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D-3505/2023

D-3505/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente (implicita) violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione della verosimiglianza della sua minore età tenendo conto nel loro complesso delle allegazioni da lui rese, sia a favore che a sfavore della sua minore età, bensì soltanto i punti incongruenti. Segnatamente, la SEM non avrebbe considerato nel suo giudizio la taskara originale depositata agli atti. Altresì, in merito allo stato di salute del ricorrente, che non sarebbe stato accertato a sufficienza, l'autorità inferiore non considererebbe l'evento accaduto il (...) gennaio 2023 e non ne avrebbe approfondito la causa. Fra l'altro, il ricorrente solleva che la data di nascita registrata inizialmente del (...), non comparirebbe da nessuna parte (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso), nonché che egli non sarebbe stato confrontato dalla SEM già nel corso del verbale RMNA, malgrado quest'ultima ne fosse a conoscenza, con l'evenienza del respingimento della sua domanda d'asilo in Francia (cfr. p.to 3, pag. 8 del ricorso).

E. 4.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure del ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione al suo stato di salute, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente nel gravame, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla sua minore età - sia a favore che a sfavore - sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare per quanto attiene alla taskara presentata dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg.). La SEM ha peraltro esposto in modo chiaro e completo le ragioni che l'hanno condotta a considerare il richiedente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. La questione poi di sapere se tale valutazione è effettivamente corretta, rileva del merito, ma non della forma. Non è inoltre corretto quanto asserito dall'insorgente nel suo ricorso, rispetto alla data del (...), che non soltanto si ritrova quale data asserita dall'insorgente all'entrata nel Centro federale d'asilo del (...) (cfr. n. 1/1), bensì pure nella procura da lui sottoscritta a favore della protezione giuridica in data (...) novembre 2022 (cfr. n. 10/1). A medesima conclusione si arriva anche per l'evento del (...) gennaio 2023 (cfr. n. 18/2), il quale si evince dalla decisione avversata, che il medesimo sia stato preso adeguatamente in considerazione da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 8). Inoltre, riguardo allo stato di salute dell'insorgente, risulta essere meramente pretestuosa la sua censura riguardo al fatto che in assenza di specifici accertamenti medici in merito, non gli si potrebbe riconoscere una piena capacità di esprimersi in maniera lucida (cfr. p.to 2, pag. 5 seg. del ricorso). Invero, né dagli atti medici all'incarto (cfr. n. 13/2, 14/2, 18/2 e 20/2), né men che meno dal verbale RMNA, vi sono degli indizi concreti e fondati che militino per una tale tesi. L'autorità inferiore, non essendo deducibili in alcun modo gli stessi, né che il ricorrente soffrisse di qualsivoglia patologia non già completamente curata e trattata, non aveva quindi alcun obbligo di istruire maggiormente l'aspetto dello stato di salute dell'insorgente, il quale aveva tra l'altro chiaramente indicato durante il verbale RMNA di godere di buona salute (cfr. n. 23/12, p.to 8.02, pag. 12). Da ultimo, concernente la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato - prima della decisione avversata, in particolare già in sede di verbale RMNA - anche con il respingimento della sua domanda d'asilo in Francia, si osserva quanto segue. Seppure sia corretto che nel corso del verbale RMNA, l'autorità inferiore non abbia presentato anche tale elemento all'insorgente, si osserva tuttavia che il medesimo, allorché è stato confrontato con l'evidenza della registrazione in Francia della sua domanda d'asilo (cfr. n. 23/12, p.to 2.06, pag. 6 seg.), egli ha persino negato di aver presentato la stessa. Non si vede quindi come l'autorità inferiore avrebbe dovuto continuare ad esporre gli elementi fondanti la ripresa in carico da parte francese, allorché il ricorrente non riconosceva neppure l'esistenza di una domanda d'asilo in Francia. Sotto questo profilo, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. L'insorgente, nell'ambito del suo gravame, ha peraltro avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento aggiuntivo presentato dall'autorità inferiore esplicitamente nell'ambito della decisione impugnata. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede.

E. 4.3.1 Il ricorrente, sostiene inoltre nel suo gravame che la SEM avrebbe omesso, a torto, di accertare gli effetti che un'esecuzione dell'allontanamento verso la Francia, vista la sua nazionalità e tenendo conto della prassi svizzera, avrebbe nei suoi confronti (cfr. p.to 3, pag. 7 seg. del ricorso). In particolare, citando due sentenze del Tribunale, egli osserva come l'autorità inferiore avrebbe potuto richiedere maggiori informazioni presso le autorità francesi in rapporto alla sua decisione negativa, nonché circa la procedura svolta in Francia. L'autorità inferiore non avrebbe quindi, anche in questo senso, ottemperato al suo dovere di accertare in modo completo i fatti rilevanti per l'esame della liceità del trasferimento del ricorrente verso la Francia.

E. 4.3.2 A tal proposito, occorre dapprima osservare che l'autorità resistente ha esaminato sufficientemente se il trasferimento dell'insorgente verso la Francia comportasse la violazione degli obblighi internazionali della Svizzera, procedendo ad un'analisi completa di tutte le questioni determinanti per la causa, comprensiva anche della questione circa il divieto di non-respingimento (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 6 segg.). Essendo che la SEM nella sua decisione doveva esaminare se la Francia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, ed avendo ottemperato a tale esame come visto sopra, la detta autorità non aveva alcun obbligo d'intraprendere delle misure d'istruzione in relazione all'esito riservato alla domanda depositata nel Paese in questione dal ricorrente, essendo già sin d'ora rilevato come un fatto di tale natura rimanga senza incidenza sulla determinazione della competenza ai sensi del RD III (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022), o ancora riguardo alla procedura d'asilo svoltasi in Francia. Fra l'altro, l'insorgente non ha dal canto suo - nel corso della procedura d'innanzi all'autorità inferiore - sollevato alcun vizio procedurale che sarebbe stato commesso da parte francese, e non si comprende quindi per quali motivi la SEM avrebbe dovuto indagare oltre tali aspetti, essendo tra l'altro rilevato come il suo caso sia ben diverso dalle fattispecie di cui alle due sentenze del Tribunale citate nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 7).

E. 4.4 Le doglianze formali, vanno così respinte in toto.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito priva accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).

E. 5.4 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).

E. 5.5 Venendo ora al caso di specie, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), alla quale si rimanda quindi per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificamente motivato. In particolare, a differenza di quanto sollevato nel suo ricorso dall'insorgente - il quale si basa esclusivamente sulla presenza di una taskara originale agli atti come pure dell'assenza di una perizia medica per ritenere come non sufficientemente provata la sua maggiore età - non si può in alcun modo dar credito alla tesi esposta nel gravame, allorché riporta che il ricorrente sarebbe stato "incapace di scrivere i propri dati in maniera corretta nel formulario apposito" (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso). Invero, agli occhi del Tribunale, viste le varie date di nascita da lui asserite - il (...) nell'ambito del formulario d'entrata nel Centro federale d'asilo (cfr. n. 1/1) nonché al momento della sottoscrizione della procura con la rappresentanza legale (cfr. n. 10/1); il (...) al momento della compilazione del formulario di triage (cfr. n. 12/4) - nonché gli asserti chiaramente contraddittori rilasciati nell'ambito del suo verbale RMNA in proposito, dove non ha saputo invece in modo sorprendente indicare alcuna data di nascita, ribadendo continuamente essere quella che si troverebbe nella taskara consegnata (cfr. n. 23/12, p.to 1.06, pag. 3 segg.), è palese come il medesimo volesse in realtà con il suo comportamento cercare di confondere l'autorità inferiore rispetto ad un elemento della sua identità rilevante per la causa. Appare infatti dai medesimi asserti dell'insorgente, come il medesimo non fosse affatto analfabeta come ha inizialmente cercato di addurre nel tentativo di spiegare il motivo per il quale non conoscesse la sua data di nascita (cfr. n. 23/12, p.to 1.06, pag. 3), in quanto poco dopo è lui stesso che ha riferito di essere andato in maniera costante a scuola, peraltro in una (...), per (...) anni, iniziandola allorché aveva (...) anni (cfr. n. 23/12, p.to 1.17.04, pag. 5; p.to 8.01, pag. 11). Non si spiega come poi, visto che nel ricorso il suo rappresentante legale indica come la data di nascita corretta sarebbe quella riportata nel formulario di triage (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso), il ricorrente sia stato incapace di indicarla nuovamente nel corso della sua audizione. Anzi, ad un certo punto, la stessa viene riportata dall'insorgente, ma riferendo come la medesima - che gli sarebbe stata comunicata tramite (...) dal padre - sarebbe stata diversa da quella presente sulla taskara, per lui quella corretta e determinante (cfr. n. 23/12, p.to 8.01, pag. 11). Senonché, sulla taskara presentata, non v'è alcuna data di nascita - come più volte invece asserito dall'insorgente nel contesto della sua audizione RMNA - bensì soltanto un'indicazione approssimativa dell'età del ricorrente nell'anno (...) (secondo il calendario solare; corrispondente all'anno [...] nel calendario gregoriano). Tuttavia, anche tale indicazione dell'età dell'insorgente risulta essere incongruente nella taskara presentata, che si rammenta non essere un documento di viaggio o di legittimazione ai sensi dell'art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ed avere, anche se prodotta in originale, un valore probatorio ridotto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza costante del Tribunale in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Invero, se d'un canto viene scritto, secondo la traduzione, che egli ha "(...) anni di età nel (...)"; d'altro canto è stata aggiunta in verde, sulla stessa riga la dicitura "egli aveva (...) anni nel (...)" (cfr. n. 23/12, p.to 1.06, pag. 3), quindi seguendo quest'ultimo dato egli avrebbe ora dai (...) ai (...) anni d'età. È peraltro lui stesso che ad un certo punto ha ammesso di aver avuto (...) anni, (...) mesi prima il verbale RMNA (cfr. n. 23/12, p.to 1.17.04, pag. 5), nonché non è stato in grado di spiegare in modo convincente per quale motivo in Francia lo abbiano registrato quale maggiorenne (cfr. n. 23/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che la taskara prodotta sia ascrivibile ad un mezzo di prova di compiacenza, ovvero inoltrato ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, in quanto inattendibile. Visti poi i diversi e troppi elementi incoerenti presenti nelle dichiarazioni dell'insorgente in proposito alla sua data di nascita ed alla sua biografia, senza trovare traccia alcuna di difficoltà espositive o mnemoniche dell'insorgente agli atti, non si può in nessun modo neppure seguire la tesi da lui esposta nel gravame che addebiterebbe le contraddizioni eclatanti rilevabili nelle sue allegazioni al suo stato di salute, alla traumaticità delle esperienze vissute come pure alla sua presunta minore età.

E. 5.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come proposto dal suo rappresentante legale sia alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 23/12, p.to 9.01, pag. 12) sia nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità inferiore è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. Ciò posto, viste le conclusioni sopra edotte, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. nello stesso senso tra le tante la sentenza del Tribunale D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione.

E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, nel caso di una procedura di ripresa in carico (take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 6.2 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del predetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 6.3 Nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Sulla scorta di tale circostanza, il 24 gennaio 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità francesi, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 15/5). La Francia, il 7 febbraio 2023, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 19/2). Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame. Peraltro, su tale punto, il fatto che il ricorrente abbia nel corso del verbale d'audizione negato di aver presentato una domanda d'asilo su suolo francese, ed in più essendosi opposto al suo trasferimento in Francia per questo solo motivo (cfr. n. 23/12, p.to 8.01, pag. 11), come a ragione già motivato nella decisione avversata, alla quale si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), il RD III non conferisce al ricorrente il diritto di scegliere in quale Stato membro vorrebbe che la sua domanda d'asilo sia esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Inoltre, i predetti asserti dell'insorgente, risultano essere pure incoerenti rispetto a quanto affermato nel ricorso, poiché in tale sede egli indica di essere venuto a conoscenza del respingimento della sua domanda d'asilo in Francia soltanto con la decisione impugnata, ciò che implicitamente fa concludere come egli in realtà fosse a conoscenza della presentazione della sua domanda d'asilo su suolo francese e della procedura in corso.

E. 7.1 Il ricorrente si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nel suo ricorso egli allega che ciò comporterebbe essenzialmente una violazione dell'art. 3 CEDU, dell'art. 5 LAsi e del RD III, poiché la decisione di allontanamento ricevuta in Francia, dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in Afghanistan, minaccerebbe direttamente la sua vita, la sua integrità fisica e psichica e la sua libertà, a causa della sua nazionalità. Egli rileva inoltre in merito come, per prassi svizzera, nel caso in cui la sua procedura fosse stata trattata in procedura nazionale, avrebbe imposto alla SEM di pronunciare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan, e quindi a concedergli l'ammissione provvisoria. Pertanto, a mente sua, la SEM avrebbe dovuto adottare la clausola di sovranità ed effettuare un esame nazionale della sua domanda d'asilo o, in subordine, richiedere garanzie individuali alla Francia riguardo all'evenienza che lui non venga allontanato in Afghanistan.

E. 7.2 In primo luogo, agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non esistono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000). Inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati, che nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Tuttavia, ciò non appare essere il caso di specie. Invero, anche se dalla documentazione all'incarto, risulta che le autorità francesi hanno respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, non sono evincibili né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi che permettano di ritenere che le autorità predette non abbiano proceduto ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia. Occorre in proposito inoltre sottolineare come, al contrario di quanto pare ritenere a torto l'insorgente nel gravame, una decisione definitiva che respinge la sua domanda d'asilo e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori rif. cit.). La Francia è per di più uno Stato di diritto e può essere atteso pertanto dal ricorrente che, nell'eventualità in cui venisse effettivamente disposta l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan - di fatto in alcun modo provato che ciò avvenga - intraprenda ogni passo utile e necessario presso le autorità competenti al fine di far valere degli eventuali ostacoli al suo allontanamento. Non v'è del resto alcuna ragione di ritenere che le autorità francesi non procederebbero ad un nuovo esame della sua domanda d'asilo se ciò fosse giustificato, o che le medesime non rispetterebbero i loro obblighi internazionali. Pertanto, non v'è neppure alcun motivo per dover sollecitare dalle autorità francesi delle garanzie individualizzate per il ricorrente, così come da lui richiesto nel gravame in subordine. Altresì, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, tra l'altro che risultano essere già state trattate e guarite (cfr. n. 13/2, 14/2, 18/2 e 20/2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e sufficientemente acclarate come già sopra evinto (cfr. supra consid. 4.2).

E. 7.3 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

E. 8 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia le richieste di provvedimento supercautelare sia di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute senza oggetto.

E. 10 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 12 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3505/2023 Sentenza del 27 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Salvatore Crisogianni, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 giugno 2023 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2022, asserendo di essere minorenne. A.b Da ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati europea "Eurodac" in data 28 novembre 2022, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Francia il (...). Il 24 gennaio 2023, l'autorità elvetica preposta ha quindi formulato nei confronti della sua omologa francese, una domanda di ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Il 7 febbraio 2023, le autorità francesi preposte hanno risposto positivamente alla domanda di ripresa in carico del richiedente, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. A.c Con scritto del 13 febbraio 2023, l'interessato ha presentato della documentazione inerente al padre e alla madre - la predetta riconsegnatagli nell'ambito del verbale della prima audizione quale richiedente minorenne non accompagnato (di seguito: RMNA) - nonché l'originale della sua taskara, depositato agli atti della SEM (con la relativa traduzione). A.d Nell'ambito del verbale RMNA del (...) aprile 2023, al richiedente è stata in particolare offerta la possibilità di essere sentito circa il suo stato di salute, l'inverosimiglianza della data di nascita dichiarata, nonché in rapporto ad eventuali motivi che si opporrebbero alla competenza della Francia alla trattazione della sua domanda d'asilo. Il funzionario incaricato della SEM gli ha inoltre comunicato che, sulla base delle sue dichiarazioni contraddittorie, sarebbe stato considerato quale maggiorenne per il seguito della procedura d'asilo, con una data di nascita del (...). Data che è stata attribuita all'interessato nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) il medesimo giorno dell'audizione. B. Con decisione del 12 giugno 2023, notificata il giorno successivo (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-30/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del richiedente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Francia ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. C. Tramite il ricorso inoltrato il 20 giugno 2023, l'insorgente ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, ha postulato, in via principale l'annullamento della decisione avversata e la restituzione degli atti di causa alla SEM perché effettui l'esame nazionale della sua domanda d'asilo; ed in via subordinata, che gli atti siano restituiti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruzione. D. Il 26 giugno 2023, il Tribunale ha ricevuto, su sua richiesta, l'incarto N (...) dalla SEM. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Inoltre, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente (implicita) violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione della verosimiglianza della sua minore età tenendo conto nel loro complesso delle allegazioni da lui rese, sia a favore che a sfavore della sua minore età, bensì soltanto i punti incongruenti. Segnatamente, la SEM non avrebbe considerato nel suo giudizio la taskara originale depositata agli atti. Altresì, in merito allo stato di salute del ricorrente, che non sarebbe stato accertato a sufficienza, l'autorità inferiore non considererebbe l'evento accaduto il (...) gennaio 2023 e non ne avrebbe approfondito la causa. Fra l'altro, il ricorrente solleva che la data di nascita registrata inizialmente del (...), non comparirebbe da nessuna parte (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso), nonché che egli non sarebbe stato confrontato dalla SEM già nel corso del verbale RMNA, malgrado quest'ultima ne fosse a conoscenza, con l'evenienza del respingimento della sua domanda d'asilo in Francia (cfr. p.to 3, pag. 8 del ricorso). 4.2 Il Tribunale ritiene a titolo preliminare che le censure del ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione al suo stato di salute, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente nel gravame, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla sua minore età - sia a favore che a sfavore - sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare per quanto attiene alla taskara presentata dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg.). La SEM ha peraltro esposto in modo chiaro e completo le ragioni che l'hanno condotta a considerare il richiedente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. La questione poi di sapere se tale valutazione è effettivamente corretta, rileva del merito, ma non della forma. Non è inoltre corretto quanto asserito dall'insorgente nel suo ricorso, rispetto alla data del (...), che non soltanto si ritrova quale data asserita dall'insorgente all'entrata nel Centro federale d'asilo del (...) (cfr. n. 1/1), bensì pure nella procura da lui sottoscritta a favore della protezione giuridica in data (...) novembre 2022 (cfr. n. 10/1). A medesima conclusione si arriva anche per l'evento del (...) gennaio 2023 (cfr. n. 18/2), il quale si evince dalla decisione avversata, che il medesimo sia stato preso adeguatamente in considerazione da parte dell'autorità inferiore (cfr. p.to II, pag. 8). Inoltre, riguardo allo stato di salute dell'insorgente, risulta essere meramente pretestuosa la sua censura riguardo al fatto che in assenza di specifici accertamenti medici in merito, non gli si potrebbe riconoscere una piena capacità di esprimersi in maniera lucida (cfr. p.to 2, pag. 5 seg. del ricorso). Invero, né dagli atti medici all'incarto (cfr. n. 13/2, 14/2, 18/2 e 20/2), né men che meno dal verbale RMNA, vi sono degli indizi concreti e fondati che militino per una tale tesi. L'autorità inferiore, non essendo deducibili in alcun modo gli stessi, né che il ricorrente soffrisse di qualsivoglia patologia non già completamente curata e trattata, non aveva quindi alcun obbligo di istruire maggiormente l'aspetto dello stato di salute dell'insorgente, il quale aveva tra l'altro chiaramente indicato durante il verbale RMNA di godere di buona salute (cfr. n. 23/12, p.to 8.02, pag. 12). Da ultimo, concernente la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato - prima della decisione avversata, in particolare già in sede di verbale RMNA - anche con il respingimento della sua domanda d'asilo in Francia, si osserva quanto segue. Seppure sia corretto che nel corso del verbale RMNA, l'autorità inferiore non abbia presentato anche tale elemento all'insorgente, si osserva tuttavia che il medesimo, allorché è stato confrontato con l'evidenza della registrazione in Francia della sua domanda d'asilo (cfr. n. 23/12, p.to 2.06, pag. 6 seg.), egli ha persino negato di aver presentato la stessa. Non si vede quindi come l'autorità inferiore avrebbe dovuto continuare ad esporre gli elementi fondanti la ripresa in carico da parte francese, allorché il ricorrente non riconosceva neppure l'esistenza di una domanda d'asilo in Francia. Sotto questo profilo, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. L'insorgente, nell'ambito del suo gravame, ha peraltro avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento aggiuntivo presentato dall'autorità inferiore esplicitamente nell'ambito della decisione impugnata. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede. 4.3 4.3.1 Il ricorrente, sostiene inoltre nel suo gravame che la SEM avrebbe omesso, a torto, di accertare gli effetti che un'esecuzione dell'allontanamento verso la Francia, vista la sua nazionalità e tenendo conto della prassi svizzera, avrebbe nei suoi confronti (cfr. p.to 3, pag. 7 seg. del ricorso). In particolare, citando due sentenze del Tribunale, egli osserva come l'autorità inferiore avrebbe potuto richiedere maggiori informazioni presso le autorità francesi in rapporto alla sua decisione negativa, nonché circa la procedura svolta in Francia. L'autorità inferiore non avrebbe quindi, anche in questo senso, ottemperato al suo dovere di accertare in modo completo i fatti rilevanti per l'esame della liceità del trasferimento del ricorrente verso la Francia. 4.3.2 A tal proposito, occorre dapprima osservare che l'autorità resistente ha esaminato sufficientemente se il trasferimento dell'insorgente verso la Francia comportasse la violazione degli obblighi internazionali della Svizzera, procedendo ad un'analisi completa di tutte le questioni determinanti per la causa, comprensiva anche della questione circa il divieto di non-respingimento (cfr. decisione impugnata, p.to II, pag. 6 segg.). Essendo che la SEM nella sua decisione doveva esaminare se la Francia era lo Stato membro competente ai sensi del RD III per condurre la procedura d'asilo e d'allontanamento del richiedente, ed avendo ottemperato a tale esame come visto sopra, la detta autorità non aveva alcun obbligo d'intraprendere delle misure d'istruzione in relazione all'esito riservato alla domanda depositata nel Paese in questione dal ricorrente, essendo già sin d'ora rilevato come un fatto di tale natura rimanga senza incidenza sulla determinazione della competenza ai sensi del RD III (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022), o ancora riguardo alla procedura d'asilo svoltasi in Francia. Fra l'altro, l'insorgente non ha dal canto suo - nel corso della procedura d'innanzi all'autorità inferiore - sollevato alcun vizio procedurale che sarebbe stato commesso da parte francese, e non si comprende quindi per quali motivi la SEM avrebbe dovuto indagare oltre tali aspetti, essendo tra l'altro rilevato come il suo caso sia ben diverso dalle fattispecie di cui alle due sentenze del Tribunale citate nel ricorso (cfr. p.to 3, pag. 7). 4.4 Le doglianze formali, vanno così respinte in toto. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito priva accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 5.4 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra citati (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 5.5 Venendo ora al caso di specie, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), alla quale si rimanda quindi per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificamente motivato. In particolare, a differenza di quanto sollevato nel suo ricorso dall'insorgente - il quale si basa esclusivamente sulla presenza di una taskara originale agli atti come pure dell'assenza di una perizia medica per ritenere come non sufficientemente provata la sua maggiore età - non si può in alcun modo dar credito alla tesi esposta nel gravame, allorché riporta che il ricorrente sarebbe stato "incapace di scrivere i propri dati in maniera corretta nel formulario apposito" (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso). Invero, agli occhi del Tribunale, viste le varie date di nascita da lui asserite - il (...) nell'ambito del formulario d'entrata nel Centro federale d'asilo (cfr. n. 1/1) nonché al momento della sottoscrizione della procura con la rappresentanza legale (cfr. n. 10/1); il (...) al momento della compilazione del formulario di triage (cfr. n. 12/4) - nonché gli asserti chiaramente contraddittori rilasciati nell'ambito del suo verbale RMNA in proposito, dove non ha saputo invece in modo sorprendente indicare alcuna data di nascita, ribadendo continuamente essere quella che si troverebbe nella taskara consegnata (cfr. n. 23/12, p.to 1.06, pag. 3 segg.), è palese come il medesimo volesse in realtà con il suo comportamento cercare di confondere l'autorità inferiore rispetto ad un elemento della sua identità rilevante per la causa. Appare infatti dai medesimi asserti dell'insorgente, come il medesimo non fosse affatto analfabeta come ha inizialmente cercato di addurre nel tentativo di spiegare il motivo per il quale non conoscesse la sua data di nascita (cfr. n. 23/12, p.to 1.06, pag. 3), in quanto poco dopo è lui stesso che ha riferito di essere andato in maniera costante a scuola, peraltro in una (...), per (...) anni, iniziandola allorché aveva (...) anni (cfr. n. 23/12, p.to 1.17.04, pag. 5; p.to 8.01, pag. 11). Non si spiega come poi, visto che nel ricorso il suo rappresentante legale indica come la data di nascita corretta sarebbe quella riportata nel formulario di triage (cfr. p.to 2, pag. 4 del ricorso), il ricorrente sia stato incapace di indicarla nuovamente nel corso della sua audizione. Anzi, ad un certo punto, la stessa viene riportata dall'insorgente, ma riferendo come la medesima - che gli sarebbe stata comunicata tramite (...) dal padre - sarebbe stata diversa da quella presente sulla taskara, per lui quella corretta e determinante (cfr. n. 23/12, p.to 8.01, pag. 11). Senonché, sulla taskara presentata, non v'è alcuna data di nascita - come più volte invece asserito dall'insorgente nel contesto della sua audizione RMNA - bensì soltanto un'indicazione approssimativa dell'età del ricorrente nell'anno (...) (secondo il calendario solare; corrispondente all'anno [...] nel calendario gregoriano). Tuttavia, anche tale indicazione dell'età dell'insorgente risulta essere incongruente nella taskara presentata, che si rammenta non essere un documento di viaggio o di legittimazione ai sensi dell'art. 1a lett. b e lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), ed avere, anche se prodotta in originale, un valore probatorio ridotto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza costante del Tribunale in materia (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Invero, se d'un canto viene scritto, secondo la traduzione, che egli ha "(...) anni di età nel (...)"; d'altro canto è stata aggiunta in verde, sulla stessa riga la dicitura "egli aveva (...) anni nel (...)" (cfr. n. 23/12, p.to 1.06, pag. 3), quindi seguendo quest'ultimo dato egli avrebbe ora dai (...) ai (...) anni d'età. È peraltro lui stesso che ad un certo punto ha ammesso di aver avuto (...) anni, (...) mesi prima il verbale RMNA (cfr. n. 23/12, p.to 1.17.04, pag. 5), nonché non è stato in grado di spiegare in modo convincente per quale motivo in Francia lo abbiano registrato quale maggiorenne (cfr. n. 23/12, p.to 2.06, pag. 7). Sulla base delle predette considerazioni, il Tribunale ritiene che la taskara prodotta sia ascrivibile ad un mezzo di prova di compiacenza, ovvero inoltrato ai soli fini della causa, al quale non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, in quanto inattendibile. Visti poi i diversi e troppi elementi incoerenti presenti nelle dichiarazioni dell'insorgente in proposito alla sua data di nascita ed alla sua biografia, senza trovare traccia alcuna di difficoltà espositive o mnemoniche dell'insorgente agli atti, non si può in nessun modo neppure seguire la tesi da lui esposta nel gravame che addebiterebbe le contraddizioni eclatanti rilevabili nelle sue allegazioni al suo stato di salute, alla traumaticità delle esperienze vissute come pure alla sua presunta minore età. 5.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come proposto dal suo rappresentante legale sia alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 23/12, p.to 9.01, pag. 12) sia nel gravame. Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità inferiore è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalle fattispecie presenti nelle sentenze del Tribunale citate nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi delle stesse a ragione. Ciò posto, viste le conclusioni sopra edotte, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. nello stesso senso tra le tante la sentenza del Tribunale D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, nel caso di una procedura di ripresa in carico (take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 6.2 Secondo l'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del predetto regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 6.3 Nella presente disamina, le investigazioni intraprese dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Francia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Sulla scorta di tale circostanza, il 24 gennaio 2023, la SEM ha quindi chiesto alle autorità francesi, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 15/5). La Francia, il 7 febbraio 2023, quindi nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 19/2). Di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, ciò che non viene del resto censurato dal ricorrente nel suo gravame. Peraltro, su tale punto, il fatto che il ricorrente abbia nel corso del verbale d'audizione negato di aver presentato una domanda d'asilo su suolo francese, ed in più essendosi opposto al suo trasferimento in Francia per questo solo motivo (cfr. n. 23/12, p.to 8.01, pag. 11), come a ragione già motivato nella decisione avversata, alla quale si rinvia per il resto (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), il RD III non conferisce al ricorrente il diritto di scegliere in quale Stato membro vorrebbe che la sua domanda d'asilo sia esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Inoltre, i predetti asserti dell'insorgente, risultano essere pure incoerenti rispetto a quanto affermato nel ricorso, poiché in tale sede egli indica di essere venuto a conoscenza del respingimento della sua domanda d'asilo in Francia soltanto con la decisione impugnata, ciò che implicitamente fa concludere come egli in realtà fosse a conoscenza della presentazione della sua domanda d'asilo su suolo francese e della procedura in corso. 7. 7.1 Il ricorrente si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nel suo ricorso egli allega che ciò comporterebbe essenzialmente una violazione dell'art. 3 CEDU, dell'art. 5 LAsi e del RD III, poiché la decisione di allontanamento ricevuta in Francia, dal quale rischierebbe di essere costretto a recarsi in Afghanistan, minaccerebbe direttamente la sua vita, la sua integrità fisica e psichica e la sua libertà, a causa della sua nazionalità. Egli rileva inoltre in merito come, per prassi svizzera, nel caso in cui la sua procedura fosse stata trattata in procedura nazionale, avrebbe imposto alla SEM di pronunciare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan, e quindi a concedergli l'ammissione provvisoria. Pertanto, a mente sua, la SEM avrebbe dovuto adottare la clausola di sovranità ed effettuare un esame nazionale della sua domanda d'asilo o, in subordine, richiedere garanzie individuali alla Francia riguardo all'evenienza che lui non venga allontanato in Afghanistan. 7.2 In primo luogo, agli occhi del Tribunale, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che non esistono fondati motivi per ritenere che in Francia sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000). Inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), può essere confutata in presenza di indizi seri ed avverati, che nel caso concreto, le autorità dello Stato membro ritenuto come quello responsabile non rispetterebbe il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). Tuttavia, ciò non appare essere il caso di specie. Invero, anche se dalla documentazione all'incarto, risulta che le autorità francesi hanno respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, non sono evincibili né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi che permettano di ritenere che le autorità predette non abbiano proceduto ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia. Occorre in proposito inoltre sottolineare come, al contrario di quanto pare ritenere a torto l'insorgente nel gravame, una decisione definitiva che respinge la sua domanda d'asilo e pronuncia il suo allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori rif. cit.). La Francia è per di più uno Stato di diritto e può essere atteso pertanto dal ricorrente che, nell'eventualità in cui venisse effettivamente disposta l'esecuzione del suo allontanamento verso l'Afghanistan - di fatto in alcun modo provato che ciò avvenga - intraprenda ogni passo utile e necessario presso le autorità competenti al fine di far valere degli eventuali ostacoli al suo allontanamento. Non v'è del resto alcuna ragione di ritenere che le autorità francesi non procederebbero ad un nuovo esame della sua domanda d'asilo se ciò fosse giustificato, o che le medesime non rispetterebbero i loro obblighi internazionali. Pertanto, non v'è neppure alcun motivo per dover sollecitare dalle autorità francesi delle garanzie individualizzate per il ricorrente, così come da lui richiesto nel gravame in subordine. Altresì, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. Anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, tra l'altro che risultano essere già state trattate e guarite (cfr. n. 13/2, 14/2, 18/2 e 20/2), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e sufficientemente acclarate come già sopra evinto (cfr. supra consid. 4.2). 7.3 In siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Francia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.

8. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia le richieste di provvedimento supercautelare sia di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute senza oggetto.

10. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: