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F-3327/2023

F-3327/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-06-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

E. 2 In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502). Pertanto, ai sensi dei motivi che seguono e in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del ricorso presentato parzialmente in inglese. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 5.1 Occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 5.2 Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 5.3 Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III).

E. 6.1 Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente aveva depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 15 marzo 2023 (cfr. n. 7/1 e 8/1), evenienza che è stata pure confermata dall'insorgente nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/3). Su tali presupposti, il 27 aprile 2023, la SEM ha chiesto alle autorità bulgare, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 15/5). Il 3 maggio 2023, la Bulgaria, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi pure sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 18/1).

E. 6.2 Il ricorrente fa valere che sarebbe stato costretto a rilevare le sue impronti digitali. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza delle Bulgaria, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]).

E. 6.3 Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Bulgaria di principio data.

E. 7.1 Giusta l'art. 3 par. 2 2a RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 7.2 In merito, innanzitutto il Tribunale rammenta che, nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 si è pronunciato in modo dettagliato in rapporto al sistema d'asilo bulgaro ed alla situazione dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Alla stessa può essere senz'altro rinviato, non essendo neppure le allegazioni proposte dall'insorgente nel gravame in merito, in grado di far giungere il Tribunale a diversa conclusione. Inoltre, anche per quanto riguardo la pressione sul sistema d'asilo bulgaro a causa della situazione di guerra in Ucraina, il Tribunale per giurisprudenza costante ritiene che lo stesso non comporti delle carenze sistemiche nel suo sistema d'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2, D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2). Peraltro, si ricorda come la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta in alcun modo contraente per il Tribunale.

E. 7.3 Nemmeno con le sue allegazioni - in nessun modo circostanziate - di aver subito dei maltrattamenti in Bulgaria durante il suo soggiorno (violazione subita da parte di funzionari di polizia, condizioni disumane del centro dove avrebbe vissuto; cfr. pag. 2 del ricorso; cfr. anche n. 13/3), il ricorrente è in grado di ribaltare la presunzione che la Bulgaria si attenga ai suoi obblighi di diritto internazionale rispettivamente a provare che sussistano nel sistema d'asilo bulgaro delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III.

E. 8.1 Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria sia data, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311).

E. 8.2 Per quanto concerne circa la situazione di degrado nel quale egli avrebbe vissuto nel centro dove sarebbe stato alloggiato successivamente (posto chiuso, pause di 20 minuti al giorno, stanza con 45 persone; cfr. n. 13/3), v'è da rimarcare che per quanto le condizioni in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e quindi si possa ritenere verosimile che l'insorgente possa essersi ritrovato in situazioni non semplici; il ricorrente, dopo il suo trasferimento in Bulgaria, si troverà in una procedura d'asilo già pendente, oppure dovrà richiedere la riapertura della stessa sulla scorta dell'art. 18 par. II RD III, e verrà integrato in un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo e potrà, in tale contesto, beneficiare delle condizioni generali d'accoglienza (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). Apparterrà inoltre a lui di indirizzarsi alle autorità competenti bulgare, anche facendo valere i suoi diritti per le vie ricorsuali preposte, nel caso in cui ritenesse che le stesse non rispettino i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). V'è inoltre luogo di ritenere che la procedura d'asilo potrà essere ripresa al suo ritorno in Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.4).

E. 8.3 Neppure con le sue allegazioni secondo cui il ricorrente avrebbe subito delle violenze da parte di funzionari di polizia (cfr. n. 13/3), egli è in grado di provare che, nel caso di un suo ritorno in Bulgaria, sussista un serio rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Il predetto Stato membro, dispone di un sistema di giustizia funzionante, e pertanto si può partire dal presupposto che tale Paese abbia la volontà e la capacità di proteggerlo da persecuzioni compiute sul suo territorio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga di essersi trovato o si troverà in futuro ad essere trattato in modo scorretto da parte delle autorità, apparterrà a lui di rivolgersi alle autorità preposte bulgare per far valere i suoi diritti e per proteggersi, se necessario anche con il supporto di organizzazioni non governative attive e presenti su suolo bulgaro.

E. 8.4 Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti.

E. 8.5 Da ultimo, lo stato di salute dell'insorgente, non risulta neppure essere ostativo al suo trasferimento in Bulgaria. Invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di soffrire sotto stress, paura e di non riuscire a dormire (cfr. n. 13/3). Per tali disturbi, dagli atti sono evincibili diverse visite mediche effettuate dal ricorrente, in esito alle quali gli sono state diagnosticate un disturbo del sonno e del processo cognitivo (cfr. n. 19/2). Pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui ha sofferto e di cui soffra tutt'ora dal profilo psichiatrico, tuttavia non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un suo rinvio in Bulgaria, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato.

E. 8.6 Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III.

E. 8.7 Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 9 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle summenzionate clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Bulgaria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

E. 10 Considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande del ricorent tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

E. 12 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-3327/2023 Sentenza del 15 giugno 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jeannine Scherrer-Bänziger; cancelliera Caroline Rausch. Parti A.______, nato (...) 2005, alias B.______, nato (...) 2003, Afghanistan, CFA (...) contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 5 giugno 2023 / N (...) Fatti: A. A.a Il richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 aprile 2023. A.b Da ricerche che la SEM ha intrapreso nella banca dati europea "Eurodac" si è evinto che all'interessato erano state prelevate le impronte dattiloscopiche in Bulgaria il 15 marzo 2023, e che in medesima data, egli ha ivi presentato una domanda d'asilo. A.c Il 27 aprile 2023 si è tenuto con il richiedente il colloquio Dublino, nel quale egli ha in particolare potuto presentare i motivi che si opporrebbero al suo trasferimento in Bulgaria e circa il suo stato di salute. A.d In data 27 aprile 2023, l'autorità svizzera preposta ha chiesto alla sua omologa bulgara, la ripresa in carico del richiedente, sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Bulgaria ha risposto positivamente alla richiesta il 3 maggio 2023, fondando l'accettazione sulla stessa norma succitata. B. Con decisione del 5 giugno 2023, notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [(...)-22/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Bulgaria ed esecuzione della predetta misura, nonché constatando l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso. C. Tramite il ricorso del 6 maggio 2023 (timbro postale del 9 giugno 2023) presentato in lingua tedesca e inglese, l'insorgente ha impugnato il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), con richieste procedurali tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, e d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria formulata dall'interessato, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato a titolo principale l'annullamento della decisione avversata e l'esame della sua domanda d'asilo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA.

2. In applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Thomas Pfisterer in: Auer/Müller/Schindler [ed.], VwVG Kommentar, 2a ed., 2019, n. 26, pag. 502). Pertanto, ai sensi dei motivi che seguono e in applicazione dell'art. 33a cpv. 4 PA, il Tribunale rinuncia a ordinare una traduzione del ricorso presentato parzialmente in inglese. Tuttavia, non essendovi ragioni per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata.

3. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 5. 5.1. Occorre chiedersi se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 5.2. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 5.3. Lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III). 6. 6.1. Nella presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente aveva depositato una domanda d'asilo in Bulgaria il 15 marzo 2023 (cfr. n. 7/1 e 8/1), evenienza che è stata pure confermata dall'insorgente nell'ambito del suo colloquio Dublino (cfr. n. 13/3). Su tali presupposti, il 27 aprile 2023, la SEM ha chiesto alle autorità bulgare, nel termine fissato all'art. 23 par. 2 RD III, la ripresa in carico dell'insorgente sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 15/5). Il 3 maggio 2023, la Bulgaria, nel termine previsto all'art. 25 par. 1 RD III, ha espressamente ammesso la sua competenza per la ripresa in carico dell'insorgente fondandosi pure sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 18/1). 6.2. Il ricorrente fa valere che sarebbe stato costretto a rilevare le sue impronti digitali. Tale evenienza non è atta in alcun modo a mutare la competenza delle Bulgaria, visto che tutti gli Stati membri Dublino sono obbligati a rilevare le impronte digitali di cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati alla frontiera esterna (cfr. art. 14 par. 1 del Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali [GU L 180/1 del 29 giugno 2013]). 6.3. Visto tutto quanto sopra, è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza della Bulgaria di principio data. 7. 7.1. Giusta l'art. 3 par. 2 2a RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 7.2. In merito, innanzitutto il Tribunale rammenta che, nella sua sentenza di riferimento F-7195/2018 dell'11 febbraio 2020 si è pronunciato in modo dettagliato in rapporto al sistema d'asilo bulgaro ed alla situazione dei richiedenti l'asilo in Bulgaria. Alla stessa può essere senz'altro rinviato, non essendo neppure le allegazioni proposte dall'insorgente nel gravame in merito, in grado di far giungere il Tribunale a diversa conclusione. Inoltre, anche per quanto riguardo la pressione sul sistema d'asilo bulgaro a causa della situazione di guerra in Ucraina, il Tribunale per giurisprudenza costante ritiene che lo stesso non comporti delle carenze sistemiche nel suo sistema d'asilo (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-2432/2023 del 10 maggio 2023 consid. 7.2, D-2011/2023 del 24 aprile 2023 consid. 8.2). Peraltro, si ricorda come la giurisprudenza resa da altri Stati, non risulta in alcun modo contraente per il Tribunale. 7.3. Nemmeno con le sue allegazioni - in nessun modo circostanziate - di aver subito dei maltrattamenti in Bulgaria durante il suo soggiorno (violazione subita da parte di funzionari di polizia, condizioni disumane del centro dove avrebbe vissuto; cfr. pag. 2 del ricorso; cfr. anche n. 13/3), il ricorrente è in grado di ribaltare la presunzione che la Bulgaria si attenga ai suoi obblighi di diritto internazionale rispettivamente a provare che sussistano nel sistema d'asilo bulgaro delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III. 8. 8.1. Resta ancora da esaminare se l'autorità inferiore, malgrado la competenza di principio della Bulgaria sia data, dovesse entrare nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). 8.2. Per quanto concerne circa la situazione di degrado nel quale egli avrebbe vissuto nel centro dove sarebbe stato alloggiato successivamente (posto chiuso, pause di 20 minuti al giorno, stanza con 45 persone; cfr. n. 13/3), v'è da rimarcare che per quanto le condizioni in Bulgaria siano in parte da ritenere come difficili, e quindi si possa ritenere verosimile che l'insorgente possa essersi ritrovato in situazioni non semplici; il ricorrente, dopo il suo trasferimento in Bulgaria, si troverà in una procedura d'asilo già pendente, oppure dovrà richiedere la riapertura della stessa sulla scorta dell'art. 18 par. II RD III, e verrà integrato in un centro d'accoglienza per richiedenti l'asilo e potrà, in tale contesto, beneficiare delle condizioni generali d'accoglienza (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 consid. 6.6.4). Apparterrà inoltre a lui di indirizzarsi alle autorità competenti bulgare, anche facendo valere i suoi diritti per le vie ricorsuali preposte, nel caso in cui ritenesse che le stesse non rispettino i suoi diritti (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza). V'è inoltre luogo di ritenere che la procedura d'asilo potrà essere ripresa al suo ritorno in Bulgaria (cfr. sentenza di riferimento F-7195/2018 precitata consid. 6.6.4). 8.3. Neppure con le sue allegazioni secondo cui il ricorrente avrebbe subito delle violenze da parte di funzionari di polizia (cfr. n. 13/3), egli è in grado di provare che, nel caso di un suo ritorno in Bulgaria, sussista un serio rischio di subire dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU. Il predetto Stato membro, dispone di un sistema di giustizia funzionante, e pertanto si può partire dal presupposto che tale Paese abbia la volontà e la capacità di proteggerlo da persecuzioni compiute sul suo territorio. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente ritenga di essersi trovato o si troverà in futuro ad essere trattato in modo scorretto da parte delle autorità, apparterrà a lui di rivolgersi alle autorità preposte bulgare per far valere i suoi diritti e per proteggersi, se necessario anche con il supporto di organizzazioni non governative attive e presenti su suolo bulgaro. 8.4. Ne discende quindi che il ricorrente non ha dimostrato in alcun modo, con degli elementi concreti e circostanziati, né è desumibile dagli atti all'inserto, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a termine correttamente la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, o ancora che sarebbe privato durevolmente, in tale Paese, di ogni accesso alle condizioni materiali d'accoglienza previste dalla direttiva accoglienza e che non potrebbe beneficiare dell'aiuto necessario per far valere i suoi diritti. 8.5. Da ultimo, lo stato di salute dell'insorgente, non risulta neppure essere ostativo al suo trasferimento in Bulgaria. Invero, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera], N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2011/9 consid. 7.1). Concernente lo stato valetudinario dell'insorgente, si constata come nell'ambito del colloquio Dublino, egli ha allegato di soffrire sotto stress, paura e di non riuscire a dormire (cfr. n. 13/3). Per tali disturbi, dagli atti sono evincibili diverse visite mediche effettuate dal ricorrente, in esito alle quali gli sono state diagnosticate un disturbo del sonno e del processo cognitivo (cfr. n. 19/2). Pur non volendo in alcun modo minimizzare le patologie di cui ha sofferto e di cui soffra tutt'ora dal profilo psichiatrico, tuttavia non sono evincibili degli elementi concreti e circostanziati, che inducano a ritenere come il suo stato di salute sia di una gravità tale da comportare una violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza sopra referenziata nel caso di un suo rinvio in Bulgaria, che non potrebbe essere ivi trattato o di cui il trattamento non possa essere proseguito nel medesimo Stato. 8.6. Visto quanto sopra, la SEM non ha quindi violato gli obblighi internazionali della Svizzera, pronunciando il trasferimento dell'interessato verso la Bulgaria. Non vi è pertanto motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 RD III. 8.7. Infine, alla luce di quanto sopra, non traspaiono neppure elementi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone in rapporto all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

9. Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione delle summenzionate clausole discrezionali da parte della Svizzera, la Bulgaria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 RD III.

10. Considerato quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande del ricorent tendenti d'un canto alla concessione dell'effetto sospensivo al medesimo, e d'altro canto all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, risultano divenute senza oggetto.

12. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch Data di spedizione: