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D-3267/2021

D-3267/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-19 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento (domanda multipla/decisione di riesame)

Sachverhalt

A. A.a Con decisione del 10 agosto 2015 la SEM ha respinto la richiesta di estensione di autorizzazione d’entrata in Svizzera formulata dal padre – riconosciuto quale rifugiato con concessione dell’asilo in Svizzera me- diante decisione dell’autorità inferiore del 20 novembre 2014 (cfr. dossier SEM N […]) – in favore del figlio A._______ (alias B._______, alias C._______), nato l’(…), cittadino srilankese di etnia tamil, vissuto a D._______ e con ultimo domicilio a E._______ (località site nel distretto di F._______, Provincia del Nord), così come già concesso alla madre ed alla sorella. Queste ultime sono in seguito state ammesse nello statuto di rifu- giato del marito rispettivamente padre, ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. dossier SEM N […]). A.b A.b.a A._______ è quindi espatriato legalmente il 28 ottobre 2015. Il 26 novembre dello stesso anno ha depositato una domanda di asilo in Svizzera (cfr. verbale d’audizione sulle generalità del 18 dicembre 2015 [doc. 8 dell’incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM} N {…}]). A.b.b Con decisione del 1° marzo 2018 la SEM ha negato la qualità di ri- fugiato al richiedente, respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allonta- namento dell’interessato dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ragionevol- mente esigibile e possibile l’esecuzione di tale misura (doc. SEM 20 N […]). A.b.c Mediante sentenza D-1924/2018 del 30 aprile 2020 il Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale; il TAF) ha respinto il ricorso interposto dall’interessato in data 3 aprile 2018 avverso la succitata deci- sione (doc. TAF 1 incarto D-1924/2018). B. B.a In data 26 aprile 2021, agendo per il tramite dell’avv. Gabriel Püntener, A._______ ha presentato, all'attenzione della SEM, una nuova domanda d’asilo con richiesta di sospensione immediata dell’esecuzione ("°neues Asylgesuch, sofortiger Vollzugsstopp “; doc. SEM 1).

D-3267/2021 Pagina 3 A suo dire, il notevole mutamento delle circostanze intervenuto posterior- mente alla sentenza del Tribunale amministrativo federale del 30 aprile 2020, segnatamente la nuova situazione geopolitica in Sri Lanka, lo espor- rebbero a persecuzioni rilevanti in materia d’asilo in caso di ritorno nel paese d’origine. Il richiedente ha innanzitutto evidenziato un peggiora- mento della garanzia dei diritti dell’uomo. La rigida applicazione del “ Pre- vention of Terrorism Act “ (PTA) avrebbe infatti comportato un significativo aumento del rischio di arresti abusivi di soggetti tacciati di legami con l’or- ganizzazione Tigri per la liberazione della patria Tamil Ealam (LTTE, Libe- ration Tigers of Tamil Ealam). In ragione dei trascorsi del padre in seno alle LTTE il rischio sarebbe in concreto particolarmente elevato. A questo titolo l’Alto Commissariato per i rifugiati dell’ONU ha invitato i suoi membri, tra i quali figura la Svizzera, a tenere conto della suddetta evoluzione. L’inte- ressato ha ritenuto pertanto che, in caso di ritorno in patria egli, da anni in Svizzera – paese considerato importante base organizzativa per le attività dei separatisti tamil, e figlio di un membro attivo delle LTTE pure espatriato da parecchi anni – sarebbe considerato dalle autorità srilankesi legato al padre e rischierebbe pertanto di essere immediatamente incarcerato e di divenire oggetto di trattamenti inumani e torture. In caso di rigetto della domanda d’asilo, A._______ ha inoltre postulato di essere posto a benefi- cio dell’ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile del suo rinvio. In caso di rientro in Sri Lanka, egli rischierebbe infatti, con verosimiglianza preponderante, di essere ar- restato, interrogato e torturato. L’interessato si è infine prevalso dell’as- senza delle risorse personali necessarie al suo reinserimento nel mercato del lavoro srilankese e della mancanza di una rete sociale in loco. A sostegno delle sue argomentazioni il richiedente ha in particolare pro- dotto agli atti (allegati al doc. SEM 1 [tutte in copia]):

- la convocazione del 21 maggio 2020 da parte dell’Intelligence Division 521 dell’esercito srilankese (di seguito: doc. 1);

- la conferma della denuncia da parte dello zio del richiedente presso la Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka dell’8 giugno 2020 (di se- guito: doc. 2);

- il rapporto del 4 aprile 2021 allestito dall’avv. Gabriel Püntener: “ politische und menschenrechtliche Entwicklungen in Sri Lanka: Bilanz nach etwas über einem Jahr unter dem neuen Präsidenten “ (di seguito: doc. 3);

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- il rapporto dell’Alto Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani (ACNUR) del 9 febbraio 2021 (di seguito: doc. 6). B.b Con scritto del 4 maggio 2021 (doc. SEM 3) l’interessato ha trasmesso il rapporto del 26 aprile precedente del dott. G._______, specialista in psi- chiatria e psicoterapia (allegato al doc. SEM 3). C. Con decisione del 7 giugno 2021, notificata al richiedente il 15 giugno se- guente (doc. SEM 4 e 6), la SEM, qualificando l’istanza quale domanda d’asilo multipla, l’ha respinta, negato la qualità di rifugiato e pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ra- gionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione di tale misura. L’autorità inferiore ha altresì fissato un emolumento di fr. 600.-. D. D.a Il 15 luglio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 luglio 2021) A._______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al TAF, chiedendone, in via principale, l'annullamento e la concessione dell’asilo in Svizzera, e, in subordine, la concessione dell’ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo e pro- testato spese e ripetibili (doc. TAF 1 e allegati). D.b Con decisione incidentale del 22 luglio 2021 (doc. TAF 3) il Tribunale ha autorizzato l’insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo, previa presentazione di una dichiarazione d’indigenza – trasmessa il 29 luglio 2021 (doc. TAF 4 e allegato) – dal ver- samento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Mediante risposta del 23 agosto 2021 (doc. TAF 6), trasmessa al ricorrente il giorno successivo (doc. TAF 7), l’autorità di prime cure ha confermato le proprie argomentazioni ed ha proposto la reiezione del gravame. F. Tramite scritto del 7 aprile 2022 all’attenzione della SEM l’insorgente ha postulato il rilascio di un permesso di lavoro (doc. SEM 10).

D-3267/2021 Pagina 5 G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. H. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio.

Erwägungen (53 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). Le decisioni relative ad una nuova domanda d’asilo (domanda multipla, art. 111c LAsi) pronunciate dalla SEM posteriormente alla chiusura di una procedura d’asilo, costituiscono decisioni impugnabili ai sensi dell’art. 5 PA, per rinvio dell’art. 105 LAsi, dinnanzi al TAF ex art. 33 lett. d LTAF. Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente ver- tenza.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad impugnarla.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto

D-3267/2021 Pagina 6 degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5).

E. 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo- mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Preliminarmente si rammenta che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su ri- mando degli artt. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d’asilo dinanzi all’autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informa- zioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006

n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l’interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d’asilo (cfr. DTAF 2016/17 con- sid. 4.1.3). Tali eventi si esauriscono a livello di casistica giurisprudenziale sostanzialmente in motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d’origine con potenziale ef- fetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del TAF E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4).

E. 4.2 L’art. 111c LAsi costituisce un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d’asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d’asilo e d’allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura speci- fica applicabile alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come “ domande multiple ” (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3).

Per contro, gli eventi preesistenti, ossia i fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d’asilo ed inizialmente sot- taciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d’asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza

D-3267/2021 Pagina 7 emessa sotto l’egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sen- tenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3).

E. 4.3 Alla luce di quanto precede, nonché delle argomentazioni addotte dall’insorgente a sostegno della seconda domanda d’asilo del 26 aprile 2021 – segnatamente il mutamento nella situazione geopolitica in Sri Lanka verificatosi dopo la chiusura della prima procedura d’asilo e i nuovi mezzi di prova prodotti (in particolare gli allegati 1-2 al doc. SEM 1) – è a giusto titolo che l’autorità inferiore ha rubricato l’istanza dell’interessato quale domanda multipla d’asilo. Tale aspetto, non contestato, è peraltro pacifico nel caso in esame.

E. 5.1 Oggetto della controversia nel caso in esame è la questione del rico- noscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell’asilo in Sviz- zera, della pronuncia dell’allontanamento così come dell’ammissibilità dell’esecuzione di tale misura. Il ricorrente postula infatti, oltre all’annulla- mento della decisione, in via principale, la concessione dell’asilo, mentre in via subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera.

E. 5.2 Abbondanzialmente va precisato che la richiesta espressa dal ricor- rente alla SEM nello scritto del 7 aprile 2022, tendente al rilascio di un per- messo di lavoro (doc. SEM 10) esula dalla sua competenza. Sul tema sono infatti competenti le autorità cantonali in materia di migrazione (art. 11 cpv. 1 LStrI [RS 142.20]).

E. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 6.1.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima resi- denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre- giudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

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E. 6.1.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscet- tibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di resi- denza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo.

E. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’av- vento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero pro- dursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii).

E. 6.3 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo rag- giungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 6.4.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità

D-3267/2021 Pagina 9 preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6.4.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una per- sona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consape- volmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni ri- lasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la neces- saria collaborazione.

E. 6.4.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'es- sere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e con- trari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista og- gettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 7 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura ammi- nistrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità com- petente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice

D-3267/2021 Pagina 10 non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 8.1.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo (doc. SEM 4) l’autorità inferiore ha anzitutto considerato che i documenti prodotti dal richiedente non comprovano che in caso di ritorno in patria egli verrà a trovarsi in una situazione di persecu- zione rilevante giusta l’art. 3 LAsi. In particolare la convocazione del 21 maggio 2020 (doc. 1 allegato al doc. SEM 1) costituirebbe un falso (semplice foglio di carta facilmente falsificabile, nessun contrassegno, scarsa qualità dell’emblema dell’esercito, impaginatura storta del testo, er- rori manifesti nell’uso della lingua inglese). Poco comprensibili sarebbero inoltre le ragioni che avrebbero spinto le autorità militari a convocare il ri- chiedente ad oltre cinque anni (recte: circa quattro anni e mezzo) dal suo espatrio. Allo stesso modo, alla denuncia presso la Commissione dei diritti dell’uomo dello Sri Lanka dell’8 giugno 2020, contenente semplici afferma- zioni dello zio dell’interessato, non andrebbe riconosciuto alcun valore pro- batorio. La SEM ha pure evidenziato come, allo stato attuale, non vi sareb- bero elementi per potere affermare che interi gruppi di popolazione siano esposti a un rischio di persecuzione collettiva sotto la presidenza di Gota- baya Rajapaska (eletto nel novembre 2019). Dal rapporto dell’ONU del

E. 8.1.2 Per quanto attiene l’esecuzione dell’allontanamento, la SEM ha so- stenuto che, in assenza di elementi tali da ritenere che in caso di ritorno in Sri Lanka il richiedente rischierebbe di subire una pena o un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU, lo stesso sarebbe ammissibile. Allo stesso modo, i problemi di salute dell’interessato non sarebbero di gravità tale da costituire un ostacolo all’allontanamento e potrebbero essere presi a carico in loco, di modo che il rinvio nel paese d’origine sarebbe pure esi- gile. Infine, l’allontanamento sarebbe possibile sul piano tecnico e pratico.

E. 8.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l’apprezzamento dell’autorità inferiore. A suo dire, la scarsa qualità dell’em- blema dell’esercito e dell’impaginazione della convocazione del 21 maggio 2020 costituirebbero indizi dell’autenticità del documento. Il ricorrente ha

D-3267/2021 Pagina 11 inoltre ribadito che in caso di rientro in Sri Lanka sarebbe esposto ad un rischio concreto (“ real risk “) di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 3 CEDU. Infine il sistema sanitario srilankese non sarebbe in grado di prendere a carico i disturbi psichiatrici di cui soffre, con conseguente grave rischio per la sua salute.

E. 8.3 Con risposta al ricorso del 23 agosto 2021 la SEM, in assenza di nuovi elementi di rilievo, ha rinviato alle proprie argomentazioni (doc. TAF 6).

E. 9 febbraio 2021 (doc. 6 allegato al doc. SEM 1) non emergerebbe infine un’esplicita richiesta alla Svizzera di modificare la sua prassi in materia d’asilo.

E. 9.1 In via preliminare va esaminata la richiesta di A._______ di essere sot- toposto ad un’audizione presso la SEM (doc. SEM 1 pag. 17). Ora, come a ragione indicato dall’autorità di prime cure nella decisione impugnata, la procedura secondo l’art. 111c LAsi è svolta unicamente per iscritto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 5.3 e segg.). Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta formulata dal ricorrente deve essere respinta.

E. 9.2 Per i motivi esposti in dettaglio al considerando 4, pure da respingere è la rivendicazione espressa dall’insorgente nel ricorso (doc. TAF 1 pto 3) tendente alla presa in considerazione da parte del Tribunale dei mezzi di prova antecedenti la sentenza del TAF del 30 aprile 2020. Tali documenti avrebbero dovuto essere trasmessi in precedenza oppure esaminati nell’ambito di una domanda di revisione della decisione del TAF del 30 aprile 2020, che non risulta essere stata presentata.

E. 10 Nel merito, a mente di questa Corte, non risulta verosimile il fondato timore del ricorrente di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka.

E. 10.1 Da un lato i documenti forniti dall'insorgente non risultano essere atti a rendere verosimili i motivi d'asilo addotti. Come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, alle cui dettagliate considerazioni si rinvia (doc. SEM 4 pto IV), alla convocazione del 21 maggio 2020 presso l’Intelligence Divi- sion 521 dell’esercito srilankese (doc. 1 allegato al doc. SEM 1) va ricono- sciuto un valore probatorio esiguo, in quanto verosimilmente falsificato. In- nanzitutto, sembra poco probabile che il ricorrente sia stato ricercato dalle autorità ben quattro anni e mezzo dopo la sua partenza. È infatti lecito im- maginare che se egli fosse stato realmente nel mirino delle autorità srilan-

D-3267/2021 Pagina 12 kesi, esse sarebbero già da tempo al corrente del suo espatrio e non avreb- bero pertanto proceduto a convocarlo rispettivamente avrebbero provve- duto a convocarlo ben prima e meglio dopo l’espatrio del padre. Incom- prensibile poi risulta il motivo per cui l’interessato abbia atteso quasi un anno dall’allestimento di tale atto (maggio 2020, quindi immediatamente dopo la sentenza del TAF del 30 aprile 2020) prima di presentare una nuova domanda d’asilo (26 aprile 2021). Giova infine rilevare come la giu- risprudenza abbia già avuto modo di sancire che le stesse caratteristiche intrinseche alle convocazioni da parte delle autorità di polizia non sono a prova di falsificazione tanto che agli stessi si riconosce soltanto un esiguo valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale E-5641/2021 del 18 gennaio 2022 consid. 6.2.3; E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1). Peraltro, pure la copia della denuncia (di parte) dello zio dell’insorgente presso la Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka dell’8 giugno 2020 (doc. 2 allegato al doc. SEM 1) contiene delle semplici affermazioni gene- riche relative alle persecuzioni che il ricorrente ed i suoi famigliari avreb- bero subito in patria fino al 2015 e – redatta cinque anni dopo la partenza

– appare essere stata confezionata unicamente per i bisogni di causa.

E. 10.2 Dall’altro, per quanto riguardo l’asserito peggioramento delle garanzie dei diritti dell’uomo in Sri Lanka, va rilevato che, malgrado i cambiamenti politici recenti (dapprima dal novembre 2019 elezione del presidente [nel frattempo] dimissionario Gotabaya Rajapaksa e elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore) intervenuti sull’isola, non risulta verosimile che il ricorrente – che ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo paese o con terze persone, nonché di non aver mai esercitato alcuna attività politica e per il quale il Tribunale ha già ritenuto non credibile il rischio di una persecuzione riflessa a causa dei trascorsi del padre nelle LTTE (sentenza del TAF D-1924/2018 consid. 7.2)

– fosse nel mirino della giustizia srilankese, motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella “ Stop List ” dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 con- sid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall’assunto che nella fattispecie esistano legami presunti o effettivi del ricorrente con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità sri- lankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l’esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenze E-1866/2015 con- sid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza non ap- pare che l’insorgente possa essere percepito come una minaccia per l’unità

D-3267/2021 Pagina 13 e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d’origine, in ogni caso legalmente, come pure di aver introdotto due domande d’asilo all’estero, la durata del suo soggiorno all’estero, nonché la sua provenienza da una pro- vincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt’al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell’art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell’insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi nell’in- carto che rendono verosimile che il ricorrente possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l’insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell’8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presi- dente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 del 6 settembre 2022 consid. 9.1).

E. 11 In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto alla concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12.1 Nella decisione impugnata la SEM, dopo aver pronunciato l’allontana- mento del richiedente, ha considerato l’esecuzione dello stesso ammissi- bile, ragionevolmente esigibile e possibile.

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E. 12.2 Secondo l’insorgente la situazione in Sri Lanka non garantirebbe un rientro in patria rispettoso della sua dignità e sicurezza. Il rischio di esposi- zione a trattamenti contrari ai sensi dell’art. 3 CEDU sarebbe d’altro canto altissimo. Inoltre il sistema sanitario srilankese non garantirebbe la presa a carico dei suoi disturbi psichici. Il ricorrente ha pertanto ritenuto all’ora at- tuale l’esecuzione dell’allontanamento non ammissibile, né esigibile.

E. 12.3.1 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).

E. 12.3.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re- lativa a questioni procedurali dell’11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontana- mento.

E. 12.4 L’esecuzione dell’allontanamento è disciplinata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di mancato adem- pimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvi- soria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 12.5.1 Secondo prassi costante del Tribunale alla valutazione degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento si applica lo stesso apprezzamento delle prove consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 10.2).

E. 12.5.2 Lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell’allonta- namento è quello che esiste al momento in cui statuisce il TAF. Esso tiene pertanto conto dell’evoluzione della situazione posteriormente al deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 e riferimenti ivi citati).

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E. 13.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio- lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren- dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (“ real risk “) di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 13.2 Nel caso in esame il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Pertanto, l’ammissibilità del rin- vio verso lo Sri Lanka risulta, anche sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra esposti (consid. 10), non sono ravvisabili elementi che possano far ritenere, con una probabilità prepon- derante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura. In particolare non risulta che il suo profilo possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né ha dimostrato a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi rife- rimenti).

E. 13.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere inammissibile l’esecuzione dell’al- lontanamento. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la que- stione escludendo che si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all’art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca,

D-3267/2021 Pagina 16 del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, l’evoluzione susseguente all’ele- zione alla presidenza nel 2019 di Gotabaya Rajapaksa – nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo – non per- mette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli. In tale contesto è invece necessario determinare se sussistano legami personali con le elezioni presidenziali del 16 novem- bre 2019 o con le conseguenze delle stesse. Tale evenienza non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Come già accennato pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica la situazione (cfr. sen- tenza del TAF D-2349/2020 consid. 9.1). L’esecuzione dell’allontanamento è pertanto in concreto ammissibile.

E. 14.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (si con- fronti anche cpv. 5).

E. 14.2 L’art. 83 cpv. 4 LStrI si applica principalmente ai cosiddetti “ réfugiés de la violence “, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fug- gono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non po- trebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sareb- bero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irri- mediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordi- naria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concre- tizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque stabilire, in ogni singolo caso, se gli aspetti umani- tari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

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E. 14.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non vige una si- tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in- sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 consid. 13.1). Ciò vale anche volendo considerare l’evoluzione congiunturale dettata dall’elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa a cui ha fatto seguito la diffusione di episodi di vio- lenza ed è stato decretato lo stato di emergenza (cfr. sentenza del TAF D- 2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all’attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l’esecuzione dell’allontanamento ri- sulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale e Orien- tale, ad eccezione della regione di Vanni (per quest’ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in parti- colare consid. 9.5), qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati, ov- vero segnatamente: l’esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenze del TAF E- 1866/2015 consid. 13.3.3 e D-883/2018 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3.2). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recen- temente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l’esigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento di richiedenti l’asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l’analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferi- mento E-1866/2015 succitata, risulta essere tutt’ora attuale, e ciò anche successivamente alle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 e all’ele- zione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale nuovo presi- dente (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati). La suddetta valutazione deve tener conto degli sviluppi attuali in Sri Lanka. La situazione econo- mica contingente in questo paese si presenta invero molto complicata. Ad ogni modo, le difficoltà economiche a cui è confrontata la totalità della po- polazione residente in loco non costituiscono di per sé un pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TAF D-6824/2019 del 20 maggio 2022 consid. 9.3 con rinvio alla GICRA 2005 N° 24 con- sid. 10.1).

E. 14.4 Nel caso in parola, il ricorrente ha vissuto a D._______ ed è stato da ultimo domiciliato a E._______, località site entrambe nel distretto di F._______, Provincia del Nord. Egli è giovane, dispone di una buona for- mazione scolastica e professionale quale elettricista ed idraulico e può van- tare un’esperienza professionale di diversi anni quale elettricista, la quale

D-3267/2021 Pagina 18 gli garantiva i necessari mezzi di sussistenza. Nel paese d’origine può inol- tre contare su una solida rete famigliare, formata da diversi zii e zie, da una cugina, nonché su una cerchia di amici (cfr. sentenza del TAF 1924/2018 consid. 10.3.3). Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinse- rimento dell’insorgente in patria, malgrado la famiglia in senso stretto si trovi in Svizzera. Da ultimo, circa lo stato di salute dell’interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come es- senziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscet- tibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospedaliera o le regole dell’arte medica nel paese d’ori- gine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine o di destinazione del richiedente, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento sarà ragione- volmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione pre- citata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. sentenza del TAF D-4839/2021 consid. 8.4.1 e riferimenti ivi ci- tati).

Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie.

E. 14.5 Con rapporto del 26 aprile 2021 il dott. G._______ ha posto la dia- gnosi di “ episodio depressivo di lieve entità (ICD10, F32.01) “ in cura con Mirtazapina 30 mg al giorno e colloqui psichiatrici mensili. Tenuto conto di quanto precede, quand’anche non sia in alcun modo da sminuire, l’affezione di cui soffre il ricorrente non appare essere suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Sri Lanka, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti solo in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva

D-3267/2021 Pagina 19 applicabile in materia (cfr. consid. 14.5). Inoltre le cure necessarie sono disponibili in Sri Lanka, paese dotato delle strutture mediche sufficienti (cfr. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Il settore della salute pubblica dispone peraltro di ospedali dotati di apparecchiature moderne in tutte le grandi città e garantisce un supporto medico generalmente gratuito; la regione d’origine del ricorrente (provincia del Nord) annovera dal canto suo una decina di importanti centri ospedalieri (cfr. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka: Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018; FATHELRAHMAN, MOHAMED IBRAHIM, WERTHEIMER, Pharmacy Practice in Developing Countries: Achievements and Challenges, 2016, p. 81segg.). Un supporto terapeutico sufficiente è altresì accessibile nello Sri Lanka in particolare per le persone affette da disturbi di origine traumatica, depressiva, nonché di problemi di dipendenza (cfr. tra le tante sentenze del TAF D-1847/2019 del 16 dicembre 2021 e D-2541/2020 del 9 ottobre 2020 consid. 11.5.2). Ne discende che, benché la presa a carico di persone che presentano una patologia simile a quella dell’insorgente non corrisponde necessariamente a quella garantita in Svizzera, sul posto sono assicurati dei trattamenti adeguati ai sensi della giurisprudenza.

E. 14.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 15 In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone di carta d’identità, già agli atti (sentenza del TAF D-1924/2018 consid. B), usando la necessaria dili- genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.

E. 16 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata.

E. 17 Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d’apprezzamento né accertato in modo

D-3267/2021 Pagina 20 inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

In quanto infondato il ricorso va dunque respinto.

E. 18.1 Visto che con decisione incidentale del 22 luglio 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria ed è tutt’ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 18.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 19 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3267/2021 Pagina 21 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si attribuiscono spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3267/2021 Sentenza del 19 gennaio 2023 Composizione Giudici Michela Bürki Moreni (presidente del collegio), Camilla Mariéthoz Wyssen, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliere Graziano Mordasini. Parti A._______, nato l'(...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 7 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. A.a Con decisione del 10 agosto 2015 la SEM ha respinto la richiesta di estensione di autorizzazione d'entrata in Svizzera formulata dal padre - riconosciuto quale rifugiato con concessione dell'asilo in Svizzera mediante decisione dell'autorità inferiore del 20 novembre 2014 (cfr. dossier SEM N [...]) - in favore del figlio A._______ (alias B._______, alias C._______), nato l'(...), cittadino srilankese di etnia tamil, vissuto a D._______ e con ultimo domicilio a E._______ (località site nel distretto di F._______, Provincia del Nord), così come già concesso alla madre ed alla sorella. Queste ultime sono in seguito state ammesse nello statuto di rifugiato del marito rispettivamente padre, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi (cfr. dossier SEM N [...]). A.b A.b.a A._______ è quindi espatriato legalmente il 28 ottobre 2015. Il 26 novembre dello stesso anno ha depositato una domanda di asilo in Svizzera (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 18 dicembre 2015 [doc. 8 dell'incarto della Segreteria di Stato della migrazione {SEM} N {...}]). A.b.b Con decisione del 1° marzo 2018 la SEM ha negato la qualità di rifugiato al richiedente, respinto la domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura (doc. SEM 20 N [...]). A.b.c Mediante sentenza D-1924/2018 del 30 aprile 2020 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale; il TAF) ha respinto il ricorso interposto dall'interessato in data 3 aprile 2018 avverso la succitata decisione (doc. TAF 1 incarto D-1924/2018). B. B.a In data 26 aprile 2021, agendo per il tramite dell'avv. Gabriel Püntener, A._______ ha presentato, all'attenzione della SEM, una nuova domanda d'asilo con richiesta di sospensione immediata dell'esecuzione ("°neues Asylgesuch, sofortiger Vollzugsstopp "; doc. SEM 1). A suo dire, il notevole mutamento delle circostanze intervenuto posteriormente alla sentenza del Tribunale amministrativo federale del 30 aprile 2020, segnatamente la nuova situazione geopolitica in Sri Lanka, lo esporrebbero a persecuzioni rilevanti in materia d'asilo in caso di ritorno nel paese d'origine. Il richiedente ha innanzitutto evidenziato un peggioramento della garanzia dei diritti dell'uomo. La rigida applicazione del " Prevention of Terrorism Act " (PTA) avrebbe infatti comportato un significativo aumento del rischio di arresti abusivi di soggetti tacciati di legami con l'organizzazione Tigri per la liberazione della patria Tamil Ealam (LTTE, Liberation Tigers of Tamil Ealam). In ragione dei trascorsi del padre in seno alle LTTE il rischio sarebbe in concreto particolarmente elevato. A questo titolo l'Alto Commissariato per i rifugiati dell'ONU ha invitato i suoi membri, tra i quali figura la Svizzera, a tenere conto della suddetta evoluzione. L'interessato ha ritenuto pertanto che, in caso di ritorno in patria egli, da anni in Svizzera - paese considerato importante base organizzativa per le attività dei separatisti tamil, e figlio di un membro attivo delle LTTE pure espatriato da parecchi anni - sarebbe considerato dalle autorità srilankesi legato al padre e rischierebbe pertanto di essere immediatamente incarcerato e di divenire oggetto di trattamenti inumani e torture. In caso di rigetto della domanda d'asilo, A._______ ha inoltre postulato di essere posto a beneficio dell'ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile del suo rinvio. In caso di rientro in Sri Lanka, egli rischierebbe infatti, con verosimiglianza preponderante, di essere arrestato, interrogato e torturato. L'interessato si è infine prevalso dell'assenza delle risorse personali necessarie al suo reinserimento nel mercato del lavoro srilankese e della mancanza di una rete sociale in loco. A sostegno delle sue argomentazioni il richiedente ha in particolare prodotto agli atti (allegati al doc. SEM 1 [tutte in copia]):

- la convocazione del 21 maggio 2020 da parte dell'Intelligence Division 521 dell'esercito srilankese (di seguito: doc. 1);

- la conferma della denuncia da parte dello zio del richiedente presso la Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka dell'8 giugno 2020 (di seguito: doc. 2);

- il rapporto del 4 aprile 2021 allestito dall'avv. Gabriel Püntener: " politische und menschenrechtliche Entwicklungen in Sri Lanka: Bilanz nach etwas über einem Jahr unter dem neuen Präsidenten " (di seguito: doc. 3);

- il rapporto dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Diritti Umani (ACNUR) del 9 febbraio 2021 (di seguito: doc. 6). B.b Con scritto del 4 maggio 2021 (doc. SEM 3) l'interessato ha trasmesso il rapporto del 26 aprile precedente del dott. G._______, specialista in psichiatria e psicoterapia (allegato al doc. SEM 3). C. Con decisione del 7 giugno 2021, notificata al richiedente il 15 giugno seguente (doc. SEM 4 e 6), la SEM, qualificando l'istanza quale domanda d'asilo multipla, l'ha respinta, negato la qualità di rifugiato e pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, ritenendo ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione di tale misura. L'autorità inferiore ha altresì fissato un emolumento di fr. 600.-. D. D.a Il 15 luglio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 16 luglio 2021) A._______ è insorto contro la summenzionata decisione con ricorso dinanzi al TAF, chiedendone, in via principale, l'annullamento e la concessione dell'asilo in Svizzera, e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria in ragione del carattere inammissibile e non ragionevolmente esigibile dell'allontanamento verso lo Sri Lanka. Egli ha altresì presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo e protestato spese e ripetibili (doc. TAF 1 e allegati). D.b Con decisione incidentale del 22 luglio 2021 (doc. TAF 3) il Tribunale ha autorizzato l'insorgente a soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura, esentandolo, previa presentazione di una dichiarazione d'indigenza - trasmessa il 29 luglio 2021 (doc. TAF 4 e allegato) - dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali. E. Mediante risposta del 23 agosto 2021 (doc. TAF 6), trasmessa al ricorrente il giorno successivo (doc. TAF 7), l'autorità di prime cure ha confermato le proprie argomentazioni ed ha proposto la reiezione del gravame. F. Tramite scritto del 7 aprile 2022 all'attenzione della SEM l'insorgente ha postulato il rilascio di un permesso di lavoro (doc. SEM 10). G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. H. Per ragioni organizzative il presente procedimento è stato assegnato alla giudice citata in epigrafe in qualità di presidente del collegio. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). Le decisioni relative ad una nuova domanda d'asilo (domanda multipla, art. 111c LAsi) pronunciate dalla SEM posteriormente alla chiusura di una procedura d'asilo, costituiscono decisioni impugnabili ai sensi dell'art. 5 PA, per rinvio dell'art. 105 LAsi, dinnanzi al TAF ex art. 33 lett. d LTAF. Il Tribunale è quindi competente per dirimere la presente vertenza. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad impugnarla. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 6 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 3. 3.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). 3.2 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Preliminarmente si rammenta che se il richiedente intende addurre fatti o mezzi di prova determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e che non riguardano aspetti già valutati nella procedura ordinaria cresciuta in giudicato con la sentenza materiale del Tribunale (cfr. art. 61 LTF su rimando degli artt. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA), egli può depositare una nuova domanda d'asilo dinanzi all'autorità di prima istanza (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.5-4.6; 2013/22 consid. 5.4 e 11.3.2; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 20 consid. 2.3 e 1998 n. 1). Ciò è il caso quando l'interessato invoca dei fatti nuovi propri a motivare la qualità di rifugiato, che si sono prodotti dopo la chiusura della sua ultima procedura d'asilo (cfr. DTAF 2016/17 consid. 4.1.3). Tali eventi si esauriscono a livello di casistica giurisprudenziale sostanzialmente in motivi soggettivi o oggettivi insorti dopo la fuga quali delle attività politiche in esilio, la conversione ad una nuova religione o un mutamento nella situazione politica nel paese d'origine con potenziale effetto sulle condizioni per riconoscere la qualità di rifugiato (cfr. DTAF 2014/39 consid. 4.6, GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1; a titolo esemplificativo le sentenze del TAF E-2642/2020 del 14 aprile 2020 e D-3283/2020 del 1° luglio 2020 consid. 5.4). 4.2 L'art. 111c LAsi costituisce un disposto specifico al riguardo, sancendo che le nuove domande d'asilo presentate entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione in materia d'asilo e d'allontanamento devono essere motivate e presentate per scritto. Si tratta di una procedura specifica applicabile alle nuove domande che intervengono in tale lasso di tempo e che la legge designa come " domande multiple " (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 4.3). Per contro, gli eventi preesistenti, ossia i fatti già verificatisi prima della crescita in giudicato della decisione in materia d'asilo ed inizialmente sottaciuti o omessi, non possono essere oggetto di una seconda domanda d'asilo (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4, che richiama la giurisprudenza emessa sotto l'egida del vart. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; più recentemente sentenza del Tribunale E-4667/2018 del 22 gennaio 2018 consid. 4.1.3). 4.3 Alla luce di quanto precede, nonché delle argomentazioni addotte dall'insorgente a sostegno della seconda domanda d'asilo del 26 aprile 2021 - segnatamente il mutamento nella situazione geopolitica in Sri Lanka verificatosi dopo la chiusura della prima procedura d'asilo e i nuovi mezzi di prova prodotti (in particolare gli allegati 1-2 al doc. SEM 1) - è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha rubricato l'istanza dell'interessato quale domanda multipla d'asilo. Tale aspetto, non contestato, è peraltro pacifico nel caso in esame. 5. 5.1 Oggetto della controversia nel caso in esame è la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, della concessione dell'asilo in Svizzera, della pronuncia dell'allontanamento così come dell'ammissibilità dell'esecuzione di tale misura. Il ricorrente postula infatti, oltre all'annullamento della decisione, in via principale, la concessione dell'asilo, mentre in via subordinata di essere ammesso provvisoriamente in Svizzera. 5.2 Abbondanzialmente va precisato che la richiesta espressa dal ricorrente alla SEM nello scritto del 7 aprile 2022, tendente al rilascio di un permesso di lavoro (doc. SEM 10) esula dalla sua competenza. Sul tema sono infatti competenti le autorità cantonali in materia di migrazione (art. 11 cpv. 1 LStrI [RS 142.20]). 6. 6.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.1.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.1.2 La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. Inoltre, gli atti pregiudizievoli, per essere pertinenti, devono essere direttamente indirizzati nei confronti della persona del richiedente l'asilo. 6.2 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii). 6.3 Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 6.4 6.4.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. 6.4.2 È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. 6.4.3 Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo dei dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, la versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

7. Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 8. 8.1 8.1.1 A sostegno del rifiuto del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (doc. SEM 4) l'autorità inferiore ha anzitutto considerato che i documenti prodotti dal richiedente non comprovano che in caso di ritorno in patria egli verrà a trovarsi in una situazione di persecuzione rilevante giusta l'art. 3 LAsi. In particolare la convocazione del 21 maggio 2020 (doc. 1 allegato al doc. SEM 1) costituirebbe un falso (semplice foglio di carta facilmente falsificabile, nessun contrassegno, scarsa qualità dell'emblema dell'esercito, impaginatura storta del testo, errori manifesti nell'uso della lingua inglese). Poco comprensibili sarebbero inoltre le ragioni che avrebbero spinto le autorità militari a convocare il richiedente ad oltre cinque anni (recte: circa quattro anni e mezzo) dal suo espatrio. Allo stesso modo, alla denuncia presso la Commissione dei diritti dell'uomo dello Sri Lanka dell'8 giugno 2020, contenente semplici affermazioni dello zio dell'interessato, non andrebbe riconosciuto alcun valore probatorio. La SEM ha pure evidenziato come, allo stato attuale, non vi sarebbero elementi per potere affermare che interi gruppi di popolazione siano esposti a un rischio di persecuzione collettiva sotto la presidenza di Gotabaya Rajapaska (eletto nel novembre 2019). Dal rapporto dell'ONU del 9 febbraio 2021 (doc. 6 allegato al doc. SEM 1) non emergerebbe infine un'esplicita richiesta alla Svizzera di modificare la sua prassi in materia d'asilo. 8.1.2 Per quanto attiene l'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha sostenuto che, in assenza di elementi tali da ritenere che in caso di ritorno in Sri Lanka il richiedente rischierebbe di subire una pena o un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU, lo stesso sarebbe ammissibile. Allo stesso modo, i problemi di salute dell'interessato non sarebbero di gravità tale da costituire un ostacolo all'allontanamento e potrebbero essere presi a carico in loco, di modo che il rinvio nel paese d'origine sarebbe pure esigile. Infine, l'allontanamento sarebbe possibile sul piano tecnico e pratico. 8.2 Nel proprio gravame (doc. TAF 1 e allegati) A._______ ha contestato l'apprezzamento dell'autorità inferiore. A suo dire, la scarsa qualità dell'emblema dell'esercito e dell'impaginazione della convocazione del 21 maggio 2020 costituirebbero indizi dell'autenticità del documento. Il ricorrente ha inoltre ribadito che in caso di rientro in Sri Lanka sarebbe esposto ad un rischio concreto (" real risk ") di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU. Infine il sistema sanitario srilankese non sarebbe in grado di prendere a carico i disturbi psichiatrici di cui soffre, con conseguente grave rischio per la sua salute. 8.3 Con risposta al ricorso del 23 agosto 2021 la SEM, in assenza di nuovi elementi di rilievo, ha rinviato alle proprie argomentazioni (doc. TAF 6). 9. 9.1 In via preliminare va esaminata la richiesta di A._______ di essere sottoposto ad un'audizione presso la SEM (doc. SEM 1 pag. 17). Ora, come a ragione indicato dall'autorità di prime cure nella decisione impugnata, la procedura secondo l'art. 111c LAsi è svolta unicamente per iscritto (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 5.2.2; 2014/39 consid. 5.3 e segg.). Alla luce di quanto sopra esposto la richiesta formulata dal ricorrente deve essere respinta. 9.2 Per i motivi esposti in dettaglio al considerando 4, pure da respingere è la rivendicazione espressa dall'insorgente nel ricorso (doc. TAF 1 pto 3) tendente alla presa in considerazione da parte del Tribunale dei mezzi di prova antecedenti la sentenza del TAF del 30 aprile 2020. Tali documenti avrebbero dovuto essere trasmessi in precedenza oppure esaminati nell'ambito di una domanda di revisione della decisione del TAF del 30 aprile 2020, che non risulta essere stata presentata.

10. Nel merito, a mente di questa Corte, non risulta verosimile il fondato timore del ricorrente di essere esposto in un futuro prossimo a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in Sri Lanka. 10.1 Da un lato i documenti forniti dall'insorgente non risultano essere atti a rendere verosimili i motivi d'asilo addotti. Come a giusto titolo rilevato dall'autorità inferiore, alle cui dettagliate considerazioni si rinvia (doc. SEM 4 pto IV), alla convocazione del 21 maggio 2020 presso l'Intelligence Division 521 dell'esercito srilankese (doc. 1 allegato al doc. SEM 1) va riconosciuto un valore probatorio esiguo, in quanto verosimilmente falsificato. Innanzitutto, sembra poco probabile che il ricorrente sia stato ricercato dalle autorità ben quattro anni e mezzo dopo la sua partenza. È infatti lecito immaginare che se egli fosse stato realmente nel mirino delle autorità srilankesi, esse sarebbero già da tempo al corrente del suo espatrio e non avrebbero pertanto proceduto a convocarlo rispettivamente avrebbero provveduto a convocarlo ben prima e meglio dopo l'espatrio del padre. Incomprensibile poi risulta il motivo per cui l'interessato abbia atteso quasi un anno dall'allestimento di tale atto (maggio 2020, quindi immediatamente dopo la sentenza del TAF del 30 aprile 2020) prima di presentare una nuova domanda d'asilo (26 aprile 2021). Giova infine rilevare come la giurisprudenza abbia già avuto modo di sancire che le stesse caratteristiche intrinseche alle convocazioni da parte delle autorità di polizia non sono a prova di falsificazione tanto che agli stessi si riconosce soltanto un esiguo valore probatorio (cfr. sentenze del Tribunale E-5641/2021 del 18 gennaio 2022 consid. 6.2.3; E-1936/2018 del 23 aprile 2018 consid. 5.4. e 7.4.1). Peraltro, pure la copia della denuncia (di parte) dello zio dell'insorgente presso la Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka dell'8 giugno 2020 (doc. 2 allegato al doc. SEM 1) contiene delle semplici affermazioni generiche relative alle persecuzioni che il ricorrente ed i suoi famigliari avrebbero subito in patria fino al 2015 e - redatta cinque anni dopo la partenza - appare essere stata confezionata unicamente per i bisogni di causa. 10.2 Dall'altro, per quanto riguardo l'asserito peggioramento delle garanzie dei diritti dell'uomo in Sri Lanka, va rilevato che, malgrado i cambiamenti politici recenti (dapprima dal novembre 2019 elezione del presidente [nel frattempo] dimissionario Gotabaya Rajapaksa e elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore) intervenuti sull'isola, non risulta verosimile che il ricorrente - che ha dichiarato di non aver mai avuto problemi con le autorità del suo paese o con terze persone, nonché di non aver mai esercitato alcuna attività politica e per il quale il Tribunale ha già ritenuto non credibile il rischio di una persecuzione riflessa a causa dei trascorsi del padre nelle LTTE (sentenza del TAF D-1924/2018 consid. 7.2) - fosse nel mirino della giustizia srilankese, motivo per cui non è plausibile che egli sia stato registrato nella " Stop List " dalle autorità del suo paese (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.3 e 8.5.2; E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). Inoltre non si può partire dall'assunto che nella fattispecie esistano legami presunti o effettivi del ricorrente con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 consid. 4.3.1). Nemmeno sono recensibili in casu un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenze E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Il solo fatto di essere di etnia tamil, di aver lasciato il suo paese d'origine, in ogni caso legalmente, come pure di aver introdotto due domande d'asilo all'estero, la durata del suo soggiorno all'estero, nonché la sua provenienza da una provincia settentrionale e la sua età anagrafica (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 9.2.4), costituiscono degli elementi di rischio leggeri che, presi a sé stanti o sommati, risultano insufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi (cfr. fra le tante la sentenza del TAF E-2941/2019 del 3 novembre 2021 consid. 6.4). Tali fattori, confermano tutt'al più che egli potrà essere interrogato da queste ultime al suo ritorno, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]; E-4296/2020 del 4 maggio 2021 consid. 6.2, D-4791/2020 del 19 ottobre 2020 consid. 7.1). Ciò non permette quindi di riconoscere nella fattispecie il rischio di trattamenti rilevanti nel contesto dell'art. 3 LAsi in caso di ritorno in patria dell'insorgente. Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi nell'incarto che rendono verosimile che il ricorrente possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese e che egli debba pertanto temere di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. In particolare, i cambiamenti politici in Sri Lanka del novembre 2019 non conducono ad una differente conclusione, in quanto l'insorgente non adduce alcun legame con tali eventi (cfr. anche in tal senso le sentenze del TAF E-39/2019 dell'8 febbraio 2022 consid. 6.4, E-6312/2019 del 5 agosto 2021 consid. 5.2.2). Pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica per il momento la valutazione della situazione, essendo egli parte della vecchia élite politica (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 del 6 settembre 2022 consid. 9.1).

11. In virtù di quanto sopra, nella misura in cui il ricorso è volto alla concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. 12.1 Nella decisione impugnata la SEM, dopo aver pronunciato l'allontanamento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. 12.2 Secondo l'insorgente la situazione in Sri Lanka non garantirebbe un rientro in patria rispettoso della sua dignità e sicurezza. Il rischio di esposizione a trattamenti contrari ai sensi dell'art. 3 CEDU sarebbe d'altro canto altissimo. Inoltre il sistema sanitario srilankese non garantirebbe la presa a carico dei suoi disturbi psichici. Il ricorrente ha pertanto ritenuto all'ora attuale l'esecuzione dell'allontanamento non ammissibile, né esigibile. 12.3 12.3.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 12.3.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 12.4 L'esecuzione dell'allontanamento è disciplinata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di mancato adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 12.5 12.5.1 Secondo prassi costante del Tribunale alla valutazione degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento si applica lo stesso apprezzamento delle prove consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). 12.5.2 Lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui statuisce il TAF. Esso tiene pertanto conto dell'evoluzione della situazione posteriormente al deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.6 e riferimenti ivi citati). 13. 13.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detto disposto non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio (" real risk ") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 13.2 Nel caso in esame il Tribunale rileva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio verso lo Sri Lanka risulta, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra esposti (consid. 10), non sono ravvisabili elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare non risulta che il suo profilo possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né ha dimostrato a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della Corte EDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 13.3 Per il resto, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento. La stessa CorteEDU ha affrontato ripetutamente la questione escludendo che si possa presumere che i tamil che ritornano da un paese europeo siano minacciati da un trattamento contrario all'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU, R.J. contro Francia, del 19 settembre 2013, 10466/11; E.G. contro Gran Bretagna, del 31 maggio 2011, 41178/08; T.N. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 20594/08; P.K. contro Danimarca, del 20 gennaio 2011, 54705/08). Inoltre, l'evoluzione susseguente all'elezione alla presidenza nel 2019 di Gotabaya Rajapaksa - nonostante possa di principio implicare una possibile accentuazione della situazione di rischio per le persone che possono avvalersi di un determinato profilo - non permette di ritenere che interi gruppi di popolazione siano esposti al rischio di patire atti pregiudizievoli. In tale contesto è invece necessario determinare se sussistano legami personali con le elezioni presidenziali del 16 novembre 2019 o con le conseguenze delle stesse. Tale evenienza non ricorre nel caso in esame (cfr. sentenza del Tribunale D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). Come già accennato pure la recente elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale successore del presidente dimissionario Gotabaya Rajapaksa non modifica la situazione (cfr. sentenza del TAF D-2349/2020 consid. 9.1). L'esecuzione dell'allontanamento è pertanto in concreto ammissibile. 14. 14.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (si confronti anche cpv. 5). 14.2 L'art. 83 cpv. 4 LStrI si applica principalmente ai cosiddetti " réfugiés de la violence ", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque stabilire, in ogni singolo caso, se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 14.3 È notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di Colombo nel maggio 2009, in Sri Lanka non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1866/2015 consid. 13.1). Ciò vale anche volendo considerare l'evoluzione congiunturale dettata dall'elezione alla presidenza di Gotabaya Rajapaksa a cui ha fatto seguito la diffusione di episodi di violenza ed è stato decretato lo stato di emergenza (cfr. sentenza del TAF D-2274/2018 del 18 giugno 2020 consid. 6.1). In tale contesto il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata nella DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale e Orientale, ad eccezione della regione di Vanni (per quest'ultima regione cfr. la sentenza di riferimento del TAF D-3619/2016 del 16 ottobre 2017, in particolare consid. 9.5), qualora i criteri individuali di esigibilità siano dati, ovvero segnatamente: l'esistenza di una solida rete familiare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 13.3.3 e D-883/2018 del 20 ottobre 2020 consid. 6.3.2). Inoltre, malgrado gli avvicendamenti politici e sociali intervenuti più recentemente in Sri Lanka, anche rispetto al quesito inerente l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di richiedenti l'asilo respinti, in particolare di etnia tamil, l'analisi già effettuata dal Tribunale nella sua sentenza di riferimento E-1866/2015 succitata, risulta essere tutt'ora attuale, e ciò anche successivamente alle elezioni parlamentari del 5 agosto 2020 e all'elezione in data 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale nuovo presidente (cfr. tra le altre la sentenza del TAF D-5610/2017 del 25 novembre 2021 consid. 9.3.1 con ulteriori riferimenti citati). La suddetta valutazione deve tener conto degli sviluppi attuali in Sri Lanka. La situazione economica contingente in questo paese si presenta invero molto complicata. Ad ogni modo, le difficoltà economiche a cui è confrontata la totalità della popolazione residente in loco non costituiscono di per sé un pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. sentenza del TAF D-6824/2019 del 20 maggio 2022 consid. 9.3 con rinvio alla GICRA 2005 N° 24 consid. 10.1). 14.4 Nel caso in parola, il ricorrente ha vissuto a D._______ ed è stato da ultimo domiciliato a E._______, località site entrambe nel distretto di F._______, Provincia del Nord. Egli è giovane, dispone di una buona formazione scolastica e professionale quale elettricista ed idraulico e può vantare un'esperienza professionale di diversi anni quale elettricista, la quale gli garantiva i necessari mezzi di sussistenza. Nel paese d'origine può inoltre contare su una solida rete famigliare, formata da diversi zii e zie, da una cugina, nonché su una cerchia di amici (cfr. sentenza del TAF 1924/2018 consid. 10.3.3). Risultano pertanto dati i presupposti positivi per un reinserimento dell'insorgente in patria, malgrado la famiglia in senso stretto si trovi in Svizzera. Da ultimo, circa lo stato di salute dell'interessato, si deve rilevare che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. sentenza del TAF D-4839/2021 consid. 8.4.1 e riferimenti ivi citati). Tuttavia, ciò non appare essere il caso nella fattispecie. 14.5 Con rapporto del 26 aprile 2021 il dott. G._______ ha posto la diagnosi di " episodio depressivo di lieve entità (ICD10, F32.01) " in cura con Mirtazapina 30 mg al giorno e colloqui psichiatrici mensili. Tenuto conto di quanto precede, quand'anche non sia in alcun modo da sminuire, l'affezione di cui soffre il ricorrente non appare essere suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Sri Lanka, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che possono essere proseguiti solo in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. consid. 14.5). Inoltre le cure necessarie sono disponibili in Sri Lanka, paese dotato delle strutture mediche sufficienti (cfr. WHO, Primary health care systems (PRIMASYS) : case study from Sri Lanka, 2017). Il settore della salute pubblica dispone peraltro di ospedali dotati di apparecchiature moderne in tutte le grandi città e garantisce un supporto medico generalmente gratuito; la regione d'origine del ricorrente (provincia del Nord) annovera dal canto suo una decina di importanti centri ospedalieri (cfr. The World Bank, Universal health coverage study series N° 38, Owen Smith, Sri Lanka: Achieving Pro-Poor Universal Health Coverage without Health Financing Reforms, 2018; Fathelrahman, Mohamed Ibrahim, Wertheimer, Pharmacy Practice in Developing Countries: Achievements and Challenges, 2016, p. 81segg.). Un supporto terapeutico sufficiente è altresì accessibile nello Sri Lanka in particolare per le persone affette da disturbi di origine traumatica, depressiva, nonché di problemi di dipendenza (cfr. tra le tante sentenze del TAF D-1847/2019 del 16 dicembre 2021 e D-2541/2020 del 9 ottobre 2020 consid. 11.5.2). Ne discende che, benché la presa a carico di persone che presentano una patologia simile a quella dell'insorgente non corrisponde necessariamente a quella garantita in Svizzera, sul posto sono assicurati dei trattamenti adeguati ai sensi della giurisprudenza. 14.6 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).

15. In ultima analisi, neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, il quale dispone di carta d'identità, già agli atti (sentenza del TAF D-1924/2018 consid. B), usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

16. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.

17. Ne discende che la decisione impugnata non viola il diritto federale né la SEM ha abusato del suo potere d'apprezzamento né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).In quanto infondato il ricorso va dunque respinto. 18. 18.1 Visto che con decisione incidentale del 22 luglio 2021 (doc. TAF 3) il ricorrente è stato messo a beneficio dell'assistenza giudiziaria ed è tutt'ora indigente, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 18.2 Al ricorrente, soccombente, non spetta altresì alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 PA in relazione con gli art. 7 cpv. 1 e 2 a contrario del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

19. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si attribuiscono spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: Il cancelliere: Michela Bürki Moreni Graziano Mordasini Data di spedizione: