______; che invero, l'accettazione di tale impiego sarebbe stata fatta dall'insorgente per uno scopo puramente personale, ovvero la possibilità di indicare quale referenza il suo nuovo superiore in un concorso in ambito sanitario (cfr. atto SEM 15/11 D46), che in seguito, dalla mancata aggiudicazione del concorso sanitario non vi sono elementi per ritenere che la stessa sia stata discriminatoria; che per altro, difetta comunque d'intensità; che dipoi, anche in questo caso, egli si sarebbe rivolto al (…) R.D. il quale nuovamente si sarebbe offerto di aiu- tarlo, facendo cancellare nel sistema l'iscrizione inerente al fatto che egli sarebbe stato oggetto di un'inchiesta di sicurezza ed (…); che a questo proposito, la ricerca dell'inchiesta stessa avrebbe dato esito negativo; che il timore di non trovare un impiego pubblico non costituisce pertanto un motivo rilevante in materia d'asilo, che in seguito, per quanto riguarda le minacce ricevute da parte del suo superiore ad C._______, R.C., quando gli avrebbe comunicato la sua vo- lontà di smettere la collaborazione in primo luogo, come a giusto titolo rile-
D-4671/2022 Pagina 8 vato dall'autorità inferiore, tali minacce sono frutto di esternazioni indivi- duali che R.C. ha proferito per sua iniziativa personale e non ascrivibili alla polizia in generale; che invero, nella precedente collaborazione con la po- lizia e M.A. egli non avrebbe avuto alcun tipo di problema; che in secondo luogo, egli non ha fatto nulla per far smettere le minacce ad esempio rivol- gendosi ad un superiore di R.C.; che in seguito, non risultano esservi ele- menti per ritenere che le asserite minacce sarebbero effettivamente state messe in atto; che infine, non risultano neppure elementi che permettano di indicare che egli rischi di subire delle persecuzioni future per aver la- sciato tale impiego, rispettivamente che le minacce siano tuttora attuali, che per quanto riguarda le conseguenze dovute alla vendita dell'arma, come a giusto titolo rilevato dalla SEM, non vi sono ragioni di supporre che egli andrebbe incontro ad un trattamento discriminatorio, che infine, il Tribunale non può che confermare le considerazioni dell'auto- rità inferiore in merito alla sistematicità delle pretese persecuzioni; che que- sta interpretazione del ricorrente risulta palesemente contraria agli atti di causa; che invero, dalla lettura del verbale d'audizione appare evidente che gli episodi fatti valere dall'insorgente sono degli eventi distanziati nel tempo, messi in opera da persone di funzioni e amministrazioni diverse tra loro, che per quanto riguarda poi la pretesa nuova inchiesta nei confronti del ricorrente si rileva da un lato che il documento fornito a sostegno di tale allegazione risulta essere un documento di parte di scarso valore probato- rio; che in secondo luogo, non vi sono degli altri indizi che permettano di ritenere che l'eventuale indagine abbia un intento persecutorio per le opi- nioni politiche del richiedente, che infine, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3786/2020 del 27 giu- gno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pre- giudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata,
D-4671/2022 Pagina 9 che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al- lontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allon- tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che qualora tornasse in Turchia, sarebbe esposto ad un trattamento contrario all'art. 3 del Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che l'esecu- zione dell'allontanamento non sarebbe altresì ragionevolmente esigibile poiché vista l'inchiesta aperta nei suoi confronti ed i suoi trascorsi per so- stenere la causa curda, difficilmente egli riuscirà ad integrarsi nuovamente in Turchia e ad ottenere un lavoro che gli permetta l'autosostentamento, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem- bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che pertanto l'esecuzione dell'allonta- namento è ammissibile,
D-4671/2022 Pagina 10 che dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese; che a causa degli scontri violenti in quest’ultimo, a fianco alle province di Hakkâri e Şırnak – nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento non sia ammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6) – vi sono anche altre province nel sud-est della Turchia dove l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere inammissibile; che tuttavia come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in quest’ul- timo Stato non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l’integralità del territorio (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-2639/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 9.3.1), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di B._______, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di mo- tivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile; che in particolare, non risulta che egli non riuscirà ad integrarsi, che invero, egli è giovane, in buona salute, dispone di una rete famigliare in patria ed è riuscito ad ottenere un impiego in una fabbrica metallurgica, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se- guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-4671/2022 Pagina 11 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4671/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
E. 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
D-4671/2022 Pagina 11 che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-4671/2022 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe- derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4671/2022 Sentenza del 10 novembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Chrystel Tornare Villanueva; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Paolo Guidone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 15 settembre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha depositato in Svizzera il 12 maggio 2022, la procura conferita il 17 maggio 2022 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale d'audizione sul rilevamento delle generalità del 24 maggio 2022, il verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 6 settembre 2022, la bozza di decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 13 settembre 2022, il parere del 14 settembre 2022 sulla bozza di decisione della SEM, la decisione della SEM del 15 settembre 2022, notificata il medesimo giorno, con cui tale autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché ha ritenuto l'esecuzione della misura ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 14 ottobre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 17 ottobre 2022), per il tramite del quale l'insorgente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, alla restituzione degli atti alla SEM per completamento dell'istruttoria e nuovo esame delle allegazioni; con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza ed in sede ricorsuale, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che pertanto occorre entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che per essere considerate rilevanti in materia d'asilo, le misure adottate devono raggiungere una certa intensità; che sebbene il Tribunale abbia già determinato che anche i pregiudizi di lieve entità toccanti libertà personale e integrità corporale, quando ripetuti sistematicamente, possano di principio comportare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, è anche in tale caso necessario, per ammettere una rilevanza in materia d'asilo, che le esigenze restrittive poste dalla giurisprudenza siano rispettate (cfr. sentenza del Tribunale D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti); che alla luce di ciò, le misure in parola, per essere assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, devono rendere l'esistenza nel paese d'origine oggettivamente non sopportabile (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi), che (...), (...) turco di etnia curda, al fine di motivare la sua domanda d'asilo ha fatto innanzitutto valere di essere stato costretto a dimettersi dalla (...) a causa dei risultati di un'inchiesta di sicurezza nei suoi confronti; che relegato (...), il (...) 2021 egli sarebbe stato picchiato e ferito da due superiori i quali sarebbero venuti a conoscenza dell'inchiesta; che rivoltosi al (...) R.D. con una lettera di denuncia, questi avrebbe promesso di punire gli aggressori e gli avrebbe altresì proposto di far cancellare l'inchiesta nei suoi confronti e di aiutarlo ad ottenere un posto di lavoro in polizia; che grazie alle referenze di R.D. il (...) M.A. l'avrebbe contattato una volta terminato il (...); che l'interessato avrebbe accettato l'incarico proposto, il quale consisteva nel raccogliere informazioni, scoprire chi forniva aiuti logistici al PKK (acronimo in curdo: Partîya Karkerén Kurdîstan; ed in italiano: Partito dei Lavoratori del Kurdistan) a B._______; che per quattro mesi egli si sarebbe recato alla sede del Partito Democratico dei Popoli (Halklarin Demokratik Partisi, HDP) ed avrebbe fornito le informazioni alla polizia; che in seguito tuttavia, colto da rimorsi di coscienza non avrebbe più voluto svolgere tale attività, avrebbe dato le proprie dimissioni e si sarebbe trasferito a C._______; che in tale città avrebbe iniziato a lavorare in una fabbrica metallurgica; che dopo quale mese, M.A. l'avrebbe contattato chiedendogli di nuovo di partecipare alla sorveglianza della sede del partito locale; che egli avrebbe accettato di collaborare nuovamente con la polizia; che dopo qualche tempo, a (...) 2022, l'interessato avrebbe comunicato al suo nuovo superiore, R.C., di non voler più continuare l'incarico; che costui non avrebbe tuttavia accettato le sue dimissioni e l'avrebbe minacciato; che non sopportando più le minacce il richiedente il (...) 2022 avrebbe venduto illegalmente la sua pistola di servizio ed il (...) 2022 sarebbe espatriato (cfr. atto SEM [...]-15/11, D31 segg.), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di indizi di una pregressa e rilevante persecuzione e di un timore fondato per il futuro; che anzitutto, la sua relegazione a (...), così come il timore di non trovare un impiego pubblico, per difetto d'intensità non sarebbero rilevanti in materia d'asilo; che egli avrebbe altresì trovato un lavoro, a tempo indeterminato, nel settore privato; che il timore delle conseguenze della vendita della pistola deriverebbero da un'azione illegittima da parte dell'interessato e deliberatamente compiuta per il solo vantaggio personale; che tale timore non potrebbe essere ritenuto un motivo d'asilo rilevante; che non vi sarebbero ragioni di credere che egli andrebbe incontro ad un trattamento discriminatorio (polit malus), non avendo un profilo politico di rilievo, che in seguito, la SEM ha considerato che l'aggressione avvenuta il (...) 2021, dopo essere stato relegato a (...), potrebbe essere considerata un avvenimento occasionale, frutto dell'iniziativa personale di due soggetti che sarebbero poi stati puniti; che la sua denuncia dimostrerebbe altresì la fiducia dell'interessato nelle autorità, con le quali egli avrebbe poi accettato di collaborare; che per quanto riguarda le minacce proferite da R.C., sarebbero da considerarsi delle esternazioni individuali; che R.C. avrebbe proferito per sua iniziativa personale e non ascrivibili alla polizia in generale; che queste esternazioni minacciose sarebbero poi rimaste a livello verbale e senza alcun seguito, difettando pertanto anche d'intensità per poter essere considerate rilevanti, che infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che né i mezzi di prova presentati, né il parere sulla bozza di decisione permetterebbero una diversa valutazione; che segnatamente, non sarebbe riconoscibile un intento sistemico di discriminazione dal momento che gli eventi pregiudizievoli sarebbero distanziati nel tempo, messi in opera da persone che non avrebbero contatti tra di loro e che l'interessato avrebbe pure potuto porvi rimedi chiamando in causa un'autorità superiore, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo; che innanzitutto egli precisa che non avrebbe mai scelto di collaborare con le autorità turche di polizia, ma che tale collaborazione sarebbe frutto di un ricatto (quello della cancellazione dell'inchiesta di sicurezza nei suoi confronti); che egli inoltre non avrebbe mai avuto alcuna fiducia nelle autorità turche; che in seguito, il ricorrente ritiene che le persecuzioni nei suoi confronti sarebbero state sistematiche; che almeno sei diversi (...), appartenenti ad amministrazioni diverse, di vario grado e istanza e di diverse città avrebbero contribuito in momenti ed ambiti differenti a contrastare arbitrariamente il suo normale e legittimo percorso formativo; che la persecuzione a suo danno si sarebbe evidentemente protratta nel tempo e nei contesti più vari, in quanto iniziata con la sua ingiusta degradazione a (...) basata su ragioni di discriminazione etnica, che il ricorrente osserva poi che le minacce ricevute da parte del funzionario di polizia R.C. sarebbero giunte da un alto funzionario dell'amministrazione; che egli avrebbe visto altresì i trattamenti riservati ad alcuni soggetti appartenenti all'HDP che avrebbe aiutato a far arrestare; che pertanto non sarebbe stata assolutamente peregrina l'idea che tali minacce potessero realmente concretizzarsi a suo danno, che infine, per quanto riguarda l'attualità della persecuzione, l'insorgente rileva che il suo avvocato di fiducia turco l'avrebbe informato dell'attuale esistenza di una nuova inchiesta a suo carico; che in caso di ritorno in Patria, i rischi di una ingiusta detenzione e persecuzione ai suoi danni sarebbero dunque indubitabili, che nel caso in disamina, il Tribunale ritiene che l'argomentazione ricorsuale non possa essere seguita, che innanzitutto, la sua relegazione a (...) non può essere considerata una misura che renda impossibile - o difficile oltre i limiti del sopportabile - la continuazione dell'esistenza nel paese d'origine; che in secondo luogo, il Tribunale rileva che contrariamente a quanto censurato in sede ricorsuale, non risulta che la relegazione sia stata dettata da intenti discriminatori ed in particolare alla sua fede alevita; che da una parte, non è infatti inusuale che le autorità effettuino un'inchiesta di sicurezza, rispettivamente d'idoneità e che definiscano delle condizioni prima di ammettere un candidato ad una (...); che d'altra parte non risulta neppure che il ricorrente sia di fede alevita; che invero, le autorità militari gli avrebbero chiesto se lo fosse ed egli avrebbe dichiarato di non essere né credente né praticante; che dipoi, il ricorrente non ha contestato di aver effettivamente partecipato agli avvenimenti che gli sono stati rimproverati (cfr. atto SEM 15/11 D31 seg.), che per quanto riguarda l'aggressione subita il (...) 2021 da parte di due (...)nella (...)in cui il ricorrente svolgeva il (...) in qualità di (...), il Tribunale rimanda alle dettagliate considerazioni dell'autorità inferiore; che invero, l'episodio è frutto di un evento occasionale da parte di terzi e per il quale egli si è potuto rivolgere al suo superiore, R.D., il quale si è scusato per l'agire degli aggressori e gli ha altresì offerto il suo aiuto per l'eliminazione dell'inchiesta a suo carico e per l'ottenimento di un posto di lavoro in polizia (cfr. atto SEM 15/11 D31 seg.), che per ciò che concerne il cosiddetto "ricatto" al fine di ottenere la sua collaborazione con la polizia, va rilevato quanto segue: che innanzitutto, quand'anche si dovesse ritenere la sua scelta di collaborare con la polizia di B._______ non propriamente libera, bensì con un secondo fine - ovvero quello dalla cancellazione dell'inchiesta - al momento in cui egli ha comunicato al suo superiore M.A. la sua volontà di porre fine al suo incarico e di trasferirsi ad C._______, il suo superiore non soltanto ha accettato le sue dimissioni senza alcun problema, bensì l'ha perfino aiutato ad ottenere un posto di lavoro in una fabbrica (cfr. atto SEM 15/11 D31 e D46), che lo stesso non può essere tuttavia detto per la successiva collaborazione con la polizia di C._______; che invero, l'accettazione di tale impiego sarebbe stata fatta dall'insorgente per uno scopo puramente personale, ovvero la possibilità di indicare quale referenza il suo nuovo superiore in un concorso in ambito sanitario (cfr. atto SEM 15/11 D46), che in seguito, dalla mancata aggiudicazione del concorso sanitario non vi sono elementi per ritenere che la stessa sia stata discriminatoria; che per altro, difetta comunque d'intensità; che dipoi, anche in questo caso, egli si sarebbe rivolto al (...) R.D. il quale nuovamente si sarebbe offerto di aiutarlo, facendo cancellare nel sistema l'iscrizione inerente al fatto che egli sarebbe stato oggetto di un'inchiesta di sicurezza ed (...); che a questo proposito, la ricerca dell'inchiesta stessa avrebbe dato esito negativo; che il timore di non trovare un impiego pubblico non costituisce pertanto un motivo rilevante in materia d'asilo, che in seguito, per quanto riguarda le minacce ricevute da parte del suo superiore ad C._______, R.C., quando gli avrebbe comunicato la sua volontà di smettere la collaborazione in primo luogo, come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, tali minacce sono frutto di esternazioni individuali che R.C. ha proferito per sua iniziativa personale e non ascrivibili alla polizia in generale; che invero, nella precedente collaborazione con la polizia e M.A. egli non avrebbe avuto alcun tipo di problema; che in secondo luogo, egli non ha fatto nulla per far smettere le minacce ad esempio rivolgendosi ad un superiore di R.C.; che in seguito, non risultano esservi elementi per ritenere che le asserite minacce sarebbero effettivamente state messe in atto; che infine, non risultano neppure elementi che permettano di indicare che egli rischi di subire delle persecuzioni future per aver lasciato tale impiego, rispettivamente che le minacce siano tuttora attuali, che per quanto riguarda le conseguenze dovute alla vendita dell'arma, come a giusto titolo rilevato dalla SEM, non vi sono ragioni di supporre che egli andrebbe incontro ad un trattamento discriminatorio, che infine, il Tribunale non può che confermare le considerazioni dell'autorità inferiore in merito alla sistematicità delle pretese persecuzioni; che questa interpretazione del ricorrente risulta palesemente contraria agli atti di causa; che invero, dalla lettura del verbale d'audizione appare evidente che gli episodi fatti valere dall'insorgente sono degli eventi distanziati nel tempo, messi in opera da persone di funzioni e amministrazioni diverse tra loro, che per quanto riguarda poi la pretesa nuova inchiesta nei confronti del ricorrente si rileva da un lato che il documento fornito a sostegno di tale allegazione risulta essere un documento di parte di scarso valore probatorio; che in secondo luogo, non vi sono degli altri indizi che permettano di ritenere che l'eventuale indagine abbia un intento persecutorio per le opinioni politiche del richiedente, che infine, non si può ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3786/2020 del 27 giugno 2022 consid. 9.2.1 e relativi riferimenti), che pertanto, non vi sono sufficienti indizi concreti che lascino presupporre, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, il realizzarsi di seri pregiudizi nei confronti del qui ricorrente, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che qualora tornasse in Turchia, sarebbe esposto ad un trattamento contrario all'art. 3 del Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe altresì ragionevolmente esigibile poiché vista l'inchiesta aperta nei suoi confronti ed i suoi trascorsi per sostenere la causa curda, difficilmente egli riuscirà ad integrarsi nuovamente in Turchia e ad ottenere un lavoro che gli permetta l'autosostentamento, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che dal luglio 2015, il conflitto curdo-turco e gli scontri armati tra il PKK e le forze di sicurezza statali sono nuovamente ripresi nel sud-est del Paese; che a causa degli scontri violenti in quest'ultimo, a fianco alle province di Hakkâri e irnak - nelle quali il Tribunale già da molto tempo ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento non sia ammissibile (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6) - vi sono anche altre province nel sud-est della Turchia dove l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere inammissibile; che tuttavia come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, in quest'ultimo Stato non vige, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. tra le tante, sentenze del Tribunale E-2639/2020 dell'8 novembre 2022 consid. 9.3.1), che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di B._______, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile; che in particolare, non risulta che egli non riuscirà ad integrarsi, che invero, egli è giovane, in buona salute, dispone di una rete famigliare in patria ed è riuscito ad ottenere un impiego in una fabbrica metallurgica, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: