Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina, è cresciuta ad C._______ e da ultimo è vissuta a D._______ (chiamato dalla ricorrente E._______, cfr. ad esempio: verbale d'audizione sulle generalità del 19 novembre 2014 [di seguito: verbale 1], p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 7 e F._______, cfr. ad esempio: verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 18 novembre 2015 [di seguito: verbale 2], D21, pag. 3 e D23, pag. 4) nella Nus Zoba C._______. Nel febbraio del 2014 è espatriata verso il G._______ dove sarebbe rimasta due settimane prima di recarsi in H._______. Dopo aver ottenuto un visto d'entrata per motivi di ricongiungimento famigliare, l'interessata è partita in aereo da I._______ ed è entrata legalmente in Svizzera il (...) novembre 2014. Il 13 novembre 2014 ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A1 e verbale 1, pag. 3 segg.). B. Sentita sui motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato di essere espatriata, poiché in Eritrea non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie e le autorità non le avrebbero accordato il permesso di recarsi legalmente all'estero per poter curare i suoi problemi di salute. Inoltre, sarebbe stata arrestata e detenuta due volte per aver tentato di lasciare illegalmente il Paese. La prima incarcerazione risalirebbe al 2011 ed il secondo arresto e detenzione tra la fine del 2012 e la fine del 2013 (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha allegato la seguente documentazione:
- il contratto di lavoro di interprete e mediatore interculturale del 19.10.2015 tra J._______, (...), e B._______;
- la dichiarazione di collaborazione del 10 novembre 2015 del signor K._______. C. Con decisione dell'8 gennaio 2016, notificata l'11 gennaio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), ha respinto la domanda d'asilo della richiedente - riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - ed ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento, ponendola tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Con ricorso dell'8 febbraio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 febbraio 2016), l'insorgente ha concluso all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo. In subordine ella ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la concessione dell'asilo. Altresì, la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del ricorso l'interessata ha allegato i seguenti documenti:
- copia del rapporto del 22 novembre 2015 della rappresentante di un'istituzione di soccorso sull'audizione sui motivi d'asilo dell'insorgente del 18 novembre 2015;
- copia dello scritto 3 marzo 2014 della signora L._______ all'M._______. E. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con decisione incidentale del 31 marzo 2016, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria della ricorrente a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza. Pertanto, ha invitato la stessa a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. F. Con scritto del 15 aprile 2016, anticipato via fax, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la copia delle decisioni dell'N._______ del (...) per i mesi dicembre 2015 - febbraio 2016. G. La SEM, con risposta al ricorso del 25 aprile 2016, trasmessa alla ricorrente per informazione, ha proposto la reiezione del gravame, rinviando e confermando i considerandi del provvedimento impugnato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, e di conseguenza essendo la stessa stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'8 gennaio 2016, non avendo altresì l'insorgente censurata la pronuncia dell'allontanamento in sede ricorsuale, oggetto del presente litigio risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo.
E. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato anzitutto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente circa i motivi d'asilo. Le stesse sarebbero infatti contraddittorie. Segnatamente, l'insorgente avrebbe indicato di temere di rischiare la vita in caso di ritorno in Eritrea, poiché non si sarebbe presentata al servizio militare. Tuttavia, nel corso della prima audizione non avrebbe né accennato all'obbligo di prestare servizio militare e neppure che avrebbe temuto per la sua vita per non aver rispettato tale ordine. In merito al fallito tentativo di espatrio nel maggio 2012, ella avrebbe inoltre addotto dapprima di essere riuscita a fuggire e di essere tornata a casa sua ed in un secondo momento avrebbe invece sostenuto che dopo la fuga si sarebbe recata dalla sua madrina. Concernente la seconda detenzione, l'interessata avrebbe allegato di essere stata liberata, salvo poi affermare che sarebbe invece riuscita a fuggire grazie alla complicità di un guardiano. Ulteriori incoerenze sono ravvisate dall'autorità di prime cure circa le dichiarazioni dell'insorgente in merito al suo luogo di residenza prima dell'espatrio, nonché in merito alle modalità di attraversamento del confine eritreo. Infine, le sue dichiarazioni non sarebbero rimaste costanti neppure in merito ai documenti d'identità, affermando dapprima di aver ottenuto personalmente la carta d'identità nel 2011 e di averla persa nel 2012 mentre tentava di espatriare, salvo poi contraddirsi adducendo di non averne mai posseduto una. Alla luce di tali elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione che alla ricorrente non debba essere concesso l'asilo, vista l'inverosimiglianza dei motivi allegati prima dell'espatrio.
E. 4.2 Con ricorso, ripresi i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ritiene che la decisione impugnata sarebbe il risultato di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti di rilievo. Preliminarmente la ricorrente osserva che soltanto per una delle incongruenze menzionata nella decisione avversata, le sarebbe stato accordato il diritto di essere sentita dall'autorità di prime cure durante il corso delle audizioni. Inoltre, la valutazione negativa della predetta autorità sulla verosimiglianza delle sue allegazioni sarebbe fondata esclusivamente su presunte contraddizioni presenti tra le dichiarazioni da lei rese durante le audizioni federali. L'autorità inferiore non avrebbe invece contestato le sue allegazioni né sotto il profilo della loro consistenza, né sotto quelli della logicità e plausibilità e non avrebbe dunque erratamente proceduto ad un esame complessivo delle medesime. Per quanto attiene la mancata menzione, nel corso della prima audizione, del timore di effettuare il servizio militare contestatole dalla SEM, a mente della ricorrente tale presunta lacuna sarebbe ascrivibile ad una lettura frammentaria dei verbali d'audizione. Ella avrebbe infatti indicato di non aver ricevuto il permesso per espatriare per motivi di salute, poiché non avrebbe effettuato il servizio militare, concentrandosi maggiormente nell'esposizione dei primi. A dire dell'insorgente ciò sarebbe dovuto alla diversa natura delle audizioni, nonché al limitato spazio di espressione che si avrebbe durante l'audizione sulle generalità. Per questi motivi la ricorrente adduce che avrebbe potuto dettagliare in modo più approfondito ed esplicito l'ovvia connessione tra l'impossibilità di lasciare il Paese d'origine ed il mancato assolvimento degli obblighi militari soltanto durante l'audizione sui motivi. Per quanto concerne l'incongruenza rilevata dalla SEM in merito alle sue dichiarazioni circa le modalità di attraversamento del confine, l'insorgente conferma la versione narrata in sede di seconda audizione nella quale avrebbe fornito un importante numero di dettagli e le allegazioni risulterebbero secondo le stessa coerenti e logiche. Il fatto di non aver menzionato nell'audizione sulle generalità il tratto percorso a piedi, dipenderebbe, a mente dell'insorgente, esclusivamente dalla natura sommaria della stessa. Circa l'incoerenza ravvisata dall'autorità di prime cure in riferimento alle sue asserzioni sulla carta d'identità, la ricorrente osserva che finché si è agli studi sarebbe utilizzata la carta studentesca, mentre la carta d'identità di durata illimitata si richiederebbe e otterrebbe soltanto una volta terminati gli studi. Ella non avrebbe mai posseduto una carta d'identità ed il documento andato perso nel tentativo di espatrio del 2012 sarebbe la carta studentesca. Le ulteriori contraddizioni sottolineate dalla SEM nell'atto impugnato sarebbero da una parte imputabili alla diversa natura delle due audizioni federali e d'altra parte alle sue competenze linguistiche, in quanto l'insorgente si esprimerebbe molto bene in italiano ed avrebbe risposto direttamente in tale idioma ad una parte dei quesiti posti nel corso dell'audizione sulle generalità, rendendo così particolarmente frenetica l'alternanza delle domande e delle risposte ed incidendo sull'accuratezza della loro trascrizione - e ciò malgrado non risulti dal verbale dell'audizione. Al contempo, le sue dichiarazioni evidenzierebbero un grado di dettaglio e coerenza logica considerevoli che sarebbe possibile solo per una persona che ha effettivamente vissuto quanto narrato. In merito al comportamento successivo al fallito tentativo di espatrio del maggio 2012, la ricorrente conferma di essersi stabilita presso la sua madrina, dicendosi convinta di averlo indicato in entrambe le audizioni. L'insorgente conferma anche la versione verbalizzata in sede d'audizione federale circa gli eventi della fuga dall'ospedale, e rammenta di aver fornito in merito un resoconto estremamente dettagliato e plausibile. Ulteriore elemento che sostiene la veridicità della sua seconda incarcerazione sarebbe inoltre che la madre ne avrebbe esplicitamente fatto menzione al momento della richiesta di rilascio di un'autorizzazione d'entrata per motivi di ricongiungimento familiare per l'interessata. Infine quo alle incongruenze rilevate dalla SEM in merito al viaggio d'espatrio, la ricorrente conferma di essere partita da O._______, mentre nel corso della prima audizione si sarebbe confusa indicando D._______ quale luogo di partenza, ciò che corrisponderebbe invero al punto di partenza del tentativo di espatrio precedente. Nel complesso ella ritiene di aver fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitativamente molto convincente e, malgrado qualche incongruenza, queste ultime non potrebbero inficiare la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lei addotti, in quanto relative unicamente a elementi di dettaglio. In conclusione ella postula che, se si dovesse considerare verosimile la fuga dall'ospedale presso il quale sarebbe stata ricoverata dopo aver perso conoscenza in carcere, sarebbe da concederle l'asilo in Svizzera.
E. 5 Occorre anzitutto rilevare che anche se di regola il richiedente dovrebbe essere confrontato con le proprie dichiarazioni contraddittorie, per poter fornire delle spiegazioni in merito, tale principio non costituisce un diritto procedurale per l'interessato deducibile dal diritto di essere sentito (art. 29 segg. PA e art. 29 cpv. 2 Cost.), bensì lo stesso principio trae origine dall'obbligo per l'autorità giudicante di accertare in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). Se la fattispecie resta insufficientemente delucidata e l'atto omesso non può essere sanato nella procedura ricorsuale, la fattispecie sarà da rinviare all'autorità di prime cure per nuova decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 13 consid. 3b). Poiché il Tribunale dispone dello stesso potere di cognizione della SEM circa l'accertamento di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), visto quanto sopra e per i motivi che verranno esposti in seguito, nella presente disamina la censura sollevata dalla ricorrente in merito al fatto di non essere stata confrontata con le proprie dichiarazioni contraddittorie durante le audizioni federali, è infondata.
E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono essere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determinante (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3; GICRA 2005 n. 7 consid. 6.2.1. con riferimenti citati).
E. 6.4 A mente di questo Tribunale le allegazioni dell'insorgente in materia d'asilo non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.
E. 6.4.1 Nelle allegazioni della ricorrente sono anzitutto identificabili delle incongruenze. In particolare, le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'arresto da parte delle autorità eritree nel 2012, con le conseguenti detenzione e fuga dall'ospedale di P._______, risultano contraddittorie. Invero, né le date dell'arresto né la causa della sua partenza dalla prigione di Q._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D132 segg., pag. 16 segg.) risultano coincidere. Ella ha infatti in un primo tempo indicato di essere stata arrestata nell'ottobre del 2012 e rilasciata nell'ottobre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), mentre nel corso dell'audizione successiva, la ricorrente ha tuttavia collocato l'arresto alla fine di novembre 2012 (cfr. verbale 2, D133, pag. 17), e la sua prigionia sarebbe cessata circa nel dicembre 2013, a seguito della fuga dall'ospedale nel quale sarebbe stata condotta dopo uno svenimento avuto in carcere (cfr. verbale 2, D140 segg., pag. 18). A questo proposito, non dissipano i dubbi in merito alla verosimiglianza di tali avvenimenti neppure le allegazioni fornite dall'insorgente in sede di audizione sui motivi d'asilo, ovvero che in merito alle date determinanti del secondo arresto e della partenza dalla prigione, ella avrebbe presentato una stima, come neppure quelle ricorsuali, dove la ricorrente conferma unicamente la versione data durante la seconda audizione. Ella non fornisce infatti una giustificazione in merito alle importanti incongruenze succitate, che stupiscono maggiormente tenuto conto che ella avrebbe subito tale secondo arresto ed incarcerazione di quasi un anno, in condizioni di prigionia e di salute molto difficili (cfr. verbale 2, D132 segg., pag. 16 segg. e D140, pag. 18). Il discorso non differisce neppure per quanto concerne le dichiarazioni del viaggio d'espatrio rese dall'insorgente. La ricorrente ha invero inizialmente riferito di non aver visto nulla durante il viaggio d'espatrio, in quanto sarebbe stata nascosta a bordo di un camion sino all'arrivo in G._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7). In un secondo momento, l'insorgente ha invece allegato di aver attraversato la città di R._______ ed altre località ignote, oltre ad aver descritto il paesaggio circostante (cfr. verbale 2, D151 segg., pag. 20), nonché di aver attraversato il confine dell'Eritrea a piedi con uno zio (cfr. verbale 2, D158, pag. 21). Altresì, l'ordine spazio-temporale come pure il mezzo utilizzato per la fuga, appaiono notevolmente discordanti tra le due audizioni. L'insorgente ha dapprima dichiarato di essere espatriata nel febbraio 2014, partendo da D._______ con una vettura e da S._______ avrebbe proseguito il viaggio, nascosta a bordo di un camion che trasportava degli alimentari (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7), salvo poi asserire di essere invece partita da O._______ alla fine del dicembre 2013, insieme ad uno zio che l'avrebbe condotta sino in G._______ con una vettura (cfr. verbale 2, D150 segg., pag. 20 segg.). Interrogata su questo punto, l'insorgente ha affermato che un pick-up ed un camion sarebbero la stessa cosa, in quanto anche sul primo si potrebbero caricare delle merci (cfr. verbale 2, D193, pag. 24). Una tale spiegazione non appare nella fattispecie sostenibile, in quanto trattasi palesemente di due veicoli di tipologia differente, e non risulta pertanto sufficiente per giustificare delle incongruenze così importanti. Tali incoerenze risultano maggiormente incomprensibili proprio per le dichiarate buone conoscenze linguistiche della ricorrente della lingua italiana (cfr. verbale 1, p.to 1.17.03, pag. 4; verbale 2, D52 segg.), allegate nuovamente anche nel gravame (cfr. ricorso, pag. 6). Perciò, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel ricorso, l'insorgente non poteva assolutamente fraintendere quanto richiesto dall'interrogante in italiano e tradotto nell'idioma tigrinia durante il corso della prima audizione, come pure quanto trascritto in seguito nel verbale d'audizione da lei sottoscritto.
E. 6.4.2 Il Tribunale, indipendentemente dal fatto che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla ricorrente, poiché avrebbe lasciato illegalmente l'Eritrea e sarebbe in età di prestare il servizio militare in patria, rileva che le medesime considerazioni suesposte valgono anche per quanto riguarda le dichiarazioni della ricorrente circa le convocazioni per il servizio militare dichiarate soltanto in un secondo tempo. Nel corso della prima audizione l'insorgente non aveva infatti minimamente menzionato di aver ricevuto delle convocazioni per svolgere lo stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8). Soltanto nel corso della seconda audizione, e dopo essere stata interrogata più volte su come avesse fatto ad evitare il servizio militare (cfr. verbale 2, D94 segg., pag. 10), l'interessata ha asserito che in un ufficio amministrativo al quale si sarebbe rivolta, le avrebbero precisato la sua sezione militare, e che per questo motivo sarebbe espatriata (cfr. verbale 2, D105, pag. 12). Anche la convocazione che avrebbe ricevuto nel gennaio 2012 per presentarsi al servizio militare, condizione che le avrebbero posto le autorità militari per essere rilasciata dalla prima detenzione, viene addotta dalla ricorrente soltanto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D117, pag. 14), mentre precedentemente non ne aveva neppure accennato (cfr. verbale 1, pag. 8). Essendo tuttavia tali eventi di importanza fondamentale, in quanto avrebbero infine determinato l'insorgente ad abbandonare precipitosamente il suo Paese d'origine, per evitare l'arruolamento (cfr. verbale 2, D105, pag. 12), non si comprende perché l'insorgente non avrebbe potuto addurli già durante l'audizione sulle generalità, ciò che non è giustificabile con il carattere sommario di quest'ultima audizione.
E. 6.4.3 Visto quanto sopra, i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente non permettono neppure una diversa valutazione della fattispecie. Lo scritto della madre dell'insorgente all'M._______ del marzo 2014, può annoverarsi tra le dichiarazioni di parte, il cui valore probatorio risulta essere esiguo e non comprovante in alcun modo la verosimiglianza della seconda incarcerazione della ricorrente. Neppure l'opinione espressa dalla rappresentante dell'opera assistenziale nel rapporto prodotto dalla ricorrente, peraltro non vincolante per il Tribunale, non è atto a fondare un diverso giudizio della presente disamina.
E. 6.4.4 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente risultino inverosimili, in quanto la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera.
E. 7 A titolo abbondanziale il Tribunale ritiene che le dichiarazioni circa il primo arresto della ricorrente, quandanche verosimili, non siano rilevanti ex art. 3 LAsi.
E. 7.1 Si rammenta dapprima che nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1).
E. 7.2 Nel caso in disamina, il primo arresto dell'insorgente avvenuto nel 2011, non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. È infatti incontestabile che secondo le stesse dichiarazioni dell'insorgente, ella è ritornata presso il suo domicilio nel gennaio 2012 (cfr. verbale 2, D117, pag. 14) e che sino al suo espatrio definitivo dall'Eritrea, avvenuto nel gennaio o nel febbraio 2014 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05; verbale 2, D145 segg., pag. 19 e D190, pag. 24), sono trascorsi ben due anni. Come visto sopra (consid. 6), non ritenendo verosimili né le dichiarate convocazioni per svolgere il servizio militare, né il secondo arresto e detenzione tra la fine del 2012 sino alla fine del 2013, come neppure che l'espatrio definitivo sia avvenuto nelle circostanze descritte dall'interessata, il lungo periodo trascorso dall'insorgente in patria dopo il primo arresto, risulta uscire chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza in merito per riconoscerle la qualità di rifugiato. Anche se dagli atti all'incarto risultano verosimili dei problemi di salute della ricorrente, quando ancora si trovava nel suo paese d'origine, segnatamente dei disturbi enterici e delle emorroidi - per queste ultime sarebbe stata operata in H._______ nella primavera 2014 (cfr. atto A27/18 e verbale 1, p.to 7.02, pag. 8) - le stesse non sembrano essere delle patologie sufficientemente gravi per ammettere che la stessa sia rimasta in tale lasso di tempo nel proprio Paese, senza che le accadesse nulla di rilevante. Successivamente a tale primo arresto, ovvero almeno a partire dal gennaio 2012, risulta invero dalle dichiarazioni della ricorrente, che ella avesse ripreso la sua quotidianità (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D117 segg., pag. 14 seg.), senza essere mai stata ricercata dalle autorità eritree conseguentemente il primo arresto (cfr. verbale 2, D92 segg.). Infine, dalle asserzioni della ricorrente, risulta che neppure il padre, l'unico parente stretto della medesima che vivrebbe ancora in Eritrea, abbia subito delle ripercussioni dalla presunta partenza illegale dal paese d'origine dell'insorgente (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4 seg.).
E. 7.3 Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra l'atto di persecuzione - ovvero il primo ed unico arresto e detenzione nel 2011 - e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti; tale motivo non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.
E. 8 Non soccorrono la ricorrente neppure le doglianze ricorsuali circa il fatto che se fosse giunta in Svizzera prima del compimento della maggiore età, alla stessa sarebbe stato concesso l'asilo a titolo derivato dalla madre giusta l'art. 51 LAsi; come pure che i fratelli e le sorelle avrebbero tutti ottenuto l'asilo in Svizzera, in quanto non risultano elementi determinanti per la concessione dello stesso. Difatti si ricorda che è il richiedente l'asilo che deve provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 3 LAsi; cfr. anche OSAR [ed.], op. cit., pag. 294 segg.) e che la concessione dell'asilo ad altri familiari, sulla base di eventi differenti da quelli motivanti la richiesta d'asilo dell'insorgente, non comportano la concessione dell'asilo a quest'ultima.
E. 9 Infine è d'uopo constatare che, secondo lo stesso senso delle dichiarazioni dell'interessata ed alla luce di quanto sopra, i motivi causali dell'espatrio della ricorrente siano da ricondurre sostanzialmente alle sue problematiche di salute (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) che, per quanto verosimili ed incresciose, non risultano pertinenti in materia d'asilo in quanto non contemplate nei motivi esaustivi della definizione dello statuto di rifugiato così come stabiliti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
E. 10 Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo a titolo originario all'insorgente non merita tutela, e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale con decisione incidentale del 31 marzo 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA della ricorrente, non sono riscosse spese processuali.
E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-795/2016 Sentenza del 25 luglio 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM dell'8 gennaio 2016 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina, è cresciuta ad C._______ e da ultimo è vissuta a D._______ (chiamato dalla ricorrente E._______, cfr. ad esempio: verbale d'audizione sulle generalità del 19 novembre 2014 [di seguito: verbale 1], p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 7 e F._______, cfr. ad esempio: verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 18 novembre 2015 [di seguito: verbale 2], D21, pag. 3 e D23, pag. 4) nella Nus Zoba C._______. Nel febbraio del 2014 è espatriata verso il G._______ dove sarebbe rimasta due settimane prima di recarsi in H._______. Dopo aver ottenuto un visto d'entrata per motivi di ricongiungimento famigliare, l'interessata è partita in aereo da I._______ ed è entrata legalmente in Svizzera il (...) novembre 2014. Il 13 novembre 2014 ha depositato una domanda d'asilo (cfr. atto A1 e verbale 1, pag. 3 segg.). B. Sentita sui motivi d'asilo la richiedente ha dichiarato di essere espatriata, poiché in Eritrea non avrebbe ricevuto le cure mediche necessarie e le autorità non le avrebbero accordato il permesso di recarsi legalmente all'estero per poter curare i suoi problemi di salute. Inoltre, sarebbe stata arrestata e detenuta due volte per aver tentato di lasciare illegalmente il Paese. La prima incarcerazione risalirebbe al 2011 ed il secondo arresto e detenzione tra la fine del 2012 e la fine del 2013 (cfr. verbale 2, D92 segg., pag. 10 segg.). A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha allegato la seguente documentazione:
- il contratto di lavoro di interprete e mediatore interculturale del 19.10.2015 tra J._______, (...), e B._______;
- la dichiarazione di collaborazione del 10 novembre 2015 del signor K._______. C. Con decisione dell'8 gennaio 2016, notificata l'11 gennaio 2016, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), ha respinto la domanda d'asilo della richiedente - riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga - ed ha pronunciato contestualmente il suo allontanamento, ponendola tuttavia al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. D. Con ricorso dell'8 febbraio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 febbraio 2016), l'insorgente ha concluso all'accoglimento del ricorso ed alla concessione dell'asilo. In subordine ella ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione circa la concessione dell'asilo. Altresì, la ricorrente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. A sostegno del ricorso l'interessata ha allegato i seguenti documenti:
- copia del rapporto del 22 novembre 2015 della rappresentante di un'istituzione di soccorso sull'audizione sui motivi d'asilo dell'insorgente del 18 novembre 2015;
- copia dello scritto 3 marzo 2014 della signora L._______ all'M._______. E. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con decisione incidentale del 31 marzo 2016, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria della ricorrente a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza. Pertanto, ha invitato la stessa a produrre un'attestazione d'indigenza oppure a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. F. Con scritto del 15 aprile 2016, anticipato via fax, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale la copia delle decisioni dell'N._______ del (...) per i mesi dicembre 2015 - febbraio 2016. G. La SEM, con risposta al ricorso del 25 aprile 2016, trasmessa alla ricorrente per informazione, ha proposto la reiezione del gravame, rinviando e confermando i considerandi del provvedimento impugnato. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata riconosciuta la qualità di rifugiato alla ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ex art. 54 LAsi, e di conseguenza essendo la stessa stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'8 gennaio 2016, non avendo altresì l'insorgente censurata la pronuncia dell'allontanamento in sede ricorsuale, oggetto del presente litigio risulta pertanto essere esclusivamente la questione della concessione dell'asilo. 4. 4.1 Nella decisione impugnata la SEM ha considerato anzitutto inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi le allegazioni della richiedente circa i motivi d'asilo. Le stesse sarebbero infatti contraddittorie. Segnatamente, l'insorgente avrebbe indicato di temere di rischiare la vita in caso di ritorno in Eritrea, poiché non si sarebbe presentata al servizio militare. Tuttavia, nel corso della prima audizione non avrebbe né accennato all'obbligo di prestare servizio militare e neppure che avrebbe temuto per la sua vita per non aver rispettato tale ordine. In merito al fallito tentativo di espatrio nel maggio 2012, ella avrebbe inoltre addotto dapprima di essere riuscita a fuggire e di essere tornata a casa sua ed in un secondo momento avrebbe invece sostenuto che dopo la fuga si sarebbe recata dalla sua madrina. Concernente la seconda detenzione, l'interessata avrebbe allegato di essere stata liberata, salvo poi affermare che sarebbe invece riuscita a fuggire grazie alla complicità di un guardiano. Ulteriori incoerenze sono ravvisate dall'autorità di prime cure circa le dichiarazioni dell'insorgente in merito al suo luogo di residenza prima dell'espatrio, nonché in merito alle modalità di attraversamento del confine eritreo. Infine, le sue dichiarazioni non sarebbero rimaste costanti neppure in merito ai documenti d'identità, affermando dapprima di aver ottenuto personalmente la carta d'identità nel 2011 e di averla persa nel 2012 mentre tentava di espatriare, salvo poi contraddirsi adducendo di non averne mai posseduto una. Alla luce di tali elementi, la SEM è quindi giunta alla conclusione che alla ricorrente non debba essere concesso l'asilo, vista l'inverosimiglianza dei motivi allegati prima dell'espatrio. 4.2 Con ricorso, ripresi i fatti esposti in corso di procedura, l'insorgente ritiene che la decisione impugnata sarebbe il risultato di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti di rilievo. Preliminarmente la ricorrente osserva che soltanto per una delle incongruenze menzionata nella decisione avversata, le sarebbe stato accordato il diritto di essere sentita dall'autorità di prime cure durante il corso delle audizioni. Inoltre, la valutazione negativa della predetta autorità sulla verosimiglianza delle sue allegazioni sarebbe fondata esclusivamente su presunte contraddizioni presenti tra le dichiarazioni da lei rese durante le audizioni federali. L'autorità inferiore non avrebbe invece contestato le sue allegazioni né sotto il profilo della loro consistenza, né sotto quelli della logicità e plausibilità e non avrebbe dunque erratamente proceduto ad un esame complessivo delle medesime. Per quanto attiene la mancata menzione, nel corso della prima audizione, del timore di effettuare il servizio militare contestatole dalla SEM, a mente della ricorrente tale presunta lacuna sarebbe ascrivibile ad una lettura frammentaria dei verbali d'audizione. Ella avrebbe infatti indicato di non aver ricevuto il permesso per espatriare per motivi di salute, poiché non avrebbe effettuato il servizio militare, concentrandosi maggiormente nell'esposizione dei primi. A dire dell'insorgente ciò sarebbe dovuto alla diversa natura delle audizioni, nonché al limitato spazio di espressione che si avrebbe durante l'audizione sulle generalità. Per questi motivi la ricorrente adduce che avrebbe potuto dettagliare in modo più approfondito ed esplicito l'ovvia connessione tra l'impossibilità di lasciare il Paese d'origine ed il mancato assolvimento degli obblighi militari soltanto durante l'audizione sui motivi. Per quanto concerne l'incongruenza rilevata dalla SEM in merito alle sue dichiarazioni circa le modalità di attraversamento del confine, l'insorgente conferma la versione narrata in sede di seconda audizione nella quale avrebbe fornito un importante numero di dettagli e le allegazioni risulterebbero secondo le stessa coerenti e logiche. Il fatto di non aver menzionato nell'audizione sulle generalità il tratto percorso a piedi, dipenderebbe, a mente dell'insorgente, esclusivamente dalla natura sommaria della stessa. Circa l'incoerenza ravvisata dall'autorità di prime cure in riferimento alle sue asserzioni sulla carta d'identità, la ricorrente osserva che finché si è agli studi sarebbe utilizzata la carta studentesca, mentre la carta d'identità di durata illimitata si richiederebbe e otterrebbe soltanto una volta terminati gli studi. Ella non avrebbe mai posseduto una carta d'identità ed il documento andato perso nel tentativo di espatrio del 2012 sarebbe la carta studentesca. Le ulteriori contraddizioni sottolineate dalla SEM nell'atto impugnato sarebbero da una parte imputabili alla diversa natura delle due audizioni federali e d'altra parte alle sue competenze linguistiche, in quanto l'insorgente si esprimerebbe molto bene in italiano ed avrebbe risposto direttamente in tale idioma ad una parte dei quesiti posti nel corso dell'audizione sulle generalità, rendendo così particolarmente frenetica l'alternanza delle domande e delle risposte ed incidendo sull'accuratezza della loro trascrizione - e ciò malgrado non risulti dal verbale dell'audizione. Al contempo, le sue dichiarazioni evidenzierebbero un grado di dettaglio e coerenza logica considerevoli che sarebbe possibile solo per una persona che ha effettivamente vissuto quanto narrato. In merito al comportamento successivo al fallito tentativo di espatrio del maggio 2012, la ricorrente conferma di essersi stabilita presso la sua madrina, dicendosi convinta di averlo indicato in entrambe le audizioni. L'insorgente conferma anche la versione verbalizzata in sede d'audizione federale circa gli eventi della fuga dall'ospedale, e rammenta di aver fornito in merito un resoconto estremamente dettagliato e plausibile. Ulteriore elemento che sostiene la veridicità della sua seconda incarcerazione sarebbe inoltre che la madre ne avrebbe esplicitamente fatto menzione al momento della richiesta di rilascio di un'autorizzazione d'entrata per motivi di ricongiungimento familiare per l'interessata. Infine quo alle incongruenze rilevate dalla SEM in merito al viaggio d'espatrio, la ricorrente conferma di essere partita da O._______, mentre nel corso della prima audizione si sarebbe confusa indicando D._______ quale luogo di partenza, ciò che corrisponderebbe invero al punto di partenza del tentativo di espatrio precedente. Nel complesso ella ritiene di aver fornito un catalogo di elementi qualitativamente e quantitativamente molto convincente e, malgrado qualche incongruenza, queste ultime non potrebbero inficiare la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lei addotti, in quanto relative unicamente a elementi di dettaglio. In conclusione ella postula che, se si dovesse considerare verosimile la fuga dall'ospedale presso il quale sarebbe stata ricoverata dopo aver perso conoscenza in carcere, sarebbe da concederle l'asilo in Svizzera.
5. Occorre anzitutto rilevare che anche se di regola il richiedente dovrebbe essere confrontato con le proprie dichiarazioni contraddittorie, per poter fornire delle spiegazioni in merito, tale principio non costituisce un diritto procedurale per l'interessato deducibile dal diritto di essere sentito (art. 29 segg. PA e art. 29 cpv. 2 Cost.), bensì lo stesso principio trae origine dall'obbligo per l'autorità giudicante di accertare in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 12 PA). Se la fattispecie resta insufficientemente delucidata e l'atto omesso non può essere sanato nella procedura ricorsuale, la fattispecie sarà da rinviare all'autorità di prime cure per nuova decisione (cfr. Giurisprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1994 n. 13 consid. 3b). Poiché il Tribunale dispone dello stesso potere di cognizione della SEM circa l'accertamento di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), visto quanto sopra e per i motivi che verranno esposti in seguito, nella presente disamina la censura sollevata dalla ricorrente in merito al fatto di non essere stata confrontata con le proprie dichiarazioni contraddittorie durante le audizioni federali, è infondata. 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). Sebbene sia vero che alle dichiarazioni rilasciate nel corso della prima audizione, tenuto conto del carattere sommario della stessa, non può che essere conferito un valore probatorio limitato, le contraddizioni possono essere ritenute rilevanti per l'esame della verosimiglianza delle allegazioni se le stesse risultano chiare e portano su punti essenziali dei motivi d'asilo. In particolare, se alcuni avvenimenti vengono invocati in seguito tra i motivi principali per la richiesta d'asilo, mentre in sede di audizione sommaria non sono stati nemmeno accennati, la divergenza può essere ritenuta determinante (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.3; GICRA 2005 n. 7 consid. 6.2.1. con riferimenti citati). 6.4 A mente di questo Tribunale le allegazioni dell'insorgente in materia d'asilo non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.4.1 Nelle allegazioni della ricorrente sono anzitutto identificabili delle incongruenze. In particolare, le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'arresto da parte delle autorità eritree nel 2012, con le conseguenti detenzione e fuga dall'ospedale di P._______, risultano contraddittorie. Invero, né le date dell'arresto né la causa della sua partenza dalla prigione di Q._______ (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D132 segg., pag. 16 segg.) risultano coincidere. Ella ha infatti in un primo tempo indicato di essere stata arrestata nell'ottobre del 2012 e rilasciata nell'ottobre 2013 (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8), mentre nel corso dell'audizione successiva, la ricorrente ha tuttavia collocato l'arresto alla fine di novembre 2012 (cfr. verbale 2, D133, pag. 17), e la sua prigionia sarebbe cessata circa nel dicembre 2013, a seguito della fuga dall'ospedale nel quale sarebbe stata condotta dopo uno svenimento avuto in carcere (cfr. verbale 2, D140 segg., pag. 18). A questo proposito, non dissipano i dubbi in merito alla verosimiglianza di tali avvenimenti neppure le allegazioni fornite dall'insorgente in sede di audizione sui motivi d'asilo, ovvero che in merito alle date determinanti del secondo arresto e della partenza dalla prigione, ella avrebbe presentato una stima, come neppure quelle ricorsuali, dove la ricorrente conferma unicamente la versione data durante la seconda audizione. Ella non fornisce infatti una giustificazione in merito alle importanti incongruenze succitate, che stupiscono maggiormente tenuto conto che ella avrebbe subito tale secondo arresto ed incarcerazione di quasi un anno, in condizioni di prigionia e di salute molto difficili (cfr. verbale 2, D132 segg., pag. 16 segg. e D140, pag. 18). Il discorso non differisce neppure per quanto concerne le dichiarazioni del viaggio d'espatrio rese dall'insorgente. La ricorrente ha invero inizialmente riferito di non aver visto nulla durante il viaggio d'espatrio, in quanto sarebbe stata nascosta a bordo di un camion sino all'arrivo in G._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7). In un secondo momento, l'insorgente ha invece allegato di aver attraversato la città di R._______ ed altre località ignote, oltre ad aver descritto il paesaggio circostante (cfr. verbale 2, D151 segg., pag. 20), nonché di aver attraversato il confine dell'Eritrea a piedi con uno zio (cfr. verbale 2, D158, pag. 21). Altresì, l'ordine spazio-temporale come pure il mezzo utilizzato per la fuga, appaiono notevolmente discordanti tra le due audizioni. L'insorgente ha dapprima dichiarato di essere espatriata nel febbraio 2014, partendo da D._______ con una vettura e da S._______ avrebbe proseguito il viaggio, nascosta a bordo di un camion che trasportava degli alimentari (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7), salvo poi asserire di essere invece partita da O._______ alla fine del dicembre 2013, insieme ad uno zio che l'avrebbe condotta sino in G._______ con una vettura (cfr. verbale 2, D150 segg., pag. 20 segg.). Interrogata su questo punto, l'insorgente ha affermato che un pick-up ed un camion sarebbero la stessa cosa, in quanto anche sul primo si potrebbero caricare delle merci (cfr. verbale 2, D193, pag. 24). Una tale spiegazione non appare nella fattispecie sostenibile, in quanto trattasi palesemente di due veicoli di tipologia differente, e non risulta pertanto sufficiente per giustificare delle incongruenze così importanti. Tali incoerenze risultano maggiormente incomprensibili proprio per le dichiarate buone conoscenze linguistiche della ricorrente della lingua italiana (cfr. verbale 1, p.to 1.17.03, pag. 4; verbale 2, D52 segg.), allegate nuovamente anche nel gravame (cfr. ricorso, pag. 6). Perciò, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente nel ricorso, l'insorgente non poteva assolutamente fraintendere quanto richiesto dall'interrogante in italiano e tradotto nell'idioma tigrinia durante il corso della prima audizione, come pure quanto trascritto in seguito nel verbale d'audizione da lei sottoscritto. 6.4.2 Il Tribunale, indipendentemente dal fatto che la SEM ha riconosciuto la qualità di rifugiato alla ricorrente, poiché avrebbe lasciato illegalmente l'Eritrea e sarebbe in età di prestare il servizio militare in patria, rileva che le medesime considerazioni suesposte valgono anche per quanto riguarda le dichiarazioni della ricorrente circa le convocazioni per il servizio militare dichiarate soltanto in un secondo tempo. Nel corso della prima audizione l'insorgente non aveva infatti minimamente menzionato di aver ricevuto delle convocazioni per svolgere lo stesso (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8). Soltanto nel corso della seconda audizione, e dopo essere stata interrogata più volte su come avesse fatto ad evitare il servizio militare (cfr. verbale 2, D94 segg., pag. 10), l'interessata ha asserito che in un ufficio amministrativo al quale si sarebbe rivolta, le avrebbero precisato la sua sezione militare, e che per questo motivo sarebbe espatriata (cfr. verbale 2, D105, pag. 12). Anche la convocazione che avrebbe ricevuto nel gennaio 2012 per presentarsi al servizio militare, condizione che le avrebbero posto le autorità militari per essere rilasciata dalla prima detenzione, viene addotta dalla ricorrente soltanto nel corso della seconda audizione (cfr. verbale 2, D117, pag. 14), mentre precedentemente non ne aveva neppure accennato (cfr. verbale 1, pag. 8). Essendo tuttavia tali eventi di importanza fondamentale, in quanto avrebbero infine determinato l'insorgente ad abbandonare precipitosamente il suo Paese d'origine, per evitare l'arruolamento (cfr. verbale 2, D105, pag. 12), non si comprende perché l'insorgente non avrebbe potuto addurli già durante l'audizione sulle generalità, ciò che non è giustificabile con il carattere sommario di quest'ultima audizione. 6.4.3 Visto quanto sopra, i mezzi di prova prodotti dalla ricorrente non permettono neppure una diversa valutazione della fattispecie. Lo scritto della madre dell'insorgente all'M._______ del marzo 2014, può annoverarsi tra le dichiarazioni di parte, il cui valore probatorio risulta essere esiguo e non comprovante in alcun modo la verosimiglianza della seconda incarcerazione della ricorrente. Neppure l'opinione espressa dalla rappresentante dell'opera assistenziale nel rapporto prodotto dalla ricorrente, peraltro non vincolante per il Tribunale, non è atto a fondare un diverso giudizio della presente disamina. 6.4.4 Ne viene dunque che, alla luce delle suesposte considerazioni, si può a diritto considerare che le dichiarazioni della ricorrente risultino inverosimili, in quanto la versione dei fatti resa non potrebbe essere considerata, nel complesso, in preponderanza veritiera.
7. A titolo abbondanziale il Tribunale ritiene che le dichiarazioni circa il primo arresto della ricorrente, quandanche verosimili, non siano rilevanti ex art. 3 LAsi. 7.1 Si rammenta dapprima che nel caso in cui un atto pregiudizievole rilevante in materia d'asilo si sia già prodotto al momento della fuga, si può partire dalla presunzione che un fondato timore di esposizione a seri pregiudizi ulteriori sia dato (cfr. Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 127; OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, 2a ed., Berna 2016, pag. 194 e riferimenti citati). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale. In tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercorrere un nesso causale temporale. Quest'ultimo è da considerarsi decaduto, in regola generale, allorquando tra l'ultima persecuzione subita e l'espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo. A norma della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere riconosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la fine delle persecuzioni. Vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a giustificare una partenza differita dal paese d'origine (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Oltre al nesso causale temporale, l'attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la persistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il bisogno di protezione. Lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento della pronuncia della decisione nel paese d'origine sia già intervenuto un cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presupporre l'esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati, in particolare quanto all'esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condizione dell'attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1). Il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento dell'espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. Walter Kälin, op. cit., pag. 129 e, a titolo esemplificativo, sentenza del Tribunale D-1877/2014 del 15 ottobre 2015 consid. 4.1). 7.2 Nel caso in disamina, il primo arresto dell'insorgente avvenuto nel 2011, non soddisfa le esigenze di attualità e di concretezza del timore fondato ai sensi delle fonti sopraesposte. È infatti incontestabile che secondo le stesse dichiarazioni dell'insorgente, ella è ritornata presso il suo domicilio nel gennaio 2012 (cfr. verbale 2, D117, pag. 14) e che sino al suo espatrio definitivo dall'Eritrea, avvenuto nel gennaio o nel febbraio 2014 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05; verbale 2, D145 segg., pag. 19 e D190, pag. 24), sono trascorsi ben due anni. Come visto sopra (consid. 6), non ritenendo verosimili né le dichiarate convocazioni per svolgere il servizio militare, né il secondo arresto e detenzione tra la fine del 2012 sino alla fine del 2013, come neppure che l'espatrio definitivo sia avvenuto nelle circostanze descritte dall'interessata, il lungo periodo trascorso dall'insorgente in patria dopo il primo arresto, risulta uscire chiaramente dai termini temporali ritenuti dalla giurisprudenza in merito per riconoscerle la qualità di rifugiato. Anche se dagli atti all'incarto risultano verosimili dei problemi di salute della ricorrente, quando ancora si trovava nel suo paese d'origine, segnatamente dei disturbi enterici e delle emorroidi - per queste ultime sarebbe stata operata in H._______ nella primavera 2014 (cfr. atto A27/18 e verbale 1, p.to 7.02, pag. 8) - le stesse non sembrano essere delle patologie sufficientemente gravi per ammettere che la stessa sia rimasta in tale lasso di tempo nel proprio Paese, senza che le accadesse nulla di rilevante. Successivamente a tale primo arresto, ovvero almeno a partire dal gennaio 2012, risulta invero dalle dichiarazioni della ricorrente, che ella avesse ripreso la sua quotidianità (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D117 segg., pag. 14 seg.), senza essere mai stata ricercata dalle autorità eritree conseguentemente il primo arresto (cfr. verbale 2, D92 segg.). Infine, dalle asserzioni della ricorrente, risulta che neppure il padre, l'unico parente stretto della medesima che vivrebbe ancora in Eritrea, abbia subito delle ripercussioni dalla presunta partenza illegale dal paese d'origine dell'insorgente (cfr. verbale 2, D25 segg., pag. 4 seg.). 7.3 Visto quanto precede, ritenendo il nesso causale temporale tra l'atto di persecuzione - ovvero il primo ed unico arresto e detenzione nel 2011 - e l'espatrio dal suo Paese d'origine, come pure il nesso di causalità materiale tra lo stesso ed il bisogno di protezione, interrotti; tale motivo non risulta rilevante ai fini della concessione dell'asilo a titolo originario.
8. Non soccorrono la ricorrente neppure le doglianze ricorsuali circa il fatto che se fosse giunta in Svizzera prima del compimento della maggiore età, alla stessa sarebbe stato concesso l'asilo a titolo derivato dalla madre giusta l'art. 51 LAsi; come pure che i fratelli e le sorelle avrebbero tutti ottenuto l'asilo in Svizzera, in quanto non risultano elementi determinanti per la concessione dello stesso. Difatti si ricorda che è il richiedente l'asilo che deve provare o rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 3 LAsi; cfr. anche OSAR [ed.], op. cit., pag. 294 segg.) e che la concessione dell'asilo ad altri familiari, sulla base di eventi differenti da quelli motivanti la richiesta d'asilo dell'insorgente, non comportano la concessione dell'asilo a quest'ultima.
9. Infine è d'uopo constatare che, secondo lo stesso senso delle dichiarazioni dell'interessata ed alla luce di quanto sopra, i motivi causali dell'espatrio della ricorrente siano da ricondurre sostanzialmente alle sue problematiche di salute (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8) che, per quanto verosimili ed incresciose, non risultano pertinenti in materia d'asilo in quanto non contemplate nei motivi esaustivi della definizione dello statuto di rifugiato così come stabiliti all'art. 3 cpv. 1 LAsi (cfr. tra le tante: sentenza del Tribunale D-2960/2017 del 27 giugno 2017).
10. Visto tutto quanto precede, il ricorso in materia di concessione dell'asilo a titolo originario all'insorgente non merita tutela, e la decisione impugnata va confermata.
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale con decisione incidentale del 31 marzo 2016, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA della ricorrente, non sono riscosse spese processuali.
13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: