Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. L’interessata, asserita minorenne e cittadina afghana, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) luglio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{…}]-2/2). B. Il (…) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 15/11; di seguito: verbale 1), la succi- tata è stata sentita nell’ambito della prima audizione quale richiedente mi- norenne non accompagnata (di seguito: RMNA), allorché invece il (…) ottobre 2021 si è tenuto con la medesima il verbale d’audizione por- tante principalmente sui suoi motivi d’asilo (cfr. atto SEM n. 21/13; di se- guito: verbale 2). Durante i medesimi ella ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichia- rato di essere cittadina afghana, ma con ultimo domicilio a B._______ in Iran, dove vi avrebbe vissuto dall’età di (…) anni, da ultimo abitando con il padre ed un fratello. Allorché avrebbe avuto (…) anni avrebbe conosciuto, in un (…) al (…), un giovane ragazzo iraniano, C._______, con il quale avrebbe dapprima allacciato una relazione sentimentale telefonica, e dopo un po’, si sarebbe anche recata a trovare lo stesso presso il (…) dove il ragazzo (…) o incontrandosi in un (…) dietro al (…). Per tali uscite da casa, che non aveva il permesso di lasciare da sola, si sarebbe coordinata con la sorella maggiore, che durante le sue assenze sarebbe rimasta presso il domicilio della richiedente. Dopo (…) mesi dalla loro frequentazione, su insistenza del ragazzo che le avrebbe promesso anche di sposarla, in un’occasione l’interessata si sarebbe recata presso il domicilio di quest’ul- timo, dove avrebbero consumato un rapporto sessuale. Successivamente, per facilitare i loro contatti, il ragazzo le avrebbe regalato un cellulare con il quale si sarebbero scambiati dei messaggi. Una sera, il fratello l’avrebbe sorpresa con il cellulare in mano, mentre stava inviando un messaggio all’amico. Dopo averle preso il cellulare e letto i messaggi ivi contenuti, avrebbe compreso che ella aveva una relazione con tale ragazzo. Il fratello, visto ciò, avrebbe chiamato anche il padre, ed entrambi avrebbero per- cosso malamente l’interessata, chiedendole ragioni della provenienza del telefono in suo possesso e di chi fosse tale ragazzo. Dalla mattina se- guente, per (…) settimane, ella sarebbe stata rinchiusa in casa dal padre e dal fratello. A sua sorella, che si sarebbe presentata al domicilio paterno, la richiedente avrebbe allora raccontato di avere una relazione sentimen- tale con il ragazzo iraniano. La sorella si sarebbe molto arrabbiata non ap- pena appresa la natura di tale relazione e le avrebbe riferito che ora il padre
D-5263/2021 Pagina 3 ed i fratelli avrebbero voluto subito organizzare il suo matrimonio. Invero ella, sin da piccola, sarebbe stata promessa in sposa ad un cugino (…) residente in Afghanistan. L’interessata avrebbe allora chiesto alla sorella di aiutarla ad incontrare C._______ per raccontargli quanto successo. Con la complicità di quest’ultima, ella sarebbe quindi uscita di casa ed avrebbe incontrato il ragazzo iraniano al (…) spiegandogli l’accaduto. Tuttavia, il predetto le avrebbe comunicato che tra loro c’era stata soltanto un’amici- zia, nel frattempo conclusasi, e che non poteva sposarla. La ricorrente, mentre discuteva con lui, avrebbe intravvisto un amico del fratello, il quale a sua volta l’avrebbe vista, ed avrebbe quindi fatto subito ritorno al domici- lio. Dopo poco, il medesimo giorno, il fratello sarebbe rincasato dal lavoro e si sarebbe arrabbiato molto con lei, l’avrebbe picchiata, ed avrebbe chia- mato il padre che a sua volta l’avrebbe tempestata di botte e parolacce. La sera stessa la sorella, preoccupata della sua sorte, le avrebbe riferito che il padre ed i fratelli avrebbero voluto farla visitare dal medico per appurare se fosse ancora vergine, e che non appena avessero compreso la storia l’avrebbero uccisa. Pertanto, grazie all’aiuto della sorella, dopo (…) o (…), temendo per le conseguenze che avrebbe potuto incorrere se fosse rima- sta al domicilio paterno, ella si sarebbe data alla fuga, espatriando dap- prima verso la D._______, ed in seguito giungendo in E._______, prima di intraprendere il viaggio verso la Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.06 segg., pag. 3 segg.; verbale 2, D6 segg., pag. 2 segg.). Dopo il suo espatrio, ella avrebbe appreso dalla sorella che, a causa della sua partenza dall’Iran, la sua famiglia avrebbe perso la sua reputazione ed inoltre avrebbero com- preso che la sorella l’avrebbe aiutata e quindi il marito l’avrebbe picchiata, e sia suo fratello sia il padre la farebbero stare male per l’aiuto che le avrebbe dato (cfr. verbale 2, D8 seg., pag. 4). C. In data 4 novembre 2021, la rappresentante legale e persona di fiducia della richiedente, ha presentato un parere (cfr. atto SEM n. 25/7) al pro- getto di decisione dell’autorità inferiore del 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM
n. 23/10). D. Con decisione del 5 novembre 2021 – notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 28/1) – la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’in- teressata, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendole tuttavia l’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, nonché l’ha attribuita al F._______.
D-5263/2021 Pagina 4 E. Per il tramite del ricorso del 3 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulandone l’annullamento ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera. In subordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considerazione della mi- nore età della ricorrente. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della ver- tenza.
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de- gno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell’Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell’asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
D-5263/2021 Pagina 5 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta- zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4.1 Nella querelata decisione, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto inte- gralmente inverosimili le dichiarazioni circa la relazione sentimentale in- trecciata dalla ricorrente con C._______ e quindi pure che la stessa possa temere delle persecuzioni da parte della sua famiglia per tale motivo. Per- tanto, ella non avrebbe neppure reso credibile la sua fuga dai suoi famigliari e nelle circostanze da lei descritte. In un passo successivo, la SEM ha ri- tenuto che le dichiarazioni inerenti il matrimonio forzato che la ricorrente avrebbe dovuto contrarre con un cugino paterno siano irrilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Difatti tale matrimonio non sarebbe stato il motivo che l’avrebbe fatta fuggire dall’Iran. Non sussisterebbero invero in casu degli elementi o dei fatti circostanziati che certificherebbero, con un’elevata pro- babilità, dello svolgimento del matrimonio e dell’imminenza dello stesso prima dell’espatrio. Inoltre, in proposito, ella non avrebbe mai manifestato e dimostrato alla sua famiglia la sua contrarietà al matrimonio. Di conse- guenza, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, non le potrebbe essere rimproverato alcunché in tal senso e perciò dei timori di subire delle conseguenze non sussisterebbero.
E. 4.2 Con il suo ricorso, l’insorgente si oppone alla valutazione dell’autorità inferiore testé riportata. A mente sua, in primo luogo l’analisi sulla verosi- miglianza della SEM si sarebbe, a torto, praticamente tutta fondata sull’il- logicità del suo comportamento, di quello della sorella così come di quello di terze persone. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di audizioni, emergerebbero delle allegazioni consistenti, dettagliate, plau- sibili e logiche, e quindi nel loro complesso verosimili. Segnatamente, la sorella, con il comportamento ritenuto illogico dalla SEM, avrebbe invero tutelato l’interessata permettendole di fuggire da un contesto di violenze continue e da un matrimonio forzato. Dipoi, il fatto che l’insorgente non
D-5263/2021 Pagina 6 avrebbe preso alcuna precauzione nel frequentare il ragazzo, nonostante fosse intimorita della possibilità che il padre ed il fratello venissero a cono- scenza della sua relazione, non risulterebbe conforme agli atti di causa. Peraltro, l’autorità inferiore non parrebbe aver confutato quanto contenuto nel suo parere alla bozza di decisione in merito alla questione circa la ve- rosimiglianza del suo racconto riguardo al momento in cui i famigliari avreb- bero compreso che tra lei e C._______ vi fosse una relazione sentimentale oltre ai contatti telefonici. Peraltro, il fatto che la ricorrente non ricorderebbe il nome dell’amico del fratello che l’avrebbe avvistata nel parco apparirebbe ininfluente ai fini della determinazione della verosimiglianza dei suoi as- serti. Le contraddizioni nelle dichiarazioni rese, rilevate nella decisione della SEM, sarebbero inoltre soltanto due; di cui la prima sarebbe già stata spiegata credibilmente in audizione dall’insorgente ed in merito alla se- conda ella invece non sarebbe in particolare mai stata confrontata. Ri- guardo poi l’indicazione nella decisione avversata circa l’incompatibilità con l’esperienza generale della vita, che nel contesto iraniano ed afghano, una famiglia di sconosciuti abbia accettato di portare con loro una ragazza minorenne e senza l’accordo del padre, non combacerebbe con la realtà dei fatti. Per di più, i punti rilevanti del racconto della ricorrente – ovvero di essere stata brutalmente picchiata per almeno due volte dai famigliari, non- ché che avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con C._______ ed avrebbe leso l’onore della sua famiglia, essendo illibata e lasciando l’Iran sottraendosi al matrimonio con il cugino – non sarebbero stati analizzati ed approfonditi, a torto, dalla SEM nella decisione avversata. In secondo luogo, l’interessata ritiene che i suoi motivi d’asilo adempiano pure le condizioni poste all’art. 3 LAsi. Ella contesta difatti sia che non ab- bia provato a sottrarsi al matrimonio come le verrebbe rimproverato dall’au- torità inferiore, sia che lo stesso non fosse il motivo del suo espatrio. Invero l’evento scatenante il suo espatrio sarebbe da ricondurre alla sua scoperta che i famigliari stavano organizzando la visita medica per controllare la sua verginità. Se il padre ed il fratello avessero scoperto che ella non era più illibata, il matrimonio difficilmente si sarebbe potuto celebrare e ciò avrebbe comportato un’ulteriore grave offesa all’onore della famiglia. Tali eventi sa- rebbero quindi intrinsecamente correlati. Già le circostanze che la ricor- rente non si troverebbe più in casa, come pure non sarebbe più illibata, avrebbero fatto perdere la reputazione alla sua famiglia e questo fonde- rebbe dei motivi di persecuzione ex art. 3 LAsi in caso di un suo rientro. A mente dell’insorgente, nella sua fattispecie si sarebbe di fronte ad una co- stellazione di motivi di fuga specifici alla condizione femminile giusta l’art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi, visto che ella sarebbe stata costretta ad un matrimonio forzato con il cugino nonché vittima di violenze domestiche e temerebbe a
D-5263/2021 Pagina 7 giusta ragione, in caso di ritorno in Afghanistan, di essere punita con la morte dalla famiglia del cugino, dal padre e dal fratello, per riscattare il loro onore leso. Alla luce degli elementi succitati la ricorrente ritiene quindi come l’autorità inferiore, con la sua decisione, sia scaduta in una violazione del diritto fe- derale ed in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridica- mente rilevanti secondo gli art. 49 PA e 106 LAsi. Inoltre, la SEM, avendo emesso il provvedimento avversato nell’ambito della procedura celere e senza una comprensibile e sostanziata motivazione in rapporto alle gravi persecuzioni addotte dall’interessata, avrebbe pure violato il diritto di es- sere sentito di quest’ultima ex art. 29 PA ed il suo obbligo di motivazione secondo l’art. 35 PA.
E. 5.1 Appare d’ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dalla ricorrente nel suo gravame, la quale ritiene che l’autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti, come pure che la SEM con la sua decisione avrebbe violato il diritto di essere sentito dell’insorgente ed il suo obbligo di motivazione. Tali cen- sure formali vanno difatti analizzate a titolo preliminare in quanto potreb- bero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l’obbligo di motiva- zione; e per l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2).
E. 5.2 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
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E. 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l’interessato di con- sultare l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’es- sere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di met- tere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).
E. 5.4 L’obbligo per l’autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rile- vanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a que- ste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 5.5 In specie, al contrario di quanto asserito dall’insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridi- camente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua va- lutazione. L’unica censura di una qualche concretezza formulata nel ri- corso in tal senso, appare peraltro essere soltanto il fatto che l’autorità in- feriore non avrebbe, a mente dell’insorgente, preso in considerazione che ella sarebbe stata picchiata brutalmente almeno due volte da parte dei fa- migliari, nonché di aver leso l’onore di questi ultimi con il suo comporta- mento (cfr. pag. 8 del ricorso). Tuttavia, in merito il Tribunale rileva come la SEM nel provvedimento avversato si sia al contrario espressa in modo chiaro, ritenendo come la ricorrente non avrebbe reso verosimili né la sua relazione con C._______, né credibili le circostanze che l’avrebbero con- dotta all’espatrio (cfr. p.to II/1, pag. 5 seg. della decisione impugnata), e
D-5263/2021 Pagina 9 quindi, di convesso, pure l’inverosimiglianza delle sue allegazioni circa le percosse che avrebbe ricevuto a causa di tali eventi dal padre e dal fratello. Anche riguardo la pretesa lesione dell’onore della sua famiglia tramite il suo comportamento, l’autorità inferiore risulta aver preso posizione in modo specifico e sufficientemente dettagliato (cfr. p.to II/2, pag. 8 della decisione avversata). Peraltro, sia su tali punti in questione che su quanto esposto nella decisione sindacata, la ricorrente ha potuto presentare un ricorso cor- poso, dimostrativo anche del fatto che, per il tramite della sua rappresen- tante legale, ha potuto impugnare con piena cognizione di causa il provve- dimento contestato. Non si vede pertanto come su tali punti in questione la SEM avrebbe violato le disposizioni succitate in spregio ai principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.2–5.4). Si osserva inoltre come, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, alla lettura del primo paragrafo di motiva- zione della decisione dell’autorità inferiore, non v’è unicamente descritto il comportamento della sorella ritenuto illogico dalla SEM, bensì vi siano dap- prima elencate diverse incoerenze nel narrato dell’insorgente riguardo alla relazione che avrebbe allacciato con il ragazzo (cfr. p.to II/1, pag. 4). Al- tresì, dell’asserzione indicata nel ricorso – ed in precedenza anche nel pa- rere del 4 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 25/7, pag. 4) – riguardo al fatto che allorché la ricorrente si sarebbe trovata nel (…) con C._______, la gente non l’avrebbe potuta scorgere nel (…); non se ne trova alcuna traccia nei verbali d’audizione resi dalla medesima. Non si vede, rispetto a tale punto, come l’autorità inferiore si sarebbe quindi scostata dagli atti di causa, secondo quanto presentato nel gravame dall’insorgente (cfr. pag. 6 del ricorso). Dipoi la ricorrente risulta essersi espressa diffusamente, e nel pieno rispetto da parte della SEM delle esigenze procedurali imposte nell’ambito della trattazione della domanda d’asilo di un richiedente l’asilo minore non accompagnato (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2019 I/6 con- sid. 3.3; DTAF 2014/30) – fra l’altro questione non sollevata nel ricorso, es- sendo peraltro sottolineato in tale contesto come il Tribunale, alla stessa stregua della SEM, non intenda porre in questione la verosimiglianza della minorità della ricorrente – sia nel corso delle sue audizioni che nell’ambito del suo parere alla bozza di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 25/7) in rapporto alle vicende che l’avrebbero indotta all’espatrio dall’Iran. Il fatto però che l’autorità precitata abbia ritenuto alcune delle sue allegazioni in- verosimili ed altre irrilevanti dal profilo dell’asilo, motivando come sopra già esposto sufficientemente nella decisione avversata tali questioni (cfr. p.to II/1 e II/2, pag. 4 segg. della decisione impugnata), non rappresenta in al- cun modo una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Di- scende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell’autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argomenti dell’insorgente e la sola circostanza che la predetta si trovi in disaccordo con tale esame,
D-5263/2021 Pagina 10 non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito. Su tali pre- supposti, non si vede dunque neppure quali ulteriori elementi sarebbero dovuti essere analizzati dalla SEM, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) come proposto dall’insorgente nel gravame, essendo che nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) applicata alla fattispecie, l’au- torità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui avversata (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8).
E. 5.6 Le censure formali mosse dalla ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.
E. 6 Venendo ora al merito della questione, è d’uopo osservare come, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesi- gibilità dell’esecuzione dell’allontanamento nella decisione della SEM del 5 novembre 2021, e non avendo l’insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede ri- sulta pertanto essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell’asilo (cfr. KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI, Verwaltungsverfahren unf Verwaltungsrechtspflege des Bun- des, 3a ed. 2013, pag. 298).
E. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 7.2 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ripetizioni (cfr. DTAF 2013/11 con- sid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
D-5263/2021 Pagina 11
E. 7.3 Inoltre, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determi- nato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnata- mente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 8.1 Alla stessa stregua dell’autorità inferiore, ed al contrario di quanto alle- gato dall’insorgente nel suo gravame, il Tribunale constata come alcune delle dichiarazioni rese dalla medesima nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti e contraddittorie. Segnatamente, se d’un canto l’insorgente ha indicato più volte di essere sempre stata in casa, di non avere il permesso di uscire da sola, nonché che temeva di fare ciò visto che il padre ed il fratello lavoravano vicino all’abitazione (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D6, pag. 3; D28, pag. 6); d’altro canto ha invece dichiarato in modo discrepante che coordi- nava con la sorella le sue uscite di casa, da sola, per incontrare C._______ (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D21, pag. 6; D28, pag. 6). Altresì, se durante l’esposto libero nell’audizione federale ella ha asserito che la sorella, no- nostante fosse a conoscenza delle sue uscite per andare a trovare C._______, avrebbe saputo della relazione sentimentale con lo stesso so- lamente dopo la prima volta che il fratello ed il padre l’avrebbero picchiata (cfr. verbale 2, D6, pag. 3); poco dopo invece, in modo incoerente, afferma che la sorella sarebbe stata d’accordo soltanto su una relazione telefonica (cfr. verbale 2, D17, pag. 5). Salvo poi addirittura sostenere che la sorella avrebbe dichiarato che “Se ti piace il ragazzo, puoi avere una relazione” (cfr. verbale 2, D18, pag. 5), ciò che lascerebbe intendere invece che la sorella non soltanto fosse a conoscenza della sua relazione sentimentale con il ragazzo ben prima della circostanza del telefono, ma anzi le avrebbe dato esplicitamente il suo benestare (cfr. verbale 2, D18, pag. 5). Inoltre, in primo luogo ella ha riferito che dopo la scoperta del cellulare da parte dei famigliari, la sorella si sarebbe recata al domicilio familiare soltanto dopo (…) settimane che ella vi si trovava rinchiusa (cfr. verbale 2, D6, pag. 3); salvo poco più avanti, affermare al contrario che lei avrebbe già raccontato tutto alla sorella in tali (…) settimane e le avrebbe anche chiesto di aiutarla ad incontrare C._______ per spiegargli la situazione creatasi (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D11, pag. 4; D35 segg., pag. 7). Inoltre, se d’un canto ella
D-5263/2021 Pagina 12 ha allegato che il fratello le avrebbe sottratto il cellulare e dopo aver letto i messaggi avrebbe distrutto il medesimo; poco più avanti ella invece ha so- stenuto soltanto che il padre ed il fratello le avrebbero preso il cellulare e l’avrebbero rinchiusa, senza tuttavia più nominare la distruzione del tele- fono (cfr. verbale 2, D6, pag. 3).
E. 8.2 Anche diversi comportamenti narrati dalla ricorrente circa l’agire della sorella e suo, appaiono essere illogici e non combacianti con l’esperienza generale di vita, sia nel contesto iraniano che in quello afghano, di modo che non sembrano essere stati realmente vissuti dall’insorgente così come da lei dichiarato. In primo luogo sorprende che se la ricorrente non poteva uscire di casa da sola come da lei asserito più volte nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D52, pag. 10), come pure che sarebbe stata rinchiusa in casa dopo la scoperta del telefono e dei messaggi da parte del fratello e del padre (cfr. verbale 2, D6, pag. 3); ella riuscisse ad uscire dal domicilio in modo abbastanza semplice, senza accompagnamento, quando le aggradava, coordinandosi unicamente con la sorella, che rima- neva invece in casa (cfr. verbale 2, D6, pag. 3 seg.; D21, pag. 6; D28, pag. 6 e D37, pag. 7). Anche quest’ultima circostanza, appare essere quanto mai poco credibile, in quanto l’assenza da casa della ricorrente sa- rebbe stata meno notata se anche la sorella fosse uscita di casa con lei, invece di rimanervi in attesa. Peraltro, sul punto l’interessata non è riuscita a dare alcuna spiegazione convincente di cosa avrebbe detto la sorella al padre se quest’ultimo avesse scoperto la sua assenza da casa (cfr. verbale 2, D29, pag. 6); anzi contraddicendo il fatto che sarebbe dovuta sempre rimanere al domicilio, poiché la sorella “forse avrebbe detto che mi aveva mandata al negozio a comprare qualcosa” (cfr. verbale 2, D29, pag. 6). A differenza poi di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame, ella non ha esposto in audizione di avere preso particolari precauzioni – a parte di non stare via per molto da casa e che la sorella rimanesse al domicilio, eve- nienza quest’ultima già di per sé illogica come già sopra esposto – perché i famigliari non venissero a conoscenza della sua relazione sentimentale. Ella infatti si sarebbe trovata con una scadenza di (…) o ogni (…) al (…) che si trovava in un luogo pubblico e sicuramente ben frequentato, come il (…), con tale ragazzo, a volte anche consumando dei pasti o bevande con il medesimo; o presso il (…) dietro al (…), entrambi i posti siti nel suo quar- tiere (cfr. verbale 2, D6, pag. 3 e D21 segg., pag. 6; D37, pag. 7). In un’oc- casione, si sarebbe inoltre recata in un (…) con C._______ (cfr. verbale 2, D25, pag. 6). Tale comportamento è invero dimostrativo del fatto che sia la ricorrente che la sorella della medesima, non nutrissero particolari timori
D-5263/2021 Pagina 13 che l’interessata venisse scoperta dal padre e dal fratello, al contrario di quanto esposto in audizione dalla ricorrente (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D21 e D28, pag. 6). A ragione poi la SEM sottolinea nel provvedimento impu- gnato come la ricorrente non avrebbe reso verosimile che la sua famiglia abbia creduto fino al giorno in cui ella è stata vista nel (…) insieme a C._______ che intratteneva con lui soltanto dei contatti telefonici in qualità di amici (cfr. p.to II/1, pag. 5 della decisione impugnata). Invero, l’avrebbero sorpresa mentre stava inviando un messaggio a questo ragazzo ed il fra- tello ed il padre erano pure a conoscenza del contenuto dei messaggi che essi si inviavano (cfr. verbale 2, D6, pag. 3), quindi non risulta plausibile che essi non fossero, almeno da quel momento, a conoscenza della reale natura della relazione della figlia, rispettivamente sorella, con C._______ e che abbiano dovuto attendere l’incontro casuale della ricorrente con un amico del fratello (…) settimane dopo per prendere coscienza della stessa (cfr. verbale 2, D6, pag. 4; D63 segg., pag. 10). Per di più, anche su tale punto la ricorrente risulta essere incoerente nelle sue allegazioni, in quanto se d’un canto ha sostenuto che il padre credesse si trattasse soltanto di una relazione telefonica fino al giorno in cui ella sarebbe stata vista al (…) con C._______ (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 10); d’altro canto poco prima aveva asserito che avrebbe raccontato a quest’ultimo che i parenti avevano visto il cellulare e scoperto che lei stava con un ragazzo (cfr. ver- bale 2, D37, pag. 7), nonché che il fratello dopo aver letto i messaggi nel cellullare, ha capito che la richiedente avrebbe avuto una relazione con un ragazzo (cfr. verbale 2, D6, pag. 3). Non da ultimo, sorprende che i parenti della ricorrente soltanto dopo quasi (…) anni dall’espatrio dell’insorgente – il quale sarebbe avvenuto nell’(…) dell’anno (…) (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7) – avrebbero compreso che la sorella l’avrebbe aiutata (cfr. verbale 2, D9, pag. 4); allorché le varie uscite dell’insorgente non potevano che essere state per lo meno a conoscenza della succitata, visto che la minore non poteva uscire di casa da sola, ed in un’occasione sarebbe pure stata rinchiusa. Anche tali allegazioni, e le conseguenze occasionate alla sorella per l’aiuto prestatole (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), appaiono quindi poco cre- dibili.
E. 8.3 Ne discende quindi che l’insorgente, nel loro complesso, non ha reso verosimili le allegazioni dei suoi motivi d’asilo che l’avrebbero condotta all’espatrio, ovvero le conseguenze che la relazione con C._______ – an- corché la verosimiglianza di quest’ultima non possa essere del tutto esclusa, questione che comunque può essere lasciata aperta visto che non determinante in specie – le avrebbe fatto subire da parte dei famigliari, nonché il timore che ella avrebbe nel caso di un suo ritorno nel Paese d’ori- gine di subire dei seri pregiudizi a causa degli eventi addotti. Del resto, non
D-5263/2021 Pagina 14 avendo ella reso credibili le vicende che l’avrebbero indotta alla partenza dall’Iran, di convesso non può neppure essere ritenuta verosimile l’eve- nienza che ella, di lì a poco, avrebbe dovuto contrarre il matrimonio con un cugino (…) al quale era promessa sin da piccola (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D6, pag. 3; D45, pag. 8). In tali circostanze, neppure le allegazioni della ricorrente circa la perdita della reputazione da parte dei suoi famigliari a causa del fatto che ella fosse illibata come pure che fosse espatriata sottraendosi al matrimonio con il cugino, tesi sostenuta anche nel ricorso, non appaiono essere verosimili; in quanto alla luce delle dichia- razioni inverosimili dell’insorgente, non vi sono elementi dimostrativi del fatto che i parenti dell’insorgente minorenne non fossero invero a cono- scenza del suo espatrio e non l’abbiano sostenuta in tale sua scelta.
E. 9.1 Per buona pace della ricorrente, anche se le sue dichiarazioni inerenti la circostanza che ella fosse stata promessa in sposa ad un cugino (…) già in tenera età fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell’art. 3 LAsi, per i motivi esposti dappresso.
E. 9.2.1 La giurisprudenza ha ritenuto come motivo pertinente ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi una persecuzione legata al genere, come la situazione delle donne vittime di rapimento e di stupro ai fini di matrimonio forzato, allorché non possono ottenere, come lo potrebbero generalmente degli uomini oggetto di violenze da parte di terzi, la protezione delle autorità del loro paese d’origine. Inoltre, perché tale norma sia applicabile, occorre che le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano adem- piute, in particolare che la persona non soltanto renda verosimile di essere stata vittima di seri pregiudizi, ma che vi è pure un difetto di protezione legata alla sua condizione femminile, così come l’assenza di una possibilità di protezione all’interno del paese (cfr. sentenze del Tribunale E-4836/2021 del 24 novembre 2021, E-5472/2020 del 7 settembre 2021 consid. 4.2 e ri- ferimenti ivi citati).
E. 9.2.2 In conformità poi con la giurisprudenza, il fondato timore di esposi- zione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di te- mere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
D-5263/2021 Pagina 15 antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo reli- gioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di perse- cuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove per- secuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano ap- parire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferi- menti).
E. 9.3 Proprio l’attualità e la concretezza per la ricorrente di subire un matri- monio forzato con il cugino, appare essere, dal profilo oggettivo, non adem- piuta. Invero, anche ammettendo la verosimiglianza dell’accordo di cui ella sarebbe stata oggetto dalla sua infanzia al fine di sposare il cugino (…), G._______, vista l’inverosimiglianza degli asserti dell’insorgente in rap- porto al fatto che dopo la scoperta della sua relazione sentimentale con C._______, i parenti avrebbero voluto subito organizzare il suo matrimonio, v’è luogo di constatare che ella non è mai stata concretamente messa sotto pressione o minacciata dai suoi parenti in ragione di tale matrimonio, né risultano indizi concreti quanto all’effettiva organizzazione del medesimo. Invero, nonostante il padre le avrebbe sempre riferito che allorché ella avrebbe avuto (…) anni, si sarebbe dovuta sposare con il cugino (…), non- ché i parenti dicessero che ella era promessa in sposa a quest’ultimo già da quando era bambina (cfr. verbale 2, D42 seg., pag. 8); tuttavia di fatto la ricorrente al momento dell’espatrio aveva già superato i (…) anni d’età (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7; verbale 2, D57, pag. 9), ella non cono- sceva né quando tale matrimonio si sarebbe contratto (cfr. verbale 2, D45, pag. 8), né perché i preparativi del matrimonio non avrebbero già avuto inizio prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, D58, pag. 9), né informazioni riguardo alla sua dote (cfr. verbale 2, D56, pag. 9). Per di più, la ricorrente non aveva mai espresso la contrarietà a tale matrimonio con il padre (cfr. verbale 2, D48, pag. 8), e pertanto, pur considerando con il massimo zelo la situazione che l’insorgente poteva vivere in un contesto come quello ira- niano, in una famiglia molto severa e rigida in rapporto alle tradizioni anche del loro paese d’origine (l’Afghanistan), non si conosce come avrebbero fattivamente reagito i suoi parenti più stretti ad un suo eventuale rifiuto di sposare il cugino (…). In tale contesto, e rammentato ancora una volta l’in- verosimiglianza delle allegazioni della ricorrente che l’avrebbero condotta
D-5263/2021 Pagina 16 all’espatrio, lei non può di conseguenza prevalersi, dal profilo oggettivo, di un timore fondato di persecuzione futura in ragione della sua qualità di donna, per dover sottomettersi ad un matrimonio forzato, in caso di ritorno nel suo Paese d’origine, in quanto la prospettiva di un matrimonio forzato risulta essere totalmente ipotetico. Come sopra ricordato (cfr. supra con- sid. 9.2.2), il fatto che ella possa subire delle persecuzioni ipotetiche in un futuro più o meno lontano a causa della sua eventuale contrarietà al matri- monio previsto con il cugino (…) – essendo che ella non ha in alcun modo reso verosimile di essersi sottratta al medesimo con il suo espatrio – non risulta difatti essere rilevante, dal profilo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 LAsi. Quanto alle sue allegazioni ricorsuali secondo le quali lei potrebbe essere uccisa dai suoi famigliari per riscattare il loro onore leso, poiché sarebbe riuscita ad espatriare e sarebbe illibata, e quindi difficilmente il matrimonio forzato si sarebbe concluso – affermazione quest’ultima che dimostra an- cor più come il matrimonio forzato non fosse di attualità – si limitano esse stesse a delle semplici ipotesi, che non si appoggiano su alcun elemento di qualsivoglia consistenza, essendo anche qui rammentato come le circo- stanze che l’avrebbero indotta all’espatrio sono state ritenute inverosimili.
E. 10 In virtù di quanto sopra, non potendo l’insorgente prevalersi né di allega- zioni verosimili giusta l’art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell’asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
E. 11 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 13 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
D-5263/2021 Pagina 17 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricor- suali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insorgente, minorenne, è indigente, v’è luogo di ac- cogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5263/2021 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5263/2021 Sentenza dell'11 gennaio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, rappresentata dalla MLaw Zoe Cometti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 5 novembre 2021 / N (...). Fatti: A. L'interessata, asserita minorenne e cittadina afghana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2021 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [{...}]-2/2). B. Il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 15/11; di seguito: verbale 1), la succitata è stata sentita nell'ambito della prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnata (di seguito: RMNA), allorché invece il (...) ottobre 2021 si è tenuto con la medesima il verbale d'audizione portante principalmente sui suoi motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 21/13; di seguito: verbale 2). Durante i medesimi ella ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, dichiarato di essere cittadina afghana, ma con ultimo domicilio a B._______ in Iran, dove vi avrebbe vissuto dall'età di (...) anni, da ultimo abitando con il padre ed un fratello. Allorché avrebbe avuto (...) anni avrebbe conosciuto, in un (...) al (...), un giovane ragazzo iraniano, C._______, con il quale avrebbe dapprima allacciato una relazione sentimentale telefonica, e dopo un po', si sarebbe anche recata a trovare lo stesso presso il (...) dove il ragazzo (...) o incontrandosi in un (...) dietro al (...). Per tali uscite da casa, che non aveva il permesso di lasciare da sola, si sarebbe coordinata con la sorella maggiore, che durante le sue assenze sarebbe rimasta presso il domicilio della richiedente. Dopo (...) mesi dalla loro frequentazione, su insistenza del ragazzo che le avrebbe promesso anche di sposarla, in un'occasione l'interessata si sarebbe recata presso il domicilio di quest'ultimo, dove avrebbero consumato un rapporto sessuale. Successivamente, per facilitare i loro contatti, il ragazzo le avrebbe regalato un cellulare con il quale si sarebbero scambiati dei messaggi. Una sera, il fratello l'avrebbe sorpresa con il cellulare in mano, mentre stava inviando un messaggio all'amico. Dopo averle preso il cellulare e letto i messaggi ivi contenuti, avrebbe compreso che ella aveva una relazione con tale ragazzo. Il fratello, visto ciò, avrebbe chiamato anche il padre, ed entrambi avrebbero percosso malamente l'interessata, chiedendole ragioni della provenienza del telefono in suo possesso e di chi fosse tale ragazzo. Dalla mattina seguente, per (...) settimane, ella sarebbe stata rinchiusa in casa dal padre e dal fratello. A sua sorella, che si sarebbe presentata al domicilio paterno, la richiedente avrebbe allora raccontato di avere una relazione sentimentale con il ragazzo iraniano. La sorella si sarebbe molto arrabbiata non appena appresa la natura di tale relazione e le avrebbe riferito che ora il padre ed i fratelli avrebbero voluto subito organizzare il suo matrimonio. Invero ella, sin da piccola, sarebbe stata promessa in sposa ad un cugino (...) residente in Afghanistan. L'interessata avrebbe allora chiesto alla sorella di aiutarla ad incontrare C._______ per raccontargli quanto successo. Con la complicità di quest'ultima, ella sarebbe quindi uscita di casa ed avrebbe incontrato il ragazzo iraniano al (...) spiegandogli l'accaduto. Tuttavia, il predetto le avrebbe comunicato che tra loro c'era stata soltanto un'amicizia, nel frattempo conclusasi, e che non poteva sposarla. La ricorrente, mentre discuteva con lui, avrebbe intravvisto un amico del fratello, il quale a sua volta l'avrebbe vista, ed avrebbe quindi fatto subito ritorno al domicilio. Dopo poco, il medesimo giorno, il fratello sarebbe rincasato dal lavoro e si sarebbe arrabbiato molto con lei, l'avrebbe picchiata, ed avrebbe chiamato il padre che a sua volta l'avrebbe tempestata di botte e parolacce. La sera stessa la sorella, preoccupata della sua sorte, le avrebbe riferito che il padre ed i fratelli avrebbero voluto farla visitare dal medico per appurare se fosse ancora vergine, e che non appena avessero compreso la storia l'avrebbero uccisa. Pertanto, grazie all'aiuto della sorella, dopo (...) o (...), temendo per le conseguenze che avrebbe potuto incorrere se fosse rimasta al domicilio paterno, ella si sarebbe data alla fuga, espatriando dapprima verso la D._______, ed in seguito giungendo in E._______, prima di intraprendere il viaggio verso la Svizzera (cfr. verbale 1, p.to 1.06 segg., pag. 3 segg.; verbale 2, D6 segg., pag. 2 segg.). Dopo il suo espatrio, ella avrebbe appreso dalla sorella che, a causa della sua partenza dall'Iran, la sua famiglia avrebbe perso la sua reputazione ed inoltre avrebbero compreso che la sorella l'avrebbe aiutata e quindi il marito l'avrebbe picchiata, e sia suo fratello sia il padre la farebbero stare male per l'aiuto che le avrebbe dato (cfr. verbale 2, D8 seg., pag. 4). C. In data 4 novembre 2021, la rappresentante legale e persona di fiducia della richiedente, ha presentato un parere (cfr. atto SEM n. 25/7) al progetto di decisione dell'autorità inferiore del 3 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 23/10). D. Con decisione del 5 novembre 2021 - notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 28/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, concedendole tuttavia l'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, nonché l'ha attribuita al F._______. E. Per il tramite del ricorso del 3 dicembre 2021 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), postulandone l'annullamento ed a titolo principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera. In subordine ha chiesto la restituzione degli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruzione ed un nuovo esame delle allegazioni. Contestualmente ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, anche in considerazione della minore età della ricorrente. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto integralmente inverosimili le dichiarazioni circa la relazione sentimentale intrecciata dalla ricorrente con C._______ e quindi pure che la stessa possa temere delle persecuzioni da parte della sua famiglia per tale motivo. Pertanto, ella non avrebbe neppure reso credibile la sua fuga dai suoi famigliari e nelle circostanze da lei descritte. In un passo successivo, la SEM ha ritenuto che le dichiarazioni inerenti il matrimonio forzato che la ricorrente avrebbe dovuto contrarre con un cugino paterno siano irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Difatti tale matrimonio non sarebbe stato il motivo che l'avrebbe fatta fuggire dall'Iran. Non sussisterebbero invero in casu degli elementi o dei fatti circostanziati che certificherebbero, con un'elevata probabilità, dello svolgimento del matrimonio e dell'imminenza dello stesso prima dell'espatrio. Inoltre, in proposito, ella non avrebbe mai manifestato e dimostrato alla sua famiglia la sua contrarietà al matrimonio. Di conseguenza, nel caso di un suo rientro nel paese d'origine, non le potrebbe essere rimproverato alcunché in tal senso e perciò dei timori di subire delle conseguenze non sussisterebbero. 4.2 Con il suo ricorso, l'insorgente si oppone alla valutazione dell'autorità inferiore testé riportata. A mente sua, in primo luogo l'analisi sulla verosimiglianza della SEM si sarebbe, a torto, praticamente tutta fondata sull'illogicità del suo comportamento, di quello della sorella così come di quello di terze persone. Tuttavia, dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in corso di audizioni, emergerebbero delle allegazioni consistenti, dettagliate, plausibili e logiche, e quindi nel loro complesso verosimili. Segnatamente, la sorella, con il comportamento ritenuto illogico dalla SEM, avrebbe invero tutelato l'interessata permettendole di fuggire da un contesto di violenze continue e da un matrimonio forzato. Dipoi, il fatto che l'insorgente non avrebbe preso alcuna precauzione nel frequentare il ragazzo, nonostante fosse intimorita della possibilità che il padre ed il fratello venissero a conoscenza della sua relazione, non risulterebbe conforme agli atti di causa. Peraltro, l'autorità inferiore non parrebbe aver confutato quanto contenuto nel suo parere alla bozza di decisione in merito alla questione circa la verosimiglianza del suo racconto riguardo al momento in cui i famigliari avrebbero compreso che tra lei e C._______ vi fosse una relazione sentimentale oltre ai contatti telefonici. Peraltro, il fatto che la ricorrente non ricorderebbe il nome dell'amico del fratello che l'avrebbe avvistata nel parco apparirebbe ininfluente ai fini della determinazione della verosimiglianza dei suoi asserti. Le contraddizioni nelle dichiarazioni rese, rilevate nella decisione della SEM, sarebbero inoltre soltanto due; di cui la prima sarebbe già stata spiegata credibilmente in audizione dall'insorgente ed in merito alla seconda ella invece non sarebbe in particolare mai stata confrontata. Riguardo poi l'indicazione nella decisione avversata circa l'incompatibilità con l'esperienza generale della vita, che nel contesto iraniano ed afghano, una famiglia di sconosciuti abbia accettato di portare con loro una ragazza minorenne e senza l'accordo del padre, non combacerebbe con la realtà dei fatti. Per di più, i punti rilevanti del racconto della ricorrente - ovvero di essere stata brutalmente picchiata per almeno due volte dai famigliari, nonché che avrebbe intrattenuto una relazione sessuale con C._______ ed avrebbe leso l'onore della sua famiglia, essendo illibata e lasciando l'Iran sottraendosi al matrimonio con il cugino - non sarebbero stati analizzati ed approfonditi, a torto, dalla SEM nella decisione avversata. In secondo luogo, l'interessata ritiene che i suoi motivi d'asilo adempiano pure le condizioni poste all'art. 3 LAsi. Ella contesta difatti sia che non abbia provato a sottrarsi al matrimonio come le verrebbe rimproverato dall'autorità inferiore, sia che lo stesso non fosse il motivo del suo espatrio. Invero l'evento scatenante il suo espatrio sarebbe da ricondurre alla sua scoperta che i famigliari stavano organizzando la visita medica per controllare la sua verginità. Se il padre ed il fratello avessero scoperto che ella non era più illibata, il matrimonio difficilmente si sarebbe potuto celebrare e ciò avrebbe comportato un'ulteriore grave offesa all'onore della famiglia. Tali eventi sarebbero quindi intrinsecamente correlati. Già le circostanze che la ricorrente non si troverebbe più in casa, come pure non sarebbe più illibata, avrebbero fatto perdere la reputazione alla sua famiglia e questo fonderebbe dei motivi di persecuzione ex art. 3 LAsi in caso di un suo rientro. A mente dell'insorgente, nella sua fattispecie si sarebbe di fronte ad una costellazione di motivi di fuga specifici alla condizione femminile giusta l'art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi, visto che ella sarebbe stata costretta ad un matrimonio forzato con il cugino nonché vittima di violenze domestiche e temerebbe a giusta ragione, in caso di ritorno in Afghanistan, di essere punita con la morte dalla famiglia del cugino, dal padre e dal fratello, per riscattare il loro onore leso. Alla luce degli elementi succitati la ricorrente ritiene quindi come l'autorità inferiore, con la sua decisione, sia scaduta in una violazione del diritto federale ed in un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti secondo gli art. 49 PA e 106 LAsi. Inoltre, la SEM, avendo emesso il provvedimento avversato nell'ambito della procedura celere e senza una comprensibile e sostanziata motivazione in rapporto alle gravi persecuzioni addotte dall'interessata, avrebbe pure violato il diritto di essere sentito di quest'ultima ex art. 29 PA ed il suo obbligo di motivazione secondo l'art. 35 PA. 5. 5.1 Appare d'ingresso opportuno esaminare le censure formali proposte dalla ricorrente nel suo gravame, la quale ritiene che l'autorità di prime cure abbia accertato in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti, come pure che la SEM con la sua decisione avrebbe violato il diritto di essere sentito dell'insorgente ed il suo obbligo di motivazione. Tali censure formali vanno difatti analizzate a titolo preliminare in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op.cit., 2a ed. 2013, n. 2.191, sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2). 5.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr.DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 5.4 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 5.5 In specie, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. L'unica censura di una qualche concretezza formulata nel ricorso in tal senso, appare peraltro essere soltanto il fatto che l'autorità inferiore non avrebbe, a mente dell'insorgente, preso in considerazione che ella sarebbe stata picchiata brutalmente almeno due volte da parte dei famigliari, nonché di aver leso l'onore di questi ultimi con il suo comportamento (cfr. pag. 8 del ricorso). Tuttavia, in merito il Tribunale rileva come la SEM nel provvedimento avversato si sia al contrario espressa in modo chiaro, ritenendo come la ricorrente non avrebbe reso verosimili né la sua relazione con C._______, né credibili le circostanze che l'avrebbero condotta all'espatrio (cfr. p.to II/1, pag. 5 seg. della decisione impugnata), e quindi, di convesso, pure l'inverosimiglianza delle sue allegazioni circa le percosse che avrebbe ricevuto a causa di tali eventi dal padre e dal fratello. Anche riguardo la pretesa lesione dell'onore della sua famiglia tramite il suo comportamento, l'autorità inferiore risulta aver preso posizione in modo specifico e sufficientemente dettagliato (cfr. p.to II/2, pag. 8 della decisione avversata). Peraltro, sia su tali punti in questione che su quanto esposto nella decisione sindacata, la ricorrente ha potuto presentare un ricorso corposo, dimostrativo anche del fatto che, per il tramite della sua rappresentante legale, ha potuto impugnare con piena cognizione di causa il provvedimento contestato. Non si vede pertanto come su tali punti in questione la SEM avrebbe violato le disposizioni succitate in spregio ai principi sopra esposti (cfr. supra consid. 5.2-5.4). Si osserva inoltre come, a differenza di quanto sostenuto nel gravame, alla lettura del primo paragrafo di motivazione della decisione dell'autorità inferiore, non v'è unicamente descritto il comportamento della sorella ritenuto illogico dalla SEM, bensì vi siano dapprima elencate diverse incoerenze nel narrato dell'insorgente riguardo alla relazione che avrebbe allacciato con il ragazzo (cfr. p.to II/1, pag. 4). Altresì, dell'asserzione indicata nel ricorso - ed in precedenza anche nel parere del 4 novembre 2021 (cfr. atto SEM n. 25/7, pag. 4) - riguardo al fatto che allorché la ricorrente si sarebbe trovata nel (...) con C._______, la gente non l'avrebbe potuta scorgere nel (...); non se ne trova alcuna traccia nei verbali d'audizione resi dalla medesima. Non si vede, rispetto a tale punto, come l'autorità inferiore si sarebbe quindi scostata dagli atti di causa, secondo quanto presentato nel gravame dall'insorgente (cfr. pag. 6 del ricorso). Dipoi la ricorrente risulta essersi espressa diffusamente, e nel pieno rispetto da parte della SEM delle esigenze procedurali imposte nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo di un richiedente l'asilo minore non accompagnato (cfr. art. 17 cpv. 3 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3; DTAF 2014/30) - fra l'altro questione non sollevata nel ricorso, essendo peraltro sottolineato in tale contesto come il Tribunale, alla stessa stregua della SEM, non intenda porre in questione la verosimiglianza della minorità della ricorrente - sia nel corso delle sue audizioni che nell'ambito del suo parere alla bozza di decisione della SEM (cfr. atto SEM n. 25/7) in rapporto alle vicende che l'avrebbero indotta all'espatrio dall'Iran. Il fatto però che l'autorità precitata abbia ritenuto alcune delle sue allegazioni inverosimili ed altre irrilevanti dal profilo dell'asilo, motivando come sopra già esposto sufficientemente nella decisione avversata tali questioni (cfr. p.to II/1 e II/2, pag. 4 segg. della decisione impugnata), non rappresenta in alcun modo una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente. Discende infatti da un apprezzamento di tali evenienze da parte dell'autorità inferiore, quindi da una questione di merito degli argomenti dell'insorgente e la sola circostanza che la predetta si trovi in disaccordo con tale esame, non costituisce una violazione del suo diritto di essere sentito. Su tali presupposti, non si vede dunque neppure quali ulteriori elementi sarebbero dovuti essere analizzati dalla SEM, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi) come proposto dall'insorgente nel gravame, essendo che nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) applicata alla fattispecie, l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa per potersi poi pronunciare, con piena cognizione di causa, nella decisione qui avversata (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata cfr. DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). 5.6 Le censure formali mosse dalla ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano pertanto infondate e vanno conseguentemente respinte.
6. Venendo ora al merito della questione, è d'uopo osservare come, essendo la ricorrente stata posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione della SEM del 5 novembre 2021, e non avendo l'insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione del riconoscimento dello statuto di rifugiato e della concessione dell'asilo (cfr. Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren unf Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, pag. 298). 7. 7.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 7.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli, onde evitare inutili ripetizioni (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 7.3 Inoltre, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8. 8.1 Alla stessa stregua dell'autorità inferiore, ed al contrario di quanto allegato dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale constata come alcune delle dichiarazioni rese dalla medesima nel corso delle audizioni, risultino essere incoerenti e contraddittorie. Segnatamente, se d'un canto l'insorgente ha indicato più volte di essere sempre stata in casa, di non avere il permesso di uscire da sola, nonché che temeva di fare ciò visto che il padre ed il fratello lavoravano vicino all'abitazione (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D6, pag. 3; D28, pag. 6); d'altro canto ha invece dichiarato in modo discrepante che coordinava con la sorella le sue uscite di casa, da sola, per incontrare C._______ (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D21, pag. 6; D28, pag. 6). Altresì, se durante l'esposto libero nell'audizione federale ella ha asserito che la sorella, nonostante fosse a conoscenza delle sue uscite per andare a trovare C._______, avrebbe saputo della relazione sentimentale con lo stesso solamente dopo la prima volta che il fratello ed il padre l'avrebbero picchiata (cfr. verbale 2, D6, pag. 3); poco dopo invece, in modo incoerente, afferma che la sorella sarebbe stata d'accordo soltanto su una relazione telefonica (cfr. verbale 2, D17, pag. 5). Salvo poi addirittura sostenere che la sorella avrebbe dichiarato che "Se ti piace il ragazzo, puoi avere una relazione" (cfr. verbale 2, D18, pag. 5), ciò che lascerebbe intendere invece che la sorella non soltanto fosse a conoscenza della sua relazione sentimentale con il ragazzo ben prima della circostanza del telefono, ma anzi le avrebbe dato esplicitamente il suo benestare (cfr. verbale 2, D18, pag. 5). Inoltre, in primo luogo ella ha riferito che dopo la scoperta del cellulare da parte dei famigliari, la sorella si sarebbe recata al domicilio familiare soltanto dopo (...) settimane che ella vi si trovava rinchiusa (cfr. verbale 2, D6, pag. 3); salvo poco più avanti, affermare al contrario che lei avrebbe già raccontato tutto alla sorella in tali (...) settimane e le avrebbe anche chiesto di aiutarla ad incontrare C._______ per spiegargli la situazione creatasi (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D11, pag. 4; D35 segg., pag. 7). Inoltre, se d'un canto ella ha allegato che il fratello le avrebbe sottratto il cellulare e dopo aver letto i messaggi avrebbe distrutto il medesimo; poco più avanti ella invece ha sostenuto soltanto che il padre ed il fratello le avrebbero preso il cellulare e l'avrebbero rinchiusa, senza tuttavia più nominare la distruzione del telefono (cfr. verbale 2, D6, pag. 3). 8.2 Anche diversi comportamenti narrati dalla ricorrente circa l'agire della sorella e suo, appaiono essere illogici e non combacianti con l'esperienza generale di vita, sia nel contesto iraniano che in quello afghano, di modo che non sembrano essere stati realmente vissuti dall'insorgente così come da lei dichiarato. In primo luogo sorprende che se la ricorrente non poteva uscire di casa da sola come da lei asserito più volte nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D52, pag. 10), come pure che sarebbe stata rinchiusa in casa dopo la scoperta del telefono e dei messaggi da parte del fratello e del padre (cfr. verbale 2, D6, pag. 3); ella riuscisse ad uscire dal domicilio in modo abbastanza semplice, senza accompagnamento, quando le aggradava, coordinandosi unicamente con la sorella, che rimaneva invece in casa (cfr. verbale 2, D6, pag. 3 seg.; D21, pag. 6; D28, pag. 6 e D37, pag. 7). Anche quest'ultima circostanza, appare essere quanto mai poco credibile, in quanto l'assenza da casa della ricorrente sarebbe stata meno notata se anche la sorella fosse uscita di casa con lei, invece di rimanervi in attesa. Peraltro, sul punto l'interessata non è riuscita a dare alcuna spiegazione convincente di cosa avrebbe detto la sorella al padre se quest'ultimo avesse scoperto la sua assenza da casa (cfr. verbale 2, D29, pag. 6); anzi contraddicendo il fatto che sarebbe dovuta sempre rimanere al domicilio, poiché la sorella "forse avrebbe detto che mi aveva mandata al negozio a comprare qualcosa" (cfr. verbale 2, D29, pag. 6). A differenza poi di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, ella non ha esposto in audizione di avere preso particolari precauzioni - a parte di non stare via per molto da casa e che la sorella rimanesse al domicilio, evenienza quest'ultima già di per sé illogica come già sopra esposto - perché i famigliari non venissero a conoscenza della sua relazione sentimentale. Ella infatti si sarebbe trovata con una scadenza di (...) o ogni (...) al (...) che si trovava in un luogo pubblico e sicuramente ben frequentato, come il (...), con tale ragazzo, a volte anche consumando dei pasti o bevande con il medesimo; o presso il (...) dietro al (...), entrambi i posti siti nel suo quartiere (cfr. verbale 2, D6, pag. 3 e D21 segg., pag. 6; D37, pag. 7). In un'occasione, si sarebbe inoltre recata in un (...) con C._______ (cfr. verbale 2, D25, pag. 6). Tale comportamento è invero dimostrativo del fatto che sia la ricorrente che la sorella della medesima, non nutrissero particolari timori che l'interessata venisse scoperta dal padre e dal fratello, al contrario di quanto esposto in audizione dalla ricorrente (cfr. verbale 2, D6, pag. 3; D21 e D28, pag. 6). A ragione poi la SEM sottolinea nel provvedimento impugnato come la ricorrente non avrebbe reso verosimile che la sua famiglia abbia creduto fino al giorno in cui ella è stata vista nel (...) insieme a C._______ che intratteneva con lui soltanto dei contatti telefonici in qualità di amici (cfr. p.to II/1, pag. 5 della decisione impugnata). Invero, l'avrebbero sorpresa mentre stava inviando un messaggio a questo ragazzo ed il fratello ed il padre erano pure a conoscenza del contenuto dei messaggi che essi si inviavano (cfr. verbale 2, D6, pag. 3), quindi non risulta plausibile che essi non fossero, almeno da quel momento, a conoscenza della reale natura della relazione della figlia, rispettivamente sorella, con C._______ e che abbiano dovuto attendere l'incontro casuale della ricorrente con un amico del fratello (...) settimane dopo per prendere coscienza della stessa (cfr. verbale 2, D6, pag. 4; D63 segg., pag. 10). Per di più, anche su tale punto la ricorrente risulta essere incoerente nelle sue allegazioni, in quanto se d'un canto ha sostenuto che il padre credesse si trattasse soltanto di una relazione telefonica fino al giorno in cui ella sarebbe stata vista al (...) con C._______ (cfr. verbale 2, D63 segg., pag. 10); d'altro canto poco prima aveva asserito che avrebbe raccontato a quest'ultimo che i parenti avevano visto il cellulare e scoperto che lei stava con un ragazzo (cfr. verbale 2, D37, pag. 7), nonché che il fratello dopo aver letto i messaggi nel cellullare, ha capito che la richiedente avrebbe avuto una relazione con un ragazzo (cfr. verbale 2, D6, pag. 3). Non da ultimo, sorprende che i parenti della ricorrente soltanto dopo quasi (...) anni dall'espatrio dell'insorgente - il quale sarebbe avvenuto nell'(...) dell'anno (...) (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7) - avrebbero compreso che la sorella l'avrebbe aiutata (cfr. verbale 2, D9, pag. 4); allorché le varie uscite dell'insorgente non potevano che essere state per lo meno a conoscenza della succitata, visto che la minore non poteva uscire di casa da sola, ed in un'occasione sarebbe pure stata rinchiusa. Anche tali allegazioni, e le conseguenze occasionate alla sorella per l'aiuto prestatole (cfr. verbale 2, D9, pag. 4), appaiono quindi poco credibili. 8.3 Ne discende quindi che l'insorgente, nel loro complesso, non ha reso verosimili le allegazioni dei suoi motivi d'asilo che l'avrebbero condotta all'espatrio, ovvero le conseguenze che la relazione con C._______ - ancorché la verosimiglianza di quest'ultima non possa essere del tutto esclusa, questione che comunque può essere lasciata aperta visto che non determinante in specie - le avrebbe fatto subire da parte dei famigliari, nonché il timore che ella avrebbe nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine di subire dei seri pregiudizi a causa degli eventi addotti. Del resto, non avendo ella reso credibili le vicende che l'avrebbero indotta alla partenza dall'Iran, di convesso non può neppure essere ritenuta verosimile l'evenienza che ella, di lì a poco, avrebbe dovuto contrarre il matrimonio con un cugino (...) al quale era promessa sin da piccola (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D6, pag. 3; D45, pag. 8). In tali circostanze, neppure le allegazioni della ricorrente circa la perdita della reputazione da parte dei suoi famigliari a causa del fatto che ella fosse illibata come pure che fosse espatriata sottraendosi al matrimonio con il cugino, tesi sostenuta anche nel ricorso, non appaiono essere verosimili; in quanto alla luce delle dichiarazioni inverosimili dell'insorgente, non vi sono elementi dimostrativi del fatto che i parenti dell'insorgente minorenne non fossero invero a conoscenza del suo espatrio e non l'abbiano sostenuta in tale sua scelta. 9. 9.1 Per buona pace della ricorrente, anche se le sue dichiarazioni inerenti la circostanza che ella fosse stata promessa in sposa ad un cugino (...) già in tenera età fossero ritenute verosimili; tuttavia non risulterebbero rilevanti, in specie, ai sensi dell'art. 3 LAsi, per i motivi esposti dappresso. 9.2 9.2.1 La giurisprudenza ha ritenuto come motivo pertinente ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi una persecuzione legata al genere, come la situazione delle donne vittime di rapimento e di stupro ai fini di matrimonio forzato, allorché non possono ottenere, come lo potrebbero generalmente degli uomini oggetto di violenze da parte di terzi, la protezione delle autorità del loro paese d'origine. Inoltre, perché tale norma sia applicabile, occorre che le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato siano adempiute, in particolare che la persona non soltanto renda verosimile di essere stata vittima di seri pregiudizi, ma che vi è pure un difetto di protezione legata alla sua condizione femminile, così come l'assenza di una possibilità di protezione all'interno del paese (cfr. sentenze del Tribunale E-4836/2021 del 24 novembre 2021, E-5472/2020 del 7 settembre 2021 consid. 4.2 e riferimenti ivi citati). 9.2.2 In conformità poi con la giurisprudenza, il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). 9.3 Proprio l'attualità e la concretezza per la ricorrente di subire un matrimonio forzato con il cugino, appare essere, dal profilo oggettivo, non adempiuta. Invero, anche ammettendo la verosimiglianza dell'accordo di cui ella sarebbe stata oggetto dalla sua infanzia al fine di sposare il cugino (...), G._______, vista l'inverosimiglianza degli asserti dell'insorgente in rapporto al fatto che dopo la scoperta della sua relazione sentimentale con C._______, i parenti avrebbero voluto subito organizzare il suo matrimonio, v'è luogo di constatare che ella non è mai stata concretamente messa sotto pressione o minacciata dai suoi parenti in ragione di tale matrimonio, né risultano indizi concreti quanto all'effettiva organizzazione del medesimo. Invero, nonostante il padre le avrebbe sempre riferito che allorché ella avrebbe avuto (...) anni, si sarebbe dovuta sposare con il cugino (...), nonché i parenti dicessero che ella era promessa in sposa a quest'ultimo già da quando era bambina (cfr. verbale 2, D42 seg., pag. 8); tuttavia di fatto la ricorrente al momento dell'espatrio aveva già superato i (...) anni d'età (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 7; verbale 2, D57, pag. 9), ella non conosceva né quando tale matrimonio si sarebbe contratto (cfr. verbale 2, D45, pag. 8), né perché i preparativi del matrimonio non avrebbero già avuto inizio prima del suo espatrio (cfr. verbale 2, D58, pag. 9), né informazioni riguardo alla sua dote (cfr. verbale 2, D56, pag. 9). Per di più, la ricorrente non aveva mai espresso la contrarietà a tale matrimonio con il padre (cfr. verbale 2, D48, pag. 8), e pertanto, pur considerando con il massimo zelo la situazione che l'insorgente poteva vivere in un contesto come quello iraniano, in una famiglia molto severa e rigida in rapporto alle tradizioni anche del loro paese d'origine (l'Afghanistan), non si conosce come avrebbero fattivamente reagito i suoi parenti più stretti ad un suo eventuale rifiuto di sposare il cugino (...). In tale contesto, e rammentato ancora una volta l'inverosimiglianza delle allegazioni della ricorrente che l'avrebbero condotta all'espatrio, lei non può di conseguenza prevalersi, dal profilo oggettivo, di un timore fondato di persecuzione futura in ragione della sua qualità di donna, per dover sottomettersi ad un matrimonio forzato, in caso di ritorno nel suo Paese d'origine, in quanto la prospettiva di un matrimonio forzato risulta essere totalmente ipotetico. Come sopra ricordato (cfr. supra consid. 9.2.2), il fatto che ella possa subire delle persecuzioni ipotetiche in un futuro più o meno lontano a causa della sua eventuale contrarietà al matrimonio previsto con il cugino (...) - essendo che ella non ha in alcun modo reso verosimile di essersi sottratta al medesimo con il suo espatrio - non risulta difatti essere rilevante, dal profilo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 LAsi. Quanto alle sue allegazioni ricorsuali secondo le quali lei potrebbe essere uccisa dai suoi famigliari per riscattare il loro onore leso, poiché sarebbe riuscita ad espatriare e sarebbe illibata, e quindi difficilmente il matrimonio forzato si sarebbe concluso - affermazione quest'ultima che dimostra ancor più come il matrimonio forzato non fosse di attualità - si limitano esse stesse a delle semplici ipotesi, che non si appoggiano su alcun elemento di qualsivoglia consistenza, essendo anche qui rammentato come le circostanze che l'avrebbero indotta all'espatrio sono state ritenute inverosimili.
10. In virtù di quanto sopra, non potendo l'insorgente prevalersi né di allegazioni verosimili giusta l'art. 7 LAsi né di persecuzioni determinanti ex art. 3 LAsi, il suo ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va quindi confermata.
11. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente, minorenne, è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: