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F-8214/2024

F-8214/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-07 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 1.3 Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 Vengono fatti valere vizi di natura formale. I ricorrenti domandano in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Essi reclamano una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione sufficienti elementi relativi ad un potenziale diritto di un permesso di soggiorno dei ricorrenti così come il bene superiore del fanciullo ed infine la presenza del presunto marito della ricorrente 1 in Svizzera, per cui il rilevamento dei fatti risulterebbe viziato (art. 106 par. 1 lett. b LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1).

E. 2.2 In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni dei ricorrenti, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. Nella sua decisione, la SEM ha valutato in particolare tutti gli elementi che potrebbero risultare ostativi di un trasferimento in Croazia, tra cui la relazione della ricorrente 1 con un cittadino turco residente in Svizzera che lei avrebbe definito essere suo marito, il suo stato di gravidanza attuale ed eventuali problematiche dal profilo medico. Inoltre la SEM ha preso in considerazione la prassi vigente del presente Tribunale (vedi sentenza E-1488/2020 del 22 marzo 2023). Per quanto riguarda l'asserito bene superiore del fanciullo non risulta chiaro in che modo l'autorità inferiore non ne abbia preso sufficientemente in considerazione, per cui le dichiarazioni fatte in tal senso risultano stereotipate, generiche e prive di contenuto concreto.

E. 2.3 Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dai ricorrenti a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.1 e segg.)

E. 3.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 3.3 Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che i ricorrenti hanno presentato domanda d'asilo in Croazia il 12 ottobre 2024 (vedi SEM-atti [1372424-]10/1). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione, né tantomeno che i ricorrenti abbiano presentato ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. Dunque la competenza delle autorità croate è di principio data.

E. 4.1 Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III).

E. 4.2 A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (PA-CR; RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CCT, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 4.3 Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024 consid. 5.5).

E. 4.4 Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la loro ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che essi non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento.

E. 4.5 Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie

E. 5 Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 5.1 Per contestare il loro trasferimento in Croazia, i ricorrenti si sono appellati a presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità croate, per cui sarebbero stati costretti contro la loro volontà a lasciare le loro impronte digitali. Essi avrebbero alloggiato presso una struttura dalle condizioni pessime, affollata e priva di pulizia. Dopo il prelievo delle impronte i ricorrenti sarebbero stati abbandonati presso una stazione a Zagabria (cfr. vedi SEM-atti 20/4).

E. 5.2 Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Come già esposto, gli insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderli a carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza).

E. 5.3 Proseguendo sul profilo medico emerge che la ricorrente 1 si trova al momento in stato interessante (cfr. SEM-atti 19/1, 30/2). La gravidanza si troverebbe tuttavia ad uno stato estremamente precoce e non vi sarebbero complicanze visibili (SEM-atti 30/2). Per quanto riguarda entrambi i ricorrenti, essi lamentano un turbamento psicologico (SEM-atti 20/4). Tali problematiche non possono tuttavia essere considerate tali da risultare ostative ad un trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4).

E. 5.4 Infine i ricorrenti menzionano la presenza in Svizzera di C._______ (nato nel 1982), rifugiato turco e detentore di permesso C. Benché inizialmente i ricorrenti hanno dichiarato che questi fosse il marito della ricorrente 1 e padre del ricorrente 2 (SEM-atti 1/1, 2/1), nell'ambito del colloquio Dublino, la ricorrente 1 ha ammesso che il loro matrimonio fu celebrato solo in forma religiosa, per cui non riconosciuto civilmente. Lei ha ammesso altresì che il vero padre del ricorrente 2 si trovasse in Turchia (SEM-atti 20/4). La ricorrente ha dichiarato che la relazione si è per lo più svolta al telefono e che solamente il 15 settembre 2024 i presunti coniugi si sono visti per la prima volta (SEM-atti 20/4). Per potere invocare il diritto al rispetto della vita famigliare secondo l'art. 8 CEDU, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare, il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), come pure che all'interessato non è possibile - rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile - proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Essendo il matrimonio tra la ricorrente 1 ed il signor C._______ non riconosciuto legalmente in Svizzera non si può presumere un legame stretto ed effettivo. Inoltre la ricorrente 1 non ha mai menzionato di aver convissuto con il signor C._______ in passato, né tantomeno chiarito l'intensità degli incontri con questi. Pertanto non si può ammettere la presenza di una relazione stretta ed effettivamente vissuta. Per le stesse ragioni va negato che il trasferimento in Croazia sia in contrasto con il bene superiore del fanciullo in merito al ricorrente 2 così come al nascituro (art. 6 par. 1 RD III).

E. 5.5 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto.

E. 7.1 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente.

E. 7.2 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 9 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-8214/2024 Sentenza del 7 gennaio 2025 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliere Matthew Pydar. Parti

1. A._______, nata il (...),

2. B._______, nato il (...), Turchia, entrambi patrocinati da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 19 dicembre 2024. Fatti: A. I ricorrenti hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 29 ottobre 2024. Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che essi avevano depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia in data 2 ottobre 2024. B. Essendo il ricorrente 2 minorenne di giovane età (14 anni) e figlio della ricorrente 1, e dato che i loro interessi non divergono, il colloquio di Dublino si è svolto il 15 novembre 2024 esclusivamente con quest'ultima. Durante tale incontro, la ricorrente 1, agendo per sé stessa e per il figlio minorenne, ha in particolare esercitato il loro diritto di essere sentiti in relazione all'eventuale competenza della Croazia per il trattamento della loro domanda d'asilo, nonché circa il loro stato di salute. C. Il 15 novembre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa croata la ripresa in carico dei ricorrenti sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). In data 29 novembre 2024 le competenti autorità croate hanno accettato di riprendere in carico la ricorrente 1 ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III. Successivamente hanno confermato in data 13 dicembre 2024 anche la ripresa in carico del ricorrente 2. D. Per decisione del 19 dicembre 2024, notificata il giorno seguente, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha ordinato il loro allontanamento in Croazia e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. E. Contro tale provvedimento, i ricorrenti, patrocinati dalla loro rappresentante, hanno presentato ricorso il 30 dicembre 2024. I ricorrenti domandano che l'esecuzione della decisione venga sospesa in via supercautelare nonché la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Essi domandano inoltre l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie oltre che del relativo anticipo, con protesta di tasse e ripetibili. Nel merito chiedono l'annullamento della precitata decisione e, in subordine, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. F. Il 30 dicembre 2024 il giudice istruttore ha disposto la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia. Diritto: 1. 1.1. Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF e all'art. 108 cpv. 3 LAsi. 1.3. Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1. Vengono fatti valere vizi di natura formale. I ricorrenti domandano in subordine la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Essi reclamano una violazione della massima inquisitoria (art. 12 PA combinato con art. 6 LAsi), in quanto l'autorità inferiore non avrebbe preso in considerazione sufficienti elementi relativi ad un potenziale diritto di un permesso di soggiorno dei ricorrenti così come il bene superiore del fanciullo ed infine la presenza del presunto marito della ricorrente 1 in Svizzera, per cui il rilevamento dei fatti risulterebbe viziato (art. 106 par. 1 lett. b LAsi). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1; DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.2. In merito all'asserita violazione della massima inquisitoria e in contrasto con le affermazioni dei ricorrenti, l'autorità inferiore ha eseguito un esame attento e completo di tutte le circostanze fatte valere in fase istruttoria, così come di tutti i fatti dimostrati con mezzi di prova sufficienti. Nella sua decisione, la SEM ha valutato in particolare tutti gli elementi che potrebbero risultare ostativi di un trasferimento in Croazia, tra cui la relazione della ricorrente 1 con un cittadino turco residente in Svizzera che lei avrebbe definito essere suo marito, il suo stato di gravidanza attuale ed eventuali problematiche dal profilo medico. Inoltre la SEM ha preso in considerazione la prassi vigente del presente Tribunale (vedi sentenza E-1488/2020 del 22 marzo 2023). Per quanto riguarda l'asserito bene superiore del fanciullo non risulta chiaro in che modo l'autorità inferiore non ne abbia preso sufficientemente in considerazione, per cui le dichiarazioni fatte in tal senso risultano stereotipate, generiche e prive di contenuto concreto. 2.3. Visto quanto sopra, gli atti all'incarto non rendono quindi conto di alcun elemento che permetta di ritenere che la SEM abbia stabilito in maniera incompleta o inesatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) né tantomeno una ricostruzione viziata dei fatti; e quindi di conseguenza essa si è attenuta al suo obbligo inquisitorio. Le censure mosse dai ricorrenti a tal proposito risultano prive di fondamento. Trattandosi inoltre di argomentazioni di fondo, queste verranno ulteriormente approfondite nell'esame materiale del ricorso (cfr. consid. 5.1 e segg.) 3. 3.1. Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2. Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III. La procedura di determinazione dello Stato competente viene avviata non appena una domanda di asilo viene presentata per la prima volta in uno Stato membro (art. 20 par. 1 RD III). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 3.3. Giusta l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. Nella presente disamina, le investigazioni condotte dalla SEM hanno rivelato che i ricorrenti hanno presentato domanda d'asilo in Croazia il 12 ottobre 2024 (vedi SEM-atti [1372424-]10/1). Dagli atti non risulta che tale domanda sia stata ritirata, la quale pertanto risulta ancora in corso di valutazione, né tantomeno che i ricorrenti abbiano presentato ulteriori domande d'asilo in altri stati membri. Dunque la competenza delle autorità croate è di principio data. 4. 4.1. Occorre così appurare, qui appresso, se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Croazia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito CartaUE), le quali renderebbero impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III). 4.2. A questo proposito va ricordato che la Croazia è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (CR, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (PA-CR; RS 0.142.301), come pure dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107) e dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CCT, RS 0.105). Pertanto, vale la presunzione che questo Stato garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti asilo, in particolare quello di trattare le loro domande secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) C-228/21 del 30 novembre 2023 cifr. 129, 138s., 141, pt. 2). Tuttavia, questa presunzione può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati che, nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 4.3. Secondo costante giurisprudenza di codesto Tribunale, non vi è motivo di ritenere che la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia siano sistematicamente carenti nei confronti dei richiedenti che hanno già presentato una domanda di protezione internazionale in quel Paese e che vengono esplicitamente ripresi da quello Stato nell'ambito di una procedura Dublino (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4.4 e 9.5, successivamente confermata in ripetute occasioni, ad esempio nelle sentenze F-1855/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.4 e D-5641/2023 del 21 marzo 2024 consid. 5.5). 4.4. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato in nessun modo con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato esplicitamente la loro ripresa in carico - non sia intenzionato a riprenderli in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla loro domanda di protezione in rispetto della direttiva procedura, o ancora che essi non avrebbero avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avranno in futuro, e ciò in rispetto delle normative comunitarie ed internazionali in materia, in particolare del principio di non-respingimento. 4.5. Di conseguenza, in assenza di una comprovata violazione sistematica delle norme comunitarie e convenzionali in materia di asilo in Croazia, la presunzione di conformità di questo Stato agli obblighi internazionali nei confronti dei richiedenti asilo non è confutata. Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 cpv. 2 RD III non si giustifica nel caso di specie

5. Occorre ancora esaminare se nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 5.1. Per contestare il loro trasferimento in Croazia, i ricorrenti si sono appellati a presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità croate, per cui sarebbero stati costretti contro la loro volontà a lasciare le loro impronte digitali. Essi avrebbero alloggiato presso una struttura dalle condizioni pessime, affollata e priva di pulizia. Dopo il prelievo delle impronte i ricorrenti sarebbero stati abbandonati presso una stazione a Zagabria (cfr. vedi SEM-atti 20/4). 5.2. Per quanto il Tribunale non misconosca che le condizioni di accoglienza e di procedura per richiedenti l'asilo in Croazia possano essere problematiche (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.5 in relazione con il consid. 9.3.2), la scrivente autorità ritiene che i ricorrenti non abbiano fornito degli indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un loro ritorno in Croazia li esporrebbe al rischio di essere privati del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Come già esposto, gli insorgenti non hanno peraltro né dimostrato, né reso verosimile, con elementi fondati e circostanziali, l'esistenza di un rischio concreto che le autorità croate rifiuterebbero di prenderli a carico e che non porterebbero a termine l'esame della loro domanda di asilo in violazione della direttiva procedura. Poiché, come già notato sopra, la procedura di asilo e le condizioni di accoglienza in Croazia non risultano sistematicamente carenti, non sono a tal proposito necessari ulteriori commenti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21 del 30 novembre 2023, consid. 142). In proposito si sottolinea ancora come, essendo la Croazia uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che gli insorgenti non possano far valere i loro diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritenessero che la loro domanda non venga trattata in modo corretto, o che le autorità croate vengano meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale e regolamentare, in particolare in materia di accoglienza (cfr. art. 26 direttiva accoglienza). 5.3. Proseguendo sul profilo medico emerge che la ricorrente 1 si trova al momento in stato interessante (cfr. SEM-atti 19/1, 30/2). La gravidanza si troverebbe tuttavia ad uno stato estremamente precoce e non vi sarebbero complicanze visibili (SEM-atti 30/2). Per quanto riguarda entrambi i ricorrenti, essi lamentano un turbamento psicologico (SEM-atti 20/4). Tali problematiche non possono tuttavia essere considerate tali da risultare ostative ad un trasferimento in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, §121 segg. riaffermando quanto stabilito in Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg.; N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, 26565/06; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Inoltre la Croazia dispone di strutture mediche adeguate al trattamento delle problematiche menzionate (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-4895/2024 del 12 agosto 2024 consid. 5.6, F-4288/2024 del 25 luglio 2024 consid. 5.7.4). 5.4. Infine i ricorrenti menzionano la presenza in Svizzera di C._______ (nato nel 1982), rifugiato turco e detentore di permesso C. Benché inizialmente i ricorrenti hanno dichiarato che questi fosse il marito della ricorrente 1 e padre del ricorrente 2 (SEM-atti 1/1, 2/1), nell'ambito del colloquio Dublino, la ricorrente 1 ha ammesso che il loro matrimonio fu celebrato solo in forma religiosa, per cui non riconosciuto civilmente. Lei ha ammesso altresì che il vero padre del ricorrente 2 si trovasse in Turchia (SEM-atti 20/4). La ricorrente ha dichiarato che la relazione si è per lo più svolta al telefono e che solamente il 15 settembre 2024 i presunti coniugi si sono visti per la prima volta (SEM-atti 20/4). Per potere invocare il diritto al rispetto della vita famigliare secondo l'art. 8 CEDU, lo straniero deve comprovare l'esistenza di una relazione stretta ed effettiva con un famigliare, il quale beneficia di un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), come pure che all'interessato non è possibile - rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile - proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 segg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Essendo il matrimonio tra la ricorrente 1 ed il signor C._______ non riconosciuto legalmente in Svizzera non si può presumere un legame stretto ed effettivo. Inoltre la ricorrente 1 non ha mai menzionato di aver convissuto con il signor C._______ in passato, né tantomeno chiarito l'intensità degli incontri con questi. Pertanto non si può ammettere la presenza di una relazione stretta ed effettivamente vissuta. Per le stesse ragioni va negato che il trasferimento in Croazia sia in contrasto con il bene superiore del fanciullo in merito al ricorrente 2 così come al nascituro (art. 6 par. 1 RD III). 5.5. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera pronunciando il trasferimento dei ricorrenti verso la Croazia, in particolare dal profilo delle disposizioni pertinenti di diritto internazionale pubblico. Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III, rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo delle ricorrenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il loro trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi, poiché non esistono eccezioni alla regola generale del rinvio (art. 32 OA 1). Il ricorso deve quindi essere respinto. 7. 7.1. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di uno secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 e 2 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti e la decisione è motivata soltanto sommariamente. 7.2. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la richiesta tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risulta divenuta senza oggetto. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di Fr. 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

9. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Gregor Chatton Matthew Pydar Data di spedizione: