Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4735/2023 Sentenza del 14 settembre 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Aileen Truttmann; cancelliere Matteo Piatti. Parti A._______, nato il (...), Turchia, patrocinato da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 23 agosto 2023 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______, di nazionalità turca, ha presentato in Svizzera il 13 maggio 2023 (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. 1252614-2/2), il questionario Europa della medesima data in cui l'interessato ha dichiarato di essere partito dalla Turchia nel mese di aprile 2023 e di aver raggiunto l'Italia nel mese di maggio 2023, prima di giungere in Svizzera (cfr. atto SEM n. 3/1), l'estratto dalla banca dati Eurodac del 16 maggio 2023 dal quale si evince che l'interessato ha inoltrato domanda d'asilo in Croazia in data 11 maggio 2023 (cfr. atto SEM n. 8/1), il verbale del colloquio Dublino del 2 giugno 2023 (cfr. atto SEM n. 12/3), la domanda di presa in carico, del medesimo giorno, inoltrata alle competenti autorità croate da parte della SEM, fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) GU L 24/1 del 27.1.1983 (di seguito: RD III; cfr. atto SEM n. 14/5), (cfr. atto SEM n. 17/1, 18/1); la risposta del 16 giugno 2023 con la quale le competenti autorità croate hanno espressamente accettato tale domanda nelle modalità stabilite dall'art. 22 par. 1 RD III (cfr. atto SEM n. 18/2), la decisione della SEM del 23 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 33/1), notificata all'interessato in data 25 agosto 2023 (cfr. atto SEM n. 43/1), mediante la quale essa non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il suo allontanamento [recte: trasferimento] verso la Croazia, il ricorso datato 1° settembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 4 settembre 2023) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), con il quale l'interessato ha concluso preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale all'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti all'autorità inferiore affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; in subordine, alla restituzione degli atti all'autorità inferiore per complemento istruttorio; egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, le misure supercautelari del 5 settembre 2023 con cui il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'esecuzione del trasferimento, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito dello stesso, che con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, il Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza di tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1), che siccome il ricorso è manifestamente infondato, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi); il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che, nel merito, occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento, che, nella procedura Dublino, la SEM non entra nel merito del ricorso ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando conclude, in virtù dell'art. 3 par. 1 RD III, dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è tenuto a prendere in carico il richiedente conformemente alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, che, nel caso in esame, la Croazia ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo del ricorrente conformemente all'art. 13 par. 1 RD III, che il ricorrente si oppone tuttavia al suo trasferimento verso il suddetto Paese invocando l'art. 3 par. 2 2a frase RD III e l'art. 17 par. 1 RD III, concretizzato in diritto interno dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (RS 142.311, OAsi 1), che egli censura altresì l'accertamento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti svolto dall'autorità inferiore, afferenti segnatamente alla ricostruzione del suo quadro clinico determinante per l'esito del giudizio nonché alla sussistenza di un rischio di trattamento inumano e degradante qualora fosse pronunciato il trasferimento verso la Croazia, che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CEDU, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che, a mente del ricorrente, vi sarebbero delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo in Croazia siccome le autorità non sarebbero in grado di garantire una protezione adeguata dei richiedenti d'asilo contro il comportamento violento adottato, nei loro confronti, dalle forze dell'ordine; che, infatti, il trattamento al quale sarebbe stato sottoposto il ricorrente (cfr. pag. 6) costituirebbe un esempio sufficiente per inficiare la presunzione secondo cui tale Paese rispetti il diritto internazionale; che, inoltre, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti avrebbe chiesto espressamente alle autorità croate delle azioni concrete per impedire il maltrattamento dei richiedenti l'asilo; che, d'altronde, il Tribunale avrebbe anch'esso riconosciuto i difetti di procedure formali e la mancata concessione della possibilità di ricorso in materia di asilo in Croazia nella sentenza E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5; che recenti studi - non allegati al ricorso - dimostrerebbero che il trasferimento in Croazia ai sensi del RD III peggiorerebbe la salute fisica e mentale delle persone affette da malattie (rapporto di Médicins du Monde del maggio 2023), rispettivamente confermerebbero le gravi carenze sistemiche e le violazioni dei diritti fondamentali dei richiedenti d'asilo in Croazia (rapporto di Solidarités sans frontières, Svizzera del giugno 2023); che, infine, da fonti giornalistiche risulterebbe che il sistema d'asilo e di accoglienza sia carente, che l'autorità inferiore ha invece escluso che in tale Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III; che secondo la prassi del Tribunale, nonostante le prese di posizione critiche di numerosi organismi, il sistema d'asilo e d'accoglienza croato non presenta delle carenze sistemiche, rispettivamente dei rischi avverati di push-backs alla frontiera con la Bosnia ed Erzegovina (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.5, sentenza D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5), che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in maniera sufficiente, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; che le condizioni e gli eventi ai quali sarebbe stato confrontato nel predetto Paese - ovvero di essere stato colpito violentemente con un manganello da parte di alcuni agenti della polizia croata nonché di essere stato detenuto per giorni in una cella, senza accesso all'acqua potabile - risultano essere sommarie e non dimostrate con un grado probatorio sufficiente; che, a tal riguardo, le fotografie dei lividi presenti sulla sua gamba destra (cfr. atto SEM n. 13/3) non possono infatti ragionevolmente attestare, in maniera inequivocabile, il coinvolgimento delle autorità croate nell'ambito dell'asserita aggressione; che, peraltro, egli non ha allegato, né dimostrato, di essersi rivolto alle autorità preposte croate al fine di far valere i suoi diritti se considerava che gli stessi fossero stati violati, che, ciò posto, le affermazioni del ricorrente, nonostante la loro valenza, non sono sufficienti a far supporre che la procedura di asilo in Croazia sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che, nel caso in esame, la sua domanda di asilo croata non venga trattata seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i Paesi d'origine, che neppure la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU), Daraibou contro Croazia del 17 gennaio 2023 (n. 84523/17) citata nel gravame (cfr. ricorso, punto 2 pag. 5), è atta a mutare la predetta conclusione in quanto la stessa riguarda un caso del tutto specifico di un incendio causato da un migrante detenuto in una stazione di polizia, dove le autorità croate, nella fattispecie precisa, non avrebbero indagato a sufficienza sulle responsabilità statali che avrebbero portato all'evento e alle conclusioni tragiche, senza tuttavia in alcun modo generalizzare tale modus operandi a tutte le inchieste effettuate dalle autorità croate (cfr. sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 6.2), che, pertanto, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III nel caso in esame non è giustificata, che, inoltre, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta clausola di sovranità); che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora secondo il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda d'asilo; che nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata a entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di pieno potere di esame al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che, nel caso in esame, non si ravvisano validi motivi per ritenere a priori un sicuro respingimento dalla domanda di asilo da parte delle autorità croate costringendo il ricorrente all'allontanamento verso un Paese in cui rischierebbe di subire dei trattamenti inumani e degradanti; che non sussistono altresì elementi che indicano che dette autorità non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo e di allontanamento e che, più in particolare, non fornirebbero all'insorgente una protezione efficace contro il respingimento (principio di non-refoulement); che, di conseguenza, si può partire dal presupposto che il ricorrente non sarà esposto a una violazione dell'art. 3 CEDU, che in merito al suo stato di salute, non risulta che la gravità dei disturbi del ricorrente sia sufficiente per raggiungere la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza succitata; che, in particolare, dagli atti versati risultano le diagnosi di otite, acne e dermatite in trattamento (cfr. atto SEM n. 21/2, 22/2 e 23/2) nonché di disturbo dell'ansia generalizzato con incubi in trattamento con delle benzodiazepine e la prescrizione di psicoterapia (cfr. atto SEM n. 17/2, 19/2, 20/2); che a fronte di tali affezioni non si evince pertanto la stretta necessità per il ricorrente di rimanere in Svizzera, che l'addotta circostanza per cui, ad oggi, non si sarebbe ancora svolto alcun trattamento psicologico a favore del ricorrente benché prescritto (cfr. ricorso, punto 2 pag. 4) risulta inoltre inconferente per il giudizio; che, infatti, per ammettere una violazione dell'art. 3 CEDU non è sufficiente allegare in maniera generica che con la mancanza di chiarimenti medici sullo stato di salute mentale "non si può escludere che si verifichi una violazione" dell'articolo succitato (cfr. ricorso, punto 2 pag. 4); che, peraltro, dall'incarto non si evince - e il ricorrente neppure lo pretende - che lo stato psichico dell'interessato fosse tale da rendere necessario un trattamento psicologico urgente, che anche le allegazioni circa i maltrattamenti ch'egli avrebbe subito da parte della polizia croata non sono decisive dal profilo del suo trasferimento, in quanto nel caso concreto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che il trasferimento in Croazia (cfr. l'accettazione delle autorità croate) rischierebbe di esporre il ricorrente ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato nei confronti della polizia in quanto persona straniera su suolo croato, che, contrariamente a quanto sostenuto nel suo gravame, considerato in particolare che al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto conteneva già un'ampia documentazione medica e che i disturbi del ricorrente sono stati debitamente presi in considerazione dalla SEM nella sua decisione, non si rivela inoltre necessario istruire maggiormente la situazione medica al fine di porre maggiore chiarezza sulla "correlazione presente fra i disturbi accusati e le violenze subite in Croazia" (cfr. ricorso, punto 2 pag. 4); che, pertanto, va respinta l'allegazione per cui l'autorità inferiore non avrebbe preso debitamente in considerazione la situazione personale del ricorrente (cfr. ricorso, punto 2 pag. 6), che, peraltro, la Croazia dispone di infrastrutture mediche adeguate (cfr. le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 7.5.1; D-5838/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 7.4.3); che l'aiuto apportato da organizzazioni non governative permette inoltre di supplire alle lacune delle infrastrutture psicoterapeutiche statali presenti in Croazia (cfr. sentenze del Tribunale D-5670/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 8.3.3; E-4859/2022 del 9 novembre 2022 consid. 6.5.1); che, in quanto Stato firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) GU L 180/96 del 29.6.2013, deve per di più provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che, in tali circostanze, la situazione medica del ricorrente non è d'acchito suscettibile di costituire un ostacolo all'esecuzione del suo trasferimento verso la Croazia, che, infine, per quanto attiene alla preparazione del matrimonio con la signora B._______ in Svizzera - in merito al quale non sussiste alcuna valida documentazione agli atti eccetto l'e-mail del Zivilstandamt del Comune di Pfäffikon datata (...) con la quale, nel contesto di una richiesta di accesso agli atti, l'ufficio annunciava alla SEM l'avvio della procedura di matrimonio tra gli interessati (cfr. atti SEM 24/4, 25/4 e 26/2) - va ribadito che uno straniero può prevalersi della protezione della vita famigliare garantita dagli art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) e dell'art. 8 CEDU soltanto se intrattiene una relazione stretta ed effettivamente vissuta con una persona della sua famiglia residente in Svizzera; che, per invalsa giurisprudenza, i fidanzati o i concubini non possono, di principio, appellarsi all'art. 8 CEDU, salvo nel caso in cui la coppia intrattenga da tempo delle relazioni strette ed effettive e che sussistano indizi concreti che il matrimonio sia seriamente voluto e imminente (pro multis sentenza del TF 2C_832/2016 del 12 giugno 2017 consid. 6.1; cfr. art. 1a lett. e OAsi 1 cum art. 2 lett. g RD III); che, nel caso concreto, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ritenuto l'esistenza di una relazione stabile ed effettivamente vissuta tra l'insorgente e la sua compagna tale da ammettere un concubinato assimilabile alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU; che, infatti, nell'ambito delle sue audizioni il ricorrente non ha mai informato la SEM circa la sua relazione con la sua compagna e neppure reso noto, in ossequio al suo obbligo di collaborazione (art. 8 cpv. 1 LAsi) e per mezzo di adeguati mezzi di prova, la natura del loro rapporto nonché l'imminenza del matrimonio in Svizzera, che, per quanto risulta dall'incarto, la procedura preparatoria appare peraltro ancora in uno stadio preliminare e che la celebrazione del matrimonio non è ancora stata fissata, che neppure dinanzi al Tribunale egli apporta maggiori dettagli a comprova della sussistenza di una relazione stretta ed effettivamente vissuta sicché, contrariamente a quanto egli pretende, non è possibile ammettere qualsivoglia motivo umanitario ostativo al trasferimento in Croazia, che, di riflesso, non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per l'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal RD III, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente (art. 31a cpv. 1 lett. b Lasi) ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia (art. 44 Lasi); che, in conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata, che le misure cautelari statuite dal Tribunale il 5 settembre 2023 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali risulta essere priva d'oggetto, che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Manuel Borla Matteo Piatti Data di spedizione: