Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 5 L'insorgente, nel suo ricorso e a titolo processuale espone la richiesta di accordargli un termine supplementare per presentare un complemento al ricorso ed eventuali nuovi mezzi di prova. Lo stesso sarebbe da concedergli, a mente del suo rappresentante legale in quanto, a causa del breve termine di ricorso, non sarebbe stato possibile organizzare per il ricorrente un colloquio approfondito, ciò poiché in particolare egli avrebbe necessità di un traduttore (cfr. ricorso, n. 33, pag. 11). Nella presente disamina, il Tribunale non ravvede però in che modo, il termine legalmente previsto ex art. 108 cpv. 3 LAsi, avrebbe pregiudicato l'insorgente dal diritto alla difesa. Difatti, egli ha potuto prevalersi del patrocinio di un nuovo rappresentante legale, che ha inoltrato al Tribunale un memoriale ricorsuale sufficientemente corposo e motivato. Il ricorrente poi, al di là di generiche affermazioni, non sostanzia per nulla quali prove egli vorrebbe ancora produrre, e che non avrebbe già potuto inoltrare per lo meno con il ricorso, che sarebbero rilevanti per la fattispecie. Non s'intravvedono quindi in casu le condizioni per la concessione di un termine suppletorio per completare il gravame (cfr. a contrario gli art. 52 cpv. 2 PA e 53 PA), e la richiesta in tal senso deve conseguentemente essere respinta.
E. 6.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente da parte della Svizzera (cfr. ricorso, n. 29 segg., pag. 10 seg.). Invero, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire se il ricorrente in Croazia disporrebbe di un alloggio ed un'effettiva protezione, oppure se nuovamente egli rischierebbe di subire un trattamento contrario ai diritti umani da parte delle autorità croate, vista la pregressa esperienza avvenuta durante il suo ultimo rimpatrio nel precitato Stato (cfr. ricorso, n. 27, pag. 10). Inoltre, l'insorgente sarebbe stato allontanato dalla Croazia durante il suo primo soggiorno senza essere stato sentito e la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza se lui rischierebbe di essere allontanato rispettivamente respinto da tale Stato, senza venire adeguatamente ascoltato (cfr. ricorso, n. 30, pag. 10 seg.). Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella decisione impugnata, non risulterebbe una motivazione sufficiente in tal senso (cfr. per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). Altresì, l'insorgente disporrebbe di famigliari in Svizzera, nella persona di C._______. Per la stabilizzazione della sua psiche il supporto della sua famiglia sarebbe indispensabile, ciò che la SEM non avrebbe esaminato sotto il profilo del legame di dipendenza, né sufficientemente motivato dal lato dell'art. 16 RD III nel provvedimento sindacato (cfr. ricorso, n. 31, pag. 11). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 e per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3).
E. 6.2 Ora, a differenza di quanto asserito nel ricorso, né dagli atti all'inserto né dalla documentazione ivi presente, si evincono le circostanze evocate per la prima volta dall'insorgente, in parte anche incoerentemente, nel suo gravame. Invero, egli nel corso del suo colloquio Dublino, ha unicamente asserito di non aver chiesto asilo in Croazia e non aver ricevuto alcuna risposta in merito. Allorché sarebbe stato fermato dalla polizia croata sarebbe stato posto in detenzione per (...) giorni, senza ricevere cibo, ed in seguito sarebbe stato costretto a rilasciare le sue impronte, rimanendo in seguito in Croazia per circa (...) o (...) giorni (cfr. n. 13/2). Dai predetti asserti, non si rileva quindi in alcun modo che egli non sarebbe stato ascoltato, rispettivamente che, dopo essere stato sentito, sarebbe stato allontanato dalla Croazia dopo 24 ore, come affermato nel suo gravame. Piuttosto, risulta dalle sue dichiarazioni e dalla risposta della Croazia del 9 maggio 2024, che egli avrebbe lasciato la Croazia spontaneamente dopo (...), in quanto non sarebbe stato il Paese in cui egli aveva intenzione di arrivare, volendo invece giungere in Svizzera, senza attendere la trattazione della sua domanda d'asilo da parte del suddetto Stato membro (cfr. n. 13/2 e 17/2). Peraltro, il ricorrente si scontra con i suoi asserti resi nel corso della sua procedura dinanzi all'istanza inferiore, allorché afferma nel suo memoriale ricorsuale più volte che egli sarebbe già stato trasferito una prima volta in Croazia, non supportando altresì tale allegazione con alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Visto quanto precede, non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto delucidare maggiormente le circostanze presentate dall'insorgente soltanto nel suo ricorso, allorché non ve n'era alcuna traccia agli atti, anzi andando i suoi asserti in tutt'altro senso. Mutatis mutandis, la predetta conclusione vale anche per quanto concerne l'esame della relazione con il famigliare del ricorrente che sarebbe presente in Svizzera. Invero, quest'ultimo, avrebbe riferito unicamente dinanzi all'autorità resistente che su suolo elvetico si troverebbe un cugino, con il quale non avrebbe alcun contatto da (...) anni, nonché che egli non soffrirebbe di alcun problema di salute, salvo la caduta dei capelli (cfr. n. 13/2). Non si trovano agli atti altri elementi, né ulteriore documentazione - neppure prodotta dal ricorrente nel gravame - per poter ritenere che l'autorità inferiore avrebbe quindi dovuto esaminare e motivare maggiormente la decisione avversata, di quanto già fatto in proposito in modo chiaro e completo (cfr. p.to II, pag. 5), sotto il profilo dell'art. 16 RD III. In proposito si ricorda che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), ciò che all'evidenza la SEM ha effettuato in specie. Altresì, il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha già più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza vigente in Croazia, fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Si osserva inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Pertanto, la SEM neppure da questo profilo, non ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato. Infine, la rimostranza all'autorità inferiore, che non avrebbe motivato il suo asserto contenuto nella decisione impugnata relativo al fatto che la polizia di frontiera sarebbe un sistema completamente differente rispetto alla polizia a D._______ e a E._______ (cfr. ricorso, n. 15, pag. 7), non trova alcun effettivo riscontro nella decisione avversata, e non può quindi essere in alcun modo seguito.
E. 6.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito, devono quindi in toto essere respinte.
E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).
E. 7.2 Nel caso in parola, le ricerche effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Su tale presupposto, il 25 aprile 2024, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/5). L'autorità croata preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 9 maggio 2024, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 17/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'inserto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Conclusione che l'insorgente nel suo ricorso non contesta.
E. 7.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale, non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, circa la presenza in Svizzera di un famigliare dell'insorgente - un cugino (cfr. n. 13/2) - di cui si prevale quest'ultimo in fase ricorsuale per opporsi ad un suo trasferimento verso la Croazia, e di cui si è già detto sopra, il Tribunale osserva dapprima come lo stesso non risulta rientrare nella definizione di membro della famiglia dell'insorgente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Inoltre, gli asserti generici ricorsuali dell'insorgente, circa il suo stato di salute psichico, che necessiterebbe della presenza di tale famigliare risiedente sul suolo elvetico, non trovano alcun riscontro concreto e circostanziato agli atti di causa (cfr. anche supra consid. 6.2). Peraltro il ricorrente, non rientrando il cugino nella definizione dei membri famigliari descritti all'art. 16 par. 1 RD III (figlio, fratello o genitore), non può in nessun caso prevalersi a ragione di quest'ultima norma, per opporsi ad un suo trasferimento verso la Croazia. Il Tribunale non intravvede poi alcuna relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1, 139 I 330 consid. 2.1 con rif. cit., 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), viste le allegazioni rese nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/2), neppure perché il ricorrente possa prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU alla sua fattispecie.
E. 8.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritiene il ricorrente nel suo gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE).
E. 8.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue argomentazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti di organizzazioni governative e testate giornalistiche (cfr. ricorso, p.to 1.2.1 seg., n. 10 segg., pag. 5 segg.), anche il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di frontiera (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto concluso dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, verrebbe trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esamina o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata consid. 9.4).
E. 8.3 Ora, il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, n. 4 segg., pag. 4 segg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Invero, dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le sue impronte digitali, nonché di essere potuto ripartire in piena libertà, dopo (...) o (...) giorni di permanenza sul suolo croato (cfr. n. 13/2). In tal senso, non si può dare alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera, e delle condizioni d'esistenza minime lacunose e carenti. Peraltro, le sue allegazioni ricorsuali del tutto nuove, generiche e non comprovate con alcun mezzo di prova, di aver subito in Croazia delle violenze da parte della polizia, come pure di essere stato deriso (cfr. n. 5 seg., pag. 4), e di rischiare di subire nuovamente un pushback nel caso egli venisse rinviato nel summenzionato Paese, in quanto sarebbe stato registrato alla frontiera bosniaca-croata (cfr. n. 15, pag. 7), non sono in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, l'unica sua affermazione resa nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia croate, è stata quella di essere stato posto in detenzione per (...) giorni senza mangiare (cfr. n. 13/2). Affermazione però anche quest'ultima del tutto generica e non supportata da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. Altresì, risulta dalle sue stesse dichiarazioni che si scontrano in modo lampante con quanto invece asserito in modo del tutto nuovo nel ricorso, che egli è stato registrato come richiedente l'asilo in Croazia, e non si evince in alcun modo come egli non abbia ricevuto alloggio, vitto o non abbia potuto accedere alla procedura d'asilo nel predetto Stato membro, né men che meno che egli avrebbe subito dei pregressi pushback alla frontiera (cfr. per la sua definizione la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 7.4, cfr. anche consid. 9.1 segg. per la situazione croata). A tal proposito, vi è ancora luogo di rilevare che avendo il medesimo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo (...) di soggiorno, egli medesimo si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Croazia poteva offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari, non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d'asilo in Croazia, né la sua messa in esecuzione. Infine, la Croazia è presunta garantire una presa in carico medica ai richiedenti l'asilo. Conviene in tal senso sottolineare come, a differenza di quanto esplicitamente argomentato nel suo ricorso dall'insorgente (cfr. n. 21, pag. 8 seg.), l'organizzazione Médecins du Monde ha ripreso le sue attività in Croazia a partire dal 1° agosto 2023 ed inoltre altre organizzazioni sono presenti nel predetto Paese, come il Jesuit Refugee Service o la Croce rossa croata, alle quali il ricorrente potrà indirizzarsi in caso di bisogno (cfr. sentenze del Tribunale F-5009/2022 del 21 marzo 2024 consid. 7.2.3 con ulteriori rif. cit., F-4551/2023 dell'11 marzo 2024 consid. 7.5.8).
E. 8.4 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 9.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiede l'insorgente nel ricorso (cfr. ricorso, n. 24 segg., pag. 9 seg.), nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
E. 9.2 Innanzitutto, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente nel suo gravame, egli non hanno fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, lui non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere - al contrario di quanto da lui argomentato nel ricorso (cfr. n. 18 segg., pag. 7 seg.) - che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza.
E. 9.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, rappresentano delle allegazioni del tutto nuove e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, in quanto senza alcun documento medico attestante gli stessi, che il ricorrente sarebbe affetto psichicamente, addirittura nel ricorso rilevando come lui sarebbe fortemente traumatizzato dalle esperienze vissute in Italia a causa del lavoro forzato a cui sarebbe stato astretto nonché della violenza subita in Croazia da parte della polizia (cfr. ricorso, n. 5 seg., pag. 4). Stesso discorso vale per l'infiammazione cronica al colon di cui soffrirebbe l'insorgente (cfr. ricorso, n. 21, pag. 9), che non trova alcun riscontro né agli atti all'inserto né nella documentazione prodotta con il ricorso. Al contrario, dai documenti all'incarto si evince come il ricorrente abbia riferito di stare bene di salute, a parte il fatto che gli cadrebbero i capelli (cfr. n. 13/2), e non abbia mai dichiarato - né ai documenti all'incarto sono presenti dei documenti che attesterebbero dello stesso - di essere traumatizzato in qualsivoglia modo. Peraltro, non si trova alcun documento medico agli atti, ciò che conferma ancora maggiormente le predette conclusioni. A tal proposito, vale ancora la pena evidenziare, come è responsabilità del ricorrente di consultare l'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato, per segnalare qualsiasi problematica medica. Non avendolo fatto in passato, e non supportando il ricorrente i suoi nuovi asserti ricorsuali con degli elementi o prove concreti, gli stessi paiono essere meramente pretestuosi. Del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di eventuali patologie psichiatriche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4; cfr. anche supra consid. 8.3). Se il ricorrente dovesse ritenere che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 9.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU.
E. 9.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. n. 32, pag. 11).
E. 10 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 11 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
E. 13 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3289/2024 Sentenza del 29 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Michael Meyer in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler,(...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 maggio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) aprile 2024. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 16 aprile 2024, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...). A.b Il (...) aprile 2024, si è tenuto con l'interessato un colloquio personale fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c L'autorità elvetica preposta, sempre in data 25 aprile 2024, ha presentato all'omologa autorità croata, una domanda di ripresa in carico del richiedente, basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Croazia ha risposto positivamente alla medesima, il 9 maggio 2024, in applicazione invece dell'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 15 maggio 2024 - notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-22/1) con pure la sottoscrizione della cessazione del mandato di rappresentanza legale stipulato il 18 aprile 2024 da parte del richiedente (cfr. n. 10/1 e 23/1) - la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non avesse effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 24 maggio 2024, in tedesco (cfr. risultanze processuali), l'interessato ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali competenti, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM. In via eventuale egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. Al ricorso, sono stati annessi quali nuovi documenti in copia, la procura con il quale si è legittimata la nuova rappresentante legale del ricorrente ed il mandato di sostituzione della medesima in favore di Michael Meyer. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nella presente disamina, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
5. L'insorgente, nel suo ricorso e a titolo processuale espone la richiesta di accordargli un termine supplementare per presentare un complemento al ricorso ed eventuali nuovi mezzi di prova. Lo stesso sarebbe da concedergli, a mente del suo rappresentante legale in quanto, a causa del breve termine di ricorso, non sarebbe stato possibile organizzare per il ricorrente un colloquio approfondito, ciò poiché in particolare egli avrebbe necessità di un traduttore (cfr. ricorso, n. 33, pag. 11). Nella presente disamina, il Tribunale non ravvede però in che modo, il termine legalmente previsto ex art. 108 cpv. 3 LAsi, avrebbe pregiudicato l'insorgente dal diritto alla difesa. Difatti, egli ha potuto prevalersi del patrocinio di un nuovo rappresentante legale, che ha inoltrato al Tribunale un memoriale ricorsuale sufficientemente corposo e motivato. Il ricorrente poi, al di là di generiche affermazioni, non sostanzia per nulla quali prove egli vorrebbe ancora produrre, e che non avrebbe già potuto inoltrare per lo meno con il ricorso, che sarebbero rilevanti per la fattispecie. Non s'intravvedono quindi in casu le condizioni per la concessione di un termine suppletorio per completare il gravame (cfr. a contrario gli art. 52 cpv. 2 PA e 53 PA), e la richiesta in tal senso deve conseguentemente essere respinta. 6. 6.1 Il ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente da parte della Svizzera (cfr. ricorso, n. 29 segg., pag. 10 seg.). Invero, l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiarire se il ricorrente in Croazia disporrebbe di un alloggio ed un'effettiva protezione, oppure se nuovamente egli rischierebbe di subire un trattamento contrario ai diritti umani da parte delle autorità croate, vista la pregressa esperienza avvenuta durante il suo ultimo rimpatrio nel precitato Stato (cfr. ricorso, n. 27, pag. 10). Inoltre, l'insorgente sarebbe stato allontanato dalla Croazia durante il suo primo soggiorno senza essere stato sentito e la SEM non avrebbe chiarito a sufficienza se lui rischierebbe di essere allontanato rispettivamente respinto da tale Stato, senza venire adeguatamente ascoltato (cfr. ricorso, n. 30, pag. 10 seg.). Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella decisione impugnata, non risulterebbe una motivazione sufficiente in tal senso (cfr. per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). Altresì, l'insorgente disporrebbe di famigliari in Svizzera, nella persona di C._______. Per la stabilizzazione della sua psiche il supporto della sua famiglia sarebbe indispensabile, ciò che la SEM non avrebbe esaminato sotto il profilo del legame di dipendenza, né sufficientemente motivato dal lato dell'art. 16 RD III nel provvedimento sindacato (cfr. ricorso, n. 31, pag. 11). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 e per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3). 6.2 Ora, a differenza di quanto asserito nel ricorso, né dagli atti all'inserto né dalla documentazione ivi presente, si evincono le circostanze evocate per la prima volta dall'insorgente, in parte anche incoerentemente, nel suo gravame. Invero, egli nel corso del suo colloquio Dublino, ha unicamente asserito di non aver chiesto asilo in Croazia e non aver ricevuto alcuna risposta in merito. Allorché sarebbe stato fermato dalla polizia croata sarebbe stato posto in detenzione per (...) giorni, senza ricevere cibo, ed in seguito sarebbe stato costretto a rilasciare le sue impronte, rimanendo in seguito in Croazia per circa (...) o (...) giorni (cfr. n. 13/2). Dai predetti asserti, non si rileva quindi in alcun modo che egli non sarebbe stato ascoltato, rispettivamente che, dopo essere stato sentito, sarebbe stato allontanato dalla Croazia dopo 24 ore, come affermato nel suo gravame. Piuttosto, risulta dalle sue dichiarazioni e dalla risposta della Croazia del 9 maggio 2024, che egli avrebbe lasciato la Croazia spontaneamente dopo (...), in quanto non sarebbe stato il Paese in cui egli aveva intenzione di arrivare, volendo invece giungere in Svizzera, senza attendere la trattazione della sua domanda d'asilo da parte del suddetto Stato membro (cfr. n. 13/2 e 17/2). Peraltro, il ricorrente si scontra con i suoi asserti resi nel corso della sua procedura dinanzi all'istanza inferiore, allorché afferma nel suo memoriale ricorsuale più volte che egli sarebbe già stato trasferito una prima volta in Croazia, non supportando altresì tale allegazione con alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Visto quanto precede, non si vede quindi come la SEM avrebbe dovuto delucidare maggiormente le circostanze presentate dall'insorgente soltanto nel suo ricorso, allorché non ve n'era alcuna traccia agli atti, anzi andando i suoi asserti in tutt'altro senso. Mutatis mutandis, la predetta conclusione vale anche per quanto concerne l'esame della relazione con il famigliare del ricorrente che sarebbe presente in Svizzera. Invero, quest'ultimo, avrebbe riferito unicamente dinanzi all'autorità resistente che su suolo elvetico si troverebbe un cugino, con il quale non avrebbe alcun contatto da (...) anni, nonché che egli non soffrirebbe di alcun problema di salute, salvo la caduta dei capelli (cfr. n. 13/2). Non si trovano agli atti altri elementi, né ulteriore documentazione - neppure prodotta dal ricorrente nel gravame - per poter ritenere che l'autorità inferiore avrebbe quindi dovuto esaminare e motivare maggiormente la decisione avversata, di quanto già fatto in proposito in modo chiaro e completo (cfr. p.to II, pag. 5), sotto il profilo dell'art. 16 RD III. In proposito si ricorda che l'autorità non è tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte, bensì può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/37 consid. 5.4.1), ciò che all'evidenza la SEM ha effettuato in specie. Altresì, il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha già più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza vigente in Croazia, fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Si osserva inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Pertanto, la SEM neppure da questo profilo, non ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato. Infine, la rimostranza all'autorità inferiore, che non avrebbe motivato il suo asserto contenuto nella decisione impugnata relativo al fatto che la polizia di frontiera sarebbe un sistema completamente differente rispetto alla polizia a D._______ e a E._______ (cfr. ricorso, n. 15, pag. 7), non trova alcun effettivo riscontro nella decisione avversata, e non può quindi essere in alcun modo seguito. 6.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia violato il suo obbligo di motivare la decisione o che avrebbe stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dal ricorrente a tal proposito, devono quindi in toto essere respinte. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III). 7.2 Nel caso in parola, le ricerche effettuate dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Su tale presupposto, il 25 aprile 2024, l'autorità inferiore ha presentato all'autorità croata competente, una richiesta di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 14/5). L'autorità croata preposta ha esplicitamente accolto tale domanda il 9 maggio 2024, quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 17/2). A tali condizioni, e nella misura in cui gli atti all'inserto non attestano in nessun modo che l'interessato avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2; D-4243/2022 del 4 novembre 2022 consid. 6.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico l'insorgente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Conclusione che l'insorgente nel suo ricorso non contesta. 7.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale, non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Difatti, circa la presenza in Svizzera di un famigliare dell'insorgente - un cugino (cfr. n. 13/2) - di cui si prevale quest'ultimo in fase ricorsuale per opporsi ad un suo trasferimento verso la Croazia, e di cui si è già detto sopra, il Tribunale osserva dapprima come lo stesso non risulta rientrare nella definizione di membro della famiglia dell'insorgente ai sensi dell'art. 2 lett. g RD III. Inoltre, gli asserti generici ricorsuali dell'insorgente, circa il suo stato di salute psichico, che necessiterebbe della presenza di tale famigliare risiedente sul suolo elvetico, non trovano alcun riscontro concreto e circostanziato agli atti di causa (cfr. anche supra consid. 6.2). Peraltro il ricorrente, non rientrando il cugino nella definizione dei membri famigliari descritti all'art. 16 par. 1 RD III (figlio, fratello o genitore), non può in nessun caso prevalersi a ragione di quest'ultima norma, per opporsi ad un suo trasferimento verso la Croazia. Il Tribunale non intravvede poi alcuna relazione stretta ed effettiva ai sensi della giurisprudenza topica in materia (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1, 139 I 330 consid. 2.1 con rif. cit., 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata; DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5), viste le allegazioni rese nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/2), neppure perché il ricorrente possa prevalersi validamente dell'applicazione dell'art. 8 par. 1 CEDU alla sua fattispecie. 8. 8.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come lo ritiene il ricorrente nel suo gravame chiedendo l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III, vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.1.2000; di seguito: CartaUE). 8.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue argomentazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti di organizzazioni governative e testate giornalistiche (cfr. ricorso, p.to 1.2.1 seg., n. 10 segg., pag. 5 segg.), anche il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di frontiera (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto concluso dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, verrebbe trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esamina o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale precitata consid. 9.4). 8.3 Ora, il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, n. 4 segg., pag. 4 segg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Invero, dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le sue impronte digitali, nonché di essere potuto ripartire in piena libertà, dopo (...) o (...) giorni di permanenza sul suolo croato (cfr. n. 13/2). In tal senso, non si può dare alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera, e delle condizioni d'esistenza minime lacunose e carenti. Peraltro, le sue allegazioni ricorsuali del tutto nuove, generiche e non comprovate con alcun mezzo di prova, di aver subito in Croazia delle violenze da parte della polizia, come pure di essere stato deriso (cfr. n. 5 seg., pag. 4), e di rischiare di subire nuovamente un pushback nel caso egli venisse rinviato nel summenzionato Paese, in quanto sarebbe stato registrato alla frontiera bosniaca-croata (cfr. n. 15, pag. 7), non sono in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, l'unica sua affermazione resa nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia croate, è stata quella di essere stato posto in detenzione per (...) giorni senza mangiare (cfr. n. 13/2). Affermazione però anche quest'ultima del tutto generica e non supportata da alcun elemento di qualsivoglia concretezza e sostanza. Altresì, risulta dalle sue stesse dichiarazioni che si scontrano in modo lampante con quanto invece asserito in modo del tutto nuovo nel ricorso, che egli è stato registrato come richiedente l'asilo in Croazia, e non si evince in alcun modo come egli non abbia ricevuto alloggio, vitto o non abbia potuto accedere alla procedura d'asilo nel predetto Stato membro, né men che meno che egli avrebbe subito dei pregressi pushback alla frontiera (cfr. per la sua definizione la sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 7.4, cfr. anche consid. 9.1 segg. per la situazione croata). A tal proposito, vi è ancora luogo di rilevare che avendo il medesimo ricorrente scelto di lasciare il predetto Paese dopo (...) di soggiorno, egli medesimo si è sottratto ad ogni forma di assistenza che la Croazia poteva offrirgli, di modo che gli asserti ricorsuali generici contrari, non sono atti a riflettere né la situazione reale del sistema d'asilo in Croazia, né la sua messa in esecuzione. Infine, la Croazia è presunta garantire una presa in carico medica ai richiedenti l'asilo. Conviene in tal senso sottolineare come, a differenza di quanto esplicitamente argomentato nel suo ricorso dall'insorgente (cfr. n. 21, pag. 8 seg.), l'organizzazione Médecins du Monde ha ripreso le sue attività in Croazia a partire dal 1° agosto 2023 ed inoltre altre organizzazioni sono presenti nel predetto Paese, come il Jesuit Refugee Service o la Croce rossa croata, alle quali il ricorrente potrà indirizzarsi in caso di bisogno (cfr. sentenze del Tribunale F-5009/2022 del 21 marzo 2024 consid. 7.2.3 con ulteriori rif. cit., F-4551/2023 dell'11 marzo 2024 consid. 7.5.8). 8.4 Ne discende quindi che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie. 9. 9.1 Occorre ancora esaminare se, come lo richiede l'insorgente nel ricorso (cfr. ricorso, n. 24 segg., pag. 9 seg.), nella fattispecie risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 9.2 Innanzitutto, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente nel suo gravame, egli non hanno fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza). L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo, in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, lui non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove, la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere - al contrario di quanto da lui argomentato nel ricorso (cfr. n. 18 segg., pag. 7 seg.) - che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai suoi obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza. 9.3 Proseguendo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica medica da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, rappresentano delle allegazioni del tutto nuove e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, in quanto senza alcun documento medico attestante gli stessi, che il ricorrente sarebbe affetto psichicamente, addirittura nel ricorso rilevando come lui sarebbe fortemente traumatizzato dalle esperienze vissute in Italia a causa del lavoro forzato a cui sarebbe stato astretto nonché della violenza subita in Croazia da parte della polizia (cfr. ricorso, n. 5 seg., pag. 4). Stesso discorso vale per l'infiammazione cronica al colon di cui soffrirebbe l'insorgente (cfr. ricorso, n. 21, pag. 9), che non trova alcun riscontro né agli atti all'inserto né nella documentazione prodotta con il ricorso. Al contrario, dai documenti all'incarto si evince come il ricorrente abbia riferito di stare bene di salute, a parte il fatto che gli cadrebbero i capelli (cfr. n. 13/2), e non abbia mai dichiarato - né ai documenti all'incarto sono presenti dei documenti che attesterebbero dello stesso - di essere traumatizzato in qualsivoglia modo. Peraltro, non si trova alcun documento medico agli atti, ciò che conferma ancora maggiormente le predette conclusioni. A tal proposito, vale ancora la pena evidenziare, come è responsabilità del ricorrente di consultare l'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato, per segnalare qualsiasi problematica medica. Non avendolo fatto in passato, e non supportando il ricorrente i suoi nuovi asserti ricorsuali con degli elementi o prove concreti, gli stessi paiono essere meramente pretestuosi. Del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di eventuali patologie psichiatriche (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4; cfr. anche supra consid. 8.3). Se il ricorrente dovesse ritenere che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 9.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU. 9.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. n. 32, pag. 11).
10. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
11. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.
13. Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. La decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
1. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: