Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Gli interessati, cittadini iracheni provenienti dalla provincia di Dohuk, hanno depositato una prima domanda d’asilo in Svizzera il 16 novembre 2008, allegando a sostegno alcune problematiche con i famigliari di B._______ che non avrebbero accettato la loro relazione. B. Il (…) sul suolo elvetico è nata la prima figlia della coppia, C._______. C. Con decisione del 18 giugno 2010, l’allora Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto la domanda d’asilo degli interessati salvo concedergli l’ammissione provvisoria per causa d’inesigibilità. D. Il (…) è venuta al mondo la seconda figlia degli interessati, D._______. E. Il 10 maggio 2012 la famiglia ha fatto rientro nel Paese d’origine dopo essersi annunciata alla sezione swissREPAT ed aver beneficiato di un aiuto al ritorno. F. Nell’ottobre del 2017 gli interessati, dopo aver soggiornato diversi anni a Mosul e successivamente a Dohuk, avrebbero lasciato nuovamente l’Iraq transitando dalla Turchia, dalla Grecia e dall’Italia e giungendo in Svizzera il 14 febbraio 2018. Qui hanno depositato una nuova domanda d’asilo presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso (ora Centro federale d’asilo [CFA]). G. A sostegno della loro domanda essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essersi reinsediati a Mosul in quanto, nonostante le rassicurazioni a suo tempo ricevute, i famigliari di B._______ si sarebbero nuovamente messi sulle loro tracce. Qui la situazione securitaria si sarebbe però degradata, cosa che avrebbe condotto la famiglia a fare ritorno nel Kurdistan iracheno, e meglio, a F._______) presso il nonno di A._______ Sharif. Temendo nuove azioni da parte dei parenti di B._______, dopo dieci mesi i richiedenti l’asilo si sarebbero decisi per l’espatrio.
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 3 H. Con due decisioni del 25 gennaio 2019, notificate separatamente il 28 gennaio 2019 (cfr. avvisi di ricevimento), l’autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d’asilo, pronunciando contestualmente l’allontanamento degli interessati dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all’esecuzione dello stesso. I. In data 25 febbraio 2019 (cfr. timbro dei plichi raccomandati) gli interessati sono insorti contro dette decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l’annullamento e la concessione dell’asilo; in subordine l’ammissione provvisoria in Svizzera; in via ancor più subordinata la retrocessione degli atti alla SEM per un nuovo esame; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. J. Per mezzo di decisione incidentale del 3 aprile 2019, questo Tribunale ha congiunto le procedure D-961/2019 e D-966/2019, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nominando nel contempo l’avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d’ufficio ed ha invitato l’autorità di prima istanza ad inoltrare una risposta ai ricorsi, esprimendosi segnatamente sul punto di questione dell’interesse superiore del fanciullo. K. Il 18 aprile 2019 la SEM ha presentato la propria risposta, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie valutazioni. L. Il 16 maggio 2019 i ricorrenti si sono espressi in replica. M. Il 14 gennaio 2021 B._______ ha dato alla luce la terzogenita Elena. N. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2021, il Tribunale ha richiesto gli insorgenti di trasmettere ulteriore documentazione inerente al percorso scolastico delle figlie minori, all’integrazioni di quest’ultime e dei genitori, nonché ad eventuali problemi di salute e prese a carico psicologiche.
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 4 O. Il 9 febbraio 2022 i ricorrenti hanno ottemperato alle richieste del Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Nelle querelate decisioni l’autorità inferiore ha considerato inverosimili i motivi addotti a sostegno della domanda d’asilo degli interessati. A mente della SEM la versione dei fatti proposta non sarebbe sufficientemente dettagliata, giacché vaga, priva di elementi concreti e fondata su elementi riportati da terze persone.
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E. 3.2 Nel proprio gravame gli insorgenti avversano tale valutazione. A loro dire, apparrebbe del tutto verosimile “che i famigliari di B._______ si siano recati a cercarli armati per punirli”, atteso che le rispettive allegazioni sarebbero chiare, precise e concordanti. La fattispecie ossequierebbe peraltro le condizioni di cui all’art. 3 LAsi.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.
E. 4.2 Per costante giurisprudenza, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all’interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3).
E. 4.3 A norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell’entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo. Tale valutazione è stata confermata anche nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 6 tutt’ora validità (cfr. sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 6.4). Non di meno, in caso di delitti d’onore che colpiscono principalmente le donne, a causa di una mancanza di sensibilità e di infrastrutture di protezione insufficienti, non si può presumere che gli agenti di polizia siano disposti a prevenire tali crimini o a indagare in modo completo (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6.7; sentenza del Tribunale D- 7100/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 5.2).
E. 5 In concreto, si pone dunque innanzitutto la questione a sapere se i ricorrenti, che pur avendo risieduto per un certo periodo al di fuori dell’ARK, provengono ed avevano il loro ultimo domicilio in tale regione, potevano avvalersi o meno della protezione statale. Ebbene, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in casi apparentabili a quello in narrativa, nel cui contesto, dopo aver precisato che i ricorrenti non avevano chiesto protezione alle autorità del loro paese d’origine, ha concluso all’assenza di un rischio di subire atti pregiudizievoli per mano dei famigliari della partner contrari alla relazione sentimentale (cfr. sentenze del Tribunale D- 2840/2021 del 10 marzo 2022 e E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5). In effetti, in una tale costellazione si deve partire dall’assunto che la persona in questione non sia da considerarsi sola in quanto donna e dunque esposta all’assenza di sensibilità delle autorità, potendo invece contare sull’appoggio del compagno e della sua famiglia, segnatamente nell’interfacciarsi con le autorità (cfr. sentenze del Tribunale D-2840/2021 e E-1780/2020, consid. 6.5.1 e seg.). Una siffatta valutazione pare poter aderire anche al caso de quo, atteso che dal punto di vista del fondato timore di subire atti pregiudizievoli futuri, non è l’eventualità di finire vittima di crimini di genere ad essere oggetto di valutazione, bensì la probabilità che si scateni una faida famigliare, circostanza per la quale si può invece, come detto, partire dall’assunto che la protezione statale sia data (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-935/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.2 e seg.). B._______ non è una donna sola lasciata alla mercé dei famigliari ma può contare sul sostegno di A._______ e dei suoi parenti, che già si sono prodigati in passato per aiutare la coppia. Così, si può altresì ritenere ch’ella, rispettivamente la famiglia, possa rivolgersi alle autorità in caso di necessità. Peraltro, non trattandosi di motivi di fuga specifici della condizione femminile, ma di un presunto rischio di rappresaglie da parte dei parenti della ricorrente, la casistica nemmeno pare rientrare nel novero dei motivi esaustivamente elencati all’art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-2677/2020 del 5 giugno 2020).
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 7 Ne discende che indipendentemente dalla questione a sapere se la narrazione proposta dagli insorgenti risulti o meno verosimile, si possa concludere che la fattispecie non rivesta un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 6 Non riconoscendo la qualità di rifugiato e negando l’asilo agli insorgenti l’autorità intimata non ha violato il diritto federale.
E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli interessati non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell’allontanamento, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
E. 8 Resta ora da esaminare se l’esecuzione dell’allontanamento debba essere confermata. A tal proposito, la SEM, nella decisione impugnata così come nelle ulteriori prese di posizione presentate in sede ricorsuale non ha ravvisato alcun impedimento alla stessa. Tanto la situazione generale dell’ARK, che quella personale degli insorgenti, non risulterebbe ostativa al loro rinvio. Nel loro gravame i ricorrenti si appellano invece, secondo il senso, all’interesse superiore del fanciullo. Allegano che entrambe le figlie minori della coppia, nate in Svizzera, sarebbero state vittima di violenze sessuali allorché si trovavano presso il centro per richiedenti asilo di Biasca. Tali atti sarebbero stati oggetto di un procedimento penale sfociato nella condanna dell’autore avvenuta il 17 ottobre 2018 e di cui sono stati allegati degli stralci della sentenza emessa dalla Corte delle assise criminali. Ciò avrebbe influito in modo negativo sulla loro situazione psicologica, che sarebbe grave e complessa. L’ipotesi di un loro rinvio in Iraq sarebbe dunque del tutto impraticabile e configurerebbe uno sradicamento dal contesto sociale in cui si sarebbero interfacciate e dove, con grande forza e impegno, avrebbero tessuto dei rapporti. Nella comunicazione del 9 febbraio 2022 i ricorrenti producono segnatamente la
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 8 documentazione relativa al percorso scolastico delle figlie e fanno presente che B._______ e le stesse starebbero seguendo un percorso di psicoterapia. La famiglia sarebbe integrata ed avrebbe creato legami di amicizia con dei residenti, dei quali vengono allegate due distinte dichiarazioni scritte.
E. 9 Per quanto concerne l’esecuzione dell’allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l’art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 10.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 10.3 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l’esecuzione dell’allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 9 avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l’interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L’interesse del fanciullo può infatti essere minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d’origine dovute ad un’integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento per l’insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5).
E. 10.4 I criteri applicabili per la determinazione dell’interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d’origine. Nell’analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall’ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l’insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d’origine; sradicamento che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenze del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.4 e E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5).
E. 11.1 Nel caso che ci occupa le minori C._______ e D._______ sono nate in territorio elvetico. Sebbene abbiano fatto ritorno in patria in età prescolare su decisione dei genitori, esse hanno nuovamente lasciato il loro Paese d’origine all’età di sette, rispettivamente cinque anni. Una volta giunte in Svizzera, esse sono state subitamente vittime di atti sessuali con fanciulli per mano di un altro richiedente l’asilo, situazione che ha imposto la necessità di impostare un follow up psicologico famigliare che è stato sospeso dopo un anno e mezzo e riattivato nel gennaio del 2022 a seguito
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 10 del riacutizzarsi della sintomatologia ansiosa. Ad oggi, il Sevizio medico psicologico dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale preventiva di proporre alle bambine una presa a carico terapeutica, che reputa fondamentale e necessaria. Nonostate queste vicissitudini, le minori frequentano regolamente le classi quinta e terza della scuola elementare. C._______ ha iniziato il suo percorso formativo il 2 maggio 2018 direttamente in prima elementare e per l’anno successivo è stata iscritta in seconda. Qui ha sin da subito ottenuto voti soddisfacenti, venendo sempre promossa. D._______, dopo la scuola dell’infanzia ha a sua volta integrato le elementari a partire dall’anno scolastico 2019/2020. Ella è a sua volta sempre stata promossa con ottime valutazioni.
E. 11.2 Poste queste premesse e quand’anche la durata del loro soggiorno in Svizzera non sia particolarmente lunga, non si può negare che le fanciulle possano vantare delle buone prospettive di sviluppo e di formazione. V’è altresì da osservare come le bambine, che hanno compiuto da poco dodici, rispettivamente dieci anni, abbiano vissuto in Svizzera un periodo determinante della loro infanzia e si apprestano ad intraprendere il fondamentale percorso preadolescenziale. Interamente scolarizzate in Svizzera, esse vanno considerate completemente integrate avendo oltremodo tessuto amicizie e legami con altri bambini del luogo, come attestato dalle dichiarazioni prodotte in sede ricorsuale. Si può così partire dall’assunto che la loro personalità si sia formata in forza ai valori del loro attuale Paese di residenza. In caso di allontanamento in Iraq, C._______ e D._______ vedrebbero interrompersi la loro formazione scolastica primaria ad uno stadio delicato e si dovrebbero riadattare ad un sistema scolastico con il quale non hanno legami diretti né riferimenti. Inoltre, all’occorrenza non avrebbero probabilmente la possibilità di fare capo ad una presa a carico psicologica che tenga conto del percorso svolto sin qui e potrebbero scontrarsi con una più difficile comprensione delle già intrinsecamente sensibili problematiche che le hanno toccate in tenera età.
E. 11.3 Così, si può a giusto titolo concludere che alla luce delle peculiarità del caso di specie sia presente un insieme eccezionale di fattori sfavorevoli che rendono l’allontanamento in Iraq di C._______ e D._______ contrario all’interesse superiore del fanciullo. Si necessita pertanto la pronuncia dell’ammissione provvisoria per l’insieme della famiglia conformemente alla giurisprudenza citata e stante l’assenza delle condizioni per un’applicazione dell’art. 83 cpv. 7 LStrI. La presente conclusione si fonda sulle specificità del presente caso ed in particolare sui possibili risvolti degli abusi sessuali subiti dalle fanciulle, di modo che, non andrà interpretata quale precedente per dedurre un’inesigibilità generalizzata in presenza di
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 11 minori scolarizzati in Svizzera. Peraltro, il Tribunale non può esimersi dal constatare come gli sforzi di integrazione dei genitori non risultino ad oggi particolarmente degni di nota. Infatti, dopo più di sette anni complessivi di soggiorno in Svizzera, essi dispongono solamente di conoscenze basilari dell’italiano, sono del tutto dipendenti dall’assistenza sociale (cfr. ricorsi, pag. 9) e non possono vantare esperienze lavorative concrete al di fuori dei programmi occupazionali della Croce Rossa. A tal riguardo, non è disutile osservare che la SEM è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l’art. 83 cpv. 1 LStrI). Stando così le cose, laddove l’interesse superiore del fanciullo non dovesse più risultare d’impedimento al rinvio, segnatamente in caso di raggiungimento della maggiore età, si imporranno delle valutazioni circa lo status della medesima. In questo contesto, è pure opportuno rammentare che le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza (art. 84 cpv. 5 LStrI).
E. 12 Ferma considerata l’alternatività delle condizioni di cui all’art. 83 LStrI, il Tribunale può esimersi dall’analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, siano essi da considerare in ambito di ammissibilità o di possibilità della stessa.
E. 13 Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull’ammissione provvisoria.
E. 14.1 Visto l’esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese processuali.
E. 14.2 Inoltre, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti, del fatto che due distinte impugnative sono contenutisticamente per larghi tratti equiparabili nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 550.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).
E. 14.3 Giusta l’art. 64 PA, l’autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l’indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 550.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-961/2019, D-966/2019 Pagina 13
Dispositiv
- I ricorsi sono accolti limitatamente all’esecuzione dell’allontanamento. I punti 4 e 5 delle decisioni della SEM del 25 gennaio 2019 sono annullati. Per il resto i ricorsi sono respinti.
- L’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull’ammissione provvisoria.
- La SEM è invitata a verificare periodicamente il soddisfacimento delle condizioni per l’ammissione provvisoria.
- Non si prelevano spese processuali.
- La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio un’indennità di complessivamente CHF 550.– a titolo di spese di patrocinio.
- La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 550.– a titolo di indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-961/2019, D-966/2019 Sentenza del 13 aprile 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Lang, Michela Bürki Moreni, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nata il (...), E._______, nata il (...),Iraq, tutti patrocinati dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 25 gennaio 2019 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, cittadini iracheni provenienti dalla provincia di Dohuk, hanno depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 16 novembre 2008, allegando a sostegno alcune problematiche con i famigliari di B._______ che non avrebbero accettato la loro relazione. B. Il (...) sul suolo elvetico è nata la prima figlia della coppia, C._______. C. Con decisione del 18 giugno 2010, l'allora Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto la domanda d'asilo degli interessati salvo concedergli l'ammissione provvisoria per causa d'inesigibilità. D. Il (...) è venuta al mondo la seconda figlia degli interessati, D._______. E. Il 10 maggio 2012 la famiglia ha fatto rientro nel Paese d'origine dopo essersi annunciata alla sezione swissREPAT ed aver beneficiato di un aiuto al ritorno. F. Nell'ottobre del 2017 gli interessati, dopo aver soggiornato diversi anni a Mosul e successivamente a Dohuk, avrebbero lasciato nuovamente l'Iraq transitando dalla Turchia, dalla Grecia e dall'Italia e giungendo in Svizzera il 14 febbraio 2018. Qui hanno depositato una nuova domanda d'asilo presso il Centro di registrazione e di procedura (CRP) di Chiasso (ora Centro federale d'asilo [CFA]). G. A sostegno della loro domanda essi hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essersi reinsediati a Mosul in quanto, nonostante le rassicurazioni a suo tempo ricevute, i famigliari di B._______ si sarebbero nuovamente messi sulle loro tracce. Qui la situazione securitaria si sarebbe però degradata, cosa che avrebbe condotto la famiglia a fare ritorno nel Kurdistan iracheno, e meglio, a F._______) presso il nonno di A._______ Sharif. Temendo nuove azioni da parte dei parenti di B._______, dopo dieci mesi i richiedenti l'asilo si sarebbero decisi per l'espatrio. H. Con due decisioni del 25 gennaio 2019, notificate separatamente il 28 gennaio 2019 (cfr. avvisi di ricevimento), l'autorità inferiore ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e non ritenendo in specie data la presenza di ostacoli all'esecuzione dello stesso. I. In data 25 febbraio 2019 (cfr. timbro dei plichi raccomandati) gli interessati sono insorti contro dette decisioni dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento e la concessione dell'asilo; in subordine l'ammissione provvisoria in Svizzera; in via ancor più subordinata la retrocessione degli atti alla SEM per un nuovo esame; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili, di essere posti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. J. Per mezzo di decisione incidentale del 3 aprile 2019, questo Tribunale ha congiunto le procedure D-961/2019 e D-966/2019, ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, nominando nel contempo l'avv. Immacolata Iglio Rezzonico quale patrocinatrice d'ufficio ed ha invitato l'autorità di prima istanza ad inoltrare una risposta ai ricorsi, esprimendosi segnatamente sul punto di questione dell'interesse superiore del fanciullo. K. Il 18 aprile 2019 la SEM ha presentato la propria risposta, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie valutazioni. L. Il 16 maggio 2019 i ricorrenti si sono espressi in replica. M. Il 14 gennaio 2021 B._______ ha dato alla luce la terzogenita Elena. N. Con decisione incidentale del 16 dicembre 2021, il Tribunale ha richiesto gli insorgenti di trasmettere ulteriore documentazione inerente al percorso scolastico delle figlie minori, all'integrazioni di quest'ultime e dei genitori, nonché ad eventuali problemi di salute e prese a carico psicologiche. O. Il 9 febbraio 2022 i ricorrenti hanno ottemperato alle richieste del Tribunale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Alla presente procedura si applica il diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). Gli atti impugnati costituiscono delle decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalle decisioni impugnate e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione delle stesse (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di esse. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nelle querelate decisioni l'autorità inferiore ha considerato inverosimili i motivi addotti a sostegno della domanda d'asilo degli interessati. A mente della SEM la versione dei fatti proposta non sarebbe sufficientemente dettagliata, giacché vaga, priva di elementi concreti e fondata su elementi riportati da terze persone. 3.2 Nel proprio gravame gli insorgenti avversano tale valutazione. A loro dire, apparrebbe del tutto verosimile "che i famigliari di B._______ si siano recati a cercarli armati per punirli", atteso che le rispettive allegazioni sarebbero chiare, precise e concordanti. La fattispecie ossequierebbe peraltro le condizioni di cui all'art. 3 LAsi. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 4.2 Per costante giurisprudenza, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). 4.3 A norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo. Tale valutazione è stata confermata anche nella sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 6.4). Non di meno, in caso di delitti d'onore che colpiscono principalmente le donne, a causa di una mancanza di sensibilità e di infrastrutture di protezione insufficienti, non si può presumere che gli agenti di polizia siano disposti a prevenire tali crimini o a indagare in modo completo (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6.7; sentenza del Tribunale D-7100/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 5.2).
5. In concreto, si pone dunque innanzitutto la questione a sapere se i ricorrenti, che pur avendo risieduto per un certo periodo al di fuori dell'ARK, provengono ed avevano il loro ultimo domicilio in tale regione, potevano avvalersi o meno della protezione statale. Ebbene, questo Tribunale ha già avuto modo di esprimersi in casi apparentabili a quello in narrativa, nel cui contesto, dopo aver precisato che i ricorrenti non avevano chiesto protezione alle autorità del loro paese d'origine, ha concluso all'assenza di un rischio di subire atti pregiudizievoli per mano dei famigliari della partner contrari alla relazione sentimentale (cfr. sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022 e E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5). In effetti, in una tale costellazione si deve partire dall'assunto che la persona in questione non sia da considerarsi sola in quanto donna e dunque esposta all'assenza di sensibilità delle autorità, potendo invece contare sull'appoggio del compagno e della sua famiglia, segnatamente nell'interfacciarsi con le autorità (cfr. sentenze del Tribunale D-2840/2021 e E-1780/2020, consid. 6.5.1 e seg.). Una siffatta valutazione pare poter aderire anche al caso de quo, atteso che dal punto di vista del fondato timore di subire atti pregiudizievoli futuri, non è l'eventualità di finire vittima di crimini di genere ad essere oggetto di valutazione, bensì la probabilità che si scateni una faida famigliare, circostanza per la quale si può invece, come detto, partire dall'assunto che la protezione statale sia data (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-935/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.2 e seg.). B._______ non è una donna sola lasciata alla mercé dei famigliari ma può contare sul sostegno di A._______ e dei suoi parenti, che già si sono prodigati in passato per aiutare la coppia. Così, si può altresì ritenere ch'ella, rispettivamente la famiglia, possa rivolgersi alle autorità in caso di necessità. Peraltro, non trattandosi di motivi di fuga specifici della condizione femminile, ma di un presunto rischio di rappresaglie da parte dei parenti della ricorrente, la casistica nemmeno pare rientrare nel novero dei motivi esaustivamente elencati all'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-2677/2020 del 5 giugno 2020). Ne discende che indipendentemente dalla questione a sapere se la narrazione proposta dagli insorgenti risulti o meno verosimile, si possa concludere che la fattispecie non rivesta un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato.
6. Non riconoscendo la qualità di rifugiato e negando l'asilo agli insorgenti l'autorità intimata non ha violato il diritto federale.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli interessati non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche.
8. Resta ora da esaminare se l'esecuzione dell'allontanamento debba essere confermata. A tal proposito, la SEM, nella decisione impugnata così come nelle ulteriori prese di posizione presentate in sede ricorsuale non ha ravvisato alcun impedimento alla stessa. Tanto la situazione generale dell'ARK, che quella personale degli insorgenti, non risulterebbe ostativa al loro rinvio. Nel loro gravame i ricorrenti si appellano invece, secondo il senso, all'interesse superiore del fanciullo. Allegano che entrambe le figlie minori della coppia, nate in Svizzera, sarebbero state vittima di violenze sessuali allorché si trovavano presso il centro per richiedenti asilo di Biasca. Tali atti sarebbero stati oggetto di un procedimento penale sfociato nella condanna dell'autore avvenuta il 17 ottobre 2018 e di cui sono stati allegati degli stralci della sentenza emessa dalla Corte delle assise criminali. Ciò avrebbe influito in modo negativo sulla loro situazione psicologica, che sarebbe grave e complessa. L'ipotesi di un loro rinvio in Iraq sarebbe dunque del tutto impraticabile e configurerebbe uno sradicamento dal contesto sociale in cui si sarebbero interfacciate e dove, con grande forza e impegno, avrebbero tessuto dei rapporti. Nella comunicazione del 9 febbraio 2022 i ricorrenti producono segnatamente la documentazione relativa al percorso scolastico delle figlie e fanno presente che B._______ e le stesse starebbero seguendo un percorso di psicoterapia. La famiglia sarebbe integrata ed avrebbe creato legami di amicizia con dei residenti, dei quali vengono allegate due distinte dichiarazioni scritte. 9. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 10.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 10.3 Alla luce della giurisprudenza attuale, solo una messa in pericolo concreta, segnatamente per ragioni mediche, può condurre a considerare l'esecuzione dell'allontanamento inesigibile. Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale (cfr. DTAF 2014/16 consid. 7.6 e riferimenti citati). In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6 e 5.8; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, 9.3.4 e 9.3.5). 10.4 I criteri applicabili per la determinazione dell'interesse superiore del fanciullo comprendono valutazioni in merito alla sua età, al suo grado di maturità, ai suoi legami di dipendenza e alla natura delle relazioni con le persone di sostegno (prossimità, intensità, importanza per la sua crescita, impegno e capacità dipresa a carico). Parimenti da analizzare sono lo stato e le prospettive di sviluppo e di formazione scolastica rispettivamente professionale nonché le possibilità e le difficoltà di reinserimento nel paese d'origine. Nell'analisi di tali criteri, la durata del soggiorno in Svizzera è un fattore di grande importanza, posto che i bambini in tenera età non devono essere sradicati senza validi motivi dall'ambiente nel quale sono cresciuti. Dal punto di vista psicologico, occorre prendere in considerazione non solo la famiglia in senso stretto quantopiù l'insieme delle relazioni sociali. Una forte integrazione in Svizzera, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, può infatti avere quale conseguenza uno sradicamento dal paese d'origine; sradicamento che può, secondo le circostanze, rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2, sentenze del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.4 e E-2617/2016 del 28 marzo 2017 consid. 4.5). 11. 11.1 Nel caso che ci occupa le minori C._______ e D._______ sono nate in territorio elvetico. Sebbene abbiano fatto ritorno in patria in età prescolare su decisione dei genitori, esse hanno nuovamente lasciato il loro Paese d'origine all'età di sette, rispettivamente cinque anni. Una volta giunte in Svizzera, esse sono state subitamente vittime di atti sessuali con fanciulli per mano di un altro richiedente l'asilo, situazione che ha imposto la necessità di impostare un follow up psicologico famigliare che è stato sospeso dopo un anno e mezzo e riattivato nel gennaio del 2022 a seguito del riacutizzarsi della sintomatologia ansiosa. Ad oggi, il Sevizio medico psicologico dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale preventiva di proporre alle bambine una presa a carico terapeutica, che reputa fondamentale e necessaria. Nonostate queste vicissitudini, le minori frequentano regolamente le classi quinta e terza della scuola elementare. C._______ ha iniziato il suo percorso formativo il 2 maggio 2018 direttamente in prima elementare e per l'anno successivo è stata iscritta in seconda. Qui ha sin da subito ottenuto voti soddisfacenti, venendo sempre promossa. D._______, dopo la scuola dell'infanzia ha a sua volta integrato le elementari a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Ella è a sua volta sempre stata promossa con ottime valutazioni. 11.2 Poste queste premesse e quand'anche la durata del loro soggiorno in Svizzera non sia particolarmente lunga, non si può negare che le fanciulle possano vantare delle buone prospettive di sviluppo e di formazione. V'è altresì da osservare come le bambine, che hanno compiuto da poco dodici, rispettivamente dieci anni, abbiano vissuto in Svizzera un periodo determinante della loro infanzia e si apprestano ad intraprendere il fondamentale percorso preadolescenziale. Interamente scolarizzate in Svizzera, esse vanno considerate completemente integrate avendo oltremodo tessuto amicizie e legami con altri bambini del luogo, come attestato dalle dichiarazioni prodotte in sede ricorsuale. Si può così partire dall'assunto che la loro personalità si sia formata in forza ai valori del loro attuale Paese di residenza. In caso di allontanamento in Iraq, C._______ e D._______ vedrebbero interrompersi la loro formazione scolastica primaria ad uno stadio delicato e si dovrebbero riadattare ad un sistema scolastico con il quale non hanno legami diretti né riferimenti. Inoltre, all'occorrenza non avrebbero probabilmente la possibilità di fare capo ad una presa a carico psicologica che tenga conto del percorso svolto sin qui e potrebbero scontrarsi con una più difficile comprensione delle già intrinsecamente sensibili problematiche che le hanno toccate in tenera età. 11.3 Così, si può a giusto titolo concludere che alla luce delle peculiarità del caso di specie sia presente un insieme eccezionale di fattori sfavorevoli che rendono l'allontanamento in Iraq di C._______ e D._______ contrario all'interesse superiore del fanciullo. Si necessita pertanto la pronuncia dell'ammissione provvisoria per l'insieme della famiglia conformemente alla giurisprudenza citata e stante l'assenza delle condizioni per un'applicazione dell'art. 83 cpv. 7 LStrI. La presente conclusione si fonda sulle specificità del presente caso ed in particolare sui possibili risvolti degli abusi sessuali subiti dalle fanciulle, di modo che, non andrà interpretata quale precedente per dedurre un'inesigibilità generalizzata in presenza di minori scolarizzati in Svizzera. Peraltro, il Tribunale non può esimersi dal constatare come gli sforzi di integrazione dei genitori non risultino ad oggi particolarmente degni di nota. Infatti, dopo più di sette anni complessivi di soggiorno in Svizzera, essi dispongono solamente di conoscenze basilari dell'italiano, sono del tutto dipendenti dall'assistenza sociale (cfr. ricorsi, pag. 9) e non possono vantare esperienze lavorative concrete al di fuori dei programmi occupazionali della Croce Rossa. A tal riguardo, non è disutile osservare che la SEM è tenuta a verificare periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria siano ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l'art. 83 cpv. 1 LStrI). Stando così le cose, laddove l'interesse superiore del fanciullo non dovesse più risultare d'impedimento al rinvio, segnatamente in caso di raggiungimento della maggiore età, si imporranno delle valutazioni circa lo status della medesima. In questo contesto, è pure opportuno rammentare che le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d'integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza (art. 84 cpv. 5 LStrI).
12. Ferma considerata l'alternatività delle condizioni di cui all'art. 83 LStrI, il Tribunale può esimersi dall'analisi circa la presenza di ulteriori ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, siano essi da considerare in ambito di ammissibilità o di possibilità della stessa.
13. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto. Le SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria. 14. 14.1 Visto l'esito della procedura, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciò nonostante, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese processuali. 14.2 Inoltre, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dalla rappresentante dei ricorrenti, del fatto che due distinte impugnative sono contenutisticamente per larghi tratti equiparabili nonché del parziale accoglimento del gravame (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 550.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). 14.3 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 550.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti 4 e 5 delle decisioni della SEM del 25 gennaio 2019 sono annullati. Per il resto i ricorsi sono respinti.
2. L'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile. La SEM è invitata a regolamentare le condizioni del soggiorno dei ricorrenti conformemente alle disposizioni sull'ammissione provvisoria.
3. La SEM è invitata a verificare periodicamente il soddisfacimento delle condizioni per l'ammissione provvisoria.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di complessivamente CHF 550.- a titolo di spese di patrocinio.
6. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 550.- a titolo di indennità ripetibili.
7. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: