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D-6479/2025

D-6479/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-03 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 2 In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 23 luglio 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché in buona salute. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Infine, il fatto che il signor B._______ risieda in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, poiché assente sia un matrimonio civile ma pure una relazione stretta ed effettiva. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato adeguatamente il contesto somalo dei matrimoni celebrati a distanza né avrebbe esaminato in modo sufficiente le circostanze concrete del matrimonio. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe omesso di approfondire se, durante i mesi trascorsi in strada in Grecia, la richiedente - giovane e sola - abbia subito episodi di violenza o sfruttamento.

E. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale delle circostanze del matrimonio riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, posto che la SEM ha raccolto le informazioni necessarie per emettere una decisione, segnatamente svolgendo, in data 8 agosto 2025, un ulteriore colloquio volto a chiarire tali aspetti (cfr. atto SEM n. 23/4), e tenendo conto di tali elementi nella decisione del 21 agosto 2025 (cfr. atto SEM n. 27/16). La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver riconosciuto il proprio matrimonio a distanza con il signor B._______ quale relazione stretta e effettiva. Ella non solleva pertanto una critica formale, ma censura piuttosto l'apprezzamento della SEM. Tale aspetto verrà pertanto trattato in seguito.

E. 4.3.2 La ricorrente rimprovera inoltre alla SEM di non aver approfondito se, durante la sua permanenza in Grecia, ella abbia subito episodi di violenza o sfruttamento. Il Tribunale osserva che, unicamente in fase ricorsuale, l'interessata ha dichiarato di aver subito molestie e discriminazioni, in maniera peraltro poco circostanziata e senza fornire riscontri oggettivi. Tali asserzioni concernono ad ogni modo il merito della vertenza, essi verranno dunque esaminati in seguito.

E. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata.

E. 5.1 Nel merito, la ricorrente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. Richiamando alcuni rapporti di organizzazioni internazionali, ella evidenzia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco che, a suo dire, non garantirebbe un accesso effettivo ai corsi di formazione, all'alloggio, al lavoro, alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari di protezione internazionale. Ella sarebbe quindi esposta a una situazione di rischio attuale e specifico, essendo peraltro una giovane donna sola, vittima di matrimonio forzato da parte del padre. Posta la particolare vulnerabilità dell'interessata, non vi sarebbero delle circostanze particolarmente favorevoli ai sensi della giurisprudenza del Tribunale per poter decretare il suo allontanamento. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sarebbe contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU, in quanto la sua relazione con il signor B._______ sarebbe reale, solida e meritevole di tutela.

E. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2).

E. 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Si osserva poi che le asserite molestie e discriminazioni subite - esposte in modo poco circostanziato in fase ricorsuale e prive di riscontri documentali - risultano essere delle mere allegazioni di parte. Infine, si rileva che i rapporti citati nel ricorso non modificano l'attuale valutazione del Tribunale condotta nell'ambito della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra).

E. 5.3.3.3 5.3.3.3.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del signor B.________ 5.3.3.3.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). 5.3.3.3.3 Nello specifico, il Tribunale rileva anzitutto che la coppia si sarebbe conosciuta tramite i social media a gennaio 2025, si sarebbe sposata per telefono, il (...) giugno 2025, per tramite di due cugini dell'interessata e si sarebbe incontrata per la prima volta a luglio 2025. La ricorrente ha inoltre trasmesso la copia del certificato di matrimonio rilasciato dal "Federal Republic of Somalia / C._______ District Court / D._______ - Somalia", indicante che "They have married under the Islamic law" (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 4). Le questioni dell'effettiva celebrazione del matrimonio religioso in forma telefonica e dall'autenticità di tale documento possono rimanere inevase. Il Tribunale non può esimersi dal constatare che l'insorgente medesima ha ammesso che la validità del matrimonio religioso concluso il (...) giugno 2025 non sia ancora stata riconosciuta in Svizzera (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 15). Inoltre, va evidenziato che, quandanche consentito dalla legislazione somala, un matrimonio concluso al telefono sarebbe contrario all'ordine pubblico svizzero (cfr. in questo senso anche le sentenze del TAF E-5835/2018 del 17 dicembre 2018 pag. 10; D-8026/2016 del 4 gennaio 2017 pag. 9; art. 17 Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Agli atti non risultano dipoi documenti atti a comprovare un imminente matrimonio civile in Svizzera, essendosi la ricorrente limitata a produrre la lista dei documenti richiesti da parte dell'Ufficio di Stato civile per la richiesta di preparazione al matrimonio (cfr. mdp SEM n. 3) (cfr. in questo senso la sentenza del TAF F-5937/2025 del 14 agosto 2025 consid. 3.3.2). Ne consegue che, in assenza di un valido vincolo matrimoniale, occorre ancora esaminare se l'interessata e il suo compagno possano vantare una relazione stretta ed effettiva. Nel caso di specie, risulta che i partner si siano conosciuti tramite la piattaforma Facebook nel mese di gennaio 2025, che il loro primo incontro personale sia avvenuto soltanto nel mese di luglio 2025 e che, successivamente, non abbiano mai instaurato una convivenza né condotto una vita familiare comune. Alla luce di tali circostanze, non può dunque ritenersi sussistente tra gli stessi una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, la ricorrente potrà proseguire le pratiche relative alla procedura preparatoria al matrimonio dall'estero, rispettivamente richiedere un permesso di soggiorno in vista del matrimonio (cfr. in questo senso la sentenza del TAF F-5937/2025 del 14 agosto 2025 consid. 3.3.2). A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva dipoi che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il compagno, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitarlo in Svizzera, essendo l'interessata beneficiaria di uno statuto di rifugiata in Grecia, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5).

E. 5.3.3.4 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile.

E. 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3).

E. 5.4.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. È lecito infatti attendersi che ella si impegni maggiormente nella ricerca di un alloggio, di prestazioni finanziarie e di un lavoro in Grecia, eventualmente chiedendo il supporto delle autorità elleniche, di terze persone o di ONG. Inoltre, la ricorrente è maggiorenne e ha dichiarato di versare in buone condizioni di salute. Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, ella non appartiene pertanto alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. Ad ogni modo, in caso di necessità, ella potrà accedere alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex plurimis sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3).

E. 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.

E. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi).

E. 5.7 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).

E. 6 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 7 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 8 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6479/2025 Sentenza del 3 settembre 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Daniela Brüschweiler; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Somalia, patrocinata da Federica Torta, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 21 agosto 2025. Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina somala, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'11 luglio 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-2/2). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 12 novembre 2024, ottenendo la protezione internazionale il 10 gennaio 2025 (cfr. atto SEM n. 10/1). A.c Il 16 luglio 2025 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 12/2). A.d Il 23 luglio 2025, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio, confermando il suo statuto di rifugiata a far tempo dal 10 gennaio 2025, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal medesimo giorno al 9 gennaio 2028 (cfr. atto SEM n. 16/1). A.e Il 29 luglio 2025 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale le è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 19/5). In tale occasione, ella ha inoltre specificato di essersi recata in Svizzera poiché vi risiederebbe suo marito, il signor B._______, titolare di un permesso B. A.f L'8 agosto 2025 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio supplementare al fine di chiarire la relazione con il signor B._______ (cfr. atto SEM n. 23/4). Ella ha dichiarato di averlo conosciuto, nel gennaio 2025, tramite la piattaforma Facebook, di aver contratto matrimonio per via telefonica in data (...) giugno 2025 e di averlo incontrato personalmente per la prima volta soltanto al momento del proprio arrivo in Svizzera. B. Con decisione del 21 agosto 2025, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 27/16 e 28/1). C. Con ricorso del 27 agosto 2025, l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) concludendo, principalmente, all'annullamento della stessa e alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e, in subordine, alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione. Sul piano procedurale, ella chiede la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti conformemente all'art. 111a cpv. 1 LAsi.

2. In materia d'asilo, il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (art. 62 cpv. 4 PA; DTAF 2014/1 consid. 2; 2014/26 consid. 5 secondo cui, in materia di diritto degli stranieri, resta censurabile l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA). Adito su ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. Nella decisione impugnata, la SEM rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente avrebbe già ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che, il 23 luglio 2025, detto Paese avrebbe accettato la domanda della sua riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Inoltre, considerate le dichiarazioni relative alle vicende occorse durante il precedente soggiorno in Grecia, la richiedente potrebbe rientrarvi senza temere trattamenti contrari agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera o un allontanamento in violazione del divieto di respingimento. Ella non apparterrebbe inoltre alla categoria delle persone particolarmente vulnerabili, poiché in buona salute. L'insorgente potrebbe altresì rivolgersi alle autorità greche per reclamare i diritti derivanti dal suo statuto di rifugiata posta al beneficio della protezione internazionale, segnatamente per cercare un lavoro e un alloggio, nonché per ottenere assistenza medica in caso di bisogno. Infine, il fatto che il signor B._______ risieda in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, poiché assente sia un matrimonio civile ma pure una relazione stretta ed effettiva. L'esecuzione del suo allontanamento sarebbe quindi ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4. 4.1 Nel ricorso viene anzitutto censurato un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nella misura in cui la SEM non avrebbe considerato adeguatamente il contesto somalo dei matrimoni celebrati a distanza né avrebbe esaminato in modo sufficiente le circostanze concrete del matrimonio. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe omesso di approfondire se, durante i mesi trascorsi in strada in Grecia, la richiedente - giovane e sola - abbia subito episodi di violenza o sfruttamento. 4.2 Tale censura formale va analizzata preliminarmente poiché suscettibile di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1; 2016/2 consid. 4.2). Al riguardo, va osservato che nelle procedure d'asilo, così come nelle altre procedure di natura amministrativa, si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi cum art. 12 PA). Essa deve quindi procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Tale principio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti e, in modo particolare, dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (artt. 13 PA e 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 Nel caso concreto, il Tribunale osserva anzitutto che le allegazioni sollevate circa una valutazione parziale delle circostanze del matrimonio riguardino in realtà il merito della vertenza. Infatti non vi è un problema di mancato rispetto del principio inquisitorio, posto che la SEM ha raccolto le informazioni necessarie per emettere una decisione, segnatamente svolgendo, in data 8 agosto 2025, un ulteriore colloquio volto a chiarire tali aspetti (cfr. atto SEM n. 23/4), e tenendo conto di tali elementi nella decisione del 21 agosto 2025 (cfr. atto SEM n. 27/16). La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di non aver riconosciuto il proprio matrimonio a distanza con il signor B._______ quale relazione stretta e effettiva. Ella non solleva pertanto una critica formale, ma censura piuttosto l'apprezzamento della SEM. Tale aspetto verrà pertanto trattato in seguito. 4.3.2 La ricorrente rimprovera inoltre alla SEM di non aver approfondito se, durante la sua permanenza in Grecia, ella abbia subito episodi di violenza o sfruttamento. Il Tribunale osserva che, unicamente in fase ricorsuale, l'interessata ha dichiarato di aver subito molestie e discriminazioni, in maniera peraltro poco circostanziata e senza fornire riscontri oggettivi. Tali asserzioni concernono ad ogni modo il merito della vertenza, essi verranno dunque esaminati in seguito. 4.4 In definitiva, la richiesta di giudizio tendente alla restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione va respinta poiché infondata. 5. 5.1 Nel merito, la ricorrente si limita a rimproverare all'autorità inferiore di non aver adeguatamente valutato l'ammissibilità e l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso la Grecia alla luce delle sue condizioni di particolare vulnerabilità. Richiamando alcuni rapporti di organizzazioni internazionali, ella evidenzia le gravi carenze del sistema di accoglienza greco che, a suo dire, non garantirebbe un accesso effettivo ai corsi di formazione, all'alloggio, al lavoro, alle cure mediche e all'assistenza sociale per i beneficiari di protezione internazionale. Ella sarebbe quindi esposta a una situazione di rischio attuale e specifico, essendo peraltro una giovane donna sola, vittima di matrimonio forzato da parte del padre. Posta la particolare vulnerabilità dell'interessata, non vi sarebbero delle circostanze particolarmente favorevoli ai sensi della giurisprudenza del Tribunale per poter decretare il suo allontanamento. Infine, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sarebbe contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU, in quanto la sua relazione con il signor B._______ sarebbe reale, solida e meritevole di tutela. 5.2 L'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), applicabile per rinvio dell'art. 44 LAsi, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI). 5.3 5.3.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Infatti, anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). In proposito, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è tuttavia sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere ch'egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). 5.3.2 In punto all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, il Tribunale ha poi stabilito che vanno riconosciuti degli ostacoli unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza del TAF E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2 [sentenza di riferimento]). Si può infatti partire dal presupposto che, essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Sebbene dalle informazioni a disposizione di questo Tribunale risulti che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, siano esposti al rischio di vivere in condizioni precarie, non emergono da fonti attendibili e concordi degli elementi che comprovino l'adozione di una pratica sistematica di discriminazione nei confronti di tali soggetti rispetto ai cittadini greci, in relazione all'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Nonostante le carenze nel sistema d'accoglienza, non è inoltre possibile ammettere che, in detto Stato, le persone beneficiarie della protezione internazionale si trovino, in maniera generale (quindi indipendentemente dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontate all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2 confermata a più riprese, cfr. sentenze del TAF D-6873/2024 del 25 novembre 2024 consid. 8.2.1; D-4625/2024 del 20 agosto 2024 consid. 6.2.3.2). 5.3.3 5.3.3.1 Nel caso concreto, si osserva anzitutto che la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), dove sussiste una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come il principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 5.3.3.2 Le censure proposte nel gravame, non sono in grado di sovvertire la giurisprudenza di riferimento succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). In Grecia, la ricorrente ha infatti ottenuto la protezione internazionale a fronte della sua qualità di rifugiata. Ella può quindi contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). Quest'ultima è stata trasposta nel diritto nazionale interno greco con decreto presidenziale (P.D.) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. In particolare, gli obblighi della Grecia nei confronti dei beneficiari della protezione internazionale impongono l'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio nonché agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). La richiedente potrà quindi rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. In caso di violazione dei diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono poi adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). Si osserva poi che le asserite molestie e discriminazioni subite - esposte in modo poco circostanziato in fase ricorsuale e prive di riscontri documentali - risultano essere delle mere allegazioni di parte. Infine, si rileva che i rapporti citati nel ricorso non modificano l'attuale valutazione del Tribunale condotta nell'ambito della giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.3.2 supra). 5.3.3.3 5.3.3.3.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del signor B.________ 5.3.3.3.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). 5.3.3.3.3 Nello specifico, il Tribunale rileva anzitutto che la coppia si sarebbe conosciuta tramite i social media a gennaio 2025, si sarebbe sposata per telefono, il (...) giugno 2025, per tramite di due cugini dell'interessata e si sarebbe incontrata per la prima volta a luglio 2025. La ricorrente ha inoltre trasmesso la copia del certificato di matrimonio rilasciato dal "Federal Republic of Somalia / C._______ District Court / D._______ - Somalia", indicante che "They have married under the Islamic law" (cfr. mezzo di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 4). Le questioni dell'effettiva celebrazione del matrimonio religioso in forma telefonica e dall'autenticità di tale documento possono rimanere inevase. Il Tribunale non può esimersi dal constatare che l'insorgente medesima ha ammesso che la validità del matrimonio religioso concluso il (...) giugno 2025 non sia ancora stata riconosciuta in Svizzera (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 15). Inoltre, va evidenziato che, quandanche consentito dalla legislazione somala, un matrimonio concluso al telefono sarebbe contrario all'ordine pubblico svizzero (cfr. in questo senso anche le sentenze del TAF E-5835/2018 del 17 dicembre 2018 pag. 10; D-8026/2016 del 4 gennaio 2017 pag. 9; art. 17 Legge federale sul diritto internazionale privato [LDIP; RS 291]). Agli atti non risultano dipoi documenti atti a comprovare un imminente matrimonio civile in Svizzera, essendosi la ricorrente limitata a produrre la lista dei documenti richiesti da parte dell'Ufficio di Stato civile per la richiesta di preparazione al matrimonio (cfr. mdp SEM n. 3) (cfr. in questo senso la sentenza del TAF F-5937/2025 del 14 agosto 2025 consid. 3.3.2). Ne consegue che, in assenza di un valido vincolo matrimoniale, occorre ancora esaminare se l'interessata e il suo compagno possano vantare una relazione stretta ed effettiva. Nel caso di specie, risulta che i partner si siano conosciuti tramite la piattaforma Facebook nel mese di gennaio 2025, che il loro primo incontro personale sia avvenuto soltanto nel mese di luglio 2025 e che, successivamente, non abbiano mai instaurato una convivenza né condotto una vita familiare comune. Alla luce di tali circostanze, non può dunque ritenersi sussistente tra gli stessi una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. Del resto, la ricorrente potrà proseguire le pratiche relative alla procedura preparatoria al matrimonio dall'estero, rispettivamente richiedere un permesso di soggiorno in vista del matrimonio (cfr. in questo senso la sentenza del TAF F-5937/2025 del 14 agosto 2025 consid. 3.3.2). A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva dipoi che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il compagno, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitarlo in Svizzera, essendo l'interessata beneficiaria di uno statuto di rifugiata in Grecia, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5). 5.3.3.4 In esito, non si può ammettere che l'interessata sarà confrontata con una situazione di emergenza esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. L'esecuzione dell'allontanamento risulta quindi ammissibile. 5.4 5.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 5.4.2 Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'allontanamento verso i Paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se la persona interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, varrebbe il contrario (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). A tal fine, la persona richiedente d'asilo deve addurre seri indizi che, con riferimento al caso specifico, le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, oppure che si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie della protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, come ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei familiari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave, tale da esporle ad un rischio di trovarsi, in modo duraturo, in gravi difficoltà in ragione dell'impossibilità di rivendicare con le proprie forze i loro diritti (idem consid. 11.5.2-11.5.3). 5.4.3 Nel caso concreto, la ricorrente non ha fornito elementi concreti a dimostrazione del fatto che la Grecia non le garantirebbe le prestazioni assistenziali a cui ha diritto. È lecito infatti attendersi che ella si impegni maggiormente nella ricerca di un alloggio, di prestazioni finanziarie e di un lavoro in Grecia, eventualmente chiedendo il supporto delle autorità elleniche, di terze persone o di ONG. Inoltre, la ricorrente è maggiorenne e ha dichiarato di versare in buone condizioni di salute. Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore, ella non appartiene pertanto alla categoria di persone particolarmente vulnerabili. Ad ogni modo, in caso di necessità, ella potrà accedere alle cure mediche alle stesse condizioni dei cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex plurimis sentenze del TAF D-2685/2024 del 10 maggio 2024 consid. 7.4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). 5.4.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 5.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 5.6 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 6 LAsi). 5.7 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8).

6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

8. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: