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F-109/2023

F-109/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-01-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-109/2023 Sentenza del 23 gennaio 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Muriel Beck Kadima; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 29 dicembre 2022 / N ... Visto che: il 1° settembre 2022, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan nato il ... 2000, ha presentato una prima domanda d'asilo in Austria, dopo essere entrato attraverso la Grecia, munito di un passaporto scaduto e senza visto, nell'Unione europea (UE), il 28 settembre 2022, giunto in Svizzera privo di visto, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo, il 29 dicembre 2022, una volta istruito il caso e concluso che l'Austria fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Austria, la quale ha acconsentito espressamente a riprenderlo in carico, il 30 dicembre 2022, il ricorrente, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione della SEM, il 9 gennaio 2023, tramite il suo rappresentante, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo oppure per completare l'istruzione; il ricorrente ha allegato all'impugnativa un rapporto di dimissione della Clinica psichiatrica cantonale (CPC), del 17 novembre 2022, in seguito a degenza dal 7 al 18 ottobre 2022, l'articolo "Jedes zweite Asylverfahren eingestellt" del giornale austriaco "Kurier", del 5 gennaio 2023, nonché una richiesta di misure cautelari del 20 dicembre 2022, rivolta dalla "Diakonie Flüchtlingsdienst gem. GmbH" (DF) di Vienna alla Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) a favore di un richiedente l'asilo bielorusso di cui non si conoscono le generalità, il 10 gennaio 2023, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l'Austria, l'11 gennaio 2023, il ricorrente ha inoltrato a questo Tribunale un secondo rapporto di dimissione della CPC, del 10 dicembre 2022, relativo ad una degenza protrattasi dal 22 ottobre al 21 novembre 2022, gli ulteriori fatti rilevanti per dirimere la controversia saranno esposti in prosieguo, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto si evince che il ricorrente, come egli stesso ammette (cfr. ricorso, pag. 1), ha depositato una domanda d'asilo in Austria il 1° settembre 2022, presentandone in seguito un'altra in Svizzera il giorno 28 del medesimo mese, il 30 novembre 2022, dopo aver in un primo tempo respinto la richiesta della Svizzera di riprendere in carico il ricorrente, l'Austria ha dato il suo consenso (cfr. incarto SEM, pagg. 39, 43 e 46), di conseguenza, la competenza dell'Austria ad occuparsi della procedura di protezione internazionale del ricorrente, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, è accertata in linea di principio, ciò che peraltro non è contestato dal ricorrente; in relazione al trasferimento del ricorrente in Austria si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/CartaUE, le quali renderebbero pertanto impossibile il trasferimento (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che l'Austria, membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che l'Austria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, l'Austria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, la quale comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Austria, il ricorrente si riferisce alle sue condizioni di salute, così come descritte alla pag. 5 della decisione impugnata, che cita ampiamente, "in connessione con il rischio di una violazione dell'art. 3 CEDU", e asserisce di soffrire di un "degrado psicologico" nonché di "specifiche condizioni psichiatriche", le quali "dovrebbero piuttosto portare all'applicazione della clausola di sovranità e dunque al trattamento nazionale della domanda d'asilo" (ricorso, pagg. 3, 4 e 5), rispetto all'anamnesi del ricorrente è giudizioso rinviare alla descrizione dettagliata fatta dalla SEM e ripresa dal ricorrente stesso (cfr. decisione, pag. 5, e ricorso, pag.4), dalla quale si evince che quest'ultimo è affetto essenzialmente da un disturbo post-traumatico da stress, che assume i farmaci necessari e che partecipa a sedute di psicoterapia; riguardo al rapporto clinico del 17 novembre 2022, esibito con il ricorso, la CPC ha confermato la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress con, sul piano somatico, una cefalea e una scabbia, spiegando che si è trattato di un "ricovero volontario previa valutazione [medica]", sulla base di una "verosimile crisi conversiva [...] a scopo protezione, cura e inquadramento diagnostico", e che, dopo dodici giorni, "pur persistendo saltuariamente delle quote ansiose ed insonnia di mantenimento, il [ricorrente] desiderava il rientro al centro richiedenti l'asilo, concesso in data 17.10.22"; a partire da questa diagnosi il ricorrente sostiene che il suo "trasferimento in Austria violerebbe gli obblighi di diritto internazionale di cui all'art. 3 CEDU della Svizzera. E ciò in quanto, [...], il quadro clinico peggiorerebbe inevitabilmente [...]" (ricorso, pag. 4), per scrupolo di completezza si deve osservare che il ricorrente è stato degente presso la CPC anche dal 22 ottobre al 21 novembre 2022, il cui rapporto di dimissione del 10 dicembre 2022, inoltrato nel corso della presente procedura, attesta la medesima diagnosi ed espone che "si rifletteva a lungo sulla necessità di introdurre un trattamento antidepressivo con potenziale ansiolitico, al momento si soprassedeva alla sua implementazione in terapia, demandando tale eventualità ai colleghi che lo seguiranno sul territorio" (cfr. incarto SEM, pag. 3); il ricorrente è ancora stato visto da un medico psichiatra il 29 novembre 2022, il 13 e 20 dicembre 2022, nonché il 3 gennaio 2023, il quale ha constatato in special modo, sempre in relazione alla nota diagnosi, che egli "non presente progettualità anti-conservativa, né suicidalità attiva" (cfr. incarto SEM, pagg. 9, 30, 32 e 37 [Fogli di trasmissione di informazioni mediche/F2]); peraltro, il ricorrente si è recato pure al pronto soccorso, come si può evincere dalle lettere di dimissione del 19 ottobre, rispettivamente dell'8 dicembre 2022, la prima facente stato della diagnosi di "recidiva di attacco di panico", e la seconda di "verosimile disturbo post-traumatico da stress con attuale ideazione anticonservativa passiva e cefalea [...] paziente non collaborante nonostante domande eseguite mediante traduttore [...] viene dimesso in buone condizioni generali" (cfr. incarto SEM, pagg. 34 e 73), ora, contrariamente alle illazioni che il ricorrente trae da questa diagnosi psichiatrica chiara, univoca ed esaustiva, questo Tribunale non intravede motivi per credere che il suo stato di salute psicologico, e accessoriamente somatico, possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Austria, tenuto conto che egli potrà esigere, se necessario, perlomeno prestazioni di pronto soccorso, ad esempio in caso di attacchi di panico, e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4); questo vale tanto più che l'Austria dispone notoriamente di "structures médicales d'un niveau comparables à celles existant en Suisse" (sentenza TAF F-4484/2022 del 12 ottobre 2022 pag. 9), in grado quindi di trattare l'affezione del ricorrente secondo gli stessi standard di qualità terapeutici, ne deriva che, sotto questo profilo (condizioni di salute del ricorrente), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv.1 RD III sono applicabili alla fattispecie; per contestare l'esigibilità del suo trasferimento in Austria il ricorrente si riferisce inoltre alla "elevata criticità nel proprio sistema d'accoglienza ai migranti dovute sia alla crisi in Ucraina, ma anche al [...] sovraccarico nelle strutture sul territorio dovuto al notevole afflusso di migranti nel 2022", e mette in risalto il "rischio cui andrebbe incontro" se "non vi fosse disponibilità di una struttura pronta ad accoglierlo, come avvenuto per il richiedente bielorusso [...]" (ricorso, pag. 5), ora, preso atto del contenuto dell'articolo del "Kurier" e della richiesta della DF alla CorteEDU, annessi al ricorso, questo Tribunale non vuole negare che anche l'Austria possa conoscere puntuali malfunzionamenti del suo sistema di accoglienza dei rifugiati, tanto più alla luce delle conseguenze del conflitto russo-ucraino e dell'affluenza considerevole di richiedenti l'asilo nel 2022; tuttavia, sebbene non privi di valenza, gli argomenti del ricorrente, in parte speculativi, non riescono in nessun modo a convincere, nemmeno nel contesto attuale, che la procedura d'asilo in Austria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da dover concludere che le relative domande non vengano trattate seriamente, in corrispondenza agli standard vigenti nell'UE, soprattutto nei paesi d'Europa occidentale, dalle autorità preposte, e ciò sia sul piano della protezione giuridica che su quello dell'assistenza medica (cfr. la sentenza TAF F-4484/2022, già menzionata, passim), ne discende che, ugualmente da questa angolazione (condizioni del sistema d'accoglienza austriaco), né l'art. 3 par. 2 2a frase né l'art. 17 cpv. 1 RD III sono applicabili alla fattispecie; si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Austria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 6), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza dell'Austria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Austria per motivi inerenti al funzionamento del sistema d'asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell'art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest'ottica, l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Austria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. L'importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).