Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4107/2023 Sentenza del 27 luglio 2023 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Barbara Balmelli; cancelliera Francesca Bertini-Tramèr. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Viviana Lino, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 luglio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 7 giugno 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica EURODAC del 9 giugno 2023, da cui si evince che il richiedente aveva già depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria il (...) maggio 2023 ed in Croazia il 1° giugno 2023, la procura conferita dall'interessato in data 13 giugno 2023 alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale del 26 giugno 2023 del colloquio personale conformemente all'art. 5 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: RD III), la richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità bulgare del 28 giugno 2023, l'accettazione del 3 luglio 2023 delle autorità bulgare della richiesta di ripresa in carico, la decisione della SEM del 17 luglio 2023, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, il ricorso del 25 luglio 2023 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 26 luglio 2023) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha concluso, preliminarmente alla sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e alla concessione dell'effetto sospensivo; in via principale egli ha invece chiesto l'accoglimento dell'impugnativa, all'annullamento della precitata decisione e la restituzione deli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo o per procedere con i necessari complementi istruttori, altresì l'insorgente ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 26 luglio 2023, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino il ricorrente, posto di fronte alla possibile competenza della Bulgaria per l'analisi della sua domanda d'asilo, non l'ha esplicitamente contestata, asserendo di non volervi fare ritorno poiché l'avrebbero trattato "male", e meglio lo l'avrebbero preso a calci e pugni e lasciato a digiuno, oltre che non offrigli alcun tipo di servizio; che inoltre, gli sarebbe stato riferito che avrebbe ricevuto la lettera di via (cfr. atto SEM 12/3), che nella querelata decisione l'autorità inferiore, ha innanzitutto constatato la competenza della Bulgaria per il prosieguo della procedura; che a tal proposito la SEM ha preso posizione in merito all'obiezione del ricorrente relativa alla precitata lettera di via, asserendo che non vi sarebbero dubbi in merito al fatto che egli sarebbe stato registrato in Bulgaria quale richiedente asilo e che tale Paese avrebbe accettato la sua ripresa in carico a prescindere dal rilascio o meno del foglio di via; che in seguito, è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 5 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, in riferimento agli asseriti maltrattamenti vissuti in Bulgaria, l'autorità di prima istanza ha osservato come il comportamento scorretto di alcuni membri delle forze di sicurezza bulgare non significa un uso sistematico della violenza contro i migranti, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la competenza bulgara al trattamento della domanda d'asilo; che a suo dire, l'autorità di prima istanza avrebbe emesso un giudizio stereotipato in merito alle condizioni degli alloggi e della situazione generale in cui versano i richiedenti l'asilo in Bulgaria; che in riguardo a ciò, il ricorrente cita diversi rapporti e la sentenza di questo Tribunale F-4984/2022 del 30 novembre 2022; che pertanto, la SEM avrebbe dovuto verificare le effettive condizioni di accoglienza del Paese in questione; che inoltre, l'autorità inferiore avrebbe completamente ignorato la sua provenienza; che sarebbe noto che le autorità bulgare respingono molte domande d'asilo di cittadini afghani; che pertanto, egli ritiene che l'autorità di prima istanza avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto vi sarebbero fondati motivi per ritenere che in caso di trasferimento in Bulgaria egli possa nuovamente essere vittima di trattamenti inumani e degradanti ed essere espulso verso l'Afghanistan, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nel caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, nella presente disamina, le ricerche effettuate dalla SEM hanno rivelato, che il ricorrente ha depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria e in Croazia, il (...) maggio 2023 rispettivamente il (...) giugno 2023 (cfr. atto SEM 8/1), riscontro fra l'altro da lui confermato durante il colloquio Dublino (cfr. atto SEM 12/3), che il 3 luglio 2023, le autorità bulgare hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente verso la Bulgaria (cfr. atto SEM 17/1), che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Bulgaria - pur affermando di non averla depositata volontariamente - né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che pertanto la competenza della Bulgaria risulta di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito maltrattamenti e secondariamente sollevando il problema dell'attuale condizione di sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro dovuto anche al massiccio afflusso di migranti provenienti dall'Ucraina; che nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine; che più concretamente, va precisato che le violenze e i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio; che altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze strutturali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2, E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 5.2, D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2); che infine, la fattispecie della sentenza del Tribunale F-4984/2022 non è paragonabile in quanto quest'ultima concerneva un richiedente con problemi medici, che inoltre il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema del diritto d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, la sentenza del Tribunale D-2806/2023 del 27 giugno 2023 consid. 6.3), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì l'insorgente non soffre di alcun problema medico, che, pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria conformemente all'art. 44 LAsi, che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 26 luglio 2023 decadono con la presente sentenza (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/ Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 54-56 PA), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Francesca Bertini-Tramèr Data di spedizione: