Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3851/2018 Sentenza del 18 luglio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 11 maggio 2018 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 3 maggio 2018, i verbali d'audizione dell'11 maggio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 29 maggio 2018 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'11 giugno 2018, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A16), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 2 luglio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui il ricorrente ha postulato la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione in merito alla sussistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento; in secondo subordine la concessione dell'ammissione provvisoria; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 12 luglio 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente asilo, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a Gaziantep, è giunto illegalmente in Svizzera il 2 maggio 2018 (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che a sostegno della sua domanda egli ha dichiarato di aver subito, nel 2008, le ostilità di un insegnante che lo avrebbe colpito ferendolo ad un occhio dopo averlo sentito esprimersi in lingua curda; che durante il liceo, il richiedente asilo avrebbe poi frequentato le strutture di Fettullah Gulen; che un giorno, uno degli esponenti di tale movimento avrebbe proposto ai suoi genitori di promuoverlo al ruolo di sottoufficiale, richiesta quest'ultima respinta al mittente; che in ragione di ciò, diversi insegnanti avrebbero iniziato a trattare l'interessato in modo diverso, escludendolo tra le altre cose da alcuni corsi preparatori per gli esami finali; che egli si sarebbe quindi iscritto in un università pubblica; che nel settembre del 2015 un gruppo di nazionalisti avrebbe preso a sassate il bus sul quale viaggiava con suo padre; che inoltre, durante il primo anno accademico, il richiedente asilo sarebbe stato approcciato da alcuni militanti di gruppi di destra in virtù del suo nome che richiamava il loro simbolo; che egli avrebbe però sempre denegato l'invito ad unirsi a loro; che una volta appurata la sua origine curda, questi avrebbero modificato il loro atteggiamento nei suoi confronti; che sempre durante il primo anno di università, l'interessato, a causa del rapporto conflittuale con il suo compagno di stanza, simpatizzante dell'AKP, sarebbe stato accusato dinanzi alle istanze scolastiche di parlare male di Erdogan; che il direttore gli avrebbe quindi intimato di lasciare l'istituto, accusandolo nel contempo di affiliazione al PKK; che il richiedente asilo avrebbe quindi trovato alloggio presso le sezioni giovanili dell'HDP senza tuttavia divenirne membro; che nel febbraio 2016, durante una protesta presso l'Istituto superiore dell'Istruzione, il richiedente asilo sarebbe rimasto coinvolto in dei tafferugli promossi da alcuni gruppi nazionalisti, sostenuti dalla polizia, finendo anche per essere colpito da un lacrimogeno; che tale evenienza si sarebbe anche conclusa con l'arresto di alcune persone, tra le quali figurerebbero anche degli amici e dei conoscenti dell'interessato, poi rilasciati; che nel gennaio 2017 un cugino del richiedente asilo sarebbe stato ritrovato morto in un dirupo, circostanza ch'egli ritiene celerebbe un omicidio dettato dalla sua appartenenza al popolo curdo; che inoltre, nel 2017, mentre passeggiava a Gaziantep con addosso la divisa di Amedspor in compagnia di qualche amico, l'interessato sarebbe stato fermato da una pattuglia della polizia; che uno dei poliziotti lo avrebbe pestato ed avrebbe voluto multarlo, omettendo di farlo solo grazie all'intercessione dei suoi amici; che dopo essersi trasferito dapprima ad Istanbul ed in seguito ad Elazig, il richiedente asilo avrebbe ricevuto una telefonata dal padre che lo avrebbe avvisato circa la vandalizzazione dell'auto di famiglia al fine di rimarcare l'appartenenza alla religione alevita; che egli avrebbe quindi lasciato il paese con il fratello minore; che da ultimo, l'interessato ha fatto menzione della presenza dell'ISIS e di "uomini con barba e turbante" nella regione (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha messo in dubbio la rilevanza in materia d'asilo dell'integralità dei motivi addotti dall'interessato; che secondo la SEM, le allegazioni del ricorrente circa il suo coinvolgimento nella sommossa del 2016 e l'aggressione subita da un poliziotto nel settembre del 2017 difetterebbero del necessario nesso causale con l'espatrio e non avrebbero inoltre avuto alcuna ulteriore ripercussione sulla sua persona; che inoltre, le molestie e le ingiustizie patite in quanto appartenente alla minoranza curda, tra cui figurerebbe l'episodio del 2008 con l'insegnante, il fatto di essere sfavorito in occasione degli esami universitari, la sassaiola sul bus e l'allontanamento dal campus universitario non raggiungerebbero un'intensità superiore alle difficoltà cui possono essere esposti i curdi in Turchia; che la sola appartenenza alla religione alevita non giustificherebbe inoltre dei timori di esposizione a severi pregiudizi; che lo stesso varrebbe per la convocazione al servizio militare; che da ultimo, la presenza dei militanti Jihadisti nella regione e la morte del cugino sarebbero da ricondurre all'alto tasso di criminalità ed al difficile contesto politico caratterizzante la regione, circostanza a sua volta irrilevante, che nel proprio gravame, il ricorrente, dopo aver rammentato i fatti esposti in corso di procedura, avversa la valutazione dell'autorità di prime cure; che egli ritiene invero che sulla base delle sue allegazioni ed in ragione della recente evoluzione della situazione in Turchia, nonché delle storiche persecuzioni nei confronti dei curdi, i suoi timori debbano essere considerati fondati; che in particolare, la somma di quanto accaduto e l'atto intimidatorio verso l'auto di famiglia sarebbero elementi sufficientemente gravi, sommati al precedente vissuto personale, per ritenere la fuga dal paese quale unica opzione realistica; che inoltre, in sede di audizione l'insorgente avrebbe spiegato che alla scadenza della sua esenzione dal servizio militare, egli si ritroverebbe con tutta probabilità costretto a combattere contro la sua gente; che il regime turco attuerebbe infatti intenzionalmente una precisa politica di assegnazione dei militari curdi alle unità con logica nazionalista e oppressiva, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che timore di essere perseguitato presuppone inoltre l'esistenza di minacce attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale; che quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1); che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esemplificativo sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 4.1), che in ragione di ciò, la valutazione dell'autorità di prime cure circa il fatto che il coinvolgimento del ricorrente nelle manifestazioni svoltesi nel febbraio 2016 siano sprovviste del necessario nesso causale con l'espatrio, risulta corretta, avendo egli atteso oltre due anni prima di lasciare il paese; che negli stessi termini ed a maggior ragione, anche quanto occorso all'insorgente nel lontano 2008 con il proprio insegnante, per quanto ossequiente agli ulteriori criteri di cui all'art. 3 cpv. 2 LAsi, risulta troppo discosto nel tempo per giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato; che pure da tutelare sono le considerazioni della SEM a proposito dell'irrilevanza della colluttazione con un poliziotto avvenuta nel settembre del 2017; che infatti pur essendosi tale evento svolto a meno di un anno di distanza dall'espatrio, è indubbio che il fondato timore di cui il ricorrente si è avvalso non sia stato originato da tale causa, quanto più da eventi ulteriori, che ad ogni modo anche gli ulteriori motivi a cui il ricorrente si è appellato non giustificano in specie la concessione dell'asilo; che le problematiche da lui incontrate durante il percorso formativo (vicissitudini successive alla mancata accettazione del ruolo di sottufficiale nell'organizzazione gulenista, approccio e successivo atteggiamento da parte dei gruppi nazionalisti, denuncia del compagno di stanza e successivo allontanamento dal campus, ecc.), per quanto spiacevoli, non rivestono infatti un'intensità tale da rientrare nella nozione di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, che si rammenti inoltre come nonostante le recente escalation della situazione securitaria in Turchia, non si possa ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che del resto, il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4); che pure insufficiente è la sola professione della confessione alevita, che in questa stessa logica, la vandalizzazione dell'auto famigliare da parte di sconosciuti così come la sassaiola di cui avrebbe fatto oggetto il bus sul quale il ricorrente si stava spostando, sono atti che possono iscriversi nel clima regnante in Turchia, non lasciando invece intravedere dei motivi oggettivamente riconoscibili di temere di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, ad una persecuzione; che del resto anche la già citata colluttazione con un poliziotto rientra in tale tipologia di eventi, che va altresì ricordato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, non essendo ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi, risultano irrilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2008/12; GICRA 1998 n°17; GICRA 1993 n° 23), che il ritrovamento del cugino morto nel gennaio del 2017, oltre a potersi iscrivere nell'ambito del difficile contesto securitario, essendo dunque imputabile con buona probabilità a criminalità comune, non è indizio di alcuna volontà di persecuzione mirata nei confronti del qui ricorrente, che pertanto, anche l'asserita presenza di miliziani dell'ISIS o di altre fazioni jihadiste nelle regione, per quanto verosimile, nei termini in cui descritta dal richiedente risulta irrilevante in materia d'asilo, stante in particolare l'assenza di atti pregiudizievoli indirizzati verso la sua persona, che da ultimo, circa i timori derivanti dal rischio di dover svolgere il servizio di leva, va rilevato che ai sensi dell'art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato; che un'eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali; che ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o sproporzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9); che la rilevanza in materia d'asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall'entità della pena, quando l'incorporazione nell'esercito comporta l'esposizione a seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proibiti dal diritto internazionale o, ancora, l'obbligo di combattere contro una particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell'interessato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003 n. 8; si veda anche Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, p. 44), che nel caso oggetto del presente procedimento, proprio siffatte premesse non sono in specie adempiute; che in primo luogo, essendo l'insorgente registrato come studente almeno sino al dicembre del 2018, una tale eventualità non pare imminente (cfr. atto A11, pag. 17); che inoltre, secondo le informazioni in possesso del Tribunale, non vi sono indizi quanto al fatto che la sola incorporazione del ricorrente nell'esercito rischi di esporlo a seri pregiudizi ai sensi di quanto sopra o ad atti vietati dallo ius cogens; che in primo luogo, il servizio militare in Turchia è obbligatorio per tutti i giovani uomini e quindi non solo per coloro che appartengono ad un determinato gruppo di persone o ad una particolare etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-2336/2013 del 10 ottobre 2017 consid. 5.2); che pur essendo innegabile che l'esercito turco sia attivo sul terreno nei confronti del PKK, non si può inoltre parlare di azioni generalizzate contro una determinata etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-3873/2014 del 1° ottobre 2015 consid. 6.5) o di atti contrari al diritto internazionale (cfr. tra le tante sentenza D-5396/2015 consid. 7.8.2), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante a seguito delle recenti vicissitudini la situazione in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può quindi partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: