Asilo (altro)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadina siriana, ha presentato una domanda d'asilo in data 9 ottobre 2024. A.b Con decisione del 21 novembre 2024 la Segreteria di Stato della mi- grazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera verso la Grecia, le ha ordinato di lasciare il territorio elvetico al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone B._______ dell'esecuzione dell'allontanamento. B. Con ricorso del 29 novembre 2024 l'interessata ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale). C. In data 24 dicembre 2024 è stata segnalata la scomparsa della ricorrente. D. Il Tribunale, con decisione D-7517/2024 del 14 gennaio 2025, ha stralciato dai ruoli il ricorso del 29 novembre 2024. E. Il 3 febbraio 2025 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 4 febbraio 2025) l'in- teressata ha indirizzato al Tribunale uno scritto intitolato "Domanda di revi- sione – richiesta di Ripresa della procedura". F. Il 4 febbraio 2025 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecu- zione dell'allontanamento.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 PA).
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
D-701/2025 Pagina 3 RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ha stralciato dai ruoli il procedimento D-7517/2024 con decisione del 14 gennaio 2025 poiché divenuto privo di oggetto a seguito della scomparsa della ricorrente.
E. 1.3 Per prassi, le decisioni di stralcio non possono essere oggetto né di revisione né di riesame (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commis- sione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 33 consid. 1a). Tuttavia, una decisione di stralcio dal ruolo può essere annullata su richie- sta, e il procedimento di ricorso originario può essere riaperto dal Tribunale amministrativo federale, in particolare, se il procedimento precedente è stato stralciato a seguito di una dichiarazione di ritiro viziata da un difetto di volontà (cfr. sentenze del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.) o per errore, a causa di informazioni inesatte o mal interpretate (cfr. sentenza del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e rif cit.). La ripresa di una procedura di ricorso costituisce un procedimento distino e autonomo (procedura sui generis; cfr. D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.).
E. 1.4 La richiedente è particolarmente toccata dalla decisione di stralcio del 14 gennaio 2025 e ha un interesse degno di protezione alla sua revoca o modifica. Pertanto, ella è legittimata a presentare un'istanza di ripresa della procedura di ricorso (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 48 cpv.
E. 1.5 Il Tribunale amministrativo federale giudica nella composizione di tre giudici sulla ripresa di procedure di ricorso stralciate (art. 21 cpv. 1 LTAF, art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF e art. 111 LAsi e contrario).
E. 2 Nella decisione di stralcio del 14 gennaio 2025 il Tribunale ha ritenuto che, preso atto della scomparsa della ricorrente dal 24 dicembre 2024, l'inte- resse degno di protezione della stessa all'annullamento o alla modifica della decisione avversata e alla continuazione della procedura sarebbe ve- nuto meno.
E. 3 Con istanza del 3 febbraio 2025 l'interessata ha chiesto di riesaminare la procedura poiché si sarebbe recata a B._______ per otto giorni per far
D-701/2025 Pagina 4 visita a suo marito e trascorrere del tempo insieme. Prima della partenza, ella avrebbe chiesto l'autorizzazione al centro presso il quale alloggiava e le sarebbe stato confermato che non vi erano problemi nel recarsi dal ma- rito. Al suo rientro, tuttavia le sarebbe stata comunicata la decisione di stral- cio. L'istante ha dunque chiesto di rivedere la sua posizione e di riprendere la procedura di ricorso.
E. 4 In principio, la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA presuppone un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione impugnata. Questo interesse degno di protezione deve esistere sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2021 VI/2 consid. 3.4 e relativi riferimenti).
E. 5 Nel caso in disamina, dagli atti risulta effettivamente che il 24 dicem- bre 2024 (cfr. atto SEM 34/1) l'interessata è scomparsa. Tuttavia, ella ha fatto ritorno al Centro federale di asilo (CFA) di Chiasso il 7 gennaio 2025 (cfr. atto SEM 37/1). Nella decisione di stralcio del 14 gennaio 2025 non viene né menzionato né tenuto conto del fatto che la ricorrente non fosse più scomparsa, ma fosse rientrata al CFA. Infatti, anche l'indirizzo dell'inte- ressata è stato ritenuto sconosciuto e la notifica della decisione di stralcio è avvenuta per il tramite dell'autorità inferiore (cfr. pag. 1 e 6 della decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025). Tale omissione configura chiaramente una svista. Infatti, il documento intitolato "Revoca di scom- parsa" del 7 gennaio 2025 (cfr. atto SEM 37/1) è stato effettivamente cari- cato nel sistema eGov della SEM nella medesima data (cfr. "data di rice- zione del sistema"), risultando così accessibile al Tribunale al momento dell'emissione della decisione di stralcio del 14 gennaio 2025, rispettiva- mente già una settimana prima.
E. 6 Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione di stralcio, l'interesso degno di protezione della ricorrente alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata era ancora attuale e non era venuto meno (cfr. supra, consid. 4).
E. 7 Di conseguenza, la decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025 è annullata e la richiesta dell'interessata di riapertura della procedura di ricorso – inoltrato il 29 novembre 2024 contro la decisione della SEM del 21 novembre 2024 – è accolta. Il procedimento verrà ripreso sotto un
D-701/2025 Pagina 5 nuovo numero di ruolo. L'interessata è autorizzata a soggiornare in Sviz- zera fino a conclusione di tale procedura (art. 44 LAsi e art. 55 cpv. 1 PA). Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 4 febbraio 2025 deca- dono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2022, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 8.2 All'istante, non patrocinata in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata alcuna in- dennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 9 La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-701/2025 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. La decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025 è annullata. 2. La procedura di ricorso è ripresa sotto un nuovo numero di ruolo. 3. L'interessata è autorizzata a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura di cui al punto 2 del presente dispositivo. 4. Non si prelevano spese processuali. 5. Non si attribuiscono spese ripetibili. 6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale competente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-701/2025 Sentenza del 18 marzo 2025 Composizione Giudici Giulia Marelli (presidente del collegio), Yanick Felley, Jeannine Scherrer-Bänziger, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), (...), Siria, richiedente, Oggetto Ripresa di una procedura di ricorso (decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025) / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadina siriana, ha presentato una domanda d'asilo in data 9 ottobre 2024. A.b Con decisione del 21 novembre 2024 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo in oggetto, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera verso la Grecia, le ha ordinato di lasciare il territorio elvetico al più tardi il giorno seguente la scadenza del termine di ricorso e ha incaricato il cantone B._______ dell'esecuzione dell'allontanamento. B. Con ricorso del 29 novembre 2024 l'interessata ha avversato la decisione succitata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). C. In data 24 dicembre 2024 è stata segnalata la scomparsa della ricorrente. D. Il Tribunale, con decisione D-7517/2024 del 14 gennaio 2025, ha stralciato dai ruoli il ricorso del 29 novembre 2024. E. Il 3 febbraio 2025 (cfr. timbro postale; data d'entrata: 4 febbraio 2025) l'interessata ha indirizzato al Tribunale uno scritto intitolato "Domanda di revisione - richiesta di Ripresa della procedura". F. Il 4 febbraio 2025 il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Nel caso in disamina, il Tribunale ha stralciato dai ruoli il procedimento D-7517/2024 con decisione del 14 gennaio 2025 poiché divenuto privo di oggetto a seguito della scomparsa della ricorrente. 1.3 Per prassi, le decisioni di stralcio non possono essere oggetto né di revisione né di riesame (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 33 consid. 1a). Tuttavia, una decisione di stralcio dal ruolo può essere annullata su richiesta, e il procedimento di ricorso originario può essere riaperto dal Tribunale amministrativo federale, in particolare, se il procedimento precedente è stato stralciato a seguito di una dichiarazione di ritiro viziata da un difetto di volontà (cfr. sentenze del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.) o per errore, a causa di informazioni inesatte o mal interpretate (cfr. sentenza del Tribunale D-1424/2019 del 23 maggio 2019 consid. 3.1 e rif cit.). La ripresa di una procedura di ricorso costituisce un procedimento distino e autonomo (procedura sui generis; cfr. D-44/2019 del 22 gennaio 2019 consid. 1.2.1 e rif. cit.). 1.4 La richiedente è particolarmente toccata dalla decisione di stralcio del 14 gennaio 2025 e ha un interesse degno di protezione alla sua revoca o modifica. Pertanto, ella è legittimata a presentare un'istanza di ripresa della procedura di ricorso (art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 48 cpv. 1 PA). 1.5 Il Tribunale amministrativo federale giudica nella composizione di tre giudici sulla ripresa di procedure di ricorso stralciate (art. 21 cpv. 1 LTAF, art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF e art. 111 LAsi e contrario).
2. Nella decisione di stralcio del 14 gennaio 2025 il Tribunale ha ritenuto che, preso atto della scomparsa della ricorrente dal 24 dicembre 2024, l'interesse degno di protezione della stessa all'annullamento o alla modifica della decisione avversata e alla continuazione della procedura sarebbe venuto meno.
3. Con istanza del 3 febbraio 2025 l'interessata ha chiesto di riesaminare la procedura poiché si sarebbe recata a B._______ per otto giorni per far visita a suo marito e trascorrere del tempo insieme. Prima della partenza, ella avrebbe chiesto l'autorizzazione al centro presso il quale alloggiava e le sarebbe stato confermato che non vi erano problemi nel recarsi dal marito. Al suo rientro, tuttavia le sarebbe stata comunicata la decisione di stralcio. L'istante ha dunque chiesto di rivedere la sua posizione e di riprendere la procedura di ricorso.
4. In principio, la qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 48 PA presuppone un interesse attuale e pratico all'annullamento della decisione impugnata. Questo interesse degno di protezione deve esistere sia al momento del deposito del ricorso sia al momento della pronuncia della sentenza (cfr. DTAF 2021 VI/2 consid. 3.4 e relativi riferimenti).
5. Nel caso in disamina, dagli atti risulta effettivamente che il 24 dicembre 2024 (cfr. atto SEM 34/1) l'interessata è scomparsa. Tuttavia, ella ha fatto ritorno al Centro federale di asilo (CFA) di Chiasso il 7 gennaio 2025 (cfr. atto SEM 37/1). Nella decisione di stralcio del 14 gennaio 2025 non viene né menzionato né tenuto conto del fatto che la ricorrente non fosse più scomparsa, ma fosse rientrata al CFA. Infatti, anche l'indirizzo dell'interessata è stato ritenuto sconosciuto e la notifica della decisione di stralcio è avvenuta per il tramite dell'autorità inferiore (cfr. pag. 1 e 6 della decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025). Tale omissione configura chiaramente una svista. Infatti, il documento intitolato "Revoca di scomparsa" del 7 gennaio 2025 (cfr. atto SEM 37/1) è stato effettivamente caricato nel sistema eGov della SEM nella medesima data (cfr. "data di ricezione del sistema"), risultando così accessibile al Tribunale al momento dell'emissione della decisione di stralcio del 14 gennaio 2025, rispettivamente già una settimana prima.
6. Alla luce di quanto precede, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione di stralcio, l'interesso degno di protezione della ricorrente alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata era ancora attuale e non era venuto meno (cfr. supra, consid. 4).
7. Di conseguenza, la decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025 è annullata e la richiesta dell'interessata di riapertura della procedura di ricorso - inoltrato il 29 novembre 2024 contro la decisione della SEM del 21 novembre 2024 - è accolta. Il procedimento verrà ripreso sotto un nuovo numero di ruolo. L'interessata è autorizzata a soggiornare in Svizzera fino a conclusione di tale procedura (art. 44 LAsi e art. 55 cpv. 1 PA). Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 4 febbraio 2025 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2022, n. 54 ad art. 56 PA). 8. 8.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 8.2 All'istante, non patrocinata in questa sede e che non ha sopportato spese indispensabili relativamente elevate, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione all'art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9. La decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La decisione di stralcio D-7517/2024 del 14 gennaio 2025 è annullata.
2. La procedura di ricorso è ripresa sotto un nuovo numero di ruolo.
3. L'interessata è autorizzata a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura di cui al punto 2 del presente dispositivo.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. Non si attribuiscono spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Giulia Marelli Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: