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F-7008/2024

F-7008/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);

- alla SEM, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7008/2024 Sentenza dell'8 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 1973, Congo (...), B._______, nato il ... 2009, Congo (...), entrambi patrocinati da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 28 ottobre 2024. Visto che: il 18 luglio 2024, A._______ (il ricorrente) ha presentato, anche a nome di suo figlio B._______, una domanda d'asilo in Svizzera, il 28 ottobre 2024, dopo aver istruito il caso e concluso che la Francia fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia, il 29 ottobre 2024, il rappresentante del ricorrente, SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, il 6 novembre 2024, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che il ricorso sia accolto e che la decisione impugnata sia annullata, in subordine che la causa sia rinviata alla SEM per l'esame nazionale della domanda o per completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione, il 7 novembre 2024, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente e di suo figlio verso la Francia, per quanto necessario alla risoluzione del litigio, gli ulteriori fatti del caso saranno esposti e tematizzati in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento dell'Unione europea (UE) 604/2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale [GU] dell'UE L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), conformemente all'art. 12 par. 4 RD III, se il richiedente è titolare di uno o più visti scaduti da meno di sei mesi che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano i par. 1, 2 e 3 fino a che il richiedente non abbia lasciato il territorio degli Stati membri, in concreto è assodato e incontestato che il ricorrente è stato titolare di un visto per ingressi multipli emesso dalla Francia valido dal 15 dicembre 2023 al 15 giugno 2024, che suo figlio è stato titolare di un visto emesso dalla Francia valevole dal 15 dicembre 2023 al 21 gennaio 2024, e che entrambi sono venuti in Francia il 19 dicembre 2023 e rientrati in Congo l'11 gennaio 2024 (cfr. ricorso, pag. 3), di conseguenza, siccome i due visti erano scaduti da meno di sei mesi al momento del deposito della domanda d'asilo il 18 luglio 2024, la SEM ha applicato l'art. 12 par. 4 RD III e le autorità francesi hanno pacificamente riconosciuto la competenza del loro Paese e preso in carico il ricorrente e suo figlio per la protezione internazionale, dal canto suo, il ricorrente contesta la competenza della Francia, facendo valere che, prima di essere ritornato insieme a suo figlio in questo Paese, il 16 maggio 2024, con un visto emesso dal Montenegro, egli è uscito dallo spazio Dublino, per cui l'art. 12 par. 4 RD III non sarebbe applicabile; a sostegno della sua tesi egli cita della dottrina tedesca per pretendere che "la richiesta della SEM non solo sia contraria al principio di buona fede, ma risulti altresì non rispettosa delle norme di correttezza e trasparenza che governano il sistema Dublino" (cfr. ricorso, pagg. 3, 6 e 7) ora, premesso che la digressione del ricorrente sull'espressione "no clear evidence" (ricorso, pag. 6) appare a questo Tribunale piuttosto cavillosa, si deve sottolineare che la SEM ha chiaramente comunicato alle autorità francesi che il ricorrente e suo figlio avevano lasciato lo spazio Dublino ("he stated that he returned to the Congo") prima di ritornare in Francia (cfr. incarto SEM, doc. 28/11), e che le dette autorità, nonostante ciò, non hanno richiesto complementi d'informazione e non hanno sollevato il benché minimo dubbio quanto alla loro competenza in virtù dell'art. 12 par. 4 RD III (cfr. incarto SEM, doc. 35/2); in questo senso le copie dei biglietti d'aereo, per così dire in quanto "clear evidence", relative al secondo viaggio in Francia del ricorrente e di suo figlio (cfr. incarto SEM, doc. 26/1 e 27/1), non sono suscettibili di influire in modo determinante sulla questione della competenza internazionale, stando così le cose, questo Tribunale non intravede alcun motivo per rimettere in discussione la competenza della Francia a trattare la domanda di protezione internazionale del ricorrente e di suo figlio; si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in Francia, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Francia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. la sentenza TAF F-1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), In concreto, il ricorrente, che riferisce laconicamente di avere "dovuto lasciare il proprio paese a causa di gravi problemi avuti con il Movimento del 23 marzo (M23)" (ricorso, pag. 3), si è limitato a contestare la competenza della Francia per pretesi motivi di non rispetto della "buona fede", della "trasparenza" e della "correttezza" da parte della SEM, senza mettere minimamente in dubbio che la Francia, come è peraltro notorio, si attiene ai suoi obblighi internazionali nei confronti delle persone che si rivolgono ad essa per chiedere l'asilo, è utile a questo punto ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020, del 15 luglio 2020 pag. 10), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Francia per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a giusta ragione che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo contestuale trasferimento in Francia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (artt. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);

- alla SEM, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).