Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (artt. 6 e 105 LAsi). Secondo l'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento impugnato, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in via definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM, nel rispetto dei requisiti legali, il ricorso è ammissibile (artt. 108 cpv. 3 LAsi nonché 48 cpv. 1 e 52 PA), per cui nulla osta all'esame del merito del litigio.
E. 2 Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti con il ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza della decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).
E. 3 È necessario in seguito verificare se la competenza della Bulgaria a riprendere in carico il ricorrente è data in virtù del RD III.
E. 4.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013). Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).
E. 4.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: "take charge"), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: "take back"), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1).
E. 4.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III).
E. 5 In presenza di un minore, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), non accompagnato e senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (artt. 6 e 8 par. 4 RD III).
E. 5.1 Se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia sul piano della procedura. La valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1).
E. 5.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare, perlomeno in modo verosimile, la sua minore età (cfr., in particolare, la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]).
E. 5.3 La SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, basandosi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente alla situazione personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico. Se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti).
E. 6 In concreto, il ricorrente pretende di essere un minore non accompagnato. Per suffragare questa allegazione egli ha inoltrato alla SEM delle foto della sua "tazkira" duplicata e del suo libretto delle vaccinazioni (cfr. consid. B), quindi ha trasmesso a questo Tribunale un duplicato "originale" della prima e l'originale del secondo (cfr. consid. G). Egli non sembra (più) esigere espressamente, perlomeno nelle sue conclusioni, che venga effettuata una perizia medico legale per stabilire la sua età (cfr. ricorso, pag. 2 e § 22 [consid. B e D]), ma chiede in definitiva che gli elementi e gli indizi reperibili nell'incarto siano apprezzati di nuovo, considerato che la SEM "unterlässt es bezüglich den Angaben in der PA RMNA zu würdigen, dass die Schilderungen des Beschwerdeführers in sich kohärent sind und mit den Angaben auf den eigereichten Kopien [sic!] übereinstimmen" (ricorso, §§ 13, 14 e 19).
E. 6.1 Per prima cosa, riguardo alle dichiarazioni del ricorrente su quanto accadutogli in Bulgaria nel gennaio 2022, si deve constatare che esse risultano poco attendibili. In effetti, la data di nascita del ... 1996, che egli contesta, si trova sul documento ufficiale dell'unità Dublino bulgara che attesta di accettare di riprenderlo in carico (cfr. consid. A). Così, se non si può escludere che le autorità bulgare abbiano attribuito al ricorrente, come egli afferma, "una data di nascita tale per cui lui risultasse maggiorenne" (cfr. consid. B), non si può nemmeno presumere che uno Stato membro dell'UE quale la Bulgaria, che ha dovuto confermare, per poter aderirvi, "il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto" (Trattato sull'Unione europea [TUE], versione consolidata, Preambolo, visionabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu), abbia disposto che il ricorrente fosse registrato con una data di nascita assolutamente arbitraria nell'intento di farlo apparire come maggiorenne. Data questa discrepanza, spetterebbe al ricorrente, in accordo con la giurisprudenza esposta al consid. 5.2, provare che la sua affermazione, secondo cui le autorità bulgare avrebbero falsificato la sua data di nascita e che egli sarebbe minorenne, corrisponde al vero o che comunque sia più verosimile della maggiore età attribuitagli. In proposito, però, si deve rimarcare che egli si limita a contrapporre la sua asserzione al contenuto del documento ufficiale dell'unità Dublino bulgara. Stando così le cose, non si può rimproverare alla SEM di essersi fondata anche su questo documento per considerare il ricorrente come maggiorenne piuttosto che minorenne. Nondimeno, la SEM non si è rimessa alle autorità bulgare per appurare la questione, nella misura in cui non ha ripreso la data di nascita del ... 1996, ma l'ha fissata al ... 2004 dopo aver eseguito le necessarie misure istruttorie.
E. 6.2 A questo punto s'impone una breve digressione sulla "tazkira". Si tratta di un documento ufficiale finalizzato a comprovare l'identità del suo titolare, ma, siccome può essere facilmente contraffatta, il suo valore probatorio è ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con i riferimenti). Più in dettaglio, "a tazkera does not normally give information on date of birth [...]. Many Afghans have either little awareness of their own date of birth or are unsure of exactly when they were born, and it is relatively simple for Afghans to manipulate information on date of birth [...]. A tazkera can be issued by someone - such as a village elder and/or religious leader - [...] can also be issued on the basis of a testimony of identity [...]. A tazkera [...] has no state-of-the-art security features. Today's paper tazkera in standard A4 format has no reference to biometric data, and has no security features such as watermark, hologram, micro text or similar. It is very easy to forge, alter or reproduce on account of few or no security features [...]. Up until 2018 only manual tazkera were issued and most of those issued are still paper ones. The absence of electronic evidence means that it is relatively easy to manipulate basic information" (Norwegian Country of Origin Information Centre [NOIC], "Afghanistan: Tazkera, passports and other ID documents", del 22 maggio 2019, pagg. 9, 20, 21 e 23, consultabile all'indirizzo: https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Afghanistan-Tazkera-passports-and-other-ID-documents-22052019-final.pdf [visionato il 1.2.2023]). Ora, la "tazkira" duplicata del ricorrente presenta tutte le deficienze formali elencate nel rapporto del NOIC norvegese, tenuto conto che non fornisce informazioni esplicite sulla data di nascita, non è munita di nessuna funzionalità di sicurezza e non contiene alcun dato biometrico, il suo supporto essendo cartaceo. A ciò bisogna aggiungere le incoerenze sul suo allestimento, nella misura in cui il ricorrente ha parlato indistintamente, durante la PA RMNA, di "originale smarrito", di "duplicato" e di "nuovo" documento. Però, se egli ha perso l'originale della "tazkira", che è un esemplare cartaceo unico, non ha potuto chiederne, a rigore, un "duplicato", che è "qualsiasi documento nel quale è contenuta la fedele riproduzione di un altro documento" (www.treccani.it). Ciò premesso, e comunque sia, la "tazkira" duplicata si rivela, da un lato, poco intelligibile di primo acchito, in particolare per il fatto che è una versione monolingue, priva di versione inglese, completata a mano, e, dall'altro lato, non contiene, come asserisce il ricorrente stesso, "nulla sulla mia età. Indica soltanto l'anno di rilascio" (cfr. incarto SEM, pag. 97). Peraltro, anche la traduzione in italiano non è più eloquente, nel senso che, alla rubrica "data di nascita ed età", è riportato che il ricorrente "dall'aspetto fisico è considerato seenne nel 1389 (2010/2011)", la "tazkira" duplicata essendo stata rilasciata il 27.1.1399 (calendario persiano), ovvero il 15 aprile 2020 (cfr. incarto SEM, pag. 113). In proposito, il fatto che la persona o le persone che l'hanno allestita il 15 aprile 2020, abbiano affermato che l'aspetto fisico del ricorrente, che si trovava davanti a loro in carne ed ossa o che era raffigurato nella foto a loro sottoposta, indicava che egli dovesse avere sei anni nel 2010/2011, costituisce una stima grossolana, per così dire retroattiva, dell'età del ricorrente, che concorre ulteriormente a ridurre il valore probatorio della sua "tazkira" duplicata, palesandone l'inaffidabilità e l'inattendibilità a fini della presente procedura. Pertanto, non si può disapprovare la SEM per non aver inferito dal contenuto della "tazkira" duplicata che il ricorrente sarebbe verosimilmente maggiorenne.
E. 6.3 Queste incertezze caratterizzano, a maggior ragione, il libretto delle vaccinazioni ("carta vaccinale del bambino"), la cui finalità non è quella di comprovare l'identità del suo titolare (cfr. art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1]; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF D-421/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 6.4.8.2), sebbene indichi come data di nascita il ...1384 (calendario persiano), ossia il ... 2005 (cfr. incarto SEM, pag. 111). Peraltro, non è dato di sapere da dove questa data sia stata ricavata, eventualmente dal certificato di nascita (cfr. consid. 6.4), la "tazkira" originale potendo essere esclusa, visto che non riporta la data di nascita.
E. 6.4 Sempre durante la PA RMNA il ricorrente ha asserito di avere, oltre alla "tazkira", anche il "certificato di nascita in cui è indicata la mia data di nascita precisa", accennando che "è difficile recuperare questi documenti" (incarto SEM, pag. 103). In proposito, pur ammettendo che possa essere complicato recuperare o farsi rilasciare un certificato di nascita (cfr. NOIC, op. cit., pagg. 19 e 20), non rimane che constatare, da un lato, che esso non è assimilabile ad un documento d'identità (cfr. art. 1a lett. c OAsi 1), e, dall'altro lato, che il ricorrente non l'ha comunque esibito nel corso della presente procedura, né con l'impugnativa né con la replica (cfr. consid. D e I).
E. 6.5 Nell'intento di valutare la "verosimiglianza della pretesa minore età" la SEM ha posto, durante la PA RMNA, semplici domande al ricorrente, in modo discorsivo, sulla sua vita personale e familiare in Afghanistan. Tuttavia le risposte del ricorrente sono state tendenzialmente indirette, imprecise e congetturali, a volte complicate e fuorvianti, ed hanno perlopiù necessitato di domande complementari per tentare di chiarire i fatti suscettibili di rendere verosimile la pretesa minore età (cfr. decisione impugnata, pagg. 4 a 6). Ora, pur prendendo atto delle specificità culturali afghane connesse alla concezione e alla misura del tempo (cfr. ricorso, § 19), il ricorrente ha riconosciuto chiaramente che per lui "è indifferente se usare il calendario gregoriano o persiano, li conosco entrambi" (incarto SEM, pag. 96), a testimonianza del fatto che sa misurare il tempo secondo due metri diversi senza distinzione, ossia quello afghano e quello occidentale. In questo senso egli è dunque poco credibile quando sostiene, per esempio, che dalle sue dichiarazioni durante la PA RMNA si può evincere "dass er - obwohl er kurze Zeit die Schule besucht hatte - Mühe mit der Angabe von Zahlen und Alter hat. Dies zeigt sich bei den Antworten zum Alter seiner Eltern und Geschwister" (ricorso, § 19), oppure "dass es zu würdigen gälte, inwiefern die Fragen im Kontext des Beschwerdeführers in welchem Grade schwierig zu beantworten sind" (replica, pag. 1). In effetti, considerato che il ricorrente è capace di misurare il tempo secondo due metri diversi senza distinzione, non si può assumere, pur non potendo escluderlo, che egli non conosca o non sappia calcolare l'età dei membri della sua famiglia con i quali ha vissuto, suppergiù, due decenni.
E. 6.6 A tiolo conclusivo non è oltretutto fuori luogo aggiungere che il ricorrente, in quanto cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan, avrebbe senz'altro potuto procacciarsi un passaporto, come tende a fare un numero crescente di suoi concittadini, ciò che gli avrebbe permesso di rendere verosimile, su base documentale, la sua data di nascita con più facilità (cfr., a scopo illustrativo, la sentenza TAF F-109/2023 del 23 gennaio 2023 pag. 2 [giovane afghano con passaporto scaduto]; cfr. anche NOIC, op. cit., pagg. 12 a 18, nonché https://www.voanews.com/a/taliban-make-millions-from-passports-issued-to-fleeing-afghans/6715133.html [visionato il 31.1.2023]).
E. 6.7 Alla luce delle considerazioni sopraesposte questo Tribunale reputa che la SEM ha accertato la fattispecie rilevante in modo esatto e completo, valutandola senza incorrere in un eccesso o in un abuso del proprio potere d'apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a e b PA). Questo implica che non era e che non è necessario eseguire una perizia medico legale. Ne deriva che l'insufficienza di indizi probatori a favore della verosimiglianza della minore età deve essere imputata al ricorrente, per cui il principio "in dubio pro minor", al quale egli si riferisce (cfr. ricorso, § 16), non è applicabile alla fattispecie (cfr., ad esempio, la sentenza TAF D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4).
E. 6.8 Di conseguenza, il ricorrente, diversamente da quanto egli pretende, non può essere considerato come minorenne, ossia di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i RD III), ma deve essere ritenuto verosimilmente maggiorenne, per cui non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III.
E. 7 Risolta la questione della maggiore o minore età del ricorrente, dagli atti risulta assodato, e incontestato (cfr. ricorso, pag. 4), che il ricorrente ha depositato la sua prima domanda d'asilo in Bulgaria il 17 gennaio 2022, e che, a richiesta della SEM basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, le autorità competenti bulgare hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente (cfr. consid. A, B e C). Ne discende che la competenza della Bulgaria a riprendere in carico il ricorrente, in particolare, se del caso, per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la sua domanda di protezione internazionale, è accertata.
E. 8 In relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III).
E. 8.1 A questo proposito è opportuno ricordare che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).
E. 8.2 Secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti).
E. 8.3 In concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente si lamenta dello stato del sistema d'accoglienza bulgaro, in particolare in seguito alla guerra tra la Russia e l'Ucraina (cfr. consid. D e I). A questo proposito va osservato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quelli citati dal ricorrente (cfr. ricorso, §§ 23 a 38), sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca e austriaca). Pertanto, questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, malgrado la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone" (cfr. Corte di giustizia dell'UE [CGUE], Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi ed altri, come pure C-438/17 Magamadov). Si aggiunga che questa valutazione non contraddice fondamentalmente il contenuto della sentenza del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo "M.K.A.H c. Svizzera", del 21 settembre 2021, citato nel ricorso (§ 30), nella misura in cui, in questo caso, si trattava di un minorenne, nato il 1° giugno 2007, mentre il ricorrente è da considerarsi, come esposto in precedenza, verosimilmente maggiorenne. Beninteso, in quest'ottica, non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto bellico tra l'Ucraina e la Russia, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d'accoglienza bulgaro. In proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, "an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries" (UNHCR, Ukraine Refugee Situation - Operational Update - Bulgaria, del 5 agosto 2022 [visionato il 6.2.2023]). Questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l'hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che lo scontro armato tra la Russia e l'Ucraina abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d'accoglienza bulgaro. Così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine.
E. 8.4 Ne deriva che, da questa angolazione (condizioni del sistema d'accoglienza bulgaro), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie.
E. 8.5 Dagli atti, compresa l'impugnativa, non traspare che il ricorrente abbia problemi di salute (cfr. incarto SEM, pagg. 80 e 116), cosicché, anche sotto questo profilo, né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III trovano applicazione in concreto.
E. 8.6 È peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3),
E. 9 Tirando le somme delle argomentazioni sopraesposte, non si può dunque rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per stabilire la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7).
E. 10 In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
E. 11 Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni del ricorrente non erano di primo acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, e che si può partire dal presupposto che egli è indigente, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-4385/2022 Sentenza del 22 febbraio 2023 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Regula Schenker Senn, cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 2004, Afghanistan, CFA ..., rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM / N ... Fatti: A. Il 17 gennaio 2022, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan, ha presentato una prima domanda d'asilo in Bulgaria, dove le sue generalità sono state registrate con la data di nascita del ... 1996, dopo essere entrato senza documento di viaggio e senza visto nell'Unione europea (UE) attraverso la Turchia (cfr. incarto della Segreteria di Stato della migrazione/SEM, pag. 81 ["BG Ref. Number ... In our registration: A._______, ... 1996, male, Afghanistan"]). B. Il 6 giugno 2022, giunto in Svizzera privo di documento di viaggio e di visto, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo presso la SEM, indicando come data di nascita il ... 2005 (cfr. incarto SEM, pagg. 124 a 128). Il 18 luglio 2022, rappresentato da SOS Ticino - Caritas, il ricorrente ha fatto pervenire alla SEM delle "foto del duplicato della [sua] taskera e del [suo] libretto delle vaccinazioni", tradotti in italiano (cfr. incarto SEM, pagg. 109 a 113). Il 19 luglio 2022, la SEM ha interrogato il ricorrente nel quadro di una prima audizione di richiedente minore non accompagnato (PA RMNA), durante la quale egli ha declinato come data di nascita il ... 2005 (cfr. incarto SEM, pagg. 94 a 106, in particolare la pag. 96). Il 18 agosto 2022, il ricorrente ha sollecitato la SEM ad effettuare una "perizia medico legale atta all'accertamento [della sua] età", pretendendo segnatamente di avere "comunicato alle autorità bulgare la data di nascita che compare sul libretto delle vaccinazioni, ma che le stesse non l'abbiano accettata e che gli abbiano attribuito una data di nascita tale per cui lui risultasse maggiorenne" (cfr. incarto SEM, pagg. 75 e 76). La SEM non ha dato seguito a questa richiesta. C. Il 22 settembre 2022, una volta istruito il caso e concluso, in applicazione del Regolamento di Dublino III (RD III), che la Bulgaria fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, al quale ha conferito la data di nascita d'ufficio del ... 2004, la SEM non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria, che ha acconsentito espressamente a riprenderlo in carico ("take back"; cfr. incarto SEM, pagg. 81 a 88 nonché 94 a 106). Il 23 settembre 2022, il ricorrente ha ricevuto la decisione della SEM. D. Il 30 settembre 2022, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF) con un ricorso redatto in tedesco, chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione della SEM sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al gravame; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione sia annullata e che, alternativamente, gli atti siano restituiti alla SEM per completare l'istruzione ("die Vorinstanz wäre gehalten gewesen, ein Gutachten über das Alters des Beschwerdeführers zu veranlassen" [ricorso, § 22]) e decidere di nuovo oppure, considerandolo come minorenne, di procedere all'esame nazionale della sua domanda d'asilo o ancora, reputandolo non minorenne, di constatare la competenza della Svizzera ed analizzare la sua richiesta d'asilo. All'impugnativa il ricorrente ha allegato un rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR), del 4 maggio 2022, intitolato "Überstellungsstop Dublin", in cui è riferito che vi sarebbero indizi ("verschiedene Hinweise"), senza una conferma definitiva ("keine definitive Bestätigung"), che la Bulgaria avrebbe sospeso la ripresa di richiedenti l'asilo nel quadro del sistema di Dublino. E. Il 3 ottobre 2022, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria. F. Il 7 ottobre 2022, questo Tribunale ha invitato la SEM a rispondere al ricorso entro il 18 ottobre successivo. G. Il 13 ottobre 2022, il ricorrente ha fatto pervenire a questo Tribunale un "duplicato originale della Taskara e il libretto delle vaccinazioni" (N.B.: in appresso verrà utilizzata la denominazione ufficiale di "tazkira" [carta d'identità nazionale] in caratteri latini [cfr. https://www.geneva.mfa.af/en e https://www.afghanistanembassy.no/consular-services/absentee-tazkira/). H. Il 17 ottobre 2022, la SEM ha inviato la sua risposta al ricorso. In sostanza, essa asserisce che il ricorrente, durante la PA RMNA, "ha fornito indicazioni troppo vaghe, incoerenti e laconiche per essere considerate come verosimili se realmente accadute", aggiungendo, in particolare, che egli è stato incapace di dare informazioni coerenti sull'ottenimento della sua "nuova tazkira", documento che ha comunque un "valore probatorio molto ridotto in quanto assente di caratteristiche di sicurezza, di informazioni complete [...] e non attesta inequivocabilmente la data di nascita di una persona ma si basa sulla stima fisica dell'età al momento dell'emissione" (risposta, pag. 2). I. Il 18 novembre 2022, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha replicato, ribadendo essenzialmente i suoi argomenti e le sue conclusioni, ma si lamenta nel contempo che la SEM misconoscerebbe il fatto che egli ha esibito, nell'ambito della presente procedura, gli originali della "Taskara" e del libretto delle vaccinazioni, cosicché "die Vorinstanz wäre entsprechend anzuweisen, sich zu den nunmehr vorliegenden Beweismitteln im Original zu äussern" (replica, pag. 2). Egli sottolinea inoltre che la situazione in Bulgaria, anche in seguito al conflitto bellico nell'Ucraina, non è propizia ad un suo trasferimento in quel paese, in particolare per le notevoli difficoltà a poter ottenere delle traduzioni e delle misure di sostegno, come pure a causa dei "zahlreichen Gesuchstellenden, welche nach wie vor auch aus der Ukraine nach Bulgarien gelangen" (ibid.). J. Il 9 gennaio 2023, come richiestole da questo Tribunale, la SEM ha duplicato, affermando innanzitutto di non aver ordinato una "perizia medica volta alla determinazione dell'età [del ricorrente] in quanto aveva sufficienti elementi per valutare inverosimile la minore età da egli asserita" (duplica, pag. 2). Con riferimento al ricorso e alla replica la SEM puntualizza poi che il ricorrente non è stato in grado di apportare "degli elementi maggiormente concreti e sostanziati che siano atti a rimettere in discussione la registrazione della sua data di nascita avvenuta in Bulgaria" (ibid.). Quanto alla "taskara", la SEM ribadisce che si tratta di una "fotocopia, per di più scarsamente leggibile", la quale indicherebbe che, dal suo aspetto fisico, il ricorrente avrebbe avuto sei anni "nel 1389 (2010/2011)", e non cinque, come da egli sostenuto nella procedura d'asilo, aggiungendo che la foto incorporata nel medesimo documento "non raffigura un ragazzo di 14 anni bensì un giovane uomo" (ibid.). Per finire la SEM riassume gli argomenti da essa già esposti in precedenza. K. Il 24 gennaio 2023, questo Tribunale ha trasmesso una copia della duplica al ricorrente per conoscenza, dichiarando lo scambio degli scritti, in linea di principio, concluso, fatte salve eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (artt. 6 e 105 LAsi). Secondo l'art. 31 LTAF, questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento impugnato, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in via definitiva (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2 Presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM, nel rispetto dei requisiti legali, il ricorso è ammissibile (artt. 108 cpv. 3 LAsi nonché 48 cpv. 1 e 52 PA), per cui nulla osta all'esame del merito del litigio.
2. Con il ricorso si possono invocare la violazione del diritto federale nonché l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Questo Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti con il ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). In caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, questo Tribunale si limita ad esaminare la fondatezza della decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2, 2009/54 consid. 1.3.3 e 2007/8 consid. 5).
3. È necessario in seguito verificare se la competenza della Bulgaria a riprendere in carico il ricorrente è data in virtù del RD III. 4. 4.1 La SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi). In questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013). Se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 L'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.3 Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: "take charge"), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: "take back"), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). 4.4 Ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III).
5. In presenza di un minore, ossia di età inferiore ai 18 anni (art. 2 lett. i RD III), non accompagnato e senza parenti in uno degli Stati membri, è competente lo Stato membro in cui egli ha presentato la domanda di protezione internazionale, purché ciò sia nel suo interesse superiore (artt. 6 e 8 par. 4 RD III). 5.1 Se la questione della minore età del richiedente l'asilo è controversa, occorre chiarire preliminarmente questo aspetto determinante sia per identificare lo Stato competente ad esaminare la domanda d'asilo, sia sul piano della procedura. La valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito e, se essa si rivela errata, bisognerà retrocedere gli atti alla SEM affinché riprenda e conduca la procedura idoneamente, tenendo conto della minore età del richiedente l'asilo ("dans des circonstances idoines": cfr., tra le tante, le sentenze TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1). 5.2 In generale, nelle procedure d'asilo, si applica il principio inquisitorio, ossia la SEM deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti, fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA). Se una circostanza rimane non comprovata malgrado un accertamento completo della fattispecie, occorre riferirsi, di norma, alle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, ciò che implica che incombe al richiedente l'asilo provare, perlomeno in modo verosimile, la sua minore età (cfr., in particolare, la DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.5 e 5.4 [sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020]). 5.3 La SEM ha il diritto di pronunciarsi a titolo pregiudiziale sulla questione dell'età del richiedente l'asilo, basandosi sui documenti d'identità autentici depositati agli atti così come sui risultati delle audizioni relativamente alla situazione personale dell'interessato nel paese d'origine, alla sua cerchia familiare e al suo curriculum scolastico. Se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a determinare l'età, in particolare se sussistono indizi che un richiedente l'asilo, che si dichiara minorenne, abbia già raggiunto la maggiore età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi e DTAF 2019 I/6, già citata, consid. 5.5 con i numerosi riferimenti).
6. In concreto, il ricorrente pretende di essere un minore non accompagnato. Per suffragare questa allegazione egli ha inoltrato alla SEM delle foto della sua "tazkira" duplicata e del suo libretto delle vaccinazioni (cfr. consid. B), quindi ha trasmesso a questo Tribunale un duplicato "originale" della prima e l'originale del secondo (cfr. consid. G). Egli non sembra (più) esigere espressamente, perlomeno nelle sue conclusioni, che venga effettuata una perizia medico legale per stabilire la sua età (cfr. ricorso, pag. 2 e § 22 [consid. B e D]), ma chiede in definitiva che gli elementi e gli indizi reperibili nell'incarto siano apprezzati di nuovo, considerato che la SEM "unterlässt es bezüglich den Angaben in der PA RMNA zu würdigen, dass die Schilderungen des Beschwerdeführers in sich kohärent sind und mit den Angaben auf den eigereichten Kopien [sic!] übereinstimmen" (ricorso, §§ 13, 14 e 19). 6.1 Per prima cosa, riguardo alle dichiarazioni del ricorrente su quanto accadutogli in Bulgaria nel gennaio 2022, si deve constatare che esse risultano poco attendibili. In effetti, la data di nascita del ... 1996, che egli contesta, si trova sul documento ufficiale dell'unità Dublino bulgara che attesta di accettare di riprenderlo in carico (cfr. consid. A). Così, se non si può escludere che le autorità bulgare abbiano attribuito al ricorrente, come egli afferma, "una data di nascita tale per cui lui risultasse maggiorenne" (cfr. consid. B), non si può nemmeno presumere che uno Stato membro dell'UE quale la Bulgaria, che ha dovuto confermare, per poter aderirvi, "il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto" (Trattato sull'Unione europea [TUE], versione consolidata, Preambolo, visionabile all'indirizzo: https://eur-lex.europa.eu), abbia disposto che il ricorrente fosse registrato con una data di nascita assolutamente arbitraria nell'intento di farlo apparire come maggiorenne. Data questa discrepanza, spetterebbe al ricorrente, in accordo con la giurisprudenza esposta al consid. 5.2, provare che la sua affermazione, secondo cui le autorità bulgare avrebbero falsificato la sua data di nascita e che egli sarebbe minorenne, corrisponde al vero o che comunque sia più verosimile della maggiore età attribuitagli. In proposito, però, si deve rimarcare che egli si limita a contrapporre la sua asserzione al contenuto del documento ufficiale dell'unità Dublino bulgara. Stando così le cose, non si può rimproverare alla SEM di essersi fondata anche su questo documento per considerare il ricorrente come maggiorenne piuttosto che minorenne. Nondimeno, la SEM non si è rimessa alle autorità bulgare per appurare la questione, nella misura in cui non ha ripreso la data di nascita del ... 1996, ma l'ha fissata al ... 2004 dopo aver eseguito le necessarie misure istruttorie. 6.2 A questo punto s'impone una breve digressione sulla "tazkira". Si tratta di un documento ufficiale finalizzato a comprovare l'identità del suo titolare, ma, siccome può essere facilmente contraffatta, il suo valore probatorio è ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2 con i riferimenti). Più in dettaglio, "a tazkera does not normally give information on date of birth [...]. Many Afghans have either little awareness of their own date of birth or are unsure of exactly when they were born, and it is relatively simple for Afghans to manipulate information on date of birth [...]. A tazkera can be issued by someone - such as a village elder and/or religious leader - [...] can also be issued on the basis of a testimony of identity [...]. A tazkera [...] has no state-of-the-art security features. Today's paper tazkera in standard A4 format has no reference to biometric data, and has no security features such as watermark, hologram, micro text or similar. It is very easy to forge, alter or reproduce on account of few or no security features [...]. Up until 2018 only manual tazkera were issued and most of those issued are still paper ones. The absence of electronic evidence means that it is relatively easy to manipulate basic information" (Norwegian Country of Origin Information Centre [NOIC], "Afghanistan: Tazkera, passports and other ID documents", del 22 maggio 2019, pagg. 9, 20, 21 e 23, consultabile all'indirizzo: https://landinfo.no/wp-content/uploads/2019/08/Afghanistan-Tazkera-passports-and-other-ID-documents-22052019-final.pdf [visionato il 1.2.2023]). Ora, la "tazkira" duplicata del ricorrente presenta tutte le deficienze formali elencate nel rapporto del NOIC norvegese, tenuto conto che non fornisce informazioni esplicite sulla data di nascita, non è munita di nessuna funzionalità di sicurezza e non contiene alcun dato biometrico, il suo supporto essendo cartaceo. A ciò bisogna aggiungere le incoerenze sul suo allestimento, nella misura in cui il ricorrente ha parlato indistintamente, durante la PA RMNA, di "originale smarrito", di "duplicato" e di "nuovo" documento. Però, se egli ha perso l'originale della "tazkira", che è un esemplare cartaceo unico, non ha potuto chiederne, a rigore, un "duplicato", che è "qualsiasi documento nel quale è contenuta la fedele riproduzione di un altro documento" (www.treccani.it). Ciò premesso, e comunque sia, la "tazkira" duplicata si rivela, da un lato, poco intelligibile di primo acchito, in particolare per il fatto che è una versione monolingue, priva di versione inglese, completata a mano, e, dall'altro lato, non contiene, come asserisce il ricorrente stesso, "nulla sulla mia età. Indica soltanto l'anno di rilascio" (cfr. incarto SEM, pag. 97). Peraltro, anche la traduzione in italiano non è più eloquente, nel senso che, alla rubrica "data di nascita ed età", è riportato che il ricorrente "dall'aspetto fisico è considerato seenne nel 1389 (2010/2011)", la "tazkira" duplicata essendo stata rilasciata il 27.1.1399 (calendario persiano), ovvero il 15 aprile 2020 (cfr. incarto SEM, pag. 113). In proposito, il fatto che la persona o le persone che l'hanno allestita il 15 aprile 2020, abbiano affermato che l'aspetto fisico del ricorrente, che si trovava davanti a loro in carne ed ossa o che era raffigurato nella foto a loro sottoposta, indicava che egli dovesse avere sei anni nel 2010/2011, costituisce una stima grossolana, per così dire retroattiva, dell'età del ricorrente, che concorre ulteriormente a ridurre il valore probatorio della sua "tazkira" duplicata, palesandone l'inaffidabilità e l'inattendibilità a fini della presente procedura. Pertanto, non si può disapprovare la SEM per non aver inferito dal contenuto della "tazkira" duplicata che il ricorrente sarebbe verosimilmente maggiorenne. 6.3 Queste incertezze caratterizzano, a maggior ragione, il libretto delle vaccinazioni ("carta vaccinale del bambino"), la cui finalità non è quella di comprovare l'identità del suo titolare (cfr. art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [Oasi 1]; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF D-421/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 6.4.8.2), sebbene indichi come data di nascita il ...1384 (calendario persiano), ossia il ... 2005 (cfr. incarto SEM, pag. 111). Peraltro, non è dato di sapere da dove questa data sia stata ricavata, eventualmente dal certificato di nascita (cfr. consid. 6.4), la "tazkira" originale potendo essere esclusa, visto che non riporta la data di nascita. 6.4 Sempre durante la PA RMNA il ricorrente ha asserito di avere, oltre alla "tazkira", anche il "certificato di nascita in cui è indicata la mia data di nascita precisa", accennando che "è difficile recuperare questi documenti" (incarto SEM, pag. 103). In proposito, pur ammettendo che possa essere complicato recuperare o farsi rilasciare un certificato di nascita (cfr. NOIC, op. cit., pagg. 19 e 20), non rimane che constatare, da un lato, che esso non è assimilabile ad un documento d'identità (cfr. art. 1a lett. c OAsi 1), e, dall'altro lato, che il ricorrente non l'ha comunque esibito nel corso della presente procedura, né con l'impugnativa né con la replica (cfr. consid. D e I). 6.5 Nell'intento di valutare la "verosimiglianza della pretesa minore età" la SEM ha posto, durante la PA RMNA, semplici domande al ricorrente, in modo discorsivo, sulla sua vita personale e familiare in Afghanistan. Tuttavia le risposte del ricorrente sono state tendenzialmente indirette, imprecise e congetturali, a volte complicate e fuorvianti, ed hanno perlopiù necessitato di domande complementari per tentare di chiarire i fatti suscettibili di rendere verosimile la pretesa minore età (cfr. decisione impugnata, pagg. 4 a 6). Ora, pur prendendo atto delle specificità culturali afghane connesse alla concezione e alla misura del tempo (cfr. ricorso, § 19), il ricorrente ha riconosciuto chiaramente che per lui "è indifferente se usare il calendario gregoriano o persiano, li conosco entrambi" (incarto SEM, pag. 96), a testimonianza del fatto che sa misurare il tempo secondo due metri diversi senza distinzione, ossia quello afghano e quello occidentale. In questo senso egli è dunque poco credibile quando sostiene, per esempio, che dalle sue dichiarazioni durante la PA RMNA si può evincere "dass er - obwohl er kurze Zeit die Schule besucht hatte - Mühe mit der Angabe von Zahlen und Alter hat. Dies zeigt sich bei den Antworten zum Alter seiner Eltern und Geschwister" (ricorso, § 19), oppure "dass es zu würdigen gälte, inwiefern die Fragen im Kontext des Beschwerdeführers in welchem Grade schwierig zu beantworten sind" (replica, pag. 1). In effetti, considerato che il ricorrente è capace di misurare il tempo secondo due metri diversi senza distinzione, non si può assumere, pur non potendo escluderlo, che egli non conosca o non sappia calcolare l'età dei membri della sua famiglia con i quali ha vissuto, suppergiù, due decenni. 6.6 A tiolo conclusivo non è oltretutto fuori luogo aggiungere che il ricorrente, in quanto cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan, avrebbe senz'altro potuto procacciarsi un passaporto, come tende a fare un numero crescente di suoi concittadini, ciò che gli avrebbe permesso di rendere verosimile, su base documentale, la sua data di nascita con più facilità (cfr., a scopo illustrativo, la sentenza TAF F-109/2023 del 23 gennaio 2023 pag. 2 [giovane afghano con passaporto scaduto]; cfr. anche NOIC, op. cit., pagg. 12 a 18, nonché https://www.voanews.com/a/taliban-make-millions-from-passports-issued-to-fleeing-afghans/6715133.html [visionato il 31.1.2023]). 6.7 Alla luce delle considerazioni sopraesposte questo Tribunale reputa che la SEM ha accertato la fattispecie rilevante in modo esatto e completo, valutandola senza incorrere in un eccesso o in un abuso del proprio potere d'apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a e b PA). Questo implica che non era e che non è necessario eseguire una perizia medico legale. Ne deriva che l'insufficienza di indizi probatori a favore della verosimiglianza della minore età deve essere imputata al ricorrente, per cui il principio "in dubio pro minor", al quale egli si riferisce (cfr. ricorso, § 16), non è applicabile alla fattispecie (cfr., ad esempio, la sentenza TAF D-5278/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.3.4.4). 6.8 Di conseguenza, il ricorrente, diversamente da quanto egli pretende, non può essere considerato come minorenne, ossia di età inferiore ai diciotto anni (art. 2 lett. i RD III), ma deve essere ritenuto verosimilmente maggiorenne, per cui non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 6 RD III e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 8 RD III.
7. Risolta la questione della maggiore o minore età del ricorrente, dagli atti risulta assodato, e incontestato (cfr. ricorso, pag. 4), che il ricorrente ha depositato la sua prima domanda d'asilo in Bulgaria il 17 gennaio 2022, e che, a richiesta della SEM basata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III, le autorità competenti bulgare hanno accettato di riprendere in carico il ricorrente (cfr. consid. A, B e C). Ne discende che la competenza della Bulgaria a riprendere in carico il ricorrente, in particolare, se del caso, per stabilire in modo definitivo lo Stato membro competente ad evadere la sua domanda di protezione internazionale, è accertata.
8. In relazione al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III). 8.1 A questo proposito è opportuno ricordare che la Bulgaria è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. contro la tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che perciò è tenuta ad applicarne le disposizioni. Pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza). Nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d'ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 8.2 Secondo la giurisprudenza Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10 con gli innumerevoli riferimenti). 8.3 In concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente si lamenta dello stato del sistema d'accoglienza bulgaro, in particolare in seguito alla guerra tra la Russia e l'Ucraina (cfr. consid. D e I). A questo proposito va osservato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quelli citati dal ricorrente (cfr. ricorso, §§ 23 a 38), sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca e austriaca). Pertanto, questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, malgrado la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone" (cfr. Corte di giustizia dell'UE [CGUE], Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi ed altri, come pure C-438/17 Magamadov). Si aggiunga che questa valutazione non contraddice fondamentalmente il contenuto della sentenza del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo "M.K.A.H c. Svizzera", del 21 settembre 2021, citato nel ricorso (§ 30), nella misura in cui, in questo caso, si trattava di un minorenne, nato il 1° giugno 2007, mentre il ricorrente è da considerarsi, come esposto in precedenza, verosimilmente maggiorenne. Beninteso, in quest'ottica, non si può non tener conto delle conseguenze del conflitto bellico tra l'Ucraina e la Russia, in corso da fine febbraio 2022, sul sistema d'accoglienza bulgaro. In proposito, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha osservato, nel luglio 2022, "an increase in the number of Ukrainians arriving (mostly via Romania), averaging between 3-4,000 daily. It should be noted that on a daily basis the number of Ukrainians that arrive from Romania nearly equals the number that are recorded leaving Bulgaria for other countries" (UNHCR, Ukraine Refugee Situation - Operational Update - Bulgaria, del 5 agosto 2022 [visionato il 6.2.2023]). Questo significa che il numero di cittadini ucraini entrati in Bulgaria, sovrapponibile a quello che l'hanno lasciata su base giornaliera, non ha condotto ad un aumento, ad ogni modo non significativo, del numero di persone che cercano protezione internazionale sul suolo di questo paese, per cui non si può assumere, come tende a fare il ricorrente, che lo scontro armato tra la Russia e l'Ucraina abbia ancora peggiorato le carenze del sistema d'accoglienza bulgaro. Così, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente non riescono a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i loro paesi d'origine. 8.4 Ne deriva che, da questa angolazione (condizioni del sistema d'accoglienza bulgaro), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie. 8.5 Dagli atti, compresa l'impugnativa, non traspare che il ricorrente abbia problemi di salute (cfr. incarto SEM, pagg. 80 e 116), cosicché, anche sotto questo profilo, né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III trovano applicazione in concreto. 8.6 È peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3),
9. Tirando le somme delle argomentazioni sopraesposte, non si può dunque rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per stabilire la competenza della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Bulgaria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7).
10. In conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
11. Visto l'esito negativo della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (cfr. l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, siccome le conclusioni del ricorrente non erano di primo acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole, e che si può partire dal presupposto che egli è indigente, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia, va accolta (art. 65 cpv. 1 PA). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:
- al ricorrente (raccomandata);
- alla SEM, CFA ..., ad N ...;
- all'Ufficio della migrazione del Canton Ticino, via Lugano 4, 6501 Bellinzona (in copia).