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D-2840/2021

D-2840/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-10 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i richiedenti l’asilo, cittadini iracheni di etnia curda provenienti da Za- kho, hanno motivato la loro richiesta di protezione sulla base di alcune pro- blematiche famigliari; che B._______ sarebbe stata promessa in sposa al figlio di suo zio paterno allorquando era ancora bambina; che dopo essersi innamorata di A._______, quest’ultimo si sarebbe presentato in due occa- sioni presso la sua abitazione per chiederla in sposa a suo padre; che il genitore avrebbe però sempre rifiutato alla luce della promessa fatta al pa- rente; che nel marzo del 2016 gli insorgenti sarebbero così fuggiti assieme presso l’abitazione del cugino sita in un villaggio vicino, rimanendovi quasi due anni; che durante questo periodo di tempo, gli insorgenti avrebbero

D-2840/2021 Pagina 4 contratto matrimonio religioso presso il Mullah della zona; che sennonché, tra la primavera e I’estate del 2018, i fratelli di B._______ sarebbero giunti presso il loro luogo di residenza innescando una lite con A._______; che a causa della lite B._______ avrebbe subito un aborto; che sebbene l’inter- vento dei vicini di casa avrebbe condotto alla fuga gli assalitori, gli insor- genti si sarebbero decisi a far ritorno a Zakho; che qui, gli interessati sa- rebbero andati ad abitare provvisoriamente dalla madre di A._______, per poi trovare una sistemazione definitiva presso un appartamento messo a disposizione daI cugino, ove sarebbero rimasti per tre anni; che A._______ avrebbe trovato lavoro nella cantina del palazzo senza l’asciare l’abita- zione per paura di incontrare i famigliari di B._______; che nonostante le precauzioni adottate, nel corso della quarta gravidanza quest’ultima avrebbe ricevuto una telefonata da parte di sua madre, la quale la avrebbe avvertiva di stare attenta ai suoi fratelli e ai suoi cugini, in quanto volevano ucciderla; che questa chiamata l’avrebbe innervosita, mettendo a rischio la gravidanza tanto che il neonato sarebbe morto pochi giorni dopo il parto; che così, alla fine del mese di agosto 2020, i ricorrenti avrebbero deciso di espatriare; che in seguito, i famigliari di B._______ avrebbero telefonato frequentemente ai perenti di A._______ nell’intento di carpire informazioni sul loro luogo di residenza, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha in primo luogo giudicato inattendibili le allegazioni degli insorgenti circa il periodo vissuto da reclusi a Zahko; che il racconto degli interessati su tale punto di questione sarebbe stato a tal punto vago e semplificato da non dare l’impressione quanto ad un reale vissuto; che a mente dell’autorità inferiore, anche le dichiarazioni a proposito delle ragioni a monte la mancata ufficializzazione del matrimo- nio risulterebbero inverosimili in quanto in contraddizione tra di loro e con

D-2840/2021 Pagina 5 le informazioni da essa recensite; che anche le affermazioni a riguardo dell’impossibilità a richiedere la protezione statale si esaurirebbero in una mera giustificazione generica e stereotipata; che su questi presupposti, an- che l’eventualità di essere vittime di persecuzioni negli anni vissuti a Zahko risulterebbe inverosimile; che per sovrabbondanza, le presunte problema- tiche addotte dagli insorgenti risulterebbero pure prive di rilevanza in ma- teria d’asilo, posta l’infrastruttura di protezione funzionante esistente nel kurdistan iracheno, che con ricorso, gli insorgenti puntualizzano in primo luogo come l’autorità inferiore abbia redatto due distinti progetti di decisione nella procedura ce- lere, di modo che, il provvedimento avversato sarebbe stato emesso a di- stanza di quattro mesi dal deposito della domanda; che in apparente rela- zione a ciò, i ricorrenti censurano una violazione manifesta del diritto di essere sentito e dell’obbligo di motivazione atteso che farebbe difetto una comprensibile e sostanziata motivazione rispetto alla supposta protezione che le autorità del Paese di origine sarebbero in grado di assicurare, che il Tribunale non ravvisa però alcuna carenza dal punto di vista formale, che in primis, il mancato smistamento nella procedura ampliata non è in concreto tale da configurare un vulnus del suo diritto ad un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU (cfr. la sentenza di principio del Tri- bunale E-6713/2019 del 27 maggio 2021), che la decisione qui sindacata è stata emessa a meno di 140 giorni di di- stanza dal deposito della domanda; che il lasso di tempo totale previsto dal legislatore per lo svolgimento della procedura celere, composto dai ven- tuno giorni di procedura preliminare e dagli 8 giorni lavorativi per l’emis- sione della decisione, è stato disatteso (cfr. art. 37 cpv. 2 LAsi; sentenza E- 6713/2019 consid. 10.1); che ciò non di meno, il caso in esame non era insufficientemente liquido per essere evaso nel contesto di una procedura celere, tanto più che la decisione di prima istanza è stata emessa a pochi giorni di distanza dall’audizione di B._______; che come già a più riprese evidenziato dal Tribunale, non è dipoi privo di rilievo il fatto che in forza all’art. 10 dell’Ordinanza Covid-19 asilo, il termine di ricorso avverso le de- cisioni emesse nella procedura celere è stato provvisoriamente portato a 30 giorni (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7; anche la sentenza del Tribunale D- 2030/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5), che allo stesso modo, si deve osservare che l’obbligo per l’autorità di mo- tivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito

D-2840/2021 Pagina 6 (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA); che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F- 5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che ciò non significa tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può oc- cuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a dette esigenze è infatti sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sen- tenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti es- senziali che l’autorità inferiore avrebbe tralasciato; che infatti, quo alle pos- sibilità di ottenere protezione in Patria, l’autorità intimata ha fatto puntuale e corretto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale; che si tratta peraltro di un’argomentazione presentata per sovrabbondanza, che le doglianze vanno respinte e nulla osta all’esame del merito della que- stione, che con riferimento a ciò, gli insorgenti lamentano un’errata valutazione delle loro allegazioni sotto il profilo della verosimiglianza; che in primo luogo, gli indicatori recensiti dalla SEM non riguarderebbero aspetti essen- ziali; che nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti adducono diversi argomenti volti a rimettere in discussione la tesi dell’autorità inferiore circa la veridicità del periodo vissuto a Zakho e dell’impossibilità ad ufficializzare il matrimonio, che nella propria risposta, l’autorità inferiore si riconferma nella propria po- sizione, sottolineando l’importanza delle dichiarazioni circa il periodo ante- cedente l’espatrio; che mal si comprenderebbe peraltro il motivo per il quale gli insorgenti non si siano applicati per contrarre matrimonio civile a Zakho; che ad ogni modo, conclude l’autorità inferiore, vi sarebbe modo di fare capo alla protezione statale,

D-2840/2021 Pagina 7 che in relazione a quanto argomentato, questo Tribunale rileva come la questione a sapere se i fatti in parola si siano effettivamente svolti nei ter- mini descritti o meno non sia decisiva per l’evasione del gravame, che infatti, per costante giurisprudenza, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all’interessato; che in- fatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che a tal soggetto, i ricorrenti sottolineano come le giustificazioni da loro fornite quo alla mancata richiesta di protezione presso le autorità compe- tenti sarebbero verosimili e consistenti; che infatti, come da loro indicato, un’eventuale denuncia avrebbe creato una faida famigliare su larga scala; che l’ARK sarebbe una regione tristemente nota per questa tipologia di problematiche; che le vicissitudini addotte sarebbero così pertinenti in ma- teria d’asilo; che la ricorrente non sarebbe vittima di violenza domestica, bensì di potenziale matrimonio forzato e di rappresaglie per aver leso l’onore della famiglia; che si tratterebbe di fenomeni completamente diversi e non sovrapponibili; che la protezione giuridica fa quindi riferimento alla sentenza del Tribunale E-4962/2019 del 2 dicembre 2019, in cui sarebbero stati avanzati dei dubbi quanto al fatto che le autorità curde siano capaci e volonterose di fornite protezioni in siffatte casistiche, che in sede di replica essi precisano poi come l’eventualità di contrarre matrimonio non avrebbe in ogni caso escluso il rischio di essere vittime di crimini d’onore; che nella medesima occasione citano alcune fonti che ri- metterebbero in discussione l’effettiva possibilità di ottenere protezione, che a questo titolo, va in primo luogo osservato come a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell’entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di princi- pio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro

D-2840/2021 Pagina 8 province sotto il loro controllo; che tale valutazione è stata confermata an- che della succitata sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt’ora vali- dità (cfr. sentenza del Tribunale sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 6.4), che nondimeno, è a giusto titolo che il ricorrente segnala come in caso di delitti d’onore che colpiscono principalmente le donne, a causa di una man- canza di sensibilità e di infrastrutture di protezione insufficienti, non si può presumere che gli agenti di polizia siano disposti a prevenire tali crimini o a indagare in modo completo (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6.7; sentenza del Tribunale D-7100/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 5.2), che tuttavia, recentemente il Tribunale ha avuto modo di esprimersi in un caso del tutto apparentabile a quello in esame, che in detto contesto, questa autorità ricorsuale, dopo aver precisato che i ricorrenti non avevano chiesto protezione alle autorità del loro paese d’ori- gine, ha concluso all’irrilevanza in materia d’asilo del rischio di subire atti pregiudizievoli per mano dei famigliari della moglie (cfr. sentenza del Tribu- nale E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5), che in effetti, è stato considerato che quest’ultima non era sola e dunque esposta all’assenza di sensibilità delle autorità, ma poteva contare sull’ap- poggio del marito e della sua famiglia (cfr. sentenza del Tribunale E- 1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5.1 e seg.), che una siffatta valutazione pare aderire anche al caso de quo, atteso che dal punto di vista del fondato timore di subire atti pregiudizievoli futuri, non è l’eventualità di finire vittima di crimini di genere ad essere oggetto di va- lutazione, ma bensì la probabilità che si scateni una faida tra le due fami- glie, circostanza per la quale si può invece, come detto, partire dall’assunto che la protezione statale sia data (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 935/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.2 e seg.), che ciò a maggior ragione dal momento che, gli insorgenti, per loro stessa ammissione, nemmeno hanno tentato di rivolgersi alle autorità, avanzando oltremodo giustificazioni palesemente insufficienti e che confermano la va- lutazione che precede (cfr. atti SEM A49, D32: “non abbiamo denunciato, perché noi consideravamo loro nostri parenti e non volevamo”; A50, D51: ”noi non volevamo ingrandire questo problema che poteva an- che trasformarsi in una faida”),

D-2840/2021 Pagina 9 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, gli insorgenti avversano anche tale conclusione; che l’esecuzione del rinvio sarebbe innanzitutto inammissibile e ciò per i motivi di cui sopra; che la DTAF 2008/5 avrebbe sancito che l’esigibilità verso la provincia di Dohuk per le famiglie con bambini andrebbe ammessa solo con grande cautela; che le crisi respiratorie di cui soffrirebbe B._______ avrebbero eziologia post traumatica e si sarebbero oltremodo palesate an- che durante la rilettura del verbale; che dal rapporto medico dettagliato del 22 aprile 2021 si evincerebbe che quest’ultima necessiterebbe di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica continua di lunga data; che non si potrebbe ragionevolmente pretendere ch’ella prosegua con l’accompagna- mento in patria, ossia nel Paese ove avrebbe subito traumi, e per di più presso uno studio privato; che il medicamento prescritto non sarebbe di- sponibile in Iraq; che la SEM avrebbe inoltre indicato che A._______ sa- rebbe tutt’ora in buoni rapporti con il cugino che lo aveva ospitato a Zakho senza che ciò si evinca dai verbali; che il benessere dei fanciulli andrebbe analizzato in questa specifica costellazione,

D-2840/2021 Pagina 10 che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso l’Iraq, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono es- sere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru- deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha tuttavia più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una si- tuazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU, che spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allon- tanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta es- sere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2), che peraltro, solo una malattia ad uno stadio a tal punto avanzato e termi- nale da lasciar intendere che la morte sia una prospettiva prossima o un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle con- dizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita rendono inammissibile l’allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che come lo si vedrà d’appresso, le problematiche di natura medica in capo a B._______ manifestamente non rientrano nella restrittiva casistica con- venzionale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile,

D-2840/2021 Pagina 11 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza gene- ralizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E- 3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5), che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibi- dem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 set- tembre 2017 consid. 7.4), che in ossequio a tale giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sen- tenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3), che in specie i ricorrenti provengono da Zakho nella provincia di Dohuk, che A._______ è un uomo giovane e gode di buona salute, dispone di una certa esperienza lavorativa e anche nell’ultimo periodo antecedente all’espatrio è sempre riuscito a sostentare la propria famiglia (cfr. atti SEM 49/15, D41 e 59/6, D29), che anche B._______ è giovane, che tuttavia, ella soffre di una sindrome da stress postraumatico, parimenti diagnosticata quale “episodio depressivo non specificato” e “eventi stres- santi di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa”, trattata con Sertralin 100 mg (cfr. atti SEM 61/2 e 95/2), che l’esecuzione dell’allontanamento diviene però inesigibile solo se le per- sone in trattamento medico in Svizzero rischiano di essere private delle cure essenziali, ossia dei trattamenti di medicina generale ed acuta asso- lutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana, di

D-2840/2021 Pagina 12 modo che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente da con- durle in maniera certa alla messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave dell’integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che nondimeno, nel caso di specie la situazione manifestamente non ap- pare tale da poter cagionare una messa in pericolo concreta della vita, at- teso in particolare che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nell’ARK e le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. le sentenze del Tribunale D- 6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4 e D-3492/2019 del 24 luglio 2019 consid. 6.3), che per il resto, il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una si- tuazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione so- ciale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di allog- gio nell’ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8), che nel caso de quo non siamo però in presenza di una singola persona da allontanare, ma bensì di un nucleo famigliare, che peraltro dispone di una rete sociale in patria ed ha fruito del supporto di parenti anche in pas- sato, che per tutte queste ragioni non v’è da temere che gli insorgenti finiscano per trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impos- sibilità a sostentarsi, che alla luce segnatamente della scarsa durata del soggiorno in Svizzera, nemmeno l’interesse superiore dei bambini in tenera età ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti fanciullo (CDF; RS 0.107) risulta di im- pedimento all’esecuzione del provvedimento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6; DTAF 2009/51 consid. 5.6), che infine, non vi sono problemi neanche sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),

D-2840/2021 Pagina 13 che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-2840/2021 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Non si prelevano spese processuali.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

E. 30 giorni (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7; anche la sentenza del Tribunale D- 2030/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5), che allo stesso modo, si deve osservare che l’obbligo per l’autorità di mo- tivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito

D-2840/2021 Pagina 6 (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 – 35 PA); che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F- 5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che ciò non significa tuttavia che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può oc- cuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a dette esigenze è infatti sufficiente che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sen- tenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti es- senziali che l’autorità inferiore avrebbe tralasciato; che infatti, quo alle pos- sibilità di ottenere protezione in Patria, l’autorità intimata ha fatto puntuale e corretto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale; che si tratta peraltro di un’argomentazione presentata per sovrabbondanza, che le doglianze vanno respinte e nulla osta all’esame del merito della que- stione, che con riferimento a ciò, gli insorgenti lamentano un’errata valutazione delle loro allegazioni sotto il profilo della verosimiglianza; che in primo luogo, gli indicatori recensiti dalla SEM non riguarderebbero aspetti essen- ziali; che nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti adducono diversi argomenti volti a rimettere in discussione la tesi dell’autorità inferiore circa la veridicità del periodo vissuto a Zakho e dell’impossibilità ad ufficializzare il matrimonio, che nella propria risposta, l’autorità inferiore si riconferma nella propria po- sizione, sottolineando l’importanza delle dichiarazioni circa il periodo ante- cedente l’espatrio; che mal si comprenderebbe peraltro il motivo per il quale gli insorgenti non si siano applicati per contrarre matrimonio civile a Zakho; che ad ogni modo, conclude l’autorità inferiore, vi sarebbe modo di fare capo alla protezione statale,

D-2840/2021 Pagina 7 che in relazione a quanto argomentato, questo Tribunale rileva come la questione a sapere se i fatti in parola si siano effettivamente svolti nei ter- mini descritti o meno non sia decisiva per l’evasione del gravame, che infatti, per costante giurisprudenza, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all’interessato; che in- fatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che a tal soggetto, i ricorrenti sottolineano come le giustificazioni da loro fornite quo alla mancata richiesta di protezione presso le autorità compe- tenti sarebbero verosimili e consistenti; che infatti, come da loro indicato, un’eventuale denuncia avrebbe creato una faida famigliare su larga scala; che l’ARK sarebbe una regione tristemente nota per questa tipologia di problematiche; che le vicissitudini addotte sarebbero così pertinenti in ma- teria d’asilo; che la ricorrente non sarebbe vittima di violenza domestica, bensì di potenziale matrimonio forzato e di rappresaglie per aver leso l’onore della famiglia; che si tratterebbe di fenomeni completamente diversi e non sovrapponibili; che la protezione giuridica fa quindi riferimento alla sentenza del Tribunale E-4962/2019 del 2 dicembre 2019, in cui sarebbero stati avanzati dei dubbi quanto al fatto che le autorità curde siano capaci e volonterose di fornite protezioni in siffatte casistiche, che in sede di replica essi precisano poi come l’eventualità di contrarre matrimonio non avrebbe in ogni caso escluso il rischio di essere vittime di crimini d’onore; che nella medesima occasione citano alcune fonti che ri- metterebbero in discussione l’effettiva possibilità di ottenere protezione, che a questo titolo, va in primo luogo osservato come a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell’entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di princi- pio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro

D-2840/2021 Pagina 8 province sotto il loro controllo; che tale valutazione è stata confermata an- che della succitata sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt’ora vali- dità (cfr. sentenza del Tribunale sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 6.4), che nondimeno, è a giusto titolo che il ricorrente segnala come in caso di delitti d’onore che colpiscono principalmente le donne, a causa di una man- canza di sensibilità e di infrastrutture di protezione insufficienti, non si può presumere che gli agenti di polizia siano disposti a prevenire tali crimini o a indagare in modo completo (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6.7; sentenza del Tribunale D-7100/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 5.2), che tuttavia, recentemente il Tribunale ha avuto modo di esprimersi in un caso del tutto apparentabile a quello in esame, che in detto contesto, questa autorità ricorsuale, dopo aver precisato che i ricorrenti non avevano chiesto protezione alle autorità del loro paese d’ori- gine, ha concluso all’irrilevanza in materia d’asilo del rischio di subire atti pregiudizievoli per mano dei famigliari della moglie (cfr. sentenza del Tribu- nale E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5), che in effetti, è stato considerato che quest’ultima non era sola e dunque esposta all’assenza di sensibilità delle autorità, ma poteva contare sull’ap- poggio del marito e della sua famiglia (cfr. sentenza del Tribunale E- 1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5.1 e seg.), che una siffatta valutazione pare aderire anche al caso de quo, atteso che dal punto di vista del fondato timore di subire atti pregiudizievoli futuri, non è l’eventualità di finire vittima di crimini di genere ad essere oggetto di va- lutazione, ma bensì la probabilità che si scateni una faida tra le due fami- glie, circostanza per la quale si può invece, come detto, partire dall’assunto che la protezione statale sia data (cfr. anche la sentenza del Tribunale E- 935/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.2 e seg.), che ciò a maggior ragione dal momento che, gli insorgenti, per loro stessa ammissione, nemmeno hanno tentato di rivolgersi alle autorità, avanzando oltremodo giustificazioni palesemente insufficienti e che confermano la va- lutazione che precede (cfr. atti SEM A49, D32: “non abbiamo denunciato, perché noi consideravamo loro nostri parenti e non volevamo”; A50, D51: ”noi non volevamo ingrandire questo problema che poteva an- che trasformarsi in una faida”),

D-2840/2021 Pagina 9 che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, gli insorgenti avversano anche tale conclusione; che l’esecuzione del rinvio sarebbe innanzitutto inammissibile e ciò per i motivi di cui sopra; che la DTAF 2008/5 avrebbe sancito che l’esigibilità verso la provincia di Dohuk per le famiglie con bambini andrebbe ammessa solo con grande cautela; che le crisi respiratorie di cui soffrirebbe B._______ avrebbero eziologia post traumatica e si sarebbero oltremodo palesate an- che durante la rilettura del verbale; che dal rapporto medico dettagliato del 22 aprile 2021 si evincerebbe che quest’ultima necessiterebbe di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica continua di lunga data; che non si potrebbe ragionevolmente pretendere ch’ella prosegua con l’accompagna- mento in patria, ossia nel Paese ove avrebbe subito traumi, e per di più presso uno studio privato; che il medicamento prescritto non sarebbe di- sponibile in Iraq; che la SEM avrebbe inoltre indicato che A._______ sa- rebbe tutt’ora in buoni rapporti con il cugino che lo aveva ospitato a Zakho senza che ciò si evinca dai verbali; che il benessere dei fanciulli andrebbe analizzato in questa specifica costellazione,

D-2840/2021 Pagina 10 che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso l’Iraq, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono es- sere ostativi all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti cru- deli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la Corte europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha tuttavia più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una si- tuazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU, che spetta infatti all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allon- tanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta es- sere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2), che peraltro, solo una malattia ad uno stadio a tal punto avanzato e termi- nale da lasciar intendere che la morte sia una prospettiva prossima o un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle con- dizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita rendono inammissibile l’allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che come lo si vedrà d’appresso, le problematiche di natura medica in capo a B._______ manifestamente non rientrano nella restrittiva casistica con- venzionale, che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile,

D-2840/2021 Pagina 11 che giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza gene- ralizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E- 3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5), che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibi- dem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 set- tembre 2017 consid. 7.4), che in ossequio a tale giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sen- tenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3), che in specie i ricorrenti provengono da Zakho nella provincia di Dohuk, che A._______ è un uomo giovane e gode di buona salute, dispone di una certa esperienza lavorativa e anche nell’ultimo periodo antecedente all’espatrio è sempre riuscito a sostentare la propria famiglia (cfr. atti SEM 49/15, D41 e 59/6, D29), che anche B._______ è giovane, che tuttavia, ella soffre di una sindrome da stress postraumatico, parimenti diagnosticata quale “episodio depressivo non specificato” e “eventi stres- santi di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa”, trattata con Sertralin 100 mg (cfr. atti SEM 61/2 e 95/2), che l’esecuzione dell’allontanamento diviene però inesigibile solo se le per- sone in trattamento medico in Svizzero rischiano di essere private delle cure essenziali, ossia dei trattamenti di medicina generale ed acuta asso- lutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana, di

D-2840/2021 Pagina 12 modo che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente da con- durle in maniera certa alla messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave dell’integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che nondimeno, nel caso di specie la situazione manifestamente non ap- pare tale da poter cagionare una messa in pericolo concreta della vita, at- teso in particolare che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nell’ARK e le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. le sentenze del Tribunale D- 6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4 e D-3492/2019 del 24 luglio 2019 consid. 6.3), che per il resto, il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una si- tuazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione so- ciale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di allog- gio nell’ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8), che nel caso de quo non siamo però in presenza di una singola persona da allontanare, ma bensì di un nucleo famigliare, che peraltro dispone di una rete sociale in patria ed ha fruito del supporto di parenti anche in pas- sato, che per tutte queste ragioni non v’è da temere che gli insorgenti finiscano per trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impos- sibilità a sostentarsi, che alla luce segnatamente della scarsa durata del soggiorno in Svizzera, nemmeno l’interesse superiore dei bambini in tenera età ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti fanciullo (CDF; RS 0.107) risulta di im- pedimento all’esecuzione del provvedimento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6; DTAF 2009/51 consid. 5.6), che infine, non vi sono problemi neanche sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12),

D-2840/2021 Pagina 13 che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soc- combenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente)

D-2840/2021 Pagina 14 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2840/2021 Sentenza del 10 marzo 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Lorenz Noli, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), D._______, nato il (...), Iraq, tutti patrocinati dalla Mlaw Zoe Cometti, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 maggio 2021 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera il 22 gennaio 2021, i verbali d'audizione relativi a A._______ dell'11 marzo 2021 (cfr. atto SEM 49/15) e del 31 marzo 2021 (cfr. atto SEM 59/6), il verbale dell'audizione inerente B._______ svoltasi l'11 marzo 2021 (cfr. atto SEM 50/13), il progetto di decisione negativa del 17 maggio 2021 ed il contestuale parere della rappresentante legale del 18 maggio 2021 (cfr. atto SEM 85/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 19 maggio 2021, notificata il giorno medesimo (cfr. atto SEM 88/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 17 giugno 2021 (cfr. tracciamento), con cui gli interessati hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria; in via ancor più subordinata alla retrocessione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio e nuovo esame delle allegazioni; altresì hanno presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, la decisione incidentale del 24 giugno 2021, per mezzo della quale il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha accolto la succitata domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso, le osservazioni inoltrate dalla SEM il 21 luglio 2021, la replica degli insorgenti del 5 agosto 2021, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che sono legittimati ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i richiedenti l'asilo, cittadini iracheni di etnia curda provenienti da Zakho, hanno motivato la loro richiesta di protezione sulla base di alcune problematiche famigliari; che B._______ sarebbe stata promessa in sposa al figlio di suo zio paterno allorquando era ancora bambina; che dopo essersi innamorata di A._______, quest'ultimo si sarebbe presentato in due occasioni presso la sua abitazione per chiederla in sposa a suo padre; che il genitore avrebbe però sempre rifiutato alla luce della promessa fatta al parente; che nel marzo del 2016 gli insorgenti sarebbero così fuggiti assieme presso l'abitazione del cugino sita in un villaggio vicino, rimanendovi quasi due anni; che durante questo periodo di tempo, gli insorgenti avrebbero contratto matrimonio religioso presso il Mullah della zona; che sennonché, tra la primavera e I'estate del 2018, i fratelli di B._______ sarebbero giunti presso il loro luogo di residenza innescando una lite con A._______; che a causa della lite B._______ avrebbe subito un aborto; che sebbene l'intervento dei vicini di casa avrebbe condotto alla fuga gli assalitori, gli insorgenti si sarebbero decisi a far ritorno a Zakho; che qui, gli interessati sarebbero andati ad abitare provvisoriamente dalla madre di A._______, per poi trovare una sistemazione definitiva presso un appartamento messo a disposizione daI cugino, ove sarebbero rimasti per tre anni; che A._______ avrebbe trovato lavoro nella cantina del palazzo senza l'asciare l'abitazione per paura di incontrare i famigliari di B._______; che nonostante le precauzioni adottate, nel corso della quarta gravidanza quest'ultima avrebbe ricevuto una telefonata da parte di sua madre, la quale la avrebbe avvertiva di stare attenta ai suoi fratelli e ai suoi cugini, in quanto volevano ucciderla; che questa chiamata l'avrebbe innervosita, mettendo a rischio la gravidanza tanto che il neonato sarebbe morto pochi giorni dopo il parto; che così, alla fine del mese di agosto 2020, i ricorrenti avrebbero deciso di espatriare; che in seguito, i famigliari di B._______ avrebbero telefonato frequentemente ai perenti di A._______ nell'intento di carpire informazioni sul loro luogo di residenza, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo giudicato inattendibili le allegazioni degli insorgenti circa il periodo vissuto da reclusi a Zahko; che il racconto degli interessati su tale punto di questione sarebbe stato a tal punto vago e semplificato da non dare l'impressione quanto ad un reale vissuto; che a mente dell'autorità inferiore, anche le dichiarazioni a proposito delle ragioni a monte la mancata ufficializzazione del matrimonio risulterebbero inverosimili in quanto in contraddizione tra di loro e con le informazioni da essa recensite; che anche le affermazioni a riguardo dell'impossibilità a richiedere la protezione statale si esaurirebbero in una mera giustificazione generica e stereotipata; che su questi presupposti, anche l'eventualità di essere vittime di persecuzioni negli anni vissuti a Zahko risulterebbe inverosimile; che per sovrabbondanza, le presunte problematiche addotte dagli insorgenti risulterebbero pure prive di rilevanza in materia d'asilo, posta l'infrastruttura di protezione funzionante esistente nel kurdistan iracheno, che con ricorso, gli insorgenti puntualizzano in primo luogo come l'autorità inferiore abbia redatto due distinti progetti di decisione nella procedura celere, di modo che, il provvedimento avversato sarebbe stato emesso a distanza di quattro mesi dal deposito della domanda; che in apparente relazione a ciò, i ricorrenti censurano una violazione manifesta del diritto di essere sentito e dell'obbligo di motivazione atteso che farebbe difetto una comprensibile e sostanziata motivazione rispetto alla supposta protezione che le autorità del Paese di origine sarebbero in grado di assicurare, che il Tribunale non ravvisa però alcuna carenza dal punto di vista formale, che in primis, il mancato smistamento nella procedura ampliata non è in concreto tale da configurare un vulnus del suo diritto ad un ricorso effettivo sancito agli art. 29a Cost. e 13 CEDU (cfr. la sentenza di principio del Tribunale E-6713/2019 del 27 maggio 2021), che la decisione qui sindacata è stata emessa a meno di 140 giorni di distanza dal deposito della domanda; che il lasso di tempo totale previsto dal legislatore per lo svolgimento della procedura celere, composto dai ventuno giorni di procedura preliminare e dagli 8 giorni lavorativi per l'emissione della decisione, è stato disatteso (cfr. art. 37 cpv. 2 LAsi; sentenza E-6713/2019 consid. 10.1); che ciò non di meno, il caso in esame non era insufficientemente liquido per essere evaso nel contesto di una procedura celere, tanto più che la decisione di prima istanza è stata emessa a pochi giorni di distanza dall'audizione di B._______; che come già a più riprese evidenziato dal Tribunale, non è dipoi privo di rilievo il fatto che in forza all'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo, il termine di ricorso avverso le decisioni emesse nella procedura celere è stato provvisoriamente portato a 30 giorni (cfr. DTAF 2020 I/1 consid. 7; anche la sentenza del Tribunale D-2030/2021 del 27 maggio 2021 consid. 5), che allo stesso modo, si deve osservare che l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 26 - 35 PA); che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1), che ciò non significa tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3); che per adempiere a dette esigenze è infatti sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata impugnandola in piena conoscenza di causa (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2; 136 V 351; 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che nella presente fattispecie mal si comprende quali siano gli aspetti essenziali che l'autorità inferiore avrebbe tralasciato; che infatti, quo alle possibilità di ottenere protezione in Patria, l'autorità intimata ha fatto puntuale e corretto riferimento alla giurisprudenza di questo Tribunale; che si tratta peraltro di un'argomentazione presentata per sovrabbondanza, che le doglianze vanno respinte e nulla osta all'esame del merito della questione, che con riferimento a ciò, gli insorgenti lamentano un'errata valutazione delle loro allegazioni sotto il profilo della verosimiglianza; che in primo luogo, gli indicatori recensiti dalla SEM non riguarderebbero aspetti essenziali; che nel prosieguo della loro impugnativa, i ricorrenti adducono diversi argomenti volti a rimettere in discussione la tesi dell'autorità inferiore circa la veridicità del periodo vissuto a Zakho e dell'impossibilità ad ufficializzare il matrimonio, che nella propria risposta, l'autorità inferiore si riconferma nella propria posizione, sottolineando l'importanza delle dichiarazioni circa il periodo antecedente l'espatrio; che mal si comprenderebbe peraltro il motivo per il quale gli insorgenti non si siano applicati per contrarre matrimonio civile a Zakho; che ad ogni modo, conclude l'autorità inferiore, vi sarebbe modo di fare capo alla protezione statale, che in relazione a quanto argomentato, questo Tribunale rileva come la questione a sapere se i fatti in parola si siano effettivamente svolti nei termini descritti o meno non sia decisiva per l'evasione del gravame, che infatti, per costante giurisprudenza, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che a tal soggetto, i ricorrenti sottolineano come le giustificazioni da loro fornite quo alla mancata richiesta di protezione presso le autorità competenti sarebbero verosimili e consistenti; che infatti, come da loro indicato, un'eventuale denuncia avrebbe creato una faida famigliare su larga scala; che l'ARK sarebbe una regione tristemente nota per questa tipologia di problematiche; che le vicissitudini addotte sarebbero così pertinenti in materia d'asilo; che la ricorrente non sarebbe vittima di violenza domestica, bensì di potenziale matrimonio forzato e di rappresaglie per aver leso l'onore della famiglia; che si tratterebbe di fenomeni completamente diversi e non sovrapponibili; che la protezione giuridica fa quindi riferimento alla sentenza del Tribunale E-4962/2019 del 2 dicembre 2019, in cui sarebbero stati avanzati dei dubbi quanto al fatto che le autorità curde siano capaci e volonterose di fornite protezioni in siffatte casistiche, che in sede di replica essi precisano poi come l'eventualità di contrarre matrimonio non avrebbe in ogni caso escluso il rischio di essere vittime di crimini d'onore; che nella medesima occasione citano alcune fonti che rimetterebbero in discussione l'effettiva possibilità di ottenere protezione, che a questo titolo, va in primo luogo osservato come a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (ARK) è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo; che tale valutazione è stata confermata anche della succitata sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. sentenza del Tribunale sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2020 consid. 6.4), che nondimeno, è a giusto titolo che il ricorrente segnala come in caso di delitti d'onore che colpiscono principalmente le donne, a causa di una mancanza di sensibilità e di infrastrutture di protezione insufficienti, non si può presumere che gli agenti di polizia siano disposti a prevenire tali crimini o a indagare in modo completo (cfr. DTAF 2008/4 consid. 6.7; sentenza del Tribunale D-7100/2018 del 24 febbraio 2020 consid. 5.2), che tuttavia, recentemente il Tribunale ha avuto modo di esprimersi in un caso del tutto apparentabile a quello in esame, che in detto contesto, questa autorità ricorsuale, dopo aver precisato che i ricorrenti non avevano chiesto protezione alle autorità del loro paese d'origine, ha concluso all'irrilevanza in materia d'asilo del rischio di subire atti pregiudizievoli per mano dei famigliari della moglie (cfr. sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5), che in effetti, è stato considerato che quest'ultima non era sola e dunque esposta all'assenza di sensibilità delle autorità, ma poteva contare sull'appoggio del marito e della sua famiglia (cfr. sentenza del Tribunale E-1780/2020 del 1° ottobre 2021, consid. 6.5.1 e seg.), che una siffatta valutazione pare aderire anche al caso de quo, atteso che dal punto di vista del fondato timore di subire atti pregiudizievoli futuri, non è l'eventualità di finire vittima di crimini di genere ad essere oggetto di valutazione, ma bensì la probabilità che si scateni una faida tra le due famiglie, circostanza per la quale si può invece, come detto, partire dall'assunto che la protezione statale sia data (cfr. anche la sentenza del Tribunale E-935/2017 del 6 marzo 2017 consid. 3.2 e seg.), che ciò a maggior ragione dal momento che, gli insorgenti, per loro stessa ammissione, nemmeno hanno tentato di rivolgersi alle autorità, avanzando oltremodo giustificazioni palesemente insufficienti e che confermano la valutazione che precede (cfr. atti SEM A49, D32: "non abbiamo denunciato, perché noi consideravamo loro nostri parenti e non volevamo"; A50, D51: "noi non volevamo ingrandire questo problema che poteva anche trasformarsi in una faida"), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4), che questo Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel loro gravame, gli insorgenti avversano anche tale conclusione; che l'esecuzione del rinvio sarebbe innanzitutto inammissibile e ciò per i motivi di cui sopra; che la DTAF 2008/5 avrebbe sancito che l'esigibilità verso la provincia di Dohuk per le famiglie con bambini andrebbe ammessa solo con grande cautela; che le crisi respiratorie di cui soffrirebbe B._______ avrebbero eziologia post traumatica e si sarebbero oltremodo palesate anche durante la rilettura del verbale; che dal rapporto medico dettagliato del 22 aprile 2021 si evincerebbe che quest'ultima necessiterebbe di una presa a carico psichiatrica e psicoterapeutica continua di lunga data; che non si potrebbe ragionevolmente pretendere ch'ella prosegua con l'accompagnamento in patria, ossia nel Paese ove avrebbe subito traumi, e per di più presso uno studio privato; che il medicamento prescritto non sarebbe disponibile in Iraq; che la SEM avrebbe inoltre indicato che A._______ sarebbe tutt'ora in buoni rapporti con il cugino che lo aveva ospitato a Zakho senza che ciò si evinca dai verbali; che il benessere dei fanciulli andrebbe analizzato in questa specifica costellazione, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso l'Iraq, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), che anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha tuttavia più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU, che spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti), che il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento E-3737/2015 consid. 6.3.2), che peraltro, solo una malattia ad uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar intendere che la morte sia una prospettiva prossima o un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita rendono inammissibile l'allontanamento (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che come lo si vedrà d'appresso, le problematiche di natura medica in capo a B._______ manifestamente non rientrano nella restrittiva casistica convenzionale, che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5), che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4), che in ossequio a tale giurisprudenza, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3), che in specie i ricorrenti provengono da Zakho nella provincia di Dohuk, che A._______ è un uomo giovane e gode di buona salute, dispone di una certa esperienza lavorativa e anche nell'ultimo periodo antecedente all'espatrio è sempre riuscito a sostentare la propria famiglia (cfr. atti SEM 49/15, D41 e 59/6, D29), che anche B._______ è giovane, che tuttavia, ella soffre di una sindrome da stress postraumatico, parimenti diagnosticata quale "episodio depressivo non specificato" e "eventi stressanti di altro tipo che riguardano la famiglia e la casa", trattata con Sertralin 100 mg (cfr. atti SEM 61/2 e 95/2), che l'esecuzione dell'allontanamento diviene però inesigibile solo se le persone in trattamento medico in Svizzero rischiano di essere private delle cure essenziali, ossia dei trattamenti di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana, di modo che il loro stato di salute si degraderebbe così rapidamente da condurle in maniera certa alla messa in pericolo concreta della vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave dell'integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che nondimeno, nel caso di specie la situazione manifestamente non appare tale da poter cagionare una messa in pericolo concreta della vita, atteso in particolare che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nell'ARK e le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. le sentenze del Tribunale D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4 e D-3492/2019 del 24 luglio 2019 consid. 6.3), che per il resto, il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell'ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8), che nel caso de quo non siamo però in presenza di una singola persona da allontanare, ma bensì di un nucleo famigliare, che peraltro dispone di una rete sociale in patria ed ha fruito del supporto di parenti anche in passato, che per tutte queste ragioni non v'è da temere che gli insorgenti finiscano per trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a sostentarsi, che alla luce segnatamente della scarsa durata del soggiorno in Svizzera, nemmeno l'interesse superiore dei bambini in tenera età ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti fanciullo (CDF; RS 0.107) risulta di impedimento all'esecuzione del provvedimento (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6; DTAF 2009/51 consid. 5.6), che infine, non vi sono problemi neanche sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; che per prassi costante, spetta invero al ricorrente ottenere presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari per il rientro nello stesso (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12), che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso va pertanto respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che tuttavia, avendo il Tribunale accolto, con decisione incidentale del 10 giugno 2021, la domanda di assistenza giudiziaria, non sono riscosse spese, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: