Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. […] -1/1, 2/2, 3/2, 4/1).
A.b Il 20 settembre 2023 si è svolta l’audizione approfondita sui motivi d’asilo giusta l’art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto SEM n. 74/18).
L’interessato, cittadino srilankese, ha sostanzialmente dichiarato di essere di etnia tamil e originario di Colombo, dove avrebbe soggiornato dal 1994 al 2004, e di essersi successivamente trasferito in Qatar per ragioni lavo- rative (cfr. atto SEM n. 74/18 D7-20). Nel 2007 avrebbe fatto ritorno in Sri Lanka, per poi espatriare nel 2009 con la moglie in B._______ dove avrebbe vissuto fino al 2022 (idem D21-23). Egli ha segnatamente addotto che, nel gennaio 2012, suo fratello sarebbe stato rapito a C._______ da alcune persone giunte davanti al suo locale a bordo di un veicolo bianco. I suoi famigliari avrebbero sin da subito indagato sulla scomparsa, rivolgen- dosi segnatamente alla polizia e all’Ufficio dei diritti umani in Sri Lanka, senza tuttavia ottenere giustizia. Il richiedente non avrebbe assistito perso- nalmente all’evento (idem D81 e D95) – poiché ancora in B._______ – e non conoscerebbe il motivo del sequestro. Sulla base delle informazioni ottenute dai dipendenti del ristorante (idem D99), egli suppone tuttavia che la persona singalese per la quale il fratello gestiva il locale abbia inoltrato “qualche informazione negativa” alle autorità, sulla base delle quali quest’ultime hanno poi perpetrato l’atto (idem D95). In particolare, il seque- stro sarebbe stato commesso in ragione del fatto che il locale era frequen- tato da molte persone di etnia tamil – alla quale apparteneva anche il fra- tello che lo gestiva – nonostante il proprietario fosse un singalese e che alla cerimonia di apertura avesse presenziato un ministro singalese (idem D96-98). Nel gennaio 2022, il ricorrente avrebbe fatto ritorno in Sri Lanka per trovare la sua madre anziana e si sarebbe rivolto invano alla polizia per ottenere maggiori informazioni sul sequestro del fratello avvenuto nel 2012 (idem D81). Nello stesso periodo, egli avrebbe partecipato a quattro mani- festazioni a sostegno dei familiari delle persone scomparse e sequestrate in simili circostanze (idem D91). Successivamente all’uccisione dell’amico D._______ (organizzatore delle manifestazioni), avvenuta il 30 luglio 2022, egli avrebbe poi affisso in pubblico, assieme ad altre persone, i rispettivi annunci funebri (idem D81 e D88). Per questo motivo, la polizia criminale
D-5825/2023 Pagina 3 (“Criminal Investigation Department”, detto CID) lo avrebbe arrestato, in- terrogato e violentato fisicamente. I maltrattamenti si sarebbero intensificati quando egli avrebbe espresso la volontà di far luce sulla della sparizione del fratello. Tuttavia, una volta appreso che l’insorgente soggiornava in B._______, il CID gli avrebbe estorto del denaro in cambio della sua libe- razione. Una volta pagati sei “ladcham” agli agenti di polizia, l’insorgente sarebbe stato quindi rilasciato (idem D81). Il 17 settembre 2022, egli sa- rebbe infine espatriato definitivamente verso Abu Dhabi con l’aiuto di un passatore, per poi giungere in Svizzera (idem D24-36). La moglie e i figli vivrebbero attualmente in B._______ (idem D57).
A.c A sostegno della propria domanda, l’interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova: – Atto di nascita J.A.R. (mdp SEM n. 1); – Atto di matrimonio A.J. e J.M.P.F. (mdp SEM n. 2); – Certificato di nascita di C.J. (mdp SEM n. 3); – Convocazione Commissione dei diritti umani del (…) con traduzione (mdp SEM n. 4); – Altra convocazione della Commissione dei diritti umani del (…) con traduzione (mdp SEM n. 5); – Ricevuta per inoltro denuncia del (…) (mdp SEM n. 6); – Convocazione Commissione dei diritti umani del (…) con traduzione (mdp SEM n. 7); – Richiesta stato procedura Commissione dei diritti umani del (…) con traduzione (mdp SEM n. 8); – Conferma d’inoltro della denuncia Commissione dei diritti umani dell’11 febbraio 2015 (mdp SEM n. 9); – Convocazione della Signora E._______ da parte della Commissione dei diritti umani (mdp SEM n. 10); – Annuncio funebre di A.B. del 30 luglio 2022 (mdp SEM n. 11); – Atti di nascita di S.E.J.F, S.J.F e B.J.F (mdp SEM n. 13); – Quattro fotografie (mdp SEM n. 14) – Copia del proprio passaporto (mdp SEM n. 15); – Copia del passaporto del figlio del ricorrente (mdp SEM n. 16); – Documentazione medica del figlio del ricorrente (mdp SEM n. 17); – Copia del permesso svizzero della sorella del ricorrente (mdp SEM n. 18).
A.d Con parere legale datato 28 settembre 2023, la rappresentante legale del ricorrente si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 27 settembre 2023 (cfr. atti SEM n. 77/4 e 76/8).
B.
D-5825/2023 Pagina 4 Con decisione del 29 settembre 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto all’interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la do- manda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.
C. C.a Con ricorso datato 24 ottobre 2023, il ricorrente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribu- nale), concludendo principalmente all’annullamento della stessa, al ricono- scimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell’asilo. In subor- dine, egli postula l’ammissione provvisoria in Svizzera oppure la restitu- zione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Il ricorrente presenta infine un’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esen- zione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese.
C.b Con decisione incidentale del 24 gennaio 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato l’insorgente a versare, entro il 5 febbraio 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 5).
C.c Con scritto del 23 febbraio 2024, il ricorrente ha notificato al Tribunale la ricevuta del versamento dell’anticipo spese, la copia dell’atto di morte del fratello (unitamente ad una traduzione libera in italiano) e la copia di quattro fotografie dell’inaugurazione del ristorante gestito dal fratello se- questrato nel 2012, le quali ritrarrebbero quest’ultimo di fianco al ministro cingalese F._______ (cfr. atto TAF n. 5).
C.d Con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale ha quindi trasmesso all’autorità opponente una copia del ricorso e dello scritto datato 23 feb- braio 2024, unitamente ai relativi allegati, invitandola a presentare una ri- sposta entro il 27 marzo 2024 (cfr. atto TAF n. 6).
C.e Con scritti del 26 marzo e 19 aprile 2024 (cfr. atti TAF n. 7-8), il ricor- rente ha presentato, in copia, tre ulteriori mezzi di prova – Affidavit del 17 febbraio 2012 recante la testimonianza del cugino in merito al sequestro di suo fratello, denuncia del Ministro F._______ del 30 aprile 2012 e lettera della Presidential Commission to investigate into Complaints regarding missing Persons dell’(…) concernente la denuncia di G._______ in rela- zione al sequestro in parola – che sono stati trasmessi alla SEM mediante ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2024, unitamente all’ulteriore invito a
D-5825/2023 Pagina 5 presentare una risposta al ricorso entro il 6 maggio 2024 (cfr. atti TAF n. 9 e 12).
C.f Con scritto del 14 maggio 2024, il ricorrente ha presentato al Tribunale la copia dell’estratto del libro informativo della Polizia di H._______ del 28 aprile 2015 concernente la scomparsa del fratello (cfr. atto TAF n. 11).
C.g Con ordinanza del 16 maggio 2024, il Tribunale ha invitato nuova- mente la SEM a presentare entro il 29 maggio 2024 delle osservazioni al gravame, infine prodotte il 3 giugno 2024 (cfr. atti TAF n. 12-13).
C.h Il 13 giugno 2024, l’insorgente ha presentato una replica, alla quale la SEM ha duplicato con osservazioni del 2 luglio 2024, trasmesse per cono- scenza al ricorrente il 10 luglio 2024 (cfr. atti TAF n. 17, 19 e 20).
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 In materia d’asilo, con ricorso al Tribunale possono essere invocati la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ritiene sostanzialmente che le allegazioni addotte dall’interessato non siano pertinenti ai sensi della legge sull’asilo (art. 3 LAsi). Inoltre, richiamata l’invalsa giurisprudenza del Tribunale relativa allo Sri Lanka, non sussisterebbe per l’insorgente il ri- schio di essere esposto a seri pregiudizi in caso di ritorno in patria sulla
D-5825/2023 Pagina 6 base dei cosiddetti fattori a rischio (cfr. sentenza del TAF D-1866/2015 del 15 luglio 2016 [sentenza di riferimento]). In particolare, la sua partecipa- zione alle manifestazioni in memoria delle persone scomparse, l’affissione degli annunci funebri dell’amico rimasto ucciso, nonché le indagini e le de- nunce sporte alla polizia e all’Ufficio dei diritti umani in relazione alla scom- parsa del fratello, non gli conferirebbero un particolare profilo di rischio. Tali eventi non giustificherebbero inoltre un timore fondato di persecuzione, es- sendo l’interessato già stato interrogato e poi rilasciato dalle autorità di po- lizia srilankesi nel 2022. L’asserito rapimento del fratello avvenuto nel 2012 non sarebbe altresì associabile ad un fenomeno di persecuzione politica, posto segnatamente che l’evento si fonderebbe esclusivamente su infor- mazioni fornite da terze persone e che l’insorgente non conoscerebbe nep- pure l’autore del sequestro. Infine, l’esecuzione dell’allontanamento sa- rebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile nella misura in cui l’interes- sato godrebbe, nel complesso, di buona salute, familiari in patria e di valide alternative di domicilio.
E. 4.1 L’insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto dei fatti giu- ridicamente rilevanti, rispettivamente la violazione dell’obbligo di motiva- zione, in relazione alla rilevanza delle allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi. Infatti, prima dell’esame dei “fattori di rischio” relativi alla sentenza di riferi- mento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2026 (cfr. consid. 6.5 infra), la SEM avrebbe apoditticamente concluso per l’irrilevanza degli eventi nar- rati senza tuttavia spiegarne le ragioni (cfr. ricorso pagg. 9-11; cfr. decisione avversata, pag. 5).
E. 4.2.1 Tali censure formali vanno giudicate preliminarmente poiché suscet- tibili di condurre all’annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2).
E. 4.2.2 Al riguardo, va osservato che nelle procedure d’asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente accerta d’ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessa- ria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed ammini- strare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’ac- certamento dei fatti e, in modo particolare, dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di
D-5825/2023 Pagina 7 delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.2.3 Nello specifico, va poi osservato che l’obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito (29 cpv. 2 Cost.). Esso permette ai destinatari della decisione, nonché alle persone interessate, di comprendere il provvedimento adottato e di eventualmente impugnarlo, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso di esercitare conveniente- mente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Per adempiere a questa esigenza è quindi necessario che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la propria deci- sione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2, 136 I 229 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2).
E. 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale giudica che, sebbene difetti una partico- lare spiegazione prima dell’analisi dei “fattori di rischio” sanciti dalla giuri- sprudenza (cfr. consid. 4.1 supra; consid. 6.5 infra), la SEM non è manife- stamente incorsa in una violazione del proprio obbligo di motivazione tale da giustificare l’annullamento della decisione contestata (cfr. decisione av- versata, pag. 5, quinto paragrafo, prima frase). Infatti, essa ha debitamente esposto il tenore dell’art. 3 LAsi e illustrato le relative definizioni giurispru- denziali (idem pag. 5, paragrafi 1-4). Inoltre, posto che la partecipazione del ricorrente alle manifestazioni in memoria degli scomparsi, le sue inda- gini relative al sequestro del fratello e gli atti di violenza fisica patiti dal CID sono stati opportunamente considerati nella seconda parte della decisione concludendo per l’assenza di un timore fondato di persecuzione (idem pagg. 5-8), la censura proposta di rivela pretestuosa. A tale riguardo, le motivazioni contenute della decisione impugnata infatti sono ampie, circo- stanziate e portano ragionevolmente ad ammettere che la SEM ha con- cluso per l’irrilevanza delle allegazioni (art. 3 LAsi) in ragione dell’insuffi- ciente intensità delle persecuzioni e dell’assenza di un particolare profilo politico (ibidem). Del resto, su questo aspetto l’interessato propone nel gra- vame puntuali e svariate censure, ciò che corrobora il fatto ch’egli ha potuto apprezzare sufficientemente la portata della decisione (cfr. consid. 4.2.3 supra; ricorso pagg. 9-16). Per il resto, la circostanza per cui la SEM ha valutato in maniera differente dall’insorgente la rilevanza degli eventi nar- rati non risulta lesivo del principio inquisitorio. Tale questione di diritto si confonde in realtà con il merito (cfr. consid. 6 infra).
D-5825/2023 Pagina 8
E. 4.4 Posta l’assenza di una violazione del principio inquisitorio e dell’obbligo di motivazione, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell’istruzione e l’adozione di una nuova decisione va quindi respinta (cfr. ricorso, pag. 19).
E. 5.1 L’insorgente censura inoltre una violazione del diritto federale (artt. 3 e
E. 5.2 In sede di risposta, la SEM si riconferma nella sua posizione, rilevando in particolare che i nuovi documenti presentati dall’interessato in sede di ricorso risulterebbero facilmente falsificabili e acquistabili. Le persone raf- figurate nelle fotografie non sarebbero inoltre identificabili. In esito, i nuovi mezzi di prova non aggiungerebbero nulla di rilevante rispetto alle allega- zioni già proposte. Al contrario, le nuove prove costituirebbero un indizio di “una rete di sostegno valida e capace in patria che era stata fondamental- mente sottaciuta in corso di audizione” (cfr. atto TAF n. 14 pag. 2). Posto che la famiglia del ricorrente è attualmente domiciliata in B._______, sus- sisterebbe anche un’alternativa di soggiorno esterno al Paese d’origine.
E. 5.3 Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie domande di giudizio, precisando che tutti i mezzi di prova sarebbero veritieri e che, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, l’unico contatto in patria sa- rebbe quello con l’anziana madre malata (cfr. atto TAF n. 17). In duplica, la SEM dichiara voler confermare la decisione contestata, ribadendo che la
D-5825/2023 Pagina 9 partecipazione del richiedente alle manifestazioni in patria e la successiva incarcerazione non sarebbero sufficienti per motivare un timore fondato di persecuzione in quanto le autorità avrebbero già concluso per il suo rilascio e la possibilità di espatriare legalmente (cfr. atto TAF n. 19).
6. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Questo include il diritto di risiedere in Svizzera.
6.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (ele- mento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono mag- giormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (sog- gettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipoteti- che che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qua- lità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una
D-5825/2023 Pagina 10 probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in partico- lare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con- traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.5 6.5.1 Dopo la fine della guerra civile nel maggio del 2009, il Tribunale ha affrontato a più riprese e in modo approfondito la situazione generale – ancora precaria – dei diritti umani nello Sri Lanka nonché la situazione dei rimpatri delle persone di etnia tamil (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8 [sentenza di riferimento]). Le autorità srilankesi rimangono ancora particolarmente vigili nei confronti delle persone di etnia tamil di ritorno dall’estero. Tuttavia, non si può gene- ralmente ammettere che ogni persona richiedente d’asilo di etnia tamil di ritorno dall’Europa o dalla Svizzera sia esposta ad un serio rischio di arre- sto e tortura solo a causa del suo soggiorno all’estero (cfr. sentenza del TAF E-1866/2015 consid. 8.3).
6.5.2 Nella sentenza di riferimento succitata, il Tribunale ha attentamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di es- sere l’oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi o di essere esposti a seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l’oppo- sizione e, segnatamente, con l’organizzazione delle LTTE di cui lo Stato teme sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di rap- presentare una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti “forti”, i quali sono di per sé suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. Questi sono segnata- mente l’iscrizione nella cosiddetta “Stop-List” (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.2, 8.4.1, 8.4.3 e 8.5.2), l’effettiva o la presunta esistenza – attuale o passata – di legami con le LTTE (consid. 8.4.1 e 8.5.3), nonché un’attività di opposizione svolta in esilio (consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha inoltre enumerato dei fattori detti “deboli” che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Tra questi figurano, ad esempio, l’assenza di do- cumenti d’identità, la circostanza di essere rimpatriato forzatamente o per l’intermediario dell’OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili (consid. 8.4.4-8.4.5 e 8.5.5). Questi elementi possono tuttavia suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo sog- giorno all’estero (consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere
D-5825/2023 Pagina 11 apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall’incarto, per determi- nare se conferiscano all’interessato un profilo di rischio rilevante. 6.5.3 Il Tribunale è a conoscenza dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka e ne tiene debitamente conto nell’ambito della sua giurisprudenza. Detto Paese ha conosciuto degli importanti cambiamenti politici. Invero, Gota- baya Rajapaksa è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, Mahinda Rajapaksa, dal 2005 al 2015. Quest’ultimo è stato tra l’altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo governo. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà particolari per le persone di etnia tamil che non presentano un profilo a rischio, appare tuttavia che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o altre persone che si oppongono pubblicamente al governo, sono state confrontate con importanti intimida- zioni da parte della polizia e delle autorità militari. Le operazioni statali con- tro i dissidenti politici si sono ancora intensificate dopo l’instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3012/2021 dell’8 febbraio 2024 consid. 5.6.3; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con riferimenti). L’elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale presidente della Repubblica, non ha dipoi mutato la valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto politico fa parte della vecchia élite (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). Infine, va osservato che il 21 settembre 2024 la popolazione srilankese ha eletto Anura Kumara Dissa- nayake, appartenente al Partito nazionale del popolo (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP), quale nuovo presidente della Repubblica.
E. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Questo include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 6.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5).
E. 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
E. 6.5.1 Dopo la fine della guerra civile nel maggio del 2009, il Tribunale ha affrontato a più riprese e in modo approfondito la situazione generale - ancora precaria - dei diritti umani nello Sri Lanka nonché la situazione dei rimpatri delle persone di etnia tamil (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8 [sentenza di riferimento]). Le autorità srilankesi rimangono ancora particolarmente vigili nei confronti delle persone di etnia tamil di ritorno dall'estero. Tuttavia, non si può generalmente ammettere che ogni persona richiedente d'asilo di etnia tamil di ritorno dall'Europa o dalla Svizzera sia esposta ad un serio rischio di arresto e tortura solo a causa del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza del TAF E-1866/2015 consid. 8.3).
E. 6.5.2 Nella sentenza di riferimento succitata, il Tribunale ha attentamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi o di essere esposti a seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e, segnatamente, con l'organizzazione delle LTTE di cui lo Stato teme sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di rappresentare una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. Questi sono segnatamente l'iscrizione nella cosiddetta "Stop-List" (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.2, 8.4.1, 8.4.3 e 8.5.2), l'effettiva o la presunta esistenza - attuale o passata - di legami con le LTTE (consid. 8.4.1 e 8.5.3), nonché un'attività di opposizione svolta in esilio (consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Tra questi figurano, ad esempio, l'assenza di documenti d'identità, la circostanza di essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili (consid. 8.4.4-8.4.5 e 8.5.5). Questi elementi possono tuttavia suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano all'interessato un profilo di rischio rilevante.
E. 6.5.3 Il Tribunale è a conoscenza dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka e ne tiene debitamente conto nell'ambito della sua giurisprudenza. Detto Paese ha conosciuto degli importanti cambiamenti politici. Invero, Gotabaya Rajapaksa è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, Mahinda Rajapaksa, dal 2005 al 2015. Quest'ultimo è stato tra l'altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo governo. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà particolari per le persone di etnia tamil che non presentano un profilo a rischio, appare tuttavia che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o altre persone che si oppongono pubblicamente al governo, sono state confrontate con importanti intimidazioni da parte della polizia e delle autorità militari. Le operazioni statali contro i dissidenti politici si sono ancora intensificate dopo l'instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3012/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.6.3; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con riferimenti). L'elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale presidente della Repubblica, non ha dipoi mutato la valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto politico fa parte della vecchia élite (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). Infine, va osservato che il 21 settembre 2024 la popolazione srilankese ha eletto Anura Kumara Dissanayake, appartenente al Partito nazionale del popolo (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP), quale nuovo presidente della Repubblica.
E. 7 LAsi ed art. 83 LStrI [RS 142.20]). In particolare, nell’ambito della valuta- zione della qualità di rifugiato, la SEM non avrebbe debitamente conside- rato il fatto che il fratello sarebbe stato sequestrato da alcune persone a bordo di un van bianco – pratica che in Sri Lanka rappresenterebbe un noto fenomeno di persecuzione politica – nonché la partecipazione nel 2022 alle manifestazioni in memoria delle persone scomparse simili circostanze. Questi elementi lo renderebbero un oppositore politico e costituirebbero un valido motivo di persecuzione (cfr. ricorso pag. 10-12). Il ricorrente ritiene dipoi che l’autorità inferiore non possa rimproverargli di non aver assistito personalmente al sequestro del fratello (idem pag. 12). Inoltre, l’interroga- torio e le violenze subite da parte della polizia criminale (CID), unitamente alle richieste d’informazione presentate presso la polizia locale e l’Ufficio dei diritti umani in Sri Lanka, costituirebbero degli ulteriori indizi a comprova di un profilo di rischio (idem pagg. 12 e 15). Infine, posta la difficile situa- zione politica ed economica in cui verserebbe attualmente lo Sri Lanka, il concreto rischio di essere nuovamente vittima di aggressioni da parte del CID e l’assenza di un’abitazione e parenti in patria, l’esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile.
E. 7.1 A fronte di un’attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell’autorità inferiore in merito all’irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell’art. 3 LAsi.
E. 7.2.1 Occorre anzitutto rilevare che il sequestro del fratello è avvenuto nel lontano 2012, in un periodo in cui l’insorgente si trovava peraltro in B._______ con la famiglia (cfr. atto SEM n. 74/18 D21, D46-47). L’interes- sato avrebbe inoltre deciso d’indagare sulla scomparsa del fratello soltanto dieci anni dopo, ovvero quando sarebbe tornato nel Paese d’origine nel 2022 per far visita alla madre malata (idem D22-23). L’aspetto temporale assume pertanto un’importanza cardinale nella valutazione del rischio di
D-5825/2023 Pagina 12 persecuzioni e porta ad ammettere che il ricorrente non è ragionevolmente esposto ad un concreto rischio di persecuzione da parte dello Stato srilan- kese in ragione del sequestro del suo familiare, asseritamente avvenuto per ragioni etniche più di 12 anni fa (idem D95-99). Con riferimento al fatto che il fratello sarebbe stato sequestrato per mezzo di un van bianco, dina- mica che sarebbe notoriamente associabile ad un fenomeno di persecu- zione politica (cfr. ricorso pagg. 11 e 14), il Tribunale ritiene inoltre preva- lente l’allegazione del ricorrente per cui non conoscerebbe l’autore del ra- pimento e non avrebbe avuto alcuna percezione diretta dei fatti (cfr. atto SEM 74/18 D106). Ciò posto, non si ravvisano valide ragioni per cui tale evento può giustificare o aggravare una persecuzione diretta da parte delle autorità.
E. 7.2.2 Ad ogni buon conto, anche ammettendo che tale evento si sia svolto nelle circostanze di fatto descritte dall’interessato, la scomparsa del fratello non può giustificare una persecuzione politica ai sensi dell’art. 3 LAsi per il semplice fatto di aver partecipato alle manifestazioni succitate. Infatti, il Tri- bunale giudica che la semplice partecipazione a quattro manifestazioni senza assumere ruoli dirigenziali (idem D81 pag. 11, D91), unitamente all’affissione degli annunci funebri riguardanti l’amico ucciso (organizzatore degli eventi) nonché alle indagini presso la polizia locale e la Commissione dei diritti umani in Sri Lanka nel 2022, non rendono l’interessato una per- sona esposta politicamente o suscettibile di essere considerata – da parte delle autorità – come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese d’origine oppure sovvertire le strutture statali (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3 [sentenza di rife- rimento]; D-3012/2021 dell’8 febbraio 2024 consid. 6.3.1; D-2117/2020 del 30 maggio 2023 consid. 6.2; E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). La volontà del ricorrente di far luce sul sequestro del fratello, rispet- tivamente le diffide della polizia srilankese di desistere da ulteriori accerta- menti o denunce al riguardo (cfr. atto SEM n. 74/18 D81 pag. 10 e 12), non possono inoltre sovvertire tale conclusione. Del resto, per invalsa giurispru- denza, le autorità srilankesi hanno generalmente la volontà e la capacità di garantire un’adeguata protezione ai suoi cittadini, compresi quelli di etnia tamil (cfr. sentenze del TAF E-1536/2022 del 25 luglio 2024 consid. 5.3; D-5401/2022 del 24 gennaio 2024 consid. 9.6; D-5008/2022 del 23 ottobre 2023 consid. 6.2; D-1530/2020 del 16 agosto 2023 consid. 5.2.1). In questo senso, i nuovi mezzi di prova presentati durante la procedura di ricorso – composti da fotocopie di pessima qualità – risultano inconferenti per il giu- dizio poiché non adatti ad influenzare tale valutazione dei fatti (cfr. atti TAF
n. 5, 7-8 e 11).
D-5825/2023 Pagina 13
E. 7.2.3 L’inverosimiglianza di un rischio di persecuzione va confermata an- che in considerazione dell’arresto e delle violenze subite da parte del CID, avvenute in ragione del coinvolgimento del ricorrente nell’affissione degli annunci funebri per l’uccisione dell’organizzatore delle manifestazioni anti- governative svoltesi nel 2022 (cfr. atto SEM n. 74/18 D81 pag. 11-12 e D90). Infatti, posto che le dinamiche dei maltrattamenti e dei dialoghi inter- corsi con il CID non sono corroborati da alcun elemento probatorio, il Tri- bunale ritiene che le autorità di polizia non dispongano, ad oggi, di alcun interesse di persecuzione rilevante per l’integrità dell’interessato. Ciò lo si evince dal fatto ch’esse hanno immediatamente rilasciato l’interessato dopo che quest’ultimo ha dimostrato la sua residenza in B._______ (con la consegna del suo passaporto) e corrisposto del denaro contante agli agenti (idem D81 pagg. 12-13). In caso di rimpatrio, risulta pertanto improbabile ch’egli venga nuovamente arrestato in ragione del suo coinvolgimento alle manifestazioni antigovernative alle quali ha partecipato nel 2022. Contra- riamente a quanto sembra pretendere l’insorgente (cfr. ricorso pag. 15), non vi sono infine sufficienti elementi agli atti – oltre al racconto proposto (cfr. atto SEM n. 71/18 D81 pag. 12) – per concludere che gli agenti del CID lo abbiano rilasciato con la condizione di non indagare più sulla scom- parsa del fratello, pena una persecuzione successiva.
E. 7.2.4 Per il resto, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato inserito in una cosiddetta “Stop-List”, di aver avuto legami con le LTTE oppure di aver svolto un’attività di opposizione in esilio (cfr. consid. 6.5.2 supra). L’as- senza di documenti d’identità e l’eventuale rimpatrio forzato (o per l’inter- mediario dell’OIM), unici elementi “deboli” che emergono nel caso speci- fico, non possono inoltre giustificare un concreto rischio di persecuzione. Su quest’ultimo aspetto, si rinvia alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. deci- sione avversata pag. 5 e 7).
E. 7.3 Visto quanto precede, il Tribunale conclude che le allegazioni presen- tate dal ricorrente non possono giustificare il riconoscimento della sua qua- lità di rifugiato (art. 3 LAsi; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [sentenza di riferimento]).
E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
D-5825/2023 Pagina 14 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 9.1 L’esecuzione dell’allontanamento, contestata dall’insorgente, è regola- mentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevol- mente esigibile (cpv. 4).
E. 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove- nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio- nale pubblico della Svizzera.
E. 9.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che l’insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere espo- sta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso lo Sri Lanka risulta di prin- cipio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi succitati, non sono ravvisabili elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, ch’egli possa es- sere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tor- tura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con riferimenti).
E. 9.2.3 L’esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka ri- sulta pertanto ammissibile.
E. 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragione- volmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo stra- niero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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E. 9.3.2 Posto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1536/2022 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.2; E-2144/2020 del 2 ottobre 2023 consid. 7.3.2; E-730/2020 del 31 maggio 2023 consid. 7.3.2). Tale conclusione resta valida anche considerati i re- centi sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, cambio di governo, come pure le violente proteste contro l’aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro le difficoltà, in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del TAF D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con riferimenti). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2015 consid. 13.2 seg., il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 e ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigi- bile in tutta la provincia Settentrionale – ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni, cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) – e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'e- sigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Inoltre, per le persone in trattamento in Svizzera, l’esecuzione dell’allonta- namento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essen- ziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza, e quindi che lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica. Pertanto, se le cure necessarie possono essere assi- curate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri tratta- menti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontana- mento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti; cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, con- fermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.).
E. 9.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto da ultimo presso la zia e la madre a I._______ e J._______ (nel nord del Paese), paese quest’ultimo in cui esse ancora risiedono (cfr. atto SEM n. 71/18 D37 e D81). Tuttavia,
D-5825/2023 Pagina 16 nel periodo antecedente al suo espatrio in K._______ e in B._______, il ricorrente ha sempre vissuto a Colombo, ad eccezione di un periodo di due anni in cui ha soggiornato a L._______ (idem D6-21). Ciò posto, l’esecu- zione dell’allontanamento nel distretto di Colombo si rivela ragionevol- mente esigibile. Va poi considerato che l’insorgente ha dichiarato di non avere più, dal 2022, alcun contatto con la madre e la zia unicamente in ragione del fatto che non ne ha “avuto la necessità, perché quando ho avuto problemi in Sri Lanka nessuno mi ha aiutato” (idem D56). Si tratta quindi di una scelta personale che, nell’ambito della presente procedura, non può ragionevolmente tradursi in un elemento ostativo ad un rinvio in patria. Inoltre, la sua intera famiglia – composta dalla moglie (attualmente impiegata quale ausiliaria di pulizia) e tre figli – risiede attualmente in B._______ (idem D57-58). Tale Paese rappresenta quindi una valida alter- nativa esterna di domicilio.
E. 9.3.4 Infine, l’interessato gode generalmente di buona salute, nonostante soffri di problemi di mobilità e di diabete, affezione che non gli ha tuttavia mai impedito di lavorare (cfr. atto SEM n. 71/18 D70-74; atti SEM n. 24/2, 24/2, 30/2, 31/2, 32/2, 39/2, 42/2, 43/2, 59/2, 65/2, 66/2, 83/2). Egli vanta inoltre di una sufficiente esperienza professionale quale imprenditore nel settore della vendita e come autista (idem D20, D48, D64). Va dipoi osser- vato che nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 feb- braio 2023, il Tribunale si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, segnatamente in relazione agli effetti di quest’ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo me- dico-sanitario e dell’offerta terapeutica per i disturbi psichici (consid. 10.2.5). In particolare, è stato constatato che, nonostante l’attuale crisi eco- nomica e la precaria offerta sanitaria in certe parti del Paese, l’approvvigio- namento dei medicinali resta assicurato (consid. 10.2.6). Pertanto, il Tribu- nale giudica che i problemi di salute del ricorrente possano essere adegua- tamente trattati nel Paese d’origine (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1536/2022 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.4; E-1536/2022 dell’8 aprile 2024 consid. 11.3.6; D-2063/2020 del 28 settembre 2023 consid. 8.3.5.2; E-5806/2020 del 31 gennaio 2023 consid. 8.4.3.3). Non sussistono inoltre elementi agli atti per ammettere che gli stessi lo esporrebbero ad un rapido deterioramento della sua salute mettendone in pericolo la vita. Invero, nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuovi documenti di or- dine medico, sicché si può concludere che il suo stato valetudinario sia chiaro e stabile, se non migliorato.
E. 9.3.5 Se necessario, il ricorrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell’art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg.
D-5825/2023 Pagina 17 dell’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie dell’11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine in particolare di finanziare le cure di salute a lui necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sri Lanka. Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli, a lungo termine, di lavorare nuovamente nel suo Paese.
E. 9.3.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da rite- nersi ragionevolmente esigibile.
E. 9.4 Infine, non risultano neppure impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della ne- cessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rim- patrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.5 In esito, l’esecuzione dell’allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un’ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). La richiesta di giudi- zio presentata in tal senso va quindi respinta (cfr. ricorso pag. 19).
E. 10 Visto quanto precede, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un abuso del suo potere d’apprezzamento in rela- zione alla misura dell’allontanamento.
E. 11 Visto l’esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono pre- levate dall’anticipo spese versato il 5 febbraio 2024.
E. 12 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto defi- nitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-5825/2023 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall’anticipo spese versato il 5 febbraio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Manuel Borla Matteo Piatti
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5825/2023 Sentenza del 2 ottobre 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), William Waeber, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, patrocinato da Davide Borgni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 29 settembre 2023 / N (...). Fatti: A. A.a Il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...] -1/1, 2/2, 3/2, 4/1). A.b Il 20 settembre 2023 si è svolta l'audizione approfondita sui motivi d'asilo giusta l'art. 29 LAsi (RS 142.31; cfr. atto SEM n. 74/18). L'interessato, cittadino srilankese, ha sostanzialmente dichiarato di essere di etnia tamil e originario di Colombo, dove avrebbe soggiornato dal 1994 al 2004, e di essersi successivamente trasferito in Qatar per ragioni lavorative (cfr. atto SEM n. 74/18 D7-20). Nel 2007 avrebbe fatto ritorno in Sri Lanka, per poi espatriare nel 2009 con la moglie in B._______ dove avrebbe vissuto fino al 2022 (idem D21-23). Egli ha segnatamente addotto che, nel gennaio 2012, suo fratello sarebbe stato rapito a C._______ da alcune persone giunte davanti al suo locale a bordo di un veicolo bianco. I suoi famigliari avrebbero sin da subito indagato sulla scomparsa, rivolgendosi segnatamente alla polizia e all'Ufficio dei diritti umani in Sri Lanka, senza tuttavia ottenere giustizia. Il richiedente non avrebbe assistito personalmente all'evento (idem D81 e D95) - poiché ancora in B._______ - e non conoscerebbe il motivo del sequestro. Sulla base delle informazioni ottenute dai dipendenti del ristorante (idem D99), egli suppone tuttavia che la persona singalese per la quale il fratello gestiva il locale abbia inoltrato "qualche informazione negativa" alle autorità, sulla base delle quali quest'ultime hanno poi perpetrato l'atto (idem D95). In particolare, il sequestro sarebbe stato commesso in ragione del fatto che il locale era frequentato da molte persone di etnia tamil - alla quale apparteneva anche il fratello che lo gestiva - nonostante il proprietario fosse un singalese e che alla cerimonia di apertura avesse presenziato un ministro singalese (idem D96-98). Nel gennaio 2022, il ricorrente avrebbe fatto ritorno in Sri Lanka per trovare la sua madre anziana e si sarebbe rivolto invano alla polizia per ottenere maggiori informazioni sul sequestro del fratello avvenuto nel 2012 (idem D81). Nello stesso periodo, egli avrebbe partecipato a quattro manifestazioni a sostegno dei familiari delle persone scomparse e sequestrate in simili circostanze (idem D91). Successivamente all'uccisione dell'amico D._______ (organizzatore delle manifestazioni), avvenuta il 30 luglio 2022, egli avrebbe poi affisso in pubblico, assieme ad altre persone, i rispettivi annunci funebri (idem D81 e D88). Per questo motivo, la polizia criminale ("Criminal Investigation Department", detto CID) lo avrebbe arrestato, interrogato e violentato fisicamente. I maltrattamenti si sarebbero intensificati quando egli avrebbe espresso la volontà di far luce sulla della sparizione del fratello. Tuttavia, una volta appreso che l'insorgente soggiornava in B._______, il CID gli avrebbe estorto del denaro in cambio della sua liberazione. Una volta pagati sei "ladcham" agli agenti di polizia, l'insorgente sarebbe stato quindi rilasciato (idem D81). Il 17 settembre 2022, egli sarebbe infine espatriato definitivamente verso Abu Dhabi con l'aiuto di un passatore, per poi giungere in Svizzera (idem D24-36). La moglie e i figli vivrebbero attualmente in B._______ (idem D57). A.c A sostegno della propria domanda, l'interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova:
- Atto di nascita J.A.R. (mdp SEM n. 1);
- Atto di matrimonio A.J. e J.M.P.F. (mdp SEM n. 2);
- Certificato di nascita di C.J. (mdp SEM n. 3);
- Convocazione Commissione dei diritti umani del (...) con traduzione (mdp SEM n. 4);
- Altra convocazione della Commissione dei diritti umani del (...) con traduzione (mdp SEM n. 5);
- Ricevuta per inoltro denuncia del (...) (mdp SEM n. 6);
- Convocazione Commissione dei diritti umani del (...) con traduzione (mdp SEM n. 7);
- Richiesta stato procedura Commissione dei diritti umani del (...) con traduzione (mdp SEM n. 8);
- Conferma d'inoltro della denuncia Commissione dei diritti umani dell'11 febbraio 2015 (mdp SEM n. 9);
- Convocazione della Signora E._______ da parte della Commissione dei diritti umani (mdp SEM n. 10);
- Annuncio funebre di A.B. del 30 luglio 2022 (mdp SEM n. 11);
- Atti di nascita di S.E.J.F, S.J.F e B.J.F (mdp SEM n. 13);
- Quattro fotografie (mdp SEM n. 14)
- Copia del proprio passaporto (mdp SEM n. 15);
- Copia del passaporto del figlio del ricorrente (mdp SEM n. 16);
- Documentazione medica del figlio del ricorrente (mdp SEM n. 17);
- Copia del permesso svizzero della sorella del ricorrente (mdp SEM n. 18). A.d Con parere legale datato 28 settembre 2023, la rappresentante legale del ricorrente si è espressa in merito al progetto di decisione negativa della SEM del 27 settembre 2023 (cfr. atti SEM n. 77/4 e 76/8). B. Con decisione del 29 settembre 2023, notificata lo stesso giorno, la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. C. C.a Con ricorso datato 24 ottobre 2023, il ricorrente avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), concludendo principalmente all'annullamento della stessa, al riconoscimento dello statuto di rifugiato e alla concessione dell'asilo. In subordine, egli postula l'ammissione provvisoria in Svizzera oppure la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione. Il ricorrente presenta infine un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. C.b Con decisione incidentale del 24 gennaio 2024, il Tribunale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e invitato l'insorgente a versare, entro il 5 febbraio 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, il quale è stato tempestivamente corrisposto (cfr. atti TAF n. 3 e 5). C.c Con scritto del 23 febbraio 2024, il ricorrente ha notificato al Tribunale la ricevuta del versamento dell'anticipo spese, la copia dell'atto di morte del fratello (unitamente ad una traduzione libera in italiano) e la copia di quattro fotografie dell'inaugurazione del ristorante gestito dal fratello sequestrato nel 2012, le quali ritrarrebbero quest'ultimo di fianco al ministro cingalese F._______ (cfr. atto TAF n. 5). C.d Con ordinanza del 20 marzo 2024, il Tribunale ha quindi trasmesso all'autorità opponente una copia del ricorso e dello scritto datato 23 febbraio 2024, unitamente ai relativi allegati, invitandola a presentare una risposta entro il 27 marzo 2024 (cfr. atto TAF n. 6). C.e Con scritti del 26 marzo e 19 aprile 2024 (cfr. atti TAF n. 7-8), il ricorrente ha presentato, in copia, tre ulteriori mezzi di prova - Affidavit del 17 febbraio 2012 recante la testimonianza del cugino in merito al sequestro di suo fratello, denuncia del Ministro F._______ del 30 aprile 2012 e lettera della Presidential Commission to investigate into Complaints regarding missing Persons dell'(...) concernente la denuncia di G._______ in relazione al sequestro in parola - che sono stati trasmessi alla SEM mediante ordinanza del Tribunale del 24 aprile 2024, unitamente all'ulteriore invito a presentare una risposta al ricorso entro il 6 maggio 2024 (cfr. atti TAF n. 9 e 12). C.f Con scritto del 14 maggio 2024, il ricorrente ha presentato al Tribunale la copia dell'estratto del libro informativo della Polizia di H._______ del 28 aprile 2015 concernente la scomparsa del fratello (cfr. atto TAF n. 11). C.g Con ordinanza del 16 maggio 2024, il Tribunale ha invitato nuovamente la SEM a presentare entro il 29 maggio 2024 delle osservazioni al gravame, infine prodotte il 3 giugno 2024 (cfr. atti TAF n. 12-13). C.h Il 13 giugno 2024, l'insorgente ha presentato una replica, alla quale la SEM ha duplicato con osservazioni del 2 luglio 2024, trasmesse per conoscenza al ricorrente il 10 luglio 2024 (cfr. atti TAF n. 17, 19 e 20). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 2. In materia d'asilo, con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ritiene sostanzialmente che le allegazioni addotte dall'interessato non siano pertinenti ai sensi della legge sull'asilo (art. 3 LAsi). Inoltre, richiamata l'invalsa giurisprudenza del Tribunale relativa allo Sri Lanka, non sussisterebbe per l'insorgente il rischio di essere esposto a seri pregiudizi in caso di ritorno in patria sulla base dei cosiddetti fattori a rischio (cfr. sentenza del TAF D-1866/2015 del 15 luglio 2016 [sentenza di riferimento]). In particolare, la sua partecipazione alle manifestazioni in memoria delle persone scomparse, l'affissione degli annunci funebri dell'amico rimasto ucciso, nonché le indagini e le denunce sporte alla polizia e all'Ufficio dei diritti umani in relazione alla scomparsa del fratello, non gli conferirebbero un particolare profilo di rischio. Tali eventi non giustificherebbero inoltre un timore fondato di persecuzione, essendo l'interessato già stato interrogato e poi rilasciato dalle autorità di polizia srilankesi nel 2022. L'asserito rapimento del fratello avvenuto nel 2012 non sarebbe altresì associabile ad un fenomeno di persecuzione politica, posto segnatamente che l'evento si fonderebbe esclusivamente su informazioni fornite da terze persone e che l'insorgente non conoscerebbe neppure l'autore del sequestro. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile nella misura in cui l'interessato godrebbe, nel complesso, di buona salute, familiari in patria e di valide alternative di domicilio. 4. 4.1 L'insorgente censura anzitutto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, rispettivamente la violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione alla rilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. Infatti, prima dell'esame dei "fattori di rischio" relativi alla sentenza di riferimento del Tribunale E-1866/2015 del 15 luglio 2026 (cfr. consid. 6.5 infra), la SEM avrebbe apoditticamente concluso per l'irrilevanza degli eventi narrati senza tuttavia spiegarne le ragioni (cfr. ricorso pagg. 9-11; cfr. decisione avversata, pag. 5). 4.2 4.2.1 Tali censure formali vanno giudicate preliminarmente poiché suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). 4.2.2 Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2.3 Nello specifico, va poi osservato che l'obbligo di motivazione è un corollario fondamentale del diritto di essere sentito (29 cpv. 2 Cost.). Esso permette ai destinatari della decisione, nonché alle persone interessate, di comprendere il provvedimento adottato e di eventualmente impugnarlo, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2). Per adempiere a questa esigenza è quindi necessario che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la propria decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 145 III 324 consid. 6.1; 143 III 65 consid. 5.2, 136 I 229 consid. 5.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2). 4.3 Nel caso concreto, il Tribunale giudica che, sebbene difetti una particolare spiegazione prima dell'analisi dei "fattori di rischio" sanciti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 4.1 supra; consid. 6.5 infra), la SEM non è manifestamente incorsa in una violazione del proprio obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento della decisione contestata (cfr. decisione avversata, pag. 5, quinto paragrafo, prima frase). Infatti, essa ha debitamente esposto il tenore dell'art. 3 LAsi e illustrato le relative definizioni giurisprudenziali (idem pag. 5, paragrafi 1-4). Inoltre, posto che la partecipazione del ricorrente alle manifestazioni in memoria degli scomparsi, le sue indagini relative al sequestro del fratello e gli atti di violenza fisica patiti dal CID sono stati opportunamente considerati nella seconda parte della decisione concludendo per l'assenza di un timore fondato di persecuzione (idem pagg. 5-8), la censura proposta di rivela pretestuosa. A tale riguardo, le motivazioni contenute della decisione impugnata infatti sono ampie, circostanziate e portano ragionevolmente ad ammettere che la SEM ha concluso per l'irrilevanza delle allegazioni (art. 3 LAsi) in ragione dell'insufficiente intensità delle persecuzioni e dell'assenza di un particolare profilo politico (ibidem). Del resto, su questo aspetto l'interessato propone nel gravame puntuali e svariate censure, ciò che corrobora il fatto ch'egli ha potuto apprezzare sufficientemente la portata della decisione (cfr. consid. 4.2.3 supra; ricorso pagg. 9-16). Per il resto, la circostanza per cui la SEM ha valutato in maniera differente dall'insorgente la rilevanza degli eventi narrati non risulta lesivo del principio inquisitorio. Tale questione di diritto si confonde in realtà con il merito (cfr. consid. 6 infra). 4.4 Posta l'assenza di una violazione del principio inquisitorio e dell'obbligo di motivazione, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione e l'adozione di una nuova decisione va quindi respinta (cfr. ricorso, pag. 19). 5. 5.1 L'insorgente censura inoltre una violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi ed art. 83 LStrI [RS 142.20]). In particolare, nell'ambito della valutazione della qualità di rifugiato, la SEM non avrebbe debitamente considerato il fatto che il fratello sarebbe stato sequestrato da alcune persone a bordo di un van bianco - pratica che in Sri Lanka rappresenterebbe un noto fenomeno di persecuzione politica - nonché la partecipazione nel 2022 alle manifestazioni in memoria delle persone scomparse simili circostanze. Questi elementi lo renderebbero un oppositore politico e costituirebbero un valido motivo di persecuzione (cfr. ricorso pag. 10-12). Il ricorrente ritiene dipoi che l'autorità inferiore non possa rimproverargli di non aver assistito personalmente al sequestro del fratello (idem pag. 12). Inoltre, l'interrogatorio e le violenze subite da parte della polizia criminale (CID), unitamente alle richieste d'informazione presentate presso la polizia locale e l'Ufficio dei diritti umani in Sri Lanka, costituirebbero degli ulteriori indizi a comprova di un profilo di rischio (idem pagg. 12 e 15). Infine, posta la difficile situazione politica ed economica in cui verserebbe attualmente lo Sri Lanka, il concreto rischio di essere nuovamente vittima di aggressioni da parte del CID e l'assenza di un'abitazione e parenti in patria, l'esecuzione del suo allontanamento non sarebbe ammissibile e ragionevolmente esigibile. 5.2 In sede di risposta, la SEM si riconferma nella sua posizione, rilevando in particolare che i nuovi documenti presentati dall'interessato in sede di ricorso risulterebbero facilmente falsificabili e acquistabili. Le persone raffigurate nelle fotografie non sarebbero inoltre identificabili. In esito, i nuovi mezzi di prova non aggiungerebbero nulla di rilevante rispetto alle allegazioni già proposte. Al contrario, le nuove prove costituirebbero un indizio di "una rete di sostegno valida e capace in patria che era stata fondamentalmente sottaciuta in corso di audizione" (cfr. atto TAF n. 14 pag. 2). Posto che la famiglia del ricorrente è attualmente domiciliata in B._______, sussisterebbe anche un'alternativa di soggiorno esterno al Paese d'origine. 5.3 Con la replica, il ricorrente conferma integralmente le proprie domande di giudizio, precisando che tutti i mezzi di prova sarebbero veritieri e che, contrariamente a quanto concluso dalla SEM, l'unico contatto in patria sarebbe quello con l'anziana madre malata (cfr. atto TAF n. 17). In duplica, la SEM dichiara voler confermare la decisione contestata, ribadendo che la partecipazione del richiedente alle manifestazioni in patria e la successiva incarcerazione non sarebbero sufficienti per motivare un timore fondato di persecuzione in quanto le autorità avrebbero già concluso per il suo rilascio e la possibilità di espatriare legalmente (cfr. atto TAF n. 19). 6. 6.1 Su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Questo include il diritto di risiedere in Svizzera. 6.2 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 6.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5). 6.4 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). 6.5 6.5.1 Dopo la fine della guerra civile nel maggio del 2009, il Tribunale ha affrontato a più riprese e in modo approfondito la situazione generale - ancora precaria - dei diritti umani nello Sri Lanka nonché la situazione dei rimpatri delle persone di etnia tamil (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 consid. 8 [sentenza di riferimento]). Le autorità srilankesi rimangono ancora particolarmente vigili nei confronti delle persone di etnia tamil di ritorno dall'estero. Tuttavia, non si può generalmente ammettere che ogni persona richiedente d'asilo di etnia tamil di ritorno dall'Europa o dalla Svizzera sia esposta ad un serio rischio di arresto e tortura solo a causa del suo soggiorno all'estero (cfr. sentenza del TAF E-1866/2015 consid. 8.3). 6.5.2 Nella sentenza di riferimento succitata, il Tribunale ha attentamente esaminato, per i richiedenti di etnia tamil, la problematica del rischio di essere l'oggetto di controlli accresciuti da parte delle autorità srilankesi o di essere esposti a seri pregiudizi, sulla base di sospetti di legami con l'opposizione e, segnatamente, con l'organizzazione delle LTTE di cui lo Stato teme sempre la rinascita. In tal senso, ad ogni persona suscettibile di rappresentare una minaccia da parte delle autorità srilankesi, dovrà esserle riconosciuto un timore oggettivamente fondato di subire dei pregiudizi in caso di ritorno in patria. Il Tribunale, ha in proposito identificato un certo numero di fattori di rischio detti "forti", i quali sono di per sé suscettibili di fondare oggettivamente un rischio di seri pregiudizi. Questi sono segnatamente l'iscrizione nella cosiddetta "Stop-List" (cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 8.2, 8.4.1, 8.4.3 e 8.5.2), l'effettiva o la presunta esistenza - attuale o passata - di legami con le LTTE (consid. 8.4.1 e 8.5.3), nonché un'attività di opposizione svolta in esilio (consid. 8.4.2 e 8.5.4). Il Tribunale ha inoltre enumerato dei fattori detti "deboli" che, di per sé soli, non comportano un rischio di persecuzione. Tra questi figurano, ad esempio, l'assenza di documenti d'identità, la circostanza di essere rimpatriato forzatamente o per l'intermediario dell'OIM, o ancora la presenza di cicatrici visibili (consid. 8.4.4-8.4.5 e 8.5.5). Questi elementi possono tuttavia suscitare il timore di controlli accresciuti da parte delle autorità aeroportuali, o ancora che la persona in questione venga interrogata per stabilire le ragioni del suo soggiorno all'estero (consid. 8.5.5). Tali fattori di rischio devono quindi essere apprezzati in rapporto a tutti gli elementi evincibili dall'incarto, per determinare se conferiscano all'interessato un profilo di rischio rilevante. 6.5.3 Il Tribunale è a conoscenza dei recenti sviluppi politici in Sri Lanka e ne tiene debitamente conto nell'ambito della sua giurisprudenza. Detto Paese ha conosciuto degli importanti cambiamenti politici. Invero, Gotabaya Rajapaksa è stato eletto presidente il 18 novembre 2019, come prima di lui suo fratello maggiore, Mahinda Rajapaksa, dal 2005 al 2015. Quest'ultimo è stato tra l'altro designato dal fratello quale primo ministro del nuovo governo. Se tale cambiamento politico non ha comportato delle difficoltà particolari per le persone di etnia tamil che non presentano un profilo a rischio, appare tuttavia che le persone particolarmente esposte agli occhi delle autorità in ragione delle loro attività in favore dei diritti umani, quali i giornalisti o gli avvocati, o altre persone che si oppongono pubblicamente al governo, sono state confrontate con importanti intimidazioni da parte della polizia e delle autorità militari. Le operazioni statali contro i dissidenti politici si sono ancora intensificate dopo l'instaurazione di misure di sicurezza particolari legate alla pandemia da coronavirus (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-3012/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 5.6.3; E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4 con riferimenti). L'elezione del 20 luglio 2022 di Ranil Wickremesinghe quale presidente della Repubblica, non ha dipoi mutato la valutazione della situazione del Paese da parte del Tribunale, in quanto il predetto politico fa parte della vecchia élite (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1072/2020 del 28 luglio 2022 consid. 5.4; D-2995/2022 del 21 luglio 2022 consid. 10.3). Infine, va osservato che il 21 settembre 2024 la popolazione srilankese ha eletto Anura Kumara Dissanayake, appartenente al Partito nazionale del popolo (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP), quale nuovo presidente della Repubblica. 7. 7.1 A fronte di un'attenta valutazione degli atti di causa, il Tribunale non ravvede valide ragioni per discostarsi dalla decisione dell'autorità inferiore in merito all'irrilevanza delle allegazioni ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7.2 7.2.1 Occorre anzitutto rilevare che il sequestro del fratello è avvenuto nel lontano 2012, in un periodo in cui l'insorgente si trovava peraltro in B._______ con la famiglia (cfr. atto SEM n. 74/18 D21, D46-47). L'interessato avrebbe inoltre deciso d'indagare sulla scomparsa del fratello soltanto dieci anni dopo, ovvero quando sarebbe tornato nel Paese d'origine nel 2022 per far visita alla madre malata (idem D22-23). L'aspetto temporale assume pertanto un'importanza cardinale nella valutazione del rischio di persecuzioni e porta ad ammettere che il ricorrente non è ragionevolmente esposto ad un concreto rischio di persecuzione da parte dello Stato srilankese in ragione del sequestro del suo familiare, asseritamente avvenuto per ragioni etniche più di 12 anni fa (idem D95-99). Con riferimento al fatto che il fratello sarebbe stato sequestrato per mezzo di un van bianco, dinamica che sarebbe notoriamente associabile ad un fenomeno di persecuzione politica (cfr. ricorso pagg. 11 e 14), il Tribunale ritiene inoltre prevalente l'allegazione del ricorrente per cui non conoscerebbe l'autore del rapimento e non avrebbe avuto alcuna percezione diretta dei fatti (cfr. atto SEM 74/18 D106). Ciò posto, non si ravvisano valide ragioni per cui tale evento può giustificare o aggravare una persecuzione diretta da parte delle autorità. 7.2.2 Ad ogni buon conto, anche ammettendo che tale evento si sia svolto nelle circostanze di fatto descritte dall'interessato, la scomparsa del fratello non può giustificare una persecuzione politica ai sensi dell'art. 3 LAsi per il semplice fatto di aver partecipato alle manifestazioni succitate. Infatti, il Tribunale giudica che la semplice partecipazione a quattro manifestazioni senza assumere ruoli dirigenziali (idem D81 pag. 11, D91), unitamente all'affissione degli annunci funebri riguardanti l'amico ucciso (organizzatore degli eventi) nonché alle indagini presso la polizia locale e la Commissione dei diritti umani in Sri Lanka nel 2022, non rendono l'interessato una persona esposta politicamente o suscettibile di essere considerata - da parte delle autorità - come dotata di una volontà e di una capacità di ravvivare il conflitto etnico nel suo Paese d'origine oppure sovvertire le strutture statali (cfr. sentenze del TAF E-1866/2015 consid. 8.4.1 e 8.5.3 [sentenza di riferimento]; D-3012/2021 dell'8 febbraio 2024 consid. 6.3.1; D-2117/2020 del 30 maggio 2023 consid. 6.2; E-4670/2020 del 30 marzo 2022 consid. 6.3.1). La volontà del ricorrente di far luce sul sequestro del fratello, rispettivamente le diffide della polizia srilankese di desistere da ulteriori accertamenti o denunce al riguardo (cfr. atto SEM n. 74/18 D81 pag. 10 e 12), non possono inoltre sovvertire tale conclusione. Del resto, per invalsa giurisprudenza, le autorità srilankesi hanno generalmente la volontà e la capacità di garantire un'adeguata protezione ai suoi cittadini, compresi quelli di etnia tamil (cfr. sentenze del TAF E-1536/2022 del 25 luglio 2024 consid. 5.3; D-5401/2022 del 24 gennaio 2024 consid. 9.6; D-5008/2022 del 23 ottobre 2023 consid. 6.2; D-1530/2020 del 16 agosto 2023 consid. 5.2.1). In questo senso, i nuovi mezzi di prova presentati durante la procedura di ricorso - composti da fotocopie di pessima qualità - risultano inconferenti per il giudizio poiché non adatti ad influenzare tale valutazione dei fatti (cfr. atti TAF n. 5, 7-8 e 11). 7.2.3 L'inverosimiglianza di un rischio di persecuzione va confermata anche in considerazione dell'arresto e delle violenze subite da parte del CID, avvenute in ragione del coinvolgimento del ricorrente nell'affissione degli annunci funebri per l'uccisione dell'organizzatore delle manifestazioni antigovernative svoltesi nel 2022 (cfr. atto SEM n. 74/18 D81 pag. 11-12 e D90). Infatti, posto che le dinamiche dei maltrattamenti e dei dialoghi intercorsi con il CID non sono corroborati da alcun elemento probatorio, il Tribunale ritiene che le autorità di polizia non dispongano, ad oggi, di alcun interesse di persecuzione rilevante per l'integrità dell'interessato. Ciò lo si evince dal fatto ch'esse hanno immediatamente rilasciato l'interessato dopo che quest'ultimo ha dimostrato la sua residenza in B._______ (con la consegna del suo passaporto) e corrisposto del denaro contante agli agenti (idem D81 pagg. 12-13). In caso di rimpatrio, risulta pertanto improbabile ch'egli venga nuovamente arrestato in ragione del suo coinvolgimento alle manifestazioni antigovernative alle quali ha partecipato nel 2022. Contrariamente a quanto sembra pretendere l'insorgente (cfr. ricorso pag. 15), non vi sono infine sufficienti elementi agli atti - oltre al racconto proposto (cfr. atto SEM n. 71/18 D81 pag. 12) - per concludere che gli agenti del CID lo abbiano rilasciato con la condizione di non indagare più sulla scomparsa del fratello, pena una persecuzione successiva. 7.2.4 Per il resto, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato inserito in una cosiddetta "Stop-List", di aver avuto legami con le LTTE oppure di aver svolto un'attività di opposizione in esilio (cfr. consid. 6.5.2 supra). L'assenza di documenti d'identità e l'eventuale rimpatrio forzato (o per l'intermediario dell'OIM), unici elementi "deboli" che emergono nel caso specifico, non possono inoltre giustificare un concreto rischio di persecuzione. Su quest'ultimo aspetto, si rinvia alle corrette motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata pag. 5 e 7). 7.3 Visto quanto precede, il Tribunale conclude che le allegazioni presentate dal ricorrente non possono giustificare il riconoscimento della sua qualità di rifugiato (art. 3 LAsi; sentenza del TAF E-1866/2015 del 15 luglio 2016 [sentenza di riferimento]). 8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di principio l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (cfr. art. 14 cpv. 1 e 2 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 9. 9.1 L'esecuzione dell'allontanamento, contestata dall'insorgente, è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI, giusta il quale la stessa dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4). 9.2 9.2.1 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 9.2.2 A tal proposito, il Tribunale osserva che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposta a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, essendo le sue dichiarazioni irrilevanti per la qualità di rifugiato. Pertanto, anche sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, l'ammissibilità del suo rinvio verso lo Sri Lanka risulta di principio pacifica. Per di più, in ragione dei motivi succitati, non sono ravvisabili elementi per ritenere, con una probabilità preponderante, ch'egli possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (di seguito: Conv. Tortura, RS 0.105). In particolare, egli non ha stabilito l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto in patria, ad un trattamento contrario ai disposti succitati (cfr. sentenza della CorteEDU Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, [Grande Camera], 37201/06, §§125 e 129 con riferimenti). 9.2.3 L'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso lo Sri Lanka risulta pertanto ammissibile. 9.3 9.3.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 9.3.2 Posto che le ostilità tra i separatisti tamil ed il governo sono cessate, in Sri Lanka non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile o violenza generalizzata riguardante l'integralità del territorio (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1536/2022 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.2; E-2144/2020 del 2 ottobre 2023 consid. 7.3.2; E-730/2020 del 31 maggio 2023 consid. 7.3.2). Tale conclusione resta valida anche considerati i recenti sviluppi avvenuti nel Paese (crisi politica, economica e finanziaria, cambio di governo, come pure le violente proteste contro l'aumento dei prezzi dei beni di consumo e contro le difficoltà, in particolare riguardanti il rifornimento di carburante), segnatamente poiché la crisi concerne tutta la popolazione srilankese (cfr. sentenza del TAF D-3616/2020 del 17 marzo 2023 consid. 10.3.3 con riferimenti). Inoltre, nella sentenza di riferimento E-1866/2015 del 15 luglio 2015 consid. 13.2 seg., il Tribunale ha proceduto all'attualizzazione della giurisprudenza pubblicata in DTAF 2011/24 e ha confermato che l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile in tutta la provincia Settentrionale - ad eccezione della regione di Vanni (per la regione di Vanni, cfr. la sentenza di riferimento D-3619/2016 del 16 ottobre 2017) - e nella provincia Orientale qualora i criteri individuali dell'esigibilità siano dati (in particolare l'esistenza di una solida rete famigliare o sociale, così come la possibilità di accedere ad un alloggio e di prospettive favorevoli quanto alla copertura dei bisogni elementari [cfr. sentenza E-1866/2015 consid. 13.3.3]). Inoltre, per le persone in trattamento in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza, e quindi che lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica. Pertanto, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti; cfr. sentenza della CorteEDU, Grande Camera, Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.). 9.3.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha vissuto da ultimo presso la zia e la madre a I._______ e J._______ (nel nord del Paese), paese quest'ultimo in cui esse ancora risiedono (cfr. atto SEM n. 71/18 D37 e D81). Tuttavia, nel periodo antecedente al suo espatrio in K._______ e in B._______, il ricorrente ha sempre vissuto a Colombo, ad eccezione di un periodo di due anni in cui ha soggiornato a L._______ (idem D6-21). Ciò posto, l'esecuzione dell'allontanamento nel distretto di Colombo si rivela ragionevolmente esigibile. Va poi considerato che l'insorgente ha dichiarato di non avere più, dal 2022, alcun contatto con la madre e la zia unicamente in ragione del fatto che non ne ha "avuto la necessità, perché quando ho avuto problemi in Sri Lanka nessuno mi ha aiutato" (idem D56). Si tratta quindi di una scelta personale che, nell'ambito della presente procedura, non può ragionevolmente tradursi in un elemento ostativo ad un rinvio in patria. Inoltre, la sua intera famiglia - composta dalla moglie (attualmente impiegata quale ausiliaria di pulizia) e tre figli - risiede attualmente in B._______ (idem D57-58). Tale Paese rappresenta quindi una valida alternativa esterna di domicilio. 9.3.4 Infine, l'interessato gode generalmente di buona salute, nonostante soffri di problemi di mobilità e di diabete, affezione che non gli ha tuttavia mai impedito di lavorare (cfr. atto SEM n. 71/18 D70-74; atti SEM n. 24/2, 24/2, 30/2, 31/2, 32/2, 39/2, 42/2, 43/2, 59/2, 65/2, 66/2, 83/2). Egli vanta inoltre di una sufficiente esperienza professionale quale imprenditore nel settore della vendita e come autista (idem D20, D48, D64). Va dipoi osservato che nella sua recente sentenza di riferimento E-737/2020 del 27 febbraio 2023, il Tribunale si è pronunciato in dettaglio riguardo alla difficile situazione economica vigente in Sri Lanka, segnatamente in relazione agli effetti di quest'ultima sulla situazione di approvvigionamento dal profilo medico-sanitario e dell'offerta terapeutica per i disturbi psichici (consid. 10.2.5). In particolare, è stato constatato che, nonostante l'attuale crisi economica e la precaria offerta sanitaria in certe parti del Paese, l'approvvigionamento dei medicinali resta assicurato (consid. 10.2.6). Pertanto, il Tribunale giudica che i problemi di salute del ricorrente possano essere adeguatamente trattati nel Paese d'origine (cfr. ex pluris sentenze del TAF E-1536/2022 del 25 luglio 2024 consid. 7.3.4; E-1536/2022 dell'8 aprile 2024 consid. 11.3.6; D-2063/2020 del 28 settembre 2023 consid. 8.3.5.2; E-5806/2020 del 31 gennaio 2023 consid. 8.4.3.3). Non sussistono inoltre elementi agli atti per ammettere che gli stessi lo esporrebbero ad un rapido deterioramento della sua salute mettendone in pericolo la vita. Invero, nel corso dello scambio di scritti non sono stati prodotti nuovi documenti di ordine medico, sicché si può concludere che il suo stato valetudinario sia chiaro e stabile, se non migliorato. 9.3.5 Se necessario, il ricorrente potrà inoltre presentare una domanda di aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi e degli artt. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), al fine in particolare di finanziare le cure di salute a lui necessarie e di costituirsi una riserva di medicamenti che gli permetterà di affrontare il periodo di transizione sino al suo reinserimento effettivo in Sri Lanka. Le sue affezioni non dovrebbero poi impedirgli, a lungo termine, di lavorare nuovamente nel suo Paese. 9.3.6 Su tali presupposti, l'esecuzione dell'allontanamento è pure da ritenersi ragionevolmente esigibile. 9.4 Infine, non risultano neppure impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). 9.5 In esito, l'esecuzione dell'allontanamento è da ritenere ammissibile, esigibile e possibile. La pronuncia di un'ammissione provvisoria non entra pertanto in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1-4 LStrI). La richiesta di giudizio presentata in tal senso va quindi respinta (cfr. ricorso pag. 19). 10. Visto quanto precede, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un abuso del suo potere d'apprezzamento in relazione alla misura dell'allontanamento. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate dall'anticipo spese versato il 5 febbraio 2024. 12. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale importo è prelevato dall'anticipo spese versato il 5 febbraio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: