Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4593/2015 Sentenza del 16 settembre 2015 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Sudan, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 24 giugno 2015 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 1° novembre 2014, i verbali d'audizione del 6 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del 17 giugno 2015 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 24 giugno 2015, notificata al richiedente il 26 giugno 2015 (cfr. atto A24/1), il ricorso del 27 luglio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 luglio 2015), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere cittadino sudanese, nato a B._______ (Sudan) e di essere cresciuto a Omdurman, provincia di Khartoum (Sudan) (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4), che sarebbe espatriato per motivi economici (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8); che a causa della morte del padre, in quanto figlio maggiore, avrebbe dovuto provvedere al mantenimento della famiglia (cfr. ibidem); che inoltre, sarebbe stato emarginato, discriminato ed avrebbe subito delle pressioni sul lavoro in ragione delle sue origini dell'ovest del Sudan (cfr. verbale 2, D23, pag. 3), che nella decisione impugnata, la SEM ha considerato irrilevanti in materia d'asilo le dichiarazioni dell'interessato, esimendosi dall'analizzarne la verosimiglianza, che in particolare, situazioni sfavorevoli riconducibili a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in uno Stato non costituirebbero una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi; che le difficili condizioni di vita addotte, ovvero la volontà di cercare lavoro e di aiutare la famiglia, sarebbero imputabili alle difficili condizioni di vita socioeconomiche vigenti in Sudan e non sarebbero pertanto rilevanti in materia d'asilo, che per quanto attiene alle discriminazioni allegate nel corso della seconda audizione, esse sarebbero circoscritte all'ambito lavorativo; che le discriminazioni consistevano nel pagamento di tasse più elevate a causa delle sue origini dell'ovest del Paese e nel dover subire speculazioni da parte di agenti governativi; che pertanto sarebbe stato svantaggiato rispetto agli altri lavoratori; che tali disparità non sarebbero sufficientemente intense per essere considerate persecuzioni rilevanti; che egli non sarebbe neppure stato in grado di spiegare in che cosa consistessero le speculazioni subite; che ciò dimostrerebbe che egli non avrebbe subito alcuna discriminazione o emarginazione sostanziale a causa delle sue origini e che le sue dichiarazioni in merito si ridurrebbero a mere allegazioni di parte; che a comprova di ciò egli avrebbe affermato di non aver mai avuto problemi né con le autorità né con terze persone in Sudan; che di conseguenza le allegazioni non sarebbero pertinenti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che pertanto, la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dello stesso verso Omdurman, stato di Khartoum, siccome lecita, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione della SEM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo; che la sua domanda d'asilo non sarebbe basata unicamente sul fatto di voler aiutare economicamente la sua famiglia; che avrebbe reso verosimile che la sua incapacità di far fronte alle necessità economiche sarebbe da ricollegare alla discriminazione subita a causa delle sue origini; che se non fosse stato discriminato avrebbe probabilmente avuto più prospettive lavorative e non avrebbe subito alcuna limitazione dei suoi diritti; che si sarebbe recato in Libia per aiutare economicamente la sua famiglia; che se non avesse subito le discriminazioni descritte, probabilmente non avrebbe mai lasciato il suo Paese d'origine poiché avrebbe avuto maggiore probabilità di poter sopravvenire alle sue necessità e a quelle della sua famiglia; che pertanto la decisione della SEM non sarebbe corretta perché ricondurrebbe tutta la problematica alle difficoltà economiche; che la decisione avversata andrebbe dunque annullata, che per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento l'insorgente rileva che non dovrebbe essere considerata esigibile poiché in Sudan la situazione umanitaria sarebbe catastrofica ed egli non avrebbe prospettiva di reinserimento sociale; che inoltre non sarebbe esigibile per i motivi legati alla discriminazione subita, che in conclusione, il ricorrente ha chiesto in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato nonché la concessione dell'asilo; che in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili, che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che tale definizione di rifugiato, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazione di crisi socio-economica come la povertà, le condizioni di vita precarie, la difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, il reddito insufficiente oppure la disorganizzazione, la mancanza d'infrastrutture o problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato, che, come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dal ricorrente in corso di procedura siano irrilevanti, che, in primo luogo, i problemi economici allegati, ovvero il dovere di sovvenire alle necessità della sua famiglia (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, D24, pag. 4), sono, come palesemente riconoscibile, irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che in secondo luogo, per quanto riguarda le discriminazioni subite dall'insorgente in ragione delle sue origini dell'ovest del Sudan, il Tribunale ha dei dubbi sulla loro verosimiglianza; che invero, egli non è stato in grado di spiegare precisamente in che cosa consistessero; che si è limitato a dire che dove pagare delle tasse più alte di altri e che c'è tanta speculazione (cfr. verbale 2, D25-D27, pag. 4; D42, pag. 5); che interrogato in merito alle tasse ha finito per dire che si trattava dell'affitto al Suk e che questo affitto era il medesimo per tutti, ma gli altri ricevevano la merce a più buon mercato (cfr. verbale 2, D42-D47, pag. 5); che egli non ha saputo descrivere più nel dettaglio la speculazione; che ha saputo unicamente dire che tutto il commercio nel Suk è in mano agli agenti governativi e che essi possono rifiutare di vendere la merce (cfr. verbale 2, D26-D29, pag. 4); che il Tribunale, pur ammettendo che il ricorrente sia effettivamente stato vittima di discriminazioni, ritiene che queste non siano comunque di un'intensità tale da poter essere qualificate come rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi; che invero, se egli avesse subito delle discriminazioni sostanziali e intense da essere rilevanti in materia d'asilo a causa delle sue origini, è lecito pensare che non avrebbe dichiarato a due riprese di non aver avuto problemi né con le autorità del suo Paese, né con terze persone (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D40-D41, pag. 5), che nemmeno quanto addotto nel ricorso può indurre il Tribunale a una diversa valutazione, che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dell'insorgente - quand'anche verosimili - sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è possibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che dalle conoscenze di questo Tribunale, al di fuori della regione del Darfur, la situazione in Sudan non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr., tra le altre, sentenze del TAF E-2487/2015 del 19 maggio 2015 consid 8.3.2 con ulteriori riferimenti e E-1424/2014 del 4 giugno 2014 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti), che, neanche dalla situazione personale dell'insorgente emergono indizi che egli sarà concretamente in pericolo in caso di ritorno in Sudan, che, invero, i motivi d'asilo derivanti da difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1), che le autorità di asilo possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permettano loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (DTAF 2010/41 consid. 8.3.5 e relativi riferimenti), che inoltre, egli è giovane, ha esperienza professionale come venditore di telefoni cellulari e come decoratore d'interni/imbianchino (cfr. verbale 1, pag. 4; verbale 2, D21-D22, pag. 3); che nel Paese d'origine dispone di una solida rete sociale, ritenuto che vi risiedono la madre, i fratelli nonché degli zii paterni (cfr. verbale 1, pag. 5), che in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: