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D-7205/2024

D-7205/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 5.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe motivato e chiarito dei fatti giuridicamente rilevanti a sufficienza sotto l'aspetto della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari nel caso concreto (cfr. p.to 4, pag. 9 seg. del ricorso). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 5.2 Ora, a differenza di quanto riportato nel ricorso, né dagli atti all'inserto né dalla documentazione ivi presente, si evincono alcune circostanze evocate per la prima volta dall'insorgente nel suo gravame. Invero, nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 20/3), non si rileva in alcun modo l'affermazione che egli sarebbe stato limitato nella sua libertà e che all'entrata nel campo l'avrebbero spogliato e perquisito, come neppure che egli avrebbe dovuto presentare forzatamente una domanda d'asilo in Croazia in quanto sarebbe altrimenti stato minacciato di essere rinviato nel suo Paese d'origine se non l'avesse depositata (cfr. p.to 1, pag. 3 e p.to 3.2, pag. 7 del ricorso). Non si ravvedono degli elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente nel gravame, per ritenere che quanto da lui asserito soltanto in fase ricorsuale sia verosimile, visto che si scontra con quanto da lui narrato nel corso del colloquio Dublino. Altresì, al contrario di quanto descritto e argomentato reiteratamente nel ricorso (cfr. p.to 1, pag. 3 e p.to 3.2, pag. 7 del ricorso) dalla documentazione all'inserto non risulta in alcun modo che l'accettazione della Croazia si fondi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, bensì la ripresa in carico del predetto Paese del 24 ottobre 2024, si basa sull'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 21/2). Pertanto, non si può seguire l'argomentazione dell'insorgente su tale punto in questione e non si vede come la SEM avrebbe dovuto considerare un possibile respingimento a catena del ricorrente da parte della Croazia nella sua motivazione, non essendo in alcun modo dato tale elemento. Piuttosto, risulta dalle sue dichiarazioni e dalla risposta della Croazia del 24 ottobre 2024, che egli avrebbe lasciato spontaneamente il suolo croato, dopo un giorno e mezzo di permanenza in un edificio (...), e dopo aver firmato un foglio, in quanto non avrebbe voluto presentare alcuna domanda d'asilo in Croazia (cfr. n. 20/3). Sul punto, si osserva inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Ciò vale anche per quanto attinente all'argomentazione enucleata dalla SEM nella decisione avversata circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Croazia (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 e rif. cit.).

E. 5.3 Alla luce di quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito, sono quindi respinte.

E. 6 Proseguendo nell'analisi, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) ottobre 2024 (cfr. n. 8/2 e 9/1). Su tale presupposto, il 10 ottobre 2024, la predetta autorità ha presentato all'autorità croata preposta, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 11/5; cfr. anche per le condizioni la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). La Croazia ha esplicitamente accolto tale domanda il 24 ottobre 2024, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 21/2). A tali condizioni, e nella misura in cui i documenti all'inserto non attestano in alcun modo che l'insorgente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause congiunte C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico il ricorrente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente.

E. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale (cfr. p.to 3.2, pag. 6 segg. del ricorso), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE).

E. 7.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative e testate giornalistiche (cfr. p.to 3.2, pag. 6 segg. del ricorso), anche il Tribunale nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di frontiera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5).

E. 7.3 Tornando al caso concreto, il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. p.to 3.2, pag. 6 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. supra consid. 5.2), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli sia potuto entrare in Croazia, abbia presentato domanda d'asilo - anche se non volontariamente - e abbia potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo soltanto un giorno e mezzo di permanenza in un edificio (...) dove sarebbe stato condotto da poliziotti (cfr. n. 20/3). A fronte di tali asserti e di quanto già ritenuto inverosimile sopra (cfr. consid. 5.2), non si può quindi dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera e sistematici maltrattamenti da parte delle autorità croate. Le sole affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia croate, sono state quelle che egli avrebbe subito delle pressioni e violenze da parte di poliziotti che lo avrebbero picchiato, ricevendo degli schiaffi e un pugno al petto. Inoltre lo avrebbero privato del suo telefono, delle medicine e degli oggetti personali, e lo avrebbero preso in giro per il fatto di essere (...), dopo aver rinvenuto nel telefono delle sue fotografie (...). Una poliziotta gli avrebbe pure detto che lui (...). Non gli avrebbero ridato le medicine, nonostante egli le avrebbe richieste. Inoltre nell'edificio in montagna in cui sarebbe stato condotto dalla polizia, i bagni sarebbero stati fuori dall'edificio, vi sarebbero stati letti a castello, ma senza materassi, coperte e cuscini. Infine il cibo gli sarebbe stato lanciato ed avrebbe letto essere cibo per cani (cfr. n. 20/3). Affermazioni queste ultime che però non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Pure, per quanto il ricorrente si lamenti che non vi fosse un interprete al momento della firma del foglio di via, tuttavia d'altro canto dalle sue allegazioni è palese come egli comprendesse ciò che fosse il suo contenuto e quanto gli sarebbe stato detto dai poliziotti presenti (cfr. n. 20/3). Ne discende quindi che le predette sue dichiarazioni generiche, ed a tratti anche incoerenti, risultano insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno in Croazia, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. A tal proposito vi è ancora da rilevare che avendo il medesimo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo soltanto un giorno e mezzo di soggiorno, egli medesimo si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Croazia poteva offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari, non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d'asilo in Croazia, né la sua messa in esecuzione. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se dovesse essere minacciato da terze persone (come da lui riferito di essere stato "minacciato di morte a causa del proprio orientamento sessuale" [cfr. F2 del 13 novembre 2024 prodotto con il ricorso], asserto invero soltanto riportato dal ricorrente alla psicologa in data 13 novembre 2024 e di cui non v'è traccia in altri atti all'inserto), o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Ciò che potrà essere effettuato dal ricorrente anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2), e ciò anche se venisse discriminato a causa della sua identità sessuale o delle patologie di cui soffre. Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, il Tribunale nella sua giurisprudenza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche adeguate, anche per le cure di patologie psichiatriche e/o psicologiche (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso concreto.

E. 8.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg. e consid. 8.2.1).

E. 8.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente nel suo gravame, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora in violazione del principio di non-respingimento. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) - se ritenesse che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia d'accoglienza.

E. 8.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa ad un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, dalla documentazione agli atti e da quella prodotta con il gravame, si evince come l'insorgente sia affetto da HIV positivo già da (...) anni in trattamento (cfr. n. 16/4), in terapia con (...), per il quale necessita di un costante controllo medico-virale, almeno per i prossimi mesi (cfr. n. 30/2), nonché da un disturbo post-traumatico da stress (cfr. F2 del 13 novembre 2024 annesso al ricorso, n. 29/4), per i quali assume dei medicinali (cfr. n. 29/4) con regolari consulti psichiatrici e psicologici impostati (cfr. n. 29/4, F2 del 13 novembre 2024). Invece, dalla documentazione medica all'inserto, non si rileva in alcun modo che egli soffra di atrofia, come lui ha invece genericamente asserito nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 20/3). Tale asserto non è tra l'altro supportato neppure dalla documentazione medica presentata con il ricorso. Alla luce di quanto precede, i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo attualmente non presenta eccezionali specificità, dal poter essere proseguito soltanto in Svizzera. Invero, in futuro, egli potrà senz'altro beneficiare delle cure mediche di cui necessita anche in Croazia, Paese che dispone, come già visto sopra (cfr. consid. 7.3), di strutture mediche adeguate, anche per la cura delle patologie riguardanti lo spettro psichiatrico. A fianco alle strutture statali, vi sono inoltre in Croazia anche offerte per le cure psichiatriche e psicologiche, da parte di organizzazioni non governative (cfr. sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.3 con ulteriore rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, come ha esternato anche recentemente con i suoi terapeuti (cfr. F2 del 13 novembre 2024 e rapporto di [...]), apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Peraltro, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo dei problemi di salute del ricorrente (cfr. art. 31 RD III). Infine, attinente alla circostanza che il ricorrente avrebbe subito un peggioramento del suo stato di salute dopo il ricevimento della decisione negativa della SEM (cfr. pag. 7 del ricorso; F2 del 13 novembre 2024), con riferimento a dei pensieri anticonservativi in passato, ma senza progettualità (cfr. F2 del 13 novembre 2024), né atteggiamenti auto e/o eteroaggressivi, né sintomi afferenti alla sfera psicotica o elementi per dispercezioni (cfr. n. 29/4), le stesse evenienze non risultano essere ostative all'esecuzione del suo allontanamento. Ciò in quanto il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. la sentenza del Tribunale E-443/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 7.5.2).

E. 8.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, segnatamente dell'art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura, o dell'art. 4 CartaUE.

E. 8.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato soltanto nelle conclusioni ricorsuali (cfr. pag. 2 del ricorso, cifra 4 delle conclusioni ricorsuali). La conclusione, in via ancora più eventuale esposta nel ricorso, è quindi respinta.

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 10 Quindi, con la decisione avversata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 12.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 12.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-7205/2024 Sentenza del 21 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato (...), alias B._______, nato (...), Turchia, rappresentato da Hayriye Kamile Öncel Yigit, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 7 novembre 2024. Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera l'(...) ottobre 2024. A sostegno della sua identità, egli ha presentato agli atti la sua carta d'identità ed il suo passaporto originali. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del (...) ottobre 2024, è risultato che il richiedente era entrato illegalmente in Croazia il (...) ottobre 2024 e vi aveva presentato una domanda d'asilo in medesima data. A.b Il 10 ottobre 2024, la SEM ha quindi presentato alla preposta autorità croata, una domanda di ripresa in carico del richiedente ex art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il 22 ottobre 2024 si è tenuto con l'interessato il colloquio Dublino. A.d Il 24 ottobre 2024, la Croazia ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico inviatale, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 7 novembre 2024 - notificata l'8 novembre 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-27/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento. C. Tramite il ricorso del 15 novembre 2024, in tedesco (cfr. risultanze processuali), l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto - a titolo cautelare - che la SEM e le autorità d'esecuzione siano immediatamente istruite, ad astenersi da qualsiasi azione d'esecuzione fino alla pronuncia della decisione sulla fattispecie, nonché ha formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione avversata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM. In via eventuale, egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per chiarimento completo dei fatti. In via ancora più eventuale, egli ha concluso nel senso che alla SEM venga ordinato di richiedere delle garanzie individuali alle competenti autorità croate, circa il ricevimento da parte dell'interessato di un'adeguata presa in carico medica così come di un alloggio adeguato. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi documenti in copia: la procura con la quale si è legittimata la nuova rappresentante legale del ricorrente, due fogli di trasmissione di informazioni mediche (di seguito: F2) rispettivamente del 13 e del 14 novembre 2024, una prescrizione di medicamenti per il ricorrente del 14 novembre 2024 ed un rapporto di consultazione di (...). D. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. 5.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe motivato e chiarito dei fatti giuridicamente rilevanti a sufficienza sotto l'aspetto della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari nel caso concreto (cfr. p.to 4, pag. 9 seg. del ricorso). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 5.2 Ora, a differenza di quanto riportato nel ricorso, né dagli atti all'inserto né dalla documentazione ivi presente, si evincono alcune circostanze evocate per la prima volta dall'insorgente nel suo gravame. Invero, nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 20/3), non si rileva in alcun modo l'affermazione che egli sarebbe stato limitato nella sua libertà e che all'entrata nel campo l'avrebbero spogliato e perquisito, come neppure che egli avrebbe dovuto presentare forzatamente una domanda d'asilo in Croazia in quanto sarebbe altrimenti stato minacciato di essere rinviato nel suo Paese d'origine se non l'avesse depositata (cfr. p.to 1, pag. 3 e p.to 3.2, pag. 7 del ricorso). Non si ravvedono degli elementi concreti e sostanziati apportati dal ricorrente nel gravame, per ritenere che quanto da lui asserito soltanto in fase ricorsuale sia verosimile, visto che si scontra con quanto da lui narrato nel corso del colloquio Dublino. Altresì, al contrario di quanto descritto e argomentato reiteratamente nel ricorso (cfr. p.to 1, pag. 3 e p.to 3.2, pag. 7 del ricorso) dalla documentazione all'inserto non risulta in alcun modo che l'accettazione della Croazia si fondi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III, bensì la ripresa in carico del predetto Paese del 24 ottobre 2024, si basa sull'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 21/2). Pertanto, non si può seguire l'argomentazione dell'insorgente su tale punto in questione e non si vede come la SEM avrebbe dovuto considerare un possibile respingimento a catena del ricorrente da parte della Croazia nella sua motivazione, non essendo in alcun modo dato tale elemento. Piuttosto, risulta dalle sue dichiarazioni e dalla risposta della Croazia del 24 ottobre 2024, che egli avrebbe lasciato spontaneamente il suolo croato, dopo un giorno e mezzo di permanenza in un edificio (...), e dopo aver firmato un foglio, in quanto non avrebbe voluto presentare alcuna domanda d'asilo in Croazia (cfr. n. 20/3). Sul punto, si osserva inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Ciò vale anche per quanto attinente all'argomentazione enucleata dalla SEM nella decisione avversata circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Croazia (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 e rif. cit.). 5.3 Alla luce di quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito, sono quindi respinte.

6. Proseguendo nell'analisi, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) ottobre 2024 (cfr. n. 8/2 e 9/1). Su tale presupposto, il 10 ottobre 2024, la predetta autorità ha presentato all'autorità croata preposta, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 11/5; cfr. anche per le condizioni la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). La Croazia ha esplicitamente accolto tale domanda il 24 ottobre 2024, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 21/2). A tali condizioni, e nella misura in cui i documenti all'inserto non attestano in alcun modo che l'insorgente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause congiunte C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico il ricorrente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. 7. 7.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale (cfr. p.to 3.2, pag. 6 segg. del ricorso), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). 7.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative e testate giornalistiche (cfr. p.to 3.2, pag. 6 segg. del ricorso), anche il Tribunale nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di frontiera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto argomentato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). 7.3 Tornando al caso concreto, il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. p.to 3.2, pag. 6 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. supra consid. 5.2), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli sia potuto entrare in Croazia, abbia presentato domanda d'asilo - anche se non volontariamente - e abbia potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo soltanto un giorno e mezzo di permanenza in un edificio (...) dove sarebbe stato condotto da poliziotti (cfr. n. 20/3). A fronte di tali asserti e di quanto già ritenuto inverosimile sopra (cfr. consid. 5.2), non si può quindi dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera e sistematici maltrattamenti da parte delle autorità croate. Le sole affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia croate, sono state quelle che egli avrebbe subito delle pressioni e violenze da parte di poliziotti che lo avrebbero picchiato, ricevendo degli schiaffi e un pugno al petto. Inoltre lo avrebbero privato del suo telefono, delle medicine e degli oggetti personali, e lo avrebbero preso in giro per il fatto di essere (...), dopo aver rinvenuto nel telefono delle sue fotografie (...). Una poliziotta gli avrebbe pure detto che lui (...). Non gli avrebbero ridato le medicine, nonostante egli le avrebbe richieste. Inoltre nell'edificio in montagna in cui sarebbe stato condotto dalla polizia, i bagni sarebbero stati fuori dall'edificio, vi sarebbero stati letti a castello, ma senza materassi, coperte e cuscini. Infine il cibo gli sarebbe stato lanciato ed avrebbe letto essere cibo per cani (cfr. n. 20/3). Affermazioni queste ultime che però non sono supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Pure, per quanto il ricorrente si lamenti che non vi fosse un interprete al momento della firma del foglio di via, tuttavia d'altro canto dalle sue allegazioni è palese come egli comprendesse ciò che fosse il suo contenuto e quanto gli sarebbe stato detto dai poliziotti presenti (cfr. n. 20/3). Ne discende quindi che le predette sue dichiarazioni generiche, ed a tratti anche incoerenti, risultano insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno in Croazia, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. A tal proposito vi è ancora da rilevare che avendo il medesimo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo soltanto un giorno e mezzo di soggiorno, egli medesimo si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Croazia poteva offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari, non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d'asilo in Croazia, né la sua messa in esecuzione. Inoltre, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se dovesse essere minacciato da terze persone (come da lui riferito di essere stato "minacciato di morte a causa del proprio orientamento sessuale" [cfr. F2 del 13 novembre 2024 prodotto con il ricorso], asserto invero soltanto riportato dal ricorrente alla psicologa in data 13 novembre 2024 e di cui non v'è traccia in altri atti all'inserto), o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). Ciò che potrà essere effettuato dal ricorrente anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2), e ciò anche se venisse discriminato a causa della sua identità sessuale o delle patologie di cui soffre. Infine, riguardo alle possibilità di cure mediche in Croazia, il Tribunale nella sua giurisprudenza costante ritiene come tale Paese disponga di strutture mediche adeguate, anche per le cure di patologie psichiatriche e/o psicologiche (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso concreto. 8. 8.1 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg. e consid. 8.2.1). 8.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente nel suo gravame, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora in violazione del principio di non-respingimento. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) - se ritenesse che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia d'accoglienza. 8.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica che risulterebbe ostativa ad un suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, dalla documentazione agli atti e da quella prodotta con il gravame, si evince come l'insorgente sia affetto da HIV positivo già da (...) anni in trattamento (cfr. n. 16/4), in terapia con (...), per il quale necessita di un costante controllo medico-virale, almeno per i prossimi mesi (cfr. n. 30/2), nonché da un disturbo post-traumatico da stress (cfr. F2 del 13 novembre 2024 annesso al ricorso, n. 29/4), per i quali assume dei medicinali (cfr. n. 29/4) con regolari consulti psichiatrici e psicologici impostati (cfr. n. 29/4, F2 del 13 novembre 2024). Invece, dalla documentazione medica all'inserto, non si rileva in alcun modo che egli soffra di atrofia, come lui ha invece genericamente asserito nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. n. 20/3). Tale asserto non è tra l'altro supportato neppure dalla documentazione medica presentata con il ricorso. Alla luce di quanto precede, i problemi di salute di cui soffre l'insorgente non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo attualmente non presenta eccezionali specificità, dal poter essere proseguito soltanto in Svizzera. Invero, in futuro, egli potrà senz'altro beneficiare delle cure mediche di cui necessita anche in Croazia, Paese che dispone, come già visto sopra (cfr. consid. 7.3), di strutture mediche adeguate, anche per la cura delle patologie riguardanti lo spettro psichiatrico. A fianco alle strutture statali, vi sono inoltre in Croazia anche offerte per le cure psichiatriche e psicologiche, da parte di organizzazioni non governative (cfr. sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.3 con ulteriore rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, come ha esternato anche recentemente con i suoi terapeuti (cfr. F2 del 13 novembre 2024 e rapporto di [...]), apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Peraltro, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo dei problemi di salute del ricorrente (cfr. art. 31 RD III). Infine, attinente alla circostanza che il ricorrente avrebbe subito un peggioramento del suo stato di salute dopo il ricevimento della decisione negativa della SEM (cfr. pag. 7 del ricorso; F2 del 13 novembre 2024), con riferimento a dei pensieri anticonservativi in passato, ma senza progettualità (cfr. F2 del 13 novembre 2024), né atteggiamenti auto e/o eteroaggressivi, né sintomi afferenti alla sfera psicotica o elementi per dispercezioni (cfr. n. 29/4), le stesse evenienze non risultano essere ostative all'esecuzione del suo allontanamento. Ciò in quanto il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticonservative (cfr. la sentenza del Tribunale E-443/2023 del 29 ottobre 2024 consid. 7.5.2). 8.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, segnatamente dell'art. 3 CEDU, 3 Conv. tortura, o dell'art. 4 CartaUE. 8.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato soltanto nelle conclusioni ricorsuali (cfr. pag. 2 del ricorso, cifra 4 delle conclusioni ricorsuali). La conclusione, in via ancora più eventuale esposta nel ricorso, è quindi respinta.

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

10. Quindi, con la decisione avversata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. 12. 12.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 12.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: