Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa avrebbe fatto riferimento nelle motivazioni della decisione impugnata a delle indagini svolte dall'(...), che però non si ritroverebbero né all'indice degli atti di causa né sarebbe stata loro data la possibilità di esprimersi sugli stessi. In subordine essi chiedono di poter avere accesso agli stessi e di potersi esprimere in merito. La SEM avrebbe pure omesso di accertare l'effettiva possibilità per gli insorgenti di accedere senza discontinuità ai necessari trattamenti medici, nonché sarebbe stato accertato in modo incompleto ed inesatto il loro stato di salute, vista la mancanza di un rapporto medico completo ed aggiornato in merito. Altresì, le violenze che i ricorrenti hanno addotto di aver subito da parte delle autorità croate, sarebbero state analizzate soltanto in modo sommario da parte dell'autorità inferiore. Da ultimo, la SEM non avrebbe analizzato né considerato il benessere superiore del minore in relazione al suo rientro in Croazia con l'intera famiglia vulnerabile che sarebbe stata traumatizzata dalla condotta delle autorità croate nei loro confronti.
E. 4.2 Le succitate censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti da parte della medesima autorità, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3).
E. 4.3.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).
E. 4.3.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Il diritto di essere sentiti comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2).
E. 4.3.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1).
E. 4.4 Concernente la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di posizione dell'(...) citata dalla SEM nella decisione avversata, si osserva quanto segue. Pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, il Tribunale ha rilevato come l'argomentazione enucleata fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, le sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2). Inoltre, si osserva che gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati). Pertanto, tale censura è da respingere. In tal senso, non può quindi neppure essere accolta la richiesta processuale formulata dai ricorrenti nel gravame di poter avere accesso agli atti d'(...) come pure di potersi esprimere in proposito.
E. 4.5 In relazione alla censura dell'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute degli insorgenti, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti, dai quali sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a loro prescritti (cfr. n. 33/3, 34/2, 35/3, 36/2, 37/2, 38/2, 40/4, 41/2, 43/1, 52/3, 54/2, 55/2, 56/3, 57/2, 58/2, 59/2, 60/4, 61/2, 62/3, 63/3, 64/4, 65/2, 71/3, 73/2, 74/2, 80/3, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/3, 86/3, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/2, 96/2, 97/4, 98/2, 99/2, 100/2, 101/1, 102/1 e 106/1). Le stesse cronistorie mediche degli insorgenti sono peraltro citate correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6 segg.), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche riguardo alle visite mediche ancora previste (cfr. p.to II, pag. 10 della decisione avversata). Visto quanto precede, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM, in particolare richiedendo dei certificati medici dettagliati (cosiddetti "F4") circa lo stato di salute degli insorgenti. Difatti, anche agli occhi del Tribunale, il fatto che dei consulti psichiatrici fossero stati ancora previsti per gli insorgenti 1 e 2, come pure delle sedute di ergoterapia per il ricorrente 3, essendo già state le diagnosi per i medesimi poste ed i trattamenti già impostati, senza che vi fosse alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle stesse, le medesime paiono essere unicamente delle normali visite di controllo rispettivamente per dare un seguito corretto per quanto concerne alla presa in carico del ricorrente minorenne. Del resto, la sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la psichiatra curante della ricorrente, le ha introdotto una terapia farmacologica (cfr. n. 114/2), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico degli insorgenti da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al loro trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 10 segg. della decisione avversata) nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 4 seg. e pag. 11 seg. della decisione impugnata). Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 5 segg.). Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che gli insorgenti avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale degli insorgenti - riprendendo le dichiarazioni da loro effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali, anche tenendo conto della situazione specifica del ricorrente minorenne (cfr. p.to II, pag. 12 seg.). Il provvedimento avversato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Conclusione che fra l'altro viene confermata anche dal memoriale ricorsuale presentato dagli insorgenti, dal quale si evince come i medesimi abbiano potuto afferrare perfettamente le motivazioni alla base della decisione avversata ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Ne discende quindi che anche le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure in relazione ad una carente motivazione della decisione avversata, sono in toto respinte.
E. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), come è il caso di specie, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, e previa accettazione espressa o tacita di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, lo Stato membro competente, in forza del RD III è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate agli art. 21, 22 e 29, il chiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III).
E. 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che agli interessati 1 e 2 erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...) (cfr. n. 15/1-18/1). Evenienza che è stata confermata pure dagli insorgenti (cfr. n. 31/3 e 51/3). Su tali presupposti, in data 5 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità croate una richiesta di presa in carico degli insorgenti, basandosi sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 45/8-50/1). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di presa in carico del ricorrente 1 in data 3 febbraio 2023 (cfr. n. 66/1) e per gli insorgenti 2 e 3 - dopo domanda di riesame della SEM del 3 febbraio 2023, che rispetta i termini dell'art. 5 par. 2 Regolamento CE (cfr. n. 68/2) - il 18 febbraio 2023 (cfr. n. 79/1). Anche quest'ultima risposta, sebbene sia giunta dopo lo scadere del termine d'ordine di due settimane disposto dall'art. 5 par. 2 Regolamento CE, è stata data nel termine assoluto di sei mesi dal parziale rifiuto di presa in carico della Croazia così come disposto dalla giurisprudenza in materia (cfr. DTAF 2018 VI/2 consid. 9.5 e 9.6). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a prendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare le loro domande d'asilo e d'allontanamento.
E. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel loro gravame (cfr. p.to III, pag. 6 del ricorso), l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo derivante dalle disposizioni regolamentarie applicabili di segnalare alle autorità croate in particolare lo stato di salute degli insorgenti nelle richieste di presa in carico alle stesse. Quest'ultimo dovrà difatti essere riportato alle autorità croate poco prima del loro trasferimento in Croazia (cfr. art. 31 e 32 RD III). Da ultimo, ininfluenti appaiono essere gli asserti dell'insorgente 1 relative al fatto che le impronte digitali sarebbero state prelevate dalle autorità croate per poter passare oltre, come pure che non avrebbero depositato una domanda d'asilo in Croazia, visto che il loro obiettivo era la Svizzera (cfr. n. 31/3). In merito si osserva, invero, come i ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).
E. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE).
E. 6.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa l'agire delle autorità croate nei confronti dei ricorrenti allorché essi avrebbero tentato di entrare in Croazia, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Neppure la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Daraibou contro Croazia del 17 gennaio 2023 (n. 84523/17) citata nel gravame dagli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 7) è atta a mutare la predetta conclusione. Invero, in quest'ultima, a differenza di quanto argomentato in modo generale dagli insorgenti, la CorteEDU si è espressa su un caso del tutto specifico di appiccamento di fuoco in una stazione di polizia da parte di un migrante detenuto, dove le autorità croate, nella fattispecie precisa, non avrebbero indagato a sufficienza sulle responsabilità statali che avrebbero portato all'evento e alle conclusioni tragiche (con la morte di alcuni detenuti ed il ferimento del ricorrente), senza tuttavia in alcun modo generalizzare tale modus operandi a tutte le inchieste effettuate dalle autorità croate, come invece addotto dagli insorgenti. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese.
E. 6.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 7.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono sia delle violenze che avrebbero subito in Croazia, sia del loro stato di salute che non potrebbe essere curato nel predetto Paese, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata, in quanto una loro riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e con la CDF.
E. 7.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. n. 31/3 e n. 51/3) e reiterati anche nel gravame - anche se con qualche variazione che non si ritrova invece nelle loro affermazioni precedenti per quanto concerne il fatto che "a volte" sarebbero stati "inseguiti con droni e i cani dalle autorità aizzati contro di loro" (cfr. ricorso, p.to III, pag. 8) - anche se il Tribunale li ritenesse verosimili, tali allegazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a D._______ degli insorgenti (cfr. l'accettazione delle autorità croate) rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbero trovati in quanto persone straniere in situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o dopo la loro interpellazione. Inoltre il Tribunale, come argomentato anche dalla SEM nella decisione avversata, non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale gli insorgenti potranno indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espressamente la loro presa in carico, non sia intenzionato a prenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro. A tal proposito, si ricorda che i ricorrenti, non avendo formalmente depositato una domanda d'asilo nel precitato Paese durante il loro soggiorno - peraltro di sole 24 ore - incomberà a loro, al ritorno in tale Stato, di depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che permetterà loro in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalle direttive procedura e accoglienza. Prestazioni alle quali non avevano invece diritto di accedere allorché si trovavano in situazione irregolare su suolo croato. Per di più, i semplici asserti generici degli insorgenti (cfr. n. 31/3 e 50/1), ribaditi anche con il loro ricorso (cfr. p.to III, pag. 8), di essere stati respinti dalle autorità croate in E._______ per (...) volte allorché tentavano di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tali supposti respingimenti sarebbero avvenuti da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tali circostanze fossero effettivamente avvenute, le stesse siano occorse in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera - che hanno riferito essere stata la loro meta fin dall'inizio (cfr. n. 31/3) - non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Non si evince peraltro né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese.
E. 7.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere problemi agli occhi e che i suoi occhiali si sarebbero rotti, oltreché problematiche al petto, alla schiena nonché psicologiche (cfr. n. 31/3). Per tali disturbi, dagli atti sono evincibili diverse visite mediche effettuate dal ricorrente, in esito alle quali gli sono state diagnosticate una toracalgia, una lombalgia post-traumatica (cfr. n. 36/2); un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 54/2, 59/2, 73/2, 81/2, 83/2, 84/2, 92/2, 93/2 e 110/2), con l'impostazione per le predette patologie di una terapia farmacologica, al bisogno che è stata modificata, nonché di regolari consulti psicologici. Gli è stata inoltre prescritta la necessità di occhiali dopo la visita dall'ottico (cfr. n. 36/2), nonché ha eseguito una visita dentale, per gengivite generalizzata con tartaro diffuso (cfr. n. 95/2). Per quanto attiene alla ricorrente 2, nell'ambito del colloquio Dublino, ella ha dichiarato di soffrire di dolori alla schiena e di fare degli incubi (cfr. n. 51/3). Dagli atti all'inserto, dal profilo somatico si rileva come le sia stata posta in data (...) una diagnosi di dorso-lombalgia post-traumatica con trattamento di Dafalgan per 7-10 giorni e controlli al bisogno (cfr. n. 37/2) e successivamente di dorsalgia e lombalgia senza alcuna prescrizione farmacologica (cfr. n. 55/2). Inoltre una diagnosi di aborto spontaneo ritenuto a sei settimane gestazionali è stato posto (cfr. n. 63/2) per la quale ella ha ricevuto i relativi trattamenti farmacologici ed un raschiamento uterino (cfr. n. 65/2). Inoltre, durante la visita ginecologica del (...) è stata rilevata una sospetta infezione delle vie urinarie e una vaginite da candida per la quale le è stata prescritta una terapia (cfr. n. 89/2). Dall'ultima visita ginecologica, tutto è risultato nella norma, con la prescrizione di acido folico (cfr. n. 99/2). Quindi il Tribunale parte dal principio che le problematiche somatiche si siano nel frattempo completamente risolte, non avendo peraltro l'insorgente apportato alcun nuovo elemento con il ricorso. Dal profilo psichiatrico, un disturbo post-traumatico da stress è stato accertato con regolari consulti psicologici, ma senza terapia farmacologica impostata (cfr. n. 74/2, 82/2, 87/2, 88/2, 90/2 e 96/2) sino all'ultimo consulto medico avvenuto il (...) (cfr. n. 114/2). Da ultimo, in rapporto all'insorgente 3, si rileva come dalla documentazione all'incarto risulta che il medesimo abbia effettuato diverse visite mediche con diagnosi di OMA bilaterale e ernia ombelicale senza segni di gravità con terapia impostata (cfr. n. 33/3, 34/2 e 35/3) nonché diversi prelievi ematici ed ecografia dell'addome prescritti (cfr. n. 38/2, 40/4, 41/2 e 100/2) - quest'ultima risultata nella norma (cfr. n. 43/1) - a seguito dei quali è stato constatato un URS positivo - completamente guarito successivamente (cfr. n. 41/2) ed una terapia marziale è stata impostata (n. 40/4). Inoltre una diagnosi di scarsa crescita ponderale e di sviluppo motorio in lieve ritardo sono stati posti, con valutazione presso la dietista per la prima eseguita nonché presso l'ergoterapista per la seconda diagnosi che lo segue tutt'ora (cfr. n. 60/4, 80/3, 86/3, 97/4, 106/1 e 112/4). Ha inoltre presentato degli episodi di otite (cfr. n. 52/3, 60/4, 98/2 e 101/1), la varicella (cfr. n. 91/2), IVAS (cfr. n. 71/3) ed una modesta rinite (cfr. n. 85/3), patologie per le quali gli sono state prescritte le terapie farmacologiche necessarie. Ulteriori atti medici per l'insorgente 3 non sono stati versati agli atti né prodotti in fase ricorsuale.
E. 7.4.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto e di cui soffrono tutt'ora dal profilo psichiatrico i ricorrenti 1 e 2 e dal profilo somatico l'insorgente 3, tuttavia dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. Non risulta in tale contesto inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3, D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Alla luce di quanto precede, non vi è quindi neppure alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico degli insorgenti così come postulato dagli stessi nel loro ricorso (cfr. p.to III, pag. 6).
E. 7.5 Da ultimo, per quanto concerne l'invocazione della CDF da parte dei ricorrenti, per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore del ricorrente 3 (cfr. p.to IV, pag. 9 seg. del ricorso), occorre innanzitutto sottolineare che egli - di (...) d'età - verrà trasferito insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno continuare ad occuparsi del loro figlio, fornendogli il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore dell'insorgente 3. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli risiede in Svizzera da poco più di 6 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro egli dipende ancora fortemente, vista la sua età, dai genitori, sia dal profilo educativo che culturale. Come inoltre già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 3 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con i suoi genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). Pertanto, il trasferimento dell'insorgente 3, assieme ai suoi genitori, non è contrario neppure al suo interesse superiore sancito dalla CDF.
E. 7.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2807/2023 Sentenza del 26 maggio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Roswitha Petry, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato l'(...), con la moglie B._______, nata l'(...), e il loro figlio C._______, nato il (...), Burundi, tutti rappresentati da Elena Fortunato, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 maggio 2023 / N (...). Fatti: A. A.a A._______ (di seguito anche: interessato, richiedente, insorgente o ricorrente 1) e B._______ (di seguito anche: interessata, richiedente, insorgente o ricorrente 2), e per il loro tramite anche il loro figlio C._______ (di seguito anche: interessato, insorgente o ricorrente 3), hanno presentato delle domande d'asilo in Svizzera l'(...) novembre 2022. Da ricerche intraprese dalla SEM il 9 novembre 2022, è risultato che gli interessati erano entrati illegalmente in Croazia nonché erano state ivi rilevate le impronte dattiloscopiche ai richiedenti 1 e 2 il (...). A.b Il (...) novembre 2022 si è tenuto con il richiedente 1 il colloquio personale Dublino ex art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il colloquio Dublino che si sarebbe dovuto svolgere anche per l'interessata in medesima data, è stato interrotto a causa d'incomprensione linguistica con l'interprete, e si è invece tenuto regolarmente il (...) dicembre 2022. A supporto delle loro domande d'asilo, i richiedenti hanno presentato copie dei loro passaporti, del certificato di matrimonio degli interessati 1 e 2, nonché dei decreti di respingimento delle autorità croate e (...). A.c Sulla base delle predette circostanze, in data 5 dicembre 2022, l'autorità elvetica preposta ha inviato alla sua omologa croata delle richieste di presa in carico degli interessati fondate sull'art. 13 par. 1 RD III. A.d Tramite lo scritto del 20 dicembre 2022, la rappresentante legale degli interessati, ha chiesto alla SEM di voler rinunciare al trasferimento degli stessi in Croazia applicando la clausola di sovranità, in quanto un loro allontanamento verso tale Paese li esporrebbe ad un serio rischio di violazione dell'art. 3 CEDU e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), in particolare tenuto conto dei maltrattamenti e dei respingimenti che essi avrebbero subito da parte delle autorità croate. A.e In data 3 febbraio 2023, la Croazia ha risposto positivamente alla domanda di presa in carico per il richiedente 1 sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III, e soltanto parzialmente per gli interessati 2 e 3, in quanto questi ultimi non sarebbero stati registrati come membri famigliari in Croazia. Tuttavia, se la Svizzera avrebbe fornito loro delle prove solide che i richiedenti siano membri famigliari, le autorità croate hanno segnalato che avrebbero riconsiderato la loro decisione. A.f La SEM ha quindi chiesto, in data 3 febbraio 2023 - richiesta sollecitata il 14 febbraio 2023 ed il 17 febbraio 2023 - il riesame della decisione di parziale rifiuto per i richiedenti 2 e 3 alle autorità croate ex art. 5 par. 2 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione delle comunità europee del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222/3 del 05.09.2003; modificato parzialmente dal regolamento di esecuzione [UE] n. 118/2014 della Commissione del 30 gennaio 2014 [GU L 39/1 del 08.02.2014]; di seguito: Regolamento CE). Il 18 febbraio 2023, la Croazia ha accettato la presa in carico anche degli interessati 2 e 3 sempre fondata sull'art. 13 par. 1 RD III. A.g Agli atti è altresì presente varia documentazione in rapporto allo stato di salute degli interessati, di cui si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 9 maggio 2023, notificata il 10 maggio 2023 (cfr. [atto della SEM] n. [...]-109/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia e l'esecuzione del predetto provvedimento, constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione. C. Il 16 maggio 2023 gli insorgenti si sono aggravati con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso la succitata decisione della SEM. Nelle loro conclusioni essi hanno in limine postulato la sospensione dell'esecuzione dalla decisone in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Hanno inoltre chiesto, ai fini processuali, di concedere loro l'accesso ai documenti dell'(...) menzionati dall'autorità inferiore nella decisione avversata e, ove ritenuto opportuno dal Tribunale, di concedere un breve termine per l'eventuale integrazione dell'atto di ricorso. A titolo principale, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM perché effettui un esame nazionale della loro domanda d'asilo e proceda ai necessari complementi istruttori. Altresì, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Gli insorgenti, nel loro ricorso, lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa avrebbe fatto riferimento nelle motivazioni della decisione impugnata a delle indagini svolte dall'(...), che però non si ritroverebbero né all'indice degli atti di causa né sarebbe stata loro data la possibilità di esprimersi sugli stessi. In subordine essi chiedono di poter avere accesso agli stessi e di potersi esprimere in merito. La SEM avrebbe pure omesso di accertare l'effettiva possibilità per gli insorgenti di accedere senza discontinuità ai necessari trattamenti medici, nonché sarebbe stato accertato in modo incompleto ed inesatto il loro stato di salute, vista la mancanza di un rapporto medico completo ed aggiornato in merito. Altresì, le violenze che i ricorrenti hanno addotto di aver subito da parte delle autorità croate, sarebbero state analizzate soltanto in modo sommario da parte dell'autorità inferiore. Da ultimo, la SEM non avrebbe analizzato né considerato il benessere superiore del minore in relazione al suo rientro in Croazia con l'intera famiglia vulnerabile che sarebbe stata traumatizzata dalla condotta delle autorità croate nei loro confronti. 4.2 Le succitate censure formali sollevate dai ricorrenti nel loro gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, nonché di una violazione dell'obbligo di motivazione e del diritto di essere sentiti da parte della medesima autorità, verranno esaminate d'ingresso dal Tribunale, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati, 142 II 218 consid. 2.8.1 e rif. cit., 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3). 4.3 4.3.1 Nella procedura d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà è quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.3.2 Se del caso, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi, può comportare simultaneamente la violazione del diritto di essere sentito, il quale fa parte delle garanzie procedurali generali previste dalla Costituzione e consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. sentenza del Tribunale D-2516/2019 del 17 giugno 2019 consid. 4.2 e rif. cit.). Il diritto di essere sentiti comprende il diritto, per la persona interessata, di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte in tal senso, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare (cfr. sentenze del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1, D-2144/2022 del 24 maggio 2022 consid. 4.2). 4.3.3 L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 20 maggio 2020 consid. 7.1). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1). 4.4 Concernente la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di posizione dell'(...) citata dalla SEM nella decisione avversata, si osserva quanto segue. Pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, il Tribunale ha rilevato come l'argomentazione enucleata fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, le sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2). Inoltre, si osserva che gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati). Pertanto, tale censura è da respingere. In tal senso, non può quindi neppure essere accolta la richiesta processuale formulata dai ricorrenti nel gravame di poter avere accesso agli atti d'(...) come pure di potersi esprimere in proposito. 4.5 In relazione alla censura dell'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti dello stato di salute degli insorgenti, il Tribunale osserva dapprima che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già ampia documentazione medica attinente alla situazione valetudinaria dei ricorrenti, dai quali sono evincibili in modo limpido le diagnosi ed i trattamenti seguiti nonché le cure a loro prescritti (cfr. n. 33/3, 34/2, 35/3, 36/2, 37/2, 38/2, 40/4, 41/2, 43/1, 52/3, 54/2, 55/2, 56/3, 57/2, 58/2, 59/2, 60/4, 61/2, 62/3, 63/3, 64/4, 65/2, 71/3, 73/2, 74/2, 80/3, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/3, 86/3, 87/2, 88/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/2, 95/2, 96/2, 97/4, 98/2, 99/2, 100/2, 101/1, 102/1 e 106/1). Le stesse cronistorie mediche degli insorgenti sono peraltro citate correttamente ed esaustivamente nella decisione impugnata da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 6 segg.), che si è espressa - in un apprezzamento anticipato - anche riguardo alle visite mediche ancora previste (cfr. p.to II, pag. 10 della decisione avversata). Visto quanto precede, non si vede quindi quali ulteriori accertamenti medici avrebbe dovuto compiere la SEM, in particolare richiedendo dei certificati medici dettagliati (cosiddetti "F4") circa lo stato di salute degli insorgenti. Difatti, anche agli occhi del Tribunale, il fatto che dei consulti psichiatrici fossero stati ancora previsti per gli insorgenti 1 e 2, come pure delle sedute di ergoterapia per il ricorrente 3, essendo già state le diagnosi per i medesimi poste ed i trattamenti già impostati, senza che vi fosse alcun indizio che ulteriori diagnosi o elementi sarebbero emersi dalle stesse, le medesime paiono essere unicamente delle normali visite di controllo rispettivamente per dare un seguito corretto per quanto concerne alla presa in carico del ricorrente minorenne. Del resto, la sola circostanza che a seguito dell'emissione della decisione avversata, la psichiatra curante della ricorrente, le ha introdotto una terapia farmacologica (cfr. n. 114/2), non è in grado di mutare la suddetta conclusione. Invero la SEM, viste le diagnosi conclusive e le terapie impostate per i richiedenti, di cui ne ha motivato sufficientemente le ragioni nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 segg.), non era in alcun modo tenuta ad adempiere ulteriori investigazioni, anche rispetto alla presa in carico degli insorgenti da parte della Croazia. Ciò essendo che, a differenza di quanto sostenuto dagli insorgenti nel gravame, la SEM ha ritenuto come la loro situazione medica fosse chiara e che non risultasse di una gravità tale da dover rinunciare al loro trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 10 segg. della decisione avversata) nonché che il sistema d'accoglienza croato, in particolare legato all'accesso delle cure mediche, fosse da ritenere sufficiente (cfr. p.to II, pag. 4 seg. e pag. 11 seg. della decisione impugnata). Il fatto solo che i ricorrenti nel gravame non concordino con tale apprezzamento esposto dall'autorità inferiore nel provvedimento sindacato, non risulta contrario al principio inquisitorio. Piuttosto, con tali censure in realtà gli insorgenti intendono ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione riguardo sia alla competenza della Croazia nella trattazione del seguito della loro procedura sia in rapporto all'applicazione della clausola di sovranità, questioni che verranno dunque esaminate di seguito (cfr. infra consid. 5 segg.). Per quanto poi attiene alle allegazioni di maltrattamenti che gli insorgenti avrebbero subito da parte di agenti di polizia in Croazia, appare dalla decisione avversata, come la SEM abbia esaminato la situazione individuale degli insorgenti - riprendendo le dichiarazioni da loro effettuate in merito - argomentando in modo esplicito e sufficiente, i motivi per i quali non ritenesse che vi fossero indizi per l'applicazione delle clausole discrezionali, anche tenendo conto della situazione specifica del ricorrente minorenne (cfr. p.to II, pag. 12 seg.). Il provvedimento avversato risulta pertanto anche sotto tale profilo sufficientemente motivato (cfr. DTF 138 IV 81 consid. 2.2). Conclusione che fra l'altro viene confermata anche dal memoriale ricorsuale presentato dagli insorgenti, dal quale si evince come i medesimi abbiano potuto afferrare perfettamente le motivazioni alla base della decisione avversata ed impugnarla in piena conoscenza di causa. Ne discende quindi che anche le censure mosse dal profilo formale da parte degli insorgenti, nel senso di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, come pure in relazione ad una carente motivazione della decisione avversata, sono in toto respinte. 5. 5.1 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), come è il caso di specie, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, e previa accettazione espressa o tacita di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, lo Stato membro competente, in forza del RD III è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate agli art. 21, 22 e 29, il chiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). 5.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che agli interessati 1 e 2 erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...) (cfr. n. 15/1-18/1). Evenienza che è stata confermata pure dagli insorgenti (cfr. n. 31/3 e 51/3). Su tali presupposti, in data 5 dicembre 2022, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità croate una richiesta di presa in carico degli insorgenti, basandosi sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 45/8-50/1). Quest'ultima autorità, ha esplicitamente accolto la richiesta di presa in carico del ricorrente 1 in data 3 febbraio 2023 (cfr. n. 66/1) e per gli insorgenti 2 e 3 - dopo domanda di riesame della SEM del 3 febbraio 2023, che rispetta i termini dell'art. 5 par. 2 Regolamento CE (cfr. n. 68/2) - il 18 febbraio 2023 (cfr. n. 79/1). Anche quest'ultima risposta, sebbene sia giunta dopo lo scadere del termine d'ordine di due settimane disposto dall'art. 5 par. 2 Regolamento CE, è stata data nel termine assoluto di sei mesi dal parziale rifiuto di presa in carico della Croazia così come disposto dalla giurisprudenza in materia (cfr. DTAF 2018 VI/2 consid. 9.5 e 9.6). A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a prendere in carico gli insorgenti, al fine di trattare le loro domande d'asilo e d'allontanamento. 5.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel loro gravame (cfr. p.to III, pag. 6 del ricorso), l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo derivante dalle disposizioni regolamentarie applicabili di segnalare alle autorità croate in particolare lo stato di salute degli insorgenti nelle richieste di presa in carico alle stesse. Quest'ultimo dovrà difatti essere riportato alle autorità croate poco prima del loro trasferimento in Croazia (cfr. art. 31 e 32 RD III). Da ultimo, ininfluenti appaiono essere gli asserti dell'insorgente 1 relative al fatto che le impronte digitali sarebbero state prelevate dalle autorità croate per poter passare oltre, come pure che non avrebbero depositato una domanda d'asilo in Croazia, visto che il loro obiettivo era la Svizzera (cfr. n. 31/3). In merito si osserva, invero, come i ricorrenti non hanno la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la loro domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 6. 6.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Croazia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE). 6.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso la forte probabilità, per dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato, che dei respingimenti illeciti alla frontiera così come dei respingimenti senza esame individuale direttamente alla frontiera ("hot returns") o ancora delle violenze eccessive da parte degli agenti di polizia presenti possano prodursi regolarmente in Croazia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5). Le censure sollevate in sede ricorsuale circa l'agire delle autorità croate nei confronti dei ricorrenti allorché essi avrebbero tentato di entrare in Croazia, non permettono di giungere ad un apprezzamento diverso da quanto sopra esposto. Neppure la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Daraibou contro Croazia del 17 gennaio 2023 (n. 84523/17) citata nel gravame dagli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 7) è atta a mutare la predetta conclusione. Invero, in quest'ultima, a differenza di quanto argomentato in modo generale dagli insorgenti, la CorteEDU si è espressa su un caso del tutto specifico di appiccamento di fuoco in una stazione di polizia da parte di un migrante detenuto, dove le autorità croate, nella fattispecie precisa, non avrebbero indagato a sufficienza sulle responsabilità statali che avrebbero portato all'evento e alle conclusioni tragiche (con la morte di alcuni detenuti ed il ferimento del ricorrente), senza tuttavia in alcun modo generalizzare tale modus operandi a tutte le inchieste effettuate dalle autorità croate, come invece addotto dagli insorgenti. Non è inoltre evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando i ricorrenti in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 6.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 7. 7.1 Nel prosieguo, occorre esaminare se, come richiesto dai ricorrenti nel gravame, malgrado la competenza di principio della Croazia, l'autorità inferiore debba esaminare la domanda di protezione internazionale dei richiedenti in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.2 Gli insorgenti, nel loro ricorso, si prevalgono sia delle violenze che avrebbero subito in Croazia, sia del loro stato di salute che non potrebbe essere curato nel predetto Paese, per rinunciare al loro trasferimento applicando la clausola di sovranità succitata, in quanto una loro riammissione in Croazia si porrebbe in contrasto con l'art. 3 CEDU e con la CDF. 7.3 Nel caso in esame, in primo luogo, i maltrattamenti che i ricorrenti hanno addotto nel colloquio Dublino di aver subito in Croazia da parte di agenti di polizia (cfr. n. 31/3 e n. 51/3) e reiterati anche nel gravame - anche se con qualche variazione che non si ritrova invece nelle loro affermazioni precedenti per quanto concerne il fatto che "a volte" sarebbero stati "inseguiti con droni e i cani dalle autorità aizzati contro di loro" (cfr. ricorso, p.to III, pag. 8) - anche se il Tribunale li ritenesse verosimili, tali allegazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento dei richiedenti in relazione agli art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a D._______ degli insorgenti (cfr. l'accettazione delle autorità croate) rischierebbe di esporli ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbero trovati in quanto persone straniere in situazione irregolare su suolo croato nella zona di frontiera o dopo la loro interpellazione. Inoltre il Tribunale, come argomentato anche dalla SEM nella decisione avversata, non ha alcuna ragione - neppure considerando quanto riportato nel ricorso dagli insorgenti - di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale gli insorgenti potranno indirizzarsi per denunciare l'agito di alcuni funzionai di polizia nei loro confronti o se in futuro i loro diritti non venissero rispettati (art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative presenti su suolo croato. In secondo luogo, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione, che ha accettato espressamente la loro presa in carico, non sia intenzionato a prenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che loro non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro. A tal proposito, si ricorda che i ricorrenti, non avendo formalmente depositato una domanda d'asilo nel precitato Paese durante il loro soggiorno - peraltro di sole 24 ore - incomberà a loro, al ritorno in tale Stato, di depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che permetterà loro in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalle direttive procedura e accoglienza. Prestazioni alle quali non avevano invece diritto di accedere allorché si trovavano in situazione irregolare su suolo croato. Per di più, i semplici asserti generici degli insorgenti (cfr. n. 31/3 e 50/1), ribaditi anche con il loro ricorso (cfr. p.to III, pag. 8), di essere stati respinti dalle autorità croate in E._______ per (...) volte allorché tentavano di entrare nel territorio croato, non risultano sufficientemente sostanziati, per ritenere che essi subirebbero un trattamento uguale nel caso di un loro ritorno in Croazia. I ricorrenti non hanno difatti specificato le circostanze concrete nelle quali tali supposti respingimenti sarebbero avvenuti da parte delle autorità croate, neppure in fase ricorsuale, malgrado ne abbiano avuto ampia possibilità. Non si può quindi escludere che anche se tali circostanze fossero effettivamente avvenute, le stesse siano occorse in quanto gli insorgenti si sarebbero rifiutati di far rilevare le loro impronte dattiloscopiche o di dare ulteriori dettagli riguardo alla loro identità, per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera - che hanno riferito essere stata la loro meta fin dall'inizio (cfr. n. 31/3) - non offrendo quindi la possibilità alle autorità croate di registrarli. Le autorità di uno Stato membro Dublino, non hanno infatti alcuna altra scelta che di ricondurre alla frontiera ogni migrante in situazione illegale che sia stato intercettato sul loro territorio e che cerchi di sottrarsi al prelevamento delle impronte digitali, su pena di violare gli obblighi che gli incombono verso gli altri Stati membri partecipanti al sistema stabilito dal RD III (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 7.3.3 con ulteriore rif. cit.). Non si evince peraltro né dagli atti all'incarto né dal gravame, alcun indizio serio e concreto, suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandoli in un paese dove la loro vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbero di essere respinti in un tale paese. 7.4 7.4.1 In merito allo stato di salute dei ricorrenti, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente 1, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di avere problemi agli occhi e che i suoi occhiali si sarebbero rotti, oltreché problematiche al petto, alla schiena nonché psicologiche (cfr. n. 31/3). Per tali disturbi, dagli atti sono evincibili diverse visite mediche effettuate dal ricorrente, in esito alle quali gli sono state diagnosticate una toracalgia, una lombalgia post-traumatica (cfr. n. 36/2); un disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 54/2, 59/2, 73/2, 81/2, 83/2, 84/2, 92/2, 93/2 e 110/2), con l'impostazione per le predette patologie di una terapia farmacologica, al bisogno che è stata modificata, nonché di regolari consulti psicologici. Gli è stata inoltre prescritta la necessità di occhiali dopo la visita dall'ottico (cfr. n. 36/2), nonché ha eseguito una visita dentale, per gengivite generalizzata con tartaro diffuso (cfr. n. 95/2). Per quanto attiene alla ricorrente 2, nell'ambito del colloquio Dublino, ella ha dichiarato di soffrire di dolori alla schiena e di fare degli incubi (cfr. n. 51/3). Dagli atti all'inserto, dal profilo somatico si rileva come le sia stata posta in data (...) una diagnosi di dorso-lombalgia post-traumatica con trattamento di Dafalgan per 7-10 giorni e controlli al bisogno (cfr. n. 37/2) e successivamente di dorsalgia e lombalgia senza alcuna prescrizione farmacologica (cfr. n. 55/2). Inoltre una diagnosi di aborto spontaneo ritenuto a sei settimane gestazionali è stato posto (cfr. n. 63/2) per la quale ella ha ricevuto i relativi trattamenti farmacologici ed un raschiamento uterino (cfr. n. 65/2). Inoltre, durante la visita ginecologica del (...) è stata rilevata una sospetta infezione delle vie urinarie e una vaginite da candida per la quale le è stata prescritta una terapia (cfr. n. 89/2). Dall'ultima visita ginecologica, tutto è risultato nella norma, con la prescrizione di acido folico (cfr. n. 99/2). Quindi il Tribunale parte dal principio che le problematiche somatiche si siano nel frattempo completamente risolte, non avendo peraltro l'insorgente apportato alcun nuovo elemento con il ricorso. Dal profilo psichiatrico, un disturbo post-traumatico da stress è stato accertato con regolari consulti psicologici, ma senza terapia farmacologica impostata (cfr. n. 74/2, 82/2, 87/2, 88/2, 90/2 e 96/2) sino all'ultimo consulto medico avvenuto il (...) (cfr. n. 114/2). Da ultimo, in rapporto all'insorgente 3, si rileva come dalla documentazione all'incarto risulta che il medesimo abbia effettuato diverse visite mediche con diagnosi di OMA bilaterale e ernia ombelicale senza segni di gravità con terapia impostata (cfr. n. 33/3, 34/2 e 35/3) nonché diversi prelievi ematici ed ecografia dell'addome prescritti (cfr. n. 38/2, 40/4, 41/2 e 100/2) - quest'ultima risultata nella norma (cfr. n. 43/1) - a seguito dei quali è stato constatato un URS positivo - completamente guarito successivamente (cfr. n. 41/2) ed una terapia marziale è stata impostata (n. 40/4). Inoltre una diagnosi di scarsa crescita ponderale e di sviluppo motorio in lieve ritardo sono stati posti, con valutazione presso la dietista per la prima eseguita nonché presso l'ergoterapista per la seconda diagnosi che lo segue tutt'ora (cfr. n. 60/4, 80/3, 86/3, 97/4, 106/1 e 112/4). Ha inoltre presentato degli episodi di otite (cfr. n. 52/3, 60/4, 98/2 e 101/1), la varicella (cfr. n. 91/2), IVAS (cfr. n. 71/3) ed una modesta rinite (cfr. n. 85/3), patologie per le quali gli sono state prescritte le terapie farmacologiche necessarie. Ulteriori atti medici per l'insorgente 3 non sono stati versati agli atti né prodotti in fase ricorsuale. 7.4.2 Alla luce dello stato di salute dei ricorrenti testé descritto, pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui hanno sofferto e di cui soffrono tutt'ora dal profilo psichiatrico i ricorrenti 1 e 2 e dal profilo somatico l'insorgente 3, tuttavia dagli atti all'inserto non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il loro stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un loro rinvio in Croazia, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. Non risulta in tale contesto inopportuno evidenziare come il Tribunale, in linea di principio - ed al contrario di quanto argomentato dagli insorgenti nel loro ricorso - ritenga che la Croazia disponga di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-440/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 7.4.3, D-407/2023 del 1° febbraio 2023 consid. 8.2.2, D-1418/2022 del 4 aprile 2022 consid. 5.3.6, D-1241/2022 del 25 marzo 2022 pag. 7). Ciò essendo rammentato come il Tribunale abbia già più volte ritenuto che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permetta segnatamente di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. a tal proposito le sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3 con ulteriori rif. cit., E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1). Pertanto, se i ricorrenti dovessero necessitare di ulteriori cure o trattamenti medici, o proseguire quelli già iniziati in Svizzera, potranno senz'altro fare capo all'infrastruttura medica presente in Croazia. Stato che si ricorda è firmatario della direttiva accoglienza ed in quanto tale, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Alla luce di quanto precede, non vi è quindi neppure alcuna ragione di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia in merito alla presa in carico degli insorgenti così come postulato dagli stessi nel loro ricorso (cfr. p.to III, pag. 6). 7.5 Da ultimo, per quanto concerne l'invocazione della CDF da parte dei ricorrenti, per contestare l'ammissibilità del loro trasferimento in Croazia, lamentandosi che la SEM non ha analizzato né preso in considerazione il benessere superiore del ricorrente 3 (cfr. p.to IV, pag. 9 seg. del ricorso), occorre innanzitutto sottolineare che egli - di (...) d'età - verrà trasferito insieme ai genitori, quale famiglia, in Croazia e non saranno separati, dimodoché i ricorrenti 1 e 2 potranno continuare ad occuparsi del loro figlio, fornendogli il necessario sostegno educativo, affettivo e psicologico. Sotto questo profilo, non si può dunque rimproverare alla SEM di non aver considerato il benessere superiore dell'insorgente 3. Non sussistono inoltre agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che il suo trasferimento in Croazia equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, tale da pregiudicare il suo sviluppo ed equilibrio. Invero, egli risiede in Svizzera da poco più di 6 mesi, un lasso di tempo troppo breve per considerarla una situazione di stabilità e di particolare integrazione. Peraltro egli dipende ancora fortemente, vista la sua età, dai genitori, sia dal profilo educativo che culturale. Come inoltre già evidenziato sopra, anche lo stato di salute dell'insorgente 3 non risulta ostativo al suo trasferimento in Croazia con i suoi genitori. Inoltre va aggiunto come l'art. 3 par. 1 CDF, non impone alle autorità di dare seguito al desiderio dei genitori che la loro domanda d'asilo sia esaminata dallo Stato che garantisce, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza per i loro figli (cfr. le sentenze del Tribunale F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 7.5, F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 8.5 con rif. cit.). Pertanto, il trasferimento dell'insorgente 3, assieme ai suoi genitori, non è contrario neppure al suo interesse superiore sancito dalla CDF. 7.6 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la presa in carico dei ricorrenti in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande degli insorgenti tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che gli insorgenti sono indigenti, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari