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D-636/2019

D-636/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-15 · Italiano CH

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-636/2019 Sentenza del 15 marzo 2019 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 3 gennaio 2019 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il (...) (cfr. atto A1/3 e atto A6/11, p.to 5.05, pag. 6), a seguito di una procedura di ricollocamento dall'C._______ (cfr. risultanze processuali; atto A6/11, p.to 5.04, pag. 6), i verbali d'audizione dell'interessato rispettivamente del (...) aprile 2017 (cfr. atto A6/11) e del (...) agosto 2018 (cfr. atto A16/19), nonché la fotocopia della sua carta d'identità - parzialmente illeggibile - prodotta a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. atto A17), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 3 gennaio 2019, notificata il 7 gennaio 2019 (cfr. atto A27/1), con cui la predetta autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, respingendo la sua domanda d'asilo e pronunciando il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo però attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Eritrea, con conseguente ammissione provvisoria del richiedente, il ricorso del 4 febbraio 2019 (cfr. risultanze processuali) che l'interessato ha inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione, con il quale egli ha postulato a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con conseguente concessione dell'asilo; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per un nuovo esame della domanda; contestualmente ha presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali; il tutto con protesta di spese e ripetibili, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4), che preliminarmente occorre rilevare che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione impugnata, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, che nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino eritreo, di etnia tigrina, nato e domiciliato sino all'espatrio - avvenuto alla fine del 2014 - ad D._______, nella E._______, F._______ (cfr. atto A6/11, p.to 1.07 segg., pag. 3; p.to 2.01, pag. 4 e p.to 5.01, pag. 6), che egli ha in particolare addotto che all'età di circa (...) anni egli sarebbe stato arrestato ed imprigionato dalle autorità nel carcere minorile "G._______" nella località di H._______ per un periodo di un anno e tre mesi, con l'accusa di svolgere lavoro minorile (cfr. atto A6/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.), che dopo l'uscita dal carcere minorile egli avrebbe esercitato l'attività lavorativa quale (...) ad I._______ sino a (...) anni, quando, a seguito di una retata, egli sarebbe stato coscritto al servizio militare (cfr. atto A6/11, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 6 seg.), che in tale contesto, egli avrebbe svolto i primi sei mesi nella località di J._______, per l'addestramento militare, e poi sarebbe stato trasferito a K._______ (cfr. atto A6/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.), che, poiché non gli avrebbero accordato i congedi richiesti, l'interessato avrebbe tentato la fuga dal servizio militare per ben sei volte, ma sarebbe stato ogni volta ripreso e punito, che, per riuscire ad essere esonerato dal militare, nel (...) egli si sarebbe sparato un colpo di Kalashnikov al (...), a seguito del quale sarebbe stato ricoverato in un ospedale a L._______, che dipoi gli avrebbero concesso, senza essere congedato dal servizio militare, di tornare presso il suo domicilio familiare per la riabilitazione, che infine, dopo circa sei mesi, egli sarebbe espatriato verso l'M._______ (cfr. atto A6/11, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.01 segg., pag. 6 seg.), che sentito sui suoi motivi d'asilo nel corso della seconda audizione federale, l'insorgente ha segnatamente asserito di essere stato imprigionato due volte nel carcere denominato "G._______" a H._______, un luogo dove venivano rinchiuse le persone con disturbi mentali, poiché era minorenne e dormiva per strada; che tutte e due le volte si sarebbe trattato di un periodo di sei mesi (cfr. atto A16/19, D24 segg., pag. 4; D55 segg., pag. 8), che egli sarebbe stato incarcerato anche nella prigione di "N._______" nell'anno (...), in quanto l'autista con il quale lavorava, lo avrebbe accusato di furto (cfr. atto A16/19, D55, pag. 8 e D78 seg., pag. 9), che all'età di (...) anni egli sarebbe stato preso in una retata per svolgere il servizio militare a K._______, ove avrebbe adempiuto anche l'addestramento (cfr. atto A16/19, D60 segg., pag. 8 segg.); che nel corso dello stesso egli sarebbe stato imprigionato una volta per essersi rifiutato di cucinare (cfr. atto A16/19, D73 segg., pag. 9), che anche durante i congedi che gli venivano dati al militare ogni due mesi, egli avrebbe continuato ad esercitare la professione di (...) (cfr. atto A16/19, D29 segg., pag. 5 e D82 seg., pag. 10), che dopo una serata trascorsa con dei commilitoni, egli si sarebbe sparato ad (...) per non essere imprigionato con l'accusa di voler sparare ad uno di loro e per riuscire ad essere congedato dal militare (cfr. atto A16/19, D86 segg., pag. 10 seg.), che in seguito a tale ferimento, egli sarebbe stato segnatamente curato dapprima in un ospedale del "O._______" e poi nell'ospedale "P._______" a L._______ (cfr. atto A16/19, D98 segg., pag. 11 seg.), che congedato dal militare per la durata di due mesi, egli non si sarebbe più ripresentato al militare, e dopo otto mesi, ad inizio 2015, egli sarebbe partito da I._______, dove esercitava l'attività lavorativa quale (...), verso l'M._______ (cfr. atto A16/19, D113 segg., pag. 13 seg.), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti ai sensi dell'asilo le dichiarazioni rese dal richiedente, che per quanto riguarda l'incarcerazione a "G._______", l'insorgente nel corso delle due audizioni, avrebbe reso un racconto contraddittorio, sia concernente il motivo che avrebbe condotto al suo arresto, sia per la durata della detenzione, che per la tipologia del carcere in cui sarebbe stato rinchiuso, che proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha rilevato che anche le allegazioni relative al periodo intercorso tra i (...) ed i (...) anni del ricorrente, sarebbero inficiate da diverse incongruenze, relative al momento in cui sarebbe stato preso nella retata ed il lavoro svolto quale (...), che oltracciò, anche le dichiarazioni dell'insorgente in merito alle circostanze del fermo in occasione della retata risulterebbero incompatibili, avendo nella prima audizione sostenuto di essere stato fermato a Q._______, a I._______, mentre che nella seconda audizione avrebbe sostenuto che tale evento sarebbe avvenuto a R._______, tra S._______ ed I._______, che altresì anche le sue allegazioni in merito al periodo trascorso al servizio militare sarebbero in vari punti discordanti, segnatamente ove avrebbe svolto l'addestramento militare, il motivo per il quale egli si sarebbe sparato al (...) nonché la sua incorporazione militare, che infine il solo espatrio illegale dall'Eritrea non sarebbe pertinente in materia d'asilo, in quanto l'insorgente non avendo reso verosimile la sua diserzione dall'esercito e non essendoci altri elementi agli atti che lo rendano persona invisa alle autorità eritree, la sola uscita illegale non sarebbe sufficiente a giustificare la presenza di un timore fondato di subire in futuro dei seri pregiudizi ex art. 3 LAsi, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta le considerazioni e le conclusioni dell'autorità inferiore, che innanzitutto la contraddizione relativa all'incorporazione nell'esercito sarebbe irrilevante, in quanto, malgrado egli abbia invertito l'ordine della stessa durante la seconda audizione, gli elementi forniti sarebbero i medesimi, che proprio per l'indicazione di tale elemento, egli avrebbe reso sufficientemente verosimile di essere stato incorporato e di aver svolto il servizio militare, che circa le altre incongruenze rilevate nella decisione avversata, l'insorgente ritiene che le stesse andrebbero ridimensionate nel contesto in cui si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo, ove egli avrebbe fatto emergere un forte disagio di natura psichica, ciò che renderebbe verosimile una qualche forma di patologia psichiatrica, anche se al momento la stessa non sarebbe certificabile, che a mente del ricorrente molte delle questioni essenziali per la presa di decisione sarebbero rimaste insolute, e l'impressione d'insieme sarebbe che egli facesse fatica a comprendere l'importanza di fornire delle risposte precise e dettagliate, che pertanto egli ritiene che la decisione avversata sia fondata su un accertamento incompleto dei fatti rilevanti e ne chiede il suo annullamento, che proseguendo l'insorgente ritiene che, al contrario di quanto concluso nella decisione impugnata, egli abbia un fondato timore di essere esposto a dei seri pregiudizi in caso di un ritorno in Eritrea, che invero, a fianco all'uscita illegale, vi sarebbe quale elemento che qualificherebbe il ricorrente come particolarmente inviso alle autorità eritree, il fatto che egli non sarebbe in grado di versare la tassa sulla diaspora volta ad evitare delle misure coercitive di stampo militare, che in tale impossibilità si vedrebbe invece costretto a subire, che inoltre, le condizioni in cui il servizio nazionale eritreo verrebbe svolto, sarebbero contrarie agli art. 3 e 4 CEDU nonché all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (di seguito: Conv. tortura, RS 0.105), che egli conclude che al suo ritorno in Eritrea, andrebbe con grande probabilità incontro ad un arresto, alla detenzione in condizioni inumane, nonché a dover adempiere il servizio nazionale, ciò che sarebbe proscritto dalle disposizioni summenzionate e dalla giurisprudenza internazionale in materia e ne implicherebbe l'illiceità dell'esecuzione del suo allontanamento verso il Paese d'origine, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo di vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza, o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati), che a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, agli occhi del Tribunale la SEM ha ritenuto rettamente nel provvedimento impugnato che le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, non adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza ai sensi degli art. 7 e 3 LAsi, che in primo luogo il Tribunale denota che, in merito alle importanti incongruenze rese nelle due audizioni dal ricorrente, le stesse non risultano comprensibili con la sola giustificazione ricorsuale dell'insorgente, che può essere letta quale mera allegazione di parte in quanto rimasta sino ad oggi senza alcun riscontro agli atti, che egli soffra di un qualche disturbo psichico, che invero il comportamento tenuto dal ricorrente durante l'audizione sui motivi d'asilo ed il fatto che egli abbia allegato di "non stare bene con la testa", poiché si sentirebbe nervoso, si arrabbierebbe e non ricorderebbe molte cose della sua vita (cfr. atto A16/19, D17 segg., pag. 3 seg. e D37 segg., pag. 6 seg.), possono essere piuttosto riconducibili ad una carente volontà di collaborazione da parte dell'insorgente e per tentare di trovare una giustificazione alle sue incoerenze e/o eludere i quesiti posti, piuttosto che ad un'incomprensione degli stessi o dello scopo dell'audizione, che a tale conclusione si giunge non soltanto poiché non vi è alcun indizio di una qualsivoglia patologia psichiatrica negli atti all'inserto, ma anche perché in più punti dell'audizione è stata data la possibilità all'insorgente di interrompere la stessa se non si sentiva in grado di continuarla (cfr. atto A16/19, D18 segg., pag. 3 seg.; D53 seg., pag. 7), ed egli ha dichiarato di volerla proseguire e di sentirsi bene (cfr. atto A16/19, D20, pag. 4), che inoltre sia il funzionario incaricato dell'audizione che il rappresentante delle opere assistenziali, hanno più volte ricordato al ricorrente lo scopo dell'audizione federale e dei quesiti posti (cfr. ad esempio, atto A16/19, D28, pag. 5; D53, pag. 7; D108, pag. 12; D111 seg., pag. 13), che altresì le risposte dell'insorgente nel loro complesso e nella loro struttura, dimostrano la comprensione di quanto ad egli richiesto e la capacità di determinarsi con piena cognizione di causa sia sui quesiti posti che sui suoi motivi d'asilo, che vieppiù tale disagio sarebbe stato esternato dal ricorrente soltanto nel corso della seconda audizione federale e non durante la prima, malgrado egli abbia affermato che sarebbe già iniziato in C._______ (cfr. atto A16/19, D51, pag. 7), e che nel corso dell'audizione sulle generalità, sentito in merito al suo stato di salute, egli ha unicamente riferito della diagnosi di (...), senza alcun riferimento ad altri eventuali disturbi ed a dimenticanze a causa degli stessi (cfr. atto A6/11, in particolare p.to 8.02, pag. 8), che alla luce di quanto sopra, l'autorità di prime cure non ha accertato in modo incompleto i fatti rilevanti per la presente procedura, che proseguendo nell'analisi, segnatamente la SEM indica a ragione nella decisione impugnata, che il ricorrente ha rilasciato delle dichiarazioni incoerenti riguardo al motivo ed alla durata dell'incarcerazione a "G._______", che invero se dapprima egli ha affermato di avere avuto circa (...) anni quando sarebbe stato arrestato ad I._______ ed imprigionato per 1 anno e 3 mesi nel carcere minorile di "G._______" a H._______, con l'accusa di lavoro minorile (cfr. p.to 7.01, pag. 6 seg.), senza alcuna spiegazione convincente, in seguito ha invece modificato la predetta versione, allegando di essere stato imprigionato due volte a "G._______", entrambe per la durata di sei mesi, poiché era minorenne e dormiva all'aperto; che in tale luogo venivano rinchiuse le persone con disturbi mentali, aggiungendo inoltre di essere stato imprigionato anche una terza volta nella prigione di N._______ nel (...) (cfr. atto A16/19, D24, pag. 4 e D55 segg., pag. 8 e D78 seg., pag. 9), che non meno discrepanti risultano essere le sue allegazioni in merito alle circostanze temporali e spaziali della sua cattura per svolgere il servizio militare, che in un primo momento egli ha infatti riferito aver svolto il servizio militare dall'età di 18 anni sino al suo espatrio avvenuto nel 2014 a Q._______, I._______; che dall'età di (...) anni sino all'età di (...) anni avrebbe esercitato il lavoro di (...) (cfr. atto A6/11, p.to 1.17.05, pag. 4 e p.to 7.01, pag. 7), che invece in seguito ha sostenuto che il fermo sarebbe avvenuto quando egli aveva (...) anni; che mentre svolgeva la sua attività lavorativa quale (...) sarebbe stato fermato ad un posto di controllo tra S._______ ed I._______ (cfr. atto A16/19, D60 segg., pag. 8), che confrontato con tale contraddizione, l'interessato non ha fornito alcuna spiegazione in merito; che egli invece si è arrabbiato ed innervosito, in particolare con l'interprete presente durante l'audizione (cfr. atto A16/19, D147 segg., pag. 16), che anche la descrizione dell'allegato periodo trascorso al militare, risulta in più punti incongruente, che se invero dapprima l'insorgente ha sostenuto di avere svolto l'addestramento militare di sei mesi a J._______ ed in seguito di essere stato trasferito a K._______, nonché di aver tentato la fuga dal militare sei volte, la prima delle quali sarebbe stato ripreso ed arrestato per qualche ora; che inoltre egli avrebbe sofferto durante il militare perché non gli avrebbero dato dei congedi per poter rivedere la sua famiglia (cfr. atto A6/11, p.to 7.01 seg., pag. 6 seg.), che durante la seconda audizione federale, la versione di tali fatti è sostanzialmente cambiata, avendo l'interessato allegato di aver svolto anche l'addestramento militare a K._______ e di essere stato incarcerato per un mese in tale contesto, poiché si sarebbe rifiutato di cucinare (cfr. atto A16/19, D66 segg., pag. 8 seg.), che inoltre egli avrebbe ottenuto dei congedi dal militare ogni due mesi, ove riusciva addirittura a riprendere la sua attività lavorativa quale (...) (cfr. atto A16/19, D82 segg., pag. 10), che infine anche il motivo scatenante per prendere la decisione di ferirsi ad (...) sarebbe contraddittorio, che invero se in un primo momento egli ha dichiarato che avrebbe sofferto perché non gli rilasciavano dei congedi e sarebbe stato disperato (cfr. atto A6/11, p.to 7.01 seg., pag. 7), in un secondo tempo ha sostenuto, in modo incoerente e confuso, dapprima che a seguito di una serata trascorsa con altri commilitoni egli avrebbe rivolto l'arma d'ordinanza dapprima contro gli stessi e poi, per non essere punito, aver sparato al suo (...) (cfr. atto A16/9, D87, pag. 10), poi invece di aver rivolto l'arma contro sé stesso, perché avendo necessità di cure, sarebbe stato esonerato dal servizio militare (cfr. atto A16/19, D88, pag. 10), che visto tutto quanto sopra, ancorché possa essere verosimile, in particolare data l'età dello stesso, che egli abbia adempiuto un periodo di servizio militare, egli non è però riuscito a rendere verosimile né le incarcerazioni subite prima e durante il servizio militare, né che egli abbia disertato dallo stesso, per il che le condizioni poste dall'art. 7 LAsi in merito a tali dichiarazioni non risultano essere adempiute, che in relazione a come egli abbia eventualmente e concretamente lasciato il servizio militare, non è compito del Tribunale dipanarsi in supposizioni e possibili scenari, che per il resto, su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni si rinvia alle considerazioni della decisione impugnata che si confermano pienamente, che proseguendo nell'analisi, il Tribunale ricorda che il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39), che detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 40), che al contrario, il solo rischio di dover presumibilmente effettuare il servizio nazionale nel contesto eritreo, non costituisce un pregiudizio determinante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che dal canto suo, l'espatrio illegale dall'Eritrea è invece da considerarsi rilevante solo in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 5.1), che nella presente disamina, in assenza di elementi atti a provare o quantomeno a rendere verosimile pregressi contatti con le autorità eritree, in particolare di avere subito delle incarcerazioni prima e durante il servizio militare, come pure la sua diserzione dallo stesso, v'è luogo di partire dall'assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di essere sanzionato per diserzione o renitenza, che altresì, il solo fatto che egli possa in futuro essere coscritto al servizio militare, non risulta essere a sé solo un motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi, che negli stessi termini, anche l'allegato espatrio illegale, data la mancanza di circostanze supplementari che lascino presupporre che l'insorgente sia malvisto dalle autorità eritree, visto segnatamente l'inverosimiglianza degli eventi citati a margine, non risulta pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all'interessato, che in tal senso, le argomentazioni proposte in sede ricorsuale non sono tali da rimettere in discussione la giurisprudenza coordinata dello scrivente Tribunale (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 e D-2311/2016 del 17 agosto 2017), che il ricorrente sembra infatti misconoscere il contenuto della stessa sentenza alla quale si riferisce parlando di "tassa sulla cosiddetta diaspora"; che riguardo alle questioni riguardanti lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo, un eventuale mancato pagamento del contributo menzionato è infatti stato ritenuto irrilevante in quanto non configurante un malus politico (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1 e D-2311/2016 consid. 6.3; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-5902/2018 del 23 novembre 2018 consid. 7.2), che infine, per quanto riguarda le ulteriori contestazioni esposte nel gravame dall'insorgente circa l'illiceità dell'esecuzione dell'allontanamento poiché il servizio nazionale eritreo violerebbe gli art. 3 e 4 CEDU nonché l'art. 3 Conv. tortura, le stesse non debbono essere esaminate oltre, che invero, essendo che le condizioni dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20), sono alternative, ed avendo la SEM già pronunciato l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI), per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non risulta necessario procedere con l'esame delle ulteriori condizioni poste dalla predetta disposizione, che per di più, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1), per il che anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato i modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che pertanto il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico al ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: