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D-5902/2018

D-5902/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-23 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Sachverhalt

A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Decamerè (citata anche come Dekemhare) è giunta in Svizzera il 14 novembre 2017 nell'ambito di un programma di ricollocamento. Il giorno medesimo ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (cfr. atto A5). Sentita sui motivi alla base della sua domanda, la richiedente asilo ha asserito di aver lasciato illegalmente il paese d'origine a seguito dell'arresto del marito. Più nel dettaglio, l'interessata ha raccontato di aver ospitato per una notte due cugini presso la propria abitazione coniugale. Sennonché, il mattino seguente a tale pernottamento, questi avrebbero tentato di espatriare finendo per essere arrestati e per comunicare alle autorità il luogo nel quale avrebbero passato la notte. Per questo motivo, il giorno stesso, mentre la ricorrente si trovava ad Asmara per partecipare ad un funerale, le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio ed avrebbero preso in consegna il marito. Appresa la notizia, l'insorgente avrebbe vissuto nascosta sino all'espatrio (cfr. atto A 19). A sostegno della sua domanda, ella ha versato agli atti la tessera del locale Ufficio controllo abitanti, il certificato di accertamento della cittadinanza e un rapporto medico (cfr. atto A16). B. Con decisione del 13 settembre 2018, notificata i 21 settembre 2018 (cfr. atto A27), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. C. Il 15 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), la richiedente asilo è insorta contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulandone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; contestualmente di essere esentata dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. D. Con decisione incidentale del 1° novembre 2018 il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. L'interessata ha tempestivamente corrisposti la somma richiesta con valuta al 16 novembre 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Anche in tale ambito il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 settembre 2018 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimile il racconto dell'interessata a proposito del fermo del marito e delle circostanze successive allo stesso. A mente della SEM, la descrizione di quanto accaduto il giorno dell'arresto sarebbe inconsistente, ripetitiva e impersonale. Allo stesso modo, le modalità di apprendimento di tale evenienza risulterebbero contrastanti, così come le stesse circostanze del fermo. L'autorità di prima istanza ha inoltre constatato delle divergenze in merito al luogo nel quale si sarebbe nascosta successivamente a tali avvenimenti. Da ultimo, non essendo presenti elementi supplementari atti a rendere la richiedente asilo invisa alle autorità eritree, l'asserito espatrio illegale non sarebbe rilevante.

E. 5.2 Con ricorso, l'insorgente pare limitarsi a contestare le valutazioni dell'autorità di prima istanza in merito all'irrilevanza dell'espatrio illegale. A suo dire, le informazioni sulle quale si sarebbe basata la SEM per giungere a tale conclusione non sarebbero certe e non porterebbero a conclusioni definitive. Invero, non sarebbe chiara l'entità della pena comminata alle persone che hanno lasciato illegalmente l'eritrea anche in assenza renitenza o diserzione. Sennonché, il loro carattere extragiudiziario e l'arbitrarietà della procedura sarebbero palesi. Del resto, vista la situazione finanziaria della ricorrente e dei famigliari, le sarebbe impossibile evitare le conseguenze per il tramite del pagamento di una tassa del 2%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale. Su tali presupposti, risulterebbe molto probabile che in caso di rientro in patria l'insorgente venga esposta a misure coercitive di stampo militare, subendo persecuzioni e trattamenti inunami e degradanti.

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).

E. 6.2 In una sentenza di riferimento pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi dei disposti citati. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può pertanto essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1).

E. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 7 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dalla ricorrente a proposito dell'arresto del marito e di quanto accaduto in seguito non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza. L'interessata si è infatti contraddetta proprio sul punto centrale del suo racconto asserendo dapprima di aver appreso dell'arresto del marito dopo aver chiesto informazioni al vicino di casa, il quale avrebbe visto la scena e le avrebbe comunicato lo svolgersi degli eventi (cfr. atto A5, pag. 8-9) ed in seguito che sarebbe invece stato il vicino a contattarla per telefono successivamente all'ottenimento di ragguagli dalle autorità carcerarie (cfr. atto A19, pag. 6-9). Ciò implica una divergenza anche in merito al fatto di conoscere o meno il modo in cui si è svolto il fermo, dal momento che nell'ambito dell'audizione sui motivi la richiedente asilo ha affermato che il dirimpettaio si sarebbe reso conto dell'arresto dopo aver visto la casa chiusa con affissa una comunicazione delle autorità, ossia non assistendo direttamente alla scena (cfr. atto A19, pag. 9). Ma v'è di più. Infatti, anche le dichiarazioni a proposito del luogo nel quale si sarebbe nascosta dopo tale episodio risultano incongruenti, avendo l'insorgente dapprima parlato della casa del fratello (cfr. atto A5, pag. 9) ed in seguito di quella dei suoceri (cfr. atto A19, pag. 9). Non di meno, come lo ha rettamente ritenuto l'autorità di prima istanza, la sua descrizione di quanto vissuto personalmente nel giorno dell'arresto è alquanto inconsistente ed impersonale, essendosi l'insorgente in buona sostanza limitata ad asserire di aver appreso la notizia allorquando si trovava ad un funerale (cfr. atto A19, pag. 8). Come già detto, la ricorrente non ha ad ogni modo contestato l'inverosimiglianza delle sue allegazioni in sede ricorsuale.

E. 7.2 Ora, alla luce dell'inesistenza di circostanze supplementari ai sensi della giurisprudenza, segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine, l'asserito espatrio illegale non giustifica il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Non si può infatti ritenere che la ricorrente sia persona sia malvista dalle autorità eritree. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la già citata giurisprudenza coordinata del Tribunale. La ricorrente sembra infatti misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce parlando di "tassa sulla diaspora". In punto alle questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid, 5.1 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 6.3).

E. 8 Nel complesso è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate su anticipo spese versato il 16 novembre 2018.

E. 10 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente e prelevate su anticipo spese versato il 16 novembre 2018.

2. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5902/2018 Sentenza del 23 novembre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Eritrea, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 13 settembre 2018 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina eritrea con ultimo domicilio a Decamerè (citata anche come Dekemhare) è giunta in Svizzera il 14 novembre 2017 nell'ambito di un programma di ricollocamento. Il giorno medesimo ha depositato una domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (cfr. atto A5). Sentita sui motivi alla base della sua domanda, la richiedente asilo ha asserito di aver lasciato illegalmente il paese d'origine a seguito dell'arresto del marito. Più nel dettaglio, l'interessata ha raccontato di aver ospitato per una notte due cugini presso la propria abitazione coniugale. Sennonché, il mattino seguente a tale pernottamento, questi avrebbero tentato di espatriare finendo per essere arrestati e per comunicare alle autorità il luogo nel quale avrebbero passato la notte. Per questo motivo, il giorno stesso, mentre la ricorrente si trovava ad Asmara per partecipare ad un funerale, le autorità si sarebbero presentate al suo domicilio ed avrebbero preso in consegna il marito. Appresa la notizia, l'insorgente avrebbe vissuto nascosta sino all'espatrio (cfr. atto A 19). A sostegno della sua domanda, ella ha versato agli atti la tessera del locale Ufficio controllo abitanti, il certificato di accertamento della cittadinanza e un rapporto medico (cfr. atto A16). B. Con decisione del 13 settembre 2018, notificata i 21 settembre 2018 (cfr. atto A27), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando nel contempo l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera, salvo ammetterla provvisoriamente per inesigibilità dell'esecuzione dello stesso. C. Il 15 ottobre 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), la richiedente asilo è insorta contro suddetta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) postulandone l'annullamento, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; contestualmente di essere esentata dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, il tutto con protesta di spese e indennità ripetibili. D. Con decisione incidentale del 1° novembre 2018 il Tribunale ha respinto la domanda di esenzione ed ha invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presunte spese processuali. L'interessata ha tempestivamente corrisposti la somma richiesta con valuta al 16 novembre 2018. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Anche in tale ambito il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 settembre 2018 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'autorità di prima istanza ha considerato inverosimile il racconto dell'interessata a proposito del fermo del marito e delle circostanze successive allo stesso. A mente della SEM, la descrizione di quanto accaduto il giorno dell'arresto sarebbe inconsistente, ripetitiva e impersonale. Allo stesso modo, le modalità di apprendimento di tale evenienza risulterebbero contrastanti, così come le stesse circostanze del fermo. L'autorità di prima istanza ha inoltre constatato delle divergenze in merito al luogo nel quale si sarebbe nascosta successivamente a tali avvenimenti. Da ultimo, non essendo presenti elementi supplementari atti a rendere la richiedente asilo invisa alle autorità eritree, l'asserito espatrio illegale non sarebbe rilevante. 5.2. Con ricorso, l'insorgente pare limitarsi a contestare le valutazioni dell'autorità di prima istanza in merito all'irrilevanza dell'espatrio illegale. A suo dire, le informazioni sulle quale si sarebbe basata la SEM per giungere a tale conclusione non sarebbero certe e non porterebbero a conclusioni definitive. Invero, non sarebbe chiara l'entità della pena comminata alle persone che hanno lasciato illegalmente l'eritrea anche in assenza renitenza o diserzione. Sennonché, il loro carattere extragiudiziario e l'arbitrarietà della procedura sarebbero palesi. Del resto, vista la situazione finanziaria della ricorrente e dei famigliari, le sarebbe impossibile evitare le conseguenze per il tramite del pagamento di una tassa del 2%, così come previsto dalla giurisprudenza del Tribunale. Su tali presupposti, risulterebbe molto probabile che in caso di rientro in patria l'insorgente venga esposta a misure coercitive di stampo militare, subendo persecuzioni e trattamenti inunami e degradanti. 6. 6.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 6.2. In una sentenza di riferimento pubblicata il 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi dei disposti citati. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può pertanto essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). 6.3. A tenore dell'art. 7 cpv. 3 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

7. 7.1 Nel caso in disamina, è indubbio che la versione fornita dalla ricorrente a proposito dell'arresto del marito e di quanto accaduto in seguito non soddisfi i succitati criteri di verosimiglianza. L'interessata si è infatti contraddetta proprio sul punto centrale del suo racconto asserendo dapprima di aver appreso dell'arresto del marito dopo aver chiesto informazioni al vicino di casa, il quale avrebbe visto la scena e le avrebbe comunicato lo svolgersi degli eventi (cfr. atto A5, pag. 8-9) ed in seguito che sarebbe invece stato il vicino a contattarla per telefono successivamente all'ottenimento di ragguagli dalle autorità carcerarie (cfr. atto A19, pag. 6-9). Ciò implica una divergenza anche in merito al fatto di conoscere o meno il modo in cui si è svolto il fermo, dal momento che nell'ambito dell'audizione sui motivi la richiedente asilo ha affermato che il dirimpettaio si sarebbe reso conto dell'arresto dopo aver visto la casa chiusa con affissa una comunicazione delle autorità, ossia non assistendo direttamente alla scena (cfr. atto A19, pag. 9). Ma v'è di più. Infatti, anche le dichiarazioni a proposito del luogo nel quale si sarebbe nascosta dopo tale episodio risultano incongruenti, avendo l'insorgente dapprima parlato della casa del fratello (cfr. atto A5, pag. 9) ed in seguito di quella dei suoceri (cfr. atto A19, pag. 9). Non di meno, come lo ha rettamente ritenuto l'autorità di prima istanza, la sua descrizione di quanto vissuto personalmente nel giorno dell'arresto è alquanto inconsistente ed impersonale, essendosi l'insorgente in buona sostanza limitata ad asserire di aver appreso la notizia allorquando si trovava ad un funerale (cfr. atto A19, pag. 8). Come già detto, la ricorrente non ha ad ogni modo contestato l'inverosimiglianza delle sue allegazioni in sede ricorsuale. 7.2 Ora, alla luce dell'inesistenza di circostanze supplementari ai sensi della giurisprudenza, segnatamente vista l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine, l'asserito espatrio illegale non giustifica il riconoscimento dello statuto di rifugiato. Non si può infatti ritenere che la ricorrente sia persona sia malvista dalle autorità eritree. In tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la già citata giurisprudenza coordinata del Tribunale. La ricorrente sembra infatti misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce parlando di "tassa sulla diaspora". In punto alle questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid, 5.1 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 6.3).

8. Nel complesso è dunque a giusto titolo che l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto lo statuto di rifugiato ed ha negato l'asilo all'interessata. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va dunque respinto. 9. Visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate su anticipo spese versato il 16 novembre 2018.

10. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente e prelevate su anticipo spese versato il 16 novembre 2018.

2. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: