Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4014/2023 Sentenza del 26 ottobre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yanick Felley; cancelliere Adriano Alari. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Sara Castronovo, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 11 luglio 2023 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera il (...) marzo 2023, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del (...) marzo 2023, da cui si evince che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il (...) febbraio 2023 ed in Croazia il (...) marzo 2023, il verbale del colloquio Dublino del (...) marzo 2023 (cfr. atto SEM n. [{...}]-13/3), la richiesta di ripresa in carico del (...) marzo 2023 fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del Regolamento Dublino (di seguito: RD III) presentata dalla SEM alle competenti autorità bulgare (cfr. atto SEM n. 14/5), l'accettazione del (...) marzo 2023 della suddetta richiesta da parte delle autorità bulgare in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III, la rettifica dei dati personali del richiedente del (...) marzo 2023 trasmessa dalla SEM alle autorità bulgare e la seguente conferma della propria competenza da parte di queste ultime del (...) aprile 2023, la decisione della SEM dell'(...) luglio 2023, notificata il (...) luglio 2023 (cfr. atto SEM n. 47/1), di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31], con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del (...) luglio 2023 (data d'entrata: [...] luglio 2023), la sospensione supercautelare dell'esecuzione dell'allentamento ordinata dal Tribunale il (...) luglio 2023, la concessione di un termine al ricorrente da parte del Tribunale per comprovare un aggiornamento del proprio stato di salute e lo scritto del (...) agosto 2023 del ricorrente ed i relativi certificati medici allegati, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31]) ed è ammissibile (art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che il ricorso è manifestamente infondato e la decisione è motivata quindi soltanto sommariamente (art. 111 lett. e e 111a cpv. 2 LAsi); che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che, preliminarmente, il richiedente sostiene che la SEM non avrebbe sufficientemente accertato il suo stato di salute e considerato la sua vulnerabilità; che, ponendo l'attenzione sulla sua situazione medica, il ricorrente sostiene che il suo quadro clinico non sarebbe ancora chiaro; che pertanto, risulterebbe necessaria la costituzione di un rapporto medico F4; che la valutazione emersa dai documenti medici agli atti non sarebbe dunque sufficiente; che inoltre non risulterebbe agli atti che l'autorità inferiore abbia comunicato alle autorità bulgara l'eccezionale vulnerabilità del ricorrente, né che avrebbe accertato le effettive condizioni d'accoglienza dopo il trasferimento o ottenuto delle garanzie sufficienti in merito ad una corretta presa in carico, che, invero, le argomentazioni proposte dall'insorgente nel suo ricorso, in quanto si riferiscono principalmente ad aspetti materiali, quale l'accertamento incompleto del suo stato di salute (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), sono in realtà tese a rimettere in causa l'apprezzamento di merito compiuto dall'autorità inferiore; che esse verranno pertanto trattate nel prosieguo, che nel colloquio Dublino il ricorrente, posto di fronte alla possibile competenza della Bulgaria per l'analisi della sua domanda d'asilo, non l'ha esplicitamente contestata, asserendo di non volervi fare ritorno poiché ivi si sentirebbe costantemente in pericolo, sarebbe stato danneggiato fisicamente e mentalmente, avrebbe subito violenze da parte della polizia e non vi sarebbe la possibilità di studiare (cfr. atto SEM 13/3), che nella querelata decisione l'autorità inferiore ha innanzitutto constatato la competenza della Bulgaria per il prosieguo della procedura; che in seguito è stata esclusa la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 5 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 RD III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 RD III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare, in riferimento agli asseriti maltrattamenti vissuti in Bulgaria, l'autorità di prima istanza ha osservato come il comportamento scorretto di alcuni membri delle forze di sicurezza bulgare non significa un uso sistematico della violenza contro i migranti, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta la competenza bulgara al trattamento della domanda d'asilo; che a suo dire, il sistema d'accoglienza bulgaro presenterebbe delle carenze sistemiche; che la SEM avrebbe dovuto richiedere garanzie individuali alla Bulgaria, vista la propria vulnerabilità; che inoltre l'autorità inferiore non avrebbe accertato in modo completo ed esatto il suo stato di salute; che in riguardo a ciò, il ricorrente cita diversi rapporti e la sentenza di questo Tribunale F-4984/2022 del 30 novembre 2022; che inoltre nel proprio scritto datato 16 agosto 2023, il ricorrente asserisce di essere stato vittima di abusi sessuali da parte di persone che avrebbe rivisto in Svizzera, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come nel caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6, 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che, nella presente disamina, le ricerche effettuate dalla SEM hanno rivelato che il ricorrente ha depositato due domande d'asilo pregresse in Bulgaria e in Croazia, il (...) febbraio 2023 rispettivamente il (...) marzo 2023 (cfr. atto SEM 8/1); che le autorità bulgare hanno espressamente accettato il trasferimento del ricorrente, che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di asilo in Bulgaria - pur affermando di non averla depositata volontariamente - né che questo Stato sia competente per trattare la sua domanda, che pertanto la competenza della Bulgaria risulta di principio data, che, giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che per il resto, il Paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che, di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) oppure in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che nel caso in disamina, il ricorrente si oppone al suo trasferimento verso la Bulgaria invocando principalmente di aver subito maltrattamenti e secondariamente sollevando il problema dell'attuale condizione di sovraccarico del sistema d'asilo bulgaro dovuto anche al massiccio afflusso di migranti provenienti dall'Ucraina; che nonostante la loro valenza, né la prima né la seconda doglianza, presa distintamente o insieme, sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d'asilo in Bulgaria sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere che le domande d'asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine; che più concretamente, va precisato che le violenze e i maltrattamenti che il ricorrente asserisce di avere subito, presumibilmente da parte di alcuni membri delle forze di polizia, costituiscono un'allegazione di parte non suffragata da alcun indizio; che altresì, i problemi venuti alla luce in Bulgaria con la crisi dei rifugiati ucraini sembrano essere riconducibili alla gravità e alla tragicità della congiuntura bellica attuale, ma non ad insufficienze strutturali (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 consid. 6.6.1. e 6.6.7; cfr. anche fra le altre le sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2, E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 5.2, D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2); che altresì le asserite violenze sessuali sollevate dal ricorrente nello scritto del 16 agosto 2023 sarebbero state perpetrate da altri richiedenti l'asilo che si troverebbero attualmente in Svizzera e che il ricorrente non sembrerebbe aver denunciato alle autorità, né in Bulgaria, né in Svizzera; che infine, la fattispecie della sentenza del Tribunale F-4984/2022 non è paragonabile alla presente in quanto quest'ultima concerneva un richiedente con problemi medici di una certa gravità e non sufficientemente acclarati, che inoltre il Tribunale ha anche già avuto modo di sancire che malgrado il sistema d'asilo esistente in Bulgaria presenti delle problematiche importanti sia sotto l'aspetto procedurale in senso stretto che relativamente alle condizioni di accoglienza, le condizioni di sussistenza, pur non essendo comparabili a quelle elvetiche, non configurano un trattamento inumano o degradante giustificante un'applicazione generalizzata dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-7195/2018 consid. 6.6.7; cfr. fra le altre, la sentenza del Tribunale D-2806/2023 del 27 giugno 2023 consid. 6.3), che conseguentemente, le allegazioni ricorsuali non permettono di sovvertire la suesposta presunzione, che di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che il ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale paese, che come già rilevato in precedenza, agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che altresì, per quanto concerne gli asseriti maltrattamenti subiti da parte di membri delle forze dell'ordine, il ricorrente non ha fornito dettagli concreti e precisi; che non si può pertanto escludere che, ammesso e non concesso che egli abbia effettivamente subito delle violenze, le stesse siano occorse in quanto egli si sarebbe rifiutato di far rilevare le impronte dattiloscopiche per poter proseguire il viaggio verso la Svizzera; che si costata come il ricorrente avrebbe deciso di lasciare il Paese dopo soli 10/12 giorni senza adire alle vie legali; che perciò, sarà compito dell'insorgente rivolgersi alle autorità di polizia bulgare onde tutelare la propria incolumità; che pure per gli asseriti abusi sessuali perpetrati da altri richiedenti l'asilo spetterà al ricorrente presentare una denuncia alle autorità competenti, che una violazione dell'art. 3 CEDU può, però, anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che, in tal senso, al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente; che i nuovi documenti prodotti dal ricorrente il 16 agosto 2023 non hanno modificato le diagnosi; che, in particolare, dai referti medici presenti nell'incarto risultano le seguenti diagnosi: sotto il profilo psichico, di PTSD la cui terapia farmacologica consiste in Psichopax, Zyprexa Velotab, Pantozol, Redormin, Sertralin, Zyprexa (cfr. risultanze istruttorie), pancreatite di eziologia etiltossica, sindrome cervico-vertebrale e lombo-vertebrale dopo trauma, gonalgia sinistra post-traumatica (cfr. atto SEM n.17/2), lussazioni recidivanti stabilizzate anteriormente con Laterjet (cfr. atto SEM n. 37/3), la risonanza magnetica cerebrale è invece risultata nella norma nonostante egli soffrirebbe di cefalea post-traumatica, con la prescrizione di Saroten, Pantozolo e Dafalgan (cfr. risultanze istruttorie), a livello cardiologico i medici hanno ipotizzato un possibile evento ischemico multifocale pregresso mentre in un secondo tempo è stata diagnosticata una recidiva di dolore toracico di verosimile origine non cardiaca, oltre che un'acinesia dell'apice con presenza di trombo, per il quale è stato somministrato un anticoagulante (cfr. risultanze istruttorie); che al Tribunale non sono pervenuti ulteriori certificati medici nonostante il tempo trascorso, che lo stato di salute dell'insorgente risultava dunque sufficientemente acclarato e le suesposte problematiche mediche, nonostante la loro gravità, non possono essere considerate, alla luce del suo attuale stato di salute, di un'importanza tale da lasciar presupporre, ai sensi della summenzionata giurisprudenza, nel caso di un suo trasferimento in Bulgaria, che la sua morte appaia come una prospettiva prossima, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità croate dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessato (cfr. art. 31 RD III), che, pertanto, l'insorgente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Bulgaria, che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Bulgaria è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 RD III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Bulgaria, che con il provvedimento impugnato l'autorità di prima istanza non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Bulgaria, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che per il medesimo motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 luglio 2023 decadono con la presente sentenza (cfr. Seiler Hansjörg, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed. 2023, n. 54-56 PA), che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Adriano Alari Data di spedizione: