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D-1868/2025

D-1868/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-04-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.

E. 1.4 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il proprio ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, la ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Circa il fatto che la ricorrente non avrebbe avuto accesso segnatamente alle cure mediche in Grecia, la SEM ha ricordato che i beneficiari di protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). L'insorgente non avrebbe invece fatto alcuno sforzo concreto per ottenere da parte delle autorità greche le prestazioni a cui avrebbe diritto in virtù del suo statuto di rifugiata. L'interessata non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi delle sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, il fatto che il marito risieda in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto la loro relazione non risulterebbe essere stabile ed effettivamente vissuta. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile.

E. 4.2 La ricorrente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, rimproverando anzitutto alla SEM di aver accertato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Grecia, non riconoscendo l'esistenza di carenze sistemiche (cfr. punto 1 del ricorso). Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sarebbe contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU (cfr. punto 2 del ricorso). Sussisterebbe dipoi il rischio di essere esposta a violenze e maltrattamenti in ragione della vulnerabilità del suo sesso femminile in caso di ritorno in Grecia (cfr. punto 3 del ricorso). Infine, la sua incolumità sarebbe in serio pericolo poiché durante il suo precedente soggiorno non avrebbe beneficiato di alcun aiuto medico (cfr. punto 4 del ricorso).

E. 5 Si osserva anzitutto che le motivazioni confusionarie presentate dalla ricorrente al punto 1 del gravame (cfr. ricorso, pagg. 2-8) concernono la procedura Dublino e non risultano pertanto attinenti alla fattispecie. Il Tribunale si esime dunque interamente dalla loro analisi.

E. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125).

E. 6.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi).

E. 6.3 Nello specifico, il 6 settembre 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno, accettandone inoltre, il 25 ottobre 2024, la riammissione (cfr. atto SEM 22/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dall'insorgente, la quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarla verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento.

E. 6.4 Il Tribunale osserva inoltre che alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per la valutazione della domanda d'asilo in Svizzera.

E. 6.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia).

E. 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3).

E. 8.3.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura.

E. 8.3.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata sarebbe stata accolta in Grecia in pessime condizioni senza un completo accesso alle cure, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 16/7). I beneficiari di protezione internazionale possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono infine adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 8.3.2.3 Fatte queste premesse, si ribadisce che il 6 settembre 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente lo statuto di rifugiata e le ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal 6 settembre 2024 al 5 settembre 2027 (cfr. atto SEM n. 22/2). Il 25 ottobre 2024, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/2). Ne discende ch'ella potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Inoltre dagli atti di causa non emergono elementi per concludere che, in caso di allontanamento, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere all'interessata l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Del resto, malgrado abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ottenuto il permesso di soggiorno, l'insorgente non ha effettuato alcuno sforzo concreto per far valere i suoi diritti (cfr. atto SEM n. 16/7). Per questi motivi, non risulta che la ricorrente sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale.

E. 8.3.2.4 Inoltre, non risultano validi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 8.3.3.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del coniuge e del fratello della ricorrente.

E. 8.3.3.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del TAF E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1).

E. 8.3.3.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che, non avendo la ricorrente accennato ad alcun rapporto di dipendenza con il fratello maggiorenne, non è possibile riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Per quanto attiene invece al legame con il coniuge (cfr. mezzo di prova n. 001/2), occorre rilevare che la coppia si sarebbe sposata telefonicamente, grazie all'aiuto dei famigliari e di due testimoni trovatisi in Siria, il (...) e si sarebbe incontrata per la prima volta il (...) in occasione dell'arrivo in Svizzera dell'interessata (cfr. atto SEM n. 16/7). I coniugi non hanno pertanto mai coabitato e condotto una vita famigliare comune. Di conseguenza non si può desumere l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva dipoi che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il marito e il fratello, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo la ricorrente beneficiaria di uno statuto di rifugiata in Grecia, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5).

E. 8.3.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]).

E. 8.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3).

E. 8.4.3 Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del TAF D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con riferimenti). In altri termini, occorre debitamente valutare la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco (sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3).

E. 8.4.4 Nel caso concreto, la ricorrente è maggiorenne e, fino alla pronuncia della decisione impugnata, ha lamentato unicamente una carie al dente, risolta con l'estrazione dello stesso (cfr. atto SEM n. 13/3), come pure un dolore cronico all'arto inferiore bilaterale, trattato con Sirdalud 2 mg per 4 settimane, Irfen 600 e delle sedute settimanali di fisioterapia (cfr. atto SEM n. 30/3). Ella si è sottoposta ad un ulteriore controllo medico in data (...), in occasione del quale le sono stati diagnosticati insonnia, lieve dolenzia a carico dell'arto inferiore bilaterale e uno stato ansioso lieve, in cura, per almeno un mese, con Trittico 50 mg, Escitalopram 10 mg e Novalgina 500 (cfr. atto SEM n. 33/3). Il (...) vi è stato un ulteriore consulto e le sono stati prescritti Trittico 100 mg, Escitalopram 10 mg e Novalgina 500 (cfr. atto SEM n. 43/2). L'insorgente si è inoltre sottoposta, il (...), ad un controllo ginecologico, ritenuto "nel limite della norma per una paziente di 42 anni" (cfr. atto SEM n. 44/2). Ciò posto, il Tribunale conclude che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia. Pur non volendo in alcun modo minimizzare i dolori cronici addotti, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'ella non sarebbe capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare della protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure. In proposito, va osservato che la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultima ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3).

E. 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio.

E. 8.6 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA).

E. 8.7 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8)

E. 9 Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-1868/2025 Sentenza del 9 aprile 2025 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nata il (...), Siria, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM del 21 novembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessata, cittadina siriana, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 9 ottobre 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. [...]-3/2). In tale occasione, ella ha parimenti dichiarato di essersi sposata con il signor B._______, al quale è stato concesso un permesso F (ammissione provvisoria), e ha presentato copia del contestuale certificato di matrimonio con traduzione in tedesco certificata (cfr. atti SEM n. 1/3, 2/1 e 7/1). A.b Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" è risultato ch'ella aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 29 agosto 2024 (cfr. atto SEM n. 9/1). A.c Il 21 ottobre 2024 la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]) (cfr. atto SEM n. 14/3). A.d Il 24 ottobre 2024 la SEM ha effettuato con l'interessata un colloquio in merito al rinvio verso uno Stato terzo sicuro, nel contesto del quale è stato concesso il diritto di essere sentita in relazione al suo stato di salute, alla possibile non entrata nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), nonché al prospettato allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia (cfr. atto SEM n. 16/7). In tale occasione, ella ha inoltre specificato di essersi sposata telefonicamente il (...) e di aver incontrato per la prima volta il signor B._______, amico del fratello, al suo arrivo in Svizzera. A.e Il 25 ottobre 2024, la Grecia ha accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio, confermando che quest'ultima ha ottenuto lo statuto di rifugiata in Grecia il 6 settembre 2024, unitamente ad un permesso di soggiorno valido dal 6 settembre 2024 fino al 5 settembre 2027 (cfr. atto SEM n. 22/2). A.f Il 30 ottobre 2024 la richiedente ha trasmesso il certificato di matrimonio originale e copia del proprio certificato di riconoscimento relativo alla qualità di Maktoum (curdo senza statuto ufficiale in Siria) (cfr. atto SEM n. 23/1). B. Con decisione del 21 novembre 2024, notificata il 22 novembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera (verso la Grecia), unitamente all'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atti SEM n. 27/11 e 29/1). C. Con ricorso del 29 novembre 2024, l'interessata avversa la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) concludendo principalmente all'annullamento della stessa, implicitamente alla trattazione nel merito della sua domanda d'asilo e alla concessione dell'asilo. In subordine, ella chiede la restituzione degli atti alla SEM per nuova istruzione e la raccolta di specifiche garanzie da parte delle autorità elleniche relativamente all'accesso alla procedura d'asilo, all'assistenza medica adeguata e all'alloggio. Sul piano procedurale, ella chiede il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, la sospensione in via supercautelare del suo allontanamento e la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Al gravame non sono stati acclusi nuovi mezzi di prova. D. D.a In data 24 dicembre 2024 è stata segnalata la scomparsa della ricorrente (cfr. atto SEM n. 34/1). Il Tribunale ha conseguentemente stralciato dai ruoli il ricorso del 29 novembre 2024 tramite decisione D-7517/2024 del 14 gennaio 2025 (cfr. atto SEM n. 39/6). D.b Con istanza del 3 febbraio 2025, l'insorgente ha chiesto al Tribunale di riesaminare la procedura e di riprendere la procedura di ricorso stralciata. D.c Il Tribunale ha accolto tale richiesta in ragione della ricomparsa della ricorrente tramite sentenza D-701/2025 del 18 marzo 2025, annullando la suddetta decisione di stralcio e stabilendo che la procedura di ricorso sarebbe stata ripresa sotto un nuovo numero di ruolo. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (cfr. art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c nonché 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il proprio ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, la ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi del ricorso o dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (art. 62 cpv. 4 PA; cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Innanzitutto, per quanto riguarda la richiesta di restituzione dell'effetto sospensivo formulata nel ricorso, va rilevato che ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 PA il ricorso ha effetto sospensivo e lo stesso non è stato ritirato dall'autorità inferiore. Di conseguenza, la relativa domanda risulta inammissibile. 4. 4.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore rileva anzitutto che, in virtù della sua qualità di rifugiata, la ricorrente ha ottenuto in Grecia un valido titolo di soggiorno e che detto Paese ha altresì accettato la domanda di riammissione sul proprio territorio. Inoltre, il Consiglio federale avrebbe designato la Grecia come Stato terzo sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi. In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, tali circostanze le imporrebbero quindi di non entrare nel merito della domanda d'asilo in oggetto. Circa il fatto che la ricorrente non avrebbe avuto accesso segnatamente alle cure mediche in Grecia, la SEM ha ricordato che i beneficiari di protezione internazionale possono contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011 [di seguito: direttiva qualificazione]). L'insorgente non avrebbe invece fatto alcuno sforzo concreto per ottenere da parte delle autorità greche le prestazioni a cui avrebbe diritto in virtù del suo statuto di rifugiata. L'interessata non apparterrebbe dipoi alla categoria di persone particolarmente vulnerabili poiché le sue affezioni non sarebbero particolarmente gravi ai sensi delle sentenze di riferimento del Tribunale E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022. Infine, il fatto che il marito risieda in Svizzera non sarebbe rilevante ai sensi dell'art. 8 CEDU, in quanto la loro relazione non risulterebbe essere stabile ed effettivamente vissuta. Pertanto, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile. 4.2 La ricorrente avversa tuttavia la valutazione dell'autorità inferiore, rimproverando anzitutto alla SEM di aver accertato in maniera erronea ed incompleta i fatti dirimenti per il giudizio, in particolare le condizioni d'accoglienza in Grecia, non riconoscendo l'esistenza di carenze sistemiche (cfr. punto 1 del ricorso). Inoltre, l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia sarebbe contrario al principio del diritto al rispetto della vita privata e famigliare previsto dall'art. 8 CEDU (cfr. punto 2 del ricorso). Sussisterebbe dipoi il rischio di essere esposta a violenze e maltrattamenti in ragione della vulnerabilità del suo sesso femminile in caso di ritorno in Grecia (cfr. punto 3 del ricorso). Infine, la sua incolumità sarebbe in serio pericolo poiché durante il suo precedente soggiorno non avrebbe beneficiato di alcun aiuto medico (cfr. punto 4 del ricorso).

5. Si osserva anzitutto che le motivazioni confusionarie presentate dalla ricorrente al punto 1 del gravame (cfr. ricorso, pagg. 2-8) concernono la procedura Dublino e non risultano pertanto attinenti alla fattispecie. Il Tribunale si esime dunque interamente dalla loro analisi. 6. 6.1 In virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, non si entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene che vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, tra i quali figura anche la Grecia (cfr. art. 2 cpv. 2 e allegato 2 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Tale principio presuppone imperativamente la ratifica ed il rispetto della CEDU, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. Rifugiati, RS 0.142.30) o di norme giuridiche equivalenti (cfr. DTAF 2010/56 consid. 3.2). È inoltre necessario che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5.2.2; FF 2002 6087, 6125). 6.2 La giurisprudenza ha precisato come non vi sia luogo di entrare nel merito della domanda d'asilo se la persona interessata, che avrebbe manifestamente la qualità di rifugiato (art. 31a cpv. 4 LAsi), ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio federale (cfr. DTAF 2010/56 consid. 5 e 5.4, che si basa sull'analisi del vecchio art. 34 LAsi). 6.3 Nello specifico, il 6 settembre 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente la qualità di rifugiata e le ha concesso la protezione internazionale unitamente a un permesso di soggiorno, accettandone inoltre, il 25 ottobre 2024, la riammissione (cfr. atto SEM 22/2). Tali elementi non sono stati peraltro contestati dall'insorgente, la quale non ha neppure fornito elementi concreti che fanno ritenere che la Grecia intenderebbe allontanarla verso il suo Paese d'origine, contravvenendo così al principio di non respingimento. 6.4 Il Tribunale osserva inoltre che alla SEM risultava preclusa ogni valutazione della fattispecie sotto il profilo dell'art. 17 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III) (clausola di sovranità). Infatti, trattandosi di una procedura vertente sul ritorno in uno Stato terzo sicuro (art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi), nell'ambito della quale è stato preliminarmente accertato l'ottenimento della protezione internazionale e dello statuto di rifugiata in tale Paese, le specifiche disposizioni contenute nei trattati internazionali inerenti all'esecuzione delle procedure d'asilo, quali il RD III, non risultano in concreto pertinenti per la valutazione della domanda d'asilo in Svizzera. 6.5 Di riflesso, il Tribunale giudica che le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente ottemperate. La SEM non è quindi incorsa in una violazione del diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo.

7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia generalmente l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia. Nella fattispecie, l'insorgente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Occorre ora verificare se la SEM sia incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto dei fatti, nella misura in cui ha ritenuto adempiuti i presupposti per l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera (verso la Grecia). 8.2 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della LStrI (RS 142.20). L'esecuzione dell'allontanamento deve pertanto essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Qualora una di queste condizioni non risulti adempiuta, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. Tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Il Tribunale ha inoltre ritenuto che, per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Grecia, occorre riconoscere degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, essa rispetti di principio gli obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale, risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, incorrono nel rischio di vivere in condizioni precarie. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio. Il Tribunale ha altresì rilevato che, nonostante vi siano delle carenze nel sistema di accoglienza, non vi è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale Paese, in maniera generale (indipendentemente quindi dalle fattispecie concrete), totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità oppure in una situazione di privazione o di mancanza di assistenza incompatibile con la dignità umana (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 9 e 11.2; confermata a più riprese, ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 10.2.1; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 11.3). 8.3.2 8.3.2.1 Nel caso concreto, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale (art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi), ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi, così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura. 8.3.2.2 Inoltre, posta l'assenza di ulteriori elementi avvalorati da riscontri documentali, le allegazioni per cui l'interessata sarebbe stata accolta in Grecia in pessime condizioni senza un completo accesso alle cure, non risultano dirimenti per il giudizio (cfr. atto SEM n. 16/7). I beneficiari di protezione internazionale possono infatti contare sulle garanzie derivanti dalla direttiva qualificazione. Quest'ultima è stata trasposta dalla Grecia nel diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione impongono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). In caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, le persone interessate possono infine adire i tribunali greci e, in ultima istanza, la Corte EDU (art. 34 CEDU). 8.3.2.3 Fatte queste premesse, si ribadisce che il 6 settembre 2024 la Grecia ha riconosciuto alla ricorrente lo statuto di rifugiata e le ha rilasciato un permesso di soggiorno con validità dal 6 settembre 2024 al 5 settembre 2027 (cfr. atto SEM n. 22/2). Il 25 ottobre 2024, la Grecia ha inoltre dichiarato di accettare la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio (cfr. atto SEM n. 22/2). Ne discende ch'ella potrà rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. Inoltre dagli atti di causa non emergono elementi per concludere che, in caso di allontanamento, le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio, sufficientemente reale e imminente, di privazioni di una gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. Le garanzie internazionali succitate potranno inoltre permettere all'interessata l'accesso ad un alloggio, al mercato del lavoro e al sistema sanitario laddove necessario. Del resto, malgrado abbia evidenziato di non aver ricevuto alcun aiuto da parte dello stato ellenico una volta ottenuto il permesso di soggiorno, l'insorgente non ha effettuato alcuno sforzo concreto per far valere i suoi diritti (cfr. atto SEM n. 16/7). Per questi motivi, non risulta che la ricorrente sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale oppure esposta a trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionale. 8.3.2.4 Inoltre, non risultano validi elementi per ritenere che lo stato valetudinario dell'insorgente, di cui si dirà in seguito (cfr. infra consid. 8.4.4), rientri nei casi straordinari e di estrema gravità contemplati dalla restrittiva giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [GC], 41738/10, §181 segg., confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021 [GC], 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 8.3.3 8.3.3.1 L'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento va confermata anche in considerazione della presenza in Svizzera del coniuge e del fratello della ricorrente. 8.3.3.2 Per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 351 consid. 3.1), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU, sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minori che coabitano (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; DTAF 2012/4 consid. 4.3; 2008/47 consid. 4.1). In una tale evenienza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Le relazioni tra familiari maggiorenni (in particolare genitori e figli) possono essere eccezionalmente ammesse in presenza di un particolare rapporto di dipendenza, segnatamente l'esistenza della necessità di prodigare cure speciali per un handicap o una malattia grave (cfr. sentenze del TAF E-3704/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 6.3; D-1968/2022 del 5 maggio 2022 consid. 8.5.1). 8.3.3.3 Nello specifico, si rileva anzitutto che, non avendo la ricorrente accennato ad alcun rapporto di dipendenza con il fratello maggiorenne, non è possibile riconoscere la tutela garantita dall'art. 8 CEDU ai sensi della giurisprudenza succitata. Per quanto attiene invece al legame con il coniuge (cfr. mezzo di prova n. 001/2), occorre rilevare che la coppia si sarebbe sposata telefonicamente, grazie all'aiuto dei famigliari e di due testimoni trovatisi in Siria, il (...) e si sarebbe incontrata per la prima volta il (...) in occasione dell'arrivo in Svizzera dell'interessata (cfr. atto SEM n. 16/7). I coniugi non hanno pertanto mai coabitato e condotto una vita famigliare comune. Di conseguenza non si può desumere l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza succitata. A titolo abbondanziale, il Tribunale osserva dipoi che l'allontanamento della ricorrente in Grecia non comporterebbe comunque l'interruzione di ogni legame con il marito e il fratello, bensì rimarrebbero possibili contatti telefonici e tramite messaggi elettronici, nonché la possibilità di visitare i suoi famigliari in Svizzera, essendo la ricorrente beneficiaria di uno statuto di rifugiata in Grecia, e quindi potendo richiedere il rispettivo titolo di viaggio (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF D-502/2022 del 9 febbraio 2022 consid. 8.4.5). 8.3.4 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia risulta ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.4 8.4.1 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Inoltre, ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del TAF D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 9 [sentenza di riferimento]). 8.4.2 Appartiene quindi all'interessato sovvertire la suddetta presunzione, presentando seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, oppure che egli si troverebbe in una situazione d'emergenza esistenziale a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. ex pluris sentenze del TAF D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.2; D-4606/2022 del 9 dicembre 2022 consid. 6.4; D-911/2021 del 25 maggio 2022 consid. 9.3). 8.4.3 Il Tribunale ha inoltre statuito che l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia di persone beneficiarie di protezione internazionale rimane esigibile anche se trattasi di persone vulnerabili, quali ad esempio donne incinte o persone che soffrono di problemi di salute, che non sono da considerare come malattie gravi (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-3427/2021 e E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11.3-11.5.1). La giurisprudenza ha invece fissato dei criteri più rigidi soltanto per i nuclei famigliari e per le persone particolarmente vulnerabili, quali i minorenni non accompagnati o le persone il cui stato di salute è compromesso in modo particolarmente grave (cfr. sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.2; cfr. anche la sentenza del TAF D-4839/2021 del 12 luglio 2022 consid. 8.2 con riferimenti). In altri termini, occorre debitamente valutare la situazione delle persone che, a causa della loro particolare elevata vulnerabilità nell'evenienza di un ritorno in Grecia, corrono il rischio di cadere in modo duraturo in gravi difficoltà, poiché non sono in grado di rivendicare con le proprie forze i diritti che spettano loro in loco (sentenza di riferimento precitata consid. 11.5.3). 8.4.4 Nel caso concreto, la ricorrente è maggiorenne e, fino alla pronuncia della decisione impugnata, ha lamentato unicamente una carie al dente, risolta con l'estrazione dello stesso (cfr. atto SEM n. 13/3), come pure un dolore cronico all'arto inferiore bilaterale, trattato con Sirdalud 2 mg per 4 settimane, Irfen 600 e delle sedute settimanali di fisioterapia (cfr. atto SEM n. 30/3). Ella si è sottoposta ad un ulteriore controllo medico in data (...), in occasione del quale le sono stati diagnosticati insonnia, lieve dolenzia a carico dell'arto inferiore bilaterale e uno stato ansioso lieve, in cura, per almeno un mese, con Trittico 50 mg, Escitalopram 10 mg e Novalgina 500 (cfr. atto SEM n. 33/3). Il (...) vi è stato un ulteriore consulto e le sono stati prescritti Trittico 100 mg, Escitalopram 10 mg e Novalgina 500 (cfr. atto SEM n. 43/2). L'insorgente si è inoltre sottoposta, il (...), ad un controllo ginecologico, ritenuto "nel limite della norma per una paziente di 42 anni" (cfr. atto SEM n. 44/2). Ciò posto, il Tribunale conclude che le affezioni suindicate non sono suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia. Pur non volendo in alcun modo minimizzare i dolori cronici addotti, non si ravvisano infatti elementi a dimostrazione del fatto ch'ella non sarebbe capace di rivolgersi ai competenti servizi ellenici al fine di ottenere, in quanto titolare della protezione internazionale, un alloggio nonché un adeguato accesso alle cure. In proposito, va osservato che la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti che possono dispensare i trattamenti necessari allo stato di salute dell'insorgente; quest'ultima ha infatti accesso alle cure mediche sulla base delle stesse condizioni valide per i cittadini greci (artt. 2 lett. b e g cum 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. sentenza di riferimento precitata E-3427/2021 e E-3431/2021 consid. 8-9.10; ex pluris sentenze del TAF D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3; D-628/2024 del 9 febbraio 2024 consid. 12.5.3). 8.4.5 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 Non risultano infine impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (artt. 44 LAsi e 83 cpv. 2 LStr), ritenuto peraltro che le autorità elleniche hanno accettato la riammissione dell'insorgente sul proprio territorio. 8.6 Per il resto, conviene rinviare alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 8.7 In esito, le richieste subordinate di giudizio tendenti alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera e all'ottenimento di garanzie specifiche da parte delle autorità greche vanno respinte poiché infondate (cfr. in questo senso, ex pluris sentenze del TAF E-5745/2024 del 25 settembre 2024 consid. 7.7; E-5645/2024 del 18 settembre 2024 consid. 8.8)

9. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione non è inoltre inadeguata per quanto attiene alla valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento pronunciato (cfr. art. 49 PA). Il ricorso va pertanto respinto e la decisione avversata confermata.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono pertanto poste a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. Il presente giudizio non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione e, pertanto, non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: