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F-1804/2023

F-1804/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-1804/2023 Sentenza del 12 aprile 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Constance Leisinger; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il ... 1991, Repubblica islamica dell'Afghanistan, CFA Chiasso, ..., ..., ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 marzo 2023 / N ... Visto che: il 21 settembre 2022, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan nato il ... 1991, ha presentato una prima domanda d'asilo in Bulgaria, dopo essere entrato nell'Unione europea (UE), attraverso la Turchia, privo di documento di viaggio e di visto, Il 18 ottobre 2022, il ricorrente ha depositato una seconda domanda d'asilo in Austria, il 13 novembre 2022, il ricorrente ha inoltrato una terza domanda d'asilo in Svizzera, il 24 marzo 2023, una volta istruito il caso e concluso che la Bulgaria fosse competente in materia di protezione internazionale del ricorrente, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) non è entrata nel merito della sua domanda d'asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria, la quale ha acconsentito espressamente a riprenderlo in carico, il 27 marzo 2023, il ricorrente ha ricevuto la decisione della SEM, il 27 marzo 2023, SOS Ticino - Caritas Svizzera ha rinunciato al mandato di rappresentanza del ricorrente per la procedura d'asilo, il 31 marzo 2023, agendo in nome e per conto proprio, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l'effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, il ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano restituiti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo, facendo in sostanza valere, da un lato, che "la mia incolumità fisica in Bulgaria sarebbe in serio pericolo. La Polizia bulgara ha abusato del suo potere, maltrattandomi in diverse occasioni", e, dall'altro lato, che "la mia incolumità fisica in Austria sarebbe in serio pericolo. In effetti, non ho potuto beneficiare di alcun aiuto nel corso della mia permanenza in tale paese e, dunque, rischio che la mia domanda di asilo non venga trattata correttamente", ed invocando pure il suo stato di salute che sarebbe cagionevole, il 3 aprile 2023, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria, eventuali ulteriori fatti rilevanti per dirimere la controversia saranno esposti in appresso, e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d'asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e dell'allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all'art. 3 par. 2 RD III, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nella fattispecie, non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete ("clausola di sovranità" - art. 17 par. 1 RD III), in accordo con l'art. 18 par. 1 lett. b RD III, lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova sul territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno, in concreto, dall'incarto, in particolare dall'estratto Eurodac, si evince che il ricorrente, come egli stesso del resto ammette (cfr. ricorso, passim), ha depositato una prima domanda d'asilo in Bulgaria il 21 settembre 2022, una seconda in Austria il 18 ottobre successivo e una terza in Svizzera il 13 novembre 2022 (cfr. incarto SEM, pagg. 37 e 44), il 5 gennaio 2023, l'Austria ha respinto la richiesta della SEM di riprendere in carico il ricorrente, nella misura in cui le autorità competenti bulgare avevano già accettato una simile domanda da parte delle medesime autorità austriache (cfr. incarto SEM, pagg. 58 a 60), il 10 gennaio 2023, la SEM ha quindi inoltrato la sua richiesta alle autorità bulgare, le quali l'hanno accolta il 23 gennaio susseguente (cfr. incarto SEM, pagg. 61, 62 e 68), di conseguenza, in linea di principio, la competenza della Bulgaria ad occuparsi della procedura di protezione internazionale del ricorrente, in conformità all'art. 18 par. 1 lett. b RD III, è accertata; rispetto al trasferimento del ricorrente in Bulgaria, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE/ CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito va ricordato che la Bulgaria, in quanto membro dell'UE, è vincolata innanzitutto dalla CartaUE, ma anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), pertanto, si deve presumere che la Bulgaria rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, e che garantisca una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F-3914/2022 del 22 settembre 2022 consid. 5); così, la Bulgaria è tenuta, tra l'altro, a provvedere affinché i richiedenti l'asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell'UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all'art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche la sentenza di principio TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al suo trasferimento in Bulgaria, il ricorrente asserisce principalmente di essere stato maltrattato dalla polizia di questo paese, muovendole pure dei rimproveri generali del tipo "segnalazioni riguardanti episodi di violenza perpetrata dalla polizia in Bulgaria non sono una novità", e ciò in riferimento a rapporti di "Human Rights Watch" (HRW) e del Consiglio d'Europa su certi aspetti del modo di funzionamento del sistema d'accoglienza bulgaro (ricorso, pagg. 1 e 2), e si richiama per aggiunta ai suoi "vari problemi di salute mentale, soffro di una depressione grave [...]. Inoltre, non ho potuto beneficiare di alcun aiuto e cure mediche nel corso della mia permanenza in Bulgaria" (ricorso, pag. 2), rispetto alla situazione del sistema di accoglienza bulgaro in generale va notato che, benché dai rapporti indipendenti disponibili, in particolare quelli appena citati, sia effettivamente desumibile che il sistema d'asilo bulgaro presenta carenze sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto, sia riguardo alle condizioni di accoglienza dei richiedenti, la situazione non risulta così grave da poter essere equiparata, per intensità ed ampiezza, a quella accertata in Grecia a suo tempo nella sentenza CorteEDU M.S.S. c. Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, n. 30696/09 (cfr., con riferimento agli anni 2018 e 2019, la sentenza TAF F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.5, 6.6 e 6.6.7, corredata da numerosi rimandi anche alla giurisprudenza, non sempre univoca, francese, italiana, tedesca nonché austriaca), pertanto, questo Tribunale non considera che le dette carenze abbiano, malgrado la loro indubbia gravità, un carattere sistemico, ossia che siano "generalizzate" o che colpiscano "determinati gruppi di persone", e che "raggiungano una soglia particolarmente elevata di gravità", ciò che è il caso, tra l'altro, "quando l'indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona completamente dipendente dall'assistenza pubblica si venga a trovare, [...], in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana" (cfr. Corte di giustizia dell'UE [CGUE], Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C-163/17 Jawo e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. e C-438/17 Magamadov [https://curia.europa.eu/jcms]; cfr. la sentenza del TAF F-4385/2022 del 22 febbraio 2023 consid. 8.3), più concretamente va puntualizzato, da un lato, che i non meglio precisati maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito da parte della polizia bulgara, costituiscono una mera allegazione di parte non suffragata da alcun indizio che potrebbe sostanziarla almeno in parte (cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 consid. 11.4 [DTAF 2019 I/6]), e, dall'altro lato, che essi non sono comunque sufficienti, di per sé, a far supporre, come appena mostrato, che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali, vale a dire sistemiche, tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine, ne deriva che, da questa angolazione (condizioni del sistema d'accoglienza bulgaro), né l'art. 3 par. 2 2a frase, né l'art. 17 cpv.1 RD III sono applicabili alla fattispecie; riguardo allo stato di salute del ricorrente è giudizioso rinviare, in sostanza, alla descrizione dettagliata fattane dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 6); in sunto, si evincono le diagnosi di "ferita da taglio della regione mandibolare sinistra" (lettera di dimissione dell'Ospedale .../..., del 14 gennaio 2023 [incarto SEM, pagg. 66 e 67]), di "episodio di agitazione psicomotoria" (lettera di dimissione dell'..., del 28 gennaio 2023 [incarto SEM, pagg. 69 e 70), di "turbe psichiche, scarso controllo emotivo, probabile crisi conversive, contusione mano destra e gomito sinistro, asma bronchiale" (Foglio di trasmissione di informazioni mediche/F2 del 10 febbraio 2023 [incarto SEM, pagg. 71 e 72]), di "PTSD" (disturbo post traumatico da stress) con "evidenti sintomi dissociativi, riferisce discontrollo emotivo, insonnia. Nega ideazione suicidale, presenti pensieri di morte senza una progettualità" (F2 del 7 marzo 2023 [incarto SEM, pagg. 74 a 76]), nonché di "agitazione psicomotoria e grave insonnia" (F2 dell'8 e 20 marzo 2023 [incarto SEM, pagg. 78 a 82]), ora, da queste diagnosi traspare che il ricorrente non soffre di alcuna affezione somatica; sul piano psicologico si deve rimarcare che egli, dopo aver effettuato un ricovero volontario presso la Clinica psichiatrica ... (...) di ... e aver seguito una terapia farmacologica a base di Trittico (antidepressivo), Temesta-Expidet (ansiolitico), Stilnox (sonnifero) e Zyprexa (antipsicotico), ha riferito di "sentirsi meglio dopo il ricovero" e affermato che "avrebbe dormito di più" nel CFA di Chiasso, dove la "situazione abitativa [sarebbe] migliore rispetto al CFA di Balerna", e che il "fattore scatenante [sarebbe] la situazione abitativa al CFA [di Balerna]", concludendo che "non desidera la continuazione di colloqui" presso le strutture psichiatriche cantonali (F2 del 20 marzo 2023); si soggiunga ancora che, l'8 marzo 2023, il ricorrente è stato dimesso dall'... "in condizioni generali buone" (F2 dell'8 marzo 2023), e che, il 20 marzo 2023, la terapia alla dimissione è stata descritta come "invariata" (F2 del 20 marzo 2023), così, alla luce di questa configurazione diagnostica, questo Tribunale non intravede motivi sufficienti per credere che lo stato di salute psicologico del ricorrente possa costituire un ostacolo al suo trasferimento in Bulgaria, tenuto conto che egli potrà esigere sul posto, se del caso, prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale dei suoi disturbi in funzione della loro gravità, con la continuazione, almeno in parte, della terapia iniziata in Svizzera allo scopo di evitare che il suo stato di salute si deteriori (cfr. art. 19 par. 1 direttiva accoglienza, già menzionato; cfr., mutatis mutandis, la sentenza TAF F-3389/2022 del 15 agosto 2022 consid. 7.3.4); questo vale anche se il sistema sanitario bulgaro, ancora in transizione, presenta insufficienze che intaccano la qualità dei servizi e delle prestazioni a disposizione dei fruitori indigeni e stranieri indistintamente ("the health system continuously suffers from substantial weaknesses, which contribute to unsatisfactory population health": "European Observatory on Health Systems and Policies", Health Systems in Transition - Bulgaria: Health System Review, vol. 20, no 4, 2018, in particolare le pagg. 182 a 214 [https://eurohealthobservatory.who.int/, alle rubriche "Monitors", "Countries" e "Bulgaria"]), ne discende che, anche sotto questo profilo (condizioni di salute del ricorrente), né l'art. 3 par. 2 2a frase, né l'art. 17 cpv.1 RD III sono applicabili alla fattispecie; si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se il ricorrente è suscettibile di essere trasferito in Bulgaria in funzione del suo stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 7), è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d'accoglienza per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), in aggiunta a quanto detto, il fatto che il fratello maggiorenne del ricorrente viva in Svizzera è irrilevante per stabilire lo Stato membro competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale litigiosa e, comunque, non si configura come una ragione umanitaria che possa giustificare un tale esame da parte della Svizzera (cfr. artt. 2 lett. g, 9 a 11 e 17 par. 2 RD III; cfr. anche la decisione impugnata, pag. 4), tirando le somme, non si può dunque rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per determinare la competenza internazionale della Bulgaria oppure di aver ecceduto il proprio potere d'apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente, dimodoché non sussistono motivi di sorta per rinunciare al trasferimento del ricorrente in questo paese (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III nonché l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, pronunciando il suo trasferimento in Bulgaria (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l'emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al ricorrente (raccomandata);

- alla SEM, CFA Chiasso, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).