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F-7276/2025

F-7276/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-29 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio da parte della SEM circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il suo contenuto DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA). Invero, nella valutazione complessiva della verosimiglianza della minore età del ricorrente, la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la taskara da lui presentata (cfr. ricorso, pag. 7). Altresì l'autorità inferiore, nel suo apprezzamento non avrebbe considerato in modo complessivo la coerenza del suo racconto, interpretando in modo atomizzato e penalizzante soltanto alcune sue allegazioni (cfr. ricorso, pag. 7 seg.). Peraltro, nella domanda di ripresa in carico del richiedente alla Germania, la SEM avrebbe omesso di menzionare la copia della taskara depositata agli atti dal ricorrente, come pure il fatto di essere già a conoscenza che l'età registrata in Germania fosse il (...) (cfr. ricorso, pag. 9 seg.).

E. 4.2.1 Dalla lettura della decisione sindacata, agli occhi del Tribunale, non si possono seguire le censure mosse dal ricorrente.

E. 4.2.2 Invero, al contrario di quanto sollevato da quest'ultimo nel gravame, nel provvedimento avversato, la SEM ha considerato e motivato tutti gli elementi giuridicamente rilevanti, anche ed in particolare rispetto alla copia della taskara presentata dall'interessato (cfr. p.to II, pag. 3 e pag. 7 della decisione impugnata) ed all'assenza di scolarizzazione del medesimo (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione avversata), effettuando una valutazione complessiva, e non soltanto di alcuni elementi di dettaglio come sollevato nel gravame, per giungere alla sua conclusione finale di ritenere la minore età dell'insorgente come inverosimile (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata). Concernente poi la mancata indicazione della presentazione dell'unica copia della taskara nella domanda di ripresa in carico alle autorità tedesche (cfr. n. 27/5), si rimarca come tale documento, non trattandosi di un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non andava segnalato o trasmesso oltre da parte dell'autorità inferiore. Non si vede poi di che utilità potesse essere per le autorità tedesche, che conoscevano la data di nascita da loro registrata del (...), sapere che le autorità svizzere avrebbero già avuto delle informazioni circa la data, quale maggiorenne, registrata in Germania. In tal senso, la domanda di ripresa in carico del 29 agosto 2025 formulata dalla SEM all'indirizzo dell'omologa autorità tedesca (cfr. n. 27/5), conteneva tutte le informazioni rilevanti e pertinenti perché la Germania potesse valutare correttamente la sua competenza in specie.

E. 4.2.3 Pertanto non si ravvede nell'esame e nel procedere dell'autorità inferiore nel caso specifico alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), né men che meno che essa non abbia rispettato, così facendo, il diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali ricorsuali vanno quindi integralmente respinte.

E. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5 segg.).

E. 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati).

E. 5.2.3 Per quanto attiene innanzitutto alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), come già osservato rettamente dalla SEM nel giudizio sindacato, la stessa è stata prodotta soltanto in copia, e non ne può quindi essere vagliata in alcun modo l'autenticità. Inoltre, per giurisprudenza del Tribunale, già di per sé la taskara, anche venisse presentata in originale - ciò che il ricorrente asserisce soltanto nel ricorso che starebbe tentando di procurarsi tramite la madre (cfr. ricorso, pag. 6) - non rappresenta un documento d'identità, ed ha un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Inoltre, il documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che, nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]), in base all'aspetto fisico, "F._______" "è considerato di (...) anni" (cfr. MdP n. 1/2). Tuttavia, al contrario di quanto motivato nel ricorso, tale documento non conferma né il cognome del ricorrente, e neppure la sua età effettiva, non equivalendo la stima dell'età fornita ad una data di nascita certa, fra l'altro potendo avere il ricorrente sulla base dell'indicazione temporale riportata nella taskara, sia (...) sia (...) anni d'età, e quindi non confermando per nulla la copia della taskara le allegazioni rese dall'insorgente nel verbale RMNA circa la sua identità e la sua età. Pertanto il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dal ricorrente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante.

E. 5.2.4 Per quanto concerne i risultati della perizia medico-legale del (...) agosto 2025 (cfr. n. 21/15), si osserva come il Tribunale ritenga che le conclusioni a cui giunge, non possano essere utilizzate nel senso di ritenerla quale ulteriore indizio per la maggiore o minore età dell'insorgente, in quanto la stessa pone un'età minima di 17.6 anni ed un'età media tra 20 e 23 anni, ma non esclude che il ricorrente potesse avere meno di 18 anni al momento degli accertamenti radiologici (cfr. n. 21/15). Di conseguenza, nel caso in parola, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, non si può ritenere che tale perizia sia concludente riguardo ad un indizio per una maggiore o minore età dell'insorgente. Tuttavia, tale circostanza non è da tradursi, come invece postulato dall'insorgente nel gravame, a suo favore, ma soltanto che la perizia non risulta essere d'utilità nell'esame complessivo degli indizi a favore o a sfavore della minore età allegata dall'insorgente.

E. 5.2.5 Proseguendo nell'analisi, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia, della sua famiglia ed in relazione all'età dichiarata in Germania, che confrontate invece con altre sue allegazioni coerenti e precise, circa alcuni dati biografici e del percorso del suo viaggio, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Tali elementi sono già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale pertanto si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali dell'insorgente laddove attribuisce le incoerenze rilevate dalla SEM nella decisione avversata al suo contesto personale e culturale ed alla sua scarsa istruzione (cfr. ricorso, p.to 3.2, pag. 6). Invero risulta essere palese che egli riguardo a come avrebbe appreso della sua data di nascita è risultato incoerente nell'ambito delle dichiarazioni rilasciate nel corso del verbale RMNA, avendo in primo luogo asserito che il padre gli avrebbe scritto la data di nascita (del [...]) su un quaderno, avendo fatto così anche con gli altri suoi fratelli (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3), quindi lasciando intendere che la conoscesse già prima dell'espatrio. Successivamente, egli ha invece riferito che gliela avrebbe comunicata il padre, ma soltanto una volta giunto in G._______, ripetendogliela anche allorché sarebbe arrivato in H._______ (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3). Anche per quanto attiene al fatto di sapere o meno scrivere, in prima battuta egli ha addotto che saprebbe leggere il (...), ma ha negato di sapere scrivere (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3). È soltanto dopo che egli è stato confrontato dal dipendente incaricato della SEM, sul fatto che egli avesse compilato di proprio pugno il modulo di registrazione dei suoi dati personali al suo arrivo al Centro federale d'asilo di I._______, che ha affermato di aver riempito la parte in (...), ma che l'altra parte gliela avrebbe compilata un altro ragazzo che l'avrebbe aiutato anche in altri punti in (...) (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3). Al contrario di quanto tenta di spiegare il ricorrente nel suo ricorso, la suddetta risulta essere una reale discrepanza nei suoi asserti. Fra l'altro, anche il fatto che egli inizialmente abbia riferito che anche le date di nascita dei fratelli sarebbero state annotate dal padre su un quaderno (cfr. cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3), e poco più avanti dichiarare invece che non conosce la loro età, ma indicando che due sarebbero più grandi di lui mentre gli altri due più piccoli, risulta essere incongruente. La sua giustificazione che tale lacuna deriverebbe dal fatto che i fratelli non glielo avrebbero mai detto, oltreché in Afghanistan non sarebbe d'uso festeggiare i compleanni (cfr. ibid., p.to 3.01, pag. 6), non è in grado di spiegare in alcun modo la suddetta divergenza. Fra l'altro si denoti come per contro, nel corso del verbale RMNA, il ricorrente sia riuscito ad indicare esattamente le età dei suoi genitori, poiché essi glielo avrebbero comunicato (cfr. ibid., p.to 3.01, pag. 6), allorché invece nel corso dell'esame peritale, effettuato soltanto qualche giorno dopo, egli ha riferito di non conoscerne le età esatte (cfr. n. 21/15, pag. 4). Anche tali allegazioni, tra loro incoerenti, non aiutano il ricorrente a sostanziare la verosimiglianza della sua minore età, anzi insinuano maggiori dubbi in proposito. In merito poi all'età di (...) anni asserita in Germania nel ambito della domanda d'asilo depositata il (...) (con una data registrata in tale Paese al [...]; cfr. n. 16/11, p.to 5.03, pag. 9; n. 30/3), il ricorrente con le sue spiegazioni offerte nel contesto del verbale RMNA - ovvero di aver dichiarato di essere maggiorenne per poter lavorare ed aiutare economicamente la sua famiglia rimasta in Afghanistan (cfr. n. 16/11, p.to 5.02, pag. 8 seg.) - non è in alcun modo in grado di renderla plausibile. Tale importante discrepanza con la data di nascita e la minore età da lui allegata invece da subito allorché ha presentato domanda d'asilo in Svizzera rovina la sua credibilità. La sua spiegazione, è inoltre ancor meno credibile, se messa a confronto con il fatto che egli, nonostante abbia dichiarato che in Germania avrebbero rifiutato la sua domanda d'asilo e per questo sarebbero stati "crudeli nei miei confronti" (cfr. n. 16/11, p.to 8.01, pag. 11), non abbia mai contestato la data di nascita attribuitagli, malgrado ne avrebbe avuto la possibilità. Peraltro, la giustificazione apportata soltanto in fase ricorsuale, che egli avrebbe dichiarato di essere adulto in Germania, poiché si sarebbe trovato a dover esercitare la funzione di "tutore maschile nei confronti delle donne della famiglia" (cfr. ricorso, pag. 7), non è per nulla stata allegata dall'insorgente nel suo verbale RMNA o nelle sue osservazioni successive del 29 agosto 2025 (cfr. n. 24/3), peraltro essendo osservato che in particolare il padre come pure degli zii paterni e materni sarebbero tutt'ora in vita. Non può pertanto essere riconosciuta alcuna credibilità a tali suoi asserti ricorsuali. Da ultimo, le autorità tedesche hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'insorgente, essendo a conoscenza che quest'ultimo sostenesse di essere minorenne. Le autorità tedesche, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non abbiano alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dall'insorgente in audizione riguardo alla sua minore età.

E. 5.2.6 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto di provenienza dell'insorgente, come pure della sua possibile scarsa istruzione scolastica, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta (cfr. supra consid. 4), ritiene che l'insorgente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili.

E. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno.

E. 6.2 Nel caso di specie, la competenza della Germania per la ripresa in carico dell'insorgente, è di principio data, viste le risultanze dell'estratto Eurodac (cfr. n. 8/2 e 9/1), dalle quali risulta che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in tale Stato il (...), circostanze tra l'altro confermate pure dall'insorgente (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6), e dalla risposta positiva delle autorità tedesche del 2 settembre 2025 ex art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 30/3) alla richiesta di ripresa in carico formulata in data 29 agosto 2025 dalla SEM, e basata sulla medesima norma legale (cfr. n. 27/5).

E. 6.3 Tuttavia, il ricorrente lamenta che la domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera all'indirizzo della Germania, sia intaccata di un'incoerenza interna, che minerebbe la valutazione riportata nella medesima richiesta di ripresa in carico (cfr. ricorso, p.to 4.1, pag. 9). Ora, a differenza di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, la conclusione esposta dalla SEM nella domanda di ripresa in carico del 29 agosto 2025 che: "A careful and detailed examination of the stated age showed that it is NOT possible for the applicant to be under 18 years old" (n. 27/5, pag. 3), risulta essere in modo chiaro quella generale alla quale è giunta la SEM, dopo la valutazione dei diversi elementi esposti successivamente nella richiesta. Tra questi ultimi vi è anche la perizia medico-legale, e l'autorità inferiore ne riporta in seguito le conclusioni (della perizia) tra le quali vi è anche, l'affermazione: "It possible for him to be less than 18 years old and the declared date of birth, 20.02.2008, is possible" (cfr. n. 27/5, pag. 3). Risulta quindi chiaro dall'esposizione delle argomentazioni nella domanda di ripresa in carico, che quest'ultima frase riguarda una delle conclusioni peritali, e non si vede come questa sia in contrasto con la conclusione invece generale sussunta dalla SEM dai diversi elementi elencati. Per il resto delle contestazioni esposte in merito alla competenza della Germania nel ricorso, si rinvia a quanto già considerato in merito precedentemente (cfr. supra consid. 4.2.2 e 5.2). Attinente poi al desiderio espresso dal ricorrente nel verbale RMNA di rimanere in Svizzera, come pure al fatto che in Germania avrebbero rifiutato la sua domanda d'asilo, o ancora la presenza del cugino in Svizzera, tali elementi non sono in grado di confutare la competenza della Germania per il proseguo della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente, per le ragioni già correttamente e sufficientemente indicate nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 10), al quale può senz'altro essere rinviato onde evitare inutili ripetizioni e non avendo peraltro il ricorrente sollevato nulla in merito nel suo ricorso.

E. 7.1 Proseguendo, è cosa notoria che la procedura d'asilo in Germania rispetti le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi siano fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. a tal proposito ex multis le sentenze del TAF F-6548/2025 del 9 settembre 2025 consid. 5.2; F-6609/2025 dell'8 settembre 2025, pag. 7). Conclusioni che tra l'altro il ricorrente non contesta in alcun modo nel suo gravame. Neppure le dichiarazioni dell'insorgente rilasciate durante il verbale RMNA, del tutto generiche (cfr. n. 16/11, p.to 8.01, pag. 11), non sono in grado di rimettere in discussione la conclusione precitata. Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto, né presentati nemmeno con il ricorso dall'insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento. A tal proposito, va ancora rimarcato che la SEM, avendo constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente e che tale procedura era esente da carenze sistemiche (cfr. p.to II, pag. 10 della decisione impugnata), come già anche sopra considerato, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 4.5).

E. 7.2 Ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l'art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione.

E. 7.3.1 Tuttavia, giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

E. 7.3.2 Dalla documentazione medica all'incarto, si evince che al ricorrente è stata posta la diagnosi di fibroma in zona nucale che è stato dapprima disinfettato e medicato (cfr. n. 31/4) ed in seguito, nelle visite mediche successive all'emissione della decisione della SEM, tale fibroma dermatologico è stato asportato, senza rilevare alcun aspetto maligno dello stesso, e gli è stata prescritta una terapia a base di Irfen per il dolore, nel caso di bisogno (cfr. n. 37/2, 38/2 e 39/1). Stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Germania. Del resto, se il ricorrente anche in futuro necessitasse di cure mediche, egli potrà senz'altro reperirle in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del TAF F-6009/2025 del 25 agosto 2025 consid. 2.2; cause congiunte F-5552/2025 e F-5553/2025 del 31 luglio 2025 consid. 5.4). A tal proposito si osserva in aggiunta che, anche se la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non trova più applicazione nella fattispecie, visto che l'insorgente ha ricevuto dalle autorità tedesche una decisione di respingimento della sua domanda d'asilo ed è tenuto a ritornare nel suo Paese d'origine (art. 3 par. 1 della suddetta direttiva), nonché che l'assistenza alla quale può pretendere fino all'esecuzione del suo trasferimento rileva del diritto nazionale tedesco, nessun elemento concreto e sostanziato né all'incarto né apportato nel ricorso, permette di considerare che la Germania gli rifiuterebbe l'accesso alle cure in caso d'urgenza o di problemi gravi, essendo che le cure mediche essenziali in tale paese sono garantite anche alle persone in situazione irregolare.

E. 7.4 A titolo del tutto abbondanziale, anche se si ritenesse verosimile la presenza del cugino in Svizzera, dalla documentazione agli atti, non risulta né che il ricorrente sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza indispensabile al cugino, né che egli sia beneficiario della medesima da parte del predetto. L'insorgente non può pertanto prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU, né dell'art. 16 par. 1 RD III, disposizioni che peraltro non invoca, per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Germania.

E. 7.5 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1, per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate.

E. 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 23 settembre 2025 sono revocate.

E. 9 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 10 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7276/2025 Sentenza del 29 settembre 2025 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Christa Preisig; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 12 settembre 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2025, asserendo di essere minorenne. Dai riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 24 luglio 2025, è risultato che il richiedente aveva depositato una domanda d'asilo pregressa in Germania il (...). A.b Tramite lo scritto dell'8 agosto 2025, l'interessato ha trasmesso alla SEM copia della sua supposta taskara (documento repertoriato nei mezzi di prova [MdP] della SEM n. 1/2). A.c L'(...) agosto 2025, si è tenuta con l'interessato la prima audizione per richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito anche: verbale RMNA). In tale contesto, egli ha presentato copia del permesso di soggiorno svizzero del cugino D._______. A.d Con rapporto peritale del (...) agosto 2025, l'E._______, ha dato seguito al mandato della SEM del (...) agosto 2025 di realizzare una perizia per stabilire l'età del richiedente l'asilo. A.e Per mezzo dello scritto del 27 agosto 2025, la SEM ha dato la possibilità all'interessato di esprimersi, fino al 29 agosto 2025, circa la conclusione di ritenere la sua minore età inverosimile e dell'intenzione dell'autorità inferiore di modificare la sua data di nascita al (...). Ciò che il richiedente ha fatto, presentando le sue osservazioni il 29 agosto 2025. In medesima data, l'autorità inferiore ha poi provveduto alla registrazione della data di nascita comunicata nel Sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) con una menzione del carattere contestato di questo dato. A.f Il 29 agosto 2025, la SEM ha presentato all'autorità tedesca preposta, una domanda di ripresa in carico dell'interessato fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Germania ha risposto positivamente alla stessa il 2 settembre 2025, pure basandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III. B. Con decisione del 12 settembre 2025, notificata il 15 settembre 2025 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-35/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Germania ed esecuzione della predetta misura. C. L'interessato ha impugnato con ricorso del 22 settembre 2025 il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e, in via principale, la restituzione degli atti di causa alla SEM per un nuovo esame delle sue allegazioni e per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo. In subordine, ha chiesto la restituzione degli atti alla SEM perché proceda ai necessari complementi istruttori, in modo tempestivo. Al ricorso è stato allegato quale nuovo documento il referto medico del 15 settembre 2025, nel frattempo pure assunto agli atti della SEM (cfr. n. 37/2). D. Il 23 settembre 2025, la giudice dell'istruzione competente per la pratica, ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. ivi citati). In particolare, l'insorgente lamenta una violazione dell'obbligo istruttorio da parte della SEM circa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il suo contenuto DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), nonché una violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA). Invero, nella valutazione complessiva della verosimiglianza della minore età del ricorrente, la SEM non avrebbe tenuto in debita considerazione la taskara da lui presentata (cfr. ricorso, pag. 7). Altresì l'autorità inferiore, nel suo apprezzamento non avrebbe considerato in modo complessivo la coerenza del suo racconto, interpretando in modo atomizzato e penalizzante soltanto alcune sue allegazioni (cfr. ricorso, pag. 7 seg.). Peraltro, nella domanda di ripresa in carico del richiedente alla Germania, la SEM avrebbe omesso di menzionare la copia della taskara depositata agli atti dal ricorrente, come pure il fatto di essere già a conoscenza che l'età registrata in Germania fosse il (...) (cfr. ricorso, pag. 9 seg.). 4.2 4.2.1 Dalla lettura della decisione sindacata, agli occhi del Tribunale, non si possono seguire le censure mosse dal ricorrente. 4.2.2 Invero, al contrario di quanto sollevato da quest'ultimo nel gravame, nel provvedimento avversato, la SEM ha considerato e motivato tutti gli elementi giuridicamente rilevanti, anche ed in particolare rispetto alla copia della taskara presentata dall'interessato (cfr. p.to II, pag. 3 e pag. 7 della decisione impugnata) ed all'assenza di scolarizzazione del medesimo (cfr. p.to II, pag. 8 della decisione avversata), effettuando una valutazione complessiva, e non soltanto di alcuni elementi di dettaglio come sollevato nel gravame, per giungere alla sua conclusione finale di ritenere la minore età dell'insorgente come inverosimile (cfr. p.to II, pag. 6 segg. della decisione impugnata). Concernente poi la mancata indicazione della presentazione dell'unica copia della taskara nella domanda di ripresa in carico alle autorità tedesche (cfr. n. 27/5), si rimarca come tale documento, non trattandosi di un documento d'identità ai sensi dell'art. 1a lett. c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), non andava segnalato o trasmesso oltre da parte dell'autorità inferiore. Non si vede poi di che utilità potesse essere per le autorità tedesche, che conoscevano la data di nascita da loro registrata del (...), sapere che le autorità svizzere avrebbero già avuto delle informazioni circa la data, quale maggiorenne, registrata in Germania. In tal senso, la domanda di ripresa in carico del 29 agosto 2025 formulata dalla SEM all'indirizzo dell'omologa autorità tedesca (cfr. n. 27/5), conteneva tutte le informazioni rilevanti e pertinenti perché la Germania potesse valutare correttamente la sua competenza in specie. 4.2.3 Pertanto non si ravvede nell'esame e nel procedere dell'autorità inferiore nel caso specifico alcuna violazione del suo obbligo di stabilire in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), né men che meno che essa non abbia rispettato, così facendo, il diritto di essere sentito del ricorrente. Le censure formali ricorsuali vanno quindi integralmente respinte. 5. 5.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2 5.2.1 Il ricorrente ha allegato, già al momento del deposito della sua domanda d'asilo in Svizzera, di essere minorenne, e contesta anche nel suo gravame la determinazione della SEM di ritenerlo invece maggiorenne (cfr. ricorso, p.to 3, pag. 5 segg.). 5.2.2 Tale questione va esaminata preliminarmente, essendo la stessa determinante sia a livello procedurale (art. 17 cpv. 3 LAsi) sia nell'ambito della determinazione dello Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo (cfr. art. 8 RD III; DTAF 2019 I/6 consid. 3.3 con riferimenti citati). Appare tuttavia d'uopo rammentare che, per quanto concerne la minore età, è al richiedente l'asilo che incombe, in principio, l'onere della prova al riguardo. In presenza di un accertamento dei fatti esaustivo e corretto, se la valutazione globale degli atti di causa non permette di ritenere che l'interessato la abbia resa verosimile, questi sarà tenuto ad assumersene le conseguenze, venendo pertanto considerato maggiorenne (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.4 e rif. ivi citati). 5.2.3 Per quanto attiene innanzitutto alla taskara (cfr. MdP n. 1/2), come già osservato rettamente dalla SEM nel giudizio sindacato, la stessa è stata prodotta soltanto in copia, e non ne può quindi essere vagliata in alcun modo l'autenticità. Inoltre, per giurisprudenza del Tribunale, già di per sé la taskara, anche venisse presentata in originale - ciò che il ricorrente asserisce soltanto nel ricorso che starebbe tentando di procurarsi tramite la madre (cfr. ricorso, pag. 6) - non rappresenta un documento d'identità, ed ha un valore probatorio ridotto (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 6.2 e rif. cit.). Inoltre, il documento presentato dal ricorrente, si limita a rilevare che, nell'anno solare (...) (corrispondente al calendario gregoriano, secondo la traduzione della SEM, agli anni [...]), in base all'aspetto fisico, "F._______" "è considerato di (...) anni" (cfr. MdP n. 1/2). Tuttavia, al contrario di quanto motivato nel ricorso, tale documento non conferma né il cognome del ricorrente, e neppure la sua età effettiva, non equivalendo la stima dell'età fornita ad una data di nascita certa, fra l'altro potendo avere il ricorrente sulla base dell'indicazione temporale riportata nella taskara, sia (...) sia (...) anni d'età, e quindi non confermando per nulla la copia della taskara le allegazioni rese dall'insorgente nel verbale RMNA circa la sua identità e la sua età. Pertanto il Tribunale giunge alla conclusione che alla taskara presentata dal ricorrente non può essere riconosciuta alcuna valenza probatoria determinante. 5.2.4 Per quanto concerne i risultati della perizia medico-legale del (...) agosto 2025 (cfr. n. 21/15), si osserva come il Tribunale ritenga che le conclusioni a cui giunge, non possano essere utilizzate nel senso di ritenerla quale ulteriore indizio per la maggiore o minore età dell'insorgente, in quanto la stessa pone un'età minima di 17.6 anni ed un'età media tra 20 e 23 anni, ma non esclude che il ricorrente potesse avere meno di 18 anni al momento degli accertamenti radiologici (cfr. n. 21/15). Di conseguenza, nel caso in parola, ed in conformità con la giurisprudenza del Tribunale espressa nella DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2, non si può ritenere che tale perizia sia concludente riguardo ad un indizio per una maggiore o minore età dell'insorgente. Tuttavia, tale circostanza non è da tradursi, come invece postulato dall'insorgente nel gravame, a suo favore, ma soltanto che la perizia non risulta essere d'utilità nell'esame complessivo degli indizi a favore o a sfavore della minore età allegata dall'insorgente. 5.2.5 Proseguendo nell'analisi, alla stessa stregua dell'autorità inferiore, anche agli occhi del Tribunale, il ricorrente ha reso delle dichiarazioni vaghe e contraddittorie su alcuni aspetti della sua biografia, della sua famiglia ed in relazione all'età dichiarata in Germania, che confrontate invece con altre sue allegazioni coerenti e precise, circa alcuni dati biografici e del percorso del suo viaggio, intaccano fortemente la credibilità della minore età da lui dichiarata. Tali elementi sono già sufficientemente e correttamente motivati nella decisione impugnata, alla quale pertanto si rinvia (cfr. p.to II, pag. 4 segg.) onde evitare inutili ridondanze, per quanto di seguito non specificato. Segnatamente, non si può dare alcun credito agli asserti ricorsuali dell'insorgente laddove attribuisce le incoerenze rilevate dalla SEM nella decisione avversata al suo contesto personale e culturale ed alla sua scarsa istruzione (cfr. ricorso, p.to 3.2, pag. 6). Invero risulta essere palese che egli riguardo a come avrebbe appreso della sua data di nascita è risultato incoerente nell'ambito delle dichiarazioni rilasciate nel corso del verbale RMNA, avendo in primo luogo asserito che il padre gli avrebbe scritto la data di nascita (del [...]) su un quaderno, avendo fatto così anche con gli altri suoi fratelli (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3), quindi lasciando intendere che la conoscesse già prima dell'espatrio. Successivamente, egli ha invece riferito che gliela avrebbe comunicata il padre, ma soltanto una volta giunto in G._______, ripetendogliela anche allorché sarebbe arrivato in H._______ (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3). Anche per quanto attiene al fatto di sapere o meno scrivere, in prima battuta egli ha addotto che saprebbe leggere il (...), ma ha negato di sapere scrivere (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3). È soltanto dopo che egli è stato confrontato dal dipendente incaricato della SEM, sul fatto che egli avesse compilato di proprio pugno il modulo di registrazione dei suoi dati personali al suo arrivo al Centro federale d'asilo di I._______, che ha affermato di aver riempito la parte in (...), ma che l'altra parte gliela avrebbe compilata un altro ragazzo che l'avrebbe aiutato anche in altri punti in (...) (cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3). Al contrario di quanto tenta di spiegare il ricorrente nel suo ricorso, la suddetta risulta essere una reale discrepanza nei suoi asserti. Fra l'altro, anche il fatto che egli inizialmente abbia riferito che anche le date di nascita dei fratelli sarebbero state annotate dal padre su un quaderno (cfr. cfr. n. 16/11, p.to 1.06, pag. 3), e poco più avanti dichiarare invece che non conosce la loro età, ma indicando che due sarebbero più grandi di lui mentre gli altri due più piccoli, risulta essere incongruente. La sua giustificazione che tale lacuna deriverebbe dal fatto che i fratelli non glielo avrebbero mai detto, oltreché in Afghanistan non sarebbe d'uso festeggiare i compleanni (cfr. ibid., p.to 3.01, pag. 6), non è in grado di spiegare in alcun modo la suddetta divergenza. Fra l'altro si denoti come per contro, nel corso del verbale RMNA, il ricorrente sia riuscito ad indicare esattamente le età dei suoi genitori, poiché essi glielo avrebbero comunicato (cfr. ibid., p.to 3.01, pag. 6), allorché invece nel corso dell'esame peritale, effettuato soltanto qualche giorno dopo, egli ha riferito di non conoscerne le età esatte (cfr. n. 21/15, pag. 4). Anche tali allegazioni, tra loro incoerenti, non aiutano il ricorrente a sostanziare la verosimiglianza della sua minore età, anzi insinuano maggiori dubbi in proposito. In merito poi all'età di (...) anni asserita in Germania nel ambito della domanda d'asilo depositata il (...) (con una data registrata in tale Paese al [...]; cfr. n. 16/11, p.to 5.03, pag. 9; n. 30/3), il ricorrente con le sue spiegazioni offerte nel contesto del verbale RMNA - ovvero di aver dichiarato di essere maggiorenne per poter lavorare ed aiutare economicamente la sua famiglia rimasta in Afghanistan (cfr. n. 16/11, p.to 5.02, pag. 8 seg.) - non è in alcun modo in grado di renderla plausibile. Tale importante discrepanza con la data di nascita e la minore età da lui allegata invece da subito allorché ha presentato domanda d'asilo in Svizzera rovina la sua credibilità. La sua spiegazione, è inoltre ancor meno credibile, se messa a confronto con il fatto che egli, nonostante abbia dichiarato che in Germania avrebbero rifiutato la sua domanda d'asilo e per questo sarebbero stati "crudeli nei miei confronti" (cfr. n. 16/11, p.to 8.01, pag. 11), non abbia mai contestato la data di nascita attribuitagli, malgrado ne avrebbe avuto la possibilità. Peraltro, la giustificazione apportata soltanto in fase ricorsuale, che egli avrebbe dichiarato di essere adulto in Germania, poiché si sarebbe trovato a dover esercitare la funzione di "tutore maschile nei confronti delle donne della famiglia" (cfr. ricorso, pag. 7), non è per nulla stata allegata dall'insorgente nel suo verbale RMNA o nelle sue osservazioni successive del 29 agosto 2025 (cfr. n. 24/3), peraltro essendo osservato che in particolare il padre come pure degli zii paterni e materni sarebbero tutt'ora in vita. Non può pertanto essere riconosciuta alcuna credibilità a tali suoi asserti ricorsuali. Da ultimo, le autorità tedesche hanno accettato la richiesta di ripresa in carico dell'insorgente, essendo a conoscenza che quest'ultimo sostenesse di essere minorenne. Le autorità tedesche, con tale procedere, lasciano presupporre che esse non abbiano alcun dubbio circa la maggiore età dell'insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del TAF F-7749/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 5.5). Anche tali ultime circostanze, risultano incidere negativamente sulla credibilità degli asserti rilasciati dall'insorgente in audizione riguardo alla sua minore età. 5.2.6 Nelle surriferite circostanze, pur tenendo conto del contesto di provenienza dell'insorgente, come pure della sua possibile scarsa istruzione scolastica, anche il Tribunale, in un'attenta valutazione globale di tutti gli elementi evincibili all'incarto ed in presenza di una fattispecie giuridica sufficientemente completa e corretta (cfr. supra consid. 4), ritiene che l'insorgente - al quale incombeva in principio l'onere della prova in merito (cfr. supra consid. 5.2.2) - non è stato in grado di rendere verosimile la sua minore età al momento dell'inoltro della sua domanda d'asilo in Svizzera. Pertanto, egli deve assumersene le conseguenze, ovverossia viene considerato maggiorenne (cfr. supra consid. 5.2.2), nonché le disposizioni normative relative ai minorenni non gli sono applicabili. 6. 6.1 Proseguendo nell'analisi, la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III RD III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 6.2 Nel caso di specie, la competenza della Germania per la ripresa in carico dell'insorgente, è di principio data, viste le risultanze dell'estratto Eurodac (cfr. n. 8/2 e 9/1), dalle quali risulta che il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in tale Stato il (...), circostanze tra l'altro confermate pure dall'insorgente (cfr. n. 16/11, p.to 2.06, pag. 6), e dalla risposta positiva delle autorità tedesche del 2 settembre 2025 ex art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 30/3) alla richiesta di ripresa in carico formulata in data 29 agosto 2025 dalla SEM, e basata sulla medesima norma legale (cfr. n. 27/5). 6.3 Tuttavia, il ricorrente lamenta che la domanda di ripresa in carico formulata dalla Svizzera all'indirizzo della Germania, sia intaccata di un'incoerenza interna, che minerebbe la valutazione riportata nella medesima richiesta di ripresa in carico (cfr. ricorso, p.to 4.1, pag. 9). Ora, a differenza di quanto argomentato nel ricorso dall'insorgente, la conclusione esposta dalla SEM nella domanda di ripresa in carico del 29 agosto 2025 che: "A careful and detailed examination of the stated age showed that it is NOT possible for the applicant to be under 18 years old" (n. 27/5, pag. 3), risulta essere in modo chiaro quella generale alla quale è giunta la SEM, dopo la valutazione dei diversi elementi esposti successivamente nella richiesta. Tra questi ultimi vi è anche la perizia medico-legale, e l'autorità inferiore ne riporta in seguito le conclusioni (della perizia) tra le quali vi è anche, l'affermazione: "It possible for him to be less than 18 years old and the declared date of birth, 20.02.2008, is possible" (cfr. n. 27/5, pag. 3). Risulta quindi chiaro dall'esposizione delle argomentazioni nella domanda di ripresa in carico, che quest'ultima frase riguarda una delle conclusioni peritali, e non si vede come questa sia in contrasto con la conclusione invece generale sussunta dalla SEM dai diversi elementi elencati. Per il resto delle contestazioni esposte in merito alla competenza della Germania nel ricorso, si rinvia a quanto già considerato in merito precedentemente (cfr. supra consid. 4.2.2 e 5.2). Attinente poi al desiderio espresso dal ricorrente nel verbale RMNA di rimanere in Svizzera, come pure al fatto che in Germania avrebbero rifiutato la sua domanda d'asilo, o ancora la presenza del cugino in Svizzera, tali elementi non sono in grado di confutare la competenza della Germania per il proseguo della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente, per le ragioni già correttamente e sufficientemente indicate nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 10), al quale può senz'altro essere rinviato onde evitare inutili ripetizioni e non avendo peraltro il ricorrente sollevato nulla in merito nel suo ricorso. 7. 7.1 Proseguendo, è cosa notoria che la procedura d'asilo in Germania rispetti le garanzie formali poste dal diritto internazionale e che non vi siano fondati motivi di ritenere che nel predetto Stato membro sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.01.2000; cfr. a tal proposito ex multis le sentenze del TAF F-6548/2025 del 9 settembre 2025 consid. 5.2; F-6609/2025 dell'8 settembre 2025, pag. 7). Conclusioni che tra l'altro il ricorrente non contesta in alcun modo nel suo gravame. Neppure le dichiarazioni dell'insorgente rilasciate durante il verbale RMNA, del tutto generiche (cfr. n. 16/11, p.to 8.01, pag. 11), non sono in grado di rimettere in discussione la conclusione precitata. Peraltro, non vi sono né agli atti all'inserto, né presentati nemmeno con il ricorso dall'insorgente, degli indizi supportati da qualsivoglia concretezza e sostanza, atti a ritenere che la Germania non rispetterebbe il principio di non-respingimento. A tal proposito, va ancora rimarcato che la SEM, avendo constatato nel provvedimento impugnato a giusta ragione che la Germania è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente e che tale procedura era esente da carenze sistemiche (cfr. p.to II, pag. 10 della decisione impugnata), come già anche sopra considerato, non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023, cause congiunte C-228/21, C-254/21, C-297/21 e C-281/21 [ECLI:EU:C:2023:934], §129-142 e cifra 2 del dispositivo; cfr. anche la sentenza del TAF F-7928/2024 dell'8 gennaio 2025 consid. 4.5). 7.2 Ne discende pertanto che la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, non è confutata in specie e che pertanto l'art. 3 par. 2 RD III non trova applicazione. 7.3 7.3.1 Tuttavia, giusta l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Nell'applicazione di quest'ultima disposizione, la SEM, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). 7.3.2 Dalla documentazione medica all'incarto, si evince che al ricorrente è stata posta la diagnosi di fibroma in zona nucale che è stato dapprima disinfettato e medicato (cfr. n. 31/4) ed in seguito, nelle visite mediche successive all'emissione della decisione della SEM, tale fibroma dermatologico è stato asportato, senza rilevare alcun aspetto maligno dello stesso, e gli è stata prescritta una terapia a base di Irfen per il dolore, nel caso di bisogno (cfr. n. 37/2, 38/2 e 39/1). Stando così le cose, il suo stato di salute, non è classificabile quale grave ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e pertanto lo stesso non osta ad un suo rinvio in Germania. Del resto, se il ricorrente anche in futuro necessitasse di cure mediche, egli potrà senz'altro reperirle in Germania, che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti (cfr. sentenze del TAF F-6009/2025 del 25 agosto 2025 consid. 2.2; cause congiunte F-5552/2025 e F-5553/2025 del 31 luglio 2025 consid. 5.4). A tal proposito si osserva in aggiunta che, anche se la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non trova più applicazione nella fattispecie, visto che l'insorgente ha ricevuto dalle autorità tedesche una decisione di respingimento della sua domanda d'asilo ed è tenuto a ritornare nel suo Paese d'origine (art. 3 par. 1 della suddetta direttiva), nonché che l'assistenza alla quale può pretendere fino all'esecuzione del suo trasferimento rileva del diritto nazionale tedesco, nessun elemento concreto e sostanziato né all'incarto né apportato nel ricorso, permette di considerare che la Germania gli rifiuterebbe l'accesso alle cure in caso d'urgenza o di problemi gravi, essendo che le cure mediche essenziali in tale paese sono garantite anche alle persone in situazione irregolare. 7.4 A titolo del tutto abbondanziale, anche se si ritenesse verosimile la presenza del cugino in Svizzera, dalla documentazione agli atti, non risulta né che il ricorrente sia in grado o presti una qualsivoglia assistenza indispensabile al cugino, né che egli sia beneficiario della medesima da parte del predetto. L'insorgente non può pertanto prevalersi neppure dell'art. 8 CEDU, né dell'art. 16 par. 1 RD III, disposizioni che peraltro non invoca, per opporsi validamente ad un suo trasferimento in Germania. 7.5 Sulla scorta di quanto precede, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere d'apprezzamento di cui dispone nell'ambito degli art. 17 par. 1 RD III e art. 29a cpv. 3 OAsi 1, per non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente. Non v'è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali precitate. 7.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali disposizioni da parte della Svizzera, la Germania è competente per la ripresa in carico dell'insorgente in ossequio alle condizioni poste nel RD III. Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 23 settembre 2025 sono revocate.

9. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

10. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dalle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Alissa Vallenari Data di spedizione: