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D-5708/2024

D-5708/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 5 L'insorgente, nel suo ricorso e a titolo processuale, espone la richiesta di accordargli un termine supplementare per presentare un complemento al ricorso ed eventuali nuovi mezzi di prova. Lo stesso sarebbe da concedergli, a mente della sua rappresentante legale in quanto, a causa del breve termine di ricorso nonché l'abbandono del mandato da parte del precedente patrocinatore del ricorrente, non sarebbe stato possibile organizzare con il ricorrente un colloquio approfondito, ciò in quanto segnatamente egli necessiterebbe di un traduttore (cfr. ricorso, n. 28, pag. 9). Nella presente disamina, il Tribunale non ravvede però in che modo, il termine legalmente previsto ex art. 108 cpv. 3 LAsi, avrebbe pregiudicato l'insorgente dal diritto alla difesa. Difatti, egli ha potuto prevalersi del patrocinio di un nuovo rappresentante legale, che ha inoltrato al Tribunale un memoriale ricorsuale sufficientemente corposo e motivato. Il ricorrente poi, al di là di generiche affermazioni, non sostanzia in alcun modo quali prove inerenti al suo vissuto in E._______ e la sua situazione medica egli vorrebbe ancora produrre, che sarebbero rilevanti per la fattispecie e che non avrebbe già potuto inoltrare per lo meno con il ricorso. Non s'intravvedono quindi nel caso concreto le condizioni per la concessione di un termine suppletorio per completare il gravame (cfr. a contrario gli art. 52 cpv. 2 e 53 PA), e la richiesta in tal senso deve conseguentemente essere respinta.

E. 6 Si osserva inoltre che la conclusione in secondo subordine, formulata dall'insorgente nel gravame, tesa alla rinuncia da parte della SEM alla pronuncia di un divieto d'ingresso (cfr. p.to 4 in fine del dispositivo delle conclusioni ricorsuali), è irricevibile. Ciò poiché non soltanto tale questione esula dall'oggetto della contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27), ma non essendo minimamente motivata all'interno del ricorso, risulta essere inammissibile quale conclusione invocata. Non si entrerà pertanto nel merito della stessa.

E. 7.1 Il ricorrente propone altresì, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Svizzera. Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella decisione avversata, non risulterebbe invero essere una motivazione sufficiente. Inoltre lo stato di salute del ricorrente, segnatamente dal profilo psicologico, sarebbe stato ignorato rispettivamente non chiarito dalla SEM (cfr. ricorso, n. 25 seg., pag. 8 seg.). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2).

E. 7.2 Si osserva innanzitutto come già in passato il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Croazia, fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Si rileva altresì, come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza resa in materia dallo scrivente Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Pertanto la SEM, da questo profilo, non ha violato né il suo obbligo inquisitorio né il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato. La medesima conclusione vale mutatis mutandis pure per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente. Invero, al contrario di quanto affermato nel gravame, si rileva come l'autorità inferiore abbia tenuto conto di quanto asserito nel corso del colloquio Dublino dall'insorgente in merito (cfr. p.to II, pag. 6). Non essendoci per il resto agli atti altri elementi, né ulteriore documentazione medica - neppure prodotta dal ricorrente con il ricorso - per poter ritenere che l'autorità inferiore avrebbe dovuto accertare maggiormente tale aspetto, di quanto già fatto in proposito in modo chiaro e completo, non si ravvisa neppure sotto tale profilo uno stabilimento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, devono quindi essere integralmente respinte.

E. 8 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).

E. 9 Nel caso in parola, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Su tale presupposto, il 19 agosto 2024, la SEM ha presentato all'autorità croata preposta, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 10/5). L'autorità croata competente ha esplicitamente accolto tale domanda il 31 agosto 2024 - e non come erroneamente presente nella decisione avversata il 2 settembre 2024 (cfr. pag. 2) - quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 17/2). A tali condizioni, e nella misura in cui i documenti all'inserto non attestano in alcun modo che l'insorgente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause congiunte C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico il ricorrente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Conclusione che l'insorgente nel suo ricorso del resto non contesta.

E. 10.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale postulando l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ricorso, n. 9 segg., pag. 5 segg.), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE).

E. 10.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative e testate giornalistiche (cfr. ricorso, p.to 1.2, n. 9 segg., pag. 5 segg.), anche il Tribunale nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di frontiera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto sollevato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, venisse trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Il Tribunale ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.4).

E. 10.3 Tornando al caso concreto, il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, n. 9 segg., pag. 5 segg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare al primo tentativo in Croazia e presentare domanda d'asilo nel detto Paese, anche se non volontariamente, nonché di aver potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo pochi giorni (cfr. n. 16/2). In tal senso, non si può dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera e sistematici maltrattamenti da parte delle forze di polizia, atti questi ultimi contro i quali non vi sarebbe una reale possibilità di ricorrere alla giustizia croata per vie legali. A tal proposito, neppure la citazione nel gravame di due sentenze di due tribunali stranieri, alle quali la Svizzera non è in alcun modo legata, non mutano l'apprezzamento del Tribunale in proposito alla situazione vigente in Croazia e sopra descritta (cfr. consid.10.2). Neppure le sue allegazioni ricorsuali del tutto nuove, generiche e non comprovate con alcun mezzo di prova, che in Croazia egli sarebbe stato trattenuto dalle autorità per (...) giorni in una stanza chiusa e maltrattato, dove egli avrebbe perso anche dei denti (cfr. n. 5, pag. 4 del ricorso), non sono in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, le uniche affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia croate, sono state quelle che non gli avrebbero dato né cibo né acqua, nonché sarebbe stato picchiato e gli avrebbero "mandato i cani addosso" (cfr. n.16/2). Affermazioni queste ultime del tutto generiche e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Inoltre egli ha riferito di essere rimasto in Croazia soltanto per circa (...) giorni e poi in un bosco per altri circa (...) giorni, dopodiché avrebbe proseguito per la F._______ (cfr. n. 16/2). Senza quindi riportare in alcun modo di essere stato trattenuto dalle forze dell'ordine e maltrattato in tale contesto dalle medesime, come invece asserito contraddittoriamente nel ricorso. Invece, per quanto attiene alla rottura di alcuni denti, egli l'aveva ricondotta non a dei maltrattamenti in Croazia, bensì a delle percosse che avrebbe ricevuto in E._______, primo paese in Europa dove sarebbe giunto (cfr. n. 3/2 e n. 16/2). Ne discende quindi che non si può dar alcun credito alle predette sue dichiarazioni generiche, a tratti anche incoerenti, e risultano del tutto insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno in Croazia, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, a differenza di quanto in modo generale sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2). Del resto, la presenza di queste ultime, per quanto dimostrativa di necessità specifiche per lo Stato croato, non è tuttavia in alcun modo sintomo di sistematiche lacune da parte dello stesso come concluso a torto nel ricorso (cfr. n. 19, pag. 7).

E. 10.4 L'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica dunque nel caso concreto.

E. 11.1 Occorre ancora esaminare se, come lo ritiene l'insorgente nel ricorso (cfr. n. 21 segg., pag. 8), in casu risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 11.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente nel suo gravame, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, lui non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la sua ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia d'accoglienza.

E. 11.3 Per quanto poi attiene allo stato di salute dell'insorgente, dagli atti all'inserto si evince come egli abbia allegato nel corso del colloquio Dublino di avere dei denti rotti, nonché difficoltà a dormire, che gli causerebbe pure dolori al collo e alle spalle (cfr. n. 16/2). Tali asserti non sono stati supportati da alcun documento medico agli atti o presentato con il ricorso. A tal proposito, vale la pena evidenziare come è responsabilità del ricorrente di consultare l'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato, per segnalare qualsiasi problematica medica. Ciò che egli non pare aver fatto in passato, salvo il suo asserto di stare aspettando un appuntamento dal dentista (cfr. n. 16/2), che non appare però concretizzato dagli atti di causa. Tuttavia, anche se le suddette problematiche mediche fossero ritenute verosimili, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede nei suoi asserti alcuna problematica medica di particolare gravità da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di eventuali patologie riguardanti lo spettro psichiatrico (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). A fianco alle strutture statali, vi sono inoltre in Croazia anche offerte per le cure psichiatriche e psicologiche, da parte di organizzazioni non governative (cfr. sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.3 con ulteriore rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).

E. 11.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU.

E. 11.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. n. 27, pag. 9). La conclusione a titolo ancora più eventuale esposta nel gravame a tal proposito deve quindi essere respinta.

E. 12 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 13 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 6), e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 15.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 15.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5708/2024 Sentenza del 23 settembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Liliya Zinkovska in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 3 settembre 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2024. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 16 agosto 2024, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...). A.b Il 19 agosto 2024, l'autorità elvetica competente, ha quindi presentato all'omologa autorità croata, una domanda di ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c In data (...) agosto 2024 si è tenuto con l'interessato il colloquio personale Dublino. A.d Il 31 agosto 2024, la Croazia ha risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico trasmessale, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione del 3 settembre 2024 - notificata il 5 settembre 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-20/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Croazia e l'esecuzione della predetta misura, nonché osservando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso del 12 settembre 2024, in tedesco (cfr. risultanze processuali: ricorso entrato via mail con firma elettronica certificata), l'interessato ha impugnato la succitata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali competenti, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Inoltre ha postulato la fissazione di un termine adeguato al fine di poter completare il ricorso. Nel merito egli ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione avversata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte dell'autorità inferiore. In via eventuale egli ha postulato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione. In via ancora più eventuale egli ha concluso nel senso che la SEM sia obbligata a richiedere alle competenti autorità croate delle garanzie che al suo arrivo egli disponga di vitto, alloggio ed un'adeguata e continua presa in carico medica così come psicologica, nonché che l'autorità inferiore si astenga dalla pronuncia di un divieto d'ingresso. Al ricorso, sono stati allegati quali nuovi documenti in copia, la procura con la quale si è legittimata la nuova rappresentante legale del ricorrente ed il mandato di sostituzione della medesima in favore di Liliya Zinkovska. D. Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899). Nel caso concreto, il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.

3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

5. L'insorgente, nel suo ricorso e a titolo processuale, espone la richiesta di accordargli un termine supplementare per presentare un complemento al ricorso ed eventuali nuovi mezzi di prova. Lo stesso sarebbe da concedergli, a mente della sua rappresentante legale in quanto, a causa del breve termine di ricorso nonché l'abbandono del mandato da parte del precedente patrocinatore del ricorrente, non sarebbe stato possibile organizzare con il ricorrente un colloquio approfondito, ciò in quanto segnatamente egli necessiterebbe di un traduttore (cfr. ricorso, n. 28, pag. 9). Nella presente disamina, il Tribunale non ravvede però in che modo, il termine legalmente previsto ex art. 108 cpv. 3 LAsi, avrebbe pregiudicato l'insorgente dal diritto alla difesa. Difatti, egli ha potuto prevalersi del patrocinio di un nuovo rappresentante legale, che ha inoltrato al Tribunale un memoriale ricorsuale sufficientemente corposo e motivato. Il ricorrente poi, al di là di generiche affermazioni, non sostanzia in alcun modo quali prove inerenti al suo vissuto in E._______ e la sua situazione medica egli vorrebbe ancora produrre, che sarebbero rilevanti per la fattispecie e che non avrebbe già potuto inoltrare per lo meno con il ricorso. Non s'intravvedono quindi nel caso concreto le condizioni per la concessione di un termine suppletorio per completare il gravame (cfr. a contrario gli art. 52 cpv. 2 e 53 PA), e la richiesta in tal senso deve conseguentemente essere respinta.

6. Si osserva inoltre che la conclusione in secondo subordine, formulata dall'insorgente nel gravame, tesa alla rinuncia da parte della SEM alla pronuncia di un divieto d'ingresso (cfr. p.to 4 in fine del dispositivo delle conclusioni ricorsuali), è irricevibile. Ciò poiché non soltanto tale questione esula dall'oggetto della contestazione, che è definito dal dispositivo della decisione avversata (cfr. DTF 131 II 200 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2D_37/2019 del 26 agosto 2019 consid. 3 e rif. cit.; DTAF 2009/54 consid. 1.3.3 e rif. cit.; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 27), ma non essendo minimamente motivata all'interno del ricorso, risulta essere inammissibile quale conclusione invocata. Non si entrerà pertanto nel merito della stessa. 7. 7.1 Il ricorrente propone altresì, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito diversi elementi fattuali per stabilire la competenza della trattazione della sua domanda d'asilo da parte della Svizzera. Un rinvio teorico agli obblighi internazionali della Croazia, come sarebbe presente nella decisione avversata, non risulterebbe invero essere una motivazione sufficiente. Inoltre lo stato di salute del ricorrente, segnatamente dal profilo psicologico, sarebbe stato ignorato rispettivamente non chiarito dalla SEM (cfr. ricorso, n. 25 seg., pag. 8 seg.). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; per l'obbligo inquisitorio cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, per lo stabilimento esatto e corretto dei fatti giuridicamente rilevanti DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3 e per l'obbligo di motivazione DTF 136 I 229 consid. 5.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2). 7.2 Si osserva innanzitutto come già in passato il Tribunale, pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto apparentabili a quella in rassegna, ha più volte rilevato come l'argomentazione enucleata dalla SEM circa il sistema d'accoglienza e di procedura vigente in Croazia, fosse sufficiente per intendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. ex multis la sentenza del Tribunale D-2807/2023 del 26 maggio 2023 consid. 4.4 con ulteriori rif. cit.). Si rileva altresì, come gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento nel provvedimento impugnato sotto il profilo dell'art. 3 par. 2 RD III, s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza resa in materia dallo scrivente Tribunale (cfr. sentenza di riferimento E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione al consid. 9.3.2, consid. 9.4 e 9.5), che è sola determinante (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2). Pertanto la SEM, da questo profilo, non ha violato né il suo obbligo inquisitorio né il suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato. La medesima conclusione vale mutatis mutandis pure per quanto attiene allo stato di salute del ricorrente. Invero, al contrario di quanto affermato nel gravame, si rileva come l'autorità inferiore abbia tenuto conto di quanto asserito nel corso del colloquio Dublino dall'insorgente in merito (cfr. p.to II, pag. 6). Non essendoci per il resto agli atti altri elementi, né ulteriore documentazione medica - neppure prodotta dal ricorrente con il ricorso - per poter ritenere che l'autorità inferiore avrebbe dovuto accertare maggiormente tale aspetto, di quanto già fatto in proposito in modo chiaro e completo, non si ravvisa neppure sotto tale profilo uno stabilimento inesatto e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi); e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure formali mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato, devono quindi essere integralmente respinte.

8. Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura e allontanamento. Inoltre, lo Stato membro nel quale è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale è tenuto, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 e al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente, a riprendere in carico il richiedente che si trova in un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno o ha presentato colà una nuova domanda di protezione internazionale dopo aver ritirato la prima domanda presentata in uno Stato membro diverso durante il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente (art. 20 par. 5 primo capoverso RD III).

9. Nel caso in parola, le ricerche intraprese dalla SEM hanno rivelato che l'insorgente aveva già depositato una domanda d'asilo precedente in Croazia il (...) (cfr. n. 7/2 e 8/1). Su tale presupposto, il 19 agosto 2024, la SEM ha presentato all'autorità croata preposta, una richiesta di ripresa in carico del ricorrente fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 10/5). L'autorità croata competente ha esplicitamente accolto tale domanda il 31 agosto 2024 - e non come erroneamente presente nella decisione avversata il 2 settembre 2024 (cfr. pag. 2) - quindi entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, fondandosi sull'art. 20 par. 5 RD III, confermando trattarsi di una ripresa in carico (cfr. n. 17/2). A tali condizioni, e nella misura in cui i documenti all'inserto non attestano in alcun modo che l'insorgente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri nello spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, si giustifica di fare applicazione dell'art. 20 par. 5 RD III in specie, in conformità con la giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause congiunte C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche le sentenze del Tribunale D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3; F-4998/2022 del 9 novembre 2022 consid. 5.3.2). La Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico il ricorrente, al fine di portare a termine il procedimento di determinazione dello Stato membro competente. Conclusione che l'insorgente nel suo ricorso del resto non contesta. 10. 10.1 Ciò posto, occorre tuttavia esaminare se, come conclude l'insorgente nel suo memoriale ricorsuale postulando l'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III (cfr. ricorso, n. 9 segg., pag. 5 segg.), vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano in Croazia delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; di seguito: CartaUE). 10.2 Come il ricorrente evidenzia nelle sue considerazioni ricorsuali, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative e testate giornalistiche (cfr. ricorso, p.to 1.2, n. 9 segg., pag. 5 segg.), anche il Tribunale nella sua giurisprudenza, ha ammesso la forte probabilità, per i richiedenti l'asilo che entrano per la prima volta nel territorio croato, che si producano regolarmente in Croazia dei respingimenti illeciti alla frontiera, o ancora delle violenze eccessive da parte delle autorità di polizia o di frontiera (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2). Tuttavia, ed al contrario di quanto sollevato dall'insorgente nel gravame, per quanto concerne i richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione che questi abbiano in principio accesso alla procedura d'asilo in tale paese e ha statuito che, nel quadro sia di una procedura di presa in carico ("take charge") sia di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischino, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad una violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Ciò varrebbe anche nel caso in cui la domanda d'asilo del richiedente, a causa del trasferimento in Croazia, venisse trattata quale domanda d'asilo successiva (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4.1). Il Tribunale ha inoltre negato che nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza in Croazia, sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, che farebbero apparire il trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 succitata consid. 9.4 e 9.5). Segnatamente, non vi sarebbero evidenze circa il fatto che i richiedenti trasferiti in Croazia nell'ambito del RD III, non potrebbero accedere alla procedura d'asilo e che la loro domanda d'asilo non venga esaminata o ancor peggio che essi vengano allontanati in violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 precitata consid. 9.4). 10.3 Tornando al caso concreto, il ricorrente, con le sue per lo più generiche argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso, n. 9 segg., pag. 5 segg.), non è in grado di ribaltare la presunzione di rispetto da parte della Croazia dei diritti dei richiedenti l'asilo nell'ambito di una procedura di ripresa in carico Dublino. Difatti, dalle dichiarazioni da lui rese nell'ambito del colloquio Dublino, si evince come egli abbia potuto entrare al primo tentativo in Croazia e presentare domanda d'asilo nel detto Paese, anche se non volontariamente, nonché di aver potuto lasciare il suolo croato in piena libertà dopo pochi giorni (cfr. n. 16/2). In tal senso, non si può dar alcun credito alle allegazioni ricorsuali dell'insorgente, laddove in modo del tutto generico e generale, in quanto non supportati da alcun indizio oggettivo, serio e concreto, presenta la situazione d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, come violante i diritti umani, con respingimenti alla frontiera e sistematici maltrattamenti da parte delle forze di polizia, atti questi ultimi contro i quali non vi sarebbe una reale possibilità di ricorrere alla giustizia croata per vie legali. A tal proposito, neppure la citazione nel gravame di due sentenze di due tribunali stranieri, alle quali la Svizzera non è in alcun modo legata, non mutano l'apprezzamento del Tribunale in proposito alla situazione vigente in Croazia e sopra descritta (cfr. consid.10.2). Neppure le sue allegazioni ricorsuali del tutto nuove, generiche e non comprovate con alcun mezzo di prova, che in Croazia egli sarebbe stato trattenuto dalle autorità per (...) giorni in una stanza chiusa e maltrattato, dove egli avrebbe perso anche dei denti (cfr. n. 5, pag. 4 del ricorso), non sono in grado di modificare la predetta conclusione. Invero, le uniche affermazioni rese nel corso della procedura dinanzi all'autorità inferiore con riferimento a dei presunti maltrattamenti da parte delle autorità di polizia croate, sono state quelle che non gli avrebbero dato né cibo né acqua, nonché sarebbe stato picchiato e gli avrebbero "mandato i cani addosso" (cfr. n.16/2). Affermazioni queste ultime del tutto generiche e non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza. Inoltre egli ha riferito di essere rimasto in Croazia soltanto per circa (...) giorni e poi in un bosco per altri circa (...) giorni, dopodiché avrebbe proseguito per la F._______ (cfr. n. 16/2). Senza quindi riportare in alcun modo di essere stato trattenuto dalle forze dell'ordine e maltrattato in tale contesto dalle medesime, come invece asserito contraddittoriamente nel ricorso. Invece, per quanto attiene alla rottura di alcuni denti, egli l'aveva ricondotta non a dei maltrattamenti in Croazia, bensì a delle percosse che avrebbe ricevuto in E._______, primo paese in Europa dove sarebbe giunto (cfr. n. 3/2 e n. 16/2). Ne discende quindi che non si può dar alcun credito alle predette sue dichiarazioni generiche, a tratti anche incoerenti, e risultano del tutto insufficienti per concludere che nel caso di un suo ritorno in Croazia, con verosimiglianza preponderante, egli sarebbe vittima di un trattamento contrario agli art. 3 CEDU, 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105) o 4 CartaUE. Inoltre, nel caso di un suo trasferimento in Croazia egli non verrà trattato come un nuovo venuto, bensì verrà accolto direttamente nelle strutture ivi presenti. Altresì, a differenza di quanto in modo generale sostenuto dall'insorgente nel suo gravame, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente, che del resto nel suo brevissimo soggiorno in Croazia non ha mai addotto di essersi indirizzato, potrà rivolgersi per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (art. 26 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative tutt'ora presenti su suolo croato (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.2). Del resto, la presenza di queste ultime, per quanto dimostrativa di necessità specifiche per lo Stato croato, non è tuttavia in alcun modo sintomo di sistematiche lacune da parte dello stesso come concluso a torto nel ricorso (cfr. n. 19, pag. 7). 10.4 L'applicazione dell'art. 3 par. 2 RD III non si giustifica dunque nel caso concreto. 11. 11.1 Occorre ancora esaminare se, come lo ritiene l'insorgente nel ricorso (cfr. n. 21 segg., pag. 8), in casu risulti applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Quest'ultima disposizione prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 11.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per i richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche, tuttavia, visto anche quanto già sopra ritenuto circa l'inconsistenza e la contraddittorietà degli asserti resi dall'insorgente nel suo gravame, la scrivente autorità ritiene che egli non abbia fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Croazia lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. L'insorgente non ha peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziati, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di riprenderlo in carico e che non porterebbero a termine l'esame della sua domanda d'asilo in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Inoltre, lui non ha fornito alcun elemento sostanziato suscettibile di dimostrare che la Croazia, che si rammenta ha accettato la sua ripresa in carico, non rispetterebbe il principio di non-respingimento e quindi non ottempererebbe ai suoi obblighi internazionali, allontanandolo verso un paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà, sarebbero seriamente minacciate, o ancora da dove rischierebbe di essere obbligato a recarsi in un tale paese. In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenesse che la sua domanda d'asilo non sia trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia d'accoglienza. 11.3 Per quanto poi attiene allo stato di salute dell'insorgente, dagli atti all'inserto si evince come egli abbia allegato nel corso del colloquio Dublino di avere dei denti rotti, nonché difficoltà a dormire, che gli causerebbe pure dolori al collo e alle spalle (cfr. n. 16/2). Tali asserti non sono stati supportati da alcun documento medico agli atti o presentato con il ricorso. A tal proposito, vale la pena evidenziare come è responsabilità del ricorrente di consultare l'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiato, per segnalare qualsiasi problematica medica. Ciò che egli non pare aver fatto in passato, salvo il suo asserto di stare aspettando un appuntamento dal dentista (cfr. n. 16/2), che non appare però concretizzato dagli atti di causa. Tuttavia, anche se le suddette problematiche mediche fossero ritenute verosimili, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore non ravvede nei suoi asserti alcuna problematica medica di particolare gravità da impedirne il suo trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Del resto, se egli in futuro dovesse necessitare di cure mediche, potrà senz'altro beneficiarne in Croazia, paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche per la cura di eventuali patologie riguardanti lo spettro psichiatrico (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). A fianco alle strutture statali, vi sono inoltre in Croazia anche offerte per le cure psichiatriche e psicologiche, da parte di organizzazioni non governative (cfr. sentenza del Tribunale E-5359/2024 del 4 settembre 2024 consid. 6.3 con ulteriore rif. cit.). Se il ricorrente dovesse ritenere anche in questo ambito che i suoi diritti vengano violati dalle autorità croate, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 11.4 Visto quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Croazia lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU. 11.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica del ricorrente, come da lui postulato nel ricorso (cfr. n. 27, pag. 9). La conclusione a titolo ancora più eventuale esposta nel gravame a tal proposito deve quindi essere respinta.

12. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle suddette norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

13. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto, nella misura della sua ricevibilità (cfr. supra consid. 6), e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. 15. 15.1 Altresì, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.2 Pertanto, e visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: