Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione della verosimiglianza della sua minore età tenendo conto nel loro complesso delle allegazioni da lui rese, sia a favore che a sfavore della sua minore età, bensì soltanto i punti incongruenti. La SEM non avrebbe segnatamente considerato dei dati biografici da lui allegati, i quali sarebbero coerenti con la minore età asserita. Altresì, i fatti narrati dall'insorgente circa il suo stato di salute, avrebbero dovuto essere integrati nel suo profilo di vulnerabilità. Fra l'altro, se l'autorità voleva, come ha fatto, introdurre nella decisione la circostanza che il ricorrente aveva allegato un errore contenuto nella taskara, avrebbe dovuto questionare in merito l'insorgente durante il verbale RMNA. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare maggiori accertamenti per appurare che le informazioni rilevanti per la determinazione della competenza fossero state recepite e valutate dalla Croazia. Altresì, le violenze subite dall'insorgente da parte delle autorità croate sarebbero state analizzate in modo sommario dalla SEM. Pertanto, l'autorità inferiore non avrebbe adempiuto in modo completo ad un accertamento dei fatti rilevanti per la causa, al fine di valutare integralmente sia il rischio che una riammissione in Croazia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, sia la necessità dell'adozione delle clausole discrezionali.
E. 4.2 Il Tribunale ritiene, a titolo preliminare, che le censure sollevate dal ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione al suo stato di salute, ed alla competenza della Croazia, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente nel gravame, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla sua minore età - sia a favore che a sfavore - sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare per quanto attiene al suo percorso scolastico e ad alcuni dati sui suoi famigliari (cfr. p.to II, pag. 4 segg.). La SEM ha peraltro esposto in modo chiaro e completo le ragioni che l'hanno condotta a considerare il richiedente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. La questione poi di sapere se tale valutazione è effettivamente corretta, rileva del merito, ma non della forma. Concernente poi la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato - prima della decisione avversata, in particolare già in sede di verbale RMNA - anche con la sua allegazione contenuta nel colloquio Dublino circa la taskara (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 7), si osserva quanto segue. Nel verbale RMNA, seppure sia corretto che l'autorità inferiore non abbia presentato tale elemento d'incoerenza all'insorgente, tuttavia si evidenzia che allo stesso sono state poste delle domande specifiche in merito alla taskara (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3 seg.). In tale frangente egli ha asserito che sulla taskara vi sarebbe stato scritto che aveva (...) anni, ma non è riuscito a dare un'indicazione della data in cui sarebbe stata stabilita la taskara, e ha asserito che la stessa sarebbe andata persa (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Viste tali risposte date dall'insorgente, non si vede quindi come l'autorità inferiore, avrebbe dovuto già contestare i predetti asserti in tale sede. Sotto questo profilo, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. L'insorgente, nell'ambito del suo gravame, ha peraltro avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento presentato esplicitamente dall'autorità inferiore nell'ambito della decisione impugnata. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede. Inoltre, risulta essere meramente pretestuosa la censura del ricorrente riguardo al fatto che la SEM avrebbe dovuto tenere conto dell'(...) nel quale egli sarebbe rimasto ferito in Afghanistan e del suo successivo ricovero, per il suo profilo di vulnerabilità (cfr. p.to 2, pag. 12 del ricorso). Invero, è soltanto nel verbale RMNA che l'insorgente ha allegato tali problematiche dal profilo medico (cfr. n. 28/11, p.to 8.02, pag. 10 seg.), mentre in precedenza aveva asserito di stare bene di salute (cfr. n. 14/3). In totale assenza di documentazione medica che attesti però che il ricorrente soffrisse di qualsivoglia patologia non già completamente curata e trattata, o che fossero previsti degli appuntamenti medici in tal senso (cfr. n. 29/1 e 30/1), l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di integrare tali aspetti nella sua valutazione. Da ultimo, alla luce di quanto precede, nonché che dalla decisione impugnata si evince in modo limpido che l'autorità inferiore ha preso in considerazione gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa, per motivare il suo rifiuto di applicare, in casu, le clausole di sovranità (cfr. p.to II, pag. 10 segg. della decisione avversata) come pure che non vi sia una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 8 segg. del provvedimento impugnato), non si ravvede anche in tal senso alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM.
E. 4.3 Le doglianze formali, vanno così respinte in toto.
E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.
E. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati).
E. 5.4 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, à al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra esposti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.).
E. 5.5 Tornando ora alla presente disamina, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), alla quale si rimanda quindi per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificatamente motivato. In particolare, non si può in alcun modo dar credito alla tesi esposta nel ricorso dall'insorgente, che egli "[...] visto il suo livello d'istruzione e la sua carenza nella conoscenza del calendario", non sarebbe riuscito a fornire né una data di nascita esatta, né altri elementi della sua biografia quali la data esatta della sua partenza, la data in cui avrebbe iniziato a frequentare la scuola, o ancora le date di nascita dei genitori e dei fratelli (cfr. p.to 1, pag. 6 seg. del ricorso). Invero, dai suoi stessi asserti si evince che lui ha frequentato la scuola per (...) anni (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3), e quindi non si può seguire la rappresentante legale dell'insorgente laddove indica che vi sarebbe uno "[...] scarso (non sufficiente) e dubbio livello di scolarizzazione" (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 7) di questi, per spiegare la vaghezza e l'incoerenza delle sue dichiarazioni. Inoltre, tali allegazioni sono smentite ancor più, dal fatto che nel colloquio Dublino, il ricorrente è riuscito a fornire delle date esatte - di essere entrato in Croazia il (...), di essersi recato in F._______ il (...) e di averla lasciata per la Svizzera il (...) (cfr. n. 14/3) - peraltro nel calendario gregoriano, senza alcuno sforzo. Inoltre, egli non era obbligato in alcun modo a fornire le date nel calendario gregoriano, in particolare nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore dove disponeva sia di un interprete sia dall'inizio anche di un rappresentante legale, ma avrebbe potuto benissimo presentarle nel calendario a lui conosciuto. Pertanto non si può seguire il ricorrente nei suoi asserti, riproposti anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 1, pag. 6 del ricorso), dove dichiara che si sarebbe confuso al momento di fornire una data di nascita alle (...) (il [...]), o ancora di imputare a dei suoi connazionali la presenza sia sul foglio d'entrata al Centro federale d'asilo (cfr. n. 1/1), sia nel foglio personale dei dati (cfr. n. 2/2) o ancora sulla procura firmata per la rappresentanza legale (cfr. n. 11/1), della data di nascita del (...) (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 4 seg.). In realtà, anche il fatto di fornire dei nomi e dei cognomi differenti al momento del controllo da parte delle (...) e rispetto a quanto registrato dalle autorità croate (cfr. n. 24/1), confrontato con quello che è stato poi dichiarato dal ricorrente nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, agli occhi del Tribunale non può essere spiegato con l'assenza di un interprete e di informazioni legali così come motivato nel ricorso (cfr. p.to 1, pag. 6). Invero, anche interrogato in merito, il ricorrente non è riuscito a fornire alcuna spiegazione coerente con quanto dichiarato, aggiungendo invece maggiori contraddizioni ai suoi asserti (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 4). Inoltre, egli neppure con il gravame è riuscito a spiegare le incongruenze delle sue dichiarazioni in riferimento alla taskara, dove d'un canto ha affermato che il padre avrebbe inserito una data di nascita sbagliata nella taskara (cfr. n. 14/3), e d'altro canto invece che sulla medesima vi sarebbe stato unicamente scritto che aveva (...) anni (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3), e non una data di nascita esatta, come anche poco prima lasciato intendere (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3). Peraltro sorprende che egli ha dichiarato che vi fosse ad esempio il libretto delle vaccinazioni e dei documenti medici, andati persi, che avrebbero attestato della sua data di nascita (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3); ma che egli non la conosca ed abbia fornito un'età soltanto approssimativa alla fine sia del colloquio Dublino che durante il verbale RMNA (cfr. n. 14/3; n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Visti poi i diversi e troppi elementi incoerenti presenti nelle dichiarazioni dell'insorgente a proposito della sua data di nascita ed alla sua biografia, non si può neppure ritenere che le stesse siano dovute alla situazione stressante o ancora al suo contesto socio-culturale di provenienza, o alla sua presunta minore età (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 7).
E. 5.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come invece argomentato dal suo rappresentante legale sia alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 28/11, p.to 9.01, pag. 11), sia nel gravame (cfr. p.to 1, pag. 5 e pag. 8). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalla fattispecie presente nella sentenza del Tribunale citata nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi della stessa a ragione. Ciò posto, alla luce di quanto precedentemente concluso, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. nello stesso senso tra le tante la sentenza del Tribunale D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione.
E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), come è il caso di specie, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, e previa accettazione espressa o tacita di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, lo Stato membro competente, in forza del RD III è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate agli art. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III).
E. 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che all'insorgente erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Evenienza che è stata confermata pure dall'insorgente (cfr. n. 14/3). Su tali presupposti, in data 19 gennaio 2023, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità croate una richiesta di presa in carico del ricorrente, basandosi sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n.15/7). Lo stesso giorno, la SEM ha informato la preposta autorità croata del ritiro della sua richiesta di presa in carico, in quanto a causa dell'asserita minore età nel frattempo dichiarata dall'insorgente, dovevano essere effettuati maggiori accertamenti riguardo alla stessa (cfr. n. 18/1 e 19/7). Il 7 marzo 2023 l'autorità competente elvetica ha nuovamente inviato una domanda di presa in carico del ricorrente alle autorità croate sempre fondandosi sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 21/8), ed entro i termini disposti dall'art. 21 par. 1 secondo comma RD III. Queste ultime, hanno esplicitamente accolto la richiesta di presa in carico in data 18 marzo 2023 (cfr. n. 24/1), nel rispetto del termine ex art. 22 par. 1 RD III. A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a prendere in carico l'insorgente, al fine di trattare la sua domanda d'asilo e d'allontanamento.
E. 6.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel suo gravame (cfr. p.to II, pag. 9 del ricorso), a parte la citazione della data della domanda di presa in carico del 19 gennaio 2023 invece di quella del 7 marzo 2023, nella risposta delle autorità croate del 18 marzo 2023 (cfr. n. 24/1), non v'è alcun indizio agli atti che faccia dubitare del fatto che le autorità croate abbiano avuto conoscenza del ritiro della prima domanda di presa in carico (cfr. n. 18/1) e dell'inoltro della seconda domanda di presa in carico del 7 marzo 2023 (cfr. n. 21/8). Piuttosto, vi sono elementi concreti che propendono per la conclusione che le autorità croate fossero venute a conoscenza delle stesse. Invero, dagli atti risulta che sia il messaggio elettronico del 19 gennaio 2023, che la nuova domanda di presa in carico, sono state notificate con successo alle prime (cfr. n. 19/7 e 23/1). Inoltre, la Croazia ha risposto successivamente alla domanda di presa in carico del 7 marzo 2023, e non invece dando seguito a quella del 19 gennaio 2023 (cfr. n. 24/1). Su tali presupposti, ed avendo la SEM fornito tutte le informazioni relative anche alla dichiarata minore età dell'insorgente alla Croazia, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di appurare ulteriormente se la Croazia avesse ricevuto e valutato anche le nuove informazioni trasmesse, così come proposto invece nel ricorso (cfr. p.to 2, pag. 10). Da ultimo, ininfluenti ai fini della determinazione della competenza, risultano le circostanze asserite dall'insorgente che egli non volesse rimanere in Croazia, ivi non abbia domandato asilo o ancora che gli siano state prelevate le impronte digitali con la forza (cfr. n. 14/3), e che egli non vedrebbe alcun futuro in Croazia (cfr. n. 28/11, p.to 8.01, pag. 10). Invero, in merito si osserva come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Per il resto, si può senz'altro rinviare alla decisione della SEM, che risulta sul punto completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), non avendo il ricorrente censurato nulla in merito nel suo ricorso.
E. 6.4 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia di principio data.
E. 7.1 Il ricorrente si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nello stesso sarebbe già stato vittima di trattamenti inumani e degradanti. La violenza subita da parte degli agenti non potrebbe inoltre essere ridotta all'agire illegittimo di singoli funzionari, bensì alla luce delle informazioni attuali sulla situazione in Croazia, vi sarebbero dei seri indizi circa la sussistenza di carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 RD III nel sistema di accoglienza croato. Vi sarebbero pertanto fondati motivi di ritenere che nel caso in cui il ricorrente venisse trasferito in Croazia, egli possa essere nuovamente vittima di trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE) e dall'art. 3 CEDU (cfr. p.to 2, pag. 10 segg. del ricorso).
E. 7.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso che delle violenze eccessive da parte di agenti di polizia possano prodursi regolarmente in Croazia ai danni dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5). Quanto addotto nel ricorso da parte dell'insorgente, non permette di giungere ad un diverso apprezzamento. Invero, a differenza di quanto da lui argomentato, le sue dichiarazioni di essere stato detenuto con la forza in una camera freddissima per (...) da degli agenti, senza bere né mangiare (cfr. n. 14/3; n. 28/11, p.to 5.02, pag. 8 seg. e p.to 8.01, pag. 10), o ancora che la polizia croata lo avrebbe picchiato (cfr. n. 28/11, p.to 5.02, pag. 8), non risultano essere delle allegazioni sufficientemente concrete e sostanziate per ritenerle verosimili. Tuttavia, anche se le si ritenesse tali, queste dichiarazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU, all'art. 4 CartaUE o ancora all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente (cfr. l'accettazione del 18 marzo 2023 delle autorità croate, n. 24/1), rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in situazione irregolare su suolo croato dopo la sua interpellazione. Anche considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente potrà indirizzarsi, ciò che non ha allegato di aver fatto in passato, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative, tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato espressamente la sua presa in carico - non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito si ricorda che il ricorrente, non avendo formalmente depositato una domanda d'asilo nel precitato Paese durante il suo soggiorno, peraltro durato secondo i suoi asserti soltanto (...) giorni (cfr. n. 14/3) rispettivamente (...) (cfr. n. 28/11, p.to 8.01, pag. 10), incomberà a lui, al suo ritorno nel predetto Stato, depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalle direttive procedura e accoglienza. Prestazioni alle quali non aveva invece diritto di accedere allorché si trovava in situazione irregolare su suolo croato. Neppure la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Daraibou contro Croazia del 17 gennaio 2023 (n. 84523/17) citata nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 2, pag. 10) è in grado di mutare le predette conclusioni. A differenza di quanto argomentato dalla rappresentante legale dell'insorgente, anche tenuto conto delle diverse fonti in seguito citate nel gravame (cfr. p.to 2, pag. 11 seg.), il Tribunale ritiene che la CorteEDU si sia espressa su un caso del tutto specifico, senza tuttavia generalizzare il comportamento delle autorità croate, che non avrebbero indagato a sufficienza sulle responsabilità statali nel caso in oggetto, a tutte le inchieste effettuate dalle autorità croate. Si rammenta poi che la giurisprudenza resa da un altro Stato membro del RD III, in casu citato è un tribunale (...) ([...], cfr. p.to 2, pag. 11 del ricorso), non risulta in alcun modo contraente per il Tribunale. Da ultimo non è evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando il ricorrente in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese.
E. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Croazia sia data, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8.2 Per i motivi già sopra addotti (cfr. supra consid. 7.2), il Tribunale non ritiene che gli asserti generici di maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subito durante la sua corta permanenza su suolo croato da parte di poliziotti, siano in grado di provare che, nel caso di un suo ritorno in Croazia, sussista un serio rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE, come invece argomentato dall'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 2, pag. 12).
E. 8.3 Anche dal punto di vista medico, a fronte di quanto già sopra osservato (cfr. supra consid. 4.2), il ricorrente non soffre di alcuna problematica di salute che sia classificabile come grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), non essendo rilevabili concretamente agli atti problematiche valetudinarie inerenti al ricorrente, né provate in alcun modo in fase ricorsuale. Nel caso tuttavia l'insorgente necessitasse di cure o di un sostegno psicologico o psichiatrico in futuro, anche tenuto conto del rapporto dell'(...) citato nel ricorso (cfr. p.to 2, pag. 12), non vi sono fondati motivi perché il Tribunale riveda la sua giurisprudenza costante in materia che ritiene che in Croazia vi siano delle strutture mediche sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-665/2023 del 9 maggio 2023 consid. 5.5).
E. 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano quindi indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), come sollevato invece nel suo gravame dall'insorgente (cfr. p.to 2, pag. 12 del ricorso). Visto quanto sopra, la SEM non ha violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'insorgente verso la Croazia. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
E. 10 In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia le richieste di provvedimento supercautelare sia di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute prive d'oggetto.
E. 12 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3874/2023 Sentenza del 19 luglio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias A._______, nato il, alias A._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da Bianca Sonnini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 4 luglio 2023. Fatti: A. A.a L'interessato, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) gennaio 2023, dopo essere stato fermato dalle (...) il giorno precedente. A.b Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 10 gennaio 2023, è risultato che il richiedente era entrato illegalmente e gli erano state prelevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...). A.c Il (...) gennaio 2023, l'interessato ha sottoscritto la procura per il mandato alla rappresentanza legale, che riporta segnatamente la data di nascita del (...), data già precedentemente dichiarata. A.d Il (...) gennaio 2023, il richiedente l'asilo è stato sentito nell'ambito di un colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). Nello stesso egli ha in particolare potuto presentare i motivi che si opporrebbero ad un suo trasferimento in Croazia e circa il suo stato di salute. Alla fine dell'audizione, egli ha contestato la data di nascita a lui imputata, affermando di avere (...) anni e (...) mesi e rettificando anche il suo nome, il quale sarebbe "E._______". A.e Sempre alla data summenzionata, la SEM ha presentato all'autorità croata preposta, una domanda di presa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 13 par. 1 RD III. Poco dopo, in medesima data, tale richiesta è stata revocata dall'autorità svizzera preposta con messaggio elettronico, indicando alle autorità croate che dovevano essere effettuati degli accertamenti riguardo alla minore età nel frattempo allegata dall'interessato. A.f Il 7 marzo 2023, la Svizzera ha reiterato la richiesta di presa in carico del richiedente, sempre basandosi sull'art. 13 par. 1 RD III. La Croazia ha risposto positivamente alla stessa il 18 marzo 2023, fondando l'accettazione sulla medesima norma precitata. A.g Il (...) aprile 2023, si è tenuta con il richiedente l'asilo la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA), nella quale egli è stato in particolare questionato riguardo alla sua data di nascita, alla sua biografia ed alle sue relazioni famigliari; nonché gli è stata data la possibilità di esprimersi riguardo all'eventuale competenza della Croazia nella trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute. Gli sono inoltre stati elencati i motivi per i quali la SEM ritenesse la sua minore età inverosimile, e per questo lo avrebbe considerato per il seguito della procedura come maggiorenne, con una data di nascita modificata al (...). Data che è stata registrata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) il medesimo giorno dell'audizione. B. Con decisione del 4 luglio 2023, notificata il medesimo giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-33/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Croazia ed esecuzione della predetta misura, nonché osservando che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Tramite il ricorso dell'11 luglio 2023 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato, a titolo principale, l'annullamento della decisione avversata e l'esame della sua domanda d'asilo in Svizzera; ed a titolo subordinato, il rinvio degli atti di causa alla SEM per completamento istruttorio. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.
2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Appare innanzitutto opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame in ordine ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, con conseguente implicita violazione del principio inquisitorio (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. per maggiori dettagli la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché del suo diritto di essere sentito (consacrato all'art. 29 cpv. 2 Cost.; cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale E-1684/2022 dell'11 gennaio 2023 consid. 3.1). In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe effettuato una valutazione della verosimiglianza della sua minore età tenendo conto nel loro complesso delle allegazioni da lui rese, sia a favore che a sfavore della sua minore età, bensì soltanto i punti incongruenti. La SEM non avrebbe segnatamente considerato dei dati biografici da lui allegati, i quali sarebbero coerenti con la minore età asserita. Altresì, i fatti narrati dall'insorgente circa il suo stato di salute, avrebbero dovuto essere integrati nel suo profilo di vulnerabilità. Fra l'altro, se l'autorità voleva, come ha fatto, introdurre nella decisione la circostanza che il ricorrente aveva allegato un errore contenuto nella taskara, avrebbe dovuto questionare in merito l'insorgente durante il verbale RMNA. Inoltre, l'autorità inferiore avrebbe dovuto effettuare maggiori accertamenti per appurare che le informazioni rilevanti per la determinazione della competenza fossero state recepite e valutate dalla Croazia. Altresì, le violenze subite dall'insorgente da parte delle autorità croate sarebbero state analizzate in modo sommario dalla SEM. Pertanto, l'autorità inferiore non avrebbe adempiuto in modo completo ad un accertamento dei fatti rilevanti per la causa, al fine di valutare integralmente sia il rischio che una riammissione in Croazia si ponga in contrasto con l'art. 3 CEDU, sia la necessità dell'adozione delle clausole discrezionali. 4.2 Il Tribunale ritiene, a titolo preliminare, che le censure sollevate dal ricorrente circa la valutazione adempiuta dall'autorità inferiore della sua minore età, come pure in relazione al suo stato di salute, ed alla competenza della Croazia, si confondano in realtà con il merito della vertenza, ovvero sono rivolte contro l'apprezzamento svolto dalla SEM in specie. In quanto tali, verranno quindi trattate nei considerandi successivi. Ciò nondimeno, occorre sottolineare che, al contrario di quanto lamentato dal ricorrente nel gravame, dal provvedimento impugnato si evince chiaramente che gli elementi portanti sulla sua minore età - sia a favore che a sfavore - sono stati integrati e presi in considerazione dall'autorità inferiore, anche ed in particolare per quanto attiene al suo percorso scolastico e ad alcuni dati sui suoi famigliari (cfr. p.to II, pag. 4 segg.). La SEM ha peraltro esposto in modo chiaro e completo le ragioni che l'hanno condotta a considerare il richiedente maggiorenne, determinandosi sugli elementi essenziali deducibili dall'incarto. La questione poi di sapere se tale valutazione è effettivamente corretta, rileva del merito, ma non della forma. Concernente poi la circostanza che l'insorgente non sarebbe stato confrontato - prima della decisione avversata, in particolare già in sede di verbale RMNA - anche con la sua allegazione contenuta nel colloquio Dublino circa la taskara (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 7), si osserva quanto segue. Nel verbale RMNA, seppure sia corretto che l'autorità inferiore non abbia presentato tale elemento d'incoerenza all'insorgente, tuttavia si evidenzia che allo stesso sono state poste delle domande specifiche in merito alla taskara (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3 seg.). In tale frangente egli ha asserito che sulla taskara vi sarebbe stato scritto che aveva (...) anni, ma non è riuscito a dare un'indicazione della data in cui sarebbe stata stabilita la taskara, e ha asserito che la stessa sarebbe andata persa (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Viste tali risposte date dall'insorgente, non si vede quindi come l'autorità inferiore, avrebbe dovuto già contestare i predetti asserti in tale sede. Sotto questo profilo, non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente da parte dell'autorità inferiore. L'insorgente, nell'ambito del suo gravame, ha peraltro avuto piena possibilità di esprimersi anche su tale elemento presentato esplicitamente dall'autorità inferiore nell'ambito della decisione impugnata. Pertanto, anche se una violazione del diritto di essere sentito fosse ritenuta - circostanza non avvenuta in specie - la stessa sarebbe comunque stata completamente sanata in questa sede. Inoltre, risulta essere meramente pretestuosa la censura del ricorrente riguardo al fatto che la SEM avrebbe dovuto tenere conto dell'(...) nel quale egli sarebbe rimasto ferito in Afghanistan e del suo successivo ricovero, per il suo profilo di vulnerabilità (cfr. p.to 2, pag. 12 del ricorso). Invero, è soltanto nel verbale RMNA che l'insorgente ha allegato tali problematiche dal profilo medico (cfr. n. 28/11, p.to 8.02, pag. 10 seg.), mentre in precedenza aveva asserito di stare bene di salute (cfr. n. 14/3). In totale assenza di documentazione medica che attesti però che il ricorrente soffrisse di qualsivoglia patologia non già completamente curata e trattata, o che fossero previsti degli appuntamenti medici in tal senso (cfr. n. 29/1 e 30/1), l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di integrare tali aspetti nella sua valutazione. Da ultimo, alla luce di quanto precede, nonché che dalla decisione impugnata si evince in modo limpido che l'autorità inferiore ha preso in considerazione gli elementi giuridicamente rilevanti per la causa, per motivare il suo rifiuto di applicare, in casu, le clausole di sovranità (cfr. p.to II, pag. 10 segg. della decisione avversata) come pure che non vi sia una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un suo trasferimento in Croazia (cfr. p.to II, pag. 8 segg. del provvedimento impugnato), non si ravvede anche in tal senso alcuna violazione del principio inquisitorio da parte della SEM. 4.3 Le doglianze formali, vanno così respinte in toto. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.3 In tale contesto, qualora la questione della minore età dell'interessato sia oggetto di disputa, si necessita di dirimere preliminarmente tale aspetto, essendo il medesimo determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). 5.4 Appare d'uopo rammentare all'insorgente che, per quanto concerne la minore età, à al richiedente l'asilo che incombe l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). Salvo casi particolari, la SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione. Per giungere ad una determinazione al riguardo, l'autorità si basa sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente al quadro personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia famigliare ed al suo curriculum scolastico. Se necessario, ordina una perizia medica volta alla determinazione dell'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis in relazione all'art. 26 cpv. 2 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.6; 2018 VI/3 consid. 4.2 e rif. cit.). Una volta esperita l'istruttoria, la SEM procede ad un apprezzamento globale degli elementi in presenza in ossequio ai principi sopra esposti (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. cit.). 5.5 Tornando ora alla presente disamina, il Tribunale non può che condividere le argomentazioni esposte in modo dettagliato dall'autorità inferiore nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza della minore età dell'insorgente (cfr. p.to II, pag. 3 segg.), alla quale si rimanda quindi per ulteriori dettagli e per quanto qui non verrà specificatamente motivato. In particolare, non si può in alcun modo dar credito alla tesi esposta nel ricorso dall'insorgente, che egli "[...] visto il suo livello d'istruzione e la sua carenza nella conoscenza del calendario", non sarebbe riuscito a fornire né una data di nascita esatta, né altri elementi della sua biografia quali la data esatta della sua partenza, la data in cui avrebbe iniziato a frequentare la scuola, o ancora le date di nascita dei genitori e dei fratelli (cfr. p.to 1, pag. 6 seg. del ricorso). Invero, dai suoi stessi asserti si evince che lui ha frequentato la scuola per (...) anni (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3), e quindi non si può seguire la rappresentante legale dell'insorgente laddove indica che vi sarebbe uno "[...] scarso (non sufficiente) e dubbio livello di scolarizzazione" (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 7) di questi, per spiegare la vaghezza e l'incoerenza delle sue dichiarazioni. Inoltre, tali allegazioni sono smentite ancor più, dal fatto che nel colloquio Dublino, il ricorrente è riuscito a fornire delle date esatte - di essere entrato in Croazia il (...), di essersi recato in F._______ il (...) e di averla lasciata per la Svizzera il (...) (cfr. n. 14/3) - peraltro nel calendario gregoriano, senza alcuno sforzo. Inoltre, egli non era obbligato in alcun modo a fornire le date nel calendario gregoriano, in particolare nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore dove disponeva sia di un interprete sia dall'inizio anche di un rappresentante legale, ma avrebbe potuto benissimo presentarle nel calendario a lui conosciuto. Pertanto non si può seguire il ricorrente nei suoi asserti, riproposti anche in fase ricorsuale (cfr. p.to 1, pag. 6 del ricorso), dove dichiara che si sarebbe confuso al momento di fornire una data di nascita alle (...) (il [...]), o ancora di imputare a dei suoi connazionali la presenza sia sul foglio d'entrata al Centro federale d'asilo (cfr. n. 1/1), sia nel foglio personale dei dati (cfr. n. 2/2) o ancora sulla procura firmata per la rappresentanza legale (cfr. n. 11/1), della data di nascita del (...) (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 4 seg.). In realtà, anche il fatto di fornire dei nomi e dei cognomi differenti al momento del controllo da parte delle (...) e rispetto a quanto registrato dalle autorità croate (cfr. n. 24/1), confrontato con quello che è stato poi dichiarato dal ricorrente nel corso della procedura dinnanzi all'autorità inferiore, agli occhi del Tribunale non può essere spiegato con l'assenza di un interprete e di informazioni legali così come motivato nel ricorso (cfr. p.to 1, pag. 6). Invero, anche interrogato in merito, il ricorrente non è riuscito a fornire alcuna spiegazione coerente con quanto dichiarato, aggiungendo invece maggiori contraddizioni ai suoi asserti (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 4). Inoltre, egli neppure con il gravame è riuscito a spiegare le incongruenze delle sue dichiarazioni in riferimento alla taskara, dove d'un canto ha affermato che il padre avrebbe inserito una data di nascita sbagliata nella taskara (cfr. n. 14/3), e d'altro canto invece che sulla medesima vi sarebbe stato unicamente scritto che aveva (...) anni (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3), e non una data di nascita esatta, come anche poco prima lasciato intendere (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3). Peraltro sorprende che egli ha dichiarato che vi fosse ad esempio il libretto delle vaccinazioni e dei documenti medici, andati persi, che avrebbero attestato della sua data di nascita (cfr. n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3); ma che egli non la conosca ed abbia fornito un'età soltanto approssimativa alla fine sia del colloquio Dublino che durante il verbale RMNA (cfr. n. 14/3; n. 28/11, p.to 1.06, pag. 3 seg.). Visti poi i diversi e troppi elementi incoerenti presenti nelle dichiarazioni dell'insorgente a proposito della sua data di nascita ed alla sua biografia, non si può neppure ritenere che le stesse siano dovute alla situazione stressante o ancora al suo contesto socio-culturale di provenienza, o alla sua presunta minore età (cfr. ricorso, p.to 1, pag. 7). 5.6 Nelle surriferite circostanze, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi presenti all'incarto, ritiene dunque fondata la valutazione di cui all'avversata decisione, e considera che non vi fosse in particolare alcuna necessità di ordinare una perizia medico-legale al fine di accertare la sua età anagrafica, così come invece argomentato dal suo rappresentante legale sia alla fine del verbale RMNA (cfr. n. 28/11, p.to 9.01, pag. 11), sia nel gravame (cfr. p.to 1, pag. 5 e pag. 8). Il Tribunale non può quindi che sottoscrivere la conclusione alla quale l'autorità resistente è giunta, nel senso che il ricorrente non ha reso credibile di essere minorenne al momento del suo arrivo in Svizzera, ciò che comporta che egli venga ritenuto maggiorenne in conformità con la giurisprudenza succitata (cfr. consid. 5.4), per il che le disposizioni normative inerenti ai minorenni non gli erano applicabili ed egli non se ne può a ragione avvalere. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel gravame dall'insorgente, oltreché non essere riuscito a rendere verosimile la stessa, a fronte della ponderazione degli elementi succitati, il Tribunale giunge al convincimento per una verosimiglianza preponderante di maggiore età del ricorrente, senza ulteriori dubbi fondati che ne incrinino la prima, o che si debba ricorrere ad ulteriori atti istruttori per fugare i secondi. In tal senso, tale valutazione si discosta dalla fattispecie presente nella sentenza del Tribunale citata nel ricorso dall'insorgente, ed egli non può quindi prevalersi della stessa a ragione. Ciò posto, alla luce di quanto precedentemente concluso, non risulta esservi spazio in specie per un'applicazione del principio "in dubio pro minor" a cui si riferisce il ricorrente nella sua impugnativa (cfr. nello stesso senso tra le tante la sentenza del Tribunale D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4), e la SEM, non doveva quindi tenerne conto nella sua valutazione. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), come è il caso di specie, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, e previa accettazione espressa o tacita di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, lo Stato membro competente, in forza del RD III è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate agli art. 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (cfr. art. 18 par. 1 lett. a RD III). 6.2 Nel caso in parola, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che all'insorgente erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Croazia il (...) (cfr. n. 7/1 e 8/1). Evenienza che è stata confermata pure dall'insorgente (cfr. n. 14/3). Su tali presupposti, in data 19 gennaio 2023, l'autorità inferiore ha formulato all'indirizzo delle autorità croate una richiesta di presa in carico del ricorrente, basandosi sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n.15/7). Lo stesso giorno, la SEM ha informato la preposta autorità croata del ritiro della sua richiesta di presa in carico, in quanto a causa dell'asserita minore età nel frattempo dichiarata dall'insorgente, dovevano essere effettuati maggiori accertamenti riguardo alla stessa (cfr. n. 18/1 e 19/7). Il 7 marzo 2023 l'autorità competente elvetica ha nuovamente inviato una domanda di presa in carico del ricorrente alle autorità croate sempre fondandosi sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 21/8), ed entro i termini disposti dall'art. 21 par. 1 secondo comma RD III. Queste ultime, hanno esplicitamente accolto la richiesta di presa in carico in data 18 marzo 2023 (cfr. n. 24/1), nel rispetto del termine ex art. 22 par. 1 RD III. A tali condizioni, la Croazia è quindi tenuta, in principio, a prendere in carico l'insorgente, al fine di trattare la sua domanda d'asilo e d'allontanamento. 6.3 Le censure sollevate in sede ricorsuale non sono atte ad inficiare la predetta conclusione. Invero, a differenza di quanto sostenuto nel suo gravame (cfr. p.to II, pag. 9 del ricorso), a parte la citazione della data della domanda di presa in carico del 19 gennaio 2023 invece di quella del 7 marzo 2023, nella risposta delle autorità croate del 18 marzo 2023 (cfr. n. 24/1), non v'è alcun indizio agli atti che faccia dubitare del fatto che le autorità croate abbiano avuto conoscenza del ritiro della prima domanda di presa in carico (cfr. n. 18/1) e dell'inoltro della seconda domanda di presa in carico del 7 marzo 2023 (cfr. n. 21/8). Piuttosto, vi sono elementi concreti che propendono per la conclusione che le autorità croate fossero venute a conoscenza delle stesse. Invero, dagli atti risulta che sia il messaggio elettronico del 19 gennaio 2023, che la nuova domanda di presa in carico, sono state notificate con successo alle prime (cfr. n. 19/7 e 23/1). Inoltre, la Croazia ha risposto successivamente alla domanda di presa in carico del 7 marzo 2023, e non invece dando seguito a quella del 19 gennaio 2023 (cfr. n. 24/1). Su tali presupposti, ed avendo la SEM fornito tutte le informazioni relative anche alla dichiarata minore età dell'insorgente alla Croazia, l'autorità inferiore non aveva alcun obbligo di appurare ulteriormente se la Croazia avesse ricevuto e valutato anche le nuove informazioni trasmesse, così come proposto invece nel ricorso (cfr. p.to 2, pag. 10). Da ultimo, ininfluenti ai fini della determinazione della competenza, risultano le circostanze asserite dall'insorgente che egli non volesse rimanere in Croazia, ivi non abbia domandato asilo o ancora che gli siano state prelevate le impronte digitali con la forza (cfr. n. 14/3), e che egli non vedrebbe alcun futuro in Croazia (cfr. n. 28/11, p.to 8.01, pag. 10). Invero, in merito si osserva come il ricorrente non ha la possibilità di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3) e che quo all'obbligo di fornire le impronte digitali, tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). Per il resto, si può senz'altro rinviare alla decisione della SEM, che risulta sul punto completa e corretta (cfr. p.to II, pag. 7 seg.), non avendo il ricorrente censurato nulla in merito nel suo ricorso. 6.4 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Croazia di principio data. 7. 7.1 Il ricorrente si oppone tuttavia ad un suo trasferimento verso il suddetto Paese, in quanto nello stesso sarebbe già stato vittima di trattamenti inumani e degradanti. La violenza subita da parte degli agenti non potrebbe inoltre essere ridotta all'agire illegittimo di singoli funzionari, bensì alla luce delle informazioni attuali sulla situazione in Croazia, vi sarebbero dei seri indizi circa la sussistenza di carenze sistemiche ex art. 3 par. 2 RD III nel sistema di accoglienza croato. Vi sarebbero pertanto fondati motivi di ritenere che nel caso in cui il ricorrente venisse trasferito in Croazia, egli possa essere nuovamente vittima di trattamenti inumani e degradanti proscritti dall'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE) e dall'art. 3 CEDU (cfr. p.to 2, pag. 10 segg. del ricorso). 7.2 Nella sua recente giurisprudenza, il Tribunale ha certo ammesso che delle violenze eccessive da parte di agenti di polizia possano prodursi regolarmente in Croazia ai danni dei richiedenti che entrano per la prima volta sul territorio croato (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 consid. 9.3.2). Al contrario, per quanto attiene ai richiedenti trasferiti in Croazia sulla base del RD III, il Tribunale è giunto alla conclusione, che questi hanno in principio accesso alla procedura d'asilo nel predetto Paese. Alla luce di tale constatazione, ha considerato che sia nel quadro di una procedura di presa in carico ("take charge") sia in una di ripresa in carico ("take back"), le persone trasferite non rischiano, secondo un'alta probabilità, di essere esposte ad un rischio di violazione dei loro diritti derivanti dal principio di non-respingimento. Il Tribunale ha inoltre negato l'esistenza, nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza in Croazia, di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III, che farebbe ritenere un trasferimento dei richiedenti come generalmente inammissibile. Ha inoltre precisato che non si deve rinunciare ad un trasferimento se non in casi eccezionali, ovvero allorché il richiedente dimostra, con degli argomenti fondati, che il principio sopra enunciato non si applica alla sua fattispecie (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1488/2020 del 22 marzo 2023 precitata consid. 9.5; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-134/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 5.5). Quanto addotto nel ricorso da parte dell'insorgente, non permette di giungere ad un diverso apprezzamento. Invero, a differenza di quanto da lui argomentato, le sue dichiarazioni di essere stato detenuto con la forza in una camera freddissima per (...) da degli agenti, senza bere né mangiare (cfr. n. 14/3; n. 28/11, p.to 5.02, pag. 8 seg. e p.to 8.01, pag. 10), o ancora che la polizia croata lo avrebbe picchiato (cfr. n. 28/11, p.to 5.02, pag. 8), non risultano essere delle allegazioni sufficientemente concrete e sostanziate per ritenerle verosimili. Tuttavia, anche se le si ritenesse tali, queste dichiarazioni non sono decisive dal profilo della conformità del trasferimento del richiedente in relazione agli art. 3 CEDU, all'art. 4 CartaUE o ancora all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, Conv. tortura), in quanto non esiste alcuna ragione seria e concreta di ritenere che un trasferimento a Zagabria dell'insorgente (cfr. l'accettazione del 18 marzo 2023 delle autorità croate, n. 24/1), rischierebbe di esporlo ad una situazione simile a quella nella quale si sarebbe trovato in quanto persona straniera in situazione irregolare su suolo croato dopo la sua interpellazione. Anche considerando quanto riportato nel ricorso dall'insorgente, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, il Tribunale non ha alcuna ragione di mettere in dubbio che la Croazia sia uno Stato di diritto, con un sistema di giustizia funzionante. Al quale l'insorgente potrà indirizzarsi, ciò che non ha allegato di aver fatto in passato, per denunciare l'agito di alcuni funzionari di polizia nei suoi confronti, o se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati (cfr. art. 26 direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), anche con l'eventuale aiuto di organizzazioni non governative, tutt'ora presenti su suolo croato. Altresì, nel caso in esame, il ricorrente non ha dimostrato in nessun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione - che si ricorda ha accettato espressamente la sua presa in carico - non sia intenzionato a prenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), o ancora che lui non avrebbe avuto accesso alla procedura d'asilo in Croazia in passato o non l'avrà in futuro. A tal proposito si ricorda che il ricorrente, non avendo formalmente depositato una domanda d'asilo nel precitato Paese durante il suo soggiorno, peraltro durato secondo i suoi asserti soltanto (...) giorni (cfr. n. 14/3) rispettivamente (...) (cfr. n. 28/11, p.to 8.01, pag. 10), incomberà a lui, al suo ritorno nel predetto Stato, depositare una domanda d'asilo presso le autorità competenti e di conformarsi alle loro istruzioni, ciò che gli permetterà in particolare di beneficiare delle prestazioni previste dalle direttive procedura e accoglienza. Prestazioni alle quali non aveva invece diritto di accedere allorché si trovava in situazione irregolare su suolo croato. Neppure la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) Daraibou contro Croazia del 17 gennaio 2023 (n. 84523/17) citata nel ricorso dall'insorgente (cfr. p.to 2, pag. 10) è in grado di mutare le predette conclusioni. A differenza di quanto argomentato dalla rappresentante legale dell'insorgente, anche tenuto conto delle diverse fonti in seguito citate nel gravame (cfr. p.to 2, pag. 11 seg.), il Tribunale ritiene che la CorteEDU si sia espressa su un caso del tutto specifico, senza tuttavia generalizzare il comportamento delle autorità croate, che non avrebbero indagato a sufficienza sulle responsabilità statali nel caso in oggetto, a tutte le inchieste effettuate dalle autorità croate. Si rammenta poi che la giurisprudenza resa da un altro Stato membro del RD III, in casu citato è un tribunale (...) ([...], cfr. p.to 2, pag. 11 del ricorso), non risulta in alcun modo contraente per il Tribunale. Da ultimo non è evincibile né dagli atti all'incarto né dal gravame alcun indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviando il ricorrente in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese. 7.3 Su tali presupposti, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Croazia sia data, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.2 Per i motivi già sopra addotti (cfr. supra consid. 7.2), il Tribunale non ritiene che gli asserti generici di maltrattamenti che il ricorrente avrebbe subito durante la sua corta permanenza su suolo croato da parte di poliziotti, siano in grado di provare che, nel caso di un suo ritorno in Croazia, sussista un serio rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o ancora all'art. 4 CartaUE, come invece argomentato dall'insorgente nel suo gravame (cfr. p.to 2, pag. 12). 8.3 Anche dal punto di vista medico, a fronte di quanto già sopra osservato (cfr. supra consid. 4.2), il ricorrente non soffre di alcuna problematica di salute che sia classificabile come grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), non essendo rilevabili concretamente agli atti problematiche valetudinarie inerenti al ricorrente, né provate in alcun modo in fase ricorsuale. Nel caso tuttavia l'insorgente necessitasse di cure o di un sostegno psicologico o psichiatrico in futuro, anche tenuto conto del rapporto dell'(...) citato nel ricorso (cfr. p.to 2, pag. 12), non vi sono fondati motivi perché il Tribunale riveda la sua giurisprudenza costante in materia che ritiene che in Croazia vi siano delle strutture mediche sufficienti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale F-665/2023 del 9 maggio 2023 consid. 5.5). 8.4 In siffatte circostanze, non si ravvisano quindi indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), come sollevato invece nel suo gravame dall'insorgente (cfr. p.to 2, pag. 12 del ricorso). Visto quanto sopra, la SEM non ha violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'insorgente verso la Croazia. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.
9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Croazia è competente per la trattazione della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III.
10. In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità inferiore confermata.
11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia le richieste di provvedimento supercautelare sia di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, come pure d'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, formulate dal ricorrente nel gravame, sono divenute prive d'oggetto.
12. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: