Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTAF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Nel caso concreto, la ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
E. 3 Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.).
E. 5.1 La ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito e motivato a sufficienza dei fatti che avrebbero sancito la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo, sotto l'aspetto della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari (cfr. ricorso, p.to 19, pag. 9 e lett. b, pag. 10). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3).
E. 5.2 Ora, al contrario di quanto sollevato nel ricorso, dagli atti all'inserto non si evincono in alcun modo delle circostanze evocate dalla ricorrente per la prima volta nel gravame. Nel colloquio Dublino (cfr. n. 14/2), ella non ha difatti mai dichiarato che non avrebbe ricevuto acqua o cibo dalle autorità croate durante il suo trattenimento di (...) giorni, o ancora che non avrebbe avuto accesso al centro d'accoglienza successivamente, o ancora che quest'ultimo sarebbe stato sporco e pieno d'insetti e che ivi non avrebbe ricevuto i medicamenti a lei necessari, o ancora che non le sarebbero stati consegnati il sapone, un asciugamano, né altri prodotti d'igiene (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 4). In proposito, si sottolinea come la ricorrente non ha apportato alcuna motivazione nel gravame, supportata da un qualsivoglia elemento concreto e fondato, per condurre lo scrivente Tribunale a ritenere che quanto da lei allegato soltanto nel ricorso sia verosimile, visto che tali suoi asseriti si scontrano con quanto da lei narrato nel corso del colloquio Dublino. Ciò posto, non si può quindi seguire la ricorrente, laddove ritiene che la SEM avrebbe dovuto chiarire approfonditamente se ella avrebbe trovato un'effettiva protezione ed un alloggio consono in Croazia (cfr. ricorso, n. 19, pag. 9). Sul punto v'è inoltre da aggiungere come gli elementi utilizzati dall'autorità sindacata onde forgiare il proprio convincimento nella decisione avversata sotto il profilo sia dell'art. 3 par. 2 RD III sia dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza resa in materia dal Tribunale (cfr. infra consid. 7) e tengano conto sufficientemente degli elementi concreti presenti all'incarto. La SEM ha anche motivato di conseguenza il provvedimento sindacato senza prestare il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Per quanto poi concerne più in particolare lo stato di salute della ricorrente, la SEM, al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. p.to 23, pag. 10), ha accertato che ella soffra di micosi vaginale, di un'infezione virale delle vie respiratorie superiori e di problemi d'incontinenza DD correlati allo stress per cui le sono state prescritte le terapie farmacologiche del caso (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 7; cfr. anche n. 15/6 e 20/3). Sulla base dei predetti atti all'inserto, l'autorità inferiore ha correttamente stabilito che non sussistano elementi sufficienti per cui la visita di controllo programmata tra qualche settimana (cfr. n. 20/3) possa far emergere una diagnosi così grave da mutare la valutazione della SEM e che la sua situazione medica non sia pertanto d'ostacolo ad un suo trasferimento in Croazia. Tanto più che, come rimarcato giustamente dall'autorità inferiore, le problematiche fatte valere dalla ricorrente e accertate dalle visite mediche effettuate, potranno continuare ad essere curate e trattate in Croazia (cfr. infra consid. 7.3). Infine la ricorrente, in proposito, non ha prodotto in fase di ricorso alcun nuovo mezzo di prova, per cui non risulta che la SEM abbia omesso di valutare circostanze rilevanti ai fini della presente procedura riguardo al suo stato di salute.
E. 5.3 Ne discende che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa e esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno di conseguenza integralmente respinte e la conclusione eventuale formulata nel ricorso disattesa.
E. 6 Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della sua procedura di asilo e di allontanamento della ricorrente spetti alla Croazia. Difatti, le autorità croate competenti - entro il termine fissato all'art. 25 par. 1 RD III - hanno esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente richiesta dalla SEM (cfr. n. 16/7 e 19/2), basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis la sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10), né essendo deducibile in alcun modo dagli atti all'inserto, che la ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3).
E. 7.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-4894/2025 del 15 luglio 2025 consid. 7.1, F-5006/2025 del 14 luglio 2025 consid. 4.3, F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 6) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III.
E. 7.2 Le allegazioni per lo più generiche apportate nel ricorso dalla ricorrente, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, p.to 1.2, pag. 5 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. supra consid. 5.2), non sono in grado di capovolgere la conclusione della SEM succitata. Invero, non possono essere seguite le argomentazioni della ricorrente, del tutto generiche e non supportate da elementi fondati e concreti, riguardo alle carenze sistemiche che sarebbero presenti nelle procedure d'asilo croate, con ampio utilizzo di violenza e di pratiche discriminatorie da parte della polizia croata nei confronti dei richiedenti l'asilo, contro la quale non vi sarebbe possibilità fattuale di agire in giustizia, nonché le difficoltà di accedere al sistema di salute croato. Difatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 7.1), v'è da partire dal presupposto, che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella della ricorrente, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF F-4894/2025 succitata consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.), come motivato correttamente nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 seg.). Anche le esperienze allegate dalla ricorrente - ovvero che la polizia croata non volendo ella togliersi il velo per motivi religiosi per farsi rilevare le impronte digitali, l'avrebbe messa da parte e continuato a svolgere il suo lavoro con gli altri richiedenti, nonché sarebbe stata posta (...) giorni in stato di fermo, e altresì la polizia l'avrebbe obbligata a sottoscrivere dei documenti senza che fossero tradotti in una lingua a lei conosciuta (cfr. n. 14/2) - non sono supportate da elementi concreti e sostanziati, e non sono, in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione precitata. Per quanto il Tribunale riconosca che il comportamento delle autorità di frontiera croate ed il trattamento dei richiedenti l'asilo dal momento della loro entrata per la prima volta sul territorio croato fino al deposito della loro domanda d'asilo in Croazia possano essere problematici (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4 segg.); tuttavia, le persone trasferite nel quadro del RD III, vengono invece prese in carico o riprese in carico - quest'ultima circostanza è quella anche della ricorrente - da parte delle autorità croate, e non sono esposte, secondo un'alta probabilità, al rischio di subire dei pushback illegali, e quindi ad una violazione del principio di non-respingimento, o ancora alla violazione di diritti umani. Le persone che vengono trasferite nell'ambito di procedure Dublino secondo il RD III in Croazia, al contrario di quanto allegato nel ricorso, ottengono l'accesso alle procedure d'asilo in loco, e si possono rivolgere alle autorità croate - o alle organizzazioni non governative presenti in loco - in caso di bisogno per far valere i loro diritti (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), anche inoltrando ricorso o denunciando l'agito di alcuni singoli funzionari, nel caso in cui ritenessero che i loro diritti non vengano rispettati (cfr. sentenza del TAF F-5006/2025 succitata consid. 4.3). Sul punto, si rimarca come le sentenze del (...) e di (...) citate nel ricorso (cfr. p.to 10, pag. 6), in quanto giurisprudenza di tribunali stranieri, non legano in alcun modo questo Tribunale. Pertanto, apparterrà alla ricorrente, che non ha mai allegato che nel suo soggiorno breve durato soltanto (...) giorni in Croazia avrebbe intrapreso qualsivoglia azione per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i suoi diritti o denunciare le azioni discriminatorie di cui si è sentita oggetto, o se lo fosse ancora in futuro (cfr. art. 26 RD III). Si rimarca in proposito come la Croazia ha pure sottoscritto la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), ed è quindi tenuta a rispettarla, potendo la ricorrente prevalersi del rispetto dei diritti protetti nella stessa, sollevati nel suo ricorso (cfr. p.to 20, pag. 9 seg.), dinanzi alle preposte autorità croate nel caso ella si sia sentita discriminata in passato o se lo fosse in futuro. Pertanto, da quanto precede, si deduce che la ricorrente otterrà accesso alla procedura d'asilo in Croazia, con un trattamento conforme agli standard posti dal diritto internazionale.
E. 7.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento della ricorrente in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. n. 20, pag. 10 e n. 23, pag. 10), le diagnosi poste alla ricorrente ed i trattamenti farmacologici prescrittile (cfr. supra consid. 5.2), non risultano di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, in disaccordo con quanto allegato dall'insorgente, il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate perché ella possa continuare i trattamenti prescrittile in Svizzera per le diagnosi di cui ella è ancora affetta (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.3.3, F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.3). Altresì, va fatto presente che la Croazia è tenuta a garantirle, qualora ne necessitasse, di un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Se la ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalla autorità croate, apparterrà a lei di adire le proposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza).
E. 7.4 Visto quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare o a rendere perlomeno verosimile che un suo trasferimento in Croazia la esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali.
E. 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, come postulato invece nel ricorso, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica della ricorrente, come da lei concluso nel ricorso (cfr. p.to 24, pag. 10 seg.).
E. 8 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 9 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 25 luglio 2025 sono revocate.
E. 11 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-5510/2025 Sentenza del 29 luglio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), Somalia, rappresentata da Joanna Freiermuth in sostituzione dell'avv. Lea Hungerbühler, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi);decisione della SEM del 16 luglio 2025. Fatti: A. A.a L'interessata ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2025. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac" del 5 giugno 2025, è risultato che la richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Croazia il (...). A.b Il (...) luglio 2025, si è tenuto con l'interessata un colloquio fondato sull'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c La SEM, il 3 luglio 2025, ha inoltrato all'autorità croata competente una domanda di ripresa in carico per l'interessata, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III. La Croazia ha risposto positivamente il 15 luglio 2025, basandosi invece sull'art. 20 par. 5 RD III. B. Con decisione datata 16 luglio 2025 - notificata il 18 luglio 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-23/1) - la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento della richiedente verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura. C. Il 24 luglio 2025, l'interessata ha adito con ricorso, in tedesco, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), contro il succitato provvedimento della SEM, con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione avversata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso con conseguente avviso alle autorità cantonali, e d'altro canto all'accoglimento dell'istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, ella ha concluso, in via principale, all'annullamento della decisione impugnata e all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo da parte della SEM. In via eventuale, la ricorrente ha chiesto la restituzione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisone. Al ricorso sono stati annessi, quali nuovi documenti in copia, la procura con la quale si è legittimata la nuova rappresentante legale della ricorrente ed il mandato di sostituzione della medesima in favore di Joanna Freiermuth. D. Con misure supercautelari del 25 luglio 2025, il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTAF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Nel caso concreto, la ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca. Tuttavia, il Tribunale non ravvede alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF. Il procedimento segue quindi la lingua della decisione impugnata.
3. Il ricorso, essendo manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Il potere di cognizione del Tribunale e le censure ammissibili in materia d'asilo, sono disciplinati dall'art. 106 cpv. 1 LAsi (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; 2014/1 consid. 2). Il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1 e rif. cit.). 5. 5.1 La ricorrente propone, quale conclusione eventuale, la restituzione degli atti all'autorità inferiore, in quanto quest'ultima non avrebbe chiarito e motivato a sufficienza dei fatti che avrebbero sancito la competenza della Svizzera per la trattazione della sua domanda d'asilo, sotto l'aspetto della clausola di sovranità e dell'esistenza di motivi umanitari (cfr. ricorso, p.to 19, pag. 9 e lett. b, pag. 10). Tali censure formali sono da esaminare preliminarmente, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3). 5.2 Ora, al contrario di quanto sollevato nel ricorso, dagli atti all'inserto non si evincono in alcun modo delle circostanze evocate dalla ricorrente per la prima volta nel gravame. Nel colloquio Dublino (cfr. n. 14/2), ella non ha difatti mai dichiarato che non avrebbe ricevuto acqua o cibo dalle autorità croate durante il suo trattenimento di (...) giorni, o ancora che non avrebbe avuto accesso al centro d'accoglienza successivamente, o ancora che quest'ultimo sarebbe stato sporco e pieno d'insetti e che ivi non avrebbe ricevuto i medicamenti a lei necessari, o ancora che non le sarebbero stati consegnati il sapone, un asciugamano, né altri prodotti d'igiene (cfr. ricorso, p.to 5, pag. 4). In proposito, si sottolinea come la ricorrente non ha apportato alcuna motivazione nel gravame, supportata da un qualsivoglia elemento concreto e fondato, per condurre lo scrivente Tribunale a ritenere che quanto da lei allegato soltanto nel ricorso sia verosimile, visto che tali suoi asseriti si scontrano con quanto da lei narrato nel corso del colloquio Dublino. Ciò posto, non si può quindi seguire la ricorrente, laddove ritiene che la SEM avrebbe dovuto chiarire approfonditamente se ella avrebbe trovato un'effettiva protezione ed un alloggio consono in Croazia (cfr. ricorso, n. 19, pag. 9). Sul punto v'è inoltre da aggiungere come gli elementi utilizzati dall'autorità sindacata onde forgiare il proprio convincimento nella decisione avversata sotto il profilo sia dell'art. 3 par. 2 RD III sia dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), s'iscrivano palesemente nella giurisprudenza resa in materia dal Tribunale (cfr. infra consid. 7) e tengano conto sufficientemente degli elementi concreti presenti all'incarto. La SEM ha anche motivato di conseguenza il provvedimento sindacato senza prestare il fianco a critiche (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 3 segg.). Per quanto poi concerne più in particolare lo stato di salute della ricorrente, la SEM, al contrario di quanto asserito nel ricorso (cfr. p.to 23, pag. 10), ha accertato che ella soffra di micosi vaginale, di un'infezione virale delle vie respiratorie superiori e di problemi d'incontinenza DD correlati allo stress per cui le sono state prescritte le terapie farmacologiche del caso (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 7; cfr. anche n. 15/6 e 20/3). Sulla base dei predetti atti all'inserto, l'autorità inferiore ha correttamente stabilito che non sussistano elementi sufficienti per cui la visita di controllo programmata tra qualche settimana (cfr. n. 20/3) possa far emergere una diagnosi così grave da mutare la valutazione della SEM e che la sua situazione medica non sia pertanto d'ostacolo ad un suo trasferimento in Croazia. Tanto più che, come rimarcato giustamente dall'autorità inferiore, le problematiche fatte valere dalla ricorrente e accertate dalle visite mediche effettuate, potranno continuare ad essere curate e trattate in Croazia (cfr. infra consid. 7.3). Infine la ricorrente, in proposito, non ha prodotto in fase di ricorso alcun nuovo mezzo di prova, per cui non risulta che la SEM abbia omesso di valutare circostanze rilevanti ai fini della presente procedura riguardo al suo stato di salute. 5.3 Ne discende che la SEM non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa e esatta i fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio, né ha violato il suo obbligo di motivare a sufficienza la decisione avversata. Le censure formali ricorsuali vanno di conseguenza integralmente respinte e la conclusione eventuale formulata nel ricorso disattesa.
6. Ciò posto, venendo ora al merito, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della sua procedura di asilo e di allontanamento della ricorrente spetti alla Croazia. Difatti, le autorità croate competenti - entro il termine fissato all'art. 25 par. 1 RD III - hanno esplicitamente accettato la ripresa in carico dell'insorgente richiesta dalla SEM (cfr. n. 16/7 e 19/2), basandosi sull'art. 20 par. 5 RD III. A tali condizioni, non essendo del resto necessario un esame di fondo dei criteri secondo il capo III del RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; mutatis mutandis la sentenza del TAF F-7613/2024 del 3 febbraio 2025 consid. 5.10), né essendo deducibile in alcun modo dagli atti all'inserto, che la ricorrente avrebbe lasciato il territorio degli Stati membri dello Spazio Dublino, o che avrebbe ottenuto un titolo di soggiorno da parte di uno di questi Stati nell'intervallo, la Croazia è di principio competente ai sensi dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17, §§ 48-50; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF D-5882/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.3.2-4.3.3). 7. 7.1 Proseguendo, l'autorità inferiore ha dedotto correttamente che il sistema d'asilo croato non è soggetto a carenze sistemiche per le quali la competenza giusta l'art. 3 par. 2 RD III debba essere trasferita alla Svizzera (cfr. la sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.4 e 9.5; successivamente confermata in ripetute occasioni, a titolo esemplificativo cfr. le sentenze del TAF F-4894/2025 del 15 luglio 2025 consid. 7.1, F-5006/2025 del 14 luglio 2025 consid. 4.3, F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 6) e che nel caso presente non sussistano motivi di diritto internazionale per cui la Svizzera sia costretta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III. 7.2 Le allegazioni per lo più generiche apportate nel ricorso dalla ricorrente, con ampio riferimento a diverse fonti e rapporti di organizzazioni non governative (cfr. ricorso, p.to 1.2, pag. 5 segg.), nonché partendo anche da uno stato dei fatti scorretto (cfr. supra consid. 5.2), non sono in grado di capovolgere la conclusione della SEM succitata. Invero, non possono essere seguite le argomentazioni della ricorrente, del tutto generiche e non supportate da elementi fondati e concreti, riguardo alle carenze sistemiche che sarebbero presenti nelle procedure d'asilo croate, con ampio utilizzo di violenza e di pratiche discriminatorie da parte della polizia croata nei confronti dei richiedenti l'asilo, contro la quale non vi sarebbe possibilità fattuale di agire in giustizia, nonché le difficoltà di accedere al sistema di salute croato. Difatti, poiché il sistema d'asilo croato non presenta delle carenze sistemiche giusta l'art. 3 par. 2 RD III (cfr. supra consid. 7.1), v'è da partire dal presupposto, che la Croazia garantisca la tutela dei diritti dei richiedenti l'asilo nella situazione come quella della ricorrente, in particolare quello di trattare la sua domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa, nonché una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. le direttive 2013/32/UE [direttiva procedura]; 2013/33/UE [direttiva accoglienza] e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2; cfr. anche ex multis la sentenza del TAF F-4894/2025 succitata consid. 7.2 con ulteriori rif. cit.), come motivato correttamente nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 seg.). Anche le esperienze allegate dalla ricorrente - ovvero che la polizia croata non volendo ella togliersi il velo per motivi religiosi per farsi rilevare le impronte digitali, l'avrebbe messa da parte e continuato a svolgere il suo lavoro con gli altri richiedenti, nonché sarebbe stata posta (...) giorni in stato di fermo, e altresì la polizia l'avrebbe obbligata a sottoscrivere dei documenti senza che fossero tradotti in una lingua a lei conosciuta (cfr. n. 14/2) - non sono supportate da elementi concreti e sostanziati, e non sono, in quanto tali, in alcun modo in grado di confutare la presunzione precitata. Per quanto il Tribunale riconosca che il comportamento delle autorità di frontiera croate ed il trattamento dei richiedenti l'asilo dal momento della loro entrata per la prima volta sul territorio croato fino al deposito della loro domanda d'asilo in Croazia possano essere problematici (cfr. sentenza di riferimento del TAF E-1488/2020 succitata consid. 9.4 segg.); tuttavia, le persone trasferite nel quadro del RD III, vengono invece prese in carico o riprese in carico - quest'ultima circostanza è quella anche della ricorrente - da parte delle autorità croate, e non sono esposte, secondo un'alta probabilità, al rischio di subire dei pushback illegali, e quindi ad una violazione del principio di non-respingimento, o ancora alla violazione di diritti umani. Le persone che vengono trasferite nell'ambito di procedure Dublino secondo il RD III in Croazia, al contrario di quanto allegato nel ricorso, ottengono l'accesso alle procedure d'asilo in loco, e si possono rivolgere alle autorità croate - o alle organizzazioni non governative presenti in loco - in caso di bisogno per far valere i loro diritti (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), anche inoltrando ricorso o denunciando l'agito di alcuni singoli funzionari, nel caso in cui ritenessero che i loro diritti non vengano rispettati (cfr. sentenza del TAF F-5006/2025 succitata consid. 4.3). Sul punto, si rimarca come le sentenze del (...) e di (...) citate nel ricorso (cfr. p.to 10, pag. 6), in quanto giurisprudenza di tribunali stranieri, non legano in alcun modo questo Tribunale. Pertanto, apparterrà alla ricorrente, che non ha mai allegato che nel suo soggiorno breve durato soltanto (...) giorni in Croazia avrebbe intrapreso qualsivoglia azione per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, d'indirizzarsi alle preposte autorità croate per far valere i suoi diritti o denunciare le azioni discriminatorie di cui si è sentita oggetto, o se lo fosse ancora in futuro (cfr. art. 26 RD III). Si rimarca in proposito come la Croazia ha pure sottoscritto la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104), ed è quindi tenuta a rispettarla, potendo la ricorrente prevalersi del rispetto dei diritti protetti nella stessa, sollevati nel suo ricorso (cfr. p.to 20, pag. 9 seg.), dinanzi alle preposte autorità croate nel caso ella si sia sentita discriminata in passato o se lo fosse in futuro. Pertanto, da quanto precede, si deduce che la ricorrente otterrà accesso alla procedura d'asilo in Croazia, con un trattamento conforme agli standard posti dal diritto internazionale. 7.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento della ricorrente in Croazia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg. confermato in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Difatti, al contrario di quanto motivato nel ricorso (cfr. n. 20, pag. 10 e n. 23, pag. 10), le diagnosi poste alla ricorrente ed i trattamenti farmacologici prescrittile (cfr. supra consid. 5.2), non risultano di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Inoltre, in disaccordo con quanto allegato dall'insorgente, il Tribunale osserva come la Croazia disponga di strutture mediche adeguate perché ella possa continuare i trattamenti prescrittile in Svizzera per le diagnosi di cui ella è ancora affetta (cfr. ex multis le sentenze del TAF F-1694/2025 del 7 aprile 2025 consid. 7.3.3, F-6962/2024 dell'8 novembre 2024 consid. 5.3). Altresì, va fatto presente che la Croazia è tenuta a garantirle, qualora ne necessitasse, di un sufficiente trattamento medico e/o psicologico (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Se la ricorrente dovesse ritenere, anche in questo ambito, che i suoi diritti vengano violati dalla autorità croate, apparterrà a lei di adire le proposte vie legali presenti nel Paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). 7.4 Visto quanto precede, la ricorrente non è riuscita a provare o a rendere perlomeno verosimile che un suo trasferimento in Croazia la esporrebbe ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali. 7.5 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, come postulato invece nel ricorso, né v'è luogo di richiedere delle garanzie specifiche alla Croazia quanto all'accoglienza e alla presa in carico medica della ricorrente, come da lei concluso nel ricorso (cfr. p.to 24, pag. 10 seg.).
8. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
9. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 LAsi. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 25 luglio 2025 sono revocate.
11. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.-, sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il procedimento si svolge in italiano.
2. Il ricorso è respinto.
3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
4. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: