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D-4130/2022

D-4130/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi)

Erwägungen (37 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa.

E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

E. 5 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 6.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella del figlio della ricorrente (D-4132/2022), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17).

E. 6.2 Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dalla ricorrente. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello del figlio (cfr. D-4132/2022). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause.

E. 7.1 In sede di colloquio Dublino, l'interessata ha riferito innanzitutto di aver ottenuto una decisione positiva alla sua domanda d'asilo in Grecia. Insieme al figlio, avrebbe soggiornato ad Atene dal (...) 2020 al (...) 2022 quando in aereo avrebbero raggiunto insieme la Germania. In Grecia essi avrebbero cambiato abitazione cinque volte, tre di questi alloggi sarebbero stati finanziati grazie al sostegno ricevuto dalla sorella, mentre il quarto alloggio sarebbe stato fornito dal governo. Tuttavia, dopo l'ottenimento della protezione, ella ed il figlio sarebbero stati sfrattati ed avrebbero infine trovato da soli l'ultima casa per la quale la richiedente avrebbe stipulato legalmente un contratto d'affitto. Tale alloggio sarebbe stato finanziato in parte tramite il suo lavoro (non dichiarato) presso una stamperia ed in parte tramite l'organizzazione (...). Per cinque mesi dopo il deposito della domanda d'asilo, essi avrebbero ricevuto un sostegno finanziario da parte del Governo, lo stesso sarebbe tuttavia cessato all'incirca nel momento in cui avrebbero ricevuto la protezione internazionale. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, la richiedente ha riferito di essersi recata una sola volta dal medico, il quale le avrebbe dato una ricetta medica per i problemi alla (...). Non sarebbe più potuta ritornare dal medico poiché non avrebbe avuto i soldi per pagarlo. L'interessata si sarebbe pure rivolta alle associazioni (...) e (...), per chiedere aiuto. (...) sarebbe l'unica ad averla aiutata organizzandole una visita di check-up. Un'altra volta si sarebbe recata in un istituto medico che effettuava visite gratuite. In occasione del diritto di essere sentito, ella ha dichiarato di non voler far ritorno in Grecia poiché il (...) - dal quale ella sarebbe fuggita a causa delle violenze subite - l'avrebbe trovata in tale Paese ed avrebbe paura che potrebbe farla uccidere. Altresì, la situazione economica in Grecia sarebbe precaria poiché non avrebbero più ricevuto un sostegno economico.

E. 7.2 In sede di parere sul progetto di decisione, la richiedente ha ribadito che la propria incolumità e quella del figlio, non solo sarebbe in pericolo in Grecia, ma sarebbe pure già stata violata in tale Paese sotto l'impotenza delle autorità di sicurezza. Ella avrebbe riferito di essere espatriata dall'Iran a causa delle violente persecuzioni perpetrate dal (...) - potente colonnello dell'esercito iraniano - nei suoi confronti, e nei confronti del figlio. Oltra ai tentativi di omicidio in Patria, il (...) avrebbe pure organizzato una "caccia all'uomo" nei loro confronti in Grecia ed avrebbe messo una taglia di 10'000 Euro sulle loro teste come dimostrerebbero i "print screen" di annunci effettuati su alcune chat di migranti e richiedenti l'asilo in Grecia. La richiedente avrebbe più volte chiesto aiuto alle autorità greche, ma queste le avrebbero detto che senza una reale aggressione esse non potrebbero far nulla, per poi addirittura sfrattarla dall'appartamento. Dopo alcuni mesi l'interessata ed il figlio sarebbero stati individuati e riconosciuti da alcuni soggetti per strada ad Atene e da questi aggrediti. Ancora una volta, la richiedente si sarebbe rivolta alle autorità di polizia, che però si sarebbero limitate a dirle che l'assenza di telecamere sul posto e di gente disposta a testimoniare, avrebbe reso inutile una denuncia e l'avvio di indagini. In caso di ritorno in Grecia la richiedente si troverebbe quindi esposta ad ogni sorta di pericolo, in quanto del tutto priva di una rete sociale e di mezzi di sostentamento e con decine di potenziali attentatori alla sua vita. Altresì, andrebbero ritenute le difficoltà circa la ricerca di un lavoro onde poter sostentarsi. Il sostegno finanziario sarebbe stato infatti concesso soltanto per i primi mesi di permanenza in Grecia. Per tali importanti motivi, sarebbe auspicabile rinunciare ad un eventuale allontanamento verso la Grecia, in considerazione di una costellazione di fattori che nel loro complesso raggiungerebbero una soglia di gravità considerevole, tale da implicarne l'inammissibilità o quantomeno l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

E. 7.3 Nella decisione l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità, ha osservato che non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposta a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. Per ciò che riguarda le minacce da parte del (...), i mezzi di prova forniti non sarebbero in alcun modo circostanziati. Ella avrebbe poi riferito soltanto dell'aggressione del figlio e non avrebbe fatto alcun riferimento al fatto che anche lei fosse stata malmenata. Altresì, il figlio avrebbe riportato una sola aggressione e non molteplici come la richiedente. Ciò porterebbe a mettere in dubbio la gravità dei fatti. Quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni siano avvenute, nulla porterebbe alla conclusione che le stesse siano dovute alla taglia emessa dal (...). La correlazione tra i due eventi non sarebbe in alcun modo provata. In aggiunta, le autorità di polizia elleniche non avrebbero negato un intervento, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere. In presenza di maggiori indizi, la polizia in Grecia potrà dunque fornirle protezione. Per quanto concerne la fine del sostegno finanziario, la SEM ha rilevato che sarebbe compito della Grecia, avendole riconosciuto la qualità di rifugiato, fornire il sostegno necessario. Di conseguenza, ella dovrebbe rivolgersi alle autorità per far valere i suoi diritti. A tal proposito, la richiedente avrebbe ricevuto il sostegno dello Stato nonché dell'organizzazione (...) per tre mesi, la quale avrebbe potuto aiutarla per ulteriori quattro mesi se l'interessata non avesse lasciato il Paese. In seguito, l'autorità inferiore ha escluso la sussistenza di una malattia grave o il peggioramento drastico dello stato di salute della richiedente in caso di trasferimento in Grecia. Invero, nonostante le difficoltà, ella avrebbe potuto beneficiare di visite mediche e del supporto di (...). Ella si sarebbe altresì recata da un medico privato poiché non avrebbe voluto attendere la visita specialistica gratuita. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che ella verrebbe privata della presa in carico medica. Infine, la SEM ha constatato che in Grecia ella avrebbe avuto la possibilità di seguire dei corsi di lingua gratuiti. Inoltre, il figlio parlerebbe greco e potrebbe aiutarla nella ricerca di un impiego o di un sostegno presso le autorità greche. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Infine, l'allontanamento della richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 7.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente fa anzitutto una premessa sulle violenze, inclusi due tentativi di omicidio, subite in Iran dal (...). Tali violenze sarebbero riportate in maniera dettagliata nel rapporto di (...). Dal momento della fuga della ricorrente e del figlio dall'Iran, essi sarebbero stati attivamente ricercati dal (...). Un avviso con le loro foto sarebbe stato pubblicato su alcune chat in uso tra i migranti iraniani ed in una di queste la foto sarebbe stata addirittura accompagnata da una taglia di 10'000 Euro per chiunque fornisca informazioni su di loro. L'insorgente ed il figlio avrebbero riferito questa situazione di pericolo alle autorità di polizia elleniche, tuttavia quest'ultime avrebbero risposto che si tratterebbe per il momento solo di un "timore", e, fintanto che non ci fosse stata un'azione concreta, non avrebbero potuto proteggerli. Inoltre il (...), (...), non si troverebbe sul territorio di giurisdizione greco e pertanto non avrebbe potuto essere né indagato né arrestato. Il senso di abbandono da parte delle autorità avrebbe portato l'insorgente ed il figlio a cambiare spesso casa. Tutto ciò non sarebbe tuttavia bastato ad evitare l'aggressione subita da entrambi per strada da alcuni individui che li avrebbero riconosciuti, proprio grazie alla ricerca ed alla taglia pendente sulla loro testa. Essi avrebbero sporto denuncia alla polizia greca, chiedendo protezione, ma di nuovo le autorità avrebbero riferito dell'impossibilità di procedere. Sentendosi in pericolo, essi avrebbero dunque deciso di lasciare la Grecia. In seguito, l'insorgente ritiene di non aver potuto affatto contare su un aiuto materiale sufficiente da parte delle autorità greche, rendendo la sua vita ancor più difficile e psicologicamente inaccettabile. Privati di ogni forma di sostegno economico, salvo il contributo familiare ed associativo, l'insorgente ed il figlio avrebbero dunque cercato lavoro ma la nota e gravissima situazione economico-sociale della Grecia avrebbe reso loro impossibile l'accesso al mercato del lavoro regolare, e pertanto avrebbero dovuto ripiegare su lavori in nero, malpagati e privi di ogni tutela. Proprio per la totale assenza di assistenza materiale da parte della Grecia e per la necessità di nascondersi da possibili delatori iraniani, la ricorrente ed il figlio avrebbero cambiato ben cinque appartamenti. Soltanto in un'occasione l'abitazione sarebbe stata fornita dal governo, ma sarebbero stati sfrattati non appena ricevuto lo statuto di rifugiati. In seguito, la ricorrente ed il figlio avrebbero dichiarato di aver potuto beneficiare di cure gratuite statali in Grecia solo in occasione dell'aggressione subita per strada, ma che per tutto il resto avrebbero dovuto arrangiarsi con associazioni ed enti caritatevoli da essi stessi trovati, le quali tuttavia non avrebbero potuto fornire loro il giusto supporto. Le dichiarazioni rese dall'insorgente e dal figlio, porrebbero in luce le già note criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in Grecia. La ricorrente fa infine riferimento al rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 3 agosto 2022, "Griechenland als sicherer Drittstaat"- Juristische Analyse - Update 2022. Secondo l'OSAR la presunzione di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia non sarebbe sostenibile e l'esecuzione di tale misura dovrebbe dunque essere giudicata inammissibile ed irragionevole a meno che ci siano delle circostanze particolarmente favorevoli.

E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI).

E. 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2).

E. 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU).

E. 9.4.1 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) novembre 2021, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2021 sino al (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM ... -22/1).

E. 9.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, la ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante ella abbia ricevuto un sostegno finanziario per soli cinque mesi e soltanto in un'occasione le autorità le avrebbero fornito un alloggio - dal quale sarebbe stata sfrattata insieme al figlio non appena ottenuta la protezione internazionale - l'insorgente ed il figlio sarebbero riusciti a trovare un lavoro - seppure non dichiarato - ed a stipulare legalmente un contratto d'affitto per la loro ultima abitazione. L'interessata ha poi asserito di non essersi rivolta direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche, ma di aver cercato aiuto presso delle Organizzazioni non governative (ONG), ma che le sarebbe sempre stato negato un sostegno in quanto aveva ottenuto protezione e pertanto non aveva più diritto a nessun sostegno economico. Contrariamente a quanto riferito in merito al mancato sostegno, la ricorrente ha dichiarato di aver potuto beneficiare per tre mesi dell'aiuto dell'associazione (...) per finanziare i costi dell'alloggio e se non avesse lasciato la Grecia, il sostegno l'avrebbe ricevuto per un totale di sette mesi. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che la richiedente ed il figlio non vivessero in uno stato di totale abbandono ed indigenza, già solo per il fatto che ella sia riuscita a risparmiare parte del denaro che guadagnava per poter compare dei biglietti aerei per la Germania per lei e per il figlio. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate.

E. 9.4.3 Inoltre, per quanto concerne il timore di essere riconosciuta da terzi e di venire rapita o minacciata a causa delle ricerche del (...), il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito della ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Per quanto riguarda l'aggressione di cui sarebbero stati vittima lei ed il figlio, si rileva innanzitutto che le allegazioni risultano essere contraddittorie, ciò che fa dubitare della loro verosimiglianza. Nel corso del colloquio Dublino, l'insorgente aveva infatti riferito che il figlio fosse stato identificato e picchiato diverse volte ed una volta, nel 2021, sarebbe pure stato aggredito con un'arma da taglio. In sede di parere sulla bozza di decisione, ella ha invece riferito di essere stata riconosciuta insieme al figlio e di essere stata anche lei vittima di quest'ultima aggressione, in particolare di essere stata malmenata. Al figlio sarebbe stato prescritto un esame radioscopico (...). In sede di ricorso, l'insorgente modifica ancora una volta la versione dei fatti, riferendo che l'esame (...) sarebbe stato prescritto a lei e non al figlio. Orbene, si rileva che il suddetto esame (all. 8 al ricorso), è stato prescritto il (...) giugno 2022 alla ricorrente. Ciò risulta quantomeno singolare, dal momento che l'aggressione sarebbe avvenuta nell'autunno del 2021. Quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni abbiano davvero avuto luogo, non vi sono elementi per ritenere che esse siano dovute alla taglia emessa dal (...) nei loro confronti. La correlazione tra i due eventi non è provata in alcun modo. Altresì, le autorità di polizia non avrebbero rifiutato di intervenire, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere e che un incarto sarebbe poi stato aperto. A questo proposito, lo sfratto dall'appartamento fornito dal governo non può essere ritenuto come una mancata protezione da parte delle autorità. In caso di necessità, ella dovrà dunque rivolgersi alle autorità e richiedere protezione.

E. 9.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1).

E. 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune ONG al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata riconosciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio - nonostante possa essere inizialmente più complicato non conoscendo la lingua parlata nel Paese - il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessata verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). A ciò si aggiunge il fatto che l'interessata avrebbe avuto la possibilità di seguire dei corsi di lingua greca gratuiti, corsi che sarebbero stati frequentati dal figlio, il quale ora parla greco e potrebbe dunque aiutarla nella ricerca di un impiego o di sostegno presso le autorità greche.

E. 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie.

E. 10.3.2 Dai documenti medici all'inserto, risulta che la ricorrente è stata visitata il 22 luglio 2022 da un medico generico a causa di (...) ed (...) e le ha prescritto un anti-infiammatorio (...) per i dolori, la prosecuzione della terapia (...) in atto con (...) poi aumentato a (...). Le radiografie del (...) e della (...) non hanno inoltre ravveduto particolari alterazioni del (...), mentre il (...) risulta alterato da un precedente trauma senza indicazioni chirurgiche acute. Il 29 luglio 2022, l'insorgente è poi stata visitata da uno specialista del (...) di C._______ e le è stato diagnosticato un (...) e ritenuta necessaria una presa a carico (...) e una terapia farmacologica con (...). I consulti (...) del 10 agosto 2022, del 7 settembre 2022 e del 21 settembre 2022 hanno confermato sia la diagnosi, sia la terapia impostata. Infine, la visita (...) del 12 agosto 2022 ha rilevato un buono stato di salute generale con parametri vitali nella norma e consigliato un consulto presso un (...) per controllo del (...) ed eventuale adattamento del dosaggio di (...).

E. 10.3.3 A questo proposito è inoltre necessario rilevare che l'insorgente in Grecia ha potuto beneficiare di una visita medica per i problemi alla (...), di essere stata sottoposta ad un check-up grazie all'associazione (...) e di essersi recata una volta in un centro medico che effettuava visite gratuite. Inoltre, si sarebbe rivolta alla (...), tuttavia per ottenere una visita specialistica avrebbe dovuto attendere tre o quattro mesi, pertanto la ricorrente avrebbe preferito fare una visita privata. L'insorgente, è inoltre stata riconosciuta dalla summenzionata associazione quale vittima di tortura a causa delle violenze subite dal (...).

E. 10.3.4 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). È pertanto responsabilità della ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche.

E. 10.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

E. 11 Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere la ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).

E. 12 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

E. 13 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 14 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 16 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4130/2022 Sentenza del 27 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Iran, patrocinata da Paolo Guidone, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (paese terzo sicuro - art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi); decisione della SEM dell'8 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina iraniana, il 13 luglio 2022, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera insieme al figlio maggiorenne B._______ (oggetto della procedura D-4132/2022). B. Dai riscontri dattiloscopici nell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" è risultato che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Grecia il 12 gennaio 2021 e che l'11 novembre 2021 aveva ottenuto la protezione internazionale in tale Paese. C. Il 22 luglio 2022 la richiedente ha conferito procura alla rappresentanza legale assegnatale, mentre il 25 luglio 2022 ella è stata sentita sui dati personali. D. Il 2 agosto 2022 si è svolto il colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) nel corso del quale alla richiedente è stato concesso il diritto di essere sentita in merito ad un eventuale allontanamento verso la Grecia. E. Il 4 agosto 2022, la SEM ha presentato alle competenti autorità greche una richiesta di riammissione della richiedente conformemente alla Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante le norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) ed all'Accordo bilaterale di riammissione tra la Grecia e la Svizzera per le persone a beneficio di una protezione internazionale (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica ellenica concernente la riammissione di persone in situazione irregolare [RS 0.142.113.729]). Il 5 agosto 2022 le competenti autorità greche hanno accettato la riammissione dell'interessata ed hanno indicato che alla stessa è stato accordato lo statuto di rifugiata il (...) novembre 2021 e che dispone di un permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2021 al (...) novembre 2024. F. L'8 settembre 2022 la richiedente ha inoltrato il suo parere circa la bozza di decisione della SEM trasmessa il 7 settembre 2022. G. Con decisione dell'8 settembre 2022, notificata il 9 settembre 2022, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento della richiedente verso la Grecia. H. Con ricorso del 16 settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 19 settembre 2022), l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM ed ha concluso, anzitutto, alla congiunzione della causa con quella del figlio; in seguito, all'annullamento della decisione impugnata ed alla concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Altresì, ha domandato la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo con protestate tasse e spese. I. In data 22 luglio 2022, 29 luglio 2022, 10 agosto 2022, 12 agosto 2022, 7 settembre 2022 e 21 settembre 2022 l'interessata è stata vista da un medico. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. Preliminarmente, il Tribunale osserva che nell'atto ricorsuale l'insorgente non ha contestato la decisione dell'autorità inferiore circa la non entrata nel merito della sua domanda d'asilo fondata sull'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi. Oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente l'esecuzione dell'allontanamento dalla Svizzera.

5. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi dalla giudice unica (art. 111a LAsi), con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 6. 6.1 Per quel che riguarda anzitutto la richiesta di congiunzione della presente causa con quella del figlio della ricorrente (D-4132/2022), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17). 6.2 Nel caso in disamina, il Tribunale respinge la richiesta di congiunzione presentata dalla ricorrente. Tuttavia, il presente procedimento è coordinato con quello del figlio (cfr. D-4132/2022). Entrambi i ricorsi sono infatti valutati e decisi nello stesso momento dal medesimo collegio giudicante. Altresì, entrambi gli incarti sono presi in considerazione per l'evasione delle cause. 7. 7.1 In sede di colloquio Dublino, l'interessata ha riferito innanzitutto di aver ottenuto una decisione positiva alla sua domanda d'asilo in Grecia. Insieme al figlio, avrebbe soggiornato ad Atene dal (...) 2020 al (...) 2022 quando in aereo avrebbero raggiunto insieme la Germania. In Grecia essi avrebbero cambiato abitazione cinque volte, tre di questi alloggi sarebbero stati finanziati grazie al sostegno ricevuto dalla sorella, mentre il quarto alloggio sarebbe stato fornito dal governo. Tuttavia, dopo l'ottenimento della protezione, ella ed il figlio sarebbero stati sfrattati ed avrebbero infine trovato da soli l'ultima casa per la quale la richiedente avrebbe stipulato legalmente un contratto d'affitto. Tale alloggio sarebbe stato finanziato in parte tramite il suo lavoro (non dichiarato) presso una stamperia ed in parte tramite l'organizzazione (...). Per cinque mesi dopo il deposito della domanda d'asilo, essi avrebbero ricevuto un sostegno finanziario da parte del Governo, lo stesso sarebbe tuttavia cessato all'incirca nel momento in cui avrebbero ricevuto la protezione internazionale. Per quanto riguarda i suoi problemi di salute, la richiedente ha riferito di essersi recata una sola volta dal medico, il quale le avrebbe dato una ricetta medica per i problemi alla (...). Non sarebbe più potuta ritornare dal medico poiché non avrebbe avuto i soldi per pagarlo. L'interessata si sarebbe pure rivolta alle associazioni (...) e (...), per chiedere aiuto. (...) sarebbe l'unica ad averla aiutata organizzandole una visita di check-up. Un'altra volta si sarebbe recata in un istituto medico che effettuava visite gratuite. In occasione del diritto di essere sentito, ella ha dichiarato di non voler far ritorno in Grecia poiché il (...) - dal quale ella sarebbe fuggita a causa delle violenze subite - l'avrebbe trovata in tale Paese ed avrebbe paura che potrebbe farla uccidere. Altresì, la situazione economica in Grecia sarebbe precaria poiché non avrebbero più ricevuto un sostegno economico. 7.2 In sede di parere sul progetto di decisione, la richiedente ha ribadito che la propria incolumità e quella del figlio, non solo sarebbe in pericolo in Grecia, ma sarebbe pure già stata violata in tale Paese sotto l'impotenza delle autorità di sicurezza. Ella avrebbe riferito di essere espatriata dall'Iran a causa delle violente persecuzioni perpetrate dal (...) - potente colonnello dell'esercito iraniano - nei suoi confronti, e nei confronti del figlio. Oltra ai tentativi di omicidio in Patria, il (...) avrebbe pure organizzato una "caccia all'uomo" nei loro confronti in Grecia ed avrebbe messo una taglia di 10'000 Euro sulle loro teste come dimostrerebbero i "print screen" di annunci effettuati su alcune chat di migranti e richiedenti l'asilo in Grecia. La richiedente avrebbe più volte chiesto aiuto alle autorità greche, ma queste le avrebbero detto che senza una reale aggressione esse non potrebbero far nulla, per poi addirittura sfrattarla dall'appartamento. Dopo alcuni mesi l'interessata ed il figlio sarebbero stati individuati e riconosciuti da alcuni soggetti per strada ad Atene e da questi aggrediti. Ancora una volta, la richiedente si sarebbe rivolta alle autorità di polizia, che però si sarebbero limitate a dirle che l'assenza di telecamere sul posto e di gente disposta a testimoniare, avrebbe reso inutile una denuncia e l'avvio di indagini. In caso di ritorno in Grecia la richiedente si troverebbe quindi esposta ad ogni sorta di pericolo, in quanto del tutto priva di una rete sociale e di mezzi di sostentamento e con decine di potenziali attentatori alla sua vita. Altresì, andrebbero ritenute le difficoltà circa la ricerca di un lavoro onde poter sostentarsi. Il sostegno finanziario sarebbe stato infatti concesso soltanto per i primi mesi di permanenza in Grecia. Per tali importanti motivi, sarebbe auspicabile rinunciare ad un eventuale allontanamento verso la Grecia, in considerazione di una costellazione di fattori che nel loro complesso raggiungerebbero una soglia di gravità considerevole, tale da implicarne l'inammissibilità o quantomeno l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. 7.3 Nella decisione l'autorità inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per quanto concerne l'ammissibilità, ha osservato che non vi sarebbero indizi per ritenere un "real risk" di essere sottoposta a trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) in caso di rinvio in Grecia. Per ciò che riguarda le minacce da parte del (...), i mezzi di prova forniti non sarebbero in alcun modo circostanziati. Ella avrebbe poi riferito soltanto dell'aggressione del figlio e non avrebbe fatto alcun riferimento al fatto che anche lei fosse stata malmenata. Altresì, il figlio avrebbe riportato una sola aggressione e non molteplici come la richiedente. Ciò porterebbe a mettere in dubbio la gravità dei fatti. Quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni siano avvenute, nulla porterebbe alla conclusione che le stesse siano dovute alla taglia emessa dal (...). La correlazione tra i due eventi non sarebbe in alcun modo provata. In aggiunta, le autorità di polizia elleniche non avrebbero negato un intervento, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere. In presenza di maggiori indizi, la polizia in Grecia potrà dunque fornirle protezione. Per quanto concerne la fine del sostegno finanziario, la SEM ha rilevato che sarebbe compito della Grecia, avendole riconosciuto la qualità di rifugiato, fornire il sostegno necessario. Di conseguenza, ella dovrebbe rivolgersi alle autorità per far valere i suoi diritti. A tal proposito, la richiedente avrebbe ricevuto il sostegno dello Stato nonché dell'organizzazione (...) per tre mesi, la quale avrebbe potuto aiutarla per ulteriori quattro mesi se l'interessata non avesse lasciato il Paese. In seguito, l'autorità inferiore ha escluso la sussistenza di una malattia grave o il peggioramento drastico dello stato di salute della richiedente in caso di trasferimento in Grecia. Invero, nonostante le difficoltà, ella avrebbe potuto beneficiare di visite mediche e del supporto di (...). Ella si sarebbe altresì recata da un medico privato poiché non avrebbe voluto attendere la visita specialistica gratuita. Di conseguenza, non vi sarebbero indizi per ritenere che ella verrebbe privata della presa in carico medica. Infine, la SEM ha constatato che in Grecia ella avrebbe avuto la possibilità di seguire dei corsi di lingua gratuiti. Inoltre, il figlio parlerebbe greco e potrebbe aiutarla nella ricerca di un impiego o di un sostegno presso le autorità greche. L'esecuzione dell'allontanamento sarebbe dunque ragionevolmente esigibile. Infine, l'allontanamento della richiedente sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 7.4 Dal canto suo, nel memoriale ricorsuale, l'insorgente fa anzitutto una premessa sulle violenze, inclusi due tentativi di omicidio, subite in Iran dal (...). Tali violenze sarebbero riportate in maniera dettagliata nel rapporto di (...). Dal momento della fuga della ricorrente e del figlio dall'Iran, essi sarebbero stati attivamente ricercati dal (...). Un avviso con le loro foto sarebbe stato pubblicato su alcune chat in uso tra i migranti iraniani ed in una di queste la foto sarebbe stata addirittura accompagnata da una taglia di 10'000 Euro per chiunque fornisca informazioni su di loro. L'insorgente ed il figlio avrebbero riferito questa situazione di pericolo alle autorità di polizia elleniche, tuttavia quest'ultime avrebbero risposto che si tratterebbe per il momento solo di un "timore", e, fintanto che non ci fosse stata un'azione concreta, non avrebbero potuto proteggerli. Inoltre il (...), (...), non si troverebbe sul territorio di giurisdizione greco e pertanto non avrebbe potuto essere né indagato né arrestato. Il senso di abbandono da parte delle autorità avrebbe portato l'insorgente ed il figlio a cambiare spesso casa. Tutto ciò non sarebbe tuttavia bastato ad evitare l'aggressione subita da entrambi per strada da alcuni individui che li avrebbero riconosciuti, proprio grazie alla ricerca ed alla taglia pendente sulla loro testa. Essi avrebbero sporto denuncia alla polizia greca, chiedendo protezione, ma di nuovo le autorità avrebbero riferito dell'impossibilità di procedere. Sentendosi in pericolo, essi avrebbero dunque deciso di lasciare la Grecia. In seguito, l'insorgente ritiene di non aver potuto affatto contare su un aiuto materiale sufficiente da parte delle autorità greche, rendendo la sua vita ancor più difficile e psicologicamente inaccettabile. Privati di ogni forma di sostegno economico, salvo il contributo familiare ed associativo, l'insorgente ed il figlio avrebbero dunque cercato lavoro ma la nota e gravissima situazione economico-sociale della Grecia avrebbe reso loro impossibile l'accesso al mercato del lavoro regolare, e pertanto avrebbero dovuto ripiegare su lavori in nero, malpagati e privi di ogni tutela. Proprio per la totale assenza di assistenza materiale da parte della Grecia e per la necessità di nascondersi da possibili delatori iraniani, la ricorrente ed il figlio avrebbero cambiato ben cinque appartamenti. Soltanto in un'occasione l'abitazione sarebbe stata fornita dal governo, ma sarebbero stati sfrattati non appena ricevuto lo statuto di rifugiati. In seguito, la ricorrente ed il figlio avrebbero dichiarato di aver potuto beneficiare di cure gratuite statali in Grecia solo in occasione dell'aggressione subita per strada, ma che per tutto il resto avrebbero dovuto arrangiarsi con associazioni ed enti caritatevoli da essi stessi trovati, le quali tuttavia non avrebbero potuto fornire loro il giusto supporto. Le dichiarazioni rese dall'insorgente e dal figlio, porrebbero in luce le già note criticità delle condizioni di accoglienza e dell'intero sistema socioeconomico in Grecia. La ricorrente fa infine riferimento al rapporto dell'Organizzazione svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) del 3 agosto 2022, "Griechenland als sicherer Drittstaat"- Juristische Analyse - Update 2022. Secondo l'OSAR la presunzione di ammissibilità e ragionevolezza dell'esecuzione dell'allontanamento in Grecia non sarebbe sostenibile e l'esecuzione di tale misura dovrebbe dunque essere giudicata inammissibile ed irragionevole a meno che ci siano delle circostanze particolarmente favorevoli. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). Giusta la precitata norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero la ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 9. 9.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono risultare ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessata provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che ella correrà un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta, nel Paese verso il quale sarà allontanata, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). 9.2 Inoltre, giusta l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, la ricorrente è rinviata in uno Stato terzo designato come sicuro da parte del Consiglio federale, ossia uno Stato nel quale vi è una presunzione di rispetto degli impegni di diritto internazionale pubblico, tra cui il rispetto del principio di non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi così come del principio del divieto della tortura sancito dall'art. 3 CEDU e dall'art. 3 della Conv. tortura (cfr. Fanny Matthey, in: Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen, Code annoté de droit des migrations, LAsi, 2015, n. 12 ad art. 6a LAsi). Appartiene quindi all'interessata sovvertire tale presunzione. A tal fine, ella deve presentare seri indizi che le autorità dello Stato in questione violino il diritto internazionale nel caso specifico, non le concedano la necessaria protezione o la espongano a condizioni di vita disumane, o che si trovi in una situazione di emergenza esistenziale nello Stato in questione a causa di circostanze individuali di natura sociale, economica o sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4040/2021 del 7 ottobre 2021 consid. 9.3 e D-114/2021 dell'11 maggio 2021 consid. 8.2). 9.3 Passando ora alla situazione generale della Grecia, il Tribunale ha ritenuto anche nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 che per quanto riguarda l'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso tale Paese vengono riconosciuti degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento unicamente a condizioni molto severe (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.2). Si può infatti partire dal presupposto che essendo la Grecia firmataria della CEDU, della Conv. tortura e della Conv. rifugiati, in principio rispetta i suoi obblighi di diritto internazionale. Certamente, da informazioni a disposizione di questo Tribunale risulta che i beneficiari della protezione sussidiaria, così come i rifugiati, corrono un rischio di vivere in condizioni precarie, a seconda dei casi, comparabili alle situazioni dei richiedenti. Tuttavia, non risulta da fonti affidabili e concordi che la Grecia abbia adottato una pratica di discriminazione sistematica - rispetto ai suoi cittadini - verso i beneficiari dello statuto di rifugiato o dalla protezione sussidiaria, nell'accesso all'occupazione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e all'alloggio (cfr. fra le tante la sentenza di riferimento del Tribunale D-559/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 8.2). Altresì, i beneficiari di protezione possono pure contare sulle garanzie derivanti dalla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta [rifusione; GU L 337/9 del 20 dicembre 2011; di seguito: direttiva qualificazione]). Tale direttiva è stata trasposta dalla Grecia, in conformità all'art. 39, in diritto nazionale interno con decreto presidenziale (P.D) 141/2013, pubblicato nella gazzetta ufficiale A 226/21.10.2013. Gli obblighi della Grecia, derivanti dal diritto europeo, nei confronti dei beneficiari di protezione costituiscono la non discriminazione nell'accesso all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'accesso all'alloggio e agli strumenti di integrazione (cfr. capo VII [contenuto della protezione internazionale] della direttiva qualificazione). Infine, in caso di violazione di diritti sanciti dalla CEDU, l'interessata potrà adire i tribunali greci, ed in ultima istanza la Corte EDU (art. 34 CEDU). 9.4 9.4.1 Nella fattispecie, risulta che alla ricorrente, il (...) novembre 2021, è stato riconosciuto lo statuto di rifugiata in Grecia e che ella è stata posta al beneficio di un permesso di soggiorno valido dal (...) novembre 2021 sino al (...) novembre 2023 (cfr. atto SEM ... -22/1). 9.4.2 Si osserva anzitutto che, perciò, la ricorrente può rivolgersi alle competenti autorità greche per far valere i diritti che le spettano. In secondo luogo, dagli atti non vi sono elementi che permettano di ritenere che in caso di rinvio dell'insorgente in Grecia le sue prospettive future, considerate dal punto di vista materiale, fisico o psicologico, denotino un rischio sufficientemente reale e imminente di privazioni di gravità tale da rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 3 CEDU. In particolare, si rileva che nonostante ella abbia ricevuto un sostegno finanziario per soli cinque mesi e soltanto in un'occasione le autorità le avrebbero fornito un alloggio - dal quale sarebbe stata sfrattata insieme al figlio non appena ottenuta la protezione internazionale - l'insorgente ed il figlio sarebbero riusciti a trovare un lavoro - seppure non dichiarato - ed a stipulare legalmente un contratto d'affitto per la loro ultima abitazione. L'interessata ha poi asserito di non essersi rivolta direttamente alle autorità al fine di chiedere aiuto per ottenere un alloggio, un lavoro ed altre prestazioni essenziali alle autorità greche, ma di aver cercato aiuto presso delle Organizzazioni non governative (ONG), ma che le sarebbe sempre stato negato un sostegno in quanto aveva ottenuto protezione e pertanto non aveva più diritto a nessun sostegno economico. Contrariamente a quanto riferito in merito al mancato sostegno, la ricorrente ha dichiarato di aver potuto beneficiare per tre mesi dell'aiuto dell'associazione (...) per finanziare i costi dell'alloggio e se non avesse lasciato la Grecia, il sostegno l'avrebbe ricevuto per un totale di sette mesi. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritenuto in sede ricorsuale, si può ritenere che la richiedente ed il figlio non vivessero in uno stato di totale abbandono ed indigenza, già solo per il fatto che ella sia riuscita a risparmiare parte del denaro che guadagnava per poter compare dei biglietti aerei per la Germania per lei e per il figlio. Alla luce di quanto precedentemente considerato, ed a differenza delle considerazioni contrarie contenute nel gravame, non appare che l'insorgente, nel caso di un suo ritorno in Grecia, sarà confrontata con una situazione di emergenza di carattere esistenziale o a dei trattamenti vietati dalle norme di diritto internazionali succitate. 9.4.3 Inoltre, per quanto concerne il timore di essere riconosciuta da terzi e di venire rapita o minacciata a causa delle ricerche del (...), il Tribunale ritiene che non si possa partire dall'assunto che le autorità elleniche non abbiano la volontà o la capacità di perseguire gli atti delittuosi commessi sul loro territorio. Pertanto, anche in questa eventualità è compito della ricorrente rivolgersi se del caso alle autorità per denunciare i fatti. Per quanto riguarda l'aggressione di cui sarebbero stati vittima lei ed il figlio, si rileva innanzitutto che le allegazioni risultano essere contraddittorie, ciò che fa dubitare della loro verosimiglianza. Nel corso del colloquio Dublino, l'insorgente aveva infatti riferito che il figlio fosse stato identificato e picchiato diverse volte ed una volta, nel 2021, sarebbe pure stato aggredito con un'arma da taglio. In sede di parere sulla bozza di decisione, ella ha invece riferito di essere stata riconosciuta insieme al figlio e di essere stata anche lei vittima di quest'ultima aggressione, in particolare di essere stata malmenata. Al figlio sarebbe stato prescritto un esame radioscopico (...). In sede di ricorso, l'insorgente modifica ancora una volta la versione dei fatti, riferendo che l'esame (...) sarebbe stato prescritto a lei e non al figlio. Orbene, si rileva che il suddetto esame (all. 8 al ricorso), è stato prescritto il (...) giugno 2022 alla ricorrente. Ciò risulta quantomeno singolare, dal momento che l'aggressione sarebbe avvenuta nell'autunno del 2021. Quand'anche si dovesse ritenere che le aggressioni abbiano davvero avuto luogo, non vi sono elementi per ritenere che esse siano dovute alla taglia emessa dal (...) nei loro confronti. La correlazione tra i due eventi non è provata in alcun modo. Altresì, le autorità di polizia non avrebbero rifiutato di intervenire, ma unicamente comunicato che, nella fattispecie, non avrebbero potuto procedere e che un incarto sarebbe poi stato aperto. A questo proposito, lo sfratto dall'appartamento fornito dal governo non può essere ritenuto come una mancata protezione da parte delle autorità. In caso di necessità, ella dovrà dunque rivolgersi alle autorità e richiedere protezione. 9.4.4 Da ultimo, né dal gravame né dagli atti, risultano esserci degli elementi per ritenere che lo stato di salute della ricorrente (cfr. anche infra consid. 10.3), risulti ostativo all'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sentenze della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.; cfr. anche DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2 e DTAF 2011/9 consid. 7.1). 9.5 In conclusione, l'esecuzione dell'allontanamento in Grecia è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 10. 10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento verso i paesi dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) è da ritenersi di principio esigibile e che tale presunzione legale può essere sovvertita solo se l'interessata rende verosimile che, per delle ragioni personali, il suo rinvio non può essere ritenuto ragionevolmente esigibile (cfr. sentenza di riferimento D-559/2020 consid. 9). Nella recente sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 il Tribunale ha avuto modo di precisare la propria giurisprudenza in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili trasferite verso la Grecia. In particolare, ritenendo l'esecuzione dell'allontanamento di persone vulnerabili, come donne incinte o persone con problemi di salute non ritenuti gravi, di principio esigibile (cfr. sentenza di riferimento E-3427/2021, E-3431/2021 consid. 11.5.1). 10.2 Nel caso in disamina, le difficili condizioni di esistenza nelle quali si sarebbe trovata la ricorrente in Grecia non sono sufficienti per ritenere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento. In particolare, nonostante le varie critiche sollevate da alcune ONG al sistema d'accoglienza e di procedura greco, alcune anche citate nel ricorso, va nuovamente rammentato che la Grecia è vincolata dalla direttiva qualificazione. È quindi responsabilità dell'insorgente rivendicare i diritti che le spettano direttamente presso le autorità di detto Paese. Quale rifugiata riconosciuta ella ha infatti diritto ad essere trattata in modo equivalente ai cittadini greci in relazione all'accesso alla giustizia, all'occupazione, all'assistenza ed alla sicurezza sociale. Inoltre, visto che ella dispone di un permesso di soggiorno valido, di principio - nonostante possa essere inizialmente più complicato non conoscendo la lingua parlata nel Paese - il mercato del lavoro greco risulta esserle aperto (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-570/2022 del 10 febbraio 2022 consid. 8.5). Anche se è noto che le condizioni di vita in Grecia non sono facili a causa della situazione economica prevalente, non ci sono in specie indicazioni - visto anche quanto già ritenuto sotto il profilo dell'ammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento - che l'interessata verrebbe esposta ad un'emergenza esistenziale in caso di ritorno in Grecia. Tali criticità del sistema sociale ed economico greci, non risultano difatti ostative, di per sé sole, a realizzare una messa in pericolo concreta ai sensi della legge e della giurisprudenza (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2; 2007/10 consid. 5.1) e pertanto non risultano atte a costituire un ostacolo insormontabile sotto il profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale E-1985/ 2021 del 27 settembre 2021 consid. 7.4.2). A ciò si aggiunge il fatto che l'interessata avrebbe avuto la possibilità di seguire dei corsi di lingua greca gratuiti, corsi che sarebbero stati frequentati dal figlio, il quale ora parla greco e potrebbe dunque aiutarla nella ricerca di un impiego o di sostegno presso le autorità greche. 10.3 10.3.1 Da ultimo, concernente lo stato di salute dell'interessata, si deve rilevare che per quanto attiene le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile se queste ultime potrebbero essere private delle cure mediche essenziali. Sono considerate come essenziali le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme alla dignità umana. Se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine o di destinazione del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 e rel. rif.). Tuttavia, al contrario di quanto argomentato nel gravame dall'insorgente, ciò non appare essere il caso di specie. 10.3.2 Dai documenti medici all'inserto, risulta che la ricorrente è stata visitata il 22 luglio 2022 da un medico generico a causa di (...) ed (...) e le ha prescritto un anti-infiammatorio (...) per i dolori, la prosecuzione della terapia (...) in atto con (...) poi aumentato a (...). Le radiografie del (...) e della (...) non hanno inoltre ravveduto particolari alterazioni del (...), mentre il (...) risulta alterato da un precedente trauma senza indicazioni chirurgiche acute. Il 29 luglio 2022, l'insorgente è poi stata visitata da uno specialista del (...) di C._______ e le è stato diagnosticato un (...) e ritenuta necessaria una presa a carico (...) e una terapia farmacologica con (...). I consulti (...) del 10 agosto 2022, del 7 settembre 2022 e del 21 settembre 2022 hanno confermato sia la diagnosi, sia la terapia impostata. Infine, la visita (...) del 12 agosto 2022 ha rilevato un buono stato di salute generale con parametri vitali nella norma e consigliato un consulto presso un (...) per controllo del (...) ed eventuale adattamento del dosaggio di (...). 10.3.3 A questo proposito è inoltre necessario rilevare che l'insorgente in Grecia ha potuto beneficiare di una visita medica per i problemi alla (...), di essere stata sottoposta ad un check-up grazie all'associazione (...) e di essersi recata una volta in un centro medico che effettuava visite gratuite. Inoltre, si sarebbe rivolta alla (...), tuttavia per ottenere una visita specialistica avrebbe dovuto attendere tre o quattro mesi, pertanto la ricorrente avrebbe preferito fare una visita privata. L'insorgente, è inoltre stata riconosciuta dalla summenzionata associazione quale vittima di tortura a causa delle violenze subite dal (...). 10.3.4 Tenuto conto di quanto precede, pur non volendo in alcun modo minimizzare le stesse, le affezioni delle quali soffre la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto nel suo ricorso, non appaiono essere suscettibili, dal profilo della loro gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di ritorno in Grecia, rispettivamente non si rileva dagli atti che il suo stato di salute necessiti imperativamente di trattamenti medici che non possano essere proseguiti che in Svizzera, secondo la giurisprudenza restrittiva applicabile in materia (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Inoltre la Grecia, al contrario di quanto lamentato nel gravame, dispone delle strutture mediche sufficienti anche in campo psichiatrico, che possono dispensare le cure ed i trattamenti necessitanti al suo stato di salute, essendo ancora una volta rammentato che l'interessata ha in principio accesso alle cure di salute alle stesse condizioni che i cittadini greci (art. 2 lett. b e g e art. 30 par. 1 della direttiva qualificazione; cfr. la sentenza del Tribunale E-5659/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 5.3). È pertanto responsabilità della ricorrente di far valere i suoi diritti presso le autorità greche. 10.4 L'esecuzione dell'allontanamento, risulta pertanto essere pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l'art. 44 LAsi).

11. Visto quanto sopra rilevato sia in ambito di ammissibilità che di esigibilità della misura, non si ritiene essere la ricorrente una persona particolarmente vulnerabile ai sensi della giurisprudenza. Pertanto, non era in casu necessario né che la SEM analizzasse l'esistenza di fattori favorevoli (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-3427/2021, E-3431/2021 del 28 marzo 2022 consid. 11), né che richiedesse alle autorità greche delle garanzie specifiche per poter pronunciare l'esecuzione del suo allontanamento in Grecia (cfr. sentenza del Tribunale D-749/2022 del 24 febbraio 2022 consid. 7.5).

12. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr) ritenuto che le autorità elleniche hanno dato il loro benestare alla riammissione della ricorrente.

13. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

14. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 15. 15.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 15.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

16. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico della ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt