opencaselaw.ch

D-6160/2020

D-6160/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2023-10-23 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (procedura celere)

Sachverhalt

A. A._______, cittadino iracheno di etnia curda, nato il (…), sarebbe espa- triato il (…) e avrebbe raggiunto la Turchia il medesimo mese (cfr. atti SEM

n. 4/1, 27/14), prima di giungere in Svizzera il 2 settembre 2020 e deposi- tare, il giorno successivo, una domanda d’asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. […] -3/2). B. Il 9 settembre 2020, contestualmente all’audizione per il rilevamento dei suoi dati personali, l’interessato ha dichiarato di possedere un passaporto e una carta d’identità iracheni, che avrebbe fatto pervenire all’autorità infe- riore, in originale, il prima possibile (cfr. atto SEM n. 12/10); ciò che ha fatto, in parte, il 16 ottobre 2020 trasmettendo alla medesima la sua carta d’iden- tità in originale (cfr. mezzo di prova di seguito: Mdp n. 001). C. Il 14 settembre 2020, la SEM ha svolto il colloquio Dublino (cfr. atto SEM

n. 16/2). D. Il 28 ottobre 2020, la SEM ha provveduto all’audizione sui motivi d’asilo dell’interessato (cfr. atto SEM n. 27/14). Dal verbale redatto si evince so- stanzialmente che egli ha dichiarato di non essere riuscito a recuperare il passaporto perché sottrattogli dal passatore che lo avrebbe aiutato ad espatriare. In merito alla sua persona, egli sarebbe nato a D._______, nel distretto di E._______, nel Governatorato di F._______ (…), nel (…), e avrebbe frequentato la scuola ma sarebbe stato costretto ad abbandonarla a causa dei conflitti armati ivi presenti. Durante tale periodo egli si sarebbe recato, per le ferie scolastiche, a G._______, un villaggio sotto il controllo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Durante tale soggiorno, egli avrebbe fornito a questi ultimi sia del cibo che dei vestiti in cambio di de- naro. Qualche volta si sarebbe occupato lui stesso di fornire la merce in un determinato luogo, altre volte essi si recavano direttamente nel suo nego- zio per recuperarla. Prima del (…), egli si sarebbe trasferito definitiva- mente, con la sua famiglia, a causa dei bombardamenti, a D._______. Egli vi avrebbe lavorato quale commerciante dal (…) fino al giorno del suo espatrio. Durante tale periodo, egli avrebbe continuato a fornire degli abiti e del cibo ai membri del PKK. Nel (…), mentre si recava presso il suo ne- gozio, egli sarebbe stato fermato dalla polizia a un posto di blocco. Gli

D-6160/2020 Pagina 3 agenti, constatato che egli trasportava una grande quantità di abiti, l’avreb- bero condotto presso i loro uffici per interrogarlo, malmenandolo e sottopo- nendolo a domande relative alla destinazione di tale merce. In quell’occa- sione, egli avrebbe dichiarato, mentendo, che essa era unicamente desti- nata alla vendita al dettaglio presso il suo negozio. Una volta appurato che egli fosse effettivamente proprietario del negozio, gli agenti di polizia l’avrebbero rilasciato. Successivamente, il (…), egli sarebbe stato tuttavia contattato telefonicamente dalla polizia di H._______ e convocato a pre- sentarsi nei loro uffici al fine di essere interrogato. Per il tramite di un abi- tante del suo medesimo villaggio, componente del corpo di polizia di H._______, I._______, egli sarebbe venuto a conoscenza del fatto che la polizia lo avrebbe arrestato per aver fornito un sostegno al PKK e che, se non si fosse presentato, avrebbero emanato un ordine di arresto nei suoi confronti. Temendone le ripercussioni, egli sarebbe espatriato in J._______ il (…). Dopo la sua partenza, il padre dell’interessato gli avrebbe comuni- cato che la polizia si era recata presso la sua abitazione e il suo negozio al fine di chiedere informazioni sul suo conto. A sostegno della propria domanda d’asilo, il ricorrente ha prodotto la sua carta d’identità in originale (cfr. Mdp n. 1), la convocazione, in originale, della polizia che lo intimava a presentarsi presso i loro uffici (cfr. Mdp n. 2) e dei video in lingua irachena (cfr. Mdp n. 3-6). E. Con lettera del 29 ottobre 2020, l’interessato ha consegnato all’autorità in- feriore la copia del permesso F del cugino, residente in Svizzera (cfr. Mdp n. 007), come pure due articoli di giornale concernenti il contesto iracheno (cfr. Mdp n. 008 e 009). F. Il 4 novembre 2020, la SEM ha trasmesso all’interessato il progetto di de- cisione riguardante la sua domanda d’asilo, concedendogli il diritto di pro- nunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 30/7); facoltà da lui eserci- tata con scritto del 5 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 31/2). G. Con decisione del 6 novembre 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifu- giato, ha respinto la sua domanda d’asilo e ha pronunciato il suo allonta- namento dalla Svizzera, ritenendo tale misura ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 32/10).

D-6160/2020 Pagina 4 H. Con ricorso del 4 dicembre 2020, depositato il giorno successivo (cfr. trac- ciamento dell’invio; data di entrata: 7 dicembre 2020), l’interessato è in- sorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l’annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. In subordine, che gli venga concessa l’ammissione provvisoria. In via ancor più subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo, il tutto con protesta di tasse e spese. L’interessato vi ha allegato l’originale dell’ordine di arresto che sarebbe stato emesso nei suoi confronti il (…) (cfr. Mdp n. 10) e due referti medici del 18 novembre e del 2 dicembre 2020. I. Con complementi al ricorso del 14 e del 17 dicembre 2020, il ricorrente ha informato il Tribunale aggiornandolo in merito al suo stato di salute trasmet- tendo nuovi referti medici. J. Con decisione incidentale del 22 dicembre 2020, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 5 gen- naio 2021. K. Con complemento al ricorso del 30 dicembre 2020, l’interessato ha tra- smesso al Tribunale ulteriori referti medici e con complemento dell’8 gen- naio 2021, la traduzione in lingua italiana del summenzionato ordine di ar- resto. L. Con ordinanza del 6 gennaio 2021, il Tribunale ha trasmesso alla SEM tale documento e prorogato il termine per la risposta al 20 gennaio 2021. Ne è scaturito uno scambio di scritti, e meglio una risposta del 4 dicembre 2020 e una replica del 26 febbraio 2021.

D-6160/2020 Pagina 5 M. Nel frattempo, il 28 gennaio 2021, il ricorrente è stato attribuito al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 60/1). N. Con nuovi complementi del 2 giugno, 12 ottobre 2021 e 12 agosto 2022, il ricorrente ha infine precisato le sue allegazioni e trasmesso nuova docu- mentazione medica. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla pro- cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce quindi una deci- sione ai sensi dell’art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest’ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l’art. 10 dell’Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

D-6160/2020 Pagina 6

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

E. 4.1 Nel merito, nella propria impugnativa il ricorrente censura la violazione del diritto federale e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Più nel dettaglio, l’insorgente ha evidenziato l’adempimento delle condizioni poste all’art. 7 LAsi circa la ve- rosimiglianza delle sue dichiarazioni, censurando il mancato esame dei motivi di asilo enunciati all’art. 3 LAsi.

E. 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 4.2.2.1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere ve- rosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest’ultima è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su

D-6160/2020 Pagina 7 punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della “verosimiglianza”: le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richie- dente dev’essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ri- corrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli ele- menti importanti o se rifiuta di collaborare con l’autorità all’accertamento dei fatti (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; deci- sivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra que- sti risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall’autorità inferiore, numerosi indicatori d’inve- rosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi che l’avrebbero indotto all’espatrio inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Ne consegue che un esame dell’esistenza di motivi d’asilo ai sensi dell’art. 3 LAsi non risultava essere necessario. In primo luogo, il Tribunale considera che il ricorrente non ha parzialmente fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. A titolo esemplificativo, il suo racconto spontaneo relativo ai motivi che l’avrebbero indotto a la- sciare il suo Paese d’origine è estremamente generico considerato che egli fa riferimento ad un periodo temporale relativamente esteso, che va dal dicembre del (…), anno in cui egli avrebbe iniziato la propria attività di com- merciante, fino al momento del suo espatrio, avvenuto il (…) (cfr. atto SEM

n. 4/1). Lo stesso vale per il contenuto della telefonata intercorsa tra il ri- corrente e l’agente di polizia I._______, come pure per i motivi per i quali tale persona gli avrebbe comunicato – presumibilmente violando i propri doveri professionali – quale sorte avrebbe patito se avesse dato seguito alla citazione a comparire presso i loro uffici (cfr. atto SEM n. 27/14, R42 e seg., 68 e seg.). In secondo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità.

D-6160/2020 Pagina 8 Il ricorrente basa infatti, inizialmente, in sede di racconto spontaneo, la sua domanda d’asilo sulla sua presunta attività di fornitura di vivande e di abiti ai membri del PKK e spiega il suo espatrio con la ricezione di una convocazione del (…), da parte della polizia di H._______, che lo invitava a presentarsi presso i loro uffici, rispettivamente per le conseguenze che la mancata ottemperanza di tale obbligo avrebbe potuto avere sulla sua persona (cfr. atto SEM n. 27/14, R31). A domanda dell’auditore se esistessero altri motivi che l’avevano spinto a lasciare il suo Paese, egli ha risposto negativamente (cfr. atto SEM n. 27/14, R32). Tuttavia, a domanda se avesse avuto problemi con le autorità prima della summenzionata telefonata, egli ha dichiarato di essere stato fermato, nel (…), mentre stava trasportando della merce, e portato negli uffici della polizia locale al fine di essere interrogato. In quell’occasione, gli agenti gli avrebbero chiesto a chi fossero destinati i vestiti, domanda alla quale egli avrebbe risposto, mentendo, dichiarando che fossero destinati alla vendita presso il suo negozio (cfr. atto SEM n. 27/14, R44). Successivamente, egli avrebbe inoltre sostenuto di aver ricevuto ben altre due telefonate prima di quella ricevuta il (…). La prima, avvenuta alla fine di (…) del (…), sarebbe stata una minaccia di morte e la seconda, avvenuta il (…), una minaccia di denuncia alle autorità (cfr. atto SEM n. 27/14, R54). Ciò premesso, il Tribunale non può che rilevare come il ricorrente abbia riportato degli avvenimenti essenziali del proprio racconto soltanto su richiesta dell’auditore, non apportando alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la tardività. Invero, si tratta, nel caso di specie, chiaramente di avvenimenti fondamentali a sostegno della sua domanda d’asilo che avrebbero, per questo motivo, dovuto ragionevolmente essere invocati in entrata e non in risposta a domande puntuali dell’auditore. D’altronde, quando quest’ultimo ha chiesto al ricorrente per quale motivo la polizia avesse deciso di chiamarlo proprio il (…), egli ha affermato di non saperne il motivo (cfr. atto SEM n. 27/14, R53). Soltanto in seguito ad un’ulteriore domanda, in cui gli veniva chiesto esplicitamente se fosse accaduto qualcosa di insolito precedentemente a tale telefonata, il ricorrente ha menzionato l’esistenza di una minaccia di morte e di una denuncia alle autorità (cfr. atto SEM n. 27/14, R54). Confrontato in merito a tale tardività, egli ha risposto “aspettavo che mi fosse chiesto” (cfr. atto SEM n. 27/14, R55), ciò che non fa che minare la verosimiglianza delle sue allegazioni. A ciò si aggiunga che non si conosce, tutt’ora, l’identità del presunto autore di tali chiamate. Non risulta, per di più, plausibile che il ricorrente non avesse spiegato al padre i motivi per i quali gli avrebbe chiesto di presentarsi in sua vece presso gli uffici della polizia (cfr. atto SEM n. 27/14, R64). Non risulta difatti conforme all’esperienza della vita che una persona vi si rechi senza chiedere al proprio “mandante”, perlopiù se si tratta del proprio figlio, i

D-6160/2020 Pagina 9 motivi di tale convocazione (cfr. atto SEM n. 27/14, R64), sempre che tale pratica sia di fatto accettata da parte dell’autorità, ciò che sembra poter essere a priori ragionevolmente escluso. Da ultimo, egli ha dichiarato di essersi nascosto, dopo aver ricevuto la summenzionata telefonata, presso lo zio materno (cfr. atto SEM n. 27/14, R81). Appare tuttavia piuttosto sorprendente il fatto che, se egli fosse stato realmente ricercato da parte delle autorità del suo Paese d’origine – e fosse stato per di più emanato un ordine di arresto nei suoi confronti – non sarebbe stato ricercato ulteriormente e anche presso gli altri suoi parenti e che la polizia si sarebbe invece accontentata di recarsi presso il suo domicilio (cfr. atto SEM n. 27/14, R84 e complemento al ricorso del 12 ottobre 2021, pag. 2). La sua spiegazione secondo cui l’autorità non si sarebbe recata presso lo zio materno siccome quest’ultimo “faceva il Peshmerga” (cfr. atto SEM n. 27/14, R81) non è dettagliata né resa sufficientemente verosimile. In terzo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficiente- mente concludenti. In un primo momento, il ricorrente non ha in alcun modo fatto riferimento all’esistenza della summenzionata convocazione. Persino dopo una domanda mirata, volta a capire se oltre alla telefonata avesse ricevuto altri tipi di avvisi di parte dell’autorità, ha risposto negativamente (cfr. atto SEM n. 27/14, R72). Solamente una volta confrontato in merito all’esistenza di tale documento nel suo dossier, il ricorrente ha dichiarato quanto segue: “questo è il foglio che avevano dato a mio padre quando si era presentato in polizia” (cfr. atto SEM n. 27/14, R73), ovvero l’(…) (cfr. atto SEM n. 27/14, R75). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ovvero che fosse lui stesso ad aver comunicato lo scopo dell’interrogatorio al padre (cfr. atto SEM n. 27/14, R64), il documento men- ziona che il padre sarebbe stato informato delle accuse a suo carico. Con- frontato a tale palese incongruenza, il ricorrente non è tuttavia stato in grado di fornire una spiegazione valida (cfr. atto SEM n. 27/14, R77). Neppure i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente (cfr. Mdp n. 1-10) permettono di rendere verosimili le sue allegazioni. In particolare, i quattro video prodotti (cfr. Mdp n. 3-6), rispettivamente le fotografie (cfr. Mdp n. 7), non riguardano personalmente il ricorrente e forniscono pertanto esclusi- vamente delle informazioni concernenti il contesto iracheno. Peraltro, egli stesso ammette che sono ancora ignoti i motivi dell’uccisione delle persone ivi raffigurate (cfr. atto SEM n. 27/14, R33). Per quanto concerne l’ordine di arresto prodotto, in originale, solamente in sede di ricorso (cfr. Mdp n. 10), secondo quanto riferito dal ricorrente, sarebbe stato a lui spedito dal cugino residente in Svizzera che l’avrebbe ricevuto da un altro cugino del ricorrente, K._______, per il tramite di un avvocato iracheno

D-6160/2020 Pagina 10 (cfr. replica del 26 febbraio 2021, pag. 2). Ciò detto, lo scrivente Tribunale non può trascurare le dubbie circostanze di ottenimento di tale documento: il ricorrente si è limitato ad addurre che l’esemplare prodotto fosse prece- dentemente “catalogato in un archivio del tribunale” senza tuttavia meglio precisare le modalità di ottenimento del medesimo (cfr. ricorso del 4 dicem- bre 2020, pag. 9). Permangono dunque dei dubbi relativi alla sua autenti- cità nonostante esso sembrerebbe presentare le caratteristiche richieste dalla legge irachena (nome e cognome dell’accusato, dettagli relativi alla sua carta di identità, descrizione fisica, luogo di residenza, professione; Kurdistan Region of Iraq, Criminal Procedure Code 23 of 1971 (as amen- ded to 14 February 2010), https://kc-inter- law.org/web/viewer.html?file=https://images.kc-interlaw.org/root/root/ima- ges/191982021_gjpi-cpc-1971-kurdish-v2.pdf, consultato il 25 settembre 2023). Infatti, siccome esiste un ampio spettro di varianti di ordini di arresto in Iraq (cfr. fra altri: Bas News [Hewlêr/Erbil], Emissione di un mandato d'arresto contro Shaswar Abd al-Wahid (con documento), 15.05.2019, <https://www.basnews.com/ar/babat/521174>, consultato il 25 settembre

2023) è necessario esaminare tale documento più dettagliatamente. Or- bene, l’ordine di arresto, datato (…), fa riferimento agli artt. 240 e 156 “di una legge irachena” (cfr. MdP n. 10) i quali troverebbero applicazione per interazione e comunicazione con un’“organizzazione straniera non autoriz- zata in Iraq e nella regione del Kurdistan iracheno” (cfr. Mdp n. 10). L’Iraq non ha tuttavia tutt’ora ufficialmente dichiarato il PKK quale organizzazione terroristica (cfr. Aljazeera, Turkey wants Iraq to designate PKK a ‘terrorist’ organisation: Top diplomat, 23 agosto 2023, <https://www.al- jazeera.com/news/2023/8/23/turkey-wants-iraq-to-designate-pkk-a-terro- rist-organisation-top-diplomat>, consultato il 25 settembre 2023; The As- sociated Press, Top Turkish diplomat calls for Iraq to designate PKK a ter- rorist organization during Baghdad visit, 23 agosto 2023, <https://apnews.com/article/turkey-iraq-pkk-foreign-minister-visit- 1400c5e7df133ed84a67a484f0c23b59>, consultato il 25 settembre 2023). Ne consegue che l’argomento del ricorrente secondo cui la sua attività di sostegno al PKK comporterebbe automaticamente una violazione di sud- dette norme penali non può essere seguita. Per il resto, si rimanda agli approfondimenti effettuati dall’autorità inferiore (cfr. risposta del 19 gennaio 2020, pag. 2, par. 2-6) i quali possono essere confermati. D’altronde, oc- corre tenere in considerazione che il Tribunale ha già avuto modo di rile- vare che nella prassi irachena i mandati di arresto non vengono neppure consegnati all’imputato e vengono effettuati ugualmente degli arresti senza mandato (cfr. sentenza del Tribunale E-4850/2021 del 20 aprile 2022 con- sid. 7.2; si veda in particolare: UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI) / Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Report

D-6160/2020 Pagina 11 on Human Rights in Iraq January to June 2017, 14.12.2017, <https://www.refworld.org/docid/5a746d804.html>, consultato il 25 settem- bre 2023; The Law Does Not Protect Us: Lack of Supremacy of Law Men- aces Democracy and Freedom of Press, 13.01.2018, <https://www.metroo.org/english/dreja.aspx?=hewal&jmare=160&Jor=1>; consultato il 25 settembre 2023). Ne consegue che tale documento non permette, nel caso di specie, di rendere verosimili le allegazioni del ricor- rente. A titolo abbondanziale, va rilevato infine che non risulta plausibile che i genitori, con i quali il ricorrente è tutt’ora in contatto (cfr. atto SEM

n. 27/14, R11, R16), non gli abbiano comunicato l’esistenza di tale docu- mento già in precedenza, durante uno dei colloqui telefonici avuti con il medesimo, data la sua importanza per la procedura d’asilo.

E. 4.4 Ne discende che le dichiarazioni dell’insorgente riguardo ai suoi motivi d’asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Resta ora da esaminare se la pronuncia dell’allontanamento, rispettivamente la sua esecuzione, debbano essere anch’esse confermate.

E. 5.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi).

E. 5.2.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d’asilo del ricorrente, quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell’ambito del diritto internazionale pubblico ed espressa- mente enunciato all’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati).

E. 5.2.2 L’insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento.

E. 5.3 L’esecuzione dell’allontanamento è invece regolamentata all’art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’es- sere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ra- gionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l’esecuzione

D-6160/2020 Pagina 12 non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’ori- gine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L’applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l’esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succi- tate disposizioni. Infine, l’esecuzione non è ragionevolmente esigibile qua- lora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento esclusiva- mente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 con- sid. 9.3.2). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricor- rente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un osta- colo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2).

E. 5.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione non è ammissibile se la pro- secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

E. 5.4.2 Nel caso in esame, non v’è motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento verso l’Iraq, ad un trattamento proibito in relazione all’art. 3 CEDU, all’art. 3 della Conv. tortura o all’art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: Cor- teEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti).

D-6160/2020 Pagina 13

E. 5.4.3 Siccome non risulta dagli atti di causa che egli soffra di una malattia che sia ad uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar intendere che la morte sia una prospettiva prossima o un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute compor- tante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg. e N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), l’ammissibilità dell’esecuzione dell’allontanamento è confermata.

E. 5.4.4 D’altronde, il Tribunale ha già avuto modo di ammettere che l’esecu- zione dell’allontanamento nella (…) – dal quale proviene il ricorrente – non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D- 2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.3).

E. 5.4.5 Pertanto, essa è da ritenersi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI (in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 5.5.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 5.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (in particolare al consid. 7.4), come la sicurezza e la situazione dei diritti dell’uomo nelle province (…) del (…), rispetto al resto dell’Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di frontiera con la Turchia avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2; D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L’ese- cuzione dell’allontanamento nelle province (…) succitate risulta essere esi- gibile, allorché la persona interessata proviene dalla suddetta regione op- pure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (famigliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E- 3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 del

D-6160/2020 Pagina 14 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). I fattori individuali favorevoli – specialmente quelli concernenti una solida rete famigliare – sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3).

E. 5.5.3 Tornando alla presente disamina, la SEM, a ragione, nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Il ricorrente è originario di D._______, nella provincia di F._______. I mem- bri della sua famiglia, con i quali ha dichiarato di essere in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 27/14, R11, R17), risultano essere tutt’ora residenti nella predetta regione (cfr. atto SEM n. 27/14, R13, R15, R16). Pertanto, egli dispone di una solida rete famigliare che potrà aiutarlo, se necessario, nella sua reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Vista l’ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d’origine, è inoltre possibile partire dal presupposto che anche il suo alloggio, in caso di ritorno in Patria, sia assi- curato. La sua formazione scolastica (cfr. atto SEM n. 27/14, R28) e la sua esperienza nella vendita al dettaglio di abiti e cosmetici (cfr. atto SEM

n. 27/14, R24 e seg.) permetteranno, infine, al medesimo di reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Ciò sarà d’al- tronde facilitato dalla sua ancora relativa giovane età (cfr. atto SEM

n. 27/14, R22). In merito al suo stato di salute, dai referti medici presenti nell’incarto risulta che al ricorrente sia stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress con problemi di sonno e incubi (cfr. atto SEM n. 37/2), trattato mediante una terapia antidepressiva di induzione del sonno (Trittigo 50 mg interrotto per intolleranza e sostituito con Rendormin 500 mg e Zeller relax, cfr. atti SEM n. 49/2, 53/1). Il medico dopo aver, in un primo momento, deciso che una valutazione psicologica o psichiatrica non fosse necessaria (cfr. atto SEM n. 49/2), ha finalmente deciso di organizzare tale visita (cfr. atto SEM n. 50/2). Dalle risultanze della stessa, effettuata il 28 dicembre 2020, risulta che il medico non è giunto a una diversa diagnosi rispetto a quella precedente salvo per l’aggiunta, al trattamento farmacologico in atto, di Rebalance e di Relaxane per trattare l’irrequietezza e la tensione interiore (cfr. complemento al ricorso del 30 dicembre 2020). Il 2 giugno 2021, gli è stata inoltre diagnosticata una reazione mista ansioso-depressiva (F43.22 ICD10) con assenza di suicidalità (cfr. complemento al ricorso del 2 giugno 2021) e, successivamente, un’emicrania con colore all’emitorace sinistro e all’arto inferiore sinistro che necessitava ulteriori esami (cfr. complemento al ricorso del 12 ottobre 2021), che ha portato ad una diagnosi di ipostenia

D-6160/2020 Pagina 15 brachio-crurale sinistra con associato disturbo sensitivo di natura algica trattata con fisioterapia e medicamenti analgesico-antiinfiammatori con Mydocalm 150 mg, presente da anni ma sensibilmente peggiorata a causa delle altre patologie (cfr. complemento al ricorso del 12 agosto 2022). Per quanto riguarda invece la terapia psichiatrica, il ricorrente, dopo essere stato soccorso il 15 febbraio 2022 per iperventilazione, è stato sottoposto a un trattamento rivisto con somministrazione di Temesta, Sertraline, Dalmadorm e Sertraline Sandoz (cfr. complemento al ricorso del 12 agosto 2022). Ciò premesso, considerato che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nella regione del (…), come pure che le malattie mentali possono esservi trattate adeguatamente (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022; D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.5 e i riferimenti ivi menzionati), egli potrà beneficiare di tali prestazioni mediche nel proprio Paese al fine di curare le proprie problematiche (cfr. ad esempio: […]). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli avrà la possibilità di ottenere un sostegno finanziario per assicurarsi l’assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d’origine, in particolare una scorta di medicinali, ma anche, ad esempio, una copertura dei costi delle terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).

E. 5.5.4 Su tali presupposti, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 5.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ri- corrente, disponendo di una carta d’identità in originale e valida, potrà pro- curarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 5.7 Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è possibile, ammis- sibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di al- lontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell’autorità inferiore dev’essere confermata.

E. 6 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev’essere confermata e le censure sollevate respinte. L’autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). La decisione non è neppure inadeguata (art. 49 PA).

D-6160/2020 Pagina 16

E. 7 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, esse non vengono prelevate.

E. 8 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-6160/2020 Pagina 17 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Kevin Togni

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6160/2020 Sentenza del 23 ottobre 2023 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Simon Thurnheer, cancelliere Kevin Togni. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Iraq, patrocinato da Rosario Mastrosimone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (procedura celere);decisione della SEM del 6 novembre 2020 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino iracheno di etnia curda, nato il (...), sarebbe espatriato il (...) e avrebbe raggiunto la Turchia il medesimo mese (cfr. atti SEM n. 4/1, 27/14), prima di giungere in Svizzera il 2 settembre 2020 e depositare, il giorno successivo, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...] -3/2). B. Il 9 settembre 2020, contestualmente all'audizione per il rilevamento dei suoi dati personali, l'interessato ha dichiarato di possedere un passaporto e una carta d'identità iracheni, che avrebbe fatto pervenire all'autorità inferiore, in originale, il prima possibile (cfr. atto SEM n. 12/10); ciò che ha fatto, in parte, il 16 ottobre 2020 trasmettendo alla medesima la sua carta d'identità in originale (cfr. mezzo di prova di seguito: Mdp n. 001). C. Il 14 settembre 2020, la SEM ha svolto il colloquio Dublino (cfr. atto SEM n. 16/2). D. Il 28 ottobre 2020, la SEM ha provveduto all'audizione sui motivi d'asilo dell'interessato (cfr. atto SEM n. 27/14). Dal verbale redatto si evince sostanzialmente che egli ha dichiarato di non essere riuscito a recuperare il passaporto perché sottrattogli dal passatore che lo avrebbe aiutato ad espatriare. In merito alla sua persona, egli sarebbe nato a D._______, nel distretto di E._______, nel Governatorato di F._______ (...), nel (...), e avrebbe frequentato la scuola ma sarebbe stato costretto ad abbandonarla a causa dei conflitti armati ivi presenti. Durante tale periodo egli si sarebbe recato, per le ferie scolastiche, a G._______, un villaggio sotto il controllo del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). Durante tale soggiorno, egli avrebbe fornito a questi ultimi sia del cibo che dei vestiti in cambio di denaro. Qualche volta si sarebbe occupato lui stesso di fornire la merce in un determinato luogo, altre volte essi si recavano direttamente nel suo negozio per recuperarla. Prima del (...), egli si sarebbe trasferito definitivamente, con la sua famiglia, a causa dei bombardamenti, a D._______. Egli vi avrebbe lavorato quale commerciante dal (...) fino al giorno del suo espatrio. Durante tale periodo, egli avrebbe continuato a fornire degli abiti e del cibo ai membri del PKK. Nel (...), mentre si recava presso il suo negozio, egli sarebbe stato fermato dalla polizia a un posto di blocco. Gli agenti, constatato che egli trasportava una grande quantità di abiti, l'avrebbero condotto presso i loro uffici per interrogarlo, malmenandolo e sottoponendolo a domande relative alla destinazione di tale merce. In quell'occasione, egli avrebbe dichiarato, mentendo, che essa era unicamente destinata alla vendita al dettaglio presso il suo negozio. Una volta appurato che egli fosse effettivamente proprietario del negozio, gli agenti di polizia l'avrebbero rilasciato. Successivamente, il (...), egli sarebbe stato tuttavia contattato telefonicamente dalla polizia di H._______ e convocato a presentarsi nei loro uffici al fine di essere interrogato. Per il tramite di un abitante del suo medesimo villaggio, componente del corpo di polizia di H._______, I._______, egli sarebbe venuto a conoscenza del fatto che la polizia lo avrebbe arrestato per aver fornito un sostegno al PKK e che, se non si fosse presentato, avrebbero emanato un ordine di arresto nei suoi confronti. Temendone le ripercussioni, egli sarebbe espatriato in J._______ il (...). Dopo la sua partenza, il padre dell'interessato gli avrebbe comunicato che la polizia si era recata presso la sua abitazione e il suo negozio al fine di chiedere informazioni sul suo conto. A sostegno della propria domanda d'asilo, il ricorrente ha prodotto la sua carta d'identità in originale (cfr. Mdp n. 1), la convocazione, in originale, della polizia che lo intimava a presentarsi presso i loro uffici (cfr. Mdp n. 2) e dei video in lingua irachena (cfr. Mdp n. 3-6). E. Con lettera del 29 ottobre 2020, l'interessato ha consegnato all'autorità inferiore la copia del permesso F del cugino, residente in Svizzera (cfr. Mdp n. 007), come pure due articoli di giornale concernenti il contesto iracheno (cfr. Mdp n. 008 e 009). F. Il 4 novembre 2020, la SEM ha trasmesso all'interessato il progetto di decisione riguardante la sua domanda d'asilo, concedendogli il diritto di pronunciarsi in merito allo stesso (cfr. atto SEM n. 30/7); facoltà da lui esercitata con scritto del 5 novembre 2020 (cfr. atto SEM n. 31/2). G. Con decisione del 6 novembre 2020, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 33/1), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo tale misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 32/10). H. Con ricorso del 4 dicembre 2020, depositato il giorno successivo (cfr. tracciamento dell'invio; data di entrata: 7 dicembre 2020), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, che gli venga concessa l'ammissione provvisoria. In via ancor più subordinata, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di tasse e spese. L'interessato vi ha allegato l'originale dell'ordine di arresto che sarebbe stato emesso nei suoi confronti il (...) (cfr. Mdp n. 10) e due referti medici del 18 novembre e del 2 dicembre 2020. I. Con complementi al ricorso del 14 e del 17 dicembre 2020, il ricorrente ha informato il Tribunale aggiornandolo in merito al suo stato di salute trasmettendo nuovi referti medici. J. Con decisione incidentale del 22 dicembre 2020, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e invitato la SEM ad inoltrare una risposta al ricorso entro il 5 gennaio 2021. K. Con complemento al ricorso del 30 dicembre 2020, l'interessato ha trasmesso al Tribunale ulteriori referti medici e con complemento dell'8 gennaio 2021, la traduzione in lingua italiana del summenzionato ordine di arresto. L. Con ordinanza del 6 gennaio 2021, il Tribunale ha trasmesso alla SEM tale documento e prorogato il termine per la risposta al 20 gennaio 2021. Ne è scaturito uno scambio di scritti, e meglio una risposta del 4 dicembre 2020 e una replica del 26 febbraio 2021. M. Nel frattempo, il 28 gennaio 2021, il ricorrente è stato attribuito al Cantone Ticino (cfr. atto SEM n. 60/1). N. Con nuovi complementi del 2 giugno, 12 ottobre 2021 e 12 agosto 2022, il ricorrente ha infine precisato le sue allegazioni e trasmesso nuova documentazione medica. O. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 4. 4.1 Nel merito, nella propria impugnativa il ricorrente censura la violazione del diritto federale e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi). Più nel dettaglio, l'insorgente ha evidenziato l'adempimento delle condizioni poste all'art. 7 LAsi circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni, censurando il mancato esame dei motivi di asilo enunciati all'art. 3 LAsi. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 4.2.2.1 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). La dottrina riconosce quattro elementi costitutivi della "verosimiglianza": le indicazioni del ricorrente devono essere, in primo luogo sufficientemente fondate, in secondo luogo concludenti e, in terzo luogo plausibili; il richiedente dev'essere, inoltre, credibile. La credibilità delle affermazioni del ricorrente viene, segnatamente, messa in dubbio se egli nasconde degli elementi importanti o se rifiuta di collaborare con l'autorità all'accertamento dei fatti (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 15 ad art. 7 LAsi). Il giudizio sulla verosimiglianza non deve ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono la sua intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risultava essere necessario. In primo luogo, il Tribunale considera che il ricorrente non ha parzialmente fornito delle dichiarazioni sufficientemente fondate. A titolo esemplificativo, il suo racconto spontaneo relativo ai motivi che l'avrebbero indotto a lasciare il suo Paese d'origine è estremamente generico considerato che egli fa riferimento ad un periodo temporale relativamente esteso, che va dal dicembre del (...), anno in cui egli avrebbe iniziato la propria attività di commerciante, fino al momento del suo espatrio, avvenuto il (...) (cfr. atto SEM n. 4/1). Lo stesso vale per il contenuto della telefonata intercorsa tra il ricorrente e l'agente di polizia I._______, come pure per i motivi per i quali tale persona gli avrebbe comunicato - presumibilmente violando i propri doveri professionali - quale sorte avrebbe patito se avesse dato seguito alla citazione a comparire presso i loro uffici (cfr. atto SEM n. 27/14, R42 e seg., 68 e seg.). In secondo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Il ricorrente basa infatti, inizialmente, in sede di racconto spontaneo, la sua domanda d'asilo sulla sua presunta attività di fornitura di vivande e di abiti ai membri del PKK e spiega il suo espatrio con la ricezione di una convocazione del (...), da parte della polizia di H._______, che lo invitava a presentarsi presso i loro uffici, rispettivamente per le conseguenze che la mancata ottemperanza di tale obbligo avrebbe potuto avere sulla sua persona (cfr. atto SEM n. 27/14, R31). A domanda dell'auditore se esistessero altri motivi che l'avevano spinto a lasciare il suo Paese, egli ha risposto negativamente (cfr. atto SEM n. 27/14, R32). Tuttavia, a domanda se avesse avuto problemi con le autorità prima della summenzionata telefonata, egli ha dichiarato di essere stato fermato, nel (...), mentre stava trasportando della merce, e portato negli uffici della polizia locale al fine di essere interrogato. In quell'occasione, gli agenti gli avrebbero chiesto a chi fossero destinati i vestiti, domanda alla quale egli avrebbe risposto, mentendo, dichiarando che fossero destinati alla vendita presso il suo negozio (cfr. atto SEM n. 27/14, R44). Successivamente, egli avrebbe inoltre sostenuto di aver ricevuto ben altre due telefonate prima di quella ricevuta il (...). La prima, avvenuta alla fine di (...) del (...), sarebbe stata una minaccia di morte e la seconda, avvenuta il (...), una minaccia di denuncia alle autorità (cfr. atto SEM n. 27/14, R54). Ciò premesso, il Tribunale non può che rilevare come il ricorrente abbia riportato degli avvenimenti essenziali del proprio racconto soltanto su richiesta dell'auditore, non apportando alcuna spiegazione plausibile che ne motivi la tardività. Invero, si tratta, nel caso di specie, chiaramente di avvenimenti fondamentali a sostegno della sua domanda d'asilo che avrebbero, per questo motivo, dovuto ragionevolmente essere invocati in entrata e non in risposta a domande puntuali dell'auditore. D'altronde, quando quest'ultimo ha chiesto al ricorrente per quale motivo la polizia avesse deciso di chiamarlo proprio il (...), egli ha affermato di non saperne il motivo (cfr. atto SEM n. 27/14, R53). Soltanto in seguito ad un'ulteriore domanda, in cui gli veniva chiesto esplicitamente se fosse accaduto qualcosa di insolito precedentemente a tale telefonata, il ricorrente ha menzionato l'esistenza di una minaccia di morte e di una denuncia alle autorità (cfr. atto SEM n. 27/14, R54). Confrontato in merito a tale tardività, egli ha risposto "aspettavo che mi fosse chiesto" (cfr. atto SEM n. 27/14, R55), ciò che non fa che minare la verosimiglianza delle sue allegazioni. A ciò si aggiunga che non si conosce, tutt'ora, l'identità del presunto autore di tali chiamate. Non risulta, per di più, plausibile che il ricorrente non avesse spiegato al padre i motivi per i quali gli avrebbe chiesto di presentarsi in sua vece presso gli uffici della polizia (cfr. atto SEM n. 27/14, R64). Non risulta difatti conforme all'esperienza della vita che una persona vi si rechi senza chiedere al proprio "mandante", perlopiù se si tratta del proprio figlio, i motivi di tale convocazione (cfr. atto SEM n. 27/14, R64), sempre che tale pratica sia di fatto accettata da parte dell'autorità, ciò che sembra poter essere a priori ragionevolmente escluso. Da ultimo, egli ha dichiarato di essersi nascosto, dopo aver ricevuto la summenzionata telefonata, presso lo zio materno (cfr. atto SEM n. 27/14, R81). Appare tuttavia piuttosto sorprendente il fatto che, se egli fosse stato realmente ricercato da parte delle autorità del suo Paese d'origine - e fosse stato per di più emanato un ordine di arresto nei suoi confronti - non sarebbe stato ricercato ulteriormente e anche presso gli altri suoi parenti e che la polizia si sarebbe invece accontentata di recarsi presso il suo domicilio (cfr. atto SEM n. 27/14, R84 e complemento al ricorso del 12 ottobre 2021, pag. 2). La sua spiegazione secondo cui l'autorità non si sarebbe recata presso lo zio materno siccome quest'ultimo "faceva il Peshmerga" (cfr. atto SEM n. 27/14, R81) non è dettagliata né resa sufficientemente verosimile. In terzo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. In un primo momento, il ricorrente non ha in alcun modo fatto riferimento all'esistenza della summenzionata convocazione. Persino dopo una domanda mirata, volta a capire se oltre alla telefonata avesse ricevuto altri tipi di avvisi di parte dell'autorità, ha risposto negativamente (cfr. atto SEM n. 27/14, R72). Solamente una volta confrontato in merito all'esistenza di tale documento nel suo dossier, il ricorrente ha dichiarato quanto segue: "questo è il foglio che avevano dato a mio padre quando si era presentato in polizia" (cfr. atto SEM n. 27/14, R73), ovvero l'(...) (cfr. atto SEM n. 27/14, R75). A ciò si aggiunga che, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ovvero che fosse lui stesso ad aver comunicato lo scopo dell'interrogatorio al padre (cfr. atto SEM n. 27/14, R64), il documento menziona che il padre sarebbe stato informato delle accuse a suo carico. Confrontato a tale palese incongruenza, il ricorrente non è tuttavia stato in grado di fornire una spiegazione valida (cfr. atto SEM n. 27/14, R77). Neppure i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente (cfr. Mdp n. 1-10) permettono di rendere verosimili le sue allegazioni. In particolare, i quattro video prodotti (cfr. Mdp n. 3-6), rispettivamente le fotografie (cfr. Mdp n. 7), non riguardano personalmente il ricorrente e forniscono pertanto esclusivamente delle informazioni concernenti il contesto iracheno. Peraltro, egli stesso ammette che sono ancora ignoti i motivi dell'uccisione delle persone ivi raffigurate (cfr. atto SEM n. 27/14, R33). Per quanto concerne l'ordine di arresto prodotto, in originale, solamente in sede di ricorso (cfr. Mdp n. 10), secondo quanto riferito dal ricorrente, sarebbe stato a lui spedito dal cugino residente in Svizzera che l'avrebbe ricevuto da un altro cugino del ricorrente, K._______, per il tramite di un avvocato iracheno (cfr. replica del 26 febbraio 2021, pag. 2). Ciò detto, lo scrivente Tribunale non può trascurare le dubbie circostanze di ottenimento di tale documento: il ricorrente si è limitato ad addurre che l'esemplare prodotto fosse precedentemente "catalogato in un archivio del tribunale" senza tuttavia meglio precisare le modalità di ottenimento del medesimo (cfr. ricorso del 4 dicembre 2020, pag. 9). Permangono dunque dei dubbi relativi alla sua autenticità nonostante esso sembrerebbe presentare le caratteristiche richieste dalla legge irachena (nome e cognome dell'accusato, dettagli relativi alla sua carta di identità, descrizione fisica, luogo di residenza, professione; Kurdistan Region of Iraq, Criminal Procedure Code 23 of 1971 (as amended to 14 February 2010), https://kc-interlaw.org/web/viewer.html?file=https://images.kc-interlaw.org/root/root/images/191982021_gjpi-cpc-1971-kurdish-v2.pdf, consultato il 25 settembre 2023). Infatti, siccome esiste un ampio spettro di varianti di ordini di arresto in Iraq (cfr. fra altri: Bas News [Hewlêr/Erbil], Emissione di un mandato d'arresto contro Shaswar Abd al-Wahid (con documento), 15.05.2019, https://www.basnews.com/ar/babat/521174 , consultato il 25 settembre 2023) è necessario esaminare tale documento più dettagliatamente. Orbene, l'ordine di arresto, datato (...), fa riferimento agli artt. 240 e 156 "di una legge irachena" (cfr. MdP n. 10) i quali troverebbero applicazione per interazione e comunicazione con un'"organizzazione straniera non autorizzata in Iraq e nella regione del Kurdistan iracheno" (cfr. Mdp n. 10). L'Iraq non ha tuttavia tutt'ora ufficialmente dichiarato il PKK quale organizzazione terroristica (cfr. Aljazeera, Turkey wants Iraq to designate PKK a 'terrorist' organisation: Top diplomat, 23 agosto 2023, https://www.aljazeera.com/news/2023/8/23/turkey-wants-iraq-to-designate-pkk-a-terrorist-organisation-top-diplomat , consultato il 25 settembre 2023; The Associated Press, Top Turkish diplomat calls for Iraq to designate PKK a terrorist organization during Baghdad visit, 23 agosto 2023, https://apnews.com/article/turkey-iraq-pkk-foreign-minister-visit-1400c5e7df133ed84a67a484f0c23b59 , consultato il 25 settembre 2023). Ne consegue che l'argomento del ricorrente secondo cui la sua attività di sostegno al PKK comporterebbe automaticamente una violazione di suddette norme penali non può essere seguita. Per il resto, si rimanda agli approfondimenti effettuati dall'autorità inferiore (cfr. risposta del 19 gennaio 2020, pag. 2, par. 2-6) i quali possono essere confermati. D'altronde, occorre tenere in considerazione che il Tribunale ha già avuto modo di rilevare che nella prassi irachena i mandati di arresto non vengono neppure consegnati all'imputato e vengono effettuati ugualmente degli arresti senza mandato (cfr. sentenza del Tribunale E-4850/2021 del 20 aprile 2022 consid. 7.2; si veda in particolare: UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI) / Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Report on Human Rights in Iraq January to June 2017, 14.12.2017, https://www.refworld.org/docid/5a746d804.html , consultato il 25 settembre 2023; The Law Does Not Protect Us: Lack of Supremacy of Law Menaces Democracy and Freedom of Press, 13.01.2018, https://www.metroo.org/english/dreja.aspx?=hewal&jmare=160&Jor=1 ; consultato il 25 settembre 2023). Ne consegue che tale documento non permette, nel caso di specie, di rendere verosimili le allegazioni del ricorrente. A titolo abbondanziale, va rilevato infine che non risulta plausibile che i genitori, con i quali il ricorrente è tutt'ora in contatto (cfr. atto SEM n. 27/14, R11, R16), non gli abbiano comunicato l'esistenza di tale documento già in precedenza, durante uno dei colloqui telefonici avuti con il medesimo, data la sua importanza per la procedura d'asilo. 4.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Resta ora da esaminare se la pronuncia dell'allontanamento, rispettivamente la sua esecuzione, debbano essere anch'esse confermate. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). 5.2 5.2.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30; di seguito: Conv. rifugiati). 5.2.2 L'insorgente non adempie, inoltre, le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Il Tribunale è pertanto tenuto per legge a confermare tale provvedimento. 5.3 L'esecuzione dell'allontanamento è invece regolamentata all'art. 83 LStrI (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In particolare, l'esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d'origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato (art. 83 cpv. 2 LStrI). Inoltre, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStrI), in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, tuttavia, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari alle succitate disposizioni. Infine, l'esecuzione non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (art. 83 cpv. 4 LStrI). Motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente lo stato di salute della persona mettendone a rischio la vita (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 5.4 5.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 5.4.2 Nel caso in esame, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento verso l'Iraq, ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU, all'art. 3 della Conv. tortura o all'art. 33 Conv. rifugiati (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 5.4.3 Siccome non risulta dagli atti di causa che egli soffra di una malattia che sia ad uno stadio a tal punto avanzato e terminale da lasciar intendere che la morte sia una prospettiva prossima o un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenze della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. e N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è confermata. 5.4.4 D'altronde, il Tribunale ha già avuto modo di ammettere che l'esecuzione dell'allontanamento nella (...) - dal quale proviene il ricorrente - non risulta essere generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 6.3.2; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-4770/2020 del 29 agosto 2022, D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.3). 5.4.5 Pertanto, essa è da ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI (in relazione all'art. 44 LAsi). 5.5 5.5.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.5.2 Il Tribunale ritiene, nella sua giurisprudenza iniziata con la DTAF 2008/5 ed in seguito confermata nella sua sentenza di riferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 (in particolare al consid. 7.4), come la sicurezza e la situazione dei diritti dell'uomo nelle province (...) del (...), rispetto al resto dell'Iraq, siano ancora relativamente buone, e ciò anche tenuto conto del fatto che alcuni attacchi nella regione di frontiera con la Turchia avrebbero interessato anche civili viventi in paesi situati nei pressi di tale frontiera (cfr. sentenze del Tribunale D-2633/2022 del 9 settembre 2022 consid. 8.3.2; D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). L'esecuzione dell'allontanamento nelle province (...) succitate risulta essere esigibile, allorché la persona interessata proviene dalla suddetta regione oppure vi ha vissuto per lungo tempo, nonché dispone di una rete sociale (famigliare, di vicinato o di conoscenti) oppure ha dei legami con i partiti politici dominanti nel Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 consid. 7.4.5; sentenza D-2510/2022 del 17 agosto 2022 consid. 9.5.1). I fattori individuali favorevoli - specialmente quelli concernenti una solida rete famigliare - sono tuttavia da valutare con un peso speciale (cfr. sentenze del Tribunale D-2510/2022 consid. 9.5.1, E-4181/2019 del 20 settembre 2021 consid. 7.4.2, E-5810/2020 del 18 gennaio 2021 consid. 7.3.3). 5.5.3 Tornando alla presente disamina, la SEM, a ragione, nella decisione avversata, ha ritenuto come in casu vi siano dei fattori individuali favorevoli. Il ricorrente è originario di D._______, nella provincia di F._______. I membri della sua famiglia, con i quali ha dichiarato di essere in buoni rapporti (cfr. atto SEM n. 27/14, R11, R17), risultano essere tutt'ora residenti nella predetta regione (cfr. atto SEM n. 27/14, R13, R15, R16). Pertanto, egli dispone di una solida rete famigliare che potrà aiutarlo, se necessario, nella sua reintegrazione sia dal profilo lavorativo che sociale. Vista l'ampia rete famigliare a disposizione nel Paese d'origine, è inoltre possibile partire dal presupposto che anche il suo alloggio, in caso di ritorno in Patria, sia assicurato. La sua formazione scolastica (cfr. atto SEM n. 27/14, R28) e la sua esperienza nella vendita al dettaglio di abiti e cosmetici (cfr. atto SEM n. 27/14, R24 e seg.) permetteranno, infine, al medesimo di reintegrarsi nel mondo lavorativo senza riscontrare delle difficoltà eccessive. Ciò sarà d'altronde facilitato dalla sua ancora relativa giovane età (cfr. atto SEM n. 27/14, R22). In merito al suo stato di salute, dai referti medici presenti nell'incarto risulta che al ricorrente sia stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress con problemi di sonno e incubi (cfr. atto SEM n. 37/2), trattato mediante una terapia antidepressiva di induzione del sonno (Trittigo 50 mg interrotto per intolleranza e sostituito con Rendormin 500 mg e Zeller relax, cfr. atti SEM n. 49/2, 53/1). Il medico dopo aver, in un primo momento, deciso che una valutazione psicologica o psichiatrica non fosse necessaria (cfr. atto SEM n. 49/2), ha finalmente deciso di organizzare tale visita (cfr. atto SEM n. 50/2). Dalle risultanze della stessa, effettuata il 28 dicembre 2020, risulta che il medico non è giunto a una diversa diagnosi rispetto a quella precedente salvo per l'aggiunta, al trattamento farmacologico in atto, di Rebalance e di Relaxane per trattare l'irrequietezza e la tensione interiore (cfr. complemento al ricorso del 30 dicembre 2020). Il 2 giugno 2021, gli è stata inoltre diagnosticata una reazione mista ansioso-depressiva (F43.22 ICD10) con assenza di suicidalità (cfr. complemento al ricorso del 2 giugno 2021) e, successivamente, un'emicrania con colore all'emitorace sinistro e all'arto inferiore sinistro che necessitava ulteriori esami (cfr. complemento al ricorso del 12 ottobre 2021), che ha portato ad una diagnosi di ipostenia brachio-crurale sinistra con associato disturbo sensitivo di natura algica trattata con fisioterapia e medicamenti analgesico-antiinfiammatori con Mydocalm 150 mg, presente da anni ma sensibilmente peggiorata a causa delle altre patologie (cfr. complemento al ricorso del 12 agosto 2022). Per quanto riguarda invece la terapia psichiatrica, il ricorrente, dopo essere stato soccorso il 15 febbraio 2022 per iperventilazione, è stato sottoposto a un trattamento rivisto con somministrazione di Temesta, Sertraline, Dalmadorm e Sertraline Sandoz (cfr. complemento al ricorso del 12 agosto 2022). Ciò premesso, considerato che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che le cure mediche primarie sono disponibili nella regione del (...), come pure che le malattie mentali possono esservi trattate adeguatamente (cfr. ex pluris le sentenze del Tribunale D-2840/2021 del 10 marzo 2022; D-6464/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 10.2.5 e i riferimenti ivi menzionati), egli potrà beneficiare di tali prestazioni mediche nel proprio Paese al fine di curare le proprie problematiche (cfr. ad esempio: [...]). A titolo abbondanziale, si rileva inoltre che egli avrà la possibilità di ottenere un sostegno finanziario per assicurarsi l'assistenza medica per un periodo limitato nel Paese d'origine, in particolare una scorta di medicinali, ma anche, ad esempio, una copertura dei costi delle terapie necessarie (art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 5.5.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, risulta essere ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, disponendo di una carta d'identità in originale e valida, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, usando la necessaria diligenza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 5.7 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.

6. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). La decisione non è neppure inadeguata (art. 49 PA).

7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, esse non vengono prelevate.

8. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Kevin Togni Data di spedizione: