Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino srilankese e di etnia tamil, ha presentato una do- manda d'asilo in Svizzera il (…) settembre 2021, congiuntamente al fratello B._______ (cfr. atti SEM 3/2; 1108048-3/2). A.b Il 9 settembre 2021 l'interessato ha conferito procura alla rappresen- tanza legale assegnatagli (cfr. atto SEM 12/1). A.c Il giorno seguente il richiedente ha sostenuto un'audizione sulle gene- ralità (cfr. atto SEM 13/10), mentre il 16 settembre 2021 (cfr. atto SEM 16/2) è stato sentito nell'ambito di un colloquio personale conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de- terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit- tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'U- nione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; Regolamento Dublino III). A.d In seguito, il 29 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 24/16) si è svolta la prima audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 25 novembre 2021 (cfr. atto SEM 28/12) si è svolta una seconda audizione secondo l'art. 29 LAsi. A.e A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha presentato (cfr. atto SEM 18/-, ID-Nr. 001-008): - carta d'identità (in copia) - certificato di nascita (in copia) - cinque fotografie - lettera del lavoro con salario e posto di lavoro (in copia)
A.f In corso di procedura il richiedente è stato oggetto di una visita medica in data 23 settembre 2021 (cfr. atto SEM 20/2).
D-5597/2021 Pagina 3 B. B.a Il 30 novembre 2021, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr. atto SEM 30/13), allorché il 1° dicembre 2021, l'interessato ha potuto presentare il suo parere allo stesso (cfr. atto SEM 31/6). B.b Con decisione del 2 dicembre 2021, notificata in medesima data (cfr. atto SEM 34/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedi- mento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM 32/17). B.c In medesima data la SEM ha emesso una decisione inerente al fratello (cfr. atto SEM 1108048-36/18), oggetto di una procedura separata (cfr. D-5604/2021). C. Il 23 dicembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 24 dicembre 2021) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chie- dendo, a titolo principale, l'accoglimento del ricorso, il riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo. In primo subordine, che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore, per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato ed in secondo subordine che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per il complemento dell'istru- zione. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Al ricorso egli ha allegato la denuncia presentata dalla madre alla Commis- sione dei diritti umani dello Sri Lanka con una lettera accompagnatoria e la relativa traduzione (cfr. allegato ricorsuale n. 3). D. Con scritto del 5 gennaio 2022, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale delle fotografie che lo ritraggono durante la premiazione di un torneo sportivo a C._______ al quale egli ha preso parte in data 24 ottobre 2021, assieme al fratello P. e un nuovo documento (…) con la relativa traduzione.
Erwägungen (52 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge
D-5597/2021 Pagina 4 sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]) con- tro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gra- vame.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri- bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
E. 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]).
E. 5.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della pre- sente causa con quella del fratello del ricorrente (D-5604/2021), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quan- danche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEU- SCH/LORENZ KNEUBÜHLER/MARTIN KAYSER, Prozessieren vor dem Bunde- sverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17).
E. 5.2 Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente (cfr. allegato ricorsuale par. 11). Tuttavia, il pre- sente procedimento è coordinato con quello del fratello (cfr. D-5604/2021). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal
D-5597/2021 Pagina 5 medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in con- siderazione per l'evasione delle cause.
E. 6.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino srilankese, di etnia tamil e di aver sempre vissuto a D._______ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord). Il (…) luglio 2021 egli avrebbe ter- minato prima il lavoro, in quanto sarebbe stato informato dalla madre dell’arresto del fratello P. Nelle vicinanze del negozio in cui lavorava, anch’egli sarebbe stato arrestato da parte dei militari. Quest’ultimi l’avreb- bero costretto a salire su un veicolo – bendandogli gli occhi e legandogli le mani – e l’avrebbero interrogato in merito al fratello P. Pertanto, egli avrebbe subito saputo di esser stato arrestato a causa sua e in particolare per il fatto che egli giocava a cricket. In seguito, egli sarebbe stato portato in una stanza, dove gli avrebbero intimato, anche a lui, di non giocare più a cricket e poi sarebbe stato picchiato, riportando una frattura al dito. Du- rante la detenzione i militari gli avrebbero ripetuto che il fratello P. avrebbe dovuto smettere di giocare a cricket e di allenarsi. Inoltre, gli avrebbero chiesto informazioni anche in merito al padre e ai fratelli espatriati. Altresì, il richiedente ha affermato di esser stato slegato esclusivamente per ma- giare e ciò sarebbe avvenuto solo due volte. Proprio in occasione del se- condo pasto, i militari gli avrebbero comunicato che si sarebbe dovuto pre- sentare, il (…) luglio 2021, al campo militare a E._______ – il quale dista 15 km da Jaffna – per ritirare una lettera. Con tale lettera egli si sarebbe dovuto poi recare il (…) luglio 2021 a Colombo al quarto piano. Successi- vamente, l’avrebbero costretto nuovamente a salire su un veicolo con gli occhi bendati. Essendo che i militari, durante il trasporto, gli parlavano al plurale egli avrebbe intuito che anche il fratello P. si trovava con lui sul vei- colo. Entrambi sarebbero stati rilasciati vicino ad un campo di granoturco a F._______ e assieme si sarebbero recati da un amico, dove avrebbero contattato la madre (cfr. atti SEM 24/16 e 28/12).
E. 6.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato innanzi- tutto inverosimili le allegazioni del richiedente. In particolare, la SEM ha rilevato come le dichiarazioni dell'interessato risulterebbero, su punti es- senziali, poco concrete e circostanziate. Inoltre, l'autorità di prima istanza ha riscontrato come durante la prima audizione del 29 ottobre 2021 si sa- rebbero verificate delle contraddizioni nelle stesse allegazioni del richie- dente di quel giorno. Oltre a ciò, l'autorità inferiore ha osservato come an- che tra l'audizione del 29 ottobre 2021 e quella del fratello P. dello stesso giorno si sarebbero verificate delle grossolane contraddizioni, alle quali – confrontato nel corso della successiva audizione – non avrebbe dato una
D-5597/2021 Pagina 6 convincente spiegazione. Dipoi, la SEM ha analizzato attentamente i mezzi di prova ed ha concluso come questi non sarebbero in grado di apportare credibilità alle sue allegazioni in merito a delle persecuzioni da parte dei militari. A tal proposito, l'autorità di prima istanza si è pronunciata anche in merito all'annunciato documento, ossia la denuncia presentata dalla madre alla commissione dei diritti umani, osservando che non si tratterebbe di un atto probatorio, poiché potrebbe essere stata effettuata ai fini della causa. Pertanto, il richiedente non avrebbe in nessun modo reso verosimile una persecuzione nei suoi confronti dovuta a suo fratello P. Altresì, l'autorità inferiore ha ritenuto che nella fattispecie non sussistereb- bero dei fondati motivi per ritenere che egli sarebbe esposto, in un pros- simo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato in caso di ritorno in Sri Lanka. In particolare, la SEM ha analizzato i cosiddetti fattori di rischio esistenti al momento della partenza dell'interessato non ritenendoli atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Infine, l'autorità di prima istanza ha preso posizione in merito al parere sulla bozza di decisione negativa presentato dalla rappresentante legale, con- cludendo come tale non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustifiche- rebbero una modifica del suo punto di vista.
E. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza. In primo luogo, osserva come il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato, non avendo la SEM chiarito d'ufficio il suo profilo di rischio. Invero, egli avrebbe dimostrato l'esistenza di una persecuzione nei confronti di alcuni membri della sua famiglia e di essere finito anche lui nel mirino delle autorità dello Sri Lanka. Pertanto, a suo dire, l'autorità inferiore non avrebbe applicato accuratamente il diritto federale e non avrebbe os- sequiato al suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti, trattando oltretutto un caso complesso nell'ambito di una proce- dura celere anziché nell'ambito della procedura ampliata. Venendo inoltre a meno al suo obbligo di motivare adeguatamente la propria decisione. Anche per quel che concerne la sua situazione medica e i maltrattamenti subiti da parte dei militari, il ricorrente ritiene che l'autorità di prima istanza sarebbe incorsa in gravi lacune istruttorie. Altresì, l'insorgente contesta la valutazione della SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni come pure l'analisi dell'assenza di un rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Specialmente, egli sottolinea come la circostanza che il fra- tello P. sarebbe divenuto noto nell'ambito sportivo del cricket e di conse- guenza sarebbe stato preso di mira dalle autorità – essendo l'unico
D-5597/2021 Pagina 7 giocatore tamil in una squadra nazionale composta da singalesi – rappre- senterebbe un profilo di rischio per lui. Invero, egli evidenza come da un confronto con il verbale del fratello P. risulterebbe che lo stesso sarebbe stato intimato a lasciare la squadra incorrendo in un episodio di aggres- sione ed in una detenzione. Infine, egli rimprovera all'autorità di prima istanza di non aver atteso la produzione del mezzo di prova annunciato, violando così ulteriormente il suo diritto di essere sentito.
E. 7.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ri- corrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rile- vanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 con- sid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; MOSER/ BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191).
E. 7.2 Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 7.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di espri- mersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere de- finita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 con- sid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2).
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E. 7.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è ne- cessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fon- dato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).
E. 7.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto dall'interes- sato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridi- camente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua va- lutazione. In particolare, si osserva come l'obiezione di una mancata analisi di una persecuzione riflessa a causa dei suoi legami famigliari, in partico- lare con il padre e i fratelli già espatriati, risulta nella fattispecie ai limiti del pretestuoso. Invero, il Tribunale constata come l'interessato abbia sempre riferito di essere stato arrestato esclusivamente in relazione all’attività spor- tiva del fratello P. espatriato assieme a lui (cfr. atti SEM 24/16 D116, D150- 152; 28/12 D46-51). Inoltre, l'autorità inferiore ha motivato in modo suffi- cientemente completo e comprensibile, perché ritenesse che le allegazioni dell'insorgente inverosimili, anche esprimendosi in merito a tutti i mezzi di prova presentati e annunciati dal ricorrente (cfr. p.to. II, pag. 5 e segg. della decisione avversata). All'insorgente è peraltro stata offerta la possibilità di esprimersi riguardo a quest'ultimi sia nel contesto dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 24/16 D105-115), sia nell'ambito del suo parere al progetto di bozza negativa della decisione (cfr. atto SEM 30/13, pag. 6 e 7). Il fatto che l'autorità non abbia atteso la trasmissione della denuncia presentata dalla madre del ricorrente presso la Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka e si è espressa anticipatamente su tale mezzo di prova, non viola il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3, 136 I 229 consid. 5.3).
E. 7.5.2 Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi
D-5597/2021 Pagina 9 pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, si osserva che dalla visita medica del 26 novembre 2021 non risulta che l'interessato ha necessitato di ulteriori trattamenti (cfr. atto SEM 36/1). Quest'ultima ha del resto esposto, nel provvedimento avversato, in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecu- zione dell'allontanamento della ricorrente verso lo Sri Lanka ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. p.to. II, pag. 14 e 15 della decisione avversata).
E. 7.5.3 Pertanto, l'autorità inferiore risulta aver tenuto conto nel suo giudizio di tutti gli elementi presenti all'incarto. In tal senso, nel provvedimento av- versato, non si ravvisa né una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr. supra cosid. 6.4), né che abbia violato in alcun modo il suo diritto di essere sentito. Riguardo a quest'ultimo punto, risulta del resto che egli abbia po- tuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata. Per il resto, il solo fatto che il ricorrente si trovi in disaccordo con l'apprezza- mento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non discende invece da un accertamento inaccu- rato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, rispetti- vamente da una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della me- desima. Tali argomentazioni verranno pertanto trattate nei considerandi se- guenti.
E. 7.6 Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi vio- lato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente. Per il resto, essa non è venuta meno al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione avversata, né violato in alcun modo il diritto di essere sentito dell'insorgente.
E. 7.7 Su tali presupposti, non si intravvede quindi nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall'insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) – applicata alla presente disamina – l'autorità inferiore ha già raccolto gli ele- menti giuridicamente rilevanti per il caso di specie per potersi poi pronun- ciare, con cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano nella fattispecie (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata, si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8).
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E. 7.8 Ne discende quindi che le censure formali sollevate dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conse- guentemente respinte.
E. 8.1 Ora venendo al merito, si osserva dapprima che la Svizzera, su do- manda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di con- durre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza.
E. 8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 8.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suf- ficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
D-5597/2021 Pagina 11 nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti).
E. 9.1 Innanzitutto, si rinvia alla sentenza D-5604/2021 relativa al fratello P., nella quale il Tribunale ha ritenuto le allegazioni del medesimo inverosimili (consid. 9). In particolare, non è stata resa credibile una persecuzione da parte delle autorità militari legata alla sua partecipazione agli allenamenti e alle partite di cricket per la squadra (…).
E. 9.2 Inoltre, il racconto del ricorrente in relazione al suo arresto e ai giorni di detenzione è estremamente impersonale e privo di dettagli. Egli ha unica- mente riferito di esser stato costretto a salire su un veicolo tipo van e di non essere in grado di specificare dove l'avrebbero portato, in quanto gli avreb- bero bendato gli occhi (cfr. atti SEM 24/16 D116; 28/12 D6, D11-12). Inoltre, sorprende che egli non ha saputo fornire nessun’indicazione in merito alla durata (cfr. atti SEM 24/16 D 144; 28/12 D22) e al luogo della sua deten- zione (cfr. atto SEM 28/12 D23). Altresì, risulta alquanto incredibile che egli non sia in grado di circostanziare maggiormente i giorni di detenzione (cfr. atto SEM 28/12 D23-24, D28). In aggiunta, il ricorrente non è nemmeno riuscito a dare una spiegazione convincente sul motivo per cui egli sarebbe stato arrestato. Infatti, egli ha asserito di essere stato arrestato probabil- mente per spaventare il fratello P. ed indurlo a smettere a giocare a cricket (cfr. atto SEM 24/16 D152; 28/12 D46).
E. 9.3 Anche quanto dichiarato in merito alla liberazione risulta poco credibile, oltre ad essere incompatibile con la logica dell'agire. In particolare, quanto riferito in merito alla convocazione da ritirare il (…) luglio 2021 a E._______, per potersi presentare il 20 luglio 2021 al cosiddetto quarto piano a Colombo, è priva di alcuna logica (cfr. atti SEM 24/16 D123; 28/12 D29). Inoltre, stupisce il fatto che il ricorrente non sia stato nemmeno in grado di indicare cosa vi sarebbe al quarto piano a Colombo e per quale
D-5597/2021 Pagina 12 motivo si sarebbe dovuto recare presso tale ufficio assieme al fratello P. (cfr. atto SEM 24/16 D130-131; 28/12 D65).
E. 9.4 Dipoi, come riscontrato anche dall'autorità inferiore, dalle allegazioni del ricorrente emergono alcune importanti contraddizioni. A titolo d’esem- pio nella prima audizione egli ha dapprima riferito che il passatore gli avrebbe fatto segno di andare verso la sua macchina (cfr. atto SEM 24/16 D68), mentre poco più avanti, nella stessa audizione, ha asserito di non aver mai visto il passatore, ma di esser stato accompagnato in macchina da due persone organizzate da quest’ultimo (cfr. atto SEM 24/16 D74-77). Tale racconto inoltre differisce in modo importante da quando affermato dal fratello P. (cfr. atto 28/12 D70-71), come fatto notare dall’autorità inferiore in sede di seconda audizione. Tuttavia, il ricorrente non ha saputo dare una convincente spiegazione alle discrepanze evidenziate. Altresì, anche il rac- conto in merito alla procedura che avrebbero dovuto seguire in aeroporto discorda notevolmente nelle allegazioni rilasciate dai fratelli (cfr. atto SEM 28/12 D75-76).
E. 9.5 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti nel procedimento di prima istanza, il Tribunale non può esimersi dal condividere quanto già evidenziato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pt.o II, pag. 6-7 della decisione avversata). Inoltre, nemmeno quanto prodotto in sede ricorsuale e successivamente con scritto del 5 gennaio 2022 è suscettibile di mutare l'apprezzamento del Tribunale. In particolare, la denuncia presentata dalla madre alla Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka, oltre a poter es- sere stata confezionata ai fini di causa, riporta unicamente che la madre sarebbe stata informata da terzi che i figli sarebbero stati arrestati dai mili- tari e da due giorni ella non avrebbe più notizie di loro (cfr. allegato ricor- suale n. 3).
E. 9.6 Ne discende dunque che l'insorgente non ha reso verosimile le sue allegazioni inerenti ai motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka.
E. 10 A titolo meramente abbondanziale, e per buona pace del ricorrente, le al- legazioni del ricorrente non risultano adempiere le condizioni di rilevanza. In particolare, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1).
D-5597/2021 Pagina 13 A tal riguardo si sottolinea che né il ricorrente, né il fratello P. così come nemmeno il padre hanno mai fatto parte delle LTTE (cfr. atti SEM 24/16 D139; 1108048-26/15 D126-127) e che quest'ultimo si trova ancora in Sri Lanka. Inoltre, i motivi d'asilo dei fratelli espatriati precedentemente non hanno una connessione con quelli dell'insorgente, rispettivamente del fra- tello P., come confermato dallo stesso (cfr. atto SEM 24/16 D150-151). In- fine, si constata come il richiedente non ha mai avuto altri problemi con i militari (cfr. atto SEM 24/16 D140) oltre all'asserita detenzione – peraltro già ritenuta inverosimile - ed è potuto espatriare con il suo passaporto ori- ginale (cfr. atto SEM 24/16 D91).
E. 11.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi rico- noscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Per il resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.6). Nel caso de quo, nemmeno sono recensibili un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza di riferimento E- 1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non ap- pare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 con- sid. 4.4). Certo, il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sen- tenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e
E. 11.2 Peraltro, nemmeno i mezzi di prova versati agli atti, con scritto del 5 gennaio 2022, permettono una diversa valutazione. Né la sua partecipa- zione ad un torneo di cricket in Svizzera (C._______) né le fotografie che lo ritraggono durante la premiazione, con in sfondo le bandiere delle LTTE, permettono di concludere che il ricorrente possa essere considerato in pa- tria come un'esponente di spicco delle LTTE. Altresì, nemmeno l'articolo di giornale srilankese, che riporta del precitato torneo avvenuto in Svizzera e
D-5597/2021 Pagina 14 menziona il fratello P. quale miglior giocatore, permette di concludere che egli sia inviso alle autorità del suo Paese d'origine.
E. 11.3 Pertanto la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta il fianco a critiche. In altri termini, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avve- nire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi).
E. 12 In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione im- pugnata va confermata.
E. 13.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pro- nuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
E. 13.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento.
E. 14.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allonta- namento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 14.2 Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l'au- torità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l'ammissibilità e l'e- sigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ribadisce di essere meri- tevole del riconoscimento dello statuto di rifugiato e che il suo allontana- mento violerebbe il principio di “non refoulement”. In particolare, ritiene l'e- secuzione del suo allontanamento in contrasto con l'art. 3 della Conven- zione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'art. 3 della Convenzione contro
D-5597/2021 Pagina 15 la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, egli in caso di rientro in Sri Lanka rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e tortu- rato, per non essersi presentato al quarto piano a Colombo. Altresì, il ricor- rente sottolinea come egli sarebbe ancora traumatizzato dai maltrattamenti subiti durante la detenzione nel Paese d'origine e come la sua rete socio famigliare risulterebbe compromessa.
E. 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la pro- secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.
E. 15.2 A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest'ultimo non è riu- scito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka, risulta anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, paci- fica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vie- tati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente inte- ressare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi rife- rimenti). Inoltre, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d'altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inam- missibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.2.3 e relativi riferimenti; anche le sentenze del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3 e D-2217/2020 del 30 maggio 2023 consid. 9.1.2).
E. 15.3 Ne consegue pertanto che, l’esecuzione dell'allontanamento del ricor- rente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.
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E. 16.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l’aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poi- ché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tri- bunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferi- menti citati). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tri- bunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubbli- cata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontana- mento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]),
E. 16.2 Nel caso di specie, il ricorrente proviene da D._______ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord), villaggio nel quale egli sarebbe nato e cresciuto e dove vi sarebbe la maggioranza della sua rete socio-famigliare (cfr. atto SEM 24/16 D23-24, D45). Inoltre, egli risulta essere tutt'ora in contatto con i suoi genitori (cfr. atto SEM 24/16 D52), i quali vivono in una casa di pro- prietà (cfr. atto SEM 24/16 D38-40). Altresì, l'insorgente è un giovane uomo, vanta di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM 24/16 D26-
27) e di un'esperienza professionale quale (…) (cfr. atto SEM 26/15 D28- 30). Quest'ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostenta- mento (cfr. atto SEM 24/16 D34-35). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'Interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni.
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E. 16.3 Per quanto concerne il suo stato di salute del ricorrente si osserva l'ultima visita medica risale al 26 novembre 2021(cfr. cfr. atto SEM 36/1), di conseguenza si può presumere che i problemi si siano risolti o che non sono così acuti da necessitare degli ulteriori trattamenti. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferi- mento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio ri- guardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in partico- lare con riferimento agli effetti di quest’ultima sulla situazione di approvvi- gionamento dal profilo medico-sanitario (consid. 10.2.5). Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate in tale settore sanitario nella predetta sen- tenza di riferimento, le problematiche di salute del ricorrente non condu- cono a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un dete- rioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento citata).
E. 16.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione con l'art. 44 LAsi).
E. 17 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'e- secuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della neces- saria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 18 Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
E. 19 Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la deci- sione impugnata confermata.
E. 20 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
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E. 21 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a ca- rico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibi- lità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 22 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5597/2021 Pagina 19 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Francesca Bertini-Tramèr
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5597/2021 Sentenza del 21 agosto 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dalla MLaw Tindara Santoro, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 2 dicembre 2021. Fatti: A. A.a A._______, cittadino srilankese e di etnia tamil, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) settembre 2021, congiuntamente al fratello B._______ (cfr. atti SEM 3/2; 1108048-3/2). A.b Il 9 settembre 2021 l'interessato ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli (cfr. atto SEM 12/1). A.c Il giorno seguente il richiedente ha sostenuto un'audizione sulle generalità (cfr. atto SEM 13/10), mentre il 16 settembre 2021 (cfr. atto SEM 16/2) è stato sentito nell'ambito di un colloquio personale conformemente all'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; Regolamento Dublino III). A.d In seguito, il 29 ottobre 2021 (cfr. atto SEM 24/16) si è svolta la prima audizione secondo l'art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), mentre il 25 novembre 2021 (cfr. atto SEM 28/12) si è svolta una seconda audizione secondo l'art. 29 LAsi. A.e A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente ha presentato (cfr. atto SEM 18/-, ID-Nr. 001-008):
- carta d'identità (in copia)
- certificato di nascita (in copia)
- cinque fotografie
- lettera del lavoro con salario e posto di lavoro (in copia) A.f In corso di procedura il richiedente è stato oggetto di una visita medica in data 23 settembre 2021 (cfr. atto SEM 20/2). B. B.a Il 30 novembre 2021, la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr. atto SEM 30/13), allorché il 1° dicembre 2021, l'interessato ha potuto presentare il suo parere allo stesso (cfr. atto SEM 31/6). B.b Con decisione del 2 dicembre 2021, notificata in medesima data (cfr. atto SEM 34/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando parimenti il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM 32/17). B.c In medesima data la SEM ha emesso una decisione inerente al fratello (cfr. atto SEM 1108048-36/18), oggetto di una procedura separata (cfr. D-5604/2021). C. Il 23 dicembre 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 24 dicembre 2021) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo, a titolo principale, l'accoglimento del ricorso, il riconoscimento della qualità di rifugiato e concessione dell'asilo. In primo subordine, che gli atti di causa siano restituiti all'autorità inferiore, per una nuova valutazione sul punto del riconoscimento della qualità di rifugiato ed in secondo subordine che gli atti di causa siano restituiti alla SEM per il complemento dell'istruzione. Altresì, ha presentato una domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. Al ricorso egli ha allegato la denuncia presentata dalla madre alla Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka con una lettera accompagnatoria e la relativa traduzione (cfr. allegato ricorsuale n. 3). D. Con scritto del 5 gennaio 2022, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale delle fotografie che lo ritraggono durante la premiazione di un torneo sportivo a C._______ al quale egli ha preso parte in data 24 ottobre 2021, assieme al fratello P. e un nuovo documento (...) con la relativa traduzione. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi in combinato disposto con l'art. 10 dell'ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza COVID-19 asilo; RS 142.318]) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 5. 5.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella del fratello del ricorrente (D-5604/2021), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17). 5.2 Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente (cfr. allegato ricorsuale par. 11). Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello del fratello (cfr. D-5604/2021). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause. 6. 6.1 Per quanto riguarda i motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino srilankese, di etnia tamil e di aver sempre vissuto a D._______ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord). Il (...) luglio 2021 egli avrebbe terminato prima il lavoro, in quanto sarebbe stato informato dalla madre dell'arresto del fratello P. Nelle vicinanze del negozio in cui lavorava, anch'egli sarebbe stato arrestato da parte dei militari. Quest'ultimi l'avrebbero costretto a salire su un veicolo - bendandogli gli occhi e legandogli le mani - e l'avrebbero interrogato in merito al fratello P. Pertanto, egli avrebbe subito saputo di esser stato arrestato a causa sua e in particolare per il fatto che egli giocava a cricket. In seguito, egli sarebbe stato portato in una stanza, dove gli avrebbero intimato, anche a lui, di non giocare più a cricket e poi sarebbe stato picchiato, riportando una frattura al dito. Durante la detenzione i militari gli avrebbero ripetuto che il fratello P. avrebbe dovuto smettere di giocare a cricket e di allenarsi. Inoltre, gli avrebbero chiesto informazioni anche in merito al padre e ai fratelli espatriati. Altresì, il richiedente ha affermato di esser stato slegato esclusivamente per magiare e ciò sarebbe avvenuto solo due volte. Proprio in occasione del secondo pasto, i militari gli avrebbero comunicato che si sarebbe dovuto presentare, il (...) luglio 2021, al campo militare a E._______ - il quale dista 15 km da Jaffna - per ritirare una lettera. Con tale lettera egli si sarebbe dovuto poi recare il (...) luglio 2021 a Colombo al quarto piano. Successivamente, l'avrebbero costretto nuovamente a salire su un veicolo con gli occhi bendati. Essendo che i militari, durante il trasporto, gli parlavano al plurale egli avrebbe intuito che anche il fratello P. si trovava con lui sul veicolo. Entrambi sarebbero stati rilasciati vicino ad un campo di granoturco a F._______ e assieme si sarebbero recati da un amico, dove avrebbero contattato la madre (cfr. atti SEM 24/16 e 28/12). 6.2 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato innanzitutto inverosimili le allegazioni del richiedente. In particolare, la SEM ha rilevato come le dichiarazioni dell'interessato risulterebbero, su punti essenziali, poco concrete e circostanziate. Inoltre, l'autorità di prima istanza ha riscontrato come durante la prima audizione del 29 ottobre 2021 si sarebbero verificate delle contraddizioni nelle stesse allegazioni del richiedente di quel giorno. Oltre a ciò, l'autorità inferiore ha osservato come anche tra l'audizione del 29 ottobre 2021 e quella del fratello P. dello stesso giorno si sarebbero verificate delle grossolane contraddizioni, alle quali - confrontato nel corso della successiva audizione - non avrebbe dato una convincente spiegazione. Dipoi, la SEM ha analizzato attentamente i mezzi di prova ed ha concluso come questi non sarebbero in grado di apportare credibilità alle sue allegazioni in merito a delle persecuzioni da parte dei militari. A tal proposito, l'autorità di prima istanza si è pronunciata anche in merito all'annunciato documento, ossia la denuncia presentata dalla madre alla commissione dei diritti umani, osservando che non si tratterebbe di un atto probatorio, poiché potrebbe essere stata effettuata ai fini della causa. Pertanto, il richiedente non avrebbe in nessun modo reso verosimile una persecuzione nei suoi confronti dovuta a suo fratello P. Altresì, l'autorità inferiore ha ritenuto che nella fattispecie non sussisterebbero dei fondati motivi per ritenere che egli sarebbe esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi rilevanti ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato in caso di ritorno in Sri Lanka. In particolare, la SEM ha analizzato i cosiddetti fattori di rischio esistenti al momento della partenza dell'interessato non ritenendoli atti a suscitare una persecuzione da parte delle autorità del suo Paese d'origine. Infine, l'autorità di prima istanza ha preso posizione in merito al parere sulla bozza di decisione negativa presentato dalla rappresentante legale, concludendo come tale non conterrebbe fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica del suo punto di vista. 6.3 In sede ricorsuale, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità di prima istanza. In primo luogo, osserva come il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato, non avendo la SEM chiarito d'ufficio il suo profilo di rischio. Invero, egli avrebbe dimostrato l'esistenza di una persecuzione nei confronti di alcuni membri della sua famiglia e di essere finito anche lui nel mirino delle autorità dello Sri Lanka. Pertanto, a suo dire, l'autorità inferiore non avrebbe applicato accuratamente il diritto federale e non avrebbe ossequiato al suo obbligo di stabilire in maniera completa i fatti giuridicamente rilevanti, trattando oltretutto un caso complesso nell'ambito di una procedura celere anziché nell'ambito della procedura ampliata. Venendo inoltre a meno al suo obbligo di motivare adeguatamente la propria decisione. Anche per quel che concerne la sua situazione medica e i maltrattamenti subiti da parte dei militari, il ricorrente ritiene che l'autorità di prima istanza sarebbe incorsa in gravi lacune istruttorie. Altresì, l'insorgente contesta la valutazione della SEM in merito alla verosimiglianza delle sue allegazioni come pure l'analisi dell'assenza di un rischio di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Specialmente, egli sottolinea come la circostanza che il fratello P. sarebbe divenuto noto nell'ambito sportivo del cricket e di conseguenza sarebbe stato preso di mira dalle autorità - essendo l'unico giocatore tamil in una squadra nazionale composta da singalesi - rappresenterebbe un profilo di rischio per lui. Invero, egli evidenza come da un confronto con il verbale del fratello P. risulterebbe che lo stesso sarebbe stato intimato a lasciare la squadra incorrendo in un episodio di aggressione ed in una detenzione. Infine, egli rimprovera all'autorità di prima istanza di non aver atteso la produzione del mezzo di prova annunciato, violando così ulteriormente il suo diritto di essere sentito. 7. 7.1 Preliminarmente occorre chinarsi sulle censure formali sollevate dal ricorrente, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 138 I 232 consid. 5 per il diritto di essere sentito e l'obbligo di motivazione; e per l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. sentenze del Tribunale D-3567/2019 del 29 novembre 2019 consid. 5.2 e D-1443/2016 del 22 febbraio 2017 consid. 4.2; Moser/ Beusch/ Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191). 7.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente procede d'ufficio all'accertamento dei fatti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA; art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 7.3 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 7.4 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 7.5 7.5.1 Nella presente disamina, al contrario di quanto sostenuto dall'interessato in sede di ricorso, il Tribunale non intravvede alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. In particolare, si osserva come l'obiezione di una mancata analisi di una persecuzione riflessa a causa dei suoi legami famigliari, in particolare con il padre e i fratelli già espatriati, risulta nella fattispecie ai limiti del pretestuoso. Invero, il Tribunale constata come l'interessato abbia sempre riferito di essere stato arrestato esclusivamente in relazione all'attività sportiva del fratello P. espatriato assieme a lui (cfr. atti SEM 24/16 D116, D150-152; 28/12 D46-51). Inoltre, l'autorità inferiore ha motivato in modo sufficientemente completo e comprensibile, perché ritenesse che le allegazioni dell'insorgente inverosimili, anche esprimendosi in merito a tutti i mezzi di prova presentati e annunciati dal ricorrente (cfr. p.to. II, pag. 5 e segg. della decisione avversata). All'insorgente è peraltro stata offerta la possibilità di esprimersi riguardo a quest'ultimi sia nel contesto dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 24/16 D105-115), sia nell'ambito del suo parere al progetto di bozza negativa della decisione (cfr. atto SEM 30/13, pag. 6 e 7). Il fatto che l'autorità non abbia atteso la trasmissione della denuncia presentata dalla madre del ricorrente presso la Commissione per i diritti umani dello Sri Lanka e si è espressa anticipatamente su tale mezzo di prova, non viola il diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3, 136 I 229 consid. 5.3). 7.5.2 Anche sotto l'aspetto del suo stato di salute, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione. La SEM disponeva di tutti gli elementi per potersi pronunciare in merito senza aspettare e/o effettuare ulteriori accertamenti. In particolare, si osserva che dalla visita medica del 26 novembre 2021 non risulta che l'interessato ha necessitato di ulteriori trattamenti (cfr. atto SEM 36/1). Quest'ultima ha del resto esposto, nel provvedimento avversato, in modo sufficientemente dettagliato i motivi per i quali ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso lo Sri Lanka ammissibile e ragionevolmente esigibile, anche ed in particolare in relazione al suo stato di salute (cfr. p.to. II, pag. 14 e 15 della decisione avversata). 7.5.3 Pertanto, l'autorità inferiore risulta aver tenuto conto nel suo giudizio di tutti gli elementi presenti all'incarto. In tal senso, nel provvedimento avversato, non si ravvisa né una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione da parte della SEM, nel rispetto dei principi sopra esposti (cfr. supra cosid. 6.4), né che abbia violato in alcun modo il suo diritto di essere sentito. Riguardo a quest'ultimo punto, risulta del resto che egli abbia potuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione impugnata. Per il resto, il solo fatto che il ricorrente si trovi in disaccordo con l'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel suo caso specifico, è piuttosto riferibile al merito della questione e non discende invece da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte della succitata autorità, rispettivamente da una violazione dell'obbligo di motivazione da parte della medesima. Tali argomentazioni verranno pertanto trattate nei considerandi seguenti. 7.6 Alla luce degli elementi succitati, l'autorità inferiore non ha quindi violato il principio inquisitorio ed i fatti pertinenti sono stati stabiliti in modo sufficiente. Per il resto, essa non è venuta meno al suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione avversata, né violato in alcun modo il diritto di essere sentito dell'insorgente. 7.7 Su tali presupposti, non si intravvede quindi nemmeno quali ulteriori elementi l'autorità sindacata avrebbe dovuto analizzare, passando ad una procedura ampliata (cfr. art. 26d LAsi), così come proposto dall'insorgente nella sua impugnativa, poiché nella procedura celere (cfr. art. 26c LAsi) - applicata alla presente disamina - l'autorità inferiore ha già raccolto gli elementi giuridicamente rilevanti per il caso di specie per potersi poi pronunciare, con cognizione di causa, nella decisione qui impugnata rispetto ai quesiti giuridici che si ponevano nella fattispecie (per ulteriori dettagli circa lo smistamento tra la procedura celere e quella ampliata, si veda la DTAF 2020 VI/5 consid. 7-8). 7.8 Ne discende quindi che le censure formali sollevate dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, risultano infondate e vanno conseguentemente respinte. 8. 8.1 Ora venendo al merito, si osserva dapprima che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). La definizione dello statuto di rifugiato, così come stabilita all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio paese di origine o di residenza. 8.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 8.4 È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 9. 9.1 Innanzitutto, si rinvia alla sentenza D-5604/2021 relativa al fratello P., nella quale il Tribunale ha ritenuto le allegazioni del medesimo inverosimili (consid. 9). In particolare, non è stata resa credibile una persecuzione da parte delle autorità militari legata alla sua partecipazione agli allenamenti e alle partite di cricket per la squadra (...). 9.2 Inoltre, il racconto del ricorrente in relazione al suo arresto e ai giorni di detenzione è estremamente impersonale e privo di dettagli. Egli ha unicamente riferito di esser stato costretto a salire su un veicolo tipo van e di non essere in grado di specificare dove l'avrebbero portato, in quanto gli avrebbero bendato gli occhi (cfr. atti SEM 24/16 D116; 28/12 D6, D11-12). Inoltre, sorprende che egli non ha saputo fornire nessun'indicazione in merito alla durata (cfr. atti SEM 24/16 D 144; 28/12 D22) e al luogo della sua detenzione (cfr. atto SEM 28/12 D23). Altresì, risulta alquanto incredibile che egli non sia in grado di circostanziare maggiormente i giorni di detenzione (cfr. atto SEM 28/12 D23-24, D28). In aggiunta, il ricorrente non è nemmeno riuscito a dare una spiegazione convincente sul motivo per cui egli sarebbe stato arrestato. Infatti, egli ha asserito di essere stato arrestato probabilmente per spaventare il fratello P. ed indurlo a smettere a giocare a cricket (cfr. atto SEM 24/16 D152; 28/12 D46). 9.3 Anche quanto dichiarato in merito alla liberazione risulta poco credibile, oltre ad essere incompatibile con la logica dell'agire. In particolare, quanto riferito in merito alla convocazione da ritirare il (...) luglio 2021 a E._______, per potersi presentare il 20 luglio 2021 al cosiddetto quarto piano a Colombo, è priva di alcuna logica (cfr. atti SEM 24/16 D123; 28/12 D29). Inoltre, stupisce il fatto che il ricorrente non sia stato nemmeno in grado di indicare cosa vi sarebbe al quarto piano a Colombo e per quale motivo si sarebbe dovuto recare presso tale ufficio assieme al fratello P. (cfr. atto SEM 24/16 D130-131; 28/12 D65). 9.4 Dipoi, come riscontrato anche dall'autorità inferiore, dalle allegazioni del ricorrente emergono alcune importanti contraddizioni. A titolo d'esempio nella prima audizione egli ha dapprima riferito che il passatore gli avrebbe fatto segno di andare verso la sua macchina (cfr. atto SEM 24/16 D68), mentre poco più avanti, nella stessa audizione, ha asserito di non aver mai visto il passatore, ma di esser stato accompagnato in macchina da due persone organizzate da quest'ultimo (cfr. atto SEM 24/16 D74-77). Tale racconto inoltre differisce in modo importante da quando affermato dal fratello P. (cfr. atto 28/12 D70-71), come fatto notare dall'autorità inferiore in sede di seconda audizione. Tuttavia, il ricorrente non ha saputo dare una convincente spiegazione alle discrepanze evidenziate. Altresì, anche il racconto in merito alla procedura che avrebbero dovuto seguire in aeroporto discorda notevolmente nelle allegazioni rilasciate dai fratelli (cfr. atto SEM 28/12 D75-76). 9.5 Per quanto concerne i mezzi di prova versati agli atti nel procedimento di prima istanza, il Tribunale non può esimersi dal condividere quanto già evidenziato dalla SEM nella decisione avversata (cfr. pt.o II, pag. 6-7 della decisione avversata). Inoltre, nemmeno quanto prodotto in sede ricorsuale e successivamente con scritto del 5 gennaio 2022 è suscettibile di mutare l'apprezzamento del Tribunale. In particolare, la denuncia presentata dalla madre alla Commissione dei diritti umani dello Sri Lanka, oltre a poter essere stata confezionata ai fini di causa, riporta unicamente che la madre sarebbe stata informata da terzi che i figli sarebbero stati arrestati dai militari e da due giorni ella non avrebbe più notizie di loro (cfr. allegato ricorsuale n. 3). 9.6 Ne discende dunque che l'insorgente non ha reso verosimile le sue allegazioni inerenti ai motivi per i quali egli avrebbe lasciato lo Sri Lanka.
10. A titolo meramente abbondanziale, e per buona pace del ricorrente, le allegazioni del ricorrente non risultano adempiere le condizioni di rilevanza. In particolare, nonostante quanto censurato nel gravame, non si può partire dall'assunto che in specie esistano legami presunti o effettivi con le LTTE, che dal punto di vista delle autorità srilankesi, possano essere interpretati quale volontà di voler riaccendere il conflitto etnico nel paese (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8.4.1 e 8.5.3; sentenza del Tribunale E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.3.1). A tal riguardo si sottolinea che né il ricorrente, né il fratello P. così come nemmeno il padre hanno mai fatto parte delle LTTE (cfr. atti SEM 24/16 D139; 1108048-26/15 D126-127) e che quest'ultimo si trova ancora in Sri Lanka. Inoltre, i motivi d'asilo dei fratelli espatriati precedentemente non hanno una connessione con quelli dell'insorgente, rispettivamente del fratello P., come confermato dallo stesso (cfr. atto SEM 24/16 D150-151). Infine, si constata come il richiedente non ha mai avuto altri problemi con i militari (cfr. atto SEM 24/16 D140) oltre all'asserita detenzione - peraltro già ritenuta inverosimile - ed è potuto espatriare con il suo passaporto originale (cfr. atto SEM 24/16 D91). 11. 11.1 Proseguendo nell'analisi, l'insorgente non può neppure vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga. Per il resto, la sola appartenenza all'etnia Tamil e il deposito di una domanda d'asilo all'estero non sono elementi di rischio sufficienti per comprovare un timore fondato di esposizione a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.6). Nel caso de quo, nemmeno sono recensibili un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio, con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1) né si deduce dagli atti che l'interessato sia stato iscritto in una lista di controllo ad uso delle autorità (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 e 8.5.2; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1). In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 consid. 4.4). Certo, il fatto che egli sia di etnia tamil come pure la durata del suo soggiorno in Svizzera ed il suo eventuale rimpatrio senza il possesso di un passaporto non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). 11.2 Peraltro, nemmeno i mezzi di prova versati agli atti, con scritto del 5 gennaio 2022, permettono una diversa valutazione. Né la sua partecipazione ad un torneo di cricket in Svizzera (C._______) né le fotografie che lo ritraggono durante la premiazione, con in sfondo le bandiere delle LTTE, permettono di concludere che il ricorrente possa essere considerato in patria come un'esponente di spicco delle LTTE. Altresì, nemmeno l'articolo di giornale srilankese, che riporta del precitato torneo avvenuto in Svizzera e menziona il fratello P. quale miglior giocatore, permette di concludere che egli sia inviso alle autorità del suo Paese d'origine. 11.3 Pertanto la valutazione circa i fattori di rischio di cui al provvedimento sindacato non presta il fianco a critiche. In altri termini, il ricorrente non può prevalersi di un timore fondato di essere perseguitato in un prossimo avvenire e secondo un'alta probabilità, per dei motivi posteriori alla sua fuga (art. 54 LAsi).
12. In virtù di quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 13.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 14. 14.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 14.2 Il ricorrente, nel suo gravame, avversa anche le conclusioni a cui l'autorità inferiore è giunta nella decisione impugnata circa l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli ribadisce di essere meritevole del riconoscimento dello statuto di rifugiato e che il suo allontanamento violerebbe il principio di "non refoulement". In particolare, ritiene l'esecuzione del suo allontanamento in contrasto con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, egli in caso di rientro in Sri Lanka rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e torturato, per non essersi presentato al quarto piano a Colombo. Altresì, il ricorrente sottolinea come egli sarebbe ancora traumatizzato dai maltrattamenti subiti durante la detenzione nel Paese d'origine e come la sua rete socio famigliare risulterebbe compromessa. 15. 15.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 15.2 A tal proposito, in primo luogo il Tribunale osserva come, al contrario di quanto addotto dal ricorrente nel suo gravame, quest'ultimo non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, l'ammissibilità del rinvio del ricorrente verso lo Sri Lanka, risulta anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). Inoltre, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è d'altro canto a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.2.3 e relativi riferimenti; anche le sentenze del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3 e D-2217/2020 del 30 maggio 2023 consid. 9.1.2). 15.3 Ne consegue pertanto che, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 16. 16.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.1). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg. il Tribunale ha altresì proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 ed ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [E-1866/2015 consid. 13.3.3]), 16.2 Nel caso di specie, il ricorrente proviene da D._______ (distretto di Jaffna, Provincia del Nord), villaggio nel quale egli sarebbe nato e cresciuto e dove vi sarebbe la maggioranza della sua rete socio-famigliare (cfr. atto SEM 24/16 D23-24, D45). Inoltre, egli risulta essere tutt'ora in contatto con i suoi genitori (cfr. atto SEM 24/16 D52), i quali vivono in una casa di proprietà (cfr. atto SEM 24/16 D38-40). Altresì, l'insorgente è un giovane uomo, vanta di una solida formazione scolastica (cfr. atto SEM 24/16 D26-27) e di un'esperienza professionale quale (...) (cfr. atto SEM 26/15 D28-30). Quest'ultima attività gli permetteva di provvedere al proprio sostentamento (cfr. atto SEM 24/16 D34-35). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare che l'Interessato sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni. 16.3 Per quanto concerne il suo stato di salute del ricorrente si osserva l'ultima visita medica risale al 26 novembre 2021(cfr. cfr. atto SEM 36/1), di conseguenza si può presumere che i problemi si siano risolti o che non sono così acuti da necessitare degli ulteriori trattamenti. Il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (consid. 10.2.5). Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate in tale settore sanitario nella predetta sentenza di riferimento, le problematiche di salute del ricorrente non conducono a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento citata). 16.4 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).
17. Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
18. Ne consegue che, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
19. Visto tutto quanto sopra, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
20. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
21. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
22. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: