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D-5256/2022

D-5256/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-12-06 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Visto che il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, esso è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 5 Nel caso in esame, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente. Essa non ha dato seguito alle argomentazioni della ricorrente secondo cui la Bulgaria non rispetterebbe gli standard minimi previsti, in particolare, dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La SEM ha aggiunto che il quadro medico della ricorrente sarebbe stato sufficientemente chiaro per poter emettere una decisione. Infine, l'autorità di prima istanza non ha ravvisato alcuna violazione del diritto di essere sentito, visto che la ricorrente ha avuto modo di esprimersi nel contesto del colloquio personale Dublino del (...) luglio 2022. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, in quanto non sussisterebbero elementi per ritenere che l'interessata rischierebbe di essere esposta ad un trattamento contrario agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dall'art. 3 CEDU. La SEM non ha ritenuto neppure una violazione dell'art. 8 CEDU. La misura d'allontanamento risulterebbe inoltre esigibile, in quanto la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare di essere in una situazione di pericolo, in Bulgaria, per via delle minacce da parte del marito e del genero, che vivono in Siria. Inoltre ella non soffrirebbe di problemi di salute tali da impedire l'esecuzione del provvedimento emanato. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile.

E. 6 Nel gravame l'insorgente contesta la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento della SEM. Ella sostiene, appoggiandosi su svariati rapporti, che in Bulgaria i beneficiari di protezione internazionale sarebbero svantaggiati per quanto riguarda la possibilità di finanziare un alloggio e l'accesso ai servizi finanziari. Inoltre, per via della pressione migratoria esercitata dalla crisi in Ucraina, il sistema d'asilo e quello sanitario sarebbero sovraccarichi. In aggiunta la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito. Stando alla sua argomentazione, la situazione in Bulgaria sarebbe identica a quella verificatasi in Grecia. La giurisprudenza del Tribunale relativa alla penisola ellenica prevedrebbe infatti l'obbligo rivolto alla SEM di concedere ai ricorrenti la possibilità, tramite un esame maggiormente concreto e individualizzato, di rovesciare la presunzione secondo cui in Grecia non vi sarebbero dei problemi di sicurezza per i beneficiari di protezione internazionale (riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.5 segg.). Dopo essersi riallacciata anche alla sentenza del Tribunale di riferimento sulla Grecia E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022, la ricorrente censura quindi un mancato approfondimento da parte della SEM della situazione della ricorrente. Infine, l'insorgente sostiene che il suo quadro medico non sia stato sufficientemente acclarato, poiché l'autorità inferiore avrebbe tenuto in considerazione unicamente i referti contenenti le informazioni sullo stato di salute della ricorrente più recenti e non invece l'insieme della documentazione medica versata agli atti.

E. 7.1 Occorre in primo luogo esaminare le censure formali proposte dall'insorgente nella sua impugnativa.

E. 7.2 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 7.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101), comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale, ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).

E. 7.4 Nel caso in disamina occorre dunque verificare se vi è stata da parte dell'autorità inferiore una violazione del diritto di essere sentito e se essa abbia accertato i fatti in maniera incompleta o inesatta. Alla ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito nel contesto del colloquio personale Dublino del (...) luglio 2022 (cfr. atto SEM n. 16/2). Ella ha quindi avuto la possibilità di esprimersi in merito ad un eventuale ritorno in Bulgaria. L'interessata, inoltre, ha potuto presentare sia nel contesto del parere che in sede di ricorso, le motivazioni che si opporrebbero ad un suo rinvio in Bulgaria. Per quanto riguarda la situazione medica della ricorrente, il Tribunale ritiene che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, visto che la SEM ha raccolto e riunito tutta la documentazione necessaria per poter emettere una decisione. La ricorrente rimprovera all'autorità di prima istanza di aver considerato rilevanti i referti medici più recenti e non invece tutta la documentazione medica versata agli atti. Di conseguenza, ella non solleva una critica formale, ma censura piuttosto l'apprezzamento dell'autorità di prima istanza. Pertanto, questo punto verrà trattato in seguito (cfr. infra consid. 12.4 seg.). Infine, il riferimento alla giurisprudenza concernente la Grecia, che obbliga la SEM a condurre un esame maggiormente concreto ed individualizzato (cfr. supra consid. 6), non è pertinente, poiché il presente caso riguarda la Bulgaria. In definitiva, non si ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto di essere sentito e la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 8.1 Occorre a questo punto domandarsi se, a giusto titolo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'insorgente. Secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).

E. 8.2 La Bulgaria, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), rientra nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Per questi ultimi Paesi vi è una presunzione di rispetto del principio di non-respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 8.3 Ora, nel caso di specie la ricorrente è beneficiaria della protezione sussidiaria in Bulgaria (cfr. atto SEM n. 23/1). Altresì, le competenti autorità bulgare, il (...) agosto 2022, hanno accettato la sua riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 23/1). Nel ricorso, ella non fa valere che la Bulgaria la respingerebbe in Siria. Di conseguenza non apporta neanche delle prove a sostegno di una simile conclusione.

E. 8.4 Pertanto, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere soddisfatte. È a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10 Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3, D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 11.3 Nella fattispecie, risulta che la ricorrente ha ottenuto in Bulgaria la protezione sussidiaria (cfr. atto SEM n. 23/1). Ciò implica che ella può rivolgersi alle competenti autorità bulgare per far valere i suoi diritti. In secondo luogo, dagli atti non emergono elementi che conducono il Tribunale a ritenere che le prospettive future della ricorrente, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, siano tali da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. L'interessata non apporta alcun mezzo di prova a sostegno delle allegazioni sulle sue condizioni di vita in Bulgaria.

E. 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

E. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi dell'UE e dell'AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9).

E. 12.2 Nel caso in disamina, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza bulgaro, alcune delle quali anche citate nel ricorso, va rammentato che la Bulgaria è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione). Visto che la ricorrente beneficia della protezione sussidiaria, di principio, ella avrà accesso all'occupazione (art. 26 direttiva qualificazione), all'assistenza sociale (art. 29 direttiva qualificazione) e a quella sanitaria (art. 30 direttiva qualificazione). Non da ultimo, la direttiva qualificazione garantisce anche l'accesso all'alloggio (art. 32). Nel suo caso specifico, la ricorrente non apporta, neppure nel ricorso, degli elementi concreti che facciano ritenere come le autorità bulgare sarebbero venute meno a tali obblighi internazionali, essendo peraltro denotato come ella, una volta ottenuto la protezione sussidiaria, abbia lasciato il territorio bulgaro il giorno successivo. La ricorrente fa valere nel ricorso anche che, per via della pressione migratoria esercitata dalla crisi in Ucraina, il sistema d'asilo e quello sanitario sarebbero sovraccarichi. Anche se risultasse fondata questa allegazione, spetterà all'insorgente rivendicare i suoi diritti, qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale non venissero rispettati, presso le competenti autorità bulgare.

E. 12.3 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti).

E. 12.4 Nel caso in esame, la ricorrente rimprovera all'autorità di prima istanza di aver considerato rilevanti i referti medici più recenti e non invece tutta la documentazione medica versata agli atti. Da un esame dei referti medici riguardanti lo stato di salute mentale della ricorrente emerge che ella soffre di un disturbo post-traumatico da stress. Dagli svariati consulti psichiatrici svolti si rileva che questa diagnosi è restata invariata nel corso del tempo (cfr. atti SEM n. 25/2, 29/2, 31/4, 33/2, 35/2 e 37/2). In un referto si aggiunge che l'interessata è affetta anche da una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. atto SEM n. 31/4). Dagli esami ginecologici risulta che la ricorrente versa, ad oggi, in condizioni generali buone (cfr. atti SEM n. 13/2 e 32/2). Sulla base dei restanti certificati, si rileva che la ricorrente soffre in particolare di (...) (cfr. atto SEM n. 31/4: "Senza complicazioni: non menzionato come scompensato") e di (...) (cfr. atti SEM n. 13/2, 27/2, 28/2, 31/4 e 32/2).

E. 12.5 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre la ricorrente non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Bulgaria. Si ribadisce inoltre che l'interessata ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini bulgari (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione).

E. 12.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere ragionevolmente esigibile.

E. 13 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità bulgare hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

E. 14 Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la decisione avversata confermata.

E. 15 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 16 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 17.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 17.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 18 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5256/2022 Sentenza del 6 dicembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliere Demis Mirarchi. Parti A._______, nata il (...), Siria, patrocinata dall'avv. Cristina Tosone, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessata, di origine siriana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022. B. Le indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) hanno permesso di accertare, grazie alla banca dati "EURODAC", che la richiedente aveva già depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) aprile 2020 e ottenuto in questo Paese, il (...) luglio 2020, la protezione internazionale. C. In data (...) luglio 2022 si è tenuto il colloquio personale Dublino, durante il quale alla richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e di allontanamento verso la Bulgaria. D. Il (...) luglio 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità bulgare una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008) ed all'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato (RS 0.142.112.149). Il (...) agosto 2022 le competenti autorità bulgare hanno accolto la domanda di riammissione dell'interessata ed hanno indicato che quest'ultima ha ottenuto, in Bulgaria, la protezione sussidiaria. E. Il (...) novembre 2022 la SEM ha sottoposto alla rappresentante legale un progetto di decisione. La patrocinatrice ha trasmesso, in data (...) novembre 2022, le sue considerazioni in merito. F. Con decisione del (...) novembre 2022, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. [{...}]-46/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, pronunciando nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessata verso la Bulgaria. G. Il 16 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali) l'interessata è insorta con ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), domandando, in via principale, l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per l'esame nazionale della domanda d'asilo oppure per il completamento dell'istruttoria, così come, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Contestualmente, la medesima ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, il tutto con protestate tasse e spese. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Visto che il ricorso è manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, esso è deciso dal giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 5. Nel caso in esame, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente. Essa non ha dato seguito alle argomentazioni della ricorrente secondo cui la Bulgaria non rispetterebbe gli standard minimi previsti, in particolare, dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). La SEM ha aggiunto che il quadro medico della ricorrente sarebbe stato sufficientemente chiaro per poter emettere una decisione. Infine, l'autorità di prima istanza non ha ravvisato alcuna violazione del diritto di essere sentito, visto che la ricorrente ha avuto modo di esprimersi nel contesto del colloquio personale Dublino del (...) luglio 2022. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, in quanto non sussisterebbero elementi per ritenere che l'interessata rischierebbe di essere esposta ad un trattamento contrario agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dall'art. 3 CEDU. La SEM non ha ritenuto neppure una violazione dell'art. 8 CEDU. La misura d'allontanamento risulterebbe inoltre esigibile, in quanto la ricorrente non sarebbe riuscita a dimostrare di essere in una situazione di pericolo, in Bulgaria, per via delle minacce da parte del marito e del genero, che vivono in Siria. Inoltre ella non soffrirebbe di problemi di salute tali da impedire l'esecuzione del provvedimento emanato. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe anche possibile. 6. Nel gravame l'insorgente contesta la decisione di non entrata nel merito e di allontanamento della SEM. Ella sostiene, appoggiandosi su svariati rapporti, che in Bulgaria i beneficiari di protezione internazionale sarebbero svantaggiati per quanto riguarda la possibilità di finanziare un alloggio e l'accesso ai servizi finanziari. Inoltre, per via della pressione migratoria esercitata dalla crisi in Ucraina, il sistema d'asilo e quello sanitario sarebbero sovraccarichi. In aggiunta la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito. Stando alla sua argomentazione, la situazione in Bulgaria sarebbe identica a quella verificatasi in Grecia. La giurisprudenza del Tribunale relativa alla penisola ellenica prevedrebbe infatti l'obbligo rivolto alla SEM di concedere ai ricorrenti la possibilità, tramite un esame maggiormente concreto e individualizzato, di rovesciare la presunzione secondo cui in Grecia non vi sarebbero dei problemi di sicurezza per i beneficiari di protezione internazionale (riferimento alla sentenza del Tribunale E-3841/2019 del 20 agosto 2019 consid. 2.5 segg.). Dopo essersi riallacciata anche alla sentenza del Tribunale di riferimento sulla Grecia E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022, la ricorrente censura quindi un mancato approfondimento da parte della SEM della situazione della ricorrente. Infine, l'insorgente sostiene che il suo quadro medico non sia stato sufficientemente acclarato, poiché l'autorità inferiore avrebbe tenuto in considerazione unicamente i referti contenenti le informazioni sullo stato di salute della ricorrente più recenti e non invece l'insieme della documentazione medica versata agli atti. 7. 7.1 Occorre in primo luogo esaminare le censure formali proposte dall'insorgente nella sua impugnativa. 7.2 Nelle procedure d'asilo si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101), comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale, ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 7.4 Nel caso in disamina occorre dunque verificare se vi è stata da parte dell'autorità inferiore una violazione del diritto di essere sentito e se essa abbia accertato i fatti in maniera incompleta o inesatta. Alla ricorrente è stato concesso il diritto di essere sentito nel contesto del colloquio personale Dublino del (...) luglio 2022 (cfr. atto SEM n. 16/2). Ella ha quindi avuto la possibilità di esprimersi in merito ad un eventuale ritorno in Bulgaria. L'interessata, inoltre, ha potuto presentare sia nel contesto del parere che in sede di ricorso, le motivazioni che si opporrebbero ad un suo rinvio in Bulgaria. Per quanto riguarda la situazione medica della ricorrente, il Tribunale ritiene che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale dei fatti giuridicamente rilevanti riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, visto che la SEM ha raccolto e riunito tutta la documentazione necessaria per poter emettere una decisione. La ricorrente rimprovera all'autorità di prima istanza di aver considerato rilevanti i referti medici più recenti e non invece tutta la documentazione medica versata agli atti. Di conseguenza, ella non solleva una critica formale, ma censura piuttosto l'apprezzamento dell'autorità di prima istanza. Pertanto, questo punto verrà trattato in seguito (cfr. infra consid. 12.4 seg.). Infine, il riferimento alla giurisprudenza concernente la Grecia, che obbliga la SEM a condurre un esame maggiormente concreto ed individualizzato (cfr. supra consid. 6), non è pertinente, poiché il presente caso riguarda la Bulgaria. In definitiva, non si ravvisa nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto di essere sentito e la SEM non è incorsa in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. 8. 8.1 Occorre a questo punto domandarsi se, a giusto titolo, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento dell'insorgente. Secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 8.2 La Bulgaria, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), rientra nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. Per questi ultimi Paesi vi è una presunzione di rispetto del principio di non-respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 8.3 Ora, nel caso di specie la ricorrente è beneficiaria della protezione sussidiaria in Bulgaria (cfr. atto SEM n. 23/1). Altresì, le competenti autorità bulgare, il (...) agosto 2022, hanno accettato la sua riammissione sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 23/1). Nel ricorso, ella non fa valere che la Bulgaria la respingerebbe in Siria. Di conseguenza non apporta neanche delle prove a sostegno di una simile conclusione. 8.4 Pertanto, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano essere soddisfatte. È a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo. 9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 10. Va ora esaminato se l'autorità inferiore ha rettamente emanato una decisione di esecuzione dell'allontanamento. Quest'ultima è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 11. 11.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 11.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3, D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 11.3 Nella fattispecie, risulta che la ricorrente ha ottenuto in Bulgaria la protezione sussidiaria (cfr. atto SEM n. 23/1). Ciò implica che ella può rivolgersi alle competenti autorità bulgare per far valere i suoi diritti. In secondo luogo, dagli atti non emergono elementi che conducono il Tribunale a ritenere che le prospettive future della ricorrente, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, siano tali da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. L'interessata non apporta alcun mezzo di prova a sostegno delle allegazioni sulle sue condizioni di vita in Bulgaria. 11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 12. 12.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i Paesi dell'UE e dell'AELS è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9). 12.2 Nel caso in disamina, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza bulgaro, alcune delle quali anche citate nel ricorso, va rammentato che la Bulgaria è vincolata dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione). Visto che la ricorrente beneficia della protezione sussidiaria, di principio, ella avrà accesso all'occupazione (art. 26 direttiva qualificazione), all'assistenza sociale (art. 29 direttiva qualificazione) e a quella sanitaria (art. 30 direttiva qualificazione). Non da ultimo, la direttiva qualificazione garantisce anche l'accesso all'alloggio (art. 32). Nel suo caso specifico, la ricorrente non apporta, neppure nel ricorso, degli elementi concreti che facciano ritenere come le autorità bulgare sarebbero venute meno a tali obblighi internazionali, essendo peraltro denotato come ella, una volta ottenuto la protezione sussidiaria, abbia lasciato il territorio bulgaro il giorno successivo. La ricorrente fa valere nel ricorso anche che, per via della pressione migratoria esercitata dalla crisi in Ucraina, il sistema d'asilo e quello sanitario sarebbero sovraccarichi. Anche se risultasse fondata questa allegazione, spetterà all'insorgente rivendicare i suoi diritti, qualora gli obblighi derivanti dal diritto internazionale non venissero rispettati, presso le competenti autorità bulgare. 12.3 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene alle persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 12.4 Nel caso in esame, la ricorrente rimprovera all'autorità di prima istanza di aver considerato rilevanti i referti medici più recenti e non invece tutta la documentazione medica versata agli atti. Da un esame dei referti medici riguardanti lo stato di salute mentale della ricorrente emerge che ella soffre di un disturbo post-traumatico da stress. Dagli svariati consulti psichiatrici svolti si rileva che questa diagnosi è restata invariata nel corso del tempo (cfr. atti SEM n. 25/2, 29/2, 31/4, 33/2, 35/2 e 37/2). In un referto si aggiunge che l'interessata è affetta anche da una sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali (cfr. atto SEM n. 31/4). Dagli esami ginecologici risulta che la ricorrente versa, ad oggi, in condizioni generali buone (cfr. atti SEM n. 13/2 e 32/2). Sulla base dei restanti certificati, si rileva che la ricorrente soffre in particolare di (...) (cfr. atto SEM n. 31/4: "Senza complicazioni: non menzionato come scompensato") e di (...) (cfr. atti SEM n. 13/2, 27/2, 28/2, 31/4 e 32/2). 12.5 Tenuto conto di quanto precede, le affezioni delle quali soffre la ricorrente non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute in caso di ritorno in Bulgaria. Si ribadisce inoltre che l'interessata ha in principio accesso alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini bulgari (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione). 12.6 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere ragionevolmente esigibile.

13. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità bulgare hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

14. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la decisione avversata confermata.

15. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

16. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 17. 17.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 17.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

18. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-mento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Demis Mirarchi Data di spedizione: