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D-749/2022

D-749/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-24 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro 31a I a,c,d,e) ed allontanamento

Sachverhalt

A. L’interessata, asserita cittadina eritrea, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. [(…)]-2/2). B. A seguito di ricerche intraprese dall’autorità inferiore nella banca dati euro- pea “Eurodac”, è risultato che la richiedente aveva depositato una do- manda d’asilo in Grecia il (…), ottenendone la protezione internazionale il (…) (cfr. atti n. 9/1 e 10/1). C. Il (…) dicembre 2021 si è tenuto con l’interessata un verbale sul rileva- mento dei suoi dati personali (cfr. atto n. 12/9), allorché invece il (…) di- cembre 2021 ella ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. atto n. 15/2). In tali contesti, la richiedente ha segnatamente riferito di aver lasciato il suo Paese d’origine nell’anno (…), di aver chiesto asilo in Grecia il (…), e di aver saputo dell’ottenimento della protezione internazionale soltanto nell’(…), in quanto le autorità greche non l’avrebbero subito avvisata a causa del lockdown. In Grecia avrebbe soggiornato dapprima in un campo sull’C._______, dovendo lasciarlo a seguito dell’ottenimento dei docu- menti, poiché le autorità greche l’avrebbero sfrattata dicendo che poteva recarsi dove voleva. Così, dal (…) fino al (…), si sarebbe trasferita ad D._______, vivendo all’aperto nel (…). In seguito, tramite volo aereo e mu- nita del suo passaporto greco, sarebbe giunta in E._______, soggiornan- dovi fino al suo arrivo in Svizzera il (…) dicembre 2021. D. Con scritto del 27 dicembre 2021, l’autorità inferiore ha concesso all’inte- ressata il diritto di essere sentita circa l’intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) ed a decretare il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto n. 17/2). E. Sempre il 27 dicembre 2021, la SEM ha presentato alle preposte autorità elleniche una richiesta di riammissione della richiedente (cfr. atti n. 20/2 e 21/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui sog- giorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ri- torno), dell’Accordo bilaterale di riammissione tra la F._______ (recte: la

D-749/2022 Pagina 3 Grecia) e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione interna- zionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]), nonché dell’Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ot- tobre 1980 (RS 0.142.305). Il 29 dicembre 2021, la Grecia ha accettato la riammissione, precisando – su richiesta svizzera (cfr. atto n. 20/2) – che all’interessata è stato concesso lo statuto di rifugiato il (…) e che è titolare di un permesso di soggiorno valido dalla predetta data sino al (…) (cfr. atto

n. 22/1). F. Nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito concessole del 31 dicem- bre 2021 (cfr. atto SEM n. 24/7), l’interessata, per il tramite della sua rap- presentante legale, ha essenzialmente fatto valere di aver vissuto in con- dizioni di vita disumane in territorio ellenico, ed a causa delle inadempienze delle autorità greche, ella si sarebbe trovata sotto costante minaccia d’ag- gressione sessuale e fisica, generate dalle condizioni di insicurezza nella quale avrebbe vissuto a C._______ e ad D._______, nonché in condizioni di grave privazione dei suoi bisogni essenziali. Invero lei non avrebbe be- neficiato di un’abitazione in Grecia, in quanto in particolare dopo aver otte- nuto la protezione internazionale, la richiedente – insieme ad un’amica – avrebbero perso il diritto di ricevere l’assistenza finanziaria distribuita alle persone richiedenti l’asilo, non avrebbe ricevuto alcuna informazione circa i diritti connessi al suo statuto in Grecia, e dopo essere stata scacciata dal campo di C._______, avrebbe alloggiato fino a circa il (…) (recte: …; cfr. in proposito anche il ricorso, pag. 4) in una tenda provvisoria, fintantoché le autorità greche non l’avrebbero demolita. In tale periodo non avrebbe mangiato con regolarità, né avrebbe avuto accesso ai servizi igienici, ad elettricità e riscaldamento e sarebbe dovuta andare in località lontane per procurarsi legna ed acqua. Nel (…) ella si sarebbe spostata ad D._______ con la speranza di trovare un impiego ed ogni giorno di sarebbe recata presso uffici ed abitazioni, ma gli sarebbe stato rifiutato per il colore della sua pelle. Avrebbe trascorso le giornate in giro per la (…), in riva al mare e la notte invece nel (…), dove avrebbe dormito, esposta quotidianamente a rischio di aggressione sessuale, ed in effetti in un’occasione sarebbe stata vittima di un tentativo di stupro che avrebbe tentato di denunciare ad alcuni agenti di polizia il giorno dopo, che però non avrebbero considerato la sua richiesta e l’avrebbero invitata ad andarsene. Per i suoi bisogni essenziali si sarebbe recata nelle chiese per beneficiare dei pasti per i poveri e per gli articoli di uso quotidiano avrebbe ricevuto aiuto finanziario da parenti

D-749/2022 Pagina 4 all’estero. Citando diversi rapporti di organizzazioni non governative, la rap- presentante legale ha osservato come le dichiarazioni della richiedente si inserirebbero plausibilmente all’interno delle condizioni di sovraffollamento e di incuria da parte delle autorità greche nei confronti dei richiedenti l’asilo alloggiati sulle (…) del G._______. Ha inoltre sottolineato le barriere finan- ziarie, amministrative e per accedere ad un alloggio che i beneficiari di pro- tezione internazionale dovrebbero affrontare su suolo ellenico. Ha quindi concluso che la SEM rinunci alla non entrata nel merito e che esamini la domanda d’asilo dell’interessata in Svizzera. In subordine, ha proposto che per lo meno l’autorità inferiore richieda un rapporto medico di dettaglio (detto “F4”) nonché si faccia rilasciare dalla Grecia le garanzie di alloggio e di cure adeguate dovute alla particolare situazione della richiedente. A supporto delle condizioni nelle quali avrebbe vissuto in Grecia, l’interessata ha prodotto tre stampe di fotografie. G. Il 4 febbraio 2022, la SEM ha presentato alla richiedente un progetto nega- tivo sul quale la stessa potesse pronunciarsi (cfr. atto n. 29/10). L’interes- sata si è espressa in merito con osservazioni datate 8 febbraio 2022 (cfr. atto n. 30/5). Nelle stesse ella ha sostenuto come abbia potuto contare sol- tanto sull’aiuto della società civile, e ciò unicamente per alimentarsi in modo irregolare alle mense per i poveri. Ella ha invece negato che i diritti connessi al suo statuto di rifugiata in Grecia, le siano stati effettivamente concessi dalle autorità elleniche. Allo stato attuale degli atti, oltre a basarsi su un accertamento dei fatti incompleto, l’emanazione di una decisione sa- rebbe altresì contraria all’art. 7 LAsi, e l’interessata ha chiesto di essere convocata ad un’audizione personale per giudicare della credibilità dei suoi asserti relativi alle condizioni di vita vissute in Grecia. In seguito ella si è attardata su alcuni aiuti, finanziari e d’integrazione, di cui secondo la SEM lei potrebbe beneficiare, ma che di fatto, a mente sua, ella non adempi- rebbe le condizioni per ottenerli. Osservando poi di non disporre di cono- scenze della lingua greca né di una rete sociale in loco sulla quale appog- giarsi, sarebbe altamente probabile che ella si ritroverà a vivere per strada in caso di ritorno in Grecia, nonché sarebbe esposta al rischio di aggres- sioni sessuali – contestando in tale ambito che ella possa rivolgersi alla polizia greca – e al mancato accesso ad un percorso terapeutico per rista- bilirsi dai molteplici traumi vissuti, in contrasto con gli art. 2 e art. 12 CEDAW e con gli art. 18 e art. 20 della Convenzione di Istanbul. In seguito, esponendo l’interpretazione a suo dire corretta dell’art. 3 CEDU, ha ritenuto come in specie anche tale disposizione sarebbe violata nel caso fosse al- lontanata verso la Grecia, in quanto sarebbe esposta ad un rischio alta- mente concreto e probabile di condizioni di vita in contrasto con la suddetta

D-749/2022 Pagina 5 norma. La sua riammissione nel predetto Stato, sarebbe quindi illecita e/o non ragionevolmente esigibile. H. Per il tramite della decisione dell’8 febbraio 2022, notificata il giorno se- guente (cfr. atto n. 32/1), l’autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d’asilo della richiedente ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi pronunciandone il suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia ed ordinandone contestualmente l’esecuzione della predetta misura. Quali motivazioni, la SEM ha ritenuto come ella avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia – Stato terzo designato quale sicuro – e quest’ultimo Paese avrebbe acconsentito alla sua riammissione. Il parere alla bozza di decisione non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica dal punto di vista dell’autorità inferiore. In particolare, quanto da lei vissuto in Grecia sarebbe basato unicamente sulle sue personali di- chiarazioni e pertanto non sarebbe corretto fondarsi su delle mere allega- zioni di parte per determinare l’ammissibilità o meno di un allontanamento verso il succitato Stato. Inoltre le fotografie presentate, non permettereb- bero di comprovare una violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di uno suo rientro in Grecia, ove ella beneficerebbe dello statuto di rifugiato. In con- nessione con quest’ultimo statuto, sarebbero meno pertinenti pure le os- servazioni da lei esposte nel parere circa le condizioni di vita nelle quali avrebbe vissuto allorché era ancora richiedente l’asilo e risiedeva sull’C._______, in quanto non comparabile con lo statuto di cui disporrebbe invece attualmente. Avendola per il resto la Grecia riconosciuta quale rifu- giata, ella può rientrarvi senza temere un respingimento in violazione del principio di “non-refoulement”. Proseguendo, l’autorità inferiore ha con- cluso che l’esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, sia sotto il profilo dell’art. 3 CEDU che sotto quello concernente il suo stato di salute. Anche l’esigibilità della misura sarebbe data in specie, in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. L’esecuzione dell’allontanamento sarebbe infine possibile sia sul piano tec- nico che pratico, avendo segnatamente il precitato Paese dato il suo ac- cordo alla riammissione. I. Con ricorso del 16 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), l’interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu- nale) contro la succitata decisione ed ha concluso a titolo principale all’an- nullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio. A titolo subordinato, ha invece postulato

D-749/2022 Pagina 6 la concessione dell’ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo atto ricorsuale l’insorgente, dopo aver esposto e precisato l’isto- riato procedurale, lamenta un accertamento dei fatti incompleto ed inaccu- rato, nonché un’inesatta applicazione della giurisprudenza in materia di ve- rosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi. Invero, la SEM avrebbe considerato le informazioni fornite dalla ricorrente circa le condizioni di vita in Grecia mere allegazioni di parte, senza tuttavia chinarsi sui dettagli forniti dalla mede- sima in merito alle condizioni di degrado nelle quali avrebbe vissuto in tale Paese, senza poter aspirare ad alcun aiuto finanziario o ad un alloggio, dovute all’incuria delle autorità greche. Dichiarazioni che ella avrebbe reso verosimili, e pertanto chiede che siano giudicate come tali. L’autorità infe- riore non avrebbe inoltre rispettato il suo obbligo di motivare la sua deci- sione in modo circostanziato, concreto ed individualizzato in rapporto al vissuto della ricorrente sull’C._______. Proseguendo, la ricorrente ritiene che l’autorità di prima istanza abbia interpretato erroneamente l’applica- zione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’unione europea (di seguito: CGUE) in rapporto al rischio di violazione dell’art. 3 CEDU, e che non abbia tenuto conto di quanto già constatato dalla predetta Corte e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: CorteEDU) in merito alle condizioni vigenti nel sistema d’asilo greco, alle violazioni già constatate in tale ambito delle norme comunitarie e di diritto internazionale imperativo; nonché circa i procedimenti tutt’ora pendenti in rapporto a queste ultime dinnanzi alla CorteEDU; ed ai numerosi rapporti indicanti l’esistenza di pro- blematiche sistemiche in Grecia nella protezione di richiedenti l’asilo e rifu- giati. Anche in tale contesto, la SEM avrebbe proceduto ad un apprezza- mento incompleto dei fatti rilevanti, non tenendo adeguatamente conto delle allegazioni concordanti della ricorrente, senza valutarne l’impatto né verificare in modo concreto ed individualizzato la probabilità che si riprodu- cano le stesse drammatiche circostanze. Se tuttavia le allegazioni della ricorrente non meritassero tutela, la SEM non avrebbe comunque potuto limitarsi a ritenerle mere allegazioni di parte, deprivandole così di qualsiasi rilievo e rendendo di fatto per l’insorgente impossibile l’esercizio del diritto di essere sentito. Avrebbe semmai dovuto procedere ad un’audizione della ricorrente, nella quale avrebbe potuto vagliarne la verosimiglianza ai sensi dell’art. 7 LAsi. Soltanto così e successivamente, l’autorità inferiore avrebbe potuto effettuare un esame esaustivo dei rischi secondo l’art. 3 CEDU legati ad una sua eventuale riammissione in Grecia. Tuttavia, poiché sarebbe stata dimostrata sia l’indifferenza delle autorità elleniche rispetto alla situazione dell’interessata, che la mancanza di possibilità effettive per

D-749/2022 Pagina 7 la ricorrente di accedere a condizioni di vita rispettose degli standard mi- nimi internazionali, la precitata disposizione sarebbe violata in caso di un allontanamento dell’insorgente verso la Grecia. Da ultimo, l’insorgente ri- tiene che la SEM sia incorsa in un esame incompleto del suo stato di sa- lute, in quanto la documentazione agli atti dimostrerebbe che ella necessi- terebbe di ulteriori accertamenti medici, segnatamente di una completa va- lutazione psichiatrica (F4), nonché di cure e trattamenti almeno sul medio periodo. L’accertamento dei fatti difetterebbe inoltre di una raccolta dati esaustiva quale raccomandata in casistiche analoghe. La SEM non consi- dererebbe in particolare come le diagnosi della ricorrente non sarebbero conclusive, poiché nel corso di una prima valutazione medica sarebbe stata rilevata una sindrome da stress post-traumatico. Nel presente caso sussisterebbe difatti un grave rischio di ritraumatizzazione dell’insorgente sul lungo termine, visto il suo pregresso vissuto di molestie e di aggressioni a sfondo sessuale in Grecia. In caso di un suo rientro nel predetto Paese ella si vedrebbe esposta a condizioni di vita di degrado ed insicurezza che apparirebbero anche incompatibili con l’art. 2 della Convenzione sull’elimi- nazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 di- cembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW) e l’art. 18 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011 (RS 0.311.35; di seguito: Convenzione di Istanbul). Il rinvio in Grecia della ricorrente, sarebbe pertanto inammissibile e/o non ragionevolmente esigi- bile. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 – 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

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E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 con- sid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3 Ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nelle procedure d’asilo – così come nelle altre procedure di natura am- ministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all’accertamento dei fatti ed in modo particolare dall’onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l’amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 4.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l’interessato di consultare l’in- carto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 con- sid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev’essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del Tribunale D-4781/2021 dell’8 novembre 2021 consid. 6.2).

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E. 4.3 L’obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impu- gnarla, in modo da rendere possibile all’autorità di ricorso, se adita, di eser- citare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronun- ciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessa- rio che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la por- tata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

E. 4.4 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall’insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare sia dall’esposizione dei fatti, che dall’argomentazione intrapresa dall’autorità inferiore nel provvedimento im- pugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l’avrebbero fatta propendere per l’inesi- stenza di una violazione dell’art. 3 CEDU nel caso di un ritorno dell’interes- sata in Grecia. Il fatto che la SEM abbia ritenute le allegazioni della ricor- rente circa le condizioni nelle quali si sarebbe trovata in Grecia mere alle- gazioni di parte, quindi non fondate su alcun elemento concreto e sostan- ziato – riportando però nella decisione avversata ampiamente le dichiara- zioni fatte dall’insorgente in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni hanno condotto l’autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) – non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell’au- torità inferiore, né dà un’interpretazione scorretta dell’art. 7 LAsi, ma piut- tosto dall’apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso della ricorrente. Argomentazioni dell’insorgente rivolte verso il provvedimento avversato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 7.3 e 7.4). In tale contesto, occorre ancora sottolineare come la ricorrente abbia avuto ampio modo di esporre le vicende che avrebbe vissuto in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo rinvio, dinnanzi all’autorità inferiore, e ciò in particolare durante il colloquio Dublino, o ancora presentando delle osservazioni al diritto di es- sere sentito (cfr. atto n. 24/7) nonché alla bozza di decisione negativa (cfr. atto n. 30/5). Alla luce degli elementi precitati, non si vede quindi come il

D-749/2022 Pagina 10 diritto di essere sentito dell’insorgente sarebbe stato violato dall’autorità di prima istanza, come nemmeno quali ulteriori indizi sarebbero emersi in un’eventuale audizione supplementare, allorché ha avuto la possibilità in più occasioni di esprimersi, ciò che ha peraltro sempre esercitato. Non vi era quindi alcuna necessità per l’autorità inferiore di procedere ad un’audi- zione aggiuntiva dell’insorgente, avendo agli atti raccolto sufficienti ele- menti per potersi pronunciare con cognizione di causa in merito. Non si può seguire la ricorrente neppure laddove lamenta che l’autorità inferiore non avrebbe rispettato il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione, rispetto al suo vissuto sull’C._______. Invero, anche su tale punto in que- stione, la SEM ha spiegato in modo chiaro e circostanziato nel provvedi- mento sindacato, le ragioni per le quali ha ritenuto meno pertinenti le con- dizioni di vita nelle quali la richiedente avrebbe vissuto sull’(…) succitata, rispetto allo statuto di protezione internazionale di cui avrebbe beneficiato in seguito ed alle condizioni che avrebbe affrontato dopo l’ottenimento di tale statuto (cfr. p.to II, pag. 6 e p.to III, pag. 10 della decisione impugnata). Pertanto, anche in rapporto alla giurisprudenza succitata, una violazione dell’obbligo di motivare da parte dell’autorità inferiore non è ravvisabile in specie. Anche sotto l’aspetto dello stato di salute dell’insorgente, il Tribu- nale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell’emanazione della decisione avversata, perché la SEM ritenesse di po- tersi pronunciare in merito senza effettuare ulteriori accertamenti. In tale contesto, l’autorità predetta ha atteso ad emanare la decisione sino a quando l’interessata ha effettuato gli esami medici indicati e necessari, e la documentazione medica inerente gli stessi sono stati prodotti agli atti (cfr. atti SEM n. 25/8, 26/2, 27/2 e 28/2). Questi ultimi, a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame riguardo al suo stato psi- chico (cfr. p.to 6, pag. 11 seg. del ricorso), offrono informazioni complete riguardo lo stato valetudinario somatico e psichico dell’insorgente, con delle diagnosi chiare e determinate come pure i trattamenti predisposti (cfr. anche infra consid. 7.4.3). Difatti, se la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, posta nel primo referto medico dal medico generico che ha visi- tato la ricorrente (cfr. atto n. 14/3), non è stata in seguito confermata nel consulto medico-psichiatrico specialistico avvenuto in seguito (cfr. atto

n. 28/2), non risulta in alcun modo come la diagnosi posta invece in tale frangente dal profilo psichiatrico non possa dirsi conclusiva. Non appar- tiene difatti al Tribunale in tali circostanze determinarsi circa le giuste dia- gnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che risulterebbero necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all’infermeria del Centro federale dove si trova alloggiata la ricorrente. Avendo tuttavia in specie la stessa beneficiato dei controlli medici proposti (cfr. atto n. 25/8),

D-749/2022 Pagina 11 e viste le diagnosi chiare e conclusive poste dai medici specialisti, al con- trario di quanto postulato dalla ricorrente nel gravame, ulteriori accerta- menti riguardo la fattispecie medica – segnatamente lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (F4) – non erano pertanto necessari. La sola circostanza che la SEM nel suo esame sia giunta ad un apprezzamento differente delle problematiche mediche rispetto a quanto atteso dall’insor- gente, riguarda una questione materiale, che verrà trattata dappresso, e non un aspetto formale. L’autorità inferiore ha del resto esposto sufficien- temente nella decisione sindacata i motivi per i quali ella ha ritenuto l’ese- cuzione dell’allontanamento dell’insorgente verso la Grecia ammissibile ed esigibile, anche ed in particolare rispetto allo stato di salute dell’insorgente ed alle osservazioni proposte da quest’ultima e dalla sua rappresentante legale nelle prese di posizione inoltrate.

E. 4.5 Ne discende quindi che le censure formali mosse dalla ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso a titolo principale nel ricorso, va quindi respinta.

E. 5.1 Ciò posto, giusta l’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di “non-refoulement” ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riam- missione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all’asilo. Senza tale garanzia, l’allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125).

E. 5.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell’Unione europea (UE) e dell’Associa- zione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi).

E. 5.3 Nel caso in parola, dagli atti risulta che alla ricorrente, il (…), è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al be- neficio di un permesso di soggiorno valido dalla succitata data sino al (…) (cfr. atti n. 9/1, 10/1 e 22/1). Altresì, le autorità greche, il 29 dicembre 2021

D-749/2022 Pagina 12 hanno accettato la riammissione dell’interessata sul proprio territorio (cfr. atto n. 22/1). Tali elementi non sono stati contestati dall’insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento che conduca a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d’origine disattendendo al principio di non respingimento.

E. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell’art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è en- trata nel merito della domanda d’asilo dell’insorgente.

E. 6 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell’allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l’art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura.

E. 7.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissi- bile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli ostacoli all’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova con- sacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un ostacolo all’al- lontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 7.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto interna- zionale possono risultare ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o

D-749/2022 Pagina 13 trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tor- tura, RS 0.105).

E. 7.3.2 Inoltre, giusta l’art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall’art. 3 CEDU e dall’art. 3 Conv. tortura (cfr. FANNY MATTHEY, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi).

E. 7.3.3 Appartiene quindi all’interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la ne- cessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3; D-114/2021 dell’11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). Secondo la giurispru- denza della CorteEDU, l’art. 3 CEDU non sarebbe tuttavia da interpretare come obbligante gli Stati contraenti a garantire un diritto all’alloggio ad ogni persona che rileva della sua giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un’assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice rinvio di una persona verso un paese dove la sua situazione economica sarebbe peggiore che quella nello Stato contraente che l’espelle non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti proibiti dall’art. 3 CEDU, essendo che di principio le persone non cittadine che sono interessate dall’obbligo di lasciare un paese non possono rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente, alfine di continuare a beneficiare dell’assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono loro forniti da quest’ultimo Stato (cfr. sen- tenza della CorteEDU, Paposhvili contro Belgio [Grande Camera] del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §176 e rif. citato; cfr. anche sentenza del Tribu- nale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 4.4).

E. 7.3.4 Si può partire dal presupposto che, essendo il predetto Paese firma- tario della CEDU, dalla Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio ri- spetti i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. anche a tal proposito le sentenze del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5; E-5659/2021 consid. 4.4.1). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti

D-749/2022 Pagina 14 dai rapporti delle varie organizzazioni non governative, alle quali la ricor- rente si riferisce anche nel suo ricorso, riguardo alla situazione attuale dei rifugiati ed ai titolari di protezione in Grecia, come neppure della giurispru- denza della CGUE e della lettera del 1° giugno 2021 inviata da alcuni Stati europei alla Commissione Europea (riguardo quest’ultimo tema si rinvia in- tegralmente alle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 8.3.5) citate nel gravame dall’in- sorgente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, non v’è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale paese, in modo generale (indipendentemente quindi dalla situazione di specie) total- mente dipendenti dall’aiuto pubblico, confrontati all’indifferenza delle auto- rità ed in una situazione di privazione o di mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. Le problematiche conosciute e le lacune constatate nel sistema d’accoglienza e di assistenza greco, non hanno tuttavia un’ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative a loro afferenti, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerle per la via giu- diziaria (cfr. in tal senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-5659/2021 consid. 4.4.1 con ulteriori rif. citati). Le argomentazioni contrarie contenute nel ricorso, non sono atte a rimettere in discussione tale giurisprudenza.

E. 7.3.5 Cionondimeno, quanto sopra rilevato non impedisce alla ricorrente di stabilire che, nel suo caso particolare, l’esecuzione dell’allontanamento sa- rebbe inammissibile. Tuttavia, appartiene a lei di apportarne la dimostra- zione, fondandosi sulla sua situazione personale. L’insorgente, con le sue asserzioni non è però riuscita in tale intento. In primo luogo il Tribunale rileva come dagli atti di causa non vi sono degli indizi sufficientemente sostanziati e circostanziati che facciano ritenere la sussistenza di motivi umanitari contro il trasferimento dell’insorgente tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all’art. 3 CEDU ed alla giurisprudenza in merito, all’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora all’art. 3 Conv. tortura. Invero, ella è stata riconosciuta quale rifu- giata in Grecia e pertanto può prevalersi della Direttiva 2011/95/UE del Par- lamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribu- zione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le per- sone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del

D-749/2022 Pagina 15 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Il capitolo VII di tale diret- tiva regola i diritti derivanti dallo statuto di rifugiato e di persona che bene- ficia della protezione internazionale sussidiaria (cfr. in particolare l’art. 26 [Accesso all’occupazione], l’art. 29 [Assistenza sociale] e l’art. 30 [Assi- stenza sanitaria] in combinato disposto con l’art. 20 par. 2). Appartiene in tal senso alla ricorrente di indirizzarsi verso le autorità greche per far valere i suoi diritti e, in caso di necessità, di agire per le vie giudiziarie disponibili (cfr. la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5 con ulteriore rif. citato). Malgrado la ricorrente abbia segnalato già nel corso del colloquio Dublino, come pure specificato nelle sue osservazioni se- guenti che avrebbe dovuto lasciare il campo sito sull’C._______ dopo aver ottenuto la protezione internazionale, e che avrebbe vissuto in condizioni di vita precarie e difficili, in particolare dopo essere giunta ad D._______ il (…); tuttavia non ha mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segna- tamente un alloggio, un lavoro, ed altre prestazioni essenziali – salvo per il cibo allorché si trovava ad D._______ a delle mense per poveri – alle au- torità greche. Non appare tuttavia che gliene sarebbero mancate le possi- bilità, in quanto è lei stessa che ha addotto di essersi recata giornalmente ad D._______ in cerca di lavoro, nonché nelle chiese per beneficiare dei pasti per poveri. Appare invece dalle sue asserzioni che ella disponesse in realtà di mezzi finanziari sufficienti, provenienti da famigliari all’estero, per procurarsi i beni di prima necessità. Peraltro ella non soffre di problemati- che di salute a tal punto gravi (cfr. infra consid. 7.4.3), che le avrebbero impedito di richiedere o che le impedirebbero in futuro di indirizzarsi alle autorità greche per far valere i suoi diritti rispettivamente ottenere le pre- stazioni materiali presso le autorità statali competenti, rispettivamente ed in caso di bisogno pure appellarsi all’aiuto delle organizzazioni private ed internazionali presenti su suolo ellenico. Ciò che l’insorgente non appare aver mai né cercato né sollecitato per farsi aiutare nei bisogni quotidiani, allegando soltanto genericamente nel suo parere alla bozza di decisione negativa della SEM che le misure di sostegno sarebbero state offerte sol- tanto a persone più fragili di lei (cfr. atto n. 30/5, pag. 1). Che la richiedente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza come ella vuole far credere, risulta poi anche da ulteriori indizi. Dopo poco più di (…) mesi vissuti ad D._______, sarebbe difatti partita verso la E._______ in aereo, con il suo passaporto greco – quindi disponendo per lo meno dei soldi del biglietto di viaggio – e quivi avrebbe soggiornato per diversi mesi, senza depositare alcuna domanda d’asilo, sino al suo arrivo in Svizzera il (…) di- cembre 2021 (cfr. atto n. 15/2). Alla luce di quanto precedentemente con- siderato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gra- vame, non appare che l’insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale

D-749/2022 Pagina 16 o a dei trattamenti proscritti dalle norme di diritto internazionali già succi- tate. Non si ravvisano neppure gli estremi per ammettere che le autorità greche abbiano violato la CEDAW, in particolare l’art. 2 citato dalla ricor- rente nel suo atto ricorsuale, come pure l’art. 18 della Convenzione di Istanbul, peraltro convenzioni che la Grecia ha pure ratificato. Invero, si osserva in merito dapprima che l’insorgente ha riferito di un unico episodio nel quale vi sarebbe stato nei suoi confronti un tentativo di violenze da parte di sconosciuti, allorché si trovava ad D._______, e non di altre mole- stie o aggressioni concrete che avrebbe subito su suolo ellenico come in- vece ha riportato nel suo ricorso (cfr. pag. 12). Ella nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito, ha in un primo momento riferito in merito a tale episodio che avrebbe inteso denunciare il fatto ad alcuni agenti di polizia, che però non avrebbero considerato tale sua richiesta e sarebbe stata in- vitata ad andarsene (cfr. atto n. 24/7, pag. 2), quando invece successiva- mente ha asserito che non le sarebbe stata offerta la possibilità di proce- dere nell’iter penale, verosimilmente in ragione di incomprensioni linguisti- che ed il mancato supporto legale (cfr. atto n. 30/5, pag. 3). Ora, per quanto non si intenda mettere in questione la verosimiglianza che il descritto de- plorevole tentativo di violenze nei confronti della ricorrente sia avvenuto, tuttavia quest’ultima non è stata in grado di descrivere in modo concreto e sostanziato le circostanze ed il contesto nelle quali ella avrebbe voluto de- nunciare tale atto a degli agenti di polizia greci. Peraltro, anche si ritenesse verosimile che i predetti non le avrebbero prestato la dovuta attenzione e supporto, ciò sarebbe da inquadrare in un’omissione di alcuni poliziotti, ma non da imputare all’intero sistema di polizia e di perseguimento penale greco. Dalle circostanze narrate dall’insorgente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in generale ai loro obblighi di perse- guimento penale, e ad offrire l’aiuto necessario all’insorgente, nel caso ella si trovasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno, e nel caso d’inadempienze da parte degli organi prepo- sti, apparterrà a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. In particolare, non si ravvisa nelle sue allegazioni, in che modo in Grecia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell’art. 2 CE- DAW, non avendo del resto la ricorrente sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito. Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario della ricorrente (cfr. anche infra con- sid. 7.4.3), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 4.4), risulti ostativo all’ammissibilità dell’esecuzione dell’al- lontanamento dell’insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del

D-749/2022 Pagina 17 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 con- sid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 7.3.6 In conclusione, l’esecuzione dell’allontanamento in Grecia dell’insor- gente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).

E. 7.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di prove- nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emer- genza medica. Altresì ai sensi dell’art. 83 cpv. 5 LStrI, l’esecuzione dell’al- lontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l’interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ri- tenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati).

E. 7.4.2 Nella fattispecie, l’insorgente non è riuscita a sovvertire la presun- zione testé citata. Le difficili condizioni di esistenza, peraltro questione già trattata sotto l’aspetto dell’ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l’esecuzione dell’allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sen- tenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Nonostante le varie cri- tiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d’ac- coglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuova- mente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell’insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata riconosciuta ella ha diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all’accesso alla giustizia, all’occupazione, all’assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, essendo che ella dispone di un permesso di sog- giorno valido, in principio anche il mercato di lavoro risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 con- sid. 8.5). Le asserzioni rese dalla ricorrente in modo generico riguardo al fatto che per lei non sarebbero accessibili alcune forme di sostegno finan-

D-749/2022 Pagina 18 ziario, non sono atte a modificare la predetta conclusione. Per quanto at- tiene poi le sue allegazioni inerenti il fatto che non abbia trovato un posto di lavoro in Grecia, si rinvia in merito a quanto già motivato in modo pun- tuale dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to III, pag. 10), essendo inoltre che in merito la ricorrente non apporta ulteriori elementi con il ri- corso. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni che l’in- teressata verrebbe esposta ad un’emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1

– 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in ma- teria d’asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5a) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell’esigibilità dell’ese- cuzione dell’allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribu- nale E-1985/2021 consid. 7.4.2).

E. 7.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d’origine, l’esecuzione dell’allontanamento di- viene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure me- diche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina ge- nerale ed acuta assolutamente necessarie ad un’esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mante- nere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l’infrastruttura ospe- daliera o le regole dell’arte medica nel paese d’origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d’origine del richiedente, all’occor- renza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l’esecu- zione dell’allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell’assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell’interessato si de- graderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, dure- vole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 con- sid. 8.3 e relativi riferimenti).

D-749/2022 Pagina 19

E. 7.4.3.2 In specie, risulta dai documenti medici all’inserto che la ricorrente dal profilo psichiatrico soffre di una sindrome da disadattamento con di- sturbo prevalentemente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23), non- ché si è impostata una terapia farmacologica a base di Trittico 50 mg ed in riserva di Temesta 1 mg, se presente insonnia. Altresì si sono proposti dei colloqui psichiatrici di supporto (cfr. atto n. 28/2). Inoltre, le è stata diagno- sticata un’emicrania senza aura, con la prescrizione di Panadol al bisogno ed un eventuale controllo all’inizio di (…) per eventualmente decidere di un trattamento profilattico (cfr. atto n. 27/2). Dal profilo oftalmologico, le sono stati diagnosticati un astigmatismo, come pure una verosimile imperfezione vitreale post-traumatica (… anni prima), con la prescrizione di occhiali e l’effettuazione di un controllo al bisogno (cfr. atto n. 25/8). Risulta inoltre dagli atti come la ricorrente è stata visitata anche in un’occasione per una problematica dentale, che appare essersi risolta (cfr. atto n. 26/2). Nel suo ricorso, a parte quanto già sopra osservato riguardo un accertamento in- completo ed inesatto dei fatti medici rilevanti (cfr. supra consid. 4.4), quest’ultima non ha avanzato alcun nuovo elemento in rapporto ai suoi di- sturbi di salute.

E. 7.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a diffe- renza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in peri- colo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Peraltro, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l’interessata ha in principio accesso alle cure di sa- lute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. anche le sentenze del Tribunale E-5659/2021 consid. 5.3; E-323/2022 del 31 gennaio 2022).

E. 7.4.4 L’esecuzione dell’allontanamento, risulta pertanto essere pure ragio- nevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 44 LAsi).

E. 7.5 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibi- lità della misura, non era in casu necessario, come proposto nel ricorso dall’insorgente, che la SEM richiedesse alle autorità greche delle garanzie

D-749/2022 Pagina 20 in merito all’alloggio ed all’assistenza per poter pronunciare l’esecuzione del suo allontanamento in Grecia.

E. 7.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l’aspetto della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità greche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente – essendo quest’ul- tima beneficiaria dello statuto di rifugiato e di un permesso di soggiorno tutt’ora valido in Grecia – e che la pandemia di coronavirus attuale, non conduce all’impossibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribu- nale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 6 e 7, E-323/2022 del 31 gennaio 2022, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 10 con ulte- riore riferimento citato).

E. 7.7 Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecu- zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 8 In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac- certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a ca- rico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regola- mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d’acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l’insor- gente sia indigente, v’è luogo di accogliere la domanda di assistenza giu- diziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

D-749/2022 Pagina 21

E. 11 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pen- dente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abban- donato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-749/2022 Pagina 22 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can- tonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-749/2022 Sentenza del 24 febbraio 2022 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nata il (...), alias B._______, nata il (...), Eritrea, rappresentata dalla MLaw Cinzia Chirayil, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / paese terzo sicuro [Grecia]) ed allontanamento; decisione della SEM dell'8 febbraio 2022 / N (...). Fatti: A. L'interessata, asserita cittadina eritrea, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. [(...)]-2/2). B. A seguito di ricerche intraprese dall'autorità inferiore nella banca dati europea "Eurodac", è risultato che la richiedente aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il (...), ottenendone la protezione internazionale il (...) (cfr. atti n. 9/1 e 10/1). C. Il (...) dicembre 2021 si è tenuto con l'interessata un verbale sul rilevamento dei suoi dati personali (cfr. atto n. 12/9), allorché invece il (...) dicembre 2021 ella ha sostenuto un colloquio Dublino (cfr. atto n. 15/2). In tali contesti, la richiedente ha segnatamente riferito di aver lasciato il suo Paese d'origine nell'anno (...), di aver chiesto asilo in Grecia il (...), e di aver saputo dell'ottenimento della protezione internazionale soltanto nell'(...), in quanto le autorità greche non l'avrebbero subito avvisata a causa del lockdown. In Grecia avrebbe soggiornato dapprima in un campo sull'C._______, dovendo lasciarlo a seguito dell'ottenimento dei documenti, poiché le autorità greche l'avrebbero sfrattata dicendo che poteva recarsi dove voleva. Così, dal (...) fino al (...), si sarebbe trasferita ad D._______, vivendo all'aperto nel (...). In seguito, tramite volo aereo e munita del suo passaporto greco, sarebbe giunta in E._______, soggiornandovi fino al suo arrivo in Svizzera il (...) dicembre 2021. D. Con scritto del 27 dicembre 2021, l'autorità inferiore ha concesso all'interessata il diritto di essere sentita circa l'intenzione di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed a decretare il suo allontanamento verso la Grecia (cfr. atto n. 17/2). E. Sempre il 27 dicembre 2021, la SEM ha presentato alle preposte autorità elleniche una richiesta di riammissione della richiedente (cfr. atti n. 20/2 e 21/1) in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24.12.2008; di seguito: direttiva ritorno), dell'Accordo bilaterale di riammissione tra la F._______ (recte: la Grecia) e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare del 28 agosto 2006 [RS 0.142.113.729]), nonché dell'Accordo europeo sul trasferimento della responsabilità relativa ai rifugiati del 16 ottobre 1980 (RS 0.142.305). Il 29 dicembre 2021, la Grecia ha accettato la riammissione, precisando - su richiesta svizzera (cfr. atto n. 20/2) - che all'interessata è stato concesso lo statuto di rifugiato il (...) e che è titolare di un permesso di soggiorno valido dalla predetta data sino al (...) (cfr. atto n. 22/1). F. Nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito concessole del 31 dicembre 2021 (cfr. atto SEM n. 24/7), l'interessata, per il tramite della sua rappresentante legale, ha essenzialmente fatto valere di aver vissuto in condizioni di vita disumane in territorio ellenico, ed a causa delle inadempienze delle autorità greche, ella si sarebbe trovata sotto costante minaccia d'aggressione sessuale e fisica, generate dalle condizioni di insicurezza nella quale avrebbe vissuto a C._______ e ad D._______, nonché in condizioni di grave privazione dei suoi bisogni essenziali. Invero lei non avrebbe beneficiato di un'abitazione in Grecia, in quanto in particolare dopo aver ottenuto la protezione internazionale, la richiedente - insieme ad un'amica - avrebbero perso il diritto di ricevere l'assistenza finanziaria distribuita alle persone richiedenti l'asilo, non avrebbe ricevuto alcuna informazione circa i diritti connessi al suo statuto in Grecia, e dopo essere stata scacciata dal campo di C._______, avrebbe alloggiato fino a circa il (...) (recte: ... ; cfr. in proposito anche il ricorso, pag. 4) in una tenda provvisoria, fintantoché le autorità greche non l'avrebbero demolita. In tale periodo non avrebbe mangiato con regolarità, né avrebbe avuto accesso ai servizi igienici, ad elettricità e riscaldamento e sarebbe dovuta andare in località lontane per procurarsi legna ed acqua. Nel (...) ella si sarebbe spostata ad D._______ con la speranza di trovare un impiego ed ogni giorno di sarebbe recata presso uffici ed abitazioni, ma gli sarebbe stato rifiutato per il colore della sua pelle. Avrebbe trascorso le giornate in giro per la (...), in riva al mare e la notte invece nel (...), dove avrebbe dormito, esposta quotidianamente a rischio di aggressione sessuale, ed in effetti in un'occasione sarebbe stata vittima di un tentativo di stupro che avrebbe tentato di denunciare ad alcuni agenti di polizia il giorno dopo, che però non avrebbero considerato la sua richiesta e l'avrebbero invitata ad andarsene. Per i suoi bisogni essenziali si sarebbe recata nelle chiese per beneficiare dei pasti per i poveri e per gli articoli di uso quotidiano avrebbe ricevuto aiuto finanziario da parenti all'estero. Citando diversi rapporti di organizzazioni non governative, la rappresentante legale ha osservato come le dichiarazioni della richiedente si inserirebbero plausibilmente all'interno delle condizioni di sovraffollamento e di incuria da parte delle autorità greche nei confronti dei richiedenti l'asilo alloggiati sulle (...) del G._______. Ha inoltre sottolineato le barriere finanziarie, amministrative e per accedere ad un alloggio che i beneficiari di protezione internazionale dovrebbero affrontare su suolo ellenico. Ha quindi concluso che la SEM rinunci alla non entrata nel merito e che esamini la domanda d'asilo dell'interessata in Svizzera. In subordine, ha proposto che per lo meno l'autorità inferiore richieda un rapporto medico di dettaglio (detto "F4") nonché si faccia rilasciare dalla Grecia le garanzie di alloggio e di cure adeguate dovute alla particolare situazione della richiedente. A supporto delle condizioni nelle quali avrebbe vissuto in Grecia, l'interessata ha prodotto tre stampe di fotografie. G. Il 4 febbraio 2022, la SEM ha presentato alla richiedente un progetto negativo sul quale la stessa potesse pronunciarsi (cfr. atto n. 29/10). L'interessata si è espressa in merito con osservazioni datate 8 febbraio 2022 (cfr. atto n. 30/5). Nelle stesse ella ha sostenuto come abbia potuto contare soltanto sull'aiuto della società civile, e ciò unicamente per alimentarsi in modo irregolare alle mense per i poveri. Ella ha invece negato che i diritti connessi al suo statuto di rifugiata in Grecia, le siano stati effettivamente concessi dalle autorità elleniche. Allo stato attuale degli atti, oltre a basarsi su un accertamento dei fatti incompleto, l'emanazione di una decisione sarebbe altresì contraria all'art. 7 LAsi, e l'interessata ha chiesto di essere convocata ad un'audizione personale per giudicare della credibilità dei suoi asserti relativi alle condizioni di vita vissute in Grecia. In seguito ella si è attardata su alcuni aiuti, finanziari e d'integrazione, di cui secondo la SEM lei potrebbe beneficiare, ma che di fatto, a mente sua, ella non adempirebbe le condizioni per ottenerli. Osservando poi di non disporre di conoscenze della lingua greca né di una rete sociale in loco sulla quale appoggiarsi, sarebbe altamente probabile che ella si ritroverà a vivere per strada in caso di ritorno in Grecia, nonché sarebbe esposta al rischio di aggressioni sessuali - contestando in tale ambito che ella possa rivolgersi alla polizia greca - e al mancato accesso ad un percorso terapeutico per ristabilirsi dai molteplici traumi vissuti, in contrasto con gli art. 2 e art. 12 CEDAW e con gli art. 18 e art. 20 della Convenzione di Istanbul. In seguito, esponendo l'interpretazione a suo dire corretta dell'art. 3 CEDU, ha ritenuto come in specie anche tale disposizione sarebbe violata nel caso fosse allontanata verso la Grecia, in quanto sarebbe esposta ad un rischio altamente concreto e probabile di condizioni di vita in contrasto con la suddetta norma. La sua riammissione nel predetto Stato, sarebbe quindi illecita e/o non ragionevolmente esigibile. H. Per il tramite della decisione dell'8 febbraio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto n. 32/1), l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo della richiedente ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi pronunciandone il suo allontanamento dalla Svizzera verso la Grecia ed ordinandone contestualmente l'esecuzione della predetta misura. Quali motivazioni, la SEM ha ritenuto come ella avrebbe ottenuto lo statuto di rifugiato in Grecia - Stato terzo designato quale sicuro - e quest'ultimo Paese avrebbe acconsentito alla sua riammissione. Il parere alla bozza di decisione non conterrebbe poi fatti o mezzi di prova che giustificherebbero una modifica dal punto di vista dell'autorità inferiore. In particolare, quanto da lei vissuto in Grecia sarebbe basato unicamente sulle sue personali dichiarazioni e pertanto non sarebbe corretto fondarsi su delle mere allegazioni di parte per determinare l'ammissibilità o meno di un allontanamento verso il succitato Stato. Inoltre le fotografie presentate, non permetterebbero di comprovare una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di uno suo rientro in Grecia, ove ella beneficerebbe dello statuto di rifugiato. In connessione con quest'ultimo statuto, sarebbero meno pertinenti pure le osservazioni da lei esposte nel parere circa le condizioni di vita nelle quali avrebbe vissuto allorché era ancora richiedente l'asilo e risiedeva sull'C._______, in quanto non comparabile con lo statuto di cui disporrebbe invece attualmente. Avendola per il resto la Grecia riconosciuta quale rifugiata, ella può rientrarvi senza temere un respingimento in violazione del principio di "non-refoulement". Proseguendo, l'autorità inferiore ha concluso che l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe ammissibile, sia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU che sotto quello concernente il suo stato di salute. Anche l'esigibilità della misura sarebbe data in specie, in quanto né la situazione politica vigente in Grecia, né altri motivi vi si opporrebbero. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe infine possibile sia sul piano tecnico che pratico, avendo segnatamente il precitato Paese dato il suo accordo alla riammissione. I. Con ricorso del 16 febbraio 2022 (cfr. risultanze processuali), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la succitata decisione ed ha concluso a titolo principale all'annullamento della decisione impugnata ed alla restituzione degli atti alla SEM per complemento istruttorio. A titolo subordinato, ha invece postulato la concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera. Contestualmente ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Nel suo atto ricorsuale l'insorgente, dopo aver esposto e precisato l'istoriato procedurale, lamenta un accertamento dei fatti incompleto ed inaccurato, nonché un'inesatta applicazione della giurisprudenza in materia di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi. Invero, la SEM avrebbe considerato le informazioni fornite dalla ricorrente circa le condizioni di vita in Grecia mere allegazioni di parte, senza tuttavia chinarsi sui dettagli forniti dalla medesima in merito alle condizioni di degrado nelle quali avrebbe vissuto in tale Paese, senza poter aspirare ad alcun aiuto finanziario o ad un alloggio, dovute all'incuria delle autorità greche. Dichiarazioni che ella avrebbe reso verosimili, e pertanto chiede che siano giudicate come tali. L'autorità inferiore non avrebbe inoltre rispettato il suo obbligo di motivare la sua decisione in modo circostanziato, concreto ed individualizzato in rapporto al vissuto della ricorrente sull'C._______. Proseguendo, la ricorrente ritiene che l'autorità di prima istanza abbia interpretato erroneamente l'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'unione europea (di seguito: CGUE) in rapporto al rischio di violazione dell'art. 3 CEDU, e che non abbia tenuto conto di quanto già constatato dalla predetta Corte e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU) in merito alle condizioni vigenti nel sistema d'asilo greco, alle violazioni già constatate in tale ambito delle norme comunitarie e di diritto internazionale imperativo; nonché circa i procedimenti tutt'ora pendenti in rapporto a queste ultime dinnanzi alla CorteEDU; ed ai numerosi rapporti indicanti l'esistenza di problematiche sistemiche in Grecia nella protezione di richiedenti l'asilo e rifugiati. Anche in tale contesto, la SEM avrebbe proceduto ad un apprezzamento incompleto dei fatti rilevanti, non tenendo adeguatamente conto delle allegazioni concordanti della ricorrente, senza valutarne l'impatto né verificare in modo concreto ed individualizzato la probabilità che si riproducano le stesse drammatiche circostanze. Se tuttavia le allegazioni della ricorrente non meritassero tutela, la SEM non avrebbe comunque potuto limitarsi a ritenerle mere allegazioni di parte, deprivandole così di qualsiasi rilievo e rendendo di fatto per l'insorgente impossibile l'esercizio del diritto di essere sentito. Avrebbe semmai dovuto procedere ad un'audizione della ricorrente, nella quale avrebbe potuto vagliarne la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi. Soltanto così e successivamente, l'autorità inferiore avrebbe potuto effettuare un esame esaustivo dei rischi secondo l'art. 3 CEDU legati ad una sua eventuale riammissione in Grecia. Tuttavia, poiché sarebbe stata dimostrata sia l'indifferenza delle autorità elleniche rispetto alla situazione dell'interessata, che la mancanza di possibilità effettive per la ricorrente di accedere a condizioni di vita rispettose degli standard minimi internazionali, la precitata disposizione sarebbe violata in caso di un allontanamento dell'insorgente verso la Grecia. Da ultimo, l'insorgente ritiene che la SEM sia incorsa in un esame incompleto del suo stato di salute, in quanto la documentazione agli atti dimostrerebbe che ella necessiterebbe di ulteriori accertamenti medici, segnatamente di una completa valutazione psichiatrica (F4), nonché di cure e trattamenti almeno sul medio periodo. L'accertamento dei fatti difetterebbe inoltre di una raccolta dati esaustiva quale raccomandata in casistiche analoghe. La SEM non considererebbe in particolare come le diagnosi della ricorrente non sarebbero conclusive, poiché nel corso di una prima valutazione medica sarebbe stata rilevata una sindrome da stress post-traumatico. Nel presente caso sussisterebbe difatti un grave rischio di ritraumatizzazione dell'insorgente sul lungo termine, visto il suo pregresso vissuto di molestie e di aggressioni a sfondo sessuale in Grecia. In caso di un suo rientro nel predetto Paese ella si vedrebbe esposta a condizioni di vita di degrado ed insicurezza che apparirebbero anche incompatibili con l'art. 2 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108; di seguito: CEDAW) e l'art. 18 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (RS 0.311.35; di seguito: Convenzione di Istanbul). Il rinvio in Grecia della ricorrente, sarebbe pertanto inammissibile e/o non ragionevolmente esigibile. J. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31 - 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 4.2 Dal canto suo, il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). La portata della facoltà di esprimersi non può essere determinata in maniera generale ma dev'essere definita sulla base degli interessi concretamente in gioco. Il concetto a monte è che alla parte in causa debba essere concessa la facoltà di mettere in evidenza il suo punto di vista in maniera efficace (cfr. DTAF 2013/23 consid. 6.1.1 e relativi riferimenti; ed a titolo esemplificativo la sentenza del TribunaleD-4781/2021 dell'8 novembre 2021 consid. 6.2). 4.3 L'obbligo di motivazione è inoltre corollario fondamentale del diritto di essere sentito. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2). 4.4 Nella presente disamina, al contrario di quanto asserito dall'insorgente nel gravame, il Tribunale non intravvede nella decisione avversata alcun elemento giuridicamente rilevante che non sarebbe stato ritenuto dalla SEM nella sua valutazione. Invero appare sia dall'esposizione dei fatti, che dall'argomentazione intrapresa dall'autorità inferiore nel provvedimento impugnato, che la predetta autorità si sia espressa sufficientemente ed in modo chiaro circa gli elementi che l'avrebbero fatta propendere per l'inesistenza di una violazione dell'art. 3 CEDU nel caso di un ritorno dell'interessata in Grecia. Il fatto che la SEM abbia ritenute le allegazioni della ricorrente circa le condizioni nelle quali si sarebbe trovata in Grecia mere allegazioni di parte, quindi non fondate su alcun elemento concreto e sostanziato - riportando però nella decisione avversata ampiamente le dichiarazioni fatte dall'insorgente in merito ed indicando sufficientemente i motivi per i quali le sue allegazioni hanno condotto l'autorità a tale conclusione (cfr. p.to I e II, pag. 3 segg. della decisione impugnata) - non discende da un accertamento inaccurato o incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore, né dà un'interpretazione scorretta dell'art. 7 LAsi, ma piuttosto dall'apprezzamento adempiuto dalla SEM nel caso della ricorrente. Argomentazioni dell'insorgente rivolte verso il provvedimento avversato che riguardano quindi il merito, e che verranno pertanto trattate dappresso (cfr. infra consid. 7.3 e 7.4). In tale contesto, occorre ancora sottolineare come la ricorrente abbia avuto ampio modo di esporre le vicende che avrebbe vissuto in Grecia, come pure gli ostacoli che si opporrebbero ad un suo rinvio, dinnanzi all'autorità inferiore, e ciò in particolare durante il colloquio Dublino, o ancora presentando delle osservazioni al diritto di essere sentito (cfr. atto n. 24/7) nonché alla bozza di decisione negativa (cfr. atto n. 30/5). Alla luce degli elementi precitati, non si vede quindi come il diritto di essere sentito dell'insorgente sarebbe stato violato dall'autorità di prima istanza, come nemmeno quali ulteriori indizi sarebbero emersi in un'eventuale audizione supplementare, allorché ha avuto la possibilità in più occasioni di esprimersi, ciò che ha peraltro sempre esercitato. Non vi era quindi alcuna necessità per l'autorità inferiore di procedere ad un'audizione aggiuntiva dell'insorgente, avendo agli atti raccolto sufficienti elementi per potersi pronunciare con cognizione di causa in merito. Non si può seguire la ricorrente neppure laddove lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe rispettato il suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione, rispetto al suo vissuto sull'C._______. Invero, anche su tale punto in questione, la SEM ha spiegato in modo chiaro e circostanziato nel provvedimento sindacato, le ragioni per le quali ha ritenuto meno pertinenti le condizioni di vita nelle quali la richiedente avrebbe vissuto sull'(...) succitata, rispetto allo statuto di protezione internazionale di cui avrebbe beneficiato in seguito ed alle condizioni che avrebbe affrontato dopo l'ottenimento di tale statuto (cfr. p.to II, pag. 6 e p.to III, pag. 10 della decisione impugnata). Pertanto, anche in rapporto alla giurisprudenza succitata, una violazione dell'obbligo di motivare da parte dell'autorità inferiore non è ravvisabile in specie. Anche sotto l'aspetto dello stato di salute dell'insorgente, il Tribunale ritiene che gli atti di causa risultavano essere completi al momento dell'emanazione della decisione avversata, perché la SEM ritenesse di potersi pronunciare in merito senza effettuare ulteriori accertamenti. In tale contesto, l'autorità predetta ha atteso ad emanare la decisione sino a quando l'interessata ha effettuato gli esami medici indicati e necessari, e la documentazione medica inerente gli stessi sono stati prodotti agli atti (cfr. atti SEM n. 25/8, 26/2, 27/2 e 28/2). Questi ultimi, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame riguardo al suo stato psichico (cfr. p.to 6, pag. 11 seg. del ricorso), offrono informazioni complete riguardo lo stato valetudinario somatico e psichico dell'insorgente, con delle diagnosi chiare e determinate come pure i trattamenti predisposti (cfr. anche infra consid. 7.4.3). Difatti, se la diagnosi di disturbo post-traumatico da stress, posta nel primo referto medico dal medico generico che ha visitato la ricorrente (cfr. atto n. 14/3), non è stata in seguito confermata nel consulto medico-psichiatrico specialistico avvenuto in seguito (cfr. atto n. 28/2), non risulta in alcun modo come la diagnosi posta invece in tale frangente dal profilo psichiatrico non possa dirsi conclusiva. Non appartiene difatti al Tribunale in tali circostanze determinarsi circa le giuste diagnosi e gli eventuali ulteriori colloqui medici che risulterebbero necessari, ma soltanto agli specialisti del settore rispettivamente all'infermeria del Centro federale dove si trova alloggiata la ricorrente. Avendo tuttavia in specie la stessa beneficiato dei controlli medici proposti (cfr. atto n. 25/8), e viste le diagnosi chiare e conclusive poste dai medici specialisti, al contrario di quanto postulato dalla ricorrente nel gravame, ulteriori accertamenti riguardo la fattispecie medica - segnatamente lo stabilimento di un rapporto medico di dettaglio (F4) - non erano pertanto necessari. La sola circostanza che la SEM nel suo esame sia giunta ad un apprezzamento differente delle problematiche mediche rispetto a quanto atteso dall'insorgente, riguarda una questione materiale, che verrà trattata dappresso, e non un aspetto formale. L'autorità inferiore ha del resto esposto sufficientemente nella decisione sindacata i motivi per i quali ella ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Grecia ammissibile ed esigibile, anche ed in particolare rispetto allo stato di salute dell'insorgente ed alle osservazioni proposte da quest'ultima e dalla sua rappresentante legale nelle prese di posizione inoltrate. 4.5 Ne discende quindi che le censure formali mosse dalla ricorrente nel senso sopra esposto nei confronti del provvedimento impugnato, risultano quindi infondate e vanno conseguentemente respinte. Un annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti di causa alla SEM per complemento istruttorio non trova quindi alcun fondamento. La conclusione formulata in tal senso a titolo principale nel ricorso, va quindi respinta. 5. 5.1 Ciò posto, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi, di norma non si entra nel merito della domanda di asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Si tratta di Paesi nei quali il Consiglio federale ritiene vi sia un effettivo rispetto del principio di "non-refoulement" ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. Si presuppone inoltre, che tale Stato abbia garantito la riammissione del richiedente nei confronti delle autorità svizzere preposte all'asilo. Senza tale garanzia, l'allontanamento verso lo Stato terzo non può infatti essere eseguito e dunque è inutile (cfr. FF 2002 6087, 6125). 5.2 Il Consiglio federale ha effettivamente inserito, il 14 dicembre 2007, la Grecia, come anche altri Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), nel novero degli Stati terzi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, per i quali esiste una presunzione di rispetto del principio di non respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi). 5.3 Nel caso in parola, dagli atti risulta che alla ricorrente, il (...), è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dalla succitata data sino al (...) (cfr. atti n. 9/1, 10/1 e 22/1). Altresì, le autorità greche, il 29 dicembre 2021 hanno accettato la riammissione dell'interessata sul proprio territorio (cfr. atto n. 22/1). Tali elementi non sono stati contestati dall'insorgente, che non ha neppure apportato alcun elemento che conduca a ritenere che la Grecia rischierebbe di allontanarla verso il suo Paese d'origine disattendendo al principio di non respingimento. 5.4 Di conseguenza, le condizioni dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi risultano incontestabilmente soddisfatte, ed è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). In casu, posta che nessuna eccezione alla regola generale della pronuncia dell'allontanamento sia adempiuta (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 32 OAsi 1 in combinato disposto con l'art. 44 LAsi; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9), il Tribunale è tenuto a confermare tale misura. 7. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 LStrI. Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 7.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.3 7.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 7.3.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). 7.3.3 Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3; D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2; D-2404/2020 del 18 maggio 2020 consid. 8.1; D-561/2020 del 18 febbraio 2020 consid. 8.1 e D-6742/2019 del 7 gennaio 2020 consid. 8.4). Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, l'art. 3 CEDU non sarebbe tuttavia da interpretare come obbligante gli Stati contraenti a garantire un diritto all'alloggio ad ogni persona che rileva della sua giurisdizione, né a fondare un dovere generale di fornire ai rifugiati un'assistenza finanziaria perché questi ultimi possano mantenere un certo livello di vita. Inoltre, il semplice rinvio di una persona verso un paese dove la sua situazione economica sarebbe peggiore che quella nello Stato contraente che l'espelle non è sufficiente per raggiungere la soglia dei trattamenti proibiti dall'art. 3 CEDU, essendo che di principio le persone non cittadine che sono interessate dall'obbligo di lasciare un paese non possono rivendicare il diritto di restare sul territorio di uno Stato contraente, alfine di continuare a beneficiare dell'assistenza e dei servizi medici, sociali o altri che sono loro forniti da quest'ultimo Stato (cfr. sentenza della CorteEDU, Paposhvili contro Belgio [Grande Camera] del 13 dicembre 2016, 41738/10, §176 e rif. citato; cfr. anche sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 4.4). 7.3.4 Si può partire dal presupposto che, essendo il predetto Paese firmatario della CEDU, dalla Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetti i suoi obblighi di diritto internazionale (cfr. anche a tal proposito le sentenze del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5; E-5659/2021 consid. 4.4.1). Il Tribunale non ignora le informazioni risultanti dai rapporti delle varie organizzazioni non governative, alle quali la ricorrente si riferisce anche nel suo ricorso, riguardo alla situazione attuale dei rifugiati ed ai titolari di protezione in Grecia, come neppure della giurisprudenza della CGUE e della lettera del 1° giugno 2021 inviata da alcuni Stati europei alla Commissione Europea (riguardo quest'ultimo tema si rinvia integralmente alle considerazioni contenute nella sentenza del Tribunale D-4432/2021 del 28 ottobre 2021 consid. 8.3.5) citate nel gravame dall'insorgente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, non v'è luogo di concludere che i beneficiari di protezione internazionale si trovino in tale paese, in modo generale (indipendentemente quindi dalla situazione di specie) totalmente dipendenti dall'aiuto pubblico, confrontati all'indifferenza delle autorità ed in una situazione di privazione o di mancanza a tal punto grave che sarebbe incompatibile con la dignità umana. Le problematiche conosciute e le lacune constatate nel sistema d'accoglienza e di assistenza greco, non hanno tuttavia un'ampiezza tale che permetterebbero di dedurre che tale paese non avrebbe, per principio, la volontà o la capacità di riconoscere ai beneficiari di una protezione internazionale i diritti e le prerogative a loro afferenti, rispettivamente che questi non potrebbero ottenerle per la via giudiziaria (cfr. in tal senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-5659/2021 consid. 4.4.1 con ulteriori rif. citati). Le argomentazioni contrarie contenute nel ricorso, non sono atte a rimettere in discussione tale giurisprudenza. 7.3.5 Cionondimeno, quanto sopra rilevato non impedisce alla ricorrente di stabilire che, nel suo caso particolare, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile. Tuttavia, appartiene a lei di apportarne la dimostrazione, fondandosi sulla sua situazione personale. L'insorgente, con le sue asserzioni non è però riuscita in tale intento. In primo luogo il Tribunale rileva come dagli atti di causa non vi sono degli indizi sufficientemente sostanziati e circostanziati che facciano ritenere la sussistenza di motivi umanitari contro il trasferimento dell'insorgente tali da ritenere che lo stesso costituirebbe un trattamento contrario all'art. 3 CEDU ed alla giurisprudenza in merito, all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Invero, ella è stata riconosciuta quale rifugiata in Grecia e pertanto può prevalersi della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione). Il capitolo VII di tale direttiva regola i diritti derivanti dallo statuto di rifugiato e di persona che beneficia della protezione internazionale sussidiaria (cfr. in particolare l'art. 26 [Accesso all'occupazione], l'art. 29 [Assistenza sociale] e l'art. 30 [Assistenza sanitaria] in combinato disposto con l'art. 20 par. 2). Appartiene in tal senso alla ricorrente di indirizzarsi verso le autorità greche per far valere i suoi diritti e, in caso di necessità, di agire per le vie giudiziarie disponibili (cfr. la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5 con ulteriore rif. citato). Malgrado la ricorrente abbia segnalato già nel corso del colloquio Dublino, come pure specificato nelle sue osservazioni seguenti che avrebbe dovuto lasciare il campo sito sull'C._______ dopo aver ottenuto la protezione internazionale, e che avrebbe vissuto in condizioni di vita precarie e difficili, in particolare dopo essere giunta ad D._______ il (...); tuttavia non ha mai addotto di aver richiesto aiuto per ottenere segnatamente un alloggio, un lavoro, ed altre prestazioni essenziali - salvo per il cibo allorché si trovava ad D._______ a delle mense per poveri - alle autorità greche. Non appare tuttavia che gliene sarebbero mancate le possibilità, in quanto è lei stessa che ha addotto di essersi recata giornalmente ad D._______ in cerca di lavoro, nonché nelle chiese per beneficiare dei pasti per poveri. Appare invece dalle sue asserzioni che ella disponesse in realtà di mezzi finanziari sufficienti, provenienti da famigliari all'estero, per procurarsi i beni di prima necessità. Peraltro ella non soffre di problematiche di salute a tal punto gravi (cfr. infra consid. 7.4.3), che le avrebbero impedito di richiedere o che le impedirebbero in futuro di indirizzarsi alle autorità greche per far valere i suoi diritti rispettivamente ottenere le prestazioni materiali presso le autorità statali competenti, rispettivamente ed in caso di bisogno pure appellarsi all'aiuto delle organizzazioni private ed internazionali presenti su suolo ellenico. Ciò che l'insorgente non appare aver mai né cercato né sollecitato per farsi aiutare nei bisogni quotidiani, allegando soltanto genericamente nel suo parere alla bozza di decisione negativa della SEM che le misure di sostegno sarebbero state offerte soltanto a persone più fragili di lei (cfr. atto n. 30/5, pag. 1). Che la richiedente non vivesse in uno stato di totale abbandono ed indigenza come ella vuole far credere, risulta poi anche da ulteriori indizi. Dopo poco più di (...) mesi vissuti ad D._______, sarebbe difatti partita verso la E._______ in aereo, con il suo passaporto greco - quindi disponendo per lo meno dei soldi del biglietto di viaggio - e quivi avrebbe soggiornato per diversi mesi, senza depositare alcuna domanda d'asilo, sino al suo arrivo in Svizzera il (...) dicembre 2021 (cfr. atto n. 15/2). Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti proscritti dalle norme di diritto internazionali già succitate. Non si ravvisano neppure gli estremi per ammettere che le autorità greche abbiano violato la CEDAW, in particolare l'art. 2 citato dalla ricorrente nel suo atto ricorsuale, come pure l'art. 18 della Convenzione di Istanbul, peraltro convenzioni che la Grecia ha pure ratificato. Invero, si osserva in merito dapprima che l'insorgente ha riferito di un unico episodio nel quale vi sarebbe stato nei suoi confronti un tentativo di violenze da parte di sconosciuti, allorché si trovava ad D._______, e non di altre molestie o aggressioni concrete che avrebbe subito su suolo ellenico come invece ha riportato nel suo ricorso (cfr. pag. 12). Ella nelle sue osservazioni al diritto di essere sentito, ha in un primo momento riferito in merito a tale episodio che avrebbe inteso denunciare il fatto ad alcuni agenti di polizia, che però non avrebbero considerato tale sua richiesta e sarebbe stata invitata ad andarsene (cfr. atto n. 24/7, pag. 2), quando invece successivamente ha asserito che non le sarebbe stata offerta la possibilità di procedere nell'iter penale, verosimilmente in ragione di incomprensioni linguistiche ed il mancato supporto legale (cfr. atto n. 30/5, pag. 3). Ora, per quanto non si intenda mettere in questione la verosimiglianza che il descritto deplorevole tentativo di violenze nei confronti della ricorrente sia avvenuto, tuttavia quest'ultima non è stata in grado di descrivere in modo concreto e sostanziato le circostanze ed il contesto nelle quali ella avrebbe voluto denunciare tale atto a degli agenti di polizia greci. Peraltro, anche si ritenesse verosimile che i predetti non le avrebbero prestato la dovuta attenzione e supporto, ciò sarebbe da inquadrare in un'omissione di alcuni poliziotti, ma non da imputare all'intero sistema di polizia e di perseguimento penale greco. Dalle circostanze narrate dall'insorgente, non appare difatti come le autorità preposte non adempirebbero in generale ai loro obblighi di perseguimento penale, e ad offrire l'aiuto necessario all'insorgente, nel caso ella si trovasse nuovamente confrontata o esposta a delle minacce concrete, in caso di bisogno, e nel caso d'inadempienze da parte degli organi preposti, apparterrà a lei adire le vie legali disponibili per far valere i suoi diritti. In particolare, non si ravvisa nelle sue allegazioni, in che modo in Grecia ella verrebbe discriminata secondo il suo genere ai sensi dell'art. 2 CEDAW, non avendo del resto la ricorrente sostanziato maggiormente le sue allegazioni ricorsuali in merito. Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato valetudinario della ricorrente (cfr. anche infra consid. 7.4.3), sufficientemente acclarato in sede di prima istanza (cfr. anche supra consid. 4.4), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 7.3.6 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia dell'insorgente è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi). 7.4 7.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito di situazione quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Altresì ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi UE/AELS è da ritenersi di principio esigibile e tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza del Tribunale E-1985/2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.2 con ulteriori riferimenti citati). 7.4.2 Nella fattispecie, l'insorgente non è riuscita a sovvertire la presunzione testé citata. Le difficili condizioni di esistenza, peraltro questione già trattata sotto l'aspetto dell'ammissibilità, non sono in specie sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento. Segnatamente, nella misura in cui la ricorrente fa riferimento alle precarie condizioni di vita dei migranti in Grecia, va effettivamente rilevato che il sistema di assistenza sociale greco presenta delle criticità non soltanto per i richiedenti asilo, ma anche per le persone beneficiarie di protezione internazionale (cfr. sentenze della CorteEDU, Saidoun contro Grecia, 40083/07 e Fawsie contro Grecia, 40080/07, entrambe del 28 ottobre 2010). Nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata riconosciuta ella ha diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, essendo che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, in principio anche il mercato di lavoro risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 consid. 8.5). Le asserzioni rese dalla ricorrente in modo generico riguardo al fatto che per lei non sarebbero accessibili alcune forme di sostegno finanziario, non sono atte a modificare la predetta conclusione. Per quanto attiene poi le sue allegazioni inerenti il fatto che non abbia trovato un posto di lavoro in Grecia, si rinvia in merito a quanto già motivato in modo puntuale dalla SEM nella decisione impugnata (cfr. p.to III, pag. 10), essendo inoltre che in merito la ricorrente non apporta ulteriori elementi con il ricorso. Anche se le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni che l'interessata verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24 consid. 5a) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/2021 consid. 7.4.2). 7.4.3 7.4.3.1 Per quanto concerne le persone in trattamento medico in Svizzera, in caso di ritorno nel paese d'origine, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Lo straniero non può tuttavia prevalersi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, per dedurre un diritto incondizionato al soggiorno in Svizzera e un accesso generale alle misure mediche suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione non raggiungono lo standard elvetico. In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e relativi riferimenti). 7.4.3.2 In specie, risulta dai documenti medici all'inserto che la ricorrente dal profilo psichiatrico soffre di una sindrome da disadattamento con disturbo prevalentemente di altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23), nonché si è impostata una terapia farmacologica a base di Trittico 50 mg ed in riserva di Temesta 1 mg, se presente insonnia. Altresì si sono proposti dei colloqui psichiatrici di supporto (cfr. atto n. 28/2). Inoltre, le è stata diagnosticata un'emicrania senza aura, con la prescrizione di Panadol al bisogno ed un eventuale controllo all'inizio di (...) per eventualmente decidere di un trattamento profilattico (cfr. atto n. 27/2). Dal profilo oftalmologico, le sono stati diagnosticati un astigmatismo, come pure una verosimile imperfezione vitreale post-traumatica ( ... anni prima), con la prescrizione di occhiali e l'effettuazione di un controllo al bisogno (cfr. atto n. 25/8). Risulta inoltre dagli atti come la ricorrente è stata visitata anche in un'occasione per una problematica dentale, che appare essersi risolta (cfr. atto n. 26/2). Nel suo ricorso, a parte quanto già sopra osservato riguardo un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti medici rilevanti (cfr. supra consid. 4.4), quest'ultima non ha avanzato alcun nuovo elemento in rapporto ai suoi disturbi di salute. 7.4.3.3 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Peraltro, la Grecia dispone delle strutture mediche sufficienti, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. anche le sentenze del TribunaleE-5659/2021 consid. 5.3; E-323/2022 del 31 gennaio 2022). 7.4.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi). 7.5 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non era in casu necessario, come proposto nel ricorso dall'insorgente, che la SEM richiedesse alle autorità greche delle garanzie in merito all'alloggio ed all'assistenza per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia. 7.6 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), ritenuto che le autorità greche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente - essendo quest'ultima beneficiaria dello statuto di rifugiato e di un permesso di soggiorno tutt'ora valido in Grecia - e che la pandemia di coronavirus attuale, non conduce all'impossibilità della stessa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 6 e 7, E-323/2022 del 31 gennaio 2022, D-4075/2020 del 24 agosto 2020 consid. 10 con ulteriore riferimento citato). 7.7 Ne discende che, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

8. In conclusione, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda volta all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è accolta.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari