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D-6476/2023

D-6476/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-12-14 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. L'interessato, asserito cittadino iraniano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 marzo 2023. B. Con decisione dell'11 luglio 2023, notificata il giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31° cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria nonché l'esecuzione del predetto provvedimento. C. La sopracitata decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), nel frattempo adito su ricorso il 19 luglio 2023, con sentenza D-4014/2023 emessa il 26 ottobre 2023. D. Il 23 novembre 2023, l'interessato si è rivolto al Tribunale con un'istanza di revisione, postulando, nello specifico, l'annullamento della sentenza D-4014/2023 e la "ripresa dell'istruzione da parte del Tribunale"; in subordine l'annullamento della decisione della SEM e la restituzione degli atti ad essa "per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni". In detto contesto, egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 24 novembre 2023, il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Secondo l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Il Tribunale è altresì competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1). Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF).

E. 1.2 Per rinvio dell'art. 45 LTAF, le domande di revisione interposte contro le sentenze del Tribunale sottostanno alle condizioni di cui agli art. 121-128 LTF. Per il contenuto e la forma è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA (art. 47 LTAF).

E. 1.3 L'istante è particolarmente toccato dalla sentenza del Tribunale D-4014/2023 e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad inoltrare la presente istanza di revisione (art. 89 cpv. 1 LTF, per analogia; cfr. in merito Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3° ed. 2022, n. 5.70).

E. 2.1 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata.

E. 2.2 In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario soggetto ad essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. Escher, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3° ed. 2018, art. 121 n. 1; von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz, 2° ed. 2015, art. 121 n. 9). La procedura di revisione non permette difatti di sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o di riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato. La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici, per beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno per ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-2422/2023 del 15 novembre 2023 consid. 2.3).

E. 2.3 I motivi di revisione, esaustivi, sono enunciati agli art. 121-123 LTF (art. 45 LTF). Per essere ammissibile, l'istanza di revisione dev'essere motivata, ovvero l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non è invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità. Infine, l'istanza di revisione deve rispettare i termini previsti dalla legge (art. 124 LTF).

E. 2.4 Nel caso di specie, viene invocato espressamente il motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, il termine di 90 giorni risulta rispettato e pure gli altri criteri formali suesposti sono adempiuti.

E. 3 Per quanto riguarda la conclusione n. 2 dell'istanza, con la quale viene richiesto l'annullamento della decisione della SEM e la restituzione degli atti alla predetta autorità per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni, il Tribunale constata che tale richiesta verrà esaminata nell'ambito di una nuova procedura di ricorso in caso di accoglimento della domanda di revisione (cfr. art. 67 cpv. 3 in fine PA).

E. 4 L'istante fonda la sua richiesta di revisione su mezzi di prova nuovi, che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore. Si tratta nello specifico di un rapporto medico della "(...)" del 31 ottobre 2023, un rapporto medico del 10 novembre 2023 della "(...)" e una conferma di degenza "Aufenthaltsbestätigung Klinik B._______" del 31 ottobre 2023 della "(...)". Egli precisa che, sebbene tali documenti siano insorti dopo la sentenza del Tribunale D-4014/2023, questi sarebbero motivo di revisione poiché comproverebbero un fatto già esistente durante la procedura di ricorso, ossia il suo tentativo di suicido con conseguente ricovero (cfr. istanza di revisione pag. 7).

E. 5.1 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.2). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti "pseudo nova" e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2).

E. 5.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto i fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento. I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.2 e 3). Inoltre, i fatti e i mezzi di prova devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2).

E. 5.3 Nel caso de quo, l'istante ha prodotto tre mezzi di prova, con data posteriore a quella della sentenza D-4014/2023, sottolineando il loro riferimento a fatti anteriori. Tale costellazione giustifica un'eccezione (parziale) al principio sopra esposto: Il fatto che l'istante, per dimostrare fatti anteriori, si avvalga di prove insorte unicamente dopo la sentenza contestata, e che rappresentano dunque "veri nova", non pregiudica, in casu, la loro ammissibilità quale motivo di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, premesse l'uso della dovuta diligenza (cfr. sotto, consid. 6.2) e la loro rilevanza (cfr. sotto, consid. 6.3). Difatti, la sentenza DTAF 2013/22 (cfr. sopra, consid. 5.1) fa riferimento alla costellazione in cui le prove prodotte facevano riferimento ad un fatto già noto ed allegato nel procedimento precedente, che tuttavia non aveva potuto essere provato, a discapito del richiedente. Nella fattispecie citata, contrariamente a quella qui in esame, risultava dunque nuova unicamente la prova, e non il fatto. La presente istanza di revisione, invece, si basa de facto sull'allegazione di un fatto nuovo, e i mezzi di prova consegnati hanno unicamente lo scopo di provare l'esistenza di tale fatto al momento della sentenza di cui viene chiesta la revisione (cfr. sentenza del Tribunale D-4461/2023 del 2 novembre 2023 consid. 3.5 con ulteriori rif. cit.).

E. 6.1 Nell'ambito di un'istanza di revisione basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non è sufficiente che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova potenzialmente decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte, egli non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere nel procedimento precedente. È necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 5.47 segg.; Ober-holzer, in: Seiler/von Werdt / Güngerich / Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 3° ed. 2018, art. 123 n. 8).

E. 6.2 Nel caso di specie, va da sé che l'istante sia stato a conoscenza del peggioramento del proprio stato di salute rispettivamente del proprio ricovero sin dal momento in cui esso è avvenuto. Quanto all'impossibilità di far valere tali circostanze nell'ambito del procedimento precedente, l'istante osserva che i rapporti medici in merito sarebbero stati redatti solo successivamente all'emanazione della sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2023, trattandosi di un'oggettiva impossibilità di reperirli precedentemente (cfr. istanza di revisione pag. 3). Inoltre, il suo fragile stato di salute non gli avrebbe permesso di "documentare ulteriormente" il suo stato e la sua patrocinatrice ne sarebbe venuta a conoscenza unicamente tramite i predetti rapporti medici (cfr. istanza di revisione pag. 6). L'istanza non contiene, per il resto, alcuna giustificazione in merito al motivo per cui non sarebbe, in concreto, stato possibile per l'istante informare il Tribunale riguardo al peggioramento del suo stato di salute a prescindere dai relativi rapporti medici. A tal proposito, va sottolineato che il ricovero è avvenuto il 13 ottobre 2023, quasi due settimane prima dell'emanazione della sentenza in questione. Dalla documentazione medica versata agli atti non si evince una condizione di salute che, a mente di questo Tribunale, avrebbe reso impossibile all'istante di contattare perlomeno la sua patrocinatrice (cfr. i rapporti medici del 10 novembre 2023 della "(...)", pag. 2, e della "(...)" del 31 ottobre 2023, pag. 3). Considerato ciò, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza dovuta e ragionevolmente esigibile, egli non avrebbe potuto addurre i fatti nuovi già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, oggetto della presente istanza di revisione.

E. 6.3 Alla luce di quanto precede, le allegazioni dell'istante circa il peggioramento del suo stato di salute con conseguente ricovero sono da considerarsi tardive. Di conseguenza, si rende superflua la valutazione della loro rilevanza.

E. 7.1 Nella procedura di revisione, le allegazioni tardive possono essere comunque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rinvio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. DTAF 2021 VI/4; Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9). Secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso.

E. 7.2 Nella fattispecie, l'istante con l'istanza di revisione non ha dimostrato la presenza di ostacoli di questo tipo relativi al suo trasferimento in Bulgaria, ma si è limitato, per la maggior parte, a riferimenti a rapporti di organizzazioni internazionali e a testimonianze di terze persone (senza indicazione delle fonti), sulla base delle quali sarebbe indicata segnatamente una nuova valutazione di un'eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In proposito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [Grande Camera], 41738/10, §181 e segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per il resto, per completezza, il Tribunale rinvia alla sua giurisprudenza in merito ai trasferimenti in Bulgaria nell'ambito di procedure Dublino di persone affette di patologie psichiatriche (cfr. sentenze del Tribunale D-2887/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.4; E-3750/2023 del 17 luglio 2023 consid. 8; E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 6.3).

E. 8 Alla luce di quanto precede, l'istanza di revisione è inammissibile (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 12).

E. 9.1 Avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito all'istanza, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. Le misure supercautelari pronunciate il 24 novembre 2023 decadono.

E. 9.2 Per lo stesso motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è priva di oggetto.

E. 10.1 Ritenuta l'istanza di revisione sprovvista di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta.

E. 10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Giulia Marelli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6476/2023 Sentenza del 14 dicembre 2023 Composizione Giudici Chiara Piras (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Walter Lang, cancelliera Giulia Marelli. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Sara Castronovo, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), istante, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4014/2023 del 26 ottobre 2023 / N (...). Fatti: A. L'interessato, asserito cittadino iraniano, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 14 marzo 2023. B. Con decisione dell'11 luglio 2023, notificata il giorno seguente, la Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31° cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria nonché l'esecuzione del predetto provvedimento. C. La sopracitata decisione è stata confermata dal Tribunale amministrativo federale (in seguito: Tribunale), nel frattempo adito su ricorso il 19 luglio 2023, con sentenza D-4014/2023 emessa il 26 ottobre 2023. D. Il 23 novembre 2023, l'interessato si è rivolto al Tribunale con un'istanza di revisione, postulando, nello specifico, l'annullamento della sentenza D-4014/2023 e la "ripresa dell'istruzione da parte del Tribunale"; in subordine l'annullamento della decisione della SEM e la restituzione degli atti ad essa "per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni". In detto contesto, egli ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Il 24 novembre 2023, il Tribunale ha sospeso in via supercautelare l'esecuzione dell'allontanamento. Diritto: 1. 1.1 Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Secondo l'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA. Il Tribunale è altresì competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1). Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). 1.2 Per rinvio dell'art. 45 LTAF, le domande di revisione interposte contro le sentenze del Tribunale sottostanno alle condizioni di cui agli art. 121-128 LTF. Per il contenuto e la forma è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA (art. 47 LTAF). 1.3 L'istante è particolarmente toccato dalla sentenza del Tribunale D-4014/2023 e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad inoltrare la presente istanza di revisione (art. 89 cpv. 1 LTF, per analogia; cfr. in merito Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3° ed. 2022, n. 5.70). 2. 2.1 La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata. 2.2 In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario soggetto ad essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione (cfr. Escher, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3° ed. 2018, art. 121 n. 1; von Werdt, in: Seiler/von Werdt/Güngerich/Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz, 2° ed. 2015, art. 121 n. 9). La procedura di revisione non permette difatti di sollevare censure che avrebbero dovuto essere formulate nella precedente procedura o di riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato. La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici, per beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno per ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-2422/2023 del 15 novembre 2023 consid. 2.3). 2.3 I motivi di revisione, esaustivi, sono enunciati agli art. 121-123 LTF (art. 45 LTF). Per essere ammissibile, l'istanza di revisione dev'essere motivata, ovvero l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali di revisione o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Non è invece necessario che il motivo invocato sia realizzato, trattandosi in tal caso di una condizione per l'accoglimento della domanda e non di una condizione di ricevibilità. Infine, l'istanza di revisione deve rispettare i termini previsti dalla legge (art. 124 LTF). 2.4 Nel caso di specie, viene invocato espressamente il motivo di revisione di cui all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, il termine di 90 giorni risulta rispettato e pure gli altri criteri formali suesposti sono adempiuti.

3. Per quanto riguarda la conclusione n. 2 dell'istanza, con la quale viene richiesto l'annullamento della decisione della SEM e la restituzione degli atti alla predetta autorità per il completamento dell'istruzione e per un nuovo esame delle allegazioni, il Tribunale constata che tale richiesta verrà esaminata nell'ambito di una nuova procedura di ricorso in caso di accoglimento della domanda di revisione (cfr. art. 67 cpv. 3 in fine PA). 4. L'istante fonda la sua richiesta di revisione su mezzi di prova nuovi, che ritiene tali da rimettere in discussione l'esito della procedura anteriore. Si tratta nello specifico di un rapporto medico della "(...)" del 31 ottobre 2023, un rapporto medico del 10 novembre 2023 della "(...)" e una conferma di degenza "Aufenthaltsbestätigung Klinik B._______" del 31 ottobre 2023 della "(...)". Egli precisa che, sebbene tali documenti siano insorti dopo la sentenza del Tribunale D-4014/2023, questi sarebbero motivo di revisione poiché comproverebbero un fatto già esistente durante la procedura di ricorso, ossia il suo tentativo di suicido con conseguente ricovero (cfr. istanza di revisione pag. 7). 5. 5.1 Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTAF 2013/22 consid. 13.2). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti "pseudo nova" e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2). 5.2 Su questi presupposti, giustificano una revisione soltanto i fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. Per quanto concerne i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento. I mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente. Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. DTAF 2013/37 consid. 2.2 e 3). Inoltre, i fatti e i mezzi di prova devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.3.2). 5.3 Nel caso de quo, l'istante ha prodotto tre mezzi di prova, con data posteriore a quella della sentenza D-4014/2023, sottolineando il loro riferimento a fatti anteriori. Tale costellazione giustifica un'eccezione (parziale) al principio sopra esposto: Il fatto che l'istante, per dimostrare fatti anteriori, si avvalga di prove insorte unicamente dopo la sentenza contestata, e che rappresentano dunque "veri nova", non pregiudica, in casu, la loro ammissibilità quale motivo di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, premesse l'uso della dovuta diligenza (cfr. sotto, consid. 6.2) e la loro rilevanza (cfr. sotto, consid. 6.3). Difatti, la sentenza DTAF 2013/22 (cfr. sopra, consid. 5.1) fa riferimento alla costellazione in cui le prove prodotte facevano riferimento ad un fatto già noto ed allegato nel procedimento precedente, che tuttavia non aveva potuto essere provato, a discapito del richiedente. Nella fattispecie citata, contrariamente a quella qui in esame, risultava dunque nuova unicamente la prova, e non il fatto. La presente istanza di revisione, invece, si basa de facto sull'allegazione di un fatto nuovo, e i mezzi di prova consegnati hanno unicamente lo scopo di provare l'esistenza di tale fatto al momento della sentenza di cui viene chiesta la revisione (cfr. sentenza del Tribunale D-4461/2023 del 2 novembre 2023 consid. 3.5 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Nell'ambito di un'istanza di revisione basata sull'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF non è sufficiente che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova potenzialmente decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte, egli non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere nel procedimento precedente. È necessario, in altri termini, che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler/Kayser, op. cit., n. 5.47 segg.; Ober-holzer, in: Seiler/von Werdt / Güngerich / Oberholzer, Stämpflis Handkommentar SHK, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 3° ed. 2018, art. 123 n. 8). 6.2 Nel caso di specie, va da sé che l'istante sia stato a conoscenza del peggioramento del proprio stato di salute rispettivamente del proprio ricovero sin dal momento in cui esso è avvenuto. Quanto all'impossibilità di far valere tali circostanze nell'ambito del procedimento precedente, l'istante osserva che i rapporti medici in merito sarebbero stati redatti solo successivamente all'emanazione della sentenza del Tribunale del 26 ottobre 2023, trattandosi di un'oggettiva impossibilità di reperirli precedentemente (cfr. istanza di revisione pag. 3). Inoltre, il suo fragile stato di salute non gli avrebbe permesso di "documentare ulteriormente" il suo stato e la sua patrocinatrice ne sarebbe venuta a conoscenza unicamente tramite i predetti rapporti medici (cfr. istanza di revisione pag. 6). L'istanza non contiene, per il resto, alcuna giustificazione in merito al motivo per cui non sarebbe, in concreto, stato possibile per l'istante informare il Tribunale riguardo al peggioramento del suo stato di salute a prescindere dai relativi rapporti medici. A tal proposito, va sottolineato che il ricovero è avvenuto il 13 ottobre 2023, quasi due settimane prima dell'emanazione della sentenza in questione. Dalla documentazione medica versata agli atti non si evince una condizione di salute che, a mente di questo Tribunale, avrebbe reso impossibile all'istante di contattare perlomeno la sua patrocinatrice (cfr. i rapporti medici del 10 novembre 2023 della "(...)", pag. 2, e della "(...)" del 31 ottobre 2023, pag. 3). Considerato ciò, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza dovuta e ragionevolmente esigibile, egli non avrebbe potuto addurre i fatti nuovi già prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, oggetto della presente istanza di revisione. 6.3 Alla luce di quanto precede, le allegazioni dell'istante circa il peggioramento del suo stato di salute con conseguente ricovero sono da considerarsi tardive. Di conseguenza, si rende superflua la valutazione della loro rilevanza. 7. 7.1 Nella procedura di revisione, le allegazioni tardive possono essere comunque prese in considerazione se da esse risultano degli ostacoli al rinvio, ossia quando l'istante dimostra, con le allegazioni sollevate nell'ambito della domanda di revisione, di essere minacciato in modo serio e concreto da persecuzioni o da trattamenti contrari ai diritti umani (cfr. DTAF 2021 VI/4; Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 9). Secondo prassi costante del Tribunale, non è sufficiente la semplice allegazione di una costellazione del genere, bensì deve essere dimostrato dall'istante un rischio attuale e serio in tal senso. 7.2 Nella fattispecie, l'istante con l'istanza di revisione non ha dimostrato la presenza di ostacoli di questo tipo relativi al suo trasferimento in Bulgaria, ma si è limitato, per la maggior parte, a riferimenti a rapporti di organizzazioni internazionali e a testimonianze di terze persone (senza indicazione delle fonti), sulla base delle quali sarebbe indicata segnatamente una nuova valutazione di un'eventuale violazione dell'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101). In proposito, va rammentato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016 [Grande Camera], 41738/10, §181 e segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Per il resto, per completezza, il Tribunale rinvia alla sua giurisprudenza in merito ai trasferimenti in Bulgaria nell'ambito di procedure Dublino di persone affette di patologie psichiatriche (cfr. sentenze del Tribunale D-2887/2023 del 23 agosto 2023 consid. 6.4; E-3750/2023 del 17 luglio 2023 consid. 8; E-2068/2023 del 26 aprile 2023 consid. 6.3).

8. Alla luce di quanto precede, l'istanza di revisione è inammissibile (cfr. DTAF 2021 VI/4 consid. 12). 9. 9.1 Avendo il Tribunale con la presente sentenza statuito in merito all'istanza, la domanda formulata a titolo pregiudiziale di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto. Le misure supercautelari pronunciate il 24 novembre 2023 decadono. 9.2 Per lo stesso motivo, anche la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è priva di oggetto. 10. 10.1 Ritenuta l'istanza di revisione sprovvista di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), è respinta. 10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1'500.- che seguono la soccombenza sono poste a carico dell'istante (art. 37 LTAF; 63 cpv. 1 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. L'istanza di revisione è inammissibile.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 1'500.- sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata all'istante, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La presidente del collegio: La cancelliera: Chiara Piras Giulia Marelli Data di spedizione: