Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 1.3 I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 1.4 Dopo la scadenza del termine di ricorso, avvenuta il 9 luglio 2025, la ricorrente non ha diritto a integrare la motivazione del ricorso mediante un'ulteriore presa di posizione. A nulla rileva, in tal senso, la sua contemporanea richiesta di accesso agli atti. Ciò vale a maggior ragione alla luce del principio di celerità applicabile alla procedura Dublino e del fatto che la ricorrente era rappresentata legalmente al momento della presentazione del ricorso. Le richieste devono pertanto essere respinte.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
E. 3.1 L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione della ricorrente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze D-7205/2024 del 21 novembre 2024 consid 7.2; F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Tenuto conto delle allegazioni formulate durante il colloquio Dublino e dello stato di salute dell'interessata all'epoca (caratterizzato segnatamente da endometriosi retrouterina, coprostasi diffusa, perdite di coscienza prolungate senza prodromi di origine indeterminata, episodio anamnestico di alterazione dello stato di coscienza su possibile fenomeno conversivo [forma di somatizzazione], dolore toracico osteomuscolare, insonnia reattiva, emicrania senz'aura e disturbo post-traumatico da stress) non risultano adempiute le condizioni per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311), in particolare in assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Il Tribunale ritiene pertanto che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e che non abbia ecceduto né abusato del proprio ampio potere discrezionale nel ritenere insussistenti ragioni umanitarie per l'applicazione della clausola di sovranità. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento della richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA).
E. 3.2 Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Croazia. A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessata nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola. Inoltre, i rapporti citati nel ricorso e le allegazioni della ricorrente non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Neppure lo stato attuale di salute della ricorrente raggiunge un grado di gravità tale da ostare al suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. Corte EDU, Savran c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 2021, ric. n. 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7, consid. 6.2; DTAF 2011/9, consid. 7.1). Attualmente, la ricorrente è affetta da lieve insufficienza aortica, endometriosi parietale, emicrania senza aura e disturbo post-traumatico da stress (cfr. preavviso amministrativo relativo al caso speciale trasmesso al Cantone in data 21 luglio 2025). In questo momento, la ricorrente si trova in trattamento unicamente per i disturbi di natura psicologica (cfr. lettere di invio di Medic-Help al medico curante del 16, 18 e 21 luglio 2025). Dal referto psichiatrico del 21 luglio 2025 emerge che la paziente si presenta lucida, collaborante e con umore migliorato. Non si rilevano ideazione suicidaria né comportamenti compulsivi (craving). È attualmente sottoposta a terapia farmacologica, con documentato miglioramento del quadro clinico. Inoltre, va ricordato che la capacità di trasferimento verrà valutata in modo definitivo poco prima dell'allontanamento e le autorità competenti per l'esecuzione avranno premura di informare in maniera precisa e completa le autorità croate circa le circostanze e i bisogni specifici in termini di assistenza medica della insorgente (cfr. art. 31 RD III).
E. 4 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 5 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.
E. 6.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 6.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Caroline Rausch Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5052/2025 Sentenza del 24 luglio 2025 Composizione Giudice Basil Cupa, giudice unico, con l'approvazione del giudice Christa Preisig; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, nata il (...), Afghanistan, patrocinata dall'avv. Lea Hungerbühler e Rebecca Kübler, AsyLex, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1° luglio 2025 / N (...). Fatti: A. L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 21 aprile 2025. Da ricerche intraprese nella banca dati europea EURODAC è risultato che ella ha depositato una domanda d'asilo in Croazia il 11 aprile 2025. B. Il 23 aprile 2025, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha quindi inoltrato una richiesta di riammissione dell'interessata alle competenti autorità croate in virtù dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). C. Il 1° maggio 2025, le autorità croate hanno accolto la richiesta di riammissione in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III. D. Il 5 maggio 2025, si è svolto il colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III, nell'ambito del quale l'interessata si è espressa in merito al suo stato di salute, ai motivi che si opporrebbero alla competenza della Croazia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso detto Paese. E. In data 10 giugno 2025, l'interessata ha trasmesso una richiesta di valutazione dell'applicazione delle "clausola di sovranità" ai sensi dell'art 17 RD III. F. Con decisione del 1° luglio 2025, notificata il 2 luglio 2025, la SEM non è entrata nel merito della domanda citata e ha ordinato l'allontanamento (recte: trasferimento) della richiedente verso la Croazia, incaricando il Cantone Ticino dell'esecuzione di tale misura e costatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. L'autorità opponente ha altresì disposto la consegna degli atti procedurali conformemente al relativo indice. G. Con ricorso del 9 luglio 2025, l'interessata ha adito il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), chiedendo in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per lo svolgimento dell'esame nazionale della domanda d'asilo. In via subordinata, chiede di procedere con i necessari complementi istruttori. Sul piano procedurale, ella chiede di concedere l'effetto sospensivo al ricorso, di sospendere dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e di accordare la domanda di esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. H. Il 10 luglio 2025, il Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento della ricorrente verso la Croazia. I. Il 17 luglio 2025, il rappresentante legale ha sottoscritto la cessazione del mandato di rappresentanza. J. Il 23 luglio 2025, la nuova rappresentante legale si è rivolta al Tribunale presentando una richiesta di accesso agli atti e, eventualmente, di concessione di un termine per una presa di posizione. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 1.3. I ricorsi manifestamenti infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 1.4. Dopo la scadenza del termine di ricorso, avvenuta il 9 luglio 2025, la ricorrente non ha diritto a integrare la motivazione del ricorso mediante un'ulteriore presa di posizione. A nulla rileva, in tal senso, la sua contemporanea richiesta di accesso agli atti. Ciò vale a maggior ragione alla luce del principio di celerità applicabile alla procedura Dublino e del fatto che la ricorrente era rappresentata legalmente al momento della presentazione del ricorso. Le richieste devono pertanto essere respinte.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1. L'autorità inferiore ha correttamente rilevato che la Croazia ha accettato la riammissione della ricorrente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, ciò che giustifica la competenza di detto Paese per condurre il seguito della procedura di determinazione dello Stato membro competente per la domanda d'asilo. Inoltre, conformemente all'invalsa giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze D-7205/2024 del 21 novembre 2024 consid 7.2; F-5290/2025 del 21 luglio 2025 consid. 4.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Croazia non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Tenuto conto delle allegazioni formulate durante il colloquio Dublino e dello stato di salute dell'interessata all'epoca (caratterizzato segnatamente da endometriosi retrouterina, coprostasi diffusa, perdite di coscienza prolungate senza prodromi di origine indeterminata, episodio anamnestico di alterazione dello stato di coscienza su possibile fenomeno conversivo [forma di somatizzazione], dolore toracico osteomuscolare, insonnia reattiva, emicrania senz'aura e disturbo post-traumatico da stress) non risultano adempiute le condizioni per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III in combinato disposto con l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311), in particolare in assenza di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Il Tribunale ritiene pertanto che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e che non abbia ecceduto né abusato del proprio ampio potere discrezionale nel ritenere insussistenti ragioni umanitarie per l'applicazione della clausola di sovranità. La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento della richiedente verso la Croazia in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 3.2. Le censure proposte nel gravame non sono suscettibili di giungere a diversa conclusione. Invero, contrariamente a quanto pretende l'insorgente, la SEM si è ampiamente espressa sul sistema d'asilo e sulle condizioni d'accoglienza in Croazia. A tal fine, essa ha puntualmente considerato le contestazioni dell'interessata nonché le basi legali e giurisprudenziali afferenti alle garanzie di protezione offerte dallo Stato in parola. Inoltre, i rapporti citati nel ricorso e le allegazioni della ricorrente non modificano l'attuale valutazione del Tribunale - condotta attraverso un'analisi complessiva di svariati studi e della giurisprudenza relativa ad altri Stati membri Dublino - per cui il sistema d'asilo e l'apparato d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III. Neppure lo stato attuale di salute della ricorrente raggiunge un grado di gravità tale da ostare al suo trasferimento verso la Croazia ai sensi dell'art. 3 CEDU (cfr. Corte EDU, Savran c. Danimarca, sentenza del 7 dicembre 2021, ric. n. 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7, consid. 6.2; DTAF 2011/9, consid. 7.1). Attualmente, la ricorrente è affetta da lieve insufficienza aortica, endometriosi parietale, emicrania senza aura e disturbo post-traumatico da stress (cfr. preavviso amministrativo relativo al caso speciale trasmesso al Cantone in data 21 luglio 2025). In questo momento, la ricorrente si trova in trattamento unicamente per i disturbi di natura psicologica (cfr. lettere di invio di Medic-Help al medico curante del 16, 18 e 21 luglio 2025). Dal referto psichiatrico del 21 luglio 2025 emerge che la paziente si presenta lucida, collaborante e con umore migliorato. Non si rilevano ideazione suicidaria né comportamenti compulsivi (craving). È attualmente sottoposta a terapia farmacologica, con documentato miglioramento del quadro clinico. Inoltre, va ricordato che la capacità di trasferimento verrà valutata in modo definitivo poco prima dell'allontanamento e le autorità competenti per l'esecuzione avranno premura di informare in maniera precisa e completa le autorità croate circa le circostanze e i bisogni specifici in termini di assistenza medica della insorgente (cfr. art. 31 RD III).
4. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OAsi 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.
5. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali e di concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto. 6. 6.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 6.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
7. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Basil Cupa Caroline Rausch Data di spedizione: