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D-2721/2024

D-2721/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-2721/2024 Sentenza del 16 maggio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudico unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Marocco, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 aprile 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 2 aprile 2024, da cui si evince che il richiedente ha depositato delle domande d'asilo pregresse in Croazia il (...) ed in C._______ il (...), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato dell'(...) aprile 2024, la richiesta di ripresa in carico dell'11 aprile 2024, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), presentata dalla SEM alle competenti autorità croate, la risposta del 27 aprile 2024 di assunzione di competenza da parte della Croazia alla richiesta di ripresa in carico, la decisione della SEM del 29 aprile 2024, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-22/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Croazia, il ricorso del 2 maggio 2024 (cfr. risultanze processuali), inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il succitato provvedimento, dove egli chiede a titolo procedurale la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché l'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali; e nel merito postula, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata e l'esame nazionale della sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente dichiarato che in Croazia sarebbe giunto al primo tentativo nel (...) del (...) e che le autorità croate lo avrebbero fermato ed accompagnato all'ufficio di polizia, dove gli avrebbero rilevato le impronte digitali; che egli non avrebbe però chiesto asilo in Croazia; che avrebbe lasciato quest'ultimo Paese il medesimo giorno del suo arrivo, in quanto in polizia gli avrebbero detto che egli avrebbe dovuto tornare in D._______; che quindi si sarebbe recato in C._______ dove avrebbe chiesto asilo il (...), che dopo aver soggiornato in un campo profughi per circa due mesi e ricevuto una decisione negativa, avrebbe lasciato la C._______ giungendo in Svizzera; che egli non vorrebbe tornare in Croazia in quanto avrebbe un debito non pagato con i passatori che lo avrebbero portato in Europa; che inoltre egli starebbe bene di salute (cfr. n. 12/2), che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Croazia nel proseguimento del procedimento della domanda d'asilo dell'insorgente, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, malgrado le problematiche osservate alle sue frontiere; che proseguendo, ha statuito che non vi sarebbe neppure il rischio di violazione del divieto di respingimento o che i richiedenti siano sistematicamente vittime di atti di violenze da parte delle autorità di polizia croate; che altresì un accesso alla procedura d'asilo e d'allontanamento nel caso di persone trasferite in Croazia secondo il RD III e a rimedi giuridici efficaci sarebbe garantito; che inoltre non vi sarebbe alcun motivo per fare applicazione degli art. 16 par. 1 e art. 17 RD III; che infine non sussisterebbero nemmeno dei motivi umanitari, in particolare con riguardo alla ragione d'ordine personale addotta dal ricorrente, per l'applicazione della clausola di sovranità, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta la competenza della Croazia alla trattazione della sua domanda d'asilo e chiede l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III, che infatti egli non avrebbe presentato una domanda d'asilo in Croazia ed ivi non avrebbe ricevuto alcuna informazione, sostegno da un interprete o da un rappresentante legale come egli avrebbe già dichiarato, che inoltre la SEM avrebbe violato l'art. 3 CEDU; che difatti l'autorità inferiore non avrebbe tenuto conto sufficientemente nella sua decisione del suo stato di salute - egli soffrirebbe difatti di problematiche psicosomatiche dovute ai maltrattamenti ricevuti dalle autorità croate che sarebbero in parte confermati anche dagli atti medici presenti agli atti - e delle violenze da egli subite in Croazia; che in tale contesto l'autorità inferiore non avrebbe neppure adempiuto al principio inquisitorio che le incomberebbe, non interrogandolo in modo più approfondito in merito ai maltrattamenti subiti da lui asseriti; che facendo un lungo excursus in merito alle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, specialmente con riferimento alle violenze ed alla problematica dei pushback alla frontiera, citando diversi rapporti di organismi non governativi e varie fonti nonché sentenze del Tribunale, egli ritiene che la SEM nel suo caso avrebbe tralasciato di procurarsi delle informazioni attuali circa la situazione presente in Croazia; che così facendo, avrebbe violato anche il suo diritto di essere sentito e l'obbligo di motivare sufficientemente la decisione avversata, che per di più, egli necessiterebbe di una presa in carico medica, e se ritornasse in Croazia, vista la situazione ivi presente, rischierebbe di non aver accesso alle cure mediche nonché ad un alloggio, ciò che risulterebbe contrario all'art. 3 CEDU; che la SEM avrebbe pertanto dovuto richiedere delle garanzie pregresse alla Croazia, che a titolo eventuale, egli lamenta che l'esame dei motivi umanitari da parte dell'autorità inferiore, sarebbe stato fatto in modo insufficiente, avendo quest'ultima formulato le motivazioni nella decisione impugnata in modo standardizzato; che per di più essa non avrebbe preso a dovere in considerazione la sua situazione personale, nominando delle circostanze generiche non verificabili riguardanti la situazione in Croazia, di cui chiede peraltro l'accesso per rispettare il suo diritto di essere sentito, che innanzitutto, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, l'autorità sindacata non ha violato né il principio inquisitorio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né il suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3) - né il simultaneo diritto di essere sentito del richiedente (cfr. per il suo contenuto la sentenza del Tribunale D-1636/2019 del 5 ottobre 2022 consid. 3.1) - o ancora il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), che difatti, in primo luogo, degli asseriti maltrattamenti che il ricorrente accenna in modo del tutto generico nel suo ricorso di aver subito da parte delle autorità croate, come pure del suo stato di salute psicosomatico precario, non si evince alcuna traccia o indizio in merito nelle sue dichiarazioni rese nel colloquio Dublino o agli atti di causa; che pertanto non si ravvede sulla base di quali elementi la SEM avrebbe dovuto chiarire ulteriormente la situazione dell'insorgente, non sussistendo gli stessi; che le asserzioni contrarie del ricorrente, giunte soltanto in fase ricorsuale, appaiono del tutto pretestuose, in quanto non sono supportate da alcun elemento oggettivo, serio e concreto, e non verranno pertanto esaminate oltre, che in secondo luogo, l'autorità inferiore ha espresso nella decisione impugnata, anche con riferimento alle dichiarazioni sollevate nel colloquio Dublino dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 5), le ragioni per le quali ritenesse che in Croazia non sussistano delle carenze sistemiche nel suo sistema di accoglienza e d'asilo, nonché perché non si applicasse nel caso del ricorrente la clausola di sovranità (cfr. p.to II, pag. 3 segg.); che in tal senso, la SEM ha motivato in modo sufficiente e completo il provvedimento sindacato, che in terzo ed ultimo luogo, il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha già più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza vigente in Croazia, fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.); che si osserva inoltre come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza in materia resa dal Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2); che pertanto la SEM non ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato, né può essere accolta la richiesta formulata genericamente nel gravame dall'insorgente di poter avere accesso agli atti della SEM in merito a delle "delucidazioni" intraprese in Croazia (cfr. ricorso, pag. 4), che riassumendo, le censure formali sollevate dall'insorgente nel gravame, devono essere integralmente respinte, che proseguendo, la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che innanzitutto, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM in data 11 aprile 2024 e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 13/5), non avendo ricevuto risposta entro il termine regolamentare ex art. 25 par. 1 RD III, equivale ad un'accettazione implicita della richiesta da parte della Croazia e comporta l'obbligo di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni all'arrivo dello stesso secondo l'art. 25 par. 2 RD III, come tra l'altro è stato confermato esplicitamente dalla Croazia in data 27 aprile 2024 (cfr. n. 20/1), che di conseguenza, la competenza della Croazia è di principio data, che la circostanza ribadita dall'insorgente nel gravame che egli non avrebbe presentato una domanda d'asilo nel suddetto Paese, non è atta a confutare la competenza di tale Stato membro; che difatti, tali asserti si scontrano in modo chiaro con i dati evincibili dall'estratto Eurodac del 2 aprile 2024, dove vi è registrata la data della domanda d'asilo dell'insorgente in Croazia in data (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1); che si rammenta inoltre al ricorrente, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III); che altresì tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che peraltro, del tutto nuovi e non supportati da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, sono i suoi asserti di non aver ricevuto in Croazia alcun interprete o assistenza legale; che invero, al contrario di quanto da egli allegato nel suo ricorso in merito (cfr. pag. 1), non si evince dalle sue asserzioni all'incarto, alcuna lamentela in tal senso, anzi dalle sue dichiarazioni rese nell'ambito del colloquio Dublino, egli appare avere ben compreso ciò che gli avrebbero detto le autorità croate (cfr. n. 12/2, pag. 1); che quindi, nemmeno queste sue dichiarazioni ricorsuali, sono in grado di ribaltare la conclusione di competenza sopra espressa, che proseguendo nell'analisi, anche l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che il Tribunale, nella sua giurisprudenza, ha certo ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2); che tuttavia, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") che di una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento; che ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbe apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile, che il ricorrente, con le sue del tutto generiche argomentazioni ricorsuali, non fondate in alcun modo sulla sua esperienza personale, non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino; che invero egli ha dichiarato di essere potuto entrare al primo tentativo in Croazia e di aver rilasciato le sue impronte digitali, nonché di essere potuto ripartire in piena libertà il giorno stesso per la C._______ (cfr. n. 12/2); che pertanto anche i suoi timori espressi soltanto nel gravame di poter essere respinto dalle autorità croate in violazione del principio di non-respingimento, risultano essere del tutto immotivati, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede l'insorgente nel ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che in primo luogo, e visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza degli asserti resi dall'insorgente soltanto con il ricorso, il ricorrente non ha fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), che in secondo luogo, nulla permette di concludere che la sua domanda d'asilo in Croazia non venga trattata in modo corretto, rispettando segnatamente il principio del divieto di respingimento, che a tal proposito si sottolinea come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritiene che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza, che in terzo ed ultimo luogo, anche dal profilo medico, a differenza di quanto dal ricorrente sostenuto genericamente soltanto con il ricorso, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede alcuna problematica da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1); che egli difatti ha dichiarato di stare bene di salute (cfr. n. 12/2), né agli atti sono ravvisabili dei documenti medici che recensirebbero il contrario, che del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale E-4732/2022 del 31 ottobre 2022 consid. 6.3.4); che se il ricorrente ritenesse che i suoi diritti in tal senso vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. pag. 4), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che considerato quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda dell'insorgente tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, risulta divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: