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D-5278/2022

D-5278/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-28 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4 Il ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale, ritiene dapprima che l'autorità inferiore lo abbia, a torto, considerato quale maggiorenne in corso di procedura, lamentando rispetto a tale punto posto in questione un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Tuttavia, poiché dal gravame si deduce come in realtà tale censura formale si confonda con gli aspetti materiali della stessa, ovvero ponendo in discussione in realtà l'apprezzamento che l'autorità inferiore ha effettuato rispetto alla questione, si esaminerà la medesima direttamente sotto tale profilo.

E. 4.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.3.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.).

E. 4.3.2 Nel caso in oggetto, nella propria decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente, sia viste le dichiarazioni incoerenti e prive di sostanza da lui rilasciate nel corso del verbale RMNA, sia poiché non ha presentato alcun documento di viaggio o di legittimazione, ed infine vista la circostanza che in Italia egli è stato registrato quale maggiorenne, secondo un documento della (...) del (...). Sulla base dell'apprezzamento globale dei predetti elementi, la SEM ha ritenuto non vi fosse necessità di procedere ad ulteriori atti istruttori, in particolare all'esperimento di una perizia medica per accertare l'età dell'insorgente, come richiesto dall'interessato, ed ha ritenuto quest'ultimo maggiorenne per il prosieguo della procedura. Dal canto suo, nel suo ricorso, l'insorgente contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età. A tal proposito, egli considera dapprima che il documento della (...) citato nella decisione dalla SEM e classificato come atto riservato ai sensi dell'art. 27 PA dall'autorità inferiore, avrebbe un valore probatorio esiguo. Non potrebbe quindi essere annoverato quale evidenza utile alla determinazione dell'età dell'insorgente, in quanto non sarebbe noto se quest'ultimo fosse stato assistito da un interprete e da un rappresentante legale al momento del fermo delle autorità e della rilevazione delle sue generalità. Inoltre, sarebbe notorio come tali documenti siano spesso il frutto di procedure rapide ed approssimative, e sarebbe completamente difforme dalle allegazioni rese in Svizzera dal richiedente l'asilo. Inoltre, la valutazione della SEM sarebbe contraria al principio "in dubio pro minor" in ossequio anche all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Peraltro sia come si sarebbe espresso il ricorrente nel corso del verbale RMNA sia il suo aspetto, non sembrerebbero quelli propri di un adulto. Se poi si aggiungessero gli effetti del disturbo post-traumatico da stress di cui è affetto l'insorgente nella valutazione delle sue asserzioni, i dubbi circa la sua minore età si farebbero numerosi. Infine, la recente giurisprudenza del Tribunale - di cui cita alcune sentenze - avrebbe più volte accolto i ricorsi allorquando la SEM avrebbe ritenuto un richiedente quale maggiorenne senza espletare una perizia medico-legale. In conclusione, egli ritiene come l'autorità sindacata, avrebbe dovuto procedere ad ordinare una perizia onde appurare l'effettiva età dell'insorgente, come già richiesto dal rappresentante legale durante la procedura di prima istanza.

E. 4.3.3.1 Si ricorda dapprima all'insorgente, che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 4.3.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 4.3.4 Tornando alla presente disamina, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne l'insorgente non ritenendo opportuno istruire ulteriormente la questione in relazione alla sua età.

E. 4.3.4.1 In merito, occorre anzitutto evidenziare come dalle dichiarazioni rese dall'insorgente riguardo alla sua età, per la loro incoerenza e vaghezza, si possa giungere alla conclusione testé esposta. Inizialmente, egli ha infatti riportato di aver lasciato il suo luogo d'origine nell'anno (...), ma di non ricordare né il giorno né il mese, tuttavia di avere avuto (...) anni all'epoca, e di avere appena interrotto gli studi (cfr. n. 11/12, p.to 1.07, pag. 3); salvo poi invece riferire che avrebbe terminato i suoi studi alla fine dell'anno (...), ed in seguito di essersi occupato di portare le (...) per diverso tempo (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.04, pag. 5). Confrontato in merito all'incoerenza nei suoi asserti, egli ha lapidariamente risposto di aver interrotto gli studi alla fine del (...) e di essere espatriato nell'anno (...), senza tuttavia riuscire nell'intento di esplicare le contraddizioni rilevate. Peraltro, se dapprima egli aveva riferito di avere avuto (...) anni al momento dell'espatrio (cfr. n. 11/12, p.to 1.07, pag. 3), interrogato poco più avanti sul medesimo soggetto, egli ha risposto "Non so" (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.05, pag. 5); per poco dopo invece riferire nuovamente di avere lasciato il suo domicilio nel (...), ma di non ricordarne la data esatta (cfr. n. 11/12, p.to 2.01, pag. 5 seg.) e di avere avuto all'epoca (...) anni (cfr. n. 11/12, p.to 5.01, pag. 7 seg.). Peraltro, stupisce che egli sia riuscito d'un canto a riportare esattamente la sua età rispetto alla data di nascita dichiarata, ovvero (...) anni e (...) mesi (cfr. n. 11/12, p.to 1.06, pag. 3), nonché di aver frequentato in Eritrea (...) anni di scuola (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.04, pag. 5), quindi di sapere effettuare dei calcoli elementari; ma d'altro canto di non sapere in che anno avrebbe iniziato a frequentare la scuola e quanti anni avesse all'epoca (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.04, pag. 5), o ancora quanti anni avesse quando avrebbe smesso di lavorare (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.05, pag. 5). Peraltro, se dapprima egli ha riferito di non aver mai richiesto né un passaporto né una carta d'identità, in quanto in Eritrea essendo minorenne non avrebbe potuto ottenere dei documenti (cfr. n. 11/12, p.to 4.02 seg., pag. 7); sorprendentemente poco dopo ha invece riferito come "tutte le carte che avevo" sarebbero andate bruciate nella loro casa (cfr. n. 11/12, p.to 4.04, pag. 7), lasciando quindi intendere che egli possedesse dei documenti attestanti la sua età. Altresì, al quesito teso a sapere quando sarebbe arrivato in D._______ (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8), egli ha riferito dapprima di non saperlo; allorché alla domanda successiva ha allegato di aver trascorso dal (...) fino al suo arrivo in Italia, in D._______ (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8). Inoltre, egli ha rilasciato delle allegazioni vaghe sia riguardo all'età della madre e del padre quando sarebbe deceduto, sia quando sarebbe deceduto quest'ultimo e quanti anni egli (il ricorrente) avesse all'epoca (cfr. n. 11/12, p.to 1.16.04, pag. 4); o ancora quando sarebbe bruciata la loro casa (cfr. n. 11/12, p.to 4.04, pag. 7), riportando di non ricordare rispettivamente di non saperlo (cfr. n. 11/12, p.to 1.16.04, pag. 4; p.to 4.04, pag. 7). Tuttavia, i suoi allegati vuoti di memoria e difficoltà a ricordare, che sono stati addotti quali scusanti nel corso del verbale RMNA in più punti dall'insorgente, non risultano convincere, in quanto in altri momenti della medesima audizione, egli è riuscito ad essere piuttosto preciso (per esempio: riguardo al tempo che avrebbe trascorso in Italia di "circa [...] giorni"; o ancora quale cifra sarebbe stata chiesta dai suoi carcerieri in D._______ per liberarlo; cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8 seg.). Neppure le ragioni addotte nel gravame dall'insorgente circa il suo aspetto ed il modo in cui si sarebbe espresso durante il verbale RMNA, o ancora la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, sono in grado di spiegare le molte incoerenze e vaghezze sopra considerate.

E. 4.3.4.2 A tali elementi si aggiunge pure l'evenienza che, secondo il documento trovato in suo possesso dall'(...) ([...]), stilato dalla (...), (...), il (...), egli risulti essere maggiorenne, nato il (...) (cfr. n. 25/17). In proposito, occorre dapprima rimarcare come, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, anche se il rapporto dell'(...) non gli è stato dato in consultazione; tuttavia gli sono stati esposti i contenuti dello stesso riguardo alle evenienze che in seguito sono state utilizzate anche nella decisione avversata, dandogli la possibilità di esprimersi in merito (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 5.03, pag. 9). Di conseguenza, non si vede come il fatto che il documento sopra citato sia stato ritenuto quale mezzo di prova da parte della SEM, possa avere pregiudicato l'insorgente, essendo come risulti palese come la non trasmissione del sopra citato rapporto era finalizzato alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte e dei processi di polizia. Peraltro, il documento in questione era ben conosciuto dall'interessato, viste le allegazioni da lui rilasciate in merito (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8) e risulta - a differenza di quanto allegato dall'insorgente nel gravame - che egli abbia potuto prenderne debita visione, essendo contenuto il medesimo anche nella domanda di presa in carico dell'insorgente di cui all'atto n. 13/8, che risultava un atto libero per edizione (cfr. secondo l'indice degli atti, catalogato nella categoria "F"). Avendo per il resto l'autorità inferiore dato contezza all'insorgente del contenuto essenziale sia del documento della (...) sia del rapporto dell'(...) circa l'identità dichiarata in Italia ed in seguito in Svizzera - e ciò anche in presenza del suo rappresentante legale il quale ha avuto la possibilità anche in tale contesto di porre i suoi eventuali quesiti - tali mezzi di prova possono essere adoperati legittimamente contro l'insorgente (cfr. art. 28 PA; a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4). In proposito, non convincono in alcun modo le allegazioni dell'insorgente circa le ragioni per le quali la data di nascita che sarebbe stata registrata sia dalle autorità italiane sia al suo momento dell'arrivo in Svizzera, risulti quella del (...), e non invece quella dichiarata al momento del deposito della sua domanda d'asilo, ovvero il (...) (cfr. n. 2/2) e durante il verbale RMNA. Neppure nel suo ricorso, egli ha apportato degli elementi maggiormente concreti e sostanziati, che siano atti a rimettere in discussione le registrazioni della sua data di nascita avvenuta sia in Italia sia in Svizzera da parte delle (...).

E. 4.3.4.3 Da ultimo, agli elementi dissonanti e privi di sostanza sopra considerati, si aggiunge che l'insorgente, dal canto suo, non ha depositato alcun documento di viaggio o di legittimazione ai sensi dell'art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 4.3.4.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come proposto dal ricorrente sia nel suo scritto del 28 luglio 2022 sia nel gravame, che con ogni probabilità non avrebbe comunque contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti, essendo che l'insorgente, anche si fosse ritenuta verosimile la data di nascita da lui avanzata, si trova molto vicino al compimento del diciottesimo anno d'età. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età, come già sopra esposto (cfr. consid. 4.3.3.1). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità inferiore è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.3.3.1). Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. È quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente fosse considerato al momento del suo arrivo in Svizzera e per il seguito della procedura quale maggiorenne, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Ciò posto, viste le conclusioni sopra edotte, non risulta esservi spazio nella fattispecie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. cit.), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione.

E. 4.3.4.5 Riassumendo, rispetto a tale questione, l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, e la censura formulata in tal senso dall'insorgente nel gravame, deve quindi essere in toto respinta.

E. 5.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.).

E. 5.2 Secondo l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.

E. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 5.4 Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia e gli sono state rilevate le impronte dattiloscopiche il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). In tale Paese egli avrebbe soggiornato per circa (...) giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8). Il (...) luglio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha quindi richiesto, a ragione, alle autorità italiane competenti la presa in carico del richiedente sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 13/8), non essendo realizzati in specie nessuno dei criteri di competenza previsti agli art. 8-12 RD III. Non avendo l'Italia risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo del medesimo (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data.

E. 5.5.1 L'insorgente, nel suo gravame, considera tuttavia che la situazione d'accoglienza in Italia, soprattutto per i richiedenti ritrasferiti nella vicina Penisola ai sensi del RD III, sia del tutto diversa e ben peggiore di quanto descritto dalla SEM nella decisione impugnata, citando a sostegno degli estratti del rapporto dell'(...) del (...). Le condizioni di assistenza descritte in tale rapporto, si sarebbero ulteriormente degradate, a mente dell'insorgente, dopo lo scoppio del conflitto bellico in E._______ e del massiccio incremento di sbarchi di migranti su suolo italiano. Egli conclude quindi che, con tutta probabilità, e già psicologicamente provato, si ritroverebbe in Italia senza un'assistenza sanitaria adeguata, ciò che comporterebbe per la Svizzera la violazione dei suoi obblighi internazionali di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 4 CartaUE, se lui venisse rinviato in Italia.

E. 5.5.2 Attinente l'accoglienza in Italia dei richiedenti l'asilo, il Tribunale si è già espresso recentemente sulla questione, ritenendo come malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; le sentenze di riferimento del TribunaleD-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso la sentenza D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 9.2 con rif. cit.). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]).

E. 5.5.3 In proposito, non essendovi nel ricorso delle argomentazioni circostanziate e sostanziate che possano condurre il Tribunale ad una modifica delle conclusioni sopra riportate, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro alla medesima giurisprudenza succitata. Inoltre, allo stato attuale, né la situazione creata dal conflitto (...) né il numero di migranti che arrivano su suolo italiano, è in grado di ribaltare la valutazione del Tribunale espressa nella predetta giurisprudenza, circa il sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo in Italia. In tale contesto, si rimarca inoltre come il ricorrente - il quale non ha addotto alcun motivo individuale e concreto che si opporrebbe al suo trasferimento in Italia (cfr. n. 11/12, p.to 8.01, pag. 11) - non avendo depositato una domanda d'asilo in tale Paese, non avrebbe in alcun modo avuto accesso all'accoglienza (quindi anche all'alloggio ed alle cure mediche che vanno al di là di quelle strettamente urgenti) ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo. Prestazioni materiali alle quali anche egli potrà avere accesso, non appena depositata una domanda d'asilo nella vicina Penisola.

E. 5.5.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 6 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.1 Nella presente disamina, va in primo luogo osservato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenzaD-3135/2022 del 21 luglio 2022) e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo. L'insorgente non ha neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2).

E. 6.2 Proseguendo nell'analisi, dalla documentazione all'incarto non si evincono neppure degli elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come il ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano (cfr. supra consid. 5.5.3 e infra consid. 6.3).

E. 6.3.1 Per quanto poi riguarda lo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti l'asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi. In un siffatto contesto, si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, nonché ad un alloggio adatto alle loro condizioni di vulnerabilità, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3).

E. 6.3.2 Dagli atti all'incarto risulta come all'insorgente sia stata posta la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e gli sia stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 23/2 e 24/2). Inoltre egli è stato visitato in un'occasione in data 14 settembre 2022 per del dolore alla palpazione trapeziale destro e retroscapolare, e la difficoltà di mobilizzazione dell'arto superiore destro per algie, problematiche per le quali gli è stata pure prescritta una terapia antalgica per sette giorni, ed un controllo se vi fosse la persistenza della sintomatologia (cfr. n. 22/2). Non essendo più state allegate, neppure nel ricorso, delle problematiche riguardo a queste ultime difficoltà, si ritiene come la sintomatologia descritta nel F2 del 14 settembre 2022 (cfr. n. 22/2) non persista più. Alla luce di tali referti, pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. In particolare, le sue diagnosi non risultano essere, dalla documentazione all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. In Italia risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia, tenuto anche conto del nuovo assetto del sistema di accoglienza d'asilo nel precitato Stato di destinazione (cfr. supra consid. 5.5). Le prestazioni di pronto soccorso, risultano inoltre garantite anche in tale Paese (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5) Le predette conclusioni non vengono scalfite in alcun modo dalle argomentazioni ricorsuali.

E. 6.4 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 7 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5278/2022 Sentenza del 28 novembre 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Walter Lang, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal signor Ugo Di Nisio, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 10 novembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2022, asserendo di essere minorenne, nato il (...), dopo essere stato fermato dalle (...). Dalle investigazioni effettuate dalla SEM nell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", in data (...), è emerso che era stata registrata la sua entrata illegale in Italia il (...) e che gli erano state rilevate le impronte dattiloscopiche nel predetto Paese in medesima data. A.b Il (...) luglio 2022 l'interessato è stato sentito nell'ambito di una prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). In tale contesto, egli è stato in particolare questionato in merito all'età dichiarata, alle sue relazioni famigliari, al suo viaggio d'espatrio, al suo stato di salute, nonché circa i suoi motivi d'asilo e le eventuali circostanze che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia, nel qual caso quest'ultimo Stato fosse ritenuto competente per la trattazione della sua domanda d'asilo. Al termine dell'audizione, dopo avergli concesso il diritto di essere sentito anche riguardo alla data di nascita allegata, la SEM ha ritenuto la stessa inverosimile, a causa delle dichiarazioni laconiche, vaghe e succinte fornite dall'insorgente in merito. Conseguentemente, ha comunicato all'interessato dell'intenzione della SEM di ritenerlo maggiorenne per il seguito della procedura e che la sua data di nascita verrà modificata d'ufficio al (...). A ciò è seguita la mutazione della data di nascita nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), in data (...) luglio 2022. A.c Sempre il (...) luglio 2022, l'autorità elvetica competente, ha presentato alla sua omologa italiana, una domanda di presa in carico del richiedente, fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.d Con scritto del 28 luglio 2022, il rappresentante legale dell'interessato, ha invitato la SEM ad effettuare una perizia medico-legale - già richiesta nel corso del verbale RMNA - per la determinazione dell'età del richiedente, sia in considerazione delle allegazioni rese da quest'ultimo, sia riguardo al principio "in dubio pro minor" ed alla giurisprudenza recente resa dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). A.e Constatando che l'Italia non ha risposto entro i termini regolamentari, con comunicazione elettronica del 10 novembre 2022, la SEM ha indicato alle autorità italiane di ritenerla competente per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a partire dal 22 settembre 2022. A.f Agli atti sono presenti diversi fogli di trasmissione di informazioni mediche (cosiddetti "F2), circa lo stato di salute dell'insorgente, dei quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. B. Con decisione del 10 novembre 2022, notificata il giorno successivo (cfr. atto SEM n. [{...}]-33/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia, nonché l'esecuzione del medesimo provvedimento, osservando inoltre come un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Il 17 novembre 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessato è insorto con ricorso dinnanzi al Tribunale contro la precitata decisione dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ed a titolo principale, egli ha concluso all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo dell'interessato. A titolo subordinato, ha invece chiesto la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Ha inoltre presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al ricorso, ha annesso quale nuovo documento, degli estratti (pag. 3, pag. 16-18) del rapporto dell'(...) ([...]) del (...), intitolato: "(...)". D. Il Tribunale, in data 18 novembre 2022, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente quale misura supercautelare. E. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti, come nella fattispecie.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

4. Il ricorrente, nel suo memoriale ricorsuale, ritiene dapprima che l'autorità inferiore lo abbia, a torto, considerato quale maggiorenne in corso di procedura, lamentando rispetto a tale punto posto in questione un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Tuttavia, poiché dal gravame si deduce come in realtà tale censura formale si confonda con gli aspetti materiali della stessa, ovvero ponendo in discussione in realtà l'apprezzamento che l'autorità inferiore ha effettuato rispetto alla questione, si esaminerà la medesima direttamente sotto tale profilo. 4.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 4.3.1 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III). La valutazione operata dalla SEM in sede di prima istanza può essere contestata dal richiedente nell'ambito del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito. Qualora la stessa si riveli errata, occorrerà retrocedere gli atti all'autorità inferiore e riprendere la procedura in circostanze idonee all'età del richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con rif. cit.). 4.3.2 Nel caso in oggetto, nella propria decisione, l'autorità inferiore ha reputato inverosimile l'asserita minore età dell'insorgente, sia viste le dichiarazioni incoerenti e prive di sostanza da lui rilasciate nel corso del verbale RMNA, sia poiché non ha presentato alcun documento di viaggio o di legittimazione, ed infine vista la circostanza che in Italia egli è stato registrato quale maggiorenne, secondo un documento della (...) del (...). Sulla base dell'apprezzamento globale dei predetti elementi, la SEM ha ritenuto non vi fosse necessità di procedere ad ulteriori atti istruttori, in particolare all'esperimento di una perizia medica per accertare l'età dell'insorgente, come richiesto dall'interessato, ed ha ritenuto quest'ultimo maggiorenne per il prosieguo della procedura. Dal canto suo, nel suo ricorso, l'insorgente contesta la succitata valutazione dell'autorità inferiore riguardo alla determinazione della sua età. A tal proposito, egli considera dapprima che il documento della (...) citato nella decisione dalla SEM e classificato come atto riservato ai sensi dell'art. 27 PA dall'autorità inferiore, avrebbe un valore probatorio esiguo. Non potrebbe quindi essere annoverato quale evidenza utile alla determinazione dell'età dell'insorgente, in quanto non sarebbe noto se quest'ultimo fosse stato assistito da un interprete e da un rappresentante legale al momento del fermo delle autorità e della rilevazione delle sue generalità. Inoltre, sarebbe notorio come tali documenti siano spesso il frutto di procedure rapide ed approssimative, e sarebbe completamente difforme dalle allegazioni rese in Svizzera dal richiedente l'asilo. Inoltre, la valutazione della SEM sarebbe contraria al principio "in dubio pro minor" in ossequio anche all'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; di seguito: CDF). Peraltro sia come si sarebbe espresso il ricorrente nel corso del verbale RMNA sia il suo aspetto, non sembrerebbero quelli propri di un adulto. Se poi si aggiungessero gli effetti del disturbo post-traumatico da stress di cui è affetto l'insorgente nella valutazione delle sue asserzioni, i dubbi circa la sua minore età si farebbero numerosi. Infine, la recente giurisprudenza del Tribunale - di cui cita alcune sentenze - avrebbe più volte accolto i ricorsi allorquando la SEM avrebbe ritenuto un richiedente quale maggiorenne senza espletare una perizia medico-legale. In conclusione, egli ritiene come l'autorità sindacata, avrebbe dovuto procedere ad ordinare una perizia onde appurare l'effettiva età dell'insorgente, come già richiesto dal rappresentante legale durante la procedura di prima istanza. 4.3.3 4.3.3.1 Si ricorda dapprima all'insorgente, che per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 4.3.3.2 Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 4.3.4 Tornando alla presente disamina, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha considerato maggiorenne l'insorgente non ritenendo opportuno istruire ulteriormente la questione in relazione alla sua età. 4.3.4.1 In merito, occorre anzitutto evidenziare come dalle dichiarazioni rese dall'insorgente riguardo alla sua età, per la loro incoerenza e vaghezza, si possa giungere alla conclusione testé esposta. Inizialmente, egli ha infatti riportato di aver lasciato il suo luogo d'origine nell'anno (...), ma di non ricordare né il giorno né il mese, tuttavia di avere avuto (...) anni all'epoca, e di avere appena interrotto gli studi (cfr. n. 11/12, p.to 1.07, pag. 3); salvo poi invece riferire che avrebbe terminato i suoi studi alla fine dell'anno (...), ed in seguito di essersi occupato di portare le (...) per diverso tempo (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.04, pag. 5). Confrontato in merito all'incoerenza nei suoi asserti, egli ha lapidariamente risposto di aver interrotto gli studi alla fine del (...) e di essere espatriato nell'anno (...), senza tuttavia riuscire nell'intento di esplicare le contraddizioni rilevate. Peraltro, se dapprima egli aveva riferito di avere avuto (...) anni al momento dell'espatrio (cfr. n. 11/12, p.to 1.07, pag. 3), interrogato poco più avanti sul medesimo soggetto, egli ha risposto "Non so" (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.05, pag. 5); per poco dopo invece riferire nuovamente di avere lasciato il suo domicilio nel (...), ma di non ricordarne la data esatta (cfr. n. 11/12, p.to 2.01, pag. 5 seg.) e di avere avuto all'epoca (...) anni (cfr. n. 11/12, p.to 5.01, pag. 7 seg.). Peraltro, stupisce che egli sia riuscito d'un canto a riportare esattamente la sua età rispetto alla data di nascita dichiarata, ovvero (...) anni e (...) mesi (cfr. n. 11/12, p.to 1.06, pag. 3), nonché di aver frequentato in Eritrea (...) anni di scuola (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.04, pag. 5), quindi di sapere effettuare dei calcoli elementari; ma d'altro canto di non sapere in che anno avrebbe iniziato a frequentare la scuola e quanti anni avesse all'epoca (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.04, pag. 5), o ancora quanti anni avesse quando avrebbe smesso di lavorare (cfr. n. 11/12, p.to 1.17.05, pag. 5). Peraltro, se dapprima egli ha riferito di non aver mai richiesto né un passaporto né una carta d'identità, in quanto in Eritrea essendo minorenne non avrebbe potuto ottenere dei documenti (cfr. n. 11/12, p.to 4.02 seg., pag. 7); sorprendentemente poco dopo ha invece riferito come "tutte le carte che avevo" sarebbero andate bruciate nella loro casa (cfr. n. 11/12, p.to 4.04, pag. 7), lasciando quindi intendere che egli possedesse dei documenti attestanti la sua età. Altresì, al quesito teso a sapere quando sarebbe arrivato in D._______ (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8), egli ha riferito dapprima di non saperlo; allorché alla domanda successiva ha allegato di aver trascorso dal (...) fino al suo arrivo in Italia, in D._______ (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8). Inoltre, egli ha rilasciato delle allegazioni vaghe sia riguardo all'età della madre e del padre quando sarebbe deceduto, sia quando sarebbe deceduto quest'ultimo e quanti anni egli (il ricorrente) avesse all'epoca (cfr. n. 11/12, p.to 1.16.04, pag. 4); o ancora quando sarebbe bruciata la loro casa (cfr. n. 11/12, p.to 4.04, pag. 7), riportando di non ricordare rispettivamente di non saperlo (cfr. n. 11/12, p.to 1.16.04, pag. 4; p.to 4.04, pag. 7). Tuttavia, i suoi allegati vuoti di memoria e difficoltà a ricordare, che sono stati addotti quali scusanti nel corso del verbale RMNA in più punti dall'insorgente, non risultano convincere, in quanto in altri momenti della medesima audizione, egli è riuscito ad essere piuttosto preciso (per esempio: riguardo al tempo che avrebbe trascorso in Italia di "circa [...] giorni"; o ancora quale cifra sarebbe stata chiesta dai suoi carcerieri in D._______ per liberarlo; cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8 seg.). Neppure le ragioni addotte nel gravame dall'insorgente circa il suo aspetto ed il modo in cui si sarebbe espresso durante il verbale RMNA, o ancora la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, sono in grado di spiegare le molte incoerenze e vaghezze sopra considerate. 4.3.4.2 A tali elementi si aggiunge pure l'evenienza che, secondo il documento trovato in suo possesso dall'(...) ([...]), stilato dalla (...), (...), il (...), egli risulti essere maggiorenne, nato il (...) (cfr. n. 25/17). In proposito, occorre dapprima rimarcare come, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, anche se il rapporto dell'(...) non gli è stato dato in consultazione; tuttavia gli sono stati esposti i contenuti dello stesso riguardo alle evenienze che in seguito sono state utilizzate anche nella decisione avversata, dandogli la possibilità di esprimersi in merito (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8 e p.to 5.03, pag. 9). Di conseguenza, non si vede come il fatto che il documento sopra citato sia stato ritenuto quale mezzo di prova da parte della SEM, possa avere pregiudicato l'insorgente, essendo come risulti palese come la non trasmissione del sopra citato rapporto era finalizzato alla non divulgazione dei nominativi delle persone coinvolte e dei processi di polizia. Peraltro, il documento in questione era ben conosciuto dall'interessato, viste le allegazioni da lui rilasciate in merito (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8) e risulta - a differenza di quanto allegato dall'insorgente nel gravame - che egli abbia potuto prenderne debita visione, essendo contenuto il medesimo anche nella domanda di presa in carico dell'insorgente di cui all'atto n. 13/8, che risultava un atto libero per edizione (cfr. secondo l'indice degli atti, catalogato nella categoria "F"). Avendo per il resto l'autorità inferiore dato contezza all'insorgente del contenuto essenziale sia del documento della (...) sia del rapporto dell'(...) circa l'identità dichiarata in Italia ed in seguito in Svizzera - e ciò anche in presenza del suo rappresentante legale il quale ha avuto la possibilità anche in tale contesto di porre i suoi eventuali quesiti - tali mezzi di prova possono essere adoperati legittimamente contro l'insorgente (cfr. art. 28 PA; a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-2835/2020 del 2 luglio 2020 consid. 4). In proposito, non convincono in alcun modo le allegazioni dell'insorgente circa le ragioni per le quali la data di nascita che sarebbe stata registrata sia dalle autorità italiane sia al suo momento dell'arrivo in Svizzera, risulti quella del (...), e non invece quella dichiarata al momento del deposito della sua domanda d'asilo, ovvero il (...) (cfr. n. 2/2) e durante il verbale RMNA. Neppure nel suo ricorso, egli ha apportato degli elementi maggiormente concreti e sostanziati, che siano atti a rimettere in discussione le registrazioni della sua data di nascita avvenuta sia in Italia sia in Svizzera da parte delle (...). 4.3.4.3 Da ultimo, agli elementi dissonanti e privi di sostanza sopra considerati, si aggiunge che l'insorgente, dal canto suo, non ha depositato alcun documento di viaggio o di legittimazione ai sensi dell'art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 4.3.4.4 Nel complesso, il Tribunale ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come proposto dal ricorrente sia nel suo scritto del 28 luglio 2022 sia nel gravame, che con ogni probabilità non avrebbe comunque contribuito a chiarire ulteriormente i fatti giuridicamente rilevanti, essendo che l'insorgente, anche si fosse ritenuta verosimile la data di nascita da lui avanzata, si trova molto vicino al compimento del diciottesimo anno d'età. Pertanto, in presenza di una fattispecie sufficientemente acclarata, è al richiedente che va imputata l'assenza di prova - da intendersi al grado della verosimiglianza - quanto all'asserita minore età, come già sopra esposto (cfr. consid. 4.3.3.1). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità inferiore è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli debba assumersene le conseguenze, ovvero che venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 4.3.3.1). Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. È quindi a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente fosse considerato al momento del suo arrivo in Svizzera e per il seguito della procedura quale maggiorenne, per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Ciò posto, viste le conclusioni sopra edotte, non risulta esservi spazio nella fattispecie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4143/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.2 con ulteriore rif. cit.), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione. 4.3.4.5 Riassumendo, rispetto a tale questione, l'autorità inferiore non è dunque venuta meno al suo obbligo di procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, e la censura formulata in tal senso dall'insorgente nel gravame, deve quindi essere in toto respinta. 5. 5.1 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). 5.2 Secondo l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro. 5.3 Giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 5.4 Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia e gli sono state rilevate le impronte dattiloscopiche il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). In tale Paese egli avrebbe soggiornato per circa (...) giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 11/12, p.to 5.02, pag. 8). Il (...) luglio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha quindi richiesto, a ragione, alle autorità italiane competenti la presa in carico del richiedente sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 13/8), non essendo realizzati in specie nessuno dei criteri di competenza previsti agli art. 8-12 RD III. Non avendo l'Italia risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo del medesimo (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data. 5.5 5.5.1 L'insorgente, nel suo gravame, considera tuttavia che la situazione d'accoglienza in Italia, soprattutto per i richiedenti ritrasferiti nella vicina Penisola ai sensi del RD III, sia del tutto diversa e ben peggiore di quanto descritto dalla SEM nella decisione impugnata, citando a sostegno degli estratti del rapporto dell'(...) del (...). Le condizioni di assistenza descritte in tale rapporto, si sarebbero ulteriormente degradate, a mente dell'insorgente, dopo lo scoppio del conflitto bellico in E._______ e del massiccio incremento di sbarchi di migranti su suolo italiano. Egli conclude quindi che, con tutta probabilità, e già psicologicamente provato, si ritroverebbe in Italia senza un'assistenza sanitaria adeguata, ciò che comporterebbe per la Svizzera la violazione dei suoi obblighi internazionali di cui all'art. 3 CEDU e all'art. 4 CartaUE, se lui venisse rinviato in Italia. 5.5.2 Attinente l'accoglienza in Italia dei richiedenti l'asilo, il Tribunale si è già espresso recentemente sulla questione, ritenendo come malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; le sentenze di riferimento del TribunaleD-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche nello stesso senso la sentenza D-4494/2022 del 14 ottobre 2022 consid. 9.2 con rif. cit.). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). 5.5.3 In proposito, non essendovi nel ricorso delle argomentazioni circostanziate e sostanziate che possano condurre il Tribunale ad una modifica delle conclusioni sopra riportate, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro alla medesima giurisprudenza succitata. Inoltre, allo stato attuale, né la situazione creata dal conflitto (...) né il numero di migranti che arrivano su suolo italiano, è in grado di ribaltare la valutazione del Tribunale espressa nella predetta giurisprudenza, circa il sistema d'accoglienza e di procedura d'asilo in Italia. In tale contesto, si rimarca inoltre come il ricorrente - il quale non ha addotto alcun motivo individuale e concreto che si opporrebbe al suo trasferimento in Italia (cfr. n. 11/12, p.to 8.01, pag. 11) - non avendo depositato una domanda d'asilo in tale Paese, non avrebbe in alcun modo avuto accesso all'accoglienza (quindi anche all'alloggio ed alle cure mediche che vanno al di là di quelle strettamente urgenti) ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo. Prestazioni materiali alle quali anche egli potrà avere accesso, non appena depositata una domanda d'asilo nella vicina Penisola. 5.5.4 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

6. Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari", ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 6.1 Nella presente disamina, va in primo luogo osservato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenzaD-3135/2022 del 21 luglio 2022) e delle prestazioni presenti su suolo italiano per i richiedenti l'asilo. L'insorgente non ha neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2). 6.2 Proseguendo nell'analisi, dalla documentazione all'incarto non si evincono neppure degli elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come il ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano (cfr. supra consid. 5.5.3 e infra consid. 6.3). 6.3 6.3.1 Per quanto poi riguarda lo stato di salute del ricorrente, si osserva dapprima come il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Sempre in questo contesto, nelle procedure di presa in carico - a differenza invece delle procedure di ripresa in carico - non è necessario che le autorità svizzere chiedano a titolo preventivo alle omologhe italiane delle garanzie scritte ed individuali di presa a carico immediata per i richiedenti l'asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi. In un siffatto contesto, si deve infatti partire dall'assunto che i richiedenti l'asilo possano in linea di principio accedere alle prestazioni assistenziali, comprensive anche delle cure e dei trattamenti necessari ed urgenti, nonché ad un alloggio adatto alle loro condizioni di vulnerabilità, sin dal loro arrivo in Italia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2-10.4.3.3). 6.3.2 Dagli atti all'incarto risulta come all'insorgente sia stata posta la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, e gli sia stata impostata una terapia farmacologica (cfr. n. 23/2 e 24/2). Inoltre egli è stato visitato in un'occasione in data 14 settembre 2022 per del dolore alla palpazione trapeziale destro e retroscapolare, e la difficoltà di mobilizzazione dell'arto superiore destro per algie, problematiche per le quali gli è stata pure prescritta una terapia antalgica per sette giorni, ed un controllo se vi fosse la persistenza della sintomatologia (cfr. n. 22/2). Non essendo più state allegate, neppure nel ricorso, delle problematiche riguardo a queste ultime difficoltà, si ritiene come la sintomatologia descritta nel F2 del 14 settembre 2022 (cfr. n. 22/2) non persista più. Alla luce di tali referti, pur non volendo in alcun modo sminuire lo stato valetudinario dell'insorgente, non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza testé referenziata nel caso di un suo rinvio in Italia. In particolare, le sue diagnosi non risultano essere, dalla documentazione all'inserto, ad uno stadio a tal punto avanzato o terminale, da far apparire la morte quale prospettiva prossima in caso di trasferimento. In Italia risulta peraltro notorio che vi siano delle strutture mediche sufficienti e comparabili a quelle presenti su suolo svizzero, e che dunque l'insorgente vi potrà ottenere - una volta depositata regolare domanda d'asilo - i trattamenti medici adeguati che ancora dovesse necessitare dal suo arrivo in Italia, tenuto anche conto del nuovo assetto del sistema di accoglienza d'asilo nel precitato Stato di destinazione (cfr. supra consid. 5.5). Le prestazioni di pronto soccorso, risultano inoltre garantite anche in tale Paese (cfr. sentenza di riferimento D-4235/2021 consid. 10.5) Le predette conclusioni non vengono scalfite in alcun modo dalle argomentazioni ricorsuali. 6.4 Sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, l'Italia è competente per la presa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

7. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

10. Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 18 novembre 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).

11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: