Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...) novembre 2015, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A2/2), dopo che la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) aveva respinto in data (...) una richiesta di estensione di autorizzazione d'entrata in Svizzera formulata per lui da parte del padre - quest'ultimo riconosciuto quale rifugiato con concessione dell'asilo in Svizzera con decisione dell'autorità inferiore del (...) (cfr. dossier SEM N [...]) - così come concesso già alla madre ed alla sorella (cfr. atto A1/3). Queste ultime sono in seguito state ammesse, nello statuto di rifugiato del marito rispettivamente padre, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. dossier SEM N [...]; decisione della SEM del [...]; cfr. anche atto A5/4). B. Durante l'audizione sulle generalità tenutasi il (...) dicembre 2015 (cfr. atto A8/11, di seguito: verbale 1), il richiedente asilo ha segnatamente riferito di essere di nazionalità srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, Provincia (...). In tale luogo avrebbe vissuto da un amico dal (...) sino al suo espatrio avvenuto il (...) ottobre 2015, mentre che in precedenza avrebbe abitato con la sua famiglia nucleare a D._______, sempre nel distretto di C._______. Il padre sarebbe espatriato dallo Sri Lanka circa nell'(...) o (...) 2005, mentre la madre e la sorella lo avrebbero seguito in Svizzera nel (...) 2015. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine a causa delle ricerche del padre perpetrate da investigatori del governo, che si sarebbero recati presso una conoscente, nonché per raggiungere i suoi famigliari - padre, madre e sorella - presenti in Svizzera. A lui personalmente non sarebbe mai occorsa alcuna problematica né con le autorità del suo Paese d'origine, non essendo in particolare mai stato ricercato dalle stesse, né con terze persone. Non avrebbe inoltre alcun membro della sua famiglia che farebbe parte delle LTTE (acronimo per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), non sapendo in particolar modo se il padre facesse parte delle stesse, in quanto sarebbe partito quando lui era molto giovane. Ha altresì dichiarato di essere espatriato legalmente, con il suo passaporto e senza alcun visto - ottenuto personalmente presso le competenti autorità nel (...) del (...) - partendo dall'aeroporto di E._______ e recandosi dapprima a F._______ (in G._______), per poi proseguire verso la H._______ e la I._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto la sua carta d'identità originale (cfr. verbale 1, p.ti 4.01 e 4.03, pag. 6 e atti A18/16, D3 segg., pag. 2 seg. e A19). C. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo del (...) marzo 2016 (cfr. atto A18/16, di seguito: verbale 2), l'interessato ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, che dopo la partenza del padre, egli sarebbe stato spesso interrogato da appartenenti al CID (acronimo in inglese per "Criminal Investigation Departement") in merito ai suoi eventuali contatti con il padre, il quale sarebbe stato membro delle LTTE, e se sapesse dove egli risiedesse. In un'occasione, sarebbe pure stato condotto in un campo a J._______ da membri del CID, per essere interrogato sul conto del padre e se egli fornisse delle informazioni. In tale frangente, la madre sarebbe venuta al campo, e lo avrebbero lasciato partire con la medesima. L'ultima visita degli affiliati del CID a casa sua, sarebbe occorsa nel (...) dell'anno 2015, mentre egli non si trovava al domicilio, e la madre gli avrebbe riportato che questi ultimi avrebbero affermato che se egli fosse rientrato a casa, avrebbe dovuto presentarsi al loro campo. A tale ingiunzione lui però non avrebbe dato alcun seguito, in quanto avrebbe avuto timore di essere malmenato dai medesimi. Dopo la partenza della madre e della sorella dallo Sri Lanka, temendo di restare solo in casa visti i frequenti interrogatori da parte degli appartenenti al CID, lui si sarebbe trasferito da una cugina a K._______. Anche lì però, mentre egli era assente, la cugina gli avrebbe riportato che degli affiliati del CID sarebbero passati a casa sua per cercarlo. Pertanto, egli sarebbe partito immantinente da un amico, ove sarebbe rimasto sino alla sua partenza dal Paese d'origine. Egli ha infine espresso il timore di ritornare in patria, in quanto se i membri del CID lo arrestassero a causa delle problematiche che avrebbe riscontrato il padre in Sri Lanka, potrebbe subire dei maltrattamenti da parte loro (cfr. verbale 2, D131, pag. 12). D. Con decisione del 1° marzo 2018, notificata al più presto il 2 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Per il tramite del ricorso datato 3 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli, in via principale, ha concluso alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, mentre che, in secondo subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per un nuovo esame inerente gli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. Infine, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di concedergli l'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha respinto la sua istanza d'assistenza giudiziaria, parimenti invitandolo a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 30 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). Il ricorrente ha versato tempestivamente l'anticipo richiesto in data 29 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). G. Con missiva dell'11 marzo 2019, il rappresentante legale del ricorrente ha prodotto uno scritto datato (...), in lingua inglese e firmato dal sedicente (...) L._______ (di seguito: doc. 1). A mente del mandatario dell'insorgente, lo stesso documento riporterebbe i fatti narrati dal ricorrente e si evincerebbe che l'incolumità dell'interessato non sarebbe assicurata in patria. Pertanto, ha confermato le conclusioni esposte dal suo assistito con il gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
E. 4.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene in primo luogo che il ricorrente non abbia reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità srilankesi in ragione delle attività del padre. Questo in quanto le sue allegazioni in merito, risulterebbero superficiali e poco concrete, in particolare per quanto attiene le supposte visite dei membri del CID nel 2015. Inoltre il suo soggiorno presso la cugina, sarebbe stato allegato soltanto nel corso della seconda audizione, non avendo invece alcun riscontro nella precedente, e senza che egli abbia fornito alcuna spiegazione in merito alla tardività di tale asserto. Anche il comportamento da lui tenuto a seguito della visita degli uomini del CID a casa della cugina, non sarebbe compatibile con quello di una persona ricercata dalle autorità, come pure queste ultime avrebbero avuto il tempo ed i mezzi necessari per trovarlo negli anni antecedenti il suo espatrio. In secondo luogo, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero dei fattori di rischio pregressi alla partenza del richiedente dal Paese d'origine, né dagli atti emergerebbero degli indizi contrari, atti a dedurre che, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l'attenzione delle autorità di tale Stato e subire pertanto delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Nel suo gravame, il ricorrente avversa le predette conclusioni della SEM. Innanzitutto, egli disquisisce in merito alle presunte incongruenze rilevate nelle sue allegazioni. Circa la mancanza di dettagli nell'esposizione delle visite dei membri del CID, le stesse deriverebbero dal fatto che egli, durante buona parte delle medesime, fosse ancora (...), mentre che durante la visita presso il domicilio della cugina lui non sarebbe invece stato presente, ed avrebbe pertanto riportato quanto riferitogli dalla parente in merito. Tali elementi, poiché spesso appresi indirettamente, non dovrebbero, a mente sua, esplicare delle conseguenze decisive sul convincimento dell'autorità in punto alla verosimiglianza delle sue asserzioni, e questo anche poiché esisterebbero dei motivi oggettivi che farebbero ritenere plausibile che lui possa essere preso di mira da parte delle autorità, in particolare a causa del profilo del padre. Per quanto attiene invece la tardiva indicazione del soggiorno presso la cugina, anche se non risulterebbe a verbale, l'insorgente afferma che egli lo avrebbe menzionato durante le audizioni, e non si potrebbe escludere che si sia trattato di un disguido durante la verbalizzazione o di una mera distrazione da parte sua. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene che circa la supposta discrepanza inerente la sua richiesta di rilascio del passaporto, seppure egli lo abbia spiegato con la presenza di un amico in sede di audizione, se si ritenesse tale aspetto decisivo, sarebbe necessario un ulteriore approfondimento in merito da parte dell'autorità di prime cure, ciò che non sarebbe invece stato fatto, a torto, nel corso d'audizione. Il richiedente ritiene poi che la sua domanda d'asilo sarebbe stata presentata essenzialmente a causa del timore di persecuzioni riflesse che egli nutrirebbe in ragione del ruolo ricoperto dal padre in seno alle LTTE. Anche citando la giurisprudenza del Tribunale esposta nella sentenza E-1866/2015 del 15 giugno (recte: luglio) 2016, a causa del profilo della sua famiglia, e visto il contesto plausibile e verosimile raccontato dall'interessato di continue ricerche del padre da parte delle autorità, a mente del ricorrente egli sarebbe esposto ad un rischio di persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. A fronte di tali elementi, gli atti andrebbero restituiti alla SEM per una nuova valutazione dei fattori di rischio specifici attinenti l'insorgente e segnatamente in merito al ruolo ricoperto dal padre nelle LTTE ed al rischio che l'interessato sia esposto a delle persecuzioni riflesse, anche a causa del suo ormai lungo soggiorno all'estero.
E. 6 Il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le sue allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie, inconsistenti ed illogiche, non corroborate da alcun elemento di prova significativo.
E. 6.1 A titolo esemplificativo, egli ha rilasciato delle dichiarazioni incongruenti nelle due audizioni circa i motivi determinanti il suo espatrio. Dapprima egli ha invero affermato che a lui personalmente non sarebbe mai successo alcunché, non essendo mai stato ricercato dalle autorità srilankesi, né avendo avuto alcuna problematica con le stesse, essendo partito dal suo Paese d'origine in quanto degli investigatori del governo si sarebbero recati da una conoscente chiedendo di suo padre (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7). Nel corso della seconda audizione, ha invece sostenuto una versione molto differente di tali eventi, asserendo che anche lui sarebbe stato interrogato da membri del CID svariate volte sul conto del padre, in un'occasione sarebbe stato condotto dagli stessi nel loro campo per essere questionato, nonché sarebbero andati alla sua ricerca sia nell'(...) del 2015, al suo domicilio a M._______, che presso la cugina nel (...) del 2015 (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 segg.). Inoltre, sempre durante la predetta audizione, egli ha esposto che il genitore sarebbe stato membro delle LTTE, e che tale notizia l'avrebbe appresa dalla madre allorché era ancora piccolo (cfr. verbale 2, D102 seg., pag. 10 e D135 segg., pag. 12). Tale asserzione, risulta però in modo lampante dissonante rispetto a quanto narrato nel corso della prima audizione, ove l'insorgente non aveva alcuna certezza in ordine all'appartenenza del padre alle LTTE. Le spiegazioni che egli ha fornito per motivare tali importanti dissonanze su degli elementi determinanti per il suo espatrio (cfr. verbale 2, D151 segg., pag. 14), per la loro inconsistenza, appaiono puramente interlocutorie e non risultano in alcun modo convincenti ed esplicative. Tuttavia, vi sono ulteriori contraddizioni che minano nel loro complesso la veridicità delle dichiarazioni esposte dal ricorrente. Invero, se dapprima egli riferisce che avrebbe mutato il suo domicilio recandosi presso la cugina a K._______, a seguito della partenza della madre dallo Sri Lanka - che sarebbe avvenuto nell'(...) del 2015 -, poiché avrebbe avuto paura di rimanere solo in casa a causa dei continui interrogatori da parte dei membri del CID (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10). In seguito, quando l'incaricato della SEM ha iniziato a porgli dei quesiti più precisi in merito al numero ed alle modalità di tali visite, egli ha iniziato a modificare i precedenti asserti, affermando dapprima che egli non si sarebbe mai trovato in casa durante le ultime incursioni degli uomini del CID, per concludere infine che l'ultima visita alla quale egli sarebbe stato personalmente presente, risalirebbe addirittura a quando lui frequentava il (...) anno scolastico, ovvero al periodo degli anni 2009-2010 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D40 segg., pag. 5 e D118 segg., pag. 11 seg.). Altresì incoerenti appaiono alcune sue dichiarazioni in merito allo svolgimento del suo viaggio d'espatrio. Se in primo luogo egli ha affermato di essere partito da B._______ per recarsi a E._______ in autobus (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6), in secondo luogo invece ha modificato tale asserzione, narrando invece di essersi recato all'aeroporto con un Van ed accompagnato dall'amico N._______ nonché dall'autista del mezzo (cfr. verbale 1, D63, pag. 7). Inoltre, se dapprima egli ha sostenuto che sarebbe espatriato via aerea legalmente, con il suo passaporto e senza alcun visto, non essendo necessario dato che atterrava a F._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), nonché non avrebbe mai richiesto né ottenuto nessun visto (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 5), sorprendentemente egli invece ha sostanzialmente modificato tali asserti nel corso della successiva audizione, dichiarando di essere partito per l'G._______ con un passaporto recante un visa turistico (cfr. verbale 2, D68, pag. 7). Interrogato anche in merito a tale discrepanza, oltreché allegare tutt'altro rispetto a quanto presente nel primo verbale sulle generalità che gli è stato riletto e che egli ha pure sottoscritto, ovvero che egli avrebbe spiegato durante tale audizione di aver ottenuto un visa all'aeroporto di F._______ contro pagamento da parte del passatore (cfr. verbale 2, D150, pag. 13), tale asserzione risulta pure incoerente con quanto precedentemente addotto. Invero con tale motivazione egli fornisce una terza versione del contenuto del passaporto con il quale sarebbe espatriato, ovvero il visa sarebbe stato ottenuto in un secondo tempo, all'arrivo all'aeroporto di F._______, e non invece prima della sua partenza dallo Sri Lanka, come asserito precedentemente (cfr. verbale 2, D68, pag. 7).
E. 6.2 Diverse dichiarazioni esposte dall'interessato risultano parimenti troppo generiche ed insussistenti per dare l'impressione che egli abbia vissuto realmente i fatti narrati. A titolo d'esempio, egli è sempre stato molto vago sia riguardo alle incursioni al domicilio che avrebbero effettuato gli uomini del CID, riferendo unicamente che gli avrebbero posto dei quesiti in merito al padre, ma senza fornire ulteriori dettagli sostanziali (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10), in particolare riguardo alle attività che avrebbe esercitato il padre in seno alle LTTE (cfr. verbale 2, D102 segg., pag. 10 e D132 segg., pag. 12). Anche riguardo all'unica volta che egli sarebbe stato condotto dagli investigatori del governo nel loro campo di J._______ per essere interrogato, malgrado i quesiti puntuali posti dal funzionario della SEM, il ricorrente non ha dimostrato maggiore concretezza nelle sue asserzioni. Invero, oltreché non ricordarsi la data di quando sarebbe avvenuto tale evento, egli ha unicamente riferito che lo avrebbero interrogato in merito agli eventuali contatti che intratteneva con il padre e se fosse lui che dava delle informazioni, senza tuttavia aggiungere alcuna ulteriore informazione sostanziale, segnatamente in merito allo svolgimento della sua presa in custodia da parte degli affiliati al CID e di come si sarebbe effettivamente svolto l'interrogatorio, a parte narrare che la madre sarebbe venuta a prenderlo ed i membri del CID lo avrebbero lasciato partire (cfr. verbale 2, D109 segg., pag. 10 seg.).
E. 6.3 Per di più, il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito delle supposte ricerche da parte dei membri del CID, non risulta conforme con il timore che egli ha dichiarato di nutrire nei confronti degli stessi (cfr. verbale 2, D131, pag. 12) ed incompatibile con quello di una persona che è ricercata da parte delle autorità srilankesi, come a giusta ragione sostenuto dalla SEM nella decisione impugnata. Egli invero avrebbe continuato a svolgere la sua vita quotidiana senza apparenti mutamenti significativi, dapprima recandosi a scuola (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 5 e D140, pag. 13), ed in seguito svolgendo la sua attività lavorativa sino all'espatrio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2, D47 segg., pag. 5 seg. e D125, pag. 11), come pure andando a richiedere personalmente un passaporto prima della sua partenza (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 6; verbale 2, D10, pag. 3), o ancora occupandosi tranquillamente del giardino assieme al marito della cugina (cfr. verbale 2, D122, pag. 11). Interrogato anche in merito a tale comportamento incongruente, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile, anzi dimostrandosi nelle sue allegazioni nuovamente incoerente, asserendo che spesso avrebbe dormito presso degli amici o delle conoscenze (cfr. verbale 2, D141 seg., pag. 13). Anche il fatto che egli si sarebbe recato con un amico per richiedere il suo passaporto (cfr. verbale 2, D146 segg., pag. 13), non appare essere esplicativa dell'incompatibilità dimostrata tramite il suo comportamento con delle ricerche frequenti da parte delle autorità nei suoi confronti.
E. 6.4 Alla luce di quanto sopra considerato, come a ragione sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha reso verosimili i suoi motivi di protezione. Le allegazioni generiche e per lo più interlocutorie contenute nel gravame per spiegare le incongruenze ed illogicità rilevate dalla SEM, non sono atte a modificare tale conclusione. Neppure il mezzo di prova presentato dall'insorgente con lo scritto dell'11 marzo 2019 (sub doc. 1), risulta essere dimostrativo della credibilità delle sue asserzioni. Invero, oltreché contenere delle allegazioni di parte non supportate da alcun elemento o mezzo probatorio, lo scritto del (...) (sub doc. 1) contiene pure delle informazioni discrepanti rispetto a quanto sostenuto dall'insorgente in corso di procedura, ovvero che egli sarebbe stato prelevato una volta da persone sconosciute ed in seguito rilasciato dopo essere stato torturato, o ancora che la madre e la sorella avrebbero lasciato lo Sri Lanka dopo che il marito di una zia sarebbe stato ucciso dall'esercito srilankese.
E. 7.1 Resta tuttavia ancora da esaminare se il ricorrente abbia un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo, in ragione del trascorso del padre come pure dello statuto che la sua famiglia nucleare avrebbe in Svizzera, nonché per il fatto che l'interessato sarebbe ormai assente da molto tempo dalla patria, come egli sostiene nel suo ricorso, combinati eventualmente con altri fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4 e 8.5 [pubblicata quale sentenza di riferimento]), di modo che si giustificherebbe di riconoscergli la qualità di rifugiato.
E. 7.2 Nel caso di specie, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli invero non è mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE, e salvo supposizioni di legami da parte del padre nel predetto gruppo, che non risultano da parte sua in alcun modo concretizzati ed in relazione al suo timore di incorrere in persecuzioni per questo motivo da parte delle autorità srilankesi - visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile -, non vi sono altri famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le LTTE (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D102 segg., pag. 10). Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3). In tal senso, la mera supposizione dichiarata nel corso della procedura di prima istanza (cfr. verbale 2, D131, pag. 12) e nel gravame dal ricorrente, di subire in caso di rientro in patria dei pregiudizi da parte della autorità governative srilankesi a causa del presunto trascorso del padre nelle LTTE, non risulta un elemento sufficiente per riconoscergli un tale profilo di rischio. Inoltre egli non ha mai riscontrato alcuna problematica - a parte quanto già precedentemente ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6) - con le autorità o con terze persone nel suo paese d'origine, segnatamente non avendo mai esercitato alcuna attività politica (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D99 segg., pag. 10). L'interessato non si può prevalere neppure di un rischio reale e concreto di persecuzione riflessa dall'evenienza dei suoi famigliari in Svizzera, avendo il padre ottenuto lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo a titolo originario, mentre che la madre e la sorella li hanno ottenuti a titolo derivato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. dossier SEM N [...]). Invero, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile, egli non è riuscito a rendere credibile di essere entrato in modo specifico nel mirino delle autorità srilankesi in ragione delle problematiche riscontrate dal padre, o a causa della fuga di quest'ultimo, intervenuta, secondo le dichiarazioni dell'interessato già nel (...) o (...) dell'anno 2005 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4), quindi ben precedentemente la sua partenza dallo Sri Lanka. Inoltre non risulta che i suoi famigliari siano stati ricercati al loro domicilio neppure dopo la sua partenza, ritenendo peraltro che le allegazioni di ricerche da parte di persone sconosciute presso le case dei suoi parenti e dei suoi conoscenti contenute nello scritto del (...) (sub doc. 1) - visto che le ricerche del ricorrente già quando egli si trovava nel suo Paese d'origine, sono state ritenute inverosimili - non siano in alcun modo provate o sostenute da elementi credibili. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine, di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, come pure della durata del suo soggiorno all'estero, della provenienza dalla Provincia (...) e di avere (...) anni d'età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), non costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati - anche con gli elementi di rischio succitati -, per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale, egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). Infine, non vi sono ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra (...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di E._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2).
E. 8 Visto quanto precede, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata è confermata.
E. 9 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 10.2 Visto quanto già sopra considerato (cfr. consid. 6-8), il ricorrente non ha reso verosimile che in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il principio del divieto di respingimento espresso all'art. 5 LAsi non trova applicazione in specie. Inoltre, per le stesse ragioni succitate, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame in proposito, egli non è stato in grado di stabilire di avere un profilo che possa interessare in modo particolare le autorità srilankesi al suo ritorno. Non si scorge neppure nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.
E. 10.3.1 In ordine all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente nel suo gravame, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore circa il fatto che non esisterebbero degli ostacoli al suo allontanamento, ritiene che la SEM non abbia chiarito sufficientemente se egli disponga di una certezza di un alloggio, così come delle sue effettive possibilità di reintegrazione in patria, citando a supporto nuovamente la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 già menzionata.
E. 10.3.2 In merito, si constata dapprima come il Tribunale abbia da ultimo analizzato la situazione vigente in Sri Lanka rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 già citata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), la quale risulta tutt'ora attuale, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti recentemente e già sopra considerati (cfr. supra consid. 7.2). Nella predetta sentenza il Tribunale ha in particolare stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Provincia (...) (ad esclusione però della regione del Vanni secondo la definizione contenuta nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1, questione lasciata aperta ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9) dello Sri Lanka - in casu distretto di C._______ - è ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l'esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3).
E. 10.3.3 Nel caso in disamina, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, le condizioni precitate sono adempiute. Invero il ricorrente, giovane ed in buona salute - non essendo ravvisabili agli atti di causa dei problemi medici che sarebbero ostativi al suo rinvio, avendo in particolare l'interessato asserito di godere di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 7 seg.) -, dispone di una buona formazione scolastica e professionale quale (...) ed (...) (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 5) e può vantare di un'esperienza professionale di diversi anni quale (...) insieme all'amico N._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e verbale 2, D47 seg., pag. 5 seg.), che potranno essergli utili per il suo reinserimento. Tra l'altro quanto guadagnava dalla sua attività lavorativa, risultava sufficiente per la sua sussistenza, come da egli stesso confermato (cfr. verbale 2, D91 seg., pag. 9). Egli dispone inoltre di un'ampia rete famigliare - segnatamente di diversi zie e zii tutt'ora in Sri Lanka, tutti viventi nel distretto di C._______ (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6) come pure una cugina a K._______, sempre nel distretto di C._______ (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4) - nonché di diversi amici, che l'avrebbero aiutato ed alloggiato anche in passato (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4 seg.; D49 segg., pag. 5 seg.; D142 seg., pag. 13), che potranno sostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Altresì, la censura sollevata in subordine nel gravame inerente il presunto accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM sul punto in questione dell'esigibilità dell'allontanamento, risulta pure da disattendere. Invero l'autorità inferiore ha citato gli elementi corretti, pertinenti e completi per l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento del ricorrente nella decisione impugnata (cfr. punto III/2, pag. 4 seg.) e non risulta pertanto necessario procedere con ulteriori complementi istruttori come suggerito dall'insorgente nel ricorso.
E. 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure possibile. Al momento attuale infatti, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio dovuta alla pandemia di Coronavirus (detto anche "Covid-19") attuale, non risulta che lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Tuttavia, l'esecuzione dell'allontanamento non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati (cfr. sentenza del Tribunale E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9). Inoltre il ricorrente, se del caso, è tenuto ad intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti che gli permettano il rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA; DTAF 2014/26 consid. 5), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 29 gennaio 2019.
E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 29 gennaio 2019.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1924/2018 Sentenza del 30 aprile 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato (...), Sri Lanka, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 1° marzo 2018 / N (...). Fatti: A. Il (...) novembre 2015, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto A2/2), dopo che la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) aveva respinto in data (...) una richiesta di estensione di autorizzazione d'entrata in Svizzera formulata per lui da parte del padre - quest'ultimo riconosciuto quale rifugiato con concessione dell'asilo in Svizzera con decisione dell'autorità inferiore del (...) (cfr. dossier SEM N [...]) - così come concesso già alla madre ed alla sorella (cfr. atto A1/3). Queste ultime sono in seguito state ammesse, nello statuto di rifugiato del marito rispettivamente padre, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. dossier SEM N [...]; decisione della SEM del [...]; cfr. anche atto A5/4). B. Durante l'audizione sulle generalità tenutasi il (...) dicembre 2015 (cfr. atto A8/11, di seguito: verbale 1), il richiedente asilo ha segnatamente riferito di essere di nazionalità srilankese, di etnia tamil, con ultimo domicilio a B._______, nel distretto di C._______, Provincia (...). In tale luogo avrebbe vissuto da un amico dal (...) sino al suo espatrio avvenuto il (...) ottobre 2015, mentre che in precedenza avrebbe abitato con la sua famiglia nucleare a D._______, sempre nel distretto di C._______. Il padre sarebbe espatriato dallo Sri Lanka circa nell'(...) o (...) 2005, mentre la madre e la sorella lo avrebbero seguito in Svizzera nel (...) 2015. Egli avrebbe lasciato il suo Paese d'origine a causa delle ricerche del padre perpetrate da investigatori del governo, che si sarebbero recati presso una conoscente, nonché per raggiungere i suoi famigliari - padre, madre e sorella - presenti in Svizzera. A lui personalmente non sarebbe mai occorsa alcuna problematica né con le autorità del suo Paese d'origine, non essendo in particolare mai stato ricercato dalle stesse, né con terze persone. Non avrebbe inoltre alcun membro della sua famiglia che farebbe parte delle LTTE (acronimo per "Liberation Tigers of Tamil Eelam"), non sapendo in particolar modo se il padre facesse parte delle stesse, in quanto sarebbe partito quando lui era molto giovane. Ha altresì dichiarato di essere espatriato legalmente, con il suo passaporto e senza alcun visto - ottenuto personalmente presso le competenti autorità nel (...) del (...) - partendo dall'aeroporto di E._______ e recandosi dapprima a F._______ (in G._______), per poi proseguire verso la H._______ e la I._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.08 segg., pag. 3 segg.). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha prodotto la sua carta d'identità originale (cfr. verbale 1, p.ti 4.01 e 4.03, pag. 6 e atti A18/16, D3 segg., pag. 2 seg. e A19). C. Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo del (...) marzo 2016 (cfr. atto A18/16, di seguito: verbale 2), l'interessato ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, che dopo la partenza del padre, egli sarebbe stato spesso interrogato da appartenenti al CID (acronimo in inglese per "Criminal Investigation Departement") in merito ai suoi eventuali contatti con il padre, il quale sarebbe stato membro delle LTTE, e se sapesse dove egli risiedesse. In un'occasione, sarebbe pure stato condotto in un campo a J._______ da membri del CID, per essere interrogato sul conto del padre e se egli fornisse delle informazioni. In tale frangente, la madre sarebbe venuta al campo, e lo avrebbero lasciato partire con la medesima. L'ultima visita degli affiliati del CID a casa sua, sarebbe occorsa nel (...) dell'anno 2015, mentre egli non si trovava al domicilio, e la madre gli avrebbe riportato che questi ultimi avrebbero affermato che se egli fosse rientrato a casa, avrebbe dovuto presentarsi al loro campo. A tale ingiunzione lui però non avrebbe dato alcun seguito, in quanto avrebbe avuto timore di essere malmenato dai medesimi. Dopo la partenza della madre e della sorella dallo Sri Lanka, temendo di restare solo in casa visti i frequenti interrogatori da parte degli appartenenti al CID, lui si sarebbe trasferito da una cugina a K._______. Anche lì però, mentre egli era assente, la cugina gli avrebbe riportato che degli affiliati del CID sarebbero passati a casa sua per cercarlo. Pertanto, egli sarebbe partito immantinente da un amico, ove sarebbe rimasto sino alla sua partenza dal Paese d'origine. Egli ha infine espresso il timore di ritornare in patria, in quanto se i membri del CID lo arrestassero a causa delle problematiche che avrebbe riscontrato il padre in Sri Lanka, potrebbe subire dei maltrattamenti da parte loro (cfr. verbale 2, D131, pag. 12). D. Con decisione del 1° marzo 2018, notificata al più presto il 2 marzo 2018 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. E. Per il tramite del ricorso datato 3 aprile 2018 (cfr. risultanze processuali), il ricorrente è insorto avverso la suddetta decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli, in via principale, ha concluso alla restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per un nuovo esame in merito al riconoscimento della qualità di rifugiato. In primo subordine, ha postulato la concessione dell'ammissione provvisoria, mentre che, in secondo subordine, che gli atti siano restituiti alla SEM per un nuovo esame inerente gli ostacoli all'esecuzione del suo allontanamento. Infine, egli ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso di concedergli l'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili. F. Con decisione incidentale del 15 gennaio 2019, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura ed ha respinto la sua istanza d'assistenza giudiziaria, parimenti invitandolo a versare un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, entro il 30 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). Il ricorrente ha versato tempestivamente l'anticipo richiesto in data 29 gennaio 2019 (cfr. risultanze processuali). G. Con missiva dell'11 marzo 2019, il rappresentante legale del ricorrente ha prodotto uno scritto datato (...), in lingua inglese e firmato dal sedicente (...) L._______ (di seguito: doc. 1). A mente del mandatario dell'insorgente, lo stesso documento riporterebbe i fatti narrati dal ricorrente e si evincerebbe che l'incolumità dell'interessato non sarebbe assicurata in patria. Pertanto, ha confermato le conclusioni esposte dal suo assistito con il gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). 4.2 Chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). La qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene in primo luogo che il ricorrente non abbia reso verosimile di essere stato ricercato dalle autorità srilankesi in ragione delle attività del padre. Questo in quanto le sue allegazioni in merito, risulterebbero superficiali e poco concrete, in particolare per quanto attiene le supposte visite dei membri del CID nel 2015. Inoltre il suo soggiorno presso la cugina, sarebbe stato allegato soltanto nel corso della seconda audizione, non avendo invece alcun riscontro nella precedente, e senza che egli abbia fornito alcuna spiegazione in merito alla tardività di tale asserto. Anche il comportamento da lui tenuto a seguito della visita degli uomini del CID a casa della cugina, non sarebbe compatibile con quello di una persona ricercata dalle autorità, come pure queste ultime avrebbero avuto il tempo ed i mezzi necessari per trovarlo negli anni antecedenti il suo espatrio. In secondo luogo, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero dei fattori di rischio pregressi alla partenza del richiedente dal Paese d'origine, né dagli atti emergerebbero degli indizi contrari, atti a dedurre che, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, egli potrebbe attirare l'attenzione delle autorità di tale Stato e subire pertanto delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Nel suo gravame, il ricorrente avversa le predette conclusioni della SEM. Innanzitutto, egli disquisisce in merito alle presunte incongruenze rilevate nelle sue allegazioni. Circa la mancanza di dettagli nell'esposizione delle visite dei membri del CID, le stesse deriverebbero dal fatto che egli, durante buona parte delle medesime, fosse ancora (...), mentre che durante la visita presso il domicilio della cugina lui non sarebbe invece stato presente, ed avrebbe pertanto riportato quanto riferitogli dalla parente in merito. Tali elementi, poiché spesso appresi indirettamente, non dovrebbero, a mente sua, esplicare delle conseguenze decisive sul convincimento dell'autorità in punto alla verosimiglianza delle sue asserzioni, e questo anche poiché esisterebbero dei motivi oggettivi che farebbero ritenere plausibile che lui possa essere preso di mira da parte delle autorità, in particolare a causa del profilo del padre. Per quanto attiene invece la tardiva indicazione del soggiorno presso la cugina, anche se non risulterebbe a verbale, l'insorgente afferma che egli lo avrebbe menzionato durante le audizioni, e non si potrebbe escludere che si sia trattato di un disguido durante la verbalizzazione o di una mera distrazione da parte sua. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene che circa la supposta discrepanza inerente la sua richiesta di rilascio del passaporto, seppure egli lo abbia spiegato con la presenza di un amico in sede di audizione, se si ritenesse tale aspetto decisivo, sarebbe necessario un ulteriore approfondimento in merito da parte dell'autorità di prime cure, ciò che non sarebbe invece stato fatto, a torto, nel corso d'audizione. Il richiedente ritiene poi che la sua domanda d'asilo sarebbe stata presentata essenzialmente a causa del timore di persecuzioni riflesse che egli nutrirebbe in ragione del ruolo ricoperto dal padre in seno alle LTTE. Anche citando la giurisprudenza del Tribunale esposta nella sentenza E-1866/2015 del 15 giugno (recte: luglio) 2016, a causa del profilo della sua famiglia, e visto il contesto plausibile e verosimile raccontato dall'interessato di continue ricerche del padre da parte delle autorità, a mente del ricorrente egli sarebbe esposto ad un rischio di persecuzioni rilevanti ex art. 3 LAsi. A fronte di tali elementi, gli atti andrebbero restituiti alla SEM per una nuova valutazione dei fattori di rischio specifici attinenti l'insorgente e segnatamente in merito al ruolo ricoperto dal padre nelle LTTE ed al rischio che l'interessato sia esposto a delle persecuzioni riflesse, anche a causa del suo ormai lungo soggiorno all'estero. 6. Il Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le sue allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contraddittorie, inconsistenti ed illogiche, non corroborate da alcun elemento di prova significativo. 6.1 A titolo esemplificativo, egli ha rilasciato delle dichiarazioni incongruenti nelle due audizioni circa i motivi determinanti il suo espatrio. Dapprima egli ha invero affermato che a lui personalmente non sarebbe mai successo alcunché, non essendo mai stato ricercato dalle autorità srilankesi, né avendo avuto alcuna problematica con le stesse, essendo partito dal suo Paese d'origine in quanto degli investigatori del governo si sarebbero recati da una conoscente chiedendo di suo padre (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 7). Nel corso della seconda audizione, ha invece sostenuto una versione molto differente di tali eventi, asserendo che anche lui sarebbe stato interrogato da membri del CID svariate volte sul conto del padre, in un'occasione sarebbe stato condotto dagli stessi nel loro campo per essere questionato, nonché sarebbero andati alla sua ricerca sia nell'(...) del 2015, al suo domicilio a M._______, che presso la cugina nel (...) del 2015 (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10 segg.). Inoltre, sempre durante la predetta audizione, egli ha esposto che il genitore sarebbe stato membro delle LTTE, e che tale notizia l'avrebbe appresa dalla madre allorché era ancora piccolo (cfr. verbale 2, D102 seg., pag. 10 e D135 segg., pag. 12). Tale asserzione, risulta però in modo lampante dissonante rispetto a quanto narrato nel corso della prima audizione, ove l'insorgente non aveva alcuna certezza in ordine all'appartenenza del padre alle LTTE. Le spiegazioni che egli ha fornito per motivare tali importanti dissonanze su degli elementi determinanti per il suo espatrio (cfr. verbale 2, D151 segg., pag. 14), per la loro inconsistenza, appaiono puramente interlocutorie e non risultano in alcun modo convincenti ed esplicative. Tuttavia, vi sono ulteriori contraddizioni che minano nel loro complesso la veridicità delle dichiarazioni esposte dal ricorrente. Invero, se dapprima egli riferisce che avrebbe mutato il suo domicilio recandosi presso la cugina a K._______, a seguito della partenza della madre dallo Sri Lanka - che sarebbe avvenuto nell'(...) del 2015 -, poiché avrebbe avuto paura di rimanere solo in casa a causa dei continui interrogatori da parte dei membri del CID (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10). In seguito, quando l'incaricato della SEM ha iniziato a porgli dei quesiti più precisi in merito al numero ed alle modalità di tali visite, egli ha iniziato a modificare i precedenti asserti, affermando dapprima che egli non si sarebbe mai trovato in casa durante le ultime incursioni degli uomini del CID, per concludere infine che l'ultima visita alla quale egli sarebbe stato personalmente presente, risalirebbe addirittura a quando lui frequentava il (...) anno scolastico, ovvero al periodo degli anni 2009-2010 (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 4; verbale 2, D40 segg., pag. 5 e D118 segg., pag. 11 seg.). Altresì incoerenti appaiono alcune sue dichiarazioni in merito allo svolgimento del suo viaggio d'espatrio. Se in primo luogo egli ha affermato di essere partito da B._______ per recarsi a E._______ in autobus (cfr. verbale 1, p.to 5.02, pag. 6), in secondo luogo invece ha modificato tale asserzione, narrando invece di essersi recato all'aeroporto con un Van ed accompagnato dall'amico N._______ nonché dall'autista del mezzo (cfr. verbale 1, D63, pag. 7). Inoltre, se dapprima egli ha sostenuto che sarebbe espatriato via aerea legalmente, con il suo passaporto e senza alcun visto, non essendo necessario dato che atterrava a F._______ (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6), nonché non avrebbe mai richiesto né ottenuto nessun visto (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 5), sorprendentemente egli invece ha sostanzialmente modificato tali asserti nel corso della successiva audizione, dichiarando di essere partito per l'G._______ con un passaporto recante un visa turistico (cfr. verbale 2, D68, pag. 7). Interrogato anche in merito a tale discrepanza, oltreché allegare tutt'altro rispetto a quanto presente nel primo verbale sulle generalità che gli è stato riletto e che egli ha pure sottoscritto, ovvero che egli avrebbe spiegato durante tale audizione di aver ottenuto un visa all'aeroporto di F._______ contro pagamento da parte del passatore (cfr. verbale 2, D150, pag. 13), tale asserzione risulta pure incoerente con quanto precedentemente addotto. Invero con tale motivazione egli fornisce una terza versione del contenuto del passaporto con il quale sarebbe espatriato, ovvero il visa sarebbe stato ottenuto in un secondo tempo, all'arrivo all'aeroporto di F._______, e non invece prima della sua partenza dallo Sri Lanka, come asserito precedentemente (cfr. verbale 2, D68, pag. 7). 6.2 Diverse dichiarazioni esposte dall'interessato risultano parimenti troppo generiche ed insussistenti per dare l'impressione che egli abbia vissuto realmente i fatti narrati. A titolo d'esempio, egli è sempre stato molto vago sia riguardo alle incursioni al domicilio che avrebbero effettuato gli uomini del CID, riferendo unicamente che gli avrebbero posto dei quesiti in merito al padre, ma senza fornire ulteriori dettagli sostanziali (cfr. verbale 2, D106 segg., pag. 10), in particolare riguardo alle attività che avrebbe esercitato il padre in seno alle LTTE (cfr. verbale 2, D102 segg., pag. 10 e D132 segg., pag. 12). Anche riguardo all'unica volta che egli sarebbe stato condotto dagli investigatori del governo nel loro campo di J._______ per essere interrogato, malgrado i quesiti puntuali posti dal funzionario della SEM, il ricorrente non ha dimostrato maggiore concretezza nelle sue asserzioni. Invero, oltreché non ricordarsi la data di quando sarebbe avvenuto tale evento, egli ha unicamente riferito che lo avrebbero interrogato in merito agli eventuali contatti che intratteneva con il padre e se fosse lui che dava delle informazioni, senza tuttavia aggiungere alcuna ulteriore informazione sostanziale, segnatamente in merito allo svolgimento della sua presa in custodia da parte degli affiliati al CID e di come si sarebbe effettivamente svolto l'interrogatorio, a parte narrare che la madre sarebbe venuta a prenderlo ed i membri del CID lo avrebbero lasciato partire (cfr. verbale 2, D109 segg., pag. 10 seg.). 6.3 Per di più, il comportamento tenuto dal ricorrente a seguito delle supposte ricerche da parte dei membri del CID, non risulta conforme con il timore che egli ha dichiarato di nutrire nei confronti degli stessi (cfr. verbale 2, D131, pag. 12) ed incompatibile con quello di una persona che è ricercata da parte delle autorità srilankesi, come a giusta ragione sostenuto dalla SEM nella decisione impugnata. Egli invero avrebbe continuato a svolgere la sua vita quotidiana senza apparenti mutamenti significativi, dapprima recandosi a scuola (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 5 e D140, pag. 13), ed in seguito svolgendo la sua attività lavorativa sino all'espatrio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4; verbale 2, D47 segg., pag. 5 seg. e D125, pag. 11), come pure andando a richiedere personalmente un passaporto prima della sua partenza (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 6; verbale 2, D10, pag. 3), o ancora occupandosi tranquillamente del giardino assieme al marito della cugina (cfr. verbale 2, D122, pag. 11). Interrogato anche in merito a tale comportamento incongruente, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile, anzi dimostrandosi nelle sue allegazioni nuovamente incoerente, asserendo che spesso avrebbe dormito presso degli amici o delle conoscenze (cfr. verbale 2, D141 seg., pag. 13). Anche il fatto che egli si sarebbe recato con un amico per richiedere il suo passaporto (cfr. verbale 2, D146 segg., pag. 13), non appare essere esplicativa dell'incompatibilità dimostrata tramite il suo comportamento con delle ricerche frequenti da parte delle autorità nei suoi confronti. 6.4 Alla luce di quanto sopra considerato, come a ragione sostenuto nella decisione avversata dall'autorità inferiore, il ricorrente non ha reso verosimili i suoi motivi di protezione. Le allegazioni generiche e per lo più interlocutorie contenute nel gravame per spiegare le incongruenze ed illogicità rilevate dalla SEM, non sono atte a modificare tale conclusione. Neppure il mezzo di prova presentato dall'insorgente con lo scritto dell'11 marzo 2019 (sub doc. 1), risulta essere dimostrativo della credibilità delle sue asserzioni. Invero, oltreché contenere delle allegazioni di parte non supportate da alcun elemento o mezzo probatorio, lo scritto del (...) (sub doc. 1) contiene pure delle informazioni discrepanti rispetto a quanto sostenuto dall'insorgente in corso di procedura, ovvero che egli sarebbe stato prelevato una volta da persone sconosciute ed in seguito rilasciato dopo essere stato torturato, o ancora che la madre e la sorella avrebbero lasciato lo Sri Lanka dopo che il marito di una zia sarebbe stato ucciso dall'esercito srilankese. 7. 7.1 Resta tuttavia ancora da esaminare se il ricorrente abbia un timore oggettivamente fondato di essere esposto, in caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Questo, in ragione del trascorso del padre come pure dello statuto che la sua famiglia nucleare avrebbe in Svizzera, nonché per il fatto che l'interessato sarebbe ormai assente da molto tempo dalla patria, come egli sostiene nel suo ricorso, combinati eventualmente con altri fattori di rischio (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4 e 8.5 [pubblicata quale sentenza di riferimento]), di modo che si giustificherebbe di riconoscergli la qualità di rifugiato. 7.2 Nel caso di specie, malgrado i cambiamenti politici recenti intervenuti in Sri Lanka, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata dalle autorità srilankesi, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata, in particolare consid. 8.5.3; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale D-488/2019 del 25 marzo 2020 consid. 4, E-6653/2018 del 20 marzo 2020 consid. 4). In Sri Lanka egli invero non è mai stato registrato o riconosciuto quale affiliato alle LTTE, e salvo supposizioni di legami da parte del padre nel predetto gruppo, che non risultano da parte sua in alcun modo concretizzati ed in relazione al suo timore di incorrere in persecuzioni per questo motivo da parte delle autorità srilankesi - visto anche quanto già sopra ritenuto inverosimile -, non vi sono altri famigliari stretti che abbiano avuto qualsivoglia legame con le LTTE (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D102 segg., pag. 10). Secondo la giurisprudenza summenzionata, un tale profilo è tuttavia esatto per ritenere un fondato timore di persecuzione futura in caso di ritorno in Sri Lanka, la sola esistenza di sospetti da parte delle autorità srilankesi, fondati o meno, di legame attuale o passato con le LTTE non risulta invece sufficiente (cfr. sentenza di riferimento precitata, consid. 8.5.3). In tal senso, la mera supposizione dichiarata nel corso della procedura di prima istanza (cfr. verbale 2, D131, pag. 12) e nel gravame dal ricorrente, di subire in caso di rientro in patria dei pregiudizi da parte della autorità governative srilankesi a causa del presunto trascorso del padre nelle LTTE, non risulta un elemento sufficiente per riconoscergli un tale profilo di rischio. Inoltre egli non ha mai riscontrato alcuna problematica - a parte quanto già precedentemente ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6) - con le autorità o con terze persone nel suo paese d'origine, segnatamente non avendo mai esercitato alcuna attività politica (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 7; verbale 2, D99 segg., pag. 10). L'interessato non si può prevalere neppure di un rischio reale e concreto di persecuzione riflessa dall'evenienza dei suoi famigliari in Svizzera, avendo il padre ottenuto lo statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo a titolo originario, mentre che la madre e la sorella li hanno ottenuti a titolo derivato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. dossier SEM N [...]). Invero, visto quanto già sopra ritenuto inverosimile, egli non è riuscito a rendere credibile di essere entrato in modo specifico nel mirino delle autorità srilankesi in ragione delle problematiche riscontrate dal padre, o a causa della fuga di quest'ultimo, intervenuta, secondo le dichiarazioni dell'interessato già nel (...) o (...) dell'anno 2005 (cfr. verbale 1, p.to 2.01, pag. 4), quindi ben precedentemente la sua partenza dallo Sri Lanka. Inoltre non risulta che i suoi famigliari siano stati ricercati al loro domicilio neppure dopo la sua partenza, ritenendo peraltro che le allegazioni di ricerche da parte di persone sconosciute presso le case dei suoi parenti e dei suoi conoscenti contenute nello scritto del (...) (sub doc. 1) - visto che le ricerche del ricorrente già quando egli si trovava nel suo Paese d'origine, sono state ritenute inverosimili - non siano in alcun modo provate o sostenute da elementi credibili. Altresì, il solo fatto, in quanto tamil, di aver depositato una domanda d'asilo in Svizzera, preso a sé stante, non espone il ricorrente a dei trattamenti proscritti dalle disposizioni internazionali in caso di un suo ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza della CorteEDU, R.J. contro Francia del 19 settembre 2013, 10466/11, §§ 37 e 39; cfr. anche sentenza di riferimento succitata, consid. 8 e 9; DTAF 2011/24 consid. 8.4 e 10.4). Neppure le sole evenienze di aver lasciato il suo paese d'origine, di aver introdotto una domanda d'asilo all'estero, come pure della durata del suo soggiorno all'estero, della provenienza dalla Provincia (...) e di avere (...) anni d'età (cfr. sentenza di riferimento succitata, consid. 9.2.4), non costituiscono degli elementi sufficienti, presi a sé stanti o sommati - anche con gli elementi di rischio succitati -, per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori, confermano tutt'al più che egli possa essere interrogato dalle autorità srilankesi al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 precitata consid. 9.2.2 segg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6] consid. 4.4 e 4.5). Per quanto concerne poi il fatto che egli non sia più munito di un passaporto nazionale, egli potrebbe essere sanzionato dalle autorità del suo Paese d'origine con una multa da 50'000 a 100'000 rupie, ma tale sanzione non può essere considerata come un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.4). Infine, non vi sono ulteriori elementi all'incarto che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del Paese in questione e che debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, non v'è all'ora attuale alcun motivo per ritenere che il cambiamento di potere in Sri Lanka abbia comportato un rischio di persecuzione collettiva di interi gruppi di persone. Per il resto, la situazione conflittuale tra (...) e le autorità srilankesi si è nel frattempo normalizzata. Nel contempo hanno inoltre fatto ritorno in patria liberamente o coattivamente, dei richiedenti l'asilo, senza che fossero interrogati all'aeroporto di E._______ in merito a conoscenti o abbiano riscontrato qualsivoglia problematica una volta rientrati al proprio domicilio (cfr. in tal senso anche le sentenze del Tribunale D-1466/2020 del 23 marzo 2020 consid. 5.5 e E-1156/2020 del 20 marzo 2020 consid. 6.2).
8. Visto quanto precede, sulla questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso è respinto e la decisione avversata è confermata.
9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 10.2 Visto quanto già sopra considerato (cfr. consid. 6-8), il ricorrente non ha reso verosimile che in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli sarebbe esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il principio del divieto di respingimento espresso all'art. 5 LAsi non trova applicazione in specie. Inoltre, per le stesse ragioni succitate, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame in proposito, egli non è stato in grado di stabilire di avere un profilo che possa interessare in modo particolare le autorità srilankesi al suo ritorno. Non si scorge neppure nel suo caso l'esistenza di elementi seri ed avverati che fondino un rischio reale e concreto di essere sottoposto ad un trattamento proscritto ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) in caso di un suo ritorno nel Paese d'origine. L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta pertanto ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 10.3 10.3.1 In ordine all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente nel suo gravame, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore circa il fatto che non esisterebbero degli ostacoli al suo allontanamento, ritiene che la SEM non abbia chiarito sufficientemente se egli disponga di una certezza di un alloggio, così come delle sue effettive possibilità di reintegrazione in patria, citando a supporto nuovamente la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 già menzionata. 10.3.2 In merito, si constata dapprima come il Tribunale abbia da ultimo analizzato la situazione vigente in Sri Lanka rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 già citata (cfr. ibidem, consid. 13.2-13.4), la quale risulta tutt'ora attuale, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti recentemente e già sopra considerati (cfr. supra consid. 7.2). Nella predetta sentenza il Tribunale ha in particolare stabilito che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Provincia (...) (ad esclusione però della regione del Vanni secondo la definizione contenuta nella DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1, questione lasciata aperta ed esplicitata in seguito nella sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4.2-9.4.3 e 9.5, in particolare consid. 9.5.9) dello Sri Lanka - in casu distretto di C._______ - è ragionevolmente esigibile se sono adempiuti i criteri individuali di esigibilità. Segnatamente deve sussistere l'esistenza di una sufficiente rete familiare e sociale che possa supportare il richiedente, così come di prospettive sicure che permettano di assicurargli un reddito minimo ed un'abitazione (cfr. ibidem, consid. 13.3.3). 10.3.3 Nel caso in disamina, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, le condizioni precitate sono adempiute. Invero il ricorrente, giovane ed in buona salute - non essendo ravvisabili agli atti di causa dei problemi medici che sarebbero ostativi al suo rinvio, avendo in particolare l'interessato asserito di godere di buona salute (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 7 seg.) -, dispone di una buona formazione scolastica e professionale quale (...) ed (...) (cfr. verbale 2, D40 segg., pag. 5) e può vantare di un'esperienza professionale di diversi anni quale (...) insieme all'amico N._______ (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05, pag. 4 e verbale 2, D47 seg., pag. 5 seg.), che potranno essergli utili per il suo reinserimento. Tra l'altro quanto guadagnava dalla sua attività lavorativa, risultava sufficiente per la sua sussistenza, come da egli stesso confermato (cfr. verbale 2, D91 seg., pag. 9). Egli dispone inoltre di un'ampia rete famigliare - segnatamente di diversi zie e zii tutt'ora in Sri Lanka, tutti viventi nel distretto di C._______ (cfr. verbale 2, D52 segg., pag. 6) come pure una cugina a K._______, sempre nel distretto di C._______ (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4) - nonché di diversi amici, che l'avrebbero aiutato ed alloggiato anche in passato (cfr. verbale 2, D28 segg., pag. 4 seg.; D49 segg., pag. 5 seg.; D142 seg., pag. 13), che potranno sostenerlo, in caso di necessità, per i suoi bisogni primari ed il suo riadattamento in patria. Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). Altresì, la censura sollevata in subordine nel gravame inerente il presunto accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM sul punto in questione dell'esigibilità dell'allontanamento, risulta pure da disattendere. Invero l'autorità inferiore ha citato gli elementi corretti, pertinenti e completi per l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento del ricorrente nella decisione impugnata (cfr. punto III/2, pag. 4 seg.) e non risulta pertanto necessario procedere con ulteriori complementi istruttori come suggerito dall'insorgente nel ricorso. 10.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento risulta pure possibile. Al momento attuale infatti, a parte un'eventuale maggiore difficoltà tecnica ed amministrativa di organizzazione del viaggio di rimpatrio dovuta alla pandemia di Coronavirus (detto anche "Covid-19") attuale, non risulta che lo stesso sia impossibile. In tale contesto si rileva come, soltanto una posticipazione momentanea dell'esecuzione dell'allontanamento, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. nello stesso senso le sentenze del Tribunale D-1556/2020 del 3 aprile 2020 consid. 10.5 e D-1282/2020 del 25 marzo 2020 consid. 5.5). Tuttavia, l'esecuzione dell'allontanamento non potrà aver luogo che allorché sarà conforme ai piani di sicurezza sanitari decisi dagli Stati interessati (cfr. sentenza del Tribunale E-6856/2017 del 6 aprile 2020 consid. 9). Inoltre il ricorrente, se del caso, è tenuto ad intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti che gli permettano il rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).
11. Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA; DTAF 2014/26 consid. 5), per il che il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 29 gennaio 2019.
13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull'anticipo spese versato il 29 gennaio 2019.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: