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D-5230/2024

D-5230/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-12 · Italiano CH

Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi)

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l’interessato ha dichiarato che nel (…) degli individui in borghese avrebbero cominciato a seguirlo; che il portiere del suo palazzo gli avrebbe riferito che tali individui, dichiaratisi appartenenti alla (…), si sarebbero introdotti nella sua abitazione, sottraendo alcuni documenti personali e hackerando tutti i dispositivi elettronici presenti; che, da quel momento, egli avrebbe iniziato a subire pressioni sempre più intense; che nel (…) egli si sarebbe risvegliato sul proprio divano, senza ricordare quanto accaduto, con un piccolo taglio chirurgico nella zona occipitale destra del cranio; che in tale zona della testa si sarebbe poi sviluppato un “bozzo” molto gonfio ed egli avrebbe cominciato ad accusare dolori fisici molto forti ed emicranie continue, recandosi pertanto dal proprio oncologo, il quale avrebbe predisposto un encefalogramma; che, in tale contesto, gli sarebbe stata calibrata una Brain Computer Interface nel cervello alfine di stimolarne gli impulsi tramite un

D-5230/2024 Pagina 4 computer; che tale strumento sarebbe stato utilizzato in modo non etico allo scopo di distruggerlo psicologicamente e fisicamente, come pure di ricattarlo e non rispondere giuridicamente di quanto accadutogli; che, in occasione del suo primo ricovero in Pronto Soccorso, l’interessato sarebbe stato avvicinato da un agente in borghese che gli avrebbe proferito frasi minatorie; che egli avrebbe rivisto tale individuo vicino alla propria abitazione; che quest’ultimo assieme ad altri avrebbero iniziato a sottoporlo a lunghi interrogatori forzati, privi di pause, in cui sarebbe stato umiliato verbalmente, sessualmente, moralmente e anche nell’ambito famigliare- affettivo; che egli sarebbe stato minacciato di morte e di arresto qualora avesse continuato a creare problemi; che, a seguito di una fuga di notizie e diffusione di proprie immagini personali, i suoi conoscenti sarebbero venuti a sapere della propria situazione; che da tale momento in poi egli avrebbe iniziato ad accusare un grave deperimento psico-fisico che gli avrebbe impedito di vivere la propria quotidianità; che, dopo aver subito tali trattamenti per tre o quattro mesi, egli si sarebbe trasferito dalla madre; che, posto che la situazione sarebbe rimasta invariata, l’interessato avrebbe deciso di denunciare i vari accadimenti subiti alle autorità; che tale denuncia sarebbe stata presa in considerazione da parte delle autorità italiane unicamente dopo una serie di dinieghi; che egli non sarebbe tuttavia mai stato convocato per testimoniare in merito a quanto accadutogli; che nella prima metà del 2024 egli è pertanto espatriato, alfine di raccontare tale vicenda in qualità di “martire dei neuro-diritti” (cfr. atto SEM n. 18/9), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che l’Italia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che l’interessato avrebbe infatti potuto presentare una denuncia presso le competenti autorità italiane, le quali l’avrebbero correttamente registrata; che le autorità italiane avrebbero pertanto dimostrato di essere pronte a prendere in considerazione le rimostranze dell’interessato e a tutelarne i diritti fondamentali; che, infine, l’esecuzione dell’allontanamento dell’interessato in Italia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 23/8), che, in sede di ricorso, l’insorgente critica la valutazione della SEM, ritenendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) sarebbe stata violata, in quanto i suoi diritti sarebbero stati lesi e le competenti autorità italiane non avrebbero indagato i responsabili dei menzionati

D-5230/2024 Pagina 5 accadimenti; che vi sarebbe per il ricorrente il fondato rischio di continuare a subire in patria trattamenti disumani e torture psico-fisiche con metodi neuro induttivi; che le forze dell’ordine gli negherebbero qualsivoglia protezione, contribuendo anzi a perseguitarlo con il concorso dei cittadini italiani; che il sistema politico e giudiziario italiano non sarebbe operativo; che l’allontanamento nel suo Paese d’origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile né possibile, in quanto sostanzialmente vi sarebbe in Italia il rischio di esposizione ad un trattamento violento e disumano che metterebbe la sua vita in pericolo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa – oltre agli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) – come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che, nel caso in cui lo Stato d’origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d’asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d’origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.4.3 e, tra le tante, la sentenza del TAF E-4241/2024 dell’8 giugno 2024 consid. 6.2), che il Consiglio federale ha inserito l’Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi,

D-5230/2024 Pagina 6 che vi è dunque una presunzione legale di assenza di persecuzione da parte delle autorità italiane così come di protezione da parte di quest’ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi, che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e sostanziati (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 7), che, nel caso in esame, l’interessato lamenta una persecuzione statale, come pure da parte di terzi; che il ricorrente non è stato tuttavia in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare egli non ha presentato elementi concreti a sostegno delle dichiarate persecuzioni statali rilevanti e dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, anzi, il richiedente ha affermato che la denuncia fatta alle autorità italiane preposte sarebbe stata da esse accolta (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: MdP SEM] n. 002/12; cfr. atto SEM

n. 18/9); che non si può pertanto partire dall'assunto che le autorità italiane non sarebbero in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultimo una protezione adeguata; che il fatto che egli non sia stato ancora convocato per un interrogatorio da parte delle competenti autorità nulla muta, in quanto il procedimento giudiziario sembrerebbe ad oggi ancora pendente, che ciò posto, il ricorrente non è riuscito a sovvertire la presunzione legale di cui all’art. 6a cpv. 2 LAsi, che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell’asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d’asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

D-5230/2024 Pagina 7 dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), non ostacola la pronuncia dell’allontanamento, posto che l’entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera,

D-5230/2024 Pagina 8 57467/15, § 121–148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, come già enunciato, l’Italia, quale Stato membro dell’UE, è stato designato e inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi “safe countries” giusta l’art. 6a cpv. 2 LAsi (cfr. Allegato 2 all’Oasi 1), che giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, come nel caso di specie, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il rapporto del (…) dell’(…) di B._______ indica che il ricorrente esegue controlli clinici/strumentali periodici per neoplasia germinale mista metastatica del (…) già sottoposta a chemioterapia sistemica, per

D-5230/2024 Pagina 9 linfoadenectomia retroperitoneale e per minitoracotomia sinistra, con lesioni epatiche calcifiche stabili nel tempo ma sottoposte a monitoraggio stretto, come pure per dolori cronici in terapia antalgica (cfr. atto SEM

n. 9/14); che il (…) è stato predisposto il ricovero coatto dell’insorgente presso la (…) di C._______ a seguito di una segnalazione quale caso psichiatrico da parte del (…) di D._______ (cfr. atto SEM n. 8/2); che il foglio d'informazione medica (F2) del (…) riporta che il ricorrente presenta un ascesso al dente n. 25 e che ne era stata predisposta l’estrazione, a cui egli si è rifiutato (cfr. atto SEM n. 13/3), che, nonostante tali problematiche mediche, il ricorrente non presenta, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento in Italia; che, ad ogni modo, si ribadisce che l’Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico che permetterebbero la cura delle problematiche mediche del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 11.3); che, a titolo abbondanziale, si rileva che, come risulta dagli atti di causa, egli era già regolarmente in cura presso le strutture sanitarie italiane (cfr. atto SEM

n. 9/14), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l’interessato ha frequentato l’(…), intraprendendo poi ulteriori studi in materia di scienze politiche, come pure un corso di specializzazione in Project Management neI settore culturale; che egli vanta inoltre numerose esperienze lavorative e formative in ambito artistico, culturale e politico; che egli è stato poi tuttavia dichiarato invalido al 100% in Italia a causa delle problematiche di salute; che l’interessato dispone di una solida rete famigliare in patria; che, così stando le cose, nulla permette di concludere che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel proprio Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata,

D-5230/2024 Pagina 10 che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della nomina di un patrocinatore d’ufficio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell’ambito delle periodiche verifiche giusta l’art. 6a cpv. 3 LAsi,

D-5230/2024 Pagina 6 che vi è dunque una presunzione legale di assenza di persecuzione da parte delle autorità italiane così come di protezione da parte di quest’ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi, che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e sostanziati (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 7), che, nel caso in esame, l’interessato lamenta una persecuzione statale, come pure da parte di terzi; che il ricorrente non è stato tuttavia in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell’art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare egli non ha presentato elementi concreti a sostegno delle dichiarate persecuzioni statali rilevanti e dell’asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d’origine; che, anzi, il richiedente ha affermato che la denuncia fatta alle autorità italiane preposte sarebbe stata da esse accolta (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: MdP SEM] n. 002/12; cfr. atto SEM

n. 18/9); che non si può pertanto partire dall'assunto che le autorità italiane non sarebbero in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest’ultimo una protezione adeguata; che il fatto che egli non sia stato ancora convocato per un interrogatorio da parte delle competenti autorità nulla muta, in quanto il procedimento giudiziario sembrerebbe ad oggi ancora pendente, che ciò posto, il ricorrente non è riuscito a sovvertire la presunzione legale di cui all’art. 6a cpv. 2 LAsi, che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell’asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d’asilo esaustivamente enumerati all’art. 3 cpv. 1 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

D-5230/2024 Pagina 7 dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), non ostacola la pronuncia dell’allontanamento, posto che l’entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, giusta l’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d’altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull’ammissibilità dell’allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera,

D-5230/2024 Pagina 8 57467/15, § 121–148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell’esigibilità ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l’esecuzione dell’allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, come già enunciato, l’Italia, quale Stato membro dell’UE, è stato designato e inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi “safe countries” giusta l’art. 6a cpv. 2 LAsi (cfr. Allegato 2 all’Oasi 1), che giusta l’art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, come nel caso di specie, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d’origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d’esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d’urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d’origine dei richiedenti, all’occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il rapporto del (…) dell’(…) di B._______ indica che il ricorrente esegue controlli clinici/strumentali periodici per neoplasia germinale mista metastatica del (…) già sottoposta a chemioterapia sistemica, per

D-5230/2024 Pagina 9 linfoadenectomia retroperitoneale e per minitoracotomia sinistra, con lesioni epatiche calcifiche stabili nel tempo ma sottoposte a monitoraggio stretto, come pure per dolori cronici in terapia antalgica (cfr. atto SEM

n. 9/14); che il (…) è stato predisposto il ricovero coatto dell’insorgente presso la (…) di C._______ a seguito di una segnalazione quale caso psichiatrico da parte del (…) di D._______ (cfr. atto SEM n. 8/2); che il foglio d'informazione medica (F2) del (…) riporta che il ricorrente presenta un ascesso al dente n. 25 e che ne era stata predisposta l’estrazione, a cui egli si è rifiutato (cfr. atto SEM n. 13/3), che, nonostante tali problematiche mediche, il ricorrente non presenta, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento in Italia; che, ad ogni modo, si ribadisce che l’Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico che permetterebbero la cura delle problematiche mediche del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 11.3); che, a titolo abbondanziale, si rileva che, come risulta dagli atti di causa, egli era già regolarmente in cura presso le strutture sanitarie italiane (cfr. atto SEM

n. 9/14), che nemmeno la situazione personale dell’interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l’interessato ha frequentato l’(…), intraprendendo poi ulteriori studi in materia di scienze politiche, come pure un corso di specializzazione in Project Management neI settore culturale; che egli vanta inoltre numerose esperienze lavorative e formative in ambito artistico, culturale e politico; che egli è stato poi tuttavia dichiarato invalido al 100% in Italia a causa delle problematiche di salute; che l’interessato dispone di una solida rete famigliare in patria; che, così stando le cose, nulla permette di concludere che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel proprio Paese d’origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento la querelata decisione va confermata,

D-5230/2024 Pagina 10 che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d’oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della nomina di un patrocinatore d’ufficio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

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E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, come pure della nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, come pure della nomina di un patrocinatore d’ufficio, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5230/2024 Sentenza del 12 settembre 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Giulia Marelli; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Italia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (art. 40 in relazione all'art. 6a cpv. 2 LAsi); decisione della SEM del 16 agosto 2024. Visto: la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino italiano, ha presentato in Svizzera il 10 aprile 2024 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-3/2), il verbale dell'audizione del 7 agosto 2024 relativo ai motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. 18/9), la decisione della SEM del 16 agosto 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 24/1), con cui essa non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (art. 40 LAsi in combinato disposto con l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione di tale misura ritenendola ammissibile, esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 23/8), il ricorso datato 21 agosto 2024, inoltrato il 22 agosto 2024 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 23 agosto 2024), per mezzo del quale l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), postulando l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità e/o inesigibilità e/o impossibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente egli ha chiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e la concessione dell'assistenza giudiziaria - nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo - e la nomina di un patrocinatore d'ufficio, gli ulteriori fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA), il quale nella fattispecie non è stato tolto dall'autorità inferiore (cfr. art. 55 cpv. 2 PA); che si rendono pertanto superflue osservazioni circa la conclusione ricorsuale in merito alla concessione dell'effetto sospensivo, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, l'interessato ha dichiarato che nel (...) degli individui in borghese avrebbero cominciato a seguirlo; che il portiere del suo palazzo gli avrebbe riferito che tali individui, dichiaratisi appartenenti alla (...), si sarebbero introdotti nella sua abitazione, sottraendo alcuni documenti personali e hackerando tutti i dispositivi elettronici presenti; che, da quel momento, egli avrebbe iniziato a subire pressioni sempre più intense; che nel (...) egli si sarebbe risvegliato sul proprio divano, senza ricordare quanto accaduto, con un piccolo taglio chirurgico nella zona occipitale destra del cranio; che in tale zona della testa si sarebbe poi sviluppato un "bozzo" molto gonfio ed egli avrebbe cominciato ad accusare dolori fisici molto forti ed emicranie continue, recandosi pertanto dal proprio oncologo, il quale avrebbe predisposto un encefalogramma; che, in tale contesto, gli sarebbe stata calibrata una Brain Computer Interface nel cervello alfine di stimolarne gli impulsi tramite un computer; che tale strumento sarebbe stato utilizzato in modo non etico allo scopo di distruggerlo psicologicamente e fisicamente, come pure di ricattarlo e non rispondere giuridicamente di quanto accadutogli; che, in occasione del suo primo ricovero in Pronto Soccorso, l'interessato sarebbe stato avvicinato da un agente in borghese che gli avrebbe proferito frasi minatorie; che egli avrebbe rivisto tale individuo vicino alla propria abitazione; che quest'ultimo assieme ad altri avrebbero iniziato a sottoporlo a lunghi interrogatori forzati, privi di pause, in cui sarebbe stato umiliato verbalmente, sessualmente, moralmente e anche nell'ambito famigliare-affettivo; che egli sarebbe stato minacciato di morte e di arresto qualora avesse continuato a creare problemi; che, a seguito di una fuga di notizie e diffusione di proprie immagini personali, i suoi conoscenti sarebbero venuti a sapere della propria situazione; che da tale momento in poi egli avrebbe iniziato ad accusare un grave deperimento psico-fisico che gli avrebbe impedito di vivere la propria quotidianità; che, dopo aver subito tali trattamenti per tre o quattro mesi, egli si sarebbe trasferito dalla madre; che, posto che la situazione sarebbe rimasta invariata, l'interessato avrebbe deciso di denunciare i vari accadimenti subiti alle autorità; che tale denuncia sarebbe stata presa in considerazione da parte delle autorità italiane unicamente dopo una serie di dinieghi; che egli non sarebbe tuttavia mai stato convocato per testimoniare in merito a quanto accadutogli; che nella prima metà del 2024 egli è pertanto espatriato, alfine di raccontare tale vicenda in qualità di "martire dei neuro-diritti" (cfr. atto SEM n. 18/9), che nella decisione impugnata la SEM ha anzitutto rammentato che l'Italia rientra tra gli Stati in cui vi è la presunzione di assenza di persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; che inoltre, nel presente caso non vi sarebbero indizi che permetterebbero di sovvertire tale presunzione; che l'interessato avrebbe infatti potuto presentare una denuncia presso le competenti autorità italiane, le quali l'avrebbero correttamente registrata; che le autorità italiane avrebbero pertanto dimostrato di essere pronte a prendere in considerazione le rimostranze dell'interessato e a tutelarne i diritti fondamentali; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato in Italia è, in virtù delle circostanze del caso di specie, ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (cfr. atto SEM n. 23/8), che, in sede di ricorso, l'insorgente critica la valutazione della SEM, ritenendo che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) sarebbe stata violata, in quanto i suoi diritti sarebbero stati lesi e le competenti autorità italiane non avrebbero indagato i responsabili dei menzionati accadimenti; che vi sarebbe per il ricorrente il fondato rischio di continuare a subire in patria trattamenti disumani e torture psico-fisiche con metodi neuro induttivi; che le forze dell'ordine gli negherebbero qualsivoglia protezione, contribuendo anzi a perseguitarlo con il concorso dei cittadini italiani; che il sistema politico e giudiziario italiano non sarebbe operativo; che l'allontanamento nel suo Paese d'origine non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile né possibile, in quanto sostanzialmente vi sarebbe in Italia il rischio di esposizione ad un trattamento violento e disumano che metterebbe la sua vita in pericolo, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi), che il Consiglio federale designa - oltre agli Stati dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) - come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che, nel caso in cui lo Stato d'origine sia stato designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTAF 2013/10 consid. 7.4.3 e, tra le tante, la sentenza del TAF E-4241/2024 dell'8 giugno 2024 consid. 6.2), che il Consiglio federale ha inserito l'Italia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. allegato 2 all'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]) e si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che vi è dunque una presunzione legale di assenza di persecuzione da parte delle autorità italiane così come di protezione da parte di quest'ultime in caso di una persecuzione ad opera di terzi, che tale presunzione può essere sovvertita solo in presenza di indizi concreti e sostanziati (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 7), che, nel caso in esame, l'interessato lamenta una persecuzione statale, come pure da parte di terzi; che il ricorrente non è stato tuttavia in grado di fornire elementi concreti atti a sovvertire la presunzione dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi sopramenzionata; che, in particolare egli non ha presentato elementi concreti a sostegno delle dichiarate persecuzioni statali rilevanti e dell'asserita incapacità o non volontà di protezione da parte delle autorità del suo Paese d'origine; che, anzi, il richiedente ha affermato che la denuncia fatta alle autorità italiane preposte sarebbe stata da esse accolta (cfr. mezzo di prova SEM [di seguito: MdP SEM] n. 002/12; cfr. atto SEM n. 18/9); che non si può pertanto partire dall'assunto che le autorità italiane non sarebbero in grado di fornire all'insorgente o che avrebbero rifiutato a quest'ultimo una protezione adeguata; che il fatto che egli non sia stato ancora convocato per un interrogatorio da parte delle competenti autorità nulla muta, in quanto il procedimento giudiziario sembrerebbe ad oggi ancora pendente, che ciò posto, il ricorrente non è riuscito a sovvertire la presunzione legale di cui all'art. 6a cpv. 2 LAsi, che, ad ogni modo, le persecuzioni allegate non possono essere considerate rilevanti ai fini dell'asilo, poiché non si fondano su nessuno dei motivi d'asilo esaustivamente enumerati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che la circostanza di poter entrare e risiedere, come cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, sul territorio svizzero alla luce delle norme e principi previsti dall'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681), non ostacola la pronuncia dell'allontanamento, posto che l'entrata sul territorio svizzero è avvenuta con lo scopo di depositare domanda di asilo (cfr., tra le altre, la sentenza del TAF D-3866/2024 del 28 giugno 2024 consid. 8.2), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 dalla legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che anzitutto l'insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi); che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105; di seguito: Conv. tortura), che, d'altro canto, occorre rammentare che le questioni di natura medica possono avere influssi sull'ammissibilità dell'allontanamento solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [Corte EDU] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. e Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121-148; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2), essendo per il resto la problematica da analizzare sotto il profilo dell'esigibilità ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, che, alla luce delle circostanze del caso, l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, come già enunciato, l'Italia, quale Stato membro dell'UE, è stato designato e inserito dal Consiglio federale nella lista dei Paesi "safe countries" giusta l'art. 6a cpv. 2 LAsi (cfr. Allegato 2 all'Oasi 1), che giusta l'art. 83 cpv. 5 LStrI, se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS, come nel caso di specie, si ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile, che per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro Paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza; che per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che se le cure necessarie possono essere assicurate nel Paese d'origine dei richiedenti, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese deve essere considerata ragionevolmente esigibile; che invece non lo è più, ai sensi della disposizione precitata, se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute degli interessati si degraderebbe a tal punto da condurli in maniera certa alla messa in pericolo concreta della loro vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della loro integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3), che il rapporto del (...) dell'(...) di B._______ indica che il ricorrente esegue controlli clinici/strumentali periodici per neoplasia germinale mista metastatica del (...) già sottoposta a chemioterapia sistemica, per linfoadenectomia retroperitoneale e per minitoracotomia sinistra, con lesioni epatiche calcifiche stabili nel tempo ma sottoposte a monitoraggio stretto, come pure per dolori cronici in terapia antalgica (cfr. atto SEM n. 9/14); che il (...) è stato predisposto il ricovero coatto dell'insorgente presso la (...) di C._______ a seguito di una segnalazione quale caso psichiatrico da parte del (...) di D._______ (cfr. atto SEM n. 8/2); che il foglio d'informazione medica (F2) del (...) riporta che il ricorrente presenta un ascesso al dente n. 25 e che ne era stata predisposta l'estrazione, a cui egli si è rifiutato (cfr. atto SEM n. 13/3), che, nonostante tali problematiche mediche, il ricorrente non presenta, ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale, dei disturbi che, a causa della loro gravità, potrebbero rappresentare una minaccia reale e grave per la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento in Italia; che, ad ogni modo, si ribadisce che l'Italia dispone di strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico che permetterebbero la cura delle problematiche mediche del ricorrente (cfr. ex pluris sentenza del TAF D-556/2023 del 7 febbraio 2023 consid. 11.3); che, a titolo abbondanziale, si rileva che, come risulta dagli atti di causa, egli era già regolarmente in cura presso le strutture sanitarie italiane (cfr. atto SEM n. 9/14), che nemmeno la situazione personale dell'interessato giustifica una diversa valutazione del caso; che l'interessato ha frequentato l'(...), intraprendendo poi ulteriori studi in materia di scienze politiche, come pure un corso di specializzazione in Project Management neI settore culturale; che egli vanta inoltre numerose esperienze lavorative e formative in ambito artistico, culturale e politico; che egli è stato poi tuttavia dichiarato invalido al 100% in Italia a causa delle problematiche di salute; che l'interessato dispone di una solida rete famigliare in patria; che, così stando le cose, nulla permette di concludere che egli non riuscirebbe a reintegrarsi nel proprio Paese d'origine riuscendo a sovvenire ai propri bisogni, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che, di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la querelata decisione va confermata, che, pertanto, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che, di conseguenza, il ricorso va respinto, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva d'oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e della nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, come pure della nomina di un patrocinatore d'ufficio, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: