Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. L’interessato, di etnia tamil e con ultimo domicilio a B._______ (sito nel distretto di C._______, nella Provincia del […] dello Sri Lanka), ha presen- tato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) novembre 2017 (cfr. atto A1/2). B. Il (…) dicembre 2017 si è tenuto con il richiedente il verbale del rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto A6/10; di seguito: V1), allorché invece il (…) giugno 2018 (cfr. atto A18/23; di seguito: V2) rispettivamente il (…) febbraio 2020 (cfr. atto A24/22; di seguito: V3), si sono svolte con il medesimo le audizioni inerenti ai suoi motivi d’asilo. Nel corso delle medesime, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo asserito che uno zio (…) sarebbe scomparso nel (…), come il figlio di quest’ultimo l’anno successivo. Durante il periodo di guerra, l’interessato avrebbe seguito una formazione di (…) presso le LTTE (acronimo per: Li- beration Tigers of Tamil Eelam) come tutti gli altri compaesani. Avrebbe aiutato quest’ultima organizzazione, ma non ne sarebbe stato membro, for- nendo loro del (…), o ancora in un caso finanziariamente versando una sorta di tassa. Alla fine delle ostilità, nel (…), egli con la sua famiglia sa- rebbe stato alloggiato in un campo militare governativo e dopo circa (…) sarebbe stato liberato. Dopo aver registrato la sparizione dello zio e del figlio di questi nel (…), in particolare presso delle organizzazioni, ed aver preso parte personalmente a delle manifestazioni per persone scomparse
– in alcune occasioni una fotografia dove sarebbe stato anche lui presente, sarebbe stata pubblicata in un giornale – nonché aver certificato il decesso di una sorella e del marito della medesima, sarebbero iniziate le problema- tiche. Infatti dal (…) delle persone, in più occasioni, lo avrebbero minac- ciato, picchiato, ed in alcune circostanze pure ingiunto di non partecipare più alle diverse manifestazioni o di non cercare più i suoi famigliari scom- parsi, altrimenti lo avrebbero ucciso rispettivamente fatto sparire. Contro tali azioni egli avrebbe depositato una denuncia presso il (…) (acronimo per: […]) sia nel (…) che nel (…), senza però alcun esito positivo, nonché segnalato le stesse a diverse organizzazioni. Egli si sarebbe inoltre indiriz- zato alla polizia per denunciare tali visite. Poiché avrebbe avuto timore a causa degli episodi successigli, egli si sarebbe recato in D._______ nel (…), via aerea, legalmente (con il suo passaporto ed un regolare visto), ritornando dopo (…) in Sri Lanka. Al suo rientro all’aeroporto, dopo che le autorità lo avrebbero interrogato e controllato, sarebbe potuto tornare a casa senza problemi. Tuttavia, a seguito dell’ennesimo evento accadutogli
D-2217/2020 Pagina 3 il (…) al suo domicilio, ove (…) persone giunte in (…) lo avrebbero minac- ciato, picchiato, strozzato e (…), temendo per la sua incolumità, si sarebbe subito spostato dapprima a E._______ raggiungendo la moglie, ed il giorno successivo si sarebbe recato a F._______. Dal (…) al (…), avrebbe poi sostato a G._______, presso una zia della moglie, prima di lasciare defini- tivamente lo Sri Lanka in quest’ultima data, via aerea e munito del suo passaporto. L’interessato ha inoltre dichiarato che durante le elezioni – non specificando quando – avrebbe distribuito di casa in casa dei volantini per il partito (…) (abbreviazione di: […]), come volontario, ma non ne era mem- bro. Avrebbe inoltre partecipato a degli incontri del partito ed avrebbe fatto propaganda per lo stesso. Dopo la sua partenza, i famigliari gli avrebbero riportato che sarebbe stato ricercato da alcune persone al domicilio del pa- dre e della moglie, nonché quest’ultima sarebbe stata importunata con te- lefonate anonime a seguito di una denuncia che aveva sporto presso la polizia il (…) o (…), dopo che (…) persone avrebbero distrutto il cancello di casa. Il (…) la moglie, in (…), sarebbe stata inseguita da sconosciuti, e sarebbe caduta e svenuta. Da quel momento, la coniuge del richiedente accuserebbe delle problematiche psichiche. A supporto delle sue allegazioni, egli ha presentato: copia della sua carta d’identità, sei fotocopie di certificati di nascita autenticati con traduzioni in inglese; il suo certificato di nascita; la copia del suo certificato di matrimonio autenticato con la traduzione in inglese; due copie di certificati di decesso con traduzioni in inglese autenticate (cfr. atto A8); due decisioni di decesso della (…), H._______, distretto di I._______, datati (…), con traduzioni in inglese; sei lettere di sostegno originali; un numero di dossier del (…); la fotocopia di una tessera (l’originale si trova in fondo al dossier N); tre fogli di giornale; cinque scritti della (…) originali; l’ammissione della denuncia da parte della stazione di polizia di E._______ datata (…); uno scritto del (…) in lingua inglese (cfr. atto A19). Agli atti è inoltre presente della docu- mentazione medica, presentata anche dall’insorgente (cfr. atti A25/16 e A26/5). C. Con decisione del 26 marzo 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’insorgente ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun- ciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del pre- detto provvedimento. L’autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni dell’insorgente in merito alle asserite evenienze che lo avrebbero convinto all’espatrio dallo Sri Lanka, e da lui attribuite ad agenti del (…) o ad altre autorità statali, per le
D-2217/2020 Pagina 4 importanti contraddizioni, la loro inconsistenza e mancanza di dettaglio, non adempirebbero ai criteri di verosimiglianza. Neppure i mezzi di prova da lui prodotti durante la procedura corroborerebbero le sue dichiarazioni circa le persecuzioni subite in patria. Inoltre, l’evento successogli nel (…), non risulterebbe rilevante ai fini dell’asilo. Per di più, non sussisterebbero elementi per ritenere che egli possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un’alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi del diritto dell’asilo in caso di ritorno in Sri Lanka. L’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato, sarebbe peraltro ammis- sibile, ragionevolmente esigibile – in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e personale, nonché del suo stato di salute – così come possibile. D. Per il tramite del ricorso del 27 aprile 2020, l’interessato si è aggravato av- verso la succitata decisione, chiedendo in limine di statuire che il ricorso ha effetto sospensivo; a titolo principale ha postulato l’annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell’asilo in Svizzera; ed a ti- tolo eventuale la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità o eventualmente inesigibilità dell’esecuzione del suo allon- tanamento. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. L’insorgente nel suo memoriale, dopo aver ripercorso ed ampliato gli eventi successigli, contesta che i suoi motivi d’asilo siano inverosimili. In so- stanza, egli rileva dapprima come non sarebbe legittimo di segnalare con un tale peso – come avrebbe invece fatto la SEM nella decisione querelata
– le contraddizioni tra le due diverse audizioni. Le incoerenze segnalate dall’autorità inferiore, riguarderebbero inoltre delle discrepanze minori – che vengono analizzate punto per punto dal ricorrente – le quali potrebbero essere facilmente spiegabili, rispettivamente non concernerebbero dei punti rilevanti delle persecuzioni addotte dall’insorgente. Essendo inoltre che nel presente caso sarebbero state in gioco quattro lingue differenti du- rante la procedura d’asilo (tamil, tedesco, francese ed italiano), sarebbe possibile che delle sfumature tipiche di un idioma siano andate perse con le traduzioni apportate o che queste ultime siano incomplete. In tal senso l’interessato osserva come non si comprenderebbe perché nel suo caso non ci sia stata unità di lingua durante la procedura. Altresì, i mezzi di prova da lui prodotti, sarebbero al contrario di quanto ritenuto nel provvedimento avversato, atti a sostenere le persecuzioni subite. Nel proseguo del suo
D-2217/2020 Pagina 5 memoriale ricorsuale, l’insorgente sostiene di aver subito delle persecu- zioni rilevanti ai sensi dell’asilo. Difatti, dal profilo oggettivo, egli avrebbe ricevuto minacce a causa delle diverse manifestazioni alle quali avrebbe partecipato. Per alcune di esse, il ricorrente sarebbe pure apparso su dei giornali. Altresì, egli avrebbe avuto diverse relazioni con le LTTE e molti dei suoi parenti sarebbero stati membri o avrebbero avuto strette relazioni con la predetta organizzazione. Dal profilo soggettivo, invece, sarebbe provato che l’insorgente e la sua famiglia vivrebbero con una forte pressione psi- chica. In tal senso, sarebbe pure dimostrato che la moglie dell’insorgente, dopo la partenza di quest’ultimo, soffre di problematiche di salute. Inoltre, l’episodio successogli nell’anno (…), avrebbe una correlazione causale con degli eventi che gli sarebbero accaduti poco prima o in seguito, ed avrebbe pertanto una grande importanza. Sarebbe inoltre plausibile come il suo profilo di rischio, di ritorno dal D._______ – ovvero tra il (…) ed il (…)
– si sia rafforzato. Altresì, a causa della situazione politica presente in Sri Lanka, egli potrebbe subire l’arresto o altri trattamenti inumani, tenuto conto anche del fatto che già prima del suo espatrio egli è stato arrestato e pertanto lui è conosciuto dalle autorità e subirebbe una convocazione al momento del rimpatrio. L’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inoltre inammissibile, sia a causa del suo stato di salute, in quanto dovrebbe far ritorno nei luoghi dove i suoi traumi hanno avuto inizio, che poiché egli rischierebbe di essere nuo- vamente vittima di maltrattamenti a causa delle minacce e delle violenze già subite in passato che si sarebbero nel tempo intensificate. L’esecuzione sarebbe inoltre pure inesigibile, a causa della pandemia di coronavirus, in quanto la vita del ricorrente si ritroverebbe in pericolo o al minimo la sua salute verrebbe messa seriamente a rischio a causa dell’emergenza me- dica presente nel Paese. A mente sua sarebbe pure impossibile eseguire l’allontanamento a causa della situazione venutasi a creare con la pande- mia, che non permetterebbe in particolare di definire quando la situazione migliorerà rispettivamente peggiorerà. Al ricorso è stata allegata quale nuova documentazione: la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del ricorrente del 6 marzo 2020; un rapporto sulla situazione in Sri Lanka datato 16 gen- naio 2020 ed intitolato: “(…) Präsidentschaft – Menschenrechte unter Be- schuss”. E. Il 5 maggio 2020, il ricorrente ha inoltrato la nota d’onorario del suo rappre- sentante legale, già annunciata nel suo ricorso.
D-2217/2020 Pagina 6 F. Con scritto del 15 dicembre 2020, l’insorgente ha poi fatto pervenire al Tri- bunale il suo certificato medico del 5 novembre 2020, dal quale si evince che egli soffre di un disturbo post-traumatico da stress, e segue una terapia farmacologica nonché una presa a carico psichiatrica e psicologica. A mente del ricorrente, l’esecuzione del suo allontanamento, risulterebbe quindi anche dal profilo medico inammissibile. G. Tramite la missiva del 16 marzo 2021, l’insorgente ha trasmesso al Tribu- nale dell’ulteriore documentazione a sostegno delle sue tesi ricorsuali, ov- verossia una lettera della nipote del (…) ed una del padre del (…) con le relative traduzioni in tedesco, nonché la busta d’invio delle predette. H. Con decisione incidentale del 23 marzo 2021, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria totale formulata dall’insorgente nel gravame, nominando di conseguenza la MLaw Cora Dubach, in qualità di patrocinatrice d’ufficio. I. Invitata a determinarsi sul ricorso, l’autorità inferiore ha presentato la sua risposta allo stesso il 30 marzo 2021, postulandone il respingimento. In particolare, la SEM sottolinea come soltanto un’affermazione rilasciata du- rante l’audizione sulle generalità è stata ritenuta nei considerandi, ma non è tale contraddizione ad aver avuto un peso determinante sull’esito della domanda d’asilo del ricorrente, bensì l’insieme delle sue allegazioni, che sono contraddittorie, vaghe e carenti di particolari soggettivi. Inoltre, in tutti e tre i verbali, il ricorrente ha sempre detto di aver compreso bene l’inter- prete presente, i quali vengono accuratamente selezionati dalla SEM per poter effettuare il lavoro d’interprete. Peraltro, la funzionaria della SEM che avrebbe redatto la decisione impugnata, sarebbe perfettamente trilingue e non avrebbe quindi riscontrato alcuna problematica nel capire e tradurre i verbali d’audizione. Per quanto concerne lo stato di salute dell’insorgente, l’autorità inferiore denota che il certificato medico del 5 novembre 2020 non apporterebbe alcun nuovo elemento che possa rimettere in discussione la valutazione effettuata in merito nella decisione impugnata. Le due lettere della nipote e del padre del ricorrente, non corroborerebbero in alcun modo i suoi motivi d’asilo, poiché potrebbe benissimo trattarsi di dichiarazioni
D-2217/2020 Pagina 7 prodotte ai fini della causa, peraltro non avvalorate da alcun elemento con- creto. Anche il rapporto sulla situazione srilankese, non apporterebbe alcun cambiamento alla valutazione adempiuta dall’autorità inferiore, in quanto si tratterebbe di testimonianze che non riguarderebbero direttamente l’inte- ressato. J. Tramite osservazioni del 27 aprile 2021, il ricorrente ha presentato la sua replica, allegando alla stessa una nota d’onorario aggiuntiva. Circa la tra- duzione nelle audizioni intraprese, il ricorrente denota come non porrebbe in discussione le competenze del traduttore o quelle del funzionario incari- cato dalla SEM, bensì il fatto che per sua natura le traduzioni condurreb- bero ad un cambiamento della fattispecie o ad interpretazioni dettate da comprensioni differenti. Suggerisce quindi che sia presente durante le au- dizioni un secondo traduttore che possa fare una ritraduzione del verbale, onde evitare le ambiguità o errori di traduzione. Nel caso dell’insorgente, dove sono state utilizzate tre lingue nazionali differenti, ne verrebbero ac- cresciuti enormemente tali rischi. In seguito il ricorrente espone le sue os- servazioni contrarie alle argomentazioni della SEM presentate da quest’ul- tima nella sua risposta al ricorso. Il ricorrente reputa infine che la valuta- zione intrapresa dalla predetta autorità nella decisione impugnata, non ri- specchierebbe la situazione reale presente in Sri Lanka per il trattamento di malattie psichiche. K. È seguito un secondo scambio di scritti con la duplica del 6 maggio 2021, nella quale la SEM si è riconfermata sostanzialmente nelle precedenti as- serzioni e conclusioni, nonché ha aggiunto che la proposta del ricorrente di utilizzare un secondo interprete nella rilettura dei verbali, non è prevista nella procedura dell’autorità inferiore. Peraltro anche le attuali possibilità di cure e terapie psichiche, sarebbero state adeguatamente considerate dalla SEM. Nella sua triplica del 26 maggio 2021, il ricorrente ha per lo più rim- proverato all’autorità di prima istanza di non essere entrata nel merito di quanto da lui addotto nel ricorso e nel gravame, come pure ha contestato alcune asserzioni espresse nella replica dall’autorità inferiore. L. Dopo le ulteriori osservazioni di quadruplica dell’autorità inferiore dell’8 giu- gno 2021 – nella quale ha confermato le precedenti asserzioni e conclu- sioni, nonché che i problemi psichici fatti falere dall’insorgente possono es- sere trattati in Sri Lanka – inviate per conoscenza al ricorrente, il Tribunale,
D-2217/2020 Pagina 8 con ordinanza del 16 giugno 2021, ha decretato la conclusione dello scam- bio degli scritti. M. Con scritto del 21 marzo 2022, il ricorrente ha inoltrato un nuovo certificato medico del 25 febbraio 2022, per provare che il suo stato di salute psichico sarebbe drasticamente peggiorato, dopo che il padre gli avrebbe raccon- tato di una visita di militari singalesi che lo avrebbero ricercato. Di conse- guenza, sostiene come egli verrebbe tutt’ora ricercato dalle autorità srilan- kesi e che in caso di rientro in patria egli potrebbe subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell’asilo. N. Per mezzo della missiva del 6 maggio 2022, la MLaw Cora Dubach, ha informato il Tribunale che per motivi di cambio di posto di lavoro, non le sarebbe più stato possibile proseguire il mandato per il ricorrente, e ha quindi chiesto lo scarico dallo stesso e che venisse nominata al suo posto la MLaw Linda Spähni, quale nuova gratuita patrocinatrice dell’insorgente. Il Tribunale ha accolto le predette richieste con decisione incidentale del 14 giugno 2022. O. Tramite lo scritto del 24 novembre 2022, l’insorgente ha ribadito come l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile, in quanto vista la grave crisi economica e politica vigente attualmente in Sri Lanka – citando anche a supporto un rapporto dell’(…) (di seguito: […]) del (…) sullo Sri Lanka – egli non potrebbe procurarsi i medicamenti a lui necessari né usu- fruire di una sufficiente presa a carico psicoterapeutica rispettivamente psi- chiatrica. Al contrario, un suo rimpatrio nel paese d’origine, comporterebbe un aggravamento del suo stato di salute e potrebbe condurlo ad una situa- zione di pericolo per la sua salute. Infine, egli ha chiesto di trattare il suo caso con priorità, visto il suo stato valetudinario labile e che l’incertezza nella quale si trova, comporterebbe per lui un carico psichico importante. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 di- cembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna mo- difica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una de- cisione in materia d’asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di princi- pio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposi- zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi- sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
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E. 3.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di perse- cuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 con- sid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129).
E. 3.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 4.1 Nella presente disamina, le dichiarazioni dell’interessato riguardo alle minacce e percosse che avrebbe subito a più riprese tra il (…) del (…) ed
D-2217/2020 Pagina 11 il (…) e da lui attribuite ad agenti del (…) o a membri di altre autorità srilan- kesi, risultano essere poco plausibili. Dapprima, al contrario di quanto adduce il ricorrente nel gravame, egli ha fornito dei diversi episodi – successi a suo dire il (…), il (…), il (…) ed il (…)
– un racconto relativamente generico degli stessi. Invero, nella maggior parte degli eventi, egli ha descritto le persone giunte al suo domicilio, come (…) persone sconosciute a (…), vestite in abiti civili, e che lo avrebbero minacciato di non più partecipare alle riunioni/manifestazioni per le per- sone scomparse e/o di cercare le stesse (cfr. V2, D82 segg., pag. 12 segg.; V3, D97 segg., pag. 13 seg.). In particolare, a parte per l’evento che sa- rebbe accaduto il (…), egli non ha mai fornito degli elementi maggiormente concreti e dettagliati, per esempio circa la sua reazione alla vista di tali persone o cosa avrebbe risposto ai medesimi, essendo peraltro che egli ha riferito aver lavorato come (…) (cfr. V2, D26 segg., pag. 5 seg.), o an- cora della reazione di famigliari che all’epoca avrebbero dovuto essere an- cora presenti al domicilio (come la moglie, cfr. V2, D45 seg., pag. 7) che dia la percezione di eventi effettivamente da lui vissuti. Appare inoltre poco probabile che, se si fosse realmente trattato di membri del (…) o di altre autorità srilankesi (come militari o poliziotti come addotto dall’insorgente; cfr. V2, D77, pag. 11; D87 seg., pag. 12; V3, D99, pag. 13), questi ultimi si sarebbero unicamente accontentati di minacciarlo durante gli episodi suc- cessi nel (…) e nel (…), senza che egli venisse ad esempio convocato per essere interrogato o arrestato. Inoltre, l’unica volta in cui gli avrebbero rife- rito a quale autorità appartenevano, ovvero all’(…), gli agenti gli avrebbero unicamente posto dei quesiti circa come lo zio ed il figlio di questi sareb- bero scomparsi, senza minacciarlo in alcun modo (cfr. V2, D73, pag. 10; D98 segg., pag. 13). Sorprende inoltre come per i diversi episodi, che sa- rebbero avvenuti la sera o la notte, egli fosse in casa, allorché ha riferito che lui avrebbe lavorato quale (…) durante dei turni notturni, ed in alcuni casi anche durante il giorno nei fine settimana (cfr. V2, D26, pag. 5; V3, D15 segg., pag. 3). Altresì, se effettivamente egli avesse vissuto quanto addotto e temuto le autorità come da egli allegato, appare poco plausibile che egli sia partito legalmente verso il D._______, con il suo passaporto ed un visto turistico, per via aerea nel (…), dopo l’evento successogli il (…); ma ancora meno che egli sia ritornato in Sri Lanka con le medesime mo- dalità dopo (…), senza subire dei controlli particolari all’aeroporto (cfr. V1, p.to 2.04 seg., pag. 4; V2, D50 segg., pag. 7), né riscontrare delle proble- matiche fino all’episodio del (…), che lo avrebbe indotto all’espatrio. Peral- tro, quest’ultimo accaduto di intensità maggiore rispetto ai precedenti, ap- pare essere difficilmente comprensibile con la spiegazione fornita dall’in- sorgente in audizione, ovvero che forse avrebbero saputo qualcosa da
D-2217/2020 Pagina 12 qualcuno (cfr. V3, D130, pag. 16), allorché al quesito precedente lui stesso aveva riferito che dopo le minacce ricevute nel (…), egli non sarebbe più stato così attivo come prima, ovvero avrebbe preso parte soltanto a delle manifestazioni più piccole (cfr. V3, D129, pag. 16). Peraltro, se effettiva- mente avesse temuto delle persecuzioni da parte delle autorità srilankesi, risulta poco plausibile che l’insorgente sia ripartito dallo Sri Lanka con il suo passaporto, lo stesso con il quale avrebbe viaggiato in precedenza per andare in D._______, anche se accompagnato da un passatore (cfr. V3, D139 segg., pag. 17). Non convince in tal senso in alcun modo l’allega- zione dell’insorgente che egli non sapesse se si trattava dello stesso pas- saporto consegnato al passatore in precedenza o di un altro, poiché egli non avrebbe potuto guardarlo (cfr. V3, D144, pag. 17); in quanto sia in pre- cedenza che successivamente, egli ha dichiarato di aver visto che all’in- terno dello stesso si trovavano sia la sua fotografia che le sue generalità (cfr. V2, D58 segg., pag. 8; V3, D144 segg., pag. 17), quindi di fatto smen- tendo che egli non avesse potuto verificare il contenuto del suo passaporto. Il ricorrente ha inoltre riferito di non aver dovuto intraprendere nulla per il suo espatrio, neppure di aver dovuto consegnare delle fotografie, ma sol- tanto il suo passaporto (cfr. V3, D149 seg., pag. 18), ulteriore indizio che lascia piuttosto concludere nel senso che il passaporto con il quale il ricor- rente è espatriato definitivamente dallo Sri Lanka, fosse lo stesso di quello da lui utilizzato per recarsi in D._______ in precedenza. Per quanto poi attiene ai fatti che sarebbero avvenuti il (…), evento che lo avrebbe convinto all’espatrio definitivo dal suo Paese d’origine (cfr. V2, D66, pag. 9), a giusta ragione l’autorità inferiore ha ritenuto nella decisione impugnata, che l’insorgente abbia reso delle allegazioni incongruenti. In primo luogo, egli ha offerto una descrizione in parte differente del mede- simo episodio. Difatti, se nel corso della prima audizione federale il ricor- rente ha narrato che tali persone sarebbero giunte in (…) al suo domicilio, lo avrebbero chiamato ed in seguito lo avrebbero fatto uscire da casa sua (…) (cfr. V2, D112, pag. 14); quest’ultimo dettaglio risulta essere assente nelle allegazioni offerte nell’audizione successiva del medesimo episodio (cfr. V3, D80, pag. 10 seg.). Inoltre, se dapprima egli ha riferito che lo avrebbero minacciato di morte se avesse continuato a cercare le persone disperse; nel corso della seconda audizione, tale motivo non viene mai no- minato. Peraltro nella seconda audizione egli ha asserito che i suoi aggres- sori gli avrebbero detto che sarebbero tornati (cfr. V3, D80, pag. 11); allor- ché invece di tale evenienza non ne aveva riferito nella prima versione resa (cfr. V2, D112, pag. 14). Ulteriore discrepanza la si rimarca nel fatto che l’insorgente ha dapprima asserito di non aver parlato di tale episodio con la moglie, altrimenti ella non lo avrebbe fatto partire (cfr. V2, D66, pag. 9 e
D-2217/2020 Pagina 13 D119 segg., pag. 15); allorché invece nel corso dell’audizione successiva, ha affermato di aver narrato alla moglie quanto era successo quella notte (cfr. V3, D80, pag. 11). La versione offerta nel ricorso per spiegare tale in- congruenza, ovvero che il ricorrente avrebbe raccontato alla coniuge una versione “più leggera” dell’accaduto (cfr. p.to 24, pag. 9 e p.to 5, pag. 13), non convince in quanto non apporta alcuna delucidazione circa le versioni diametralmente opposte addotte durante le audizioni.
E. 4.2 Anche concernente il ruolo avuto nelle diverse manifestazioni dal ricor- rente, lo stesso è risultato incoerente nelle sue allegazioni, ciò che rende le medesime poco convincenti. Difatti, come a ragione denotato anche dalla SEM nella decisione impu- gnata, l’insorgente nel corso della prima audizione, sia interrogato circa le manifestazioni a cui avrebbe preso parte e mostrate nelle fotografie degli articoli di giornale presentati quali mezzi di prova, sia riguardo ai compiti che egli avrebbe adempiuto per l’associazione che organizzava tali mani- festazioni, lui ha sempre riferito di essere stato un semplice partecipante, e per una manifestazione soltanto di essersi occupato delle decorazioni (cfr. V2, D126 segg., pag. 15 segg.). Al contrario, durante l’audizione suc- cessiva, ha offerto una versione ben diversa del suo aiuto prestato a tali manifestazioni, adducendo che egli avrebbe ad esempio dato il suo sup- porto nei lavori di preparazione, nell’appendere manifesti o nel trasportare persone (cfr. V3, D83, pag. 11). In tale contesto, il tentativo di spiegazione del ricorrente sia presente nel suo ricorso (cfr. p.to 7, pag. 14), che nella sua replica (cfr. p.to 4, pag. 2 seg.), non risulta esplicativo di tali divergenze d’asserzioni. Invero, il ricorrente nella prima audizione, non ha dato per nulla l’impressione di non sapere che ruolo avesse giocato nelle diverse manifestazioni, come sostenuto genericamente nel suo gravame, bensì al contrario, è stato in grado di esplicitare per i diversi articoli di giornale pre- sentati, in che modo egli avrebbe partecipato alle diverse manifestazioni ivi rappresentate (cfr. V2, D126 segg., pag. 15 seg.). Risulta quindi difficil- mente sostenibile che egli si sia dimenticato di riferire di aver avuto un ruolo ben più attivo nelle diverse manifestazioni a cui aveva partecipato, salvo in un’occasione di aver fatto delle decorazioni (cfr. V2, D139, pag. 16), come invece narrato nel corso della seconda audizione.
E. 4.3 Inoltre, le dichiarazioni dell’interessato non permettono di convincere che alcuni suoi famigliari siano stati attivi in seno alle LTTE, e quindi a for- tiori che egli abbia potuto presentare un interesse per le autorità srilankesi in ragione delle loro attività per tale movimento, come preteso nel gravame dall’insorgente.
D-2217/2020 Pagina 14 Il predetto ha difatti anche in tale contesto rilasciato delle allegazioni con- traddittorie, asserendo dapprima che nessuno dei suoi famigliari o parenti, avesse fatto parte delle LTTE (cfr. V3, D60 seg., pag. 8); salvo poi, sor- prendentemente asserire che lo zio scomparso sarebbe stato (…) (cfr. V3, D88 segg., pag. 12), nonché in precedenza che alcuni famigliari del co- gnato deceduto, avrebbero fatto pure parte della stessa (cfr. V3, D22, pag. 4).
E. 4.4 Alla luce di quanto già sopra rilevato, neppure i mezzi di prova presen- tati, risultano essere in grado di rimettere in discussione l’inverosimiglianza delle persecuzioni subite dall’insorgente nel suo Paese d’origine e che lo avrebbero indotto all’espatrio. A parte quanto verrà osservato di seguito, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia per il resto alla decisione impugnata che risulta essere in merito sufficientemente motivata, esplicita e corretta (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg. del provvedimento avversato), non essendo stato dal ricorrente apportato alcun argomento ricorsuale che possa inficiare tale valutazione. In primo luogo, il rapporto allegato al ricorso, per quanto re- censisca diversi eventi che avrebbero avuto quali attori principali membri delle autorità srilankesi, tuttavia il ricorrente non risulta essere citato per- sonalmente nello stesso, e quindi quest’ultimo non apporta alcun elemento supplementare che possa sostenere la veridicità delle persecuzioni da lui subite in patria. Anche le due lettere presentate dall’insorgente, l’una della nipote, e l’altra del padre, non sono atte a sostenere le allegazioni da lui rese in corso d’audizione, in quanto essendo state redatte da famigliari, sono apparentabili a mere allegazioni di parte prodotte ai fini della causa.
E. 4.5 Il Tribunale osserva che gli elementi d’inverosimiglianza sopra elencati, seppure considerati individualmente non risultino essere necessariamente tutti decisivi, visto il loro numero e le tematiche sulle quali portano, essi permettono tuttavia di mettere in dubbio la veridicità delle problematiche che l’interessato avrebbe riscontrato da parte delle autorità srilankesi e le circostanze della sua partenza dal paese d’origine. A tal proposito, l’argo- mentazione addotta in fase ricorsuale dall’insorgente per contestare le di- verse incoerenze – alcune particolarmente importanti e non minori come da lui asserito nel ricorso – ovvero riportando le stesse a delle imprecise o incomplete traduzioni, non risulta convincente e pare essere meramente pretestuosa. Difatti, come a giusta ragione sostenuto dalla SEM nella sua risposta, l’insorgente ha sempre riferito di comprendere bene il traduttore presente nelle diverse audizioni, come pure ha sottoscritto, dopo rilettura, i diversi verbali, confermando quindi l’integralità delle sue asserzioni ivi rese. Peraltro, alcune contraddizioni risultano essere così importanti ed univoche, da non permettere alcuna interpretazione differente delle stesse.
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E. 4.6 Le problematiche dello spettro psichico diagnosticate all’interessato, ovvero il disturbo post-traumatico da stress di cui è affetto, non appare po- ter spiegare gli elementi d’inverosimiglianza sopra rilevati. Per quanto possa essere plausibile che il ricorrente possa aver subito in patria degli eventi traumatici, tuttavia tale suo stato non è sufficiente per attestare della realtà dei motivi d’asilo da lui allegati. Le problematiche di cui egli soffre, ed anche il riesacerbarsi della sintomatologia ansioso-depressiva e della tensione, segnalate nell’ultimo certificato medico del 25 febbraio 2022 – che avrebbe condotto il ricorrente anche ad un ricovero volontario presso la (…) (di seguito: […]) di J._______ dal (…) sino al (…) – potrebbero in effetti essere correlate con altri avvenimenti sopraggiunti in patria o durante il suo percorso migratorio. Difatti, la tesi esposta sia nello scritto del 21 marzo 2022 dal ricorrente che nel certificato medico del 25 feb- braio 2022, che il suo stato di salute avrebbe subito un peggioramento, a causa del fatto che il padre gli avrebbe riferito di aver ricevuto una visita da parte di soldati singalesi che avrebbero chiesto sue notizie, non appare essere credibile, visto già quanto sopra ritenuto inverosimile. Quest’ultima valutazione vale anche mutatis mutandis per le problematiche fisiche se- gnalate dall’insorgente nel corso delle audizioni (dolori al ventre e proble- matiche ai genitali, cfr. V2, D167 segg., pag. 19; V3, D34, pag. 5), che nel frattempo risultano essersi completamente risolte (cfr. V3, D40 seg., pag. 6; A25/16), non avendo del resto il ricorrente presentato in merito ul- teriore e più recente documentazione o allegato in fase ricorsuale qualcosa in rapporto alle stesse.
E. 4.7 Su tali presupposti, per quanto non si intenda mettere in dubbio che la moglie del ricorrente abbia subito un atto vandalico al cancello della sua casa a E._______, come pure che possa aver ricevuto delle telefonate anonime sul suo telefono (cfr. V2, D67 segg., pag. 9 seg.; V3, D37 segg., pag. 6), o ancora che la coniuge sia stata inseguita da persone sconosciute in (…) il (…) e che da allora segua una presa a carico medica per i suoi problemi psichici (cfr. V3, D11, pag. 3); tuttavia non v’è alcun elemento con- creto e dettagliato che lasci concludere che gli autori di tali azioni siano dei membri di autorità, e ancora meno che gli stessi possano essere in rela- zione con i motivi d’asilo addotti dall’insorgente, ritenuti inverosimili ed irri- levanti (cfr. anche infra consid. 5 e 6). Difatti, il fatto che si tratti di poliziotti o di membri del (…), risultano essere delle mere ipotesi di parte, non sup- portate da alcun indizio di qualsivoglia consistenza, essendo che gli autori di tali atti descritti, sono degli sconosciuti, non aventi alcun segno partico- lare o distintivo descritto. Inoltre, riguardo alle telefonate anonime ricevute, non viene riportato né se effettivamente la moglie avrebbe risposto alle stesse, né il contenuto delle medesime.
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E. 4.8 Da ultimo, visto quanto sopra ritenuto inverosimile, appare poco plau- sibile che il ricorrente, tutto d’un tratto, e ben dopo la sua partenza, abbia interessato le autorità del suo Paese d’origine in modo così importante che esse si recherebbero spesso in particolare a casa dei genitori del ricor- rente, come sostenuto segnatamente nella replica dal ricorrente e nelle due lettere presentate quali mezzi di prova con la stessa. Difatti, nella prima audizione sui motivi il ricorrente ha allegato che a parte quanto sarebbe avvenuto il (…) presso il domicilio della casa della moglie a E._______, come pure che ella avrebbe ricevuto delle telefonate anonime, la sua fami- glia non avrebbe riscontrato altre problematiche dalla sua partenza dal Paese d’origine, salvo che in un’occasione delle persone sconosciute si sarebbero recate presso il domicilio paterno, questionando il padre circa dove si trovi l’insorgente (cfr. V2, D67 segg., pag. 9 seg.). Nell’audizione successiva, l’insorgente non ha neppure mai allegato di aver fatto l’oggetto di ricerche da parte delle autorità srilankesi, dopo la sua partenza dal Paese d’origine. Pertanto, anche tali ricerche delle autorità, risultano es- sere inverosimili.
E. 5.1 Per quanto non possa essere escluso che il ricorrente abbia realmente vissuto l’evento che gli sarebbe successo nel (…) ad un (…), allorché un membro del (…), che avrebbe saputo che egli aveva dei legami con le LTTE secondo le sue asserzioni, lo avrebbe (…) (cfr. V2, D66, pag. 9). Ciò detto, nulla indica che il ricorrente sia stato l’oggetto, in tale evenienza, di un’azione mirata nei suoi confronti, per uno dei motivi previsti all’art. 3 LAsi. Difatti essa appare piuttosto ascrivibile ad un abuso di potere da parte di un singolo membro dell’autorità, che indipendentemente dalla questione del suo fondamento, non appare comunque avere un’intensità sufficiente per essere qualificata quale persecuzione ai sensi della disposizione pre- citata. A differenza poi di quanto sostenuto nel ricorso dall’insorgente, essa non ha all’evidenza alcun nesso di causalità con gli eventi, ritenuti del resto inverosimili, narrati dal ricorrente e che gli sarebbero successi a partire dal (…), e ancora meno con la sua partenza dal paese d’origine, avvenuta ben (…) anni dopo. Pertanto, anche venisse ritenuto verosimile, tale episodio non risulta essere pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.2 Non si può neppure ritenere inverosimile che l’insorgente abbia dovuto trascorrere alla fine della guerra, assieme a parte della sua famiglia, circa (…) in un campo militare srilankese, prima di essere liberato ufficialmente (cfr. V2, D66, pag. 9; V3, D73 segg., pag. 10). Tuttavia, nell’arco di tale soggiorno, egli a parte essere stato picchiato in un’occasione ed aver su- bito gli interrogatori di routine da parte delle autorità srilankesi, come tutte
D-2217/2020 Pagina 17 le altre persone presenti, non appare aver riscontrato delle ulteriori proble- matiche durante la sua permanenza al campo e dopo il suo rilascio dallo stesso, non avendo reso verosimili le visite ricevute dalle autorità a partire dal (…). In tal senso, neppure tale misura delle autorità, appare essere pertinente ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 5.3 Da ultimo, anche si ritenesse verosimile che il ricorrente abbia parteci- pato in un’occasione durante le elezioni alla distribuzione di volantini per il partito (…), come volontario, come pure che abbia partecipato a delle riu- nioni del partito e a della propaganda (cfr. V2, D161 segg., pag. 18 seg.; V3, D131 segg., pag. 16 seg.) si ritiene che le stesse non siano rilevanti in specie. Difatti, egli ha asserito di non essere membro dello stesso partito, oltreché di non sapere se le sue problematiche – già ritenute sopra invero- simili – abbiano o meno una relazione con il suo impegno per tale partito (cfr. V3, D135, pag. 16). Affermazioni che sono state nuovamente soste- nute anche con il ricorso dall’insorgente, anzi affermando che i suoi pro- blemi in patria non derivino verosimilmente dalla sua vicinanza al partito (…) (cfr. p.to 11, pag. 15 seg. del ricorso).
E. 6.1 Il ricorrente non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giusti- fichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8).
E. 6.2 Difatti, alla luce di quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere conside- rata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 otto- bre 2018; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Egli non ha invero mai ad- dotto di essersi ingaggiato in attività politiche all’estero contro il governo srilankese e non è mai stato membro delle LTTE, né avrebbe partecipato attivamente alla guerra. Le evenienze che egli abbia dovuto effettuare una formazione di (…) presso le LTTE come gli altri suoi compaesani durante il periodo di guerra, come pure che sia stato forzato ad esempio a (…) a membri della predetta organizzazione o ancora a (…), non appaiono es- sere degli elementi di particolare rilevanza per il profilo di rischio dell’insor- gente come a giusta ragione anche denotato dalla SEM nella decisione impugnata. Difatti, a differenza di quanto argomentato in fase ricorsuale dall’insorgente, egli non ha reso verosimili l’esistenza di misure statali che
D-2217/2020 Pagina 18 sarebbero state prese nei suoi confronti a causa di legami avverati o sup- posti suoi con tale organizzazione. Inoltre, egli non ha reso verosimile che dei suoi famigliari facessero parte delle LTTE (cfr. supra consid. 4.3), e la sua permanenza al campo militare alla fine delle ostilità, è già stata ritenuta irrilevante (cfr. supra consid. 5.2), come pure la sua partecipazione ad atti- vità per il partito (…) (cfr. supra consid. 5.3). Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall’insorgente (cfr. p.to 12, pag. 17 e p.to 22, pag. 22), il fatto che egli sia apparso in tre fotografie su giornale, non ac- cresce già di per sé il suo profilo di rischio, in quanto egli non ha reso ve- rosimili delle ricerche effettuate a causa delle sue partecipazioni alle mani- festazioni da parte delle autorità srilankesi. A tali condizioni, e tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha reso credibile l’esistenza di ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese d’origine successive al suo espatrio, non v’è quindi da ammettere che il suo nome figuri in una “Stop List” o una “Watch List” utilizzate dalle autorità srilankesi all’aeroporto di G._______ o che presenti un fattore di rischio che possa aggravare la sua situazione personale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 con- sid. 8.4.3 – 8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.).
E. 6.3 La sua appartenenza all’etnia tamil, la sua partenza dal paese d’ori- gine, come pure il suo soggiorno in Svizzera ed il fatto che ivi abbia depo- sitato una domanda d’asilo, come pure la sua provenienza dalla Provincia (…) e la mancanza di un documento di viaggio valido, costituiscono degli elementi troppo leggeri che, presi a sé stanti o sommati, non risultano suf- ficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori confermano tutt’al più che lui possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno in Sri Lanka, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6 consid. 4.4 e 4.5]). Ciò non per- mette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di trattamenti rilevanti nell’ambito dell’art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria.
E. 6.4 Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all’incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l’attenzione delle autorità srilankesi a causa dell’attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d’asilo. Come il ricorrente adduce nel ricorso, dopo la sua partenza, lo Sri Lanka ha conosciuto degli importanti cambiamenti, in particolare politici. Invero,
D-2217/2020 Pagina 19 K._______ è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, L._______, dal 2005 al 2015. Quest’ultimo è stato tra l’altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo governo. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà particolari per le persone di etnia tamil non presentanti un profilo a rischio, appare tuttavia
– anche dal rapporto annesso al ricorso dall’insorgente – che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o ancora altre persone che si oppongono pubblicamente al governo, sono state confron- tate con importanti intimidazioni da parte della polizia e delle autorità mili- tari. Le operazioni statali contro i dissidenti politici, si sono ancora intensi- ficate dopo l’instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pan- demia da coronavirus (cfr. in tal senso, tra le altre la sentenza del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.). Nel caso di specie, come già esposto in precedenza, non esiste tuttavia alcun ele- mento che permetta di considerare che il ricorrente presenti un tale profilo di rischio. L’interessato non può pertanto dedurre alcuna minaccia per la sua persona dalla situazione venutasi a creare dal cambiamento di potere nel 2019, né dalla situazione attuale presente in Sri Lanka. Difatti, neppure l’elezione del 20 luglio 2022, di M._______ in quanto nuovo presidente della Repubblica, non muta per il momento nulla alla valutazione della si- tuazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E- 1072/2020 succitata consid. 5.4, D-2995/2022 del 21 luglio 2022 con- sid. 10.3).
E. 7 Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l’insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli abbia un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla conces- sione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio negativo esposto nella deci- sione impugnata.
E. 8 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14
D-2217/2020 Pagina 20 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempi- mento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provviso- ria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
E. 9.1.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.
E. 9.1.2 Nella fattispecie, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l’esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inve- rosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l’art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità pre- ponderante, che l’insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di- cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall’art. 33 della Conven- zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere espo- sto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Non vi sono quindi rilevabili degli ele- menti che facciano temere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in patria, venga esposto a delle persecuzioni statali contrarie ai diritti umani come sostenuto nel ricorso. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribu- nale, né l’appartenenza all’etnia tamil, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, anche attuale, non rendono inammissibile l’esecuzione
D-2217/2020 Pagina 21 dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale E-737/2020 del 27 feb- braio 2023 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.1.2.3 con ulteriori riferimenti citati; D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Ciò resta valido anche tenendo conto dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3). Infine, né dal gravame né dagli atti di causa, si evincono degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell’insorgente, risulti essere ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione del suo allontanamento, come invece so- stenuto dall’insorgente nel suo ricorso (cfr. p.to 31, pag. 25). Invero, come già sopra osservato (cfr. consid. 4.6), il suo stato di salute psichico non è derivato dai motivi da lui allegati, ed inoltre non appare rientrare all’evi- denza nella casistica della giurisprudenza restrittiva resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicem- bre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1).
E. 9.1.3 Ne discende quindi che l’allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi.
E. 9.2.1 Ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.
E. 9.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la vio- lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale
D-2217/2020 Pagina 22 esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con- sid. 7.6-7.7 con rinvii).
E. 9.2.3 Innanzitutto, è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i se- paratisti tamil ed il governo di G._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio- nale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l’aumento dei prezzi dei beni di con- sumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carbu- rante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilan- kese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 con- sid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Per quanto concerne la regione di N._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 con- sid. 13.2.2.1), il Tribunale ha stabilito che l’esecuzione nella stessa è in ge- nerale ragionevolmente esigibile, se sono adempiuti i consueti criteri indi- viduali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4–9.5).
E. 9.2.4 In specie, l’interessato è originario di B._______, sito nel distretto di C._______ (Provincia […]), facente parte della regione di N._______, dove era domiciliato anche da ultimo prima dell’espatrio. In tale luogo l’insor- gente dispone di una vasta rete famigliare e sociale, costituita in particolare dai suoi genitori – i quali risiedono nella casa del ricorrente, disponendo inoltre di (…), di (…) – da un fratello e dalla famiglia di questi, come pure da una nipote. Inoltre, la moglie, i figli dell’interessato ed i suoi suoceri, vivono a E._______, ed una sorella minore con la sua famiglia a O._______ sempre nel distretto di C._______. A tali condizioni, v’è luogo di ritenere che in caso di ritorno nel suo paese, egli possa essere accolto e sostenuto dai suoi famigliari, in caso di necessità. Peraltro, egli dispone di una discreta formazione scolastica, e di un’ampia esperienza professio- nale sia quale (…), che come (…) e nella (…). Alla luce di tali elementi, si può quindi concludere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esistenziale rischiosa.
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E. 9.2.5.1 In relazione allo stato di salute dell’insorgente, si osserva quanto segue. Dall’ultimo certificato medico prodotto del 25 febbraio 2022, si rileva come il ricorrente sia tutt’ora affetto da un disturbo post-traumatico da stress, per il quale è preso in carico dallo psichiatra e segue un percorso psicoterapeutico con l’impostazione di una terapia farmacologica antide- pressiva e ansiolitica a base di Paroxetina 20 mg/die ed ansiolitica ed ip- notica a base di Trazodone 100 mg/die. Dopo il ricovero volontario presso la (…) di J._______ dal (…) al (…), a seguito di un peggioramento clinico dell’insorgente con ideazione anticonservativa associata a progettualità, dove il ricorrente aveva pure sospeso le terapie, queste ultime sono state ripristinate, e l’interessato avrebbe recuperato un buon equilibrio psico-fi- sico. Viene tuttavia segnalata da parte dei medici curanti, l’opportunità della continuazione delle cure impostate a causa “dell’aumentata suscettibilità agli eventi stressanti, che porta a riesacerbazioni della sintomatologia an- sioso-depressiva e della tensione” (cfr. certificato medico del 25 feb- braio 2022).
E. 9.2.5.2 Il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in partico- lare con riferimento agli effetti di quest’ultima sulla situazione di approvvi- gionamento dal profilo medico-sanitario (consid. 10.2.5). Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate in tale settore sanitario nella predetta sen- tenza di riferimento, le citate problematiche di salute del ricorrente – pur non volendo in alcun modo minimizzarle – non conducono a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento citata). Invero, dopo la degenza volontaria in (…) nel (…) del (…), non risulta dagli atti all’inserto che egli abbia più dovuto effettuare delle degenze o che le sue ideazioni suicidarie e/o il suo stato di salute psichiatrico abbiano nuovamente dovuto comportare un suo rico- vero, anzi appare essersi stabilizzato. Lo stato valetudinario dell’insor- gente, risulta pertanto essere chiaro, con delle diagnosi poste ed invariate, come pure senza alcuna modifica appaiono essere sia la terapia farmaco- logica che quella di seguito psicologico e psichiatrico di cui necessita. I medicamenti necessari al ricorrente, “Paroxetina 20 mg” e “Trazodone 100 mg” (il Trazodone è anche conosciuto come: Beneficat, Deprax, Desi- rel, Desyrel, Molipaxin, Thombran, Trazorel, Trialodine e Trittico), non risul- tano inoltre nella lista pubblicata dall’Ambasciata srilankese a P._______ riguardo ai medicamenti che sono mancanti, rispettivamente necessitanti
D-2217/2020 Pagina 24 urgentemente in Sri Lanka (cfr. < https://www.srilankaembassy.fr/en/page/ 829-list-urgently-required-medicines-medical-equipment-sri-lanka-050520 22 >; consultato il 29 marzo 2023). Inoltre, la Paroxetina 20 mg, può essere reperita in Sri Lanka, anche tramite la farmacia online “Mycare”, sotto il denominativo “Pari-20” (che contiene lo stesso principio attivo della Pa- roxetina 20 mg), che risulta attualmente disponibile (cfr. < https://mycare.lk/index.php?route=product/search&search=Paroxetine&d escription=true >; consultato da ultimo il 29 marzo 2023). Inoltre, v’è da ri- levare come secondo le informazioni a disposizione del Tribunale vi sareb- bero degli indizi che la situazione critica di approvvigionamento medico- sanitario in Sri Lanka abbia subito recentemente una certa distensione (cfr. < https://economynext.com/sri-lanka-hopes-to-ease-medicine-shortages- as-more-supplies-come-in-111433/ >; consultato da ultimo il 29 marzo 2023; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3616/2020 consid. 10.3.5.2). Inoltre, viste le sue relazioni famigliari, a differenza di quanto allegato dall’insorgente anche nel suo scritto del 24 novembre 2022, agli occhi del Tribunale egli è in grado di procurarsi sia le dovute cure sia di assumere gli eventuali costi afferenti e ciò malgrado la crisi economica presente nel suo Paese d’origine. Se necessario, il ri- corrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine in particolare di finanziare le cure di salute a lui necessarie e per costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di sormontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sri Lanka. Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli di lavorare nuovamente nel suo paese a lungo termine. Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente, apparterrà poi al suo me- dico di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia nel caso di ulteriori momentanei peggioramenti dello stesso, ed alle autorità d’esecuzione di verificare se le sue condizioni di salute richiedono delle misure particolari nell’organizzazione del suo rim- patrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’al- lontanamento e dell’espulsione di stranieri dell’11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). In tal senso, si invita pure il rappresentante legale, onde evi- tare delle possibili reazioni che peggiorino lo stato di salute dell’interessato, a riportare il contenuto della presente sentenza soltanto dopo aver preso contatto con il medico curante psichiatra dell’insorgente per concordare con il medesimo circa le modalità più adatte di comunicazione della sen- tenza al ricorrente.
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E. 9.2.6 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessa- ria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L’esecuzione dell’allontanamento dell’in- sorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela- zione all’art. 44 LAsi).
E. 9.2.7 In ultima analisi, l’attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta essere ostativa all’esecuzione dell’allontanamento, né dal profilo dell’esigibilità né da quello della possibilità dell’esecuzione, in quanto di carattere temporaneo (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.4, E-160/2022 del 22 feb- braio 2022 consid. 10.5). Inoltre in relazione a quanto sostenuto dal ricor- rente nel suo gravame, circa la possibilità che egli venga infettato dal co- ronavirus e quindi venga messa in pericolo la sua vita o perlomeno la sua salute, essendo che in Sri Lanka vi sarebbe una situazione di emergenza dal profilo sanitario dovuto allo scoppiare del Covid-19, occorre ancora constatare quanto segue. In primo luogo, visto il suo stato di salute sopra rilevato, appare che, con il propagarsi dell’epidemia da coronavirus nel suo Stato d’origine – come peraltro è il caso anche nel resto del Mondo, non esclusa la Svizzera – egli non si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale per motivi sanitari ai sensi della giurisprudenza previgente (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che farebbe ritenere come inesigibile il suo rinvio nel Paese d’origine. In tal senso, egli non presenta un profilo di rischio particolare relativo alla salute, che lo esporrebbe even- tualmente ad un rischio accresciuto di un’evoluzione cronica e negativa della malattia da coronavirus nel caso in cui contraesse il virus predetto, che potrebbe nell’eventualità rendere inesigibile l’esecuzione del suo allon- tanamento. In secondo luogo, anche nella denegata ipotesi in cui si rite- nesse verosimile che il ricorrente si troverebbe esposto ad un pericolo con- creto dovuto alla pandemia da Covid-19, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, la situazione attuale legata alla propagazione del corona- virus nel Mondo, non giustifica di per sé, visto il suo carattere temporaneo
– che non è rimesso in discussione dagli asserti del ricorrente presenti nel gravame – di addivenire ad altre conclusioni rispetto a quelle che prece- dono (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4034/2020 del 18 novembre 2020 consid. 4.5.4).
E. 10 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è quindi da rite- nere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione
D-2217/2020 Pagina 26 provvisoria non entra pertanto in specie in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1–4 LStrI) e la conclusione ricorsuale eventuale in tal senso, è quindi conseguentemente respinta.
E. 11 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo che al ricorrente è stata con- cessa l’assistenza giudiziaria totale con decisione incidentale del 23 marzo 2021, non si prelevano spese processuali.
E. 13 Per quanto riguarda le spese di patrocinio, il Tribunale con decisione inci- dentale del 23 marzo 2021 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vecchio art. 110a cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi ed ha nominato la MLaw Cora Dubach in qualità di patrocinatrice d’ufficio del ricorrente. Nel corso di procedura, la stessa è stata regolarmente so- stituita dalla MLaw Linda Spähni (cfr. supra lett. N). Per prassi del Tribu- nale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.–, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, sulla base delle note d’onorario del 5 maggio 2020 e del 27 aprile 2021 inoltrate dalla patrocinatrice d’ufficio, e tenuto conto dei suoi scritti ulteriori, il versamento di un’indennità complessiva per patrocinio d’ufficio di CHF 3'712,70.–. L’indennità non comprende l’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con
D-2217/2020 Pagina 27 ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-2217/2020 Pagina 28 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d’ufficio del ricorrente un’indennità di CHF 3'712,70.– a titolo di spese di patrocinio. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2217/2020 Sentenza del 30 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Grégory Sauder, Contessina Theis, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dalla MLaw Linda Spähni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 marzo 2020 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil e con ultimo domicilio a B._______ (sito nel distretto di C._______, nella Provincia del [...] dello Sri Lanka), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2017 (cfr. atto A1/2). B. Il (...) dicembre 2017 si è tenuto con il richiedente il verbale del rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto A6/10; di seguito: V1), allorché invece il (...) giugno 2018 (cfr. atto A18/23; di seguito: V2) rispettivamente il (...) febbraio 2020 (cfr. atto A24/22; di seguito: V3), si sono svolte con il medesimo le audizioni inerenti ai suoi motivi d'asilo. Nel corso delle medesime, egli ha in sostanza e per quanto qui di rilievo asserito che uno zio (...) sarebbe scomparso nel (...), come il figlio di quest'ultimo l'anno successivo. Durante il periodo di guerra, l'interessato avrebbe seguito una formazione di (...) presso le LTTE (acronimo per: Liberation Tigers of Tamil Eelam) come tutti gli altri compaesani. Avrebbe aiutato quest'ultima organizzazione, ma non ne sarebbe stato membro, fornendo loro del (...), o ancora in un caso finanziariamente versando una sorta di tassa. Alla fine delle ostilità, nel (...), egli con la sua famiglia sarebbe stato alloggiato in un campo militare governativo e dopo circa (...) sarebbe stato liberato. Dopo aver registrato la sparizione dello zio e del figlio di questi nel (...), in particolare presso delle organizzazioni, ed aver preso parte personalmente a delle manifestazioni per persone scomparse - in alcune occasioni una fotografia dove sarebbe stato anche lui presente, sarebbe stata pubblicata in un giornale - nonché aver certificato il decesso di una sorella e del marito della medesima, sarebbero iniziate le problematiche. Infatti dal (...) delle persone, in più occasioni, lo avrebbero minacciato, picchiato, ed in alcune circostanze pure ingiunto di non partecipare più alle diverse manifestazioni o di non cercare più i suoi famigliari scomparsi, altrimenti lo avrebbero ucciso rispettivamente fatto sparire. Contro tali azioni egli avrebbe depositato una denuncia presso il (...) (acronimo per: [...]) sia nel (...) che nel (...), senza però alcun esito positivo, nonché segnalato le stesse a diverse organizzazioni. Egli si sarebbe inoltre indirizzato alla polizia per denunciare tali visite. Poiché avrebbe avuto timore a causa degli episodi successigli, egli si sarebbe recato in D._______ nel (...), via aerea, legalmente (con il suo passaporto ed un regolare visto), ritornando dopo (...) in Sri Lanka. Al suo rientro all'aeroporto, dopo che le autorità lo avrebbero interrogato e controllato, sarebbe potuto tornare a casa senza problemi. Tuttavia, a seguito dell'ennesimo evento accadutogli il (...) al suo domicilio, ove (...) persone giunte in (...) lo avrebbero minacciato, picchiato, strozzato e (...), temendo per la sua incolumità, si sarebbe subito spostato dapprima a E._______ raggiungendo la moglie, ed il giorno successivo si sarebbe recato a F._______. Dal (...) al (...), avrebbe poi sostato a G._______, presso una zia della moglie, prima di lasciare definitivamente lo Sri Lanka in quest'ultima data, via aerea e munito del suo passaporto. L'interessato ha inoltre dichiarato che durante le elezioni - non specificando quando - avrebbe distribuito di casa in casa dei volantini per il partito (...) (abbreviazione di: [...]), come volontario, ma non ne era membro. Avrebbe inoltre partecipato a degli incontri del partito ed avrebbe fatto propaganda per lo stesso. Dopo la sua partenza, i famigliari gli avrebbero riportato che sarebbe stato ricercato da alcune persone al domicilio del padre e della moglie, nonché quest'ultima sarebbe stata importunata con telefonate anonime a seguito di una denuncia che aveva sporto presso la polizia il (...) o (...), dopo che (...) persone avrebbero distrutto il cancello di casa. Il (...) la moglie, in (...), sarebbe stata inseguita da sconosciuti, e sarebbe caduta e svenuta. Da quel momento, la coniuge del richiedente accuserebbe delle problematiche psichiche. A supporto delle sue allegazioni, egli ha presentato: copia della sua carta d'identità, sei fotocopie di certificati di nascita autenticati con traduzioni in inglese; il suo certificato di nascita; la copia del suo certificato di matrimonio autenticato con la traduzione in inglese; due copie di certificati di decesso con traduzioni in inglese autenticate (cfr. atto A8); due decisioni di decesso della (...), H._______, distretto di I._______, datati (...), con traduzioni in inglese; sei lettere di sostegno originali; un numero di dossier del (...); la fotocopia di una tessera (l'originale si trova in fondo al dossier N); tre fogli di giornale; cinque scritti della (...) originali; l'ammissione della denuncia da parte della stazione di polizia di E._______ datata (...); uno scritto del (...) in lingua inglese (cfr. atto A19). Agli atti è inoltre presente della documentazione medica, presentata anche dall'insorgente (cfr. atti A25/16 e A26/5). C. Con decisione del 26 marzo 2020, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente ed ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del predetto provvedimento. L'autorità inferiore ha ritenuto che le allegazioni dell'insorgente in merito alle asserite evenienze che lo avrebbero convinto all'espatrio dallo Sri Lanka, e da lui attribuite ad agenti del (...) o ad altre autorità statali, per le importanti contraddizioni, la loro inconsistenza e mancanza di dettaglio, non adempirebbero ai criteri di verosimiglianza. Neppure i mezzi di prova da lui prodotti durante la procedura corroborerebbero le sue dichiarazioni circa le persecuzioni subite in patria. Inoltre, l'evento successogli nel (...), non risulterebbe rilevante ai fini dell'asilo. Per di più, non sussisterebbero elementi per ritenere che egli possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a dei seri pregiudizi ai sensi del diritto dell'asilo in caso di ritorno in Sri Lanka. L'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, sarebbe peraltro ammissibile, ragionevolmente esigibile - in particolare dal profilo della situazione di sicurezza dello Sri Lanka e personale, nonché del suo stato di salute - così come possibile. D. Per il tramite del ricorso del 27 aprile 2020, l'interessato si è aggravato avverso la succitata decisione, chiedendo in limine di statuire che il ricorso ha effetto sospensivo; a titolo principale ha postulato l'annullamento del provvedimento impugnato e la concessione dell'asilo in Svizzera; ed a titolo eventuale la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità o eventualmente inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, nonché di gratuito patrocinio. L'insorgente nel suo memoriale, dopo aver ripercorso ed ampliato gli eventi successigli, contesta che i suoi motivi d'asilo siano inverosimili. In sostanza, egli rileva dapprima come non sarebbe legittimo di segnalare con un tale peso - come avrebbe invece fatto la SEM nella decisione querelata - le contraddizioni tra le due diverse audizioni. Le incoerenze segnalate dall'autorità inferiore, riguarderebbero inoltre delle discrepanze minori - che vengono analizzate punto per punto dal ricorrente - le quali potrebbero essere facilmente spiegabili, rispettivamente non concernerebbero dei punti rilevanti delle persecuzioni addotte dall'insorgente. Essendo inoltre che nel presente caso sarebbero state in gioco quattro lingue differenti durante la procedura d'asilo (tamil, tedesco, francese ed italiano), sarebbe possibile che delle sfumature tipiche di un idioma siano andate perse con le traduzioni apportate o che queste ultime siano incomplete. In tal senso l'interessato osserva come non si comprenderebbe perché nel suo caso non ci sia stata unità di lingua durante la procedura. Altresì, i mezzi di prova da lui prodotti, sarebbero al contrario di quanto ritenuto nel provvedimento avversato, atti a sostenere le persecuzioni subite. Nel proseguo del suo memoriale ricorsuale, l'insorgente sostiene di aver subito delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. Difatti, dal profilo oggettivo, egli avrebbe ricevuto minacce a causa delle diverse manifestazioni alle quali avrebbe partecipato. Per alcune di esse, il ricorrente sarebbe pure apparso su dei giornali. Altresì, egli avrebbe avuto diverse relazioni con le LTTE e molti dei suoi parenti sarebbero stati membri o avrebbero avuto strette relazioni con la predetta organizzazione. Dal profilo soggettivo, invece, sarebbe provato che l'insorgente e la sua famiglia vivrebbero con una forte pressione psichica. In tal senso, sarebbe pure dimostrato che la moglie dell'insorgente, dopo la partenza di quest'ultimo, soffre di problematiche di salute. Inoltre, l'episodio successogli nell'anno (...), avrebbe una correlazione causale con degli eventi che gli sarebbero accaduti poco prima o in seguito, ed avrebbe pertanto una grande importanza. Sarebbe inoltre plausibile come il suo profilo di rischio, di ritorno dal D._______ - ovvero tra il (...) ed il (...) - si sia rafforzato. Altresì, a causa della situazione politica presente in Sri Lanka, egli potrebbe subire l'arresto o altri trattamenti inumani, tenuto conto anche del fatto che già prima del suo espatrio egli è stato arrestato e pertanto lui è conosciuto dalle autorità e subirebbe una convocazione al momento del rimpatrio. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inoltre inammissibile, sia a causa del suo stato di salute, in quanto dovrebbe far ritorno nei luoghi dove i suoi traumi hanno avuto inizio, che poiché egli rischierebbe di essere nuovamente vittima di maltrattamenti a causa delle minacce e delle violenze già subite in passato che si sarebbero nel tempo intensificate. L'esecuzione sarebbe inoltre pure inesigibile, a causa della pandemia di coronavirus, in quanto la vita del ricorrente si ritroverebbe in pericolo o al minimo la sua salute verrebbe messa seriamente a rischio a causa dell'emergenza medica presente nel Paese. A mente sua sarebbe pure impossibile eseguire l'allontanamento a causa della situazione venutasi a creare con la pandemia, che non permetterebbe in particolare di definire quando la situazione migliorerà rispettivamente peggiorerà. Al ricorso è stata allegata quale nuova documentazione: la decisione di accoglimento della prestazione assistenziale del ricorrente del 6 marzo 2020; un rapporto sulla situazione in Sri Lanka datato 16 gennaio 2020 ed intitolato: "(...) Präsidentschaft - Menschenrechte unter Beschuss". E. Il 5 maggio 2020, il ricorrente ha inoltrato la nota d'onorario del suo rappresentante legale, già annunciata nel suo ricorso. F. Con scritto del 15 dicembre 2020, l'insorgente ha poi fatto pervenire al Tribunale il suo certificato medico del 5 novembre 2020, dal quale si evince che egli soffre di un disturbo post-traumatico da stress, e segue una terapia farmacologica nonché una presa a carico psichiatrica e psicologica. A mente del ricorrente, l'esecuzione del suo allontanamento, risulterebbe quindi anche dal profilo medico inammissibile. G. Tramite la missiva del 16 marzo 2021, l'insorgente ha trasmesso al Tribunale dell'ulteriore documentazione a sostegno delle sue tesi ricorsuali, ovverossia una lettera della nipote del (...) ed una del padre del (...) con le relative traduzioni in tedesco, nonché la busta d'invio delle predette. H. Con decisione incidentale del 23 marzo 2021, il Tribunale ha statuito che il procedimento si svolge in italiano, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale formulata dall'insorgente nel gravame, nominando di conseguenza la MLaw Cora Dubach, in qualità di patrocinatrice d'ufficio. I. Invitata a determinarsi sul ricorso, l'autorità inferiore ha presentato la sua risposta allo stesso il 30 marzo 2021, postulandone il respingimento. In particolare, la SEM sottolinea come soltanto un'affermazione rilasciata durante l'audizione sulle generalità è stata ritenuta nei considerandi, ma non è tale contraddizione ad aver avuto un peso determinante sull'esito della domanda d'asilo del ricorrente, bensì l'insieme delle sue allegazioni, che sono contraddittorie, vaghe e carenti di particolari soggettivi. Inoltre, in tutti e tre i verbali, il ricorrente ha sempre detto di aver compreso bene l'interprete presente, i quali vengono accuratamente selezionati dalla SEM per poter effettuare il lavoro d'interprete. Peraltro, la funzionaria della SEM che avrebbe redatto la decisione impugnata, sarebbe perfettamente trilingue e non avrebbe quindi riscontrato alcuna problematica nel capire e tradurre i verbali d'audizione. Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, l'autorità inferiore denota che il certificato medico del 5 novembre 2020 non apporterebbe alcun nuovo elemento che possa rimettere in discussione la valutazione effettuata in merito nella decisione impugnata. Le due lettere della nipote e del padre del ricorrente, non corroborerebbero in alcun modo i suoi motivi d'asilo, poiché potrebbe benissimo trattarsi di dichiarazioni prodotte ai fini della causa, peraltro non avvalorate da alcun elemento concreto. Anche il rapporto sulla situazione srilankese, non apporterebbe alcun cambiamento alla valutazione adempiuta dall'autorità inferiore, in quanto si tratterebbe di testimonianze che non riguarderebbero direttamente l'interessato. J. Tramite osservazioni del 27 aprile 2021, il ricorrente ha presentato la sua replica, allegando alla stessa una nota d'onorario aggiuntiva. Circa la traduzione nelle audizioni intraprese, il ricorrente denota come non porrebbe in discussione le competenze del traduttore o quelle del funzionario incaricato dalla SEM, bensì il fatto che per sua natura le traduzioni condurrebbero ad un cambiamento della fattispecie o ad interpretazioni dettate da comprensioni differenti. Suggerisce quindi che sia presente durante le audizioni un secondo traduttore che possa fare una ritraduzione del verbale, onde evitare le ambiguità o errori di traduzione. Nel caso dell'insorgente, dove sono state utilizzate tre lingue nazionali differenti, ne verrebbero accresciuti enormemente tali rischi. In seguito il ricorrente espone le sue osservazioni contrarie alle argomentazioni della SEM presentate da quest'ultima nella sua risposta al ricorso. Il ricorrente reputa infine che la valutazione intrapresa dalla predetta autorità nella decisione impugnata, non rispecchierebbe la situazione reale presente in Sri Lanka per il trattamento di malattie psichiche. K. È seguito un secondo scambio di scritti con la duplica del 6 maggio 2021, nella quale la SEM si è riconfermata sostanzialmente nelle precedenti asserzioni e conclusioni, nonché ha aggiunto che la proposta del ricorrente di utilizzare un secondo interprete nella rilettura dei verbali, non è prevista nella procedura dell'autorità inferiore. Peraltro anche le attuali possibilità di cure e terapie psichiche, sarebbero state adeguatamente considerate dalla SEM. Nella sua triplica del 26 maggio 2021, il ricorrente ha per lo più rimproverato all'autorità di prima istanza di non essere entrata nel merito di quanto da lui addotto nel ricorso e nel gravame, come pure ha contestato alcune asserzioni espresse nella replica dall'autorità inferiore. L. Dopo le ulteriori osservazioni di quadruplica dell'autorità inferiore dell'8 giugno 2021 - nella quale ha confermato le precedenti asserzioni e conclusioni, nonché che i problemi psichici fatti falere dall'insorgente possono essere trattati in Sri Lanka - inviate per conoscenza al ricorrente, il Tribunale, con ordinanza del 16 giugno 2021, ha decretato la conclusione dello scambio degli scritti. M. Con scritto del 21 marzo 2022, il ricorrente ha inoltrato un nuovo certificato medico del 25 febbraio 2022, per provare che il suo stato di salute psichico sarebbe drasticamente peggiorato, dopo che il padre gli avrebbe raccontato di una visita di militari singalesi che lo avrebbero ricercato. Di conseguenza, sostiene come egli verrebbe tutt'ora ricercato dalle autorità srilankesi e che in caso di rientro in patria egli potrebbe subire delle persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo. N. Per mezzo della missiva del 6 maggio 2022, la MLaw Cora Dubach, ha informato il Tribunale che per motivi di cambio di posto di lavoro, non le sarebbe più stato possibile proseguire il mandato per il ricorrente, e ha quindi chiesto lo scarico dallo stesso e che venisse nominata al suo posto la MLaw Linda Spähni, quale nuova gratuita patrocinatrice dell'insorgente. Il Tribunale ha accolto le predette richieste con decisione incidentale del 14 giugno 2022. O. Tramite lo scritto del 24 novembre 2022, l'insorgente ha ribadito come l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe inesigibile, in quanto vista la grave crisi economica e politica vigente attualmente in Sri Lanka - citando anche a supporto un rapporto dell'(...) (di seguito: [...]) del (...) sullo Sri Lanka - egli non potrebbe procurarsi i medicamenti a lui necessari né usufruire di una sufficiente presa a carico psicoterapeutica rispettivamente psichiatrica. Al contrario, un suo rimpatrio nel paese d'origine, comporterebbe un aggravamento del suo stato di salute e potrebbe condurlo ad una situazione di pericolo per la sua salute. Infine, egli ha chiesto di trattare il suo caso con priorità, visto il suo stato valetudinario labile e che l'incertezza nella quale si trova, comporterebbe per lui un carico psichico importante. P. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 della nuova LAsi). Il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), ha subito una parziale modifica legislativa ed un cambiamento di denominazione in legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Essendo che le disposizioni di tale testo normativo che verranno citate nella presente sentenza, non hanno subito alcuna modifica, si utilizzerà nella stessa la nuova denominazione (LStrI). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 vecchia LAsi), contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 3.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 3.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129). 3.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 4. 4.1 Nella presente disamina, le dichiarazioni dell'interessato riguardo alle minacce e percosse che avrebbe subito a più riprese tra il (...) del (...) ed il (...) e da lui attribuite ad agenti del (...) o a membri di altre autorità srilankesi, risultano essere poco plausibili. Dapprima, al contrario di quanto adduce il ricorrente nel gravame, egli ha fornito dei diversi episodi - successi a suo dire il (...), il (...), il (...) ed il (...) - un racconto relativamente generico degli stessi. Invero, nella maggior parte degli eventi, egli ha descritto le persone giunte al suo domicilio, come (...) persone sconosciute a (...), vestite in abiti civili, e che lo avrebbero minacciato di non più partecipare alle riunioni/manifestazioni per le persone scomparse e/o di cercare le stesse (cfr. V2, D82 segg., pag. 12 segg.; V3, D97 segg., pag. 13 seg.). In particolare, a parte per l'evento che sarebbe accaduto il (...), egli non ha mai fornito degli elementi maggiormente concreti e dettagliati, per esempio circa la sua reazione alla vista di tali persone o cosa avrebbe risposto ai medesimi, essendo peraltro che egli ha riferito aver lavorato come (...) (cfr. V2, D26 segg., pag. 5 seg.), o ancora della reazione di famigliari che all'epoca avrebbero dovuto essere ancora presenti al domicilio (come la moglie, cfr. V2, D45 seg., pag. 7) che dia la percezione di eventi effettivamente da lui vissuti. Appare inoltre poco probabile che, se si fosse realmente trattato di membri del (...) o di altre autorità srilankesi (come militari o poliziotti come addotto dall'insorgente; cfr. V2, D77, pag. 11; D87 seg., pag. 12; V3, D99, pag. 13), questi ultimi si sarebbero unicamente accontentati di minacciarlo durante gli episodi successi nel (...) e nel (...), senza che egli venisse ad esempio convocato per essere interrogato o arrestato. Inoltre, l'unica volta in cui gli avrebbero riferito a quale autorità appartenevano, ovvero all'(...), gli agenti gli avrebbero unicamente posto dei quesiti circa come lo zio ed il figlio di questi sarebbero scomparsi, senza minacciarlo in alcun modo (cfr. V2, D73, pag. 10; D98 segg., pag. 13). Sorprende inoltre come per i diversi episodi, che sarebbero avvenuti la sera o la notte, egli fosse in casa, allorché ha riferito che lui avrebbe lavorato quale (...) durante dei turni notturni, ed in alcuni casi anche durante il giorno nei fine settimana (cfr. V2, D26, pag. 5; V3, D15 segg., pag. 3). Altresì, se effettivamente egli avesse vissuto quanto addotto e temuto le autorità come da egli allegato, appare poco plausibile che egli sia partito legalmente verso il D._______, con il suo passaporto ed un visto turistico, per via aerea nel (...), dopo l'evento successogli il (...); ma ancora meno che egli sia ritornato in Sri Lanka con le medesime modalità dopo (...), senza subire dei controlli particolari all'aeroporto (cfr. V1, p.to 2.04 seg., pag. 4; V2, D50 segg., pag. 7), né riscontrare delle problematiche fino all'episodio del (...), che lo avrebbe indotto all'espatrio. Peraltro, quest'ultimo accaduto di intensità maggiore rispetto ai precedenti, appare essere difficilmente comprensibile con la spiegazione fornita dall'insorgente in audizione, ovvero che forse avrebbero saputo qualcosa da qualcuno (cfr. V3, D130, pag. 16), allorché al quesito precedente lui stesso aveva riferito che dopo le minacce ricevute nel (...), egli non sarebbe più stato così attivo come prima, ovvero avrebbe preso parte soltanto a delle manifestazioni più piccole (cfr. V3, D129, pag. 16). Peraltro, se effettivamente avesse temuto delle persecuzioni da parte delle autorità srilankesi, risulta poco plausibile che l'insorgente sia ripartito dallo Sri Lanka con il suo passaporto, lo stesso con il quale avrebbe viaggiato in precedenza per andare in D._______, anche se accompagnato da un passatore (cfr. V3, D139 segg., pag. 17). Non convince in tal senso in alcun modo l'allegazione dell'insorgente che egli non sapesse se si trattava dello stesso passaporto consegnato al passatore in precedenza o di un altro, poiché egli non avrebbe potuto guardarlo (cfr. V3, D144, pag. 17); in quanto sia in precedenza che successivamente, egli ha dichiarato di aver visto che all'interno dello stesso si trovavano sia la sua fotografia che le sue generalità (cfr. V2, D58 segg., pag. 8; V3, D144 segg., pag. 17), quindi di fatto smentendo che egli non avesse potuto verificare il contenuto del suo passaporto. Il ricorrente ha inoltre riferito di non aver dovuto intraprendere nulla per il suo espatrio, neppure di aver dovuto consegnare delle fotografie, ma soltanto il suo passaporto (cfr. V3, D149 seg., pag. 18), ulteriore indizio che lascia piuttosto concludere nel senso che il passaporto con il quale il ricorrente è espatriato definitivamente dallo Sri Lanka, fosse lo stesso di quello da lui utilizzato per recarsi in D._______ in precedenza. Per quanto poi attiene ai fatti che sarebbero avvenuti il (...), evento che lo avrebbe convinto all'espatrio definitivo dal suo Paese d'origine (cfr. V2, D66, pag. 9), a giusta ragione l'autorità inferiore ha ritenuto nella decisione impugnata, che l'insorgente abbia reso delle allegazioni incongruenti. In primo luogo, egli ha offerto una descrizione in parte differente del medesimo episodio. Difatti, se nel corso della prima audizione federale il ricorrente ha narrato che tali persone sarebbero giunte in (...) al suo domicilio, lo avrebbero chiamato ed in seguito lo avrebbero fatto uscire da casa sua (...) (cfr. V2, D112, pag. 14); quest'ultimo dettaglio risulta essere assente nelle allegazioni offerte nell'audizione successiva del medesimo episodio (cfr. V3, D80, pag. 10 seg.). Inoltre, se dapprima egli ha riferito che lo avrebbero minacciato di morte se avesse continuato a cercare le persone disperse; nel corso della seconda audizione, tale motivo non viene mai nominato. Peraltro nella seconda audizione egli ha asserito che i suoi aggressori gli avrebbero detto che sarebbero tornati (cfr. V3, D80, pag. 11); allorché invece di tale evenienza non ne aveva riferito nella prima versione resa (cfr. V2, D112, pag. 14). Ulteriore discrepanza la si rimarca nel fatto che l'insorgente ha dapprima asserito di non aver parlato di tale episodio con la moglie, altrimenti ella non lo avrebbe fatto partire (cfr. V2, D66, pag. 9 e D119 segg., pag. 15); allorché invece nel corso dell'audizione successiva, ha affermato di aver narrato alla moglie quanto era successo quella notte (cfr. V3, D80, pag. 11). La versione offerta nel ricorso per spiegare tale incongruenza, ovvero che il ricorrente avrebbe raccontato alla coniuge una versione "più leggera" dell'accaduto (cfr. p.to 24, pag. 9 e p.to 5, pag. 13), non convince in quanto non apporta alcuna delucidazione circa le versioni diametralmente opposte addotte durante le audizioni. 4.2 Anche concernente il ruolo avuto nelle diverse manifestazioni dal ricorrente, lo stesso è risultato incoerente nelle sue allegazioni, ciò che rende le medesime poco convincenti. Difatti, come a ragione denotato anche dalla SEM nella decisione impugnata, l'insorgente nel corso della prima audizione, sia interrogato circa le manifestazioni a cui avrebbe preso parte e mostrate nelle fotografie degli articoli di giornale presentati quali mezzi di prova, sia riguardo ai compiti che egli avrebbe adempiuto per l'associazione che organizzava tali manifestazioni, lui ha sempre riferito di essere stato un semplice partecipante, e per una manifestazione soltanto di essersi occupato delle decorazioni (cfr. V2, D126 segg., pag. 15 segg.). Al contrario, durante l'audizione successiva, ha offerto una versione ben diversa del suo aiuto prestato a tali manifestazioni, adducendo che egli avrebbe ad esempio dato il suo supporto nei lavori di preparazione, nell'appendere manifesti o nel trasportare persone (cfr. V3, D83, pag. 11). In tale contesto, il tentativo di spiegazione del ricorrente sia presente nel suo ricorso (cfr. p.to 7, pag. 14), che nella sua replica (cfr. p.to 4, pag. 2 seg.), non risulta esplicativo di tali divergenze d'asserzioni. Invero, il ricorrente nella prima audizione, non ha dato per nulla l'impressione di non sapere che ruolo avesse giocato nelle diverse manifestazioni, come sostenuto genericamente nel suo gravame, bensì al contrario, è stato in grado di esplicitare per i diversi articoli di giornale presentati, in che modo egli avrebbe partecipato alle diverse manifestazioni ivi rappresentate (cfr. V2, D126 segg., pag. 15 seg.). Risulta quindi difficilmente sostenibile che egli si sia dimenticato di riferire di aver avuto un ruolo ben più attivo nelle diverse manifestazioni a cui aveva partecipato, salvo in un'occasione di aver fatto delle decorazioni (cfr. V2, D139, pag. 16), come invece narrato nel corso della seconda audizione. 4.3 Inoltre, le dichiarazioni dell'interessato non permettono di convincere che alcuni suoi famigliari siano stati attivi in seno alle LTTE, e quindi a fortiori che egli abbia potuto presentare un interesse per le autorità srilankesi in ragione delle loro attività per tale movimento, come preteso nel gravame dall'insorgente. Il predetto ha difatti anche in tale contesto rilasciato delle allegazioni contraddittorie, asserendo dapprima che nessuno dei suoi famigliari o parenti, avesse fatto parte delle LTTE (cfr. V3, D60 seg., pag. 8); salvo poi, sorprendentemente asserire che lo zio scomparso sarebbe stato (...) (cfr. V3, D88 segg., pag. 12), nonché in precedenza che alcuni famigliari del cognato deceduto, avrebbero fatto pure parte della stessa (cfr. V3, D22, pag. 4). 4.4 Alla luce di quanto già sopra rilevato, neppure i mezzi di prova presentati, risultano essere in grado di rimettere in discussione l'inverosimiglianza delle persecuzioni subite dall'insorgente nel suo Paese d'origine e che lo avrebbero indotto all'espatrio. A parte quanto verrà osservato di seguito, onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia per il resto alla decisione impugnata che risulta essere in merito sufficientemente motivata, esplicita e corretta (cfr. p.to II/2, pag. 6 seg. del provvedimento avversato), non essendo stato dal ricorrente apportato alcun argomento ricorsuale che possa inficiare tale valutazione. In primo luogo, il rapporto allegato al ricorso, per quanto recensisca diversi eventi che avrebbero avuto quali attori principali membri delle autorità srilankesi, tuttavia il ricorrente non risulta essere citato personalmente nello stesso, e quindi quest'ultimo non apporta alcun elemento supplementare che possa sostenere la veridicità delle persecuzioni da lui subite in patria. Anche le due lettere presentate dall'insorgente, l'una della nipote, e l'altra del padre, non sono atte a sostenere le allegazioni da lui rese in corso d'audizione, in quanto essendo state redatte da famigliari, sono apparentabili a mere allegazioni di parte prodotte ai fini della causa. 4.5 Il Tribunale osserva che gli elementi d'inverosimiglianza sopra elencati, seppure considerati individualmente non risultino essere necessariamente tutti decisivi, visto il loro numero e le tematiche sulle quali portano, essi permettono tuttavia di mettere in dubbio la veridicità delle problematiche che l'interessato avrebbe riscontrato da parte delle autorità srilankesi e le circostanze della sua partenza dal paese d'origine. A tal proposito, l'argomentazione addotta in fase ricorsuale dall'insorgente per contestare le diverse incoerenze - alcune particolarmente importanti e non minori come da lui asserito nel ricorso - ovvero riportando le stesse a delle imprecise o incomplete traduzioni, non risulta convincente e pare essere meramente pretestuosa. Difatti, come a giusta ragione sostenuto dalla SEM nella sua risposta, l'insorgente ha sempre riferito di comprendere bene il traduttore presente nelle diverse audizioni, come pure ha sottoscritto, dopo rilettura, i diversi verbali, confermando quindi l'integralità delle sue asserzioni ivi rese. Peraltro, alcune contraddizioni risultano essere così importanti ed univoche, da non permettere alcuna interpretazione differente delle stesse. 4.6 Le problematiche dello spettro psichico diagnosticate all'interessato, ovvero il disturbo post-traumatico da stress di cui è affetto, non appare poter spiegare gli elementi d'inverosimiglianza sopra rilevati. Per quanto possa essere plausibile che il ricorrente possa aver subito in patria degli eventi traumatici, tuttavia tale suo stato non è sufficiente per attestare della realtà dei motivi d'asilo da lui allegati. Le problematiche di cui egli soffre, ed anche il riesacerbarsi della sintomatologia ansioso-depressiva e della tensione, segnalate nell'ultimo certificato medico del 25 febbraio 2022 - che avrebbe condotto il ricorrente anche ad un ricovero volontario presso la (...) (di seguito: [...]) di J._______ dal (...) sino al (...) - potrebbero in effetti essere correlate con altri avvenimenti sopraggiunti in patria o durante il suo percorso migratorio. Difatti, la tesi esposta sia nello scritto del 21 marzo 2022 dal ricorrente che nel certificato medico del 25 febbraio 2022, che il suo stato di salute avrebbe subito un peggioramento, a causa del fatto che il padre gli avrebbe riferito di aver ricevuto una visita da parte di soldati singalesi che avrebbero chiesto sue notizie, non appare essere credibile, visto già quanto sopra ritenuto inverosimile. Quest'ultima valutazione vale anche mutatis mutandis per le problematiche fisiche segnalate dall'insorgente nel corso delle audizioni (dolori al ventre e problematiche ai genitali, cfr. V2, D167 segg., pag. 19; V3, D34, pag. 5), che nel frattempo risultano essersi completamente risolte (cfr. V3, D40 seg., pag. 6; A25/16), non avendo del resto il ricorrente presentato in merito ulteriore e più recente documentazione o allegato in fase ricorsuale qualcosa in rapporto alle stesse. 4.7 Su tali presupposti, per quanto non si intenda mettere in dubbio che la moglie del ricorrente abbia subito un atto vandalico al cancello della sua casa a E._______, come pure che possa aver ricevuto delle telefonate anonime sul suo telefono (cfr. V2, D67 segg., pag. 9 seg.; V3, D37 segg., pag. 6), o ancora che la coniuge sia stata inseguita da persone sconosciute in (...) il (...) e che da allora segua una presa a carico medica per i suoi problemi psichici (cfr. V3, D11, pag. 3); tuttavia non v'è alcun elemento concreto e dettagliato che lasci concludere che gli autori di tali azioni siano dei membri di autorità, e ancora meno che gli stessi possano essere in relazione con i motivi d'asilo addotti dall'insorgente, ritenuti inverosimili ed irrilevanti (cfr. anche infra consid. 5 e 6). Difatti, il fatto che si tratti di poliziotti o di membri del (...), risultano essere delle mere ipotesi di parte, non supportate da alcun indizio di qualsivoglia consistenza, essendo che gli autori di tali atti descritti, sono degli sconosciuti, non aventi alcun segno particolare o distintivo descritto. Inoltre, riguardo alle telefonate anonime ricevute, non viene riportato né se effettivamente la moglie avrebbe risposto alle stesse, né il contenuto delle medesime. 4.8 Da ultimo, visto quanto sopra ritenuto inverosimile, appare poco plausibile che il ricorrente, tutto d'un tratto, e ben dopo la sua partenza, abbia interessato le autorità del suo Paese d'origine in modo così importante che esse si recherebbero spesso in particolare a casa dei genitori del ricorrente, come sostenuto segnatamente nella replica dal ricorrente e nelle due lettere presentate quali mezzi di prova con la stessa. Difatti, nella prima audizione sui motivi il ricorrente ha allegato che a parte quanto sarebbe avvenuto il (...) presso il domicilio della casa della moglie a E._______, come pure che ella avrebbe ricevuto delle telefonate anonime, la sua famiglia non avrebbe riscontrato altre problematiche dalla sua partenza dal Paese d'origine, salvo che in un'occasione delle persone sconosciute si sarebbero recate presso il domicilio paterno, questionando il padre circa dove si trovi l'insorgente (cfr. V2, D67 segg., pag. 9 seg.). Nell'audizione successiva, l'insorgente non ha neppure mai allegato di aver fatto l'oggetto di ricerche da parte delle autorità srilankesi, dopo la sua partenza dal Paese d'origine. Pertanto, anche tali ricerche delle autorità, risultano essere inverosimili. 5. 5.1 Per quanto non possa essere escluso che il ricorrente abbia realmente vissuto l'evento che gli sarebbe successo nel (...) ad un (...), allorché un membro del (...), che avrebbe saputo che egli aveva dei legami con le LTTE secondo le sue asserzioni, lo avrebbe (...) (cfr. V2, D66, pag. 9). Ciò detto, nulla indica che il ricorrente sia stato l'oggetto, in tale evenienza, di un'azione mirata nei suoi confronti, per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi. Difatti essa appare piuttosto ascrivibile ad un abuso di potere da parte di un singolo membro dell'autorità, che indipendentemente dalla questione del suo fondamento, non appare comunque avere un'intensità sufficiente per essere qualificata quale persecuzione ai sensi della disposizione precitata. A differenza poi di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, essa non ha all'evidenza alcun nesso di causalità con gli eventi, ritenuti del resto inverosimili, narrati dal ricorrente e che gli sarebbero successi a partire dal (...), e ancora meno con la sua partenza dal paese d'origine, avvenuta ben (...) anni dopo. Pertanto, anche venisse ritenuto verosimile, tale episodio non risulta essere pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.2 Non si può neppure ritenere inverosimile che l'insorgente abbia dovuto trascorrere alla fine della guerra, assieme a parte della sua famiglia, circa (...) in un campo militare srilankese, prima di essere liberato ufficialmente (cfr. V2, D66, pag. 9; V3, D73 segg., pag. 10). Tuttavia, nell'arco di tale soggiorno, egli a parte essere stato picchiato in un'occasione ed aver subito gli interrogatori di routine da parte delle autorità srilankesi, come tutte le altre persone presenti, non appare aver riscontrato delle ulteriori problematiche durante la sua permanenza al campo e dopo il suo rilascio dallo stesso, non avendo reso verosimili le visite ricevute dalle autorità a partire dal (...). In tal senso, neppure tale misura delle autorità, appare essere pertinente ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.3 Da ultimo, anche si ritenesse verosimile che il ricorrente abbia partecipato in un'occasione durante le elezioni alla distribuzione di volantini per il partito (...), come volontario, come pure che abbia partecipato a delle riunioni del partito e a della propaganda (cfr. V2, D161 segg., pag. 18 seg.; V3, D131 segg., pag. 16 seg.) si ritiene che le stesse non siano rilevanti in specie. Difatti, egli ha asserito di non essere membro dello stesso partito, oltreché di non sapere se le sue problematiche - già ritenute sopra inverosimili - abbiano o meno una relazione con il suo impegno per tale partito (cfr. V3, D135, pag. 16). Affermazioni che sono state nuovamente sostenute anche con il ricorso dall'insorgente, anzi affermando che i suoi problemi in patria non derivino verosimilmente dalla sua vicinanza al partito (...) (cfr. p.to 11, pag. 15 seg. del ricorso). 6. 6.1 Il ricorrente non può inoltre prevalersi di altri fattori di rischio che giustifichino che egli possa avere un fondato timore di persecuzioni future in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8). 6.2 Difatti, alla luce di quanto già sopra ritenuto inverosimile ed irrilevante, il ricorrente non appare essere una persona suscettibile di essere considerata, da parte delle autorità del suo paese, come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). Egli non ha invero mai addotto di essersi ingaggiato in attività politiche all'estero contro il governo srilankese e non è mai stato membro delle LTTE, né avrebbe partecipato attivamente alla guerra. Le evenienze che egli abbia dovuto effettuare una formazione di (...) presso le LTTE come gli altri suoi compaesani durante il periodo di guerra, come pure che sia stato forzato ad esempio a (...) a membri della predetta organizzazione o ancora a (...), non appaiono essere degli elementi di particolare rilevanza per il profilo di rischio dell'insorgente come a giusta ragione anche denotato dalla SEM nella decisione impugnata. Difatti, a differenza di quanto argomentato in fase ricorsuale dall'insorgente, egli non ha reso verosimili l'esistenza di misure statali che sarebbero state prese nei suoi confronti a causa di legami avverati o supposti suoi con tale organizzazione. Inoltre, egli non ha reso verosimile che dei suoi famigliari facessero parte delle LTTE (cfr. supra consid. 4.3), e la sua permanenza al campo militare alla fine delle ostilità, è già stata ritenuta irrilevante (cfr. supra consid. 5.2), come pure la sua partecipazione ad attività per il partito (...) (cfr. supra consid. 5.3). Inoltre, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 12, pag. 17 e p.to 22, pag. 22), il fatto che egli sia apparso in tre fotografie su giornale, non accresce già di per sé il suo profilo di rischio, in quanto egli non ha reso verosimili delle ricerche effettuate a causa delle sue partecipazioni alle manifestazioni da parte delle autorità srilankesi. A tali condizioni, e tenuto conto anche del fatto che il ricorrente non ha reso credibile l'esistenza di ricerche nei suoi confronti da parte delle autorità del suo Paese d'origine successive al suo espatrio, non v'è quindi da ammettere che il suo nome figuri in una "Stop List" o una "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di G._______ o che presenti un fattore di rischio che possa aggravare la sua situazione personale (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.3 - 8.5.2, in particolare consid. 8.4.5 e rif. cit.). 6.3 La sua appartenenza all'etnia tamil, la sua partenza dal paese d'origine, come pure il suo soggiorno in Svizzera ed il fatto che ivi abbia depositato una domanda d'asilo, come pure la sua provenienza dalla Provincia (...) e la mancanza di un documento di viaggio valido, costituiscono degli elementi troppo leggeri che, presi a sé stanti o sommati, non risultano sufficienti per destare i sospetti delle autorità srilankesi. Tali fattori confermano tutt'al più che lui possa essere interrogato dalle predette al suo ritorno in Sri Lanka, ma non sono atti a fondare un timore oggettivo di rappresaglie da parte delle stesse (cfr. la sentenza di riferimento E-1866/2015 precitata consid. 8.4.5 e 9.2.3 seg.; cfr. anche la sentenza del Tribunale nelle cause congiunte E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 [sentenza in parte pubblicata quale DTAF 2017 VI/6 consid. 4.4 e 4.5]). Ciò non permette quindi di riconoscere, in capo al ricorrente, il rischio di trattamenti rilevanti nell'ambito dell'art. 3 LAsi in caso di un suo ritorno in patria. 6.4 Non sono infine ravvisabili ulteriori elementi all'incarto, od apportati dal ricorrente in fase ricorsuale, che rendano verosimile che egli possa attirare l'attenzione delle autorità srilankesi a causa dell'attuale contesto politico e di sicurezza del paese in questione e che egli debba pertanto temere, nel caso di un rimpatrio, di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Come il ricorrente adduce nel ricorso, dopo la sua partenza, lo Sri Lanka ha conosciuto degli importanti cambiamenti, in particolare politici. Invero, K._______ è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, L._______, dal 2005 al 2015. Quest'ultimo è stato tra l'altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo governo. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà particolari per le persone di etnia tamil non presentanti un profilo a rischio, appare tuttavia - anche dal rapporto annesso al ricorso dall'insorgente - che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o ancora altre persone che si oppongono pubblicamente al governo, sono state confrontate con importanti intimidazioni da parte della polizia e delle autorità militari. Le operazioni statali contro i dissidenti politici, si sono ancora intensificate dopo l'instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. in tal senso, tra le altre la sentenza del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.). Nel caso di specie, come già esposto in precedenza, non esiste tuttavia alcun elemento che permetta di considerare che il ricorrente presenti un tale profilo di rischio. L'interessato non può pertanto dedurre alcuna minaccia per la sua persona dalla situazione venutasi a creare dal cambiamento di potere nel 2019, né dalla situazione attuale presente in Sri Lanka. Difatti, neppure l'elezione del 20 luglio 2022, di M._______ in quanto nuovo presidente della Repubblica, non muta per il momento nulla alla valutazione della situazione del paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 succitata consid. 5.4, D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3).
7. Riassumendo, il Tribunale giunge alla conclusione che l'insorgente, non è stato in grado di provare o perlomeno di rendere verosimile che egli abbia un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka. Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.
8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.
9. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). 9.1 9.1.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.1.2 Nella fattispecie, il Tribunale osserva come il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, stante le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti. Pertanto, a ragione la SEM ha ritenuto che nel suo caso l'art. 5 cpv. 1 LAsi non trovi applicazione. Inoltre, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti né men che meno apportati in fase ricorsuale, degli indizi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), o ancora dall'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). Segnatamente, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi, né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Non vi sono quindi rilevabili degli elementi che facciano temere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno in patria, venga esposto a delle persecuzioni statali contrarie ai diritti umani come sostenuto nel ricorso. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale, né l'appartenenza all'etnia tamil, né la situazione generale dei diritti umani in Sri Lanka, anche attuale, non rendono inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.1.2.3 con ulteriori riferimenti citati; D-3946/2020 del 21 aprile 2022 consid. 11.2.2; sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 12.2 seg.). Ciò resta valido anche tenendo conto dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka (cfr. tra le altre la sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3). Infine, né dal gravame né dagli atti di causa, si evincono degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, come invece sostenuto dall'insorgente nel suo ricorso (cfr. p.to 31, pag. 25). Invero, come già sopra osservato (cfr. consid. 4.6), il suo stato di salute psichico non è derivato dai motivi da lui allegati, ed inoltre non appare rientrare all'evidenza nella casistica della giurisprudenza restrittiva resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). 9.1.3 Ne discende quindi che l'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka, sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi. 9.2 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.2.2 Tale disposizione si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 9.2.3 Innanzitutto, è notorio che, dopo la cessazione delle ostilità tra i separatisti tamil ed il governo di G._______ nel maggio 2009, in Sri Lanka non viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, come pure in parte delle proteste violente contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro difficoltà in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Per quanto concerne la regione di N._______ (per la sua delimitazione geografica cfr. DTAF 2011/24 consid. 13.2.2.1), il Tribunale ha stabilito che l'esecuzione nella stessa è in generale ragionevolmente esigibile, se sono adempiuti i consueti criteri individuali. Devono quindi sussistere una sufficiente rete famigliare e sociale che possa supportare il richiedente, così come prospettive che permettano di assicurargli un minimo vitale ed un alloggio (cfr. sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017 consid. 9.4-9.5). 9.2.4 In specie, l'interessato è originario di B._______, sito nel distretto di C._______ (Provincia [...]), facente parte della regione di N._______, dove era domiciliato anche da ultimo prima dell'espatrio. In tale luogo l'insorgente dispone di una vasta rete famigliare e sociale, costituita in particolare dai suoi genitori - i quali risiedono nella casa del ricorrente, disponendo inoltre di (...), di (...) - da un fratello e dalla famiglia di questi, come pure da una nipote. Inoltre, la moglie, i figli dell'interessato ed i suoi suoceri, vivono a E._______, ed una sorella minore con la sua famiglia a O._______ sempre nel distretto di C._______. A tali condizioni, v'è luogo di ritenere che in caso di ritorno nel suo paese, egli possa essere accolto e sostenuto dai suoi famigliari, in caso di necessità. Peraltro, egli dispone di una discreta formazione scolastica, e di un'ampia esperienza professionale sia quale (...), che come (...) e nella (...). Alla luce di tali elementi, si può quindi concludere che il ricorrente, nel caso di un ritorno in Sri Lanka, non si ritroverà in una situazione esistenziale rischiosa. 9.2.5 9.2.5.1 In relazione allo stato di salute dell'insorgente, si osserva quanto segue. Dall'ultimo certificato medico prodotto del 25 febbraio 2022, si rileva come il ricorrente sia tutt'ora affetto da un disturbo post-traumatico da stress, per il quale è preso in carico dallo psichiatra e segue un percorso psicoterapeutico con l'impostazione di una terapia farmacologica antidepressiva e ansiolitica a base di Paroxetina 20 mg/die ed ansiolitica ed ipnotica a base di Trazodone 100 mg/die. Dopo il ricovero volontario presso la (...) di J._______ dal (...) al (...), a seguito di un peggioramento clinico dell'insorgente con ideazione anticonservativa associata a progettualità, dove il ricorrente aveva pure sospeso le terapie, queste ultime sono state ripristinate, e l'interessato avrebbe recuperato un buon equilibrio psico-fisico. Viene tuttavia segnalata da parte dei medici curanti, l'opportunità della continuazione delle cure impostate a causa "dell'aumentata suscettibilità agli eventi stressanti, che porta a riesacerbazioni della sintomatologia ansioso-depressiva e della tensione" (cfr. certificato medico del 25 febbraio 2022). 9.2.5.2 Il Tribunale amministrativo federale, nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, in particolare con riferimento agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario (consid. 10.2.5). Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate in tale settore sanitario nella predetta sentenza di riferimento, le citate problematiche di salute del ricorrente - pur non volendo in alcun modo minimizzarle - non conducono a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un deterioramento della sua salute rapido e che ne metta in pericolo la sua vita (cfr. consid. 10.2.6 della sentenza di riferimento citata). Invero, dopo la degenza volontaria in (...) nel (...) del (...), non risulta dagli atti all'inserto che egli abbia più dovuto effettuare delle degenze o che le sue ideazioni suicidarie e/o il suo stato di salute psichiatrico abbiano nuovamente dovuto comportare un suo ricovero, anzi appare essersi stabilizzato. Lo stato valetudinario dell'insorgente, risulta pertanto essere chiaro, con delle diagnosi poste ed invariate, come pure senza alcuna modifica appaiono essere sia la terapia farmacologica che quella di seguito psicologico e psichiatrico di cui necessita. I medicamenti necessari al ricorrente, "Paroxetina 20 mg" e "Trazodone 100 mg" (il Trazodone è anche conosciuto come: Beneficat, Deprax, Desirel, Desyrel, Molipaxin, Thombran, Trazorel, Trialodine e Trittico), non risultano inoltre nella lista pubblicata dall'Ambasciata srilankese a P._______ riguardo ai medicamenti che sono mancanti, rispettivamente necessitanti urgentemente in Sri Lanka (cfr. https://www.srilankaembassy.fr/en/page/ 829-list-urgently-required-medicines-medical-equipment-sri-lanka-050520 22 ; consultato il 29 marzo 2023). Inoltre, la Paroxetina 20 mg, può essere reperita in Sri Lanka, anche tramite la farmacia online "Mycare", sotto il denominativo "Pari-20" (che contiene lo stesso principio attivo della Paroxetina 20 mg), che risulta attualmente disponibile (cfr. https://mycare.lk/index.php?route=product/search&search=Paroxetine&d escription=true ; consultato da ultimo il 29 marzo 2023). Inoltre, v'è da rilevare come secondo le informazioni a disposizione del Tribunale vi sarebbero degli indizi che la situazione critica di approvvigionamento medico-sanitario in Sri Lanka abbia subito recentemente una certa distensione (cfr. https://economynext.com/sri-lanka-hopes-to-ease-medicine-shortages-as-more-supplies-come-in-111433/ ; consultato da ultimo il 29 marzo 2023; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-3616/2020 consid. 10.3.5.2). Inoltre, viste le sue relazioni famigliari, a differenza di quanto allegato dall'insorgente anche nel suo scritto del 24 novembre 2022, agli occhi del Tribunale egli è in grado di procurarsi sia le dovute cure sia di assumere gli eventuali costi afferenti e ciò malgrado la crisi economica presente nel suo Paese d'origine. Se necessario, il ricorrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine in particolare di finanziare le cure di salute a lui necessarie e per costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di sormontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sri Lanka. Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli di lavorare nuovamente nel suo paese a lungo termine. Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente, apparterrà poi al suo medico di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria, e quindi pure a modificargli la terapia nel caso di ulteriori momentanei peggioramenti dello stesso, ed alle autorità d'esecuzione di verificare se le sue condizioni di salute richiedono delle misure particolari nell'organizzazione del suo rimpatrio (cfr. art. 11a cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). In tal senso, si invita pure il rappresentante legale, onde evitare delle possibili reazioni che peggiorino lo stato di salute dell'interessato, a riportare il contenuto della presente sentenza soltanto dopo aver preso contatto con il medico curante psichiatra dell'insorgente per concordare con il medesimo circa le modalità più adatte di comunicazione della sentenza al ricorrente. 9.2.6 Nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 9.2.7 In ultima analisi, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta essere ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, né dal profilo dell'esigibilità né da quello della possibilità dell'esecuzione, in quanto di carattere temporaneo (cfr. a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 13.4, E-160/2022 del 22 febbraio 2022 consid. 10.5). Inoltre in relazione a quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, circa la possibilità che egli venga infettato dal coronavirus e quindi venga messa in pericolo la sua vita o perlomeno la sua salute, essendo che in Sri Lanka vi sarebbe una situazione di emergenza dal profilo sanitario dovuto allo scoppiare del Covid-19, occorre ancora constatare quanto segue. In primo luogo, visto il suo stato di salute sopra rilevato, appare che, con il propagarsi dell'epidemia da coronavirus nel suo Stato d'origine - come peraltro è il caso anche nel resto del Mondo, non esclusa la Svizzera - egli non si ritroverebbe in una situazione di minaccia esistenziale per motivi sanitari ai sensi della giurisprudenza previgente (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti), che farebbe ritenere come inesigibile il suo rinvio nel Paese d'origine. In tal senso, egli non presenta un profilo di rischio particolare relativo alla salute, che lo esporrebbe eventualmente ad un rischio accresciuto di un'evoluzione cronica e negativa della malattia da coronavirus nel caso in cui contraesse il virus predetto, che potrebbe nell'eventualità rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In secondo luogo, anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse verosimile che il ricorrente si troverebbe esposto ad un pericolo concreto dovuto alla pandemia da Covid-19, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, la situazione attuale legata alla propagazione del coronavirus nel Mondo, non giustifica di per sé, visto il suo carattere temporaneo - che non è rimesso in discussione dagli asserti del ricorrente presenti nel gravame - di addivenire ad altre conclusioni rispetto a quelle che precedono (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-4034/2020 del 18 novembre 2020 consid. 4.5.4).
10. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è quindi da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in specie in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione ricorsuale eventuale in tal senso, è quindi conseguentemente respinta.
11. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, essendo che al ricorrente è stata concessa l'assistenza giudiziaria totale con decisione incidentale del 23 marzo 2021, non si prelevano spese processuali.
13. Per quanto riguarda le spese di patrocinio, il Tribunale con decisione incidentale del 23 marzo 2021 ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio fondata sul vecchio art. 110a cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LAsi ed ha nominato la MLaw Cora Dubach in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Nel corso di procedura, la stessa è stata regolarmente sostituita dalla MLaw Linda Spähni (cfr. supra lett. N). Per prassi del Tribunale, nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Il Tribunale ritiene pertanto adeguato, sulla base delle note d'onorario del 5 maggio 2020 e del 27 aprile 2021 inoltrate dalla patrocinatrice d'ufficio, e tenuto conto dei suoi scritti ulteriori, il versamento di un'indennità complessiva per patrocinio d'ufficio di CHF 3'712,70.-. L'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF.
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. La cassa del Tribunale verserà alla patrocinatrice d'ufficio del ricorrente un'indennità di CHF 3'712,70.- a titolo di spese di patrocinio. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: