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D-2806/2018

D-2806/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha lasciato il proprio paese nella primavera del 2015. Giunto in Svizzera, egli ha depositato una domanda d'asilo il 9 aprile del medesimo anno (cfr. atto A3). Il 15 aprile 2015 sono state rilevate le sue generalità ed il 3 agosto 2016 è stata svolta un'audizione sui suoi motivi d'asilo. B. B.a A sostegno della sua richiesta egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di provenire da una famiglia di simpatizzanti delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (comunemente conosciute come Tigri Tamil o LTTE; di seguito: LTTE). Il padre, attivo in una cooperativa agricola, durante la guerra civile avrebbe offerto rifugio a dei miliziani, venendo per tale motivo maltrattato dalle autorità dopo essere stato denunciato al Criminal Investigation Department (di seguito: CID) da una famiglia residente in un villaggio limitrofo. Venute a conoscenza di ciò, le LTTE, nel 1988, avrebbero assassinato il figlio maggiore della progenie, determinando la fuga di tutti i componenti dalla regione. Dal canto suo, l'interessato avrebbe a sua volta integrato le LTTE tra il 2007 ed il 2009, senza però essere inviato al fronte grazie all'intercessione del padre ed al fatto che il fratello avrebbe già ricoperto un ruolo militare. Nel 2009, a conflitto risolto, il richiedente l'asilo avrebbe passato un anno nel campo profughi di Ramanathan ricevendo un documento per sfollati interni. Nel medesimo periodo la predetta famiglia già oggetto delle rappresaglie delle LTTE avrebbe fatto ritorno nella provincia. Il fratello della vittima, tale B._______, avrebbe così segnalato il richiedente l'asilo medesimo presso il CID. Nel corso degli anni successivi questi sarebbe conseguentemente stato interrogato a più riprese dal servizio in parola, che gli avrebbe contestato la sua militanza nelle LTTE. Inoltre, il 24 gennaio 2015 avrebbe avuto luogo un'esplosione presso la sua abitazione. Il cane sarebbe rimasto ucciso e le persone illese. Il ricorrente ipotizza che a monte dell'atto vi sarebbero B._______ ed il CID. Pochi giorni dopo, e meglio, il 30 gennaio 2015, egli sarebbe stato prelevato per un ultimo interrogatorio durante il quale le forze di sicurezza lo avrebbero minacciato di inviarlo nella loro sede di Colombo. Anche tale fermo si sarebbe risolto con il suo immediato rilascio. Ciò nonostante, in seguito il CID avrebbe nuovamente tentato di arrestarlo, a suo dire proprio nell'ottica di trasferirlo nella capitale. Egli sarebbe scampato a tale sorte solo grazie all'intervento dello staff dell'UNICEF, presso la di cui sede si stava recando per sostenere un esame. Si sarebbe quindi nascosto sino all'espatrio, organizzato grazie all'aiuto del padre (cfr. atto A25). B.b In corso di procedura il richiedente l'asilo ha versato agli atti tre fotografie scattate nel 2005 e che ritrarrebbero dei responsabili delle LTTE con dei membri della sua famiglia, una carta per sfollati interni rilasciatagli nel giugno 2009, uno scritto del reverendo (...) risalente al 18 luglio 2016 ed uno del parlamentare (...) del 30 giugno 2016, un certificato dell'ospedale di Kilinochchi inerente il fratello, un rapporto sullo Sri Lanka redatto dal suo patrocinatore ed attualizzato al 27 luglio 2016, una presa di posizione del medesimo a soggetto del quadro situazionale della SEM ed un certificato medico emesso il 12 settembre 2016. C. C.a Con decisione del 4 aprile 2018, notificata al ricorrente il 12 aprile 2018 (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. C.b L'autorità di prima istanza ha in particolare ritenuto inverosimile la situazione di persecuzione antecedente l'espatrio. Sorprenderebbe in particolare il comportamento tenuto dagli agenti del CID dal 2010 al 2015, non giustificherebbe un interesse delle autorità per un arco di tempo così lungo né tantomeno il fatto che se la siano presa con lui e non con il padre, ben più profilato. Inoltre, non sarebbe plausibile ch'egli sia stato sistematicamente rilasciato senza l'adozione di alcuna misura concreta nei suoi confronti, salvo poi venir prelevato di nuovo a distanza di poco tempo. D'altro canto, la presunta denuncia presentata nei suoi confronti da tale B._______ e l'episodio dell'ordigno esploso presso la sua abitazione - rispetto al quale egli avrebbe inizialmente affermato di non sapere chi vi fosse a monte - non sarebbero corroborati da alcun elemento concreto. Inoltre salterebbe agli occhi l'assenza di informazioni chiave quali la minaccia di trasferimento a Colombo ed il tentavo d'arresto del marzo 2015 nell'ambito del verbale relativo alla prima audizione. La SEM ha dipoi rimesso in discussione pure gli stessi legami dell'interessato con le LTTE. Non sarebbe infatti plausibile che tale formazione avrebbe rinunciato ad inviarlo al fronte nonostante la disperata situazione militare. Altresì, qualora il richiedente asilo fosse effettivamente finito nel collimatore delle autorità, difficilmente avrebbe potuto viaggiare indisturbatamente in India nel 2012. D'altro canto, ha precisato l'autorità di prima istanza, sarebbe pacifico che le autorità srilankesi non attribuirebbero al padre ed al fratello un legame con le LTTE tale da generare misure persecutorie. Se così fosse, essi non vivrebbero tutt'ora in Sri Lanka. In questo senso, i documenti prodotti si esaurirebbero in degli scritti di compiacenza e non sarebbero suscettibili di indurre ad una diversa valutazione del caso. Per quanto riguarda i fattori di rischio, l'autorità resistente ha fatto presente che il ricorrente avrebbe vissuto in patria per quasi sei anni dalla fine della guerra civile. Dagli atti non emergerebbero dipoi elementi dai quali poter desumere che in caso di rinvio egli possa subire persecuzioni. Da ultimo, non vi sarebbero nemmeno impedimenti all'esecuzione del rinvio, segnatamente alla luce di quanto precede e del fatto che l'interessato proverrebbe dalla regione di Pallai, disponendo di famigliari in loco e di formazione scolastica. Neppure la situazione medica sarebbe problematica, visto in particolare che egli avrebbe già beneficiato di trattamenti in patria. D. In data 14 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In tale sede, il di lui patrocinatore ha formulato le seguenti conclusioni, protestando altresì spese e ripetibili:

1. Das Bundesverwaltungsgericht habe nach dem Eingang der vorliegenden Verwaltungsbeschwerde unverzüglich darzulegen, welche Gerichtspersonen mit der Behandlung der vorliegenden Sache betraut werden. Gleichzeitig hat das BVGer zu bestätigen, dass diese Gerichtspersonen tatsächlich zufällig ausgewählt wurden.

2. Dem Beschwerdeführer sei vollständige Einsicht in die gesamten Akten des SEM zu gewähren. Insbesondere sei ihm Einsicht in das Aktenstück A26 (Beweismittelverzeichnis und Beweismittel) zu gewähren. Nach Gewährung der vollständigen Akteneinsicht sei dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur Einreichung einer Beschwerdeergänzung anzusetzen.

3. Das SEM sei anzuweisen, sämtliche nicht öffentlich zugänglichen Quellen des Lagebildes des SEM vom 16. August 2016 zu Sri Lanka dem unterzeichneten Anwalt offen zu legen. Es handelt sich um Quellen welche in den Fussnoten 42, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 74, 75, 76, 82, 87, 91, 92, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 150, 151, 160, 170, 173, 174, 175, 183, 187, 213, 214, 215,225, 226, 227, 229, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 248, 249, 252, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270,275, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294 und 298 erwähnt werden. Nachdem Einsicht in die in diesen Fussnoten referenzierten, nicht öffentlich zugänglichen, Quellen gewährt wurde, muss eine angemessene Frist zur Einreichung einer Beschwerdeergänzung angesetzt werden.

4. Die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 sei wegen der Verletzung des Willkürverbotes aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen.

5. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 wegen der Verletzung des Anspruches auf das rechtliche Gehör aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen.

6. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 wegen der Verletzung der Begründungspflicht aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen.

7. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 aufzuheben und die Sache sei zur Feststellung des vollständigen und richtigen rechtserheblichen Sachverhaltes und zur Neubeurteilung an das SEM zurückzuweisen.

8. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 aufzuheben und es sei die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers festzustellen. Es sei ihm in der Schweiz Asyl zu gewähren.

9. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 betreffend die Ziffern 4 und 5 aufzuheben und es sei die Unzulässigkeit oder zumindest die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges festzustellen. I numerosi allegati all'atto ricorsuale, di cui il Tribunale ha preso conoscenza, saranno trattati nei considerandi solo nella misura in cui risultino pertinenti per la presente decisione. E. Con decisione incidentale del 6 giugno 2018, il Tribunale, dopo aver trasmesso in originale le fotografie di cui all'atto A26 e una copia della lista dei mezzi di prova, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente corrisposta da quest'ultimo. Nel medesimo atto istruttorio ha comunicato al patrocinatore la composizione del probabile collegio giudicante (poi aggiornata con scritto del 25 giugno 2018) e precisato che la procedura si sarebbe svolta in Italiano. F. Il 21 giugno 2018, il ricorrente, dopo aver svolto alcune considerazioni circa l'ammontare della somma richiesta a titolo di anticipo spese, ha proposto alcune argomentazioni complementari e delle precisazioni circa le fotografie precitate. Egli ha pure adattato la predetta richiesta di conferma della formazione del collegio, chiedendo che venisse esplicitato se le persone assegnate alla pratica fossero sono state scelte a caso o meno. A tal soggetto, il rappresentante legale ha pure avanzato una tesi circa una presunta deliberata manipolazione della composizione del collegio giudicante. G. Il 19 luglio 2018 la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso come da invito del Tribunale. L'autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione suggerendo la reiezione del gravame. H. L'insorgente ha replicato il 30 agosto 2018 presentando un esteso memoriale integrativo ed ulteriore documentazione che verrà menzionata di seguito solo laddove rilevante per il giudizio. I. Con duplica del 20 settembre 2018, l'autorità resistente ha preso nuovamente posizione sulle tesi dell'insorgente. J. Il 15 ottobre 2018 il ricorrente ha fatto uso dell'ulteriore facoltà di esprimersi concessagli da questo Tribunale. K. Il 15 maggio 2020 l'insorgente ha inoltrato un altro allegato integrativo. L. Il 29 maggio 2020 il ricorrente ha fornito al Tribunale un esaustivo certificato medico redatto il 23 maggio 2020 dal suo psichiatra. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (59 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Può modificare una decisione errata a favore di una parte (art. 62 cpv. 1 PA) anche se nel gravame non viene formulata una richiesta in tal senso. L'autorità di ricorso non è invece tenuta ad effettuare un riesame completo della fattispecie né a ricercare tutti i possibili errori di diritto che non appaiono evidenti o che si deducono facilmente dalla contestazione o dagli atti di causa (cfr. DTF 119 V 349 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55).

E. 3 L'istanza tesa alla comunicazione delle fonti confidenziali cui fa riferimento il rapporto dell'autorità inferiore intitolato "Lagebild des SEM vom 16. August 2016 zu Sri Lanka" è respinta (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-4191/2018 dell'8 agosto 2018, E-626/2018 del 9 luglio 2018 consid. 5, D-109/2018 del 16 maggio 2018 consid. 6.2). La richiesta volta alla comunicazione dei membri del collegio giudicante è già stata evasa in corso di procedura. È altresì stato fatto presente che andavano riservate eventuali modifiche dovute ad assenze. Si può inoltre precisare che il collegio giudicante è stato generato sulla base di criteri casuali per conto della Presidenza di Corte ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 e dell'art. 32 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF; 173.320.1). Le fotografie di cui all'atto A26 sono già state trasmesse all'insorgente nel corso dell'istruzione. Le ulteriori istanze probatorie saranno trattate più avanti (cfr. infra consid. 7).

E. 4 Nei vari memoriali trasmessi al Tribunale il ricorrente propone una serie di doglianze che se accolte sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni previa definizione dei quadri giuridici di riferimento.

E. 4.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA).

E. 4.1.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 4.1.3 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1).

E. 4.1.4 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4).

E. 4.2.1 Il patrocinatore dell'insorgente sostiene innanzitutto che il lungo lasso di tempo intercorso tra il rilevamento delle generalità e la data di svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo configuri una violazione del diritto di essere sentito. Il decorrere di 16 mesi avrebbe invero cagionato un serio pregiudizio all'interessato, il quale, durante la permanenza nel centro della Protezione civile ove era alloggiato avrebbe subito ulteriori traumatismi con contestuale aggravio delle sue problematiche psichiche. Del resto, nel corso dell'audizione del 3 agosto 2016 egli sarebbe stato massicciamente influenzato dalla somministrazione di psicofarmaci. Il ricorrente, nonostante abbia risposto a tutte le domande, si sarebbe espresso in maniera contratta ed avrebbe avuto indiscusse difficoltà nell'illustrare scenari complessi. Su tali presupposti, il fatto che la SEM abbia rimproverato all'insorgente un'insufficiente motivazione delle allegazioni configurerebbe un danno importante. Oltremodo, lo stesso Prof. Walter Kälin, già nel 2014 avrebbe consigliato di rispettare una congrua distanza temporale tra le varie audizioni, raccomandazione che l'autorità inferiore sembrerebbe a suo tempo aver recepito mediante comunicato stampa.

E. 4.2.2 Il Tribunale è già stato confrontato a più riprese con la precitata doglianza. A tal proposito, si è già avuto modo di ritenere che il solo fatto che tra le due audizioni sia intercorso un periodo di tempo pari a due anni - ossia ben maggiore al caso de quo - non configuri una violazione del diritto di essere sentito (cfr. sentenza del Tribunale D-4191/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 8.3). Al di là di ciò che sia auspicabile nell'ideale, il diritto in concreto applicabile non prevede alcuna obbligazione legale deducibile in giustizia quanto alla conduzione dell'audizione sui motivi d'asilo entro un certo lasso di tempo a far data dal rilevamento sulle generalità (cfr. sentenza del Tribunale D-2157/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 6.3.5). Inoltre, l'insorgente non può trarre alcuna pretesa dalla raccomandazione e dal comunicato stampa citati, che non vincolano peraltro in alcun modo il Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale E-2344/2017 25 settembre 2017 consid. 2.8). Per il resto, quanto alla sua situazione psicofisica al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, occorre segnalare che l'interessato, regolarmente rappresentato nel corso dell'audizione da un collaboratore dell'avv. Gabriel Püntener, è stato direttamente questionato sulla sua facoltà di rispondere alle domande postegli. Ebbene, questi, seppur abbia indicato di essere teso ed avere delle difficoltà a ricordare le date - limitazione che, se decisiva, il Tribunale avrà premura di considerare nella valutazione di merito - ha risposto affermativamente (cfr. atto A25, D171). Inoltre, anche la lettura del verbale non lascia presupporre che il ricorrente si trovasse in una condizione tale da pregiudicare lo svolgimento dell'intervista. Ciò a maggior ragione visto che il suo accompagnatore non risulta aver formulato riserve al soggetto e che il rappresentante dell'istituzione di soccorso ai sensi dell'art. 30 vLasi, anch'esso presente, pur annotando la necessità di recepire un certificato medico in un'ottica di accertamento dei fatti, non ha posto direttamente in questione il raziocinio dell'interessato. In definitiva, si può dunque partire dall'assunto che l'audizione sia stata svolta regolarmente.

E. 4.3.1 A mente del ricorrente, anche il lasso di tempo trascorso tra l'audizione e la decisione di prima istanza sarebbe problematico. Dagli atti non si evincerebbe invero il motivo per il quale la SEM abbia lasciato in sospeso la procedura senza svolgere ulteriori attività istruttorie per un periodo così lungo. Oltremodo, non sarebbe chiaro il motivo per il quale l'elaborazione della decisione sia stata assegnata ad una persona mai entrata in contatto prima con il ricorrente né le ragioni per le quali non sia stato richiesto un certificato medico aggiornato ed effettuata un'ulteriore audizione. L'assegnazione del caso ad un collaboratore non presente all'audizione avrebbe del resto già causato situazioni problematiche in precedenza, come ammesso dalla stessa SEM nell'ambito del comunicato stampa citato sub. 4.2.1.

E. 4.3.2 Quand'anche una decisione tempestiva possa certamente ritenersi auspicabile, non sussiste alcun obbligo giuridico di condurre automaticamente un colloquio supplementare per l'autorità di prima istanza dopo che è trascorso un certo periodo di tempo né tantomeno di assegnare l'elaborazione della decisione al medesimo collaboratore presente in sede di audizione (cfr. sentenza del Tribunale D-763/2017 del 6 settembre 2017 consid. 5.4.). Inoltre, va rilevato che in corso di procedura l'interessato è stato reso edotto circa il suo obbligo di collaborare (art. 8 LAsi) il quale comprende anche l'onere di informare l'autorità inferiore du eventuali evoluzioni della situazione (cfr. sentenza del Tribunale E-1117/2017 del 18 maggio 2017 consid. 5.2), se del caso anche dal punto di vista medico (cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ciò detto, dal momento che l'insorgente, regolarmente patrocinato, non ha riferito alla SEM alcun ulteriore elemento determinante, non sussisteva alcun diritto per quest'ultimo, di potersi esprimere ulteriormente (cfr. sentenza del Tribunale E-2945/2011 del 26 giugno 2013 consid. 4.5.4).

E. 4.4.1 Nel suo memoriale integrativo del 15 maggio 2020, il ricorrente imputa alla SEM un'errata considerazione delle dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo e, di riflesso, una violazione del suo diritto di essere sentito. L'autorità di prima istanza avrebbe innanzitutto preso in considerazione una data errata quo all'episodio presso il centro di formazione dell'UNICEF. Inoltre, avrebbe menzionato in modo impreciso alcune circostanze ad esso inerenti e meglio, il fatto di essere stato pedinato da un veicolo o di averlo solo intravisto e di essersi recato in loco per sostenere un esame e non per partecipare un corso. Più avanti, la SEM si sarebbe erroneamente riferita al termine di bomba allorché il ricorrente avrebbe evocato una granata.

E. 4.4.2 Ora, il Tribunale constata come il riassunto dei fatti di cui alla pagina 2 del provvedimento avversato contenga effettivamente un'imprecisione quanto alla questione del pedinamento con un veicolo. Ciò si apparenta semmai ad un'errata considerazione dei fatti e non ad una violazione del diritto di essere sentito. Non di meno, tale aspetto non ha carattere giuridicamente rilevante atteso che la SEM non vi ha sussunto alcunché sul piano della verosimiglianza. Per il resto, da un confronto tra il verbale ed il testo della decisione avversata si evince chiaramente che la correzione della data di cui alla D46 (da marzo 2015 al 30 gennaio 2015) si riferisce all'interrogatorio e non alle successive ricerche, ricerche che il ricorrente ha in un secondo momento peraltro lasciato effettivamente intendere avrebbero avuto luogo nel mese di marzo (cfr. atto A25, D135). In ogni caso, a ben vedere, nemmeno la precisa collocazione temporale di quest'ultimo avvenimento è decisiva nel contesto della valutazione della veridicità della sua versione dei fatti, dal momento che l'autorità inferiore nella propria sussunzione ha posto enfasi sul fatto che il ricorrente sia stato rilasciato e poi ricercato «poco tempo dopo» (cfr. decisione impugnata II.1) e non sull'intervallo di tempo tra le due evenienze. Il fatto che l'autorità inferiore abbia utilizzato un sinonimo quale bomba per definire una granata e parlato di un corso invece che di un esame è peraltro ovviamente ininfluente.

E. 4.5.1 Il ricorrente ritiene altresì che l'autorità inferiore abbia violato il proprio obbligo di motivazione. Nella decisione sindacata la SEM avrebbe dovuto confrontarsi obbligatoriamente con il suo stato di salute e considerare tale aspetto anche dal punto di vista della concessione dell'asilo, visto il suo statuto di persona già traumatizzata dalla persecuzione e dalla guerra. La documentata provenienza da una famiglia vicina alle LTTE ed i notori controlli del CID in caso di rimpatrio, quand'anche non si dovessero rivelare particolarmente penetranti nel caso de quo, avrebbero in ogni caso dovuto essere esaminati quale potenziale persecuzione a bassa soglia alla luce della sentenza di principio D-4543/2013 del 22 novembre 2017 e dei problemi psichici in capo all'insorgente.

E. 4.5.2 La SEM ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Dapprima ha analizzato la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente ed in seguito ha pure vagliato i fattori di rischio in presenza, il tutto confrontandosi con le principali argomentazioni avanzate dal richiedente l'asilo. Come si avrà modo di precisare, la presente fattispecie nemmeno si apparenta a quella di cui al riferimento giurisprudenziale citato (cfr. infra consid. 12). Con ciò, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostrato dallo strutturato allegato ricorsuale giunto a questo Tribunale ed in cui sono peraltro stati affrontati anche i principi di cui alla sentenza in parola. Si rammenti dipoi che il semplice fatto che il ricorrente non condivida il punto di vista del SEM non implica alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. supra consid. 4.1.4, sentenza del Tribunale D-2659/2016 consid. 6.5).

E. 4.6.1 Nel prosieguo della sua impugnativa il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe omesso di chiarire in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti su diversi aspetti.

E. 4.6.1.1 4.6.1.1.1 In primo luogo, il rappresentante legale del ricorrente è dell'opinione che la SEM non abbia accertato in modo sufficiente lo stato di salute del suo assistito e le prove della persecuzione rilevante in materia d'asilo. Vista la documentata grave situazione valetudinaria nonché in considerazione del fatto che l'audizione risaliva a diverso tempo addietro e che un certificato medico aggiornato non era agli atti, sarebbe stato obbligatorio svolgere chiarimenti supplementari al riguardo. Alla pagina 6 della decisione impugnata, l'autorità avrebbe rinviato ad un certificato medico facente data al 12 settembre 2018, mezzo di prova che però non sarebbe presente nell'inserto. Il ricorrente avanza quindi la tesi secondo la quale la data di emissione del predetto sarebbe stata aggiornata («umdatiert») quale ammissione di questa carenza. Ciò implicherebbe una grave violazione del principio inquisitorio. Dipoi, l'autorità inferiore non avrebbe riconosciuto la qualità di mezzi prova alle fotografie prodotte né tantomeno il fatto che la sorella residente in Svizzera sarebbe stata testimone delle attività dell'insorgente. Tale caratteristica non sarebbe stata ammessa nemmeno con riguardo ai redattori delle referenze citate sub. lett. B.b. Il ricorrente ritiene che la SEM avrebbe dovuto audizionarlo nuovamente sul contenuto delle fotografie, sentire la sorella quale testimone e, nel caso in cui vi fossero stati dubbi quanto alla vicinanza dell'interessato alle LTTE, predisporre una domanda d'ambasciata volta a contattare le persone di cui sopra. Anche in tale contesto, egli rinvia alla predetta sentenza D-4543/2013, sulla cui base e per le ragioni già esposte poc'anzi, pretende vi sia da constatare anche un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.6.1.2 Anche tale censura non è destinata a miglior esito. Come lo si è già detto in precedenza, il richiedente l'asilo, rappresentato nel corso della procedura di prima istanza e pertanto pienamente cognito delle implicazioni giuridiche della sua condotta, ha avuto tutto il tempo necessario per produrre eventuale ulteriore documentazione medica in ossequio al suo obbligo di collaborare (cfr. supra consid. 4.5.2., sentenze del Tribunale D-8014/16 consid. 3.5, E-2022/2015 consid. 3.5). Così, partendo dall'assunto, che, in assenza di aggiornamenti da parte dell'interessato, il suo stato di salute, comportante un disturbo post traumatico da stress non abbia subito evoluzioni significative, l'autorità intimata non ha violato l'art. 12 PA. Il principio in parola, non prevede del resto alcuna obbligazione, per l'autorità, di far capo ad ogni tipo di accertamento disponibile. L'onere di accertare d'ufficio i fatti si limita a quanto giuridicamente rilevante ed è del resto circoscritto anche dall'obbligo di collaborare delle parti (cfr. supra consid. 4.1.2.). Inoltre, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-291/2021 consid. 7.2.3). Nel caso in narrativa è indubbio che il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid. 17.4). Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. infra consid. 18.6). Così, sebbene ci si potesse attendere maggior attenzione nella redazione del provvedimento impugnato da parte dell'autorità inferiore (cfr. anche le imprecisioni referenziate sub. consid. 4.4.2), non vi è modo di ritenere che l'erronea datazione del certificato medico di cui alla pag. 6, rispetto alla quale la stessa SEM ha già avuto modo di illustrare essersi trattato di una svista (cfr. risposta SEM, pag. 2), abbia qualsivoglia rilevanza in un tale contesto. La temeraria tesi della volontaria ridatazione non trova peraltro alcun riscontro concreto. Dipoi, il solo fatto che l'autorità di prima istanza non abbia conferito il valore probatorio auspicato dal ricorrente ai mezzi di prova prodotti, mezzi di prova in ogni caso debitamente vagliati nella decisione avversata, è nuovamente una questione attinente al merito e non configura alcuna violazione dell'obbligo di istruire d'ufficio, atteso inoltre che la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B-3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Nulla muta a questo titolo il fatto che la SEM non abbia ritenuto necessario raccogliere la testimonianza della sorella dell'insorgente. L'autorità è infatti libera di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove («antizipierte Beweiswürdigung) e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii).

E. 4.6.2.1 Ancora con riferimento al principio inquisitorio, il ricorrente si duole di un'incompleta ed incorretta considerazione della situazione in Sri Lanka. Dopo aver ampiamente illustrato l'importanza di tale aspetto, egli pretende segnatamente che l'autorità intimata - sebbene si sia apparentemente fondata sulla giurisprudenza di riferimento del Tribunale circa i fattori di rischio - non avrebbe esaminato in concreto i medesimi nella propria sussunzione. Al contrario, la SEM si sarebbe basata su di una giurisprudenza obsoleta e su di un errato quadro situazionale risalente al 16 agosto 2016, la cui imprecisione sarebbe inequivocabilmente dimostrata dalle prese di posizione del 30 luglio 2016 e del 18 ottobre 2016 di codesto patrocinatore, prodotte contestualmente all'allegato ricorsuale. Dal momento che la questione avrebbe un impatto diretto sull'esito della domanda, tutte le informazioni relative al paese d'origine sarebbero giuridicamente rilevanti e ciò anche in relazione al caso specifico. In tale contesto, il rappresentante fa quindi presente di aver allegato un rapporto da lui redatto e riguardante la situazione attuale in Sri Lanka e illustra ciò che a suo modo di vedere dimostrerebbe il fatto che l'autorità resistente si sia fondata su informazioni sbagliate sul paese. Con la sua tesi dell'illogicità della mancata persecuzione dei famigliari attivi in ruoli militari, la SEM avrebbe invero ignorato il processo di screening e la nuova struttura persecutoria in essere nel paese. La Segretaria di Stato non avrebbe inoltre riconosciuto il fatto che il fratello dell'insorgente, che avrebbe evitato ogni ulteriore contatto con la famiglia a seguito delle problematiche intercorse, sarebbe potuto finire nel mirino delle autorità sulla base di qualsiasi minimo indizio. Sarebbe del resto notoria l'esistenza di numerosi combattenti non identificati dal governo. Non essendo inoltre un'incriminazione per sostegno alle LTTE prescrivibile, tale categoria di persone permarrebbe minacciata, da che la probabile ragione per la quale l'odierno ricorrente non abbia somministrato indicazioni sull'appartenenza dei suoi famigliari al gruppo separatista. Oltremodo, l'autorità inferiore avrebbe ignorato il fatto che la scelta di svolgere studi in relazione con la politica da parte di un ex attivista delle LTTE possa a sua volta condurre ad atti persecutori. Ancora, il preteso miglioramento della situazione dal punto di vista dei diritti umani non corrisponderebbe alla realtà. Le riforme promesse da Maithripala Sirisena non avrebbero avuto luogo. Il «Prevention of Terrorism Act» risulterebbe tuttora in vigore. La tendenza sarebbe dunque tutt'altro che positiva, segnatamente per quanto concerne il trattamento delle persone di etnia Tamil, come confermato da diversi rapporti di organismi internazionali. Più avanti il patrocinatore censura le a suo dire generalizzate valutazioni contenute nelle decisioni della SEM e del Tribunale sullo Sri Lanka ed aventi per oggetto l'assenza di legame causale tra le attività in favore delle LTTE e la fuga o l'insufficiente intensità delle misure di sorveglianza messe in atto dall'apparato statale. Egli fornisce quindi un esempio concreto riguardante il caso di una persona attiva nel reparto delle LTTE adibito alla propaganda che, nel 2017, sarebbe stato condannato all'ergastolo per fatti risalenti al 2008, circostanza che smentirebbe in modo lampante le conclusioni cui giungerebbero ricorrentemente le autorità elvetiche. Egli fa altresì presente che per ragioni storiche l'ordinamento giudiziario srilankese non conoscerebbe la prescrizione. Sarebbe del resto noto che anche le querele di parte nei confronti di presunti sostenitori del gruppo separatista in questione potrebbero sfociare in procedimenti penali. Oltre alle prove riguardanti la sentenza dell'Alta Corte di Vavuniya del 25 luglio 2017 anche le risultanze riconducibili ad un altro procedimento svoltosi presso l'Alta Corte di Colombo (HC/5186/2010) andrebbero intese in tal senso. Si evincerebbe del resto in modo chiaro che la riabilitazione non rientrerebbe nell'espiazione della pena. Inoltre, gli interessi politici in Svizzera ostacolerebbero una visione obiettiva e neutrale della situazione in Sri Lanka.

E. 4.6.2.2 Ora, v'è da rilevare che l'autorità inferiore ha considerato inverosimile il ruolo dell'insorgente nelle LTTE, giudizio su cui questo Tribunale si esprimerà di seguito. Su tali presupposti, l'assenza di chiarimenti rispetto al rischio di persecuzioni dettato dalla frequentazione di studi relazionati con la politica, aspetto a sua volta recensito e non omesso nella decisione avversata (pag. 2) non costituisce in alcun modo una violazione dell'art. 12 PA. Nella decisione avversata non vi sono inoltre passaggi che parlino di un recente miglioramento nella situazione dal punto di vista dei diritti umani, cosa che rende poco comprensibile la corrispondente doglianza del ricorrente. Per il resto, anche l'argomentazione di cui sopra può essere implicitamente ricondotta alla volontà di ottenere una diversa valutazione della verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato, aspetto attinente al merito della questione e di cui si dirà di seguito. Si rammenti in ogni caso che il semplice fatto che l'autorità segua un'altra prassi per lo Sri Lanka rispetto a quella sostenuta dal ricorrente, giungendo ad una diversa valutazione delle motivazioni addotte, non indica che i fatti siano stati insufficientemente acclarati (cfr. sentenze del Tribunale D-4909/2017 consid. 2.2 e D-8014/2016 del 2 ottobre 2017 consid. 3.8). In buona sostanza, il ricorrente confonde gli aspetti formali con la valutazione sostanziale delle allegazioni addotte nel corso della procedura d'asilo. Al contrario, nella decisione avversata la SEM ha esposto tutti gli elementi essenziali ed ha valutato le sue affermazioni alla luce della situazione attuale in Sri Lanka. Per di più, nella misura questo mandatario critica in modo generalizzato le decisioni dell'istanza inferiore così come le sentenze del Tribunale in altri procedimenti, non è necessario approfondire ulteriormente la censura (cfr. sentenza del Tribunale E-6649/2018 del 24 novembre 2020 consid. 8.2). Gli argomenti saranno nondimeno ripresi di seguito se pertinenti per il merito della questione e per quanto non già trattati in supra.

E. 4.6.3.1 Secondo il senso e la struttura dell'allegato ricorsuale, l'insorgente pare ricondurre anche l'assenza di tematizzazione della questione della necessità di rivolgersi al Consolato generale dello Sri Lanka per ottenere i documenti di viaggio ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 4.6.4 Non di meno, questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che l'iter previsto per l'ottenimento di documenti di viaggio non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3; anche infra consid. 11). Non rientrando detto aspetto negli elementi determinanti per la decisione, nemmeno sussisteva la necessità di esperire misure d'istruzione o di approfondire altrimenti la questione.

E. 5 Alla luce di tutto quanto sopra, non v'è motivo di annullare il provvedimento impugnato e di rinviare la causa all'autorità inferiore.

E. 6.1 Prima di vagliare la verosimiglianza e la pertinenza dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente, è giudizioso affrontare in via preliminare un'altra contestazione espressamente proposta dall'insorgente. Questi ritiene invero che l'autorità intimata abbia violato il divieto d'arbitrio in quanto dalla precitata sentenza D-4543/2013 si evincerebbe che anche solo in presenza di una persecuzione a bassa soglia, colui che è stato oggetto di traumatismi dovuti ad atti pregiudizievoli anteriori debba essere posto al beneficio dello statuto di rifugiato in quanto sussisterebbe una maggiore sensibilità alla persecuzione («Verfolgungsempfindlichkeit»). Visto che il ricorrente avrebbe fatto a più riprese riferimento alle sue problematiche di natura medica, la mancata richiesta di un certificato attuale costituirebbe un errore di diritto qualificato. Del resto, la SEM avrebbe omesso di tenere conto di alcuni mezzi di prova e di parte delle allegazioni dell'insorgente. Egli avrebbe invero prodotto diverse foto che proverebbero i suoi legami con le LTTE e due scritti di notabili del luogo. L'autorità inferiore avrebbe però negato ogni valore probatorio a tali evidenze, cosa che configurerebbe una crassa violazione dell'obbligo di considerare le prove. Oltre a ciò, l'argomentazione di cui alle pagine 3 e 4 del provvedimento avversato si esaurirebbe in un'insostenibile combinazione di verosimiglianza e rilevanza.

E. 6.2 Come si è già avuto modo di osservare, non risulta che la SEM abbia tralasciato di considerare lo stato di salute dell'insorgente né tantomeno di esaminare la produzione probatoria. L'autorità resistente ha del resto elencato espressamente le fotografie, gli scritti dei notabili e lo stesso certificato medico alla pag. 2 e 3 del provvedimento, cosa che fuga ogni dubbio quanto al fatto ch'essa possa aver ignorato dette risultanze. Per il resto, quanto postulato dal ricorrente pare nuovamente una proposta di diversa lettura della fattispecie e non certo l'indicazione di un risultato gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico indiscusso. D'altronde, la giurisprudenza da lui referenziata si apparenta solo in parte alla fattispecie citata (cfr. infra consid. 11) e non può certo essere equiparata all'espressione di un principio giuridico indiscutibile. Basti rammentare che nessuna violazione del divieto di arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. può essere riscontrata in presenza di un'applicazione corretta della legge (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale E-66/2020 dell'11 agosto 2020 consid. 5.2; E-6649/2018 consid. 17), per il che, anche un siffatto esposto non è di soccorso al ricorrente. L'autorità resistente non ha violato il principio inquisitorio né tantomeno le prerogative del diritto di essere sentito. Di conseguenza, nulla può essere dedotto a tal soggetto dal divieto di arbitrio.

E. 7.1 Nell'eventualità di una valutazione sostanziale del suo ricorso da parte del Tribunale, il ricorrente presenta diverse richieste di assunzione di prove. In primo luogo egli pretende che il suo stato di salute venga chiarito d'ufficio, o, in subordine, che gli venga assegnato un termine per documentare la sua situazione da un punto di vista psichiatrico. Egli richiede inoltre di essere nuovamente sentito dal Tribunale a soggetto dei nuovi mezzi di prova nonché di raccogliere la testimonianza della sorella residente in Svizzera. I soggetti che hanno rilasciato gli scritti di compiacenza nei suoi confronti sarebbero dipoi da interpellare per il tramite di una domanda d'ambasciata.

E. 7.2 Ora, come lo si è già avuto modo di sottolineare, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato la fattispecie risultava sufficientemente acclarata per il giudizio (cfr. supra consid. 4.6). Nel frattempo non si sono prodotte modifiche significative nel substrato fattuale né il ricorrente ha fornito informazioni complementari e decisive che impongono l'esperimento di ulteriori misure d'istruzione. Per quanto riguarda in particolare la situazione dal punto di vista medico, nulla vieta alla parte di produrre documentazione all'attenzione del Tribunale in ossequio al suo obbligo di collaborare (cfr. sentenza del Tribunale E-22/2019 del 26 marzo 2019 consid. 7.2). Ciò è del resto stato effettivamente il caso, atteso che il qui ricorrente ha addotto un certificato medico circostanziato il 29 maggio 2020. Le richieste devono essere respinte.

E. 8 Il ricorrente contesta anche la valutazione di merito di cui alla querelata decisione. Nella strana miscela di considerazioni attinenti sia a questioni di verosimiglianza che di rilevanza, la SEM avrebbe svolto varie supposizioni che documenterebbero inequivocabilmente l'assenza di informazioni sufficienti ed aggiornate sul Paese. Sulla base dei precedenti e della situazione in essere in Sri Lanka, risulterebbe chiaro che l'interessato, a causa del suo attivismo nelle LTTE, verrebbe considerato un sostenitore di tale movimento dalla popolazione locale e pertanto un traditore. Una denuncia da parte di terze persone sarebbe così quanto di più probabile. Con particolare riferimento agli indicatori d'inverosimiglianza recensiti dall'autorità inferiore, andrebbe tenuto conto del fatto che il padre dell'insorgente sarebbe già anziano e che sarebbe notorio che le forze di sicurezza prenderebbero regolarmente di mira la generazione dei figli. Inoltre, poiché il fratello dell'insorgente, già attivo come combattente nel gruppo separatista in parola, avrebbe smesso di fare visita a casa, sussisterebbero migliori probabilità che tale suo ruolo sia rimasto sconosciuto alle autorità. Sarebbe peraltro del tutto comprensibile che il ricorrente abbia omesso di menzionare le attività sue e dei suoi familiari in seno alle LTTE durante il rilevamento delle generalità, visto il timore che proprio i suoi congiunti potessero finire vittima di persecuzione riflessa. Una volta instauratosi un clima fiducia con le autorità di asilo, l'interessato avrebbe corretto il tiro. Allo stesso modo, sarebbe stato dimostrato che anche delle attività trascurabili e remote sarebbero passibili di causare una persecuzione, cosa che renderebbe ancor più plausibile l'insorgere di conseguenze serie a seguito di un impegno biennale nel quadro del dipartimento politico delle LTTE. In questo senso, le dichiarazioni del ricorrente non potrebbero essere giudicate inconsistenti, prive di dettagli e superficiali, ma risulterebbero al contrario espressioni tipiche di una persona toccata da disturbi mentali e sotto l'influsso di farmaci. Così, il contenuto informativo totale della lunghissima audizione durata oltre sei ore, per una persona psicologicamente traumatizzata sarebbe enorme. La credibilità del richiedente l'asilo ed i problemi di salute di cui soffrirebbe sarebbero del resto stati segnalati anche dal rappresentante delle opere assistenziali. Sulla base di ciò e del comportamento testimoniale del ricorrente, si dovrebbe concludere che la sua versione dei fatti risulti pienamente verosimile. Non bisognerebbe inoltre misconoscere la necessità di tenere conto dell'impressione personale circa la credibilità delle allegazioni avuta dal collaboratore incaricato dell'audizione. Poiché il ricorrente proverrebbe da una famiglia di simpatizzati delle LTTE e avrebbe vissuto nella zona controllata da tale gruppo separatista, svolgendovi a sua volta mansioni nel dipartimento politico, egli sarebbe noto alle autorità. Decidendosi per studi politici, l'interessato avrebbe riacutizzato l'attenzione delle forze di sicurezza. Non prive di rilevanza sarebbero pure la denuncia sporta dalla persona che avrebbe voluto vendicarsi del padre ed il fatto che l'insorgente dovrebbe attendersi che venga aperto un procedimento penale in ogni momento a causa delle sue attività pregresse nelle LTTE, come pure il fatto che l'acquisizione di documenti prima del suo ritorno finirebbe per esporlo all'accresciuto interesse delle autorità. In questo senso, la già citata sentenza dell'Alta Corte di Vavuniya avrebbe apportato la prova definitiva quanto alla scorrettezza del quadro situazionale considerato. Inoltre, non si potrebbero ignorare le peculiarità del sistema giudiziario srilankese ed in particolare il fatto che ogni giudice avrebbe il diritto di richiedere l'intervento di un'istanza (Ufficio del Procuratore Generale) per il chiarimento di questioni giuridiche fondamentali, la quale emetterebbe preavvisi vincolanti. Nell'ambito degli ulteriori memoriali inoltrati nel corso della procedura di ricorso, l'insorgente propone una lista di fattori di rischio che lo riguarderebbero. Egli avrebbe legami con le LTTE, sarebbe stato registrato quale sostenitore come confermato dai documenti d'identità relativi al campo di internamento. Si troverebbe da cinque anni in Svizzera, feudo del separatismo Tamil. Non disporrebbe di documenti di viaggio validi e soffrirebbe di una sindrome post traumatica da stress che lo esporrebbe ad una maggior sensibilità agli atti pregiudizievoli.

E. 9.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 9.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 10.1 In specie, il Tribunale constata come anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell'ambito della presente procedura ricorsuale, le allegazioni dell'insorgente lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto al suo preteso ruolo nelle LTTE ed alle consequenziali problematiche con il CID. In primo luogo, sorprende alquanto che il richiedente l'asilo non abbia inizialmente menzionato elementi centrali quali le sue stesse attività in favore delle LTTE, la denuncia depositata da B._______ e l'implicazione di quest'ultimo nell'esplosione. È altrettanto difficile spiegarsi il motivo per il quale nel rilevamento sulle generalità non sia stata fatta alcun menzione quo alla minaccia di trasferimento a Colombo, al tentativo di arresto sventato dai collaboratori dell'Unicef ed al fatto di aver parlato degli interrogatori con altre persone oltre che con i genitori. Imputare l'iniziale silenzio al solo timore che venissero svolti accertamenti nel Paese d'origine per il tramite dell'ambasciata e messa conseguentemente in pericolo la sua famiglia non risulta una posizione sostenibile (cfr. atto A25, pag. 19). Vi è infatti da osservare che già in occasione della prima audizione l'interessato era stato reso edotto circa il suo obbligo di collaborare e sull'estensione del segreto d'ufficio. Inoltre, nonostante di norma il rilevamento delle generalità abbia carattere sommario, nel caso de quo l'auditore risulta aver posto all'insorgente domande specifiche a proposito degli interrogatori e del contenuto delle discussioni con le forze di sicurezza. Così, è poco plausibile che sia stata la peraltro non contestualizzata ulteriore istaurazione di un clima di fiducia con le autorità d'asilo a sfociare nell'integrazione di elementi essenziali inizialmente omessi. Ciò a maggior ragione visto che il ricorrente medesimo nel proprio gravame ha espressamente richiesto venissero effettuati chiarimenti per il tramite dell'ambasciata a Colombo, cosa che seguendo la sua tesi avrebbe messo in pericolo i famigliari (cfr. supra consid. 7.2). Si ravvisi del resto come le due versioni fornite risultino non solo differentemente dettagliate ma a tratti pure incongruenti. Nell'audizione sulle generalità l'interessato ha infatti affermato di non essere stato reclutato dalle LTTE in quanto il padre sarebbe stato un simpatizzante e che le uniche intimidazioni proferite nel corso degli interrogatori del CID andrebbero relazionate alla necessità di non divulgare a nessuno di esservi stato sottoposto. Nella stessa occasione egli ha inoltre espressamente precisato di aver parlato di tali eventi unicamente con il padre e la madre e non ha saputo affermare alcunché a soggetto di chi avesse lanciato la granata contro la sua abitazione (cfr. atto A3, pag. 7-8). Ebbene, viene da sé che siffatte allegazioni si pongono in palese contrasto con le successive asserzioni secondo le quali egli era «membro del movimento» ed il CID lo avrebbe minacciato di trasferimento al «quarto piano» nella capitale, così come con il fatto che egli avrebbe parlato delle sue vicissitudini con le forze di sicurezza sia con il reverendo (...) che con il parlamentare (...) (cfr. atto A25, pag. 2, 7 e 14).

E. 10.2 Indipendentemente da ciò, le allegazioni rilasciate dall'insorgente paiono anche caratterizzate da riferimenti generici e poco persuasivi proprio sui presunti contatti alla base del timore di subire persecuzioni. Innanzitutto, nonostante le precise richieste di delucidazioni quo alle modalità di affiliazione alle LTTE, il ricorrente si è limitato ad asserire laconicamente di «essere andato con loro» (cfr. atto A25, pag. 10). Oltre ad un elenco delle attività da lui svolte in seguito all'adesione - aspetti, quest'ultimi, al limite del notorio - nel racconto nulla è specificato circa le persone presenti nel campo ed eventuali formazioni da lui svolte. Anche i dettagli propinati a proposito dei numerosi interrogatori svoltisi con il CID non sono convincenti. Nonostante egli abbia affermato di essere stato condotto più di una ventina di volte nel medesimo luogo, l'insorgente ha dapprima asserito di non conoscere la durata del tragitto, salvo poi affermare che si sarebbe trattato di un'ora, un'ora e mezza. Il veicolo con il quale avrebbero avuto luogo gli spostamenti - apparentemente sempre lo stesso - sarebbe stato dotato di vetri oscurati che gli impedivano di scorgere la tratta. Sennonché, anche la descrizione della stanza ove si sarebbero svolti i fatti in parola risulta del tutto stereotipata siccome si limita a elencare la presenza di un tavolo e di alcuni incarti e non contiene alcuna differenziazione in relazione ai pur numerosi eventi. Per non tralasciare l'epigrafica risposta alla richiesta di illustrare il percorso tra il veicolo e detto locale che si esaurisce nell'indicazione quo alla presenza di un'antenna per le telecomunicazioni e nell'ammissione di non ricordare nient'altro (cfr. atto A25, pag. 12 e 20). Ora, anche volendo considerare con il massimo zelo la situazione psichica dell'insorgente ed il tempo trascorso, era non di meno lecito attendersi che alla luce del numero di episodi e della loro importanza rispetto ai motivi di fuga, fosse possibile identificare un certo numero di indicatori che caratterizzassero in modo personalizzato il suo vissuto. In assenza, non si può che dubitare del resoconto fornito.

E. 10.3 La versione dell'insorgente appare per certi versi anche contraria all'esperienza generale di vita ed in parte priva di logica interna. Come lo ha segnalato l'autorità inferiore, è difficile credere che un profilo politico come quello descritto abbia potuto suscitare un interesse da parte delle forze dell'ordine in oltre venti occasione e per un periodo di tempo così prolungato. Del resto, la stessa modalità d'azione del CID pare sorprendente atteso che nonostante l'altissimo numero di interrogatori, il richiedente l'asilo non ha mai subito conseguenze concrete di alcun tipo. Così, è poco verosimile che l'insorgente sia stato fermato in cotante circostanze allorché per sua stessa ammissione le autorità non disponevano di alcun elemento materiale nei suoi confronti per poi venir subitamente rilasciato (cfr. atto A25, pag. 15). A questo proposito, salta in particolare agli occhi l'asserzione secondo la quale egli sarebbe stato subitamente liberato anche a margine dell'interrogatorio del 30 gennaio 2015 salvo venir successivamente ricercato nell'ottica di venir deportato a Colombo (cfr. atto A25, pag. 7). Se le autorità avessero effettivamente voluto condurlo nella capitale, vi era da attendersi che lo facessero senza attendere ulteriormente inscenando un tentativo d'arresto infruttuoso in pubblico. D'altro canto, è lo stesso patrocinatore del ricorrente ad aver segnalato che anche delle attività marginali in favore delle LTTE possono dar seguito a perseguimento penale ed a sanzioni anche a distanza di diversi anni. Or dunque, laddove le attenzioni del CID fossero effettivamente state catalizzate da una denuncia da parte di un collaborazionista, era quantomeno presumibile si verificasse un qualche tipo di ripercussione tangibile. Al contrario, ad oggi non risulta che l'interessato fosse formalmente imputato in qualsivoglia procedura né tantomeno che i fermi si siano altrimenti materializzati in vicissitudini di rilievo (cfr. atto A25, pag. 6).

E. 10.4 Oltremodo, nemmeno i mezzi di prova prodotti asseverano la tesi del richiedente l'asilo. Le dichiarazioni dei notabili (...) rientrano nel novero dei documenti di compiacenza e sono pertanto prive di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2244/2018 del 26 giugno 2020 consid. 5.2). Le foto versate agli atti nel corso della procedura di prima istanza non sono inoltre atte a provare la versione dei fatti avanzata. Nonostante quanto sostenuto dal patrocinatore del ricorrente nel memoriale integrativo e nella replica, non è innanzitutto possibile determinare con certezza l'identità delle persone indicate come i responsabili del movimento. L'insorgente non è in ogni caso stato ritratto con tali persone e le immagini risalgono ad un periodo antecedente la sua presunta adesione al gruppo e le consequenziali allegate problematiche con le forze di polizia. Anche volendo dare per assodato che i soggetti raffigurati fossero dei quadri delle LTTE, la sola circostanza inferibile da tali mezzi di prova sarebbe la loro partecipazione al matrimonio della sorella nel lontano 2005 (cfr. atto A25, pag. 3), circostanza peraltro non inconsueta al tempo dal momento che la regione era sotto il controllo dei separatisti. Il certificato medico relativo al fratello è dipoi privo di ogni rilevanza quanto alla situazione personale dell'insorgente, sola decisiva in questo contesto.

E. 10.5 Alla luce di tutto quanto precede, si deve partire dall'assunto che le dichiarazioni del ricorrente quo alle pretese vicissitudini con le forze di sicurezza da un punto di vista complessivo non ossequino i criteri di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Seppure non si possa escludere che l'interessato provenga da una famiglia di simpatizzanti delle LTTE e che abbia avuto un qualche tipo di contatto con il gruppo separatista che controllava la regione in gioventù, nemmeno vi è modo di ritenere plausibile un suo ruolo significativo o lo svolgimento di attività sensibili in favore dello stesso.

E. 11.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Nella sentenza di E-1866/2015 del 15 luglio 2016 il Tribunale ha analizzato nel dettaglio la situazione dei cittadini srilankesi che fanno ritorno in patria. In tale ambito è stato possibile rilevare che non esiste un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka dalla Svizzera (consid. 8.3). Non di meno, vi sono da recensire alcuni indicatori che presi singolarmente prefigurano possibilità marcate di subire una futura persecuzione determinante in materia d'asilo. Si tratta dell'iscrizione nella «Stop List», utilizzata dalle autorità all'aeroporto di Colombo o nella «Watch List» (consid. 8.4.3 e 8.5.2); dell'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle forze di sicurezza, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (consid. 8.4.1 e 8.5.3) o di un impegno politico particolare durante l'esilio (consid. 8.4.2 e 8.5.4). La giurisprudenza identifica anche dei fattori di rischio più deboli, che pur non risultando singolarmente determinanti, se cumulati fra loro possono accrescere i rischi per i rimpatriati di essere sottoposti ad accertamenti fondando, in casi determinati, un timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo (cfr. consid. 8.5.5). Rientrano in suddetta categoria, in particolare il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità validi (consid. 8.4.4) e la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (consid. 8.4.5).

E. 11.3 Il Tribunale ha già avuto modo di confrontarsi a più riprese con le censure di codesto patrocinatore a soggetto del preteso peggioramento della situazione politica generale in Sri Lanka, senza che venissero intraviste ragioni che necessitassero un adeguamento dei principi di cui alla precitata giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-5461/2018 del 15 ottobre 2019 consid. 9.4 e D-12/2019 del 4 giugno 2019 consid. 8.4). Certo, dal momento dell'inoltro del ricorso, vi sono stati diversi cambiamenti sotto profilo politico e securitario, in particolare delle tensioni politiche, il devastante attentato terroristico risalente alla Pasqua del 2019, come pure l'elezione di Gotabaya Rajapaksa alla presidenza. In generale, gli osservatori internazionali e le minoranze etniche e religiose, temono maggiore repressione ed un aumento della sorveglianza nei confronti di attivisti per i diritti umani, giornalisti e di persone contrarie o critiche verso il governo. Sebbene non si possa escludere una possibile accentuazione delle misure repressive adottate nei confronti di alcune categorie di persone, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che ciò comporti il rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenze del Tribunale E-4300/2018 del 29 giugno 2020 consid. 7.7.4, E-2915/2020 del 24 giugno 2020 consid. 6.3, D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5).

E. 12 Nel caso in parola, l'insorgente non può avvalersi di un fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi nell'eventualità di un suo rientro in patria. In primo luogo non vi sono motivi per ritenere che egli figuri su una lista di sorveglianza. Il suo espatrio ed il successivo rientro risalente al 2012 conferma l'assenza di misure dirette nei suoi confronti quantomeno sino a quel punto. Il ricorrente non è dipoi stato in misura di rendere verosimile l'esistenza di atti pregiudizievoli antecedenti all'espatrio. Inoltre, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese. D'altra parte, le presunte relazioni familiari con membri delle LTTE - quand'anche date per assunte - non costituiscono un fattore di rischio rilevante (cfr. sentenza del Tribunale E-5504/2019 del 25 febbraio 2021 consid. 7.7.1). Ancora, la sola trasmissione di dati da parte delle autorità svizzere alle autorità srilankesi e la menzione del motivo della partenza in occasione di un eventuale udienza presso il consolato generale srilankese non costituiscono un motivo sufficiente per far temere una persecuzione rilevante in materia d'asilo in caso di rimpatrio in Sri Lanka (DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3). In concreto non sussiste del resto alcuna relazione tra la persona del richiedente l'asilo e l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale D-6158/2018 del 31 luglio 2020 consid. 6.3 e rif. citati). Diversamente da quanto sostenuto dall'insorgente, i restanti elementi da lui invocati non configurano dei fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza in esame. Il fatto di essere stati provvisoriamente alloggiati presso un centro per sfollati interni dopo la fine delle ostilità è circostanza comune che ha riguardato centinaia di migliaia di persone e che non può pertanto essere direttamente ricondotta ad una catalogazione quale oppositore (cfr. Swissinfo, Lo Sri Lanka chiede al CICR di ridurre le attività, 9 luglio 2009, consultato il 25 marzo 2021 all'indirizzo https://www.swissinfo.ch/ita/lo-sri-lanka-chiede-al-cicr-di-ridurre-le-attivit%C3%A0/7501172 ; si veda anche la sentenza del Tribunale D-5671/2018 del 4 dicembre 2020 consid. 5.3.2 che non riconosce implicitamente alcuna rilevanza in materia d'asilo all'internamento quand'anche in concomitanza con il fatto di aver rivelato alle autorità lo svolgimento di attività in favore delle LTTE). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la fattispecie non è inoltre comparabile a quella illustrata nella sentenza del Tribunale D-4543/2013 di modo che non v'è motivo di relativizzare i requisiti quo all'esistenza di un timore oggettivamente giustificato di persecuzione futura (cfr. a questo soggetto la sentenza del Tribunale E-5788/2018 del 1° dicembre 2020 consid. 15.3).

E. 13 Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione della SEM va confermata.

E. 14 Se respinge la domanda d'asilo, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 15 Il ricorrente avversa anche la valutazione dell'autorità inferiore circa l'insussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione della misura sarebbe innanzitutto inammissibile. Sulla base della giurisprudenza della CorteEdu, l'analisi dei rischi di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU andrebbe svolta in modo estremamente approfondito. Sebbene in linea di principio il richiedente asilo dovrebbe provare e giustificare il rischio di maltrattamenti, a causa della particolare situazione di tale categoria di persone sarebbe spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio. Infatti, sussisterebbe una probabilità schiacciante che qualsiasi richiedente l'asilo tamil rimpatriato in Sri Lanka sia soggetto ad interrogatori ed arresti in cui verrebbe fatto uso della tortura. Il fatto di appartenere a un gruppo particolare sottoposto a persecuzioni sistematiche sarebbe sufficiente per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 della CEDU. Quo all'esigibilità, occorrerebbe prendere atto che anche se si dubitasse che il ricorrente sia specificamente e concretamente perseguitato dalle autorità, vi sarebbero in ogni caso chiare indicazioni che questi corra il rischio di diventare vittima di arresto, rapimento o uccisione da parte delle forze di sicurezza o paramilitari. A causa delle sue connessioni LTTE e della persecuzione che avrebbe già avuto luogo, sussisterebbe un pericolo acuto per la sua vita e la sua incolumità. Inoltre, andrebbe tenuto conto del suo stato di salute e della necessità di prodigargli cure mediche. Un rinvio in Sri Lanka condurrebbe inevitabilmente ad una ritraumatizzazione comportante la non esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 16 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 17.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 17.2 Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi risulta quindi pacifica. Per i motivi già sopra enucleati non sono inoltre ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

E. 17.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. La stessa Corte Edu ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. Corte Edu, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, n. 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, n. 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 54705/08). Come detto, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1).

E. 17.4 Per quanto riguarda lo stato di salute dell'insorgente v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non rientrando manifestamente la situazione dell'insorgente in suddette casistiche, il disposto convenzionale in questione non risulta ostativo all'esecuzione del rinvio nemmeno sotto tale aspetto.

E. 17.5 Ne consegue che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 18.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 18.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 18.3 E' notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015). Più nel dettaglio il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione del Vanni (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5)

E. 18.4 All'occorrenza il ricorrente proviene dalla provincia del Nord e meglio, da (...). Tale luogo è parte integrante del distretto di Kilinochchi e, seppur nei pressi del confine con il distretto di Jaffna, rientra nella regione del Vanni (cfr. FAO Sri Lanka: Northern Recovery Program [NRP], consultato il 19.03.2021 all'indirizzo https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/14/13541736771210/map_coconut_seedling_distribution-kilinochchi-104_can.pdf ). Non di meno, egli dispone di formazione scolastica e di una solida rete sociale in loco, laddove i genitori sono peraltro proprietari dell'abitazione famigliare (cfr. atto A25, pag. 5-6). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l'interessato si reintegrerà senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine.

E. 18.5 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Al contrario, lo straniero non può prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degradasse così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 18.6 Ciò non è tuttavia il caso nella presente fattispecie. Secondo la documentazione medica agli atti l'insorgente soffre di una sindrome post traumatica da stress ed è in trattamento farmacologico con una terapia a base di Quetiapina. Non avendo il patrocinatore dell'insorgente prodotto certificati medici successivi alla documentazione addotta il 29 maggio 2020, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative (cfr. cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ora, per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. sentenze del Tribunale D-1498/2018 del 7 maggio 2020; D-7355/2016 dell'11 febbraio 2019 consid. 11.5.2; D-5221/2018 del 24 giugno 2019 consid. 9.7). Il ricorrente ha peraltro a sua volta confermato tale assunto asserendo di essere già stato preso in carico in patria (cfr. atto A25, pag. 18). Pertanto, i problemi medici dell'insorgente non risultano ostativi all'esecuzione del rinvio. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 19 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 20 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 21 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 21 giugno 2018 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 22 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 1500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 21 giugno 2018.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2806/2018 Sentenza del 6 ottobre 2021 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Walter Lang, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dall'avv. Gabriel Püntener, Effingerstrasse 4a, Postfach, 3001 Bern, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 4 aprile 2018 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino dello Sri Lanka di etnia Tamil, ha lasciato il proprio paese nella primavera del 2015. Giunto in Svizzera, egli ha depositato una domanda d'asilo il 9 aprile del medesimo anno (cfr. atto A3). Il 15 aprile 2015 sono state rilevate le sue generalità ed il 3 agosto 2016 è stata svolta un'audizione sui suoi motivi d'asilo. B. B.a A sostegno della sua richiesta egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di provenire da una famiglia di simpatizzanti delle Tigri per la liberazione della patria Tamil (comunemente conosciute come Tigri Tamil o LTTE; di seguito: LTTE). Il padre, attivo in una cooperativa agricola, durante la guerra civile avrebbe offerto rifugio a dei miliziani, venendo per tale motivo maltrattato dalle autorità dopo essere stato denunciato al Criminal Investigation Department (di seguito: CID) da una famiglia residente in un villaggio limitrofo. Venute a conoscenza di ciò, le LTTE, nel 1988, avrebbero assassinato il figlio maggiore della progenie, determinando la fuga di tutti i componenti dalla regione. Dal canto suo, l'interessato avrebbe a sua volta integrato le LTTE tra il 2007 ed il 2009, senza però essere inviato al fronte grazie all'intercessione del padre ed al fatto che il fratello avrebbe già ricoperto un ruolo militare. Nel 2009, a conflitto risolto, il richiedente l'asilo avrebbe passato un anno nel campo profughi di Ramanathan ricevendo un documento per sfollati interni. Nel medesimo periodo la predetta famiglia già oggetto delle rappresaglie delle LTTE avrebbe fatto ritorno nella provincia. Il fratello della vittima, tale B._______, avrebbe così segnalato il richiedente l'asilo medesimo presso il CID. Nel corso degli anni successivi questi sarebbe conseguentemente stato interrogato a più riprese dal servizio in parola, che gli avrebbe contestato la sua militanza nelle LTTE. Inoltre, il 24 gennaio 2015 avrebbe avuto luogo un'esplosione presso la sua abitazione. Il cane sarebbe rimasto ucciso e le persone illese. Il ricorrente ipotizza che a monte dell'atto vi sarebbero B._______ ed il CID. Pochi giorni dopo, e meglio, il 30 gennaio 2015, egli sarebbe stato prelevato per un ultimo interrogatorio durante il quale le forze di sicurezza lo avrebbero minacciato di inviarlo nella loro sede di Colombo. Anche tale fermo si sarebbe risolto con il suo immediato rilascio. Ciò nonostante, in seguito il CID avrebbe nuovamente tentato di arrestarlo, a suo dire proprio nell'ottica di trasferirlo nella capitale. Egli sarebbe scampato a tale sorte solo grazie all'intervento dello staff dell'UNICEF, presso la di cui sede si stava recando per sostenere un esame. Si sarebbe quindi nascosto sino all'espatrio, organizzato grazie all'aiuto del padre (cfr. atto A25). B.b In corso di procedura il richiedente l'asilo ha versato agli atti tre fotografie scattate nel 2005 e che ritrarrebbero dei responsabili delle LTTE con dei membri della sua famiglia, una carta per sfollati interni rilasciatagli nel giugno 2009, uno scritto del reverendo (...) risalente al 18 luglio 2016 ed uno del parlamentare (...) del 30 giugno 2016, un certificato dell'ospedale di Kilinochchi inerente il fratello, un rapporto sullo Sri Lanka redatto dal suo patrocinatore ed attualizzato al 27 luglio 2016, una presa di posizione del medesimo a soggetto del quadro situazionale della SEM ed un certificato medico emesso il 12 settembre 2016. C. C.a Con decisione del 4 aprile 2018, notificata al ricorrente il 12 aprile 2018 (cfr. atto A32), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. C.b L'autorità di prima istanza ha in particolare ritenuto inverosimile la situazione di persecuzione antecedente l'espatrio. Sorprenderebbe in particolare il comportamento tenuto dagli agenti del CID dal 2010 al 2015, non giustificherebbe un interesse delle autorità per un arco di tempo così lungo né tantomeno il fatto che se la siano presa con lui e non con il padre, ben più profilato. Inoltre, non sarebbe plausibile ch'egli sia stato sistematicamente rilasciato senza l'adozione di alcuna misura concreta nei suoi confronti, salvo poi venir prelevato di nuovo a distanza di poco tempo. D'altro canto, la presunta denuncia presentata nei suoi confronti da tale B._______ e l'episodio dell'ordigno esploso presso la sua abitazione - rispetto al quale egli avrebbe inizialmente affermato di non sapere chi vi fosse a monte - non sarebbero corroborati da alcun elemento concreto. Inoltre salterebbe agli occhi l'assenza di informazioni chiave quali la minaccia di trasferimento a Colombo ed il tentavo d'arresto del marzo 2015 nell'ambito del verbale relativo alla prima audizione. La SEM ha dipoi rimesso in discussione pure gli stessi legami dell'interessato con le LTTE. Non sarebbe infatti plausibile che tale formazione avrebbe rinunciato ad inviarlo al fronte nonostante la disperata situazione militare. Altresì, qualora il richiedente asilo fosse effettivamente finito nel collimatore delle autorità, difficilmente avrebbe potuto viaggiare indisturbatamente in India nel 2012. D'altro canto, ha precisato l'autorità di prima istanza, sarebbe pacifico che le autorità srilankesi non attribuirebbero al padre ed al fratello un legame con le LTTE tale da generare misure persecutorie. Se così fosse, essi non vivrebbero tutt'ora in Sri Lanka. In questo senso, i documenti prodotti si esaurirebbero in degli scritti di compiacenza e non sarebbero suscettibili di indurre ad una diversa valutazione del caso. Per quanto riguarda i fattori di rischio, l'autorità resistente ha fatto presente che il ricorrente avrebbe vissuto in patria per quasi sei anni dalla fine della guerra civile. Dagli atti non emergerebbero dipoi elementi dai quali poter desumere che in caso di rinvio egli possa subire persecuzioni. Da ultimo, non vi sarebbero nemmeno impedimenti all'esecuzione del rinvio, segnatamente alla luce di quanto precede e del fatto che l'interessato proverrebbe dalla regione di Pallai, disponendo di famigliari in loco e di formazione scolastica. Neppure la situazione medica sarebbe problematica, visto in particolare che egli avrebbe già beneficiato di trattamenti in patria. D. In data 14 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In tale sede, il di lui patrocinatore ha formulato le seguenti conclusioni, protestando altresì spese e ripetibili:

1. Das Bundesverwaltungsgericht habe nach dem Eingang der vorliegenden Verwaltungsbeschwerde unverzüglich darzulegen, welche Gerichtspersonen mit der Behandlung der vorliegenden Sache betraut werden. Gleichzeitig hat das BVGer zu bestätigen, dass diese Gerichtspersonen tatsächlich zufällig ausgewählt wurden.

2. Dem Beschwerdeführer sei vollständige Einsicht in die gesamten Akten des SEM zu gewähren. Insbesondere sei ihm Einsicht in das Aktenstück A26 (Beweismittelverzeichnis und Beweismittel) zu gewähren. Nach Gewährung der vollständigen Akteneinsicht sei dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist zur Einreichung einer Beschwerdeergänzung anzusetzen.

3. Das SEM sei anzuweisen, sämtliche nicht öffentlich zugänglichen Quellen des Lagebildes des SEM vom 16. August 2016 zu Sri Lanka dem unterzeichneten Anwalt offen zu legen. Es handelt sich um Quellen welche in den Fussnoten 42, 43, 47, 48, 50, 51, 53, 57, 74, 75, 76, 82, 87, 91, 92, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 119, 120, 122, 123, 125, 150, 151, 160, 170, 173, 174, 175, 183, 187, 213, 214, 215,225, 226, 227, 229, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 245, 248, 249, 252, 254, 255, 259, 260, 261, 262, 266, 267, 268, 269, 270,275, 278, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 293, 294 und 298 erwähnt werden. Nachdem Einsicht in die in diesen Fussnoten referenzierten, nicht öffentlich zugänglichen, Quellen gewährt wurde, muss eine angemessene Frist zur Einreichung einer Beschwerdeergänzung angesetzt werden.

4. Die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 sei wegen der Verletzung des Willkürverbotes aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen.

5. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 wegen der Verletzung des Anspruches auf das rechtliche Gehör aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen.

6. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 wegen der Verletzung der Begründungspflicht aufzuheben und die Sache sei an die Vorinstanz zurückzuweisen.

7. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 aufzuheben und die Sache sei zur Feststellung des vollständigen und richtigen rechtserheblichen Sachverhaltes und zur Neubeurteilung an das SEM zurückzuweisen.

8. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 aufzuheben und es sei die Flüchtlingseigenschaft des Beschwerdeführers festzustellen. Es sei ihm in der Schweiz Asyl zu gewähren.

9. Eventuell sei die Verfügung des SEM vom 4. April 2018 betreffend die Ziffern 4 und 5 aufzuheben und es sei die Unzulässigkeit oder zumindest die Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzuges festzustellen. I numerosi allegati all'atto ricorsuale, di cui il Tribunale ha preso conoscenza, saranno trattati nei considerandi solo nella misura in cui risultino pertinenti per la presente decisione. E. Con decisione incidentale del 6 giugno 2018, il Tribunale, dopo aver trasmesso in originale le fotografie di cui all'atto A26 e una copia della lista dei mezzi di prova, ha invitato l'insorgente a versare un anticipo di CHF 1'500.- a copertura delle presunte spese processuali, somma poi tempestivamente corrisposta da quest'ultimo. Nel medesimo atto istruttorio ha comunicato al patrocinatore la composizione del probabile collegio giudicante (poi aggiornata con scritto del 25 giugno 2018) e precisato che la procedura si sarebbe svolta in Italiano. F. Il 21 giugno 2018, il ricorrente, dopo aver svolto alcune considerazioni circa l'ammontare della somma richiesta a titolo di anticipo spese, ha proposto alcune argomentazioni complementari e delle precisazioni circa le fotografie precitate. Egli ha pure adattato la predetta richiesta di conferma della formazione del collegio, chiedendo che venisse esplicitato se le persone assegnate alla pratica fossero sono state scelte a caso o meno. A tal soggetto, il rappresentante legale ha pure avanzato una tesi circa una presunta deliberata manipolazione della composizione del collegio giudicante. G. Il 19 luglio 2018 la SEM ha inoltrato la propria risposta al ricorso come da invito del Tribunale. L'autorità inferiore si è sostanzialmente riconfermata nella propria posizione suggerendo la reiezione del gravame. H. L'insorgente ha replicato il 30 agosto 2018 presentando un esteso memoriale integrativo ed ulteriore documentazione che verrà menzionata di seguito solo laddove rilevante per il giudizio. I. Con duplica del 20 settembre 2018, l'autorità resistente ha preso nuovamente posizione sulle tesi dell'insorgente. J. Il 15 ottobre 2018 il ricorrente ha fatto uso dell'ulteriore facoltà di esprimersi concessagli da questo Tribunale. K. Il 15 maggio 2020 l'insorgente ha inoltrato un altro allegato integrativo. L. Il 29 maggio 2020 il ricorrente ha fornito al Tribunale un esaustivo certificato medico redatto il 23 maggio 2020 dal suo psichiatra. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Può modificare una decisione errata a favore di una parte (art. 62 cpv. 1 PA) anche se nel gravame non viene formulata una richiesta in tal senso. L'autorità di ricorso non è invece tenuta ad effettuare un riesame completo della fattispecie né a ricercare tutti i possibili errori di diritto che non appaiono evidenti o che si deducono facilmente dalla contestazione o dagli atti di causa (cfr. DTF 119 V 349 consid. 1a; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed., 2013, n. m. 1.55). 3. L'istanza tesa alla comunicazione delle fonti confidenziali cui fa riferimento il rapporto dell'autorità inferiore intitolato "Lagebild des SEM vom 16. August 2016 zu Sri Lanka" è respinta (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-4191/2018 dell'8 agosto 2018, E-626/2018 del 9 luglio 2018 consid. 5, D-109/2018 del 16 maggio 2018 consid. 6.2). La richiesta volta alla comunicazione dei membri del collegio giudicante è già stata evasa in corso di procedura. È altresì stato fatto presente che andavano riservate eventuali modifiche dovute ad assenze. Si può inoltre precisare che il collegio giudicante è stato generato sulla base di criteri casuali per conto della Presidenza di Corte ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 e dell'art. 32 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale amministrativo federale (RTAF; 173.320.1). Le fotografie di cui all'atto A26 sono già state trasmesse all'insorgente nel corso dell'istruzione. Le ulteriori istanze probatorie saranno trattate più avanti (cfr. infra consid. 7).

4. Nei vari memoriali trasmessi al Tribunale il ricorrente propone una serie di doglianze che se accolte sarebbero suscettibili di giustificare il rinvio degli atti all'autorità inferiore. È quindi giudizioso evadere preliminarmente tali contestazioni previa definizione dei quadri giuridici di riferimento. 4.1 4.1.1 Il diritto di essere sentito, garanzia procedurale di rango fondamentale disciplinata dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), comprende il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3; art. 26 e seg. PA). 4.1.2 Ulteriore corollario del diritto di essere sentito è l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenze del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 6.2 e F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 4.1.3 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2° ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 4.1.4 La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti; senza considerare il diritto applicabile non vi è modo di delimitare quali fatti siano giuridicamente rilevanti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è innanzitutto il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza D-291/2021 consid. 7.2.1; Krauskopf/Emmenegger/Babey in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 17 ad art. 12 PA). Fatti che non sono rilevanti per la decisione; che l'autorità è convinta siano già stati provati o che si presumono veri a favore delle parti interessate non impongono lo svolgimento di indagini supplementari (cfr. Krauskopf/Emmenegger/Babey in: op. cit., n. 29 ad art. 12 PA). Onde circoscrivere l'ampiezza dell'accertamento d'ufficio nel corso del procedimento occorre effettuare una ripetuta valutazione delle risultanze probatorie raccolte (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; DTAF 2008/24 consid. 7.2). Allorquando l'autorità reputa chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3056/2015 del 22 dicembre 2016 consid. 3.1.4; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). I principi esposti delimitano sia l'attività istruttoria dell'amministrazione che quella del Tribunale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5; sentenza del Tribunale F-5065/2019 del 21 gennaio 2021 consid. 5.3; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., pag. 19 n. marg. 1.49; 3.117 e seg., in particolare 3.144) e tornano applicabili anche nel contesto del chiarimento delle questioni di natura medica (sentenza D-291/2021 consid. 7.2.4). 4.2 4.2.1 Il patrocinatore dell'insorgente sostiene innanzitutto che il lungo lasso di tempo intercorso tra il rilevamento delle generalità e la data di svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo configuri una violazione del diritto di essere sentito. Il decorrere di 16 mesi avrebbe invero cagionato un serio pregiudizio all'interessato, il quale, durante la permanenza nel centro della Protezione civile ove era alloggiato avrebbe subito ulteriori traumatismi con contestuale aggravio delle sue problematiche psichiche. Del resto, nel corso dell'audizione del 3 agosto 2016 egli sarebbe stato massicciamente influenzato dalla somministrazione di psicofarmaci. Il ricorrente, nonostante abbia risposto a tutte le domande, si sarebbe espresso in maniera contratta ed avrebbe avuto indiscusse difficoltà nell'illustrare scenari complessi. Su tali presupposti, il fatto che la SEM abbia rimproverato all'insorgente un'insufficiente motivazione delle allegazioni configurerebbe un danno importante. Oltremodo, lo stesso Prof. Walter Kälin, già nel 2014 avrebbe consigliato di rispettare una congrua distanza temporale tra le varie audizioni, raccomandazione che l'autorità inferiore sembrerebbe a suo tempo aver recepito mediante comunicato stampa. 4.2.2 Il Tribunale è già stato confrontato a più riprese con la precitata doglianza. A tal proposito, si è già avuto modo di ritenere che il solo fatto che tra le due audizioni sia intercorso un periodo di tempo pari a due anni - ossia ben maggiore al caso de quo - non configuri una violazione del diritto di essere sentito (cfr. sentenza del Tribunale D-4191/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 8.3). Al di là di ciò che sia auspicabile nell'ideale, il diritto in concreto applicabile non prevede alcuna obbligazione legale deducibile in giustizia quanto alla conduzione dell'audizione sui motivi d'asilo entro un certo lasso di tempo a far data dal rilevamento sulle generalità (cfr. sentenza del Tribunale D-2157/2017 del 21 dicembre 2017 consid. 6.3.5). Inoltre, l'insorgente non può trarre alcuna pretesa dalla raccomandazione e dal comunicato stampa citati, che non vincolano peraltro in alcun modo il Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale E-2344/2017 25 settembre 2017 consid. 2.8). Per il resto, quanto alla sua situazione psicofisica al momento di essere sentito sui motivi d'asilo, occorre segnalare che l'interessato, regolarmente rappresentato nel corso dell'audizione da un collaboratore dell'avv. Gabriel Püntener, è stato direttamente questionato sulla sua facoltà di rispondere alle domande postegli. Ebbene, questi, seppur abbia indicato di essere teso ed avere delle difficoltà a ricordare le date - limitazione che, se decisiva, il Tribunale avrà premura di considerare nella valutazione di merito - ha risposto affermativamente (cfr. atto A25, D171). Inoltre, anche la lettura del verbale non lascia presupporre che il ricorrente si trovasse in una condizione tale da pregiudicare lo svolgimento dell'intervista. Ciò a maggior ragione visto che il suo accompagnatore non risulta aver formulato riserve al soggetto e che il rappresentante dell'istituzione di soccorso ai sensi dell'art. 30 vLasi, anch'esso presente, pur annotando la necessità di recepire un certificato medico in un'ottica di accertamento dei fatti, non ha posto direttamente in questione il raziocinio dell'interessato. In definitiva, si può dunque partire dall'assunto che l'audizione sia stata svolta regolarmente. 4.3 4.3.1 A mente del ricorrente, anche il lasso di tempo trascorso tra l'audizione e la decisione di prima istanza sarebbe problematico. Dagli atti non si evincerebbe invero il motivo per il quale la SEM abbia lasciato in sospeso la procedura senza svolgere ulteriori attività istruttorie per un periodo così lungo. Oltremodo, non sarebbe chiaro il motivo per il quale l'elaborazione della decisione sia stata assegnata ad una persona mai entrata in contatto prima con il ricorrente né le ragioni per le quali non sia stato richiesto un certificato medico aggiornato ed effettuata un'ulteriore audizione. L'assegnazione del caso ad un collaboratore non presente all'audizione avrebbe del resto già causato situazioni problematiche in precedenza, come ammesso dalla stessa SEM nell'ambito del comunicato stampa citato sub. 4.2.1. 4.3.2 Quand'anche una decisione tempestiva possa certamente ritenersi auspicabile, non sussiste alcun obbligo giuridico di condurre automaticamente un colloquio supplementare per l'autorità di prima istanza dopo che è trascorso un certo periodo di tempo né tantomeno di assegnare l'elaborazione della decisione al medesimo collaboratore presente in sede di audizione (cfr. sentenza del Tribunale D-763/2017 del 6 settembre 2017 consid. 5.4.). Inoltre, va rilevato che in corso di procedura l'interessato è stato reso edotto circa il suo obbligo di collaborare (art. 8 LAsi) il quale comprende anche l'onere di informare l'autorità inferiore du eventuali evoluzioni della situazione (cfr. sentenza del Tribunale E-1117/2017 del 18 maggio 2017 consid. 5.2), se del caso anche dal punto di vista medico (cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ciò detto, dal momento che l'insorgente, regolarmente patrocinato, non ha riferito alla SEM alcun ulteriore elemento determinante, non sussisteva alcun diritto per quest'ultimo, di potersi esprimere ulteriormente (cfr. sentenza del Tribunale E-2945/2011 del 26 giugno 2013 consid. 4.5.4). 4.4 4.4.1 Nel suo memoriale integrativo del 15 maggio 2020, il ricorrente imputa alla SEM un'errata considerazione delle dichiarazioni rilasciate nell'ambito dell'audizione sui motivi d'asilo e, di riflesso, una violazione del suo diritto di essere sentito. L'autorità di prima istanza avrebbe innanzitutto preso in considerazione una data errata quo all'episodio presso il centro di formazione dell'UNICEF. Inoltre, avrebbe menzionato in modo impreciso alcune circostanze ad esso inerenti e meglio, il fatto di essere stato pedinato da un veicolo o di averlo solo intravisto e di essersi recato in loco per sostenere un esame e non per partecipare un corso. Più avanti, la SEM si sarebbe erroneamente riferita al termine di bomba allorché il ricorrente avrebbe evocato una granata. 4.4.2 Ora, il Tribunale constata come il riassunto dei fatti di cui alla pagina 2 del provvedimento avversato contenga effettivamente un'imprecisione quanto alla questione del pedinamento con un veicolo. Ciò si apparenta semmai ad un'errata considerazione dei fatti e non ad una violazione del diritto di essere sentito. Non di meno, tale aspetto non ha carattere giuridicamente rilevante atteso che la SEM non vi ha sussunto alcunché sul piano della verosimiglianza. Per il resto, da un confronto tra il verbale ed il testo della decisione avversata si evince chiaramente che la correzione della data di cui alla D46 (da marzo 2015 al 30 gennaio 2015) si riferisce all'interrogatorio e non alle successive ricerche, ricerche che il ricorrente ha in un secondo momento peraltro lasciato effettivamente intendere avrebbero avuto luogo nel mese di marzo (cfr. atto A25, D135). In ogni caso, a ben vedere, nemmeno la precisa collocazione temporale di quest'ultimo avvenimento è decisiva nel contesto della valutazione della veridicità della sua versione dei fatti, dal momento che l'autorità inferiore nella propria sussunzione ha posto enfasi sul fatto che il ricorrente sia stato rilasciato e poi ricercato «poco tempo dopo» (cfr. decisione impugnata II.1) e non sull'intervallo di tempo tra le due evenienze. Il fatto che l'autorità inferiore abbia utilizzato un sinonimo quale bomba per definire una granata e parlato di un corso invece che di un esame è peraltro ovviamente ininfluente. 4.5 4.5.1 Il ricorrente ritiene altresì che l'autorità inferiore abbia violato il proprio obbligo di motivazione. Nella decisione sindacata la SEM avrebbe dovuto confrontarsi obbligatoriamente con il suo stato di salute e considerare tale aspetto anche dal punto di vista della concessione dell'asilo, visto il suo statuto di persona già traumatizzata dalla persecuzione e dalla guerra. La documentata provenienza da una famiglia vicina alle LTTE ed i notori controlli del CID in caso di rimpatrio, quand'anche non si dovessero rivelare particolarmente penetranti nel caso de quo, avrebbero in ogni caso dovuto essere esaminati quale potenziale persecuzione a bassa soglia alla luce della sentenza di principio D-4543/2013 del 22 novembre 2017 e dei problemi psichici in capo all'insorgente. 4.5.2 La SEM ha illustrato in maniera comprensibile e sufficientemente differenziata le considerazioni da cui è stata guidata. Dapprima ha analizzato la verosimiglianza delle allegazioni dell'insorgente ed in seguito ha pure vagliato i fattori di rischio in presenza, il tutto confrontandosi con le principali argomentazioni avanzate dal richiedente l'asilo. Come si avrà modo di precisare, la presente fattispecie nemmeno si apparenta a quella di cui al riferimento giurisprudenziale citato (cfr. infra consid. 12). Con ciò, si può partire dall'assunto che il ricorrente abbia potuto impugnare il provvedimento avversato in piena cognizione di causa, come del resto dimostrato dallo strutturato allegato ricorsuale giunto a questo Tribunale ed in cui sono peraltro stati affrontati anche i principi di cui alla sentenza in parola. Si rammenti dipoi che il semplice fatto che il ricorrente non condivida il punto di vista del SEM non implica alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. supra consid. 4.1.4, sentenza del Tribunale D-2659/2016 consid. 6.5). 4.6 4.6.1 Nel prosieguo della sua impugnativa il patrocinatore del ricorrente adduce una serie di argomentazioni a sostegno di una pretesa violazione del principio inquisitorio. A suo dire, l'autorità inferiore avrebbe omesso di chiarire in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti su diversi aspetti. 4.6.1.1 4.6.1.1.1 In primo luogo, il rappresentante legale del ricorrente è dell'opinione che la SEM non abbia accertato in modo sufficiente lo stato di salute del suo assistito e le prove della persecuzione rilevante in materia d'asilo. Vista la documentata grave situazione valetudinaria nonché in considerazione del fatto che l'audizione risaliva a diverso tempo addietro e che un certificato medico aggiornato non era agli atti, sarebbe stato obbligatorio svolgere chiarimenti supplementari al riguardo. Alla pagina 6 della decisione impugnata, l'autorità avrebbe rinviato ad un certificato medico facente data al 12 settembre 2018, mezzo di prova che però non sarebbe presente nell'inserto. Il ricorrente avanza quindi la tesi secondo la quale la data di emissione del predetto sarebbe stata aggiornata («umdatiert») quale ammissione di questa carenza. Ciò implicherebbe una grave violazione del principio inquisitorio. Dipoi, l'autorità inferiore non avrebbe riconosciuto la qualità di mezzi prova alle fotografie prodotte né tantomeno il fatto che la sorella residente in Svizzera sarebbe stata testimone delle attività dell'insorgente. Tale caratteristica non sarebbe stata ammessa nemmeno con riguardo ai redattori delle referenze citate sub. lett. B.b. Il ricorrente ritiene che la SEM avrebbe dovuto audizionarlo nuovamente sul contenuto delle fotografie, sentire la sorella quale testimone e, nel caso in cui vi fossero stati dubbi quanto alla vicinanza dell'interessato alle LTTE, predisporre una domanda d'ambasciata volta a contattare le persone di cui sopra. Anche in tale contesto, egli rinvia alla predetta sentenza D-4543/2013, sulla cui base e per le ragioni già esposte poc'anzi, pretende vi sia da constatare anche un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti. 4.6.1.2 Anche tale censura non è destinata a miglior esito. Come lo si è già detto in precedenza, il richiedente l'asilo, rappresentato nel corso della procedura di prima istanza e pertanto pienamente cognito delle implicazioni giuridiche della sua condotta, ha avuto tutto il tempo necessario per produrre eventuale ulteriore documentazione medica in ossequio al suo obbligo di collaborare (cfr. supra consid. 4.5.2., sentenze del Tribunale D-8014/16 consid. 3.5, E-2022/2015 consid. 3.5). Così, partendo dall'assunto, che, in assenza di aggiornamenti da parte dell'interessato, il suo stato di salute, comportante un disturbo post traumatico da stress non abbia subito evoluzioni significative, l'autorità intimata non ha violato l'art. 12 PA. Il principio in parola, non prevede del resto alcuna obbligazione, per l'autorità, di far capo ad ogni tipo di accertamento disponibile. L'onere di accertare d'ufficio i fatti si limita a quanto giuridicamente rilevante ed è del resto circoscritto anche dall'obbligo di collaborare delle parti (cfr. supra consid. 4.1.2.). Inoltre, sebbene nel diritto amministrativo la parte abbia di principio il diritto di richiedere l'assunzione di prove all'autorità (art. 33 cpv. 1 PA), una tale richiesta deve vertere su fatti suscettibili d'influenzare l'esito della procedura e che non si evincono già dall'incarto (cfr. DTF 131 I 153, consid. 3; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-291/2021 consid. 7.2.3). Nel caso in narrativa è indubbio che il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale (cfr. infra consid. 17.4). Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato valetudinario comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento (cfr. infra consid. 18.6). Così, sebbene ci si potesse attendere maggior attenzione nella redazione del provvedimento impugnato da parte dell'autorità inferiore (cfr. anche le imprecisioni referenziate sub. consid. 4.4.2), non vi è modo di ritenere che l'erronea datazione del certificato medico di cui alla pag. 6, rispetto alla quale la stessa SEM ha già avuto modo di illustrare essersi trattato di una svista (cfr. risposta SEM, pag. 2), abbia qualsivoglia rilevanza in un tale contesto. La temeraria tesi della volontaria ridatazione non trova peraltro alcun riscontro concreto. Dipoi, il solo fatto che l'autorità di prima istanza non abbia conferito il valore probatorio auspicato dal ricorrente ai mezzi di prova prodotti, mezzi di prova in ogni caso debitamente vagliati nella decisione avversata, è nuovamente una questione attinente al merito e non configura alcuna violazione dell'obbligo di istruire d'ufficio, atteso inoltre che la procedura amministrativa federale è retta dal principio del libero apprezzamento delle prove (art. 40 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 19 PA; DTAF 2019 I/6 consid. 5.7; sul concetto cfr. DTF 130 II 485 consid. 3.2; tra le tante le sentenze del Tribunale F-6861/2018 del 6 maggio 2020 e B-3708/2007 del 4 marzo 2008 consid. 4.1). Nulla muta a questo titolo il fatto che la SEM non abbia ritenuto necessario raccogliere la testimonianza della sorella dell'insorgente. L'autorità è infatti libera di procedere ad un apprezzamento anticipato delle prove («antizipierte Beweiswürdigung) e di negarne l'assunzione ove le stesse appaiano ininfluenti ai fini del giudizio, non potendo in altri termini condurla a modificare la propria opinione (cfr. DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza del Tribunale federale 1C_179/2014 del 2 settembre 2014 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6515/2010 del 19 maggio 2011 consid. 4.3; Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1552 con rinvii). 4.6.2 4.6.2.1 Ancora con riferimento al principio inquisitorio, il ricorrente si duole di un'incompleta ed incorretta considerazione della situazione in Sri Lanka. Dopo aver ampiamente illustrato l'importanza di tale aspetto, egli pretende segnatamente che l'autorità intimata - sebbene si sia apparentemente fondata sulla giurisprudenza di riferimento del Tribunale circa i fattori di rischio - non avrebbe esaminato in concreto i medesimi nella propria sussunzione. Al contrario, la SEM si sarebbe basata su di una giurisprudenza obsoleta e su di un errato quadro situazionale risalente al 16 agosto 2016, la cui imprecisione sarebbe inequivocabilmente dimostrata dalle prese di posizione del 30 luglio 2016 e del 18 ottobre 2016 di codesto patrocinatore, prodotte contestualmente all'allegato ricorsuale. Dal momento che la questione avrebbe un impatto diretto sull'esito della domanda, tutte le informazioni relative al paese d'origine sarebbero giuridicamente rilevanti e ciò anche in relazione al caso specifico. In tale contesto, il rappresentante fa quindi presente di aver allegato un rapporto da lui redatto e riguardante la situazione attuale in Sri Lanka e illustra ciò che a suo modo di vedere dimostrerebbe il fatto che l'autorità resistente si sia fondata su informazioni sbagliate sul paese. Con la sua tesi dell'illogicità della mancata persecuzione dei famigliari attivi in ruoli militari, la SEM avrebbe invero ignorato il processo di screening e la nuova struttura persecutoria in essere nel paese. La Segretaria di Stato non avrebbe inoltre riconosciuto il fatto che il fratello dell'insorgente, che avrebbe evitato ogni ulteriore contatto con la famiglia a seguito delle problematiche intercorse, sarebbe potuto finire nel mirino delle autorità sulla base di qualsiasi minimo indizio. Sarebbe del resto notoria l'esistenza di numerosi combattenti non identificati dal governo. Non essendo inoltre un'incriminazione per sostegno alle LTTE prescrivibile, tale categoria di persone permarrebbe minacciata, da che la probabile ragione per la quale l'odierno ricorrente non abbia somministrato indicazioni sull'appartenenza dei suoi famigliari al gruppo separatista. Oltremodo, l'autorità inferiore avrebbe ignorato il fatto che la scelta di svolgere studi in relazione con la politica da parte di un ex attivista delle LTTE possa a sua volta condurre ad atti persecutori. Ancora, il preteso miglioramento della situazione dal punto di vista dei diritti umani non corrisponderebbe alla realtà. Le riforme promesse da Maithripala Sirisena non avrebbero avuto luogo. Il «Prevention of Terrorism Act» risulterebbe tuttora in vigore. La tendenza sarebbe dunque tutt'altro che positiva, segnatamente per quanto concerne il trattamento delle persone di etnia Tamil, come confermato da diversi rapporti di organismi internazionali. Più avanti il patrocinatore censura le a suo dire generalizzate valutazioni contenute nelle decisioni della SEM e del Tribunale sullo Sri Lanka ed aventi per oggetto l'assenza di legame causale tra le attività in favore delle LTTE e la fuga o l'insufficiente intensità delle misure di sorveglianza messe in atto dall'apparato statale. Egli fornisce quindi un esempio concreto riguardante il caso di una persona attiva nel reparto delle LTTE adibito alla propaganda che, nel 2017, sarebbe stato condannato all'ergastolo per fatti risalenti al 2008, circostanza che smentirebbe in modo lampante le conclusioni cui giungerebbero ricorrentemente le autorità elvetiche. Egli fa altresì presente che per ragioni storiche l'ordinamento giudiziario srilankese non conoscerebbe la prescrizione. Sarebbe del resto noto che anche le querele di parte nei confronti di presunti sostenitori del gruppo separatista in questione potrebbero sfociare in procedimenti penali. Oltre alle prove riguardanti la sentenza dell'Alta Corte di Vavuniya del 25 luglio 2017 anche le risultanze riconducibili ad un altro procedimento svoltosi presso l'Alta Corte di Colombo (HC/5186/2010) andrebbero intese in tal senso. Si evincerebbe del resto in modo chiaro che la riabilitazione non rientrerebbe nell'espiazione della pena. Inoltre, gli interessi politici in Svizzera ostacolerebbero una visione obiettiva e neutrale della situazione in Sri Lanka. 4.6.2.2 Ora, v'è da rilevare che l'autorità inferiore ha considerato inverosimile il ruolo dell'insorgente nelle LTTE, giudizio su cui questo Tribunale si esprimerà di seguito. Su tali presupposti, l'assenza di chiarimenti rispetto al rischio di persecuzioni dettato dalla frequentazione di studi relazionati con la politica, aspetto a sua volta recensito e non omesso nella decisione avversata (pag. 2) non costituisce in alcun modo una violazione dell'art. 12 PA. Nella decisione avversata non vi sono inoltre passaggi che parlino di un recente miglioramento nella situazione dal punto di vista dei diritti umani, cosa che rende poco comprensibile la corrispondente doglianza del ricorrente. Per il resto, anche l'argomentazione di cui sopra può essere implicitamente ricondotta alla volontà di ottenere una diversa valutazione della verosimiglianza delle allegazioni dell'interessato, aspetto attinente al merito della questione e di cui si dirà di seguito. Si rammenti in ogni caso che il semplice fatto che l'autorità segua un'altra prassi per lo Sri Lanka rispetto a quella sostenuta dal ricorrente, giungendo ad una diversa valutazione delle motivazioni addotte, non indica che i fatti siano stati insufficientemente acclarati (cfr. sentenze del Tribunale D-4909/2017 consid. 2.2 e D-8014/2016 del 2 ottobre 2017 consid. 3.8). In buona sostanza, il ricorrente confonde gli aspetti formali con la valutazione sostanziale delle allegazioni addotte nel corso della procedura d'asilo. Al contrario, nella decisione avversata la SEM ha esposto tutti gli elementi essenziali ed ha valutato le sue affermazioni alla luce della situazione attuale in Sri Lanka. Per di più, nella misura questo mandatario critica in modo generalizzato le decisioni dell'istanza inferiore così come le sentenze del Tribunale in altri procedimenti, non è necessario approfondire ulteriormente la censura (cfr. sentenza del Tribunale E-6649/2018 del 24 novembre 2020 consid. 8.2). Gli argomenti saranno nondimeno ripresi di seguito se pertinenti per il merito della questione e per quanto non già trattati in supra. 4.6.3 4.6.3.1 Secondo il senso e la struttura dell'allegato ricorsuale, l'insorgente pare ricondurre anche l'assenza di tematizzazione della questione della necessità di rivolgersi al Consolato generale dello Sri Lanka per ottenere i documenti di viaggio ad un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 4.6.4 Non di meno, questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che l'iter previsto per l'ottenimento di documenti di viaggio non costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3; anche infra consid. 11). Non rientrando detto aspetto negli elementi determinanti per la decisione, nemmeno sussisteva la necessità di esperire misure d'istruzione o di approfondire altrimenti la questione.

5. Alla luce di tutto quanto sopra, non v'è motivo di annullare il provvedimento impugnato e di rinviare la causa all'autorità inferiore. 6. 6.1 Prima di vagliare la verosimiglianza e la pertinenza dei motivi d'asilo addotti dall'insorgente, è giudizioso affrontare in via preliminare un'altra contestazione espressamente proposta dall'insorgente. Questi ritiene invero che l'autorità intimata abbia violato il divieto d'arbitrio in quanto dalla precitata sentenza D-4543/2013 si evincerebbe che anche solo in presenza di una persecuzione a bassa soglia, colui che è stato oggetto di traumatismi dovuti ad atti pregiudizievoli anteriori debba essere posto al beneficio dello statuto di rifugiato in quanto sussisterebbe una maggiore sensibilità alla persecuzione («Verfolgungsempfindlichkeit»). Visto che il ricorrente avrebbe fatto a più riprese riferimento alle sue problematiche di natura medica, la mancata richiesta di un certificato attuale costituirebbe un errore di diritto qualificato. Del resto, la SEM avrebbe omesso di tenere conto di alcuni mezzi di prova e di parte delle allegazioni dell'insorgente. Egli avrebbe invero prodotto diverse foto che proverebbero i suoi legami con le LTTE e due scritti di notabili del luogo. L'autorità inferiore avrebbe però negato ogni valore probatorio a tali evidenze, cosa che configurerebbe una crassa violazione dell'obbligo di considerare le prove. Oltre a ciò, l'argomentazione di cui alle pagine 3 e 4 del provvedimento avversato si esaurirebbe in un'insostenibile combinazione di verosimiglianza e rilevanza. 6.2 Come si è già avuto modo di osservare, non risulta che la SEM abbia tralasciato di considerare lo stato di salute dell'insorgente né tantomeno di esaminare la produzione probatoria. L'autorità resistente ha del resto elencato espressamente le fotografie, gli scritti dei notabili e lo stesso certificato medico alla pag. 2 e 3 del provvedimento, cosa che fuga ogni dubbio quanto al fatto ch'essa possa aver ignorato dette risultanze. Per il resto, quanto postulato dal ricorrente pare nuovamente una proposta di diversa lettura della fattispecie e non certo l'indicazione di un risultato gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico indiscusso. D'altronde, la giurisprudenza da lui referenziata si apparenta solo in parte alla fattispecie citata (cfr. infra consid. 11) e non può certo essere equiparata all'espressione di un principio giuridico indiscutibile. Basti rammentare che nessuna violazione del divieto di arbitrio ai sensi dell'art. 9 Cost. può essere riscontrata in presenza di un'applicazione corretta della legge (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale E-66/2020 dell'11 agosto 2020 consid. 5.2; E-6649/2018 consid. 17), per il che, anche un siffatto esposto non è di soccorso al ricorrente. L'autorità resistente non ha violato il principio inquisitorio né tantomeno le prerogative del diritto di essere sentito. Di conseguenza, nulla può essere dedotto a tal soggetto dal divieto di arbitrio. 7. 7.1 Nell'eventualità di una valutazione sostanziale del suo ricorso da parte del Tribunale, il ricorrente presenta diverse richieste di assunzione di prove. In primo luogo egli pretende che il suo stato di salute venga chiarito d'ufficio, o, in subordine, che gli venga assegnato un termine per documentare la sua situazione da un punto di vista psichiatrico. Egli richiede inoltre di essere nuovamente sentito dal Tribunale a soggetto dei nuovi mezzi di prova nonché di raccogliere la testimonianza della sorella residente in Svizzera. I soggetti che hanno rilasciato gli scritti di compiacenza nei suoi confronti sarebbero dipoi da interpellare per il tramite di una domanda d'ambasciata. 7.2 Ora, come lo si è già avuto modo di sottolineare, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato la fattispecie risultava sufficientemente acclarata per il giudizio (cfr. supra consid. 4.6). Nel frattempo non si sono prodotte modifiche significative nel substrato fattuale né il ricorrente ha fornito informazioni complementari e decisive che impongono l'esperimento di ulteriori misure d'istruzione. Per quanto riguarda in particolare la situazione dal punto di vista medico, nulla vieta alla parte di produrre documentazione all'attenzione del Tribunale in ossequio al suo obbligo di collaborare (cfr. sentenza del Tribunale E-22/2019 del 26 marzo 2019 consid. 7.2). Ciò è del resto stato effettivamente il caso, atteso che il qui ricorrente ha addotto un certificato medico circostanziato il 29 maggio 2020. Le richieste devono essere respinte. 8. Il ricorrente contesta anche la valutazione di merito di cui alla querelata decisione. Nella strana miscela di considerazioni attinenti sia a questioni di verosimiglianza che di rilevanza, la SEM avrebbe svolto varie supposizioni che documenterebbero inequivocabilmente l'assenza di informazioni sufficienti ed aggiornate sul Paese. Sulla base dei precedenti e della situazione in essere in Sri Lanka, risulterebbe chiaro che l'interessato, a causa del suo attivismo nelle LTTE, verrebbe considerato un sostenitore di tale movimento dalla popolazione locale e pertanto un traditore. Una denuncia da parte di terze persone sarebbe così quanto di più probabile. Con particolare riferimento agli indicatori d'inverosimiglianza recensiti dall'autorità inferiore, andrebbe tenuto conto del fatto che il padre dell'insorgente sarebbe già anziano e che sarebbe notorio che le forze di sicurezza prenderebbero regolarmente di mira la generazione dei figli. Inoltre, poiché il fratello dell'insorgente, già attivo come combattente nel gruppo separatista in parola, avrebbe smesso di fare visita a casa, sussisterebbero migliori probabilità che tale suo ruolo sia rimasto sconosciuto alle autorità. Sarebbe peraltro del tutto comprensibile che il ricorrente abbia omesso di menzionare le attività sue e dei suoi familiari in seno alle LTTE durante il rilevamento delle generalità, visto il timore che proprio i suoi congiunti potessero finire vittima di persecuzione riflessa. Una volta instauratosi un clima fiducia con le autorità di asilo, l'interessato avrebbe corretto il tiro. Allo stesso modo, sarebbe stato dimostrato che anche delle attività trascurabili e remote sarebbero passibili di causare una persecuzione, cosa che renderebbe ancor più plausibile l'insorgere di conseguenze serie a seguito di un impegno biennale nel quadro del dipartimento politico delle LTTE. In questo senso, le dichiarazioni del ricorrente non potrebbero essere giudicate inconsistenti, prive di dettagli e superficiali, ma risulterebbero al contrario espressioni tipiche di una persona toccata da disturbi mentali e sotto l'influsso di farmaci. Così, il contenuto informativo totale della lunghissima audizione durata oltre sei ore, per una persona psicologicamente traumatizzata sarebbe enorme. La credibilità del richiedente l'asilo ed i problemi di salute di cui soffrirebbe sarebbero del resto stati segnalati anche dal rappresentante delle opere assistenziali. Sulla base di ciò e del comportamento testimoniale del ricorrente, si dovrebbe concludere che la sua versione dei fatti risulti pienamente verosimile. Non bisognerebbe inoltre misconoscere la necessità di tenere conto dell'impressione personale circa la credibilità delle allegazioni avuta dal collaboratore incaricato dell'audizione. Poiché il ricorrente proverrebbe da una famiglia di simpatizzati delle LTTE e avrebbe vissuto nella zona controllata da tale gruppo separatista, svolgendovi a sua volta mansioni nel dipartimento politico, egli sarebbe noto alle autorità. Decidendosi per studi politici, l'interessato avrebbe riacutizzato l'attenzione delle forze di sicurezza. Non prive di rilevanza sarebbero pure la denuncia sporta dalla persona che avrebbe voluto vendicarsi del padre ed il fatto che l'insorgente dovrebbe attendersi che venga aperto un procedimento penale in ogni momento a causa delle sue attività pregresse nelle LTTE, come pure il fatto che l'acquisizione di documenti prima del suo ritorno finirebbe per esporlo all'accresciuto interesse delle autorità. In questo senso, la già citata sentenza dell'Alta Corte di Vavuniya avrebbe apportato la prova definitiva quanto alla scorrettezza del quadro situazionale considerato. Inoltre, non si potrebbero ignorare le peculiarità del sistema giudiziario srilankese ed in particolare il fatto che ogni giudice avrebbe il diritto di richiedere l'intervento di un'istanza (Ufficio del Procuratore Generale) per il chiarimento di questioni giuridiche fondamentali, la quale emetterebbe preavvisi vincolanti. Nell'ambito degli ulteriori memoriali inoltrati nel corso della procedura di ricorso, l'insorgente propone una lista di fattori di rischio che lo riguarderebbero. Egli avrebbe legami con le LTTE, sarebbe stato registrato quale sostenitore come confermato dai documenti d'identità relativi al campo di internamento. Si troverebbe da cinque anni in Svizzera, feudo del separatismo Tamil. Non disporrebbe di documenti di viaggio validi e soffrirebbe di una sindrome post traumatica da stress che lo esporrebbe ad una maggior sensibilità agli atti pregiudizievoli. 9. 9.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 9.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Non è in ogni caso indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 10. 10.1 In specie, il Tribunale constata come anche volendo considerare le giustificazioni addotte nell'ambito della presente procedura ricorsuale, le allegazioni dell'insorgente lascino effettivamente sorgere legittimi dubbi quanto al suo preteso ruolo nelle LTTE ed alle consequenziali problematiche con il CID. In primo luogo, sorprende alquanto che il richiedente l'asilo non abbia inizialmente menzionato elementi centrali quali le sue stesse attività in favore delle LTTE, la denuncia depositata da B._______ e l'implicazione di quest'ultimo nell'esplosione. È altrettanto difficile spiegarsi il motivo per il quale nel rilevamento sulle generalità non sia stata fatta alcun menzione quo alla minaccia di trasferimento a Colombo, al tentativo di arresto sventato dai collaboratori dell'Unicef ed al fatto di aver parlato degli interrogatori con altre persone oltre che con i genitori. Imputare l'iniziale silenzio al solo timore che venissero svolti accertamenti nel Paese d'origine per il tramite dell'ambasciata e messa conseguentemente in pericolo la sua famiglia non risulta una posizione sostenibile (cfr. atto A25, pag. 19). Vi è infatti da osservare che già in occasione della prima audizione l'interessato era stato reso edotto circa il suo obbligo di collaborare e sull'estensione del segreto d'ufficio. Inoltre, nonostante di norma il rilevamento delle generalità abbia carattere sommario, nel caso de quo l'auditore risulta aver posto all'insorgente domande specifiche a proposito degli interrogatori e del contenuto delle discussioni con le forze di sicurezza. Così, è poco plausibile che sia stata la peraltro non contestualizzata ulteriore istaurazione di un clima di fiducia con le autorità d'asilo a sfociare nell'integrazione di elementi essenziali inizialmente omessi. Ciò a maggior ragione visto che il ricorrente medesimo nel proprio gravame ha espressamente richiesto venissero effettuati chiarimenti per il tramite dell'ambasciata a Colombo, cosa che seguendo la sua tesi avrebbe messo in pericolo i famigliari (cfr. supra consid. 7.2). Si ravvisi del resto come le due versioni fornite risultino non solo differentemente dettagliate ma a tratti pure incongruenti. Nell'audizione sulle generalità l'interessato ha infatti affermato di non essere stato reclutato dalle LTTE in quanto il padre sarebbe stato un simpatizzante e che le uniche intimidazioni proferite nel corso degli interrogatori del CID andrebbero relazionate alla necessità di non divulgare a nessuno di esservi stato sottoposto. Nella stessa occasione egli ha inoltre espressamente precisato di aver parlato di tali eventi unicamente con il padre e la madre e non ha saputo affermare alcunché a soggetto di chi avesse lanciato la granata contro la sua abitazione (cfr. atto A3, pag. 7-8). Ebbene, viene da sé che siffatte allegazioni si pongono in palese contrasto con le successive asserzioni secondo le quali egli era «membro del movimento» ed il CID lo avrebbe minacciato di trasferimento al «quarto piano» nella capitale, così come con il fatto che egli avrebbe parlato delle sue vicissitudini con le forze di sicurezza sia con il reverendo (...) che con il parlamentare (...) (cfr. atto A25, pag. 2, 7 e 14). 10.2 Indipendentemente da ciò, le allegazioni rilasciate dall'insorgente paiono anche caratterizzate da riferimenti generici e poco persuasivi proprio sui presunti contatti alla base del timore di subire persecuzioni. Innanzitutto, nonostante le precise richieste di delucidazioni quo alle modalità di affiliazione alle LTTE, il ricorrente si è limitato ad asserire laconicamente di «essere andato con loro» (cfr. atto A25, pag. 10). Oltre ad un elenco delle attività da lui svolte in seguito all'adesione - aspetti, quest'ultimi, al limite del notorio - nel racconto nulla è specificato circa le persone presenti nel campo ed eventuali formazioni da lui svolte. Anche i dettagli propinati a proposito dei numerosi interrogatori svoltisi con il CID non sono convincenti. Nonostante egli abbia affermato di essere stato condotto più di una ventina di volte nel medesimo luogo, l'insorgente ha dapprima asserito di non conoscere la durata del tragitto, salvo poi affermare che si sarebbe trattato di un'ora, un'ora e mezza. Il veicolo con il quale avrebbero avuto luogo gli spostamenti - apparentemente sempre lo stesso - sarebbe stato dotato di vetri oscurati che gli impedivano di scorgere la tratta. Sennonché, anche la descrizione della stanza ove si sarebbero svolti i fatti in parola risulta del tutto stereotipata siccome si limita a elencare la presenza di un tavolo e di alcuni incarti e non contiene alcuna differenziazione in relazione ai pur numerosi eventi. Per non tralasciare l'epigrafica risposta alla richiesta di illustrare il percorso tra il veicolo e detto locale che si esaurisce nell'indicazione quo alla presenza di un'antenna per le telecomunicazioni e nell'ammissione di non ricordare nient'altro (cfr. atto A25, pag. 12 e 20). Ora, anche volendo considerare con il massimo zelo la situazione psichica dell'insorgente ed il tempo trascorso, era non di meno lecito attendersi che alla luce del numero di episodi e della loro importanza rispetto ai motivi di fuga, fosse possibile identificare un certo numero di indicatori che caratterizzassero in modo personalizzato il suo vissuto. In assenza, non si può che dubitare del resoconto fornito. 10.3 La versione dell'insorgente appare per certi versi anche contraria all'esperienza generale di vita ed in parte priva di logica interna. Come lo ha segnalato l'autorità inferiore, è difficile credere che un profilo politico come quello descritto abbia potuto suscitare un interesse da parte delle forze dell'ordine in oltre venti occasione e per un periodo di tempo così prolungato. Del resto, la stessa modalità d'azione del CID pare sorprendente atteso che nonostante l'altissimo numero di interrogatori, il richiedente l'asilo non ha mai subito conseguenze concrete di alcun tipo. Così, è poco verosimile che l'insorgente sia stato fermato in cotante circostanze allorché per sua stessa ammissione le autorità non disponevano di alcun elemento materiale nei suoi confronti per poi venir subitamente rilasciato (cfr. atto A25, pag. 15). A questo proposito, salta in particolare agli occhi l'asserzione secondo la quale egli sarebbe stato subitamente liberato anche a margine dell'interrogatorio del 30 gennaio 2015 salvo venir successivamente ricercato nell'ottica di venir deportato a Colombo (cfr. atto A25, pag. 7). Se le autorità avessero effettivamente voluto condurlo nella capitale, vi era da attendersi che lo facessero senza attendere ulteriormente inscenando un tentativo d'arresto infruttuoso in pubblico. D'altro canto, è lo stesso patrocinatore del ricorrente ad aver segnalato che anche delle attività marginali in favore delle LTTE possono dar seguito a perseguimento penale ed a sanzioni anche a distanza di diversi anni. Or dunque, laddove le attenzioni del CID fossero effettivamente state catalizzate da una denuncia da parte di un collaborazionista, era quantomeno presumibile si verificasse un qualche tipo di ripercussione tangibile. Al contrario, ad oggi non risulta che l'interessato fosse formalmente imputato in qualsivoglia procedura né tantomeno che i fermi si siano altrimenti materializzati in vicissitudini di rilievo (cfr. atto A25, pag. 6). 10.4 Oltremodo, nemmeno i mezzi di prova prodotti asseverano la tesi del richiedente l'asilo. Le dichiarazioni dei notabili (...) rientrano nel novero dei documenti di compiacenza e sono pertanto prive di ogni valore probatorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2244/2018 del 26 giugno 2020 consid. 5.2). Le foto versate agli atti nel corso della procedura di prima istanza non sono inoltre atte a provare la versione dei fatti avanzata. Nonostante quanto sostenuto dal patrocinatore del ricorrente nel memoriale integrativo e nella replica, non è innanzitutto possibile determinare con certezza l'identità delle persone indicate come i responsabili del movimento. L'insorgente non è in ogni caso stato ritratto con tali persone e le immagini risalgono ad un periodo antecedente la sua presunta adesione al gruppo e le consequenziali allegate problematiche con le forze di polizia. Anche volendo dare per assodato che i soggetti raffigurati fossero dei quadri delle LTTE, la sola circostanza inferibile da tali mezzi di prova sarebbe la loro partecipazione al matrimonio della sorella nel lontano 2005 (cfr. atto A25, pag. 3), circostanza peraltro non inconsueta al tempo dal momento che la regione era sotto il controllo dei separatisti. Il certificato medico relativo al fratello è dipoi privo di ogni rilevanza quanto alla situazione personale dell'insorgente, sola decisiva in questo contesto. 10.5 Alla luce di tutto quanto precede, si deve partire dall'assunto che le dichiarazioni del ricorrente quo alle pretese vicissitudini con le forze di sicurezza da un punto di vista complessivo non ossequino i criteri di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Seppure non si possa escludere che l'interessato provenga da una famiglia di simpatizzanti delle LTTE e che abbia avuto un qualche tipo di contatto con il gruppo separatista che controllava la regione in gioventù, nemmeno vi è modo di ritenere plausibile un suo ruolo significativo o lo svolgimento di attività sensibili in favore dello stesso. 11. 11.1 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 11.2 Nella sentenza di E-1866/2015 del 15 luglio 2016 il Tribunale ha analizzato nel dettaglio la situazione dei cittadini srilankesi che fanno ritorno in patria. In tale ambito è stato possibile rilevare che non esiste un rischio serio e generalizzato di arresto e di tortura per le persone di etnia tamil rinviate in Sri Lanka dalla Svizzera (consid. 8.3). Non di meno, vi sono da recensire alcuni indicatori che presi singolarmente prefigurano possibilità marcate di subire una futura persecuzione determinante in materia d'asilo. Si tratta dell'iscrizione nella «Stop List», utilizzata dalle autorità all'aeroporto di Colombo o nella «Watch List» (consid. 8.4.3 e 8.5.2); dell'esistenza di legami presunti o effettivi con le LTTE, purché la persona sia sospettata, dal punto di vista delle forze di sicurezza, di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (consid. 8.4.1 e 8.5.3) o di un impegno politico particolare durante l'esilio (consid. 8.4.2 e 8.5.4). La giurisprudenza identifica anche dei fattori di rischio più deboli, che pur non risultando singolarmente determinanti, se cumulati fra loro possono accrescere i rischi per i rimpatriati di essere sottoposti ad accertamenti fondando, in casi determinati, un timore di persecuzione rilevante in materia d'asilo (cfr. consid. 8.5.5). Rientrano in suddetta categoria, in particolare il ritorno in Sri Lanka senza documenti d'identità validi (consid. 8.4.4) e la presenza di cicatrici ben visibili sul corpo (consid. 8.4.5). 11.3 Il Tribunale ha già avuto modo di confrontarsi a più riprese con le censure di codesto patrocinatore a soggetto del preteso peggioramento della situazione politica generale in Sri Lanka, senza che venissero intraviste ragioni che necessitassero un adeguamento dei principi di cui alla precitata giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale D-5461/2018 del 15 ottobre 2019 consid. 9.4 e D-12/2019 del 4 giugno 2019 consid. 8.4). Certo, dal momento dell'inoltro del ricorso, vi sono stati diversi cambiamenti sotto profilo politico e securitario, in particolare delle tensioni politiche, il devastante attentato terroristico risalente alla Pasqua del 2019, come pure l'elezione di Gotabaya Rajapaksa alla presidenza. In generale, gli osservatori internazionali e le minoranze etniche e religiose, temono maggiore repressione ed un aumento della sorveglianza nei confronti di attivisti per i diritti umani, giornalisti e di persone contrarie o critiche verso il governo. Sebbene non si possa escludere una possibile accentuazione delle misure repressive adottate nei confronti di alcune categorie di persone, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che ciò comporti il rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone (cfr. sentenze del Tribunale E-4300/2018 del 29 giugno 2020 consid. 7.7.4, E-2915/2020 del 24 giugno 2020 consid. 6.3, D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5).

12. Nel caso in parola, l'insorgente non può avvalersi di un fondato timore di essere esposto a seri pregiudizi nell'eventualità di un suo rientro in patria. In primo luogo non vi sono motivi per ritenere che egli figuri su una lista di sorveglianza. Il suo espatrio ed il successivo rientro risalente al 2012 conferma l'assenza di misure dirette nei suoi confronti quantomeno sino a quel punto. Il ricorrente non è dipoi stato in misura di rendere verosimile l'esistenza di atti pregiudizievoli antecedenti all'espatrio. Inoltre, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese. D'altra parte, le presunte relazioni familiari con membri delle LTTE - quand'anche date per assunte - non costituiscono un fattore di rischio rilevante (cfr. sentenza del Tribunale E-5504/2019 del 25 febbraio 2021 consid. 7.7.1). Ancora, la sola trasmissione di dati da parte delle autorità svizzere alle autorità srilankesi e la menzione del motivo della partenza in occasione di un eventuale udienza presso il consolato generale srilankese non costituiscono un motivo sufficiente per far temere una persecuzione rilevante in materia d'asilo in caso di rimpatrio in Sri Lanka (DTAF 2017 VI/6 consid. 4.3.3). In concreto non sussiste del resto alcuna relazione tra la persona del richiedente l'asilo e l'elezione presidenziale del 16 novembre 2019 rispettivamente con le sue conseguenze (cfr. sentenza del Tribunale D-6158/2018 del 31 luglio 2020 consid. 6.3 e rif. citati). Diversamente da quanto sostenuto dall'insorgente, i restanti elementi da lui invocati non configurano dei fattori di rischio ai sensi della giurisprudenza in esame. Il fatto di essere stati provvisoriamente alloggiati presso un centro per sfollati interni dopo la fine delle ostilità è circostanza comune che ha riguardato centinaia di migliaia di persone e che non può pertanto essere direttamente ricondotta ad una catalogazione quale oppositore (cfr. Swissinfo, Lo Sri Lanka chiede al CICR di ridurre le attività, 9 luglio 2009, consultato il 25 marzo 2021 all'indirizzo https://www.swissinfo.ch/ita/lo-sri-lanka-chiede-al-cicr-di-ridurre-le-attivit%C3%A0/7501172 ; si veda anche la sentenza del Tribunale D-5671/2018 del 4 dicembre 2020 consid. 5.3.2 che non riconosce implicitamente alcuna rilevanza in materia d'asilo all'internamento quand'anche in concomitanza con il fatto di aver rivelato alle autorità lo svolgimento di attività in favore delle LTTE). Contrariamente all'opinione del ricorrente, la fattispecie non è inoltre comparabile a quella illustrata nella sentenza del Tribunale D-4543/2013 di modo che non v'è motivo di relativizzare i requisiti quo all'esistenza di un timore oggettivamente giustificato di persecuzione futura (cfr. a questo soggetto la sentenza del Tribunale E-5788/2018 del 1° dicembre 2020 consid. 15.3).

13. Pertanto, circa il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione della SEM va confermata.

14. Se respinge la domanda d'asilo, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 15. Il ricorrente avversa anche la valutazione dell'autorità inferiore circa l'insussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. L'esecuzione della misura sarebbe innanzitutto inammissibile. Sulla base della giurisprudenza della CorteEdu, l'analisi dei rischi di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU andrebbe svolta in modo estremamente approfondito. Sebbene in linea di principio il richiedente asilo dovrebbe provare e giustificare il rischio di maltrattamenti, a causa della particolare situazione di tale categoria di persone sarebbe spesso necessario concedere loro il beneficio del dubbio. Infatti, sussisterebbe una probabilità schiacciante che qualsiasi richiedente l'asilo tamil rimpatriato in Sri Lanka sia soggetto ad interrogatori ed arresti in cui verrebbe fatto uso della tortura. Il fatto di appartenere a un gruppo particolare sottoposto a persecuzioni sistematiche sarebbe sufficiente per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 della CEDU. Quo all'esigibilità, occorrerebbe prendere atto che anche se si dubitasse che il ricorrente sia specificamente e concretamente perseguitato dalle autorità, vi sarebbero in ogni caso chiare indicazioni che questi corra il rischio di diventare vittima di arresto, rapimento o uccisione da parte delle forze di sicurezza o paramilitari. A causa delle sue connessioni LTTE e della persecuzione che avrebbe già avuto luogo, sussisterebbe un pericolo acuto per la sua vita e la sua incolumità. Inoltre, andrebbe tenuto conto del suo stato di salute e della necessità di prodigargli cure mediche. Un rinvio in Sri Lanka condurrebbe inevitabilmente ad una ritraumatizzazione comportante la non esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

16. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Lo stato di fatto determinante è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 17. 17.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 17.2 Nella presente disamina, stante il fatto che l'insorgente non è riuscito né a rendere verosimili le sue dichiarazioni ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione e l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi risulta quindi pacifica. Per i motivi già sopra enucleati non sono inoltre ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 17.3 Del resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è ad essa sola a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. La stessa Corte Edu ha affrontato ripetutamente la questione, giungendo a conclusione che non si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. Corte Edu, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, n. 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, n. 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, n. 54705/08). Come detto, la recente evoluzione congiunturale susseguente all'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). 17.4 Per quanto riguarda lo stato di salute dell'insorgente v'è da ravvisare che la CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi per ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Non rientrando manifestamente la situazione dell'insorgente in suddette casistiche, il disposto convenzionale in questione non risulta ostativo all'esecuzione del rinvio nemmeno sotto tale aspetto. 17.5 Ne consegue che, l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 18. 18.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 18.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 18.3 E' notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza E-1866/2015). Più nel dettaglio il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la regione del Vanni (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) è in generale ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5) 18.4 All'occorrenza il ricorrente proviene dalla provincia del Nord e meglio, da (...). Tale luogo è parte integrante del distretto di Kilinochchi e, seppur nei pressi del confine con il distretto di Jaffna, rientra nella regione del Vanni (cfr. FAO Sri Lanka: Northern Recovery Program [NRP], consultato il 19.03.2021 all'indirizzo https://coin.fao.org/coin-static/cms/media/14/13541736771210/map_coconut_seedling_distribution-kilinochchi-104_can.pdf ). Non di meno, egli dispone di formazione scolastica e di una solida rete sociale in loco, laddove i genitori sono peraltro proprietari dell'abitazione famigliare (cfr. atto A25, pag. 5-6). Di conseguenza, non vi sono motivi per dubitare che l'interessato si reintegrerà senza particolari difficoltà nel suo Paese d'origine. 18.5 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Al contrario, lo straniero non può prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degradasse così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 18.6 Ciò non è tuttavia il caso nella presente fattispecie. Secondo la documentazione medica agli atti l'insorgente soffre di una sindrome post traumatica da stress ed è in trattamento farmacologico con una terapia a base di Quetiapina. Non avendo il patrocinatore dell'insorgente prodotto certificati medici successivi alla documentazione addotta il 29 maggio 2020, si parte dal presupposto che la patologia non abbia subito evoluzioni significative (cfr. cfr. sentenza del Tribunale E-2022/2015 del 28 aprile 2017 consid. 3.5). Ora, per costante giurisprudenza, si ritiene che in Sri Lanka vi siano sufficienti possibilità di trattamento per il quadro clinico in questione (cfr. sentenze del Tribunale D-1498/2018 del 7 maggio 2020; D-7355/2016 dell'11 febbraio 2019 consid. 11.5.2; D-5221/2018 del 24 giugno 2019 consid. 9.7). Il ricorrente ha peraltro a sua volta confermato tale assunto asserendo di essere già stato preso in carico in patria (cfr. atto A25, pag. 18). Pertanto, i problemi medici dell'insorgente non risultano ostativi all'esecuzione del rinvio. In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

19. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

20. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

21. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1500.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese versato il 21 giugno 2018 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

22. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 1500.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 21 giugno 2018.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: