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D-6858/2017

D-6858/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-07-03 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...) settembre 2017 A._______, asserita cittadina eritrea, di etnia tigrina, con ultimo domicilio a C._______, D._______ (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del 20 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera per lei e per la figlia minorenne B._______ (cfr. atti A1/3 e A2/3), dopo essere giunte sul suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. verbale 1, p.to 5.04, pag. 8). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità del 20 settembre 2017, A._______ ha riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine in quanto, dopo l'espatrio del marito in E._______, in una località a lei sconosciuta, avrebbe ricevuto continui richiami dal F._______ e con una frequenza quasi giornaliera si sarebbero presentati presso il suo domicilio (...) militari per interrogarla in merito al luogo dove fosse il marito. Ella non avrebbe però avuto alcuna informazione in merito allo stesso. L'interessata ha inoltre dichiarato di avere tentato l'espatrio altre (...) volte prima dell'espatrio definitivo, ove sarebbe stata arrestata ed imprigionata rispettivamente dapprima nella prigione di G._______ per (...), ed in seguito a H._______ per (...). La prima volta sarebbe stata scarcerata grazie all'intermediazione di una signora di nome I._______ che le avrebbe fatto da garante. Sarebbe riuscita ad espatriare definitivamente il (...) del mese sette del 2015 verso l'J._______, illegalmente e senza documenti, a causa dell'esasperazione a cui l'avrebbero condotta le ricerche del marito da parte delle autorità, di cui lei non avrebbe però avuto alcuna nuova (cfr. p.to 2.01, pag. 5; p.to 3.03, pag. 6; p.to 5.01 segg., pag. 7 segg.). C. Interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo nell'audizione del 16 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2), la richiedente succitata ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo che, nel corso del 2009, il marito sarebbe stato arrestato da parte di alcuni militari al suo domicilio. In seguito ella avrebbe appreso che lo stesso sarebbe stato detenuto presso il carcere di K._______. Dopo pochi giorni che il marito era stato arrestato, dei militari si sarebbero presentati innumerevoli volte presso il suo domicilio per chiederle dove fosse lo stesso. Prima di riuscire ad espatriare definitivamente, avrebbe tentato l'espatrio altre (...) volte senza successo, essendo stata intercettata ed imprigionata la prima volta a L._______ per (...) ed in seguito trasferita per (...) insieme alla figlia nel carcere di G._______. Sarebbe stata rilasciata dalla prigione tramite una persona che le avrebbe fatto da garante. In seguito avrebbe tentato nuovamente l'espatrio e sarebbe stata fermata a H._______, ove nel carcere di M._______, avrebbe scontato una pena detentiva di (...). Poiché ella non avrebbe più avuto notizie da parte del marito, come pure a causa delle ricerche continue presso il suo domicilio da parte dei militari e poiché le avrebbero pure ritirato il terreno che arava e lei non sarebbe più riuscita a garantire le entrate sufficienti per pagare le sue spese, sarebbe espatriata nel 2015. Sarebbe partita da D._______, dove si era nel frattempo trasferita con la figlia in una casa in affitto, canone di locazione pagato dai suoi genitori (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4 segg.). In caso di ritorno in Eritrea, ella teme di essere nuovamente arrestata (cfr. verbale 2, D151, pag. 15). A sostegno delle loro domande d'asilo, le ricorrenti hanno presentato la seguente documentazione: una carta d'identità eritrea a nome di A._______, nata nel (...), rilasciata a N._______ il (...); un certificato di matrimonio della (...), datato (...) del calendario etiope (corrispondente alla data del [...] nel calendario gregoriano; cfr. verbale 2, D5, pag. 2 e D13 seg., pag. 3); il certificato di battesimo a nome di B._______, no. (...); due schede del (...) ([...]) di O._______, rispettivamente a nome di P._______ e di Q._______ (cfr. risultanze processuali). D. A seguito dell'audizione sui motivi d'asilo, dove è stato concesso alla richiedente il diritto di essere sentita in merito alle generalità dichiarate (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 3), l'autorità inferiore l'ha informata che la sua data di nascita sarebbe stata modificata in conformità alla sua carta d'identità eritrea, ovvero al (...) (cfr. verbale 2, D12, pag. 3). E. Con decisione del 2 novembre 2017, notificata in medesima data (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto alle richiedenti la qualità di rifugiato ed ha respinto le loro domande d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Il 4 dicembre 2017 (cfr. risultanze processuali), le insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Le ricorrenti hanno postulato, in via principale, la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova audizione ed in seguito una nuova valutazione in merito alla verosimiglianza ed al riconoscimento della qualità di rifugiato; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal pagamento delle presumibili spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A supporto del loro gravame, le ricorrenti hanno segnatamente prodotto copia dell'allegato al verbale d'audizione del 16 ottobre 2017 del rappresentante dell'opera assistenziale. G. Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura d'asilo, altresì accogliendo l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza entro il 10 settembre 2018, oppure, nel medesimo termine, ha invitato le ricorrenti a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 3 settembre 2018 le insorgenti hanno prodotto l'attestazione d'indigenza richiesta dal Tribunale (cfr. risultanze processuali). I. In data 27 settembre 2018, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni della decisione impugnata. J. Con replica del 19 ottobre 2018 le ricorrenti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni esposte nel gravame, indicando inoltre che, non appena avrebbero ricevuto i documenti attestanti l'attuale luogo di residenza del marito dell'insorgente - già annunciati nel ricorso - avrebbero provveduto a trasmetterli senza indugio. La precitata replica è stata inviata dal Tribunale all'autorità inferiore, per conoscenza, in data 22 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). K. Con scritto del 28 marzo 2019 alla SEM - trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore il 1° aprile 2019 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 3 aprile 2019) - la ricorrente ha in particolare sollecitato la presa di decisione nella sua fattispecie, allegando quali problematiche quotidiane, difficoltà nel dormire - per le quali assumerebbe un trattamento - e che la figlia non potrebbe frequentare la classe scolastica regolare a causa del loro statuto quali richiedenti l'asilo. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, le insorgenti, sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).

E. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso delle due audizioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste ex art. 7 LAsi, in quanto le sue allegazioni sarebbero in più punti contraddittorie, prive di dettagli e indistinte. Secondo l'autorità inferiore, l'interessata avrebbe presentato delle versioni contrastanti sia in merito all'arresto del marito ed alla concatenazione degli eventi successivi, in particolare delle visite da parte delle autorità al suo domicilio, che in merito all'espatrio del marito ed al suo attuale luogo di residenza. A mente della SEM, anche il racconto dei suoi tentativi d'espatrio e delle sue due incarcerazioni non sarebbero maggiormente verosimili, per le innumerevoli lacune, l'assenza di dettagli e le risposte evasive fornite in merito dall'insorgente. Inoltre, l'autorità di prime cure ha considerato che la sola uscita illegale delle interessate dall'Eritrea, in assenza di qualsivoglia ulteriore fattore che le renderebbero invise alle autorità del loro Paese d'origine - vista l'inverosimiglianza dei fatti narrati da A._______ - non giustificherebbe un timore fondato di subire in futuro per le ricorrenti delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, la sola evenienza dell'uscita illegale dall'Eritrea, non risulterebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato alle interessate.

E. 4.2 Le ricorrenti, nel loro gravame, dopo aver esposto e precisato alcuni fatti, passano in rivista le varie incongruenze rilevate nella decisione avversata dalla SEM. In relazione alla narrazione delle visite dei militari al suo domicilio, dopo l'arresto del marito, la stessa sarebbe stata inficiata dallo stato di tensione e di ansia in cui si trovava la ricorrente durante l'audizione federale, emozioni che sarebbero state evidenziate pure nell'allegato all'audizione da parte della rappresentante dell'opera assistenziale presente alla stessa. Anche circa le modalità con le quali ella sarebbe venuta a conoscenza dell'espatrio del marito e degli arresti ed incarcerazioni precedenti la sua partenza definitiva dall'Eritrea, pur non negando vi siano degli elementi di incongruenza nelle sue dichiarazioni, le stesse sarebbero da ascrivere in modo determinante allo stato di agitazione in cui ella si trovava al momento della menzionata audizione federale. Pertanto, le insorgenti, concludono all'annullamento della decisione impugnata, perché la SEM proceda ad un'audizione complementare che permetta alla ricorrente di meglio esprimersi in merito alle sue asserzioni determinanti.

E. 5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 6.2 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6.2.1 Anzitutto, circa l'arresto del marito e le successive visite dei militari al suo domicilio, come a ragione sottolineato nella decisione avversata dalla SEM, vi sono diverse incongruenze importanti riscontrabili nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente durante le due audizioni. Nel corso della prima audizione ella ha invero riferito che dopo l'espatrio di suo marito in E._______, al suo domicilio sarebbero giunti sempre (...) militari, con una cadenza quasi giornaliera, per interrogarla in merito a dove fosse il coniuge e di aver ricevuto continui richiami da parte del F._______, per sapere dove si trovasse il marito (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8). Durante la seconda audizione, ella ha invece inspiegabilmente modificato tale versione dei fatti più volte, adducendo dapprima che tali militari sarebbero sempre tornati a casa sua a cercare il marito dopo il suo arresto (cfr. verbale 2, D29 seg., pag. 5), in seguito invece che dopo la prima volta che avrebbero cercato il marito, dopo circa due settimane, non sarebbero più tornati (cfr. verbale 2, D50, pag. 6); poi ancora che dopo due settimane i militari non si sarebbero più recati al suo domicilio (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 seg.), per terminare nella stessa frase in modo nuovamente contraddittorio: "Comunque tornavano spesso" (cfr. verbale 2, D51, pag. 6). Inoltre, durante la seconda audizione, non ha in nessun momento accennato che avrebbe ricevuto dei richiami da parte del F._______, come invece allegato nel corso della prima audizione. Anche in merito a come ella avrebbe appreso che il marito era incarcerato nella prigione di K._______, sono riscontrabili nelle allegazioni della richiedente diverse incongruenze. Invero ella ha dapprima riferito che sarebbe stata lei, dopo circa quattro giorni dall'arresto del coniuge, a scoprire che quest'ultimo si trovava nel carcere di K._______ e che sarebbe stato il F._______ a comunicarle in seguito che egli non si trovava più in carcere (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 5 seg.); per poi invece sostenere che al momento in cui erano giunti i militari la prima volta, ovvero circa una settimana dopo, ella non aveva ricevuto ancora alcuna notizia del marito (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 6), e che sarebbe stata lei ad apprendere alla stazione di polizia che il marito non si trovava più nella prigione precitata, e pertanto non vi si sarebbe più recata (cfr. verbale 2, D57 seg., pag. 7). Poco più avanti ha fornito una terza versione, asserendo invece che lei si sarebbe recata soltanto una volta al carcere di K._______, dove avrebbe appreso che lo stesso era incarcerato da una guardia, ed in seguito non sarebbe più tornata alla stazione di polizia, in quanto già la prima volta le avrebbero riferito che ella non poteva più vederlo, e non avendo più sue notizie avrebbe supposto che lo stesso non fosse più in detenzione (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 seg.). Infine, circa il motivo che l'avrebbe determinata all'espatrio finale, la ricorrente non è risultata maggiormente coerente. Se dapprima invero ella ha riferito di essere partita dal suo Paese d'origine a causa dell'esasperazione a cui l'avrebbero portata le autorità, per le loro continue visite al suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D68 segg., pag. 8), in seguito l'ha ricondotto al fatto che per tre anni non avrebbe più avuto notizie del marito (cfr. verbale 2, D70, pag. 8), per ancora sostenere che ella era molto stressata, in quanto le autorità le avrebbero tolto tutti i suoi diritti e per questo avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D92, pag. 9). Tutte le incoerenze succitate risultano talmente inconciliabili da non poter seguire la spiegazione addotta nel gravame dalle insorgenti, ovvero che sarebbero state dettate dallo stato ansioso in cui si trovava la ricorrente durante le audizioni. Il Tribunale giunge alla precitata conclusione, in quanto appare quantomeno illogico che seppure possa essere verosimile che la stessa potesse sembrare agitata ed ansiosa - come rimarcato nell'allegato all'audizione del 16 ottobre 2017 da parte del rappresentante dell'opera assistenziale - lo stato di inquietudine in cui ella versava, possa averla condotta a fornire delle motivazioni completamente differenti, ed in alcuni punti antitetiche, sulla concatenazione degli eventi ed i motivi che l'avrebbero determinata ad espatriare. Già solo alla luce delle contraddizioni ed incoerenze citate, le dichiarazioni della ricorrente in punto all'arresto ed all'espatrio del marito, come pure alle conseguenti visite dei militari al suo domicilio, non risultano verosimili. Vi è inoltre da sottolineare che, in merito all'espatrio del coniuge in E._______, malgrado le ricorrenti avessero paventato la presentazione di documenti in tal senso - ciò che comunque non renderebbe maggiormente verosimili le loro allegazioni in merito alle problematiche avute con le autorità eritree a causa del comportamento del marito, rispettivamente padre - ad oggi non è giunto al Tribunale alcuna documentazione in tal senso, ciò che rafforza maggiormente l'inverosimiglianza delle allegazioni della stessa.

E. 6.2.2 Ad uguale conclusione si giunge in merito ai presunti due arresti ed incarcerazioni che avrebbe subito l'insorgente a causa di tentativi d'espatrio pregressi il suo espatrio definitivo. Rettamente l'autorità inferiore nella decisione impugnata sottolinea invero che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni generiche, lacunose e non sufficientemente sostanziate in proposito, da dare l'impressione che ella non abbia realmente vissuto tali eventi. Poiché in punto a tale conclusione, le ricorrenti non si sono espresse in modo circostanziato, ribadendo la generica asserzione che le stesse sarebbero state indotte dallo stato di ansia e di agitazione in cui verteva la ricorrente al momento dell'audizione federale, in proposito può essere rinviato in toto alle considerazioni contenute nella decisione querelata (cfr. punto II, pag. 5 della decisione impugnata), che il Tribunale condivide appieno.

E. 6.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il racconto dell'insorgente circa i contatti e le problematiche avuti con le autorità eritree a causa del comportamento del marito, come pure circa l'espatrio dello stesso e la conseguente diserzione del coniuge dal servizio militare, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano adempiute. Per il resto, l'istruzione effettuata dalla SEM in specie, non risulta lacunosa e non si impone, pertanto, un annullamento della decisione avversata per accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 LAsi.

E. 6.3.1 Infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future, in specie un'incarcerazione (cfr. verbale 2, D151, pag. 15) a causa del solo espatrio illegale dal Paese d'origine, si rileva che, secondo una sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Invero, un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai fini dell'asilo, può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1).

E. 6.3.2 Nel caso in disamina, data la mancanza di verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. supra consid. 6.2), nonché dell'assenza di ulteriori evenienze negli atti di causa che conducano il Tribunale ad una diversa conclusione, suddetti elementi supplementari difettano. Non vi è quindi il rischio accresciuto per le insorgenti, di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo, in caso di ritorno in patria.

E. 6.4 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione avversata merita dunque tutela, ed il ricorso va respinto.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

E. 8 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione del testo legale in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, secondo l'autorità di prime cure, in quanto non è stata riconosciuta loro la qualità di rifugiato, neppure il principio di non respingimento previsto all'art. 5 cpv. 1 LAsi potrebbe essere applicato in specie. Non sussisterebbero inoltre indizi agli atti per ritenere che, in caso di un loro ritorno in patria, rischierebbero di essere esposte concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Circa l'esigibilità dell'allontanamento, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, in particolare dalla sottoscrizione dell'accordo di pace con l'Etiopia e prendendo in considerazione la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 31 agosto 2017. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento delle richiedenti, in quanto queste ultime disporrebbero in Eritrea di una vasta rete familiare e già prima dell'espatrio sarebbero state mantenute dai parenti, oltreché la verosimiglianza dell'espatrio del marito (rispettivamente padre), non sarebbe stato reso credibile.

E. 9.2 Dal canto loro, le insorgenti osservano che, un rinvio della ricorrente in Eritrea violerebbe in particolare l'art. 3 CEDU e sarebbe contrario al principio di "non-refoulement", in quanto ella rischierebbe di essere arrestata al momento del suo arrivo all'aeroporto di D._______ e di essere sottoposta a dei trattamenti inumani e degradanti a causa della diserzione del marito, espatriato in E._______, luogo di residenza del coniuge del quale la ricorrente dovrebbe essere a breve capace di presentare dei documenti atti a provarlo. Anche in rapporto alla situazione generale presente in Eritrea, come diversi studi e rapporti internazionali confermerebbero, il loro ritorno nel Paese d'origine risulta inammissibile, in quanto vi sarebbero tutt'oggi delle violazioni continue e sistemiche dei diritti dell'uomo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento, sarebbe pure non ragionevolmente esigibile a causa delle problematiche di ordine generale presenti in patria, della fragilità del nucleo familiare, composto dalla ricorrente e dalla figlia minore, nonché dal disgregamento della loro rete socio-familiare, dato che il marito (rispettivamente padre) si troverebbe tutt'ora in E._______.

E. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee).

E. 10.2 Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite né a rendere verosimili i loro motivi d'asilo ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi in caso di un loro ritorno in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella presente disamina, ed il rinvio delle insorgenti verso l'Eritrea risulta dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi.

E. 10.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile in particolare con gli art. 3 CEDU e l'art. 3 Conv. tortura.

E. 10.3.1 Da quanto già sopra considerato, le ricorrenti non hanno reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del loro espatrio, neppure a causa della presunta diserzione dal servizio di leva del marito (rispettivamente padre), come neppure esiste per A._______ il rischio di essere convocata per svolgere il servizio di leva in patria, essendo che la stessa risulta madre di una bambina ancora piccola (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 12.5), ed ha inoltre dichiarato di non aver mai prestato servizio militare né essere stata convocata per svolgere tale servizio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9). In assenza di altri elementi agli atti che possano far ritenere plausibile un rischio personale, concreto e serio di essere esposte, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento contrario ai disposti succitati, il timore delle ricorrenti di subire dei trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU e dalle altre disposizioni internazionali succitate, pertanto, nella fattispecie, non sussiste.

E. 10.3.2 V'è dunque luogo di concludere nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti.

E. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto - esclusi i casi previsti all'art. 83 cpv. 7 LStrI - la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3).

E. 11.2 Nella sentenza coordinata D-2311/2016 già summenzionata, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, l'eventuale rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza coordinata E-5022/2017 del 10 luglio 2018 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2).

E. 11.3 Nella presente disamina, le ricorrenti sono giovani ed in buona salute, non essendo le allegate problematiche di sonno della ricorrente - anche in assenza di qualsivoglia documentazione medica a supporto - di particolare gravità. A._______ dispone inoltre di una certa istruzione (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4) e può avvalersi di conoscenze nel settore agricolo (cfr. verbale 2, D30, pag. 5). In patria, le insorgenti possono vantare di una solida rete famigliare, composta in particolare dai genitori di A._______ e dai suoi fratelli e sorelle (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5). Se risultasse necessario per il loro mantenimento esistenziale, queste ultime potranno sicuramente contare sul supporto dei loro familiari, così come ottenuto già in passato (cfr. verbale 2, D80 segg., pag. 9). Inoltre, pur allegando una presunta disgregazione del loro nucleo familiare, come già sopra concluso, la verosimiglianza dell'espatrio del marito, rispettivamente padre, anche in mancanza di qualsivoglia elemento o documento agli atti che provi lo stesso, non risulta credibile. Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili nelle insorgenze di causa altre particolari circostanze, le ricorrenti non rischiano, nel caso di un loro rientro nel Paese d'origine, di essere esposte ad una minaccia esistenziale. Neppure l'interesse della figlia della ricorrente, B._______, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF risulta in specie minacciato ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 11.1). Invero la stessa ha compiuto nel mese di (...) (...) anni, ed ha lasciato il suo Paese d'origine con la madre poco meno di quattro anni fa, soggiornando in Svizzera per poco più di un anno e nove mesi. La maggior parte della sua esistenza l'ha quindi trascorsa in Eritrea. Pertanto, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2).

E. 11.4 Il rientro delle interessate in Eritrea è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 12.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 12.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 13 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 14 Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 lett. c PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria delle insorgenti, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 24 agosto 2018, non vengono prelevate spese processuali.

E. 16 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6858/2017 Sentenza del 3 luglio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gérald Bovier, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), con la figlia B._______, nata il (...), Eritrea, entrambe rappresentate dal signor Rosario Mastrosimone, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 2 novembre 2017 / N (...). Fatti: A. Il (...) settembre 2017 A._______, asserita cittadina eritrea, di etnia tigrina, con ultimo domicilio a C._______, D._______ (cfr. verbale dell'audizione sulle generalità del 20 settembre 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 2.01 seg., pag. 4 seg.), ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera per lei e per la figlia minorenne B._______ (cfr. atti A1/3 e A2/3), dopo essere giunte sul suolo elvetico nell'ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. verbale 1, p.to 5.04, pag. 8). B. Nel corso dell'audizione sulle generalità del 20 settembre 2017, A._______ ha riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine in quanto, dopo l'espatrio del marito in E._______, in una località a lei sconosciuta, avrebbe ricevuto continui richiami dal F._______ e con una frequenza quasi giornaliera si sarebbero presentati presso il suo domicilio (...) militari per interrogarla in merito al luogo dove fosse il marito. Ella non avrebbe però avuto alcuna informazione in merito allo stesso. L'interessata ha inoltre dichiarato di avere tentato l'espatrio altre (...) volte prima dell'espatrio definitivo, ove sarebbe stata arrestata ed imprigionata rispettivamente dapprima nella prigione di G._______ per (...), ed in seguito a H._______ per (...). La prima volta sarebbe stata scarcerata grazie all'intermediazione di una signora di nome I._______ che le avrebbe fatto da garante. Sarebbe riuscita ad espatriare definitivamente il (...) del mese sette del 2015 verso l'J._______, illegalmente e senza documenti, a causa dell'esasperazione a cui l'avrebbero condotta le ricerche del marito da parte delle autorità, di cui lei non avrebbe però avuto alcuna nuova (cfr. p.to 2.01, pag. 5; p.to 3.03, pag. 6; p.to 5.01 segg., pag. 7 segg.). C. Interrogata in merito ai suoi motivi d'asilo nell'audizione del 16 ottobre 2017 (di seguito: verbale 2), la richiedente succitata ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo che, nel corso del 2009, il marito sarebbe stato arrestato da parte di alcuni militari al suo domicilio. In seguito ella avrebbe appreso che lo stesso sarebbe stato detenuto presso il carcere di K._______. Dopo pochi giorni che il marito era stato arrestato, dei militari si sarebbero presentati innumerevoli volte presso il suo domicilio per chiederle dove fosse lo stesso. Prima di riuscire ad espatriare definitivamente, avrebbe tentato l'espatrio altre (...) volte senza successo, essendo stata intercettata ed imprigionata la prima volta a L._______ per (...) ed in seguito trasferita per (...) insieme alla figlia nel carcere di G._______. Sarebbe stata rilasciata dalla prigione tramite una persona che le avrebbe fatto da garante. In seguito avrebbe tentato nuovamente l'espatrio e sarebbe stata fermata a H._______, ove nel carcere di M._______, avrebbe scontato una pena detentiva di (...). Poiché ella non avrebbe più avuto notizie da parte del marito, come pure a causa delle ricerche continue presso il suo domicilio da parte dei militari e poiché le avrebbero pure ritirato il terreno che arava e lei non sarebbe più riuscita a garantire le entrate sufficienti per pagare le sue spese, sarebbe espatriata nel 2015. Sarebbe partita da D._______, dove si era nel frattempo trasferita con la figlia in una casa in affitto, canone di locazione pagato dai suoi genitori (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4 segg.). In caso di ritorno in Eritrea, ella teme di essere nuovamente arrestata (cfr. verbale 2, D151, pag. 15). A sostegno delle loro domande d'asilo, le ricorrenti hanno presentato la seguente documentazione: una carta d'identità eritrea a nome di A._______, nata nel (...), rilasciata a N._______ il (...); un certificato di matrimonio della (...), datato (...) del calendario etiope (corrispondente alla data del [...] nel calendario gregoriano; cfr. verbale 2, D5, pag. 2 e D13 seg., pag. 3); il certificato di battesimo a nome di B._______, no. (...); due schede del (...) ([...]) di O._______, rispettivamente a nome di P._______ e di Q._______ (cfr. risultanze processuali). D. A seguito dell'audizione sui motivi d'asilo, dove è stato concesso alla richiedente il diritto di essere sentita in merito alle generalità dichiarate (cfr. verbale 2, D7 segg., pag. 3), l'autorità inferiore l'ha informata che la sua data di nascita sarebbe stata modificata in conformità alla sua carta d'identità eritrea, ovvero al (...) (cfr. verbale 2, D12, pag. 3). E. Con decisione del 2 novembre 2017, notificata in medesima data (cfr. atto A19/1), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto alle richiedenti la qualità di rifugiato ed ha respinto le loro domande d'asilo. L'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo provvedimento, in quanto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. F. Il 4 dicembre 2017 (cfr. risultanze processuali), le insorgenti hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Le ricorrenti hanno postulato, in via principale, la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova audizione ed in seguito una nuova valutazione in merito alla verosimiglianza ed al riconoscimento della qualità di rifugiato; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera, per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì hanno presentato un'istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, dell'esenzione dal pagamento delle presumibili spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. A supporto del loro gravame, le ricorrenti hanno segnatamente prodotto copia dell'allegato al verbale d'audizione del 16 ottobre 2017 del rappresentante dell'opera assistenziale. G. Con decisione incidentale del 24 agosto 2018, il Tribunale ha autorizzato le ricorrenti a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura d'asilo, altresì accogliendo l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria presentata a condizione che fosse dimostrata con un'attestazione d'indigenza entro il 10 settembre 2018, oppure, nel medesimo termine, ha invitato le ricorrenti a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali. H. Il 3 settembre 2018 le insorgenti hanno prodotto l'attestazione d'indigenza richiesta dal Tribunale (cfr. risultanze processuali). I. In data 27 settembre 2018, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, essenzialmente riconfermandosi nelle motivazioni e conclusioni della decisione impugnata. J. Con replica del 19 ottobre 2018 le ricorrenti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e conclusioni esposte nel gravame, indicando inoltre che, non appena avrebbero ricevuto i documenti attestanti l'attuale luogo di residenza del marito dell'insorgente - già annunciati nel ricorso - avrebbero provveduto a trasmetterli senza indugio. La precitata replica è stata inviata dal Tribunale all'autorità inferiore, per conoscenza, in data 22 ottobre 2018 (cfr. risultanze processuali). K. Con scritto del 28 marzo 2019 alla SEM - trasmesso al Tribunale dall'autorità inferiore il 1° aprile 2019 (cfr. risultanze processuali; data d'entrata: 3 aprile 2019) - la ricorrente ha in particolare sollecitato la presa di decisione nella sua fattispecie, allegando quali problematiche quotidiane, difficoltà nel dormire - per le quali assumerebbe un trattamento - e che la figlia non potrebbe frequentare la classe scolastica regolare a causa del loro statuto quali richiedenti l'asilo. L. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nLAsi in vigore dal 1° marzo 2019). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, le ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccate dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, le insorgenti, sono legittimate ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).

3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 4. 4.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso delle due audizioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste ex art. 7 LAsi, in quanto le sue allegazioni sarebbero in più punti contraddittorie, prive di dettagli e indistinte. Secondo l'autorità inferiore, l'interessata avrebbe presentato delle versioni contrastanti sia in merito all'arresto del marito ed alla concatenazione degli eventi successivi, in particolare delle visite da parte delle autorità al suo domicilio, che in merito all'espatrio del marito ed al suo attuale luogo di residenza. A mente della SEM, anche il racconto dei suoi tentativi d'espatrio e delle sue due incarcerazioni non sarebbero maggiormente verosimili, per le innumerevoli lacune, l'assenza di dettagli e le risposte evasive fornite in merito dall'insorgente. Inoltre, l'autorità di prime cure ha considerato che la sola uscita illegale delle interessate dall'Eritrea, in assenza di qualsivoglia ulteriore fattore che le renderebbero invise alle autorità del loro Paese d'origine - vista l'inverosimiglianza dei fatti narrati da A._______ - non giustificherebbe un timore fondato di subire in futuro per le ricorrenti delle sanzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, la sola evenienza dell'uscita illegale dall'Eritrea, non risulterebbe rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato alle interessate. 4.2 Le ricorrenti, nel loro gravame, dopo aver esposto e precisato alcuni fatti, passano in rivista le varie incongruenze rilevate nella decisione avversata dalla SEM. In relazione alla narrazione delle visite dei militari al suo domicilio, dopo l'arresto del marito, la stessa sarebbe stata inficiata dallo stato di tensione e di ansia in cui si trovava la ricorrente durante l'audizione federale, emozioni che sarebbero state evidenziate pure nell'allegato all'audizione da parte della rappresentante dell'opera assistenziale presente alla stessa. Anche circa le modalità con le quali ella sarebbe venuta a conoscenza dell'espatrio del marito e degli arresti ed incarcerazioni precedenti la sua partenza definitiva dall'Eritrea, pur non negando vi siano degli elementi di incongruenza nelle sue dichiarazioni, le stesse sarebbero da ascrivere in modo determinante allo stato di agitazione in cui ella si trovava al momento della menzionata audizione federale. Pertanto, le insorgenti, concludono all'annullamento della decisione impugnata, perché la SEM proceda ad un'audizione complementare che permetta alla ricorrente di meglio esprimersi in merito alle sue asserzioni determinanti. 5. 5.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 5.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 6. 6.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 6.2 Come rettamente ritenuto nel provvedimento impugnato, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura, non adempiono le condizioni di verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.2.1 Anzitutto, circa l'arresto del marito e le successive visite dei militari al suo domicilio, come a ragione sottolineato nella decisione avversata dalla SEM, vi sono diverse incongruenze importanti riscontrabili nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente durante le due audizioni. Nel corso della prima audizione ella ha invero riferito che dopo l'espatrio di suo marito in E._______, al suo domicilio sarebbero giunti sempre (...) militari, con una cadenza quasi giornaliera, per interrogarla in merito a dove fosse il coniuge e di aver ricevuto continui richiami da parte del F._______, per sapere dove si trovasse il marito (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8). Durante la seconda audizione, ella ha invece inspiegabilmente modificato tale versione dei fatti più volte, adducendo dapprima che tali militari sarebbero sempre tornati a casa sua a cercare il marito dopo il suo arresto (cfr. verbale 2, D29 seg., pag. 5), in seguito invece che dopo la prima volta che avrebbero cercato il marito, dopo circa due settimane, non sarebbero più tornati (cfr. verbale 2, D50, pag. 6); poi ancora che dopo due settimane i militari non si sarebbero più recati al suo domicilio (cfr. verbale 2, D50 segg., pag. 6 seg.), per terminare nella stessa frase in modo nuovamente contraddittorio: "Comunque tornavano spesso" (cfr. verbale 2, D51, pag. 6). Inoltre, durante la seconda audizione, non ha in nessun momento accennato che avrebbe ricevuto dei richiami da parte del F._______, come invece allegato nel corso della prima audizione. Anche in merito a come ella avrebbe appreso che il marito era incarcerato nella prigione di K._______, sono riscontrabili nelle allegazioni della richiedente diverse incongruenze. Invero ella ha dapprima riferito che sarebbe stata lei, dopo circa quattro giorni dall'arresto del coniuge, a scoprire che quest'ultimo si trovava nel carcere di K._______ e che sarebbe stato il F._______ a comunicarle in seguito che egli non si trovava più in carcere (cfr. verbale 2, D37 segg., pag. 5 seg.); per poi invece sostenere che al momento in cui erano giunti i militari la prima volta, ovvero circa una settimana dopo, ella non aveva ricevuto ancora alcuna notizia del marito (cfr. verbale 2, D46 segg., pag. 6), e che sarebbe stata lei ad apprendere alla stazione di polizia che il marito non si trovava più nella prigione precitata, e pertanto non vi si sarebbe più recata (cfr. verbale 2, D57 seg., pag. 7). Poco più avanti ha fornito una terza versione, asserendo invece che lei si sarebbe recata soltanto una volta al carcere di K._______, dove avrebbe appreso che lo stesso era incarcerato da una guardia, ed in seguito non sarebbe più tornata alla stazione di polizia, in quanto già la prima volta le avrebbero riferito che ella non poteva più vederlo, e non avendo più sue notizie avrebbe supposto che lo stesso non fosse più in detenzione (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7 seg.). Infine, circa il motivo che l'avrebbe determinata all'espatrio finale, la ricorrente non è risultata maggiormente coerente. Se dapprima invero ella ha riferito di essere partita dal suo Paese d'origine a causa dell'esasperazione a cui l'avrebbero portata le autorità, per le loro continue visite al suo domicilio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 8 e verbale 2, D68 segg., pag. 8), in seguito l'ha ricondotto al fatto che per tre anni non avrebbe più avuto notizie del marito (cfr. verbale 2, D70, pag. 8), per ancora sostenere che ella era molto stressata, in quanto le autorità le avrebbero tolto tutti i suoi diritti e per questo avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, D92, pag. 9). Tutte le incoerenze succitate risultano talmente inconciliabili da non poter seguire la spiegazione addotta nel gravame dalle insorgenti, ovvero che sarebbero state dettate dallo stato ansioso in cui si trovava la ricorrente durante le audizioni. Il Tribunale giunge alla precitata conclusione, in quanto appare quantomeno illogico che seppure possa essere verosimile che la stessa potesse sembrare agitata ed ansiosa - come rimarcato nell'allegato all'audizione del 16 ottobre 2017 da parte del rappresentante dell'opera assistenziale - lo stato di inquietudine in cui ella versava, possa averla condotta a fornire delle motivazioni completamente differenti, ed in alcuni punti antitetiche, sulla concatenazione degli eventi ed i motivi che l'avrebbero determinata ad espatriare. Già solo alla luce delle contraddizioni ed incoerenze citate, le dichiarazioni della ricorrente in punto all'arresto ed all'espatrio del marito, come pure alle conseguenti visite dei militari al suo domicilio, non risultano verosimili. Vi è inoltre da sottolineare che, in merito all'espatrio del coniuge in E._______, malgrado le ricorrenti avessero paventato la presentazione di documenti in tal senso - ciò che comunque non renderebbe maggiormente verosimili le loro allegazioni in merito alle problematiche avute con le autorità eritree a causa del comportamento del marito, rispettivamente padre - ad oggi non è giunto al Tribunale alcuna documentazione in tal senso, ciò che rafforza maggiormente l'inverosimiglianza delle allegazioni della stessa. 6.2.2 Ad uguale conclusione si giunge in merito ai presunti due arresti ed incarcerazioni che avrebbe subito l'insorgente a causa di tentativi d'espatrio pregressi il suo espatrio definitivo. Rettamente l'autorità inferiore nella decisione impugnata sottolinea invero che l'insorgente ha fornito delle dichiarazioni generiche, lacunose e non sufficientemente sostanziate in proposito, da dare l'impressione che ella non abbia realmente vissuto tali eventi. Poiché in punto a tale conclusione, le ricorrenti non si sono espresse in modo circostanziato, ribadendo la generica asserzione che le stesse sarebbero state indotte dallo stato di ansia e di agitazione in cui verteva la ricorrente al momento dell'audizione federale, in proposito può essere rinviato in toto alle considerazioni contenute nella decisione querelata (cfr. punto II, pag. 5 della decisione impugnata), che il Tribunale condivide appieno. 6.2.3 Riassumendo, in assenza di elementi che provino o che rendano verosimile il racconto dell'insorgente circa i contatti e le problematiche avuti con le autorità eritree a causa del comportamento del marito, come pure circa l'espatrio dello stesso e la conseguente diserzione del coniuge dal servizio militare, le condizioni poste dall'art. 7 LAsi non risultano adempiute. Per il resto, l'istruzione effettuata dalla SEM in specie, non risulta lacunosa e non si impone, pertanto, un annullamento della decisione avversata per accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ex art. 106 cpv. 1 LAsi. 6.3 6.3.1 Infine, per quanto riguarda il timore di subire delle persecuzioni future, in specie un'incarcerazione (cfr. verbale 2, D151, pag. 15) a causa del solo espatrio illegale dal Paese d'origine, si rileva che, secondo una sentenza di riferimento D-7898/2015 del 30 gennaio 2017, il Tribunale, dopo analisi delle attuali informazioni sul Paese, ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Invero, un rischio accresciuto di subire una sanzione rilevante ai fini dell'asilo, può essere riconosciuto soltanto in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 consid. 5.1). 6.3.2 Nel caso in disamina, data la mancanza di verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente circa i suoi motivi d'asilo (cfr. supra consid. 6.2), nonché dell'assenza di ulteriori evenienze negli atti di causa che conducano il Tribunale ad una diversa conclusione, suddetti elementi supplementari difettano. Non vi è quindi il rischio accresciuto per le insorgenti, di subire una sanzione rilevante ai sensi dell'asilo, in caso di ritorno in patria. 6.4 Alla luce di tutto quanto sopra, sul punto in questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo, la decisione avversata merita dunque tutela, ed il ricorso va respinto.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Le insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche in merito alla pronuncia dell'allontanamento, la decisione avversata va confermata.

8. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione del testo legale in vigore dal 1° gennaio 2019, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un impedimento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In merito all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, secondo l'autorità di prime cure, in quanto non è stata riconosciuta loro la qualità di rifugiato, neppure il principio di non respingimento previsto all'art. 5 cpv. 1 LAsi potrebbe essere applicato in specie. Non sussisterebbero inoltre indizi agli atti per ritenere che, in caso di un loro ritorno in patria, rischierebbero di essere esposte concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Circa l'esigibilità dell'allontanamento, in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, in particolare dalla sottoscrizione dell'accordo di pace con l'Etiopia e prendendo in considerazione la sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 31 agosto 2017. Inoltre non vi sarebbe alcun motivo individuale ostativo all'esecuzione dell'allontanamento delle richiedenti, in quanto queste ultime disporrebbero in Eritrea di una vasta rete familiare e già prima dell'espatrio sarebbero state mantenute dai parenti, oltreché la verosimiglianza dell'espatrio del marito (rispettivamente padre), non sarebbe stato reso credibile. 9.2 Dal canto loro, le insorgenti osservano che, un rinvio della ricorrente in Eritrea violerebbe in particolare l'art. 3 CEDU e sarebbe contrario al principio di "non-refoulement", in quanto ella rischierebbe di essere arrestata al momento del suo arrivo all'aeroporto di D._______ e di essere sottoposta a dei trattamenti inumani e degradanti a causa della diserzione del marito, espatriato in E._______, luogo di residenza del coniuge del quale la ricorrente dovrebbe essere a breve capace di presentare dei documenti atti a provarlo. Anche in rapporto alla situazione generale presente in Eritrea, come diversi studi e rapporti internazionali confermerebbero, il loro ritorno nel Paese d'origine risulta inammissibile, in quanto vi sarebbero tutt'oggi delle violazioni continue e sistemiche dei diritti dell'uomo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento, sarebbe pure non ragionevolmente esigibile a causa delle problematiche di ordine generale presenti in patria, della fragilità del nucleo familiare, composto dalla ricorrente e dalla figlia minore, nonché dal disgregamento della loro rete socio-familiare, dato che il marito (rispettivamente padre) si troverebbe tutt'ora in E._______. 10. 10.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; serie e concrete ragioni la cui esistenza deve essere resa plausibile dall'interessato (cfr. DTAF 2008/34 consid. 10; GICRA 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). 10.2 Nel caso in esame, visto che le insorgenti non sono riuscite né a rendere verosimili i loro motivi d'asilo ex art. 7 LAsi, né a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi in caso di un loro ritorno in patria ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del non respingimento non trova applicazione nella presente disamina, ed il rinvio delle insorgenti verso l'Eritrea risulta dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 10.3 Resta ora da determinare se l'esecuzione dell'allontanamento sia compatibile in particolare con gli art. 3 CEDU e l'art. 3 Conv. tortura. 10.3.1 Da quanto già sopra considerato, le ricorrenti non hanno reso verosimile alcun contatto con le autorità eritree prima del loro espatrio, neppure a causa della presunta diserzione dal servizio di leva del marito (rispettivamente padre), come neppure esiste per A._______ il rischio di essere convocata per svolgere il servizio di leva in patria, essendo che la stessa risulta madre di una bambina ancora piccola (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 consid. 12.5), ed ha inoltre dichiarato di non aver mai prestato servizio militare né essere stata convocata per svolgere tale servizio (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9). In assenza di altri elementi agli atti che possano far ritenere plausibile un rischio personale, concreto e serio di essere esposte, nel loro Paese d'origine, ad un trattamento contrario ai disposti succitati, il timore delle ricorrenti di subire dei trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU e dalle altre disposizioni internazionali succitate, pertanto, nella fattispecie, non sussiste. 10.3.2 V'è dunque luogo di concludere nel presente caso quanto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento delle insorgenti. 11. 11.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Se viene constatato un pericolo concreto - esclusi i casi previsti all'art. 83 cpv. 7 LStrI - la SEM disporrà l'ammissione provvisoria per lo straniero (art. 83 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). Il Tribunale ha tuttavia già avuto modo di precisare come le esigenze al riguardo siano meno restrittive allorché vi sia da prendere in considerazione l'interesse superiore dei bambini in tenera età conformemente all'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). L'interesse del fanciullo può infatti essere ritenuto minacciato anche allorquando questi non si trovi in una situazione critica sul piano esistenziale. In altri termini, le difficoltà di reinserimento (o di inserimento in caso di nascita in Svizzera) nel paese d'origine dovute ad un'integrazione avanzata in Svizzera possono condurre a reputare inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento per l'insieme della famiglia anche in assenza di una messa in pericolo concreta (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2; tra le tante anche sentenza del Tribunale D-2239/2016 del 6 giugno 2018 consid. 11.3). 11.2 Nella sentenza coordinata D-2311/2016 già summenzionata, il Tribunale ha avuto modo di esprimersi anche a proposito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea. Un'analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un documentato miglioramento nell'approvvigionamento di generi alimentari e di acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel campo dell'istruzione. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. consid. 17.2). Inoltre, l'eventuale rischio di arruolamento per il servizio nazionale non risulta influire su questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza coordinata E-5022/2017 del 10 luglio 2018 consid. 6.2.3). Ad ogni modo, in considerazione della generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario verificare la questione dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con riguardo alla singola fattispecie. In presenza di particolari circostanze negative, vi sarà infatti luogo di ammettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). 11.3 Nella presente disamina, le ricorrenti sono giovani ed in buona salute, non essendo le allegate problematiche di sonno della ricorrente - anche in assenza di qualsivoglia documentazione medica a supporto - di particolare gravità. A._______ dispone inoltre di una certa istruzione (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4) e può avvalersi di conoscenze nel settore agricolo (cfr. verbale 2, D30, pag. 5). In patria, le insorgenti possono vantare di una solida rete famigliare, composta in particolare dai genitori di A._______ e dai suoi fratelli e sorelle (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5). Se risultasse necessario per il loro mantenimento esistenziale, queste ultime potranno sicuramente contare sul supporto dei loro familiari, così come ottenuto già in passato (cfr. verbale 2, D80 segg., pag. 9). Inoltre, pur allegando una presunta disgregazione del loro nucleo familiare, come già sopra concluso, la verosimiglianza dell'espatrio del marito, rispettivamente padre, anche in mancanza di qualsivoglia elemento o documento agli atti che provi lo stesso, non risulta credibile. Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili nelle insorgenze di causa altre particolari circostanze, le ricorrenti non rischiano, nel caso di un loro rientro nel Paese d'origine, di essere esposte ad una minaccia esistenziale. Neppure l'interesse della figlia della ricorrente, B._______, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 CDF risulta in specie minacciato ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 11.1). Invero la stessa ha compiuto nel mese di (...) (...) anni, ed ha lasciato il suo Paese d'origine con la madre poco meno di quattro anni fa, soggiornando in Svizzera per poco più di un anno e nove mesi. La maggior parte della sua esistenza l'ha quindi trascorsa in Eritrea. Pertanto, non è data nella presente disamina una forte integrazione in Svizzera da parte dell'interessata, derivante in particolare da un lungo soggiorno e da una scolarizzazione in tale paese, ed un rientro nel suo Paese d'origine non rappresenta quindi uno sradicamento, che renda inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; DTAF 2009/28 consid. 9.3.2). 11.4 Il rientro delle interessate in Eritrea è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 12. 12.1 In ultima analisi, se un rimpatrio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d'asilo è stata respinta, non risulta al momento possibile, tuttavia, per prassi costante, spetta al ricorrente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d'origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 12.2 Ne discende quindi che l'esecuzione dell'allontanamento risulta anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

13. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata.

14. Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 lett. c PA), per il che il ricorso va respinto.

15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria delle insorgenti, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 24 agosto 2018, non vengono prelevate spese processuali.

16. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: