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D-4132/2022

D-4132/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

E. 5 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 6.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella della madre del ricorrente (D-4130/2022), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17).

E. 6.2 Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello della madre (cfr. D-4130/2022). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause.

E. 7.1 In sede di colloquio Dublino, l'interessato ha riferito innanzitutto di aver ottenuto una decisione positiva alla sua domanda d'asilo in Grecia. Insieme alla madre, avrebbe soggiornato ad Atene dal (...) 2020 al (...) 2022 quando in aereo avrebbero raggiunto insieme la Germania. In Grecia essi avrebbero cambiato abitazione cinque volte, tre di questi alloggi sarebbero stati finanziati grazie al sostegno ricevuto dalla zia, mentre il quarto alloggio sarebbe stato fornito dal governo. Tuttavia, dopo l'ottenimento della protezione, egli e la madre sarebbero stati sfrattati ed avrebbero infine trovato da soli l'ultima casa per la quale la madre del richiedente avrebbe stipulato legalmente un contratto d'affitto. Per cinque mesi dopo il deposito della domanda d'asilo, essi avrebbero ricevuto un sostegno finanziario da parte del Governo, lo stesso sarebbe tuttavia cessato all'incirca nel momento in cui avrebbero ricevuto la protezione internazionale. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, il richiedente ha riferito di aver appena subito un intervento (...) per l'estrazione di una (...) e di soffrire di problemi (...). In Grecia, per il tramite dell'associazione (...), un medico (...) gli avrebbe diagnosticato un (...) e gli sarebbero state prescritte (...) che avrebbe svolto in toto. Infine, una volta sarebbe stato (...) al (...) ed in ospedale sarebbe stato curato gratuitamente. In Grecia egli avrebbe lavorato soltanto nell'ultimo mese part-time in (...), mentre in precedenza avrebbe frequentato un anno di scuola e dei corsi di lingua. In occasione del diritto di essere sentito, egli ha dichiarato di non voler far ritorno in Grecia poiché non sarebbe un posto sicuro. Il (...), dal quale egli e la madre sarebbero fuggiti a causa delle violenze, avrebbe pubblicato un annuncio con le loro fotografie ed una taglia sulla loro testa. Il richiedente sarebbe stato riconosciuto per strada e sarebbe stato aggredito.

E. 7.2 In sede di parere sul progetto di decisione, il richiedente ha ribadito che la propria incolumità e quella della madre, non solo sarebbe in pericolo in Grecia, ma sarebbe pure già stata violata in tale Paese sotto l'impotenza delle autorità di sicurezza. Egli avrebbe riferito di essere espatriato dall'Iran a causa delle violente persecuzioni perpetrate dal (...) - potente colonnello dell'esercito iraniano - nei suoi confronti, e nei confronti della madre. Oltra ai tentativi di omicidio della madre in Patria, il (...) avrebbe pure organizzato una "caccia all'uomo" nei loro confronti in Grecia ed avrebbe messo una taglia di 10'000 Euro sulle loro teste come dimostrerebbero i "print screen" di annunci effettuati su alcune chat di migranti e richiedenti l'asilo in Grecia. Il richiedente avrebbe più volte chiesto aiuto alle autorità greche, ma queste gli avrebbero detto che senza una reale aggressione esse non potrebbero far nulla, per poi addirittura sfrattarlo dall'appartamento. Dopo alcuni mesi l'interessato e la madre sarebbero stati individuati e riconosciuti da alcuni soggetti per strada ad Atene e da questi aggrediti. Ancora una volta, il richiedente si sarebbe rivolto alle autorità di polizia, che però si sarebbero limitate a dirgli che l'assenza di telecamere sul posto e di persone disposte a testimoniare, avrebbe reso inutile una denuncia e l'avvio di indagini. In caso di ritorno in Grecia egli si troverebbe quindi esposto ad ogni sorta di pericolo, in quanto del tutto privo di una rete sociale e di mezzi di sostentamento e con decine di potenziali attentatori alla sua vita. Per tali importanti motivi, sarebbe auspicabile rinunciare ad un eventuale allontanamento verso la Grecia, in considerazione di una costellazione di fattori che nel loro complesso raggiungerebbero una soglia di gravità considerevole, tale da implicarne l'inammissibilità o quantomeno l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 7.3 Nella decisione l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità, ha osservato che non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. Per ciò che riguarda le minacce da parte del (...), i mezzi di prova forniti non sarebbero in alcun modo circostanziati. Nel corso del colloquio Dublino egli avrebbe asserito di essere stato l'unica vittima dell'aggressione e non avrebbe fatto alcun riferimento al fatto che anche la madre fosse stata malmenata. Altresì, egli avrebbe riportato una sola aggressione e non molteplici come la madre. Ciò porterebbe a mettere in dubbio la gravità dei fatti. Quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni siano avvenute, nulla porterebbe alla conclusione che le stesse siano dovute alla taglia emessa dal (...). La correlazione tra i due eventi non sarebbe in alcun modo provata. In aggiunta, le autorità di polizia elleniche non avrebbero negato un intervento, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere. In presenza di maggiori indizi, la polizia in Grecia potrebbe dunque fornirgli protezione. In seguito, l'autorità inferiore ha escluso la sussistenza di una malattia grave o il peggioramento drastico dello stato di salute del richiedente in caso di trasferimento in Grecia. Invero, egli attualmente beneficerebbe di un sostegno psicologico che potrà proseguire in Grecia. In tale Paese egli avrebbe già beneficiato di una presa a carico medica per i problemi psicologici. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che egli verrebbe privato della presa in carico medica. Infine, la SEM ha constatato che il richiedente parla greco, avrebbe seguito delle formazioni in Grecia così come avrebbe ricevuto il sostengo di un'organizzazione per disoccupati e dell'associazione (...). Egli avrebbe inoltre esercitato un'attività lucrativa e sottolineato che non avrebbe lasciato la Grecia se non avesse avuto problemi di sicurezza. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Infine, l'allontanamento del richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 7.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente fa anzitutto una premessa sulle violenze subite in Iran dal (...), un colonnello dell'esercito. Dal momento della fuga del ricorrente e della madre dall'Iran, essi sarebbero stati attivamente ricercati dal (...). Un avviso con le loro foto sarebbe stato pubblicato su alcune chat in uso tra i migranti iraniani ed in una di queste la foto sarebbe stata addirittura accompagnata da una taglia di 10'000 Euro per chiunque fornisca informazioni su di loro. L'insorgente e la madre avrebbero riferito questa situazione di pericolo alle autorità di polizia elleniche, tuttavia quest'ultime avrebbero risposto che si tratterebbe per il momento solo di un "timore", e fintanto che non ci fosse stata un'azione concreta essi non avrebbero potuto proteggerli. Inoltre il (...) del ricorrente non si troverebbe sul territorio di giurisdizione greco e pertanto non avrebbe potuto essere né indagato né arrestato. Essi sarebbero poi stati aggrediti per strada da alcuni individui che li avrebbero riconosciuti proprio grazie alla taglia sulle loro teste. Il ricorrente sarebbe stato malmenato e gravemente ferito con un coltello, mentre la madre avrebbe patito un malore per la paura ed avrebbe battuto la testa. Per entrambi sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale e per la madre sarebbe stato disposto un esame (...). Il senso di abbandono da parte delle autorità avrebbe portato l'insorgente e sua madre a cambiare spesso casa. Essi avrebbero sporto denuncia alla polizia greca, chiedendo protezione, ma di nuovo le autorità avrebbero riferito dell'impossibilità di procedere. Sentendosi in pericolo, essi avrebbero dunque deciso di lasciare la Grecia. In seguito, l'insorgente ritiene di non aver potuto affatto contare su un aiuto materiale sufficiente da parte delle autorità greche, rendendo la sua vita ancor più difficile e psicologicamente inaccettabile. Privati quindi di ogni forma di sostegno economico, salvo il contributo familiare ed associativo, l'insorgente e la madre avrebbero dunque cercato lavoro, ma la nota e gravissima situazione economico-sociale della Grecia avrebbe reso loro impossibile l'accesso al mercato del lavoro regolare, e pertanto avrebbero dovuto ripiegare su lavori in nero, malpagati e privi di ogni tutela. Proprio per la totale assenza di assistenza materiale da parte della Grecia e per la necessità di nascondersi da possibili delatori iraniani, il ricorrente e la madre avrebbero cambiato ben cinque appartamenti. Soltanto in un'occasione l'abitazione sarebbe stata fornita dal governo, ma sarebbero stati sfrattati non appena ricevuto lo statuto di rifugiati. In seguito, il ricorrente e la madre avrebbero dichiarato di aver potuto beneficiare di cure gratuite statali in Grecia solo in occasione dell'aggressione subita per strada, ma che per tutto il resto avrebbero dovuto arrangiarsi con associazioni ed enti caritatevoli da essi stessi trovati, le quali tuttavia non avrebbero potuto fornire loro il giusto supporto. Le dichiarazioni rese dall'insorgente e dalla madre, porrebbero in luce le già note criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in Grecia. Il ricorrente fa infine riferimento al rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 3 agosto 2022, "Griechenland als sicherer Drittstaat"- Juristische Analyse - Update 2022. Secondo l'OSAR la presunzione di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia non sarebbe sostenibile e l'esecuzione di tale misura dovrebbe dunque essere giudicata inammissibile ed irragionevole a meno che ci siano delle circostanze particolarmente favorevoli.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 9.4.1 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente, il (...) novembre 2021, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2021 sino al (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM ... -20/1).

E. 9.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, il ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante egli abbia ricevuto un sostegno finanziario per soli cinque mesi e soltanto in un'occasione le autorità gli avrebbero fornito un alloggio - dal quale sarebbe stato sfrattato insieme alla madre non appena ottenuta la protezione internazionale - l'insorgente e la madre sarebbero riusciti a trovare un lavoro - seppure non dichiarato - ed a stipulare legalmente un contratto d'affitto per la loro ultima abitazione. L'insorgente ha poi asserito di non essersi rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche, ma di aver chiesto soltanto alla Caritas, la quale gli avrebbe detto che non poteva ricevere più niente avendo ottenuto la protezione. Contrariamente a quanto riferito in merito al mancato sostegno, la madre del ricorrente ha dichiarato di aver potuto beneficiare per tre mesi dell'aiuto dell'associazione (...) per finanziare i costi dell'alloggio e se non avessero lasciato la Grecia, il sostegno l'avrebbero ricevuto per un totale di sette mesi. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che il ricorrente e la madre non vivessero in uno stato di totale abbandono ed indigenza, già solo per il fatto che siano riusciti a risparmiare parte del denaro che guadagnavano per poter compare dei biglietti aerei per la Germania per entrambi. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 9.4.3 Inoltre, per quanto concerne il timore di essere riconosciuto da terzi e di venire rapito o minacciato a causa delle ricerche del (...), il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito del ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Per quanto riguarda l'aggressione di cui sarebbero stati vittima lui e la madre, si rileva innanzitutto che le allegazioni risultano essere contraddittorie, ciò che fa dubitare della loro verosimiglianza. Nel corso del colloquio Dublino, l'insorgente ha infatti riferito che nell'autunno del 2021 sarebbe stato aggredito con un'arma da taglio e ferito (...). In sede di parere sulla bozza di decisione, egli ha invece riferito che anche la madre sarebbe stata riconosciuta insieme a lui e che anch'ella sarebbe stata vittima di tale aggressione, in particolare sarebbe stata malmenata. Al ricorrente sarebbe poi stato prescritto un esame radioscopico (...). In sede di ricorso, la versione dei fatti viene tuttavia modificata ancora una volta e l'insorgente riferisce che l'esame (...) sarebbe stato prescritto alla madre e non a lui. Orbene, si rileva che il suddetto esame (all. 8 al ricorso), è stato prescritto il (...) giugno 2022 alla madre del ricorrente. Ciò risulta quantomeno singolare, dal momento che l'aggressione sarebbe avvenuta nell'autunno del 2021. In seguito, quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni abbiano davvero avuto luogo, non vi sono elementi per ritenere che esse siano dovute alla taglia emessa dal (...) nei loro confronti. La correlazione tra i due eventi non è provata in alcun modo. Altresì, le autorità di polizia non avrebbero rifiutato di intervenire, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere e che un incarto sarebbe poi stato aperto. A questo proposito, lo sfratto dall'appartamento fornito dal governo non può essere ritenuto come una mancata protezione da parte delle autorità. In caso di necessità, egli dovrà dunque rivolgersi alle autorità e richiedere protezione.

E. 9.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1).

E. 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovato il ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). A ciò si aggiunge il fatto che l'interessato, avendo potuto frequentare dei corsi di lingua gratuiti ed un anno di liceo ad Atene, ora parla la lingua greca, ciò che gli faciliterà la ricerca di un impiego e potrà altresì aiutare la madre nella ricerca di un impiego o di sostegno presso le autorità greche.

E. 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 10.3.2 Dai documenti medici all'inserto, risulta che in seguito al controllo medico del 21 luglio 2022, il giorno seguente il ricorrente ha subito un piccolo intervento (...) per l'estrazione di una (...). Dal 26 luglio 2022 al 28 luglio 2022, l'insorgente è poi stato ricoverato volontariamente presso la (...) e gli è stata diagnosticata una (...). Alla dimissione non gli è stata prescritta una terapia farmacologica ed egli è stato segnalato al (...) di C._______ per un percorso (...) e monitoraggio clinico. Al (...) egli è stato visitato il 30 agosto 2022, nel corso della visita è stata confermata la diagnosi effettuata alla (...) e gli è pure stato diagnosticato un possibile (...). Egli ha rifiutato un trattamento farmacologico, ma ha accettato la proposta di sostegno psicologico. La visita del 16 settembre 2022 non ha riscontrato modifiche di diagnosi o terapie.

E. 10.3.3 A questo proposito è inoltre necessario rilevare che l'insorgente in Grecia, grazie all'associazione (...), ha potuto beneficiare di una visita medica (...) dove gli è stato diagnosticato un (...) e gli sono state prescritte (...) sedute di psicoterapia che ha svolto in toto (cfr. atto SEM ... -16/6). In occasione dell'aggressione egli ha pure beneficiato di cure gratuite.

E. 10.3.4 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.

E. 10.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 11 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere il ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4132/2022 Sentenza del 27 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Iran, patrocinato da Paolo Guidone, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM dell'8 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino iraniano, il 13 luglio 2022 ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera insieme alla madre B._______ (oggetto della procedura D-4130/2022). B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 12 gennaio 2021 e che l'11 novembre 2021 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale Paese. C. Il 22 luglio 2022 il richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatagli, mentre il 25 luglio 2022 è stato sentito sui dati personali. D. Il 2 agosto 2022 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale al richiedente è stato concesso il diritto di essere sentito in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia. E. Il 4 agosto 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione del richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessato ed hanno indicato che allo stesso è stato accordato lo statuto di rifugiato il (...) novembre 2021 e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2021 al (...) novembre 2024. F. L'8 settembre 2022 il richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa il 7 settembre 2022. G. Con decisione dell'8 settembre 2022, notificata il 9 settembre 2022, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Grecia. H. Con ricorso del 16 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 settembre 2022), l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso, anzitutto, alla congiunzione della causa con quella della madre; in seguito, all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. I. In data 21 luglio 2022, 22 luglio 2022, 12 agosto 2022, 30 agosto 2022 e 16 settembre 2022 egli è stato visitato da un medico. Mentre dal 26 luglio 2022 al 28 luglio 2022 egli è stato ricoverato presso la (...). Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

5. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 6. 6.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella della madre del ricorrente (D-4130/2022), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17). 6.2 Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dal ricorrente. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello della madre (cfr. D-4130/2022). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause. 7. 7.1 In sede di colloquio Dublino, l'interessato ha riferito innanzitutto di aver ottenuto una decisione positiva alla sua domanda d'asilo in Grecia. Insieme alla madre, avrebbe soggiornato ad Atene dal (...) 2020 al (...) 2022 quando in aereo avrebbero raggiunto insieme la Germania. In Grecia essi avrebbero cambiato abitazione cinque volte, tre di questi alloggi sarebbero stati finanziati grazie al sostegno ricevuto dalla zia, mentre il quarto alloggio sarebbe stato fornito dal governo. Tuttavia, dopo l'ottenimento della protezione, egli e la madre sarebbero stati sfrattati ed avrebbero infine trovato da soli l'ultima casa per la quale la madre del richiedente avrebbe stipulato legalmente un contratto d'affitto. Per cinque mesi dopo il deposito della domanda d'asilo, essi avrebbero ricevuto un sostegno finanziario da parte del Governo, lo stesso sarebbe tuttavia cessato all'incirca nel momento in cui avrebbero ricevuto la protezione internazionale. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, il richiedente ha riferito di aver appena subito un intervento (...) per l'estrazione di una (...) e di soffrire di problemi (...). In Grecia, per il tramite dell'associazione (...), un medico (...) gli avrebbe diagnosticato un (...) e gli sarebbero state prescritte (...) che avrebbe svolto in toto. Infine, una volta sarebbe stato (...) al (...) ed in ospedale sarebbe stato curato gratuitamente. In Grecia egli avrebbe lavorato soltanto nell'ultimo mese part-time in (...), mentre in precedenza avrebbe frequentato un anno di scuola e dei corsi di lingua. In occasione del diritto di essere sentito, egli ha dichiarato di non voler far ritorno in Grecia poiché non sarebbe un posto sicuro. Il (...), dal quale egli e la madre sarebbero fuggiti a causa delle violenze, avrebbe pubblicato un annuncio con le loro fotografie ed una taglia sulla loro testa. Il richiedente sarebbe stato riconosciuto per strada e sarebbe stato aggredito. 7.2 In sede di parere sul progetto di decisione, il richiedente ha ribadito che la propria incolumità e quella della madre, non solo sarebbe in pericolo in Grecia, ma sarebbe pure già stata violata in tale Paese sotto l'impotenza delle autorità di sicurezza. Egli avrebbe riferito di essere espatriato dall'Iran a causa delle violente persecuzioni perpetrate dal (...) - potente colonnello dell'esercito iraniano - nei suoi confronti, e nei confronti della madre. Oltra ai tentativi di omicidio della madre in Patria, il (...) avrebbe pure organizzato una "caccia all'uomo" nei loro confronti in Grecia ed avrebbe messo una taglia di 10'000 Euro sulle loro teste come dimostrerebbero i "print screen" di annunci effettuati su alcune chat di migranti e richiedenti l'asilo in Grecia. Il richiedente avrebbe più volte chiesto aiuto alle autorità greche, ma queste gli avrebbero detto che senza una reale aggressione esse non potrebbero far nulla, per poi addirittura sfrattarlo dall'appartamento. Dopo alcuni mesi l'interessato e la madre sarebbero stati individuati e riconosciuti da alcuni soggetti per strada ad Atene e da questi aggrediti. Ancora una volta, il richiedente si sarebbe rivolto alle autorità di polizia, che però si sarebbero limitate a dirgli che l'assenza di telecamere sul posto e di persone disposte a testimoniare, avrebbe reso inutile una denuncia e l'avvio di indagini. In caso di ritorno in Grecia egli si troverebbe quindi esposto ad ogni sorta di pericolo, in quanto del tutto privo di una rete sociale e di mezzi di sostentamento e con decine di potenziali attentatori alla sua vita. Per tali importanti motivi, sarebbe auspicabile rinunciare ad un eventuale allontanamento verso la Grecia, in considerazione di una costellazione di fattori che nel loro complesso raggiungerebbero una soglia di gravità considerevole, tale da implicarne l'inammissibilità o quantomeno l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 7.3 Nella decisione l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità, ha osservato che non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposto a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. Per ciò che riguarda le minacce da parte del (...), i mezzi di prova forniti non sarebbero in alcun modo circostanziati. Nel corso del colloquio Dublino egli avrebbe asserito di essere stato l'unica vittima dell'aggressione e non avrebbe fatto alcun riferimento al fatto che anche la madre fosse stata malmenata. Altresì, egli avrebbe riportato una sola aggressione e non molteplici come la madre. Ciò porterebbe a mettere in dubbio la gravità dei fatti. Quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni siano avvenute, nulla porterebbe alla conclusione che le stesse siano dovute alla taglia emessa dal (...). La correlazione tra i due eventi non sarebbe in alcun modo provata. In aggiunta, le autorità di polizia elleniche non avrebbero negato un intervento, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere. In presenza di maggiori indizi, la polizia in Grecia potrebbe dunque fornirgli protezione. In seguito, l'autorità inferiore ha escluso la sussistenza di una malattia grave o il peggioramento drastico dello stato di salute del richiedente in caso di trasferimento in Grecia. Invero, egli attualmente beneficerebbe di un sostegno psicologico che potrà proseguire in Grecia. In tale Paese egli avrebbe già beneficiato di una presa a carico medica per i problemi psicologici. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che egli verrebbe privato della presa in carico medica. Infine, la SEM ha constatato che il richiedente parla greco, avrebbe seguito delle formazioni in Grecia così come avrebbe ricevuto il sostengo di un'organizzazione per disoccupati e dell'associazione (...). Egli avrebbe inoltre esercitato un'attività lucrativa e sottolineato che non avrebbe lasciato la Grecia se non avesse avuto problemi di sicurezza. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Infine, l'allontanamento del richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 7.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente fa anzitutto una premessa sulle violenze subite in Iran dal (...), un colonnello dell'esercito. Dal momento della fuga del ricorrente e della madre dall'Iran, essi sarebbero stati attivamente ricercati dal (...). Un avviso con le loro foto sarebbe stato pubblicato su alcune chat in uso tra i migranti iraniani ed in una di queste la foto sarebbe stata addirittura accompagnata da una taglia di 10'000 Euro per chiunque fornisca informazioni su di loro. L'insorgente e la madre avrebbero riferito questa situazione di pericolo alle autorità di polizia elleniche, tuttavia quest'ultime avrebbero risposto che si tratterebbe per il momento solo di un "timore", e fintanto che non ci fosse stata un'azione concreta essi non avrebbero potuto proteggerli. Inoltre il (...) del ricorrente non si troverebbe sul territorio di giurisdizione greco e pertanto non avrebbe potuto essere né indagato né arrestato. Essi sarebbero poi stati aggrediti per strada da alcuni individui che li avrebbero riconosciuti proprio grazie alla taglia sulle loro teste. Il ricorrente sarebbe stato malmenato e gravemente ferito con un coltello, mentre la madre avrebbe patito un malore per la paura ed avrebbe battuto la testa. Per entrambi sarebbe stato necessario il trasporto in ospedale e per la madre sarebbe stato disposto un esame (...). Il senso di abbandono da parte delle autorità avrebbe portato l'insorgente e sua madre a cambiare spesso casa. Essi avrebbero sporto denuncia alla polizia greca, chiedendo protezione, ma di nuovo le autorità avrebbero riferito dell'impossibilità di procedere. Sentendosi in pericolo, essi avrebbero dunque deciso di lasciare la Grecia. In seguito, l'insorgente ritiene di non aver potuto affatto contare su un aiuto materiale sufficiente da parte delle autorità greche, rendendo la sua vita ancor più difficile e psicologicamente inaccettabile. Privati quindi di ogni forma di sostegno economico, salvo il contributo familiare ed associativo, l'insorgente e la madre avrebbero dunque cercato lavoro, ma la nota e gravissima situazione economico-sociale della Grecia avrebbe reso loro impossibile l'accesso al mercato del lavoro regolare, e pertanto avrebbero dovuto ripiegare su lavori in nero, malpagati e privi di ogni tutela. Proprio per la totale assenza di assistenza materiale da parte della Grecia e per la necessità di nascondersi da possibili delatori iraniani, il ricorrente e la madre avrebbero cambiato ben cinque appartamenti. Soltanto in un'occasione l'abitazione sarebbe stata fornita dal governo, ma sarebbero stati sfrattati non appena ricevuto lo statuto di rifugiati. In seguito, il ricorrente e la madre avrebbero dichiarato di aver potuto beneficiare di cure gratuite statali in Grecia solo in occasione dell'aggressione subita per strada, ma che per tutto il resto avrebbero dovuto arrangiarsi con associazioni ed enti caritatevoli da essi stessi trovati, le quali tuttavia non avrebbero potuto fornire loro il giusto supporto. Le dichiarazioni rese dall'insorgente e dalla madre, porrebbero in luce le già note criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in Grecia. Il ricorrente fa infine riferimento al rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 3 agosto 2022, "Griechenland als sicherer Drittstaat"- Juristische Analyse - Update 2022. Secondo l'OSAR la presunzione di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia non sarebbe sostenibile e l'esecuzione di tale misura dovrebbe dunque essere giudicata inammissibile ed irragionevole a meno che ci siano delle circostanze particolarmente favorevoli. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, il ricorrente è rinviato in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessato sovvertire tale presunzione. A tal fine, egli deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non gli concedano la necessaria protezione o lo espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessato potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.4 9.4.1 Nella fattispecie, risulta che al ricorrente, il (...) novembre 2021, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiato in Grecia e che egli è stato posto al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2021 sino al (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM ... -20/1). 9.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, il ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che gli spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante egli abbia ricevuto un sostegno finanziario per soli cinque mesi e soltanto in un'occasione le autorità gli avrebbero fornito un alloggio - dal quale sarebbe stato sfrattato insieme alla madre non appena ottenuta la protezione internazionale - l'insorgente e la madre sarebbero riusciti a trovare un lavoro - seppure non dichiarato - ed a stipulare legalmente un contratto d'affitto per la loro ultima abitazione. L'insorgente ha poi asserito di non essersi rivolto direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche, ma di aver chiesto soltanto alla Caritas, la quale gli avrebbe detto che non poteva ricevere più niente avendo ottenuto la protezione. Contrariamente a quanto riferito in merito al mancato sostegno, la madre del ricorrente ha dichiarato di aver potuto beneficiare per tre mesi dell'aiuto dell'associazione (...) per finanziare i costi dell'alloggio e se non avessero lasciato la Grecia, il sostegno l'avrebbero ricevuto per un totale di sette mesi. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che il ricorrente e la madre non vivessero in uno stato di totale abbandono ed indigenza, già solo per il fatto che siano riusciti a risparmiare parte del denaro che guadagnavano per poter compare dei biglietti aerei per la Germania per entrambi. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontato con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 9.4.3 Inoltre, per quanto concerne il timore di essere riconosciuto da terzi e di venire rapito o minacciato a causa delle ricerche del (...), il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito del ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Per quanto riguarda l'aggressione di cui sarebbero stati vittima lui e la madre, si rileva innanzitutto che le allegazioni risultano essere contraddittorie, ciò che fa dubitare della loro verosimiglianza. Nel corso del colloquio Dublino, l'insorgente ha infatti riferito che nell'autunno del 2021 sarebbe stato aggredito con un'arma da taglio e ferito (...). In sede di parere sulla bozza di decisione, egli ha invece riferito che anche la madre sarebbe stata riconosciuta insieme a lui e che anch'ella sarebbe stata vittima di tale aggressione, in particolare sarebbe stata malmenata. Al ricorrente sarebbe poi stato prescritto un esame radioscopico (...). In sede di ricorso, la versione dei fatti viene tuttavia modificata ancora una volta e l'insorgente riferisce che l'esame (...) sarebbe stato prescritto alla madre e non a lui. Orbene, si rileva che il suddetto esame (all. 8 al ricorso), è stato prescritto il (...) giugno 2022 alla madre del ricorrente. Ciò risulta quantomeno singolare, dal momento che l'aggressione sarebbe avvenuta nell'autunno del 2021. In seguito, quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni abbiano davvero avuto luogo, non vi sono elementi per ritenere che esse siano dovute alla taglia emessa dal (...) nei loro confronti. La correlazione tra i due eventi non è provata in alcun modo. Altresì, le autorità di polizia non avrebbero rifiutato di intervenire, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere e che un incarto sarebbe poi stato aperto. A questo proposito, lo sfratto dall'appartamento fornito dal governo non può essere ritenuto come una mancata protezione da parte delle autorità. In caso di necessità, egli dovrà dunque rivolgersi alle autorità e richiedere protezione. 9.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute del ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessato rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovato il ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che gli spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiato riconosciuto egli ha infatti diritto ad essere trattato in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che egli dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio il mercato del lavoro greco risulta essergli aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessato verrebbe esposto ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). A ciò si aggiunge il fatto che l'interessato, avendo potuto frequentare dei corsi di lingua gratuiti ed un anno di liceo ad Atene, ora parla la lingua greca, ciò che gli faciliterà la ricerca di un impiego e potrà altresì aiutare la madre nella ricerca di un impiego o di sostegno presso le autorità greche. 10.3 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'insorgente, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 10.3.2 Dai documenti medici all'inserto, risulta che in seguito al controllo medico del 21 luglio 2022, il giorno seguente il ricorrente ha subito un piccolo intervento (...) per l'estrazione di una (...). Dal 26 luglio 2022 al 28 luglio 2022, l'insorgente è poi stato ricoverato volontariamente presso la (...) e gli è stata diagnosticata una (...). Alla dimissione non gli è stata prescritta una terapia farmacologica ed egli è stato segnalato al (...) di C._______ per un percorso (...) e monitoraggio clinico. Al (...) egli è stato visitato il 30 agosto 2022, nel corso della visita è stata confermata la diagnosi effettuata alla (...) e gli è pure stato diagnosticato un possibile (...). Egli ha rifiutato un trattamento farmacologico, ma ha accettato la proposta di sostegno psicologico. La visita del 16 settembre 2022 non ha riscontrato modifiche di diagnosi o terapie. 10.3.3 A questo proposito è inoltre necessario rilevare che l'insorgente in Grecia, grazie all'associazione (...), ha potuto beneficiare di una visita medica (...) dove gli è stato diagnosticato un (...) e gli sono state prescritte (...) sedute di psicoterapia che ha svolto in toto (cfr. atto SEM ... -16/6). In occasione dell'aggressione egli ha pure beneficiato di cure gratuite. 10.3.4 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre il ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessato ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). È pertanto responsabilità del ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 10.3.5 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

11. Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere il ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).

12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione dell'insorgente.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt