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D-5387/2020

D-5387/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-07-06 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessato, cittadino iracheno di etnia curda, con ultimo domicilio ufficiale a B._______, è espatriato legalmente il (…) agosto 2018 con un volo aereo verso la Turchia. Tramite l’aiuto di alcuni passatori è giunto successivamente in Italia, passando per la Grecia. Infine, ha raggiunto la Svizzera in treno dove ha presentato domanda d’asilo in data 7 febbraio 2019 (cfr. atto SEM A8/17, pt.5). B. Il richiedente l’asilo è stato rispettivamente sentito il 14 febbraio 2019 nell’ambito di un’audizione sulle generalità ed il 6 marzo 2020 più approfonditamente sui motivi d’asilo. Egli ha ricondotto il suo espatrio a delle vicissitudini avvenute successivamente la scoperta del tradimento da parte della sua ex-moglie. Egli ha dichiarato, per quanto qui di rilievo di essere fuggito dall’Iraq poiché sarebbe minacciato di morte dal fratello, in quanto non avrebbe agito secondo il suo volere per ristabilire l’onore della famiglia. Inoltre, il richiedente temerebbe anche la divulgazione di un filmato, da parte dei famigliari dell’amante, che conterrebbe delle riprese di lui nudo che verrebbe pestato e stuprato (cfr. atto SEM A8/17, pt.7; A17/24 F32-35). C. Con decisione del 30 settembre 2020, redatta in italiano e notificata il 1° ottobre 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) , ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. D.a In data il 2 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 3 novembre 2020), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso redatto in lingua tedesca dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, di essere posto al beneficio dell’ammissione provvisoria e in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all’autorità inferiore per una completa e corretta determinazione dei fatti e una nuova decisione. Altresì, ha presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protestate le ripetibili.

D-5387/2020 Pagina 3 D.b A sostegno della sua impugnativa il ricorrente ha versato agli atti, in sede di ricorso, i seguenti mezzi di prova: due documenti d’identità (fotocopie), l’attestato di matrimonio (fotocopia), la sentenza di divorzio del 28 febbraio 2017 (fotocopia) e un video che riprenderebbe l’avvocato iracheno incaricato di cercare la denuncia penale nell’archivio della pretura penale di Erbil (penna USB). E. Dagli atti di causa il Tribunale ha appreso che il 25 giugno 2021 vi è stata una richiesta di compulsazione dell’incarto da parte dell’Ufficio dello stato civile di C._______ alla SEM in relazione con la procedura di preparazione del matrimonio dell’interessato. F. L’Ufficio dello stato civile di C._______ interpellato dal Tribunale in data 7 febbraio 2022 ha confermato l’attuale pendenza della procedura di preparazione del matrimonio. G. Con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, il Tribunale ha dapprima statuito che il procedimento si svolge in italiano. In seguito ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Ozan Polatli e ha altresì invitato il ricorrente a trasmettere informazioni in merito allo stato della procedura di preparazione del matrimonio ed allo statuto di presenza in Svizzera della futura moglie. H. Con scritto del 18 febbraio 2022 il ricorrente ha preso posizione in merito alla procedura di preparazione del matrimonio e ha allegato quali ulteriori mezzi di prova: lo scritto del 6 gennaio 2022 del Ufficio dello stato civile di C._______ e il formulario relativo alla domanda d’apertura della procedura preparatoria del matrimonio. I. Su richiesta del Tribunale del 3 marzo 2022 l’Ufficio dello stato civile di C._______ ha informato lo stesso in merito allo stato civile attuale della fidanzata (cfr. risultanze processuali). J. Il 16 marzo 2022 Ufficio della migrazione del Canton D._______ ha confermato che il richiedente è in possesso unicamente di un permesso N (cfr. risultanze processuali).

D-5387/2020 Pagina 4 Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 4. Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni dell’interessato inverosimili. 4.1 In primo luogo queste divergerebbero su punti essenziali e non sarebbero sufficientemente dettagliate e circostanziate. In particolare, l’autorità inferiore ha ritenuto la descrizione della confessione, ottenuta dalla ex-moglie, come altamente improbabile, siccome poco sostanziata e totalmente impersonale. Il richiedete non sarebbe stato in grado di dare ragguagli in merito alla conversazione intrattenuta con la madre dei suoi figli, limitandosi a un riepilogo molto stringato e asettico e non avrebbe dato

D-5387/2020 Pagina 5 minimamente l’impressione di aver vissuto in prima persona i fatti addotti. Analogamente, l’autorità di prima istanza ha osservato come le dichiarazioni riguardanti il ferimento ad opera del fratello, sarebbero inattendibili. Se il richiedente l’asilo fosse veramente scampato per poco alla morte, avrebbe descritto tale episodio in modo più minuzioso, preciso e persuasivo. Inoltre, la SEM ha rilevato come il racconto inerente il rapimento e il conseguente stupro presenti sostanziali contraddizioni. Nella prima audizione, l’interessato avrebbe asserito di non aver avuto conflitti direttamente con l’amante della moglie, tuttavia nella successiva audizione avrebbe affermato che quest’ultimo sarebbe stato uno dei suoi rapitori, per poi smentirsi e infine sostenere che egli era proprio il suo violentatore. L’autorità resistente ha altresì evidenziato come le dichiarazioni concernenti il ruolo avuto dal fratello sarebbero incongruenti e inconsistenti. Segnatamente, l’interessato non sarebbe stato in grado di fornire un’attendibile e reale argomentazione sul motivo per cui suo fratello semplice peshmerga, avrebbe una palese influenza su vari funzionari del Partito Democratico del Kurdistan (in seguito: PDK) e sulle forze di sicurezza. Infine, l’autorità di prima istanza ha riscontrato come il richiedente non sarebbe nemmeno stato in grado di fornire un resoconto univoco in merito agli spostamenti all’interno dell’Iraq. 4.2 In secondo luogo la SEM ha osservato come le allegazioni risulterebbero in punti essenziali persino incompatibili con l’esperienza generale di vita o la logica dell’agire. In particolare, autorità inferiore ha ritenuto il comportamento dell’interessato come totalmente assurdo, in quanto avrebbe sotto minaccia del fratello atteso più di un anno, andando addirittura a soggiornare al suo domicilio per salutare la madre, prima di espatriare. Inoltre, l’autorità resistente ha definito grottesca l’intera vicenda concernente il tradimento e in particolare l’utilizzo del cellulare della suocera per comunicare con l’amante. Questo atteggiamento sprezzante verso le possibili conseguenze di un’eventuale scoperta dell’adulterio sarebbe altamente incredibile, considerando anche l’aggravante del cognato pershmerga, islamista e con una mentalità arcaica. 5. Nel gravame, il ricorrente contesta l’inverosimiglianza dei motivi d’asilo addotti riassumendo nuovamente i fatti e apportando diversi mezzi di prova per corroborare quanto sarebbe accaduto. In particolare, afferma che egli dev’essere creduto in merito al tradimento. Se la ex-moglie non l’avesse tradito, non avrebbe fatto né una denuncia, né richiesto il divorzio. Infatti, in Iraq non sarebbe possibile richiedere il divorzio senza un valido motivo. Inoltre, l’insorgente obietta alla SEM di non potersi esprimere in merito alla

D-5387/2020 Pagina 6 sua emozionalità, essendo oltretutto misterioso come essa potrebbe ricordarsi trattando una moltitudine di casi. Altresì, rimprovera all’autorità di prima istanza di non aver letto le osservazioni del rappresentante delle istituzioni di soccorso. A suo dire, se quest’ultima le avesse lette, avrebbe rimarcato sicuramente che egli sarebbe stato semplicemente esaurito dopo un’audizione di quasi dieci ore (dalle 9:30 alle 19:05). A tal proposito, il richiedente censura una violazione del diritto di essere sentito. Per di più, egli fa valere che sarebbe stato anche sotto pressione del tempo e conseguentemente neppure interrogato in maniera sufficientemente dettagliata in merito ad alcuni episodi o relazioni. Pertanto, afferma che non sarebbe stato in grado di esprimersi in maniera completa e corretta in merito ai fatti e ciò avrebbe portato al respingimento della sua domanda d’asilo e all’ingiunzione dell’allontanamento della Svizzera. Il ricorrente ritiene inoltre che in caso di rientro in Iraq sarebbe esposto a dei seri pregiudizi e non potrebbe richiedere la protezione dello Stato a causa dell’influenza del fratello sulla famiglia presidenziale dell’entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (in seguito: ARK). Infine, l’insorgente asserisce, che a causa degli eventi traumatici vissuti egli necessiti di cure psichiatriche, le quali non sarebbero disponibili in Iraq in quanto non vi sarebbero medici specialisti per trattare queste patologie. 6. 6.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulla censura formale, sollevata dal ricorrente, ossia la violazione del diritto di essere sentito e il conseguente accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità. 6.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall’art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenza del Tribunale F-5928/2018 del consid. 4.2). 6.3 Nelle procedure d’asilo ‒ così come nelle altre procedure di natura amministrativa ‒ si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l’applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. ISABELLE

D-5387/2020 Pagina 7 HÄNER, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 del 11 marzo 2022 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 4.2). In concreto, l’autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l’automatica retrocessione degli atti all’autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7. 7.1 Nel caso in disamina, il ricorrente ha sostenuto un’audizione sui motivi d’asilo che è durata complessivamente, inclusa la rilettura del verbale, nove ore e trentacinque minuti (inizio: 9:30, fine: 19:05). Tuttavia, gli sono state concesse delle pause al mattino (dalle 10:55 alle 11:10), a mezzogiorno (dalle 12:35 alle 13:20), al pomeriggio (dalle 14:50 alle 15:05) e prima della ritraduzione del verbale (dalle 17:20 alle 17:35) (cfr. atto SEM A17/24, pag. 6, 11, 16 e 23). 7.2 Innanzitutto, questo Tribunale ha già potuto statuire che non vi è una durata massima che non può essere superata o che si debba terminare l’udienza se risulta evidente che sarebbe necessario più tempo. Determinanti, per accertare se la persona ascoltata è in grado di seguire o meno l’audizione, non sono dei rigidi criteri temporali ma bensì una valutazione individuale dello stato cognitivo della persona ascoltata (cfr. sentenze del Tribunale D-2157/2017 del 21 dicembre 2017 cosid. 6.3.5.; E-4289/2017 del 31 agosto 2017 consid. 4.3). Così, nemmeno un mal di testa o altri lievi problemi di salute durante l’audizione, possono escludere a priori la facoltà del richiedente di seguire l’audizione, rispettivamente di comprendere le domande e di rispondere in modo libero e dettagliato (cfr. sentenza D-2157/2017 cosid. 6.3.6).

D-5387/2020 Pagina 8 7.3 Sebbene la precitata audizione in casu sia stata particolarmente lunga, non la si ritiene irragionevole;

Erwägungen (34 Absätze)

E. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo

D-5387/2020 Pagina 9 statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 8.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all’art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.

E. 8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 8.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì

D-5387/2020 Pagina 10 dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 9.1 Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dall’autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo ai suoi motivi d’asilo siano manifestamente inverosimili.

E. 9.2 Innanzitutto, già le dichiarazioni dell’interessato in merito al tradimento sono vaghe, stereotipate e illogiche. In particolare, il ricorrente non ha saputo circostanziare le conversazioni rivelatrici del tradimento che ha avuto prima con il fratello e successivamente con la moglie (cfr. atto SEM A17/24, F32 e F43). Parimenti, egli non è stato in grado di descrivere le emozioni scaturite in lui durante la confessione dell’adulterio da parte della madre dei suoi figli (cfr. atto SEM A17/24, F40-41), la quale avrebbe nientemeno asserito di aver avuto più rapporti extraconiugali con l’amante (cfr. atto SEM A17/24, F39). Anche dopo essere stato invitato da parte del funzionario interrogante, ad illustrare in modo più dettagliato i sentimenti provati (cfr. atto SEM A17/24, F40), egli si è limito a risponde in modo sbrigativo, asserendo di non essersi sentito bene e di aver avuto un brutto presentimento (cfr. atto SEM A17/24, F41). Si rileva inoltre che il ricorrente

– anche in un secondo momento – interrogato nuovamente da parte del rappresentante delle istituzioni di soccorso in merito alla discussione con la moglie e alle emozioni provate, egli ha risposto ugualmente in modo molto generico, asserendo di essere rimasto calmo di aver confrontato la moglie, senza però essere in grado di esporre nessuna reazione o dettaglio in merito a tale discussione (cfr. atto SEM A17/24, F57-58). Inoltre, anche il racconto di come avrebbe il fratello del ricorrente scoperto del tradimento risulta alquanto incredibile e poco plausibile. La moglie, avrebbe approfittato della visita della suocera per conoscere la bambina appena nata, per utilizzare il telefono di quest’ultima, in modo del tutto indiscreto, per comunicare con l’amante, in quanto lei non aveva più credito sul suo cellulare (cfr. atto SEM A17/24, F36). Ciò per di più, in presenza del cognato, il quale sarebbe estremamente intransigente e vendicativo e avrebbe un influsso predominante sul marito.

E. 9.3 Per quanto riguarda le minacce da parte del fratello si rileva come tali siano insostanziale e incongruenti. Il ricorrente ha asserito che il fratello gli avrebbe sparato e che egli sarebbe riuscito a salvarsi fuggendo. Tuttavia, egli non è stato in grado di dare dettagli e la sua descrizione si esaurisce

D-5387/2020 Pagina 11 con delle informazioni estremamente generiche (cfr. atto SEM A17/24, F64-69). Si aggiunge il fatto che nemmeno può essere creduto l’asserito ruolo di potere del fratello, il quale sarebbe un semplice pershmerga (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02; cfr. atto SEM A17/24, F128). Non si comprende infatti come mai quest’ultimo, che a dire del richiedente avrebbe conoscenze influenti con membri quotati del partito PDK (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02; cfr. atto SEM A17/24, F125-126), non si stato in grado di trovarlo nonostante egli avrebbe aspettato più di un anno prima di espatriare, tornando addirittura a salutare la madre prima della partenza (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02).

E. 9.4 Dipoi, si aggiungono le innumerevoli contraddizioni relative sia ai fatti avvenuti in seguito alla scoperta del tradimento che alla cronologia dei suoi spostamenti (cfr. atto SEM A17/24, F139-141). Tra le più palesi, vi sarebbe quella relativa all’episodio del sequestro. Il ricorrente ha affermato nel corso della prima audizione che i suoi rapitori sarebbero stati dei famigliari dell’amante e che egli non avrebbe mai avuto un conflitto diretto con l’amante stesso (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02), mentre durante la successiva audizione egli ha asserito in un primo momento che il suo violentatore sarebbe stato proprio l’amante (cfr. atto SEM A17/24, F91 e F99) per poi smentirsi poche domande più tardi (cfr. atto SEM A17/24, F94). Reso attento di tale contraddizione egli ha affermato che l’amante sarebbe stato presente e che l’incomprensione era da attribuire all’interprete, la quale probabilmente non l’avrebbe capito essendo anche un po’ vecchia (cfr. atto SEM A17/24, F96). Altresì, il ricorrente si è contraddetto ed ha fornito delle versioni particolarmente confuse anche in merito alla collocazione temporale di tale episodio. Egli nella prima audizione ha affermato che il sequestro sarebbe avvenuto rientrando a B._______ da E._______ attorno gennaio o febbraio 2017 (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02), mentre durante la successiva audizione egli ha riferito che tale episodio sarebbe avvenuto quando egli da F._______ si sarebbe recato a B._______ dopo il divorzio (cfr. atto SEM A17/24, F35). A ciò si aggiunge l’ulteriore contraddizione del ricorrente il quale ha dichiarato che il motivo del divorzio sarebbe stato proprio il sequestro e le violenze subite (cfr. atto SEM A17/24, F 90-92).

E. 9.5 Anche la tesi esposta dall’interessato in sede ricorsuale che il tradimento sia effettivamente avvenuto, se no il ricorrente non avrebbe potuto né richiedere il divorzio né esporre denuncia, non rende verosimili i motivi d’asilo, in particolare le minacce da parte del fratello e dei famigliari. Per di più, il video che l’insorgente ha prodotto, che mostra l’avvocato che sfoglia diversi incarti alla ricerca della denuncia, non è atto darne alcuna

D-5387/2020 Pagina 12 prova. A ciò si aggiunge che la denuncia offerta quale mezzo di prova non è mai pervenuta a questo Tribunale.

E. 9.6 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

E. 10 Per sovrabbondanza e con particolare riferimento alle minacce dei famigliari dell’amante della moglie va peraltro constatato come le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all’interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l’asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d’origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Inoltre, a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell’ARK è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo. Tale valutazione è stata confermata anche della sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt’ora validità (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5646/2021 del 10 gennaio 2022).

E. 11 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 12.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha né un permesso di soggiorno per stranieri (cfr. risultanze processuali) né un diritto ad ottenerne uno, a tal proposito vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 15.4 e 15.5).

D-5387/2020 Pagina 13 Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell’allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 13 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 14.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, l’autorità inferiore ha affermato che come nell’ARK non via sia una situazione di violenza generalizzata e come in termini di sicurezza la situazione sarebbe da considerarsi relativamente stabile. Di conseguenza, in ossequio alla prassi in materia di allontanamento del Tribunale ha considerato l’esecuzione del rinvio come ragionevolmente esigibile. La SEM inoltre non ha neppure riscontrato nella fattispecie motivi individuali che si opporrebbero all’esecuzione dell’allontanamento. Infatti, ha descritto il ricorrente come un giovane uomo che godrebbe globalmente di buona salute, che disporrebbe di una buona istruzione come pure di un’esperienza lavorativa quale (…) come pure di una densa rete famigliare in patria con la quale intratterrebbe tuttora contatti.

E. 14.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli specialmente fa valere che l’allontanamento non sia da ritersi esigibile, in quanto il trauma per gli eventi vissuti in patria è tutt’ora presente. Che

D-5387/2020 Pagina 14 essendo stato vittima di tentato omicidio e coazione sessuale, necessiterebbe di cure psichiatriche specialistiche, le quali non sono sarebbero possibili in Patria. Pertanto dovrebbe essergli concessa l’ammissione provvisoria.

E. 15.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esistenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 15.2 Alla luce di quanto esposto sub. consid. 10, nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura.

E. 15.3 Per altro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l’esecuzione dell’allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza E-3737/2015 consid. 6.3.2; D-2617/2021 dell’8 marzo 2022 consid. 12.3).

E. 15.4 In aggiunta, è d’uopo determinare nella fattispecie se l’esecuzione dell’allontanamento sia compatibile con l’art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il permesso di soggiorno, la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono beneficiare della protezione dell’art. 8 CEDU anche quelle relazioni famigliari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effettiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita famigliare e non nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid.

D-5387/2020 Pagina 15 3.1). Il Tribunale federale già avuto modo di precisare che anche una relazione di concubinato può dare diritto all’ottenimento di un permesso di soggiorno, se la relazione è vissuta da anni in modo equivalente ad un matrimonio o vi sono concreti indizi ad un matrimonio imminente (cfr. sentenza del TF 2C 222/2017 del 29 novembre 2017). La relazione deve essere quindi paragonabile a matrimonio per natura e stabilità. A tal proposito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr. sentenza del TF 2C 880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1).

E. 15.5 Il ricorrente non è attualmente sposato, tuttavia ha avviato una procedura di preparazione al matrimonio (cfr. Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung del 3 gennaio 2022). Questa procedura risultata già pendente da alcuni mesi, in quanto la fidanzata del ricorrente non dispone dei necessari documenti (cfr. lettera 18 febbraio 2022). Il matrimonio non può quindi considerarsi imminente. Per di più, nonostante le misure istruttorie, lo stato civile della fidanzata risulta tutt’ora non chiaro. Inoltre, non si riconosce nemmeno una relazione equivalente ad un matrimonio. Si rivela anzitutto che l’interessato con l’inoltro del ricorso, non ha nemmeno accennato all’esistenza della relazione in Svizzera. Il Tribunale è venuto a conoscenza della procedura di preparazione al matrimonio dagli atti di causa. Per di più, si può dedurre che i ricorrenti non convivono avendo due domicili legali differenti. In assenza di una comunione domestica comune non si riconosce come la coppia possa avere una relazione stretta ed effettiva, tenendo inoltre in considerazione che non vi sono figli comuni o altri rapporti di dipendenza. Per questi motivi, nemmeno l’art. 8 CEDU risulta nella fattispecie ostativo all’esecuzione dell’allontanamento. Il fatto che sia stata avviata una procedura di preparazione al matrimonio è pertanto irrilevante (cfr. sentenza del Tribunale 3684/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.2).

E. 15.6 L’esecuzione dell’allontanamento è dunque ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

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E. 16.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 16.3 Quo alla situazione nel Kurdistan iracheno, il Tribunale considera che attualmente le provincie di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D- 233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4). Così, l’esecuzione dell’allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio- famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3). Il senso della necessità quanto all’esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l’interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell’impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell’ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; anche sentenza del Tribunale D-4974/2020 del 4 dicembre 2020). Questa valutazione risulta tutt’ora attuale (cfr. sentenza E-5646/2021).

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E. 16.4 In specie il ricorrente di etnia curda è nato e cresciuto a B._______. Nonostante egli avrebbe fatto valere di aver soggiornato prima dell’espatrio per alcuni mesi a E._______ e a G._______ (cfr. atto SEM A8/17, pt.2.01) rispettivamente a F._______ (cfr. atto SEM A17/24, F139), il suo ultimo indirizzo nel paese d’orgine si situava nei pressi di B._______. L’interessato ha pertanto trascorso la maggior parte della sua vita proprio in questa regione. Si aggiunge il fatto che la maggior parte della sua rete socio famigliare vive tutt’ora a B._______ (cfr. atto SEM A8/17, pt.3.01). Inoltre, l’insorgente è un giovane uomo che ha frequentato le scuole e appreso una professione. Egli ha infatti lavorato come (…) per circa quattro anni e mezzo prima del suo espatrio, ciò che gli permetteva di mantenersi in modo indipendente (cfr. atto SEM A8/17, pt.1.17.05). La sua esistenza non sarebbe pertanto minacciata oltre al fatto che egli potrebbe ricorrere al sostegno della sopracitata rete socio-famigliare. Per quanto concerne i problemi psicologici fatti valere in sede ricorsuale, si osserva che questi non sono mai stati corroborati da nessun rapporto medico. In ogni modo la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibile nell’ARK e anche le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022 e D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4).

E. 16.5 Pertanto, il rientro dell’interessato nel Paese d’origine è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 17 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 18 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 19.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e

D-5387/2020 Pagina 18 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, non sono riscosse spese processuali.

E. 19.2 Altresì, con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato l’avv. Ozan Polatli in qualità di patrocinatore d'ufficio.

E. 19.3 Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla di regola tra i CHF 200.– ed i CHF 220.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 1’200.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA compresi).

E. 20 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

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Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La cassa del Tribunale verserà al ricorrente un’indennità per patrocinio d’ufficio di CHF 1’200.–.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5387/2020 Sentenza del 6 luglio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Simon Thurnheer, cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Iraq, patrocinato dall'avv. Ozan Polatli, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 30 settembre 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino iracheno di etnia curda, con ultimo domicilio ufficiale a B._______, è espatriato legalmente il (...) agosto 2018 con un volo aereo verso la Turchia. Tramite l'aiuto di alcuni passatori è giunto successivamente in Italia, passando per la Grecia. Infine, ha raggiunto la Svizzera in treno dove ha presentato domanda d'asilo in data 7 febbraio 2019 (cfr. atto SEM A8/17, pt.5). B. Il richiedente l'asilo è stato rispettivamente sentito il 14 febbraio 2019 nell'ambito di un'audizione sulle generalità ed il 6 marzo 2020 più approfonditamente sui motivi d'asilo. Egli ha ricondotto il suo espatrio a delle vicissitudini avvenute successivamente la scoperta del tradimento da parte della sua ex-moglie. Egli ha dichiarato, per quanto qui di rilievo di essere fuggito dall'Iraq poiché sarebbe minacciato di morte dal fratello, in quanto non avrebbe agito secondo il suo volere per ristabilire l'onore della famiglia. Inoltre, il richiedente temerebbe anche la divulgazione di un filmato, da parte dei famigliari dell'amante, che conterrebbe delle riprese di lui nudo che verrebbe pestato e stuprato (cfr. atto SEM A8/17, pt.7; A17/24 F32-35). C. Con decisione del 30 settembre 2020, redatta in italiano e notificata il 1° ottobre 2020, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) , ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. D. D.a In data il 2 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 3 novembre 2020), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso redatto in lingua tedesca dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria e in via ancora più subordinata la retrocessione degli atti all'autorità inferiore per una completa e corretta determinazione dei fatti e una nuova decisione. Altresì, ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, con protestate le ripetibili. D.b A sostegno della sua impugnativa il ricorrente ha versato agli atti, in sede di ricorso, i seguenti mezzi di prova: due documenti d'identità (fotocopie), l'attestato di matrimonio (fotocopia), la sentenza di divorzio del 28 febbraio 2017 (fotocopia) e un video che riprenderebbe l'avvocato iracheno incaricato di cercare la denuncia penale nell'archivio della pretura penale di Erbil (penna USB). E. Dagli atti di causa il Tribunale ha appreso che il 25 giugno 2021 vi è stata una richiesta di compulsazione dell'incarto da parte dell'Ufficio dello stato civile di C._______ alla SEM in relazione con la procedura di preparazione del matrimonio dell'interessato. F. L'Ufficio dello stato civile di C._______ interpellato dal Tribunale in data 7 febbraio 2022 ha confermato l'attuale pendenza della procedura di preparazione del matrimonio. G. Con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, il Tribunale ha dapprima statuito che il procedimento si svolge in italiano. In seguito ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Ozan Polatli e ha altresì invitato il ricorrente a trasmettere informazioni in merito allo stato della procedura di preparazione del matrimonio ed allo statuto di presenza in Svizzera della futura moglie. H. Con scritto del 18 febbraio 2022 il ricorrente ha preso posizione in merito alla procedura di preparazione del matrimonio e ha allegato quali ulteriori mezzi di prova: lo scritto del 6 gennaio 2022 del Ufficio dello stato civile di C._______ e il formulario relativo alla domanda d'apertura della procedura preparatoria del matrimonio. I. Su richiesta del Tribunale del 3 marzo 2022 l'Ufficio dello stato civile di C._______ ha informato lo stesso in merito allo stato civile attuale della fidanzata (cfr. risultanze processuali). J. Il 16 marzo 2022 Ufficio della migrazione del Canton D._______ ha confermato che il richiedente è in possesso unicamente di un permesso N (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nuova LAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

4. Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato inverosimili. 4.1 In primo luogo queste divergerebbero su punti essenziali e non sarebbero sufficientemente dettagliate e circostanziate. In particolare, l'autorità inferiore ha ritenuto la descrizione della confessione, ottenuta dalla ex-moglie, come altamente improbabile, siccome poco sostanziata e totalmente impersonale. Il richiedete non sarebbe stato in grado di dare ragguagli in merito alla conversazione intrattenuta con la madre dei suoi figli, limitandosi a un riepilogo molto stringato e asettico e non avrebbe dato minimamente l'impressione di aver vissuto in prima persona i fatti addotti. Analogamente, l'autorità di prima istanza ha osservato come le dichiarazioni riguardanti il ferimento ad opera del fratello, sarebbero inattendibili. Se il richiedente l'asilo fosse veramente scampato per poco alla morte, avrebbe descritto tale episodio in modo più minuzioso, preciso e persuasivo. Inoltre, la SEM ha rilevato come il racconto inerente il rapimento e il conseguente stupro presenti sostanziali contraddizioni. Nella prima audizione, l'interessato avrebbe asserito di non aver avuto conflitti direttamente con l'amante della moglie, tuttavia nella successiva audizione avrebbe affermato che quest'ultimo sarebbe stato uno dei suoi rapitori, per poi smentirsi e infine sostenere che egli era proprio il suo violentatore. L'autorità resistente ha altresì evidenziato come le dichiarazioni concernenti il ruolo avuto dal fratello sarebbero incongruenti e inconsistenti. Segnatamente, l'interessato non sarebbe stato in grado di fornire un'attendibile e reale argomentazione sul motivo per cui suo fratello semplice peshmerga, avrebbe una palese influenza su vari funzionari del Partito Democratico del Kurdistan (in seguito: PDK) e sulle forze di sicurezza. Infine, l'autorità di prima istanza ha riscontrato come il richiedente non sarebbe nemmeno stato in grado di fornire un resoconto univoco in merito agli spostamenti all'interno dell'Iraq. 4.2 In secondo luogo la SEM ha osservato come le allegazioni risulterebbero in punti essenziali persino incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. In particolare, autorità inferiore ha ritenuto il comportamento dell'interessato come totalmente assurdo, in quanto avrebbe sotto minaccia del fratello atteso più di un anno, andando addirittura a soggiornare al suo domicilio per salutare la madre, prima di espatriare. Inoltre, l'autorità resistente ha definito grottesca l'intera vicenda concernente il tradimento e in particolare l'utilizzo del cellulare della suocera per comunicare con l'amante. Questo atteggiamento sprezzante verso le possibili conseguenze di un'eventuale scoperta dell'adulterio sarebbe altamente incredibile, considerando anche l'aggravante del cognato pershmerga, islamista e con una mentalità arcaica.

5. Nel gravame, il ricorrente contesta l'inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti riassumendo nuovamente i fatti e apportando diversi mezzi di prova per corroborare quanto sarebbe accaduto. In particolare, afferma che egli dev'essere creduto in merito al tradimento. Se la ex-moglie non l'avesse tradito, non avrebbe fatto né una denuncia, né richiesto il divorzio. Infatti, in Iraq non sarebbe possibile richiedere il divorzio senza un valido motivo. Inoltre, l'insorgente obietta alla SEM di non potersi esprimere in merito alla sua emozionalità, essendo oltretutto misterioso come essa potrebbe ricordarsi trattando una moltitudine di casi. Altresì, rimprovera all'autorità di prima istanza di non aver letto le osservazioni del rappresentante delle istituzioni di soccorso. A suo dire, se quest'ultima le avesse lette, avrebbe rimarcato sicuramente che egli sarebbe stato semplicemente esaurito dopo un'audizione di quasi dieci ore (dalle 9:30 alle 19:05). A tal proposito, il richiedente censura una violazione del diritto di essere sentito. Per di più, egli fa valere che sarebbe stato anche sotto pressione del tempo e conseguentemente neppure interrogato in maniera sufficientemente dettagliata in merito ad alcuni episodi o relazioni. Pertanto, afferma che non sarebbe stato in grado di esprimersi in maniera completa e corretta in merito ai fatti e ciò avrebbe portato al respingimento della sua domanda d'asilo e all'ingiunzione dell'allontanamento della Svizzera. Il ricorrente ritiene inoltre che in caso di rientro in Iraq sarebbe esposto a dei seri pregiudizi e non potrebbe richiedere la protezione dello Stato a causa dell'influenza del fratello sulla famiglia presidenziale dell'entità federale autonoma della Regione del Kurdistan iracheno (in seguito: ARK). Infine, l'insorgente asserisce, che a causa degli eventi traumatici vissuti egli necessiti di cure psichiatriche, le quali non sarebbero disponibili in Iraq in quanto non vi sarebbero medici specialisti per trattare queste patologie. 6. 6.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulla censura formale, sollevata dal ricorrente, ossia la violazione del diritto di essere sentito e il conseguente accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità. 6.2 Il diritto di essere sentiti fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione; esso è consacrato dall'art. 29 cpv. 2 Cost., e comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenza del Tribunale F-5928/2018 del consid. 4.2). 6.3 Nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). La determinazione dei fatti e l'applicazione della legge non sono aspetti disgiunti (cfr. Isabelle Häner, in: Häner/Waldmann, Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, 2008, n. 34). Significativo è il substrato fattuale per le condizioni di applicazione della norma giuridica (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 del 11 marzo 2022 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 4.2). In concreto, l'autorità deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il principio inquisitorio non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; sentenza del Tribunale federale 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 3.1; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Una violazione del principio inquisitorio non implica in ogni caso l'automatica retrocessione degli atti all'autorità inferiore, dal momento che il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1). 7. 7.1 Nel caso in disamina, il ricorrente ha sostenuto un'audizione sui motivi d'asilo che è durata complessivamente, inclusa la rilettura del verbale, nove ore e trentacinque minuti (inizio: 9:30, fine: 19:05). Tuttavia, gli sono state concesse delle pause al mattino (dalle 10:55 alle 11:10), a mezzogiorno (dalle 12:35 alle 13:20), al pomeriggio (dalle 14:50 alle 15:05) e prima della ritraduzione del verbale (dalle 17:20 alle 17:35) (cfr. atto SEM A17/24, pag. 6, 11, 16 e 23). 7.2 Innanzitutto, questo Tribunale ha già potuto statuire che non vi è una durata massima che non può essere superata o che si debba terminare l'udienza se risulta evidente che sarebbe necessario più tempo. Determinanti, per accertare se la persona ascoltata è in grado di seguire o meno l'audizione, non sono dei rigidi criteri temporali ma bensì una valutazione individuale dello stato cognitivo della persona ascoltata (cfr. sentenze del Tribunale D-2157/2017 del 21 dicembre 2017 cosid. 6.3.5.; E-4289/2017 del 31 agosto 2017 consid. 4.3). Così, nemmeno un mal di testa o altri lievi problemi di salute durante l'audizione, possono escludere a priori la facoltà del richiedente di seguire l'audizione, rispettivamente di comprendere le domande e di rispondere in modo libero e dettagliato (cfr. sentenza D-2157/2017 cosid. 6.3.6). 7.3 Sebbene la precitata audizione in casu sia stata particolarmente lunga, non la si ritiene irragionevole; considerando che il ricorrente ha avuto quattro pause, le quali gli hanno permesso di riprendersi in modo sufficiente per poter seguire attivamente l'audizione fino alla fine. Sebbene l'interessato in fase di ritraduzione del verbale, ha dato segnali di stanchezza e di soffrire di mal di testa, egli non ha avuto nessuna difficoltà durante l'audizione ad esprimersi e a rispondere in modo orientato e circostanziato alle domande postegli. Neppure gli asserti problemi fisici (cfr. atto SEM 17/24, F27-28) non risultano essere stati presenti durante l'audizione o aver avuto un influsso su quest'ultima. Il richiedente non ha neppure mai manifestato di non sentirsi bene e di non essere più in grado di continuare l'audizione, come pure non ha chiesto che questa venisse interrotta. Non si risconta pertanto un stato cognitivo deficitario del ricorrente al momento dell'audizione. 7.4 Inoltre, non può nemmeno essere rimproverato all'autorità di prima istanza di aver accertato in modo incompleto e inesatto i fatti determinanti, non avendo voluto svolgere un ulteriore audizione. Questo Tribunale ha già ritenuto che il semplice riferimento, non motivato, alla necessità di ulteriori chiarimenti, non dà diritto a un'ulteriore udienza (cfr. sentenza del Tribunale E-4289/2017 del 31 agosto 2017 consid. 4.3). La censura sollevata dal ricorrente, che la SEM non avrebbe interrogato in maniera sufficientemente dettagliata in merito ad alcuni episodi o relazioni, appare inconsistente tenuto conto che se il richiedente avesse voluto trarne delle conseguenze rilevati per la sua domanda d'asilo, ci si sarebbe aspettato che egli presentasse le relative allegazioni in virtù del suo obbligo di collaborare ex art. 8 LAsi. 7.5 Altresì si rileva che il rappresentante delle istituzioni di soccorso presente all'udienza può presentare osservazioni, ma non ha diritti di parte (cfr. art. 30 cpv. 4 vLAsi), pertanto queste non risultano vincolanti né per la SEM né per il Tribunale (cfr. sentenza del Tribunale D-4535/2013 del 21 maggio 2014 consid. 3.7.3). 7.6 Dunque, le censure formali mosse dal ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 8. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.2 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 9. 9.1 Chiarito quanto precede, come rettamente considerato dall'autorità inferiore, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni del ricorrente riguardo ai suoi motivi d'asilo siano manifestamente inverosimili. 9.2 Innanzitutto, già le dichiarazioni dell'interessato in merito al tradimento sono vaghe, stereotipate e illogiche. In particolare, il ricorrente non ha saputo circostanziare le conversazioni rivelatrici del tradimento che ha avuto prima con il fratello e successivamente con la moglie (cfr. atto SEM A17/24, F32 e F43). Parimenti, egli non è stato in grado di descrivere le emozioni scaturite in lui durante la confessione dell'adulterio da parte della madre dei suoi figli (cfr. atto SEM A17/24, F40-41), la quale avrebbe nientemeno asserito di aver avuto più rapporti extraconiugali con l'amante (cfr. atto SEM A17/24, F39). Anche dopo essere stato invitato da parte del funzionario interrogante, ad illustrare in modo più dettagliato i sentimenti provati (cfr. atto SEM A17/24, F40), egli si è limito a risponde in modo sbrigativo, asserendo di non essersi sentito bene e di aver avuto un brutto presentimento (cfr. atto SEM A17/24, F41). Si rileva inoltre che il ricorrente - anche in un secondo momento - interrogato nuovamente da parte del rappresentante delle istituzioni di soccorso in merito alla discussione con la moglie e alle emozioni provate, egli ha risposto ugualmente in modo molto generico, asserendo di essere rimasto calmo di aver confrontato la moglie, senza però essere in grado di esporre nessuna reazione o dettaglio in merito a tale discussione (cfr. atto SEM A17/24, F57-58). Inoltre, anche il racconto di come avrebbe il fratello del ricorrente scoperto del tradimento risulta alquanto incredibile e poco plausibile. La moglie, avrebbe approfittato della visita della suocera per conoscere la bambina appena nata, per utilizzare il telefono di quest'ultima, in modo del tutto indiscreto, per comunicare con l'amante, in quanto lei non aveva più credito sul suo cellulare (cfr. atto SEM A17/24, F36). Ciò per di più, in presenza del cognato, il quale sarebbe estremamente intransigente e vendicativo e avrebbe un influsso predominante sul marito. 9.3 Per quanto riguarda le minacce da parte del fratello si rileva come tali siano insostanziale e incongruenti. Il ricorrente ha asserito che il fratello gli avrebbe sparato e che egli sarebbe riuscito a salvarsi fuggendo. Tuttavia, egli non è stato in grado di dare dettagli e la sua descrizione si esaurisce con delle informazioni estremamente generiche (cfr. atto SEM A17/24, F64-69). Si aggiunge il fatto che nemmeno può essere creduto l'asserito ruolo di potere del fratello, il quale sarebbe un semplice pershmerga (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02; cfr. atto SEM A17/24, F128). Non si comprende infatti come mai quest'ultimo, che a dire del richiedente avrebbe conoscenze influenti con membri quotati del partito PDK (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02; cfr. atto SEM A17/24, F125-126), non si stato in grado di trovarlo nonostante egli avrebbe aspettato più di un anno prima di espatriare, tornando addirittura a salutare la madre prima della partenza (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02). 9.4 Dipoi, si aggiungono le innumerevoli contraddizioni relative sia ai fatti avvenuti in seguito alla scoperta del tradimento che alla cronologia dei suoi spostamenti (cfr. atto SEM A17/24, F139-141). Tra le più palesi, vi sarebbe quella relativa all'episodio del sequestro. Il ricorrente ha affermato nel corso della prima audizione che i suoi rapitori sarebbero stati dei famigliari dell'amante e che egli non avrebbe mai avuto un conflitto diretto con l'amante stesso (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02), mentre durante la successiva audizione egli ha asserito in un primo momento che il suo violentatore sarebbe stato proprio l'amante (cfr. atto SEM A17/24, F91 e F99) per poi smentirsi poche domande più tardi (cfr. atto SEM A17/24, F94). Reso attento di tale contraddizione egli ha affermato che l'amante sarebbe stato presente e che l'incomprensione era da attribuire all'interprete, la quale probabilmente non l'avrebbe capito essendo anche un po' vecchia (cfr. atto SEM A17/24, F96). Altresì, il ricorrente si è contraddetto ed ha fornito delle versioni particolarmente confuse anche in merito alla collocazione temporale di tale episodio. Egli nella prima audizione ha affermato che il sequestro sarebbe avvenuto rientrando a B._______ da E._______ attorno gennaio o febbraio 2017 (cfr. atto SEM A8/17, pt.7.02), mentre durante la successiva audizione egli ha riferito che tale episodio sarebbe avvenuto quando egli da F._______ si sarebbe recato a B._______ dopo il divorzio (cfr. atto SEM A17/24, F35). A ciò si aggiunge l'ulteriore contraddizione del ricorrente il quale ha dichiarato che il motivo del divorzio sarebbe stato proprio il sequestro e le violenze subite (cfr. atto SEM A17/24, F 90-92). 9.5 Anche la tesi esposta dall'interessato in sede ricorsuale che il tradimento sia effettivamente avvenuto, se no il ricorrente non avrebbe potuto né richiedere il divorzio né esporre denuncia, non rende verosimili i motivi d'asilo, in particolare le minacce da parte del fratello e dei famigliari. Per di più, il video che l'insorgente ha prodotto, che mostra l'avvocato che sfoglia diversi incarti alla ricerca della denuncia, non è atto darne alcuna prova. A ciò si aggiunge che la denuncia offerta quale mezzo di prova non è mai pervenuta a questo Tribunale. 9.6 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.

10. Per sovrabbondanza e con particolare riferimento alle minacce dei famigliari dell'amante della moglie va peraltro constatato come le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria all'interessato. Infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente l'asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3). Inoltre, a norma della DTAF 2008/4 alle forze di sicurezza ed alle autorità giudiziarie dell'ARK è di principio riconosciuta volontà e capacità di proteggere i cittadini delle quattro province sotto il loro controllo. Tale valutazione è stata confermata anche della sentenza di riferimento E-3737/2015 ed ha tutt'ora validità (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-5646/2021 del 10 gennaio 2022).

11. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 12.2 Nella fattispecie, il ricorrente non ha né un permesso di soggiorno per stranieri (cfr. risultanze processuali) né un diritto ad ottenerne uno, a tal proposito vi è luogo di rinviare alle considerazioni esposte qui di seguito (cfr. infra consid. 15.4 e 15.5). Pertanto, posto che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311] in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

13. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 14. 14.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha ritenuto l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, l'autorità inferiore ha affermato che come nell'ARK non via sia una situazione di violenza generalizzata e come in termini di sicurezza la situazione sarebbe da considerarsi relativamente stabile. Di conseguenza, in ossequio alla prassi in materia di allontanamento del Tribunale ha considerato l'esecuzione del rinvio come ragionevolmente esigibile. La SEM inoltre non ha neppure riscontrato nella fattispecie motivi individuali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, ha descritto il ricorrente come un giovane uomo che godrebbe globalmente di buona salute, che disporrebbe di una buona istruzione come pure di un'esperienza lavorativa quale (...) come pure di una densa rete famigliare in patria con la quale intratterrebbe tuttora contatti. 14.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. Egli specialmente fa valere che l'allontanamento non sia da ritersi esigibile, in quanto il trauma per gli eventi vissuti in patria è tutt'ora presente. Che essendo stato vittima di tentato omicidio e coazione sessuale, necessiterebbe di cure psichiatriche specialistiche, le quali non sono sarebbero possibili in Patria. Pertanto dovrebbe essergli concessa l'ammissione provvisoria. 15. 15.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 15.2 Alla luce di quanto esposto sub. consid. 10, nel caso in disamina il ricorrente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. 15.3 Per altro, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che l'esecuzione dell'allontanamento nella regione autonoma del Kurdistan iracheno non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza E-3737/2015 consid. 6.3.2; D-2617/2021 dell'8 marzo 2022 consid. 12.3). 15.4 In aggiunta, è d'uopo determinare nella fattispecie se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile con l'art. 8 CEDU. Secondo la giurisprudenza, tale norma tutela in primo luogo, in relazione con il permesso di soggiorno, la famiglia detta nucleare o "Kernfamilie", ovvero la comunità dei coniugi con i loro figli minorenni (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2008/47 consid. 4.1). Inoltre, possono beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU anche quelle relazioni famigliari non riconosciute legalmente, purché vi sia una relazione sufficientemente stretta ed effettiva. Il fattore decisivo è da ricercare nella qualità della vita famigliare e non nel suo fondamento giuridico (cfr. DTF 135 I 143 consid. 3.1). Il Tribunale federale già avuto modo di precisare che anche una relazione di concubinato può dare diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno, se la relazione è vissuta da anni in modo equivalente ad un matrimonio o vi sono concreti indizi ad un matrimonio imminente (cfr. sentenza del TF 2C 222/2017 del 29 novembre 2017). La relazione deve essere quindi paragonabile a matrimonio per natura e stabilità. A tal proposito è essenziale che i partner vivano in una economia domestica comune e che venga tenuta in considerazione la natura e la lunghezza della loro relazione, così come il loro interesse e impegno reciproco, per esempio attraverso dei figli o altre circostanze (cfr. sentenza del TF 2C 880/2017 del 3 maggio 2018 consid. 3.1). 15.5 Il ricorrente non è attualmente sposato, tuttavia ha avviato una procedura di preparazione al matrimonio (cfr. Gesuch um Vorbereitung der Eheschliessung del 3 gennaio 2022). Questa procedura risultata già pendente da alcuni mesi, in quanto la fidanzata del ricorrente non dispone dei necessari documenti (cfr. lettera 18 febbraio 2022). Il matrimonio non può quindi considerarsi imminente. Per di più, nonostante le misure istruttorie, lo stato civile della fidanzata risulta tutt'ora non chiaro. Inoltre, non si riconosce nemmeno una relazione equivalente ad un matrimonio. Si rivela anzitutto che l'interessato con l'inoltro del ricorso, non ha nemmeno accennato all'esistenza della relazione in Svizzera. Il Tribunale è venuto a conoscenza della procedura di preparazione al matrimonio dagli atti di causa. Per di più, si può dedurre che i ricorrenti non convivono avendo due domicili legali differenti. In assenza di una comunione domestica comune non si riconosce come la coppia possa avere una relazione stretta ed effettiva, tenendo inoltre in considerazione che non vi sono figli comuni o altri rapporti di dipendenza. Per questi motivi, nemmeno l'art. 8 CEDU risulta nella fattispecie ostativo all'esecuzione dell'allontanamento. Il fatto che sia stata avviata una procedura di preparazione al matrimonio è pertanto irrilevante (cfr. sentenza del Tribunale 3684/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.2). 15.6 L'esecuzione dell'allontanamento è dunque ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 16. 16.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 16.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 16.3 Quo alla situazione nel Kurdistan iracheno, il Tribunale considera che attualmente le provincie di Dohuk, di Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza generalizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto da rendere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenza E-3737/2015 che ha attualizzato la prassi già stabilita dalla DTAF 2008/5). Tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della regione, i fattori individuali vanno tenuti in debita considerazione (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze D-233/2017 del 9 marzo 2017 consid. 10.6, D-3994/2016 del 22 agosto 2017 consid. 6.3.3 e D-7841/2016 del 6 settembre 2017 consid. 7.4). Così, l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile per le persone di etnia curda che provengono da questa regione o vi hanno vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-famigliare (famiglia, parentela o amici) o di legami con i partiti dominanti (cfr. ibidem e tra le tante le sentenze del Tribunale E-6836/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 7.3). Il senso della necessità quanto all'esistenza di una rete sociale è inteso a scongiurare che l'interessato venga a trovarsi in una situazione di minaccia esistenziale a causa dell'impossibilità a provvedere al proprio sostentamento, dal momento che in assenza di integrazione sociale o economica risulta difficile ottenere un impiego o possibilità di alloggio nell'ARK (cfr. DTAF 2008/5 consid. 7.5.8; anche sentenza del Tribunale D-4974/2020 del 4 dicembre 2020). Questa valutazione risulta tutt'ora attuale (cfr. sentenza E-5646/2021). 16.4 In specie il ricorrente di etnia curda è nato e cresciuto a B._______. Nonostante egli avrebbe fatto valere di aver soggiornato prima dell'espatrio per alcuni mesi a E._______ e a G._______ (cfr. atto SEM A8/17, pt.2.01) rispettivamente a F._______ (cfr. atto SEM A17/24, F139), il suo ultimo indirizzo nel paese d'orgine si situava nei pressi di B._______. L'interessato ha pertanto trascorso la maggior parte della sua vita proprio in questa regione. Si aggiunge il fatto che la maggior parte della sua rete socio famigliare vive tutt'ora a B._______ (cfr. atto SEM A8/17, pt.3.01). Inoltre, l'insorgente è un giovane uomo che ha frequentato le scuole e appreso una professione. Egli ha infatti lavorato come (...) per circa quattro anni e mezzo prima del suo espatrio, ciò che gli permetteva di mantenersi in modo indipendente (cfr. atto SEM A8/17, pt.1.17.05). La sua esistenza non sarebbe pertanto minacciata oltre al fatto che egli potrebbe ricorrere al sostegno della sopracitata rete socio-famigliare. Per quanto concerne i problemi psicologici fatti valere in sede ricorsuale, si osserva che questi non sono mai stati corroborati da nessun rapporto medico. In ogni modo la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibile nell'ARK e anche le malattie mentali possono essere trattate adeguatamente (cfr. fra le altre, le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022 e D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.4). 16.5 Pertanto, il rientro dell'interessato nel Paese d'origine è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

17. In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).

18. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto. 19. 19.1 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assistenza giudiziaria con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, non sono riscosse spese processuali. 19.2 Altresì, con decisione incidentale del 10 febbraio 2022, il Tribunale ha accolto l'istanza di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 110a LAsi ed ha nominato l'avv. Ozan Polatli in qualità di patrocinatore d'ufficio. 19.3 Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla di regola tra i CHF 200.- ed i CHF 220.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, in assenza di una nota dettagliata e tenuto conto del lavoro utile e necessario svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF), il versamento di un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'200.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi).

20. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La cassa del Tribunale verserà al ricorrente un'indennità per patrocinio d'ufficio di CHF 1'200.-.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini