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D-3012/2021

D-3012/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-08 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. A.a A._______, cittadino srilankese di etnia tamil, originario di B._______ (distretto di B._______), ha depositato una prima domanda d’asilo in Sviz- zera il 17 dicembre 2006. In data 11 gennaio 2010 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito anche: SEM) ha respinto la domanda d’asilo succitata, ma ha concesso all’interessato l’ammissione provvisoria in Sviz- zera. Quest’ultima è stata successivamente revocata dalla SEM con deci- sione del 3 aprile 2012, confermata su ricorso in data 19 ottobre 2012 (cfr. incarto del Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] D- 2428/2012 del 19 ottobre 2012). Il 21 dicembre 2012 è stata infine regi- strata la scomparsa definitiva dell’interessato dal territorio svizzero; egli si sarebbe infatti recato in Francia dove avrebbe vissuto fino al 2020.

A.b Con sentenza del 13 dicembre 2018, l’Obergericht del Canton Nid- valdo ha ritenuto il ricorrente autore colpevole di tentate lesioni gravi non- ché di ripetuta rissa per fatti occorsi in Svizzera tra il 2010 e il 2011. Detto Tribunale ha quindi inflitto nei confronti dell’interessato una pena pecunia- ria sospesa e una pena detentiva di 27 mesi, di cui 6 mesi da espiare e 21 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni. A tale riguardo, il 13 giugno 2019 la SEM ha concesso, su richiesta dell’interes- sato, la sospensione del divieto di entrata in Svizzera, nel frattempo pro- nunciata, affinché egli potesse espiare in Svizzera la pena detentiva in pa- rola. Scontata quest’ultima, il 26 giugno 2020 l’insorgente è stato posto in carcerazione amministrativa in vista del suo rinvio coatto verso lo Sri Lanka (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […]- 20/11 pag. 2, 29/10 pag. 1).

A.c Il 22 settembre 2020, l’interessato ha quindi depositato una nuova do- manda d’asilo in Svizzera per mezzo di una lettera motivata redatta durante la sua detenzione nel carcere (…) (cfr. atto SEM n. 2/7).

A.d Con decisione del 1° ottobre 2020, confermata dal Tribunale federale svizzero il 22 marzo 2021, la Justiz- und Sicherheitsdirektion (Migration) del Canton Nidvaldo ha revocato la carcerazione amministrativa e, quale misura sostituiva valida fino al termine della procedura d’asilo in Svizzera, ha assegnato l’interessato al Canton Nidvaldo imponendogli il divieto di abbandonare il territorio cantonale (cfr. atto SEM n. 29/10).

D-3012/2021 Pagina 3 A.e Dopo l’assegnazione del caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM 17/2), il 23 aprile 2021 si è svolta l’audizione sui motivi d’asilo ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 31/18). A sostegno della sua domanda d’asilo, il richiedente ha anzitutto dichiarato di essere di etnia tamil e originario di B._______, luogo in cui avrebbe vis- suto fino al novembre del 2006 (cfr. atto SEM n. 31/18 D6/9). A seguito della revoca dell’ammissione provvisoria e della dichiarazione della sua scomparsa definitiva dalla Svizzera, egli si sarebbe recato a Parigi, dove avrebbe vissuto in maniera indipendente e lavorato come cuoco in un ri- storante (idem D42). In Francia, l’interessato avrebbe depositato una do- manda d’asilo, respinta il 22 aprile 2014, e beneficiato di un valido per- messo di soggiorno dal (…) 2018 al (…) 2019 (idem D108-109; cfr. atto SEM n. 9/1). Nell’aprile 2014 egli avrebbe inoltre ottenuto un passaporto srilankese presso l’ambasciata dello Sri Lanka a Parigi (cfr. atto SEM n. 31/18 D52-58; passaporto originale del ricorrente agli atti). Nel marzo del 2019 l’interessato avrebbe fatto rientro per un mese in Sri Lanka per far visita a sua madre (cfr. atto SEM n. 31/18 D7-12). Egli avrebbe soggiornato a Colombo presso la sua famiglia, costituita dai suoi genitori, dalla sorella (con il marito e i figli), nonché dai suoceri di suo co- gnato (idem D10-27). Giunto a Colombo, le autorità dell’aeroporto avreb- bero notato che il suo passaporto conteneva soltanto il timbro di uscita dalla Francia e, pertanto, gli avrebbero chiesto quando avesse lasciato lo Sri Lanka. Le stesse gli avrebbero inoltre proposto “di mettere un po’ di soldi nel passaporto” così da aiutarlo “ad uscire da quella situazione” (idem D84). Durante la sua permanenza in Sri Lanka nel 2019, eccetto un breve soggiorno a Singapore (idem D23), egli sarebbe sempre rimasto a casa della sua famiglia per timore di persecuzioni da parte delle autorità (idem D86). Invero, durante il suo soggiorno in Francia, il ricorrente avrebbe iniziato a recitare, con il nome d’arte di (…) (cfr. atto SEM n. 31/18 D103), in corto- e lungometraggi che tratterebbero il tema della repressione sociale dei tamil e esprimerebbero delle chiare critiche nei confronti del governo srilankese; in queste pellicole egli avrebbe recitato parti di profilo e proferito frasi contro le autorità governative (idem D64-66, D70, D107). Tra le pellicole più im- portanti figurerebbero i cortometraggi (…) (uscito nel 2019) (…) (girato tra il 2015-2016), nonché il lungometraggio (…) uscito nel 2019 (idem D67, 70, 75). In ragione dell’attività cinematografica a sostegno delle LTTE e

D-3012/2021 Pagina 4 contro il governo svolta in esilio, egli teme ora di essere ucciso, rapito o perseguitato dal governo in caso di ritorno in patria (idem D83, D94). Il pericolo per la sua integrità deriverebbe in particolare dal fatto che nelle pellicole succitate egli avrebbe recitato la parte di un membro delle LTTE ucciso da un militare del Governo srilankese, proferito la frase “Dedicato ai martiri delle LTTE” accanto ad una foto del loro leader, nonché denunciato i crimini di guerra causati dal governo srilankese (cfr. atto SEM n. 31/18 D98). Egli avrebbe dipoi recitato la parte di un membro del gruppo Ratnam Master, il corpo di sicurezza del leader Prabakaran (idem D107). Nel cor- tometraggio (…) egli avrebbe inoltre chiesto agli altri protagonisti del film il motivo del loro espatrio dallo Sri Lanka nonché affermato di aspettare “una parola dal leader per poter di nuovo combattere” (idem D107/111). Il lungo- metraggio (…), non ancora pubblicato (unicamente il trailer), mostrerebbe inoltre “gli errori e gli orrori del Governo srilankese. In questa storia il mili- tare che mi ha ucciso, viene all’estero e sarà un membro della mia famiglia che mi vendicherà. […] e alla fine io corro con i boxer e iI mio corpo si vede in questo film.” (idem D107/111, D128). Alcuni film sarebbero infine stati premiati nel contesto di festival cinematografici sia in Norvegia sia in Fran- cia (idem D114, D120-122). Considerato che le pellicole sarebbero libera- mente fruibili sul web, che l’interessato avrebbe rilasciato delle interviste ai media in relazione ai film di cui era protagonista, che il film (…) sarebbe stato trasmesso in televisione (e.g. […]) e che molte informazioni sui film si troverebbero anche su Facebook, l’attuale governo dello Sri Lanka sa- rebbe altresì a conoscenza della sua attività cinematografica (cfr. atto SEM

n. 31/18 D99, D114-116). A tale comprova si porrebbe il fatto che gli stu- denti dell’università di B._______ – istituto che apparterrebbe allo Stato – avrebbero proiettato pubblicamente uno dei suoi film in protesta alla distru- zione di una statua in memoria del (…) (idem D115/118). Infine, anche la circostanza per cui la rete televisiva (…) sarebbe una delle emittenti nazio- nali srilankesi e che la stessa avrebbe attribuito un premio ad un film nel quale ha recitato, porterebbe ad ammettere che il governo conosca le pel- licole e la sua personale attività di attore (idem D124). A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente ha presentato il suo passaporto originale, il suo titolo di soggiorno francese, la sua carta identi- ficativa per studenti ricevuta in Svizzera.

Egli ha inoltre versato agli atti i seguenti mezzi di prova:

D-3012/2021 Pagina 5 – Lista link dei cortometraggi e interviste su Youtube (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1); – Articolo del 23 marzo 2021 dell’International Justice (mdp SEM n. 2); – Articolo dell’OSAR del 30 settembre 2016 (mdp SEM n. 3); – Articolo del UNHCR del 27 gennaio 2021 (mdp SEM n. 4); – Articolo di giornale illeggibile (mdp SEM n. 5); – Articolo di giornale con traduzione (mdp SEM n. 6) – 24 fotografie (mdp SEM n. 7) – 7 fotocopie di fotografie legate al film (…) (mdp SEM n. 8) – Una fotocopia di una foto legata al film (…) (mdp SEM n. 9) – Una fotocopia di una fotografia legata al film (…) (mdp SEM n. 10)

B. Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 40/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richie- dente e ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest’ultima misura am- missibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

C. C.a In data 30 giugno 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d’entrata 1° luglio 2021), contro detta decisione l’interessato è insorto dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via prin- cipale l’accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato; a titolo subordinato, egli ha in- vece chiesto l’accertamento dell’inammissibilità e/o dell’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, unitamente alla relativa concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha infine presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese.

Al ricorso l’insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova:

– procura del 9 giugno 2021 (allegato n. 2 al ricorso); – fotografie della comunicazione Whatsapp tra la sorella del ricorrente e il ricorrente, con traduzione (allegato n. 3 al ricorso); – l’attestato di indigenza del Amt für Asyl und Flüchtlinge del Canton Nidvaldo (allegato n. 4 al ricorso). C.b Con scritti datati 21 luglio, 3 e 9 dicembre 2021 e 9 febbraio 2022, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei complementi ri- corsuali adducendo, in particolare, le affezioni mediche dell’interessato,

D-3012/2021 Pagina 6 nonché ulteriori mezzi di prova inerenti all’asserito rischio di persecuzione derivante dal coinvolgimento politico a sostegno delle LTTE dimostrato du- rante l’esilio (cfr. atto TAF n. 3-6).

In particolare, con scritto datato 3 dicembre 2021, il ricorrente ha informato il Tribunale di essere politicamente attivo all’interno di un gruppo tamil ope- rante nel Canton C._______ (cfr. atto TAF n. 4). Il 26 novembre 2021, egli avrebbe infatti partecipato, con altre 13 persone di etnia tamil, alla giornata della commemorazione dei militanti che hanno combattuto con le LTTE (“Maaveerar Naal”). Egli ha prodotto un estratto dal sito internet (…) nel quale figura una fotografia che lo ritrae con i compagni durante l’evento succitato. Il testo dell’articolo avrebbe il seguente tenore (traduzione libera del ricorrente): (…).

C.c Con decisione incidentale del 28 settembre 2023 il Tribunale ha auto- rizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della pro- cedura e ha accolto la sua istanza di concessione dell’assistenza giudizia- ria totale, nominando altresì la MLaw Silke Scheer, Caritas Svizzera, quale patrocinatrice d’ufficio.

C.d Il 6 ottobre 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ri- corso nel merito delle quali la patrocinatrice ha in seguito replicato con scritto datato 14 novembre 2023. Il 20 novembre 2023 l’autorità inferiore ha infine presentato una breve duplica, trasmessa il 22 novembre 2023 per conoscenza al ricorrente. Con scritto del 10 ottobre 2023 è stato inoltre postulato un cambiamento di nomina della patrocinatrice d’ufficio in favore della MLaw Patrizia Testori (cfr. atto TAF n. 12).

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi seguenti qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (55 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla proce- dura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31)

D-3012/2021 Pagina 7 non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). ll ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell’art. 52 cpv. 1 PA. Occorre per- tanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ritiene che l’insorgente non abbia reso verosimile una persecuzione in ragione della sua attività cinematografica e politica assunta in esilio (art. 7 LAsi). A tale riguardo, la SEM rileva in particolare che l’interessato non avrebbe mai avuto alcun problema con le autorità del suo Paese d’origine e non sarebbe stato in grado di indicare degli elementi concreti a dimostrazione dell’asserito peri- colo di vita in caso di rimpatrio. Egli avrebbe anche affermato di non aver avuto alcuna segnalazione in merito al fatto che il governo srilankese sa- pesse qualcosa a suo riguardo. In ogni caso, gli elementi agli atti e le cir- costanze addotte dall’interessato non dimostrerebbero l’effettiva cono- scenza da parte del governo srilankese dell’attività attoriale dell’insorgente. La SEM ritiene dipoi che il suo rientro in Sri Lanka nel 2019 – avvenuto senza riscontrare rilevanti problemi con le autorità – unitamente alla circo- stanza per cui tutta la sua famiglia abiterebbe attualmente a Colombo, non possa rendere verosimile un’effettiva persecuzione nei suoi confronti. L’au- torità osserva inoltre che i film indicati nella lista versata agli atti presente- rebbero delle ridotte visualizzazioni su YouTube e che le pellicole (…) e (…) sarebbero state realizzate e pubblicate prima del ritorno dell’interes- sato in Sri Lanka nel 2019 (cfr. mdp SEM n.1). L’autorità valuta altresì che la battuta pronunciata dall’interessato nel cortometraggio (…), tenuto conto del ruolo assunto e della trama, non possa giustificare un’attuale persecu- zione da parte delle autorità (cfr. decisione avversata pag. 5). Neppure le fotografie versate agli atti costituirebbero dei mezzi di prova idonei a ren- dere verosimile le allegazioni, in quanto dimostrerebbero unicamente il suo coinvolgimento nella realizzazione dei film indicati. La SEM conclude dipoi

D-3012/2021 Pagina 8 che sia l’articolo di stampa apparso a B._______ (non datato), il quale ri- porterebbe l’avvenuta proiezione del film (…) nell’ambito del Festival inter- nazionale (…) (cfr. mdp SEM n. 6), sia l’intervista del regista del (…) pre- sente su Youtube (cfr. mdp SEM n. 1), non dimostrerebbero che tale pelli- cola intenda chiaramente attaccare il governo srilankese.

E. 3.2 In secondo luogo, la SEM sostiene che l’interessato non sarebbe nep- pure esposto a seri pregiudizi in caso di ritorno in Sri Lanka (art. 3 LAsi). La sola circostanza per cui egli “si diletti a fare l’attore e che ha interpretato a suo dire ruoli critici”, non saprebbe condurre le autorità srilankesi compe- tenti in materia di sicurezza a considerarlo oggi come una persona con stretti legami con le LTTE (cfr. sentenza avversata pag. 8). Inoltre, occor- rerebbe considerare che le allegazioni esposte nell’ambito della prima pro- cedura d’asilo in Svizzera sono state valutate inverosimili e ch’egli ha po- tuto farsi rilasciare un passaporto in Francia nel 2014 con il quale ha fatto rientro in Sri Lanka nel 2019 senza riscontrare alcun problema per la sua incolumità. Neppure le elezioni presidenziali in Sri Lanka del 16 novembre 2019 giustificherebbero la sussistenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato, in caso di ritorno, sarebbe esposto a pregiudizi rilevanti. In esito, egli non avrebbe addotto un comprovato motivo per ritenere che una persecuzione nei suoi confronti possa effettivamente attuarsi. Infine, i rap- porti e gli articoli versati agli atti, che non riguarderebbero personalmente l’interessato e non tratterebbero la specifica questione della professione di attore in Sri Lanka ma riporterebbero di arresti di persone altamente in vi- sta, non sarebbero rilevanti per il giudizio poiché non idonei a supportare concretamente le allegazioni del richiedente. La SEM ritiene pertanto che le dichiarazioni dell’interessato non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento di rifugiato.

E. 3.3 Censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, nonché la vio- lazione del diritto federale, l’insorgente avversa tuttavia la valutazione dell’autorità inferiore.

E. 3.3.1 Dopo aver ripercorso la sua attività politica e cinematografica svolta dopo il suo espatrio nonché gli avvenimenti socio-politici avvenuti nel suo Paese d’origine negli ultimi anni, il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la SEM non abbia analizzato l’evidente e sensibile peggioramento della situazione politica dello Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 8-9). Con riferimento al preteso accertamento incompleto dei fatti, egli sostiene in particolare che l’autorità inferiore abbia erroneamente concluso che la situazione politica vigente nel 2019 sarebbe la stessa di quella attuale. La SEM avrebbe

D-3012/2021 Pagina 9 quindi istruito il caso sulla base di tale errato assunto e, di riflesso, omesso di compiere una debita valutazione dei fattori di rischio nonché leso il suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso pag. 10). Ciononostante, il ricorrente avrebbe sempre indicato nella sua audizione che i film ai quali ha parteci- pato si profilavano contro le forze militari sostenute dal presidente Mahinda Rajapaksa, fratello dell’attuale presidente Gotabaya Rajapaksa in carica dal novembre 2019 e già Segretario del Ministero della difesa durante la guerra contro i tamil (cfr. ricorso pag. 7 e 10). Inoltre, la SEM non avrebbe valutato, in nessuna misura, le conseguenze alle quali sarebbero esposti i membri della diaspora tamil che in ambito cinematografico criticano pub- blicamente le attività del regime militare adottato durante la guerra civile srilankese. A tale proposito, non sarebbe neppure giustificato ritenere che il regime srilankese persegua soltanto i personaggi pubblici e non reprima (o possa reprimere) anche gli attori di film riconosciuti – come il ricorrente

– avente per tema la diaspora tamil e la commemorazione delle LTTE (cfr. ricorso pag. 11). L’autorità inferiore avrebbe altresì concluso, arbitraria- mente e senza rispetto verso le persone interessate, che la diaspora tamil sarebbe unicamente una “nicchia”. Sulla base della risoluzione del Consi- glio dei diritti umani dell’ONU del 23 marzo 2021 (A/HRC/RES/4/1), l’insor- gente ritiene dipoi che la marginalizzazione delle persone tamil in Sri Lanka sia nel frattempo incrementata. In questo senso, il vigente clima di sospetto nei confronti delle famiglie tamil rischierebbe quindi di mettere chiaramente in pericolo la vita dell’insorgente in caso di un suo ritorno in patria. La SEM avrebbe anche dovuto ritenere che la pubblicazione su YouTube dei film in parola, unitamente alla contestuale proiezione di (…) presso l’università di B._______, avrebbe di fatto condotto lui e la sua famiglia in un profondo stato di timore di essere perseguitati. Invero, su segnalazione di alcuni vi- cini, le autorità srilankesi avrebbero perquisito l’abitazione familiare, in cui egli avrebbe alloggiato nel 2019, soltanto due settimane dopo la sua par- tenza dal Paese (cfr. ricorso pag. 12 e allegato n. 3 al ricorso). Infine, egli afferma di essersi recato in Sri Lanka nell’ultima finestra temporale possi- bile del 2019, allorquando la situazione politica era ancora relativamente rilassata. Ciononostante, egli avrebbe comunque dovuto corrompere i ser- vizi di sicurezza all’aeroporto di Colombo e rimanere nascosto a casa dei parenti per evitare persecuzioni.

E. 3.3.2 Il ricorrente rimprovera inoltre all’autorità inferiore di non aver giudi- cato rilevanti per la qualità di rifugiato le allegazioni addotte. In particolare, la SEM non avrebbe considerato che lo scopo dei film nei quali ha recitato sarebbe proprio quello di non affievolire nel tempo la legittimità dei com- battenti delle Tigri Tamil e di mantenere viva la memoria della guerra civile e la volontà di combattere. In questo senso, la SEM avrebbe dovuto

D-3012/2021 Pagina 10 riconoscere che l’interessato, considerati i ruoli assunti nelle pellicole indi- cate, sarebbe un portatore della memoria della storia socio-militare dei ta- mil nonché un istigatore a un nuovo combattimento (cfr. ricorso pag. 14). Non giungendo a tale conclusione, l’autorità inferiore avrebbe minimizzato il valore culturale del film (…) nonostante svariate commissioni cinemato- grafiche avrebbero premiato tale pellicola riconoscendola quale emozio- nale della diaspora tamil. In questo senso, la pubblicazione dei film e i ri- conoscimenti raccolti nel mondo cinematografico sarebbero pertanto su- scettibili di attivare l’interesse dell’apparato di sorveglianza governativo (cfr. ricorso pag. 13). In esito, la SEM non avrebbe considerato i motivi individuali d’asilo e neppure il fatto che l’insorgente, in quanto tamil, appar- terrebbe ad un gruppo sociale determinato ai sensi della LAsi. Considerata anche la critica situazione dei diritti umani in Sri Lanka, sarebbe infatti evi- dente che, in caso di ritorno in patria, l’interessato, in quanto attore e atti- vista riconosciuto a livello internazionale, sarebbe considerato un nemico dello Stato e, di riflesso, sarebbe molto probabilmente esposto a un note- vole rischio di persecuzione, ciò che sarebbe reso verosimile dalle attuali repressioni condotte in Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 14-15).

E. 3.3.3 Dal profilo dell’esecuzione dell’allontanamento, l’insorgente ritiene che la stessa non sia ammissibile e ragionevolmente esigibile. Anche a tale riguardo, egli rimprovera alla SEM di non aver analizzato i recenti sviluppi politici dello Stato d’origine e riconosciuto che, a fronte della sua attività cinematografica svolta in esilio, deputata a mantenere viva la memoria e a rivalorizzare lo spirito combattivo delle LTTE, egli rischierebbe la sua vita in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 18).

E. 3.4 Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM ritiene che esso non con- tenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della decisione avversata. In particolare, ribadisce che gli ultimi film a cui ha preso parte il ricorrente risalgono agli anni 2015/2016 – tutti usciti tra il 2014 e il 2019 – e che il rapporto dell’interessato con le LTTE sarebbe dato uni- camente “in seguito alla sua recitazione nei film e in nessun altro contesto” (cfr. atto TAF n. 11). La SEM ritiene altresì che i messaggi Whatsapp, alle- gati in copia al ricorso, non apporterebbero credibilità alle allegazioni circa l’avvenuta perquisizione domiciliare in Sri Lanka dopo la sua visita, in quanto potrebbero essere stati creati ai fini della causa (cfr. allegato n. 3 al ricorso). L’autorità opponente afferma inoltre di aver scrupolosamente ana- lizzato tutti i fattori di rischio all’epoca della decisione e rileva che, a seguito delle dimissioni del primo ministro Mahinda Rajapaksa nel 9 giugno 2022 e del fratello Gotabaya Rajapaksa nel 14 luglio 2022, in data 20 luglio 2022 il parlamento srilankese ha eletto Ranil Wickremesinghe quale nuovo

D-3012/2021 Pagina 11 presidente. A tale riguardo, nonostante la sorveglianza e l’intimidazione delle minoranze non possano essere escluse nemmeno sotto il nuovo pre- sidente, la SEM ritiene che, allo stato attuale e tenuto conto della politica attuata dal nuovo presidente, non sussistano sufficienti elementi per poter affermare che interi gruppi di popolazione o di professionisti siano esposti al rischio di una persecuzione collettiva. In ogni caso, l’attività attoriale svolta dall’interessato in esilio non sarebbe motivo per ammettere un fon- dato timore di persecuzioni in caso di rimpatrio.

E. 3.5 In sede di replica alle osservazioni, il ricorrente rileva dipoi che, se- condo fonti recenti quali il rapporto del Human Rights Watch (HRW) del settembre 2023 intitolato “If We Raise Our Voice They Arrest Us”, sotto la nuova presidenza di Ranil Wickremasinghe non si sarebbe riscontrata al- cuna riduzione delle persecuzioni nei confronti dei sostenitori delle LTTE e neppure alcun significativo miglioramento della tutela dei diritti umani (cfr. atto TAF n. 16). In particolare, sulla base del rapporto succitato, egli so- stiene che le autorità governative starebbero conducendo una campagna di appropriazione delle terre del Nord e dell’Est del Paese, prendendo di mira le comunità tamil e musulmane, e applicando ancora oggi la contro- versa legge sulla prevenzione del terrorismo per minacciare, arrestare e perseguire le persone di etnia tamil, gli attivisti nonché i famigliari delle vit- time. Richiamando la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016, l’insorgente ritiene inoltre di soddisfare svariati fattori di rischio che farebbero concludere per la concessione della sua ammissione provvisoria in Svizzera.

E. 3.6 Con lo scritto di duplica, l’autorità inferiore ribadisce infine che nel 2019 l’interessato ha potuto entrare ed uscire dallo Sri Lanka, ciò che non sa- rebbe stato possibile s’egli fosse stato effettivamente nel mirino delle auto- rità srilankesi. Inoltre, dagli atti di causa non emergerebbero indizi indicanti un peggioramento rilevante della situazione personale allo stato attuale in considerazione della nuova situazione politica in Sri Lanka (cfr. atto TAF n. 18).

E. 4 Oggetto del contendere è sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato al ricorrente la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale e se, tenuto anche conto delle attuali circostanze, occorre riconoscere all’interessato la qualità di rifugiato, ad esclusione dell’asilo, in ragione di motivi soggettivi insorti dopo la fuga.

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E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e suffi- cienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta pro- babilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono suffi- cienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussi- stere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiun- que si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella no- zione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1).

E. 5.4 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di

D-3012/2021 Pagina 13 rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz’altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 5.5 Giusta l’art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d’origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell’art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l’uscita ille- gale dal Paese d’origine (“Republikflucht”), il deposito di una domanda d’asilo all’estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che condu- cono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 con- sid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla conces- sione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica in- distintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'e- stero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, nell’esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, risulta decisiva la questione a sapere se le autorità nel paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all’estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in pa- tria. Occorre quindi segnatamente considerare il grado di sorveglianza al quale sono sottoposti all’estero i membri dell’opposizione nonché il grado di notorietà del richiedente nel suo Paese di origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E. 5.6.1 Dopo la fine della guerra civile nel maggio del 2009, il Tribunale ha affrontato a più riprese e in modo approfondito la situazione generale – ancora precaria – dei diritti umani nello Sri Lanka nonché la situazione dei rimpatri delle persone di etnia tamil (cfr. ATAF 2011/24 consid. 8 e la sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8). Le autorità srilankesi rimangono ancora particolarmente vigili nei

D-3012/2021 Pagina 14 confronti delle persone di etnia tamil di ritorno dall’estero. Tuttavia, non si può generalmente ammettere che ogni persona richiedente d’asilo di etnia tamil di ritorno dall’Europa o dalla Svizzera sia esposta ad un serio rischio di arresto e tortura solo a causa del suo soggiorno all’estero (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.3).

E. 5.6.2 supra), è altresì opportuno prendere in considerazione, benché non risulti un elemento dirimente per il giudizio, il numero delle visualizzazioni dei film sul canale Youtube. Nella misura in cui i video sono stati visti da un numero limitato di persone, che varia dalle centinaia per alcuni alle migliaia per altri, è giusto concludere che il ricorrente non si sia particolarmente profilato o reso noto. Il conferimento dei premi cinematografici per il film (…), non può del resto compensare le marginali visualizzazioni in rete, ciò tenuto anche conto che lo Sri Lanka detiene circa 22 milioni di abitanti re- sidenti. In particolare, le visualizzazioni non possono inoltre essere ogget- tivamente ricondotte alle autorità srilankesi (cfr. consid. 6.2.1 e 6.2.2 su- pra).

E. 5.6.3 Il Tribunale è a conoscenza dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka e ne tiene debitamente conto nell’ambito della sua giurisprudenza. Come ad- dotto anche nel ricorso, dopo la partenza del ricorrente lo Sri Lanka ha conosciuto degli importanti cambiamenti politici. Invero, Gotabaya Ra- japaksa è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, Mahinda Rajapksa, dal 2005 al 2015. Quest’ultimo è stato tra l’altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo go- verno. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà

D-3012/2021 Pagina 15 particolari per le persone di etnia tamil che non presentano un profilo a rischio, appare tuttavia che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o ancora altre persone che si oppongono pubbli- camente al governo, sono state confrontate con importanti intimidazioni da parte della polizia e delle autorità militari. Le operazioni statali contro i dis- sidenti politici, si sono ancora intensificate dopo l’instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. in tal senso, tra le altre la sentenza del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.). Infine, pure l’elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe in quanto nuovo presidente della Repubblica, non muta per il momento nulla alla valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 succitata consid. 5.4, D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3).

E. 6.1 Orbene, come si dirà meglio in seguito (consid. 6.2 e segg.), il Tribunale giudica che la decisione avversata deve essere confermata nella misura in cui gli elementi agli atti, valutati nell’ottica della verosimiglianza, non por- tano a riconoscere un timore fondato di persecuzioni in ragione dell’attività cinematografica svolta dal ricorrente in esilio e, di riflesso, la qualità di rifu- giato.

E. 6.2.1 In primo luogo, l’insorgente non ha reso verosimile l’esistenza di mi- sure statali che sarebbero state adottate nei suoi confronti a causa della sua attività attoriale o dei supposti legami con la LTTE. Difatti, interrogato a più riprese su questo punto, egli non ha saputo fornire concreti elementi che corroborerebbero tale circostanza, ma si è limitato ad esprimere un ipotetico timore di persecuzioni da parte del Governo, senza peraltro ap- portare sufficienti elementi probatori (cfr. atto SEM n. 31/18 D118-119, 124). Determinante ai sensi dell’art. 54 LAsi è infatti la questione a sapere se le autorità nel Paese interessato siano a conoscenza del comporta- mento adottato all’estero. Inoltre, la circostanza per cui il film (…) sarebbe stato mostrato all’università di B._______ e per cui gli altri film, compresa l’intervista alla (…) del (…) (cfr. ricorso pag. 4), sarebbero stati pubblicati su alcuni canali televisivi e su Youtube, non può ragionevolmente portare ad ammettere – poiché inverosimile – che il governo srilankese sia concre- tamente a conoscenza dell’attività cinematografica del richiedente e che, per questa ragione, quest’ultimo abbia a temere particolari misure perse- cutorie ai sensi dell’art. 3 LAsi nel caso in cui facesse ritorno in patria (cfr.

D-3012/2021 Pagina 16 consid. 5.5 supra). Anche la sua comparsa nelle fotografie scattate durante le riprese dei film e nel contesto delle premiazioni cinematografiche non è adatta a comprovare ch’egli possa venir perseguitato in base a questi mezzi di prova (cfr. mdp SEM n. 7-9). Del resto, vi è infatti da escludere, poiché improbabile e non comprovato dagli elementi agli atti (compresi i rapporti citati dal ricorrente), che lo Stato in parola adotti un controllo tale da monitorare e analizzare costantemente tutti i contenuti presenti sul web a lui afferenti.

E. 6.2.2 Il ricorrente non ha dipoi saputo rendere verosimile l’addotta sorve- glianza intrapresa da parte delle autorità srilankesi all’estero, alla quale sa- rebbero sottoposti i membri dell’opposizione, compreso l’interessato. Ad ogni buon conto, né dal recente rapporto del Human Rights Watch (HRW) del settembre 2023 (cfr. consid. 3.5 supra) né da quello dello Schweizeri- sche Flüchtlingshilfe “Sri Lanka: Aktuelle politische Situation, Überwa- chung der Diaspora, Geldsammeln im Ausland für Kriegsopfe” dell’aprile 2020 – citati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 11) – emergono elementi con- creti che confermano, con particolare riguardo al settore cinematografico, l’instaurazione di una sistematica e generalizzata sorveglianza statale della diaspora tamil all’estero. Non si ravvisano quindi sufficienti motivi per am- mettere che, in quanto attore di corto- e lungometraggi, l’interessato sia stato verosimilmente identificato e posto sotto sorveglianza. A tale propo- sito, contrariamente a quanto addotto in sede di ricorso, è a giusto titolo che la SEM ha considerato anche il fatto che l’insorgente abbia fatto ritorno in Sri Lanka nella primavera del 2019 senza essere sottoposto a qualsivo- glia persecuzione diretta da parte del governo, benché la pubblicazione delle pellicole fosse già avvenuta (gli ultimi film sono stati pubblicati tra il 2014 e il 2019). Stando alle sue dichiarazioni, egli sarebbe unicamente stato interpellato in arrivo all’aeroporto di Colombo in merito al suo rientro dalla Francia dalle “persone che lavorano allo sportello dell’aeroporto prima del ritiro dei bagagli” e indotto ad introdurre dei soldi nel passaporto al fine di passare i controlli di entrata (cfr. atto SEM n. 31/18 D84-85); per contro, non si sarebbe svolto alcun interrogatorio approfondito o perquisizione. Trattasi quindi di un’importante circostanza di fatto che, unitamente agli altri elementi dell’incarto, indeboliscono l’allegazione per cui l’insorgente sa- rebbe effettivamente sotto il mirino delle autorità del suo Paese d’origine. La circostanza di essersi successivamente recato a Singapore allo scopo di ottenere il timbro di detto Paese sul proprio passaporto, risulta dipoi inin- fluente sotto questo profilo (cfr. atto SEM n. 31/18 D86/89).

E. 6.2.3 Il Tribunale ritiene inoltre inverosimile l’asserita perquisizione domici- liare – addotta soltanto in sede di ricorso – che le autorità srilankesi

D-3012/2021 Pagina 17 avrebbero svolto nell’abitazione familiare a Colombo il 29 aprile 2019, quindi due mesi dopo il suo rientro in Francia (cfr. ricorso pag. 12). A mente del ricorrente, la stessa sarebbe comprovata dai messaggi Whatsapp che la sorella del ricorrente gli avrebbe inviato in tale data (cfr. allegato n. 3 al ricorso). Il Tribunale rileva tuttavia che, nell’ambito della sua audizione per- sonale, l’interessato non ha mai accennato a tale avvenimento, nonostante egli sia stato più volte interpellato sulle eventuali persecuzioni subìte dalle autorità governative. Risulta quindi incomprensibile e contraddittorio il ri- tardo nell’addurre tale circostanza di fatto. Ad ogni buon conto, lo stesso non può essere giustificato, come pretende il ricorrente, dal fatto che la perquisizione sarebbe avvenuta nel contesto della nuova situazione poli- tica instaurata dopo gli attacchi terroristici a stampo jihadista dell’aprile 2019, in merito alla quale la SEM non avrebbe mai interpellato il ricorrente. Infatti, l’allegazione in parola si rileva d’acchito rilevante per i motivi d’asilo e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto ragionevolmente addurla già nell’ambito della sua audizione. La plausibilità della confezione di questo mezzo di prova ai soli fini di causa risulta quindi prevalente e, di riflesso, l’allegazione in parola va ritenuta inverosimile.

E. 6.2.4 Va infine considerato il fatto che nel 2014 il ricorrente ha ottenuto il proprio passaporto presso l’ambasciata dello Sri Lanka in Francia, ciò che, tenuto conto del suo rientro nel 2019, rafforza l’inverosimiglianza di una sua sorveglianza da parte delle ambasciate estere dopo il 2014. Per questi motivi, non v’è da ammettere neppure che il nome dell’interessato figuri in una “Stop List” o “Watch List” utilizzate dalle autorità srilankesi all’aeroporto di Colombo (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5). Inoltre, non risulta dall’incarto che il ricorrente sia mai stato interpellato o contattato in esilio dal governo del suo Paese d’origine.

E. 6.3.1 In secondo luogo, il Tribunale giudica che l’interessato non sia una persona suscettibile di essere considerata – da parte delle autorità del suo Paese – come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. le sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018; E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1; D-2117/2020 del 30 maggio 2023 consid. 6.2). In parti- colare, i ruoli assunti nella realizzazione dei film non lo rendono una per- sona di profilo tale da destare, da un punto di vista oggettivo, l’interesse delle autorità srilankesi in caso di rimpatrio. Dopo aver visionato le princi- pali pellicole indicate dal ricorrente (cfr. mdp SEM n. 1), il Tribunale giudica infatti che i ruoli assunti da quest’ultimo siano di secondo piano e che, sia il carattere sia il tema dei film in oggetto, contrariamente a quanto asserito

D-3012/2021 Pagina 18 nel ricorso, non si rivelano delle univoche critiche alle autorità srilankesi o dei diretti moniti di una nuova insorgenza militare delle LTTE.

Per esempio, il cortometraggio (…) ([…], consultato […]; 15’866 visualiz- zazioni) tratta di un ex-esponente delle LTTE in Francia impegnato nella ricerca di un lavoro. I suoi connazionali tamil non credono alla sua prece- dente appartenenza alle LTTE fino a quando, alla fine del film, una (…) riconosce il protagonista dalla sua voce e lo abbraccia piangendo. In ra- gione del ruolo secondario assunto dall’insorgente e del fatto che la battuta ch’egli avrebbe proferito si riassume in (…), è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto ch’egli non abbia reso verosimile un concreto rischio persecuzione in ragione della partecipazione attoriale svolta in esilio (cfr. atto SEM n. 31/18 D65/107). Inoltre, tale rischio non si rende verosimile neppure dal fatto che il film succitato rievochi gli avvenimenti militari afferenti alle LTTE e che uno dei personaggi (un datore di lavoro molto ricco e rispettato nella diaspora) affermi di promuovere il conflitto contro l’apparato militare srilan- kese mantenendo alta la tensione nel Vanni (cfr. ricorso pag. 5). Trattasi certamente di un film potenzialmente significativo per la diaspora tamil, ma che non può ragionevolmente rendere verosimile, nel caso concreto, l’esposizione a seri pregiudizi per il ricorrente in caso di un suo rimpatrio. I riconoscimenti ottenuti nell’ambito del (…) e del (…) non permettono quindi di giungere ad una diversa conclusione (cfr. ricorso pag. 5-6). Del resto, va osservato che è lo stesso ricorrente ad affermare di aver “iniziato a recitare non per le LTTE, ma solo per la passione di recitare” (cfr. atto SEM n. 31/18 D137). Il cortometraggio (…) ([…], consultato […]; 1843 visualizzazioni) mostra in- vece un presunto gruppo di soldati armati delle LTTE, del quale fa parte il ricorrente nel suo ruolo, che si prepara ad un combattimento muovendosi all’interno di un bosco. La pellicola contiene diversi dialoghi tra i protagoni- sti ma non adduce particolari critiche al governo srilankese o chiare invo- cazioni ad insurrezioni militari. Va in particolare rilevato che il ricorrente – patrocinato – non ha mai prodotto agli atti le traduzioni della sceneggiatura (cfr. art. 8 LAsi). Sul contenuto del lungometraggio (…) ([…], consultato […]; 22'840 visua- lizzazioni) il ricorrente non ha per contro formulato particolari censure. Ad ogni buon conto, il Tribunale non ravvisa logici motivi per cui lo svolgimento di interviste alla troupe cinematografica e l’asserito riconoscimento formu- lato dalla stampa srilankese comprovi un rischio di persecuzione perso- nale. In ogni caso, non risulta che tale pellicola possa esplicitamente attac- care il governo srilankese e che citi personalmente il ricorrente. Del resto,

D-3012/2021 Pagina 19 l’articolo di stampa prodotto agli atti dall’interessato reciterebbe pure: “I ta- mil che hanno ottenuto l’autorizzazione di residenza e che vivono nel lusso, con che occhi guardano i tamil che sperano d’ottenere un’autorizzazione per poter vivere in quel paese? Come vengono sfruttati? Questioni interes- santi che la storia tocca e prosegue. […] «Per distruggere i tamil, bastano i tamil» questo è il messaggio che fa capire indirettamente il regista.” (cfr. mdp SEM n. 6). La pellicola non va quindi considerata come un’invettiva contro le autorità, con la conseguenza che i realizzatori della stessa non possono essere ritenuti un pericolo per gli interessi e la sicurezza del Paese. Infine, pure nel film (…), non ancora pubblicato (lo è soltanto il trailer), non è suscettibile di corroborare le persecuzioni personali addotte dall’insor- gente. La presunta assunzione del ruolo di una persona tamil fuggita dalle forze armate srilankesi poiché violentato, catturato ed ucciso, non può giu- stificare, in assenza di ulteriori elementi probatori, la sussistenza di con- crete persecuzioni da parte delle autorità srilankesi. Il film appare quindi come un’opera storico-descrittiva e non di denuncia. In esito, si giudica che, mediante la sua attività attoriale, l’insorgente non ha assunto una chiara e intensa attività di opposizione, che porterebbe ad ammettere un elemento di rischio “forte” ai sensi della giurisprudenza suc- citata (cfr. consid. 5.6.2 supra), e non dimostra un profilo di rischio parago- nabile a un oppositore politico o un istigatore della rinascita del movimento separatista dei tamil.

E. 6.3.2 Nella valutazione dell’esposizione a seri pregiudizi (cfr. consid. 5.6.1-

E. 6.3.3 Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto pretende l’insor- gente, la partecipazione alla realizzazione dei film succitati non è diretta- mente paragonabile agli atti che sarebbero repressi dalle autorità in Sri

D-3012/2021 Pagina 20 Lanka – indicati dal ricorrente – nei confronti di alcune personalità o di per- sone che si manifestano in pubblico. A titolo d’esempio, l’insorgente cita le rappresaglie che sarebbero state mosse nei confronti di un attivista dei di- ritti fondiari nel distretto di Ampara da parte di persone apparentemente legate ad una piantagione di zucchero parzialmente di proprietà dello Stato (cfr. replica pag. 3), di un giornalista che avrebbe pubblicamente e reitera- tamente descritto la problematica dei diritti umani e denunciato casi di cor- ruzione (ibidem), di una ministra (cfr. mdp SEM n. 11) nonché di un sindaco (cfr. mdp. SEM n. 12). Come correttamente valutato alla SEM, simili profili non sono ragionevolmente paragonabili al profilo personale dell’insor- gente. Del resto, anche il recente rapporto del HRW del settembre 2023 (cfr. consid. 3.5 supra) riporta essenzialmente di persecuzioni addotte nell’ambito di eventi commemorativi dei tamil (pag. 16-17) nonché nei con- fronti di politici, attivisti, difensori dei diritti umani e presunti oppositori (pag. 20 segg.). Ciò posto, il Tribunale non intravvede giustificati motivi per am- mettere che, in qualità di attore di film che trattano generalmente il tema della diaspora e dell’appartenenza alle LTTE, l’insorgente possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un’alta probabilità, a seri pregiudizi. Come giustamente ritenuto dalla SEM, il ricorrente non è un attivista poli- tico, non è un terrorista, non è un giornalista, non ha organizzato o parte- cipato a manifestazioni o proteste pubbliche e non è neppure ex-membro delle LTTE. Va infine considerato che le vicende di persecuzione avvenute in Sri Lanka – indicate nel ricorso – non riguardano in alcun modo il ricor- rente o personalità del cinema e dell’intrattenimento.

E. 6.3.4 A suffragare l’inverosimiglianza di un rischio di persecuzione, si pone dipoi il fatto che il ricorrente ha sempre recitato con un nome d’arte e che il suo nome reale non è mai esposto nelle pellicole (cfr. atto SEM n. 31/18). Il fatto ch’egli abbia mostrato il suo volto, tenuto conto delle precedenti con- siderazioni, non è sufficiente per ammettere che il governo lo abbia già identificato o che possa farlo con la conseguenza di temere seri pregiudizi. In questo senso, la citata sentenza del Tribunale D-5180/2019 del 3 maggio 2021 non soccorre l’insorgente nella misura in cui la sentenza in parola contemplava una persona di etnia tamil con funzioni pubbliche assunte in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (assunte in esi- lio) e che, in due fotografie pubblicate sul web, figurava accanto ad una personalità appartenente ad un movimento terrorista e illegale in Sri Lanka (cfr. atto TAF n. 16 pag. 5). La fattispecie del caso succitato si differenzia quindi sensibilmente da quella qui esaminata.

E. 6.3.5 Nel caso in esame, nemmeno è recensibile un impegno politico par- ticolare contro il regime durante l'esilio con lo scopo di voler rianimare il

D-3012/2021 Pagina 21 movimento separatista tamil (cfr. sentenza di riferimento E1866/2015 con- sid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1). Oltre a quanto indi- cato in relazione all’attività cinematografica, il Tribunale giudica infatti che la sola e unica partecipazione del ricorrente in Svizzera alla giornata com- memorativa del 26 novembre 2021 (“Maaveerar Naal”), alla quale hanno partecipato altre 13 persone, non sia suscettibile di porlo nel mirino delle autorità del suo Paese di origine. Benché l’evento sia stato riportato in un articolo online e la relativa fotografia dei partecipanti sia quindi pubblica, non si può infatti concludere che tale pubblicazione possa d’acchito con- durre al suo arresto – unitamente a pratiche di tortura – così come sarebbe avvenuto in pubblico nel 2021 nei confronti di un giovane attivista membro dell’Ilankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), partito politico srilankese tamil che persegue l’istituzione di un sistema federale, nel nord dello Sri Lanka du- rante la giornata della commemorazione “Maaveerar Naal”.

E. 6.4 In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come un oppositore (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4) o una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sen- tenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4). Certo, la sua etnia e il suo lungo soggiorno all’estero non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interro- gato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]).

E. 7 Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che l’insorgente non è stato in grado di rendere verosimile di avere un fondato timore di essere esposto, nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi in ragione delle attività cinematografiche svolte in esilio (art. 54 LAsi). Ne discende che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, la decisione avversata va confermata poiché non lesiva del diritto federale e fondata su un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti.

E. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).

D-3012/2021 Pagina 22

E. 8.2 L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pro- nuncia dell'allontanamento.

E. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).

E. 9.2 Il ricorrente avversa anche le conclusioni a cui è giunta l'autorità infe- riore in merito all'ammissibilità e all'esigibilità dell'esecuzione dell'allonta- namento. Egli rimprovera alla SEM di non aver analizzato i recenti sviluppi politici dello Stato d’origine e di non aver riconosciuto che, a fronte dell’at- tività cinematografica svolta in esilio deputata a mantenere viva la memoria e rivalorizzare lo spirito combattivo delle LTTE, egli rischierebbe la sua vita in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 15-19). Egli sostiene altresì che il suo allontanamento violerebbe il principio di “non refoulement”. In particolare, ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento si ponga in contrasto con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o tratta- menti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, in caso di rientro in Sri Lanka, egli rischierebbe seria- mente di essere ingiustamente arrestato e torturato dalle autorità.

E. 9.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la pro- secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.

E. 9.3.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi cum art. 54 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso lo Sri Lanka risulta di principio pacifica. Per di più, per i motivi già

D-3012/2021 Pagina 23 sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ri- tenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un pro- filo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilan- kesi (cfr. consid. 6.3 supra), né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi rife- rimenti).

E. 9.3.3 Inoltre, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecu- zione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evo- luzione congiunturale e politica (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.2.3 e relativi riferimenti; D- 3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3; D-2217/2020 del 30 maggio 2023 consid. 9.1.2).

E. 9.3.4 supra), possano essere adeguatamente trattati nel Paese d’origine e, pertanto, non costituiscono un elemento ostativo all’esecuzione del suo allontanamento. Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate nella predetta sentenza di riferimento in relazione al settore dei trattamenti psicologici, le problematiche di salute del ricorrente – pur non volendo in alcun modo mi- nimizzarle – non conducono infatti a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un rapido deterioramento della sua salute mettendone in pericolo la sua vita. Invero, nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuovi documenti di ordine medico, sicché si può concludere che il suo stato valetudinario sia chiaro e stabile, se non migliorato. Inoltre, il

D-3012/2021 Pagina 26 medicamento necessario alla sua cura, “Venlafaxin 150 mg”, non risulta nella lista pubblicata dall’Ambasciata srilankese a Parigi riguardo ai medi- camenti che sono mancanti o urgentemente richiesti in Sri Lanka (cfr. https://www.srilankaembassy.fr/en/page/829-list-urgently-required-medici- nes-medical-equipment-sri-lanka-05052022, consultato l’8 febbraio 2024).

E. 9.3.5 Ne consegue che l’esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 9.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

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E. 9.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio- lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte- rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità d’una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii).

E. 9.4.3 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, cambio di go- verno, come pure le violente proteste contro l’aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro le difficoltà, in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, nella sentenza di rife- rimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg., il Tribunale ha proceduto all'attua- lizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 e ha confer- mato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 otto- bre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigi- bilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o so- ciale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [sentenza del Tribu- nale E-1866/2015 consid. 13.3.3]).

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E. 9.4.4 Nel caso di specie, il ricorrente è originario di B._______ (distretto di B._______, posto a nord del Paese) dove ha vissuto fino al novembre del 2006 (cfr. atto SEM n. 31/18 D6). Egli è un giovane uomo e vanta di un’esperienza professionale come (…), (…) e (…) (cfr. idem D32-33 e 42). A B._______ vivrebbero ancora i fratelli e le sorelle dei suoi genitori. Quest’ultimi, invece, risiederebbero nella città di Colombo attualmente con la sorella dell’insorgente (idem D27-28). La sua rete socio-familiare più stretta si trova quindi a Colombo, ovvero in una regione principalmente sta- bile ai sensi della giurisprudenza succitata. Inoltre, l’insorgente risulta es- sere tutt'ora in contatto con la sua famiglia (idem D20, D39-40). Nonostante le difficoltà finanziarie, quest’ultima si manterrebbe con le entrare del (…), il quale è impiegato in un’azienda di (…) (idem D15/19). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare che il ricorrente potrà trovare alloggio e sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni in caso di ritorno nel suo Paese d’origine.

E. 9.4.5 Con riferimento alla situazione di salute del ricorrente, giova osser- vare che nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 feb- braio 2023, il Tribunale si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, segnatamente in relazione agli effetti di quest’ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo me- dico-sanitario e dell’offerta terapeutica per i disturbi psichici (consid. 10.2.5). In particolare, è stato constatato che l’accesso ai trattamenti dei disturbi psichici resta generalmente garantito (consid. 10.2.5.3), per esem- pio presso il National Institute of Mental Health a Colombo, e che, nono- stante l’attuale crisi economica e la precaria offerta sanitaria in certe parti del Paese, l’approvvigionamento dei medicinali resta assicurato. Rimane tuttavia determinante valutare attentamente le circostanze di salute della persona interessata (consid. 10.2.6).

E. 9.4.6 Visto quanto precede, il Tribunale giudica quindi che l’affezione de- pressiva del ricorrente, unitamente ai collaterali disturbi (…) (cfr. consid.

E. 9.4.7 Se necessario, il ricorrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 ago- sto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine in particolare di finanziare le cure di salute a lui necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sri Lanka. Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli, a lungo termine, di lavorare nuovamente nel suo Paese.

E. 9.4.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in rela- zione con l'art. 44 LAsi).

E. 9.5 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Visto tutto quanto sopra, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provviso- ria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la con- clusione eventuale in tal senso è quindi conseguentemente respinta.

E. 11 Ne discende che la SEM non ha né violato il diritto federale né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d’ap- prezzamento in relazione alla misura dell’allontanamento pronunciata.

E. 12 Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; non- ché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale concesso

D-3012/2021 Pagina 27 l’assistenza giudiziaria totale con decisione incidentale del 28 settembre 2023, non si prelevano spese processuali.

E. 13 Con decisione incidentale del 28 settembre 2023 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e ha nominato la MLaw Silke Scheer in qualità di patrocinatrice d’ufficio del ricorrente. Con scritto del 10 ottobre 2023 è stato successivamente postulato un cambia- mento di nomina della patrocinatrice in favore della signora Patrizia Testori (cfr. atto TAF n. 12). Tale nomina viene accolta con la presente decisione di merito. Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d’ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.– ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.– e i CHF 150.– (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Sulla base delle note datate 21 luglio 2021 e 11 febbraio 2022, nonché degli ulteriori scritti di causa, il Tribunale ritiene che la tariffa e il dispendio orario indicati siano troppo ele- vati. Apportando un’adeguata riduzione dell’indennità richiesta, viene per- tanto accordato il versamento di un’indennità complessiva per il patrocinio d’ufficio di CHF 2'280.–. Giusta l’art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, l’indennità non comprende l’imposta sul valore aggiunto.

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3012/2021 Pagina 28

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. L’istanza di modifica della nomina della patrocinatrice d’ufficio è accolta e la MLaw Patrizia Testori, Caritas Schweiz, è nominata a far tempo dal 10 ottobre 2023 quale nuova patrocinatrice.

4. Alla patrocinatrice d’ufficio, MLaw Patrizia Testori, è accordato un onorario di fr. 2'280.– a carico della cassa del tribunale. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Manuel Borla Matteo Piatti

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3012/2021 Sentenza del 8 febbraio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas, Daniela Brüschweiler, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato dalla MLaw Patrizia Testori, Caritas Schweiz, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2021 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino srilankese di etnia tamil, originario di B._______ (distretto di B._______), ha depositato una prima domanda d'asilo in Svizzera il 17 dicembre 2006. In data 11 gennaio 2010 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito anche: SEM) ha respinto la domanda d'asilo succitata, ma ha concesso all'interessato l'ammissione provvisoria in Svizzera. Quest'ultima è stata successivamente revocata dalla SEM con decisione del 3 aprile 2012, confermata su ricorso in data 19 ottobre 2012 (cfr. incarto del Tribunale amministrativo federale [di seguito: il Tribunale] D-2428/2012 del 19 ottobre 2012). Il 21 dicembre 2012 è stata infine registrata la scomparsa definitiva dell'interessato dal territorio svizzero; egli si sarebbe infatti recato in Francia dove avrebbe vissuto fino al 2020. A.b Con sentenza del 13 dicembre 2018, l'Obergericht del Canton Nidvaldo ha ritenuto il ricorrente autore colpevole di tentate lesioni gravi nonché di ripetuta rissa per fatti occorsi in Svizzera tra il 2010 e il 2011. Detto Tribunale ha quindi inflitto nei confronti dell'interessato una pena pecuniaria sospesa e una pena detentiva di 27 mesi, di cui 6 mesi da espiare e 21 mesi sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 5 anni. A tale riguardo, il 13 giugno 2019 la SEM ha concesso, su richiesta dell'interessato, la sospensione del divieto di entrata in Svizzera, nel frattempo pronunciata, affinché egli potesse espiare in Svizzera la pena detentiva in parola. Scontata quest'ultima, il 26 giugno 2020 l'insorgente è stato posto in carcerazione amministrativa in vista del suo rinvio coatto verso lo Sri Lanka (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-20/11 pag. 2, 29/10 pag. 1). A.c Il 22 settembre 2020, l'interessato ha quindi depositato una nuova domanda d'asilo in Svizzera per mezzo di una lettera motivata redatta durante la sua detenzione nel carcere (...) (cfr. atto SEM n. 2/7). A.d Con decisione del 1° ottobre 2020, confermata dal Tribunale federale svizzero il 22 marzo 2021, la Justiz- und Sicherheitsdirektion (Migration) del Canton Nidvaldo ha revocato la carcerazione amministrativa e, quale misura sostituiva valida fino al termine della procedura d'asilo in Svizzera, ha assegnato l'interessato al Canton Nidvaldo imponendogli il divieto di abbandonare il territorio cantonale (cfr. atto SEM n. 29/10). A.e Dopo l'assegnazione del caso alla procedura ampliata (cfr. atto SEM 17/2), il 23 aprile 2021 si è svolta l'audizione sui motivi d'asilo ex art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31; cfr. atto SEM n. 31/18). A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha anzitutto dichiarato di essere di etnia tamil e originario di B._______, luogo in cui avrebbe vissuto fino al novembre del 2006 (cfr. atto SEM n. 31/18 D6/9). A seguito della revoca dell'ammissione provvisoria e della dichiarazione della sua scomparsa definitiva dalla Svizzera, egli si sarebbe recato a Parigi, dove avrebbe vissuto in maniera indipendente e lavorato come cuoco in un ristorante (idem D42). In Francia, l'interessato avrebbe depositato una domanda d'asilo, respinta il 22 aprile 2014, e beneficiato di un valido permesso di soggiorno dal (...) 2018 al (...) 2019 (idem D108-109; cfr. atto SEM n. 9/1). Nell'aprile 2014 egli avrebbe inoltre ottenuto un passaporto srilankese presso l'ambasciata dello Sri Lanka a Parigi (cfr. atto SEM n. 31/18 D52-58; passaporto originale del ricorrente agli atti). Nel marzo del 2019 l'interessato avrebbe fatto rientro per un mese in Sri Lanka per far visita a sua madre (cfr. atto SEM n. 31/18 D7-12). Egli avrebbe soggiornato a Colombo presso la sua famiglia, costituita dai suoi genitori, dalla sorella (con il marito e i figli), nonché dai suoceri di suo cognato (idem D10-27). Giunto a Colombo, le autorità dell'aeroporto avrebbero notato che il suo passaporto conteneva soltanto il timbro di uscita dalla Francia e, pertanto, gli avrebbero chiesto quando avesse lasciato lo Sri Lanka. Le stesse gli avrebbero inoltre proposto "di mettere un po' di soldi nel passaporto" così da aiutarlo "ad uscire da quella situazione" (idem D84). Durante la sua permanenza in Sri Lanka nel 2019, eccetto un breve soggiorno a Singapore (idem D23), egli sarebbe sempre rimasto a casa della sua famiglia per timore di persecuzioni da parte delle autorità (idem D86). Invero, durante il suo soggiorno in Francia, il ricorrente avrebbe iniziato a recitare, con il nome d'arte di (...) (cfr. atto SEM n. 31/18 D103), in corto- e lungometraggi che tratterebbero il tema della repressione sociale dei tamil e esprimerebbero delle chiare critiche nei confronti del governo srilankese; in queste pellicole egli avrebbe recitato parti di profilo e proferito frasi contro le autorità governative (idem D64-66, D70, D107). Tra le pellicole più importanti figurerebbero i cortometraggi (...) (uscito nel 2019) (...) (girato tra il 2015-2016), nonché il lungometraggio (...) uscito nel 2019 (idem D67, 70, 75). In ragione dell'attività cinematografica a sostegno delle LTTE e contro il governo svolta in esilio, egli teme ora di essere ucciso, rapito o perseguitato dal governo in caso di ritorno in patria (idem D83, D94). Il pericolo per la sua integrità deriverebbe in particolare dal fatto che nelle pellicole succitate egli avrebbe recitato la parte di un membro delle LTTE ucciso da un militare del Governo srilankese, proferito la frase "Dedicato ai martiri delle LTTE" accanto ad una foto del loro leader, nonché denunciato i crimini di guerra causati dal governo srilankese (cfr. atto SEM n. 31/18 D98). Egli avrebbe dipoi recitato la parte di un membro del gruppo Ratnam Master, il corpo di sicurezza del leader Prabakaran (idem D107). Nel cortometraggio (...) egli avrebbe inoltre chiesto agli altri protagonisti del film il motivo del loro espatrio dallo Sri Lanka nonché affermato di aspettare "una parola dal leader per poter di nuovo combattere" (idem D107/111). Il lungometraggio (...), non ancora pubblicato (unicamente il trailer), mostrerebbe inoltre "gli errori e gli orrori del Governo srilankese. In questa storia il militare che mi ha ucciso, viene all'estero e sarà un membro della mia famiglia che mi vendicherà. [...] e alla fine io corro con i boxer e iI mio corpo si vede in questo film." (idem D107/111, D128). Alcuni film sarebbero infine stati premiati nel contesto di festival cinematografici sia in Norvegia sia in Francia (idem D114, D120-122). Considerato che le pellicole sarebbero liberamente fruibili sul web, che l'interessato avrebbe rilasciato delle interviste ai media in relazione ai film di cui era protagonista, che il film (...) sarebbe stato trasmesso in televisione (e.g. [...]) e che molte informazioni sui film si troverebbero anche su Facebook, l'attuale governo dello Sri Lanka sarebbe altresì a conoscenza della sua attività cinematografica (cfr. atto SEM n. 31/18 D99, D114-116). A tale comprova si porrebbe il fatto che gli studenti dell'università di B._______ - istituto che apparterrebbe allo Stato - avrebbero proiettato pubblicamente uno dei suoi film in protesta alla distruzione di una statua in memoria del (...) (idem D115/118). Infine, anche la circostanza per cui la rete televisiva (...) sarebbe una delle emittenti nazionali srilankesi e che la stessa avrebbe attribuito un premio ad un film nel quale ha recitato, porterebbe ad ammettere che il governo conosca le pellicole e la sua personale attività di attore (idem D124). A supporto della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato il suo passaporto originale, il suo titolo di soggiorno francese, la sua carta identificativa per studenti ricevuta in Svizzera. Egli ha inoltre versato agli atti i seguenti mezzi di prova:

- Lista link dei cortometraggi e interviste su Youtube (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: mdp SEM] n. 1);

- Articolo del 23 marzo 2021 dell'International Justice (mdp SEM n. 2);

- Articolo dell'OSAR del 30 settembre 2016 (mdp SEM n. 3);

- Articolo del UNHCR del 27 gennaio 2021 (mdp SEM n. 4);

- Articolo di giornale illeggibile (mdp SEM n. 5);

- Articolo di giornale con traduzione (mdp SEM n. 6)

- 24 fotografie (mdp SEM n. 7)

- 7 fotocopie di fotografie legate al film (...) (mdp SEM n. 8)

- Una fotocopia di una foto legata al film (...) (mdp SEM n. 9)

- Una fotocopia di una fotografia legata al film (...) (mdp SEM n. 10) B. Con decisione del 31 maggio 2021, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. 40/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente e ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando quest'ultima misura ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. C. C.a In data 30 giugno 2021 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata 1° luglio 2021), contro detta decisione l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato; a titolo subordinato, egli ha invece chiesto l'accertamento dell'inammissibilità e/o dell'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, unitamente alla relativa concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Egli ha infine presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso di essere esentato dal pagamento delle spese di giudizio e dal relativo anticipo, e di gratuito patrocinio, con protesta di tasse e spese. Al ricorso l'insorgente ha allegato i seguenti mezzi di prova:

- procura del 9 giugno 2021 (allegato n. 2 al ricorso);

- fotografie della comunicazione Whatsapp tra la sorella del ricorrente e il ricorrente, con traduzione (allegato n. 3 al ricorso);

- l'attestato di indigenza del Amt für Asyl und Flüchtlinge del Canton Nidvaldo (allegato n. 4 al ricorso). C.b Con scritti datati 21 luglio, 3 e 9 dicembre 2021 e 9 febbraio 2022, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al Tribunale dei complementi ricorsuali adducendo, in particolare, le affezioni mediche dell'interessato, nonché ulteriori mezzi di prova inerenti all'asserito rischio di persecuzione derivante dal coinvolgimento politico a sostegno delle LTTE dimostrato durante l'esilio (cfr. atto TAF n. 3-6). In particolare, con scritto datato 3 dicembre 2021, il ricorrente ha informato il Tribunale di essere politicamente attivo all'interno di un gruppo tamil operante nel Canton C._______ (cfr. atto TAF n. 4). Il 26 novembre 2021, egli avrebbe infatti partecipato, con altre 13 persone di etnia tamil, alla giornata della commemorazione dei militanti che hanno combattuto con le LTTE ("Maaveerar Naal"). Egli ha prodotto un estratto dal sito internet (...) nel quale figura una fotografia che lo ritrae con i compagni durante l'evento succitato. Il testo dell'articolo avrebbe il seguente tenore (traduzione libera del ricorrente): (...). C.c Con decisione incidentale del 28 settembre 2023 il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e ha accolto la sua istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria totale, nominando altresì la MLaw Silke Scheer, Caritas Svizzera, quale patrocinatrice d'ufficio. C.d Il 6 ottobre 2023 la SEM ha presentato le proprie osservazioni al ricorso nel merito delle quali la patrocinatrice ha in seguito replicato con scritto datato 14 novembre 2023. Il 20 novembre 2023 l'autorità inferiore ha infine presentato una breve duplica, trasmessa il 22 novembre 2023 per conoscenza al ricorrente. Con scritto del 10 ottobre 2023 è stato inoltre postulato un cambiamento di nomina della patrocinatrice d'ufficio in favore della MLaw Patrizia Testori (cfr. atto TAF n. 12). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi seguenti qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). ll ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché dell'art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ritiene che l'insorgente non abbia reso verosimile una persecuzione in ragione della sua attività cinematografica e politica assunta in esilio (art. 7 LAsi). A tale riguardo, la SEM rileva in particolare che l'interessato non avrebbe mai avuto alcun problema con le autorità del suo Paese d'origine e non sarebbe stato in grado di indicare degli elementi concreti a dimostrazione dell'asserito pericolo di vita in caso di rimpatrio. Egli avrebbe anche affermato di non aver avuto alcuna segnalazione in merito al fatto che il governo srilankese sapesse qualcosa a suo riguardo. In ogni caso, gli elementi agli atti e le circostanze addotte dall'interessato non dimostrerebbero l'effettiva conoscenza da parte del governo srilankese dell'attività attoriale dell'insorgente. La SEM ritiene dipoi che il suo rientro in Sri Lanka nel 2019 - avvenuto senza riscontrare rilevanti problemi con le autorità - unitamente alla circostanza per cui tutta la sua famiglia abiterebbe attualmente a Colombo, non possa rendere verosimile un'effettiva persecuzione nei suoi confronti. L'autorità osserva inoltre che i film indicati nella lista versata agli atti presenterebbero delle ridotte visualizzazioni su YouTube e che le pellicole (...) e (...) sarebbero state realizzate e pubblicate prima del ritorno dell'interessato in Sri Lanka nel 2019 (cfr. mdp SEM n.1). L'autorità valuta altresì che la battuta pronunciata dall'interessato nel cortometraggio (...), tenuto conto del ruolo assunto e della trama, non possa giustificare un'attuale persecuzione da parte delle autorità (cfr. decisione avversata pag. 5). Neppure le fotografie versate agli atti costituirebbero dei mezzi di prova idonei a rendere verosimile le allegazioni, in quanto dimostrerebbero unicamente il suo coinvolgimento nella realizzazione dei film indicati. La SEM conclude dipoi che sia l'articolo di stampa apparso a B._______ (non datato), il quale riporterebbe l'avvenuta proiezione del film (...) nell'ambito del Festival internazionale (...) (cfr. mdp SEM n. 6), sia l'intervista del regista del (...) presente su Youtube (cfr. mdp SEM n. 1), non dimostrerebbero che tale pellicola intenda chiaramente attaccare il governo srilankese. 3.2 In secondo luogo, la SEM sostiene che l'interessato non sarebbe neppure esposto a seri pregiudizi in caso di ritorno in Sri Lanka (art. 3 LAsi). La sola circostanza per cui egli "si diletti a fare l'attore e che ha interpretato a suo dire ruoli critici", non saprebbe condurre le autorità srilankesi competenti in materia di sicurezza a considerarlo oggi come una persona con stretti legami con le LTTE (cfr. sentenza avversata pag. 8). Inoltre, occorrerebbe considerare che le allegazioni esposte nell'ambito della prima procedura d'asilo in Svizzera sono state valutate inverosimili e ch'egli ha potuto farsi rilasciare un passaporto in Francia nel 2014 con il quale ha fatto rientro in Sri Lanka nel 2019 senza riscontrare alcun problema per la sua incolumità. Neppure le elezioni presidenziali in Sri Lanka del 16 novembre 2019 giustificherebbero la sussistenza di fondati motivi per ritenere che l'interessato, in caso di ritorno, sarebbe esposto a pregiudizi rilevanti. In esito, egli non avrebbe addotto un comprovato motivo per ritenere che una persecuzione nei suoi confronti possa effettivamente attuarsi. Infine, i rapporti e gli articoli versati agli atti, che non riguarderebbero personalmente l'interessato e non tratterebbero la specifica questione della professione di attore in Sri Lanka ma riporterebbero di arresti di persone altamente in vista, non sarebbero rilevanti per il giudizio poiché non idonei a supportare concretamente le allegazioni del richiedente. La SEM ritiene pertanto che le dichiarazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni richieste per il riconoscimento di rifugiato. 3.3 Censurando un accertamento inesatto e incompleto dei fatti, nonché la violazione del diritto federale, l'insorgente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore. 3.3.1 Dopo aver ripercorso la sua attività politica e cinematografica svolta dopo il suo espatrio nonché gli avvenimenti socio-politici avvenuti nel suo Paese d'origine negli ultimi anni, il ricorrente si duole anzitutto del fatto che la SEM non abbia analizzato l'evidente e sensibile peggioramento della situazione politica dello Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 8-9). Con riferimento al preteso accertamento incompleto dei fatti, egli sostiene in particolare che l'autorità inferiore abbia erroneamente concluso che la situazione politica vigente nel 2019 sarebbe la stessa di quella attuale. La SEM avrebbe quindi istruito il caso sulla base di tale errato assunto e, di riflesso, omesso di compiere una debita valutazione dei fattori di rischio nonché leso il suo diritto di essere sentito (cfr. ricorso pag. 10). Ciononostante, il ricorrente avrebbe sempre indicato nella sua audizione che i film ai quali ha partecipato si profilavano contro le forze militari sostenute dal presidente Mahinda Rajapaksa, fratello dell'attuale presidente Gotabaya Rajapaksa in carica dal novembre 2019 e già Segretario del Ministero della difesa durante la guerra contro i tamil (cfr. ricorso pag. 7 e 10). Inoltre, la SEM non avrebbe valutato, in nessuna misura, le conseguenze alle quali sarebbero esposti i membri della diaspora tamil che in ambito cinematografico criticano pubblicamente le attività del regime militare adottato durante la guerra civile srilankese. A tale proposito, non sarebbe neppure giustificato ritenere che il regime srilankese persegua soltanto i personaggi pubblici e non reprima (o possa reprimere) anche gli attori di film riconosciuti - come il ricorrente - avente per tema la diaspora tamil e la commemorazione delle LTTE (cfr. ricorso pag. 11). L'autorità inferiore avrebbe altresì concluso, arbitrariamente e senza rispetto verso le persone interessate, che la diaspora tamil sarebbe unicamente una "nicchia". Sulla base della risoluzione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU del 23 marzo 2021 (A/HRC/RES/4/1), l'insorgente ritiene dipoi che la marginalizzazione delle persone tamil in Sri Lanka sia nel frattempo incrementata. In questo senso, il vigente clima di sospetto nei confronti delle famiglie tamil rischierebbe quindi di mettere chiaramente in pericolo la vita dell'insorgente in caso di un suo ritorno in patria. La SEM avrebbe anche dovuto ritenere che la pubblicazione su YouTube dei film in parola, unitamente alla contestuale proiezione di (...) presso l'università di B._______, avrebbe di fatto condotto lui e la sua famiglia in un profondo stato di timore di essere perseguitati. Invero, su segnalazione di alcuni vicini, le autorità srilankesi avrebbero perquisito l'abitazione familiare, in cui egli avrebbe alloggiato nel 2019, soltanto due settimane dopo la sua partenza dal Paese (cfr. ricorso pag. 12 e allegato n. 3 al ricorso). Infine, egli afferma di essersi recato in Sri Lanka nell'ultima finestra temporale possibile del 2019, allorquando la situazione politica era ancora relativamente rilassata. Ciononostante, egli avrebbe comunque dovuto corrompere i servizi di sicurezza all'aeroporto di Colombo e rimanere nascosto a casa dei parenti per evitare persecuzioni. 3.3.2 Il ricorrente rimprovera inoltre all'autorità inferiore di non aver giudicato rilevanti per la qualità di rifugiato le allegazioni addotte. In particolare, la SEM non avrebbe considerato che lo scopo dei film nei quali ha recitato sarebbe proprio quello di non affievolire nel tempo la legittimità dei combattenti delle Tigri Tamil e di mantenere viva la memoria della guerra civile e la volontà di combattere. In questo senso, la SEM avrebbe dovuto riconoscere che l'interessato, considerati i ruoli assunti nelle pellicole indicate, sarebbe un portatore della memoria della storia socio-militare dei tamil nonché un istigatore a un nuovo combattimento (cfr. ricorso pag. 14). Non giungendo a tale conclusione, l'autorità inferiore avrebbe minimizzato il valore culturale del film (...) nonostante svariate commissioni cinematografiche avrebbero premiato tale pellicola riconoscendola quale emozionale della diaspora tamil. In questo senso, la pubblicazione dei film e i riconoscimenti raccolti nel mondo cinematografico sarebbero pertanto suscettibili di attivare l'interesse dell'apparato di sorveglianza governativo (cfr. ricorso pag. 13). In esito, la SEM non avrebbe considerato i motivi individuali d'asilo e neppure il fatto che l'insorgente, in quanto tamil, apparterrebbe ad un gruppo sociale determinato ai sensi della LAsi. Considerata anche la critica situazione dei diritti umani in Sri Lanka, sarebbe infatti evidente che, in caso di ritorno in patria, l'interessato, in quanto attore e attivista riconosciuto a livello internazionale, sarebbe considerato un nemico dello Stato e, di riflesso, sarebbe molto probabilmente esposto a un notevole rischio di persecuzione, ciò che sarebbe reso verosimile dalle attuali repressioni condotte in Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 14-15). 3.3.3 Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, l'insorgente ritiene che la stessa non sia ammissibile e ragionevolmente esigibile. Anche a tale riguardo, egli rimprovera alla SEM di non aver analizzato i recenti sviluppi politici dello Stato d'origine e riconosciuto che, a fronte della sua attività cinematografica svolta in esilio, deputata a mantenere viva la memoria e a rivalorizzare lo spirito combattivo delle LTTE, egli rischierebbe la sua vita in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 18). 3.4 Nelle proprie osservazioni al ricorso, la SEM ritiene che esso non contenga nuovi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica della decisione avversata. In particolare, ribadisce che gli ultimi film a cui ha preso parte il ricorrente risalgono agli anni 2015/2016 - tutti usciti tra il 2014 e il 2019 - e che il rapporto dell'interessato con le LTTE sarebbe dato unicamente "in seguito alla sua recitazione nei film e in nessun altro contesto" (cfr. atto TAF n. 11). La SEM ritiene altresì che i messaggi Whatsapp, allegati in copia al ricorso, non apporterebbero credibilità alle allegazioni circa l'avvenuta perquisizione domiciliare in Sri Lanka dopo la sua visita, in quanto potrebbero essere stati creati ai fini della causa (cfr. allegato n. 3 al ricorso). L'autorità opponente afferma inoltre di aver scrupolosamente analizzato tutti i fattori di rischio all'epoca della decisione e rileva che, a seguito delle dimissioni del primo ministro Mahinda Rajapaksa nel 9 giugno 2022 e del fratello Gotabaya Rajapaksa nel 14 luglio 2022, in data 20 luglio 2022 il parlamento srilankese ha eletto Ranil Wickremesinghe quale nuovo presidente. A tale riguardo, nonostante la sorveglianza e l'intimidazione delle minoranze non possano essere escluse nemmeno sotto il nuovo presidente, la SEM ritiene che, allo stato attuale e tenuto conto della politica attuata dal nuovo presidente, non sussistano sufficienti elementi per poter affermare che interi gruppi di popolazione o di professionisti siano esposti al rischio di una persecuzione collettiva. In ogni caso, l'attività attoriale svolta dall'interessato in esilio non sarebbe motivo per ammettere un fondato timore di persecuzioni in caso di rimpatrio. 3.5 In sede di replica alle osservazioni, il ricorrente rileva dipoi che, secondo fonti recenti quali il rapporto del Human Rights Watch (HRW) del settembre 2023 intitolato "If We Raise Our Voice They Arrest Us", sotto la nuova presidenza di Ranil Wickremasinghe non si sarebbe riscontrata alcuna riduzione delle persecuzioni nei confronti dei sostenitori delle LTTE e neppure alcun significativo miglioramento della tutela dei diritti umani (cfr. atto TAF n. 16). In particolare, sulla base del rapporto succitato, egli sostiene che le autorità governative starebbero conducendo una campagna di appropriazione delle terre del Nord e dell'Est del Paese, prendendo di mira le comunità tamil e musulmane, e applicando ancora oggi la controversa legge sulla prevenzione del terrorismo per minacciare, arrestare e perseguire le persone di etnia tamil, gli attivisti nonché i famigliari delle vittime. Richiamando la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016, l'insorgente ritiene inoltre di soddisfare svariati fattori di rischio che farebbero concludere per la concessione della sua ammissione provvisoria in Svizzera. 3.6 Con lo scritto di duplica, l'autorità inferiore ribadisce infine che nel 2019 l'interessato ha potuto entrare ed uscire dallo Sri Lanka, ciò che non sarebbe stato possibile s'egli fosse stato effettivamente nel mirino delle autorità srilankesi. Inoltre, dagli atti di causa non emergerebbero indizi indicanti un peggioramento rilevante della situazione personale allo stato attuale in considerazione della nuova situazione politica in Sri Lanka (cfr. atto TAF n. 18). 4. Oggetto del contendere è sapere se la decisione avversata, con la quale la SEM ha negato al ricorrente la qualità di rifugiato e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, sia lesiva del diritto federale e se, tenuto anche conto delle attuali circostanze, occorre riconoscere all'interessato la qualità di rifugiato, ad esclusione dell'asilo, in ragione di motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Nei pregiudizi seri rientrano segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano. Devono invece sussistere prove sufficienti di una minaccia concreta passibile di indurre chiunque si trovi nella stessa situazione a temere la persecuzione (cfr. DTAF 2014/27 consid. 6.1; 2010/57 consid. 2.5). Perché sia pertinente nella nozione di rifugiato, è tuttavia necessario che la situazione di persecuzione sia ancora attuale (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/50 consid. 3.1.2.2 e riferimenti citati; DTAF 2010/57 consid. 4.1). 5.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare senz'altro alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 5.5 Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata; 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54 LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e relativi riferimenti). In tale contesto, nell'esame per il riconoscimento di detta qualità in caso di attività politiche svolte in esilio, risulta decisiva la questione a sapere se le autorità nel paese interessato sono a conoscenza del comportamento adottato all'estero e se il richiedente abbia per questa ragione a temere da esse misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso facesse ritorno in patria. Occorre quindi segnatamente considerare il grado di sorveglianza al quale sono sottoposti all'estero i membri dell'opposizione nonché il grado di notorietà del richiedente nel suo Paese di origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.4.3). 5.6 5.6.1 Dopo la fine della guerra civile nel maggio del 2009, il Tribunale ha affrontato a più riprese e in modo approfondito la situazione generale - ancora precaria - dei diritti umani nello Sri Lanka nonché la situazione dei rimpatri delle persone di etnia tamil (cfr. ATAF 2011/24 consid. 8 e la sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8). Le autorità srilankesi rimangono ancora particolarmente vigili nei confronti delle persone di etnia tamil di ritorno dall'estero. Tuttavia, non si può generalmente ammettere che ogni persona richiedente d'asilo di etnia tamil di ritorno dall'Europa o dalla Svizzera sia esposta ad un serio rischio di arresto e tortura solo a causa del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.3). 5.6.2 Nella sentenza di riferimento succitata, il Tribunale ha attentamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi o di essere esposti a seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e, segnatamente, con l'organizzazione delle LTTE di cui lo Stato teme sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di rappresentare una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. Questi sono segnatamente l'iscrizione nella cosiddetta "Stop-List" (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.2, 8.4.1, 8.4.3 e 8.5.2), l'effettiva o la presunta esistenza - attuale o passata - di legami con le LTTE (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3), nonché un'attività di opposizione svolta in esilio (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Tra questi figurano, ad esempio, l'assenza di documenti d'identità, la circostanza di essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.4, 8.4.5 e 8.5.5). Questi ultimi permettono tuttavia di suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano, o meno, all'interessato un profilo di rischio rilevante. 5.6.3 Il Tribunale è a conoscenza dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka e ne tiene debitamente conto nell'ambito della sua giurisprudenza. Come addotto anche nel ricorso, dopo la partenza del ricorrente lo Sri Lanka ha conosciuto degli importanti cambiamenti politici. Invero, Gotabaya Rajapaksa è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, Mahinda Rajapksa, dal 2005 al 2015. Quest'ultimo è stato tra l'altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo governo. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà particolari per le persone di etnia tamil che non presentano un profilo a rischio, appare tuttavia che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o ancora altre persone che si oppongono pubblicamente al governo, sono state confrontate con importanti intimidazioni da parte della polizia e delle autorità militari. Le operazioni statali contro i dissidenti politici, si sono ancora intensificate dopo l'instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. in tal senso, tra le altre la sentenza del Tribunale E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con ulteriori rif. cit.). Infine, pure l'elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe in quanto nuovo presidente della Repubblica, non muta per il momento nulla alla valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto fa parte della vecchia élite politica (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-1072/2020 succitata consid. 5.4, D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). 6. 6.1 Orbene, come si dirà meglio in seguito (consid. 6.2 e segg.), il Tribunale giudica che la decisione avversata deve essere confermata nella misura in cui gli elementi agli atti, valutati nell'ottica della verosimiglianza, non portano a riconoscere un timore fondato di persecuzioni in ragione dell'attività cinematografica svolta dal ricorrente in esilio e, di riflesso, la qualità di rifugiato. 6.2 6.2.1 In primo luogo, l'insorgente non ha reso verosimile l'esistenza di misure statali che sarebbero state adottate nei suoi confronti a causa della sua attività attoriale o dei supposti legami con la LTTE. Difatti, interrogato a più riprese su questo punto, egli non ha saputo fornire concreti elementi che corroborerebbero tale circostanza, ma si è limitato ad esprimere un ipotetico timore di persecuzioni da parte del Governo, senza peraltro apportare sufficienti elementi probatori (cfr. atto SEM n. 31/18 D118-119, 124). Determinante ai sensi dell'art. 54 LAsi è infatti la questione a sapere se le autorità nel Paese interessato siano a conoscenza del comportamento adottato all'estero. Inoltre, la circostanza per cui il film (...) sarebbe stato mostrato all'università di B._______ e per cui gli altri film, compresa l'intervista alla (...) del (...) (cfr. ricorso pag. 4), sarebbero stati pubblicati su alcuni canali televisivi e su Youtube, non può ragionevolmente portare ad ammettere - poiché inverosimile - che il governo srilankese sia concretamente a conoscenza dell'attività cinematografica del richiedente e che, per questa ragione, quest'ultimo abbia a temere particolari misure persecutorie ai sensi dell'art. 3 LAsi nel caso in cui facesse ritorno in patria (cfr. consid. 5.5 supra). Anche la sua comparsa nelle fotografie scattate durante le riprese dei film e nel contesto delle premiazioni cinematografiche non è adatta a comprovare ch'egli possa venir perseguitato in base a questi mezzi di prova (cfr. mdp SEM n. 7-9). Del resto, vi è infatti da escludere, poiché improbabile e non comprovato dagli elementi agli atti (compresi i rapporti citati dal ricorrente), che lo Stato in parola adotti un controllo tale da monitorare e analizzare costantemente tutti i contenuti presenti sul web a lui afferenti. 6.2.2 Il ricorrente non ha dipoi saputo rendere verosimile l'addotta sorveglianza intrapresa da parte delle autorità srilankesi all'estero, alla quale sarebbero sottoposti i membri dell'opposizione, compreso l'interessato. Ad ogni buon conto, né dal recente rapporto del Human Rights Watch (HRW) del settembre 2023 (cfr. consid. 3.5 supra) né da quello dello Schweizerische Flüchtlingshilfe "Sri Lanka: Aktuelle politische Situation, Überwachung der Diaspora, Geldsammeln im Ausland für Kriegsopfe" dell'aprile 2020 - citati dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 11) - emergono elementi concreti che confermano, con particolare riguardo al settore cinematografico, l'instaurazione di una sistematica e generalizzata sorveglianza statale della diaspora tamil all'estero. Non si ravvisano quindi sufficienti motivi per ammettere che, in quanto attore di corto- e lungometraggi, l'interessato sia stato verosimilmente identificato e posto sotto sorveglianza. A tale proposito, contrariamente a quanto addotto in sede di ricorso, è a giusto titolo che la SEM ha considerato anche il fatto che l'insorgente abbia fatto ritorno in Sri Lanka nella primavera del 2019 senza essere sottoposto a qualsivoglia persecuzione diretta da parte del governo, benché la pubblicazione delle pellicole fosse già avvenuta (gli ultimi film sono stati pubblicati tra il 2014 e il 2019). Stando alle sue dichiarazioni, egli sarebbe unicamente stato interpellato in arrivo all'aeroporto di Colombo in merito al suo rientro dalla Francia dalle "persone che lavorano allo sportello dell'aeroporto prima del ritiro dei bagagli" e indotto ad introdurre dei soldi nel passaporto al fine di passare i controlli di entrata (cfr. atto SEM n. 31/18 D84-85); per contro, non si sarebbe svolto alcun interrogatorio approfondito o perquisizione. Trattasi quindi di un'importante circostanza di fatto che, unitamente agli altri elementi dell'incarto, indeboliscono l'allegazione per cui l'insorgente sarebbe effettivamente sotto il mirino delle autorità del suo Paese d'origine. La circostanza di essersi successivamente recato a Singapore allo scopo di ottenere il timbro di detto Paese sul proprio passaporto, risulta dipoi ininfluente sotto questo profilo (cfr. atto SEM n. 31/18 D86/89). 6.2.3 Il Tribunale ritiene inoltre inverosimile l'asserita perquisizione domiciliare - addotta soltanto in sede di ricorso - che le autorità srilankesi avrebbero svolto nell'abitazione familiare a Colombo il 29 aprile 2019, quindi due mesi dopo il suo rientro in Francia (cfr. ricorso pag. 12). A mente del ricorrente, la stessa sarebbe comprovata dai messaggi Whatsapp che la sorella del ricorrente gli avrebbe inviato in tale data (cfr. allegato n. 3 al ricorso). Il Tribunale rileva tuttavia che, nell'ambito della sua audizione personale, l'interessato non ha mai accennato a tale avvenimento, nonostante egli sia stato più volte interpellato sulle eventuali persecuzioni subìte dalle autorità governative. Risulta quindi incomprensibile e contraddittorio il ritardo nell'addurre tale circostanza di fatto. Ad ogni buon conto, lo stesso non può essere giustificato, come pretende il ricorrente, dal fatto che la perquisizione sarebbe avvenuta nel contesto della nuova situazione politica instaurata dopo gli attacchi terroristici a stampo jihadista dell'aprile 2019, in merito alla quale la SEM non avrebbe mai interpellato il ricorrente. Infatti, l'allegazione in parola si rileva d'acchito rilevante per i motivi d'asilo e, pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto ragionevolmente addurla già nell'ambito della sua audizione. La plausibilità della confezione di questo mezzo di prova ai soli fini di causa risulta quindi prevalente e, di riflesso, l'allegazione in parola va ritenuta inverosimile. 6.2.4 Va infine considerato il fatto che nel 2014 il ricorrente ha ottenuto il proprio passaporto presso l'ambasciata dello Sri Lanka in Francia, ciò che, tenuto conto del suo rientro nel 2019, rafforza l'inverosimiglianza di una sua sorveglianza da parte delle ambasciate estere dopo il 2014. Per questi motivi, non v'è da ammettere neppure che il nome dell'interessato figuri in una "Stop List" o "Watch List" utilizzate dalle autorità srilankesi all'aeroporto di Colombo (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.5). Inoltre, non risulta dall'incarto che il ricorrente sia mai stato interpellato o contattato in esilio dal governo del suo Paese d'origine. 6.3 6.3.1 In secondo luogo, il Tribunale giudica che l'interessato non sia una persona suscettibile di essere considerata - da parte delle autorità del suo Paese - come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico in Sri Lanka (cfr. le sentenze del Tribunale E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3; E-350/2017 del 3 ottobre 2018; E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1; D-2117/2020 del 30 maggio 2023 consid. 6.2). In particolare, i ruoli assunti nella realizzazione dei film non lo rendono una persona di profilo tale da destare, da un punto di vista oggettivo, l'interesse delle autorità srilankesi in caso di rimpatrio. Dopo aver visionato le principali pellicole indicate dal ricorrente (cfr. mdp SEM n. 1), il Tribunale giudica infatti che i ruoli assunti da quest'ultimo siano di secondo piano e che, sia il carattere sia il tema dei film in oggetto, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, non si rivelano delle univoche critiche alle autorità srilankesi o dei diretti moniti di una nuova insorgenza militare delle LTTE. Per esempio, il cortometraggio (...) ([...], consultato [...]; 15'866 visualizzazioni) tratta di un ex-esponente delle LTTE in Francia impegnato nella ricerca di un lavoro. I suoi connazionali tamil non credono alla sua precedente appartenenza alle LTTE fino a quando, alla fine del film, una (...) riconosce il protagonista dalla sua voce e lo abbraccia piangendo. In ragione del ruolo secondario assunto dall'insorgente e del fatto che la battuta ch'egli avrebbe proferito si riassume in (...), è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto ch'egli non abbia reso verosimile un concreto rischio persecuzione in ragione della partecipazione attoriale svolta in esilio (cfr. atto SEM n. 31/18 D65/107). Inoltre, tale rischio non si rende verosimile neppure dal fatto che il film succitato rievochi gli avvenimenti militari afferenti alle LTTE e che uno dei personaggi (un datore di lavoro molto ricco e rispettato nella diaspora) affermi di promuovere il conflitto contro l'apparato militare srilankese mantenendo alta la tensione nel Vanni (cfr. ricorso pag. 5). Trattasi certamente di un film potenzialmente significativo per la diaspora tamil, ma che non può ragionevolmente rendere verosimile, nel caso concreto, l'esposizione a seri pregiudizi per il ricorrente in caso di un suo rimpatrio. I riconoscimenti ottenuti nell'ambito del (...) e del (...) non permettono quindi di giungere ad una diversa conclusione (cfr. ricorso pag. 5-6). Del resto, va osservato che è lo stesso ricorrente ad affermare di aver "iniziato a recitare non per le LTTE, ma solo per la passione di recitare" (cfr. atto SEM n. 31/18 D137). Il cortometraggio (...) ([...], consultato [...]; 1843 visualizzazioni) mostra invece un presunto gruppo di soldati armati delle LTTE, del quale fa parte il ricorrente nel suo ruolo, che si prepara ad un combattimento muovendosi all'interno di un bosco. La pellicola contiene diversi dialoghi tra i protagonisti ma non adduce particolari critiche al governo srilankese o chiare invocazioni ad insurrezioni militari. Va in particolare rilevato che il ricorrente - patrocinato - non ha mai prodotto agli atti le traduzioni della sceneggiatura (cfr. art. 8 LAsi). Sul contenuto del lungometraggio (...) ([...], consultato [...]; 22'840 visualizzazioni) il ricorrente non ha per contro formulato particolari censure. Ad ogni buon conto, il Tribunale non ravvisa logici motivi per cui lo svolgimento di interviste alla troupe cinematografica e l'asserito riconoscimento formulato dalla stampa srilankese comprovi un rischio di persecuzione personale. In ogni caso, non risulta che tale pellicola possa esplicitamente attaccare il governo srilankese e che citi personalmente il ricorrente. Del resto, l'articolo di stampa prodotto agli atti dall'interessato reciterebbe pure: "I tamil che hanno ottenuto l'autorizzazione di residenza e che vivono nel lusso, con che occhi guardano i tamil che sperano d'ottenere un'autorizzazione per poter vivere in quel paese? Come vengono sfruttati? Questioni interessanti che la storia tocca e prosegue. [...] «Per distruggere i tamil, bastano i tamil» questo è il messaggio che fa capire indirettamente il regista." (cfr. mdp SEM n. 6). La pellicola non va quindi considerata come un'invettiva contro le autorità, con la conseguenza che i realizzatori della stessa non possono essere ritenuti un pericolo per gli interessi e la sicurezza del Paese. Infine, pure nel film (...), non ancora pubblicato (lo è soltanto il trailer), non è suscettibile di corroborare le persecuzioni personali addotte dall'insorgente. La presunta assunzione del ruolo di una persona tamil fuggita dalle forze armate srilankesi poiché violentato, catturato ed ucciso, non può giustificare, in assenza di ulteriori elementi probatori, la sussistenza di concrete persecuzioni da parte delle autorità srilankesi. Il film appare quindi come un'opera storico-descrittiva e non di denuncia. In esito, si giudica che, mediante la sua attività attoriale, l'insorgente non ha assunto una chiara e intensa attività di opposizione, che porterebbe ad ammettere un elemento di rischio "forte" ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.6.2 supra), e non dimostra un profilo di rischio paragonabile a un oppositore politico o un istigatore della rinascita del movimento separatista dei tamil. 6.3.2 Nella valutazione dell'esposizione a seri pregiudizi (cfr. consid. 5.6.1-5.6.2 supra), è altresì opportuno prendere in considerazione, benché non risulti un elemento dirimente per il giudizio, il numero delle visualizzazioni dei film sul canale Youtube. Nella misura in cui i video sono stati visti da un numero limitato di persone, che varia dalle centinaia per alcuni alle migliaia per altri, è giusto concludere che il ricorrente non si sia particolarmente profilato o reso noto. Il conferimento dei premi cinematografici per il film (...), non può del resto compensare le marginali visualizzazioni in rete, ciò tenuto anche conto che lo Sri Lanka detiene circa 22 milioni di abitanti residenti. In particolare, le visualizzazioni non possono inoltre essere oggettivamente ricondotte alle autorità srilankesi (cfr. consid. 6.2.1 e 6.2.2 supra). 6.3.3 Va inoltre rilevato che, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la partecipazione alla realizzazione dei film succitati non è direttamente paragonabile agli atti che sarebbero repressi dalle autorità in Sri Lanka - indicati dal ricorrente - nei confronti di alcune personalità o di persone che si manifestano in pubblico. A titolo d'esempio, l'insorgente cita le rappresaglie che sarebbero state mosse nei confronti di un attivista dei diritti fondiari nel distretto di Ampara da parte di persone apparentemente legate ad una piantagione di zucchero parzialmente di proprietà dello Stato (cfr. replica pag. 3), di un giornalista che avrebbe pubblicamente e reiteratamente descritto la problematica dei diritti umani e denunciato casi di corruzione (ibidem), di una ministra (cfr. mdp SEM n. 11) nonché di un sindaco (cfr. mdp. SEM n. 12). Come correttamente valutato alla SEM, simili profili non sono ragionevolmente paragonabili al profilo personale dell'insorgente. Del resto, anche il recente rapporto del HRW del settembre 2023 (cfr. consid. 3.5 supra) riporta essenzialmente di persecuzioni addotte nell'ambito di eventi commemorativi dei tamil (pag. 16-17) nonché nei confronti di politici, attivisti, difensori dei diritti umani e presunti oppositori (pag. 20 segg.). Ciò posto, il Tribunale non intravvede giustificati motivi per ammettere che, in qualità di attore di film che trattano generalmente il tema della diaspora e dell'appartenenza alle LTTE, l'insorgente possa essere esposto, in un prossimo futuro e con un'alta probabilità, a seri pregiudizi. Come giustamente ritenuto dalla SEM, il ricorrente non è un attivista politico, non è un terrorista, non è un giornalista, non ha organizzato o partecipato a manifestazioni o proteste pubbliche e non è neppure ex-membro delle LTTE. Va infine considerato che le vicende di persecuzione avvenute in Sri Lanka - indicate nel ricorso - non riguardano in alcun modo il ricorrente o personalità del cinema e dell'intrattenimento. 6.3.4 A suffragare l'inverosimiglianza di un rischio di persecuzione, si pone dipoi il fatto che il ricorrente ha sempre recitato con un nome d'arte e che il suo nome reale non è mai esposto nelle pellicole (cfr. atto SEM n. 31/18). Il fatto ch'egli abbia mostrato il suo volto, tenuto conto delle precedenti considerazioni, non è sufficiente per ammettere che il governo lo abbia già identificato o che possa farlo con la conseguenza di temere seri pregiudizi. In questo senso, la citata sentenza del Tribunale D-5180/2019 del 3 maggio 2021 non soccorre l'insorgente nella misura in cui la sentenza in parola contemplava una persona di etnia tamil con funzioni pubbliche assunte in seno al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (assunte in esilio) e che, in due fotografie pubblicate sul web, figurava accanto ad una personalità appartenente ad un movimento terrorista e illegale in Sri Lanka (cfr. atto TAF n. 16 pag. 5). La fattispecie del caso succitato si differenzia quindi sensibilmente da quella qui esaminata. 6.3.5 Nel caso in esame, nemmeno è recensibile un impegno politico particolare contro il regime durante l'esilio con lo scopo di voler rianimare il movimento separatista tamil (cfr. sentenza di riferimento E1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4; sentenza E-350/2017 consid. 4.3.1). Oltre a quanto indicato in relazione all'attività cinematografica, il Tribunale giudica infatti che la sola e unica partecipazione del ricorrente in Svizzera alla giornata commemorativa del 26 novembre 2021 ("Maaveerar Naal"), alla quale hanno partecipato altre 13 persone, non sia suscettibile di porlo nel mirino delle autorità del suo Paese di origine. Benché l'evento sia stato riportato in un articolo online e la relativa fotografia dei partecipanti sia quindi pubblica, non si può infatti concludere che tale pubblicazione possa d'acchito condurre al suo arresto - unitamente a pratiche di tortura - così come sarebbe avvenuto in pubblico nel 2021 nei confronti di un giovane attivista membro dell'Ilankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), partito politico srilankese tamil che persegue l'istituzione di un sistema federale, nel nord dello Sri Lanka durante la giornata della commemorazione "Maaveerar Naal". 6.4 In buona sostanza, non appare che l'insorgente possa essere percepito come un oppositore (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.4.2 e 8.5.4) o una minaccia per l'unità e la coesione nazionale (cfr. in merito anche: sentenza E-350/2017 del 3 ottobre 2018 consid. 4.4). Certo, la sua etnia e il suo lungo soggiorno all'estero non permettono di escludere ch'egli possa attirare su di sé l'attenzione delle autorità al suo ritorno ed essere interrogato (cfr. sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 8.4.4, 9.2.4 e 9.2.5; sentenze del Tribunale E-4703/2017 e E-4705/2017 del 25 ottobre 2017 consid. 4.4 e 4.5 [in parte pubblicata in DTAF 2017 VI/6]). 7. Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che l'insorgente non è stato in grado di rendere verosimile di avere un fondato timore di essere esposto, nel caso di un suo ritorno in Sri Lanka, a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione delle attività cinematografiche svolte in esilio (art. 54 LAsi). Ne discende che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato, la decisione avversata va confermata poiché non lesiva del diritto federale e fondata su un accertamento completo dei fatti giuridicamente rilevanti. 8. 8.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). 8.2 L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 9.2 Il ricorrente avversa anche le conclusioni a cui è giunta l'autorità inferiore in merito all'ammissibilità e all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Egli rimprovera alla SEM di non aver analizzato i recenti sviluppi politici dello Stato d'origine e di non aver riconosciuto che, a fronte dell'attività cinematografica svolta in esilio deputata a mantenere viva la memoria e rivalorizzare lo spirito combattivo delle LTTE, egli rischierebbe la sua vita in caso di ritorno in Sri Lanka (cfr. ricorso pag. 15-19). Egli sostiene altresì che il suo allontanamento violerebbe il principio di "non refoulement". In particolare, ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento si ponga in contrasto con l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Invero, in caso di rientro in Sri Lanka, egli rischierebbe seriamente di essere ingiustamente arrestato e torturato dalle autorità. 9.3 9.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.3.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che il ricorrente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi cum art. 54 LAsi, essendo le sue dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso lo Sri Lanka risulta di principio pacifica. Per di più, per i motivi già sopra enucleati, non sono ravvisabili agli atti elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l'insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura. In particolare, egli non ha stabilito di avere un profilo di una persona che possa concretamente interessare le autorità srilankesi (cfr. consid. 6.3 supra), né a fortiori l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 con relativi riferimenti). 9.3.3 Inoltre, la situazione generale dei diritti umani nello Sri Lanka non è a tal punto compromessa da rendere generalmente inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento e ciò anche volendo considerare la recente evoluzione congiunturale e politica (cfr. la sentenza di riferimento del Tribunale E-737/2020 del 27 febbraio 2023 consid. 10.1.2.3 e relativi riferimenti; D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.2.3; D-2217/2020 del 30 maggio 2023 consid. 9.1.2). 9.3.4 Infine, né dal gravame né dagli atti di causa, si evincono elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente risulti essere ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. L'ultimo certificato medico versato agli atti, datato 1° dicembre 2021, indica l'affezione di (...). (cfr. scritto del 9 dicembre 2021, atto TAF n. 5). Il Tribunale conclude quindi che il suo stato di salute non appare rientrare all'evidenza nella casistica della giurisprudenza restrittiva resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1). 9.3.5 Ne consegue che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi. 9.4 9.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere inoltre ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.4.2 Questa disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). 9.4.3 Stante il fatto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 13.1). Tale conclusione resta valida, anche tenuto conto dei recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, cambio di governo, come pure le violente proteste contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro le difficoltà, in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del Tribunale D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con ulteriori riferimenti citati). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 consid. 13.2 seg., il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 e ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [sentenza del Tribunale E-1866/2015 consid. 13.3.3]). 9.4.4 Nel caso di specie, il ricorrente è originario di B._______ (distretto di B._______, posto a nord del Paese) dove ha vissuto fino al novembre del 2006 (cfr. atto SEM n. 31/18 D6). Egli è un giovane uomo e vanta di un'esperienza professionale come (...), (...) e (...) (cfr. idem D32-33 e 42). A B._______ vivrebbero ancora i fratelli e le sorelle dei suoi genitori. Quest'ultimi, invece, risiederebbero nella città di Colombo attualmente con la sorella dell'insorgente (idem D27-28). La sua rete socio-familiare più stretta si trova quindi a Colombo, ovvero in una regione principalmente stabile ai sensi della giurisprudenza succitata. Inoltre, l'insorgente risulta essere tutt'ora in contatto con la sua famiglia (idem D20, D39-40). Nonostante le difficoltà finanziarie, quest'ultima si manterrebbe con le entrare del (...), il quale è impiegato in un'azienda di (...) (idem D15/19). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare che il ricorrente potrà trovare alloggio e sarà in grado, anche con l'aiuto dei famigliari, di far fronte ai propri bisogni in caso di ritorno nel suo Paese d'origine. 9.4.5 Con riferimento alla situazione di salute del ricorrente, giova osservare che nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, il Tribunale si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, segnatamente in relazione agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario e dell'offerta terapeutica per i disturbi psichici (consid. 10.2.5). In particolare, è stato constatato che l'accesso ai trattamenti dei disturbi psichici resta generalmente garantito (consid. 10.2.5.3), per esempio presso il National Institute of Mental Health a Colombo, e che, nonostante l'attuale crisi economica e la precaria offerta sanitaria in certe parti del Paese, l'approvvigionamento dei medicinali resta assicurato. Rimane tuttavia determinante valutare attentamente le circostanze di salute della persona interessata (consid. 10.2.6). 9.4.6 Visto quanto precede, il Tribunale giudica quindi che l'affezione depressiva del ricorrente, unitamente ai collaterali disturbi (...) (cfr. consid. 9.3.4 supra), possano essere adeguatamente trattati nel Paese d'origine e, pertanto, non costituiscono un elemento ostativo all'esecuzione del suo allontanamento. Anche tenuto conto delle difficoltà segnalate nella predetta sentenza di riferimento in relazione al settore dei trattamenti psicologici, le problematiche di salute del ricorrente - pur non volendo in alcun modo minimizzarle - non conducono infatti a ritenere che un suo ritorno in Sri Lanka lo esporrebbe ad un rapido deterioramento della sua salute mettendone in pericolo la sua vita. Invero, nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuovi documenti di ordine medico, sicché si può concludere che il suo stato valetudinario sia chiaro e stabile, se non migliorato. Inoltre, il medicamento necessario alla sua cura, "Venlafaxin 150 mg", non risulta nella lista pubblicata dall'Ambasciata srilankese a Parigi riguardo ai medicamenti che sono mancanti o urgentemente richiesti in Sri Lanka (cfr. https://www.srilankaembassy.fr/en/page/829-list-urgently-required-medicines-medical-equipment-sri-lanka-05052022, consultato l'8 febbraio 2024). 9.4.7 Se necessario, il ricorrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine in particolare di finanziare le cure di salute a lui necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sri Lanka. Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli, a lungo termine, di lavorare nuovamente nel suo Paese. 9.4.8 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 9.5 Neppure risultano esservi impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 10. Visto tutto quanto sopra, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI) e la conclusione eventuale in tal senso è quindi conseguentemente respinta. 11. Ne discende che la SEM non ha né violato il diritto federale né accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La stessa non è nemmeno incorsa in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento pronunciata. 12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale concesso l'assistenza giudiziaria totale con decisione incidentale del 28 settembre 2023, non si prelevano spese processuali.

13. Con decisione incidentale del 28 settembre 2023 il Tribunale ha altresì accolto la richiesta di concessione del gratuito patrocinio e ha nominato la MLaw Silke Scheer in qualità di patrocinatrice d'ufficio del ricorrente. Con scritto del 10 ottobre 2023 è stato successivamente postulato un cambiamento di nomina della patrocinatrice in favore della signora Patrizia Testori (cfr. atto TAF n. 12). Tale nomina viene accolta con la presente decisione di merito. Nei casi in cui è stato nominato un patrocinatore d'ufficio, la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra i CHF 200.- ed i CHF 220.-, mentre per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra i CHF 100.- e i CHF 150.- (art. 12 ed art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Sulla base delle note datate 21 luglio 2021 e 11 febbraio 2022, nonché degli ulteriori scritti di causa, il Tribunale ritiene che la tariffa e il dispendio orario indicati siano troppo elevati. Apportando un'adeguata riduzione dell'indennità richiesta, viene pertanto accordato il versamento di un'indennità complessiva per il patrocinio d'ufficio di CHF 2'280.-. Giusta l'art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, l'indennità non comprende l'imposta sul valore aggiunto. 14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali. 3. L'istanza di modifica della nomina della patrocinatrice d'ufficio è accolta e la MLaw Patrizia Testori, Caritas Schweiz, è nominata a far tempo dal 10 ottobre 2023 quale nuova patrocinatrice.

4. Alla patrocinatrice d'ufficio, MLaw Patrizia Testori, è accordato un onorario di fr. 2'280.- a carico della cassa del tribunale. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: